COMUNE DI CORREZZANA
COMUNE DI CORREZZANA
Provincia di Monza e Brianza
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA
Approvato con delibera G.C. n. 49 del 17.07.08
Art. 1 - FINALITA’ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina il conferimento a persone fisiche estranee all’amministrazione comunale (d’ora in avanti “incaricati”) di incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio e di ricerca mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa (d’ora in avanti “incarichi”), al fine di garantire l’accertamento dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall’art. 110, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., dall’art. 7, commi 6, 6 bis e 6 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i, nonché dall’art. 3, commi 55, 56 e 57, della legge n. 244/2007 e s.m.i.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono:
a) per incarichi di collaborazione, le prestazioni da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. o d’opera intellettuale ex art. 2229 del codice civile;
b) per incarichi di studio, le attività afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d’interesse del Comune, da concludersi con la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, anche con la redazione di schemi di atti normativi o amministrativi complessi;
c) per incarichi di ricerca, le attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie per le quali è necessaria l’integrazione delle conoscenze e degli elementi di valutazione di cui dispongono gli uffici, sulla base della preventiva definizione di specifici programmi da parte del Comune, con la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni;
d) per incarichi di consulenza, le attività consistenti nell’acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio in ordine a questioni complesse la cui soluzione è necessaria per il corretto ed integrale svolgimento dell’attività amministrativa del Comune.
3. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi per prestazioni professionali consistenti in adempimenti obbligatori per legge o rientranti nel campo di applicazione di altre disposizioni legislative.
4. Il presente regolamento, redatto nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 27.6.2008, è parte del sistema regolamentare relativo all’ordinamento degli uffici e dei servizi.
ART. 2 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
1. Gli incarichi sono conferiti dal Responsabile del settore competente per materia nei limiti di spesa fissati complessivamente come previsto al successivo articolo 3 ed in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve risultare dall’atto di conferimento:
a) l’oggetto della prestazione deve essere funzionale alle attività attribuite dall’ordinamento al Comune o previste negli atti programmatori approvati, ai sensi dell’art. 42, comma 2 , del
D. Lgs. n. 267/2000, dal Consiglio Comunale, per la cui attuazione è richiesto l’apporto di conoscenze specifiche o contributi di qualificata professionalità nonché, a volte, disponibilità ed organizzazione di strumenti non in dotazione al Comune;
b) deve essere preliminarmente accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’intera struttura comunale tenendo conto delle mansioni esigibili, requisito da verificare attraverso una reale e generale ricognizione sotto il profilo qualitativo e quantitativo a cura del Direttore Generale o, in mancanza, del Segretario Comunale sulla base di una relazione del Responsabile competente che, certificata la carenza della necessaria professionalità nell’ambito del proprio settore, specifichi le attività nelle quali si articola il programma di lavoro e gli elementi della prestazione richiesta;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e ad alto contenuto di professionalità e svolta da esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria da valutare in relazione alla prestazione richiesta, o comunque in possesso dei requisiti culturali e professionali individuati da disposizioni normative di settore per specifiche attività. In particolare, si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o in albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la maturata esperienza nel settore;
d) devono essere determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
ART. 3 - LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNUA
1. Il limite di spesa annua per tutti gli incarichi di cui al presente regolamento è fissato, ai sensi dell’art. 3 - comma 56 - della L. 244/2007, nel bilancio di previsione.
ART. 4 – REQUISITI SOGGETTIVI PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
1. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale e non essere destinatario di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
d) non essere indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelle delle associazioni di tipo mafioso, ai sensi della legge n. 575/1965, sulla base delle risultanze amministrative acquisite ai sensi del DPR n. 252/1998 considerato il valore della prestazione da acquisirsi;
e) non essersi reso colpevole di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dal Comune.
2. In ogni caso non possono essere conferiti incarichi a soggetti che si trovino nelle condizioni dalle quali disposizioni speciali facciano derivare il divieto di conferire gli incarichi di cui si tratta.
ART. 5 - PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure comparative, consistenti nella valutazione dei curricula acquisiti dall’amministrazione e, eventualmente, in un colloquio.
2. Ai fini di cui al comma precedente il Responsabile competente pubblica, di norma, all’albo pretorio e sul sito internet del Comune apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
a) oggetto dell’incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all’attività dell’ente;
b) requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
c) termine entro cui devono essere presentati i curricula e le relative offerte ed il termine entro cui sarà resa nota la conclusione della procedura;
d) durata dell’incarico, luogo e modalità di espletamento dello stesso;
e) criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
f) giorno e luogo dell’eventuale colloquio;
g) compenso massimo previsto per l’incarico, al netto di IVA e di altri accessori di legge, e periodicità del relativo pagamento. Il compenso deve essere stabilito in funzione della quantità e qualità dell’attività oggetto dell’incarico, dell’eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato e assicurando comunque la proporzionalità con l’utilità che il Comune intende conseguire. Il pagamento stabilito dal contratto avviene di norma al termine dell’incarico, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico;
h) l’indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
4. Per esigenze di celerità e flessibilità, il Responsabile competente può effettuare la procedura comparativa mediante consultazione di almeno tre esperti individuati direttamente sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi predisposti dal Comune per ambiti di attività, formati a cura di ciascun Responsabile competente a mezzo di apposito avviso pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune e soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
5. Il Responsabile competente procede alla comparazione delle candidature valutando tutti od alcuni dei seguenti elementi, eventualmente integrati da ulteriori criteri in relazione alla peculiarità dell’incarico, come individuati nell’avviso o nella lettera di invito:
a) qualificazione professionale;
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico;
d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell’attività e sul compenso proposto dal Comune.
6. Il Responsabile può essere coadiuvato nella valutazione da una commissione appositamente costituita e dallo stesso presieduta.
7. La valutazione comparativa è oggetto di verbalizzazione. Il Responsabile competente cura la pubblicazione dell’esito della procedura di valutazione tramite l’albo pretorio ed il sito internet del Comune.
8. Gli incarichi aventi ad oggetto prestazioni professionali di cui al D.Lgs. 12.4.2006, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. sono conferiti con le modalità di cui alla specifica disciplina di settore.
ART. 6 - CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURE COMPARATIVE
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, possono essere conferiti incarichi in via diretta, senza l’esperimento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:
a) quando non abbiano avuto esito procedure comparative di cui al precedente art. 5, purchè non siano modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione o dalla lettera di invito;
b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale, non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
c) necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili al Comune stesso;
d) incarichi a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in virtù dell’esperienza acquisita in servizi assimilabili all’incarico da svolgere, previa autorizzazione dell’ente di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001;
e) gli incarichi in qualità di componenti esperti in procedure di gara o di concorso;
f) gli incarichi per la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell’amministrazione in mancanza di ufficio legale interno ;
g) le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e aventi caratteristiche analoghe a quelle delle fattispecie indicate al comma 6 dell’art. 53 del
D. Lgs. n. 165/2001, o comunque comportanti un corrispettivo inferiore a €. 5.000,00 al netto dell’IVA se dovuta.
ART. 7 –FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO
1. Gli incarichi conferiti sono regolati, a pena di nullità del conferimento, da apposito contratto scritto stipulato di norma per scrittura privata, nel quale vanno determinati precisamente almeno i seguenti elementi, ferma restando la facoltà di recesso di cui agli articoli 2227 e 2237 del codice civile:
a) l’oggetto dell’incarico e le modalità di svolgimento;
b) il tempo di esecuzione dell’incarico;
c) l’entità o i criteri di determinazione del corrispettivo e degli eventuali rimborsi spese nonché i relativi tempi di pagamento.
2. Il soggetto incaricato deve eseguire personalmente l’incarico assunto, ma può avvalersi della collaborazione di ausiliari se la collaborazione non è incompatibile con l’oggetto della prestazione, della quale rimane comunque esclusivo responsabile.
3. Al soggetto incaricato, ove ne ricorrano le condizioni, è attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all’attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D. Lgs. n. 196/2003.
ART. 8 – VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO
1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal soggetto incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente insoddisfacenti, il Responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
ART. 9 - PUBBLICIZZAZIONE DEGLI INCARICHI
1. Oltre a quanto già previsto in merito alla pubblicazione dell’avviso e dell’esito della procedura di cui al precedente articolo 5, il Responsabile che ha adottato il provvedimento di affidamento dell’ incarico cura le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalle leggi. In particolare:
a) dà comunicazione del provvedimento al Settore Tecnico per la pubblicazione sul sito web del Comune degli estremi del provvedimento stesso completo di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi, nonché al Settore Finanziario per le ulteriori comunicazioni di legge ai sensi dell’art. 1 - comma 127- della Legge n. 662/1996, come modificato dall’art. 3 - comma 54 - della L. n. 244/2007, nonché dell’art. 3 - comma 18 - della stessa Legge n. 244/2007 e dell’art. 53 - comma 14 - del D. Lgs n. 165/2001. Tramite lo stesso Xxxxxxx provvede altresì a dare comunicazione al competente Centro per l’Impiego dei contratti di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 convertito dalla legge n. 608/1996 e s.m.i., entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto;
b) dà comunicazione degli incarichi di studio, ricerca e consulenza di importo superiore a
5.000 euro al Settore Finanziario per la trasmissione degli stessi alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla Sezione medesima, ai sensi dell’art. 1, comma 173, della legge n. 266/2005.