Contract
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS N° 50/2016 E SS.MM.II., DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITA’ “SA CRUXI MANNA”
(CIG n 8889073717)
Approvato con Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1116 del 22 dicembre 2020 e con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 1 del 5 gennaio 2021
CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS N° 50/2016 E SS.MM.II., DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN LOCALITA’ “SA CRUXI MANNA” A UTILIZZAZIONE DIRETTA DEL CONCEDENTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 164 E SEGUENTI E DELL’ARTICOLO 180 E SEGUENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
TRA
CONCEDENTE: Comune di Simala, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx xx 0, x.x.x. 00000 Xxxxxx (XX), C.F. 80030370953 / P.I. 00355190950 , in persona del Responsabile del Servizio ,
nato a …………………….. il domiciliato per la carica presso l’ente che
rappresenta, munito degli occorrenti poteri;
E
CONCESSIONARIO ……………………….., con sede legale in ………………………., alla piazza/via
………………………..., n. …………………….., c.a.p. ……………………….., C.F./P.I.
………………………..., R.E.A. n. ……………………., in persona del Legale rappresentante pro- tempore ………………………..., nato a ……………………. il ………………….., domiciliato per la carica presso la società che rappresenta, Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o "Parti" (congiuntamente)
PREMESSO CHE
1. l’intervento di gestione della struttura per la somministrazione di alimenti e bevande in località “Sa Cruxi Manna” è compreso nel programma biennale degli acquisti e dei servizi 2021-2022 di cui all’articolo 21 del Codice;
2. in data ……………………., la Giunta Comunale con Deliberazione n° ….. ha approvato il Progetto di gestione;
3. in data …………………..., con Determinazione del Responsabile del Servizio n.
……………. è stato approvato il disciplinare di gara per l’affidamento della concessione per la gestione della struttura per la somministrazione di alimenti e bevande in località “Sa Cruxi Manna”, mediante
procedura di gara da aggiudicare sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in ragione del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi degli articoli 164, comma 2, 95 e 173 del Codice;
4. in data ………………., è stato pubblicato il Bando di Gara sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea (GUCE) n. ………………. e in data ………………. sulla Gazzetta Ufficiale Italiana (GURI) foglio inserzioni n. ……………………. del …………………….. o su Bollettino ufficiale regionale (BUR) n. ………………. del …………………….e per estratto, sui seguenti quotidiani
……………………….;
5. in data …………………………., con Determinazione del Responsabile del Servizio n.
………. è stato individuato ………………………….. costituito da quale
aggiudicatario finale della Concessione, ai sensi dell’articolo 173 del Codice;
6. in data ……………….., con Determinazione del Responsabile del Servizio n.
…………., il Concedente ha disposto l’affidamento della Concessione relativa all’intervento in oggetto in favore di ………………………………... costituito da ……………………..., in qualità di Concessionario;
7. le Parti intendono disciplinare mediante apposito Contratto la Concessione per la gestione della struttura per la somministrazione di alimenti e bevande in località “Sa Cruxi Manna”;
8. costituiscono presupposti e condizioni di base determinanti l’Equilibrio Economico e Finanziario:
• l’importo dell’investimento che è pari a milioni di euro;
• la durata della Concessione;
• l’importo e le modalità di corresponsione del Contributo e dei Corrispettivi di cui agli articoli 21, 28, 29 e 30;
• gli altri elementi indicati nel Piano Economico e Finanziario;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue. SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI
1. PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI CONTRATTUALI
1. Il presente Contratto regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. I Documenti Contrattuali elencati nell’Allegato 1, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e si intendono qui integralmente richiamati.
4. Per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si applica la normativa nazionale e dell’Unione europea.
5. In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel Contratto e quelle contenute nei Documenti Contrattuali valgono le disposizioni del Contratto.
2. DEFINIZIONI
1. Ai fini del Contratto, i termini elencati nell’Allegato 2, ove utilizzati con la lettera iniziale maiuscola assumono, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi attribuito nell’Allegato medesimo.
3. CONDIZIONI GENERALI
1. Il Concessionario, in persona del legale rappresentante pro tempore, dichiara e garantisce che:
a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere il Contratto e adempiere validamente alle obbligazioni da esso nascenti;
b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) è in possesso al momento della stipula del Contratto e sarà in possesso per tutta la durata della Concessione, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all’esercizio della propria attività di impresa in qualità di Concessionario;
d) non è pendente né è stata minacciata alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto;
e) non esistono motivi ostativi alla stipula del Contratto ai sensi dell’articolo 32, commi 9 e 11, del Codice.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 25, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall’articolo 13.
3. Non è ammessa la cessione del Contratto.
4. OGGETTO
1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento in Concessione della gestione della struttura per la somministrazione di alimenti e bevande in località “Sa Cruxi Manna”. Il valore della Concessione è pari a euro …………………………………. ( ). Il Concessionario dovrà corrispondere al
Comune di Simala, con decorrenza dalla data formale d’inizio servizio, come stabilita nel Verbale di consegna del servizio, un Canone fisso annuale di € , IVA esclusa.
Come previsto con la deliberazione G.C. n.26 del 15/05/2013, in considerazione della difficile situazione economico-occupazionale del territorio, gli importi di cui sopra saranno ridotti del 30% per il primo ed il secondo anno, del 20% per il terzo ed il quarto anno e del 10% per il quinto anno della concessione.
2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività:
a) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla gestione del servizio;
b) la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria, programmate o comunque necessarie a garantire la funzionalità e disponibilità delle strutture e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
c) la gestione delle strutture e l’erogazione dei Servizi da parte del Concessionario per tutta la durata della Concessione in conformità a quanto stabilito nella Sezione V.
3. Le attività di cui al comma 2 devono essere realizzate in conformità alle previsioni del Contratto.
4. La documentazione tecnica correlata all’esecuzione del Contratto e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario, congiuntamente e non, durante la vigenza dello stesso, è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della predetta documentazione, se non, previa autorizzazione espressa del Concedente, per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione del Contratto.
5. Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
6. Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.
5. DURATA ED EFFICACIA
1. La durata della Concessione è di 6 anni decorrere dalla data del Verbale di consegna del servizio.
2. La concessione può essere rinnovata per ulteriori 6 (sei) anni, fatta salva la possibilità di disdetta da entrambe le parti con preavviso di un anno rispetto alla scadenza naturale del contratto.
SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO E DEL CONCEDENTE
6. AUTORIZZAZIONI
1. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la gestione dei servizi. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che
quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente.
3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.
7. OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCEDENTE
1. Compete al Concedente:
a) mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree e delle strutture, le predette aree e strutture, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l’effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario delle aree e delle strutture oggetto di concessione;
b) porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei servizi;
c) nominare il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione, nel rispetto dell’articolo 31, comma 13, del Codice;
d) richiedere informazioni ed effettuare controlli con poteri, tra gli altri, di ispezione, accesso e acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi contrattuali da parte del Concessionario;
e) vigilare sulla corretta erogazione dei Servizi da parte del Concessionario in conformità ai livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente, così come descritti nel Capitolato di gestione, e adottare le eventuali direttive che si rendano necessarie;
f) segnalare all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento agli atti e ai comportamenti del Concessionario e delle altre imprese titolari di affidamenti di lavori, forniture e servizi relativi alla Concessione, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del Codice, nonché gli eventuali provvedimenti adottati.
2. Il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni la Concessione. In particolare, il Concedente è tenuto a trasmettere al Concessionario le seguenti informazioni e documenti:
a) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e delle aree interessati dalla Concessione;
b) ogni provvedimento del Concedente in relazione all’utilizzo delle aree limitrofe a quelle interessate dalla Concessione;
c) l’insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca della Concessione ai sensi dell’articolo 23.
8. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Xxxxx restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la gestione dell’intervento.
2. Il Concessionario dichiara e garantisce di:
a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione. Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Gestione, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
b) aver valutato e condiviso il Progetto, approvato dal Concedente, e i relativi allegati, e ritenerlo coerente rispetto agli obblighi di gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario pertanto non può in ogni caso eccepire, durante la Gestione, i vizi della progettazione, ancorché redatta dal Concedente, qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto al Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;
3. Il Concessionario si obbliga, tra l’altro, a:
a) manutenere le strutture ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nel Contratto, nella Documentazione Progettuale e nei Documenti Contrattuali che definiscono i livelli delle prestazioni e gli indicatori di performance;
b) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
c) prestare l’assistenza richiesta dal Concedente, in relazione ad attività e provvedimenti di competenza di quest’ultimo;
d) collaborare con il Concedente affinchè questo eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo al Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;
e) consegnare il Piano Economico Finanziario in formato editabile;
f) effettuare in modo continuativo il monitoraggio sull’andamento degli Indicatori di Equilibrio e a comunicarne gli esiti con cadenza semestrale al Concedente.
4. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Capitolato di Gestione.
5. Il Concessionario si impegna altresì a:
a) organizzare una banca dati contenente ogni dato, documento, informazione e notizia concernente l’adempimento delle prestazioni contrattuali, alimentata dal Concessionario e accessibile dal Concedente in tempo reale;
b) fornire tempestivamente al Concedente ogni documentazione, informazione e notizia, anche su supporto elettronico, richiesta dal Concedente medesimo e/o comunque utile alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi posti dal Contratto e pubblicare tali documenti sul proprio sito web;
c) fornire al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell’esecuzione tutti i chiarimenti richiesti;
d) partecipare alle visite che il Direttore dell’esecuzione, il Responsabile del Procedimento e/o gli incaricati dagli stessi designati effettuano al fine di svolgere i controlli e le verifiche di competenza;
e) informare tempestivamente il Concedente in relazione a:
(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell’erogazione dei Servizi, sia indisponibilità, anche parziale, dei Servizi;
(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza del Contratto;
(iii) le controversie, i procedimenti giudiziali e/o amministrativi, e/o arbitrali da parte o nei confronti del Concessionario e di ciascuno dei soci che possano pregiudicare la loro capacità di adempiere agli obblighi derivanti dal Contratto;
(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla Concessione ovvero sulla capacità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
f) inviare periodicamente (con cadenza annuale) le informazioni economiche, finanziarie e gestionali sulle attività oggetto della Concessione e sui relativi costi e ricavi, al fine di consentire l’esercizio del potere di controllo da parte del Concedente, in conformità al paragrafo 7.1 delle Linee Guida ANAC n. 9 recanti “Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato”;
6. Il Concessionario si impegna ad adempiere agli obblighi informativi di cui al presente articolo, ove non specificato, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Concedente o dal verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5, lettera e).
9. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e nel Capitolato d’oneri sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, per l’erogazione dei Servizi.
c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della gestione e delle attività connesse.
10. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:
a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
b) a comunicare al Concedente, entro e non oltre 7 giorni dall’accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;
c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Concedente;
d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP).
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 38 del Contratto.
4. Il Concessionario si obbliga altresì:
a) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
b) a dare immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Oristano della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
c) a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Oristano qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. Il Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
11. FORZA MAGGIORE
1. Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto:
a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici, manifestazioni collettive di protesta fatta eccezione per quelli che riguardano il Concedente, il Concessionario e/o terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive;
c) onde di pressione causate da aeroplani che viaggiano a velocità supersonica;
d) incidenti aerei;
e) epidemie e contagi;
f) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente.
2. Al verificarsi di uno degli Eventi di cui al comma 1, la Parte che non può adempiere ai propri obblighi contrattuali, in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, gli effetti prodotti, la prevedibile durata, l’elenco degli obblighi contrattuali ai quali non è possibile adempiere e i rimedi che intende adottare. Fermo restando l’obbligo delle Parti di attivarsi per consentire l’immediata ripresa dei dei Servizi, gli Eventi di cui al comma 1 non configurano cause di imputabilità dell’inadempimento contrattuale.
3. Qualora l’Evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità temporanea di adempiere alle prestazioni del Contratto, si applica l’articolo 14. Nel caso in cui l’evento comporti l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 16.
4. Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di fruire della gestione, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile.
SEZIONE III – GESTIONE
12. FASE DI GESTIONE
1. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti del Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi degli articoli 174, comma 2, e 184, comma 2, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.
2. La gestione dei Servizi è effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i soggetti che svolgono i Servizi devono essere qualificati per la quota da eseguire, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel Bando di Gara;
b) i Servizi devono essere erogati nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato di Gestione;
c) i Servizi possono essere subappaltati nei limiti quantitativi indicati in sede di Offerta.
3. Il Concessionario si impegna a depositare presso il Concedente, almeno 20 giorni dall’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali.
13. SERVIZI DI GESTIONE
1. Il Concessionario si obbliga a fornire tutti i Servizi di gestione, necessari a garantire la piena fruibilità delle strutture secondo gli standard quantitativi e qualitativi disciplinati nel Documento denominato “Capitolato d’oneri”.
2. Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Programma Manutentivo, in modo da
garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare le strutture al Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso così come previsto nel Documento denominato “Capitolato d’oneri”.
14. SOSPENSIONE DEI SERVIZI
1. La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:
a) al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
i) indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
ii) impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
iii) comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili al Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
b) per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
c) per le cause di Forza Maggiore di cui all’articolo 11.
Fatta eccezione per i casi di cui alla lettera c), nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.
2. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare il/i Servizio/i in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione al Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, il/i Servizio/i che non può/possono essere prestato/i nonché i Servizi la cui erogazione subisce delle seppur parziali modifiche di qualsiasi tipo in conseguenza dell’/gli Evento/i.
4. Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, se possibile con l’intervento del Concessionario o di suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura del/i Servizio/i sospeso/i, dei
mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Procedimento, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre 5 giorni dalla data di redazione.
6. Nelle ipotesi di cui ai commi 1:
a) qualora la sospensione ecceda i due giorni consecutivi decorrenti dalla data di inizio della sospensione, come risultante dal/dai relativo/i verbale/i, il Concessionario può chiedere la proroga dei termini di gestione del/i Servizio/i di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la sospensione, singolarmente o, nel caso di più eventi cumulativamente considerati, ecceda 6 (sei mesi) comportando altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 16.
7 La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura del/i Servizio/i interessato/i dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali.
Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Procedimento, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
SEZIONE IV – EQUILIBRIO E REVISIONE DEL PEF
15. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Gli elementi indicati nelle Premesse costituiscono i presupposti e le condizioni di base del Piano Economico e Finanziario che concorrono a determinare l’Equilibrio Economico Finanziario.
2. Le Parti prendono atto che l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dalla contemporanea presenza delle condizioni di Convenienza Economica e di Sostenibilità Finanziaria. Il rispetto di tali condizioni è misurato sulla base dei seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico Finanziario valutati congiuntamente:
• Tasso Interno di Rendimento (TIR) e Valore Attuale Netto (VAN) del Progetto pari a ;
16. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 165, comma 6, e 182, comma 3, del Codice, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario che diano luogo alla variazione di almeno uno degli indicatori di cui all’articolo 15 rispetto ai valori del Piano Economico Finanziario contrattuale, correnti alla data immediatamente precedente al verificarsi dei predetti Eventi di Disequilibrio. Si considerano Eventi di Disequilibrio esclusivamente i seguenti:
a) l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidono economicamente sui termini e sulle condizioni di realizzazione e gestione delle strutture dei Servizi;
b) il mancato o ritardato rilascio delle Autorizzazioni di cui all’articolo 6 non riconducibile al Concessionario nonché l'annullamento, in sede giurisdizionale o amministrativa, la revoca e/o la perdita di efficacia delle necessarie Autorizzazioni, per causa non imputabile al Concessionario;
c) i casi di sospensione di cui all’articolo 16, comma 6, lettera a), ultimo periodo, qualora il periodo di sospensione ecceda i 90 giorni in Fase di Gestione;
d) le cause di Forza Maggiore ai sensi dell’articolo 11, comma 3;
2. Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio del Concedente. In tal caso, il Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta al Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:
a) Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
b) Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
c) relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
d) schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.
Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario.
4. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi in capo al Concessionario.
5. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante del Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. Xxxxxxxx Xxxxx sostiene i costi del proprio rappresentante e al cinquanta per cento i costi dell’esperto scelto di comune accordo. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla
convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 24. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 24.
SEZIONE V – ASSICURAZIONI, CAUZIONI E GARANZIE PER I FINANZIATORI
17. CAUZIONI
1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative al risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da
……………………….., è pari al [10% ovvero, in caso di aggiudicazione con rialzi superiori al 10%, alla percentuale aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice] dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto, eventualmente ridotto nei casi previsti dall’articolo 93, comma 7, del Codice.
2. Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
18. POLIZZE ASSICURATIVE
1. Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un massimale di importo minimo pari a euro …………………... per sinistro ed euro
……………………. per persona e per danni a cose, per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:
a) i danni o pregiudizi causati al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi;
b) tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere al Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito della Concessione;
c) le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti delle strutture gestite dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.
Copia delle predette polizze deve essere consegnata al Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione.
2. Il Concessionario deve consegnare al Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, ultimo periodo, del Codice, l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti del Concedente.
3. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.
4. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
5. Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.
6. Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. In tal caso, il Concedente è autorizzato, previa comunicazione al Concessionario, a provvedere direttamente al pagamento dei premi scaduti deducendo i relativi importi dalla cauzione definitiva. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l’assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.
7. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, il Concedente può risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 20 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.
8. I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sul Concedente.
SEZIONE VI- VICENDE DELLA CONCESSIONE
19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. L’inadempimento delle obbligazioni di cui all’articolo 8, comma 3, lettere b) ed e), da parte del Concessionario è causa di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile.
2. L’effetto risolutivo si produce in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Concedente entro
10 giorni dall’inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
3. Ricorrendo le circostanze sopra specificate, il Contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione, già preventivamente effettuata dalle Parti con il presente atto, in ordine alla gravità e importanza dell’inadempimento, senza che nulla sia dovuto al Concessionario a titolo di rimborso e/o di indennizzo.
4. In caso di risoluzione di diritto del Contratto, fatta salva la prova di ulteriori danni, spettano al Concedente: (i) i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione; (ii) tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario.
20. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 19 e 22, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile ], all’indirizzo di posta elettronica certificata …………………………………… del Concessionario e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) gravi vizi o difformità tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza delle strutture o dell’erogazione dei Servizi;
b) perimento totale o parziale delle strutture ovvero grave danneggiamento delle stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
c) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 17 e 18;
d) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
e) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
f) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 8;
g) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
h) rilevata grave incapacità o impossibilità del Concessionario di adempiere alle obbligazioni del Contratto.
3. Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell’esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
4. Con specifico riferimento ai Servizi Commerciali, il mancato rispetto da parte del Concessionario delle prescrizioni e degli obblighi contenuti nel Documento denominato “Capitolato d’oneri” configura inadempimento del Contratto e attribuisce al Concedente la facoltà di risolvere parzialmente lo stesso con esclusivo riguardo ai Servizi Commerciali per i quali si è verificato l’inadempimento, secondo le modalità di cui al comma 1.
21. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI E DECADENZA DELLA ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
1. Il Concedente ha l’obbligo di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
c) una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del Codice dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice;
d) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell’articolo 13.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applica l’articolo 20, comma 3.
22. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
1. Il Concessionario, qualora il Concedente sia responsabile di un grave inadempimento agli obblighi assunti ai sensi del Contratto tale da compromettere la corretta esecuzione dello stesso, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concedente di rimediare all’obbligazione inadempiuta, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione del Contratto. La diffida ad adempiere deve essere comunicata al R.U.P., all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx del Concedente e deve contenere l’inadempimento contestato nonché
le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. Qualora intervenga la risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, il Concedente deve corrispondere al Concessionario:
a) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della risoluzione del Contratto, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
b) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore attuale dei ricavi risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto per gli anni residui di Gestione della Concessione.
3. Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dell’esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale, anche parzialmente, senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 30 giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti.
23. REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. La Concessione può essere revocata dal Concedente per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato al …………………………..., indirizzo di posta elettronica certificata
………………………………………. del Concessionario.
2. In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 22.
24. RECESSO
1. Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell’articolo 16, la Parte interessata recede dal Contratto.
2. In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, le Parti provvedono a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l’importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:
a) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
All’importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Servizi possano essere erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione delle strutture in conformità con le previsioni di cui all’articolo 176, comma 5-bis, del Codice, alle medesime modalità e condizioni del Contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
25. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO
1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle strutture e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle strutture, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.
2. In caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero un anno prima della naturale scadenza del medesimo, il Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle strutture e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Il Concedente può altresì affidare a un perito terzo l’individuazione dei predetti interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. La mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente all’esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario.
3. Il Documento denominato “Handback” definisce:
a) le specifiche tecniche per la redazione del verbale di cui al comma 1;
b) le modalità di effettuazione delle verifiche di cui al comma 2;
c) i livelli di manutenzione e funzionamento delle strutture e dei beni che dovranno essere assicurati in caso di cessazione anticipata del Contratto ovvero di scadenza naturale dello stesso.
4. Il Concedente si impegna ad avviare almeno due anni prima della scadenza della Concessione, la procedura di gara per l’individuazione del nuovo Concessionario.
5. Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto a proseguire la gestione alle medesime modalità e condizioni previste dal Contratto.
6. Il Concessionario ha l’obbligo di facilitare il subentro del Concedente o del nuovo Concessionario.
26. MONITORAGGIO
1. Al fine di consentire al Concedente il monitoraggio inerente al rispetto degli obblighi contrattuali e alla ripartizione dei rischi secondo quanto previsto dal presente Contratto e rappresentato nell’allegata matrice dei rischi, il Concessionario è tenuto ad adempiere alle obbligazioni di cui all’articolo 8.
27. COMUNICAZIONI
1. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.
2. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
a) per il Concedente: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx ;
b) per il Concessionario: ……………………………………..
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.
ALLEGATO 1: DEFINIZIONI
L’elenco delle definizioni di seguito riportate é meramente indicativo e non esaustivo.
Ciascuna Amministrazioni è tenuta a valutarne l’opportunità e la coerenza rispetto ai singoli casi di specie oggetto di intervento, al fine di correggere, integrare o semplificare l’elenco proposto.
DEFINIZIONI
• Allegati: parti integranti e sostanziali del Contratto contenenti l’elenco dei Documenti Contrattuali (Allegato 1), le definizioni (Allegato 2), la matrice dei rischi (Allegato 3).
• Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario: la variazione dei presupposti e/o delle condizioni di equilibrio della Concessione che, al verificarsi di un evento di disequilibrio, dia luogo a:
◦ (iii) con riferimento al parametro TIR di Progetto: variazione di almeno il 10% rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto;
◦ (iv) con riferimento al parametro VAN di Progetto : variazione di almeno il 10% rispetto al valore rilevato nel Piano Economico Finanziario al momento della firma del contratto.
• Autorizzazioni: tutti gli atti di autorizzazione, permessi, licenze, nulla osta e ogni altro provvedimento amministrativo necessario alla gestione, alla prestazione dell’attività primaria o alla prestazione dei Servizi qualunque sia l’autorità, l’ente o l’organismo emanante;
• Bando di Gara: atto, pubblicato ai sensi del Codice, con cui il Concedente ha indetto la gara per l’affidamento della Concessione;
• Capitolato di Gestione o d’oneri: indica l’allegato al Contratto costituito dal Capitolato di gestione relativi ai Servizi, in cui sono definiti gli standard qualitativi e quantitativi, le specifiche tecniche dei Servizi, gli indicatori di Disponibilità e i parametri di controllo per tutto il periodo di durata del Contratto;
• Codice identificativo di Gara (CIG) : il codice alfanumerico obbligatorio di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che identifica univocamente la gara per un dato appalto o lotto;
• Codice: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
• Codice Unico di Progetto (CUP): il codice alfanumerico di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i., che identifica univocamente ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;
• Concedente: il soggetto per conto del quale sono erogati i Servizi: Comune di Simala con sede legale in Simala (OR), via Cagliari. n. 1, C.F. 80030370953 - P.I. 00355190950 ai sensi del Contratto;
• Concessionario: l’aggiudicatario della Concessione [indicare la denominazione precisa] con sede legale in ………………….., via ……………………….. n. ……………….., C.F./P.I.
………………….. ai sensi del Contratto;
• Concessione: il rapporto tra Concedente e Concessionario regolato dal Contratto, ai sensi dell’articolo 164 e ss del Codice;
• Contratto: il presente Contratto, inclusivo delle premesse, degli Allegati e dei Documenti Contrattuali, nel quale sono definiti i termini e le condizioni che regolano tutti i rapporti tra le Parti nell’ambito della Concessione;
• Contratto di subappalto: è il contratto che intercorre tra il Concessionario (che non è amministrazione aggiudicatrice) e gli/l’esecutori/e del/i servizio/i quando il Concessionario stesso non esegue direttamente i servizi stessi, affidandone una parte a terzi;
• Convenienza Economica: la capacità del progetto di creare valore durante il periodo di efficacia del Contratto e di generare un livello di redditività adeguato al capitale investito;
• Direttore dell’Esecuzione: figura diversa dal Responsabile del Procedimento, preposto al controllo sulla regolare esecuzione del contratto in fase di gestione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite dall’esecutore in conformità dei documenti contrattuali;
• Documenti Contrattuali: i documenti, sottoscritti dalle Parti e depositati presso il Concedente, elencati nell’Allegato 1 del Contratto;
• DSCR (Debt Service Cover Ratio): indica il rapporto tra (i) l’importo del Flusso di Cassa Disponibile nei 12 mesi precedenti o, a seconda dei casi, successivi a ciascuna data di calcolo, e
(ii) il servizio del debito per capitale e interessi risultante dal Piano Economico Finanziario per il medesimo periodo di 12 mesi;
• Equilibrio Economico Finanziario: indica l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e della gestione delle strutture ai sensi e per gli effetti degli articoli 165, comma 2, e 3, comma 1, lett. fff), del Codice, determinato sulla base dei presupposti e delle condizioni di base del Piano Economico Finanziario, come aggiornato a seguito di procedura di revisione ai sensi dell’articolo
16 del Contratto, e rappresentato dai valori degli Indicatori di Equilibrio esposti nel Piano Economico Finanziario;
• Fase di Gestione: il periodo intercorrente fra la data di avvio dei servizi e la data di scadenza della Concessione;
• Fattura Elettronica: fattura emessa ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
• Flusso di Cassa Disponibile: la differenza, in ogni periodo della fase di gestione, tra (i) i ricavi di progetto incassati o da incassare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi di eventuale contribuzione pubblica o Corrispettivi in conto gestione e
(ii) i costi operativi pagati o da pagare per il periodo di riferimento risultanti dal Piano Economico Finanziario, comprensivi delle imposte dovute dal Concessionario (ad eccezione dell’IVA);
• Forza Maggiore: fatti e/o atti che le Parti non avrebbero potuto prevedere al momento della sottoscrizione del Contratto, né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tali da rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni ai sensi del Contratto.
• Indicatori di Equilibrio: il DSCR, LLCR e il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto, VAN (Valore Attuale Netto) dell’azionista e TIR (Tasso Interno di Rendimento), elementi costitutivi, in tutto o solo alcuni, dell’Equilibrio Economico Finanziario della Concessione;
• Indicatore/i di Disponibilità: l’indicatore chiave di prestazione (in inglese Key Performance Indicators), riportato nel Capitolato di Gestione, che consente di monitorare l’andamento del processo relativo alla disponibilità e alla funzionalità delle strutture;
• LLCR (Long Life Coverage Ratio): con riferimento a ciascuna data di calcolo, il rapporto tra (i) il valore attuale netto del Flusso di Cassa Disponibile per il periodo intercorrente tra la data di calcolo e la data finale di rimborso del finanziamento risultante da Piano Economico Finanziario, applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse di tale finanziamento, e (ii) la somma degli importi erogati e non rimborsati del finanziamento alla stessa data di calcolo;
• Livello Minimo: il livello dell’Indicatore di Disponibilità, come specificato nel Capitolato di Gestione, che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale la struttura consegue il livello minimo accettabile della relativa caratteristica prestazionale;
• Livello Obiettivo: il livello dell’Indicatore di Disponibilità che indica la misurazione quantitativa in corrispondenza della quale la struttura consegue il livello ottimale della relativa caratteristica prestazionale;
• Manutenzione Ordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. oo-quater), del Codice;
• Manutenzione Straordinaria: le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lett. Ooquinquies), del Codice;
• Messa in Esercizio: la data di effettivo inizio dell’erogazione dei Servizi, risultante da atto formale del Concedente a seguito di comunicazione del Concessionario;
• Offerta: tutti gli atti e documenti presentati dal Concessionario in fase di gara, in conformità alla Documentazione di Gara, sulla base dei quali è stata aggiudicata la Concessione;
• Parti: il Concedente e il Concessionario;
• Piano Economico Finanziario (PEF): l’elaborato elettronico, contenente l’esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l’Equilibrio Economico Finanziario degli investimenti e della connessa Gestione delle strutture per l’arco temporale di durata della Concessione, asseverato da ………………………., allegato al Contratto sub
……………………….., comprendente la relativa relazione illustrativa, nonché i successivi aggiornamenti e/o revisioni a seguito di modifiche al contratto o rinegoziazioni del PEF medesimo;
• Piano Economico Finanziario in Disequilibrio: il Piano Economico Finanziario allegato al contratto, in formato editabile, e modificato solo in relazione ai valori che hanno subito mutamenti a seguito della manifestazione degli eventi di cui all’articolo 16;
• Piano Economico Finanziario Revisionato: il Piano Economico Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione, inclusiva delle misure volte a ripristinare l’Equilibrio Economico e Finanziario;
• Responsabile del Procedimento: il responsabile unico del procedimento (RUP), nominato dal Concedente, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi del Codice e delle Linee Guida Anac n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni»;
• Solidità Patrimoniale: l’attitudine dell’impresa di far fronte agli impegni di pagamento, nel medio- lungo periodo che si traduce nelle capacità di sostenere le esigenze finanziarie generate dalla gestione corrente e, soprattutto, di fare investimenti nel rispetto dell’equilibrio patrimoniale.
• Sostenibilità Finanziaria: la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
• Tariffe: le tariffe applicabili dal Concessionario per la prestazione dei Servizi;
• TIR (Tasso Interno di Rendimento): indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
• TIR (Tasso Interno di Rendimento) di Progetto: indica, in termini percentuali, il valore economico generato dal Progetto, così come individuato nel Piano Economico Finanziario;
• Value Testing: il metodo adottato per definire il valore dell’incremento dei costi di investimento e/o di gestione e nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dal Concedente a operatori equipollenti di mercato metedo;
• VAN (Valore Attuale Netto) di Progetto: il valore creato o disperso dal progetto, in termini monetari, nell’arco del periodo della Concessione;
• VAN (Valore Attuale Netto): il valore creato o disperso, in termini monetari, dall’investimento effettuato nell’arco del periodo della Concessione,
ALLEGATO 2: DOCUMENTI PROGETTUALI
• Relazione tecnica di progetto;
• Capitolato d’oneri
• D.U.V.R.I.
• elaborati grafici di progetto
• P.E.F. del concessionario
• offerta tecnica del concessionario
• offerta economica del concessionario
ALLEGATO 3: MATRICE DEI RISCHI