Regione Lazio
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio
Linee di indirizzo
per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo
Anno scolastico 2016-2017
INDICE
1. DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1
3. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE 1
4. FORMULAZIONE DEL PROGETTO E MODULISTICA 1
4.1. SCHEDA DESTINATARIO (ALL.1) 1
4.2. PIANO DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI (ALL.2) 1
5. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA MODULISTICA 1
7. DISPOSIZIONI FINANZIARIE RENDICONTAZIONE E CONTROLLO 1
Con la legge regionale n.17 del 31 dicembre 2015 “legge di stabilità regionale 2016” la Regione Lazio definisce le disposizioni attuative della legge n. 56 del 7 aprile 2014 e il successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni, con disposizioni in materia di personale.
In particolare, all’articolo 7 comma 2 della su citata legge regionale viene indicato come “le funzioni non fondamentali in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi inclusa caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge e non riconferite nei commi da 3 a 7, sono esercitate dalla Regione (…)”. Nello stesso articolo, al comma 3 viene stabilito che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 44, lettera e), della l. 56/2014, la Città metropolitana di Roma Capitale e le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l’assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore; b) l’assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socioassistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche; (…).
Vista l’urgenza di dover assicurare la continuità dei servizi di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo - nelle more del processo di riorganizzazione delle funzioni non fondamentali riconferite alla Città metropolitana di Roma Capitale e alle province - la Regione Lazio intende sostenere e finanziare tali servizi per l’anno scolastico e formativo 2016-2017.
A tal fine ha predisposto le Linee di indirizzo e la correlata modulistica per l’attuazione di servizi di assistenza specialistica. L’impianto proposto si fonda sull’esperienza della Città metropolitana di Roma Capitale che ha offerto in questi anni un modello valido ed efficace che ha prodotti risultati apprezzabili. La Regione ha ritenuto, quindi, logico scegliere tale impianto per la continuazione dei servizi di assistenza specialistica, tanto più che, in via straordinaria per le ragioni sovra esposte, tali linee si rivolgono alla Città metropolitana di Roma Capitale .
In linea con la normativa di riferimento, prima fra tutte la legge n. 104/92, il modello d’inclusione scolastica della disabilità che la Regione Lazio promuove richiede di pensare alla progettazione in termini quanto più sistemici e lontani da una visione assistenzialistica.
Le diverse funzioni entro il contesto garantiscono complessivamente il diritto allo studio dello studente con disabilità e lo sviluppo di una cultura dell’inclusione che coinvolga tutti.
L’intervento nel campo della disabilità necessita di azioni di rete e di un uso delle risorse umane ed economiche flessibili ed orientate alla domanda della scuola, degli studenti e delle famiglie.
Dunque saper leggere e poi tradurre in interventi efficaci i bisogni degli studenti e di tutti i soggetti coinvolti, richiede competenze di diversa natura e provenienza professionale. A questo scopo, per l’attivazione del servizio di autonomia e comunicazione personale (assistenza specialistica) viene valorizzata l’autonomia del contesto formativo nella scelta delle professionalità da coinvolgere e la Regione intende sostenere la scuola nella fase di progettazione, realizzazione e verifica degli interventi.
In questo senso l’assistenza specialistica è funzione da promuovere in un’ottica di lavoro di rete a scuola, dalla fase di analisi dei bisogni alla realizzazione di interventi mirati e verifica dei processi.
Le progettualità all’interno delle quali viene attivato il servizio, dovranno vedere la partecipazione di tutti i soggetti che costituiscono la rete del sistema integrato dei servizi socio-sanitari.
La linea guida che supporta il progetto considera il percorso di istruzione del secondo ciclo particolarmente rilevante nella costruzione e nello sviluppo del complessivo progetto individuale dell’alunno con disabilità. A tal fine risulta fondamentale il rapporto di collaborazione tra scuola/istituto formativo, famiglia, ASL e tutti i servizi del territorio che hanno in carico lo studente/essa, poiché il sistema socio-sanitario, se integrato, può fornire quegli strumenti indispensabili per la valutazione dei bisogni della persona ai fini dell’integrazione scolastica e più in generale per il suo progetto di vita.
In particolare, nei momenti di passaggio tra la scuola dell’obbligo e il percorso di istruzione superiore e nelle alternanze scuola- lavoro e scuola-territorio, questa collaborazione risulta fondamentale per acquisire le informazioni essenziali per l’accoglienza di un nuovo alunno o per progettare l’uscita dalla scuola già durante il percorso di studi, non rimandando la costruzione di un ponte con il fuori e il dopo scuola (Rif. D.Lgs. 77/05).
Tra le azioni possibili che incentivano l’efficacia degli interventi, i protocolli d'intesa e gli accordi di programma inter-istituzionali rappresentano gli strumenti utili per finalizzare l’elaborazione, l’attuazione e la verifica congiunta tra enti di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche (Rif. Legge n. 104 del 1992 art. 13 e 14, Legge n. 328 del 2000 art. 19).
In coerenza con tali premesse si evidenzia l’importanza della partecipazione della scuola ai relativi tavoli tematici sulla disabilità del Piano di Zona distrettuale. Attraverso questa partecipazione la scuola assume una conoscenza più dettagliata delle risorse del territorio e si pone come promotore fondamentale per la costruzione dell’offerta dei servizi sociali.
La costituzione di Reti scolastiche sul piano didattico può rappresentare un modello organizzativo efficace, così come sottolineato anche dalla direttiva del MIUR del 27 Dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, oggetto della Circolare Ministeriale n. 8 del 13 Marzo 2013, nell’idea di costruire luoghi di confronto, programmazione, formazione congiunta, oltre che strategie condivise per l’integrazione entro la scuola e con il territorio.
La Regione Lazio, nel rispetto delle autonome scelte delle scuole, non ritiene di dover favorire la costituzione di reti esclusivamente amministrative tra istituti formativi per la gestione del servizio di assistenza specialistica.
Qualora costituita, tuttavia, previa motivazione dell’utilità ai fini della realizzazione degli interventi, sarà cura della rete stessa governare eventuali criticità, nella formulazione del progetto e nella richiesta di finanziamento, che dovessero verificarsi per effetto della scelta della formula della rete amministrativa.
Nei casi in cui l’istituto scolastico o formativo assuma la decisione di unirsi in rete con altre per la richiesta di finanziamento e la gestione del servizio, sarà necessario che il capofila e la rete tengano in considerazione i seguenti indirizzi:
- nel costituirsi come rete e nella scelta dei partner dovrà essere privilegiato il criterio della territorialità comune e, in particolare, della fattiva utilità della programmazione congiunta;
- nella formulazione del progetto per la richiesta del finanziamento dovrà essere precisato il contributo di ciascun istituto nell’organizzazione e realizzazione del servizio. Il capofila ha funzione di coordinamento e non di delega nella organizzazione e gestione dell’integrazione scolastica;
- nel coinvolgere diversi istituti si potrà raggiungere un numero tale da non precludere la più agevole gestione amministrativa del servizio e i tempi di attivazione dello stesso;
- ogni istituto della rete dovrà individuare un referente responsabile, insieme al capofila, dell’andamento del progetto;
- la rete, per la distribuzione delle ore, farà riferimento alla nota che verrà inviata dalla Regione Lazio al capofila, in cui viene comunicato il monte ore valutato su ogni singolo istituto; nella ridistribuzione successiva, a fronte di modifiche possibili al progetto, il Capofila insieme alla rete assumeranno la responsabilità di ridefinire il monte ore sulle diverse sedi;
- la Regione Lazio non valuterà e finanzierà alcuna quota aggiuntiva alla rete per supportare la gestione amministrativa del servizio.
1. Descrizione e organizzazione del servizio
Il servizio di assistenza specialistica trova realizzazione nel contesto scolastico e formativo, attraverso attività che vanno ad integrare funzioni e compiti che la stessa scuola persegue.
Nello specifico la Regione Lazio finanzia progetti, formulati dagli Istituti che si concretizzano in interventi di operatori specialistici, entro un coordinamento e organizzazione funzionale di tutte le risorse.
Gli obiettivi degli interventi si definiscono e si differenziano sulla base delle peculiarità di ciascun caso e sono finalizzati alla promozione di una cultura dell’inclusione di tutta la scuola.
Si sottolinea che la Regione Lazio non finanzia progetti in cui sia prevista la presenza dell’operatore accanto allo studente nell’ottica della copertura di ore di permanenza a scuola. Lontano da un modello assistenzialistico, l’operatore svolge un’azione che concorre, insieme a quella di altri, all’integrazione ai processi del contesto scolastico, alla qualità del progetto di vita dello studente e alla qualità della relazione tra la scuola e l’alunno. Le ore di assistenza si esplicheranno in azioni coerenti con i PEI dei destinatari, dunque sia dirette sugli alunni, sia in altri momenti utili agli obiettivi del progetto.
Ai fini della buona riuscita del progetto, risulta fondamentale l’individuazione degli obiettivi iniziali e dunque dei destinatari del servizio. La scuola insieme alle agenzie connesse al processo di integrazione (Famiglia, ASL e Servizi del territorio) decidono in merito all’utilità dell’attivazione del servizio per il percorso di un alunno con disabilità.
Per alcuni studenti, i cui livelli di autonomia entro il contesto scolastico sono particolarmente critici, l’assistenza specialistica promuove una fondamentale mediazione alla comunicazione e attiva processi di scambio e partecipazione alla vita scolastica, altrimenti preclusi.
Per altre situazioni, in cui lo studente ha raggiunto competenze a convivere con le regole scolastiche e in cui il contesto sa definire meglio gli obiettivi formativi per l’alunno, l’assistente opera monitorando i processi di relazione nei gruppi e attivando strategie per prevenire eventi critici, supportando la scuola e il corpo docente nella programmazione.
La scuola può inoltre organizzare l’attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata (Rif. Legge n. 104/92 art. 14 comma 1 lett. B), evitando la costituzione di laboratori che accolgano esclusivamente alunni con disabilità, ma privilegiando didattiche laboratoriali integrate (Rif. Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, Ministero della Pubblica Istruzione, 4 agosto 2009 n. 4274).
Rimane all’istituto scolastico e formativo la responsabilità circa la definizione degli ambiti d’intervento, degli obiettivi da raggiungere e della verifica dell’efficacia dei processi.
⮚ A tale scopo, qualora siano presenti più operatori, dovrà essere nominato un coordinatore degli assistenti specialistici che abbia funzioni aggiuntive di interfaccia entro la scuola e tra gli operatori stessi.
Per la realizzazione del Progetto, è di fondamentale importanza la scelta di personale qualificato e con esperienza nell’ambito degli interventi.
Il reperimento degli assistenti specialistici da parte delle istituzioni formative e scolastiche può avvenire tramite:
- Contrattazione diretta con l’operatore, secondo la normativa vigente;
- Affidamento del servizio ad un ente gestore/cooperativa del territorio.
Nel reperire il personale che opererà all’interno del progetto, gli Istituti formativi e i soggetti incaricati dello svolgimento del servizio sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro. Si precisa che la funzione dell’assistenza specialistica non rientra nell’ambito del mansionario del docente o del formatore.
Qualora il servizio venga affidato ad un ente gestore, si suggerisce all’istituzione scolastica e formativa di seguire criteri di selezione dell’offerta, tra i quali:
- Esperienza comprovata nel campo di interventi rivolti a soggetti con disabilità e con bisogni educativi speciali, in particolare entro i contesti scolastici;
- Carta dei servizi che espliciti l’approccio metodologico utilizzato, le strategie, le professionalità presenti;
- Accreditamento presso distretti socio-sanitari/Comune;
- L’impegno dichiarato al rispetto della normativa contrattuale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro;
- La dotazione, nelle risorse umane, di staff tecnico-scientifico con formazione ed esperienza nel campo dell’assistenza a soggetti con disabilità e bisogni educativi speciali, con comprovate esperienze precedenti;
- L’adozione di procedure di controllo, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti;
- L’attivazione di aggiornamento, formazione e supervisione del proprio personale.
Nella scelta del personale specialistico qualificato la scuola cercherà di favorire la continuità del personale che ha avviato nei precedenti anni scolastici percorsi positivi ed efficaci.
Il valore aggiunto della continuità è da intendersi relativamente al servizio reso e al perseguimento degli obiettivi coordinati dalla Scuola. Nei luoghi istituzionali competenti alla stesura del PEI è auspicabile verificare ogni azione e decisione in merito, per assumere tutte le misure atte a valorizzare processi efficaci e azioni coerenti con il progetto educativo, compresa la scelta e la continuità dell’operatore.
Resta inteso che una volta avviato il servizio, secondo le modalità di affidamento scelte dall’Istituto ad inizio anno e in assenza di disservizi tali da comportarne una opportuna modifica, è preferibile mantenerne la continuità fino alla fine dell’anno scolastico.
In relazione alla normativa da applicare per il reperimento del personale, si richiama il Decreto Interministeriale n. 44/2001 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”.
Nel caso in cui il servizio venga inquadrato come appalto di servizi trova applicazione Decreto legislativo del n. 50 del 18 aprile 2016 (nuovo codice degli appalti), in particolare l’Art. 36 in caso di affidamenti sotto soglia.
Nel caso in cui la tipologia del servizio offerto venga configurato come prestazioni d’opera si richiama il precedente art. 33, comma 2, lett. g) del D.I. n. 44/2001, il quale stabilisce che al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, di attività negoziale in materia di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti. La norma non definisce a priori limiti d’importo per tale attività.
Si ricordano, in ultimo, il comma 4 dell’art. 34 del D.I. n. 44/2001, in forza del quale “E’ sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate dalle norme generali di contabilità dello Stato” e il successivo comma 5, secondo cui “Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi”.
⮚ Qualora l’Istituto disponga una procedura di gara ad evidenza pubblica, nei documenti di gara dovrà essere fatto specifico riferimento al POR FSE 2014-2020 Asse II - Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità 9i, Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili” al progetto di assistenza specialistica presentato alla Regione Lazio e alle presenti linee di indirizzo.
Anche laddove il servizio venga affidato ad un ente gestore, il coordinamento resta demandato all’istituzione scolastica e formativa che richiede il finanziamento, attraverso la responsabilità del dirigente scolastico e un docente nominato referente del progetto. Rimane l’Istituto scolastico o formativo il committente del progetto anche in merito a comunicazioni e rapporti con la Regione. Si sottolinea che, come ribadito dalla normativa vigente (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 10 c.5), è in sede di GLH che si formula e si aggiorna il PEI, nel quale vengono elaborate le proposte per l’individuazione delle risorse necessarie, come le ore di insegnante di sostegno finalizzate all’area dell’educazione e istruzione e di tutte le altre risorse professionali per l’integrazione dell’alunno e la sua assistenza (come l’assistente specialistico e il collaboratore scolastico), oltre che dei materiali e ausili necessari.
In coerenza con la direttiva del MIUR del 27 Dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, gli Istituti
formativi costruiscono una programmazione ai fini della migliore inclusione di tutti gli alunni con bisogni educativi speciali (alunni certificati ai sensi della legge n. 104/92, alunni con DSA, alunni con altri disturbi evolutivi specifici) attraverso un’organizzazione interna che prevede l’attivazione di un gruppo di lavoro per l’inclusione scolastica. L’assistenza specialistica per gli alunni con disabilità rientra in questo ampio raggio di azioni di sistema per promuovere una cultura complessiva dell’inclusione.
Si sottolinea che si richiede all’Istituto un forte coordinamento tra le diverse funzioni coinvolte, in particolare tra la parte didattica e quella amministrativa, sia in merito a ciò che concerne la progettazione ed erogazione del servizio di assistenza specialistica sia in merito alle richieste e alla documentazione inviata alla Regione Lazio.
2. Destinatari
Sono destinatari del progetto di assistenza specialistica gli studenti con disabilità certificata e in obbligo formativo che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo di istruzione, presenti sul territorio di riferimento.
La persona con disabilità è chi presenta un handicap fisico e/o psichico, stabilizzato o progressivo, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza dell’handicap, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Qualora l’handicap singolo o plurimo abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume valore di gravità (Rif. Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 commi 1-2-3).
Gli accertamenti relativi all’handicap, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente (Rif. L. 104 del 5 Febbraio 1992 art. 4 e X.X.X.X. 00/00/00, x. 000, xxx. 0, Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx n. 212522/2014 e n.12557/2015).
In coerenza con la C.M. 51/14, si ricorda che gli alunni con disabilità ultra diciottenni, in obbligo formativo e che devono iscriversi al primo anno di scuola superiore presso i corsi serali per gli adulti, godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori del mattino e dunque anche dell’assistenza specialistica.
In merito agli alunni con disabilità ultra diciottenni che hanno già frequentato interamente un corso di istruzione secondaria superiore sia pure di diversa tipologia e siano in possesso del correlato titolo di studio terminato, si fa capo al Parere del Consiglio di Stato del 25 Ottobre del 2006, in cui si chiarisce che l'obbligo dello Stato di erogare i servizi di provvidenza per l’integrazione scolastica si esaurisce al conseguimento del primo titolo.
La Regione Lazio eroga finanziamenti alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo per l’assistenza specialistica rivolta a tutte le tipologie di disabilità e per l’assistenza alla comunicazione/tiflodidatta rivolta alle disabilità sensoriali.
L'assistente specialistico, l'assistente alla comunicazione per studenti sordi o ipoacusici e il tiflodidatta per disabilità visive, seppure con diverse metodologie di lavoro, svolgono la medesima funzione, ovvero attivare un processo di integrazione per l'alunno e per la scuola.
Nei casi di studenti del secondo ciclo di istruzione con pluridisabilità, in cui è compresa quella sensoriale, non può essere fatta richiesta di entrambi i servizi. E’ destinatario del servizio di assistenza specialistica lo studente per il quale la scuola, in accordo con la famiglia e su indicazione dei servizi sanitari, ha scelto l’intervento specialistico come più opportuno e rispondente ai bisogni della persona e del contesto, rispetto all’intervento di un tiflodidatta o di un’assistente alla comunicazione.
⮚ Fermo restando il rispetto della normativa in merito al diritto allo studio e all’integrazione scolastica, la presenza di una condizione di disabilità certificata non giustifica da sé la richiesta del servizio. La scelta dell’attivazione del servizio e dei relativi destinatari del progetto, dovrà essere fatta considerando l’effettiva utilità per ciascun caso di fruire dell’assistenza specialistica. Tale scelta verrà effettuata dalla scuola entro un lavoro di gruppo che vede nel GLH d’Istituto e nei singoli GLHO i momenti istituzionali privilegiati di attuazione.
Si sottolinea l’importanza di verificare l’effettiva presenza dei requisiti di accesso e della documentazione sanitaria prima di effettuare la richiesta.
Si ricorda che non possono essere diretti destinatari del progetto di assistenza specialistica gli studenti con disturbi specifici di apprendimento, per i quali si dovranno applicare le modalità di intervento previste dalla legge n. 170/2010 e gli studenti con bisogni educativi speciali che non presentano una certificazione di handicap ai sensi della legge n. 104/92.
Fermo restando che il finanziamento verrà valutato sulla base del progetto presentato e delle singole progettualità previste per i destinatari aventi diritto, l’assistenza specialistica non è intesa come servizio ad personam pur realizzandosi con azioni su singoli alunni e dunque tutta la comunità degli studenti potrà collaborare e fruire del progetto, vedendosi coinvolta in un’ottica di integrazione tra pari.
3. Soggetti coinvolti nel progetto di integrazione
Il Dirigente Scolastico e il DSGA
Il Dirigente Scolastico è il garante dell’attività educativa e didattica dell’Istituto per tutti gli studenti iscritti e assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e formativa, quindi ne ha la rappresentanza legale ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e della qualità dell’organizzazione del servizio offerto all’utenza (Rif. art.25 del D.Lgs. n.165/2001).
In coerenza con la programmazione predisposta, impegna le risorse economiche stanziate da questa Amministrazione per fornire agli studenti con disabilità destinatari gli interventi specialistici realizzati da operatori qualificati, verificando i processi e i risultati.
Il dirigente scolastico garantisce insieme al DSGA il rispetto dei tempi delle procedure amministrative ai fini dell’attivazione del servizio, della produzione delle rendicontazioni per acconto e saldo e pagamento degli operatori e degli enti gestori.
Si sottolinea che il Dirigente scolastico e il DSGA influiscono su una più efficace ed efficiente erogazione del servizio di assistenza specialistica con la verifica mensile della presenza di eventuali residui tra le ore programmate di servizio e le ore effettivamente svolte. Eventuali residui di ore potranno essere predisposti per un loro utilizzo, tenendo presente che l’impiego delle risorse economiche rimane vincolato ai periodi indicati nell’atto amministrativo ovvero negli atti amministrativi con cui viene concesso il finanziamento da parte della Regione Lazio.
Il Dirigente scolastico assicura che tutte le misure e gli interventi relativi all’integrazione della disabilità, realizzati anche attraverso l’assistenza specialistica, trovino esplicitazione nel POF d’Istituto e nel PAI, in coerenza con quanto specificato dal punto 2 della Circolare Ministeriale n. 8 del 6 Marzo 2013 “Direttiva Ministeriale 27 Dicembre 2012 - Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – Indicazioni operative”.
E’ inoltre compito del Dirigente scolastico garantire l’organizzazione dell’assistenza di base agli studenti che ne necessitano, attraverso anche un’adeguata formazione del personale ATA (collaboratori scolastici) in organico.
I Docenti
Gli interventi educativi e didattici per gli studenti con disabilità sono di competenza di tutti i docenti. Tali interventi si coordinano con quelli dell’assistenza specialistica, in un’ottica integrativa dei differenti ruoli e funzioni.
I docenti curriculari e di sostegno lavorano insieme alla programmazione dell’offerta didattica tenendo conto dei bisogni, delle capacità e delle criticità degli studenti con disabilità presenti nella classe. Inoltre, tanto nel caso in cui l’alunno segua, in accordo con la famiglia, la programmazione didattica della classe, quanto quella per obiettivi minimi o programmazione differenziata, tutto il consiglio di classe partecipa congiuntamente alla definizione e verifica del processo.
L’assistente specialistico
L’assistenza specialistica è funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell’alunno con disabilità ed interviene per potenziare le capacità dello studente in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali.
L’assistente specialistico integra la propria attività a quella di altre figure (docenti curriculari, insegnanti di sostegno e personale ATA), non sovrapponendo compiti e funzioni ma valorizzando i diversi ambiti di competenza.
L’assistente specialistico orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci entro il contesto scolastico e formativo, in un’ottica non assistenzialistica rispetto al deficit, ma rivolta allo sviluppo di competenze dell’alunno e di tutti coloro che sono implicati nei processi scolastici per l’integrazione.
La Regione Lazio promuove la figura dell’assistente specialistico come funzione che svolge azioni quali:
a) collaborare alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato e partecipare ai
G.L.H e ai momenti di lavoro di équipe della scuola;
b) programmare, realizzare e verificare interventi quanto più integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con insegnanti curriculari e di sostegno e alle attività della classe;
c) supportare l’alunno nelle sue difficoltà e promuovere la sua autonomia, proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona;
d) favorire la socializzazione tra pari: a questo scopo e ai fini dello sviluppo di una cultura dell’inclusione, l’assistente può promuovere processi in cui trova spazio il modello del “compagno tutor”, efficace per la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli alunni;
e) supportare interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, in coerenza con quanto formulato nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente;
f) collaborare all’ analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con esse;
g) lavorare per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l’uscita dal percorso scolastico.
Si ritiene utile sottolineare che l’assistente specialistico è una funzione distinta e non sostitutiva delle altre figure presenti a scuola, quali docenti curriculari, di sostegno e collaboratore scolastico. In particolare l’operatore specialistico non può essere in alcun modo adibito a mansioni di assistenza di base, pena la possibile sospensione del finanziamento. È, infatti, compito del Dirigente scolastico garantire l’assistenza di base attraverso l’organizzazione del personale ATA (Rif. Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - 30 novembre 2001, n. 3390).
Il collaboratore scolastico
Il collaboratore scolastico fa parte del progetto di integrazione/inclusione, assumendo la responsabilità e la gestione dell’assistenza di base, come definito nella Circolare Ministeriale n. 3390 del 30 novembre 2001 e nel C.C.N.L. vigente. Nella circolare viene sottolineato che il segmento dell’integrazione scola-stica dell’assistenza di base, spetta alla scuola e al personale ATA in organico. Per assistenza di base non si intende l’esclusivo “accompagnamento” ai servizi igienici, ma il supporto al loro uso e la cura dell’igiene della persona con disabilità. In una scuola inclusiva l’assistenza di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività strettamente interconnessa con quella educativa e didattica.
Il collaboratore scolastico partecipa entro le proprie funzioni, e con la propria professionalità, al progetto educativo dell’alunno e collabora con i docenti, famiglia e operatori per favorire l’integrazione. 3
La circolare 3390/2001 chiarisce anche che il dirigente scolastico assicura l’assistenza di base e le altre azioni presenti nel PEI, utilizzando tutti gli strumenti previsti, tra cui la formazione e l’aggiornamento del personale ATA e non, che può essere organizzata ricorrendo ai finanziamenti previsti per la forma - zione in servizio del personale della scuola o dalle risorse finanziarie provenienti dalla legge 440/1997 destinate all’handicap, anche in concorso con “reti territoriali” di scuole, garantendo efficacia ed economicità al fine di formare collaboratori scolastici ad assolvere tutte le mansioni previste nella funzione dell’assistenza di base “non solo nella situazione contingente della presenza di tali allievi, ma anche nella prospettiva della accoglienza futura di alcuni di essi, in una logica di continuità di servizio” (CM 3390/2001).
La Famiglia
La famiglia dello studente con disabilità è essenziale che sia sempre coinvolta in maniera attiva nella progettazione e nella verifica del P.E.I e dunque al corrente degli obiettivi propri del servizio di assistenza specialistica.
La scuola dovrà condividere con la famiglia il percorso didattico dello studente e coinvolgerla nella scelta dell’intervento specialistico da realizzare. In particolare, i genitori dell’alunno potranno definire insieme alla scuola gli obiettivi da perseguire anche grazie all’assistenza specialistica, in linea con il complessivo progetto di vita della persona.
“La famiglia rappresenta un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell’alunno con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale” (Rif. Linee guida Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 4 agosto 2009).
Il Dirigente scolastico dovrà garantire che la famiglia sia informata del progetto di integrazione presentato alla Regione Lazio e della programmazione conseguente al finanziamento.
La scuola dovrà avere agli atti (e non inviarla all’Ente) comunicazione esibita alle famiglie in cui si rende noto il progetto di integrazione e che le certificazioni sanitarie sono trasmesse all’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”.
4. Formulazione del progetto e modulistica
Per richiedere il servizio le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo d’istruzione dovranno compilare e sottoscrivere la documentazione elaborata dalla Regione Lazio consistente in:
- Il modello di progetto di assistenza specialistica contenente i dati dell’istituzione scolastica e formativa richiedente e la definizione degli obiettivi del progetto;
- La scheda dei destinatari (All.1), per ogni alunno per il quale di intenderà attivare l’assistenza specialistica, con relative certificazioni sanitarie per tutti gli alunni destinatari del servizio;
- Piano di programmazione degli interventi a.s 2016-2017 (All.2)
La documentazione è scaricabile dal sito della Regione Lazio xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxx_xxxxxxx/
N.B. PER LE RETI SCOLASTICHE
Si intende precisare che laddove il progetto dell’assistenza specialistica venga sviluppato da una Rete di istituzioni scolastiche e formative ai fini didattici, il capofila della Rete avrà la funzione di coordinamento nel reperimento e nella verifica delle documentazioni inviate all’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”, la compilazione delle schede inerenti gli alunni destinatari sarà a cura dei referenti di ciascuna istituzione scolastica e formativa della rete e dei rispettivi gruppi di lavoro. Nel progetto andranno riportati i nominativi dei referenti di ciascun istituto della rete e i recapiti di ciascuna istituzione scolastica e formativa.
4.1.Scheda destinatario (All.1)
La scheda destinatario è lo strumento per la formulazione di progetti individualizzati ai fini dell’integrazione in cui è prevista la figura dell’assistente specialistico. La scuola dovrà compilare la scheda per ciascun alunno destinatario del servizio riportando una sintesi del progetto educativo e dell’intervento di assistenza specialistica che si intende realizzare.
L’attenta compilazione delle schede dei destinatari è funzionale ad una valutazione da parte dell’Amministrazione più orientata al bisogno e coerente con le misure che l’istituto scolastico o formativo intende realizzare.
Alla stesura delle schede dei destinatari provvederà il docente referente in stretta collaborazione con il gruppo di lavoro operativo, che vede coinvolto l’assistente specialistico e tutti i docenti curriculari.
Non verranno prese in considerazioni, ai fini della valutazione del monte ore, progettazioni individualizzate le cui schede destinatario non siano personalizzate e debitamente compilate.
Quanto riportato nella scheda dei destinatari deve essere in coerenza con quanto formulato nel PEI dello studente.
Per gli studenti del primo anno, nel progetto andranno formulate ipotesi di lavoro sulla base della documentazione pervenuta dall’istituto comprensivo di provenienza.
Per tutti gli studenti e in particolare per i frequentanti gli ultimi anni sarà fondamentale, ai fini della valutazione, specificare con quali misure e modalità l’istituzione scolastica e formativa intende promuovere il progetto di vita in vista della conclusione del percorso formativo, attraverso l’ampliamento dell’offerta formativa e con attività di raccordo tra istituzione scolastica e territorio (alternanze scuola-lavoro/progetti ponte) e come l’assistenza specialistica sarà rivolta a tali finalità.
Certificazioni sanitarie
E’ importante specificare che la Regione Lazio alla luce delle circolari n. 212522/2014 e n.12557/2015, intende orientarsi alle esigenze di chiarezza in merito all’individuazione, tra gli alunni con bisogni educativi speciali, delle situazioni con certificazioni sanitarie che attestano uno stato di disabilità ai sensi della legge n. 104/92 (art. 3 comma 1, comma 3).
Ai fini della valutazione del progetto, per gli studenti per i quali intende attivare il servizio, l’istituto dovrà considerare le effettive situazioni certificate per le quali la normativa vigente prevede l’attribuzione della risorsa dell’assistente all’autonomia e comunicazione personale e dovrà procedere ad un’attenta valutazione delle reali esigenze in merito al servizio. La richiesta di servizio per un alunno non è giustificata dalla sola condizione di disabilità certificata. E’ soprattutto la progettazione in capo al PEI che motiva il suo inserimento tra i destinatari degli interventi.
Alle schede dei destinatari, debitamente compilate, dovranno essere allegate per tutti gli alunni destinatari del servizio:
- Verbale di accertamento dell’handicap, secondo le modalità previste dall’INPS, come indicato dall’art. 20 del D.L. n.78/2009 convertito nella Legge 102 del 3 Agosto 2009.
- Certificazione ai fini dell’integrazione scolastica e diagnosi funzionale aggiornata, redatte dall’equipe multidisciplinare del TSMREE/Disabili adulti della Asl di residenza dell’alunno.
Si specifica che per gli alunni con disabilità intellettiva, neuromotoria, neurosensoriale e disturbo generalizzato dello sviluppo di tipo autistico, per i quali la famiglia non è ancora in possesso del verbale di accertamento dell’handicap, sarà sufficiente allegare la domanda di accertamento,
insieme alla certificazione ai fini dell’integrazione scolastica e la diagnosi funzionale. Per tali condizioni di disabilità, qualora il verbale e/o le certificazioni risultino invece scadute, possono essere considerate valide quelle fornite dall’Istituto in fase di presentazione della domanda, provvisoriamente fino alla successiva revisione.
Per le altre aree diagnostiche resta inteso che è necessario, per accedere al servizio, il verbale di accertamento dell’handicap e la certificazione ai fini dell’integrazione scolastica e la diagnosi funzionale rimangono valide, ai fini della valutazione, fino alla loro data di scadenza.
Per gli studenti già destinatari del servizio si considereranno di verifica le certificazioni e le dichiarazioni degli istituti riportate nelle schede dei destinatari. Per questi alunni la scuola dovrà verificare le date di scadenza delle certificazioni inviate negli anni precedenti.
N.B. Ogni variazione del progetto inviato, in merito a destinatari, interventi, nominativi dei referenti e recapiti dell’istituto, andrà comunicata durante il corso dell’anno scolastico, all’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”, ad integrazione e modifica del progetto presentato.
In particolare si sottolinea che l’attivazione del servizio per nuovi destinatari non presenti nel progetto iniziale, potrà avvenire solo successivamente alla valutazione dei requisiti da parte dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”, e dunque l’invio delle dovute documentazioni necessarie da parte dell’Istituto (scheda destinatario e certificazioni sanitarie).
4.2. Piano di programmazione degli interventi (All.2)
Il piano di programmazione degli interventi (All. 2) ha una finalità di monitoraggio e verifica, in termini di effettivi destinatari, criteri di distribuzione delle ore e andamento del progetto.
Nell’allegato 2 vanno specificati i nominativi degli effettivi destinatari e un monte ore di intervento previste settimanalmente, in coerenza con il monte ore totale impegnato dall’Ente.
Nelle relazioni del servizio, che verranno richieste dall’Amministrazione in corso d’anno scolastico, la scuola riporterà elementi di analisi delle problematiche e degli interventi degli operatori con relative specifiche sulle verifiche dell’attuale situazione scolastica e criticità su cui intervenire in futuro.
Successivamente alla formulazione e presentazione del progetto, l’Istituto richiedente riceverà dall’Amministrazione comunicazione del finanziamento.
A tale riguardo si specifica che: l’Allegato 2 “Piano di programmazione degli interventi” dovrà essere inviato contestualmente agli altri documenti per la richiesta dell’acconto (vedi art. 8). A fronte delle possibili modifiche al progetto con l’inizio dell’anno scolastico, per quanto attiene gli alunni aventi diritto, nuove iscrizioni o nulla osta, l’Allegato 2 è documento fondamentale per l’eventuale ridefinizione del bisogno della scuola. Si specifica che i ratei successivi all’acconto potranno subire variazioni a fronte della verifica dell’Allegato 2, qualora dovessero evidenziarsi modifiche al progetto e al numero dei destinatari.
5. Termini e modalità di consegna della modulistica
Il progetto e le schede dei destinatari, redatti secondo i modelli scaricabili dal sito della Regione Lazio xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxx_xxxxxxx/ dovranno pervenire entro il termine del 20 giugno 2016.
La modulistica che perverrà con modalità diverse da quella su indicata non sarà protocollata e verrà automaticamente esclusa.
Ai fini di una corretta trasmissione del progetto di assistenza specialistica anno scolastico 2016- 2017, si forniscono le indicazioni seguenti.
Il file del modulo di progetto va sottoscritto digitalmente dal Dirigente Scolastico. In mancanza del dispositivo per la firma digitale, lo stesso può essere sottoscritto manualmente e scansionato in formato pdf. In quest’ultimo caso, per attestarne la conformità all’atto cartaceo originale, bisogna riportare in calce al documento la seguente dicitura: “Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è copia informatica di documento cartaceo originale firmato, registrato e conservato presso lo scrivente istituto”. Per i files relativi alle schede dei destinatari fa fede la sottoscrizione del modulo di progetto, in cui l’Istituto dichiara il numero di schede allegate. Tutti i documenti devono essere in formato PDf o PDFa (files di formato diverso non verranno accettati).
L’oggetto della PEC deve riportare la dicitura “Progetto Assistenza Specialistica” preceduto dalla denominazione dell’Istituto richiedente. Anche i files allegati al messaggio devono riportare la denominazione dell’Istituto richiedente. Esempio: se il progetto viene presentato dall’Istituto Bianchi la denominazione dei files sarà la seguente: “istituto bianchi progetto assistenza specialistica.pdf istituto bianchi scheda destinatari.pdf”
La dimensione massima consentita per ciascun allegato del messaggio di posta certificata non deve superare 1 MB e comunque non più di 50 pagine stampabili in formato A4. Il messaggio è costituito dal modello di progetto e dalle schede dei destinatari. Qualora si ecceda tale limite, i files allegati non vanno compressi in formato zip, ma devono essere ripartiti in più messaggi avendo cura di aggiungere nell’oggetto della mail la dicitura “quota parte”, con l’indicazione del numero progressivo sul totale (per esempio se la trasmissione dei documenti viene distribuita in 3 messaggi, l’oggetto del primo invio sarà “quota parte 1 su 3 istituto bianchi assistenza specialistica”, l’oggetto del secondo invio sarà “quota parte 2 su 3 istituto bianchi assistenza specialistica” e l’oggetto del terzo sarà “quota parte 3 su 3 istituto bianchi assistenza specialistica”).
Per informazioni e comunicazioni è possibile contattare il personale dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”:
o Xxxxxxx Xxxxxxxxx 06-51684008
o Xxxxx Xxxxxxxxx 06-51685036
o Xxxxxxx Xxxxxxxx 06-51684778
o Xxxx Xxxxxxxxx 06-51683020
Posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xx
6. Valutazione del progetto
Per l’anno scolastico 2016-2017 compatibilmente con l’evoluzione normativa in essere, il finanziamento del monte ore avverrà seguendo criteri di massima ottimizzazione delle risorse all’interno delle classi e della scuola.
Resta inteso che la valutazione tecnica sarà vincolata alle risorse finanziarie destinate al servizio.
La cultura dell’integrazione promuove un utilizzo delle risorse che non corrisponde ad un intervento in cui l’operatore è a servizio esclusivo di un singolo alunno in un’ottica assistenziale e di copertura di ore di frequenza, ma in cui svolge una funzione entro il contesto scolastico ed in sinergia con il sistema L’assistenza specialistica è un servizio che si realizza entro un progetto, per promuovere la qualità dell’inclusione scolastica e attraverso di essa per il ragazzo con disabilità. L’intervento dell’assistente specialistico può assumere, a seconda del bisogno, declinazioni quali il lavoro mirato con il singolo alunno, azioni su gruppi di studenti che promuovano relazioni inclusive e didattica integrata, consulenza e collaborazione più diretta con il corpo docente. In ogni caso l’azione dell’assistente specialistico va pensata in un’ottica progettuale per obiettivi.
La valutazione terrà conto di quanto dichiarato dall’Istituto nel modello di progetto, in termini di obiettivi, metodologie, prassi innovative e promozione del rapporto con il territorio e le famiglie. Per i singoli alunni verrà preso in esame quanto dichiarato nelle scheda destinatario e nelle certificazioni sanitarie allegate o agli atti, considerando gli esiti del quadro diagnostico nell’area dell’autonomia, della comunicazione, delle capacità cognitive e di socializzazione.
Gli Uffici regionali dopo la fase di valutazione e comunicazione dell’importo, si renderanno disponibili ad un supporto organizzativo e di gestione delle problematiche, a livello della singola realtà scolastica e a livello inter-istituzionale.
Resta inteso che l'importo valutato da questa Amministrazione è quantificato sulla base dei seguenti parametri e criteri:
- il numero delle ore complessive annue, per convenzione pari a 33 settimane;
- il monte ore viene valutato considerando la progettualità generale dell’istituto e le singole progettualità documentate nelle schede dei destinatari, le relative certificazioni sanitarie, le ore di insegnante di sostegno alla classe e le ore di frequenza a scuola dell’alunno.
La Regione Lazio comunicherà agli istituti scolastici e formativi, a seguito della valutazione, un monte ore complessivo del progetto e sarà l’istituto a garantire la più utile distribuzione delle ore per il perseguimento degli obiettivi d’integrazione, in linea con i piani educativi individualizzati e tenendo conto dei livelli di inclusione del contesto scolastico.
La distribuzione del monte ore dovrà considerare l’intervento entro l’orario scolastico, la partecipazione alle riunioni di GLH, lo svolgimento di attività quali alternanza scuola-lavoro o progetti ponte con servizi del territorio, laboratori con la classe, eventuali uscite didattiche, viaggi di istruzione e azioni di coordinamento. E’ importante che l’Istituto preveda, fin dalla fase iniziale di distribuzione delle ore, i diversi momenti didattici in cui l’assistenza specialistica risulterà utile ai fini realizzativi del progetto.
Si specifica che, al fine di garantire la partecipazione dell’alunno ai viaggi d’istruzione e uscite didattiche, è compito della scuola predisporre tutte le azioni e misure necessarie, inclusa l’individuazione di un accompagnatore che può essere un qualunque membro della comunità scolastica (Rif. art. 8, comma 2, C.M. 291/1992). In tal caso, sono riconosciute fino ad un massimo di 8 ore giornaliere di servizio a carico del progetto.
Si specifica che l’Amministrazione regionale prenderà in esame ogni richiesta di supplemento di ore di servizio che perverrà successivamente alla presentazione del progetto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Resta inteso che si darà priorità alle domande relative a nuove iscrizioni e a situazioni particolarmente critiche, opportunamente documentate.
Si precisa inoltre che le richieste d’integrazione economica verranno valutate solo previa verifica e dichiarazione da parte del Dirigente Scolastico dell’assenza di residui tra le diverse tranches di finanziamento stanziate dalla Regione Lazio.
7. Disposizioni finanziarie rendicontazione e controllo
Sulla base delle richieste pervenute e delle risorse disponibili, la Regione Lazio assegnerà i trasferimenti finanziari atti a realizzare il servizio di assistenza specialistica, a favore delle Istituzioni scolastiche e formative che abbiano presentato il progetto su apposita modulistica, entro i termini e nelle modalità prescritte in queste linee di indirizzo.
L’Amministrazione regionale invierà agli istituti richiedenti comunicazione relativa all’importo del finanziamento autorizzato ed impegnato, con l’indicazione delle modalità di erogazione dello stesso.
L’amministrazione provvederà all’erogazione di un acconto del finanziamento, previa ricezione di:
- lettera a firma del Dirigente scolastico attestante la dichiarazione di inizio attività ed indicante le coordinate bancarie dell'Istituto;
- copia dei contratti stipulati tra l'istituto e gli operatori/convenzioni con cooperative;
- dell’allegato A – piano di programmazione degli interventi
I ratei successivi all’acconto saranno erogati secondo modalità e termini stabiliti in apposita Circolare che verrà pubblicata nei giorni successivi all’avviso.
Si specifica che l’importo finanziato potrà subire variazioni successivamente alla verifica dell’Allegato A, qualora dovessero evidenziarsi modifiche al progetto e al numero dei destinatari.
Si ritiene utile sottolineare che:
- per la rendicontazione saranno disponibili dei modelli predisposti dall’Amministrazione, reperibili sul sito della Regione Lazio xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx/xx_xxxxxxxxxx_xxxxxxx/;
- la rendicontazione dovrà fare riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte che dovranno essere commisurate alla quota di finanziamento assegnata dalla Regione Lazio;
- non verranno riconosciute spese non compatibili con l’attività di assistenza specialistica;
- non verranno retribuite ore in cui il servizio non abbia avuto luogo per qualsiasi causa dipendente dall’istituzione scolastica, dall’assenza degli alunni o causa di forza maggiore;
- qualora il totale delle spese sostenute e rendicontate fosse inferiore al finanziamento assegnato, verrà liquidata solo la quota fino alla concorrenza della somma indicata in rendiconto;
- nei casi in cui il totale delle spese sostenute e rendicontate a saldo fosse inferiore alla somma erogata in acconto, la Regione Lazio comunicherà le modalità della restituzione della differenza;
- la mancata presentazione della documentazione relativa alla prima rata “acconto” dell’importo assegnato preclude la possibilità di procedere all’erogazione del saldo;
- eventuali residui del finanziamento concesso non potranno essere utilizzati per l’anno scolastico successivo;
- nel caso in cui il finanziamento concesso sia suddiviso in due o più tranches eventuali residui non potranno essere utilizzati per la tranche successiva.
Le operazioni si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal regolamento (UE) n. 1304/2013 e si attuano nelle more del processo di revisione del sistema di gestione e controllo connesso alla realizzazione della programmazione FSE 2014-2020, tenuto conto dell’avvenuto accertamento della coerenza tra le disposizioni presenti e la normativa dell’UE, la normativa nazionale e regionale che regola il POR FSE 2014-2020 e si impegna a rispettarla integralmente.
La Regione effettuerà l’attività di controllo ai sensi dell’art 125, par. 5 del regolamento (UE) n.1303/2013.
8. Verifiche e monitoraggio
La Regione Lazio ha la facoltà di effettuare controlli e se necessario può richiedere ulteriore documentazione e il Dirigente Scolastico è il responsabile delle dichiarazioni presenti in progetto. La Regione Lazio verifica il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa del progetto di assistenza specialistica da parte delle istituzioni scolastiche e formative e fornisce, qualora necessario, il supporto per gli aspetti di competenza.
Fermo restando le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dal diritto al servizio e deve rimborsare i costi del servizio già sostenuti.
Qualsiasi modifica al progetto che avvenga nel corso dell’anno scolastico dovrà essere comunicata agli uffici dell’Amministrazione regionale Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”.
Il monitoraggio si porrà come strumento per la condivisione dei bisogni, delle criticità, delle buone prassi contribuendo a trovare nuove strategie di intervento. Inoltre, sarà uno strumento di supporto per l’eventuale rimodulazione dei progetti in relazione ai bisogni rilevati e alle effettive disponibilità delle risorse economiche destinate.
In particolare, nel monitoraggio si porrà particolare attenzione alle azioni messe in atto dalle istituzioni scolastiche e formative che siano in linea ed abbiamo una ricaduta concreta sul progetto di vita complessivo dell’alunno.
Si fa presente inoltre che la scuola può richiedere, in casi in cui ritiene necessario, la partecipazione degli Uffici anche ai GLH operativi, inviando comunicazione in tempi utili.