ACCORDO INTEGRATIVO
ACCORDO INTEGRATIVO
al Protocollo d’Intesa tra AgID e MIT del 12 dicembre 2016, per la realizzazione della progettazione e implementazione della Banca Dati degli Operatori Economici, nell’ottica di attuazione del Progetto “Italia Login – la casa del cittadino” - PON “Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020” - CUP C51H16000080006
TRA
l’Agenzia per l’Italia Digitale, di seguito denominata “AgID”, con sede in Via Xxxxx, 21 – 00000 Xxxx (codice fiscale 97735020584), rappresentato dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, ed ivi domiciliato per la carica;
(in prosieguo anche “AgID”)
E
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con sede legale in Roma, Via Nomentana, 2 - (codice fiscale 97532760580), in persona dell’Xxx. Xxxxx Xxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici, ed ivi domiciliato per l’esercizio delle funzioni;
(in prosieguo anche “Ministero” o “MIT”)
di seguito indicate congiuntamente come “le Parti”;
PREMESSO CHE
- ai sensi dell’art. 14 bis del d.lgs. n. 82/2005 e smi, (cd. Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), introdotto dall’art. 13 del d.lgs. n. 179/2016, l'AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, in coerenza con l’Agenda digitale europea;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, è stato nominato il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx quale Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, per la durata di un triennio;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 03 febbraio 2015, reg. n.1, fg. n.592, è stato conferito all’Xxx. Xxxxx Xxxxxx l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per i Sistemi Informativi e Statistici, nell’ambito del Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la durata di un triennio;
- in data 12 dicembre 2016, le Parti hanno stipulato un Protocollo d’Intesa al fine di instaurare una collaborazione reciproca, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, con l’obiettivo di realizzare, da un lato, la nuova Banca Dati degli Operatori Economici (BDOE) di cui all’art. 81 del
d.lgs. n. 50/2016, supportando gli attori della banca dati per l’implementazione del nuovo modello, e dall’altro di implementare un progetto basato sui principi dell’Open Innovation, destinato a semplificare la consultazione delle connessioni tra mezzi di trasporto differenti e relativi strumenti di pagamento;
RICHIAMATI
- il d.lgs. n. 50/2016 e smi, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare l’art. 81 che prevede l’istituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (BDOE), quale esclusivo strumento di acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei medesimi requisiti;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2015 con cui si approva il documento recante la “Strategia per la crescita digitale 2015”, con l’obiettivo di colmare il c.d. “digital divide” in Italia, con particolare riferimento al settore infrastrutturale e nei servizi;
- il quadro regolamentare a livello europeo volto a migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in funzione di una Amministrazione pubblica più efficiente; in particolare:
▪ il Position Paper della Commissione Europea sull’Italia, del 9 novembre 2012 , che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualità, l’efficacia e l’efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime” e di “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’Amministrazione pubblica efficiente”;
▪ il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio_;
▪ le raccomandazioni specifiche per l’Italia del 2013 e 2014 e segnatamente, la Raccomandazione del Consiglio (2013/C 217/11) del 9 luglio 2013 sul Programma Nazionale di Riforma 2013 dell’Italia e la Raccomandazione del Consiglio COM (2014) 413/2 dell’8 luglio 2014 sul Programma Nazionale di Riforma 2014 dell’Italia, che richiamano l’Italia a una maggiore efficienza amministrativa e a migliorare il coordinamento tra i livelli di governo;
▪ l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (di seguito “fondi SIE”), adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2014) 8021 finale del 29 ottobre 2014;
▪ la decisione della Commissione Europea C(2015) del 23 febbraio 2015, n. 1343 concernente l’approvazione del Programma Operativo Nazionale (PON) “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, CCI12014IT05M20P002,che si inquadra nel processo di cambiamento strutturale a cui sono orientate le politiche del Paese per lo sviluppo e l’occupazione e si propone di contribuire al perseguimento della Strategia Europa 2020 investendo, in maniera sinergica, su due degli Obiettivi Tematici definiti nell’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020;
▪ la Convenzione del 2 agosto 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e l’AgID per l’attuazione del progetto “Italia Login – la casa del cittadino” a valere sulle risorse del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Asse 1 – Obiettivo Specifico 1.3 “Miglioramento delle prestazioni della PA” - Azione 1.3.1. “Interventi per lo sviluppo delle competenze digitali (e-skills), di modelli per la gestione associata di servizi avanzati” e Asse 2- Obiettivo specifico 2.2 “Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese”– Azione 2.2.1 “Interventi per lo sviluppo di modelli per la gestione associata di servizi avanzati e di soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government, anche in forma integrata (joined-up services) e co-progettata” (di seguito PON);
CONSIDERATO CHE
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende dare attuazione all’articolo 81 del d.lgs. n. 50/2016 e smi attraverso la progettazione, gestione e sviluppo della BDOE e l’AgID – in quanto titolare e responsabile per la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con l’Agenda digitale europea – intende operare per contribuire alla progettazione della BDOE e alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica;
- la BDOE rappresenta lo strumento unico preposto alla comprova del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica disciplinate dal Codice dei Contratti e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei medesimi requisiti, la cui realizzazione risulta essere un primo passo verso la realizzazione dello scenario di cooperazione dei processi di acquisto della PA;
- l’AgID persegue, nell’ambito del predetto Progetto Italia Login, l’obiettivo di sviluppare e adottare infrastrutture e standard che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati a cittadini e imprese;
- attraverso il Progetto “Italia Login – la casa del cittadino”, oggetto della richiamata Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e l’AgID, e relativo al PON Governace e Capacità istituzionale 2014-2020 – l’AgID intende operare per contribuire alla progettazione della BDOE e alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie, garantendo l’interoperabilità tra i Ministeri e gli organismi pubblici coinvolti e offrendo alle imprese la possibilità di razionalizzare (con diminuzione di tempi e costi) la partecipazione alle gare pubbliche;
- che il Progetto “Italia Login – la casa del cittadino”, le cui risorse finanziarie sono a valere sui fondi previsti dal citato PON, si estende dal terzo trimestre 2016 a fine 2023, articolandosi in due macro fasi, la prima delle quali è finalizzata a rendere le infrastrutture nazionali «plug & play» ed è specificamente volta:
▪ alla realizzazione di piattaforme che consentano il libero accesso e/o riuso di servizi e dataset;
▪ alla realizzazione di ambienti e/o applicazioni basati su API che rendono dati e servizi interoperabili;
▪ alla omogeneizzazione e ottimizzazione delle procedure amministrative;
- in relazione alla suddetta fase progettuale, è fondamentale per l’implementazione di “Italia Login”, il layer di servizi di infrastrutture immateriali nazionali, nel cui contesto rileva la BDOE un modello per il libero accesso alle informazioni distribuite tra i diversi attori coinvolti e quindi lo strumento per poter definire e replicare linee guida, standard tecnologici e processi per l’interoperabilità e l’integrazione tra le banche dati;
- le Parti hanno un comune interesse a promuovere un rapporto coordinato e programmato di collaborazione in materia, al fine di valorizzare le reciproche conoscenze e competenze e favorire la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili della PA offerti a cittadini e imprese;
- ai sensi dell’art. 4 del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 12/12/2016, il Comitato Tecnico costituito tra le Parti, ha proposto di procedere ad avviare le attività progettuali relative alla definizione di un processo per la realizzazione della BDOE e alla sua alimentazione ed interoperabilità con le altre banche dati di interesse già presenti presso altre Pubbliche Amministrazioni, definendone la struttura e la ripartizione degli eventuali costi come previsto ai sensi dell’art.7 del citato Accordo;
- per l’effetto, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo, il Gruppo di Lavoro istituito tra AgID e MIT procederà ad elaborare e sottoporre al Comitato tecnico uno schema di Programma di lavoro e un quadro economico degli impegni reciproci da sostenersi tra le parti;
- le suddette attività sono di comune interesse, rispondono alle finalità previste dal citato Protocollo d’Intesa e sono meglio dettagliate nell’art. 2 del presente Accordo Integrativo;
- l’attività progettuale concordata tra le parti è coerente alle rispettive finalità istituzionali di entrambe le Parti ed altresì consente un più efficiente ed efficace perseguimento di un interesse pubblico comune sia al Ministero che all’AgID;
- il presente Accordo Integrativo viene formato nel rispetto dei presupposti legittimanti gli accordi tra amministrazioni, elaborati in coerenza con gli orientamenti della giurisprudenza comunitaria, del Consiglio di Stato (parere n. 1178/2015 - sez. II) e dell’ANAC (parere sulla normativa AG/07/15/AP del 18.02.2015): l’Accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; alla base dell’Accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità; i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’Accordo si configura solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; il ricorso all’Accordo non può interferisce con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici;
RICHIAMATO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e smi, concernente la conclusione di accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
RITENUTO necessario procedere a dare compiuta definizione dei profili della collaborazione interistituzionale tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Agenzia per l’Italia Digitale volta allo svolgimento delle attività di interesse comune enucleate in premessa, per la compiuta e spedita realizzazione di tutti gli interventi necessari alla realizzazione della BDOE, in coerenza con le azioni previste dal Progetto “Italia Login – la casa del cittadino”, finanziato a valere sul PON Governance & Capacità Istituzionale 2014- 2020”;
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1
(Valore giuridico delle premesse)
1. Il contenuto delle premesse, al pari delle considerazioni che precedono, costituisce parte integrante e sostanziale dell’Accordo e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.
Art.2
(Oggetto e durata dell’Accordo)
1. Il presente Accordo Integrativo disciplina gli impegni reciproci del MIT e di AgID per la realizzazione della Banca Dati degli Operatori Economici di cui all’art. 81 del d.lgs. n. 50/2016 (BDOE) e smi , in attuazione dell’art. 2 del Protocollo di Intensa del 12 dicembre 2016.
2. L’Accordo, relativamente al suo oggetto, disciplina i rapporti tra le Parti ed è finalizzato all’attuazione delle attività previste dall’art. 2 del protocollo d’intesa.
3. Il presente Accordo integrativo, da firmare digitalmente e trasmettere tra le Parti a mezzo di posta elettronica certificata, si perfeziona e decorrere dalla data di conoscenza da parte del primo firmatario dell’accettazione da parte del secondo firmatario e ha termine finale coincidente con il termine finale del Protocollo d’intesa.
4. È escluso il tacito rinnovo. Qualora venga rinnovato il Protocollo d’intesa , il presente Accordo sarà rinnovabile , per una sola volta, per una durata non eccedente il termine finale del Protocollo d’intesa oggetto di rinnovo e, comunque, non oltre il termine previsto da cronoprogramma per il completamento delle attività, di comune accordo e per iscritto tra le Parti, mediante scambio di corrispondenza da perfezionarsi 6 (sei) mesi prima della scadenza, valutate le esigenze di continuazione dell’attività in essere e le risorse economiche disponibili.
Art.3
(Modalità di Collaborazione e Impegni delle parti)
1. Al fine di dare spedita e tempestiva esecuzione agli interventi di cui al precedente art. 2, le Parti attraverso il Comitato Tecnico, devono individuare nel Programma di Lavoro le attività propedeutiche e funzionali alla progettazione ed alla realizzazione della BDOE, fermo restando che tutti i diritti, obblighi e oneri connessi alle attività espletate permangono in capo a ciascuna parte.
2. Le attività previste sono indirizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a. Progettazione, realizzazione della BDOE;
b. Accesso ai contenuti e diffusione delle informazioni della BDOE.
3. Il Programma di Lavoro può essere soggetto ad eventuali aggiornamenti, da definirsi nell’ambito di appositi atti aggiuntivi tra le parti, che si rendano necessari a fronte di esigenze sopravvenute che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, proposte al Comitato Tecnico dal Gruppo di lavoro di cui all’art. 4 del Protocollo d’Intesa.
4. Tutte le decisioni ed eventuali variazioni relative alle attività progettuali svolte in cooperazione, saranno deliberate solo ed esclusivamente dal Comitato Tecnico.
5. Vista la complessità della tematica e il coinvolgimento di diversi attori, il Comitato Tecnico si riserva la facoltà di:
a. richiedere la partecipazione ai membri rappresentativi delle Amministrazioni detentrici dei dati di interesse della BDOE;
b. creare ulteriori gruppi di lavoro dedicati a specifici ambiti progettuali.
6. Gli interventi specifici afferenti le azioni, che ciascuna parte si obbliga a porre in essere, sono riportati nel “Riepilogo Attività” (Allegato A al presente Accordo), e riguardano:
Per il Ministero:
i. Attività di studio preliminare e approfondimento per la progettazione della BDOE;
ii. Supporto amministrativo alle Amministrazioni ed Enti titolari dei dati/ dei Registri nazionali coinvolti nello scambio di informazioni con la BDOE
iii. Conduzione dei servizi della BDOE in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 81, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016;
Per l’AgID:
i. Analisi e realizzazione della BDOE al fine di rendere accessibili in cooperazione applicativa i dati e le informazioni presenti all’interno delle banche dati e registri nazionali coinvolti nel processo;
ii. Supporto tecnico-operativo alle Amministrazioni detentrici delle banche dati, al fine di garantire il coordinamento nelle attività di adeguamento dei loro servizi esposti in una logica di interoperabilità e cooperazione applicativa;
7. Le predette attività specifiche vengono realizzate autonomamente da ciascuna parte in conformità al quadro coordinato di interventi e nel rispetto delle modalità attuative stabilite all’interno di un “Programma di Lavoro” concordato tra le parti.
Art.4
(Oneri economici)
1. L’entità complessiva dell’intervento oggetto del presente Accordo, è pari a complessivi € 5 Mln.
2. Ai sensi dell’art. 7 del Protocollo d’Intesa del 12/12/2016, le Parti si impegnano a sostenere, ciascuna per quanto di propria competenza, le spese necessarie all’espletamento delle attività descritte all’art. 2 del presente Accordo. Gli impegni economici complessivamente previsti che ciascuna parte si impegna a sostenere, in base al Riepilogo delle Attività, sono così ripartiti:
- MIT: 3 Mln€;
- AgID: 2 Mln€
3. Il dettaglio degli oneri inerenti le singole attività previste sarà riportato nel Quadro Economico.
Art.5
(Modalità di attuazione)
1. Ai fini di quanto convenuto nel presente Accordo Integrativo, la responsabilità dell’attuazione del Programma di Lavoro è attribuita alla competenza del Gruppo di Lavoro istituito dall’art. 3 del Protocollo di intesa del 12/12/2016.
2. Il Gruppo di Lavoro coordina l’avvio e l’esecuzione delle attività di competenza di ciascuna delle parti, vigilando sulla corretta modalità di realizzazione nel rispetto del cronoprogramma di lavoro.
3. Il Gruppo di Lavoro si riunisce periodicamente e provvede a redigere apposite relazioni che riassumono sinteticamente le attività svolte con relativa rendicontazione e i risultati conseguiti, da sottoporre al Comitato Tecnico di cui all’art. 4 del Protocollo di Intesa per consentire le previste attività di monitoraggio sulle eventuali modalità di attuazione e di sviluppo.
4. Il Gruppo di Xxxxxx redige altresì il rapporto finale a conclusione delle attività previste dal presente Accordo, dando conto dei risultati /obiettivi conseguiti.
Art.6 (Responsabilità delle Parti)
1. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito dell’operazione, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Accordo.
2. Ciascuna Parte è tenuta a segnalare all’altra eventuali situazioni non rispondenti ai principi di corretta gestione delle attività - come sopra stabiliti - alle normative vigenti ed agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Accordo.
3. Quando, per l’effetto di forza maggiore, le Parti non si trovino in grado, in tutto o in parte, di adempiere alle proprie obbligazioni per come specificate nel presente Accordo, le medesime ne daranno immediata comunicazione all’altra Parte, descrivendo nel dettaglio l’evento di forza maggiore.
Art.7 (Recesso)
1. Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo, a proprio insindacabile giudizio, inviando comunicazione scritta, debitamente motivata, all’altra Parte con preavviso di almeno 30 giorni, senza che alcuna pretesa a titolo di indennizzo o di risarcimento possa essere fatta valere a causa di tale recesso. In tal caso deve essere garantita la conclusione dei progetti già approvati alla data di comunicazione del recesso.
Art.8 (Manleva)
1. Le parti si terranno reciprocamente indenni da qualsivoglia richiesta di indennizzo/risarcimento del danno derivante a terzi dall’esecuzione del presente Accordo.
Art.9
(Proprietà intellettuale e pubblicità dei risultati)
1. I risultati dell’attività saranno di proprietà congiunta delle parti, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale che rimangono disciplinati dalle pertinenti leggi.
2. Le parti potranno comunque far uso dei dati e dei risultati dell’attività, nessuno escluso, per le proprie finalità istituzionali, effettuando convegni, seminari o simili e potranno utilizzare liberamente i risultati allo scopo di ricavarne presentazioni o pubblicazioni, fatti salvi i vincoli di riservatezza necessari al fine di procedere alla tutela di eventuali diritti.
3. Qualsiasi documento o prodotto riconducibile all’attività disciplinate dal presente Accordo dovrà fare menzione esplicita del Progetto “Italia Login – la casa del Cittadino” e del “PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”, nel cui ambito è stato realizzato.
4. Le parti si impegnano a mantenere riservati i dati di banche dati, archivi e quelli relativi alle attività realizzate, nonché tutti quelli di cui verranno in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e smi.
Art.10
(Trattamento dei dati personali e riservatezza)
1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante.
2. Ai sensi dell’articolo 11 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, i dati trattati dovranno es-sere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e le Parti curano che le informazioni vengano utilizzate per fini conformi a quelli previsti dalle leggi citate in premessa e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna delle Parti si impegna a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere e a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato nella disponibilità e/o riguardanti l’altra Parte, dei quali sia venuta eventualmente in possesso in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.
4. Ciascuna delle Parti si impegna ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere i dati, le informazioni, i documenti e le notizie di carattere riserva-to oggetto di trattamento in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza, secondo gli strumenti e le specifiche tecniche che verranno dettagliate nel Piano esecutivo di cui all’articolo 5 del presente Accordo.
5. Le Parti assicurano, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti e, in conformità a quanto sopra, ciascun soggetto coinvolto provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso alle informazioni, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003”.
Art.11 (Disposizioni di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo Integrativo, si fa riferimento al Protocollo d’Intesa stipulato da AgID e MIT di cui alle premesse, del quale è attuazione il presente Accordo e nel cui ambito opera.
Art.12
(Foro competente)
1. Tutte le controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma. Non è ammessa la competenza arbitrale.
Art.13 (Registrazione e bollo)
1. Il presente Accordo è esente dall’imposta di registrazione (salvo in caso d’uso) ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall’art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241/1990 e smi.
Elenco Allegati:
− Allegato A – Riepilogo attività; Letto, confermato e sottoscritto.
Agenzia per l’Italia Digitale Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Direttore Generale Il Direttore Generale per i Sistemi Informativi Statistici
XXXXXXX XXXXXXXXXX 2017.06.13 12:32:58 +02'00'
XXXXX XXXXXX
16 giu 2017 14:33
ALLEGATO A Accordo Integrativo AgID – MIT Riepilogo attività | ||
ATTIVITÀ | MIT | AGID |
Attività di studio preliminare e approfondimento per la progettazione della BDOE | X | |
Analisi e realizzazione della BDOE al fine di rendere accessibili in cooperazione applicativa i dati e le informazioni presenti all’interno delle banche dati nazionali coinvolte nel processo. | X | |
Supporto tecnico-operativo alle Amministrazioni detentrici delle banche dati, al fine di garantire il coordinamento nelle attività di adeguamento dei loro servizi esposti in una logica di interoperabilità e cooperazione applicativa | X | |
Supporto giuridico-amministrativo alle Amministrazioni detentrici delle banche dati coinvolte nel processo | X | |
Conduzione dei servizi della BDOE in ottemperanza al disposto di cui all’articolo 81, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 50/2016 | X |