COMUNE DI TRIESTE
COMUNE DI TRIESTE
Area LLPP Finanza di Progetto e Partenariati Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico e Strade
CODICE OPERA N° 15027
PROGETTO ESECUTIVO
Manutenzione straordinaria gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti rivestimento.
- Anno 2017 -
SCHEMA DI CONTRATTO
PROGETTATO - REDATTO - DISEGNATO:
Dott. Xxx. Xxxx XXXXX
Geom. Xxxxxxx REGGENTE
IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Xxx. Xxxxxx XXXXXXX
E Trieste, giugno 2017
COMUNE DI TRIESTE
C:F. e Partita IVA 00210240321
AREA SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE Prot. n.
Ufficio Contratti
OGGETTO: Manutenzione straordinaria delle gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti rivestimento. Anno 2017 codice opera 15027.
IMPRESA /ATI ESECUTRICE:
Premesso che con determinazione dirigenziale n. dd. è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria delle gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti rivestimento. Anno 2017 codice opera 15027 - elaborato dai tecnici del Servizio Strade in esecuzione dell’incarico conferito con dd.
;
che il progetto prevede un importo dei lavori a base di gara pari a complessivi Euro 79.000,00, di cui Euro 1.800,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante e non soggetti a ribasso, al netto del I.V.A. ai sensi di legge;
che con determinazione dirigenziale n. dd. è stata indetta la gara d’appalto esperita mediante ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
che, in esito all’esperimento della procedura di gara, l’appalto è stato aggiudicato all’Impresa
con il ribasso del % sull’importo a base di gara e, quindi, al prezzo offerto di Euro _ , + Euro 1.800,00 per oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro
+ I.V.A. in misura di legge;
che con determinazione dirigenziale n. dd. è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dell’appalto nei confronti dell’Impresa
(eventualmente:ATI (mandataria)/_ (mandante)/_ (mandante)] ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
che con nota prot. n.
dd.
è stata inviata ai
controinteressati la comunicazione di cui all’art. 32 comma 9 del predetto D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
che occorre, quindi, provvedere alla stipulazione del contratto d’appalto con l’Impresa (eventualmente: ATI] aggiudicataria;
che in ottemperanza al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, è stata acquisita la documentazione antimafia conservata in atti;
che il Responsabile Unico del Procedimento, in contraddittorio con l’appaltatore, ha concordemente dato atto, nel relativo verbale conservato in atti, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori senza alcuna contestazione né eccezione da parte dell’appaltatore stesso;
tutto ciò premesso,
tra il COMUNE di TRIESTE, rappresentato da
- nat_ a il giorno ( ) 19 _ (millenovecento ) - Direttore , domiciliat_ agli effetti del presente atto presso il Palazzo in n. _, il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di legale rappresentante del Comune di - ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, terzo comma, lettera c) del D. L. vo 18.08.2000 n. 267 e dell’art. del Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di - e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della stazione appaltante che rappresenta;
e l'Impresa , [eventualmente: facente parte dell’ATI costituita con atto Rep. n. dd. a rogito del dott.
Notaio in conservato in atti in copia autentica conforme all'originale - costituita tra con sede legale a
in Via , n. , CF e Partita IVA
(mandataria); con sede legale a
in Via , n. , CF e Partita IVA
(mandante);
con sede legale a in Via
, n. , CF e Partita IVA
(mandante)] rappresentata da nato a
( ) il ( ) 19 (millenovecento_ ), domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede della il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di (eventualmente: come risulta da procura allegata sub “B” al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale) ed in quanto tale legale rappresentante dell’Impresa [eventualmente :ATI];
si conviene e stipula il seguente:
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di TRIESTE, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida all’IMPRESA che, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, l’appalto dei lavori di Manutenzione straordinaria delle gallerie cittadine, demolizione parti pericolanti rivestimento. Anno 2017 codice opera 15027 sulla base dell’offerta prodotta in sede di gara e formulata mediante:
- ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi.
L'appalto comprende tutti i lavori, le forniture e le provviste e quant’altro necessario per dare i lavori, completamente compiuti secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, dal Capitolato Speciale d’appalto e sulla scorta delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto esecutivo e in tutti i suoi elaborati tecnici che l’appaltatore dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
L’appaltatore prende atto che l’esecuzione dei lavori deve avvenire nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell’arte.
ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:
allegato sub << >> : l’offerta prodotta dall’appaltatore
allegato sub << >>: il Capitolato Speciale d’Appalto.
Costituiscono inoltre parte integrante del contratto, ancorché formalmente non allegati al medesimo, tutti gli elaborati del progetto esecutivo.
Sono altresì contrattualmente vincolanti le condizioni riportate nel Capitolato Speciale d’appalto, tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici nonché l'Atto d'intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007.
Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara per la parte di lavoro <<a misura>>, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e sono anche vincolanti per l’appaltatore ai fini della definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni e detrazioni in corso d’opera.
ART. 4 - INTERPRETAZIONE
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto o fra i citati elaborati e le norme del capitolato speciale, o di norme del detto capitolato speciale tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili, e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati, si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (1362 e ss.).
Negli appalti a corpo ovvero nella parte a corpo degli appalti in parte a corpo e in parte a misura, qualora si riscontrino differenze tra le previsioni economiche contenute nel computo metrico e/o nel computo metrico estimativo e gli elaborati grafici, prevalgono questi ultimi.
ART. 5 - CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il corrispettivo dovuto all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento dell’appalto è fissato, come da offerta allegata, in complessivi Euro _ ( ) + Euro 1.800,00 (milleottocento/00) per oneri di sicurezza stimati dalla stazione appaltante per un ammontare complessivo di Euro + I.V.A. in misura di legge
ART. 6 – TIPO DI APPALTO
Il presente contratto è relativo ad un “appalto a misura” come definito dall'art. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite entro i limiti di legge.
ART. 7 – VARIANTI
Le modifiche del presente contratto in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo netto non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila/00).
[Eventuale: Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione del finanziamento dell’opera e l’erogazione alla stazione appaltante in caso di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.]
Ai sensi dell’art. 3, comma 1 e 2, del D.M.145/2000, si precisa che l’Amministrazione è esentata da qualsiasi responsabilità in ordine ai pagamenti se disposti in attuazione delle disposizioni contenute nella comunicazione di conto dedicato di cui al successivo art. 9.
Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 s.m.i..
I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al
xxxxxxxx; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi per acquisire il D.U.R.C.
L'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento è disciplinata dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..
ART. 9 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.
Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.
La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L.
n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .
ART. 10 SUBAPPALTO
L'appaltatore, in sede di offerta, ha indicato i seguenti lavori che intende subappaltare:
Opere di cui alla categoria prevalente: Opere a qualifica obbligatoria scorporabili e subappaltabili: Ulteriori categorie scorporabili: Si applicano, al riguardo, le disposizioni di legge vigenti con specifico
riferimento all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 192/2012 recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.".
I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto
4) dell’ALL. XV al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. siano effettuati da imprese in subappalto, l’appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza.
I sub-contratti così definiti ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016, e s.m.i. - qualora stipulati in conformità al D.P.R. 2.8.2010 n. 150 ed ai
fini della tracciabilità dei flussi finanziari sono soggetti al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 3 e 5 della L. 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.. pertanto è fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nominativo del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto del lavoro.
ART. 11 GARANZIE DEFINITIVE
A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art.
103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed è definita quindi in ragione di Euro
( _) pari al dell’importo contrattuale (al netto
dell’IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza).
A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _ dd._
- prodotto la fideiussione bancaria/polizza fidejussoria assicurativa n. rilasciata dalla Agenzia di in data conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.
La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità.
Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
ART. 12 GARANZIE ASSICURATIVE
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. l’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione quale garanzia per tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’opera, per un massimale corrispondente all'importo del contratto nonché a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni causati a terzi per un massimale di _
ART. 13 TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi secondo quanto previsto nel cronoprogramma.
Nel termine contrattuale è computata una quota pari al 20 % per andamento climatico sfavorevole.
Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante, la comunicazione di avvenuta denuncia di inizio dei lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile della Provincia di Trieste nonché copia della nomina del medico competente.
Per necessità di interesse pubblico, l’Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire con ordine di servizio la data di inizio di un determinato lavoro e l’esecuzione dello stesso entro un termine perentorio, nonché di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente. Qualora l’appaltatore non rispetti il termine perentorio di cui sopra, verrà applicata la penale di cui all’art. 13 per ogni giorno di ritardo.
L’amministrazione si riserva altresì il diritto di richiedere all’appaltatore l’intervento immediato (entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, formulata con ordine di servizio e fatta pervenire anche a mezzo fax) nei casi di somma urgenza, intendendosi come tali quelli in cui possa configurarsi il pericolo per la vita umana, ovvero l’interruzione di pubblico servizio, ovvero la produzione di ingenti danni. Qualora l’appaltatore non intervenga nei tempi di cui sopra, verrà applicata la penale di cui all’art. 13 per ogni giorno di ritardo.
Gli interventi previsti nel presente appalto possono, in fase esecutiva, subire modifiche derivate dalle esigenze di intervenire con carattere d’urgenza in altre località di tutto il territorio del comune di Trieste, dichiaratamente considerate di potenziale pericolo per il pubblico transito, perciò l’effettiva programmazione sarà fatta solo alla consegna dei lavori di ogni singolo stralcio esecutivo o richiesta di esecuzione di un qualsiasi intervento, valutando in quel momento le esigenze di quartiere e le opportunità dettate dal coordinamento generale dei servizi.
In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
E’ obbligo dell’Impresa effettuare, contestualmente alla stesa del tappeto bituminoso, il ripristino al nuovo livello stradale di tutti i chiusini di fognatura e delle caditoie con sede in carreggiata (griglia e sifone). Qualora ciò non avvenga il ripristino dovrà essere eseguito comunque non oltre i 15 (quindici) giorni dall’eventuale ricoprimento restando a carico dell’impresa ogni danno o sinistro che potesse verificarsi per il mancato contestuale ripristino della funzionalità.
Il ripristino totale della segnaletica orizzontale dovrà venir eseguita entro 15 (quindici) giorni dalla stesa del tappeto di usura, con esclusione delle fasce d’arresto e i parcheggi per disabili che dovranno venir eseguite improrogabilmente entro 8 (otto) giorni dalla stesa del suddetto tappeto, restando comunque a carico dell’impresa ogni danno o sinistro che potesse verificarsi per il mancato contestuale ripristino della funzionalità della segnaletica.
ART . 14 TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini:
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione.
4. Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l‘appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
5. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella
facoltà dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
6. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto.
ART. 15 – CONSEGNA ANTICIPATA
Nel caso in cui il Comune avesse necessità di utilizzare, anche parzialmente quanto realizzato in attuazione del contratto in oggetto, prima e nelle more dell’emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, si seguiranno le disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto si applicherà l’art. 230 del D.P.R. 207/2010.
In tale ipotesi il RUP redigerà idoneo verbale in contraddittorio per la consegna anche parziale di cui sopra, manlevando così da responsabilità l’appaltatore per la vigilanza e custodia di quanto oggetto della consegna anticipata, salve ed impregiudicate le risultanze del successivo collaudo.
ART. 16 - PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori ed in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per ciascuna delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari 1 (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.).
La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.
Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie.
La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore.
L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN CASO DI FALLIMENTO
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
ART. 19 – RISOLUZIONE
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché nelle seguenti ipotesi:
a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi contrattuali di esecuzione, avuto riguardo all’importanza della prestazione inadempiuta nell’ambito dell’appalto;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene, la salute e sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) sospensione dei lavori senza giustificato motivo; in questa fattispecie, la risoluzione interverrà ad avvenuto esaurimento del limite massimo della penale applicata, ovvero anche prima in presenza di un pubblico interesse manifestato con diffida dalla stazione appaltante;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto e comunque dopo aver accumulato un ritardo di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi rispetto alla soglia stabilita nel cronoprogramma per fatti imputabili all’appaltatore;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) non rispondenza dei beni forniti, alle specifiche di contratto o allo scopo dell’opera;
h) provvedimento del committente o del responsabile dei lavori, su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 comma 1, lett. e) del D.Lgs 9.04.2008 n. 81;
i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
j) nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 9 e dall'ultimo comma dell'art. 25 del presente atto.
La risoluzione opera di diritto, all’avvenuto riscontro del verificarsi di una delle condizioni di inadempimento di cui sopra, accertata in contraddittorio tra le parti e comunicata all’appaltatore secondo le modalità previste nel Codice di Procedura Civile.
Restano impregiudicate le ulteriori azioni di tutela risarcitoria della stazione appaltante.
L'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto nel caso previsto dall'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ART. - 20 RECESSO
La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
ART. 21 – SOSPENSIONE
La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 107 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
Nel caso di avverse condizioni meteorologiche, la sospensione potrà essere disposta qualora ecceda la percentuale computata nel termine di esecuzione ai sensi dell’art.13, primo comma del presente atto.
Non costituisce motivo di proroga:
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici ed altre eventuali controversie tra l’appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
ART. 22 - CONTROLLI
I controlli sull'esecuzione del contratto sono disciplinati dal decreto ministeriale di cui all'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino all'emanazione di detto decreto le attività di controllo si esplicano secondo quanto indicato dall'art. 101 del medesimo decreto, nonché in conformità alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX capi I e II del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
ART. 23 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE
L’appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se dipendenti da Imprese subappaltatrici con sede al di fuori dalla Regione Friuli Venezia Giulia, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili della Provincia di Trieste, anche ai fini dell’accentramento contributivo.
L’appaltatore prende atto che il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione della documentazione unica di regolarità contributiva anche dei subappaltatori.
L’appaltatore si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività vigenti in materia, nonché eventualmente di quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
In caso di inottemperanza, accertata dalla stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, trova applicazione l’art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98.
[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui l’appaltatore sia una cooperativa:]
La Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.
ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre a quanto previsto nel presente contratto, in tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e nel capitolato speciale d’appalto, in particolare l’appaltatore assume tutti gli oneri e si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti agli artt. 21 e 22 del capitolato speciale d'appalto.
ART. 25 – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto i collaboratori a qualsiasi titolo dell'appaltatore sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente contratto.
La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.
ART. 26 – PATTO DI INTEGRITA'
Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.
Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.
ART. 27 - CONTROVERSIE
In caso di contenzioso si fa rinvio alle disposizioni di cui alla Parte VI – Titolo I del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Nell’ipotesi di accordo bonario art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le modalità procedurali da seguire saranno quelle indicate dall'articolo stesso.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria con l’esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.
ART. 28 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E PARTICOLARI ALL'APPALTO
Si intendono espressamente richiamate e cogenti nel rapporto negoziale tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Atto d’intesa per la sicurezza negli appalti di lavori (e manutenzione delle aree verdi) del Comune di Trieste, approvato con deliberazione giuntale 234 dd. 28 giugno 2007, e tutti i documenti del progetto la cui esecuzione è dedotta nel presente atto e, in particolare, quelli indicate all’art. 3 del presente contratto.
ART. 29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Ai sensi e ad ogni effetto previsto all’art. 2 del D.M. 145/2000, l’appaltatore dichiara di avere domicilio fiscale a con recapito in Via
, n. .
[Eventuale: L'appaltatore dichiara di avere eletto il proprio domicilio a
[nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori ovvero presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta].
Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile Unico del Procedimento.
ART. 30 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTA- MENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.), con la sola eccezione del I.V.A., sono a totale carico dell'appaltatore, intendendosi qui espressamente richiamato l'art. 8 del
D.M. 145/2000, ivi comprese le spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione).
Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro più IVA in misura di legge.
Il presente atto, in quanto soggetto all'IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del sopraindicato legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 27 e 30 del presente atto, nonché gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 21 del capitolato speciale d'appalto, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.
Fatto in unico originale, con tre allegati (“A”, “B” e “C”), letto, approvato e sottoscritto.
data della firma digitale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
data della firma digitale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)