DELL’EMERGENZA SANITARIA
REP. 71/2021
ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER AUTODIAGNOSI SARS COV 2 NECESSARI PER LA GESTIONE
DELL’EMERGENZA SANITARIA
XX.XX.XX S.P.A.
~
H.E.D. S.R.L. Lotto 1
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER AUTODIAGNOSI SARS-COV-2 NECESSARI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19
ID GARA – 8131711
Lotto 1
CIG: 87323578F4
L’anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di Luglio presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0 – Complesso Esedra, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale f.f., Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx nato a Napoli il 20/07/1967, C.F. FRRMRA67L20F839F, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2021
E
H.E.D. S.r.L., con sede legale in Napoli alla via Scaglione n. 276, iscritta nel Registro delle Imprese di Napoli al numero REA 777196, C.F./P.IVA 05808991219 rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nata a Napoli il 02/05/1989, C.F. VSTMNL89E42F839X (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
Premesso che
a) Xx.Xx.xx. spa, con la L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, è stata individuata come soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore delle ASL e AO della Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
b) con provvedimento trasmesso con nota prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha dettato Misure operative di protezione civile inerenti alla “definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19”che prevedono un sistema di controllo articolato a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale ed individuano le principali attività per ogni livello di coordinamento, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero della Salute;
c) con decreto n. 45 del 6/03/2020 è stata costituita l’unità di Crisi regionale della Regione Campania per l’attuazione delle attività, di livello regionale con l’obbligo di svolgimento delle attività disposte a livello regionale, delle Misure operative di protezione civile sopra menzionate e di segnalare tempestivamente al
Presidente/Xxxxxxxx attuatore ogni esigenza o questione rilevante ai fini delle competenti valutazioni e determinazioni, ai sensi dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020;
d) il Soggetto attuatore ha trasmesso al Ministero della salute il Piano – prot. COVID-19/SA/n.2 del 07/03/2020 dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Interventi Infrastrutturali, servizi e Forniture) per la realizzazione di nuovi posti letto, ai sensi dell’art.1 co. 1, dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020, successivamente integrata dalle OOCDPC da n. 631 – 644/2020 redatto con supporto istruttorio dell’Unità di crisi Regionale e degli enti del SSR;
e) con Decreto Presidenziale della Regione Campania n. 46 del 10/03/2020 Soresa spa è stata individuata
quale soggetto preposto all’approvvigionamento di beni e servizi per l’emergenza COVID-19;
f) Soresa, avendo verificato le ragioni di estrema gravità ed urgenza, così come accertate dal combinato disposto dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3/02/2020 e del predetto decreto presidenziale che consentono il ricorso alla procedura negoziata in via d’urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, si è avvalsa di tale facoltà per accelerare le procedure d’acquisto necessarie a fronteggiare lo stato emergenziale;
g) Soresa, in qualità di stazione appaltante, con determinazione del Direttore Generale f.f. n.78 del 29/04/2021, ha indetto una procedura negoziata di urgenza per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n.50/2016, per la fornitura di TEST antigenici rapidi per autodiagnosi SARS- CoV-2 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
h) che con determinazione del Direttore Acquisti n. 21 del 10/06/2021 la procedura negoziata per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di TEST antigenici rapidi per autodiagnosi SARS-CoV- 2 è stata aggiudicata per il lotto n. 1;
i) che nell’ambito del presente Accordo Quadro si definisce:
• Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
• Amministrazione/i Beneficiaria/e: le Aziende Sanitarie che ricevono i prodotti del Fornitore, nella tipologia e quantità espresse nella richiesta di fornitura contenuta nella Richiesta Specifica di Fornitura emessa da Soresa;
• Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto richiesto da Xx.Xx.Xx. con l’ordinativo di fornitura in favore delle Amministrazioni Beneficiarie.;
• Ordinativi di Fornitura: il documento con il quale Xx.Xx.XX comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della fornitura richiesta;
• Contratto/i di Fornitura: il contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione della Richiesta Specifica di Fornitura da parte del/dei Fornitore/i, individuato, tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, avente ad oggetto la fornitura di prodotti di cui al presente Accordo Quadro;
• Richiesta specifica di fornitura: consiste nella richiesta al fornitore di consegnare i prodotti aggiudicati nei quantitativi e nei luoghi che Xx.Xx.Xx. di volta in volta comunicherà, gli stessi potranno essere effettuati nell’ambito del quantitativo massimo che costituisce oggetto del contratto di fornitura e comunque indicato nell’Ordinativo di Fornitura;
• Prodotto: test antigenici rapidi nasali per autodiagnosi e quant’altro indicato nel Capitolato;
j) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della procedura di che trattasi e per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
k) che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o per le Amministrazioni beneficiarie nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di acquisto in favore delle XX.XX. a seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura con il quale verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di prodotti da fornire, le quantità, etc.;
l) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
m) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
n) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
o) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso la Lettera di Invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
l’Allegato “A” (Scheda specifiche Tecniche) e suoi allegati;
L’Allegato “B” (Documentazione tecnica);
l’Allegato “C” (Offerta economica),
Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 per quanto non espressamente derogato;
c) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
f) dalle norme applicabili ai contratti delle Pubbliche Amministrazioni:
g) dalle disposizioni di cui al DPR n.207 del 2010 nei limiti stabiliti degli artt. 216 e 217 del D. Lgs n.50/2016;
h) dal DLGS n.81/2008;
i) dal Protocollo di Legalità;
j) dal Regolamento della UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
I singoli Contratti di Fornitura saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta Specifica di Fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nella Documentazione Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni beneficiarie, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Beneficiarie, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 2 - Oggetto e importo dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di
esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura.
L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto 1 è di € 448.200,00
Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore aggiudicatario della procedura di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarie, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire n. 100.000 test antigenici rapidi nasali per autodiagnosi SARS COV-2 al costo unitario di € 4,48200 a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura.
Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro.
In esecuzione del presente Accordo Quadro, il Fornitore potrà fornire ad ogni Amministrazione fino al quantitativo massimo indicato nel singolo Ordinativo.
Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura in favore delle diverse Amministrazioni beneficiarie i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, Xx.Xx.Xx. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice:
- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
Articolo 3 - Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 2 (due) mesi decorrenti dalla data della relativa stipula, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale Soresa potrà emettere Richieste Specifiche di Fornitura nel caso in cui il massimale previsto non venga esaurito.
La predetta durata originaria dell’Accordo Quadro potrà essere prorogata fino al raggiungimento del massimale posto a base d’asta, previa comunicazione scritta di Xx.Xx.Xx. S.p.A. da inviare ai Fornitori con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che a tale data non sia esaurito il quantitativo massimo complessivo, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
Articolo 4 – Gestione dell’Accordo Quadro
L’accordo quadro è stipulato da Soresa, per ciascun lotto, con tutti gli operatori economici risultati aggiudicatari. Come da art. 12 della Lettera di Invito, l’Ordine di Fornitura verrà emesso in favore del/degli O.E. ammessi all’AQ sulla base delle condizioni della lettera d’invito.
A seguito di Richiesta Specifica di fornitura, l’Amministrazione beneficiaria designerà il Responsabile del procedimento per la fase della esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, e si potrà nominare il Direttore dell’esecuzione, o uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, co. 1 e 3, e dell’art. 101, co. 1, e co 6 bis e art. 111, co 2 del Codice, e art. 16 commi 1 e 4 del
Decreto Mit del 7 marzo 0000 x .00.
La Richiesta Specifica di fornitura, unitamente alle prescrizioni e condizioni disciplinate nell’Accordo quadro e nei suoi allegati, costituirà il documento contrattuale di riferimento relativo alla fornitura dei prodotti di che trattasi in favore della specifica Amministrazione beneficiaria.
Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi allegati, Soresa e/o l’Amministrazione
beneficiaria:
• potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
• prevedrà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
• stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
• prevedrà l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all’appaltatore;
• potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;
Articolo 5 – Obblighi e adempimenti a carico del fornitore
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell’approvvigionamento nel suo complesso, in particolare:
a) all’imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda
della loro natura;
b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti nei locali dell’Amministrazione Beneficiaria;
c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
d) allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
Il Fornitore si obbliga nei confronti di Soresa e quindi delle Amministrazione Beneficiarie indicate nella Richiesta Specifica di Fornitura ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto nella lettera di invito e nell’offerta, ed in particolare a fornire i prodotti secondo la capacità di consegna indicata in offerta, entro il lasso temporale ivi previsto.
I medesimi obblighi di cui al precedente comma si applicano anche nel caso il Fornitore abbia offerto prodotti
“alternativi”.
Si prevedono, inoltre, interamente a carico del Fornitore, nulla escluso e riservato:
1) tutti gli oneri accessori (imballaggio, trasporto, movimentazione anche con mezzi ausiliari atti allo scopo, facchinaggio, installazione, collaudo, rimozione e smaltimento d’imballi e di qualsiasi materiale di risulta, gli oneri di discarica, ecc.);
2) gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nelle Richieste Specifiche di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti di Soresa e dell’Amministrazione Beneficiaria, assumendosene ogni relativa alea.
Inoltre, il Fornitore si impegna espressamente a:
1) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle attività secondo
quanto specificato nella documentazione della procedura;
2) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione
della qualità delle proprie prestazioni;
3) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione Beneficiaria e a Soresa, per quanto di competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e nelle Richieste Specifiche di Fornitura;
4) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
5) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione beneficiaria e/o da Soresa;
6) rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell’uso di dispositivi o nell’adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
7) ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo;
8) a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella documentazione di gara, nell’offerta e nella relativa documentazione tecnica e d’uso;
9) espressamente a manlevare e tenere indenne Soresa e le Amministrazioni Beneficiarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Soresa e dell’Amministrazione Beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si obbliga a consentire a Soresa ed alle Amministrazioni beneficiarie di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto delle Richieste Specifiche di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a Soresa, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Soresa e/o dall’Amministrazione Beneficiaria.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Soresa e all’Amministrazione Beneficiaria, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro e delle singole Richieste Specifiche di Fornitura; (b) eseguire le forniture nei luoghi indicati nelle Richieste Specifiche di Fornitura.
Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e delle Richieste Specifiche di fornitura dovranno essere rese anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei luoghi di consegna.
Con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione delle singole Richieste, non qualificabili come subappalto ai sensi della vigente normativa, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all’Amministrazione interessata il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, così come previsto dall’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/16.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Soresa, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura di riferimento.
Resta fermo il diritto di Soresa di risolvere l’Accordo Quadro in caso di reiterati e gravi inadempimenti del Fornitore
su una o più Richieste Specifiche di Fornitura.
Il Fornitore è tenuto a comunicare a Soresa ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Soresa medesima entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
Articolo 6 – Garanzie
Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
Il Fornitore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nella documentazione di gara, nell’offerta e nei relativi manuali d’uso.
Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo Soresa, e quindi anche le Amministrazioni Beneficiarie, che restano estranee ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 2 (due) mesi dalla scoperta.
In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, Soresa, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura.
Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive
Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.
È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all’Amministrazione beneficiaria, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Soresa e l’Amministrazione Beneficiaria.
Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto (Responsabile della fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Soresa e alla/e Amministrazione/i Beneficiaria/e indicate nella Richiesta Specifica. Il Responsabile della fornitura sarà l’interlocutore di Soresa e dell’Amministrazione Beneficiaria per qualsivoglia richiesta inerente alla fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della fornitura e dei servizi connessi.
Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria si riservano, per quanto di competenza, di verificare la corretta
applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Soresa riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione dell’Accordo Quadro (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all’art. 105 del medesimo decreto), la stessa provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Soresa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
Articolo 8 – Ulteriori obbligazioni del fornitore
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l’intera durata del presente Accordo Quadro, la
documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.
In particolare, il Fornitore ha l’obbligo, per tutta la durata dell’Accordo quadro e degli Ordinati di fornitura inviati dalla Soresa di:
a) comunicare alla Soresa medesima ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) comunicare alla Soresa medesima ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall’art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
Articolo 9 – Consegna
La consegna della fornitura oggetto del presente Accordo dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nella documentazione di gara ovvero entro quello eventualmente stabilito nella Richiesta Specifica di fornitura, se migliorativo.
Resta inteso che l'Amministrazione Beneficiaria acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura”. Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.
Articolo 10 – Costi della sicurezza
Qualora ricorrano i presupposti e sulla base delle informazioni fornite dall’Unità di Crisi e dalle Amministrazioni beneficiarie, Soresa, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederà a redigere il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito la Richiesta Specifica di fornitura medesimo e i relativi costi.
Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta
integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
Articolo 11 – Penali e procedimento di contestazione
Soresa si riserva di applicare al Fornitore, a seguito di comunicazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione beneficiaria, le seguenti penali con riferimento alle fattispecie riportate nel Capitolato tecnico all’art. 5.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Soresa. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016.
In caso di contestazione dell’inadempimento al Fornitore, lo stesso dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xx.Xx.Xx. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Soresa potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, Soresa ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 12 - Cauzione definitiva
Il Fornitore ha corrisposto in favore di Soresa idonea garanzia definitiva pari ad € 22.410,00 nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura.
La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo.
Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
Articolo 13 – Risoluzione
Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la
garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai
sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano
al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32
del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
• qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara;
• mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 14 – Recesso
Soresa ha diritto di recedere dal presente Accordo Quadro nei casi di:
a) giusta causa,
b) grave inadempimento del Fornitore. In tal caso è facoltà di Soresa recedere unilateralmente dall’Accordo Quadro
e/o dai singoli Ordinativi di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
Nei casi di cui al precedente cpv, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Soresa delle prestazioni rese in favore delle Amministrazioni Beneficiarie, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e relativi allegati, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo Quadro e/o il singolo
Contratto di Fornitura.
Soresa potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dall’Accordo Quadro e/o dal singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, ai sensi dell’art 109, comma 3, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Articolo 15 – Riservatezza
Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, il Fornitore ha l’obbligo e responsabilità anche per i suoi dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori, di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e del Contratto di Fornitura e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, pena risarcimento danni subiti da Soresa, che, comunque hanno facoltà di dichiarare, in caso di inosservanza di detti obblighi, la risoluzione di diritto.
Articolo 16 – Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei conseguenti contratti di fornitura sarà effettuato nei termini e condizioni di cui all’art. 113 bis D. Lgs. n. 50/2016, se non diversamente pattuito tra le parti come riportato nella lettera d’invito all’art. 2.2.
Articolo 17 - Subappalto
Nell’ipotesi in cui il fornitore abbia indicato in offerta la volontà di subappaltare, per le prestazioni ivi indicate si applica quanto stabilito all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 18 – Brevetti industriali e diritti d’autore
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di
altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga
a manlevare l’Amministrazione Beneficiaria e la Soresa, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Soresa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Beneficiaria e/o Soresa sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Soresa, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Soresa., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura.
Articolo 20 –Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo Quadro, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
La Soresa, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente dell’Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Soresa risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
i) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento
a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
ii) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
iii) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
iv) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
v) trasmettere alla Soresa, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì alla Soresa tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
vi) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per
il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
vii) consentire alla Soresa, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi
dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli
obblighi di cui al precedente comma. 1.
L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Xxxxx restando i poteri di verifica da parte di Xx.Xx.Xx., restano fermi - in capo al Fornitore - tutti gli obblighi come
previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, anche in relazione ai subappaltatori.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) x. 00 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Articolo 22 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto d’integrità Conformemente a quanto statuito dal Patto di integrità sottoscritto in data 9 luglio 2020, ai sensi dell’art.1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Patto:
a) l’Impresa si obbliga a non concludere con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura di gara e della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore; b) l’Impresa si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati –somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l’affidamento dei singoli Contratti di Fornitura; c) l’Impresa si obbliga ad astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente a Xx.Xx.Xx., alla Pubblica Autorità e alla singola Amministrazione contraente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante la fase di esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni; d) l’Impresa si obbliga a segnalare a Xx.Xx.Xx. e alla singola Amministrazione contraente nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti di Consip e/o della singola Amministrazione contraente o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura; e) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa di cui all’art.5 Patto di Integrità che prevede la risoluzione immediata del contratto; f) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del
D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o 16/20 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO XX.XX.XX. S.p.A. con unico Socio Sede Legale: Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0 - 00000 Xxxxxx Capitale sociale: Euro 500.000,00 i.v. Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 00000000000 Tel. 000 00 00 000 – Fax 000 00 00 000 - xxx.xxxxxx.xx sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile. g) L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. h) L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 23 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 24 - Clausola Finale
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
Il Direttore Generale f.f.
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
X.xx digitalmente
H.E.D. S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
X.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 (Oggetto dell’Accordo Quadro); Articolo 3 (Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura); Articolo 4 (Gestione dell’Accordo Quadro); Articolo 5 (Obbligazioni e adempimenti a carico del Fornitore); Articolo 6 (Garanzie); Articolo 7 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 8 (Ulteriori obblighi del Fornitore); Articolo 9 (Consegna); Articolo 10 (Costi della sicurezza); Articolo 11 (Penali e procedimento contestazione); Articolo 12 (Cauzione definitiva); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Riservatezza); Articolo 16 (Pagamenti); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 19(Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Trattamento dei dati personali); Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari
- Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto di Integrità); Articolo 23 (Foro competente); Articolo 24 (Clausola Finale).
H.E.D. S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
X.xx digitalmente
PROCEDURA NEGOZIATA D’URGENZA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI TEST ANTIGENICI RAPIDI PER AUTODIAGNOSI SARS-COV-2 NECESSARI PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA
COVID-19
ID GARA: 8131711
CAPITOLATO TECNICO
Sommario
1. Premessa 2
2. Definizione 2
3. Oggetto dell’Appalto 2
4. Condizioni di fornitura 3
4.1 Durata della fornitura 3
4.2 Consegna 3
4.3 Controllo della fornitura 4
4.4 Supporto e Assistenza 4
4.5 Vincoli e Condizioni Generali della Fornitura 4
5. Penali 6
1. Premessa
Il presente Capitolato Tecnico disciplina gli aspetti tecnici e organizzativi relativi alla fornitura di TEST antigenici rapidi per autodiagnosi SARS-COV-2, destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania.
2. Definizione
Di seguito è riportata una tabella di riferimento per i termini maggiormente utilizzati nel presente documento.
⮚ Strutture Sanitarie beneficiarie: Strutture Sanitarie del Servizio Sanitario della Regione Campania che manifestano il fabbisogno all’Unità di crisi e ricevono i prodotti dal Fornitore nella tipologia e quantità autorizzata dall’Unità di crisi, così come riportato nella Richiesta specifica di Fornitura emessa da Soresa;
⮚ Fornitore/i: Il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l’Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti di Fornitura;
⮚ Unità di crisi regionale della Regione Campania: unità definita con Decreto n. 45 del 06/03/2020 per l’attuazione delle attività, misure operative di protezione civile e segnalazione tempestiva al Presidente/Soggetto attuatore di ogni esigenza o questione rilevante ai fini delle competenti valutazioni e determinazioni ai sensi dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020.
⮚ Luogo di consegna: sarà indicato in ogni Richiesta specifica di Fornitura emessa.
⮚ Richiesta specifica di Fornitura (RSF): documento che contiene le puntuali richieste di consegna con l’individuazione di un quantitativo nell’ambito di quello complessivo definito con l’ordinativo di fornitura;
⮚ Ordinativo di fornitura: il documento con il quale il fornitore si obbliga ad erogare le prestazioni oggetto del presente appalto in favore di Soresa.
3. Oggetto dell’Appalto
Il presente Capitolato Tecnico disciplina la fornitura di TEST antigenici rapidi per autodiagnosi SARS-COV-2,
nell’ambito dell’emergenza sanitaria “Covid-19”.
L’importo complessivo presunto dell’intera fornitura oggetto del presente documento è pari ad € 1 800.000,00.
Nel corso di tutta la durata della fornitura, il Fornitore aggiudicatario è obbligato a fornire i medesimi prodotti indicati nell’offerta in sede di gara per quanto attiene la descrizione, alle caratteristiche tecniche, ai nomi commerciali e al codice prodotto. Non sarà pertanto ammessa la sostituzione/affiancamento di prodotti con altri ritenuti dal Fornitore equivalenti con nome commerciale e/o codice prodotto differenti, senza preventiva autorizzazione dell’amministrazione contraente.
La procedura è suddivisa in 2 (due) lotti merceologici di seguito elencato.
Lotto | CIG | DESCRIZIONE BENI |
1 | 87323578F4 | TEST ANTIGENICI RAPIDI NASALI PER AUTODIAGNOSI SARS-COV-2 |
2 | 8735377524 | TEST ANTIGENICI RAPIDI SALIVARI PER AUTODIAGNOSI SARS-COV-2 |
.
In particolare, l’oggetto dell’Accordo quadro che sarà stipulato con gli aggiudicatari di ciascun Lotto, consiste nella fornitura di TEST antigenici rapidi per autodiagnosi SARS-COV-2 secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico all’allegato B1 - “Caratteristiche tecniche minime”.
Il concorrente, in relazione a ciascun lotto per cui intende partecipare, presentando offerta, si impegna a fornire i beni oggetto del lotto conformemente alle caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, a pena di esclusione dalla gara.
4. Condizioni di fornitura
4.1 Durata della fornitura
L’accordo quadro, stipulato a seguito di espletamento di procedura negoziata per conclusione di un accordo quadro, saranno validi fino al termine dello stato di emergenza legata al “Covid-19”. Si precisa che la durata dell’accordo quadro potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria legata al “Covid-19” qualora i valori massimali non risultassero ancora esauriti.
4.2 Consegna
Soresa S.p.A., in qualità di Soggetto Attuatore incaricato all’acquisizione beni e servizi nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Covid19, ai sensi del DPGRC n. 46 del 10.03.2020, provvederà con Richiesta specifica di Fornitura (RSF), a richiedere al Fornitore la consegna di un determinato quantitativo del bene oggetto dell’Accordo Quadro con l’indicazione del luogo di consegna e/o destinatario del bene. Il fornitore sarà tenuto a consegnare i beni ordinati nei luoghi e nei locali indicati nella Richiesta specifica di fornitura, entro le tempistiche di seguito indicate, pena l’applicazione delle penali di cui allo Schema di Accordo Quadro.
Le consegne dovranno essere effettuate entro il termine di 7 giorni solari consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione della Richiesta specifica di Fornitura (RSF). Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo.
Le attività di consegna si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera, installazione, asporto dell’imballaggio. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. Tutti i beni dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di
trasporto. Qualora la struttura sanitaria beneficiaria della fornitura non fosse disponibile a far eseguire la consegna alla data indicata, sarà sua cura contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi. In caso di mancato rispetto della data di consegna così come riprogrammata, al Fornitore verranno applicate le penali di cui allo Schema di Accordo Quadro. Per ogni consegna effettuata dovrà essere redatto un apposito “Verbale di consegna”, sottoscritto da un incaricato della Struttura Sanitaria e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati almeno: la “Data della Richiesta specifica di Fornitura (RSF)”, il numero progressivo della RSF, il luogo e la data dell’avvenuta consegna, la quantità dei beni oggetto del verbale di consegna.
4.3 Controllo della fornitura
Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, non pagate. Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità corrispondenti all’ordine.
La firma per ricevuta dei prodotti non impegna le Soresa e l’Unità di crisi regionale le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all’atto della consegna.
In caso di mancata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal capitolato e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in offerta, gli stessi saranno respinti al fornitore che dovrà sostituirli con altri aventi i requisiti richiesti entro due giorni. In caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, Soresa potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso altra fonte, addebitando alla Ditta fornitrice l’eventuale maggiore spesa.
4.4 Supporto e Assistenza
Il Fornitore dovrà garantire l’informazione sul corretto, sicuro ed appropriato uso del materiale da parte degli utilizzatori.
In proposito l’impresa aggiudicataria, ove occorrente, dovrà garantire su richiesta di Soresa e/o delle Amministrazioni beneficiarie, un addestramento all’uso dei prodotti aggiudicati.
4.5 Vincoli e Condizioni Generali della Fornitura
Si intendono ricompresi nel prezzo e nelle prestazioni della fornitura le seguenti attività:
1. l’imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
2. il trasporto, il disimballo e la collocazione dei prodotti nei locali della Indicati nella RSF;
3. le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
4. lo sgombero e l’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti. Il Fornitore si obbliga nei confronti di Soresa ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato Tecnico ed in particolare:
(a) a fornire i prodotti nel rispetto dei quantitativi indicati in offerta, fermo restanti le specifiche modalità di utilizzazione della graduatoria descritte nella Lettera di Invito;
(b) a fornire i prodotti indicati nella Richiesta specifica di fornitura.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nelle Richieste specifiche di fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti della Soresa, assumendosene ogni relativa alea. Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle attività secondo quanto specificato nella Documentazione della procedura;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione
della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione Beneficiaria e alla Soresa, per quanto di competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura;
d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
e) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Soresa;
f) rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell’uso di dispositivi o nell’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
g) ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo;
h) a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d’uso;
i) espressamente a manlevare e tenere indenne la Soresa e le Amministrazioni Beneficiarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Soresa Spa e dell’Amministrazione Beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni dell’attività lavorativa in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
5. Penali
Soresa spa si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate:
(a) In caso di mancato rispetto dei tempi di consegna (7 giorni solari consecutivi dalla data di trasmissione della Richiesta specifica di fornitura) o di quella riprogrammata come indicato nel presente capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale della Richiesta Specifica di fornitura, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
(b) In caso di esito negativo del controllo della fornitura e mancata consegna del prodotto idoneo entro il termine stabilito al par. 4.3 del presente Capitolato Tecnico, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale della Richiesta Specifica di fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del prodotto. Qualora la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avvenga dopo che sia decorso anche il termine per la consegna ordinaria (7 giorni solari consecutivi), si applicheranno cumulativamente sia le penali per ritardata sostituzione che per ritardata consegna (competenza Amministrazione contraente);
(c) In caso di mancata esecuzione della Richiesta specifica di fornitura nel rispetto dei quantitativi indicati in offerta, verrà applicata una penale pari a pari allo 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale dell’Ordine di fornitura, per ogni giorno di ritardo, nelle consegne del quantitativo mancante fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
Allegati:
- Allegato B1 – Caratteristiche tecniche minime;
Dike GoSign - Esito verifica firma digitale
Verifica effettuata in data 2021-07-27 12:00:23 (UTC)
File verificato: C:\Users\salvatore.romano\Desktop\ACCORDI QUADRO SORESA\ACCORDO QUADRO TEST ANTIGENICI NASALI\Accordo+Quadro+HED+SRL.pdf.p7m
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Nome, Cognome: xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Numero identificativo:
20766989
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Data di scadenza: 23/12/2022 23:59:59
Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS:
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