CONTRATTO ITALIANO
1984
(in vigore dal 1° giugno 1984)
A.G.E.R. Borsa Merci Bologna
ASSOCIAZIONE GRANARIA XXXXXXXX XXXXXXXXX
CONTRATTO ITALIANO
PER SFARINATI DI FRUMENTO DURO
«Franco camion e/o altro veicolo»
Contratto N. 122
Redatto a ........................................................................ il ....................................
a conferma del contratto già stipulato fra le parti.
Venditore: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Compratore : ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Mediatore: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione, oggi vigenti.
Sfarinati di frumento duro - Tipo: .......................................................................................................................................................................................................................................
Qualità: a) secondo «campione reale» - identificato: .............................................................................. - a mani: ..........................................................................
b) secondo «campione tipo» - identificato: .............................................................................. - a mani: ..........................................................................
c) secondo «denominazione» .............................................................................. con «caratteristiche » ........................................................................
Condizionamento: merce sana, leale e mercantile.
Quantità/quintali: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
(in difetto di indicazione tassativa, è tollerata una esecuzione in più o meno del 2% della quantità contrattata)
Consegna/Spedizione:
.................................................................................................................................................................................................................
Ritiro:
.................................................................................................................................................................................................................
Epoca di {
Prezzo Lire/quintale: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Merce resa franco: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Imballo: ............................................................................................................................... confezione del peso di ..........................................................
Pagamento: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Mediazione: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Condizioni particolari: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
I) QUALITÀ
I prodotti destinati al mercato nazionale si intendono commercializzati con le denominazioni di Legge e in osservanza delle relative disposizioni. Il compratore può esercitare il diritto di “rifiuto”, se la merce non corrisponde anche ad una sola caratteristica prevista dalle Leggi vigenti.
I tipi dei prodotti e le relative caratteristiche secondo le Leggi vigenti sono:
TIPO | UMIDITÀ massimo % | SU 100 PARTI DI SOSTANZA SECCA | ||
CENERI minimo/massimo | CELLULOSA minimo/massimo | SOST. AZOTATE (N x 5,70) minimo | ||
SEMOLA | 15,50 | da 0,70 a 0,90 | da 0,20 a 0,45 | 10,50 |
SEMOLATO | 15,50 | da 0,90 a 1,20 | 0,85 | 11,50 |
FARINA DI GRANO DURO | 15,50 | da 1,35 a 1,60 | 1,00 | 11,50 |
PER PANIFICAZIONE |
TOLLERANZE E ABBUONI
a) Nelle vendite su “campione reale”, se la somma delle deficienze riscontrate fra il campione di vendita e quello di consegna - ivi comprese le caratteri- stiche qualitative - supera il 2% del valore della merce, il compratore può esercitare il diritto di “rifiuto”.
b) Nelle vendite su “campione-tipo”, si valutano solo le differenze delle caratteristiche fisiche tra il campione di vendita e quello di consegna, con esclu- sione delle caratteristiche qualitative, se non espressamente convenute.
c) Nelle vendite con caratteristiche “minimo tassativo” e/o “massimo tassativo”, l’eccedenza, oltre la tolleranza senza abbuono, determina la facoltà di esercitare il diritto di “rifiuto”.
d) Se le parti contraenti hanno espressamente convenuto la consegna del prodotto di un particolare “molino”, il venditore ha l’obbligo di consegnare mer- ce della produzione stabilita. In difetto, il compratore può esercitare il diritto di “rifiuto”.
e) Qualora l’accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze oltre i limiti di ricevibilità indicati dalla tabella che segue, saranno materia di esame per l’arbitrato da esperirsi sul campione o sui campioni depositati o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell’Associazione competente.
f) Nei casi di deficienze e/o eccedenze oltre le tolleranze, sono annullate le franchigie.
g) Gli abbuoni per deficienze e/o eccedenze sono regolati in percentuale per ogni “punto” (calcolato sul max/min. contrattato) o sua frazione e andranno in detrazione del prezzo e non del peso. In caso di contemporaneo abbuono per “glutine” e “sostanze azotate”, si considera soltanto la detrazione mag- giore.
Gli abbuoni sono stabiliti secondo la seguente tabella:
TOLLERANZE E ABBUONI | UMIDITÀ | CENERI | GLUTINE | SOST. AZ. (N x 5,70) | |
Franchigia di tolleranza senza abbuono calcolata in % sui valori analitici accertati, secondo metodica | 1,5% | 2,5% | 2,5% | 2% | |
Se i valori analitici superano i limiti di tolle- ranza | Abbuono sul prezzo per ogni “punto” eccedente la caratteristica contrattuale, senza franchigia. Soltanto per le “ceneri” l’abbuono è riferito al centesimo di punto. | 1% | 0,30% | 1,5% | 2% |
Limite di ricevibilità calcolato sulla caratteristi- ca contrattuale max/min, senza franchigia | +6% | +4% | -10% | -8% |
PREZZO PER MERCE ALL’ESPORTAZIONE VERSO PAESI TERZI
Il prezzo del presente contratto comprende gli oneri e/o restituzioni basati sulla Regolamentazione CEE e/o nazionale vigente all’atto della conclusione dell’affare.
Unicamente per la merce contrattualmente destinata all’esportazione verso Paesi Terzi ed effettivamente esportata, salvo che in contratto non sia prevista espressamente la condizione di “prezzo finito a tutti gli effetti”, qualora fra la data della stipulazione del contratto e quella della sua esecuzione interve- nissero modifiche alla preesistente Regolamentazione o istituzioni di provvedimenti incidenti sugli oneri e/o restituzioni considerati, il prezzo originale di contratto subirà proporzionali aumenti e/o diminuzioni.
Le variazioni stabilite all’inizio di ogni campagna di commercializzazione non modificheranno il prezzo contrattuale.
RISCHI DI VIAGGIO
Se il trasporto viene effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, i relativi rischi di viaggio s’intendono a carico del contraente che ne ha assunto l’onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.
La merce spedita per ferrovia, salvo pattuizione contraria, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, anche se venduta alla condizione di franco stazione arrivo.
Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l’azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili all’effettuato trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da Pubblico Ufficiale.
Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saran- no a carico del venditore stesso.
MANCANZA DI MEZZI DI TRASPORTO
Nelle vendite franco arrivo, il venditore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto, deve darne immediata comunicazione al compratore a mezzo telex o telegramma. Su richiesta del compratore, fatta sempre a mezzo telex o telegramma, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevi- mento dell’avviso di impedimento, il venditore deve, inoltre, mettere a disposizione del compratore la merce nel luogo dove si trova con contestuale dedu- zione delle spese normali di trasporto; la merce deve in questo caso essere ritirata dal compratore entro 10 (dieci) giorni dalla messa a disposizione.
Se il ritiro non avviene in detto termine, il contratto, o la quota non eseguita, è risolto, nel rispetto delle relative differenze prezzo.
Nelle vendite franco partenza, il compratore, in caso di comprovata mancanza di mezzi di trasporto deve darne immediata comunicazione al venditore a mezzo telex o telegramma. Il venditore può, nel termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell’avviso di impedimento, sostituirsi al com- pratore nella consegna con mezzi propri o da lui procurati, contro il rimborso delle spese correnti di trasporto.