COMUNE DI SELARGIUS
COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari
Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia
(approvato con Deliberazione del C. C. 126/2007 e modificato con Deliberazioni del C. C. n. 25/2009,
53/2009, 76/2010 e 15/2012)
INDICE
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI pagina
Art. 1 – Oggetto del Regolamento 3
Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia 3
Art. 3 – Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi 3
Art. 4 – Programmazione degli interventi in economia 4
TITOLO II – INTERVENTI IN ECONOMIA 4
Art. 5 – Lavori in economia 4
Art. 6 – Categorie di lavori in economia 4
Art. 7 – Forniture in economia 6
Art. 8 – Servizi in economia 7
Art. 9 – Interventi misti 8
Art. 10 – Norma di salvaguardia 8
TITOLO III– PROCEDIMENTO 9
Art. 11 – Responsabile del procedimento 9
Art. 12 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta 9
Art. 13 – Interventi eseguiti per cottimo fiduciario 9
Art. 14 – Modalità di presentazione dell’offerta 10
Art. 15 – Scelta del contraente 10
Art. 16 – Ordinazione 11
Art. 17 – Esecuzione dell’intervento 11
Art. 18 – Pagamenti, attestazione di regolare esecuzione, collaudo 11
Art. 19 – Disposizioni contrattuali 12
TITOLO IV – DISPOSIZIONI COMUNI 12
Art. 20 – Offerta economicamente più vantaggiosa 12
Art. 21 – Affidamento diretto 12
Art. 22 – Contratti aperti 12
Art. 23 – Mezzi di tutela 13
TITOLO V – INTERVENTI PARTICOLARI 13
Art. 24 – Interventi d’urgenza 13
Art. 25 – Lavori di somma urgenza 13
Art. 26 – Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco 14
Art. 27 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici 14
TITOLO VI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ESECUZIONE
LAVORI IN ECONOMIA 14
Art. 28 – Interventi affidati in economia per cottimo 15
Art. 29 – Revisione dei prezzi 15
Art. 30 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta 15
Art. 31 – Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo 16
Art. 32 – Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive 16
TITOLO VII – FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI
PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
IN ECONOMIA 16
Art. 33 – Formazione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture da eseguire in economia, mediante cottimo fiduciario 16
TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI 17
Art. 34 – Entrata in vigore 17
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento, emanato nell’ambito dell’autonomia comunale in attuazione delle previsioni di cui alla normativa vigente in materia, disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia, in relazione alle categorie specificate nei successivi articoli.
Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all’ordinamento giuridico vigente.
Nessun intervento può essere artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente regolamento, ovvero ricondurlo ad una disciplina diversa da quella cui deve soggiacere.
Gli interventi disciplinati dal presente regolamento devono essere realizzati in armonia con i principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, proporzionalità, parità di trattamento, economicità, efficacia, efficienza e buona amministrazione e, pertanto, devono essere raccordati con l’attività di programmazione degli organi di governo.
L’Amministrazione Comunale accerta nei modi di legge l’attuazione dei suddetti principi e finalità. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia
L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell’ente impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei necessari requisiti.
Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi
La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alle convenzioni in atto con altre Pubbliche Amministrazioni alle quali l’Amministrazione Comunale può aderire ai sensi della normativa vigente, agli accordi quadro, ai sistemi dinamici di acquisizione e alle aste elettroniche.
La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui al precedente comma o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero, ancora, in relazione alle prestazioni professionali di natura tecnica sulla base delle vigenti tariffe professionali, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
L’esecuzione di lavori in economia di cui all’articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.
Art. 4 – Programmazione degli interventi in economia
L’Amministrazione individua nell’ambito degli strumenti di programmazione dell’Ente (elenco annuale dei lavori pubblici e/o bilancio di previsione) l’elenco degli interventi “prevedibili” da realizzarsi nell’esercizio per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.
Gli stanziamenti per gli interventi da eseguirsi in economia verranno indicati ove possibile nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) distribuiti per Centri di Responsabilità.
TITOLO II INTERVENTI IN ECONOMIA
Art. 5 – Lavori in economia
In ottemperanza ai principi di cui all'art. 1 comma quarto, del presente regolamento, tenendo conto del rapporto tra il costo dell’impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato economico e funzionale perseguito, l’affidamento di lavori in economia non può superare l’importo di euro 200.000,00.
L’importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
Nessuna esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1.
Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a. l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
b. gli affidamenti di un intervento misto di cui all’articolo 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
Art. 6 – Categorie di Lavori in economia
Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 5, comma 1, i seguenti lavori di:
a. manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non realizzabili con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
− prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
− riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
− lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
− lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
b. lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
c. interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;
d. lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
e. lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
f. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
g. lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
h. lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori;
i. lavori di bonifica;
Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore ai 100.000 euro; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:
a. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
b. lavori di conservazione, manutenzione, ristrutturazione, restauro, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;
c. lavori di conservazione, manutenzione, ristrutturazione, restauro, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;
d. manutenzione, riparazione ed integrazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque e fognario, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
e. manutenzione, riparazione ed integrazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
f. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco, nonché di marciapiedi, piazze ed in genere sistemazione di aree pubbliche e opere di completamento relative;
g. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.
Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all’installazione di beni forniti ai sensi dell’articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 8.
Art. 7 – Forniture in economia
Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali, entro il limite di € 193.000,00, relative a :
x. xxxxxx e attrezzature quali, a titolo esemplificativo: mobili, sopramobili, quadri, tende, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio; beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
b. veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli; prodotti e materiale di consumo per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici; apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
c. libri, audiovisivi, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
d. materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
e. materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
f. vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
g. beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
h. combustibile per il riscaldamento di immobili;
i. fornitura di acqua, gas, energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
j. materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
k. attrezzature per il gioco, l’arredo ed il funzionamento delle aree verdi in generale, delle strutture scolastiche e degli impianti sportivi, comprese le strutture accessorie a questi;
x. xxxxxx, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;
x. xxxxx, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, bandiere con relative aste, addobbi floreali, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
n. opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;
o. forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
p. forniture da eseguirsi a carico o in luogo di imprese aggiudicatarie, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
q. forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
r. spese per impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni (impianti e apparecchi telefonici e telefax); impianti e sistemi di videoconferenza e di videosorveglianza; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggio impianti luce e palchi per pubblici spettacoli;
s. opere cimiteriali;
x. xxxxxxxxx da eseguirsi nelle ipotesi di eventi imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo o danni per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica o per il patrimonio storico, artistico, culturale;
u. forniture da eseguirsi per il completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto;
v. acquisto di beni e servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
w. acquisizione di beni che rientrano per analogia nelle tipologie di cui sopra.
Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori ai sensi dell’articolo 6 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 8.
Art. 8 - Servizi in economia
Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi, entro il limite di € 193.000,00 di seguito riepilogate:
a) servizi di manutenzione, riparazione e restauro di attrezzature, arredi, mezzi e impianti;
b) acquisto di biglietti per trasporto passeggeri con mezzi aerei, marittimi, ferroviari e terrestri di altro genere presso le agenzie di viaggi, servizio di trasporto merci per via aerea e terrestre, escluso il trasporto per ferrovia, servizi di spedizione con corriere non effettuabili con il servizio postale;
c) servizi di telecomunicazione;
d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
e) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione, manutenzione e revisione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
f) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio- economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
g) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica ;
h) predisposizione e studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;
i) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
j) servizi di pulizia;
k) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione e resocontazione;
l) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e spurgo delle fognature, e alla parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
m) servizi di bonifica;
n) acquisto di servizi, nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
o) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette (anziani, disabili, adolescenti), per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
p) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione ed il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a
domanda individuale; servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;
q) servizi relativi all’istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
r) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
s) servizi bibliotecari, archivistici e relativi servizi connessi;
t) acquisizione di servizi che rientrano per analogia nelle tipologie di cui sopra.
Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:
a. nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’articolo 7;
b. prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
c. i servizi di natura tecnica non rientranti nella realizzazione di lavori pubblici, non previsti da tariffe approvate con provvedimento legislativo o amministrativo delegato avente forza di legge o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva, ad eccezione delle fattispecie escluse dal Codice degli Appalti.;
d. servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
e. servizi legali;
f. servizi tecnici di cui all’art. 27, alle condizioni e con le modalità ivi indicate.
Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell’articolo 6 o alla fornitura di beni in economia ai sensi dell’articolo 7.
Il ricorso al sistema di spese in economia, nel limite dell’importo di cui al comma 1, è, inoltre, consentito nelle ipotesi specificatamente previste dalla normativa vigente.
Le norme di cui al presente Regolamento non si estendono agli affidamenti di servizi compresi nell'Allegato II B del D. Lgs. 163/2006, ai quali si applicano gli articoli 65, 68 e 225 del Codice dei Contratti. Si applicano, invece, agli affidamenti di servizi compresi nell'Allegato IIA, limitatamente a quelli elencati nell'articolo 8 del presente Regolamento
Art. 9 - Interventi misti
Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, lettera b) del presente regolamento.
Art. 10 - Norma di salvaguardia
Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell’impianto al quale accedono.
TITOLO III PROCEDIMENTO
Art. 11 - Responsabile del procedimento
Per ogni singolo intervento relativo a lavori, servizi e forniture, responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, è il Responsabile dell’Area competente.
Quest’ultimo può nominare, ai sensi della normativa vigente, un responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del Responsabile dell’Area competente.
Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 11 provvede direttamente all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’intervento.
La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal responsabile di cui all’articolo 11, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.
I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comunque comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
Art. 13 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario
Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all’articolo 11 richiede almeno cinque preventivi, se esistono soggetti idonei in tal numero, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici eventualmente predisposti dall’Amministrazione, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
La lettera di invito, di norma, contiene:
a. l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
b. le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d’uso;
c. le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione e di fornitura della prestazione;
d. il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
e. le modalità di presentazione dell’offerta e i criteri di affidamento;
f. il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi e gli inesatti adempimenti e, nei contratti di lavori pubblici, il diritto dell'Ente appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’articolo 137 del codice;
g. il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell’ambito del predetto arco di tempo;
h. la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d’oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
i. l’indicazione della procedura utilizzata per l’esame delle offerte;
l. il nominativo del Responsabile del Procedimento.
La lettera di invito può essere inoltrata xxx xxxxx xxxxxxxxx, via telefax o via posta elettronica. L’invito deve essere inviato di regola almeno 15 giorni prima del termine di presentazione dell’offerta, a meno che ragioni di urgenza, debitamente motivate, non richiedano tempi più brevi.
Nel caso di intervento d’urgenza di cui all’articolo 24 o di lavori di somma urgenza di cui all’articolo 25, l’invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di xxxxxx, il responsabile di cui all’articolo 11 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui all’articolo 11 redige un modello per la presentazione dell’offerta e lo allega alla lettera di invito.
Ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
Art. 14 – Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta deve essere presentata con le modalità ed entro i termini indicati nella lettera d’invito, secondo misure idonee ad assicurare la par condicio.
Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono esaminate dal Responsabile dell’Area competente alla presenza del Responsabile del procedimento, ove nominato, o del Responsabile del Servizio interessato.
Art. 15 - Scelta del contraente
La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
a. in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
b. in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
Il verbale delle operazioni conclusive dell’affidamento è approvato con determinazione; con la stessa determinazione è assunto l’impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
L’esito della procedura sarà pubblicato sul sito del Comune.
Art. 16 – Ordinazione
Effettuate le operazioni di cui agli articoli precedenti, il responsabile del procedimento emette l’atto di ordinazione dell’intervento che deve contenere:
− la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
− la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
− i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di xxxxx, classificazione intervento ecc.);
− le indicazioni di cui all’articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 quali l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria;
− l’indicazione del centro di costo;
− ogni altra indicazione ritenuta utile.
Inoltre, nelle ipotesi in cui l’ordinazione venga utilizzata in luogo del contratto formale, e quindi nei casi di cui all’art. 19, lettera a, del presente regolamento, deve, altresì, contenere:
a) obbligatorietà della cauzione definitiva;
b) il rispetto dei contratti di lavoro della categoria cui appartiene il privato contraente;
c) il rispetto dei piani di sicurezza
Il responsabile di cui all’articolo 11 verifica, inoltre:
− la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla quantità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura il proprio nulla osta alla liquidazione;
− la completezza della fattura in ordine all’indicazione dell’impegno di spesa ed al capitolo di riferimento.
Art. 17 – Esecuzione dell’intervento
L’esecuzione dell’intervento, sia sotto l’aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento che può delegare ad altri tale incombenza; in tal caso, il delegato ha l’obbligo di segnalare al responsabile del procedimento eventuali irregolarità degli interventi.
In caso di ritardo o inesatto adempimento imputabile all’operatore economico dell’esecuzione dell’intervento si applicano le penali previste.
Il responsabile del procedimento, dopo formale diffida, contenente l’indicazione di un termine perentorio per l’adempimento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l’esecuzione in economia di tutto o parte dell’intervento a spese dell’operatore economico medesimo, ovvero la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso, il risarcimento del danno.
Art. 18 – Pagamenti, attestazione di regolare esecuzione, collaudo
La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l’acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall’ordinamento, entro il termine stabilito dal responsabile del procedimento decorrente dall’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo, o dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
Si osservano, in ogni caso, le disposizioni del regolamento di contabilità.
Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 40.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal responsabile di cui all’articolo 11, competenti in ragione dell’intervento da collaudare.
Art. 19 – Disposizioni contrattuali
Per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori il Responsabile del procedimento può addivenire alla formalizzazione del rapporto:
a) per importi pari o inferiori a € 10.000 per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio, ad avvenuta ricezione dell’accettazione dell’aggiudicazione al Responsabile del procedimento;
b) per importi pari o superiori a € 10.001 e fino a € 30.000, mediante scrittura privata non autenticata o sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione da parte del contraente;
c) per importi superiori a € 30.000 mediante stipulazione di contratto redatto per atto pubblico amministrativo o scrittura privata autenticata.
Il rapporto contrattuale sarà soggetto a registrazione ove previsto.
TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 20 - Offerta economicamente più vantaggiosa
Per gli interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l’affidamento.
Art. 21 – Affidamento diretto.
Può prescindersi dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore, previa informale indagine di mercato, nei seguenti casi:
a. nel solo caso di lavori, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di euro 40.000;
b. nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000.
Art. 22 - Contratti aperti
Nel caso di contratti aperti di cui all’articolo 13, comma 2, lettera g) del presente regolamento, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
a. l'oggetto della singola ordinazione, nell’ambito del contratto aperto;
b. le caratteristiche tecniche e qualitative dell’oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
c. il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione;
d. ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non determinabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi che costituisce vincolo per l’affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all’articolo 11, procede a singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.
Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all’affidamento.
Art. 23 - Mezzi di tutela
Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
TITOLO V INTERVENTI PARTICOLARI
Art. 24 - Interventi d’urgenza
Nei casi in cui l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare dal provvedimento, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato, i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza, la stima dei costi dell’intervento ai fini dell’assunzione della copertura di spesa e dell’ordinazione.
Art. 25 - Lavori di somma urgenza
Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio e che arrecano pregiudizio alla pubblica incolumità, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell’amministrazione che si reca prima sul luogo o prende conoscenza dell’evento, può disporre, contemporaneamente alla redazione di un verbale, i lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio, sempre nei limiti di cui al presente regolamento e ne dà immediata comunicazione al responsabile di cui all’art. 11.
L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico di cui al comma 1.
Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
Il tecnico di cui al comma 1 redige entro 7 (sette) giorni feriali dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al responsabile del procedimento, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 11 procede all’immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
L’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine, ai sensi della normativa vigente.
Art. 26- Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
Qualora gli interventi d’urgenza di cui all’articolo 24 o i lavori di somma urgenza di cui all’articolo 25 siano ordinati dal Sindaco nell’esercizio dei poteri di ordinanza, lo stesso Xxxxxxx può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l’attuazione dell’ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli articoli 11, 24 e 25, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
Il responsabile di cui all’articolo 11 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.
Art. 27- Disposizioni speciali per i servizi tecnici
Per servizi tecnici si intendono:
a. i servizi di architettura e ingegneria, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e alle prestazioni tecniche connesse di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006;
b. le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art.112 del D.Lgs. 163/2007;
c. le attività di supporto al responsabile del procedimento;
d. le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
e. i servizi di urbanistica e paesaggistica, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
f. i servizi inerenti alla predisposizione di documenti relativi alla sicurezza sul lavoro e di valutazione del rischio;
g. collaudo statico e tecnico-amministrativo;
h. ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 40.000,00, possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile di cui all’art. 11.
I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a) e g), di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a euro 100.000,00, sono affidati mediante la procedura prevista dall’art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 2 qualora:
1. nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi con la procedura prevista dal citato art. 91 del codice degli appalti, ad eccezione degli incarichi di cui al comma 1 lettera g) (collaudi);
2. un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.
In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto di incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto di incarico o nell’atto di affidamento.
Non è possibile subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER ESECUZIONE LAVORI IN ECONOMIA
Art. 28 - Interventi affidati in economia per cottimo
I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
a. mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di xxxxxxxxx con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
b. mediante l’esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d’ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall’ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
c. in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all’articolo 11 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.
Art. 29 - Revisione prezzi
Non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, codice civile.
Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 30 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all’articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a. per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall’ordinativo della fornitura;
b. per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
Art. 31 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all’articolo 11, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a. sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d’oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d’oneri o nel contratto;
b. sulla base dello stato finale, all’ultimazione dell’intervento, con liquidazione al collaudo o al rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione che deve avvenire entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori.
I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell’ordinazione medesima. E’ sempre fatto salvo il collaudo o l’accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all’esaurimento del contratto.
Il conto finale e l’atto di accertamento della regolare esecuzione o l’atto di collaudo, devono essere corredati:
a. dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
b. dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
c. dagli atti di ampliamento dell’importo del contratto anche se non costituenti perizia;
d. dall’individuazione del soggetto esecutore;
e. dai verbali di sospensione e di ripresa;
f. dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
g. dall’indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
h. dei pagamenti già effettuati;
i. delle eventuali riserve dell'impresa;
j. da copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
Art. 32- Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all’esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell’esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.
TITOLO VII
FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA
Art. 33 - Formazione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture da eseguire in economia
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 33 L.R. 5/2007 possono essere istituiti, a cura della stazione appaltante, elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture da eseguire
in economia, dei quali i soggetti aggiudicatori possono avvalersi per l’individuazione degli esecutori degli interventi in economia.
L’iscrizione in tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.
I suddetti elenchi devono essere suddivisi per categorie di attività omogenee e per classi di iscrizione secondo l’importo.
Per formare gli elenchi di cui sopra deve essere pubblicato sul sito del Comune un avviso contenente:
a. le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di iscrizione in tali elenchi da parte degli operatori economici interessati;
b. i requisiti di ordine morale, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria che detti operatori devono possedere per essere iscritti negli elenchi;
c. ulteriori elementi necessari alla formazione degli elenchi.
Previa verifica delle istanze di iscrizione pervenute, si procede alla formazione dell’elenco inserendo gli operatori economici nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle richieste. Per l’iscrizione in una determinata categoria di attività, pena l’esclusione della domanda, è necessario che la stessa rientri nell’oggetto sociale dell’impresa risultante dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio e, per i lavori, dalla qualificazione minima prescritta.
I soggetti aggiudicatori utilizzano suddetti elenchi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Ai fini della permanenza nei detti elenchi viene valutata la commissione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni contrattuali e di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale.
Gli elenchi sono aggiornati con cadenza almeno annuale.
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 34 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.