DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI:
DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI:
a) ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, FATTO A KABUL IL 19 APRILE 2016;
b) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FIRMATO A TRIESTE IL 10 GIUGNO 2011;
c) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, FIRMATO A TRIESTE IL 10 GIUGNO 2011;
d) ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO PLURINAZIONALE DELLA BOLIVIA, FATTO A LA PAZ IL 3 MARZO 2010;
e) ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO, FATTO A MAPUTO L’11 LUGLIO 2007;
f) ACCORDO SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL’UNIONE DEL MYANMAR, FATTO A NAYPYIDAW IL 6 APRILE 2016;
g) ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, EDUCATIVA E SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL NICARAGUA, FATTO A MANAGUA IL 18 LUGLIO 2011;
h) ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR, FATTO A ROMA IL 16 APRILE 2012”.
RELAZIONI
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a): “Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016”.
Lo sviluppo dei rapporti bilaterali con l’Afghanistan, disciplinata dall’accordo di Partenariato e Cooperazione di lungo periodo, firmato il 26 gennaio 2012, si ispira ad una sempre più marcata accentuazione della dimensione civile nelle relazioni tra Italia e Afghanistan. Ciò è coerente con l’evoluzione di un Paese che ha formalmente completato, il 31 dicembre 2014, la transizione della gestione della sicurezza interna dalle forze della coalizione internazionale NATO/Isaf alle forze di sicurezza e difesa nazionali, e che - pur con grande difficoltà in un contesto interno lungi dall’essere pacificato (con conseguente prolungamento della presenza della missione post-Isaf NATO “Resolute Support” di formazione, consulenza e assistenza) - si è lentamente incamminato verso una fase nuova, in prospettiva di un proprio sviluppo auto-sostenibile, e contestuale riduzione della dipendenza dagli aiuti internazionali.
Nel quadro della complessiva azione italiana di cooperazione civile con l’Afghanistan, alla componente culturale spetta un ruolo importante, espressamente richiamato nell’art. 6 del citato accordo di Partenariato e Cooperazione di lungo periodo, in considerazione di quanto l’Italia ha fatto, e sta facendo, soprattutto per la salvaguardia del patrimonio archeologico afghano, ma anche per incrementare i legami tra le istituzioni culturali ed educative dei due Paesi (borse di studio). La collaborazione scientifica e tecnologica rientra anch’essa nella strategia di valorizzazione e sviluppo delle competenze afghane.
Il presente accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica intende, pertanto, sviluppare i rapporti di collaborazione con un Paese che negli ultimi 14 anni ha costituito una priorità della nostra politica estera e con il quale, data la situazione conflittuale interna che lo ha caratterizzato nella sua storia recente e che ancora permane - è stato avviato un numero necessariamente ridotto di attività in materia e, dunque, sono assai ampi i margini per impostare nuove iniziative nei settori in oggetto, in termini di approfondimento della conoscenza reciproca, di sviluppo degli scambi e di occasioni di arricchimento culturale.
L’accordo in oggetto andrebbe a fornire un quadro giuridico essenziale ai fini dell’approfondimento e della disciplina dei rapporti bilaterali in tali settori.
Analisi dell'articolato
L’articolo 1 dichiara che scopo dell’accordo è di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali e rafforzando la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei due Paesi.
L’articolo 2 si riferisce alla promozione di programmi multilaterali inclusi in programmi di organizzazioni regionali.
L’articolo 3 si riferisce alla promozione, conoscenza e diffusione della propria lingua e letteratura nel territorio dell’altra Parte contraente.
L’articolo 4 afferma l’importanza della conoscenza e comparazione dei rispettivi sistemi educativi e titoli di studio.
L’articolo 5 prevede che le Parti, compatibilmente con le proprie disponibilità, promuovano le attività di istituzioni culturali e scientifiche, quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici.
L’articolo 6 afferma l’importanza che le Parti incoraggino la collaborazione tra Università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti, nonché promuovendo la mobilità del personale docente, dei ricercatori e degli studenti.
L’articolo 7 prevede che le Parti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e la normativa, sviluppino la cooperazione nei settori arti visive, spettacolo, letteratura, architettura e arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi culturali.
L’articolo 8 incoraggia la traduzione e la pubblicazione di testi letterari e scientifici dell’altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.
L’articolo 9 è incentrato sull’importanza degli scambi volti alla conservazione, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie.
L’articolo 10 afferma che le Parti assicureranno l’importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività previste.
L’articolo 11 si riferisce alla facilitazione, in regime di reciprocità, dello studio e della ricerca culturale e scientifica nelle proprie Università ed istituti di istruzione, oltre che all’incoraggiamento della collaborazione fra istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi.
L’articolo 12 afferma che le Parti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie.
L’articolo 13 prevede una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi, in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali. Le Parti incoraggeranno altresì la collaborazione archeologica.
L’articolo 14 prevede la concessione di borse di studio assieme all’applicazione ai relativi destinatari delle condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante.
L’articolo 15 si riferisce alla collaborazione nei settori dei media attraverso intese dirette e nel quadro di progetti multilaterali.
L’articolo 16 prevede la promozione della realizzazione di programmi di sviluppo ed iniziative culturali miranti alla promozione dei diritti umani e delle donne; di attività bilaterali e multilaterali nei campi della formazione degli operatori del settore dello stato di diritto, giustizia, ordinamenti giuridici e sistemi legislativi.
L’articolo 17 si riferisce alla promozione nei settori dello sport e dei giovani.
L’articolo 18 si riferisce al contrasto del traffico illecito di opere d’arte con azioni di prevenzione e repressione secondo le rispettive legislazioni nazionali e internazionali. Richiama gli obblighi imposti dalle Convenzioni UNESCO e auspica la promozione di scambi di conoscenze tecnologiche ed attività congiunte di collaborazione scientifica, finalizzate al trasferimento di tecnologie.
L’articolo 19 collega l’operatività dell’accordo alla costituzione di una Commissione Mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali.
L’articolo 20 si riferisce alla risoluzione delle controversie.
L’articolo 21 si riferisce alla possibilità ed ai termini per modificare l’accordo.
L’articolo 22 si riferisce alla durata illimitata ed alle modalità di entrata in vigore dell’Accordo e della sua denuncia.
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b): “Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato
a Trieste il 10 giugno 2011”.
a) Xxxxx, portata e motivi del provvedimento
L'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica intende favorire i contatti e gli scambi in tale settore. Come noto, l’impegno italiano nei confronti della Repubblica di Belarus, già consistente, è in fase di espansione. La Repubblica di Belarus considera altresì l’Italia punto di riferimento cruciale nel suo percorso di avvicinamento all’Unione Europea; l’Italia è percepita come interlocutore di importanza strategica anche in virtù dei richiami culturali che contraddistinguono le relazioni tra i due Paesi. In tale contesto, la cooperazione scientifica e tecnologica ricopre un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti bilaterali. Molte collaborazioni e attività in materia sono già state intraprese e necessitano di una più strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione, anche alla luce di una imprescindibile partecipazione agli specifici programmi dell’Unione Europea e di altri Organismi internazionali e regionali.
In particolare, l’accordo di cooperazione in materia scientifica e tecnologica mira a consolidare rapporti con la società civile del Paese nel settore della collaborazione tra istituzioni ed enti che operano nel settore della scienza e della tecnologia.
b) Illustrazione dell'articolato
Il testo dell’accordo in materia di cooperazione scientifica e tecnologica si compone di un preambolo e 11 articoli.
L'articolato si divide essenzialmente in 3 parti:
(I) - Individuazione delle finalità dell’accordo, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale nel campo della scienza e della tecnologi e dei possibili campi di collaborazione, specificando i settori e i modi attraverso i quali tale cooperazione potrà essere concretamente realizzata (art.1 - 6);
(II) - Istituzione di una Commissione Italo – Bielorussa per la cooperazione scientifica e tecnologica, incaricata di verificare l’andamento dell’applicazione dell’Accordo (art.7) ;
(III) - Clausole di esecuzione, con eventuali modifiche, di entrata in vigore, di durata dell'Accordo stesso ed eventuale denuncia (art. 9- 11).
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c): “Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011”.
L'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus di cooperazione culturale, costituisce la base indispensabile di qualsiasi iniziativa e progetto di scambio culturale tra i due Paesi.
Come noto, l’impegno italiano nei confronti della Repubblica di Belarus, già consistente, è in fase di espansione. La Repubblica di Belarus considera altresì l’Italia punto di riferimento cruciale nel suo percorso di avvicinamento all’Unione Europea; l’Italia è percepita come interlocutore di importanza strategica anche in virtù dei richiami culturali che contraddistinguono le relazioni tra i due Paesi. In tale contesto, la cooperazione culturale ricopre un ruolo fondamentale nel rafforzamento dei rapporti bilaterali. Molte collaborazioni e attività in materia sono già state intraprese e necessitano di più una strutturata organizzazione e di una migliore finalizzazione, anche alla luce di una imprescindibile partecipazione agli specifici programmi dell’Unione Europea e di altri Organismi internazionali e regionali.
In particolare, lo scopo principale dell’accordo in materia di cooperazione culturale è di consolidare e di armonizzare i legami e la comprensione reciproca, fornendo al contempo una risposta efficace alla forte richiesta di cultura e lingua italiana in Belarus.
Oltre a promuovere e favorire iniziative e collaborazioni in ambito artistico-culturale, attraverso l’organizzazione di eventi, l’accordo faciliterà cooperazioni anche nella conservazione, tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio artistico e demo-etno-antropologico, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio archeologico, efficacemente contrastando altresì i trasferimenti illeciti di beni culturali. L’accordo rappresenterà inoltre un valido strumento per assicurare la protezione dei diritti d’autore e della proprietà intellettuale, in ottemperanza alle norme internazionali e nazionali.
Particolare attenzione viene riservata alla tutela del patrimonio culturale immateriale e nei confronti delle espressioni più vulnerabili delle differenti identità culturali, come richiesto dalle Convenzioni UNESCO del 1972 e 2003.
L’accordo prevede inoltre una stretta collaborazione nei campi dell’archivistica e biblioteconomia, dell’informazione e dell’editoria.
b) Illustrazione dell'articolato
Il testo dell’accordo in materia di cooperazione culturale si compone di un preambolo e 11 articoli. L'articolato si divide essenzialmente in 4 parti:
(I) - Individuazione delle finalità dell’accordo, che si propone di sviluppare la cooperazione bilaterale anche nell’ambito dei programmi dell’Unione Europea e dei principali Organismi Internazionali e Regionali (art.1);
(II) - Campi di collaborazione nei settori:
- cultura, arte con ampio riferimento alla tutela e conservazione del patrimonio culturale nella più ampia accezione;
- archivi e biblioteche (art. 3);
- tutela dei diritti d’autore (art. 6);
- tutela del patrimonio culturale e archeologico anche mediante iniziative efficaci di contrasto al traffico illecito di beni culturali (art. 5);
- sostegno alle attività delle istituzioni culturali presenti nei rispettivi territori (art. 7);
(III) - Modalità di esecuzione della cooperazione culturale:
- viene incoraggiata la cooperazione multilaterale; (art.4);
- i programmi di cooperazioni verranno definiti dall’apposita Commissione Mista (art.8);
(IV) - Clausole di esecuzione, con eventuali modifiche, di soluzione delle controversie, di entrata in vigore, di durata dell'Accordo stesso ed eventuale denuncia (artt. 9, 10,11).
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d): “Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010”.
I rapporti bilaterali sono tradizionalmente ottimi grazie anche al notevole impegno profuso dal nostro Paese nel settore della cooperazione allo sviluppo, nel quale l’Italia ha realizzato importanti iniziative a sostegno dello sviluppo sociale ed economico della Bolivia, costruendosi un capitale di simpatia che trova una matrice anche nella comune eredità latina e nell’assenza di ogni retaggio coloniale. In tale contesto, il rafforzamento dei rapporti in campo culturale, scientifico e tecnologico appare un logico corollario degli importanti sforzi posti in essere ed un ulteriore volano per lo sviluppo del paese e per il rafforzamento complessivo dei rapporti bilaterali.
Alla luce di questi considerazioni si è ritenuto opportuno procedere alla stesura di un nuovo accordo culturale, scientifico e tecnologico che sostituirà il precedente accordo culturale firmato dai due Paesi a La Paz il 31 gennaio 1953, nonché quello scientifico firmato a Roma il 3 giugno 2002, ma non più ratificato. La firma di un nuovo accordo nasce dall’esigenza di stabilire in un quadro, unico e certo, la più ampia collaborazione possibile in tutti i settori che vanno dalla cultura, alle scienze applicate, dallo sport, alla protezione dei diritti umani e del diritto alla proprietà intellettuale; di semplificare dal punto di vista legislativo e amministrativo le necessarie procedure, quantificandone al meglio la relativa spesa.
L’accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica prevede la costituzione di una Commissione Mista ad hoc, che potrà dare avvio ai negoziati sul riconoscimento dei titoli di studio, che costituisce un importante strumento per risolvere il problema della natura non professionalizzante del titolo accademico, tenuto anche conto della normativa comunitaria vigente in materia.
Un aspetto qualificante del presente accordo è inoltre costituito dall’esigenza di far rispettare le legislazioni nazionali vigenti, nonché i vincoli internazionali sottoscritti dai due Paesi, avvalendosi della collaborazione fra le reciproche Amministrazioni, fra cui ad esempio le forze di Polizia e dei Carabinieri, per contrastare e reprimere il traffico illecito di opere d’arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, cercando quindi di costruire regole e metodologie comuni in materia.
Con tale accordo si darà peraltro avvio ad una proficua collaborazione anche in campo scientifico e tecnologico, aspetto fondamentale per consolidare e rafforzare i notevoli sforzi già compiuti dalla Bolivia in favore di uno sviluppo endogeno sostenibile che affranchi definitivamente il Paese dall’isolamento politico ed economico cui lo avevano spinto la passata dittatura e l’eccessiva tolleranza verso il traffico illecito di cocaina.
Con la ratifica del suddetto accordo, si potrà quindi disporre del quadro giuridico e della base finanziaria necessari per rispondere in modo adeguato alle aspettative che i suddetti appuntamenti
politici e culturali richiedono; si potranno implementare nuove forme di collaborazione nel settore culturale, scientifico, tecnologico, dello sport e dei diritti umani e dello dare ulteriore stimolo a quelle esistenti come, ad esempio, nel settore della collaborazione interuniversitaria già di per sé assai fattiva e vivace; di potrà dare esecuzione ai programmi esecutivi al fine di suggellare l’intensità dei rapporti bilaterali instaurati nel corso dell’ultimo triennio tra l’Italia e la Bolivia, in quanto paese compartecipe del vivace sviluppo politico, socioeconomico e culturale del continente Latino Americano, che per l’Italia costituisce una priorità della nostra politica estera.
Analisi dell’articolato
Articolo 1: Definisce i settori di intervento dell’accordo: cultura, scienza, tecnologia e promuove le attività atte a migliorare la conoscenza reciproca delle rispettive lingue e dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.
Articolo 2: Riconosce le istituzioni accademiche e di formazione, le istituzioni scolastiche anche attraverso l’attivazione di cattedre e lettorati.
Articolo 3: Promuove la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei.
Articolo 4: Favorisce la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all’attuazione di programmi o di progetti derivanti dal presente accordo e promuove progetti multilaterali da inserire nei programmi dell’Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia.
Articolo 5: Favorisce le attività di istituzioni culturali, scientifiche, artistiche, musicali ed accademiche.
Articolo 6: Rafforza la collaborazione nel campo dell’istruzione al fine di favorire la prosecuzione degli studi nei livelli superiori.
Articolo 7: Verifica l’esistenza dei presupposti per una equa valutazione dei titoli di studio, ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli superiori.
Articolo 8: Offre borse di studio mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente accordo.
Articolo 9: Incrementa la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell’altra Parte.
Articolo 10: Favorisce la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive.
Articolo 11: Incoraggia i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi. Articolo 12: Stabilisce la collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire, contrastare e reprimere l’importazione, l’esportazione e il traffico illecito di opere d’arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore e a
tale scopo promuove gli scambi di informazione tecnologica attraverso la creazione di appositi meccanismi di collaborazione tra le Forze di Polizia boliviana e il Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.
Articolo 13: Incoraggia lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.
Articolo 14: Favorisce lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche e i incoraggia iniziative, intraprese anche in ambito europeo e internazionale, volte a sostenere programmi di sviluppo sociale.
Articolo 15: Promuove lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, mediante apposite intese tra università, enti di ricerca e associazioni scientifiche e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
Articolo 16: Favorisce la cooperazione nei settori dell’archeologia, antropologia e scienze affini. Articolo 17: Facilita l’osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, la circolazione e la permanenza delle persone, dei materiali e delle attrezzature nell’ambito delle attività indicate nel presente Accordo.
Articolo 18: Protegge i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall’attuazione del presente accordo nel rispetto degli accordi internazionali firmati da entrambe le Parti. Viene altresì stabilito l’impegno delle due Parti al trasferimento di tecnologie tra i rispettivi enti interessati.
Articolo 19: Istituisce una Commissione mista culturale, scientifica e tecnologica, ai fini dell’esame dello sviluppo della cooperazione culturale, della redazione dei rispettivi programmi esecutivi e della valutazione dell’attuazione del presente accordo.
Articolo 20: Stabilisce l’entrata in vigore, la durata dell’accordo, le modalità di eventuali modifiche nonché di soluzione delle controversie.
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e): “Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l’11 luglio 2007”.
L’accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, sottoscritto dall’allora Ministro degli Esteri, On.le Xxxxxxx X’Xxxxx, nel corso della sua visita a Maputo nel luglio 2007, si propone di fornire un quadro organico per le iniziative di collaborazione nei settori culturale, artistico e scientifico tra i due Paesi nel quadro di rapporti bilaterali sempre più intensi.
L’Italia ha svolto un ruolo di primissimo piano politico e diplomatico in Mozambico sin dagli accordi di Pace di Roma del 1992. Tale ruolo è stato confermato nel corso dell’ultimo anno nella soluzione della lunga crisi politico-militare tra il partito al Governo Xxxxxxx e lo storico movimento di opposizione della Renamo che ha preceduto le elezioni di ottobre 2014 con la visita del VM Pistelli a Maputo in aprile, la storica missione del Presidente Xxxxx nel mese di luglio - la prima volta in assoluto di un premier italiano in Mozambico - e la missione del Vice Ministro Xxxxxxx a fine agosto. Il positivo sviluppo dei rapporti bilaterali fa perno sul perdurante impegno della nostra Cooperazione allo sviluppo, per la quale il Mozambico resta Paese prioritario, che prevede impegni per circa 170 milioni di euro nel triennio 2014-16. Anche l’interesse economico e commerciale dell’Italia nei confronti del Mozambico è in forte crescita soprattutto grazie alle opportunità di investimento che le ingenti scoperte di gas naturale dell’ENI nel nord del Paese (con l’indotto che ne consegue) stanno determinando.
L’Accordo permette pertanto di ampliare gli ambiti di cooperazione con un Paese che per l’Italia rappresenta un partner di primo piano nel Continente africano.
Collaborazione culturale fra Italia e Mozambico.
Le relazioni culturali e scientifiche tra Italia e Mozambico sono storicamente molto intense.
A Maputo esiste la Scuola italiana “X. Xxxxxxx” (scuola italiana privata riconosciuta), con oltre 60 bambini iscritti alla scuola dell’infanzia e primaria. E’ stato inoltre istituito nel giugno 2013 un Comitato locale estero della società Xxxxx Xxxxxxxxx, attraverso cui sarà possibile anche in Mozambico ottenere le certificazioni “PLIDA” di conoscenza della lingua italiana. La forte crescita della richiesta di apprendimento della lingua italiana da parte dei giovani mozambicani è ascrivibile non solo al prestigio culturale del nostro Paese in Mozambico e all’intensificarsi delle relazioni economico-commerciali bilaterali (a cui si accompagna un aumento delle aziende italiane presenti nel Paese), ma anche all’accurata azione svolta negli anni dalla nostra Ambasciata.
In assenza di un Istituto Italiano di Cultura, è infatti la nostra Ambasciata a Maputo che organizza eventi culturali di vario genere che hanno sempre registrato un incoraggiante successo ed una crescente partecipazione, coinvolgendo non solo la comunità italiana presente in loco ma anche un
ampio pubblico locale e internazionale. Fra questi vanno citati eventi che la nostra Rappresentanza diplomatica organizza ogni anno, come la Settimana della lingua italiana e il tradizionale Festival Jazz Italia-Mozambico giunti rispettivamente alla XIVma e alla Xma edizione.
Anche nel settore cinematografico, il Mozambico ha una tradizione che risale all’epoca dell’indipendenza con buone potenzialità espressive. Basti pensare al forte impatto sociale e culturale che ha avuto in Mozambico il progetto di cinema itinerante “Cinemovel” realizzato dalla nostra cooperazione allo sviluppo con l’intento di sensibilizzare la popolazione sul problema dell’AIDS. La sesta edizione del Festival del Cinema Italiano, svoltasi nell’agosto 2014, ha riscosso un grande successo di pubblico.
Altre attività di cooperazione allo sviluppo hanno contribuito ad incrementare i rapporti culturali- scientifici bilaterali; di notevole rilievo, in questo ambito, il programma di “Supporto all’Università Xxxxxxxx (UEM) per la riforma accademica, l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica” che rappresenta il quadro di riferimento per il rafforzamento dei rapporti di collaborazione tra l’UEM, il principale ateneo del Mozambico, e le università italiane nel campo della ricerca applicata, in collaborazione con il settore produttivo, in un’ottica di cooperazione integrata tra i rispettivi sistemi-paese. Vi è infatti l’interesse reciproco a considerare lo sviluppo dei rapporti inter- universitari in funzione delle priorità legate alla gestione dei grandi investimenti di sviluppo in corso, che hanno bisogno non solo di capitali finanziari, ma anche e soprattutto di capitale umano, ossia personale qualificato in grado di inserirsi con successo nell’attuale contesto tecnologico e di competitività globale. Altri progetti di cooperazione in ambito culturale sono quello relativo alla “Partecipazione italiana al finanziamento ed alla gestione del programma settoriale del Governo mozambicano per il settore educativo (FASE)” e “Sostegno al Fondo Comune dell’Educazione (FASE)”; il Programma di sostegno al sistema dell’Istruzione Tecnico-Professionale in Mozambico ( PRETEP); il Programma di formazione e aggiornamento dei ricercatori del Centro di Biotecnologia dell’Università Xxxxxxx Xxxxxxxx.
L’Accordo di Cooperazione Culturale tra l’Italia e il Mozambico individua i principi ed i settori nel cui ambito dovrà essere attuata la collaborazione artistica, culturale, nei settori dell’educazione e dello sport, citando quali prioritari: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti, le agevolazioni e le concessioni di borse di studio nonché le iniziative per lo sviluppo della cooperazione tra Istituzioni, Organizzazioni e persone nei rispettivi Paesi.
Analisi dell’articolato.
Il testo è composto da un breve preambolo e da 25 articoli; il Preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione culturale e scientifica per la migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, scientifico e tecnologico.
- Negli articoli 1 e 2 si esprime la volontà delle due Parti di incoraggiare la cooperazione nell’ambito culturale, scientifico e tecnologico e di migliorare la conoscenza del retaggio culturale dei due Paesi;
- l’articolo 3 propone di favorire i contatti e la cooperazione tra Istituzioni accademiche, attraverso lo scambio di docenti e ricercatori e l’effettuazione di ricerche congiunte;
- l’articolo 4 prevede l’istituzione di Cattedre e Lettorati di lingua e letteratura delle Parti contraenti nelle Università ed Istituti di istruzione dell’altra Parte contraente;
- l’articolo 5 prevede la collaborazione tra le rispettive Amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, di banche dati e di esperti;
- l’articolo 6 consente la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento dei programmi derivanti dal presente Accordo;
- l’articolo 7 consente alle due Parti di poter creare proprie Istituzioni culturali e scolastiche sul territorio dell’altra Parte contraente;
- l’articolo 8 prevede la collaborazione nel campo dell’istruzione attraverso lo scambio di esperti e di informazioni didattiche;
- con l’articolo 9 le due Parti si impegnano ad offrire borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell’altra Parte, mediante la programmazione prevista nell’art. 21;
- gli articoli 10, 11 e 12 impegnano le due Parti contraenti alla collaborazione reciproca in vari settori culturali, in particolare:
- l’articolo 10 nel settore editoriale;
- l’articolo 11 nei settori della musica, danza, arti visive, teatro e cinema;
- l’articolo 12 nel settore radiotelevisivo;
- l’articolo 13 impegna le competenti Amministrazioni delle due Parti a collaborare reciprocamente al fine di impedire e reprimere, attraverso l’adozione di idonee misure, l’importazione, l’esportazione ed il traffico illegale di opere d’arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore;
- l’articolo 14 prevede una collaborazione nei settori dello sport e della gioventù;
- l’articolo 15 impegna le due Parti ad incoraggiare lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose;
- l’articolo 16 riguarda la promozione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, in particolare nel campo della salvaguardia dell’ambiente, delle scienze agrarie, delle scienze basiche, delle scienze della salute, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Questa cooperazione si realizza attraverso visite di esperti dei due Paesi, scambio di informazioni e
documentazione, organizzazione di seminari, conferenze e mostre, studi e progetti di ricerca comuni ed ogni altra attività concordata dalle Parti nell’ambito delle finalità dell’Accordo in oggetto;
- l’articolo 17, al fine di avviare la cooperazione scientifica e tecnologica, consente alle due Parti la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e Associazioni scientifiche pubbliche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali in tale ambito;
- l’articolo 18 intende favorire la collaborazione delle due parti nei settori dell’archeologia, antropologia e scienze affini, della valorizzazione, conservazione e recupero del patrimonio culturale, anche a fini turistici, ed impegna le Parti contraenti a permettere missioni nel proprio territorio di studiosi attivi nei suddetti settori;
- l’articolo 19 impegna le Parti a facilitare l’ingresso, la permanenza e l’uscita nel e dal proprio territorio delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell’altra Parte che siano previsti nell’ambito delle attività indicate nel presente Accordo;
- l’articolo 20 individua un ulteriore settore che vede le due Parti impegnate nella reciproca collaborazione: la protezione della proprietà intellettuale. Tale materia verrà approfondita ulteriormente e sviluppata mediante la successiva conclusione di un apposito Protocollo;
- l’articolo 21 prevede l’istituzione di una Commissione Mista ai fini dell’attuazione dell’Accordo, da convocarsi periodicamente, in base a quanto sarà concordato dalle Parti, alternativamente a Roma ed a Maputo, al fine di discutere i programmi esecutivi pluriennali;
- l’articolo 22 vincola le Parti a non divulgare ad uno Stato terzo nessun documento o informazione, forniti nell’ambito del presente Accordo, senza previo accordo dell’altra Parte;
- l’articolo 23 stabilisce che ogni controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo verrà risolta amichevolmente con negoziati attraverso i canali diplomatici;
- l’articolo 24 stabilisce che l’Atto internazionale potrà essere modificato in qualsiasi momento, con reciproco consenso, per via diplomatica, e dispone che le modifiche così concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l’entrata in vigore dell’Accordo;
- l’articolo 25 stabilisce l’entrata in vigore e la durata dell’Accordo. L’Atto internazionale entrerà in vigore alla data della ricezione dell’ultima notifica con cui le Parti si informeranno per iscritto attraverso i canali diplomatici sull’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per l’approvazione dell’Accordo. Esso avrà durata illimitata ma potrà essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento.
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f): “Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016”.
a) Xxxxx, portata e motivi del provvedimento.
Il presente accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica si pone l’obiettivo di sviluppare i rapporti di collaborazione con un paese di crescente interesse politico, in ambiti che possono ricoprire un ruolo sostanziale nel rafforzamento delle relazioni bilaterali. L’Italia è difatti universalmente riconosciuta come un’autorità in ambito culturale e scientifico, con la quale apprendere le migliori pratiche e condividere le esperienze.
Lo scopo principale dell’accordo è dunque di consolidare e approfondire la conoscenza reciproca, riconoscendo che gli scambi e l’arricchimento culturale sono di fondamentale importanza per la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani.
In tale contesto, seppure diverse collaborazioni e attività in materia siano già state avviate, si è ravvisata l’opportunità di strutturarne maggiormente la realizzazione nel contesto di un quadro giuridico formale.
b) Illustrazione dell'articolato.
L’articolo 1 dichiara che lo scopo dell’accordo è sviluppare attività che migliorino la conoscenza reciproca, promuovano il patrimonio e rafforzino la cooperazione nei settori di interesse comune nella consapevolezza che l’arricchimento culturale favorisce la promozione di valori comuni e il rispetto dei diritti umani
L’articolo 2 stabilisce la promozione di programmi multilaterali inclusi in programmi di organizzazioni regionali.
L’articolo 3 individua la promozione della conoscenza, della diffusione e dell’insegnamento della propria lingua e letteratura nel territorio dell’altra Parte contraente quale settore da incoraggiare con tutti i mezzi possibili, incluse cattedre e lettorati.
L’articolo 4 individua la conoscenza e la comparazione dei rispettivi sistemi educativi e piani quale strumento fondamentale per la valutazione comparativa dei titoli di studio.
L’articolo 5 stabilisce che, compatibilmente con le risorse disponibili e di comune accordo ciascuna Parte promuoverà attività di istituzioni scolastiche, accademiche e culturali e che a tali attività sarà dato adeguato sostegno.
L’articolo 6 stabilisce che, compatibilmente con le rispettive legislazioni interne, sarà favorito l’ingresso di materiali, pubblicazioni e attrezzature necessarie a svolgere le attività di cooperazione L’articolo 7 stabilisce che, compatibilmente con le rispettive legislazioni interne saranno promosse tutte le attività connesse alla promozione dell’arte e della letteratura.
L’articolo 8 stabilisce che sarà incoraggiata la cooperazione tra Università, Istituti superiori e specializzati favorendo contatti diretti a tutti i livelli ed individuando quali strumenti partecipativi lezioni frontali, visite di studio, convegni, simposi e seminari.
L’articolo 9 include nell’ambito di cooperazione le agenzie governative che si occupano di arti visive, arti dello spettacolo, letteratura, architettura ed arti decorative.
L’articolo 10 mira ad organizzare eventi artistici, mostre d’arte e design su base regolare e a tal fine promuove scambi di artisti, gruppi artistici, attori e compositori.
L’articolo 11 afferma la volontà di incoraggiare la traduzione e la pubblicazione di saggi e testi letterari attraverso l’assegnazione di incentivi adeguati, nei limiti dei fondi disponibili.
L’articolo 12 esplicita la volontà delle Parti di incoraggiare la cooperazione diretta tra musei, archivi e biblioteche ai fini della tutela, della conservazione e del restauro del patrimonio culturale e della gestione del paesaggio culturale.
L’articolo 12 bis prevede, inoltre che la collaborazione avvenga nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dalle Convenzioni Internazionali UNESCO del 1972 sulla Protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale; UNESCO del 2003 per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale e UNESCO del 2005 sulla Protezione e la Promozione della Diversità delle Espressioni Culturali.
L’articolo 13 prevede che le Parti promuovano la cooperazione in campo archeologico attraverso scambi di informazioni, pubblicazioni, competenze e organizzazione di convegni, seminari e progetti di ricerca congiunti e che sostengano l’ulteriore sviluppo della cooperazione già in atto.
L’articolo 14 stabilisce che saranno incoraggiate tutte le iniziative finalizzate alla valorizzazione, conservazione e restauro del rispettivo patrimonio archeologico architettonico e artistico prevedendo la possibilità di corsi di formazione specifici.
L’articolo 15 prevede la concessione di borse di studio di tutti i tipi, nei limiti dei fondi disponibili e su base di reciprocità, i cui termini e condizioni saranno stabiliti dalle agenzie interessate e comunicate attraverso i canali diplomatici.
L’articolo 16 afferma l’impegno delle Parti a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica sia nelle scienze di base che in quelle applicate.
L’articolo 17 definisce che la cooperazione scientifica e tecnologica sarà sviluppata, nell’ambito delle risorse finanziarie e nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti di ciascuna Parte, mediante lo scambio di esperti scienziati e ricercatori, nonché di informazioni scientifiche e tecniche, lo sviluppo di progetti di ricerca scientifici e tecnologici e la creazione di centri comuni di ricerca, laboratori e gruppi di ricerca, l’organizzazione di workshops, seminari, conferenze e mostre, l’organizzazione di corsi di formazione, la previsione di sovvenzioni per docenti e ricercatori e ogni altra forma di cooperazione che le Parti contraenti potranno concordare.
L’articolo 18 stabilisce che, in conformità con le leggi e i regolamenti dei rispettivi Paesi, le Parti si impegnano ad impedire il traffico illegale di opere di prestigio artistico e archeologico e di documenti di valore storico e artistico e cooperano al fine di combattere e prevenire il traffico illecito di opere d’arte attraverso l’adozione di misure preventive, repressive e correttive tenendo conto dei principi stabiliti nell’ambito della Convenzione Internazionale UNESCO (1970) e della Convenzione UNIDROIT (1995). Stabilisce, inoltre, che le Parti si impegnano a proteggere il Patrimonio Culturale Sottomarino tenendo conto dei principi della Convenzione UNESCO (2001). L’articolo 19 prevede lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché scambi in materia di pari opportunità di genere, di tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
L’articolo 20 prevede lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù mediante visite di studio, concorsi ed altre iniziative, oltre alla promozione della cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private che si occupano di questioni giovanili.
L’articolo 21 stabilisce lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo dello sport e dell’educazione fisica conformemente agli obblighi previsti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 2005 contro il doping nello sport.
L’articolo 22 incoraggia la cooperazione nei settori della radio della televisione e del cinema. L’articolo 23 stabilisce la nomina di una commissione paritetica incaricata di rivedere i progressi della cooperazione e di elaborare Programmi esecutivi a lungo termine e dichiara che le Parti convengono che tutte le iniziative nell’ambito dell’Accordo saranno realizzate attraverso le vie diplomatiche ed entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai bilanci annuali di tutte le amministrazioni coinvolte.
L’articolo 24 prevede la risoluzione amichevole delle controversie.
L’articolo 25 stabilisce le modalità di revisione, modifica ed emendamento dell’Accordo e prevede il mutuo consenso.
L’articolo 26 stabilisce la modalità di entrata in vigore dell’Accordo e prevede una durata di 5 anni con rinnovo automatico per periodi di 5 anni salvo denuncia di una delle Parti contraenti. Specifica, inoltre, che l’eventuale denuncia non pregiudica le attività in corso di attuazione salvo diversa decisione di comune accordo delle Parti.
L’articolo 27 stabilisce che le disposizioni dell’Accordo non debbano essere interpretate o applicate in modo da mettere i pericolo gli obblighi della Repubblica italiana derivanti dalla sua appartenenza all’Unione Europea.
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g): “Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011”.
Le relazioni bilaterali tra la Repubblica del Nicaragua e l’Italia sono caratterizzate da un netto miglioramento rispetto al passato, sia per quanto riguarda i rapporti politici e socioeconomici sia per quelli culturali, educativi e scientifici, cui il presente accordo fa esplicito riferimento. Essi vanno inquadrati nel contesto più generale di rafforzamento della presenza italiana in America Latina e nei Caraibi, a testimonianza dell’attenzione politica e della volontà dell’Italia di rilanciare il dialogo e la collaborazione con il paese centroamericano anche in ambito bi-regionale ed europeo.
Il Nicaragua è una Repubblica presidenziale, democratica e rappresentativa. La Costituzione odierna garantisce libertà di parola, di riunione e di associazione pacifica, di religione e di circolazione all'interno e all’esterno del paese, vietando al contempo ogni forma di discriminazione. Dopo una lunga serie di guerre civili ed al termine della prima esperienza sandinista, a partire dagli anni ’90 del secolo scorso i diversi Governi nicaraguensi hanno operato per il consolidamento delle istituzioni democratiche, per la riconciliazione nazionale, per lo sviluppo economico, per una maggiore tutela dei diritti umani e per un miglioramento dei servizi sociali quali la sanità e l’istruzione. Il Nicaragua è firmatario (19 maggio 2010) di un accordo di associazione con la UE e, dal 3 dicembre 2011, è membro della neo-istituita Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi (CELAC), fortemente sostenuta dal Venezuela, con l’intento di creare un foro di dibattito permanente sui grandi temi internazionali e di proseguire l’integrazione economica, politica e culturale tra i Paesi membri. Il Nicaragua rappresenta uno dei Paesi più interessati ed attivi nel processo di integrazione economica e politica dell’area centroamericana. Il Fondo Monetario Internazionale ha calcolato che il PIL pro capite del Nicaragua è aumentato dai 947 dollari del 2006 ai 1.127 del 2010.
Dal punto di vista socio-economico, l’attuale Governo ha portato avanti una gestione macroeconomica prudente e rafforzato i vincoli con il settore privato. Il buon andamento dell’economica ed i programmi sociali messi in atto hanno permesso una riduzione dell’indice di povertà, che è attualmente di circa il 42%. È stato altresì modernizzato il quadro giuridico di attrazione e di protezione degli investimenti il che ha permesso la conclusioni di 19 accordi per la protezione e la promozione degli investimenti, tra cui quello con l’Italia nel 2005.
I rapporti bilaterali con l’Italia sono tradizionalmente buoni. A testimonianza dell’attenzione politica e della volontà di entrambi i Paesi di rilanciare il dialogo e la collaborazione, si ricordano la missione a Managua dell’allora Sottosegretario, Xxxx. Xxxxxx (maggio 2010), e la visita a Roma del Ministro degli esteri del Nicaragua, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx (novembre 2010, in occasione della quale è stata organizzata presso l’IILA una “Country Presentation Nicaragua”. Nell’ambito della V
Conferenza Italia-America Latina (ottobre 2011), il Ministro Xxxxxx Xxxxx ha nuovamente incontrato l’allora Ministro Xxxxxxxx e per il 25 febbraio 2012 è previsto un nuovo incontro con l’attuale Ministro degli Esteri, Xxxxxx xxxxx di Sant’Agata.
L’interscambio, pur se relativamente contenuto, è in forte ascesa. L’Italia non figura, comunque, tra i primi partner economico-commerciali del Nicaragua, né è molto diffusa la presenza di imprese italiane, nonostante l’entrata in vigore nel 2006 dell’Accordo bilaterale di promozione e protezione degli investimenti. Sono tuttavia significative le eccezioni rappresentate dall’Astaldi, da anni impegnata nella realizzazione di varie opere pubbliche, da Parmalat, nel settore caseario, e dall’ENEL, da poco tempo interessata all’esplorazione in due campi delle promettenti risorse geotermiche del Paese.
Ampia portata politica ha avuto nel 2005 la cancellazione del debito verso l’Italia, nel quadro dell’iniziativa HIPC, per un ammontare di 200 milioni di dollari, che ha liberato risorse aggiuntive destinate alla realizzazione di specifici programmi di lotta alla povertà.
Il buon andamento delle attività commerciali e industriali curate da italiani e da cittadini italo- nicaraguensi, ha favorito la costituzione di una Camera di Commercio e industria italo-nicaraguense la quale, grazie agli sforzi dei primi anni e di un rinnovato consiglio di amministrazione, sta finalmente ottenendo un buon riconoscimento tra i settori economici del Paese. Le principali azioni di intervento della Camera sono indirizzate ai settori dell’agroindustria (attraverso anche l’antenna Piemonte) e dell’energia alternativa.
Il Nicaragua vorrebbe stimolare maggiori investimenti diretti (IDE) provenienti dall’Italia. Potenziali settori di interesse sono rappresentati da: turismo; infrastrutture, quali porti, aeroporti; immobili, agroindustria; energie rinnovabili. Interessanti anche le opportunità offerte dalle zone franche, incentrate su produzione tessile, calzature, dispositivi medici, componentistica auto.
La cooperazione italiana è da molto tempo presente nel Paese. Il contributo dell’Italia, molto apprezzato dalle autorità nicaraguensi, è stato principalmente finalizzato ad incoraggiare e sostenere le politiche per la riduzione della povertà, in ambito sia rurale che urbano, nonché a promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Molte ONG italiane sono radicate da tempo nel Paese e mantengono una presenza significativa attraverso programmi finanziati dalla UE, da Agenzie ONU o da privati.
Per quanto attiene in particolare ai rapporti culturali, l’accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica rappresenta il primo atto sottoscritto tra i due Paesi in tali settori. Esso costituisce quindi un evento significativo di grande apertura e innovazione. Il Nicaragua riconosce che l’Italia ha sempre mantenuto nei fori internazionali un atteggiamento di equilibrio e di obiettiva apertura rispetto alla politica interna del Paese. Il Nicaragua conta inoltre di avere l’appoggio del nostro paese in ambito UE al fine di rafforzare e consolidare le istituzioni democratiche ed il “capacity
building” per consolidare i settori portanti dell’economia del Paese, con una specifica attenzione ad un sistema educativo in grado di favorire un effettivo sviluppo sociale endogeno e di ridurre le ineguaglianze sociali, gli squilibri territoriali ed i pregiudizi culturali (anche di genere). Per questi motivi la sottoscrizione del presente accordo culturale, educativo e scientifico è vista con grande favore e speranza per il futuro delle giovani generazioni nicaraguensi.
In Nicaragua non sono presenti al momento attuale istituzioni scolastiche italiane, anche se è utile ricordare che alcuni studenti provenienti dal Campus Bio-Medico di Roma e da altre città italiane come Milano, Genova, Bologna e Catania hanno contribuito alla costruzione di un edificio scolastico, promosso dalla Fondazione RUI, per gli alunni delle scuole elementari, accanto a una struttura per bambini dell’asilo, nella città di Diriamba. Esistono inoltre 11 accordi tra le università italiane e nicaraguensi: 4 sono stati sottoscritti dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca mentre gli altri accordi riguardano l’Università di Catania (1), di Firenze (2), di Torino (1), di Roma Tre (1), il Politecnico di Torino (1) e la Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Xxxx di Pisa (1).
L’insegnamento della lingua italiana è impartito presso la Facoltà di Lettere dell’Università Centro Americana (UCA) e presso l’Università Americana (UAM) di Managua.
In mancanza di un Istituto Italiano di Cultura, la nostra Ambasciata è l’unico ente che organizza eventi per la promozione della cultura italiana. Avvalendosi anche delle sponsorizzazioni di locali operatori economici, l’Ambasciata ha potuto promuovere negli ultimi anni importanti ed apprezzate manifestazioni culturali nei settori della musica, del cinema e delle arti figurative.
La maggioranza dei cittadini italiani sono discendenti di terza e quarta generazione di emigranti italiani, provenienti per lo più dalla Liguria. Si tratta di una comunità che tiene molto alle proprie radici.
Analisi dell’articolato
Articolo 1. Definisce i settori di intervento dell’Accordo: cultura, arte, educazione, scienza, tecnologia, valori tradizionali, retaggio culturale e lingua.
Articoli 2-3. Riconoscono che le istituzioni accademiche, universitarie ed archivistiche, nonché le biblioteche ed i musei costituiscono i partner dell’accordo per la messa a punto di intese, scambi e attività di ricerca su temi di comune interesse e per l’attivazione di cattedre e lettorati per l’insegnamento della lingua e della letteratura.
Articolo 4. Prevede la possibilità di partecipazione all’accordo, tramite i due Paesi, di organismi europei ed internazionali, nonché di altre istituzioni pubbliche e private.
Articolo 5. Prevede la possibilità di creazione di istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi. Articolo 6. Promuove la collaborazione nel settore dell’istruzione.
Articolo 7. Offre di borse di studio mediante programmi di esecuzione dell’accordo a studenti, laureati e specialisti.
Articolo 8. Prevede cambi di documentazione sulle rispettive legislazioni universitarie ai fini di un’equa valutazione dei titoli di studio.
Articoli 9-11. Promuovono la collaborazione nei settori dell’editoria, della musica, della danza, del cinema e del teatro, nonché nei settori della radio e della televisione.
Articolo 12. Prevede la collaborazione nell’ambito della repressione del traffico illegale di opere d’arte, di beni e documenti soggetti a protezione, nel rispetto degli obblighi derivanti da convenzioni internazionali.
Articolo 13. Favorisce lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore dello sport e della gioventù.
Articolo 14. Promuove lo scambio di esperienze nel settore dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, delle pari opportunità e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.
Articolo 15. Promuove lo sviluppo nel campo della cooperazione scientifica, tecnologica mediante intese ed accordi fra le rispettive Università ed Enti di ricerca anche al fine di favorire la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
Articolo 16. Favorisce la cooperazione nei settori dell’archeologia, dell’antropologia e scienze. Articolo 17. Facilita la mobilità di persone, di materiali e di attrezzature per attività previste nel presente Accordo.
Articolo 18. Assume impegni in materia di protezione dei diritti sulla proprietà intellettuale. Viene stabilito altresì l’impegno delle due Parti a favorire il trasferimento di tecnologie fra i rispettivi enti interessati.
Articolo 19. Istituisce una Commissione mista ai fini dell’esame dello sviluppo della cooperazione culturale e della redazione dei rispettivi programmi esecutivi.
Articolo 20. Stabilisce l’entrata in vigore, la durata e le modifiche dell’Accordo, nonché la soluzione delle controversie.
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h): “Accordo di cooperazione in materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012”.
Nel quadro del progressivo rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi, l’accordo con la Repubblica del Qatar mira ad estendere la cooperazione tra i due Paesi nel settore dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica tenendo conto degli interessi comuni animati da reciproco rispetto. Pertanto, esso intende offrire un quadro di riferimento ai programmi di cooperazione diretta tra istituzioni scolastiche e universitarie.
Si compone di 13 articoli in cui si articolano il settore dell’istruzione e il settore dell’università e della ricerca.
Per quanto attiene alla cooperazione nei due settori sopraccitati, l’accordo intende incoraggiare le seguenti aree:
• condivisione degli sviluppi e dei risultati conseguiti dai due Paesi nel settore educativo mediante scambi e visite di esperti in tutti i settori dell’istruzione, ivi compresi scambi di delegazioni di studenti e di gruppi scolastici sportivi; mostre a scopo educativo, scientifico e tecnico presso le scuole locali; scambio di documenti e di curricoli elaborati dalle rispettive autorità scolastiche, con riserva sui diritti di proprietà intellettuale (articolo 1);
• partecipazione a corsi di formazione congiunti e preventiva informazione circa i programmi realizzati annualmente specificandone i relativi aspetti organizzativi (articolo 2);
• promozione dello studio della lingua dei rispettivi Paesi (articolo 3);
• scambio di esperienze e informazioni relativamente alla scuola dell’infanzia, all’istruzione tecnica e professionale, all’amministrazione scolastica, alle risorse per l’apprendimento, agli studenti con bisogni educativi speciali, alla valutazione, alla valorizzazione delle eccellenze, alle tecnologie applicate alla didattica delle lingue (articolo 4);
• scambio di informazioni sui titoli e diplomi rilasciati dai rispettivi Paesi (articolo 5);
• cooperazione accademica con accordi tra università, scambi e visite di docenti, lettori e ricercatori universitari; sviluppo della ricerca con produzione di studi, pubblicazioni e documenti tra le università dei due Paesi (articolo 6);
• scambio di informazioni relativamente alle attività e al funzionamento dei sistemi universitari e ai relativi titoli, con possibilità di istituire un tavolo di esperti per redigere un accordo bilaterale per il mutuo riconoscimento dei titoli universitari al fine del proseguimento degli studi nei reciproci Paesi (articolo 7);
• assegnazione di borse di studio a studenti e laureati ai fini del conseguimento di un titolo universitario o per attività di ricerca (articolo 8);
• organizzazione di incontri periodici tra rappresentanti dei due Paesi per realizzare obiettivi comuni secondo priorità da individuare nell’ambito di scambi scientifici e tecnologici, di visite reciproche di esperti, di conferenze e seminari sui temi scientifici e tecnologici e, infine, su studi e attività di ricerca (articolo 9).
Per quanto attiene alle disposizioni generali:
• informazione reciproca, con anticipo di almeno quattro mesi, mediante corrispondenza tra le Parti in merito ad ogni decisione riguardante i membri delle delegazioni partecipanti a seminari e ad ogni altro aspetto relativo alle visite reciproche, come agli aspetti organizzativi (articolo 10);
• presa in carico da ciascuna Parte dei costi e delle spese per la realizzazione delle attività di collaborazione derivanti dal presente accordo (articolo 11);
• previsione di possibili emendamenti delle disposizioni previste nell’accordo previo consenso scritto delle due Parti, con relativa entrata in vigore conformemente a quanto previsto dall’art.13 dello stesso (articolo 12);
• entrata in vigore dell’accordo alla data dell’ultima notifica con la quale ogni Parte avrà notificato all’altra l’avvenuta conclusione delle procedure di ratifica. L’accordo, di durata triennale, potrà essere rinnovato salvo diverso avviso di una delle due Parti, espresso per iscritto almeno sei mesi prima della scadenza (articolo 13).