SEZIONE I INFORMAZIONI GENERALI
FO
Allegato alle Condizioni Generali di Contratto “FOGLI FIDEURAM”
SEZIONE I INFORMAZIONI GENERALI
INTESTAZIONE - GENERALITÀ DEGLI INTESTATARI
1
PRIMO MANDANTE
COGNOME NOME
2
SECONDO MANDANTE
COGNOME NOME
3
TERZO MANDANTE
COGNOME NOME
4
QUARTO MANDANTE
COGNOME NOME
INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ DI GESTIONE E SUI SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Principali informazioni su Fideuram Investimenti SGR
Fideuram Investimenti SGR (di seguito anche SGR) con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, 0 appartenente al Gruppo bancario Intesa Sanpaolo, Codice Fiscale 07648370588 e Partita IVA 00000000000 (tel. 00 000000
– fax 00 00000000) è una Società di Gestione del Risparmio autorizzata con provvedimento della Banca d’Italia (Sede di Roma – Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 X - Xxxx) in data 7 maggio 1987 alla gestione collettiva del risparmio. La SGR, già iscritta al n. 32, dal 23.07.2014 è stata iscritta al n. 12 nella Sezione Gestori di OICVM e, dal 20.01.2016, al
n. 144 nella Sezione Gestori di FIA dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 58/98.
Con provvedimento della Banca d’Italia in data 31.3.2003 la SGR è stata autorizzata alla prestazione del servizio di gestione di portafogli e consulenza in materia di investimenti ai sensi della normativa pro tempore vigente.
La SGR può svolgere inoltre i servizi accessori di cui al D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”).
Offerta fuori sede - Collocamento a distanza - Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede
Il collocamento del servizio di gestione di portafogli è affidato a Fideuram S.p.A., e al subcollocatore Sanpaolo Invest SIM S.p.A. i quali vi provvedono in via non esclusiva mediante offerta fuori sede attraverso i propri Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede (Private Banker) iscritti in Italia nell’Albo unico dei consulenti finanziari, ovve- ro avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza.
Comunicazioni con la clientela
Le comunicazioni di qualsiasi genere tra il Cliente e la SGR, concernenti la prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli, devono avere forma scritta e devono essere inoltrate:
- per la corrispondenza al Cliente: all’indirizzo indicato nella Lettera di mandato che costituisce parte inte- grante del contratto di gestione, o ad altro indirizzo comunicato successivamente per iscritto, ovvero devono essere rese disponibili in formato elettronico, laddove richiesto dal Cliente;
- per la corrispondenza alla SGR: a Fideuram Investimenti SGR presso Fideuram S.p.A. - P.le X. Xxxxxx, 31
- 00143 Roma. Nel caso in cui vengano impartite istruzioni specifiche attraverso il Private Banker, queste si intendono conferite alla SGR, ai fini dell’esecuzione, nel momento in cui pervengono a quest’ultima, nel rispetto della priorità di esecuzione.
Trattazione dei reclami
La SGR adotta procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati per iscritto dai Clienti o dai potenziali Clienti e comunicati secondo le modalità individuate nella sezione “Comunicazione con la clientela”. Le procedure adottate prevedono la conservazione delle registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo per- venuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.
L’unità preposta alla trattazione dei reclami è la Compliance.
L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della SGR, è comunicato per iscritto al Cliente, di regola, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.
Risoluzione stragiudiziale delle controversie
Se il cliente al dettaglio non è soddisfatto dell’esito del reclamo oppure non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può proporre ricorso all’Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob (di seguito l’ “Arbitro”). Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie in merito all’osservanza da parte del- l’intermediario degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti a tutela dell’investitore nella prestazione dei servizi di investimento. Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per tutte le informazioni inerenti il ricorso all’Arbitro nonché l’organizzazione e il funzionamento dello stesso si rinvia al sito internet di quest’ultimo (xxx.xxx.xxxxxx.xx), raggiungibile anche dalla pagina iniziale del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Per poter esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia riferita al Contratto, il cliente ha l’obbligo di esperire in via preliminare il procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 così come modificato dall’art. 84 del D.L. 69/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, la SGR e l’Investitore possono ricorrere:
• al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto a Fideuram Investimenti SGR;
• ad uno degli organismi iscritti nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, disponibile sul sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, purché specializzato in controversie bancarie e finanziarie. L’esperimento della procedura presso l’Arbitro richiamata sopra, esonera l’Investitore dall’obbligo di esperire in via preliminare il procedimento di mediazione previsto dal paragrafo che precede.
Lingua utilizzata
Il contratto di gestione di portafogli è redatto in italiano; la medesima lingua dovrà essere utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o scritte che interverranno tra il Cliente e la SGR.
Rendicontazione
La SGR, in relazione allo specifico servizio di investimento di gestione di portafogli, invia al Cliente una rendiconta- zione sull’attività svolta, i cui contenuti, modalità e termini sono descritti nel contratto di gestione.
Sistemi di indennizzo e di garanzia
La SGR aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia.
Il Fondo Nazionale di Garanzia, istituito dall’art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Il Fondo è riconosciuto “sistema di indennizzo” dall’art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, articolo attualmente ancora in vigore.
284138 - Edizione Maggio 2018
L’organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal “Regolamento operativo” previsto dall’art. 12, comma 0, xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx 14 novembre 1997, n. 485.
Il Fondo indennizza i clienti, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun Cliente di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
Il Fondo indennizza i crediti dei Clienti nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato pre- ventivo.
Inoltre, è istituito presso la Consob il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all’art. 32-ter.1 del TUF. Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all’articolo
6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del TUF, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell’accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all’articolo 32-ter del TUF, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l’avvio della procedura, nonché, per l’even- tuale parte residua, a consentire l’adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell’educazione finanziaria.
INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA
La SGR è autorizzata dal Cliente per iscritto:
- a depositare presso di sé gli strumenti finanziari in gestione, con facoltà di subdepositarli presso banche e/o altri organismi, italiani ed esteri, che ne consentano la custodia e l’amministrazione accentrata;
- a depositare ogni importo liquido facente parte del patrimonio in gestione su uno o più conti bancari aperti a nome della SGR con l’indicazione che si tratta di beni di terzi.
La responsabilità della SGR nei confronti della clientela rimane ferma anche qualora gli strumenti finanziari siano, con l’approvazione del Cliente, sub-depositati presso terzi.
I depositari per la liquidità o i sub-depositari per gli strumenti finanziari sono scelti dalla SGR sulla base delle com- petenze e della reputazione di mercato degli stessi tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamen- tari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano.
La liquidità e gli strumenti finanziari conferiti in gestione, nonché la liquidità e gli strumenti finanziari di volta in volta derivanti dall’attività di gestione svolta dalla SGR per conto del Cliente, sono depositati su conti e sub-depositi intrattenuti presso Fideuram S.p.A. intestati alla SGR esplicitamente rubricati come beni di terzi (“conti omnibus”). Per tali conti, tenuti distinti da quelli di proprietà della SGR, non opera la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub-depositari nei confronti della SGR stessa.
I conti sono fruttiferi di interessi; gli interessi maturati sulle somme depositate, di pertinenza del Cliente, vengono integralmente retrocessi allo stesso - al netto della ritenuta fiscale - nella medesima misura in cui sono corrisposti dal depositario e con pari valuta.
La SGR predispone presso la propria sede specifiche evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dete- xxxx per conto dei clienti.
Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e indicano il depo- sitario (o sub-depositario) dei beni medesimi.
Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momen- to con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono inoltre regolarmente riconciliate - anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere - con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) prodotti da Fideuram S.p.A..
Nelle evidenze della SGR sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della clientela, la data dell’operazione e la data del regolamento.
La SGR evita compensazioni tra le posizioni contabili (sia in denaro che in titoli) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, la SGR presterà particolare cura affinché le posizioni contabili di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativa- mente ad operazioni poste in essere per conto di differenti Clienti o per proprio conto.
La SGR monitora periodicamente l’attività svolta da Fideuram S.p.A. e da Sanpaolo Invest SIM S.p.A. al fine di riesa- minare l’efficienza e l’affidabilità del servizio da questa prestato.
Nel caso di insolvenza del terzo detentore la possibilità, per il Cliente, di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il sub-depositario nonché dagli orientamenti degli Organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
Come specificato sopra, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente sono immessi in un "conto omnibus" aperto presso un depositario abilitato, intestato alla SGR, unitamente agli strumenti finanziari di una pluralità di Clienti.
L’immissione degli strumenti di pertinenza del Cliente in un conto “omnibus” potrebbe comportare il rischio di con- fusione del patrimonio del Cliente rispetto a quello della SGR e degli altri Clienti. Al fine di evitare tale rischio la SGR istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti detenuti per ciascun Cliente, con indicazione del sub-depositario dei beni medesimi.
Nel caso in cui Fideuram S.p.A. sub-depositi, a sua volta, gli strumenti finanziari dei Clienti presso organismi extra- comunitari, poiché il regime legale, le disposizioni di vigilanza nonché le norme di regolamento (settlement) possono differire anche sostanzialmente rispetto a quelli vigenti negli ordinamenti comunitari (soprattutto per quanto con- cerne le regole per l’identificazione separata dei beni della clientela) la stessa è contrattualmente tenuta, prima di depositare gli strumenti finanziari o somme di denaro appartenenti ai Clienti della SGR in uno stato extracomuni- tario, ad informarsi sulle norme ivi vigenti e sui potenziali effetti che l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamen- to giuridico extracomunitario può comportare sui diritti dei Clienti della SGR posto che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti.
In particolare la SGR ha concordato con Fideuram S.p.A. che la stessa non sub-depositi i beni della propria clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, salvo sussista una delle seguenti condizioni:
A) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di Clienti professionali e questi chiedano per iscritto alla SGR di depositarli presso quel soggetto;
B) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.
Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal deposi- tario o dal sub-depositario nei confronti della SGR o del depositario.
In caso di sub-deposito presso intermediari extracomunitari, i diritti del Cliente sugli strumenti finanziari sub-depo- sitati possono essere regolati diversamente da quanto previsto dall’ordinamento italiano o comunitario: in partico- lare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-depo- sito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-deposi- tari a procedure concorsuali. In tali casi il Cliente potrebbe correre il rischio che gli strumenti finanziari non siano disponibili per la restituzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi.
Prima di utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro Cliente, strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente, la SGR fornisce in tempo utile al Cliente medesimo informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l’utilizzo di tali strumenti finanziari comporta per la SGR, comprese le condizioni di resti- tuzione degli strumenti, e sui rischi che ne derivano.
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI/SERVIZI DI INVESTIMENTO, SUI RISCHI, E SULLE DELEGHE DI GESTIONE
Per quanto riguarda:
(i) informazioni sul metodo e sulla frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente;
(ii) la descrizione dell’eventuale parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente;
1 di 4
COPIA PER IL COLLOCATORE E PER FIDEURAM INVESTIMENTI SGR
(iii) i tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e i tipi di operazioni che pos- sono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
(iv) gli obiettivi di gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la propria discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità, si rinvia al Contratto per il servizio di gestione di portafogli consegnato al Cliente unitamente alle presenti Informazioni Generali.
Si forniscono di seguito informazioni in merito ai rischi connessi agli strumenti finanziari nei quali il patrimo- nio conferito in gestione può essere investito.
In termini generali, con riferimento alle categorie di strumenti finanziari e alla valutazione del rischio che tali stru- menti comportano per il Cliente, le caratteristiche di rischio di un Foglio tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire – direttamente o indirettamente – in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, un Foglio che preveda l’investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente contenuta, la rischiosità complessiva del Foglio sarà diversa e più elevata. La rischiosità effettiva del Foglio, tuttavia, dipende anche dalle scelte operate dalla SGR che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa gli strumenti finanziari da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.
La SGR esplicita comunque nel Contratto il livello di rischio di ciascun Foglio.
Il Cliente deve informarsi approfonditamente presso la SGR sulle caratteristiche e sul livello di rischio del Foglio che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura del Foglio ed il grado di esposizione al rischio che esso comporta.
Per valutare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è inoltre necessario tenere presenti i seguenti elementi:
1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario ed eventuali limiti del mercato disponibili per essi;
2) la sua liquidità;
3) la divisa in cui è denominato;
4) gli altri fattori fonte di rischi generali;
5) rischi specifici di alcuni strumenti finanziari;
6) rischi derivanti da investimenti in azioni o quote di hedge fund o di fondi di hedge fund;
1) La variabilità del prezzo
Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.
1.1) Titoli di capitale e titoli di debito, titoli strutturati, titoli subordinati
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) titoli di capitale - acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) titoli di debito - acquistando titoli di debito si diviene creditori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il deten- tore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei proventi deri- vanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale pos- sano vedersi restituire una parte di quanto investito.
b.1) titoli strutturati, titoli subordinati - sono categorie particolari di titoli di debito, caratterizzati da un grado maggiore di rischio.
In particolare, i titoli strutturati sono costituiti da una componente obbligazionaria ed una o più componenti “deri- vative”, il cui valore è determinato dall’andamento di strumenti finanziari o indici a questi collegati, ovvero incidono sulla scadenza del titolo. I detentori di titoli di tal genere saranno quindi soggetti non semplicemente ai rischi nor- malmente propri dei titoli di debito, ma anche ai rischi propri della componente derivativa presente nell’obbligazione strutturata rappresentati nel successivo paragrafo 5. I titoli subordinati sono invece caratterizzati da una posizione deteriore del prenditore del titolo rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività del- l’emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. L’Investitore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di credito verso l’emittente solo dopo che siano stati soddi- sfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche pro- prie dei titoli subordinati fanno sì che il prenditore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell’eventuale dis- sesto finanziario della società emittente.
1.2) Rischio specifico e rischio generico
Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari del- l’emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del pro- prio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.
Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato (“M.R.”) o su un sistema multilate- rale di negoziazione (“M.T.F.”) o su un sistema organizzato di negoziazione (“OTF”) (complessivamente definiti “Sede di Negoziazione”) si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell’indice del mercato.
Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.
1.3) II rischio emittente
Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.
Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all’Investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell’emittente tanto maggiore è il tasso d’interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’Investitore.
Per valutare la congruità del tasso d’interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d’interesse cor- risposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.
1.4) Il rischio d’interesse
Con riferimento ai titoli di debito, l’Investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso la variazione del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell’acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall’Investitore fino alla scadenza.
Qualora l’Investitore avesse necessità di smobilizzare l’investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello indicato dal titolo al momento del suo acquisto.
In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxx xxxxx), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d’interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon – titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un’unica soluzione alla fine del periodo – con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all’anno; l’aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.
È dunque importante per l’Investitore, al fine di valutare l’adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l’investimento.
1.5) L’effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo
Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere diminuito attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l’investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risulta- re costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L’Investitore può raggiungere un ele- vato grado di diversificazione a costi più contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d’investimento e Società d’investimento a capitale variabile – SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai rego- lamenti o programmi di investimento adottati.
Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall’investimento acqui- stando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico della quota (maggiorato o diminuito delle com- missioni di sottoscrizione/rimborso previste); valore che si ottiene dividendo il valore dell’intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Il valore delle quote e/o delle azioni degli OICR in portafoglio, risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono inve- stite le risorse.
Occorre pertanto sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d’investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.
Gli Exchange Traded Fund (“ETF”) o “fondi indicizzati quotati” sono fondi con almeno una particolare categoria di azioni o quote negoziata per tutta la giornata in almeno una Sede di Negoziazione, nell’ambito della quale almeno un market-maker interviene per assicurare che il prezzo delle sue azioni o quote nella Sede di Negoziazione non si discosti in maniera significativa dal rispettivo valore netto di inventario né, se del caso, da quello indicativo calcolato in tempo reale (indicative Net Asset Value o Nav).
L’Exchange Traded Fund (“ETF”) è una tipologia di OICR le cui quote sono negoziate in Borsa come semplici azioni e il cui unico obiettivo d’investimento è quello di replicare l’indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. Esso riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione. L’acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento e al rischio che la valuta di riferimento del- l’indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/ rivalutazione di tale valuta rispetto all’euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in Borsa come semplici azioni e il cui obiettivo d’investi- mento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto:
a) alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell’indice di riferimento;
b) a partecipare in maniera più che proporzionale all’andamento di un indice;
c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento;
d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.
1.6) Rischi connessi all’investimento in fondi di investimento alternativi (FIA) di tipo chiuso.
Un fondo comune d’investimento (mobiliare o immobiliare) di tipo chiuso presenta le seguenti caratteristiche:
- l’ammontare del fondo e il numero delle relative quote viene prefissato al momento della sua costituzione.
- il rimborso delle quote interviene solo alla scadenza della durata del fondo (secondo le modalità previste dal regolamento di gestione). Il rimborso delle quote potrà peraltro essere differito qualora il fondo usufruisca del “periodo di grazia”. Nel regolamento di gestione la Società di Gestione del Risparmio può inoltre riservarsi la facoltà di effettuare, durante la vita del fondo comune, rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti.
Per quanto appena detto, i fondi chiusi costituiscono una forma di investimento di medio-lungo termine rivolta ad un pubblico di risparmiatori che sia disposto a:
- immobilizzare le somme investite per periodi di tempo medio-lunghi, fatta salva la possibilità di disinvestimento sul mercato regolamentato in cui le quote di partecipazione al fondo siano eventualmente negoziate;
- sopportare la possibilità che l’investimento in quote del fondo consegua risultati negativi, anche in misura rile- vante.
Per i fondi chiusi quotati, occorre tenere in considerazione che l’effettivo disinvestimento delle quote di partecipa- zione al fondo sul mercato regolamentato di riferimento è comunque subordinato al reperimento di una contro- parte che consenta la realizzazione del prezzo di vendita richiesto.
FIA MOBILIARI DI TIPO CHIUSO
Il rischio relativo all’investimento in quote di un FIA mobiliare di tipo chiuso consiste principalmente nel possibile decremento del valore della quota che, a sua volta, dipende dall’andamento del valore e dalla redditività delle società e degli strumenti finanziari in cui il patrimonio del fondo è investito.
La politica di investimento dei fondi comuni di investimento mobiliari di tipo chiuso è, di solito, orientata verso l’ac- quisizione di partecipazioni in capitale di rischio, in via diretta o indiretta, di società non quotate, che per loro natura ed in ragione della loro difficile liquidabilità, comportano livelli di rischio superiori a quelli propri degli strumenti finanziari quotati.
Tali maggiori rischi sono imputabili, tra gli altri, ai seguenti fattori:
- Assenza di un sistema di controlli analogo a quello delle società quotate
Le società non quotate non sono assoggettate ad un sistema di controllo analogo a quello delle società quotate; ciò comporta, fra l’altro, l’indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sia sotto il profilo quantitativo che qua- litativo, a quello delle società con titoli quotati.
- Inesistenza di un mercato regolamentato
L’assenza di un mercato regolamentato comporta per il gestore del fondo la non agevole valutazione, in mancanza di un prezzo di riferimento, dei titoli oggetto di negoziazioni.Tale fattore può inoltre generare difficoltà nel disinve- stimento dei titoli in portafoglio che, se perduranti, potrebbero determinare un ritardo nella liquidazione delle quote oltre i termini di scadenza del fondo o, addirittura, oltre lo spirare del termine del “periodo di grazia” eventualmente concesso. Tali difficoltà si potrebbero riflettere sul prezzo di vendita della partecipazione e, conseguentemente, sul valore della quota.
- Rischio correlato al maggior livello di indebitamento utilizzato in particolari operazioni di investimento
L’utilizzo nella prassi di mercato di talune tecniche di investimento (quali, ad esempio, il leverage buyout, il leverage buy-in o il management buy-out) comportano l’assunzione di livelli di indebitamento maggiori rispetto a quelli carat- teristici di altre metodologie di investimento. I conseguenti significativi oneri finanziari connessi al rimborso del debi- to assunto comportano una maggiore difficoltà per la società oggetto di investimento di remunerare adeguatamente il capitale investito e possono influire negativamente sull’equilibrio finanziario della società partecipata.
FIA IMMOBILIARI DI TIPO CHIUSO
Il rischio connesso all’investimento in quote di un FIA comune d’investimento immobiliare di tipo chiuso consiste nel possibile decremento del valore della quota, generato dalle variazioni del valore e della redditività dei beni e dei titoli in cui è investito il patrimonio del fondo.
Il patrimonio di un fondo di questa natura è solitamente investito in misura rilevante in beni immobili e in parteci- pazioni, anche di controllo, in società immobiliari; detti impieghi, oltre ad essere soggetti ad oscillazioni nel loro valo- re dovute a fattori di carattere macroeconomico, riferibili al generale andamento congiunturale dell’economia, pre- sentano elementi di rischio connessi sostanzialmente ai seguenti fattori.
- Mercato immobiliare
Il mercato immobiliare può essere influenzato da fattori contingenti e prospettici, anche di natura settoriale, in ragio- ne della tipologia degli immobili e per ragioni locali, quale l’andamento dell’economia e dell’occupazione. Il mercato immobiliare può essere altresì condizionato da ulteriori fattori quali l’andamento dei tassi di interesse sui mercati finanziari, le previsioni demografiche, gli investimenti in infrastrutture e più nello specifico lo stato di conservazione dei beni immobili. A questi si aggiungono ulteriori elementi di rischiosità generati da fattori specifici del cespite immobiliare, riferibili ad esempio a variazioni nel valore e/o nella redditività dello stesso (accadimenti naturali, modi- ficazioni delle politiche di assetto del territorio e dei piani urbanistici).
Per gli investimenti effettuati all’estero in immobili, in diritti reali e in partecipazioni, ai fattori di rischio suesposti si aggiungono quelli connessi alla situazione politico-finanziaria e giuridico-fiscale dei Paesi in cui gli immobili sono situati, nonché quelli derivanti dall’oscillazione dei tassi di cambio e dalle eventuali limitazioni alla convertibilità delle valute in cui sono espressi gli investimenti.
Il mercato immobiliare può inoltre essere condizionato da modifiche normative, sia di natura civilistica (ad esempio nuove norme in materia di locazione commerciale), sia di natura amministrativa (ad esempio modifiche alle vigenti disposizioni in materia di autorizzazioni commerciali) sia infine di natura fiscale. Con particolare riferimento agli immobili aventi destinazione commerciale, ai rischi sopra esposti, si aggiungono gli ulteriori rischi derivanti da even- tuali provvedimenti amministrativi di annullamento o revoca delle autorizzazioni commerciali per l’esercizio dell’at- tività di vendita al pubblico.
- Non agevole valutazione degli immobili
Non esistono criteri univocamente accettati per la determinazione del valore corrente dei beni immobili; le SGR, con- formemente agli obblighi di legge, si avvalgono di esperti indipendenti per la valutazione dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari, richiedendo inoltre ai medesimi l’espressione di un giu- dizio di congruità sul valore degli immobili in occasione della vendita di questi ultimi.
- Non agevole liquidabilità dei beni immobili
Lo smobilizzo dei beni immobili richiede, in generale, tempi non immediati. Le difficoltà nel reperimento di una con- troparte acquirente, se perduranti, potrebbero ritardare il rimborso delle quote oltre i termini di scadenza del fondo riflettendosi negativamente sul prezzo di vendita dei beni e, conseguentemente, sul valore della quota.
2) La Liquidità
La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.
Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati nelle Sedi di Negoziazione sono più liquidi dei titoli non trattati su dette Sedi. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumenti finanziari.
Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’Investitore difficoltà di liquidare i pro- pri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.
Sede di Negoziazione
Per “sede di negoziazione” si intende un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un siste- ma organizzato di negoziazione.
• Mercato Regolamentato (“MR”)
Sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l’incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conforme- mente alla normativa applicabile.
• Sistema multilaterale di negoziazione (“MTF”)
Un sistema multilaterale gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l’in- contro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla normativa applicabile.
• Sistema organizzato di negoziazione (“OTF”)
Un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla normativa applicabile.
3) La divisa e il rischio di cambio
Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’Investitore, tipicamente l’euro per l’Investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l’euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimento.
L’Investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato com- plessivo dell’investimento.
4) Gli altri fattori fonte di rischi generali
4.1) Mercati emergenti
Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Cliente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mer- cati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione ai Clienti. Sono poi da con- siderarsi i rischi connessi alla situazione politico - finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.
4.2) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l’Investitore a rischi aggiuntivi.Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Il Cliente deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite.
4.3) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.
La possibilità per l’Investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’Investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità sud- dette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
4.4) Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazio- ne “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’Investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di nego- ziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
4.5) Operazioni eseguite fuori dai Mercati Regolamentati (M.R)., Sistemi Multilaterali di Negoziazione (M.T.F). o Organizzati di Negoziazione (O.T.F).
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai M.R., M.T.F. o O.T.F.. L’intermediario cui si rivolge il Cliente potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire in conto proprio).
Per le operazioni effettuate fuori dai M.R./M.T.F./O.T.F. può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumen- to finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun M.R./M.T.F/O.T.F.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
5) Rischi specifici di alcuni strumenti finanziari
5.1) Rischi collegati agli investimenti in strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell’Investitore è ostacolato dalla loro complessità.
Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.
5.2) Futures
5.2.1) L’effetto “leva”
Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L’ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto “effetto leva”. Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l’intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell’Investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’Investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l’Investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’Investitore è debitore di ogni altra passività prodottasi.
5.2.2 Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio
Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l’esecuzione di tali ordini. Anche strategie d’investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le “proposte combinate stan- dard” potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni “lunghe” o “corte”.
5.3) Opzioni
Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio e, in particolare:
5.3.1) L’acquisto di un’opzione
L’acquisto di un’opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l’opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l’Investitore avrà perso l’intera somma utilizzata per l’acquisto del premio più le commissioni.
A seguito dell’acquisto di un’opzione, l’Investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un’ope- razione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo “americano”, esercitarla prima della scadenza.
L’esercizio dell’opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l’acquisto o la con- segna dell’attività sottostante. Se l’opzione ha per oggetto contratti futures, l’esercizio della medesima determinerà l’assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia. Un Investitore che si accingesse ad acquistare un’opzione relativa ad un’attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l’opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l’esercizio dell’opzione diventi profittevole è remota.
5.3.2) La vendita di un’opzione
La vendita di un’opzione comporta in generale l’assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell’opzione possono essere potenzialmente illimitate.
Se il prezzo di mercato dell’attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell’opzione sarà obbli- gato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l’opzione venduta è di tipo “ame- ricano”, il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l’operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l’attività sottostante. Nel caso l’opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assu- merà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l’adeguamento dei margini di garanzia.
L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l’opzione è stata venduta.
5.4) Ulteriori elementi di rischio su futures e opzioni
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati l’Investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.
5.4.1) Termini e condizioni contrattuali
Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l’Investitore può essere obbligato a conse- gnare o a ricevere l’attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.
In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell’organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.
5.4.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi
Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l’applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di per- dite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni deri- vanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.
Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell’attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse sog- getto a limiti di prezzo mentre l’opzione non lo fosse. L’assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere dif- ficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.
5.4.3) Rischio di cambio
I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l’Investitore (tipi- camente l’euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.
5.5) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati.
Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L’intermediario a cui si rivolge l’Investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio.
Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all’Investitore.
5.6) I contratti di swap
I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.
Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore nega- tivo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.
In determinate situazioni, l’Investitore può essere chiamato dall’intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.
Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell’operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell’Investitore esso potrà essere effettivamente per- cepito solo se la controparte risulterà solvibile.
Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l’Investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l’intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.
Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumen- tare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.
6) RISCHI DERIVANTI DA INVESTIMENTI IN QUOTE DI FIA DI TIPO SPECULATIVO (HEDGE FUNDS O FONDI DI HEDGE FUNDS)
L’attività dei gestori di Hedge Funds è caratterizzata da un’elevata flessibilità potendo utilizzare sofisticate tecniche d’investimento.
Gli investimenti di tali fondi possono essere effettuati senza tenere conto dei divieti e delle limitazioni relativi all’og- getto ed alla composizione del portafoglio, al contenimento ed alla concentrazione dei rischi, nonché delle altre regole prudenziali stabilite dalle autorità di vigilanza per i fondi ordinari.
Nell’ambito del mandato di gestione conferito, potranno essere realizzati investimenti in azioni o quote di Hedge Funds o fondi di Xxxxx Xxxxx. Considerata la complessità di tali strumenti, è particolarmente importante che l’in- vestitore comprenda i rischi e le implicazioni che derivano da tali investimenti.
I rischi connessi all’investimento in Hedge Funds sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote che, a loro volta, risentono delle oscillazioni degli strumenti finanziari nei quali sono investite le disponibilità dei fondi. Sono inoltre soggetti ad alcuni rischi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
a) Effetto leva
Gli Hedge Funds possono utilizzare prodotti derivati, operazioni di vendita allo scoperto ed effettuare acquisti utilizzando finanziamenti. Esiste pertanto il rischio che fluttuazioni di mercato, anche poco significative, sulle sin- gole o varie posizioni sottostanti, possano risolversi nella perdita di tutto il capitale del singolo fondo.
b) Limitata trasparenza
Le strategie degli Hedge Funds sono di difficile comprensione e molto spesso la loro interpretazione è resa ancor più complicata dalla non facile reperibilità di informazioni sull’operato del gestore. L’investitore si trova pertanto in una situazione di asimmetria informativa.
c) Scarsa liquidabilità
Il rimborso e la liquidabilità dei singoli Hedge Funds possono essere soggetti a restrizioni e limitazioni.
Il rimborso delle quote, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo, può essere richiesto di norma solo con cadenza periodica prestabilita e l’investimento può essere soggetto a periodi di possesso minimi che, in certi casi, possono estendersi fino a diversi anni. In determinate circostanze, contemplate dal regolamento, il diritto al rimborso può essere sospeso per un periodo indefinito.
Poiché gli investimenti in Hedge Funds possono non essere negoziabili sul mercato secondario, la loro liquida- zione può richiedere periodi di tempo anche lunghi, durante i quali l’investitore continua ad essere esposto a tutti i relativi rischi.
L’investitore potrebbe pertanto non disporre della libertà di disinvestire tempestivamente il patrimonio confe- rito in gestione. Un fondo di fondi Hedge, investendo in una pluralità di Hedge Funds, permette la riduzione del rischio di liquidabilità attraverso la diversificazione dell’investimento.
d) Difficoltà di valorizzazione
I beni oggetto di investimento di Hedge Funds possono non consentire l’effettuazione di valutazioni quotidiane per la valorizzazione del patrimonio del fondo. Infatti, di norma, il valore complessivo netto degli Hedge Funds viene calcolato con cadenza settimanale o mensile. Può pertanto essere difficoltoso effettuare un monitoraggio continuo dell’andamento della quota parte del patrimonio rappresentata da quote di Hedge Funds o di Fondi di Fondi Hedge.
e) Scarsa regolamentazione
Gli Hedge Funds esteri sono spesso domiciliati in paesi caratterizzati da un’inadeguata regolamentazione in tale settore (off-shore Hedge Funds), che pertanto non assicura all’Investitore le medesime garanzie e tutele previ- ste dalla normativa italiana.
f) Conflitti di interessi del gestore
La retribuzione dei gestori di Xxxxx Funds è spesso fortemente correlata alla performance dei fondi stessi. Inoltre, i gestori di singoli Hedge Funds di regola detengono una parte consistente del fondo che gestiscono e non si può escludere che abbiano anche un interesse diretto o indiretto in ogni investimento del fondo.
g) Rendicontazione con dati stimati
Le particolari modalità di sottoscrizione, rimborso e valorizzazione degli Hedge Funds implicano che l’esposi- zione delle posizioni nel rendiconto di gestione possa basarsi su dati stimati e le relative operazioni essere rife- rite a date di negoziazione e di regolamento non perfettamente coincidenti con quelle effettive.
Un Fondo di Fondi Hedge investe in altri Hedge Funds, consentendo di ridurre il rischio specifico associato all’investimento in un solo fondo hedge attraverso la diversificazione, vale a dire suddividendo l’investimento tra quote di più Hedge Funds. Il rischio non viene comunque completamente eliminato a causa delle caratteristiche e dei rischi associati agli strumenti finanziari in cui i Fondi di Fondi Hedge prevedono di investire, oppure a causa di una insufficiente diversificazione.
La SGR non si avvale al momento della facoltà di delega della gestione. Nel caso in cui in futuro la SGR ritenga di avvalersi di tale facoltà, fornirà ai Clienti dettagli sulle eventuali deleghe conferite specificando l’ampiezza delle stesse.
La leva finanziaria
Nelle Condizioni Generali di Contratto e nelle Caratteristiche dei Fogli è stabilita la misura massima della leva finan- ziaria per ogni Foglio; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte la SGR può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso.
L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità del relativo Foglio e correlativa- mente del rischio di perdite. La SGR può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti nel Contratto).
Disciplina sulla gestione delle crisi bancarie (c.d.bail-in)
La SGR potrà investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in, pur- ché rientranti nel Foglio sottoscritto. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa d’investimento, introdotte dai decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, “BRRD). Con il bail-in (letteralmente, salvataggio interno) il capitale dell’intermediario in crisi viene ricostruito mediante l’assorbimento delle perdite da parte degli azionisti e dei creditori secondo la gerarchia prevista dall’art. 52 del x.x.xx. n. 180/2015, nonché dagli artt. 1, comma 3, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015. L’art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 180/2015 stabilisce che, in caso di bail-in, innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato: (i) degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (iii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iv) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) delle restanti passività. Una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni com- putabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato: (i) degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1; (ii) degli strumenti di capitale di classe 2; (iii) dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (iv) delle restanti xxxxxxxxx.Xx sensi dell’art. 1, comma 33, del d.lgs. n. 181/2015 (che modi- fica l’art. 91 del Testo Unico Bancario), per le “restanti passività” il bail-in riguarderà prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di € 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese. Per effetto della previsione di cui all’art. 3, comma 9, del medesimo decreto, successivamente al 1° gennaio 2019 le obbligazioni senior saranno soggette al bail-in prima di tutti gli altri depositi (che saranno coinvolti sempre per la parte eccedente l’importo di € 100.000).
Per dare attuazione alle suddette misure, si segnala che alla Banca d’Italia (Autorità di risoluzione nazionale) è attri-
buito il potere di ridurre o azzerare il valore nominale degli strumenti di capitale e delle passività dell’ente sotto- posto a risoluzione nonché di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. Sono soggette a bail-in tutte le passività ad eccezione di quelle indicate all’art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs 180/2015. Sono soggetti a bail-in anche i contratti derivati.
La Società di gestione provvederà a comunicare ai Clienti, attraverso la rendicontazione periodica, l’eventuale inve- stimento in titoli assoggettati a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in”.
Disciplina sui prodotti finanziari complessi
La SGR ha adottato specifici presidi per l’investimento in prodotti finanziari complessi, in coerenza con le raccoman- dazioni emanate dalla Consob e con gli orientamenti ESMA.
Con l’espressione Prodotti Complessi, si intendono i prodotti finanziari che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:
− sono prodotti derivati o includono un derivato;
− sono costituiti da uno o più strumenti finanziari sottostanti il cui valore è difficilmente calcolabile o la cui com- binazione rende difficoltosa la valutazione dei rischi connessi e i probabili scenari di andamento;
− utilizzano indici di difficile comprensione, predisposti dall’emittente dello strumento, anziché indici standard di mercato;
− hanno un termine di investimento fisso in numero di anni con barriere all’uscita, se dovute alla mancanza di un mercato secondario o alla presenza di significative penali o perdite in caso di uscita anticipata; e/o
− hanno rendimenti/strutture di pay-off che includono variabili multiple o formule matematiche complesse; e/o
− comprendono protezioni del capitale condizionate o parziali o che possono venir meno con il verificarsi di determinati eventi.
La Società di gestione provvederà a comunicare ai Clienti attraverso la rendicontazione periodica, l’eventuale inve- stimento in “prodotti finanziari complessi” presenti nel portafoglio gestito, individuando specificamente i prodotti complessi oggetto delle operazioni di investimento.
INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI
I costi e gli oneri applicati in relazione al servizio di gestione di portafogli, nonché le modalità di pagamento, sono specificati nelle Condizioni Generali di Contratto e nelle Caratteristiche dei Fogli consegnati al Cliente unitamente al presente documento.
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA SGR IN MATERIA DI CONFLIT- TI DI INTERESSE
DISCIPLINA SUI CONFLITTI DI INTERESSE
Fideuram Investimenti SGR adotta ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nella prestazione di servizi o attività di investimento e servizi accessori nonché del servizio di gestione collettiva del risparmio, tra la SGR stessa ed il Cliente, ovvero tra i Clienti stessi. Ai sensi della vigente normativa, la SGR ha elaborato un’efficace politica per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi del Cliente, tenendo altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito, il “Gruppo”).
Qui di seguito, in conformità alle previsioni di cui all’art. 47 paragrafo 1 lett. h) del Regolamento della Commissione Europea n. 2017/565/UE, la SGR fornisce una descrizione sintetica di tale politica, redatta in conformità alla disciplina applicabile, evidenziando nel contempo che la SGR consegnerà ai Clienti che ne facciano richiesta la versione inte- grale disponibile inoltre sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Descrizione sintetica della politica di gestione dei conflitti di interesse. Principali tipologie di conflitti di interesse
La SGR ha identificato le tipologie di conflitti la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un Cliente.
A riguardo, e con riferimento ai portafogli (gestioni individuali / OICR) gestiti od oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, sono state identificate come situazioni rilevanti di conflitto di interesse le seguenti:
• Investimento in / Consulenza su strumenti finanziari (a prescindere dal fatto che l’emittente appartenga al mede- simo Gruppo ovvero sia un terzo), inclusi parti di OICR, per i quali una società del Gruppo svolga il colloca- mento (anche senza sottoscrizione a fermo o garanzia);
• Investimento in / Consulenza su strumenti finanziari, incluse le parti di OICR, di propria emissione oppure emes- si da società del Gruppo o da società partecipate/partecipanti in rapporti di affari in maniera significativa con la SGR;
• Investimento in / Consulenza su strumenti finanziari, incluse le parti di OICR, emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante da una società del Gruppo o verso i quali una società del Gruppo presti altri servizi/attività (quali la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e que- stioni connesse; servizi connessi all’emissione e collocamento di strumenti finanziari quali ad esempio il servizio di stabilizzazione, il servizio di sponsor, listing partner, specialista, market maker).
Le fattispecie sopra elencate comportano un conflitto di interessi in quanto la SGR potrebbe essere indotta a inve- stire (per conto delle gestioni individuali / OICR) o suggerire (nell’ambito del servizio di consulenza) in specifici stru- menti / prodotti finanziari in funzione dell’appartenenza al medesimo Gruppo dell’emittente, del collocatore o di altro soggetto che intrattiene con l’emittente interessi finanziari (derivanti da rapporti partecipativi, di natura cre- ditizia o dalla prestazione di servizi/attività di investimento) ai quali derivino benefici dall’operatività posta in essere dalla SGR stessa per conto dei patrimoni gestiti.
Rimedi adottati per la gestione dei conflitti di interesse
La SGR e le altre società del Gruppo hanno posto in essere una serie di procedure e misure organizzative al fine di gestire i conflitti di interessi, tra le quali:
• un meccanismo costante di censimento e di analisi preventiva delle situazioni “sensibili”, cioè di quelle situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse, al fine di individuare eventuali cautele o limi- tazioni operative volte a mitigare gli stessi;
• l’adozione di un articolato sistema di governance che consenta di ridurre il rischio potenziale di interesse per- sonale da parte dei soggetti rilevanti in riferimento alla prestazione dei servizi di gestione di portafogli, gestione collettive e consulenza in materia di investimenti;
• l’implementazione di un corpus di procedure e di normative interne atto a regolamentare la materia;
• la separazione funzionale e logistica tra le entità del Gruppo che prestano servizi di erogazione del credito / acquisizione e gestione di partecipazioni e le entità che svolgono il servizio di gestione di portafogli per conto della clientela;
• la separazione funzionale e logistica tra le entità del Gruppo che prestano servizi di advisory alle imprese e le entità che svolgono il servizio di gestione di portafogli per conto della clientela.
Laddove le misure organizzative e amministrative adottate per gestire i conflitti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la SGR informa chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse, nonché dei rischi che si generano per il Cliente in conseguenza dei conflitti stessi e delle azioni intraprese per attenuarli onde con- sentire al Cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui con- testo sorge il conflitto di interessi.
DISCIPLINA SUGLI INCENTIVI
In conformità al divieto di percepire e trattenere incentivi, di cui al TUF, la SGR, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, non percepisce compensi, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o for- niti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono esse- re considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. I benefici non mone- tari minori possono essere descritti al cliente in maniera generica.
La SGR riceve materiale scritto da terzi (informativa di mercato) e inviti a convegni.
In relazione alle attività di collocamento del servizio e di assistenza continuativa alla clientela, la SGR corrisponde un compenso al collocatore di una quota pari all’ 85% delle commissioni di investimento maturate a favore della SGR in relazione alle masse in gestione apportate dal collocatore nonché il 100% della commissione di sottoscri- zione.
La SGR, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare inoltre ad un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o benefici non monetari la cui esistenza, natura e importo o, qualora l’importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente prima della prestazione del ser- vizio di investimento nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente. I benefici non monetari minori possono essere descritti in maniera generica. I benefici non monetari di altra natura sono quantificati e indicati separatamen- te.
Qualora sia comunicato solo il metodo di calcolo, la SGR rende noto ex-post l’esatto ammontare del pagamento o del beneficio pagato e, nel caso di incentivi continuativi, comunica singolarmente ai clienti, annualmente, nell’ambito del rendiconto di fine anno ovvero con separato documento, l’importo effettivo dei pagamenti o benefici pagati nel periodo di riferimento.
La SGR si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi, commissioni o benefici non monetari siano volti ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non pregiudichino l’adempimento dell’ob- bligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.
Nel caso il portafoglio includa anche quote/azioni di OICR di classi che prevedano la retrocessione di commissioni, la SGR restituisce al Cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione e in misura integrale, ogni eventuale retrocessione commissionale pagata dai gestori di detti OICR (“OICR Target”), in relazione al servizio di gestione di portafogli prestato al Cliente. Fideuram Investimenti ha stabilito e attua una politica volta ad assicurare che le suddette retrocessioni commissionali pagate dagli OICR Target siano assegnate e trasferite ad ogni singolo Cliente.
La SGR informa il Cliente delle retrocessioni commissionali allo stesso trasferite nell’ambito della rendicontazione periodica prevista.
DISCIPLINA SUL MERITO CREDITIZIO
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE n.462/2013, la SGR ha definito un processo di valutazione del merito creditizio orientato a ridurre l’affidamento esclusivo ai giudizi espressi dalle agenzie di rating e nell’ambito del quale, con particolare riferimento agli emittenti considerati rilevanti, sono utilizzati congiuntamente una pluralità di elementi di carattere qualitativo (esterni ed interni alla SGR) e quantitativo (rating implicito sul mercato, giudizi espressi dalle agenzie di rating, modelli strutturali quantitativi).
Per gli emittenti considerati non rilevanti la valutazione può basarsi anche esclusivamente sui giudizi delle agenzie di rating.
Ai sensi del processo adottato si definiscono “investment grade” le emissioni valutate da Fideuram Investimenti di “adeguata qualità creditizia” sulla base del processo di valutazione del merito di credito adottato dalla stessa SGR.
STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI NELL’AMBITO DELLA PRESTAZIONE DEL SER- VIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI
Per la trasmissione degli ordini per conto dei portafogli gestiti, Fideuram Investimenti SGR adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile. La SGR può selezionare anche un solo intermediario cui trasmettere gli ordini, purché questo le consenta di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per gli ordini trasmessi per conto dei portafogli dei Clienti.
La SGR, avuto riguardo alle caratteristiche dei propri Clienti, considera prioritario l’ottenimento delle migliori con- dizioni possibili con riferimento principalmente al corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finan- ziario e dai costi relativi all’esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine, tenendo altresì conto della rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni e della natura dell’ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione.
Gli ordini impartiti dai Clienti nell’ambito di un contratto di gestione di portafogli vengono prontamente trasmessi dalla SGR secondo le modalità previste per ciascuna tipologia di strumento finanziario in base all’elenco dei fattori utilizzati per selezionare una sede di esecuzione presi in esame come parte delle misure sufficienti per ottenere il miglior risultato. Qualora il Cliente fornisca istruzioni sulle modalità di esecuzione, la SGR si attiene alle stesse e cura la migliore esecuzione con riferimento ai fattori non coperti dalle istruzioni ricevute. In tal caso, le istruzioni specifiche possono impedire alla SGR di adottare tutte le misure che essa prevede e applica nella strategia di tra- smissione per ottenere il migliore risultato possibile per l’esecuzione degli ordini per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni.
Qualora siano applicate commissioni diverse a seconda della sede, la SGR informa il Cliente dei vantaggi e gli svan- taggi connessi alla scelta di un’unica sede di esecuzione .
La SGR riepiloga e pubblica, almeno una volta l’anno, sul proprio sito internet, in relazione a ciascuna classe di stru- menti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o le sedi di esecuzione presso le quali ha collocato ordini degli Investitori ai fini di esecuzione nell’anno precedente, uni- tamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.
Il Cliente può richiedere ragionevoli e proporzionate informazioni ulteriori sulle entità alle quali gli ordini sono tra- smessi o presso le quali sono collocati ai fini di esecuzione o sulle politiche applicate e il relativo riesame.
I costi totali relativi all’esecuzione degli ordini sono indicati nel Contratto che è stato fornito al Cliente in tempo utile prima della sua sottoscrizione.
Operazioni aventi ad oggetto tutte le tipologie di strumenti finanziari e valute, escluse quote/azioni di OICR, nego- ziati o meno su mercati regolamentati o MTF
La SGR ha individuato, quale entità che le permette di soddisfare i criteri individuati, Fideuram S.p.A.
La SGR trasmette a Fideuram S.p.A. gli ordini per conto dei portafogli dei Clienti, senza indicazione della trading venue e/o dell’intermediario negoziatore che procederà ad eseguire gli ordini, anche se Fideuram S.p.A. potrà avva- lersi solo di controparti preventivamente autorizzate dalla SGR.
Fideuram S.p.A., sulla base della propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, procede alla trasmissio- ne degli ordini in conto terzi e in contropartita diretta/negoziazione in conto proprio (anche nell’ambito di opera- tività gestita in modalità matched principal).
A fronte del servizio prestato, la SGR corrisponde a Fideuram S.p.A. un importo monetario, interamente sostenuto dalla SGR stessa, senza alcun onere aggiuntivo, rispetto alle commissioni di negoziazione, in capo ai portafogli dei Clienti gestiti.
Operazioni aventi ad oggetto quote/azioni di OICR OICR quotati
In caso di compravendita effettuata sul mercato in cui è quotato l’OICR, si applica quanto previsto per le altre tipo- logie di strumenti finanziari.
Nel caso, invece, di compravendita effettuata direttamente presso le Fund House, si applica quanto previsto per gli OICR non quotati promossi da Società non appartenenti al gruppo Fideuram S.p.A..
OICR non quotati promossi/gestiti da Società non appartenenti al gruppo Fideuram S.p.A.
Per gli OICR non quotati gli ordini di sottoscrizione o rimborso vengono eseguiti sulla base del valore unitario della quota calcolato dalla Società di gestione.
La SGR trasmette tali ordini per l’esecuzione alla Fund House pertinente eventualmente utilizzando piattaforme telematiche che consentono di avere accesso in modo efficace ed efficiente ad una vasta gamma di OICR e di società di gestione, senza un maggior costo di esecuzione per i patrimoni gestiti.
OICR non quotati promossi/gestiti da Società appartenenti al gruppo Fideuram S.p.A.
Gli ordini di sottoscrizione o rimborso vengono eseguiti sulla base del valore unitario della quota calcolato dalla società di gestione. Fideuram Investimenti trasmette direttamente gli ordini di sottoscrizione/rimborso alle singole Fund House di pertinenza, tramite Fideuram S.p.A. ovvero Fideuram Bank Lussemburgo, senza alcun onere a carico dei portafogli dei propri Clienti.
INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
La normativa di settore vigente distingue i Clienti in 3 categorie: Clienti al dettaglio, Clienti professionali e Controparti Qualificate. In relazione ai servizi di gestione di portafoglio individuale, è prevista, esclusivamente la sola distinzione tra Clienti al dettaglio e Clienti professionali. Alla predetta classificazione corrisponderà un diverso grado di tutela attribuito dalla normativa in materia di servizi di investimento, principalmente per quanto riguarda la valutazione di adeguatezza o appropriatezza dei servizi, strumenti finanziari o prodotti di investimento offerti o richiesti, la best execution, il contenuto dei contratti ed, in generale, alcune regole di condotta previste dalla norma- tiva vigente.
La SGR considera i propri Clienti quali Clienti al dettaglio, salvo diversa richiesta scritta del Cliente, comunicata alla SGR per il tramite dell’intermediario incaricato del servizio di collocamento, in conformità alla procedura di cui alla normativa vigente. In tali casi il Cliente è informato dei limiti che deriverebbero dalla nuova classificazione sotto il profilo della sua tutela.
Dichiaro/iamo di aver ricevuto in data odierna copia del presente Documento informativo relativo al servizio di gestione patrimoniale prestato da Fideuram Investimenti SGR
FIRMA 1° MANDANTE FIRMA 2° MANDANTE FIRMA 3° MANDANTE FIRMA 4° MANDANTE
,
luogo e data
Qualora il presente documento venga fornito al cliente nell’ambito di operatività a distanza prevista per il tramite del servizio di internet banking Fideuram Online, tale firma si intende sostituita da una esplicita dichiarazione di presa visione e accettazione di quanto contenuto e rappresentato nel documento stesso.
SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER
vate | Banker | ||
Codice Pri
N. delibera iscrizione Albo dei Promotori Finanziari
Recapito telefonico
in data
Cognome e Nome del Private Banker
Firma del Private Banker
IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI