Contract
BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL’INTERNO DELLO STADIO XXXXX XXXX DI RIMINI
Allegato 3 CAPITOLATO SPECIALE
CIG 720978F47 CPV 55410000-7
PREMESSE
1. con Determinazione Dirigenziale n.2072 del 20/09/2017 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento della concessione di gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dello Stadio Xxxxx Xxxx ;
2. la procedura di gara ha condotto all’individuazione del gestore quale
soggetto concessionario del suddetto servizio, come definito dalla determinazione dirigenziale n. …..
del con la quale è stato disposto l’affidamento;
3. a seguito dell’esperimento della suddetta procedura al soggetto individuato quale concessionario viene affidata la gestione del suddetto servizio alle condizioni di cui al presente atto;
4. il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dello Stadio Xxxxx Xxxx, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Rimini e il Concessionario medesimo;
5. Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue.
ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Mediante procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 60 e dagli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. 50/2016, il Comune di Rimini affida la concessione di gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dello Stadio Xxxxx Xxxx”, ubicato a Rimini, Piazzale del Popolo n.1, di proprietà del Comune di Rimini, alle condizioni e secondo le modalità e nei termini disciplinati dal presente Capitolato.
Si precisa che la concessione si compone dei seguenti oggetti:
a) oggetto principale: gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dello Stadio Xxxxx Xxxx;
b) oggetto complementare: pulizia dei locali adibiti a bar.
La concessione, oggetto del presente contratto, è finalizzata a garantire la gestione ottimale del servizio di somministrazione di alimenti e bevande all’interno dello Stadio Xxxxx Xxxx di proprietà del Comune di Rimini, a vantaggio dei cittadini e delle persone frequentanti il centro sportivo, infatti la gestione del servizio è connessa alle attività sportive, culturali e sociali che in esso potranno avere luogo con lo scopo di valorizzare la funzione sociale e di centro di aggregazione dell’impianto sportivo considerato, insieme al Palasport Flaminio e alla Piscina Comunale ad esso adiacenti, è il più importante punto di aggregazione sportivo della città.
ARTICOLO 2 – LUOGO SI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Per gestire al meglio il servizio in oggetto, ai sensi dell'articolo 165, comma 2 del Decreto X.xx. 50/2016 al concessionario sarà riconosciuto il diritto di godimento sulle porzioni di immobile adibite a Bar all’interno dello stadio Xxxxx Xxxx, la cui utilizzazione è strumentale e tecnicamente connessa all'oggetto della concessione.
L'esercizio manterrà la natura di esercizio “interno” ed accessorio rispetto all'impianto sportivo, assicurando per entrambi i locali (destinati a somministrazione di alimenti e bevande) il collegamento logistico e funzionale con la struttura principale, considerato anche che la superficie complessivamente dedicata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande non è prevalente rispetto a quella dedicata alla attività sportiva.
I locali dati in uso per poter svolgere il servizio in oggetto sono all’interno dello Stadio Comunale Xxxxx Xxxx, sito in Xxxxxxxx xxx Xxxxxx 0 x Xxxxxx, e comprendono: un locale principale posto sotto la tribuna distinti lato Riccione con servizio igienico ad uso esclusivo e da un locale secondario, accessorio al principale, posto sotto la tribuna centrale lato Rimini, individuati nella planimetria allegata al presente Capitolato Speciale sotto la lettera "A".
I locali vengono consegnati al concessionario privi delle attrezzature e dell’arredamento necessario per lo svolgimento dell’attività. Pertanto il concessionario, prima dell’apertura al pubblico del Bar, dovrà provvedere a propria cura e spese ad acquistare le attrezzature e l’arredamento necessario; l’arredamento e le attrezzature di proprietà del concessionario, alla scadenza della concessione, dovranno essere rimosse.
Si precisa che le suddette attrezzature dovranno essere a norma di legge e il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della corretta istallazione e dell’utilizzo delle stesse. Il concessionario, inoltre, risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del Comune stesso.
Si ribadisce inoltre che il servizio in oggetto è un servizio aggiuntivo ed accessorio rispetto all’attività principale dello Stadio Xxxxx Xxxx.
Si precisa inoltre che il concessionario nell’espletamento della gestione del servizio in oggetto durante le manifestazioni e gli eventi sportivi e non, avrà la facoltà di creare punti di ristoro precari, diversificati e itineranti, rispetto a quelli principali.
ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO
1. La durata della concessione è fissata fino al 31/08/2022 a decorrere dalla stipula del contratto o in caso di esecuzione del contratto in via d'urgenza dalla data di avvio all'esecuzione del contratto, fatto salve le ipotesi di anticipata cessazione previste dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.
2. Alla consegna delle chiavi il concessionario diventa custode ed unico responsabile dei beni depositati all’interno dei locali, escludendo l’amministrazione comunale da qualunque responsabilità e richiesta risarcitoria per danni che si dovessero verificare.
3. Alla scadenza naturale del contratto o comunque anche alla cessazione in via anticipata nel caso di risoluzione o per inadempimento o di esercizio del diritto di recesso:
• il concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla prosecuzione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma;
• i locali dovranno essere lasciati liberi da persone o cose di proprietà del concessionario nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi.
4. Alla scadenza naturale del contratto lo stesso decadrà di diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora e non sarà in alcun modo tacitamente rinnovabile.
5. Non sono previste opzioni di proroga né forme di rinnovo del contratto.
6. La stazione appaltante si riserva :
la facoltà nel corso del rapporto contrattuale ed in relazione alle proprie esigenze organizzative di sospendere o sopprimere il servizio in qualsiasi momento dandone preavviso almeno 15 giorni prima con semplice comunicazione scritta all'affidante, senza che l'affidante possa pretendere indennizzi o risarcimenti di alcun genere;
la facoltà, nell’ipotesi in cui il comune dovesse, per qualunque motivo cessare la gestione diretta dello stadio Xxxxx Xxxx, di ridurre il servizio e/o risolvere il contratto con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi e l'affidante non potrà pretendere indennizzi o risarcimenti di alcun genere;
ARTICOLO 4 - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO, ALLOCAZIONE RISCHI E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
1. La concessione del servizio di gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande presso lo Stadio Xxxxx Xxxx assume a riferimento il piano economico-finanziario (PEF) riportato in allegato al presente contratto [riferimento al PEF presentato dall’Operatore economico in sede di gara].
2. Il PEF evidenzia, in particolare, che:
a) la totalità dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita del servizio in oggetto reso al mercato;
b) il rischio operativo è completamente trasferito in capo al concessionario.
3. Il PEF configura l’equilibrio economico-finanziario della concessione sulla base di un sistema che non prevede alcun contributo pubblico, né diretto né indiretto, da parte del Comune di Rimini al concessionario.
4. In base a quanto previsto dal piano economico-finanziario, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. zz) e dell’art. 165, comma 1 de d.lgs. n. 50/2016 il concessionario assume in carico a sé, integralmente, il rischio operativo inerente la gestione della attività oggetto della concessione.
5. In relazione a quanto previsto dall’art. 165, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 si considerano fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull’equilibrio economico-finanziario e che possono comportare la revisione del PEF da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio cause di forza maggiore quali eventi climatici estremi o eventi calamitosi che comportino gravi danni alla sede dei locali e ne impediscano la gestione normale per un periodo superiore ai 60 giorni.
6. Non sono considerati fatti non riconducibili al concessionario incidenti sull’equilibrio del PEF:
a) modifiche alla legislazione in materia di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
b) apertura di nuove punti bar/ristoro nelle vicinanze dello Stadio xxxxx Xxxx;
c) le variazioni connesse all’andamento del mercato.
7. In ogni caso la revisione del PEF non può dare luogo a forme di contribuzione al concessionario da parte del Comune di Rimini.
8. Qualora si verifichino fatti riconducibili alle fattispecie previste nel precedente comma 5, il piano economico-finanziario può essere sottoposto a revisione mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio.
9. In caso di eventuale revisione del piano economico-finanziario, la stessa deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.
10. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto alle condizioni ed ai termini previsti dal richiamato articolo 165 del Codice.
ARTICOLO 5 – ASPETTI ECONOMICI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Il concessionario corrisponderà al Comune un canone annuo (riferito all’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre) pari a _ ( offerto in sede di gara per il quale si è aggiudicato la concessione), oltre IVA nella misura di legge.
2. Il concessionario dovrà versare il canone annuo di cui al precedente punto, ragguagliato al periodo di effettiva durata della convenzione nel corso di ogni anno solare, in due rate semestrali, posticipate (entro 30 giugno ed entro il 31 dicembre) e nel caso di interruzione del rapporto per qualsiasi motivo, entro i successivi 30 giorni dalla data di interruzione.
3. Il concessionario dovrà sostenere tutti gli oneri e le spese direttamente o indirettamente connesse all’oggetto della presente concessione, nessuna esclusa, (comprese quelle per le utenze, manutenzioni, assicurazioni, garanzie, costi del personale, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione..ecc..) e non potrà pretendere dal Comune alcun corrispettivo, a nessun titolo.
4. L'unica controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di determinare e percepire tutti gli introiti derivanti dalla gestione del servizio in oggetto.
ARTICOLO 6 - CAUZIONI DEFINITIVA
A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del pagamento delle penali e del canone annuo, di cui al successivo art. 14 ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato, il concessionario consegna al Comune di Rimini una cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo della concessione come risulta dal piano economico-finanziario presentato dal concessionario aggiudicatario.
Tale garanzia definitiva a favore del Comune, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa con modalità “a prima richiesta”, deve prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
Il concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune ha dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto nel caso di inadempimento di una o più obbligazioni nella gestione delle attività previste dal presente capitolato, entro 15 giorni dall’escussione, a pena della risoluzione del contratto.
La garanzia resterà vincolata fino a formale rinuncia del Comune. Lo svincolo della garanzia sarà effettuato a richiesta del concessionario, con la quale il medesimo dichiari di non aver null’altro a pretendere dal Comune in dipendenza della concessione.
ARTICOLO 7 – RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE
Per l’intera durata della presente concessione, il concessionario sarà responsabile, diretto ed indiretto, sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune, della gestione del locale adibito a bar ad ogni effetto di legge per tutto ciò che concerne l’uso (integrale o parziale) e l’incolumità delle persone che vi accederanno.
Il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone e/o a cose per effetto della concessione d’uso dei locali concessi e comunque in dipendenza della presente concessione. Il concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune o di compenso da parte del Comune stesso.
Il concessionario sarà inoltre responsabile di ogni danno che il locale dovesse subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa e come tale avrà l’obbligo, in base alla decisione insindacabile del Comune ed entro il termine da questo stabilito, di rimborsare il danno, oppure, alternativamente, di ripararlo a proprie cure e spese.
In particolare il concessionario si impegna per tutta la durata del contratto
a) a tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza o in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare idoneo contratto di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose per l’intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli e/o attrezzature impiegati;
c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
Rimangono ad esclusivo carico del concessionario gli importi dei danni rientranti nei limiti degli eventuali scoperti e/o franchigie pattuiti nella prescritta polizza, mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Rimini da qualunque richiesta di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
Nessun onere e costo di qualunque natura relativo alla stipulazione delle polizze assicurative di cui sopra potrà essere posto a carico del Comune.
ARTICOLO 8 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ ammesso il subappalto, nei termini e nelle condizioni di cui all’articolo 174 del D. Lgs 50/2016, per i servizi o parti di essi che il concessionario in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare, ovvero_ _ _ _
L'eventuale subappalto non esonera il concessionario, per quei servizi dati in subappalto, dagli obblighi assunti con il Comune di Rimini e regolati dal presente capitolato restando l’unico responsabile, nei confronti del Comune di Rimini dei servizi subappaltati.
Il concessionario deve chiedere espressamente al Comune l’autorizzazione al subappalto indicando i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti .
Ai sensi del comma 6 dell’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Il subappalto se realizzato in difformità a quanto sopra previsto, costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del codice civile e farà sorgere il diritto per il concedente ad effettuare l’esecuzione in danno, con escussione della garanzia fideiussoria , fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno, oltre all’applicazione dell’art.21 della Legge 646/1982.
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) del codice.
ARTICOLO 9 – ORARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO
Considerato che gli esercizi manterranno la natura di esercizi “interni” ed accessori rispetto all'impianto sportivo, il servizio affidato in concessione, oltre ad essere conforme con le normative vigenti, dovrà garantire l’apertura del bar nei giorni e negli orari di apertura dello Stadio Xxxxx Xxxx, con particolare riferimento alle giornate in cui si svolgono manifestazioni sportive o extra sportive, anche nei giorni festivi.
Si precisa che il concessionario è obbligato a mantenere aperto l’esercizio per almeno 4 ore per ogni giorno di apertura dell’impianto, mentre in occasione di partite, eventi, manifestazioni sportive e non l’esercizio dovrà essere aperto per tutta la durata delle stesse .
E’ facoltà del Comune di Rimini richiedere, in base alle necessità dettate anche da prescrizioni imposte dalla normativa sulla sicurezza, l’attivazione di ulteriori punti ristoro fissi e/o itineranti precari e diversificati. In tal caso il concessionario sarà obbligato all’attivazione di quanto richiesto.
Il concessionario è comunque tenuto ad uniformarsi alle prescrizioni imposte dalle Autorità preposte alla sicurezza e all’ordine pubblico.
Il concessionario è tenuto infine ad attivare il servizio su espressa richiesta da parte del Servizio Sport in relazione alle diverse attività o iniziative programmate all'interno dello Stadio Xxxxx Xxxx.
In caso di manifestazioni con notevole afflusso di pubblico, il gestore avrà la facoltà di i creare all’interno dell’impianto sportivo altri punti ristoro precari, temporanei e diversificati, sia fissi che itineranti, con lo scopo di evitare assembramenti di pubblico in un solo punto vendita.
Si precisa inoltre che lo Stadio Xxxxx Xxxx normalmente è aperto all’utenza dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 23.00 circa, la domenica e nei giorni feriali in concomitanza con manifestazioni sportive e non.
Si precisa che nell’ipotesi in cui il Comune dovesse apportare eventuali variazioni al periodo o orario di apertura dell’impianto, le stesse verranno tempestivamente comunicate e il concessionario dovrà organizzare la propria attività uniformandosi al nuovo orario senza pretendere indennizzi o risarcimenti di alcun genere.
ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Oltre a quanto stabilito negli articoli della presente concessione, il concessionario ha l’obbligo di:
1. dare prova al Comune, prima dell’effettivo inizio dell’attività, di aver ottenuto tutte le necessarie licenze/autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività medesima, depositando copia della documentazione amministrativa (compresi eventuali Nulla Osta previsti dalla normativa igienico – sanitaria) prevista per l’esercizio del servizio in oggetto;
2. svolgere le prestazioni in oggetto con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le norme di carattere fiscale e sanitario previste per la somministrazione di alimenti e bevande e le norme di legge disciplinanti la gestione dei locali di pubblico esercizio rispondendo direttamente di eventuali inadempienze in merito;
3. custodire con la massima cura e mantenere nelle migliori condizioni i locali utilizzati per il servizio in oggetto e l’area immediatamente circostante preservandone e garantendone, per tutta la durata del rapporto concessorio, la piena funzionalità e la fruibilità dell’utenza;
4. rispettare tutte le norme di volta in volta vigenti in materia igienico sanitaria e di standard prestazionali, e comunque tutta la normativa vigente in materia di igiene degli alimenti;
5. curare con la massima diligenza e continuità la pulizia dei locali assegnati nonché delle attrezzature varie, delle stoviglie, dei banconi e dei macchinari utilizzati per la gestione del servizio in modo da garantire sia il decoro del locale che l’igiene e la sicurezza nella somministrazione di alimenti e bevande;
6. effettuare la raccolta differenziata mediante appositi bidoni;
7. garantire un servizio adeguato e di mantenere e far mantenere al personale di servizio, un comportamento corretto e riguardoso nei confronti di tutti;
8. garantire sempre, nell’espletamento del servizio di pulizia (lavaggio e disinfezione di pavimenti, spolveratura arredi, lavaggio vetri e infissi, sanificazione dei rivestimenti, degli accessori e dei sanitari e dei pavimenti dei servizi igienici, pulizia delle aree scoperte, ecc.), la sicurezza degli utenti, anche mediante l'impiego di idonee segnalazioni e/o recinzioni che impediscano al pubblico l’accesso ai luoghi oggetto di pulizia, consentendo l'accessibilità alle altre zone in cui non si sta lavorando e facendo in modo che il personale addetto all’espletamento di tale servizio indossi vestiario di massima visibilità;
9. rispettare, in relazione ai rischi specifici propri dell’attività, le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
10. rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii; adeguando anche il piano di sicurezza dello Stadio Xxxxx Xxxx;
11. rispettare, nei confronti del personale dipendente impiegato per l’espletamento delle diverse attività, collaboratori e/o soci lavoratori, occupati nell’espletamento dell'attività di gestione gli obblighi di
legge e gli accordi sindacali vigenti in materia di igiene, sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché in materia salariale, previdenziale, infortunistica, assicurative e di sicurezza sul luogo di lavoro non inferiori a quelle stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi territoriali applicabili, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
12. adottare nello svolgimento della propria attività tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette ai lavori. Pertanto ogni responsabilità diretta ed indiretta in caso di infortuni al personale impiegato ricadrà esclusivamente sul concessionario il quale solleva il Comune di Rimini da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare a persone o cose comunque provocati al predetto personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa sul Comune.
13. rispondere di qualsiasi danno che venisse causato ai beni mobili o immobili, nonché a terzi o a cose di terzi o a cose di terzi dal personale incaricato dei servizi;
14. rispettare le giornate e gli orari di apertura previsti dal presente capitolato;
15. consegnare al Comune, entro il 30 giorni dalla data di approvazione copia del Bilancio Consuntivo relativo alla gestione del servizio in oggetto, comprensivo del verbale di approvazione e di tutti gli eventuali documenti allegati e/o a corredo, ed unitamente alle dichiarazioni fiscali riferite al medesimo anno ;
16. non apportare alcuna innovazione e/o modificazione, senza specifica preventiva autorizzazione scritta del concedente;
17. provvedere, a proprie cura e spese, alla “manutenzione ordinaria” dei locali in uso e conseguentemente di tutte le strutture, impianti, arredi ed attrezzature ed in particolare effettuare tutte le opere che saranno necessarie e/o opportune per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione degli stessi, provvedendo anche alla sostituzione, a propria cura e spese, degli arredi esistenti ove necessario. Per “manutenzione ordinaria” si intenderà l’insieme degli interventi comprensivi di materiali e manodopera, necessari e/o opportuni per mantenere lo stato di conservazione e di funzionalità dei beni presenti all’interno dei locali in uso;
18. rimborsare, essendo l'unico responsabile di ogni danno che i locali in uso dovessero subire a causa di sua incuria, negligenza, trascuratezza o comunque colpa, in base alla decisione insindacabile del concedente ed entro il termine da questo stabilito, il danno oppure, alternativamente, di ripararlo a proprie cura e spese.
19. provvedere, a proprie cure e spese, alla realizzazione di eventuali opere di adeguamento dei locali destinati allo svolgimento del servizio in gestione alle prescrizioni di legge future in materia igienico- sanitaria ed amministrativa, previa autorizzazione del Comune e senza alcun diritto di rivalsa nei confronti dello stesso;
20. intestarsi, a proprie spese, e di sostenere tutti gli oneri e tutte le spese direttamente o indirettamente connesse alla gestione ivi comprese quelle per manutenzioni, assicurazioni, garanzie, personale, utenze (elettrica, idrica, telefonica, tari, imposte pubblicitarie ecc.) ecc. nessuna esclusa;
21. non introdurre e mettere in esercizio, all’interno dei locali adibiti a bar o nelle aree esterne circostanti, apparecchi di divertimento e intrattenimento automatici, semiautomatici, meccanici o elettronici che prevedono vincite in denaro e /o in qualsiasi altra forma di premio (es. videopoker ed altri);
22. provvedere, se necessario, alla redazione del documento di valutazione del rischio (DVR), ai sensi degli artt. 28 e seguenti del D.Lgs. 80/2008 e ss. mm. ii., con la specifica redazione della valutazione del rischio per mansione, in riferimento ai servizi indicati nel progetto di gestione presentato, nonché il piano di evacuazione ed emergenza per la parte di immobile di competenza e assicurando la formazione/informazione e addestramento di tutti i lavoratori coinvolti;
23. gestire, in considerazione del tipo di esercizio, del contesto ambientale e della natura dell’impianto, l’attività in modo tale da non creare pregiudizio all’immagine a al decoro della pubblica amministrazione, nonché a mettere in atto tutte le necessarie misure al fine di garantire la quiete pubblica ed evitare danneggiamenti alle strutture comunali;
24. consentire, in qualsiasi momento, al personale espressamente incaricato dal concedente il libero accesso all’impianto in qualunque momento rientrante nell’orario di apertura dello stesso;
25. restituire al concedente entro 5 giorni lavorativi dalla data di interruzione del rapporto concessorio, a prescindere dalla causa dell’interruzione stessa, i locali dati in uso in buono stato di efficienza ed adeguato alle normative vigenti al momento dell’interruzione stessa, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso e senza poter pretendere alcunché a qualunque titolo.
26. di non far costituire o trasferire, presso i locali in uso, la sede legale di altra società, associazione, ecc. diversa da quella aggiudicataria della gestione del suddetto servizio.
ARTICOLO 11 – OBBLIGHI, DIRITTI E FACOLTA’ DEL CONCEDENTE
Il concedente ha l’obbligo di provvedere, a proprie cura e spese, direttamente e/o indirettamente alla “manutenzione straordinaria” dei locali in uso per il servizio in oggetto, affinché i locali permangano in buono stato di manutenzione. A tal fine il concessionario è tenuto a dare notizia degli interventi necessari nell’immediatezza al concedente.
Tali interventi potranno essere sollecitati anche dal concessionario della gestione. Qualora il concedente dovesse procedere ad interventi di manutenzione straordinaria che imponessero la chiusura parziale o totale dell’impianto, lo stesso dovrà concordare con il concessionario della gestione il periodo di intervento, ove possibile.
Il concedente ha la facoltà di effettuare, in qualunque momento, ispezioni e controlli, anche a mezzo dei propri incaricati per verificare l’effettiva e corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato, anche con verifica della qualità del servizio espletato, il mantenimento in perfetta efficienza dei locali, degli impianti tecnologici ed in generale delle strutture ivi installate, con facoltà di intimare al gestore il compimento di quegli interventi di manutenzione ordinaria ritenuti a suo insindacabile giudizio, urgenti ed improcrastinabili;
Il comune affida in via esclusiva, per tutta la durata del contratto la gestione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande interno allo Stadio Xxxxx Xxxx, al concessionario.
ARTICOLO 12 – RICONSEGNA DEI LOCALI
Al termine del rapporto contrattuale, per naturale scadenza, per revoca o per risoluzione, il concessionario avrà l’obbligo di provvedere a proprie cure e spese, alla rimozione delle attrezzature presenti nel locale e di proprietà del concessionario fatto salvo quanto previsto dal precedente art.11.
In caso di mancato adempimento vi provvederà il Comune addebitando le spese sostenute al concessionario, recuperandole con il privilegio fiscale e aumentate del 10% a titolo di penale.
La struttura dovrà essere consegnata al Comune di Rimini in buono stato di conservazione generale, fatta salva la normale usura derivante dall’attività svolta.
Al termine della gestione, nessun rimborso o compenso, ad eccezione dell’ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 10, potrà essere richiesto dal concessionario al Comune, che rientrerà nella piena disponibilità dei locali dati in uso per il servizio in oggetto.
Ogni eventuale danno accertato comporta per il Concessionario l'obbligo del suo risarcimento.
Il danno accertato e quantificato dal Comune è dallo stesso recuperato mediante incameramento totale o parziale della fideiussione. Pertanto non si procede allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 6 del presente capitolato in presenza di pendenze risarcitorie.
ATICOLO 13 – PENALI
Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni anno sulla base dell’indice generale di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi (indice FOI) pubblicato dall’ISTAT:
euro 100,00 per negligenza nella cura dei locali accertata mediante sopralluogo effettuato dal personale dell'ufficio tecnico comunale;
euro 250,00 per mancata tempestiva segnalazione della necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
da euro 50,00 a euro 1000,00 a esclusiva discrezione del Comune di Rimini ma comunque proporzionale al non adempimento dell’obbligo contrattuale, per mancata ottemperanza agli obblighi previsti dai precedenti articoli 9 e 10;
Il Comune di Rimini richiederà il pagamento della penale nei modi di legge. Qualora il Concessionario non ottemperi entro 15 giorni dal ricevimento, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.
Il Comune, oltre all’applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subìto e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
ARTICOLO 14 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE
In relazione a quanto previsti dall’art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente concessione può essere modificata senza una procedura di nuova aggiudicazione se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono previste come variazioni funzionali e quantitative della gestione del servizio nell’ambito dello sviluppo dell’attività in base al piano economico-finanziario (PEF) presentato in sede di gara dal concessionario; tali variazioni non possono comunque comportare modifiche che alterino la natura generale della concessione e in ogni caso tali variazioni non consentono la proroga della durata della concessione.
La concessione può inoltre essere modificata nei seguenti casi:
1) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, nell’ambito del piano di investimenti connesso al piano economico- finanziario, ove tali lavori e servizi supplementari siano a totale carico del concessionario e rientrino nel suo rischio operativo; tali lavori o servizi supplementari non possono comunque comportare modifiche che alterino la natura generale della concessione e in ogni caso non consentono la proroga della durata della concessione;
2) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:
• la necessità di modifica derivi da circostanze che il Comune di Rimini non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza;
• la modifica non alteri la natura generale della concessione;
3) e in tutti gli altri casi di cui all'art. 175 del D. Lgs.n. 50/2016.
ARTICOLO 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Comune di Rimini potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie:
− sottoposizione del concessionario a procedure concorsuali;
− scioglimento della Società (o cessazione della ditta individuale) del concessionario, per qualsiasi causa;
− chiusura dell’esercizio per oltre 15 giorni consecutivi non comunicata al Comune di Rimini e da questo non autorizzata;
− inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali o delle norme in materia previdenziale e assistenziale;
− violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
− mancato rispetto, accertato da parte di autorità preposte, della adeguatezza e qualità di quanto somministrato (mancanze che compromettono la qualità complessiva del servizio e la sicurezza alimentare) e/o della normativa igienico sanitaria;
− trasferimento a terzi della concessione e/o subappalti non permessi;
− ritardo dell’avvio della gestione oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto o d'avvio alla sua esecuzione in via d'urgenza;
− mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 15 giorni dall’escussione, anche parziale, della stessa;
− mancato adempimento all’obbligo di cui al precedente art. 4, comma 10, del presente Capitolato;
− sopravvenuto difetto dei requisiti richiesti per la corretta esecuzione della concessione;
− realizzazione di opere non autorizzate o difformi da quanto autorizzato;
− inosservanza dell’obbligo previsto dall’art.10 relativo al divieto di introdurre apparecchi di qualunque natura che prevedano vincite in denaro;
− destinazione anche parziale e temporanea dei locali per usi e finalità diverse da quelle di cui al progetto gestionale;
− mancata acquisizione dei nullaosta e/o autorizzazioni amministrative prescritti per l’esercizio delle attività e loro successiva revoca o decadenza.
− inefficienze nella gestione del servizio in oggetto quali ad esempio la mancata effettuazione di manutenzione ordinaria accertata con numero tre contestazioni formalmente avanzate dal concedente;
− inefficienze nell’eliminare le disfunzioni rilevate dai controlli qualora risulti un servizio non conforme a quanto richiesta dal presente capitolato.
Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato e comunque nel rispetto di quanto previsto all’art. 176, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e con diritto di rivalsa a titolo di risarcimento dei danni, senza che il concessionario possa vantare alcunché a titolo risarcitorio o per rifusione delle spese
sostenute, e il concedente avrà la facoltà di escutere la garanzia definitiva salvo il risarcimento del maggior danno.
Il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della concessione. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario concessionario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario concessionario in sede di offerta.
ARTICOLO 16 – RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA
Nel caso in cui, per motivate ragioni debitamente documentate e non dovute a propria responsabilità, fatte salve le ipotesi di cui al precedente art. 4, il proseguimento dell'attività diventasse decisamente antieconomico, il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., previa intesa con il Comune.
In tal caso il Concessionario, senza nulla pretendere e su richiesta del Comune notificata nei modi di legge, è tenuto a proseguire l’attività di gestione affidata con la presente concessione, alle stesse condizioni ivi stabilite, fino al termine massimo del sesto mese successivo a quello nel quale ha notificato, nei modi di legge, il recesso.
Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, ovvero la presenza, durante l’esecuzione del contratto, di uno di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
In caso di mutamenti di carattere organizzativo del concessionario, che abbiano incidenza sull’esecuzione della gestione della struttura, il Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di concessione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al concessionario con lettera raccomandata A/R o attraverso posta elettronica certificata..
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ARTICOLO 17 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS
Ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/2001, come novellato dalla Legge n. 190/2012, il concessionario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale.
Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Rimini, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto sopra.
È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
ARTICOLO 18 – VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore complessivo presunto della concessione è pari a euro 355.250,00 oltre IVA nella misura di legge.
Esso è determinato, ai sensi dell'art. 167, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla presunta totalità dei ricavi generata dalla gestione del servizio oggetto della concessione per l’intero periodo della concessione.
Tale importo potrà essere modificato sulla base del progetto offerto dal concessionario in sede di gara.
ARTICOLO 19 – SPESE CONTRATTUALI
Sono poste interamente a carico del concessionario, tutte le spese contrattuali, di registrazione (se necessaria) nessuna esclusa, e per incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora il concessionario non provveda al pagamento delle spese di cui sopra entro il termine stabilito, il Comune procederà a recupero delle somme avvalendosi delle procedure previste dalla normativa.
ARTICOLO 20 – FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie fra le parti, in relazione alla concessione e alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione particolare del contratto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.
E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
ARTICOLO 21 – PRIVACY
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs n. 196/03 e s. m. i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.
ARTICOLO 22 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.
ARTICOLO 23 – XXXXXXXX XXXXXXXXXX
Ai sensi del comma 2 dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del Codice civile, il Concessionario dichiara di aver preso visione e di approvare le clausole del presente capitolato contenute negli artt. 8, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20.