DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 15 del 09.07.2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 15 del 09.07.2013
OGGETTO: Approvazione schema di contratto sponsorizzazione con finanziamento quale corrispettivo – Sponsor D’Ascenzi Pavimenti
IL DIRETTORE
Visto l’art. 114 del D. Lgs. 267 del 2000 che conferisce ai Comuni la facoltà di provvedere alla gestione di servizi, privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, a mezzo di istituzioni, quali organismi strumentali del Comune;
Visto l’art. 42 dello Statuto del Comune di Monterotondo che definisce le modalità di costituzione dell’Istituzione, ne individua gli elementi costitutivi, gli ambiti e le modalità gestionali;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del giorno 31.05.2011 “Approvazione Costituzione per i Servizi Culturali ed approvazione del regolamento costitutivo”;
Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 1619 del giorno 11.01.2013 con la quale è stato conferito al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx l’incarico di Direttore dell’Istituzione Culturale di Monterotondo con funzioni dirigenziali, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la stipulazione dei contratti e la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 23/2011 è stata conferita capacità negoziale all’ICM, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento costitutivo, con competenza di compiere tutti gli atti e negozi ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità dell’istituzione, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Monterotondo;
Vista la delibera di CdA n. 13 del 04.06.2012 di “Approvazione bilancio previsionale 2012-2014 e piano programma 2012-2014”;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del giorno 19.06.2012 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione 2012 e il bilancio pluriennale 2012/2014 del Comune di Monterotondo e nel quale sono stati iscritti i trasferimenti per l’Istituzione;
Vista la X.X.X. x. 00/0000 xxxxxxx “Istituzione Culturale di Monterotondo: parziale modifica del Regolamento Costitutivo ed approvazione Regolamento Attuativo per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” con la quale è stata individuata la possibilità di ricorrere a sponsorizzazioni per
favorire la realizzazione delle iniziative/dei progetti/degli interventi traduttivi degli obiettivi dell’Istituzione, anche in applicazione di quanto stabilito dall’art. 119 del D. Lgs. . 267/2000;
Considerato che per le attività dell’Istituzione Culturale si ritiene positivo attivare procedure di sponsorizzazione da parte di soggetti qualificativi al fine di finanziare le attività e progetti dell’Istituzione per il miglioramento delle stesse e per la produzione di risparmi effettivi di risorse economiche riferibili al budget previsto per l’area di attività specifiche;
Considerato che la società D’Ascenzi Pavimenti intende sponsorizzare l’Estate Eretina 2013;
Visto lo schema di contratto relativo alla sponsorizzazione con finanziamento quale corrispettivo, che, contrassegnato con la lettera “A”, forma parte integrante della presente determinazione;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
Accertata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa,
1. Di approvare la sponsorizzazione della società D’Ascenzi Pavimenti;
2. Di approvare l’allegato schema di contratto, che contrassegnato con la lettera “A” forma parte integrante della presente determinazione, con il quale procedere alla formalizzazione di appositi contratti di sponsorizzazione con finanziamento quale corrispettivo da parte di soggetti qualificati;
3. Di pubblicare la presente determinazione entro cinque giorni dall’adozione all’Albo pretorio on-line del Comune di Monterotondo per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
4. Di pubblicare il presente atto sul sito dell’Istituzione Culturale alla sezione “Trasparenza”, ai sensi del D. Lgs.n. 33 del 14.03.2013.
Il Direttore dell’Istituzione Culturale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Allegato “A”
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE CON FINANZIAMENTO QUALE CORRISPETTIVO
Il giorno …… del mese…………….. dell’anno …………….., presso ………………………………
tra
L’Istituzione Culturale di Monterotondo, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxx, 0, 00000, rappresentato/a in tal sede dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx nato a Roma il 24.04.1974, nella sua qualità di Direttore dell’Istituzione Culturale e domiciliato per la sua carica in Xxxxxx Xxxxxxx, 0, di seguito individuato come “Istituzione” o come “Sponsee”;
e
La ……………………………............, con sede legale in
………………………………….……………., c.f. ……………………………………../ Partita Iva
…………………………………………….………………….., rappresentata in tal sede dal
…………………………………………………………………, nato a…………………..………….………il …………………………………, nella sua qualità di
………………………..……………… e domiciliato per la sua carica in………………, di seguito individuato come “Società” / “Associazione” o come “sponsor”;
entrambe di seguito individuate/i anche come “le parti”; Premesso:
- che il Comune di Monterotondo con delibera di Consiglio Comunale ha approvato la delibera n. 69/2013 “Istituzione Culturale di Monterotondo: parziale modifica del Regolamento Costitutivo e Approvazione Regolamento Attuativo per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” con la quale è stata individuata la possibilità di ricorrere a sponsorizzazioni per favorire la realizzazione delle iniziative / dei progetti / degli interventi traduttivi degli obiettivi dell’Istituzione, anche in applicazione di quanto stabilito dall’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che in tali interazioni contrattuali l’Istituzione Culturale di Monterotondo è destinato a svolgere il ruolo di soggetto sponsorizzato, ossia di sponsee;
- che per reperire tali sponsorizzazioni l’Istituzione Culturale ha recepito manifestazioni di interesse spontaneamente rappresentate da qualificati soggetti privati;
- che lo sviluppo di tali iniziative ha condotto all’individuazione di una serie di soggetti qualificati, tra i quali anche la Società , con i quali procedere alla formalizzazione
di appositi contratti di sponsorizzazione;
- che la sponsorizzazione è finalizzata, per l’Istituzione Culturale di Monterotondo, per la realizzazione dell’Estate Eretina 2013;
- che il suddetto Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di attività e progetti dell’Amministrazione Comunale definisce alcuni elementi di assetto dei profili contenutistici dei contratti di sponsorizzazione stipulati dall’Amministrazione stessa;
Si conviene quanto segue:
Art. 1
Oggetto del contratto: sue finalità principali e complementari
1. Oggetto del presente contratto è la sponsorizzazione, da parte dello sponsor del progetto / dell’attività Estate Eretina 2013 in fase di realizzazione da parte dell’Istituzione Culturale di Monterotondo
2. Il contratto di sponsorizzazione è finalizzato per la parte pubblica:
a) al miglioramento delle attività dell’Istituzione Culturale di Monterotondo;
b) all’attivazione ed allo sviluppo di iniziative comportanti benefici per la comunità locale in forma di allestimento della rassegna dell’Estate Eretina 2013;
c) alla produzione di risparmi effettivi di risorse economiche riferibili al budget previsto per l’area di attività specifiche, attraverso la realizzazione di interventi con finanziamenti messi a disposizione da privati;
3. Con il rapporto derivante dal presente contratto, lo sponsor intende incrementare la notorietà dei propri segni distintivi individuati nei loghi-marchi, del proprio marchio aziendale o di singoli prodotti.
Art. 2
Sviluppo della sponsorizzazione: profili generali
1. La sponsorizzazione sarà resa operativa e sviluppata:
a) dallo sponsee, con specifiche prestazioni rese per veicolare a fini pubblicitari l’immagine / il logo / il marchio prescelto dallo sponsor meglio specificate al successivo art. 5;
b) dallo sponsor, con la resa di un finanziamento specifico, quale corrispettivo delle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari, nonché con attività correlate, di seguito meglio specificate.
2. In relazione allo sviluppo ottimale del presente contratto, le parti concordano la definizione di una specifica relazione tra alcune attività istituzionali di comunicazione tipiche dello sponsee e le differenti possibili forme di veicolazione a fini pubblicitari dell’immagine / del logo / del marchio dello sponsor, come di seguito specificate:
Attività istituzionale di comunicazione tipica dello sponsee | Forme di veicolazione pubblicitaria del logo / del marchio / dell’immagine dello sponsor |
- Attività di comunicazione istituzionale - Campagna di pubblicità istituzionale - Attività di informazione rivolta agli organi di stampa | -Fattura per deduzioni fiscali -Logo su manifesti periodici e programma -Comunicazione del logo virale (facebook) -Logo sul sito dell’Istituzione Culturale di Monterotondo -Rendicontazione risultati della comunicazione via web -Banner fisico nella sede della manifestazione -Passaggi su cartelli LED di proprietà del Comune di Monterotondo |
3. L’attività dello sponsor e le forme di presentazione dell’immagine / del logo / del marchio dello stesso in relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto non devono in alcun modo costituire elemento ingenerante conflitti di interesse con le attività istituzionali dello sponsee.
Qualora si producano elementi comportanti conflitti di interesse, potenziali o effettivi, tra l’attività istituzionale dello sponsee e l’attività dello sponsor, le parti sono tenute a:
a) esperire ogni azione utile all’eliminazione del conflitto;
b) esperire ogni azione utile a salvaguardare gli interessi pubblici presupposti al presente contratto
L’eventuale impossibilità di risolvere il conflitto di interessi costituisce presupposto per la risoluzione del contratto, fatti comunque salvi i diritti maturati dalle parti al momento.
Art. 3
Durata del contratto e sua possibile articolazione temporale estensiva
1. Il presente contratto ha durata determinata nel periodo intercorrente tra il 6 giugno e il 8 agosto.
2. In relazione ad una successiva edizione dell’iniziativa / dell’intervento / del progetto, con profili organizzativi del tutto analoghi a quelli dell’edizione originaria, nonché a fronte di considerazioni di vantaggio economico e di potenziale miglioramento dei servizi, lo sponsee può proporre allo sponsor la stipulazione di un accordo con contenuti simili a quelli del presente contratto. La formalizzazione del rapporto deve essere preceduta da un provvedimento amministrativo che espliciti le motivazioni dell’Istituzione Culturale di Monterotondo.
Art. 4 Obblighi dello sponsor
1. Lo sponsor, al fine di incrementare la notorietà dei proprio logo / del proprio marchio aziendale / della propria immagine, si impegna, a titolo di corrispettivo delle prestazioni di veicolazione pubblicitaria da questo rese nell’ambito del contratto in ordine alla realizzazione dell’attività/dell’iniziativa/del progetto Estate Eretina 2013, il finanziamento espresso nei suoi valori di seguito elencati e specificati per finalizzazione, con riferimento al valore del contratto individuato al successivo art. 6: Finanziamento corrispondente ad Euro 1.000,00 (Iva compresa).
2. Il finanziamento è reso dallo sponsor allo sponsee esclusivamente a termini di corrispettivo per la sponsorizzazione dell’iniziativa / dello sviluppo dell’intervento / della realizzazione del progetto e dei suoi successivi possibili sviluppi.
3. Il finanziamento è reso dallo sponsor allo sponsee secondo le seguenti modalità:
pagamento in un’unica soluzione, all’avvio dell’esecuzione del contratto sul seguente conto bancario intestato all’Istituzione Culturale di Monterotondo:
IBAN XX00X0000000000XX0000000000
4. Lo sponsor è tenuto a mettere a disposizione dello sponsee tutti i materiali e gli strumenti (files informatici, riproduzioni fotografiche, ecc.) necessari a quest’ultimo per la riproduzione esatta del marchio aziendale o del logo tipo scelto per la veicolazione pubblicitaria.
5. Lo sponsor mette a disposizione dello sponsee anche materiali pubblicitari, a titolo gratuito, qualificati come gadgets e materiali pubblicitari, finalizzati a favorire la veicolazione a fini pubblicitari del logo / del marchio / dell’immagine distintiva dello stesso sponsor.
Art. 5
Prestazioni rese dallo sponsee
1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo sponsee, si impegna:
a) ad inserire il marchio / logo o il segno distintivo comunque prescelto dallo sponsor nel materiale pubblicitario e/o illustrativo dell’iniziativa/dell’attività/del progetto;
b) ad evidenziare, nelle comunicazioni ufficiali relative all’iniziativa / dell’intervento / del progetto il ruolo della Società / Associazione come sponsor ufficiale;
c) a riprodurre il logo / marchio o comunque il segno distintivo dello sponsor nei materiali e nelle comunicazioni nelle iniziative promozionali relative all’iniziativa / all’intervento / al progetto, con modalità e forme tali da consentire l’evidenziazione del ruolo dello stesso;
2. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla realizzazione dell’iniziativa / del progetto / dell’intervento, tali da renderla impossibile, l’Istituzione Culturale provvede a formalizzare immediata e motivata comunicazione allo sponsor al fine di verificare la possibile salvaguardia degli impegni assunti o la sussistenza dei presupposti per una risoluzione del contratto.
4. l’Istituzione Culturale di Monterotondo si impegna, con atti degli organi competenti, all’utilizzo di risorse corrispondenti per valore e quantità a quelle messe a disposizione dallo sponsor, per la realizzazione dell’iniziativa / dell’intervento / del progetto, anche nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 4.
Art. 6
Valore della sponsorizzazione
1. Il valore della sponsorizzazione definita in base al presente contratto è determinato in Euro 1.000,00, al lordo dell’Iva.
2. Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni di veicolazione a fini pubblicitari del logo / marchio / immagine dello sponsor realizzate dallo sponsee,
3. Il valore della sponsorizzazione costituisce il riferimento per il versamento del corrispettivo da parte dello sponsor allo sponsee, nei termini specificativi resi nei precedenti articoli.
4. Gli elementi resi come corrispettivo dallo sponsor non potranno in alcun modo subire variazioni di valore in diminuzione, anche a fronte di ritorni pubblicitari e/o d’immagine per lo stesso sponsor inferiori a quelli da esso eventualmente preventivati.
5. In caso di risoluzione anticipata del contratto, lo sponsee e lo sponsor provvederanno a definire operativamente le modalità con le quali calcolare il valore del corrispettivo delle prestazioni dello sponsee da restituire.
Art. 7
Profili organizzativi inerenti lo sviluppo della sponsorizzazione
1. Lo sponsor e lo sponsee individuano nell’ambito delle proprie strutture organizzative specifici referenti operativi, qualificati come soggetti deputati a curare gli sviluppi organizzativi e gestionali discendenti dal presente contratto.
2. I referenti operativi di cui al punto precedente sono tenuti ad operare per la facilitazione dei rapporti generali tra sponsor e sponsee in relazione allo sviluppo di tutte le procedure amministrative, fiscali e contabili correlate o discendenti dal presente contratto.
Art. 8
Valutazione dell’utilità della sponsorizzazione e dei risultati della stessa
1. Lo sponsor e lo sponsee definiscono di comune accordo specifiche procedure operative per la rilevazione dei seguenti elementi, utili per la valutazione dell’efficacia della sponsorizzazione:
a) utenti potenziali dell’iniziativa sponsorizzata e recettori potenziali (stima) delle iniziative di veicolazione pubblicitaria del marchio / logo/ immagine dello sponsor da parte dello sponsee;
b) rilevazione a campione del gradimento dell’associazione dell’immagine dello sponsor a quella dello sponsee.
2. Lo sponsee attiva in relazione al presente contratto specifiche procedure valutative dei seguenti elementi:
a) utilità della sponsorizzazione per l’Istituzione Culturale di Monterotondo (anche in prospettiva di sviluppo di percorsi analoghi per altre iniziative);
b) effettivo risparmio di risorse dell’Istituzione Culturale di Monterotondo (con rilevazione rispetto al budget dell’iniziativa sponsorizzata);
c) beneficio di immagine per l’Istituzione Culturale di Monterotondo (con rilevazione del ruolo dello/a stesso/a come attore / attrice nell’ambito di rapporti sinergici pubblico-privato);
d) gradimento, da parte della comunità locale, dell’utilizzo della sponsorizzazione in relazione alla realizzazione di iniziative, progetti o interventi dell’Istituzione Culturale (con analisi di soddisfazione e rilevazione delle potenziali criticità, anche in relazione all’utilizzo della sponsorizzazione in altri ambiti).
Art. 9 Recesso dal contratto
1. Le parti possono recedere dal contratto prima che l’esecuzione dello stesso abbia inizio, inviando comunicazione per mezzo di raccomandata con A.R.. La comunicazione deve essere adeguatamente motivata.
2. Il recesso è in linea generale senza oneri, fatte salve le ipotesi in cui una delle parti si sia già adoperata per lo sviluppo delle azioni contrattuali. In tal caso le parti concordano un indennizzo a ristoro di eventuali investimenti di risorse.
Art. 10 Risoluzione del contratto
1. Il presente contratto può essere risolto dallo sponsor o dallo sponsee per motivate ragioni e con preavviso di almeno 30 giorni, inviato mediante lettera raccomandata con A.R.
2. Costituiscono ad ogni effetto inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione del contratto:
a) il mancato rispetto degli obblighi prestazionali da parte dello sponsee, ivi compresa la mancata realizzazione dell’iniziativa / dell’intervento / del progetto;
b) il mancato rispetto degli obblighi inerenti la resa del corrispettivo da parte dello sponsor;
c) l’inottemperanza, da parte dello sponsor, alle indicazioni dello sponsee per la risoluzione di conflitti di interesse relativi alla sponsorizzazione, secondo la disciplina dettata dal precedente art. 2 al comma 3.
3. Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto l’impossibilità accertata, per l’Istituzione Culturale di Monterotondo, anche se sopravvenuta, a realizzare l’iniziativa / l’intervento / il progetto ad iniziata esecuzione del presente contratto.
4.Costituisce inoltre causa di risoluzione del contratto ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all’immagine dell’Istituzione Culturale di Monterotondo.
Art. 11
Rinvio a riferimenti generali
1. In relazione alla disciplina contrattuale, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alle disposizioni del Codice Civile e della normativa speciale in materia.
2. In relazione alle norme tecniche o speciali incidenti sull’attività oggetto della sponsorizzazione, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio alla disciplina di settore.
3. In relazione all’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, per quanto non definito dal presente contratto, si fa esplicito rinvio al R.D.n. 929/1942 ed al D.Lgs. n. 480/1992 e successive modificazioni, nonchè ad altra normativa specifica in materia.
Art. 12
Risoluzione delle controversie
1. Lo sponsee e lo sponsor operano con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie inerenti l’esecuzione del presente contratto.
2. Qualora le controversie inerenti l’esecuzione del presente contratto non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata al competente Foro di Tivoli
Art. 13 Contratto
1. Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso.
Art. 14
Profili fiscali connessi alla sponsorizzazione
1. In relazione alle prestazioni ed ai corrispettivi resi rispettivamente dallo sponsee e dallo sponsor con riferimento alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, le parti emettono i necessari documenti fiscali ed provvedono agli adempimenti richiesti dalla vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto (con eventuale scambio di fatture).
p. lo Sponsor p. Lo Sponsee
Il Direttore dell’Istituzione Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
………………………………… …………………………………….. Monterotondo, lì .......................
Xxxxxxxx di accettazione esplicita delle clausole contrattuali riportate agli artt. 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12.
p. lo Sponsor p. Lo Sponsee
Il Direttore dell’Istituzione Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
……………………………… ……………………………………
Monterotondo, lì .......................