FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO ENEL
Fondo pensione dipendenti gruppo Enel
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO ENEL
(FOPEN)
DOCUMENTO SUL SISTEMA DI GOVERNO
(ai sensi del Decreto Legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252)
Approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28/04/2021
DIRETTORE GENERALE E RESPONSABILE DEL FONDO 6
FUNZIONI OPERATIVE 8
SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL FONDO 10
SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO 11
SOGGETTI INCARICATI DELL’EROGAZIONE DELLE RENDITE 12
3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO 12
4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI 13
5. POLITICA DI REMUNERAZIONE 15
1. INTRODUZIONE
Il FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO ENEL - FOPEN, (di
seguito “Fondo” o “Fopen”) è stato istituito con accordo sindacale del 3 dicembre 1998, stipulato tra l’ENEL
S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori Elettrici.
Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP al n. 99.
Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari al sistema obbligatorio. A tale fine, esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli iscritti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo, il cui funzionamento è regolato da apposito Statuto, opera in regime di contribuzione definita, pertanto l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio di capitalizzazione. Il Fondo non ha scopo di lucro.
Ai sensi dell’Art. 4-bis del D. Lgs. 252/2005 (di seguito “Decreto”), tenendo altresì conto delle Deliberazione COVIP del 29 luglio 2020 recante le “Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341” (di seguito “Deliberazione COVIP”), il Fondo adotta un sistema di governo efficace, in grado di garantire una sana e prudente gestione, in considerazione delle dimensioni, della natura e della complessità dell’attività svolta, caratterizzato da una struttura organizzativa adeguata e trasparente, con una chiara attribuzione dei ruoli e delle responsabilità e che assicuri, altresì, un’efficiente trasmissione delle informazioni tra gli stessi.
Il sistema di governo risponde alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela delle facoltà e del patrimonio degli aderenti e dei beneficiari, garantendo lo svolgimento delle attività nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione, l’efficienza e l’efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l’idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l’attendibilità e l’integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali.
Il presente documento illustra il Sistema di governo del Fondo fornendo una sintesi della struttura organizzativa e del sistema di controlli, nonché le informazioni chiave in merito alle regole e ai principi adottati in materia di gestione dei rischi e di remunerazione del personale e degli organi sociali.
2. ORGANIZZAZIONE DEL FONDO ORGANIGRAMMA
Si riporta di seguito l’Organigramma del Fondo.
ORGANI SOCIALI
Gli Organi Sociali a cui è affidato il funzionamento del Fondo, e le rispettive attribuzioni, sono illustrati nella sezione dedicata all’organizzazione (Parte IV – Profili organizzativi) dello Statuto del Fondo, a cui si rimanda per i dettagli, e sono di seguito individuati:
- L’Assemblea dei Delegati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente ed il Vice Presidente;
- Il Collegio Sindacale;
L’Assemblea dei Delegati è composta da settanta componenti, dei quali trentacinque in rappresentanza dei Lavoratori e trentacinque in rappresentanza delle Società, eletti tra gli associati sulla base del Regolamento elettorale.
In particolare, ai fini del presente documento, si riportano le seguenti principali attività di cui si occupa l’Assemblea:
- approva il bilancio consuntivo annuale predisposto dal Consiglio di Amministrazione e formulato secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza, nonché il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa del Fondo con indicazione altresì della quota di cui all’articolo 7, comma 1,
b.1) dello Statuto;
- elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e ne determina il compenso;
- esercita l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale e della Società di Revisione Legale dei Conti;
- sceglie, previa proposta motivata del Collegio dei Sindaci, il Revisore o la Società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia cui affidare la “revisione legale” del bilancio di esercizio del Fondo ovvero revoca l’incarico, sentito l’organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l’incarico a un altro Revisore legale o ad un’altra Società di revisione legale;
- delibera sugli indirizzi generali della gestione del Fondo e sugli altri argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
L’Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modificazioni e/o integrazioni dello Statuto, su proposta del Consiglio di Amministrazione e delibera sulla proroga della durata o sullo scioglimento del Fondo, proposto dal Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici componenti, per metà eletti dall’Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei Lavoratori e per metà eletti in rappresentanza delle Società associate.
Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente. Inoltre, almeno la metà degli Amministratori - di cui due in rappresentanza degli Associati e due in rappresentanza dell’ENEL e delle Società associate - deve possedere requisiti di professionalità individuati dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 giugno 2020, n. 18.
In ottemperanza alle disposizioni dell’art. 5, comma 7-bis del Decreto, l’Organo di Amministrazione ha la responsabilità ultima dell’osservanza della normativa nazionale e delle norme europee direttamente applicabili.
Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono definite all’art. 20 dello Statuto del Fondo, al quale si rimanda per un maggiore dettaglio.
Con particolare riferimento al solo processo d’investimento, il C.d.A. svolge le seguenti funzioni:
- definisce e adotta la politica di investimento idonea al raggiungimento degli obiettivi strategici e ne verifica il rispetto; a tal fine esamina i rapporti sulla gestione finanziaria e valuta le proposte formulate dalla Funzione Finanza e dell’Advisor, adottando le relative determinazioni;
- stabilisce i criteri di scelta degli investimenti e di ripartizione del rischio nella gestione delle risorse del Fondo e le relative politiche di investimento in conformità a quanto previsto dall’articolo 27 dello Statuto e controlla l’operato di tutti i soggetti con i quali sono stipulate le convenzioni, nonché definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio ai sensi dell’art. 20 comma 2.f. dello Statuto;
- sceglie i soggetti gestori delle risorse e il Depositario nei modi stabiliti, rispettivamente, agli articoli 27 e 28 dello Statuto, l’impresa di assicurazione per l’erogazione delle rendite di cui all’articolo 11 e l’eventuale gestore amministrativo, con le modalità stabilite dall’articolo 30, comma 2 dello Statuto, nonché approva le convenzioni con detti soggetti ai sensi dell’art. 20 comma 2.g. dello Statuto;
- revisiona periodicamente e modifica se necessario la politica di investimento;
- esercita il controllo sull’attività svolta dalla Funzione Finanza, assumendo le relative determinazioni;
- approva le procedure interne di controllo della gestione finanziaria, tenendo conto delle proposte formulate dalla Funzione Finanza;
- fornisce istruzioni specifiche al Presidente, ad altro Consigliere all’uopo delegato per l’esercizio dei diritti di voto inerenti ai valori mobiliari di proprietà del Fondo ai sensi dell’art. 20 comma 2.u dello Statuto.
Il Presidente e il Vice Presidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera a) dello Statuto del Fondo. In particolare, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente scegliendolo rispettivamente e alternativamente, per un mandato tra i consiglieri eletti dai Delegati in rappresentanza delle Società associate e, per quello successivo, tra i consiglieri eletti dai Delegati in rappresentanza dei Lavoratori; contestualmente, elegge il Vice Presidente scegliendolo ogni volta tra i membri nominati dalla categoria di associati che non ha espresso il Presidente. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo e sta per esso in giudizio; su delibera conforme del Consiglio di Amministrazione, può conferire ad altri il potere di rappresentare il Fondo per singoli atti, individuandone i limiti nella procura conferita. Il Presidente, in particolare:
- sovrintende al funzionamento del Fondo;
- convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Organo Amministrativo e dall’Assemblea dei Delegati;
- tiene i rapporti con gli organismi esterni e di vigilanza;
- trasmette alla COVIP ogni variazione o innovazione della Fonte istitutiva unitamente ad una nota nella quale sono illustrate le modifiche apportate;
- svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio stesso.
In caso di suo impedimento o di assenza, i poteri e le funzioni del Presidente sono esercitati dal Vice Presidente.
Il Collegio dei Sindaci è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica dall’Assemblea dei Delegati in rappresentanza dei Lavoratori e metà in rappresentanza delle Società associate
In particolare, il Collegio dei Sindaci:
- vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento;
- indice le elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati qualora il Consiglio di Amministrazione del Fondo non vi provveda nel trentatreesimo mese di permanenza in carica, secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale;
- formula all’Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio del Fondo;
- valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna, esaminando le periodiche relazioni e ogni altra comunicazione prodotte dalla stessa;
- viene specificamente consultato in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e compliance;
- conserva un’adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell’attuazione delle eventuali misure correttive proposte.
DIRETTORE GENERALE E RESPONSABILE DEL FONDO
Il Direttore generale e Responsabile del Fondo dev’essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente; ha il ruolo direttivo della struttura operativa del Fondo e svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione.
In particolare, il Direttore Generale:
- attua le decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- in ottemperanza alle disposizioni dell’art 5, comma 1-bis del Decreto, assicura la corretta, efficace ed efficiente gestione del Fondo attraverso l’organizzazione dei processi di lavoro, l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, il controllo sulle prestazioni fornite dagli outsourcer;
- fornisce supporto al Consiglio di Amministrazione nell’assunzione delle scelte di politica gestionale, verificandone la coerenza con gli indirizzi strategici del Fondo e la compatibilità rispetto al quadro normativo di riferimento;
- svolge l’attività istruttoria per la selezione dei Gestori finanziari e del Depositario di concerto con il Comitato Finanza e Risk Management e con il supporto dell’Advisor;
- presidia la comunicazione verso gli Associati;
- cura la trattazione dei reclami degli associati;
- verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, delle norme vigenti e dello Statuto;
- invia alla Covip dati, informazioni e comunicazioni previste;
- è responsabile della politica sui conflitti di interesse;
- coordina le funzioni operative;
- ha l’obbligo di riferire alla COVIP, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, e di avviare i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio del Fondo stesso;
- è responsabile del Piano di Continuità Operativa.
COMITATI
Al fine di garantire una più efficace e tempestiva operatività, il Fondo ha costituito dei Comitati le cui attribuzioni sono di seguito esposte.
Il Comitato Finanza e Risk Management, è composto da alcuni consiglieri, dal Direttore Generale, dal Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi e dal Responsabile della Funzione Finanza. Alle riunioni del Comitato viene invitato anche il Responsabile della Funzione Affari Legali e Compliance, quando opportuno. Nell’ambito dei compiti ad esso impartiti, supporta il Consiglio di Amministrazione relativamente:
- alla definizione di un efficace Sistema di Gestione e Controllo dei Rischi, del “risk appetite”, delle strategie da adottare in merito alla gestione dei rischi e di eventuali limiti operativi;
- all’analisi delle risultanze del documento di valutazione interna del rischio e dei report predisposti dalla Funzione di Gestione dei Rischi in merito all’attività di supervisione del monitoraggio dei rischi e di definizione delle azioni di mitigazioni da adottare;
- all’analisi dei bisogni previdenziali degli aderenti e degli obiettivi finanziari, e alla conseguente definizione dell’asset allocation strategica e tattica, ivi incluse le proposte di affidamento, modifica e di revoca dei mandati;
- agli eventuali correttivi da apportare in seguito all’attività di verifica e monitoraggio degli investimenti da parte dei gestori, predisposte dalla Funzione Finanza e dall’Advisor.
Il Comitato, in aggiunta:
- verifica periodicamente l’adeguatezza dei documenti sulla politica d’investimento e sulla politica di gestione dei rischi e propone all’organo di amministrazione le modifiche da apportare;
- esegue tutti i compiti ad esso assegnati dall’organo di amministrazione.
Il Comitato per la Revisione Interna, composto da alcuni consiglieri, dal Direttore Generale, dal Responsabile della Funzioni Affari Legali e Compliance e dal Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi, funge da soggetto di collegamento con la Funzione di Revisione interna: trattasi di un comitato consultivo permanente che supporta il Consiglio di Amministrazione in merito ai suggerimenti ed alle segnalazioni rilevanti della Funzione.
Il Comitato IORP II, costituito ad-hoc successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. 147/2018, è composto da alcuni consiglieri, dal Direttore Generale, dal Responsabile della Funzione di Gestione dei Rischi e dal Responsabile della Funzione Affari Legali e Compliance. Esso opera a supporto delle attività del consiglio di Amministrazione in materia e in particolare istruisce e propone tutte le iniziative per l’adeguamento normativo e procedurale alla IORP II.
Il Comitato per il Piano di Continuità Operativa, coinvolto insieme all’RCO nella gestione degli scenari di emergenza, è composto dal Presidente, Vice Presidente, un consigliere e dall’RCO.
Il Fondo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può dotarsi di gruppi di lavoro temporanei per la trattazione di specifici argomenti.
FUNZIONI OPERATIVE
Nell’ambito dell’assetto organizzativo del Fondo sono altresì presenti le seguenti funzioni operative di seguito illustrate.
La Funzione Finanza si occupa di tutte le attività connesse alla gestione finanziaria del Fondo e svolge i compiti indicati nell’art. 5, comma 2, lett. c) della Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012 e successive Deliberazioni. Nello specifico:
- contribuisce all’impostazione della politica di investimento;
- supporta il Direttore Generale nell’’attività istruttoria per la selezione dei Gestori finanziari e del Depositario e sottopone all’organo di amministrazione le proposte di affidamento e di revoca dei mandati, sentito il Comitato Finanza e Risk Management;
- verifica la gestione finanziaria esaminando i risultati conseguiti nel corso del tempo. Al riguardo, produce una relazione periodica da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo circa la situazione di ogni singolo comparto, corredata da una valutazione del grado di rischio assunto in rapporto al rendimento realizzato;
- in caso di significativi cambiamenti nei livelli di rendimento-rischio derivanti dall'attività di investimento o, in prospettiva, di possibili superamenti delle soglie di rischiosità, predispone una relazione a carattere straordinario da indirizzare agli organi di amministrazione e controllo;
- controlla l’attuazione delle strategie e valuta l’operato dei soggetti incaricati della gestione. In tale ambito produce una documentazione completa dei controlli svolti sull'attività di investimento, curandone la conservazione nelle modalità previste;
- formula proposte al Comitato Finanza e Risk Management riguardo ai nuovi sviluppi dei mercati e alle eventuali modifiche della politica di investimento che si rendessero necessarie;
- collabora con l’Advisor Finanziario e con gli altri soggetti coinvolti nel processo di investimento (soggetti incaricati della gestione, Depositario ecc.), al fine di fornire il supporto necessario circa gli aspetti inerenti alla strategia da attuare e i risultati degli investimenti;
- cura la definizione, lo sviluppo e l’aggiornamento delle procedure interne di controllo della gestione finanziaria e dei relativi rischi in collaborazione con la Funzione Gestione dei Rischi, sottoponendole all’approvazione dell’Organo di Amministrazione;
- controlla ed esegue, attraverso opportune istruzioni al Depositario e ai Gestori, la ripartizione dei flussi contributivi delle imprese e dei lavoratori tra i Gestori;
- vigila sul rispetto dei limiti di investimento normativi e contrattuali, complessivamente e per ciascuna linea in cui si articola la gestione finanziaria del Fondo;
In considerazione delle competenze specifiche maturate in materia, la responsabilità della Funzione Finanza è affidata ad una risorsa del Fondo.
La Funzione Affari Legali e Compliance presiede a tutte le attività relative alla conformità sia legale che procedurale. In particolare:
- segue l’evoluzione della normativa di settore e contribuisce, anche formulando proposte, al raccordo della stessa con la regolamentazione del Fondo;
- segue l’istruttoria di eventuale contenzioso (ivi inclusi i reclami); se necessario, interagisce con eventuali professionisti esterni;
- supporta il Direttore Generale e il Rappresentante Legale nell’analisi e nella predisposizione dei contratti;
- supporta gli Organismi di controllo del Fondo nelle attività di competenza (Collegio dei Sindaci, Organismo di Vigilanza ex D. lgs. 231/2001, etc.);
- gestisce, a supporto del Direttore Generale, la politica sui conflitti d’interesse del Fondo; a tale riguardo tiene e aggiorna gli appositi elenchi e registri;
- cura gli adempimenti informativi verso Covip (ivi comprese le segnalazioni statistiche);
- supporta il Responsabile per la protezione dei dati nell’applicazione della normativa privacy;
- in collaborazione con la funzione di Gestione dei Rischi, ha il compito di identificare, valutare e prevenire, in via continuativa, i rischi di non conformità alle leggi, ai regolamenti, alle disposizioni amministrative applicabili al Fondo, anche attraverso attività di supporto e consulenza agli organi sociali e alle altre funzioni del Fondo;
- cura la tenuta e l’aggiornamento della politica di esternalizzazione e scelta del fornitore del Fondo di cui ne è l’owner.
In considerazione delle competenze specifiche nelle materie giuridiche la responsabilità della Funzione Affari Legali e Compliance è affidata ad una risorsa del Fondo.
La Funzione Amministrativa svolge tutta l’attività connessa alla gestione delle posizioni individuali degli iscritti al Fondo e si suddivide nell’Area Adesioni e Riconciliazioni contributive, nell’Area Prestazioni (anticipazioni e liquidazioni) e nell’Area Segreteria Generale, ad ognuna delle quali è preposto un referente designato dal responsabile della Funzione stessa. In particolare, la Funzione Amministrativa, avvalendosi della collaborazione del Service Amministrativo, svolge le seguenti attività:
- aggiorna il Database del Fondo;
- riceve le adesioni e le analizza verificando la sussistenza dei requisiti di associazione e i termini di inoltro delle domande al Fondo;
- gestisce le richieste degli aderenti per l’esercizio delle loro facoltà;
- cura le attività di preelaborazione della contribuzione (cioè l’abbinamento tra la distinta ed il bonifico bancario);
- verifica il rispetto dei tempi di inoltro delle liste di contribuzione da parte delle società aderenti fornendo al Direttore Generale le evidenze di eventuali difformità;
- gestisce le eccezioni in tema di contribuzioni e i conseguenti rapporti con le Aziende;
- assiste il Direttore Generale e il Presidente del C.d.A. nelle attività amministrative;
- cura la contabilità (ivi inclusa la predisposizione della bozza di bilancio) e gli adempimenti fiscali con la collaborazione del Service Amministrativo;
- provvede alla raccolta e all’archiviazione della documentazione per il Consiglio di Amministrazione;
- svolge attività di Segreteria;
- cura il protocollo;
- esegue le operazioni di acquisto e i pagamenti in generale secondo le procedure vigenti, mantenendo i rapporti con i fornitori;
- cura l’aggiornamento del sito web, con il supporto del Service Amministrativo
In considerazione delle competenze specifiche maturate in materia la responsabilità della Funzione amministrativa è affidata ad una risorsa del Fondo.
FUNZIONI FONDAMENTALI
In linea con quanto previsto dall’Art. 5-ter e 5-quarter del Decreto e successive modifiche, il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione dei Rischi (di seguito anche “FGR”) e la Funzione di Revisione Interna (di seguito anche “FRI”).
La Funzione di Gestione dei Rischi concorre alla definizione della politica di gestione dei rischi ed è strutturata in modo da facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l’efficienza e l’efficacia del sistema nel suo complesso. La FGR concorre, inoltre, alla definizione del sistema di controllo della gestione finanziaria e alla valutazione dell’efficienza ed efficacia del sistema stesso.
La Funzione di Gestione dei Rischi riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della metodologia e del processo di valutazione e monitoraggio dei rischi.
In particolare, la Funzione di Gestione dei Rischi:
- definisce i criteri e le metodologie per la misurazione e valutazione dei rischi;
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione di un efficace Sistema di Gestione e Controllo dei Rischi che, anche con riguardo alle attività esternalizzate, assicuri la conformità della gestione dei rischi del Fondo alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni amministrative applicabili al Fondo, oltre che alla Politica di Gestione dei Rischi adottata;
- per alcune specifiche tipologie di rischio può proporre al Consiglio di Amministrazione la definizione e/o aggiornamento di limiti operativi;
predispone il documento di valutazione interna del rischio e la reportistica periodica sulla valutazione e monitoraggio dei rischi e la trasmette al Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale.
Inoltre, nei casi individuati all’art. 5-bis, comma 5, del Decreto, il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi, dopo aver dato informativa al Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile, comunica alla COVIP se l’organo al quale ha trasmesso le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di attività non intraprende azioni correttive adeguate e tempestive
Ai sensi dell’art. 5-nonies del Decreto, la Funzione di Gestione dei Rischi effettua e sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione la Valutazione Interna del Rischio, con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il Fondo, almeno ogni tre anni o immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del profilo di rischio del Fondo. A tal riguardo, la Funzione di Gestione dei Rischi redige un apposito report in cui vengono sintetizzati i risultati della Valutazione Interna del Rischio e fornita una valutazione globale del processo di gestione dei rischi implementato dal Fondo.
La Funzione di Gestione dei Rischi, con il supporto del Direttore Generale e delle altre funzioni del Fondo interessate, è responsabile dell’elaborazione, della formalizzazione e dell’aggiornamento (con cadenza almeno triennale o, nel caso se ne riscontri la necessità, con maggiore frequenza) della Politica di Gestione dei Rischi. La Funzione di Gestione dei Rischi sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione ogni aggiornamento della Politica in questione. In considerazione della dimensione, natura, portata e complessità dell’attività da svolgere, nonché della necessità di integrare il sistema di gestione dei rischi nella struttura organizzativa e nei processi decisionali, il Fondo ha assegnato la titolarità della Funzione di Gestione dei Rischi ad un componente dell’organo di amministrazione, sulla scorta della verificata professionalità maturata per molti anni nell’ambito della gestione dei rischi, nonché della consolidata esperienza nell’ambito della previdenza complementare.
Inoltre, il Responsabile della Funzione è supportato da una risorsa interna in virtù della precedente esperienza pluriennale in una società di revisione, della sua abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista, nonché dell’esperienza altresì pluriennale conseguita nell’ambito della Funzione Finanza del Fondo.
La Funzione di Revisione Interna, riferendo direttamente all’Organo amministrativo, ha il compito di monitorare e valutare l’efficacia, l’efficienza e l’adeguatezza del sistema di governo societario e delle ulteriori componenti del sistema di governo del fondo nonché l’efficacia e l’efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l’efficacia dei controlli svolti su tali attività. Nel dettaglio la FRI:
- verifica la correttezza dei processi gestionali ed operativi riguardanti il Fondo pensione;
- verifica l’attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali;
- convalida l’adeguatezza e l’efficienza del sistema di controllo interno di cui all’articolo 4-bis, comma 5 del suddetto Decreto;
- esamina gli altri elementi riguardanti l’assetto organizzativo del sistema di governo del Fondo, comprese le attività esternalizzate, e la funzionalità dei flussi informativi.
In merito alla Funzione di Revisione interna il Fondo, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 giugno 2020, n. 18 in capo al referente della funzione ha affidato tale incarico ad un fornitore esterno: nell’ottica di garantire la continuità dell’attività svolta, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di affidare l’incarico di Funzione di Revisione Interna alla stessa società che ricopriva il ruolo di Funzione di controllo interno,
SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA GESTIONE DEL FONDO
Si riportano di seguito i soggetti esterni coinvolti nella gestione del Fondo e le relative attribuzioni. Il Service Amministrativo, come da accordi contrattuali con il Fondo, svolge i seguenti compiti:
- gestione amministrativa, che comprende la gestione della contribuzione mensile, l’acquisizione e la variazione delle anagrafiche, la gestione delle facoltà in capo agli aderenti, la gestione titoli e valorizzazione patrimonio;
- gestione contabile e fiscale;
- gestione degli altri adempimenti, che comprende la gestione dei rapporti con altri Enti, le estrazioni ed elaborazioni su richiesta del Fondo, hosting, gestione e aggiornamento del sito web e dell’area riservata di aderenti e aziende, ecc;
- amministrazione del personale del Fondo;
- gestione documentale;
- elaborazione dei dati ai fini delle segnalazioni statistiche per Covip
- attività di call center.
SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI INVESTIMENTO
Gli attori coinvolti nel processo di investimento di cui all’art. 5 delle “Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento” sono rappresentati, secondo le rispettive attribuzioni descritte nei precedenti paragrafi, dai seguenti soggetti:
- Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Finanza e Risk Management;
- Direttore Generale;
- Funzione Finanza;
- Funzione di Gestione dei Rischi;
- Funzione di Revisione Interna; A questi si aggiungono:
- Advisor Finanziario;
- Gestori finanziari (soggetti incaricati della gestione);
- Depositario;
i cui rispettivi ruoli e compiti assegnati, in relazione al processo di investimento, sono di seguito delineati.
L’Advisor Finanziario svolge le seguenti attività:
- fornisce una valutazione indipendente dell’andamento dei mercati finanziari;
- assiste la Funzione Finanza nell’elaborazione di analisi e raccomandazioni all’Organo di Amministrazione riguardo allo sviluppo e alla modifica della politica di investimento, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme delle azioni intraprese con gli obiettivi perseguiti dal Fondo;
- supporta la Funzione Finanza nell’eventuale proposta di revisione dell’asset allocation dei Comparti nel caso di non adeguatezza degli stessi rispetto agli obiettivi definiti dovuta a modifiche strutturali del profilo rischio/rendimento di una o più delle classi di attività, oppure alla modifica e/o aggiornamento degli obiettivi medesimi;
- assiste la Funzione Finanza nella verifica della gestione finanziaria producendo reportistica periodica dei risultati finanziari conseguiti, ivi inclusa un’analisi di performance attribution e contribution;
- fornisce alla Funzione Finanza una valutazione prospettica dei rischi di portafoglio di breve termine utile a verificare le probabilità ex-ante di raggiungimento degli obiettivi finanziari dei Comparti e la coerenza delle soglie di rischiosità adottate;
- supporta la Funzione Finanza nell’attività di selezione dei gestori finanziari;
- assiste la Funzione Finanza nell’aggiornamento del documento sulla politica di investimento, per la parte riguardante l’individuazione degli obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria, dei criteri da seguire nella sua attuazione, e dei sistemi di controllo della gestione finanziaria.
La gestione delle risorse del Fondo è affidata ai Gestori Finanziari sulla base di apposite convenzioni di gestione. In particolare, i Gestori finanziari svolgono le seguenti attività:
- investono le risorse ad essi affidate dal Fondo con l’obiettivo di realizzare extra-rendimenti rispetto all’indicatore di riferimento, coerentemente con il profilo di rischio/rendimento definito;
- trasmettono al Fondo la rendicontazione prevista (incluse le situazioni in conflitto di interesse, come definite dalla Politica adottata dal Fondo);
- relazionano il Fondo in occasione di specifici incontri periodici;
- esercitano il diritto di voto derivante dal portafoglio in gestione e spettante al Fondo secondo le modalità impartite dall’Organo di Amministrazione, sulla base di un’apposita delega.
Il Depositario esegue le attività ad esso affidate dalla legge, dallo Statuto e dalle Convenzioni in essere. In particolare, svolge le attività di custodia, amministrazione e controllo degli strumenti finanziari del Fondo, nonché di regolamento e tenuta dei conti liquidità del Fondo. Inoltre, trasmette le ulteriori informazioni eventualmente richieste dal Fondo al fine di alimentare il sistema di verifica e controllo della gestione finanziaria.
SOGGETTI INCARICATI DELL’EROGAZIONE DELLE RENDITE
La Compagnia di assicurazione svolge l’attività di erogazione delle rendite agli aderenti secondo le modalità e la frequenza definite nell’apposita Convenzione stipulata con il Fondo, in conformità alle norme di legge e alle direttive impartite in materia dalla Covip.
3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
Il comma 5 dell’art. 4-bis del Decreto prescrive l’adozione, da parte dei fondi pensione, di un efficace sistema di controllo interno (di seguito anche “SCI”) che coinvolge funzioni, soggetti e procedure di verifica dell’operatività (a tutti livelli del fondo pensione) con l’obiettivo di garantire l’efficienza del rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità nonché l’emersione delle eventuali anomalie e la rappresentazione di chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.
I soggetti rilevanti nell’ambito del SCI sono gli organi di governo e di controllo del Fondo, nel dettaglio, il Collegio dei Sindaci che rappresenta il vertice del sistema di controllo, il Consiglio di Amministrazione, quale organo di supervisione strategica, che si avvale dell’attività svolta dal Comitato Finanza e Risk Management al fine del monitoraggio di un efficace sistema di controllo e di gestione dei rischi; e il Direttore Generale cui spetta il compito di assicurare l’adozione di un sistema di controllo interno adeguato. A questi si aggiungono, le Funzioni Operative (o strutture di linea) e le Funzioni Fondamentali i cui rispettivi ruoli e compiti, anche in ambito di controllo interno, sono stati delineati nel precedente paragrafo.
Il SCI è articolato su più livelli, cui corrispondono differenti livelli di responsabilità. Nello specifico:
• controlli di primo livello (o controlli di linea): consistono nelle verifiche realizzate direttamente dalle “strutture di linea” ovvero da chi svolge operativamente una determinata attività oppure da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell’ambito della stessa unità organizzativa o funzione. Tali controlli mirano ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e sono effettuati dalle funzioni operative interne o esterne, oppure sono intrinseci nelle procedure informatiche esistenti (sia interne che esterne);
• controlli di secondo livello: consistono nelle verifiche realizzate da funzioni distinte dalle strutture di linea, ovvero la Funzione di Gestione dei Rischi, la Funzione Affari Legali e Compliance, con
l’obiettivo di assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi e la conformità dell’operatività del Fondo alle regole interne e alla normativa vigente (nazionale e internazionale).
• controlli di terzo livello: consistono nelle verifiche realizzate, in via periodica o ad evento, da funzioni indipendenti con riporto al Consiglio di Amministrazione, con l’obiettivo di valutare la completezza, la funzionalità (in termini di efficienza ed efficacia) e l’adeguatezza dei sistemi e delle procedure di controllo nonché individuare la presenza di violazioni delle procedure e della regolamentazione. Tale tipologia di controlli è affidata alla Funzione di Revisione interna.
Al vertice del sistema di controllo v’è il Collegio dei Sindaci al quale spetta il compito di segnalare all’organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell’assetto organizzativo e del sistema di governo del fondo pensione, indicando e sollecitando l’adozione di idonee misure correttive, verificando successivamente che le carenze o anomalie segnalate siano state superate.
Il quadro degli attori del sistema di controllo interno è, infine, completato dalle ulteriori seguenti figure di controllo di cui si avvale il Fondo:
La Società di Revisione Legale dei conti è nominata, ai sensi dell’Art. 16 dello Statuto, dall’Assemblea su proposta del Collegio dei Sindaci e ha il compito di espletare l'attività di revisione legale dei conti previste dall'art. 14 comma 1 del D. Lgs. n. 135 del 17 luglio 2016. In particolare, essa ha il compito di effettuare la revisione contabile con l’obiettivo di esprimere un giudizio sul bilancio d’esercizio del Fondo e di verificare la regolare tenuta della contabilità del Fondo e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Il Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è il soggetto, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 81/2008, designato dal datore di lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi ex art. 33 del ridetto decreto.
L’Organismo di Vigilanza (ODV) è l’organismo deputato a vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e sull’osservanza del modello organizzativo sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 231/2001.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il soggetto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), designato per sorvegliare l'osservanza del ridetto Regolamento.
Al fine di consentire ai diversi soggetti coinvolti nel SCI di svolgere adeguatamente il ruolo loro affidato nell’ambito di tale sistema, e di garantire un’informativa tempestiva e completa, l’organizzazione del fondo è strutturata in modo da agevolare lo scambio di informazioni tra le funzioni.
4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI
In ottemperanza alle disposizioni dell’Art. 5-ter del Decreto, secondo il quale i fondi pensione devono dotarsi di un sistema di gestione dei rischi integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali, il Fondo ha istituito la Funzione di Gestione dei Rischi e ha approvato la Politica di gestione dei rischi.
Coerentemente con le disposizioni del Decreto, la Funzione di Gestione dei Rischi è strutturata in modo da facilitare l’attuazione di un Sistema di Gestione e Controllo dei Rischi e per assicurare la prevenzione, la gestione e la comunicazione dei rischi cui potrebbe essere esposto il Fondo, che tenga conto anche dei rischi che gravano direttamente sugli aderenti e beneficiari, nella prospettiva dell’interesse degli stessi
La Politica di Gestione dei rischi identifica i principi e gli standard minimi inerenti al processo di gestione e controllo dei rischi del Fondo, coerentemente con le disposizioni normative di carattere sovranazionale (Direttiva UE n. 2016/2341 e Linee Guida EIOPA) e di carattere nazionale (art. 5-ter e art. 5-nonies, del Decreto e Deliberazione Covip) e con gli obiettivi e la propensione al rischio stabilita dal Fondo stesso.
La Politica di gestione dei rischi definisce, tra l’altro, i compiti di ciascun soggetto del Fondo in materia di gestione dei Rischi (con particolare riferimento ai ruoli della Funzione di Gestione dei Rischi). La gestione dei
rischi è infatti realizzata mediante un processo che coinvolge, con diversi ruoli e responsabilità, i diversi organi e soggetti di governo, direzione e controllo presenti nell’organizzazione del Fondo e di seguito elencati:
- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Funzione di Gestione dei Rischi;
- Il Consiglio di Amministrazione definisce un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi che consenta l’identificazione, la valutazione anche prospettica, la gestione ed il monitoraggio dell’esposizione del Fondo ai rischi, con particolare riguardo a quelli maggiormente significativi. Nell’ambito dei compiti di indirizzo strategico ed organizzativo, il Consiglio di Amministrazione approvala Politica di Gestione dei Rischi e ne valuta, con cadenza almeno triennale, l’adeguatezza. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, definisce l’approccio del Fondo verso ciascuno dei rischi individuati nella Politica di Gestione dei rischi (ossia il cosiddetto “risk appetite”).
- Il Direttore Generale, sulla base delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, assicura che la gestione dei rischi del Fondo sia svolta nel rispetto delle norme vigenti, della Politica di Gestione dei rischi e dello Statuto e nell’esclusivo interesse del Fondo e dei suoi aderenti, , anche con riferimento alle attività esternalizzate. Il Direttore supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione del “risk appetite” e delle strategie di alto livello in merito alla gestione dei rischi e ne dà attuazione; identifica le misure di trattamento dei rischi e supervisiona sull’attuazione delle stesse; assicura il supporto delle funzioni operative del Fondo alla Funzione di Gestione dei Rischi per tutte le attività connesse alla identificazione, valutazione, controllo e reportistica dei rischi.
La struttura di risk governance è, inoltre, rafforzata dalla presenza delle seguenti funzioni che supportano, ognuno per il proprio ambito di competenza, la Funzione di Gestione dei Rischi nelle attività di identificazione e valutazione dei rischi e si coordinano con la stessa con riferimento alle attività operative e di controllo:
▪ Funzione Affari Legali e Compliance;
▪ Funzione Amministrativa
▪ Comitato Finanza e Risk Management;
▪ Funzione Finanza;
▪ Organismo di Vigilanza ex X.Xxx. 231/2001;
▪ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/2008;
▪ Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ex Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
▪ Comitato IORP II;
e delle seguenti funzioni indipendenti:
▪ Collegio dei Sindaci;
▪ Funzione di Revisione Interna;
▪ Società di Revisione Legale.
Il processo di gestione e controllo dei rischi, descritto nella Politica di gestione dei rischi, permette di identificare, valutare e gestire e monitorare i rischi nel continuo, tenendo altresì conto delle variazioni intervenute nella natura e complessità dell’attività del Fondo e nel contesto di mercato. Il processo si articola nelle seguenti fasi:
1) Identificazione e definizione dei rischi (Risk Identification): consiste nella identificazione dei principali rischi in ciascun processo di gestione, inclusi i rischi relativi a nuovi processi e i rischi
emergenti. La responsabilità dell’attività di identificazione dei rischi è in capo a tutta la struttura operativa del Fondo, al Direttore Generale e al titolare della Funzione di Gestione dei Rischi;
2) Misurazione e Valutazione dei rischi (Risk Measurement & Assessment): consiste nella definizione delle più opportune metodologie e metriche quantitative e qualitative (a seconda della tipologia di rischio) per la misurazione dei rischi (Key Risk Indicator) e la valutazione degli stessi. Il responsabile ultimo dell’attività di Risk Measurement & Assessment è il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi, che si avvale del supporto del Direttore Generale del Fondo e di tutte le strutture operative del Fondo;
3) Definizione del “risk appetite” e delle strategie di gestione dei rischi (Risk Strategy): consiste nelle attività che definiscono l’approccio del Fondo verso ciascuno dei rischi individuati nella Politica di Gestione dei Rischi (ossia il cosiddetto “risk appetite”) e nella definizione delle strategie di gestione di alto livello da adottare di conseguenza. Responsabile ultimo delle attività di definizione del “risk appetite” e delle strategie di gestione dei rischi è il Consiglio di Amministrazione del Fondo;
4) Identificazione delle misure di trattamento dei rischi (Risk Management): consiste nelle attività che identificano le misure operative concrete che devono essere implementate dalla struttura del Fondo per il trattamento dei rischi in ottemperanza al “risk appetite” e alle strategie di trattamento dei rischi definite dal Consiglio di Amministrazione. Responsabile delle attività di identificazione delle misure di trattamento dei rischi è il Direttore Generale del Fondo;
5) Implementazione delle misure di trattamento dei rischi (Risk Treatment): consiste nell’implementazione delle diverse misure operative concrete definite dal Direttore Generale del Fondo per il trattamento dei rischi. Responsabile delle attività di implementazione delle misure di trattamento dei rischi è tutta la struttura del Fondo e da ultimo il Direttore Generale in quanto al vertice di tale struttura;
6) Controllo dei rischi (Risk Control): consiste nelle attività di monitoraggio e controllo mirate a verificare che le esposizioni ai rischi del Fondo o degli aderenti al Fondo non superino i limiti operativi definiti dal Consiglio di Amministrazione e ad attuare le azioni di mitigazione identificate per ridurre le esposizioni al rischio e la loro adeguatezza. Il responsabile ultimo dell’attività di Risk Control è il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi, che si avvale anche per tale attività del supporto di tutte le strutture operative del Fondo;
7) Reporting dei rischi e segnalazioni all’Autorità di Vigilanza (Risk Reporting): consiste nell’attività di produzione di un’adeguata informativa e reportistica in merito al profilo di rischio complessivo del Fondo ed all’attività di monitoraggio sull’esposizione a ciascuno dei rischi individuati nella Politica, da indirizzare sia verso gli organi interni del Fondo (in particolare il Direttore Generale e il Consiglio di Amministrazione) sia verso la COVIP ove richiesto. Il responsabile ultimo dell’attività di Risk Reporting è il titolare della Funzione di Gestione dei Rischi, che si avvale anche per tale attività del supporto di tutte le strutture operative del Fondo.
5. POLITICA DI REMUNERAZIONE
Con l’obiettivo di assicurare l’adozione di un sistema retributivo coerente con i principi delineati dal comma 4 dell’art. 5-octies del Decreto, tenuto altresì conto delle Deliberazioni COVIP e di quanto stabilito dal Regolamento UE n. 2088/2019 in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità, il Fondo ha redatto una Politica di Remunerazione che illustra i principi, le direttive, le responsabilità e le competenze da osservare in materia di remunerazione.
Con il termine “remunerazione” si intende qualsiasi forma di pagamento (fisso o variabile), inclusi benefici o componenti accessorie, che viene corrisposto ai soggetti in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali forniti al Fondo.
Il Fondo considera, come obiettivo imprescindibile, l’adozione di sistemi di remunerazione coerenti con il principio di sana e prudente gestione, evitando incentivi che possano incoraggiare eccessive assunzioni di rischi. Nella definizione della componente variabile è assicurata la coerenza con il profilo di rischio del Fondo e sono valutati tutti gli eventuali rischi connessi, compresi i rischi derivanti da fattori ESG, scoraggiando l’assunzione di rischi in tema di sostenibilità. La definizione e l’applicazione della politica di remunerazione si prefigge di:
• attrarre, trattenere e motivare le risorse che rientrano nel personale definito “rilevante” in quanto caratterizzate da professionalità e capacità adeguate a rispondere alle esigenze e agli obiettivi del Fondo;
• proteggere la reputazione del Fondo, in linea con i valori che lo caratterizzano, così come richiamati anche nel Codice Etico;
• favorire l’attuazione degli obiettivi di lungo termine del Fondo.
Con la definizione e l’applicazione della Politica di Remunerazione, il Fondo si prefigge di adottare e rispettare, oltre ai principi previsti dall’Art. 5-octies, comma 4 del Decreto, i seguenti principi cardine:
- Equità: la remunerazione deve essere coerente con il ruolo ricoperto. Ciò vale sia per le posizioni apicali, come i componenti degli organi sociali, sia per tutto il personale coinvolto nelle attività del Fondo, per questi ultimi coordinandosi con quanto previsto in materia di contratto nazionale di riferimento in vigore;
- Competitività: il livello retributivo deve essere equilibrato rispetto a quello del mercato di riferimento;
- Coerenza: il sistema remunerativo deve accordare trattamenti retributivi analoghi a figure professionali assimilabili, tenendo conto dei fattori che possono influenzare tempo per tempo il livello retributivo;
- Meritocrazia: il sistema remunerativo è volto a premiare coerentemente i risultati ottenuti ed i comportamenti seguiti per il loro raggiungimento, nel quadro di un costante rispetto della normativa e delle procedure in essere:
Nell’ambito della definizione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nel sistema retributivo del Fondo:
- L’Assemblea dei Delegati elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci e ne determina il compenso.
- Il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e il Vice Presidente secondo quanto previsto dallo Statuto. Nomina il Direttore Generale, determinandone compiti ed emolumenti e i Responsabili della Funzioni Fondamentali, determinandone il compenso. In relazione ai fornitori di servizi di attività essenziali o importanti, definisce i criteri di selezione sotto il profilo della professionalità, dell’onorabilità e della capacità finanziaria, così come descritto nella politica di esternalizzazione e scelta del fornitore. Il Consiglio di Amministrazione definisce, assicurando il coinvolgimento delle funzioni di controllo, la politica di remunerazione, approvandola e sottoponendola a revisione almeno ogni tre anni; è inoltre responsabile della corretta applicazione della politica e assicura che i sistemi di remunerazione variabile siano coerenti con le scelte complessive del Fondo in termini di assunzione dei rischi, strategie, obiettivi di breve e lungo periodo. L’Organo Amministrativo è inoltre responsabile della corretta applicazione della Politica di Remunerazione e si assicura che i processi decisionali relativi alla stessa siano chiari, documentati e trasparenti ed includano misure atte ad evitare conflitti di interesse, nel rispetto di quanto previsto dal Documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse.
Per tutto il restante personale dipendente, la struttura remunerativa si articola nel seguente modo:
- una remunerazione fissa di base, la cui corresponsione è garantita, che comprende le voci economiche contrattuali previste nel CCNL del settore elettrico e qualsiasi altra somma, comunque garantita, diversa da quella prevista dal CCNL di riferimento;
- una remunerazione variabile, il cui ammontare totale è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è la componente subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi annuali misurabili, definiti dal Direttore Generale, di concerto con il Presidente. Il Direttore Generale verifica periodicamente il conseguimento degli obiettivi prefissati.
- Benefit e Welfare, ovvero la componente non direttamente monetaria che il Fondo riconosce ai propri dipendenti, in aggiunta alla remunerazione erogata, che include sia strumenti finalizzati a potenziare la copertura previdenziale e sanitaria dei dipendenti (ad esempio l’iscrizione al fondo pensione complementare e al fondo sanitario), sia altre tipologie di benefici aziendali (ad esempio l’associazione ricreativa)
Con riferimento allo schema remunerativo previsto per il personale dipendente di altra società che svolge la propria attività in distacco presso il Fondo, il Fondo verifica che la politica di remunerazione della società datrice di lavoro non sia in contrasto con la politica adottata. A tal fine, l’organo di amministrazione valuta che la remunerazione corrisposta a tali soggetti non incoraggi l’assunzione di rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo e alle sue regole e che non contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.