PROTOCOLLO D'INTESA
PROTOCOLLO D'INTESA
Tra Comune di Cattolica
e
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
Ai fini della predisposizione di un programma di intervento per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Cattolica e delle aree esterne
Il Comune di Cattolica, di seguito più brevemente denominato il “Comune”, rappresentato dal Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Cattolica il 10 febbraio 1962, domiciliato, per la carica, in Cattolica P.zza Roosevelt n. 4 (ev. presso la sede Comunale), il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco del Comune;
E
Rete Ferroviaria Italiana SpA, Gruppo Ferrovie dello Stato, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1, CF/P.Iva 01008081000, di seguito più brevemente denominata “RFI”, in persona dalla Responsabile della “Direzione Stazioni” Xxxx Xxxxxxxxx nata a Teramo il 03/02/1966, in forza dei poteri conferitigli con procura speciale rep. n. 82957/22912 per atto del notaio Xxxxx Xxxxxxxxxx del 26.02.2018, domiciliata per il presente atto presso Xxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, 00000 Xxxx;
PREMESSO CHE
1. RFI, gestore dell’infrastruttura ferroviaria, è la società del Gruppo FSI cui sono affidate, ai sensi dell’Atto di Concessione con il MIT, la gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria, il mantenimento in piena efficienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, la progettazione e realizzazione degli investimenti per il potenziamento dell’infrastruttura, la definizione dell’orario ferroviario, l'accessibilità delle stazioni e dei servizi in esse offerti alle imprese ferroviarie, ai viaggiatori e, in generale, a tutti gli utilizzatori secondo i principi e i valori di riferimento cui RFI ispira il proprio rapporto con i clienti e con il pubblico, l’assistenza in stazione alle Persone a Ridotta Mobilità in attuazione del Regolamento CE 1371/2007 su “Diritti e obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario”.
2. Nell’ambito della propria mission aziendale è interesse di RFI attivare investimenti finalizzati all’incremento del numero di utenti del sistema ferroviario, anche attraverso il potenziamento dell’accessibilità, dell’intermodalità e dell’attrattività dell’area di stazione.
3. In tale ottica, RFI ha avviato un piano di riqualificazione delle stazioni, ripensate nel duplice ruolo di nodo primario di accesso al sistema di mobilità collettiva e centralità delle funzioni urbane. Nell’ambito di tale piano è inserita la stazione di Cattolica, per la quale sono stati pianificati interventi di riqualificazione e adeguamento della stazione ferroviaria che comprendono interventi sul fabbricato viaggiatori, sulle aree funzionali al servizio ferroviario e interventi sulle aree esterne.
4. Il Comune, nell’ambito delle proprie attività istituzionali:
a) ha predisposto il Piano Strutturale Comunale ai sensi dell’art. 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i., adottato con Del. C.C. n. 62 del 16.10.2006 ed approvato con Xxx. C.C. n. 65 del 30.07.2007, che tra i “progetti urbani”, definiti come strumenti di coordinamento delle politiche e delle azioni da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi del Piano, individua il “Progetto di qualificazione dell’area della stazione ferroviaria”;
b) ha predisposto la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (R.U.E.), ai sensi dell’art. 29 della L.R. 20/2000 e s.m.i., adottato con Xxx. C.C. n. 70 del 11/12/2015 ed approvato con Xxx.
C.C. n. 85 del 19/12/2016, che mantiene la previsione del “Progetto di qualificazione dell’area della stazione ferroviaria”.
c) ha predisposto il Piano Operativo Comunale, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 20/2000 e s.m.i., adottato con Del. C.C. n. 69 del 11/12/2015 ed approvato con Xxx. C.C. n. 18 del 27/03/2018, che mantiene la previsione del “Progetto di qualificazione dell’area della stazione ferroviaria”.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti
STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
Premesse ed Allegati
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo d’Intesa.
2. Costituisce altresì parte integrante e sostanziale del Protocollo d’Intesa l’allegata planimetria con l’individuazione dell’ambito di studio, comprendente il complesso immobiliare della stazione ferroviaria e le aree esterne afferenti, oggetto della presente intesa (Allegato 1).
ART. 2
Oggetto e finalità del Protocollo d’Intesa
1. Finalità degli interventi sarà coniugare, in maniera organica e condivisa tra le Parti, i seguenti obiettivi programmatici:
miglioramento del livello di connettività dell’offerta multimodale e del sistema complessivo di accessibilità alla stazione, rafforzandone il ruolo di centralità rispetto ad una rete di mobilità resa complessivamente più efficace, che incentivi gli spostamenti con mezzi pubblici sul territorio, anche in chiave di sostenibilità ambientale;
miglioramento delle condizioni di sicurezza e di vivibilità delle aree di stazione e più in generale del contesto di inserimento, nonché miglioramento del decoro urbano;
miglioramento dell’attrattività della stazione ferroviaria, con l’inserimento di nuovi servizi e funzioni.
2. Per realizzare tali obiettivi programmatici, sono state individuate due distinte fasi operative:
a) Fase 1: Costituzione di un Gruppo di Lavoro, composto da rappresentanti delle rispettive Parti, cui verrà assegnato il compito di eseguire, in forma coordinata e condivisa, le seguenti attività:
collaborare proattivamente con RFI fornendo, per le parti di rispettiva competenza, quanto funzionale all’esecuzione di:
analisi, studi ed indagini sulle aree/volumetrie esistenti;
studi dell’accessibilità trasportistica per l’individuazione di gap e potenzialità, funzionali alla definizione di una strategia che valorizzi la stazione come nodo intermodale, efficacemente integrata con le reti di mobilità sul territorio;
studi del contesto di riferimento per l’individuazione di gap e potenzialità, funzionali alla definizione della strategia che valorizzi la stazione come polo di servizi ad alta attrattività, connessi al viaggio e non, atti a rigenerare gli ambienti di stazione e le aree limitrofe;
individuare un programma complessivo degli interventi per la riqualificazione della stazione ferroviaria di Cattolica e il suo più ampio ambito urbano di inserimento, così da garantire il
pieno raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di nodo trasportistico e polo di attrazione di servizi, connessi e non al viaggio.
b) Fase 2: Definizione da parte di RFI, sulla scorta di quanto sarà emerso dagli studi condotti in Fase 1, degli interventi da attuarsi nel perimetro delle aree di sua proprietà indicato nella planimetria allegata (Allegato 1), già richiamati in premessa e sintetizzabili nei seguenti macro elementi:
Interventi sul fabbricato viaggiatori della stazione ferroviaria: riqualificazione e adeguamento degli spazi interni di stazione (atrio, sala d’attesa, servizi igienici etc.);
Interventi sulle aree funzionali al servizio ferroviario: adeguamento e riqualificazione del sottopasso pedonale esistente, innalzamento e adeguamento marciapiedi di stazione agli standard di interoperabilità ferroviaria, riqualificazione delle pensiline, upgrading degli impianti di illuminazione e di informazione al pubblico;
realizzazione di un collegamento diretto e funzionale della stazione con l’area posizionata a sud del fascio binari ;
Interventi sulle aree esterne: predisposizione di un’area dedicata al “kiss & ride” e alla sosta per le persone a mobilità ridotta, miglioramento dei collegamenti pedonali e ciclabili esistenti, realizzazione di una velostazione, razionalizzazione e riqualificazione dell’area di parcheggio esistente.
ART. 3
Impegno dei soggetti firmatari
1. Successivamente al completamento delle fasi operative 1 e 2 di cui al precedente articolo:
- RFI si impegna a programmare ed attuare, nei limiti delle risorse finanziarie reperibili nel Contratto di Programma vigente e successivi aggiornamenti, gli investimenti di propria competenza sulle aree di sua proprietà, interne ed esterne della stazione ferroviaria (individuate nell’Allegato 1), necessari a ricondurre la stessa al duplice ruolo di nodo trasportistico e polo di attrazione, in linea con gli obiettivi del piano industriale del Gruppo.
- Il Comune si impegna a:
a) mettere a disposizione eventuali ulteriori aree da ricomprendere negli interventi per consentire il pieno sviluppo delle attività così come definite dagli studi di cui alla Fase 1 sopra descritta; fatta salva la verifica della sostenibilità economica e finanziaria delle operazioni previste, in una logica di apporto sinergico di risorse;
b) porre in atto tutti gli interventi di propria competenza finalizzati a rendere la stazione luogo di centralità dello sviluppo territoriale, sia in termini di funzioni e servizi (polo) che di accessibilità e collegamenti sul territorio (nodo) nell’ambito del più complessivo sistema della mobilità;
c) garantire il suo ruolo di regia pubblica con efficacia, efficienza e puntualità, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a contenere al massimo i tempi di approvazione ed autorizzazione per ottimizzare le modalità di attuazione degli interventi;
d) promuovere e coordinare gli incontri con gli eventuali altri Enti coinvolti per il completo ed efficace conseguimento degli obiettivi previsti.
ART. 4
Referenti
1. Al fine di gestire opportunamente quanto disposto dal presente Accordo, vengono individuati quali referenti operativi per i soggetti firmatari del presente Protocollo le seguenti figure:
- Per il Comune: Dr. Xxxxxxx Xxxxx – Dirigente Settore 5 – Lavori Pubblici Progetti Speciali
- Per RFI: Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Responsabile Ingegneria e Investimenti Direzione Stazioni
ART. 5
Sostenibilità economica e finanziaria degli interventi
1. Per garantire la sostenibilità economico-finanziaria degli interventi individuati all’esito delle fasi attuative, le Parti convengono che saranno valutate le possibilità di accesso agli eventuali finanziamenti di cui possano beneficiare le opere in oggetto, di ricorso ad operazioni di partenariato pubblico-privato o di finanziamento diretto da parte degli Enti coinvolti e/o ulteriori soggetti.
ART. 6
Durata
1. Il presente Protocollo ha validità di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione, fatta salva un’eventuale proroga scritta concordata tra le Parti.
ART. 7
Diffusione dei contenuti dell’Accordo
1. Al fine di tutelare l’immagine e la reputazione delle Parti, le stesse si impegnano a concordare preventivamente le eventuali modalità di comunicazione, promozione e diffusione (conferenze/comunicati stampa, eventi etc.) dei contenuti del presente accordo, assicurando che le stesse risultino in linea con le rispettive policy di comunicazione esterna e relazione con i media.
ART. 8
Trattamento Dati Personali
Finalità del trattamento e base giuridica
Nel corso dello svolgimento delle attività connesse alla formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori dell’altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di formalizzazione ed alla successiva attuazione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).
Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell’ambito delle fasi di formalizzazione ed successiva attuazione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie:
Xxxx Xxxxxx acquisiti direttamente presso le Parti: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti, amministratori, rappresentanti e/o collaboratori), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici).
I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.
Dati di contatto Per RFI:
Titolare del Trattamento è Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., rappresentata dall’Amministratore Delegato, contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx, con sede legale in Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 Xxxx.
Il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx . Per il Comune:
Titolare del Trattamento è il Comune di Cattolica, rappresentato dal dirigente del Settore interessato (n.5), contattabile all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 Xxxxxxxxx.
Il Referente Data Protection è contattabie: mail:xxx-xxxx@xxxxxx.xx P.E.C.: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell’ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 11 anni dal termine di scadenza del presente Accordo.
Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l’esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Luogo e data,
Comune di Cattolica
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.