COMUNE DI SAN GIULIANO TERME PROVINCIA DI PISA
Xxxxxxxx x. 0
XXXXXX XX XXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX XX XXXX
Settore Amministrativo e Legale Servizi Educativi e Sociali
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Gestione del Servizio Nidi d’infanzia
“IL PICCOLO PRINCIPE”, “TRILLI”, “XXXX XXXXXXX”.
Anni educativi 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025. CIG 91478092CC.
Indice:
Articolo 1. Oggetto dell’appalto.
Articolo 2. Organizzazione, Orario di funzionamento e calendario per la gestione dei nidi. Articolo 3. Durata dell’appalto.
Articolo 4. Proroga tecnica. Articolo 5. Clausola sociale. Articolo 6. Importo dell’appalto.
Articolo 7. Finalità e obiettivi dei nidi d’infanzia comunali. Articolo 8. Organizzazione dei servizi per la gestione dei nidi. Articolo 9. Arredi, attrezzature e materiali d’uso.
Articolo 10. Linee guida per la presentazione dei progetti organizzativi ed educativi. Articolo 11. Personale impiegato dall’appaltatore.
Articolo 12. Formazione e aggiornamento del personale impiegato. Articolo 13 Oneri a carico del Comune.
Articolo 14 Obblighi a carico dell’aggiudicatario. Articolo 15 Responsabilità ed assicurazione Articolo 16 Controllo qualità e verifiche prestazioni.
Articolo 17 Obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento. Articolo 18 Osservazione delle norme in materia di lavoro.
Articolo 19 Penali.
Articolo 20 Subappalto e divieto di cessione del contratto. Articolo 21 Corrispettivo.
Articolo 22 Risoluzione del contratto. Articolo 23 Recesso.
Articolo 24 Trattamento dei dati personali. Articolo 25 Domicilio legale.
Articolo 26 Disposizioni di rinvio.
Articolo 1. Oggetto dell’appalto.
1. Il presente capitolato ha per oggetto la gestione dei nidi d’infanzia presenti nel territorio comunale, per i bambine e le bambine fino a tre anni.
Le strutture di proprietà del Comune di San Giuliano Terme sono le seguenti:
- il nido “Xxxx Xxxxxxx” in Xxx X. Xxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxx XX;
- il nido “Il Piccolo Principe” in Xxx X. Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxxxxx XX;
- il nido “Trilli” in X.xx Xxxxxxx 00, 000, 00000 Xxxxxx di Quosa PI.
2. Il calendario di apertura annuale, stabilito dall’Amministrazione Comunale ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ss.mm.ii., prevede indicativamente l’apertura del servizio entro i primi dieci giorni di settembre sino al 30 giugno di ciascun anno educativo.
3. Per l’avvio dell’educativo 2022/2023 il numero e la composizione delle sezioni presso ciascuno nido potrà variare in relazione all'andamento delle iscrizioni pervenute all’ufficio servizi educativi del Comune, ed in relazione ad esigenze di natura educativa che dovessero manifestarsi.
Ai fini della proposta tecnica-progettuale l’operatore economico terrà conto dell’organico (educativo ed ausiliario) e del fabbisogno stimato e descritto nella relazione progettuale della stazione appaltante, fermo restando, per i successivi anni educativi, la variabilità delle iscrizioni e la conseguente ricettività delle strutture ai sensi della normativa regionale vigente in materia.
4. L'appalto concerne un servizio socio-educativo d’interesse pubblico ai sensi della normativa vigente in materia di servizi per la prima infanzia, D.P.G.R. n. 41/R del 30.07.2013 e s.m.i., rientranti nell’Allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici, di seguito più brevemente Codice), CPV 80110000-8.
5. L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto per la sua corretta esecuzione è necessaria una gestione unitaria ed organica, in considerazione delle caratteristiche dei servizi educativi per la prima infanzia che dovranno essere erogati in modo omogeneo e continuativo.
6. I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere organizzati in gruppi-sezione e ciascun gruppo-sezione potrà essere organizzato per età omogenee oppure disomogenee: per “PICCOLI” si intendono i bambini/e con età dai 3 mesi agli 11 mesi (cioè di età inferiore ai 12 mesi); per “MEDI” si intendono i bambini/e di età dai 12 mesi ai 23 mesi (cioè di età inferiore ai 24 mesi) e per “GRANDI” si intendono i bambini/e di età dai 24 ai 36 mesi. Il riferimento dell’età è considerato alla data di inizio del servizio.
Il Progetto educativo, organizzativo e gestionale dei servizi oggetto dell'appalto, che l’operatore economico intende presentare ai sensi del disciplinare di gara approvato dalla Stazione Appaltante, deve contenere l'indicazione di tutto il personale utilizzato per la gestione degli stessi, delle ore frontali e non frontali assegnate a ciascun soggetto, della qualifica attribuita, del livello d’inquadramento contrattuale.
7. In presenza di bambini disabili dovrà essere assicurato da parte del gestore del servizio personale d’appoggio appositamente dedicato al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e l’integrazione dei bambini nel gruppo.
Tuttavia la presenza di personale di sostegno per i bambini soggetti alla L. 104/92 verrà richiesta e determinata soltanto nel caso in cui si presenti la necessità e su richiesta della ASL. In detta ipotesi, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere l’educatore di sostegno a parte, secondo le indicazioni presenti nel PEI (Piano Educativo Individualizzato) che varieranno a seconda della disabilità del bambino e che indicheranno i giorni e gli orari per lo svolgimento del servizio.
L’aggiudicatario dovrà rendere disponibile idoneo personale educativo, per il quale la Stazione Appaltante corrisponderà il prezzo orario per educatore/trice liv. D1, per il numero di ore così come concordato nel PEI.
L’Amministrazione stima un numero complessivo di ore annue di circa n. 2.600 per gli educatori di sostegno (n. 3), secondo le esperienze dell’ultimo servizio svolto. Tuttavia questo numero è soltanto indicativo e potrà cambiare a seconda delle necessità che possono intercorrere nell’arco della durata contrattuale, così come sopra precisato.
8. Negli Asili Nido, in base al Regolamento regionale n. 41r del 2013, in via generale, la normativa consente di prevedere la riduzione del numero di bambini accolti o l'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio, in relazione alla gravità delle situazioni e alle specifiche scelte organizzative.
9. In caso di necessità, come previsto nel comma precedente, l’attività di sostegno educativo saranno svolte dall’appaltatore unitamente alla gestione complessiva dei suddetti servizi educativi. Per l’educatore di sostegno, oltre al riconoscimento del costo orario come da CCNL applicabile (senza indennità di turno) a seguito di istruttoria del Comune.
10. I requisiti ed i titoli di studio richiesti per il personale da impiegare sono quelli indicati nel Capo III del Regolamento 41/r del 30.07.2013 di attuazione dell’art. 4 bis della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 come modificato da d.p.g.r. 20 giugno 2014, n. 33/R. e dpgr 8 luglio 2020, n. 55/r.
11. Si precisa che per la modalità di offerta del servizio si applica l’art. 26 del Regolamento della Regione Toscana del 30 luglio 2013, n. 41/R e sue modifiche per cui ciascun bambino può frequentare il nido d’infanzia per un massimo di dieci ore giornaliere.
Articolo 2. Organizzazione, Orario di funzionamento e calendario per la gestione dei nidi.
1. Il calendario di apertura annuale stabilito dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del Regolamento Regionale 41r/2013, prevede, indicativamente, l’inizio dell’erogazione del servizio all’utenza nella prima settimana di settembre (rif. Art. 25 del Regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia), mentre la chiusura del servizio è prevista per la fine del mese di giugno, fermo restando quanto specificato nei successivi commi riguardo al mese di luglio. Il periodo di vacanze natalizie e pasquali è stabilito in accordo con il calendario scolastico nazionale e regionale.
2. Il servizio accoglie bambini e bambine che abbiano compiuto 3 mesi di età e che non abbiano compiuto 3 anni entro il 31 dicembre dell’anno educativo di iscrizione.
3. I nidi sono aperti 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì (con esclusione delle festività di rilevanza nazionale e delle vacanze natalizie e pasquali previste dal calendario scolastico regionale), con orario dalle ore 7,30 alle ore 17,00; è prevista la possibilità di entrata al mattino dalle ore 7,30 alle ore 9,30.
E’ previsto l'uso flessibile del servizio con tipologia - tempo pieno - tempo parziale, con pasto, secondo le seguenti modalità:
• 1° uscita dalle 12.30 alle 13,30 con pasto;
• 2° uscita dalle 15.45 alle 16.00 con pasto;
• 3° uscita dalle 16.30 alle 16,55 con pasto;
I giorni di chiusura dei servizi sono, di norma, quelli previsti annualmente dal calendario scolastico approvato annualmente dalla Regione Toscana, e comunque secondo indicazione della stazione appaltante.
4. L'ammissione dei bambini e delle bambine al servizio nido, quindi la gestione delle domande di iscrizione e la predisposizione delle graduatorie, sono di competenza del Comune che di norma le effettua entro il mese di giugno di ogni anno.
5. Prima dell’avvio di ciascun anno educativo l’Ufficio Servizi Educativi del Comune, in sede di predisposizione della graduatoria comunale, individua il numero dei posti che si renderanno disponibili presso ciascun nido distinti per età. Tali dati saranno comunicati all’aggiudicatario almeno n. 10 giorni prima dell’avvio dei servizi. Le ammissioni degli utenti possono variare nei diversi anni educativi, quanto
a numero e organizzazione delle sezioni,sulla base delle domande di ammissione e/o di altre valutazioni di competenza del Comune. In caso di ritiro di un utente al nido il Comune provvede alla sua sostituzione; inoltre, l'appaltatore è tenuto a segnalare al Comune il protrarsi delle eventuali assenze non giustificate dei bambini e delle bambine.
6. Il soggetto aggiudicatario, a fronte dell’adesione di un numero congruo di utenti, ha facoltà di dar corso a aperture straordinarie del servizio in concomitanza delle vacanze scolastiche natalizie e/x xxxxxxxx, disponendo a titolo gratuito dell’uso delle strutture educative. Si precisa che il medesimo, qualora intenda avvalersi di tale facoltà, sottopone all’ufficio servizi educativi del Comune, la proposta di organizzazione dell’apertura straordinaria e delle attività ludico-educative programmate.
7. Qualora, nel corso dell’anno educativo almeno quindici tra gli utenti iscritti (presso ciascuno dei nidi comunali “Il Piccolo Principe”, sito in Xxx Xxxxxxxxx x.00, xxxx. Xxxxxxxxx, x “Xxxx Xxxxxxx”, sito in Xxx Xxxxxx x.00, xxxx. Xxxxxxxx) avanzino formale richiesta all’ufficio Servizi Educativi del Comune, stanti l’interesse dell’Amministrazione comunale e la disponibilità della stessa a dare corso alle suddette istanze, di poter proseguire il servizio – centro estivo per il mese di luglio, l’aggiudicatario sarà tenuto a erogare il servizio educativo estivo organizzato in continuità rispetto a quanto stabilito al precedente comma 1.
La prosecuzione del servizio per il mese di luglio, tenuto conto del numero degli utenti nei nidi ove il servizio estivo viene erogato, verrà remunerato sulla base dell’offerta economica presentata ai fini dell’aggiudicazione del servizio nido per l’anno educativo pari a 10 mesi (come da prospetto economico allegato alla relazione progettuale della Stazione Appaltante) ed in modo proporzionale al numero degli educatori impiegati, con riferimento ai bambini ed alle bambine accolti, nonché il numero di ore effettuato al costo orario come da CCNL applicabile (senza indennità di turno).
8. Il periodo di funzionamento dei centri estivi per il mese di luglio avviene secondo moduli settimanali articolati dal lunedì al venerdì con orario dalle 7.30 alle 16. La presenza degli educatori/trici ed ausiliarie deve rispettare il rapporto numerico adeguato al numero dei bambini iscritti su base settimanale.
Tale servizio sarà comunque proposto all’impresa aggiudicataria successivamente, una volta valutata la richiesta da parte del territorio.
Articolo 3. Durata dell’appalto.
1. La durata dell’appalto è prevista per gli anni educativi 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, e comunque a far data dall’affidamento del servizio anche mediante esecuzione anticipata, con decorrenza dai primi giorni di settembre relativi all’avvio del calendario scolastico 22/23; la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’affidamento della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di nuovo contraente.
2. Il soggetto aggiudicatario, dopo la comunicazione dell’aggiudicazione da parte dell’Amministrazione Comunale, dovrà garantire l’inizio della attività a favore dell’utenza secondo il calendario stabilito dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2013 e ss.mm.ii.
Articolo 4. Proroga tecnica.
1. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, e comunque al massimo per sei mesi. Per la sua quantificazione si rinvia al successivo articolo 6. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Articolo 5. Clausola sociale.
1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, e garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Questa previsione è motivata anche dalla delicatezza del servizio, rivolto ai bambini ed alle bambine con particolare necessità di instaurare relazioni continuative e significative; si precisa che l'inserimento lavorativo di persone in condizione di svantaggio è ammesso compatibilmente con la natura dell’attività alla quale il personale stesso viene dedicato.
2. A tal fine, come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.02.2019, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’allegato personale uscente 2021/2022 al Progetto di servizio ai sensi dell’art. 23, comma 15 del Codice. Sulla base di tali informazioni l’appaltatore dovrà allegare alla documentazione di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara, il progetto di riassorbimento.
3. In caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, questa Stazione Appaltante fornirà i dati del personale impiegato dal contraente uscente, che verrà allegato al contratto come parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 6. Importo dell’appalto.
1. Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore stimato eventuale e complessivo a base di gara al netto di Iva, per gli anni educativi dal 2022/2023 al 2024/2025 (n. 30 mesi) è quantificato in euro 1.612.503,87, oneri per la sicurezza pari a euro 0,00. Ai sensi dell’art. 23 co. 16 ultimo periodo del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il costo complessivo stimato della manodopera per la durata triennale dell’appalto (n. 30 mesi) è pari a Euro 1.405.912,62,oltre IVA.
2. Il valore complessivo dell’appalto al netto di IVA e comprensivo dell’opzione per la prosecuzione del servizio per il mese di luglio (30 mesi + 3 mesi) è pari a euro 1.726.129,53, oneri per la sicurezza pari a euro 0,00.
3. Il valore complessivo dell’appalto (gestione nidi d’infanzia n. 30 mesi euro 1.612.503,87 + opzione prosecuzione mese di luglio n. 3 mesi euro 113.625,66 + proroga tecnica n. 6 mesi euro 313.841,73), senza IVA ed esclusi gli oneri per la sicurezza pari a 0,00, è euro 2.039.971,26.
4. Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi da interferenza e pertanto non sono previsti oneri della sicurezza di cui al D.L. 81/2008 e ss.mm.ii.
5. L’importo effettivo sarà quello derivante dall’applicazione del ribasso offerto dal soggetto aggiudicatario.
6. In caso di parziale effettuazione del servizio o di prestazioni aggiuntive, l’importo di cui al comma 1 del presente articolo sarà soggetto a riduzione o ampliamento (se l’inserimento avviene nella seconda metà del mese, la decurtazione opererà per il 50%; in caso di rinuncia la riduzione del servizio verrà contabilizzata dal mese successivo).
7. Il “Prospetto economico e calcolo della spesa” redatto dalla stazione appaltante ha come base di calcolo il costo orario del personale elaborato utilizzando le tabelle ministeriali (di cui al D.D. n.7/2020), ed il costo del lavoro per le lavoratrici e lavoratori delle Cooperative del Settore Socio-Sanitario- Assistenziale-Educativo (costo orario desumibile dalla Tabella Ministeriale senza indennità di turno).
8. L’importo contrattuale dei servizi richiesti potrà subire oscillazioni entro il limite di un quinto, in diminuzione o in aumento, a seconda delle effettive prestazioni richieste dal Comune, senza che
l’impresa appaltante possa vantare diritti, avanzare pretese o richiedere compensi di sorta o avanzare pretesa alcuna, come previsto dall’art. 106 comma 12, del Codice.
9. La revisione dei prezzi è prevista per l’anno educativo successivo, in quanto il prezzo è soggetto ad adeguamento annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi. L’adeguamento avverrà, per i successivi anni, il primo di settembre e sarà relativo alla variazione percentuale dei prezzi del mese di agosto dello stesso anno rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
10. Nel caso di emergenza sanitaria, e la chiusura totale e/o parziale dei servizi, saranno adottati singoli provvedimenti a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
Quadro economico (senza Iva)
Anni educativi 2022/2023 – 2023/2024 - 2024/2025
Costo triennale del personale Educativo | 1.229.293,8 |
Costo triennale del personale Ausiliario | 163.017,12 |
Costo triennale Coordinatore Pedagogico | 13.601,7 |
Altri costi | 60.000,00 |
IMPORTO ANNUALE GESTIONE N. 3 NIDI | 488.637,54 |
Utile 10 % (su importo annuale) - arrotondato | 48.863,75 |
IMPORTO ANNUALE - GESTIONE N. 3 NIDI - A BASE D’ASTA | 537.501,29 |
XXXXXXX XXXXXXXXXXX - XXXXXXXX X. 0 NIDI - PER N. 3 ANNI EDUCATIVI | 1.612.503,87 |
ONERI ANNUALI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) | 0,00 |
IMPORTO COMPLESSIVO OPZIONE MESE DI LUGLIO (n. 3 mesi) | 113.625,66 |
IMPORTO COMPLESSIVO TRIENNALE GESTIONE N. 3 NIDI + OPZIONE MESE DI LUGLIO | 1.726.129,53 |
Proroga tecnica per n. 6 mesi | 313.841,73 |
CONTRIBUTO ANAC IN SEDE DI GARA | 600,00 |
FONDO INCENTIVANTE CUC, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 | 3.618,97 |
SPESE DI PUBBLICITÀ (BANDO + ESITO) | 5200 |
Articolo 7. Finalità e obiettivi dei nidi d’infanzia comunali.
1. Il nido d’infanzia si caratterizza come un servizio di interesse pubblico rivolto a bambini ed alle bambine da tre mesi a tre anni, che consente l’affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati; promuove, in stretto raccordo con le famiglie, azioni volte al benessere e allo sviluppo integrale degli utenti, nel rispetto dei loro ritmi e stili individuali di crescita e sviluppo.
2. Le finalità dei servizi oggetto dell’appalto è quella di attuare un progetto pedagogico che promuova e tuteli tale benessere attraverso opportunità di educazione, di cura e di gioco e garantisca in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, lo sviluppo di potenzialità di relazione, autonomia, apprendimento, creatività dei bambini iscritti, considerati beneficiari diretti dei servizi oggetto dell’appalto. Rientrano tra
le finalità dei servizi educativi quelle di creare, in stretto raccordo con le famiglie, contesti educativi efficaci e quindi di promuovere e diffondere una cultura dell’infanzia nella comunità, considerata tra i beneficiari indiretti dei servizi oggetto dell’appalto.
3. Il progetto pedagogico, contenente i principi della progettazione educativa generale, deve essere elaborato coerentemente con i principi espressi nel presente documento.
Articolo 8. Organizzazione dei servizi per la gestione dei nidi.
1. La tipologia delle attività oggetto di affidamento saranno organizzate in conformità con le norme regolamentari dell’ente e secondo le caratteristiche generali individuate nel presente capitolato.
2. L’apertura dei nidi è prevista per almeno 40 settimane, indicativamente a partire dal mese di settembre sino al termine dell’anno anno educativo salvo l’opzione per la prosecuzione relativa al mese di luglio, e secondo un calendario definito dall’Amministrazione comunale.
I bambini vengono ammessi al servizio educativo secondo un programma per l’ambientamento dei nuovi iscritti elaborato dal personale educativo. Il primo accesso avviene normalmente rispettando l’ordine di graduatoria predisposta dal Comune.
3. L’assegnazione dei posti, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni sono gestiti in forma diretta dal Comune con la collaborazione integrata del soggetto aggiudicatario.
4. L’Appaltatore, nello svolgimento delle proprie attività di competenza e per tutta la durata del calendario educativo, dovrà assicurare:
- la vigilanza sui bambini e le bambine in caso di ritardo, anche non motivato, dei familiari all’orario di uscita;
- il servizio dal lunedì al venerdì di ogni settimana, nell’orario stabilito nel presente capitolato e dai Servizi Educativi del Comune;
- la presenza del personale educativo e di supporto presso ciascuna struttura nella settimana che precede l’inizio delle attività, allo scopo di provvedere alla programmazione e all’allestimento degli spazi.
5. Per la particolarità e la delicatezza dell’ambientamento degli utenti al nido, affinché si crei un rapporto sereno tra servizi e famiglia, l’appaltatore dovrà:
- organizzare un incontro di inizio anno con i genitori dei nuovi iscritti;
- far precedere l’ambientamento di ogni bambino da colloqui individuali fra genitori ed educatore affinché possa instaurarsi un rapporto di reciproca conoscenza e fiducia;
- organizzare l’ambientamento dei bambini a piccoli gruppi, prevedendo la presenza di un genitore che condivida questa esperienza con il figlio/a per un periodo adeguato teso a facilitare la conoscenza dell’ambiente e della figura di riferimento;
- organizzare incontri periodici con i genitori (almeno 2 incontri di gruppo nella sezione di riferimento) per confrontarsi su tematiche riguardanti il gruppo dei pari che di volta in volta si riterranno maggiormente significative. Prevedere inoltre colloqui individuali quando ritenuto utile dai genitori o dagli educatori/insegnanti;
- promuovere la partecipazione delle famiglie con particolare riguardo ai contenuti educativi e sociali dei servizi anche attraverso la condivisione di un patto di corresponsabilità;
- prevedere altre forme di coinvolgimento delle famiglie, per implementare la loro partecipazione attiva e consapevole alla vita dei servizi, mediante l’offerta di spazi di incontro (laboratori tematici-gruppi di educazione familiare) il cui valore fondante sia dato da momenti di condivisione, di convergenza e divergenza di opinioni e di esperienze.
6. Il servizio mensa, di preparazione e somministrazione dei pasti, viene garantito direttamente dal Comune mediante la propria società in house Geste srl. L’attività di cucina viene svolta da personale appositamente incaricato e formato, senza interferenze con l’attività educativa da parte dell’appaltatore.
7. Le attività di pulizia e sanificazione dei locali delle strutture educative vengono svolte direttamente dal Comune, mediante apposita Ditta che interviene senza interferenze con lo svolgimento dei servizi educativi.
8. La parte aggiudicataria dovrà garantire le necessarie operazioni di riordino dei giochi e dei materiali, da espletarsi dopo l’uscita dei bambini, in modo che le strutture siano adeguate ad accogliere i bambini il giorno seguente per le normali attività dell’asilo nido.
9. L’aggiudicatario dovrà garantire la funzione di raccordo con il Servizio Istruzione del Comune di San Giuliano Terme, attraverso un coordinatore generale del progetto e un referente per ciascun asilo nido.
Articolo 9. Arredi, attrezzature e materiali d’uso.
1. Ai fini dell'espletamento del servizio nido il Comune concede in uso gratuito i locali e gli impianti, comprese le aree esterne, unitamente agli arredi ed attrezzature. All'inizio della gestione verrà redatto apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti.
2. L'appaltatore si impegna ad utilizzare i locali, gli impianti, gli arredi, il materiale ludico-educativo consegnati esclusivamente per il servizio oggetto del presente appalto, con la massima diligenza e con l'obbligo di restituirli al termine dell'appalto in buone condizioni, fatta salva la normale usura.
Il Comune verificherà al termine dell'appalto la consistenza del patrimonio concesso in uso.
3. L'appaltatore è responsabile della custodia dei locali, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature.
I locali devono essere accessibili in qualunque momento ai dipendenti del Comune o al personale da questo incaricati per l'esecuzione di interventi di qualsiasi natura ritenuti necessari.
4. L'appaltatore potrà effettuare eventuali migliorie/addizioni, offerte in sede di gara, ai materiali ludico- educativi o attrezzature di proprietà comunale concessi in uso, con oneri a suo carico e previa autorizzazione. Al termine del contratto le migliorie/addizioni rimangono a totale beneficio del Comune senza diritto ad alcun rimborso in merito.
5. L’appaltatore è tenuto ad acquistare materiale didattico e giochi (materiale di consumo) per lo svolgimento delle attività presso le strutture, in misura adeguata alle esigenze dei bambini e delle bambine frequentanti il servizio e compreso quello specifico per handicap, cancelleria e materiale da ufficio; materiale di pronto soccorso; materiali igienici e di pulizia locali presso ciascun nido, ad esclusione dei pannolini che sono a carico dei genitori.
6. L’appaltatore dovrà assicurarsi che i beni acquistati siano conformi alle specifiche norme di legge per l’utilizzo nei nidi d’infanzia (normativa antincendio, eccetera).
7. Le strutture educative sono complete degli arredi, del materiale ludico e delle attrezzature necessarie al servizio. Eventuali acquisti necessari allo svolgimento delle attività saranno concordati con il coordinatore indicato dalla parte aggiudicataria ed effettuati direttamente da parte del Comune di San Giuliano Terme.
8. Sono a carico del Comune di San Giuliano Terme gli oneri relativi alla ordinaria e straordinaria manutenzione dell’edificio e degli impianti tecnologici, aree esterne, la fornitura di energia elettrica, di riscaldamento, di acqua e di telefono e la pulizia dei locali al termine dell’orario di servizio.
Articolo 10. Linee guida per la presentazione dei progetti organizzativi ed educativi.
1. Fatto salvo quanto specificatamente indicato nel presente capitolato, la gestione del servizio nido dovrà svolgersi in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, con riferimento alla Legge Regionale Toscana n. 32/2002 ed al relativo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 41/R del 30.07.2013 e s.m.i., al vigente Regolamento comunale per i servizi oggetto dell’appalto, alle norme in
materia igienico - sanitaria ed in materia di sicurezza ed alle disposizioni che potranno essere emanate in materia durante il periodo di validità dell’appalto.
In particolare, la fornitura di personale educativo presso gli asili nido oggetto d’appalto dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
- garantire la presenza di personale secondo i parametri quali/quantitativi e gli standard previsti dalla normativa regionale e dal Regolamento Comunale;
- garantire l’efficacia dell’azione educativa nei confronti dei bambini iscritti e l’azione di raccordo e sostegno ai genitori/famiglie di tali bambini.
2. Rispetto a quanto sopra, qualora dovessero intervenire diverse disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva degli asili nido, l’appaltatore avrà l’obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli di aggiudicazione, né avere diritto ad eventuale risarcimento di danni.
3. Il progetto presentato dall’appaltatore dovrà indicare i seguenti elementi:
- il ruolo degli educatori, ausiliari, coordinatore;
- l'organizzazione dell'ambiente, degli spazi, dell’accoglienza;
- la relazione con le famiglie;
- le linee di raccordo con le altre istituzioni presenti sul territorio.
Con riguardo agli standard di personale fondanti l’assetto organizzativo, l’operatore economico impiegherà, per ciascun anno educativo, un numero sufficiente di educatori/trici ed ausiliari, tenuto conto della capacità ricettiva dei n. 3 nidi e del numero delle iscrizioni ricevute dal Comune, secondo il calendario di apertura dei nidi.
L’aggiudicatario garantirà per l’intero periodo dell’appalto, il numero di educatori/trici esposti nella proposta e sufficienti a garantire il rapporto educatore/bambino.
4. Con riferimento all’aspetto organizzativo-gestionale l’appaltatore dovrà esplicitare:
- l’organizzazione del personale educativo, ovvero ipotesi di turnazione oraria (frontale) di una giornata, indicando il numero degli educatori previsti per ciascuna fascia oraria in riferimento alle singole unità funzionali;
- numero di ore giornaliere frontali rese dal personale educativo per ciascun servizio;
- organizzazione esemplificativa del tempo di lavoro non frontale degli educatori per anno educativo;
- articolazione e definizione del coordinamento gestionale ed amministrativo, con riferimento alle modalità e procedure adottate per la sostituzione del personale temporaneamente assente, dalla comunicazione dell'impedimento alla presa in servizio del personale sostitutivo, specificando criteri per le sostituzioni in riferimento al numero degli utenti presenti e i tempi per cui si prevede di effettuare la sostituzione;
- organizzazione del personale ausiliario, ovvero ipotesi di articolazione oraria frontale di una giornata, schematizzata con riferimento all’organizzazione del servizio;
- numero di ore giornaliere frontali, rese dal personale ausiliario impiegato per ciascun servizio;
- articolazione del numero di ore del personale ausiliario annuali per attività di programmazione, gestione sociale, formazione e specifiche.
5. Il progetto educativo dovrà essere realizzato dagli educatori, in linea con la normativa regionale vigente e specificare:
- l’assetto educativo e organizzativo del servizio;
- gli elementi costitutivi della programmazione educativa;
- il lavoro di gruppo degli educatori; modalità di promozione e partecipazione delle famiglie utenti alla vita del servizio;
- raccordi con le altre istituzioni educative presenti sul territorio.
6. Il Comune ha facoltà di chiedere modifiche al progetto educativo, tramite il coordinatore pedagogico comunale, qualora ne ravvisi la necessità per effettive esigenze del servizio. L'affidatario potrà integrare l’organico minimo presso ciascun nido con ulteriori unità di personale (organico a integrazione), nell’ottica di arricchire l’offerta educativa e l’utenza, senza maggiori oneri a carico del Comune. La progettazione delle attività deve prevedere proposte ludico-educative e momenti di cura, con particolare attenzione al rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali in relazione all'età.
7. Entro l’avvio di ogni anno educativo sarà evidenziata da parte dell’Amministrazione Comunale la frequenza oraria scelta dall’utenza (Tempo Pieno, ridotto o part time mattutino o pomeridiano) e sarà quindi richiesta all’Impresa aggiudicataria di presentare l’organizzazione del personale educativo ed ausiliario in grado di soddisfare appieno i rapporti numerici sopra indicati.
Sarà considerata miglioria all’offerta tecnica l’organizzazione che preveda un monte ore superiore al minimo indicato per la gestione ed organizzazione di incontri ed attività con i genitori e la programmazione.
8. Con riferimento all’art. 2, commi 7 e 8 del presente Capitolato, l’aggiudicatario predispone un progetto organizzativo delle attività ludico-educative estive completo dei riferimenti ai servizi accessori occorrenti. Il progetto viene sottoposto con congruo anticipo all’ufficio Servizi Educativi del Comune.
Articolo 11. Personale impiegato dall’appaltatore.
1. L’appaltatore dovrà mettere a disposizione personale avente funzione di coordinatore pedagogico, personale educativo, ausiliario. Tutto il personale impiegato deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia per quanto concerne i titoli di studio posseduti, nonché dei requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazione.
2. Il personale impiegato deve:
- essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico sanitaria;
- essere a conoscenza di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, osservarlo ed applicarlo per quanto di propria competenza;
- essere inoltre informato e formato in base a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. “Normativa in materia di sicurezza sul lavoro”.
3. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la presenza giornaliera, nelle ore di attività educativa, di un numero adeguato di educatori di comprovata professionalità ed esperienza nel campo educativo della prima infanzia. In particolare verrà mantenuto stabile il personale educativo in ciascuna sezione dei nidi d’infanzia, garantendone la presenza in tutte le fasce orarie, dalle ore 7,30 alle ore 17,00.
4. Il personale educativo dovrà altresì partecipare alla formazione organizzata dal Comune e a quella organizzata dalla Conferenza per l'Educativo della Zona Pisana, al fine della creazione e del mantenimento di una rete di servizi rivolti alla prima infanzia uniforme sul territorio, per ciò che concerne i principi ispiratori fondamentali.
5. Il personale previsto e l'orario dello stesso potrà essere incrementato in presenza di bambini con diversa abilità, previo confronto con il responsabile dei servizi socio educativi del Comune.
6. Gli educatori dovranno possedere uno dei titoli di studio previsti Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 2020, n. 55/R Disposizioni in materia di titoli di studio del personale, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi. Xxxxxx che al d.p.g.r. 41/R/2013. Inoltre sono richieste competenze attinenti la sfera affettiva, cognitiva e relazionale. Tale capacità può essere stata perfezionata attraverso una formazione personale o di gruppo.
7. Il personale ausiliario esercita funzioni di supporto, servizi di custodia, servizi di pulizia, ed è impegnato nelle operazioni di igienizzazione e sanificazione delle strutture (durante gli orari di svolgimento del servizio) e nelle procedure di accoglienza e ricongiungimento dei bambini con i loro familiari. Il personale con funzione di operatore ausiliario deve avere assolto l’obbligo scolastico.
8. Il coordinatore pedagogico previsto per i Nidi d’Infanzia deve possedere i titoli di studio previsti dal Regolamento della Regione Toscana 30 luglio 2013, n. 41/R e s.m.i. Il coordinatore deve possedere competenze gestionali e specifiche sul lavoro di gruppo e sul coordinamento di gruppi di lavoro, acquisite con l’esperienza professionale documentata di coordinamento in materia di servizi educativi dell’infanzia.
9. I predetti requisiti devono essere posseduti dal personale dell’aggiudicatario al momento della presentazione dell’offerta di gara, compreso anche il personale impiegato per le sostituzioni. Tutto il personale impiegato è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.
10. L’operatore economico aggiudicatario, almeno 30 giorni prima dell’attivazione del servizio, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi, con curriculum vitae del personale in formato europeo redatto ai sensi del DPR 445/2000 e attestante tutti i requisiti sopra indicati.
11. In particolare per la figura del coordinatore pedagogico si chiede una nomina formale, con relativo curriculum allegato; il medesimo deve possedere:
- laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche, o di titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
- possono inoltre svolgere le funzioni di coordinamento pedagogico i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 41r/2013, sono in possesso di laurea in discipline umanistiche o sociali con il sostenimento di esami in materie psicologiche o pedagogiche e hanno conseguito o conseguono, entro il 31 agosto 2018, un master di primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia.
Il coordinatore deve, altresì, possedere competenze gestionali e competenze specifiche sul lavoro di gruppo e sul coordinamento di gruppi di lavoro acquisite con l’esperienza professionale specifica di coordinamento di almeno un anno educativo continuativo, documentata, in servizi educativi dell’infanzia.
12. In caso si sostituzioni del personale impiegato, a qualunque titolo assente (malattia, maternità, ferie, o quant’altro contrattualmente previsto), l’aggiudicatario si impegna a garantire l'espletamento e la continuità del servizio. Gli operatori assenti dovranno essere sostituiti con altri operatori idonei ed aventi i medesimi requisiti, in modo da garantire il regolare espletamento del servizio ed il rapporto numerico educatori-bambini in occasione di ogni variazione, reintegro, supplenza.
All'inizio del contratto deve essere fornito al Comune l'elenco nominativo del personale educativo ed ausiliario impiegato con l'indicazione delle specifiche mansioni, dei titoli di studio, degli orari e dei turni di servizio settimanali. Le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso del contratto devono essere tempestivamente comunicate per iscritto al Comune.
13. Il Comune si riserva il diritto di chiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento dello stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente capitolato oppure non consono all'ambiente di lavoro ed al contesto educativo. La richiesta di sostituzione sarà effettuata con comunicazione scritta alla quale l'appaltatore potrà fornire proprie controdeduzioni entro cinque giorni. In assenza di controdeduzioni, o qualora il Comune le ritenga non sufficienti, l'appaltatore ha l'obbligo di procedere alla sostituzione del personale entro il termine fissato senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per il Comune stesso. L’aggiudicatario dovrà altresì ottemperare agli obblighi di cui al
d. lgs. n. 39/2014 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori.
14. L’aggiudicatario deve applicare nei confronti del personale i CCNL di categoria, con richiamo ai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro cosiddetti “leaders”, stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, nonché i contratti di secondo livello regionale.
15. L'affidatario assicura la presenza costante del personale impiegato nel servizio per tutta la durata contrattuale e secondo quanto previsto con il presente capitolato speciale.
16. Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all'obbligo di congruo preavviso. Nulla è dovuto al Gestore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
Articolo 12. Formazione e aggiornamento del personale impiegato.
1. L’appalto concerne entrambe le tipologie di prestazioni (educativa e ausiliaria) nel rispetto delle diverse competenze e ruoli, così come definite dal Regolamento regionale vigente in materia di servizi per la prima infanzia. L'aggiudicatario assicura l’adeguata formazione a tutto il personale coinvolto nel servizio, mediante una programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.
2. Tutto il personale impiegato dovrà essere professionalmente qualificato e adeguato agli specifici compiti.
3. Gli educatori ed il personale ausiliario devono svolgere una adeguata formazione (minimo 20 ore per il personale educativo) nell'ambito di una programmazione annuale e ne deve essere garantita la continuità nel tempo.
Oltre a quanto sopra, l’appaltatore può eventualmente prevedere nell’offerta di gara, la formazione integrativa per il personale del gruppo educativo (coordinatore ed educatori) da lui individuato, intendendo per formazione integrativa la formazione/aggiornamento su tematiche particolari che accrescano il contributo specifico in funzione di aspetti metodologico organizzativi di particolare interesse per la crescita professionale del gruppo educativo, con risvolto sulla crescita psicofisica dei bambini e delle bambine. La stazione appaltante valuterà a titolo migliorativo tale formazione integrativa.
4. Gli oneri aggiuntivi relativi alla formazione/aggiornamento sono a carico dell’appaltatore e costituiscono obbligo contrattuale per lo stesso. La formazione/aggiornamento del personale impiegato dovrà comunque avere le caratteristiche di specificità, permanenza e durata, lungo tutto il corso di vigenza del contratto. L'affidatario garantisce a propria cura e spese la partecipazione del proprio personale educativo a eventuali incontri formativi organizzati dall’Amministrazione medesima.
Articolo 13 Oneri a carico del Comune.
Sono a carico del Comune:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti relativi ai n. 3 nidi d’infanzia di cui all’articolo 1 del presente Capitolato;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi a verde;
- il pagamento delle utenze elettriche, gas, acqua e telefono, la tariffa di igiene ambientale;
- il servizio di mensa e di sporzionamento dei pasti viene gestito dal Comune mediante la propria società in house GeSte s.r.l.;
- le pulizie dei locali al termine di ogni giornata di servizio mediante la propria società in house GeSte s.r.l.
Articolo 14 Obblighi a carico dell’aggiudicatario.
1. Oltre a quanto specificato negli articoli precedenti l’aggiudicatario, per la gestione dei n. 3 nidi d’infanzia, si impegna a:
- avviare in anticipo il servizio, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora richiesto dal Comune;
- rispettare gli obblighi previsti in merito a sostituzioni, malattie, permessi garantendo tempestivamente le necessarie sostituzioni;
- in caso di sciopero del proprio personale inviare un preavviso di almeno 5 giorni all’ufficio dei servizi educativi del Comune, mediante posta elettronica, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.146/1990 e L.83/2000;
- garantire la continuità della figura del coordinatore per la durata del contratto e per tutte le attività oggetto del presente appalto, salvo dimissioni o interruzioni legittime;
- svolgere la prestazione con autonomia organizzativa e gestionale e armonizzare le proprie attività con tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore, nel rispetto delle finalità e degli obiettivi indicati dai Servizi Educativi del Comune;
- impiegare esclusivamente personale per il quale l’Appaltatore si assume tutti gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali; in particolare si impegna ad applicare condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai CC.NN.LL. di settore.
Nel caso di soci e lavoratori di società cooperative, assicurare l’applicazione dell’art.7, comma 4 del D.L. 248/2007 convertito con L.31/2008;
- osservare tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni vigenti di legge;
- osservare le disposizioni che regolano il segreto professionale, il segreto d’ufficio nonché la privacy, nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento UE). L’aggiudicatario è tenuto ad assumere la responsabilità del trattamento dei dati inerenti i servizi oggetto del presente capitolato, con divieto di diffusione e qualsiasi uso diverso non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso. I dati personali dell’aggiudicatario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l’esecuzione del contratto.
2. L'appaltatore è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal d. lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. per quanto concerne la sicurezza sui luoghi di lavoro. Il medesimo assicura il rispetto delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di dispositivi di protezione individuale idonei rispetto alle operazioni svolte ed ai materiali utilizzati.
3. L'appaltatore assume ogni onere e responsabilità, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi, in relazione agli adempimenti previsti dal decreto citato in merito all'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'appaltatore si impegna a comunicare/fornire entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva:
• nominativo del datore di lavoro;
• nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
• nominativi degli addetti alle varie figure previste nel piano di emergenza;
• documento di valutazione dei rischi (DVR);
• predisposizione ed aggiornamento del piano di evacuazione; controllo periodico delle cassette di pronto soccorso ed integrazione del materiale mancante. Quanto sopra menzionato dovrà essere aggiornato all'ente nel caso di variazioni.
Al presente capitolato è allegato il DUVRI (documento di valutazione dei rischi da interferenza) predisposto dal Comune.
4. L'erogazione del servizio, da parte dell’appaltatore, non è prevista nei casi di sospensione delle attività per eventuali interruzioni dovute a calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. Tali interruzioni non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.
5. Si precisa che ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Legge 120/2020, è comunque possibile eseguire il servizio nelle more delle verifiche sui requisiti e della stipula del contratto.
Articolo 15. Responsabilità ed assicurazione.
1. L’appaltatore si impegna a mantenere indenne il Comune da qualsivoglia danno diretto e/o indiretto che possa derivare in relazione al servizio oggetto d’appalto, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.
2. L’appaltatore è responsabile della sicurezza e incolumità del personale impiegato e dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente e restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
3. L’Amministrazione comunale è pertanto esonerata:
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale impiegato e gli utenti, per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio o a soggetti terzi;
- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed alle bambine e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento dei servizi di cui sono destinatari, all’interno e all’esterno della struttura educativa.
Sulla base di quanto sopra espresso l’appaltatore dovrà attivare, prima dell’avvio del servizio, idonee coperture assicurative di durata non inferiore alla durata dell’affidamento e/o stipulare uno o più atti aggiuntivi alle polizze esistenti. Si premette che:
- il numero dei bambini e delle bambine da assicurare è pari a quello dei frequentanti per ciascun anno educativo, compresi i bambini e le bambine diversamente abili;
- l’Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.
Le coperture assicurative di cui a tutti i punti successivi dovranno altresì prevedere che:
- non potranno avere luogo variazioni di qualsiasi genere da parte dell’assicurato, senza preventiva informazione scritta dell’Amministrazione Comunale, pena l’inefficacia e l’inopponibilità alla stessa;
- per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Società assicuratrice ed l’aggiudicatario, il foro competente è esclusivamente quello di Pisa;
4. L’aggiudicatario deve consegnare all’ufficio servizi educativi del Comune una copia delle quietanze di pagamento del premio relativo alle scadenze annuali successive, per tutta la durata dell’affidamento. L’Amministrazione Comunale potrà sottoporre la congruità della polizza alla verifica del Broker Fiduciario. L’aggiudicatario dovrà eventualmente attenersi alle integrazioni e indicazioni conseguenti alla suddetta verifica e, altresì, garantire il mantenimento nel tempo delle garanzie, fornendo tempestivamente al Comune la comunicazione scritta in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.
5. La polizza dovrà prevedere espressamente che la compagnia assicuratrice rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti del Comune, ai sensi dell’art. 1916 del c.c., ed i massimali, dedicati esclusivamente al servizio, dovranno essere adeguati come di seguito:
- COPERTURA ASSICURATIVA RCT, che copra i danni riconducibili a responsabilità civile dello stesso, cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un
fatto verificatosi in funzione dell’attività svolta. La copertura deve espressamente prevedere che sono compresi i danni causati agli utenti del servizio; i danni cagionati a terzi con dolo e colpa grave del proprio personale e figure delle quali l’Assicurato debba rispondere, nei seguenti massimali:
- € 5.000.000 per ogni sinistro;
- € 5.000.000 per danni a persona;
- € 5.000.000 per danni alle cose;
6. COPERTURA ASSICURATIVA RCO: che copra i danni che l’assicurato sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile per gli infortuni, le malattie professionali ed i danni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o no dipendenti ed addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione. La copertura deve prevedere massimali non inferiori a:
- € 2.500.000,00 per sinistro;
- € 1.500.000,00 per danni a persona;
7. COPERTURA INFORTUNI: che copra tutti gli infortuni a subiti dai bambini/e utenti del servizio, con massimali non inferiori a :
- € 60.000,00 per morte,
- € 60.000,00 per invalidità permanente,
- € 3.000,00 per spese mediche da infortunio,
- € 20,00 diaria da ricovero.
8. Nel caso la polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.
10. L’Amministrazione Comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative.
11. POLIZZA FIDEIUSSORIA/GARANZIA DEFINITIVA: a garanzia dell’esatto adempimento contrattuale l’appaltatore presenterà idonea cauzione definitiva nella misura e con le modalità definite nella comunicazione per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 93 e 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
12. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi del citato art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e come disciplinato nello schema di contratto approvato con la determinazione di indizione della procedura di gara.
13. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. Le fideiussioni dovranno prevedere le seguenti clausole:
a) il Garante pagherà quanto dovuto dal Contraente entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Ente garantito;
b) il Garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.;
c) il Garante rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 c.c.;
d) lo svincolo della fideiussione è possibile solo mediante dichiarazione sottoscritta da parte dell’Ente garantito;
e) l’eventuale mancato pagamento del premio/commissione o supplemento non può essere opposto all’Ente garantito;
f) nel caso di controversie con il Comune, il foro competente è quello di Pisa;
g) le clausole di cui alle precedenti lettere da a) a f) prevalgono su ogni altra clausola contenuta nelle condizioni generali o speciali di contratto.
14. Le predette clausole devono essere riportate nel contratto di fideiussione e la mancanza anche di una sola di esse, comporterà la non accettazione della garanzia.
15. Per quanto attiene poi alla coobbligazione, si fa presente che le fideiussioni possono prevedere la presenza del coobbligato, purché la coobbligazione non sia condizione di validità/efficacia del contratto di garanzia. Pertanto non sono accettabili fideiussioni che prevedano la condizione risolutiva espressa del contratto in caso di mancata sottoscrizione da parte del coobbligato e/o in caso di mancata indicazione dei beni escutibili.
16. Le polizze/fideiussioni dovranno essere trasmesse in originale mediante lettera indirizzata/consegnata esclusivamente all’ufficio protocollo del Comune o a mezzo PEC con le relative sottoscrizioni in forma digitale valide ai sensi di legge.
17. Al momento della trasmissione, le polizze/fideiussioni dovranno essere già munite di tutte le sottoscrizioni necessarie (quindi sia quelle del Garante - banca, compagnia assicurativa, ecc. - sia quelle del Contraente - impresa/persona fisica). Il Comune (Assicurato/Ente garantito) provvederà alla sottoscrizione solo dopo aver effettuato gli opportuni controlli.
18. L’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti previsti in materia di Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
19. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’aggiudicatario, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
20. L’aggiudicatario è tenuto a trasmettere, prima dell’avvio del servizio, il “Documento di Valutazione dei Rischi”all’ufficio Servizi Educativi del Comune, completo di copertina riportante date e firme dei soggetti competenti, prima dell’avvio del servizio e, in caso di aggiornamenti, durante la durata dell’affidamento.
21. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di effettuare la valutazione dei rischi lavorativi connessi alla propria attività, adottando le idonee e previste misure di prevenzione e protezione e rendendone edotti i lavoratori. L’Appaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante:
- eventuali variazioni dei nominativi a cui sono affidati, a qualunque titolo, incarichi legati alla sicurezza ed indicati nel DVR;
- situazioni di emergenza o pericolo emerse durante lo svolgimento dei servizi ed i relativi provvedimenti adottati;
- incidenti ed infortuni verificatisi nello svolgimento dell’attività.
22. Il personale addetto alla gestione delle emergenze e al primo soccorso dovrà essere presente in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio presso ciascun nido oggetto d’appalto, essere adeguatamente e periodicamente formato in merito alle attività che sarà chiamato a svolgere in caso di emergenza ed in funzione del rischio specifico dell’attività.
Articolo 16 Controllo qualità e verifiche.
1. Con riferimento alla gestione dei nidi d’infanzia comunali il Comune mantiene le proprie funzioni di indirizzo e controllo, al fine di assicurare qualità, omogeneità, correttezza degli interventi. Il medesimo può disporre in qualunque momento i controlli atti a garantire:
- l'osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in materia di servizi per la prima infanzia;
- la rispondenza e la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo all'aggiudicazione;
- i livelli di qualità e di gradimento in riferimento al rapporto servizio/utenti, anche mediante l’eventuale somministrazione di questionari e/o altre forme di rilevazione. A tal fine, anche l'appaltatore si impegnerà a dotarsi di strumenti e metodologie di valutazione ed autovalutazione del servizio reso e della qualità percepita dagli utenti, come richiesto per la presentazione dell’offerta tecnico-progettuale.
2. L'esecuzione dell'appalto è soggetta a controlli che potranno essere effettuati dai referenti incaricati dal Comune. Ai controlli in corso di esecuzione deve essere invitato l'aggiudicatario, tramite il proprio referente, e sarà redatto apposito verbale da cui risulteranno gli esiti delle verifiche e dei riscontri effettuati.
Articolo 17. Obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento.
1. Gli obblighi di condotta previsti ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 65” e dal Codice di comportamento adottato dal Comune (approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.111/2014) si estendono, per quanto compatibili, all'aggiudicatario ed ai suoi collaboratori.
2. Pertanto, nei casi di violazione accertata degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento suddetto, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Articolo 18. Osservazione delle norme in materia di lavoro.
1. L'esecutore è obbligato all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché al rispetto delle prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza dettate dal DUVRI.
Articolo 19. Penali.
1. Come previsto all’articolo 16 del presente capitolato, al Comune spetta la supervisione del servizio presso ciascun nido d’infanzia, consistente nella verifica dell’attività svolta da parte dell’aggiudicatario, disponendo i controlli ritenuti necessari durante l’anno educativo e la prosecuzione attivata per il mese di luglio. Resta inteso che è facoltà dell’Amministrazione comunale di richiedere, in qualsiasi momento, informazioni al fine di constatare il regolare funzionamento dei nidi.
2. Nel caso che vengano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di norme e/o regolamenti, la stazione appaltante provvederà alla formale segnalazione delle eventuali inadempienze con lettera. L’aggiudicatario dovrà produrre le proprie deduzioni, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera, che l’amministrazione comunale valuterà al fine di applicare e determinare l’ammontare della penale.
3. Nel caso l’aggiudicatario non provveda in tempo utile a presentare le suddette deduzioni si intenderà riconosciuta l’inadempienza e saranno applicate le penalità previste dal presente capitolato:
- inosservanza dell'obbligo di mantenere in servizio un organico che consenta il rispetto dei rapporti educatore/bambino stabiliti dalla normativa: € 500 per ogni infrazione giornaliera;
- mancata sostituzione di personale (educativo o ausiliario assente): € 400 per ogni infrazione;
- inosservanza orari di apertura e del calendario annuale: € 500 per ogni infrazione;
- comportamento sconveniente o scorretto nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: € 250 per ogni singolo evento, salvo che il fatto non costituisca un più grave inadempimento;
- per l’utilizzo per fini diversi e/o violazione dei divieti di modifica dei beni concessi in uso dal Comune,
€ 250 per ogni singolo evento;
- mancato rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e/o mancato rispetto degli oneri assicurativi previsti dal capitolato, salva risoluzione nei casi previsti nel contratto, € 150 per ogni infrazione;
- nel caso venga negato l’accesso al Nido d’Infanzia, per eseguire controlli e verifiche da parte del Comune, € 150 per ogni infrazione.
4. Il responsabile unico del procedimento addebita l'ammontare delle penalità sui crediti dell'esecutore dipendenti dal contratto cui le stesse si riferiscono, con applicazione in sede di liquidazione della prima
fattura successiva alla contestazione della penale. L'irrogazione della penale non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa dell'inadempimento.
5. Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell’Amministrazione contraente di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio o alla tutela della salute e/o della sicurezza degli utenti, tenuto conto della gravità, della recidività ed entità dei disservizi riscontrati.
6. L’applicazione delle penali non solleva in alcun modo l’aggiudicatario dall’obbligo di procedere all’eliminazione degli inconvenienti rilevati e resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Amministrazione comunale.
7. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla contestazione inviata mediante PEC; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla garanzia definitiva.
Articolo 20 Subappalto e divieto di cessione del contratto.
1. Per la particolare tipologia del servizio nido d’infanzia, che si svolge sulla base della centralità del progetto pedagogico ed educativo attuato dagli educatori e la finalità di realizzare il benessere dei bambini e delle bambine, la parte aggiudicataria non potrà:
- cedere il contratto;
- affidare a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto;
- tutte le prestazioni relative all’attività educativa e di supporto ed assistenza non potranno essere oggetto di subappalto. In considerazione delle prestazioni educative ed ausiliarie presso i tre nidi oggetto d’appalto la stazione appaltante ritiene che non ci sono prestazioni subappaltabili ad altri.
Nel caso ciò dovesse avvenire il contratto sarà risolto immediatamente.
Art. 21 Corrispettivo.
1. Per l'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato il Comune verserà all'appaltatore il corrispettivo a seguito di presentazione di regolari fatture mensili, in forma elettronica, previa verifica da parte dell’ufficio servizi educativi del Comune della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità. Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura dal Sistema di Interscambio (SDI).
2. Le fatture dovranno riportare il CIG ed i dati relativi all'impegno su cui imputare la spesa.
3. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito del contratto, il Comune acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016, il DURC in corso di validità.
4. L'esecutore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla L. 13 agosto 2010 n. 136. Conseguentemente deve comunicare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche e le persone delegate ad operare su essi.
5. Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice le modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto in corso di validità saranno autorizzate dal RUP; la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad una variazione in aumento e/o in diminuzione del 20% relativo all’importo del contratto, sulla base del numero degli utenti da accogliere, e delle graduatorie approvate prima dell’avvio di ciascun anno educativo, presso le strutture oggetto d’appalto. Tali modifiche saranno approvate con provvedimento della Stazione Appaltante, senza alterare la natura e l’oggetto del contratto originario.
Articolo 22. Risoluzione del contratto.
1. Nel caso di inadempienza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali di cui al presente capitolato, e come specificato nello schema di contratto approvato dalla stazione appaltante, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, senza alcun genere di indennità e compenso per l’appaltatore, fatto comunque salvo quanto già disposto nei precedenti articoli.
2. Per eventuali cause di risoluzione l’amministrazione comunale contesterà quanto accertato per iscritto all’appaltatore, il quale avrà dieci giorni di tempo per produrre le proprie contro deduzioni.
3. Nel caso di cui al comma precedente l’appaltatore trasmetterà all’ufficio Servizi Educativi del Comune una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, descrivendo in modo chiaro quanto eseguito e/o la conoscenza dei fatti relativi alla contestazione promossa.
4. La risoluzione del contratto comporterà la perdita della garanzia definitiva prestata per l’esecuzione del contratto, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante, nonché il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che la medesima deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale, nonché a seguito dell’affidamento dell’appalto ad altra/e ditta/e.
In caso di scioglimento del contratto, l’aggiudicatario è comunque tenuto a proseguire l’incarico o fino a nuova assegnazione.
5. Qualora l’aggiudicatario dovesse disdettare il contratto prima della sua scadenza naturale, senza giustificato motivo o giusta causa, l’Amministrazione Comunale potrà addebitare le maggiori spese eventualmente derivanti dall’assegnazione della gestione dei nidi ad altro soggetto, fino alla naturale scadenza programmata in fase di indizione della procedura di gara. L'affidamento a terzi viene notificato all'appaltatore inadempiente.
6. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione stessa. Il Comune provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'esecuzione in danno non esime l'esecutore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
8. Oltre a quanto previsto dai commi precedenti il contratto si intende risolto di diritto qualora si verifichi una delle seguenti fattispecie:
- mancato avvio dell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore entro i termini previsti ai sensi degli artt. 1, co. 1 e 2, co. 1 della L. n. 120 del 2020 come modificati dall’art. 51, comma 1, lettera a) della
L. n. 108 del 2021;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza);
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari e delle restanti disposizioni di cui alla L. 136/2010;
- mutamento della destinazione d'uso dei locali affidati o gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà del Comune;
- utilizzo in tutto o in parte dei locali e/o delle attrezzature dei nidi per finalità ed attività estranee allo specifico servizio in appalto, in assenza di apposita autorizzazione del Comune;
- violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento;
9. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto all’impresa che segue in graduatoria. L'affidamento può avvenire con procedura negoziata ad affidamento diretto, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
Articolo 23. Recesso.
1. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 109 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2.All’Appaltatore non è consentito di recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non per giusta causa o giustificato motivo e con preavviso scritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non inferiore a mesi sei; diversamente l’Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al valore della cauzione.
3. E’ ammessa la facoltà di apportare modifiche al presente Capitolato nei casi e con le modalità previste dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
4. La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dirigenziale da notificare all’aggiudicatario.
5. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui agli artt. 22 e 23 del presente capitolato sono comunicati all'aggiudicatario con PEC, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Articolo 24. Trattamento dei dati personali.
1. Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali Regolamento UE 679/2016, ed il Decreto Legislativo n. 101 del 10/08/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, si informa che per l'affidamento del servizio, nonché per la stipula del contratto e l’esecuzione del servizio, è richiesto di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del GDPR e della normativa nazionale in materia di privacy.
3. Il Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer (RPD-DPO) è il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è sempre raggiungibile all'indirizzo del titolare e all'e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xx.
4. I dati personali potranno essere oggetto delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.) anche per quanto riguarda la pubblicazione sul sito Internet del Comune.
5. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra menzionate e saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
6. Per l’esecuzione del presente appalto l’A.C. nominerà l’impresa aggiudicataria responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
7. L’appaltatore, in qualità di responsabile del trattamento, è comunque tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento, disponibili sul sito istituzionale del Comune.
8. In esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE679/2016 i dati personali del contraente potranno essere trattati sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
9. L’appaltatore è tenuto inoltre a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano.
Articolo 25. Domicilio legale.
1 L'appaltatore deve eleggere il proprio domicilio legale e comunicarlo al Comune, ai fini dell'invio di ogni comunicazione relativa al contratto di cui al presente appalto.
Art. 26 Disposizioni di rinvio.
1. Per quanto non specificato dal presente capitolato si fa espresso rinvio a quanto previsto nel bando di gara e nella restante documentazione di gara, alle norme e disposizioni del codice civile, alle norme statali e regionali, alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, tra cui:
- Codice Civile;
- L.R.26-7-2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana, in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), successivamente modif. dalla L.R.5-11- 2009, n. 63;
- Regolamento Regionale n. 41R/2013 Regolamento di attuazione dell’art. 4 bis della L.R. 26/7/2002 n. 32 in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”;
- D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs 155/1997 e ss.mm.ii.;
- Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; decreto-legge del 31/ 05/2021, n. 77 (cosiddetto “Semplificazioni-bis”) recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito dalla l. 29/07/2021, n. 108;
- Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679;
- Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
- Regolamenti del Comune;
- disposizioni e/o provvedimenti per gestione dell’emergenza sanitaria da Covid 19.
2. La ditta appaltatrice è inoltre tenuta al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione ed applicazione di nuove normative. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, e le spese di registrazione sono a carico dell'esecutore.
Il Rup, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è il Funzionario P.O. Xxxx. Xxxx Xxxxx – Settore Amministrativo e legale – Servizi Educativi e Sociali del Comune.
Il Dirigente Avv. Xxxx Xxxxxxx