CAPITOLATO SPECIALE
Allegato “1” al Disciplinare di gara
CAPITOLATO SPECIALE
Il presente Capitolato speciale costituisce altresì schema generale di contratto d’appalto.
1) Oggetto e finalità del servizio
Il servizio consiste nell’organizzazione e gestione di un Centro socio ricreativo e didattico integrato per minori con bisogni speciali gravi da realizzarsi sul territorio del Comune di Rimini.
Il servizio è rivolto a bambini con bisogni speciali gravi certificati di età compresa tra i 5 e gli 11 anni residenti nel Comune di Rimini ed è finalizzato a favorire una migliore autonomia personale e una migliore integrazione sociale proseguendo e rinforzando, in orario post scolastico, gli interventi educativi, socio-riabilitativi e didattici specializzati in raccordo con i servizi scolastici. Tali interventi, ampliando il tempo di esposizione alle attività già attuate in orario scolastico, hanno l’obiettivo di:
- sostenere e rinforzare l’acquisizione, il mantenimento e lo sviluppo delle abilità di autonomia relazionale, delle competenze comunicative e cognitive in relazione alle diverse potenzialità individuali, e in armonia con il Piano educativo individualizzato predisposto dall’Azienda USL della Romagna – ambito di Rimini (Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza);
- Sostenere le famiglie nel compito educativo dei loro figli con xxxxxxx speciali gravi;
- Svolgere attività di sostegno pomeridiano alle attività scolastiche;
- Acquisire competenze specifiche e autonomia.
Le soluzioni organizzative per la gestione del servizio indicate nel progetto tecnico presentato dall’aggiudicatario in sede di gara, il disciplinare di gara e ogni altro documento in essi richiamato, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto. Eventuali difformità e scostamenti nella gestione, non precedentemente concordati con la stazione appaltante, costituiscono inadempimento contrattuale ai sensi del successivo punto 16.
2) Contraenti
Nella presente procedura il Comune di Rimini agisce in qualità di stazione appaltante in nome e per conto dell’Azienda USL della Romagna così come concordato nell’atto di programmazione annuale sulle attività delegate, in quanto trattasi di servizio ad alta integrazione socio-sanitaria.
Ente committente ai fini della stipula del contratto di appalto è l’Azienda USL della Romagna.
3) Valore del servizio e revisione prezzi
Il corrispettivo posto a base di gara del presente appalto, di durata di mesi 36, rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi come previsto al successivo articolo 10, è determinato complessivamente in € 280.000,00 annui per complessivi € 840.000,00.
Valore complessivo stimato del servizio
- importo soggetto a ribasso d’asta per la durata del servizio pari a 36 mesi, € 840.000,00 IVA esclusa;
- Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 il valore complessivo stimato del servizio, comprensivo degli eventuali rinnovi ed opzioni è di € 2.156.000,00 IVA esclusa.
I pagamenti avverranno di norma con cadenza mensile, previa presentazione di idonea documentazione contabile corredata dall’elenco degli utenti frequentanti il Centro educativo, con l’indicazione dei giorni e delle ore di frequenza di ciascun utente.
La documentazione contabile e il rendiconto dell’attività dovranno essere presentate all’Azienda USL della Romagna – ambito di Rimini.
Il servizio è a misura, in quanto le prestazioni da fornire ed il relativo corrispettivo da erogare dipendono dal numero di utenti che frequentano il servizio. Il compenso non è dovuto per i giorni di assenza del minore.
Il corrispettivo, come risulterà in sede di aggiudicazione, remunera l’appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e per tutte le forniture, inclusi tutti i costi necessari all’acquisizione della disponibilità della struttura e di gestione della medesima, tutto incluso e nulla escluso, che egli dovrà porre in essere in adempimento del presente appalto.
Il costo del pasto sarà a carico della famiglia dell’utente del servizio e non potrà essere superiore ad
€ 6,00 a pasto. Sarà onere del soggetto gestore del servizio provvedere alla riscossione del suddetto corrispettivo.
Costituisce ulteriore remunerazione dell’appalto anche la quota di contribuzione che l’appaltatore dovrà richiedere all’utente per la realizzazione del servizio. Nello specifico la quota di contribuzione da porre a carico degli utenti non può superare € 7,00 (IVA esclusa) al giorno per il periodo invernale ed € 15,00 (IVA esclusa) al giorno per il periodo estivo. Le quote di contribuzione dovranno essere determinate tenendo conto dell’ISEE ordinario di ciascun utente.
Sarà onere dell’appaltatore provvedere alla riscossione della quota di contribuzione a carico degli utente ed effettuare tutte le verifiche relative all’ISEE. Il Comune e l’Azienda USL non rispondono in caso di mancato incasso della quota di contribuzione a carico dell’utente e in caso di esenzioni.
La revisione del prezzo avverrà con le seguenti modalità:
a) per la quota del corrispettivo che fronteggia le voci di costo non riferite al personale, il prezzo sarà sottoposto a revisione la prima volta dopo il dodicesimo mese di vigenza contrattuale e successivamente annualmente. In ogni caso, l’eventuale aumento non potrà superare l’indice ISTAT (Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati);
b) per la quota del corrispettivo che fronteggia le voci di costo riferite al personale, il prezzo sarà sottoposto a revisione in caso di intervenuti aumenti contrattuali, debitamente motivati e documentati dall’appaltatore. La revisione potrà comunque essere richiesta solo successivamente al dodicesimo mese di vigenza contrattuale. In ogni caso saranno riconosciuti solo gli aumenti effettivamente applicati ed erogati, relativi a decorrenze contrattuali successive al dodicesimo mese.
4) Organizzazione del servizio.
Il Centro educativo e didattico integrato per minori con bisogni speciali gravi è ubicato sul territorio del Comune di Rimini e dovrà essere strutturato come segue:
- per il periodo scolastico (indicativamente dal 15 settembre al 15 giugno) il servizio dovrà essere aperto per almeno 3 ore al giorno in orario post scolastico, per 5 giorni alla settimana settimana per un monte ore stimato di circa 8.100 ore (il monte ore è stato determinato tenendo conto delle sospensioni del servizio in corrispondenza con le festività pasquali e natalizie) e potrà accogliere fino ad un massimo di 15 bambini;
- per il periodo estivo (indicativamente dal 16 giugno al 14 agosto) il servizio dovrà essere aperto per almeno 6 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana per un monte ore stimato di circa 3.600 ore e potrà accogliere fino ad un massimo di 15 bambini.
Le modalità di gestione del servizio saranno meglio specificate nel progetto gestionale, che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. L’appaltatore dovrà individuare e attivare una sede operativa sul territorio del Comune di Rimini.
Il servizio dovrà essere rivolto ad un massimo di 15 bambini con bisogni speciali gravi certificati residenti nel Comune di Rimini, di età compresa tra i 5 e gli 11 anni e frequentanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie. I bambini verranno inviati dai servizi dell’Azienda USL della Romagna – ambito di Rimini (Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza). Gli utenti del servizio sono bambini con bisogni speciali gravi pertanto potrà essere richiesto un rapporto 1/1 tra educatore e minore.
Dovranno inoltre essere garantite le seguenti ulteriori prestazioni:
- Per la parte del servizio che si svolge in orario post scolastico invernale (indicativamente dal
15 settembre al 15 giugno) preparazione e somministrazione di n. 1 pasto quotidiano (pranzo); per la parte del servizio che si svolge nel periodo estivo (indicativamente dal 16 giugno al 14 agosto), preparazione e somministrazione di n. 2 pasti quotidiani (merenda a metà mattina + pranzo). I pasti dovranno essere preparati e somministrati nel rispetto delle eventuali indicazioni fornite dai competenti servizi dell’Azienda USL e/o di quanto indicato nel Piano educativo individuale;
- cura delle operazioni di igiene personale se previsto nel piano educativo individuale;
- accompagnamento dalla scuola al centro e dal centro a casa se previsto nel piano educativo individuale;
- aiuto nell’assunzione di medicinali secondo prescrizione medica.
Entro il mese di settembre di ogni anno di validità contrattuale l’Equipe di coordinamento del servizio di cui al successivo punto 11 si riunirà per la presentazione dei singoli casi inviati dai servizi dell’Azienda USL della Romagna – ambito di Rimini (Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza), per i quali si rende necessario l’inserimento all’interno del Centro socio educativo. L’operatore responsabile del caso concorderà con l’educatore che seguirà l’utente il progetto individualizzato.
Competono congiuntamente alla ditta e ai servizi dell’Azienda USL della Romagna – ambito di Rimini le seguenti funzioni:
- decisioni in merito all’ammissione, alla sospensione ed alle dimissioni degli utenti del servizio da definire in una apposito protocollo operativo tra il gestore e l’Azienda USL;
- coordinamento con i vari servizi specialistici dell’Azienda USL;
- coordinamento con gli Istituti scolastici;
- verifica periodica della corretta attuazione dei progetti individualizzati.
Nel corso dell’anno scolastico verranno organizzati almeno due incontri di verifica dello svolgimento del servizio in cui saranno coinvolti gli operatori dell’Azienda USL responsabili dei casi e gli educatori individuati dall’appaltatore per la gestione del servizio.
L’appaltatore dovrà garantire la continuità educativa salvo eventi non imputabili allo stesso che dovranno essere debitamente documentati.
Sarà di competenza dell’aggiudicatario provvedere a:
- presentare mensilmente al committente l’elenco degli utenti frequentanti il Centro educativo, con indicazione dei giorni e delle ore di frequenza di ciascun utente;
- presentare ogni 2 mesi al committente una relazione delle attività concordate e svolte all’interno del centro socio educativo;
- svolgere le prestazioni educative conformemente ai progetti individualizzati;
- definire e attivare rapporti sia con i genitori degli utenti sia eventualmente con le scuole di
provenienza di ciascun utente.
5) Requisiti strutturali
L’immobile per le realizzazione del servizio sarà individuato dall’appaltatore e dovrà essere ubicato sul territorio del Comune di Rimini.
Gli spazi destinati agli utenti del servizio, il loro arredamento e le attrezzature devono essere adeguati all’età degli ospiti ed alla funzione del servizio, tenendo in particolare considerazione le esigenze di sicurezza legate alle disabilità degli ospiti.
La struttura individuata per la realizzazione del servizio dovrà essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e organizzativi, richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.
6) Obblighi di tracciabilità
L’appaltatore assume con la sottoscrizione del contratto di appalto gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine comunicherà al committente il conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della citata legge.
Nel caso in cui le transazioni di cui al suddetto primo comma non siano eseguite avvalendosi di banche o della Soc. Poste Italiane S.p.a. il contratto di appalto si intenderà risolto ai sensi del successivo art. 16.
L’appaltatore si obbliga a comunicare altresì ogni variazione dovesse verificarsi in merito al conto corrente dedicato e/o ai soggetti delegati ad operare su di esso.
7) DUVRI
La titolarità dell’immobile in cui si svolgeranno le attività oggetto di gara non è nè del Comune di Rimini né dell’Azienda USL della Romagna e all’interno degli stessi non svolge attività personale dipendente dai due Enti, pertanto non sussistono rischi interferenti e non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono pari a zero. La redazione del DUVR è a carico del soggetto titolare dell’attività in capo al quale gravano altresì il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008.
8) Periodo di effettuazione del servizio
Il servizio, di durata di mesi 36, dovrà essere strutturato come segue:
- per il periodo scolastico (indicativamente dal 15 settembre al 15 giugno) il servizio dovrà essere aperto per almeno 3 ore al giorno in orario post scolastico, per 5 giorni alla settimana;
- per il periodo estivo (indicativamente dal 16 giugno al 14 agosto) il servizio dovrà essere aperto almeno 6 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana.
9) Aumento diminuzione e variazione delle prestazioni oggetto dell’appalto
Il Committente si riserva la facoltà di aumentare o diminuire l’intero servizio nel limite di un quinto del prezzo complessivo di aggiudicazione anche al fine di affidare all’appaltatore, nel corso del periodo di vigenza del contratto, la progettazione e l’esecuzione di attività ulteriori rispetto a quelle indicate nel contratto di appalto e negli allegati. L’esecuzione delle prestazioni avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto originario e l’appaltatore non può far valere il diritto alla
risoluzione del contratto.
10) Avvio e durata del servizio
Il servizio verrà avviato alla data di sottoscrizione del contratto di appalto e avrà durata di 36 mesi.
Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per il Committente, al soggetto aggiudicatario potrà essere affidato con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, fino ad un massimo di ulteriori 36 mesi, un nuovo, analogo servizio.
Al soggetto aggiudicatario potrà essere richiesta la presentazione di un nuovo progetto conforme a quello con cui è stato aggiudicato il servizio. In questo caso il prezzo sarà soggetto alla sola revisione definita al precedente art. 3.
Qualora alla scadenza del contratto non siano state completate le formalità relative al nuovo affidamento, l'aggiudicatario dovrà garantire il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni su richiesta del committente nella misura strettamente necessaria.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei servizi in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, nelle more della sottoscrizione del contratto.
11) Equipe di coordinamento del servizio
L’articolazione del servizio e l’esigenza di integrazione con altri servizi e interventi del Committente sono tali da imporre ai due contraenti la costituzione di una struttura di coordinamento denominata “Equipe di Coordinamento” che agevoli l’organizzazione del servizio per la parte di rispettiva competenza, soprattutto laddove le esigenze di raccordo siano implicite nella natura stessa delle attività da porre in essere. In particolare l’Equipe di coordinamento svolge funzioni di regolazione dell’accesso al servizio e monitoraggio dell’andamento delle attività programmate.
L’Azienda USL designerà entro la data di sottoscrizione del contratto di appalto un proprio referente e indicherà un eventuale referente proposto dal Comune di Rimini che gestiranno i rapporti e i contatti con l’appaltatore.
Analogamente l’appaltatore indicherà un proprio rappresentante, individuato come “Capo Progetto”, il quale assume la responsabilità di coordinare l’insieme delle attività oggetto del contratto e funge, altresì, da interlocutore ufficiale nei confronti del Comune di Rimini e dell’Azienda USL.
Il Capo Progetto nominato dall’appaltatore, il referente designato dall’Azienda USL e il l’eventuale referente individuato dal Comune di Rimini costituiscono insieme l’”Equipe di Coordinamento”.
Qualora il Capo Progetto abbandoni per esigenze non temporanee l’esecuzione dell’appalto, l’appaltatore è obbligato a nominare immediatamente un sostituto. Non deve esservi soluzione di continuità nella fase di sostituzione del Capo progetto.
12) Personale
Nella gestione del servizio l’appaltatore dovrà impiegare personale di assoluta fiducia e provata riservatezza, soprattutto con riferimento a notizie sugli utenti e sulle loro condizioni di salute psico- fisica. L’appaltatore è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni inerenti all’esercizio dell’attività svolta, vengono considerate riservate e come tali trattate, in
osservanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.i.m..
Le figure educative che dovranno essere impegnate nel servizio si distinguono in due gruppi:
a) base. Qualifica di educatore provvisto di diploma di laurea in materia attinente, ovvero provvisto di diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente ed esperienze lavorative qualificate nel campo della integrazione dell’handicap di almeno due anni con particolare riferimento ai deficit sensoriali, psichici e neuromotori gravi.
b) qualificato . Qualifica di educatore che unisce alle caratteristiche del livello base comprovate competenze tecniche di tipo specialistico mirate su specifiche aree di svantaggio quali autismo, gravi deficit sensoriali uditivi-visivi, deficit della comunicazione che richiedono l’utilizzo di strumenti di comunicazione aumentativa, conseguite attraverso percorsi formativi di significativa durata ed elevato valore scientifico facendo riferimento alle linee guida regionali sulle diverse patologie ed esperienze professionali in contesti specifici e qualificati.
Il personale dovrà presentarsi in servizio munito di targhetta di riconoscimento applicata in modo visibile e munito di documento di riconoscimento.
Al personale impiegato nel servizio l’appaltatore dovrà assicurare un regolare rapporto retributivo ed assicurativo sulla base di quanto previsto sia dalla normativa vigente in materia sia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di riferimento.
Il numero, le mansioni e gli orari del personale programmati dall’appaltatore nell’offerta tecnica non possono essere modificati nel corso di validità dell’appalto senza un preventivo accordo con la stazione appaltante.
L’appaltatore deve sostenere gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali di tutto il personale impiegato.
L’appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, anche se l’operatore economico non risultasse aderente alle Associazioni stipulanti o recedesse da esse.
Il mancato rispetto da parte dell’appaltatore dei minimi salariali e delle altre clausole o Contratti collettivi richiamati, nonché delle norme relative agli oneri riguardanti la previdenza e l’assistenza dei prestatori di lavoro e di quelle relative alla sicurezza, comporterà l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia nonché la risoluzione del contratto in base a quanto stabilito dall’art. 16 lettera e) qualora l’appaltatore, a seguito della diffida alla regolarizzazione della posizione, risulti ancora inadempiente.
Lo stesso personale dovrà svolgere periodicamente attività di formazione relativa al proprio inquadramento contrattuale o alla propria qualifica professionale. Tale attività dovrà essere documentata ed a disposizione del personale istituzionalmente preposto ad effettuare i controlli.
L’appaltatore, su motivata richiesta del committente, ha l’obbligo di sostituire il personale ritenuto dal Committente non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti.
L’appaltatore, per il proprio personale solleva il Comune e l’Azienda USL da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi.
Su richiesta del Committente l’appaltatore dovrà esibire prova dell’adempimento di quanto prescritto.
Il Capo progetto costituirà, altresì, il rappresentante in loco cui l’Azienda USL e il Comune potrà far capo per ogni eventuale necessità.
13) Controlli
Il Committente si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli al fine di verificare la rispondenza delle modalità di funzionamento del servizio a quanto previsto nel contratto e nel progetto tecnico.
In caso di inosservanza delle clausole contrattuali o di difformità dal progetto, il referente dell’Azienda USL contesta le difformità al Capo progetto. Le contestazioni sono formulate in forma scritta e possono essere controdedotte entro 7 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, qualora non siano giunte controdeduzioni o le stesse siano ritenute insufficienti, si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 16.
14) Obblighi e responsabilità dell’appaltatore
La gestione del servizio oggetto del presente contratto viene effettuata dall’appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a tutti gli effetti di legge.
L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere sollevati l’Azienda USL e il Comune da ogni danno, diretto ed indiretto, causato ai suoi dipendenti od ai suoi beni, mobili ed immobili, derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o a cose dall’attività del proprio personale o che svolge le attività in nome e per conto dell’appaltatore. L’Azienda USL e il Comune saranno esenti da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque intentata.
L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati direttamente o da altre ditte con le quali entri in rapporto nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o a cose che dagli stessi possano derivare.
E’ inoltre, a carico dell’appaltatore, l’adozione, nell’esecuzione dei servizi affidati, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire l’incolumità di tutto il personale, degli utenti e dei terzi.
L’appaltatore deve stipulare una polizza di assicurazione per R.C.T., con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 per sinistro e con un minimo di € 100.000,00 a persona a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento dei servizi nonché per i rischi derivanti all’Azienda USL e al Comune in conseguenza dell’appalto per la gestione del servizio.
E’ fatta salva la facoltà degli utenti di richiedere direttamente il risarcimento dei danni per eventuali inadempimenti e rischi all’appaltatore il quale dovrà espressamente inserire nella suddetta polizza, fra i beneficiari unitamente al Committente, anche gli utenti.
La presentazione della polizza è condizione essenziale per la sottoscrizione del presente contratto ed in ogni caso per l’inizio del servizio.
L’appaltatore, oltre alle norme del presente contratto, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell’appalto.
L’appaltatore deve presentare preliminarmente alla stipula del contratto, idonea garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, pari al 10% del valore della Convenzione, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti e dell’eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali.
La garanzia definitiva di cui al precedente comma se prestata in forma di polizza fideiussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Committente.
Il Committente può rivalersi sulla cauzione per:
- copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell’inadempimento;
- spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata per inadempienza;
- risarcimento di danni cagionati dall’inadempimento.
Lo svincolo della cauzione verrà effettuato a domanda e a spese dell’appaltatore, previa espressa dichiarazione del medesimo di non aver null’altro a pretendere dal committente.
Per tutta la durata del servizio l’appaltatore deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni).
In caso di scioperi del proprio personale l’appaltatore ne dovrà dare comunicazione al Committente con un preavviso di almeno tre giorni.
L’appaltatore dovrà inoltre fornire al Committente, contestualmente alla firma del presente contratto, la seguente documentazione:
a) elenco di eventuali fornitori;
b) elenco del personale con i relativi curricula;
c) identificazione del Capo Progetto.
15) Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive m.m. ed i.i.
L’appaltatore, nella sua qualità di gestore dell’attività oggetto del contratto di appalto, è obbligato ad osservare e far osservare a tutto il personale alle proprie dipendenze o di imprese che entrino in rapporto con l’affidatario, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.
L’appaltatore è tenuto a redigere il Piano di sicurezza relativo ai rischi della propria attività, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
L’appaltatore dovrà consegnare, prima dell’avvio del servizio, il Documento di Valutazione dei rischi della propria attività e nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
16) Risoluzione del contratto
Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, possono causare risoluzione contrattuale per inadempimento le seguenti fattispecie:
• fallimento dell’impresa appaltatrice o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l’espletamento del servizio;
• messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività ad altri da parte della ditta ai sensi del successivo punto 17;
• impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con la ditta e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti professionali di idoneità previsti dalla legislazione vigente e dal disciplinare di gara e suoi allegati;
• violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative, regolamentari e delle norme in materia di sicurezza e/o inadempienze degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta, anche a seguito di diffide del Comune ai sensi del precedente punto 13;
• persistente inosservanza, a seguito di diffida alla regolarizzazione, delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali;
• interruzione non motivata del servizio;
• gravi disservizi nella gestione del Centro ricreativo e nei rapporti con gli utenti;
• violazioni delle prescrizioni in materia di subappalto come previsto al successivo punto 17;
• mancato rispetto del diritto del Committente ad effettuare i controlli di cui al punto 13;
• mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge n. 190/2012 meglio specificati al successivo punto 21;
• mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui al punto 6.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto di appalto potrà essere risolto di diritto da parte del Committente con effetto immediato a seguito della comunicazione del Referente, a mezzo di lettera raccomandata e/o pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tale caso, all’appaltatore non spetterà alcun indennizzo e il Committente avrà la facoltà di incamerare la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, qualora il Committente lo richieda, l’appaltatore ha l’obbligo di continuare il servizio per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento dello stesso; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto.
In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze.
All’appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le spese e i danni.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Committente potrà rivalersi su eventuali crediti dell’appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta.
17) Divieto di cessione e di subappalto
Il contratto di appalto non potrà essere ceduto in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, pena la risoluzione del contratto stesso e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti dal committente.
Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Committente. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni e scissioni societarie l’affidatario resterà comunque obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.
Il Committente non assume responsabilità alcuna per il ritardo nei pagamenti dovuto alla tardiva comunicazione della modifica di ragione sociale.
Il servizio non può essere in tutto o in parte e sotto qualsiasi forma dato in subappalto pena la risoluzione del contratto e il risarcimento di tutte le spese e i danni subiti.
L’appaltatore non potrà nemmeno cedere il credito che deriva dal presente contratto.
La cessione del contratto e il subappalto costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e del precedente punto 16 e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggior danno.
18) Altri obblighi e responsabilità
Ai sensi dell’art. 1375 c.c., l’appaltatore ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Committente tutte le circostanze e i fatti che, rilevanti nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.
L’appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le disposizioni di natura contrattuale in quanto idonee a disciplinare i rapporti tra appaltatore e Committente, comunque contenute nei documenti di gara, ivi comprese le offerte presentate dall’appaltatore, le quali sono da ritenersi integralmente richiamate e trascritte nel contratto di appalto.
19) Clausola sociale di prioritario assorbimento di personale del precedente appaltatore
Qualora a seguito della procedura di gara si verificasse un cambio di gestione, l’appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori addetti a tale servizio che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente gestore del servizio a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’appaltatore subentrante.
I lavoratori che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.
Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d’appalto in oggetto, in applicazione dell’articolo 100, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell’appaltatore subentrante.
20) Autorizzazioni e permessi
Restano a carico dell’appaltatore tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, nulla escluso, necessari per l’esecuzione del Servizio.
21) Trattamento dei dati
L’appaltatore può utilizzare i dati messi a disposizione dal Committente limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto di servizio. I responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.
L’appaltatore deve comunicare prima dell’inizio del servizio i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si impegna a regolarne l’accesso e a garantire la sicurezza degli archivi informatici nel rispetto della normativa vigente.
L’accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall’impresa aggiudicataria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
22) Obblighi di integrità e amministrazione trasparente
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 17, Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, con la sottoscrizione del contratto di appalto all’operatore economico verrà chiesta la sottoscrizione dell’impegno a rispettare il patto di integrità.
In armonia con la suddetta Legge n. 190/2012, con la sottoscrizione del contratto, l’operatore economico dovrà rispettare incondizionatamente i vincoli imposti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, in tema di “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165”
A tal fine, l’operatore economico:
a) dovrà impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al
d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, applicabile al medesimo soggetto gestore ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 3 del medesimo Regolamento;
b) dovrà impegnarsi a rispettare incondizionatamente i vincoli imposti dal “Codice di comportamento” del soggetto committente, scaricabile dal sito web, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
c) dovrà riconoscere che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;
d) dovrà riconoscere di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;
e) dovrà obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l’operatore economico non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
e dell’art. 2, c. 3, d.P.R. 62/2013, per fatto e colpa soggetto gestore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
23) Controversie
Per le eventuali controversie che possano insorgere nell’interpretazione ed esecuzione del contratto di appalto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Rimini.
24) Spese contrattuali
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di appalto.
Parimenti sono a suo carico le spese di bollo, di registrazione, di quietanza e di copie di scrittura inerenti il contratto di appalto.