MODIFICAZIONE DI DIRITTI REALI E LOCAZIONE ULTRANOVENNALE REPUBBLICA ITALIANA
Repertorio n. Raccolta n.
MODIFICAZIONE DI DIRITTI REALI E LOCAZIONE ULTRANOVENNALE REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemiladiciannove il giorno del mese di __ , in Vodo di Cadore (BL) Via
( 2019)
Innanzi a me Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Notaio in Belluno, iscritto presso il Ruolo del Distretto Notarile di Belluno,
SONO PRESENTI:
== , nato a il , il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Responsabile dell'area tecnica del:
** "COMUNE DI VODO DI CADORE", Ente Pubblico territoriale, con sede in Vodo di Cadore (BL) alla Xxx Xxxxxxxxx x. 00, Codice Fiscale e Partita Iva: 00206230252, domiciliato per la carica presso la sede municipale, tale nominato con decreto del Sindaco
n. del , legittimato al presente atto in virtù della delibera del Consiglio Comunale n. 42/2018 del 26 novembre 2018; in seguito chiamato anche solo "Il Comune"
== XXXXXXXX Xxxxxxx, nato a Vodo Xx Xxxxxx (Bl) il 4 dicembre 1947, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della
** "MAGNIFICA REGOLA GRANDE DEI MONTI DI VODO" con sede in Vodo
di Cadore (BL) alla Xxx Xxxxxxxxx x. 00, iscritta nel Registro delle Imprese di Belluno al numero e codice fiscale 01023550252,
R.E.A. BL94361, legittimato al presente atto in virtù dei poteri conferiti dallo statuto sociale nonchè dalle delibera dell'assemblea dei regolieri del
in seguito chiamato anche solo "La Regola"
I costituiti, della cui identità personale e qualità io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale PREMETTONO
- la superficie coperta (fuori terra e interrata) del rifugio GP. Talamini insiste sui mappali nn. 17, 18, 22, 23 e 25 del foglio
40 del catasto del Comune di Vodo di Cadore;
- la superficie coperta (fuori terra) dell’ex bivacco annesso al rifugio insiste sul mappale n. 21 del foglio n. 40 del catasto del Comune di Vodo di Cadore;
- la superficie occupata dall’impianto di adduzione idrica, comprensiva della fascia di rispetto circostante all’opera di captazione a servizio del rifugio è pari a mq 685,60 ed insiste sui mappali nn. 8 e 24 del foglio n. 40 del catasto del Comune di Vodo di Cadore;
- detti terreni fanno parte dell’antico patrimonio della Magnifica Regola Grande dei Monti di Vodo e come tali sono inalienabili, indivisibili e non usucapibili, vincolati in perpetuo alle attività agro-silvo-pastorali e connesse ai sensi delle norme vigenti, così come risultante dal Decreto Regionale
n. 16 del 13 febbraio 2007, regolarmente registrato e trascritto
a Belluno il 22 maggio 2007 ai nn. 7401/5017 con il quale veniva ricostituita la Magnifica Regola Grande dei Monti di Vodo, nel quale si riconosceva il diritto di superficie in capo all’Ente Comunale delle particelle n. 6 e 7 del Foglio 40, dalle quali derivano le attuali particelle oggetto di atto;
- la Regione Veneto ha concesso il mutamento di destinazione d’uso sui terreni contraddistinti al foglio 40, ex mappale 6 in forza del Decreto regionale del 5 maggio 2009, n. 239;
- il Comune di Vodo di Cadore ha interamente sostenuto le spese di realizzazione, manutenzione e ristrutturazione del Rifugio sin dal 2003;
- che è sorta contestazione tra il Comune e la Regola circa l'utilizzo e lo sfruttamento delle aree e dei beni innanzi descritti;
- è intenzione delle parti addivenire ad una transazione con la quale porre fine ad ogni lite, attraverso la quale, riconoscendo la piena proprietà dei beni in capo alla Regola, viene modificato il diritto di superficie su detti beni per un periodo determinato, viene rinunciata la proprieta superficiaria da parte del Comune di Vodo Di Cadore (Bl), viene prevista la locazione ultranovennale su altri nonché la costituzione del diritto di servitù.
Tutto ciò premesso, da assumersi a patto espresso, le parti addivengono alle seguenti
STIPULAZIONI
Art. 1 - Consenso - Il COMUNE DI VODO DI CADORE e la MAGNIFICA
REGOLA GRANDE DEI MONTI DI VODO, a titolo transattivo, al fine di prevenire ogni futura lite e contestazione, addivengono alle seguenti reciproche concessioni:
a) riconoscendone la piena proprietà dei beni di seguito indicati in capo alla MAGNIFICA REGOLA GRANDE DEI MONTI DI VODO, MODIFICANO la PROPRIETA' SUPERFICIARIA, così come riconosciuta con il Decreto Regionale n. 16 del 13 febbraio 2007, stabilendo che lo stesso non sia a tempo indeterminato ma a tempo determinato, sulle aree occupate dall’immobile denominato rifugio GP. TALAMINI, sito in Comune di Vodo Di Cadore (Bl) Via Salime e precisamente:
== rifugio sviluppantesi tra il piano terra e primo, con annessi depositi, locali tecnici, bagno e porticato al piano terra, terrazza al piano terra, composto da dieci (10) vani catastali, confinante con , salvo altri. Censito nel C.F. del Comune di VODO CADORE, con i seguenti dati:
** FOGLIO 40 PARTICELLA 17 PARTICELLA 22 PARTICELLA 23 PARTICELLA
25 GRAFFATE, Categoria A/11, Classe U^, vani 10, Superficie Catastale Totale mq. 235, Escluse aree scoperte mq. , VIA SALIME, piano: S1-T-1, R.C. Euro 315,04.
== Tettoia posta al piano terra con annessa corte esclusiva, della consistenza catastale di metri quadrati trentadue (32), confinante con , salvo altri. Censito nel C.F. del Comune di VODO CADORE, con i seguenti dati:
** FOGLIO 40 PARTICELLA 18 SUBALTERNO 1, Categoria C/7, Classe
U^, m.q. 32, Superficie Catastale Totale mq. 33, VIA SALIME n. SN, piano: T, R.C. Euro 10,58;
== Terreno agricolo dell'estensione catastale di metri quadrati ventiquattro (24), confinante con p.lla , salvo altri. Censito nel C.T. del Comune di VODO CADORE, con i seguenti dati:
** FOGLIO 40 PARTICELLA 21, PRATO di 4^ Classe, ha 0, are 00, ca 24, R.D. Euro 0,01, R.A. Euro 0,01.
La scadenza del diritto di superficie sulle aree innanzi meglio descritte viene fissata al 12 marzo 2040. Il Comune e la Regola Grande convengono sin d’ora che, alla prima scadenza del 12 marzo 2040, il diritto di superficie sarà automaticamente prorogato di ulteriori dodici (12) anni, fatta salva la facoltà della Regola Grande di inviare formale disdetta tre mesi prima della scadenza. Il Comune si impegna ad inviare, non prima del 12 marzo 2039 e non oltre il 31 dicembre 2039 alla Regola Grande una formale comunicazione per mezzo della quale viene richiamata la facoltà per la Regola Grande di inviare la disdetta prevista nel presente articolo. Eventuali ulteriori proroghe saranno concordate fra le parti e regolate da appositi accordi.
Qualora la Regola Grande comunichi formale disdetta prima della scadenza, nell’eventualità in cui l’immobile si trovi in buono stato e salvo il normale deperimento dovuto all’ordinario utilizzo del medesimo, dovrà corrispondere al Comune un indennizzo pari al valore del fabbricato e delle relative pertinenze oggetto del presente contratto. Detto indennizzo verrà determinato secondo i criteri di cui in seguito
Come previsto nel decreto della Regione Veneto n. 239 del 5 maggio 2009, rimane in facoltà esclusiva della Regola Grande di esigere dal Comune la riduzione in pristino dello stato dei luoghi con oneri e spese a carico del medesimo, attraverso la demolizione delle opere riferite alle p.lle 18, 22 e 23, trattandosi di aree incluse nel patrimonio antico regoliero, sulle quali è stato concesso solo un temporaneo mutamento di destinazione d’uso.
L’indennizzo verrà determinato tramite perizia giurata da un tecnico all’uopo incaricato dalle parti o, in caso di mancato accordo sulla nomina, dal tecnico nominato dal Presidente del Tribunale di Belluno.
Ai sensi dell’articolo 936 del codice civile, nel determinare il valore dell’indennizzo il tecnico dovrà tenere conto del costo di costruzione deprezzato.
Nell’eventualità in cui l’immobile si trovi in buono stato e salvo il normale deperimento dovuto all’ordinario utilizzo del medesimo, tale criterio verrà applicato anche a scadenza delle eventuali proroghe.
Il Comune s’impegna a corrispondere alla Regola Grande un indennizzo annuo a titolo di canone concessorio compensativo derivante dal mutamento di destinazione d’uso delle aree di cui alle p.lle 18, 22, 23, pari ad Euro 533,79 (cinquecentotrentatré virgola settantanove) a decorrere dall’anno in corso.
Il corrispettivo dovrà essere versato entro il 30 (trenta) giugno
di ogni anno e l’importo dovrà essere aggiornato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Per gli anni pregressi alla sottoscrizione del presente accordo non si dà luogo al pagamento di alcun canone.
Il Comune si obbliga ad iscrivere nel registro immobiliare il vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale sui terreni compensativi individuati con delibera del Consiglio Comunale n.
3 del 26. febbraio 2009, in ottemperanza al punto 3 del citato Decreto Dirigenziale.
b) il COMUNE DI VODO DI CADORE RINUNCIA a favore della MAGNIFICA REGOLA GRANDE DEI MONTI DI VODO, sempre a titolo transattivo, in guisa che la MAGNIFICA REGOLA GRANDE DEI MONTI DI VODO ne diviene piena proprietaria, alla PROPRIETA' SUPERFICIARIA sui seguenti beni immobili siti in Comune di Vodo Di Cadore (Bl), :
== area urbana posta al piano terra, della consistenza catastale di metri quadrati ventinove (29), confinante con , salvo altri. Censito nel C.F. del Comune di VODO CADORE, con i seguenti dati:
** FOGLIO 40 PARTICELLA 26, area urbana, m.q. 29, VIA SALIME n.
SN, piano: T;
== Terreno agricolo dell'estensione catastale di metri quadrati duecentotrentaseimilaquattrocentosessantadue (236462), confinante con p.lla , salvo altri. Censito nel C.T. del Comune di VODO CADORE, con i seguenti dati:
** FOGLIO 40 PARTICELLA 24, PRATO di 4^ Classe, ha 23, are 64,
ca 62, X.X. Xxxx 00,00, X.X. Euro 109,91;
c) La MAGNIFICA REGOLA GRANDE DEI MONTI DI VODO CONCEDE IN LOCAZIONE al COMUNE DI VODO DI CADORE, fino al 12 marzo 2040, l’area limitrofa al rifugio GP. Talamini e precisamente:
== area urbana posta al piano terra, della consistenza catastale di metri quadrati ventinove (29), confinante con , salvo altri. Censito nel C.F. del Comune di VODO CADORE, con i seguenti dati:
** FOGLIO 40 PARTICELLA 26, area urbana, m.q. 29, VIA SALIME n.
SN, piano: T;
== porzione di terreno agricolo individuata in giallo nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "A" facente parte del terreno dell'estensione catastale di metri quadrati duecentotrentaseimilaquattrocentosessantadue (236462), confinante con p.lla , salvo altri. Censito nel C.T. del Comune di VODO CADORE, con i seguenti dati:
** FOGLIO 40 PARTICELLA 24, PRATO di 4^ Classe, ha 23, are 64,
ca 62, X.X. Xxxx 00,00, X.X. Euro 109,91;
Il Comune e la Regola Grande convengono sin d’ora che, alla prima scadenza del 12 marzo 2040, la locazione sia automaticamente prorogata di ulteriori 12 (dodici) anni, fatta salva la facoltà della Regola Grande di inviare formale disdetta almeno tre mesi prima della suddetta scadenza solo unitamente alla disdetta prevista dall’art. 3 del presente contratto. Il Comune si impegna a mantenere sui terreni concessi locazione l’attuale destinazione
trattandosi di beni del patrimonio antico regoliero. L’accesso all’ex bivacco, lungo il tratto di terreno concesso in locazione avente larghezza di cm 250 (duecentocinquanta), sarà consentito ai mezzi a motore unicamente durante la fase di ricostruzione del medesimo e per consentire l’esecuzione delle opere di manutenzione.
Il Comune si impegna a corrispondere alla Regola Grande un canone annuo di Euro 467,00 (quattrocentosessantasette virgola zero zero) di cui Euro per i terreni, da versare entro il 30 giugno di ogni anno con decorrenza dall’anno in corso (2018). L’importo dovrà essere aggiornato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Per gli anni pregressi non si dà luogo ad alcun canone.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti, relativamente alla disciplina del rapporto contrattuale costituitosi con il presente articolo, fanno espressamente rinvio a quanto stabilito dal codice civile in materia di locazione.
d) la MAGNIFICA REGOLA GRANDE DEI MONTI DI VODO costituisce servitù di servizi ed adduzione idrica a favore del COMUNE DI VODO DI CADORE sui seguenti beni immobili:
fondo servente
== porzione del terreno agricolo dell'estensione catastale di metri quadrati trecentosessantatremilaottocento (363800), confinante con p.lla , salvo altri. Censito nel C.T. del Comune di VODO CADORE, con i seguenti dati:
** FOGLIO 40 PARTICELLA 8, INCOLT PROD di 1^ Classe, ha 36, are 38, ca 00, X.X. Xxxx 00,00, X.X. Euro 18,79;
== area urbana posta al piano terra, della consistenza catastale di metri quadrati ventinove (29), confinante con , salvo altri. Censito nel C.F. del Comune di VODO CADORE, con i seguenti dati:
** FOGLIO 40 PARTICELLA 26, area urbana, m.q. 29, VIA SALIME n.
SN, piano: T;
== porzione di terreno agricolo facente parte del terreno dell'estensione catastale di metri quadrati duecentotrentaseimilaquattrocentosessantadue (236462), confinante con p.lla , salvo altri. Censito nel C.T. del Comune di VODO CADORE, con i seguenti dati:
** FOGLIO 40 PARTICELLA 24, PRATO di 4^ Classe, ha 23, are 64,
ca 62, X.X. Xxxx 00,00, X.X. Euro 109,91;
di proprietà della MAGNIFICA REGOLA GRANDE DEI MONTI DI VODO;
fondo dominante:
== rifugio sviluppantesi tra il piano terra e primo, con annessi depositi, locali tecnici, bagno e porticato al piano terra, terrazza al piano terra, composto da dieci (10) vani catastali, confinante con , salvo altri. Censito nel C.F. del Comune di VODO CADORE, con i seguenti dati:
** FOGLIO 40 PARTICELLA 17 PARTICELLA 22 PARTICELLA 23 PARTICELLA
25 GRAFFATE, Categoria A/11, Classe U^, vani 10, Superficie Catastale Totale mq. 235, Escluse aree scoperte mq. , VIA SALIME,
piano: S1-T-1, R.C. Euro 315,04.
== Tettoia posta al piano terra con annessa corte esclusiva, della consistenza catastale di metri quadrati trentadue (32), confinante con , salvo altri. Censito nel C.F. del Comune di VODO CADORE, con i seguenti dati:
** FOGLIO 40 PARTICELLA 18 SUBALTERNO 1, Categoria C/7, Classe U^, m.q. 32, Superficie Catastale Totale mq. 33, VIA SALIME n. SN, piano: T, R.C. Euro 10,58;
== Terreno agricolo dell'estensione catastale di metri quadrati ventiquattro (24), confinante con p.lla , salvo altri. Censito nel C.T. del Comune di VODO CADORE, con i seguenti dati:
** FOGLIO 40 PARTICELLA 21, PRATO di 4^ Classe, ha 0, are 00, ca 24, R.D. Euro 0,01, R.A. Euro 0,01.
Esercizio servitù:
la servitù viene costituita al fine di permettere al COMUNE DI VODO DI CADORE di mantenere tutte le condutture e i servizi esistenti a favore del Rifugio Talamni, ivi compresa la derivazione per l'adduzione dell'acqua, la posa di bomboloni del gas, la realizzazione o il mantenimento di qualunque servizio o sottoservizio, anche qui non elencato, utile o necessario all'utilizzo dei beni indivuduati come fondo dominante.
Art. 2 - Allineamento catastale - Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge con Legge 30 luglio 2010 n. 122:
- si precisa, che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in catasto, visionata ed approvata dai comparenti stessi;
- le parti dichiarano che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Art. 3 - Si dà atto che sulle superfici di proprietà della Regola Grande occupate dai fabbricati oggetto del presente contratto in data anteriore al 1996 non è dovuto il pagamento di alcun canone da parte del Comune.
Art. 4 - Alla Regola Grande non è riconosciuta alcuna facoltà di recesso, fatta salva la possibilità di inviare formale disdetta alla prima scadenza alle condizioni contrattualmente stabilite. Al Comune non è riconosciuta alcuna facoltà di recesso. La Regola Grande autorizza sin d’ora il Comune a concedere in locazione a terzi le aree oggetto del presente accordo e specificatamente quelle indicate all'art. 1 lett. a) ogegtto di proprietà superficiaria, nonché a concedere in sublocazione le aree indicate nell’art. 1 lett. c)
In caso di mancata locazione del rifugio il canone di cui innanzi sarà dovuto nella misura del 50% (cinquanta per cento) calcolato in rapporto al periodo di non locazione
Art. 5 - La Regola Grande autorizza il Comune a ricostruire il fabbricato originariamente adibito a bivacco sul sedime
preesistente, con oneri e spese a suo carico.
Art. 6 - La Regola Grande autorizza sin d’ora il Comune ad eseguire gli interventi indicati alle lettere a), b) e c) dell’art. 3 del
D.P.R 2001 n. 380 sul rifugio, sul costruendo bivacco e sulle altre opere pertinenziali, ivi compresi gli scavi di approfondimento della condotta idrica esistente e/o la sua sostituzione con altra anche avente diametro maggiore, mentre gli interventi di cui alle lettere d) e) ed f) dello stesso articolo 3 dovranno essere di volta in volta autorizzati dalla Regola Grande.
Gli interventi da eseguirsi sulle aree oggetto di atto, con esclusione delle manutenzioni ordinarie e di pulizia, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Regola Grande.
Art. 7 - La Regola Grande autorizza il Comune ad eseguire la sostituzione del bombolone esistente con uno di capacità maggiore qualora ne fosse ravvisata la necessità. La Regola Grande autorizza fin d'ora il Comune ad effettuare i miglioramenti dell’impianto di adduzione idrica, ivi compresi la sostituzione di serbatoi esistenti con serbatoi di capacità maggiore o l’installazione di un nuovo serbatoio in aggiunta a quello esistente, posti sia all'interno dell'area oggetto di locazione sia quelli posti all'interno del mappale 8 fg. 40.
Art. 8 - Nel caso in cui gli interventi meglio descritti
precedentemente comportino le necessità di effettuare il mutamento di destinazione d’uso ai sensi della normativa in vigore il Comune si impegna ad individuare i terreni compensativi ai sensi di legge. I restanti adempimenti relativi al cambio di destinazione d’uso rimangono in capo alla Regola con relativi oneri a carico del Comune.
Art. 9 - Le parti riconoscono reciprocamente che parte del tracciato della strada di collegamento intervallivo Vodo-Zoppè, attraverso cui si accede al rifugio GP. Talamini, è stata realizzata anteriormente al 1996 ed insiste sul territorio della Regola Grande, giusto l’elenco dei Beni Regolieri approvato dalla Regione Veneto con Decreto n. 16 del 13 febbraio 2007. Su tale tratto stradale, la Regola Grande riconosce il diritto di transito pubblico perpetuo e stabilisce in capo al Comune, che accetta, la competenza esclusiva della manutenzione ordinaria e straordinaria della carreggiata stradale, con obbligo per gli interventi della sola manutenzione straordinaria da realizzarsi esternamente alla carreggiata stradale (si intendono ricomprese nella definizione di carreggiata stradale anche le scarpate del rilevato stradale, a monte ed a valle del tracciato) di acquisire preventivamente l’autorizzazione della Regola medesima (vedi declaratoria allegata per la definizione dei tipi di intervento). Le parti convengono che la Regola Grande è sollevata da ogni responsabilità in relazione al transito veicolare e pedonale sul tratto considerato ed è esonerata dall’obbligo di compartecipare a qualsiasi spesa necessaria a garantire le condizioni di sicurezza sul tratto stradale.
Art. 10 - Le parti dichiarano che in capo alla Regola Grande non
sussiste alcun obbligo di rimborso delle rate scadute, e che verranno a scadere, relative al contratto di mutuo stipulato dal Comune nell’anno 2006 per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione degli stalloni di malga Cercenà, la cui scadenza è stabilità al 31 dicembre 2026.
Richiamata la rinuncia della Regola Grande ai corrispettivi maturati per l’occupazione dei beni del patrimonio antico fino alla stipulazione del presente contratto, tale disposizione va anche intesa come compensazione di quanto eventualmente dovuto su ogni altra contestazione che dovesse insorgere tra i due Enti in futuro relativa a situazioni pregresse.
Art. 11 - L’approvazione del presente accordo taciterà qualsiasi pregressa pretesa fra la Regola Grande e il Comune sui beni oggetto dell’accordo stesso.
La sottoscrizione del presente accordo costituisce formale remissione dei contenziosi in atto con rinuncia delle parti ad ogni e qualsivoglia eccezione o contestazione e con rinuncia di ogni e qualsivoglia pretesa economica in riferimento ai procedimenti legali in corso.
Gli effetti giuridici del presente atto decorrono da oggi. Art. 12 - Le parti, garantiscono la piena titolarità e la assoluta disponibilità di quanto sopra identificato e che i bei stessi sono, altresì, liberi da ogni iscrizione e trascrizione pregiudizievole, onere e privilegio anche fiscale.
Si allega al presente atto sotto le lettera "B" l'attestato di prestazione energetica relativo al cespite in contratto di cui alla p.lla 17 che le parti dichiarano essere a tutt'oggi valido, non essendosi verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato prodotto in relazione a quanto prescritto dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 13 - Disciplina urbanistica - In esecuzione dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive leggi e decreti modificativi e integrativi, le parti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle responsabilità penali cui vanno incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiarano:
== che l'edificazione degli immobili dedotti in contratto è stata iniziata e completata in data anteriore al primo settembre 1967. Dichiarano altresì:
== che in seguito i fabbricato è stato oggetto di lavori eseguiti in virtù ed in conformità dei seguenti provvedimenti tutti rilasciati dal Comune di Vodo Di Cadore (Bl):
== che, successivamente, la porzione immobiliare stessa non è stata oggetto di interventi edilizi o mutamenti di destinazione che avrebbero richiesto il rilascio di licenza, concessione, autorizzazione, approvazione o permesso di costruzione ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche;
== che a tutt'oggi non hanno avuto legale conoscenza
dell'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori urbanistici di alcun genere.
Ai sensi della vigente normativa edilizio urbanistica, le parti mi consegnano il certificato di destinazione urbanistica relativo ai terreni in contratto, rilasciato dal Comune di Vodo Di Cadore (Bl) in data , che si allega sotto la lettera "C"; dichiarano sotto la propria personale responsabilità che, dalla data di rilascio ad oggi, non sono intervenute variazioni negli strumenti urbanistici del Comune stesso.
Dichiarano, altresì, che sui terreni venduti non esiste alcun manufatto rilevante dal punto di vista urbanistico.
Art. 14- Valore della transazione - Ai fini fiscali e repertoriali, le parti riconoscono alla transazione i seguenti valori:
- Euro 12.278,00 (dodicimiladuecentosettantotto virgola zero zero) per la modifica del diritto di superficie a fronte anche della rinuncia alla proprietà superficiaria da parte del comune;
- Euro 10.741,00 (diecimilasettecentoquarantuno virgola zero zero) per la locazione ultranovennale, comprensiva della costituzione di servitù.
Art. 15 - Le spese del presente accordo (spese di registrazione, compenso per notaio rogante, per dare esecuzione agli adempimento richiesti dal decreto regionale del 2009 n. 239) sono ripartite tra le parti nella misura del 50% (cinquanta per cento)
Di questo atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed integrato di mio pugno su facciate di fogli, ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, ai costituiti che lo approvano. Viene sottoscritto alle ore