CONTRATTO DI SERVIZIO
Autorità d’Ambito
SEGRETERIA TECNICA
Via Xxxxxx Xxxxxxx, 11 – 24122 Bergamo Tel. 000-000000 Fax 0000000000
CONTRATTO DI SERVIZIO
per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo e la Società Uniacque spa affidataria della gestione delle reti e dell’erogazione del Servizio in forma di Servizio Idrico Integrato (ex art. 11, co. 2, l. n. 36/1994 e art. 48, comma 2, lett. c) l.r. n. 26/2003) – modificato alla luce della delibera n. 7 della Conferenza d’Ambito del 27/04/2007.
Atto stipulato in data 4 giugno 2007
CONTRATTO DI SERVIZIO
per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo e la Società Uniacque spa affidataria della gestione delle reti e dell’erogazione del Servizio in forma di Servizio Idrico Integrato (ex art. 11, co. 2, l. n. 36/1994 e art. 48, comma 2, lett. c) l.r. n. 26/2003) modificato alla luce della delibera n. 7 della Conferenza d’Ambito del 27/04/2007.
L’anno 2007, il giorno 4 del mese di giugno anno 2007, in Bergamo,
Tra
L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale di Bergamo (di seguito l’ “Autorità”), rappresentata dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Xxxxxx Xxxxxx (BG) il 23/09/1948, il quale interviene nella sua qualità di Presidente dell’Autorità d’Ambito, domiciliato per la carica in Bergamo, via X.Xxxxx n. 8;
e
la Società Uniacque s.p.a. (di seguito il “Gestore”), rappresentata, dal Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx , nato a Costa di Mezzate (BG) il 10/08/1944 , il quale interviene nella sua qualità di Presidente , domiciliato per la carica in Via E. Novelli n. 11 a Bergamo;
(di seguito congiuntamente le “Parti”) PREMESSO CHE
1. che l’art. 48 comma 2 lett. “c” della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 comprende, nelle competenze regionali, la definizione dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra l’Autorità e i soggetti cui competete la gestione integrata del servizio idrico ;
2. che la Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx 00 dicembre 2004 n. 20121 ha approvato gli schemi tipo per l’organizzazione del servizio idrico integrato;
3. che la Regione Lombardia, ai sensi della ex legge regionale n. 21/1998, ha individuato la Convenzione ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. (D.Lgs 18/8/2000 n. 267) quale forma di cooperazione tra gli enti locali interessati per l’organizzazione del servizio idrico integrato;
4. che la forma di consultazione tra gli enti locali ricadenti nei singoli ATO è realizzata mediante apposita Conferenza;
5. che la Conferenza d’Ambito in data 11/12/2001 con delibera n. 4/01 ha individuato la Provincia di Bergamo quale Ente responsabile del coordinamento ed il suo rappresentante legale come Presidente della Conferenza d’Ambito;
6. che la Conferenza d’Ambito in data 9/04/2002 con delibera n. 3/02 ha approvato la Convenzione per la regolazione dei rapporti tra gli Enti Locali ricompresi nell’ATO;
7. che la Conferenza d’Ambito in data 20/03/2006 con delibera n. 4/06 ha affidato, ai sensi dell’art. 113, c. 5, lett. «c», D. Lgs. 267/2000, alla società Uniacque spa, in quanto società interamente pubblica, secondo il modulo gestorio in house nonché alla luce delle previsioni contenute nel Piano d’Ambito, la erogazione del servizio idrico integrato e la gestione delle infrastrutture e reti nell’A.T.O. di Bergamo, per la durata di anni trenta;
8. che la Conferenza d’Ambito in data 20/03/2006 con delibera n. 4/06 ha approvato il contratto di servizio – tipo , per la gestione delle reti e delle infrastrutture e per l’erogazione del servizio, come predisposto dalla Regione Lombardia, ai sensi della L.R. 26/2003, che deve essere sottoscritto dall’Autorità con la società Uniacque spa come da Convenzione di regolazione tra gli Enti Locali dell’ATO;
9. che la gestione del servizio idrico integrato deve interessare tutto l’ATO di Bergamo coincidente con tutto il territorio provinciale ;
10. che in data 1/08/2006 è stato sottoscritto il contratto di servizio per regolare i rapporti tra l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo e la Società Uniacque spa affidataria della gestione delle reti e dell’erogazione del Servizio in forma di Servizio Idrico Integrato (ex art. 11, co. 2, l. n. 36/1994 e art. 48, comma 2, lett. c) l.r. n. 26/2003) tra la società Uniacque spa e l’Autorità d’Ambito;
11. che la Conferenza d’Ambito in data 27/04/2007 con delibera n. 7/07 ha approvato le modifiche da apportare agli artt . 8,9 e 10 del contratto di servizio di cui sopra, che nel presente testo sono state recepite;
Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dei rapporti tra l’ Autorità e il soggetto affidatario della gestione delle reti e dell’erogazione del Servizio, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Capo I - Disposizioni generali
Articolo 1 (Oggetto)
1. L’Autorità, in virtù della delibera n. 4 del 20/03/2006, allegata al presente Contratto di Servizio, allegato a) , affida congiuntamente al Gestore, che accetta, la gestione delle reti e l’erogazione del Servizio (di seguito “Servizio Idrico Integrato”) all’interno del territorio di propria competenza, così come individuato ai sensi del successivo articolo 2 (“Perimetro ed esclusività del servizio”), secondo i termini e le condizioni indicate negli articoli seguenti.
2. Il Gestore esercita i servizi affidati conformemente al presente Contratto di Servizio ed al Piano d’Ambito vigente.
3. Il Gestore è autorizzato a percepire dagli utenti, come corrispettivo di tutti gli oneri ed obblighi posti a suo carico dal presente Contratto di Servizio, le tariffe ed i corrispettivi indicati dal successivo articolo 20 (“Tariffa”).
Articolo 2 (Perimetro ed esclusività del servizio)
1. Per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, al Gestore è riconosciuto il diritto esclusivo di esercitare il Servizio Idrico Integrato all’interno del perimetro amministrativo dei Comuni della
intera Provincia di Bergamo (n. comuni 244), atteso quanto precisato nel successivo art. 7, c. 2 e quanto previsto all’art. 148 comma 5 del Decreto Legislativo n. 152/2006 .
2. In caso di modifiche alla delimitazione del territorio di propria competenza ai sensi dell’articolo 47, comma 1 della Legge Regionale, l’Autorità avrà facoltà, previo accordo con il Gestore, di escludere dall’affidamento parti di territorio ovvero di includerne di nuove, purché contigue.
3. In caso di revisione del perimetro dell’affidamento ai sensi del paragrafo precedente, le Parti provvedono a concordare le conseguenti modifiche al Piano d’Ambito vigente.
Articolo 3 (Ulteriori attività)
1. Il Gestore, al fine di garantire una erogazione efficiente, economica ed efficace dei servizi affidati, si impegna, anche su richiesta dell’Autorità, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente Contratto di Servizio, ma connesse o accessorie al Servizio Idrico Integrato (nel rispetto delle previsioni statutarie), che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nell’erogazione dei servizi affidati.
2. Le modalità ed i compensi per l’esecuzione delle ulteriori attività di cui al paragrafo precedente verranno preventivamente concordati tra le Parti.
3. Il Gestore può svolgere servizi per conto di terzi (nel rispetto della normativa di riferimento e delle previsioni di statuto in house), purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa al Servizio Idrico Integrato, non pregiudichino l’ottimale svolgimento dei servizi affidati con il presente Contratto di Servizio e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.
4. Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività (compatibili con le proprie previsioni statutarie) che comportino l’utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, dovrà richiederne specifica autorizzazione all’Autorità.
5. L’Autorità, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al paragrafo precedente con quelle del Servizio Idrico Integrato, può autorizzare il Gestore stipulando con esso apposito accordo.
6. L’accordo di cui al paragrafo precedente regolamenta insieme ai contratti di concessione amministrativa l’utilizzo delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali al fine di salvaguardare gli interessi primari della gestione del Servizio Idrico Integrato e stabilisce i criteri di ripartizione dei proventi derivanti da tali ulteriori attività tra Autorità e Gestore.
Articolo 4 (Divieto di sub-concessione)
1. È fatto divieto al Gestore di cedere o sub-concedere, anche parzialmente, la gestione del Servizio Idrico Integrato, sotto pena dell’immediata risoluzione del presente Contratto di Servizio, con tutte le conseguenze di legge ed incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 36 (“Cauzione”), oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
2. Il Gestore, ferma restando la sua piena ed esclusiva responsabilità nei confronti dell’Autorità, potrà avvalersi (in linea con le proprie previsioni statutarie), per l’ esecuzione di specifiche attività, di soggetti terzi, individuati nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell’esecuzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
3. I contratti stipulati dal Gestore ai sensi del paragrafo precedente (nessuno escluso) devono includere una clausola che riservi all’eventuale nuovo gestore subentrante individuato dall’Autorità la facoltà di sostituirsi al medesimo Gestore in caso di risoluzione o anticipata cessazione del presente Contratto di Servizio ovvero in caso di sostituzione provvisoria del Gestore ai sensi dei successivi articoli 35 (“Risoluzione e recesso”) e 39 (“Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria”).
Articolo 5 (Obblighi del Gestore)
1. Il Gestore, nell’espletamento del Servizio Idrico Integrato, dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dal presente Contratto di Servizio, dal disciplinare tecnico (di seguito il “Disciplinare”), allegato b), e dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
2. Il Gestore dovrà altresì adempiere alle vigenti normative in materia di acque pubbliche, tutela delle acque dall’inquinamento, utilizzo delle risorse idriche e qualità delle acque distribuite in relazione agli usi possibili. Fatte salve le eventuali responsabilità per pregresse inadempienze, il Gestore si impegna a presentare alle competenti Autorità un Programma di adeguamento degli impianti e delle reti esistenti eventualmente non adeguati o non idonei.
3. Il Gestore è tenuto ad erogare il Servizio Idrico Integrato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della Legge Regionale, secondo criteri di qualità, efficienza ed efficacia ed in condizioni di sicurezza, uguaglianza, equità e solidarietà, obbligatoriamente dal 1/01/2007 .
4. Il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni del presente Contratto di Servizio e dei relativi allegati; in particolare, il Gestore si impegna a rispettare gli obblighi contenuti nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe, nonché di raggiungimento degli obiettivi strutturali e dei livelli di qualità dei servizi ivi previsti. Grava inoltre sul Gestore la responsabilità derivante dalla gestione delle opere affidate al medesimo. Detti investimenti saranno di proprietà del Gestore fino alla durata dell’affidamento.
5. Il Gestore terrà sollevati e indenni l’Autorità e gli Enti locali, nonché il personale dipendente dai suddetti Enti, da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con la gestione dei servizi affidati. Fatte salve le eventuali responsabilità pregresse.
6. Il Gestore dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché il rispetto delle condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
7. Il Gestore si obbliga affinché nella esecuzione di forniture, servizi e lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele atti a garantire la vita e l’incolumità del personale addetto e dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare dai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi ai sensi del precedente paragrafo 2 dell’articolo 4 (“Divieto di sub-concessione”) tutte le vigenti norme di carattere generale, con particolare riferimento alla legge n. 626/94, e le prescrizioni di carattere tecnico finalizzate alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
8. Il Gestore si impegna a collaborare con l’Autorità nell’attività di controllo dalla medesima esercitata e a fornire tutte le informazioni dovute secondo quanto specificato nei successivi articoli 24 (“Controllo da parte dell’Autorità”) e 25 (“Comunicazione dati sui servizi”).
9. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 della Legge Quadro, dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 152/1999 e dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 31/2001, si impegna a dotarsi, anche mediante convenzionamento con soggetti idonei, di un adeguato servizio di controllo territoriale e di un laboratorio di analisi che assicurino un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli preventivi e successivi sulla qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori, negli scarichi in pubblica fognatura e nei depuratori. Il Gestore deve periodicamente informare gli utenti dei risultati dei controlli e delle analisi svolti ai sensi del periodo precedente.
Articolo 6 (Obblighi dell’Autorità)
1. L’Autorità si impegna a collaborare con il Gestore, per quanto di propria competenza, al fine di migliorare e/o rendere più efficiente ed efficace la gestione del Servizio Idrico Integrato.
2. L’Autorità farà tutto ciò che è in suo potere affinché il Gestore, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, possa subentrare nei contratti strumentali all’esercizio del Servizio Idrico Integrato attualmente in essere.
3. L’Autorità si impegna a fornire, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, le informazioni e la documentazione richieste dal Gestore attinenti il Servizio Idrico Integrato.
Articolo 7 (Gestioni esistenti)
1Il Gestore deve raggiungere accordi con i gestori preesistenti in merito alle modalità di coinvolgimento nel periodo transitorio di questi ultimi nell’erogazione del Servizio Idrico Integrato; le condizioni di tali accordi dovranno prevedere fra l’altro:
a) per i Comuni
il trasferimento del servizio idrico integrato o sue fasi, dell’ eventuale personale e delle risorse adibite in via prevalente al servizio ;
b) per i soggetti gestori
il trasferimento dei mezzi, attrezzature, personale ,ecc. dell’azienda monoidrica o del ramo idrico nelle aziende multiservizio che dovrà avvenire entro il 31/12/2008 attraverso specifici accordi.
2. Il Gestore prende atto che esistono nell’ATO alcuni affidamenti che possono essere mantenuti fino a scadenza, ai sensi della normativa vigente, come da documentazione che sarà cura dei soggetti istituzionali e competenti sottoporre all’Autorità d’A.T.O. entro il 30/09/2006.
3. Ai sensi dell’ articolo 15, comma 2 della Legge Quadro e delle successive modifiche ed integrazioni, la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio di acquedotto, il quale provvederà a ripartire fra i gestori le somme incassate secondo le modalità previste dalle norme e sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità.
Capo II - Trasferimento di reti, impianti, passività e personale
Articolo 8 (Beni affidati in concessione amministrativa)
1. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato, sono affidati, in esclusiva, in concessione amministrativa per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, al Gestore medesimo il quale effettuerà tutte le attività di manutenzione necessarie a mantenere i beni in efficienza funzionale e comunque nelle condizioni qualitative in cui si trovano all’atto della consegna.
2. I beni affidati ai sensi del paragrafo precedente sono elencati in apposito inventario da predisporsi nei tempi e nei modi concordati con il Gestore .
3. Il Gestore ha il diritto esclusivo di mantenere sopra e sotto il suolo pubblico tutte le reti, impianti e dotazioni patrimoniali esistenti strumentali alla gestione dei servizi e quelle che saranno successivamente realizzate in attuazione del Piano d’Ambito. In caso di intervento del Gestore che determini una manomissione del suolo pubblico, il Gestore medesimo è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dal proprio intervento.
4. l’Autorità si impegna ad intervenire presso gli Enti locali affinchè, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, non sia consentito a terzi il collocamento di reti, impianti e altre dotazioni
patrimoniali, per i fini previsti dal Contratto di Servizio medesimo, nel sottosuolo e sul suolo di proprietà pubblica.
5. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del Servizio Idrico Integrato che dovessero essere eventualmente realizzati direttamente dall’Autorità o dagli Enti locali nel periodo di vigenza del presente Contratto di Servizio verranno affidati in concessione amministrativa al Gestore, previo collaudo e assenso tecnico di quest’ultimo, che ne assicurerà l’utilizzazione per l’erogazione dei servizi alle condizioni stabilite in apposito accordo. Il Gestore in fase di progettazione dovrà altresì esprimere un assenso tecnico preventivo.
6. Compatibilmente con le informazioni disponibili, entro 12 (dodici) mesi dalla redazione dello stato di consistenza di cui al successivo articolo 9 (“Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali”) e successivamente con periodicità semestrale, il Gestore, ai sensi degli articoli 4, comma 2, lettera j) e 35 della Legge Regionale, trasmette all’Autorità, ai Comuni ed all’Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l’Osservatorio regionale risorse e servizi le informazioni necessarie all’aggiornamento della ricognizione delle infrastrutture esistenti, con particolare riferimento ai relativi dati economici, tecnici ed amministrativi, nonché i dati e le informazioni, anche di carattere cartografico, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture sotterrane; tutti i predetti dati, informazioni e documenti devono essere redatti in conformità agli standard minimi elaborati dalla Regione.
Articolo 9 (Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali)
1. Il Gestore accetta i beni descritti nell’inventario di cui al precedente articolo 8 (“Beni affidati in concessione amministrativa”), nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali i beni stessi si trovano al momento della consegna. Il Gestore si impegna a prendere cognizione dei luoghi e dei manufatti, nonché di tutte le condizioni e situazioni particolari in cui si trovano i beni affidati e a redigere, in contraddittorio con i proprietari dei beni, lo stato di consistenza e funzionalità di tali beni, entro 12 mesi dalla sottoscrizione del Contratto di Concessione Amministrativa . Le Parti si impegnano ad adottare le eventuali modifiche al Piano d’Ambito che si rendessero necessarie ad esito della redazione dello stato di consistenza dei beni.
2. Il Gestore si impegna ad adeguare le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, nonché tutti i beni immobili ricevuti in concessione amministrativa, alle vigenti normative in materia sia tecnica sia di sicurezza concordando con l’Autorità il piano degli investimenti necessario.
3. L’Autorità consegnerà al Gestore tutti i progetti e documenti in proprio possesso riguardanti i beni elencati nell’inventario.
4. Il Gestore provvederà ad acquistare dalle gestioni preesistenti, entro 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, le provviste e i materiali vari di magazzino destinati all’esercizio dei servizi, purchè a norma ed idonei allo scopo , inclusi i contatori nuovi non ancora posti in opera, concordandone prezzi, modalità di pagamento, di consegna, di custodia, ecc.
Articolo 10 (Corrispettivi)
1. I beni affidati in concessione amministrativa di cui al precedente articolo 8, si intendono affidati alle condizioni tutte richiamate nel presente contratto.
2. Il Gestore è tenuto a versare all’Autorità d’Ambito un corrispettivo di misura pari a quello stabilito da detta Autorità, a copertura dei costi della medesima, nonché di quanto dovuto per gli accordi di programma da realizzarsi o già realizzati con l’introito del 5% (ora 20%) dell’incremento tariffario sulla tariffa di fognatura e depurazione.
Il Gestore è tenuto a versare agli Enti Locali proprietari dei beni idrici un corrispettivo pari alle rate di mutuo (quota interessi + quota capitale) in essere per le opere del Servizio Idrico Integrato
esistenti alla data del 31/12/2006 (nonché quelli successivi concordati e approvati dall’ATO) ai sensi dell’art. 153 commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 152/2006.
Il Gestore è tenuto a versare alle Società proprietarie dei beni, ai sensi dell’art. 113 c. 13 del TUEL Legge n. 267/2000, affidati in concessione amministrativa al gestore, un corrispettivo per i primi tre anni pari al valore massimo, in riferimento a quello più favorevole per la società, tra i tre criteri successivi:
• 2% del valore dei cespiti a bilancio relativi ad impianti e macchinari, realizzati con fondi propri;
• rimborso rate di mutuo (quota interessi i + quota capitale) come comunicate all’Autorità d’Ambito (fino all’ estinzione del mutuo);
• mantenimento del valore indicato nell’attuale contratto di affitto tra società patrimoniale e soggetto gestore come comunicato all’Autorità d’Ambito.
Inoltre nel caso in cui la società non abbia effettuato la separazione tra patrimonio delle reti ed infrastrutture e la loro gestione, il Gestore concorderà al momento dell’acquisizione, a qualsiasi titolo, del ramo di azienda , il valore economico dello stesso, tenendo conto dei valori di mercato e degli ulteriori costi connessi alla gestione, nel rispetto della vigente normativa.
Il corrispettivo riconosciuto alle società proprietarie dei beni verrà erogato fino ad eventuali nuove e diverse disposizioni normative inerenti all’assetto e sviluppo delle società patrimoniali.
Qualora la società proprietaria delle reti assorba nel proprio bilancio cespiti diversi da quelli strumentali al servizio idrico integrato, detta società fornirà il bilancio separato riferito al servizio idrico integrato.
In carenza dei bilanci forniti all’Autorità d’A.T.O. non potrà essere stabilita la misura del corrispettivo.
3. I pagamenti saranno effettuati all’Autorità d’Ambito secondo le singole scadenze di pagamento e con tempistiche idonee a non generare costi aggiuntivi agli intestatari dei mutui.
Articolo 11 (Alienazione ed eliminazione di beni ed attrezzature)
1. Qualora taluni beni o attrezzature dovessero risultare, senza responsabilità del Gestore, obsoleti e/o usurati e/o comunque inutilizzabili per l’erogazione dei servizi, il Gestore provvederà, previa comunicazione all’Autorità ed autorizzazione da parte dell’ente proprietario, alla loro alienazione e/o eliminazione e/o restituzione, secondo le istruzioni ricevute dall’ente proprietario.
Articolo 12 (Restituzione dei beni affidati)
1. Alla scadenza del presente Contratto di Servizio o in caso di risoluzione o anticipata cessazione del medesimo ai sensi dei successivi articoli 34 (“Durata dell’affidamento”) e 35 (“Risoluzione e recesso”), tutti i beni affidati in concessione amministrativa ai sensi del precedente articolo 8 (“Beni affidati in concessione amministrativa”), nonché le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione dei servizi finanziati dal Gestore, ove completamente ammortizzati, devono essere restituiti gratuitamente, previo informativa all’Autorità, agli Enti locali proprietari o ai diversi soggetti da essi indicati in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione.
2. Le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione dei servizi finanziati dal Gestore, ove non completamente ammortizzati, saranno parimenti devoluti, previa informativa all’Autorità o agli Enti locali o ai diversi soggetti da essi indicati in condizioni di
efficienza ed in buono stato di conservazione, ma il destinatario di tali beni sarà tenuto alla corresponsione di un indennizzo pari alla quota parte del valore dei beni non ancora ammortizzata, al netto dei contributi. Il pagamento avrà luogo entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di cessazione dell’affidamento o, se successiva, dalla data di effettiva cessazione dell’erogazione dei servizi da parte del Gestore. L’Autorità, a tal fine, potrà prevedere l’obbligo per il nuovo gestore subentrante di assumere, ai sensi dell’articolo 1273 cod. civ., il debito relativo al pagamento dell’indennizzo nei confronti del Gestore, il quale si obbliga sin d’ora a ritenere in tal caso liberata l’Autorità.
Articolo 13 (Passività pregresse)
1. Restano escluse dal presente Contratto tutte le obbligazioni e le sopravvenienze contratte in data anteriore al presente Contratto di servizio, mentre sussisterà il subentro nei contratti (di appalto, ecc.) pertinenti al servizio.
Articolo 14 (Assunzione e trasferimento di personale)
1. Il Gestore, si impegna ad assumere il personale dipendente, effettivamente e prevalentemente impiegato dagli Enti locali e dai gestori pubblici nella gestione di servizi rientranti nel Servizio Idrico Integrato, in forza al 31/12/2005.
2. Al trasferimento di personale da parte degli enti locali si applica l’articolo 31 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, oltre alle vigenti norme locali integrative; mentre per il trasferimento del personale dalle Società del servizio si applicheranno le previsioni dell’art. 2112, C.C.; dei cc. da 1 a 4, art. 47, L. 428/1990 e L. 300/1970, anche ai sensi dell’art. 173 del Decreto legislativo n. 152/2006.
3. Il Gestore si obbliga ad applicare, nei confronti del personale di cui al precedente paragrafo, le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali e/o individuali vigenti al 20/3/2006.
Capo III – Piano d’Ambito e Tariffa Articolo 15 (Piano d’Ambito e finanziamento)
1. Il modello gestionale e organizzativo, i livelli di servizio da assicurare all’utenza, il programma degli interventi, il piano economico finanziario e la tariffa di riferimento sono determinati dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, redatto ai sensi dell’articolo 11, comma 3 della Legge Quadro al fine di garantire l’efficacia e l’efficienza del servizio nonché l’equilibrio economico finanziario della gestione.
2. Il Gestore concorda e accetta il Piano d’Ambito allegato al presente Contratto di Servizio allegato
d) e gli obblighi ivi contenuti in materia di investimenti, di livello di servizio e di tariffe.
3. Il Piano d’Ambito vigente è vincolante per il Gestore sino alla revisione del Piano d’Ambito, da compiersi periodicamente con cadenza quinquiennale al fine di assicurare l’efficacia e l’efficienza del servizio nonché il mantenimento nel tempo dell’equilibrio economico finanziario della gestione. Anche prima della scadenza prevista per la revisione periodica, il Piano d’Ambito vigente può comunque subire modifiche a seguito dell’adozione di varianti ai sensi del successivo articolo 18 (“Varianti al Piano d’Ambito”), per effetto delle revisioni tariffarie di cui al successivo articolo 21 (“Variazioni tariffarie”), in caso di revisione del perimetro dell’affidamento ai sensi del precedente articolo 2 (“Perimetro ed esclusività del servizio”) ovvero ad esito della redazione dello stato di
consistenza di cui al precedente articolo 9 (“Consegna delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali”).
4. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano d’Ambito saranno reperite attraverso:
a) la tariffa, determinata ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 20 (“Tariffa”) e 21 (“Variazioni tariffarie”);
b) l’erogazione di contributi a fondo perduto da parte degli Enti locali ricadenti nell’ATO;
c) qualunque altra forma di finanziamento ottenuta dall’Autorità o dal Gestore.
Articolo 16 (Obiettivi strutturali e relativi indicatori)
1. Nel capitolo 17 (“Modalità di realizzazione delle opere, impianti ed interventi previsti nel Piano degli interventi”) del Disciplinare sono indicati gli obiettivi strutturali connessi alla realizzazione del programma degli interventi contenuto nel Piano d’Ambito ed i relativi indicatori e standard tecnici.
2. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi strutturali nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, attraverso la realizzazione dei progetti di intervento indicati nel medesimo piano.
3. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal successivo articolo 38 (“Penalizzazioni”) anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia.
Articolo 17 (Obiettivi di qualità e relativi indicatori)
1. Nel Disciplinare Tecnico sono stabiliti gli obiettivi di qualità dei servizi ed i relativi indicatori e standard organizzativi.
2. Il Gestore è tenuto a raggiungere i livelli di qualità dei servizi nei tempi e nei modi prescritti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
3. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dal successivo articolo 38 (“Penalizzazioni”) anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia.
4. Il Gestore prima di approvare la Carta del servizio la sottopone all’Autorità d’A.T.O.
Articolo 18 (Varianti al Piano d’Ambito)
1. Ferma restando la revisione periodica di cui al precedente paragrafo 3 dell’articolo 15 (“Piano d’Ambito e finanziamento”), l’Autorità si riserva il diritto di variare in ogni tempo il Piano d’Ambito per adeguarlo a nuovi obblighi previsti da leggi o regolamenti ovvero per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso l’Autorità comunica al Gestore la proposta di variante, contenente l’indicazione delle modifiche al programma degli interventi, e concorda con il medesimo Gestore le conseguenti correzioni al piano economico finanziario ed alle tariffe, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. L’Autorità concorda altresì con il Gestore i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Il Gestore può presentare all’Autorità domanda di variante al Piano d’Ambito per ottemperare a nuovi obblighi di legge o di regolamento, per l’utilizzazione di nuove tecnologie, per la riduzione dei costi complessivi o per il raggiungimento di migliori livelli di servizio. La domanda di variante deve essere congruamente motivata e deve indicare le modifiche al programma degli interventi e le
conseguenze sul piano economico finanziario e sulle tariffe, i tempi di realizzazione degli interventi, nonché le modifiche o integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi.
3. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dall’Autorità, la quale può proporre modifiche in merito agli interventi previsti in attuazione della variante e contestare la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio di periti di cui al precedente paragrafo 2. La mancanza di accordo su ulteriori aspetti comporterà il ricorso alla procedura di cui ai precedenti paragrafi 4, 5 e 6 dell’articolo 15 (“Piano d’Ambito e finanziamento”).
4. Sulle eventuali varianti proposte dal Gestore che non corrispondano a nuovi obblighi di legge o di regolamento l’Autorità è tenuta a pronunciarsi entro 3 (tre) mesi dalla presentazione della domanda di variante. Il decorso del termine suddetto senza un provvedimento espresso da parte dell’Autorità equivarrà ad accettazione della proposta. Il termine potrà essere sospeso per 6 (sei) mesi e per una sola volta in caso di richiesta di elementi integrativi di giudizio da parte dell’Autorità.
5. Nel caso in cui l’Autorità accetti la proposta di variante ma non ritenga equa la compensazione tariffaria richiesta, essa notifica al Gestore la propria accettazione con riserva, presentando una nuova proposta tariffaria. In mancanza di accordo su quest’ultima proposta vale quanto indicato al precedente paragrafo 2.
Articolo 19 (Autorizzazioni, concessioni e permessi)
1. L’Autorità farà tutto ciò che è in suo potere affinché gli Enti locali ricadenti nell’ATO rilascino tempestivamente ogni autorizzazione, concessione, permesso ed ogni altro atto necessario alla esecuzione ed all’adeguamento/manutenzione di reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, così da consentire al Gestore di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi previsti nel Piano d’Ambito.
2. Allo scopo di favorire il rispetto delle reciproche funzioni e di ottimizzare i tempi necessari al rilascio di quanto indicato nel paragrafo precedente, l’Autorità supporterà le attività istruttorie e agevolerà i rapporti tra il Gestore e gli Enti locali competenti, anche mediante attivazione degli strumenti di concertazione (esempio accordi di programma , conferenza di servizio,ecc) che si rendessero a tal fine utili o necessari.
Articolo 20 (Tariffa)
1. La tariffa costituisce il corrispettivo della gestione del Servizio Idrico Integrato. Nessun altro compenso potrà essere richiesto dal Gestore per la fornitura del Servizio Idrico Integrato, salvo gli oneri accessori, quali quelli relativi agli allacciamenti, alla posa dei contatori, ecc., ecc. così come meglio specificato nei Regolamenti di utenza e nel Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente.
2. La tariffa reale media e le relative articolazioni sono determinate dall’Autorità, in applicazione della normativa vigente.
3. La tariffa d’ambito e la relativa composizione e dinamica è quella stabilita dall’Autorità d’A.T.O. che si allega, allegato e).
4. Le tariffe da applicarsi all’utenza per eventuali servizi o prestazioni non direttamente afferenti al servizio idrici integrato e non determinate dalle autorità competenti, sono stabilite dal Gestore e comunicate all’Autorità. I ricavi e i costi conseguenti non sono computati nella gestione del servizio idrico integrato.
Articolo 21 (Variazioni tariffarie)
1. Dopo il 31/12/2008, attraverso un adddendum al presente contratto, saranno definiti i criteri di variazione tariffaria anche in relazione al monitoraggio e all’adeguamento del piano degli investimenti.
2. Le variazioni tariffarie, in aumento o in diminuzione, avranno decorrenza dalla data fissata nella relativa delibera di approvazione assunta dall’Autorità.
3. Il Gestore dovrà informare l’utenza delle variazioni tariffarie in maniera chiara e tempestiva.
Articolo 22 (Modalità di riscossione della tariffa)
1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 7 (“Gestioni esistenti”), la tariffa è riscossa dal Gestore con le modalità e secondo la periodicità previste nel Disciplinare Tecnico.
2. Il Gestore potrà richiedere per ogni utenza il rilascio di depositi cauzionali.
Articolo 23 (Fondo vincolato per i servizi di fognatura e depurazione)
1. Gli importi relativi ai servizi di fognatura e depurazione riscossi dal Gestore ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della Legge Quadro costituiscono somme vincolate per l’attuazione del Piano d’Ambito.
Capo IV - Controllo Articolo 24 (Controllo da parte dell’Autorità)
1. L’Autorità controlla l’attività del Gestore ed il livello dei servizi erogati al fine di:
a) verificare la corretta e puntuale attuazione del presente Contratto di Servizio e del Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente;
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Piano d’Ambito;
c) valutare l’andamento economico finanziario della gestione dei servizi affidati;
d) assicurare la corretta applicazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato.
2. Il Gestore consente l’effettuazione di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che l’Autorità ritenga opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, progetti, opere ed impianti, purché attinenti ai servizi oggetto di affidamento. Gli accertamenti e le verifiche ispettive potranno essere effettuati in ogni momento con un preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i luoghi o le circostanze oggetto di accertamento o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
3. Il Gestore si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di primaria società di revisione.
Articolo 25 (Comunicazione dati sui servizi)
1. Il Gestore, oltre alle comunicazioni ed informazioni dovute periodicamente ai sensi di legge agli organismi tecnici competenti a livello nazionale e regionale, si impegna a trasmettere annualmente all’Autorità, entro 6 (sei) mesi dall’approvazione del bilancio di esercizio e compatibilmente con le possibilità e le funzionalità delle strutture e degli strumenti gestiti:
a) i dati relativi al rispetto degli obiettivi e dei livelli di servizio, mettendo in evidenza la durata, l’entità e le cause dell’eventuale mancato rispetto;
b) i dati dimensionali, tecnici e finanziari tipici della gestione, con riferimento a:
1. quantitativi mensili ed annui prodotti per ogni impianto di produzione e complessivamente;
2. quantitativi mensili ed annui prodotti immessi in rete per ogni settore separato della rete di distribuzione;
3. quantitativi annui erogati, distinti per classe tipologica di consumo (uso domestico, uso pubblico, uso industriale ed uso commerciale);
4. quantitativi di acqua non contabilizzata;
5. quantitativi mensili ed annui di energia elettrica consumata;
6. caratteristiche qualitative per ogni impianto di produzione, di trattamento e di depurazione delle acque reflue espresse secondo i valori minimi, medi e massimi dei parametri previsti dalle normative vigenti;
7. dati relativi agli investimenti, ai tempi di realizzazione ed ai cespiti ammortizzabili, nonché indicazione degli eventuali scostamenti rispetto al Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente e relative motivazioni;
c) i bilanci;
d) i dati relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo paragrafo 1 dell’articolo 29 (“Carta dei Servizi”);
e) il piano industriale completo degli investimenti e relative fonti di copertura;
f) il controllo di gestione e relativo report infrannuale (minimo quadrimestre);
g) copia di ogni modifica statutaria;
h) i principali indicatori di economicità, efficacia ed efficienza;
i) gli scostamenti rispetto agli obiettivi riportati nella carta del servizio;
l) distinta delle infrastrutture realizzate, valore a nuovo, contributi a fondo perduto, aliquote di ammortamento, fondo ammortamenti, valore ancora da ammortizzarsi.
2. Ferma restando la periodicità annuale di cui al precedente paragrafo, l’Autorità può chiedere in ogni tempo al Gestore la comunicazione dei dati di cui al paragrafo precedente; il Gestore è tenuto a fornire tali dati entro 30 (trenta) giorni dalla domanda, salvo motivata richiesta di proroga in relazione alla tipologia e quantità dei dati richiesti.
3. L’ Autorità d’A.T.O., si riserva, a regime e cioè dopo il 31/12/2008 di richiedere ulteriori informazioni al soggetto gestore.
Articolo 26 (Ulteriori comunicazioni all’Osservatorio regionale)
1. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della Legge Regionale, è tenuto a trasmettere semestralmente all’Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l’Osservatorio regionale risorse e servizi i dati e le informazioni relativi all’attività svolta necessari all’Osservatorio medesimo per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali di raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla qualità dei servizi resi all’utente finale. In particolare, il Gestore è tenuto a trasmettere all’Osservatorio i dati sulla qualità dei servizi resi e quelli relativi al grado di soddisfazione dell’utenza rilevati ai sensi del successivo articolo 29 (“Carta dei servizi”).
Articolo 27 (Requisiti del Gestore)
1. Al fine di garantire il controllo circa il mantenimento, per tutta la durata del presente Contratto di Servizio, dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore, è fatto obbligo al Gestore medesimo di comunicare all’Autorità ogni evento o atto che possa determinare la diminuzione o la perdita dei predetti requisiti.
2. Qualora il Gestore sia interessato da modificazioni sostanziali, derivanti da conferimento di ramo d’azienda, scissione, anche parziale, o fusione, il Gestore medesimo è tenuto a comunicare senza
ritardo l’intenzione di eseguire siffatte operazioni all’Autorità, la quale, se non vi si oppongano gravi motivi, rilascia la propria autorizzazione. L’autorizzazione si ha per rilasciata se l’Autorità non esprime alcuna determinazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al presente paragrafo. Il Gestore si impegna a non realizzare le operazioni di cui al presente paragrafo in assenza della preventiva autorizzazione dell’Autorità.
Articolo 28 (Regolamento di utenza)
1. Il rapporto tra il Gestore e gli utenti è disciplinato dai regolamenti di utenza del Servizio Idrico che il Gestore è tenuto a predisporre entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto sulla base delle linee guida allegate al presente atto allegato e). I Regolamenti sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell’Autorità d’Ambito e sono adottati entro il 31.12.2006.
2. Il Regolamento è periodicamente aggiornato, in accordo tra le Parti, per adeguarlo alle variazioni del Piano d’Ambito.
Articolo 29 (Carta dei servizi)
1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta dei servizi (di seguito la “Carta”), che il Gestore è tenuto a predisporre entro 6 (sei) mesi dalla sottoscrizione del presente atto. La Carta è sottoposta alla preventiva autorizzazione dell’Autorità d’Ambito ed è adottata entro il 31.12.2006.
2. Nel Piano d’Ambito sono indicati gli interventi necessari a conseguire gli obiettivi di qualità dei servizi previsti dalla Carta.
3. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, lettera h) della Legge Regionale, in caso di prestazione qualitativamente inferiore rispetto allo standard minimo garantito nella Carta, indipendentemente dalla presenza di un danno effettivo o pregiudizio occorso all’utente imputabile a dolo o colpa del Gestore medesimo, sarà tenuto al pagamento, nei confronti degli utenti interessati dal disservizio, di un rimborso automatico forfetario; l’ammontare e le modalità di pagamento del suddetto rimborso sono indicate nella Carta.
4. In occasione della revisione periodica del Piano d’Ambito di cui al precedente paragrafo 3 dell’articolo 15 (“Piano d’Ambito e finanziamento”), la Carta viene sottoposta a verifiche e ad eventuali adeguamenti e miglioramenti concordati tra l’Autorità ed il Gestore. Le modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere concordate in sede di revisione del Piano d’Ambito.
5. Il Gestore provvede alla distribuzione capillare della Carta agli utenti.
6. Il Gestore, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della Legge Regionale, trasmette la Carta al Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia ed all’Osservatorio regionale sulle risorse idriche presso l’Osservatorio regionale risorse e servizi. In caso di osservazioni formulate da parte dei predetti organismi, il Gestore si impegna a concordare con l’Autorità le modifiche della Carta volte a recepire tali osservazioni. Le modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere in ogni caso concordate, fra l’Autorità ed il Gestore, in sede di revisione del Piano d’Ambito.
Articolo 30 (Manuale della sicurezza)
1. Entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore sottopone alla approvazione dell’Autorità, e successivamente adotta, il manuale della sicurezza delle reti e degli impianti (anche con riferimento ad aspetti relativi a tecniche antintrusione ed antiterrorismo) nonché per la protezione e la prevenzione antinfortunistica dei lavoratori.
Articolo 31 (Manuale della qualità)
1. Entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore sottopone alla approvazione dell’Autorità, e successivamente adotta, il manuale della qualità per l’erogazione dei servizi affidati.
2. In alternativa il Gestore può dimostrare di avere ottenuto la certificazione di qualità sui servizi erogati.
Articolo 32 (Piano di ricerca e riduzione delle perdite)
1. Entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio, il Gestore sottopone alla approvazione dell’Autorità, e successivamente adotta, il piano di ricerca e riduzione delle perdite idriche e fognarie.
Articolo 33 (Piano di subentro alle gestioni esistenti)
1. Entro il termine di 6 (sei) mesi dall’affidamento il Gestore produrrà un apposito programma di subentro nelle gestioni preesistenti che dovrà essere approvato dall’Autorità d’Ambito. Il programma di subentro nasce dall’esigenza di superare la frammentazione delle gestioni preesistenti in modo progressivo, garantendo un’equilibrata fase di avviamento industriale della società di Gestione, con l’obiettivo di concludere la riorganizzazione entro il 31 dicembre 2008.
Articolo 33 bis (Piano organizzativo territoriale)
1. Entro il termine di 6 (sei) mesi dall’affidamento il Gestore produrrà un piano di organizzazione territoriale che dovrà essere sottoposto alla presa d’atto dell’Autortità d’Ambito.
2. Il piano dovrà contenere la descrizione dettagliata delle modalità di gestione territoriale del servizio, con particolare riferimento all’ubicazione delle sedi operative decentrate, degli sportelli operativi aperti al pubblico, dell’ubicazione delle funzioni aziendali, decentrate e non, e delle principali modalità operative per l’erogazione del servizio e l’esecuzione dei lavori del Piano d’Ambito.
3. Il piano potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 33 ter (Piano di gestione delle emergenze)
1. Entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi dall’affidamento il Gestore produrrà un piano di emergenza che conterrà tutte le attività necessarie a far fronte ad eventuali episodi di emergenza nella fornitura di acqua potabile e di emergenza ambientale derivante dagli impianti di fognatura e depurazione.
2. Il piano sarà redatto anche sulla base di eventuali linee guida regionali e nazionali in materia di protezione civile e dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione dell’Autorità d’Ambito.
3. Il piano potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni.
Capo V - Termine del Contratto di Servizio Articolo 34 (Durata dell’affidamento)
1. La durata dell’affidamento è di anni 30 (trenta) a decorrere dalla sottoscrizione del presente Contratto di Servizio.
2. Almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza del presente Contratto di Servizio, l’Autorità avvia le procedure per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato ai sensi della normativa vigente.
3. Il Gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare erogazione del Servizio Idrico Integrato, fermo restando che l’Autorità dovrà rimborsare al Gestore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.
Articolo 35 (Risoluzione e recesso)
1. Il presente Contratto di Servizio si risolverà di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., in caso di:
a) interruzione totale del servizio di acquedotto o di quello di smaltimento delle acque reflue per una durata superiore a 3 (tre) giorni consecutivi, imputabile a colpa grave o dolo del Gestore;
b) cessione o sub-concessione, anche parziale, della gestione del Servizio Idrico Integrato, ai sensi del precedente articolo 4 (“Divieto di sub-concessione”);
c) realizzazione da parte del Gestore di operazioni di scissione, anche parziale, di fusione o di conferimento d’azienda senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità ai sensi del precedente articolo 27 (“Requisiti del Gestore”);
d) mancata reintegrazione della cauzione ai sensi del successivo paragrafo 3 dell’articolo 36 (“Cauzione”).
2. L’Autorità potrà inoltre decidere la risoluzione del presente Contratto di Servizio in caso di reiterate gravi deficienze nella gestione dei servizi affidati e di inadempienze di particolare gravità ai disposti del medesimo Contratto di Servizio, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore.
3. Nei casi di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell’articolo 1454 cod. civ., l’Autorità, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità segnalate. Decorso infruttuosamente tale termine, si produrrà la risoluzione di diritto del Contratto di Servizio.
4. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e l’Autorità avrà facoltà di incamerare, a titolo di penale, la cauzione di cui al successivo articolo 36 (“Cauzione”), salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo 1, lettera d), l’Autorità avrà diritto di incamerare le somme effettivamente disponibili a titolo di cauzione oltre al diritto di ottenere dal Gestore, sempre a titolo di penale, il pagamento di una somma pari alla differenza fra l’ammontare complessivo della cauzione stabilito ai sensi del successivo paragrafo 1 dell’articolo 36 (“Cauzione”) e le somme effettivamente a disposizione dell’Autorità a titolo di cauzione.
5. L’Autorità potrà recedere dal presente Contratto di Servizio, previa comunicazione scritta debitamente motivata, in caso di:
a) eventi o atti che determinino la perdita dei requisiti finanziari e tecnici del Gestore ovvero una loro diminuzione tale da incidere in senso sostanzialmente pregiudizievole sulla gestione dei servizi affidati, ancorché tali eventi o fatti siano stati previamente comunicati ai sensi del precedente articolo 27 (“Requisiti del Gestore”);
b) fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali;
c) avvio della procedura di liquidazione o scioglimento del Gestore.
6. Il Gestore potrà recedere dal presente Contratto di Servizio, previa comunicazione scritta debitamente motivata, solo in caso di disaccordo con la decisione del collegio di periti ai sensi del precedente paragrafo 6 dell’articolo 15 (“Piano d’Ambito e finanziamento”).
7. In caso di risoluzione o di recesso, il Gestore resta comunque obbligato a proseguire la gestione dei servizi fino all’effettivo subentro del nuovo gestore, in modo da consentire la regolare
erogazione del Servizio Xxxxxx Xxxxxxxxx, fermo restando che l’Autorità dovrà rimborsare al Gestore medesimo i costi sostenuti durante il periodo di prosecuzione della gestione che eventualmente non risultassero coperti dalla tariffa vigente.
8. Qualora il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l’Autorità, nei casi di cui al presente articolo, provvederà alla individuazione del nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato verificando, con l’ausilio delle banche finanziatrici, che tale soggetto abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
9. Le Parti rinunciano preventivamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1246, comma 1, numero 4 cod. civ., alla compensazione fra gli eventuali debiti reciproci aventi ad oggetto somme a qualsiasi titolo dovute da una Parte all’altra.
Capo VI - Garanzie, sanzioni e contenzioso
Articolo 36 (Cauzione)
1. Il Gestore deve costituire a decorrere dal 1/01/2007 una cauzione (anche fideiussoria o assicurativa), a favore dell’Autorità, di importo pari a 1.700.000 € (unmilionesettecentomilaEuro) pari al 2% (duepercento) circa del fatturato di esercizio previsto, secondo le modalità e le condizioni previste dalla vigente legislazione in materia di opere pubbliche.
2. L’Autorità, in caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla cauzione di cui al paragrafo precedente l’ammontare delle penalizzazioni dovute dal Gestore ai sensi del successivo articolo 38 (“Penalizzazioni”).
3. Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione scritta da parte dell’Autorità.
Articolo 37 (Assicurazioni)
1. Il Gestore ha l’obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile verso i terzi fino ad un massimale pari a 20.000.000 € (ventimilionidiEuro).
2. Il Gestore ha inoltre l’obbligo di assicurare, con una compagnia di primaria importanza, i beni strumentali all’erogazione dei servizi contro i rischi di calamità naturali. Per i danni non assicurabili da parte della compagnia, il Gestore non può essere ritenuto responsabile.
Articolo 38 (Penalizzazioni)
1. Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante dei servizi locali di interesse economico generale della Regione Lombardia, le penalizzazioni previste dal presente articolo:
a) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra il 0,01% (zerovirgolazerounopercento) e il 0,02% (zerovirgolazeroduepercento) del fatturato determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore e di mancato ottenimento dei permessi , nulla osta , autorizzazioni e concessioni di cui all’art. 19;
b) in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità dei servizi entro i tempi previsti dal Piano d’Ambito di tempo in tempo vigente, una sanzione compresa fra il 0,001% (zerovirgolazerozerounopercento) e il 0,002% (zerovirgolazerozeroduepercento) del
fatturato determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo per ogni mese di ritardo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con la Carta, una sanzione compresa fra 5.000 € (cinquemilaEuro) e 10.000 € (diecimilaEuro) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera a) della Legge Regionale.
2. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta trasmissione di dati ed informazioni all’Osservatorio Regionale Risorse e Servizi ai sensi dell’articolo 26 (“Ulteriori comunicazioni all’Osservatorio regionale”), l’Autorità applica al Gestore una sanzione compresa fra 5.000 € (cinquemilaEuro) e 10.000 € (diecimilaEuro) determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore medesimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1, lettera b) della Legge Regionale. L’Autorità devolve le somme incassate alla Regione ai sensi dell’articolo 54, comma 3, lettera a) della Legge Regionale.
3. In caso di mancata, tardiva, mendace o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 25 (“Comunicazione dati sui servizi”) ovvero in caso di diniego o di impedimento all’accesso da parte del Gestore ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 24 (“Controllo da parte dell’Autorità”), l’Autorità applica al Gestore medesimo una sanzione compresa fra il 0,001% (zerovirgolazerozerounopercento) e il 0,002% (zerovirgolazerozeroduepercento) del fatturato determinata in base alla gravità dell’inadempimento imputabile al Gestore, salvo i casi di caso fortuito o forza maggiore.
Articolo 39 (Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria)
1. In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l’igiene o la sicurezza pubblica, l’Autorità potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
2. L’adozione delle misure di cui al paragrafo precedente deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, con la quale l’Autorità contesta al Gestore l’inadempienza riscontrata, intimandogli di porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità dell’inadempienza medesima.
3. Nel caso in cui il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l’Autorità adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti di concerto con le banche finanziatrici e verificherà, con l’ausilio delle medesime banche, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
4. Tutti gli oneri conseguenti all’adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste ed il risarcimento degli eventuali ulteriori danni, saranno posti a carico del Gestore.
Articolo 40 (Clausola compromissoria)
1. Tenendo presente che trattasi di soggetto gestore in house e delle deleghe trasferite dagli Enti locali all’Autorità d’A.T.O., ogni eventuale controversia all’applicazione del contratto di servizio, trattandosi di un unico plesso amministrativo tra la società ed i Comuni soci, sarà risolta attraverso la composizione della stessa da parte dei legali rappresentanti dell’Autorità d’A.T.O. e del legale rappresentante della società.
Capo VII – Disposizioni finali
Articolo 41 (Imposte, tasse, canoni)
1. Sono a carico del Gestore tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere attinenti alla gestione del Servizio Idrico Integrato stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti locali, ivi comprese le imposte relative agli immobili.
Articolo 42 (Spese contrattuali)
1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a totale carico del Gestore.
Articolo 43 (Disposizioni transitorie e finali)
1. I rapporti tra le Parti attinenti all’esecuzione del presente Contratto di Servizio sono regolati dalle norme vigenti al momento della sua sottoscrizione.
2. A decorrere dal 1/01/2007 a cura del Gestore :
a) si applicheranno le nuove tariffe;
b) saranno avviati gli investimenti e le altre attività previste dal piano d’Ambito.
3. Fino a quando il processo di unificazione in Uniacque s.p.a. non sarà concluso, per quel gestore non ancora unificato, resta in vigore, a garanzia dei diritti dell’utenza, le Carte del servizio ed i regolamenti dei gestori preesistenti.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto di Servizio, le Parti fanno rinvio alle leggi nazionali e regionali, in materia di servizi pubblici.
5. Il Gestore elegge il proprio domicilio in Bergamo via E. Novelli n. 11.
Articolo 44 (Allegati)
1. Gli allegati formano parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto, del presente Contratto di Servizio.
2. Sono allegati al presente Contratto di Servizio:
a) Delibera di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
b) Disciplinare tecnico;
c) Piano d’Ambito;
d) Linee guida per :
• Carta del servizio idrico integrato
• Regolamento servizio acquedotto
• Regolamento servizio fognatura
e) Tariffa d’ambito.
Bergamo 4 giugno 2007
Per l'Autorità d'Ambito
Il Presidente della Conferenza - Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx
Per Uniacque S.p.A.
Il Presidente – Rag. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx