Determinazione dirigenziale n.
Determinazione dirigenziale n.
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO DEGLI IMPIANTI TERMICI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER LA STAGIONE TERMICA 2017/2018.
L’anno ………………, il giorno …………del mese di , negli Uffici della Provincia di Brescia, avente sede legale in
Xxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx XX x. 00;
TRA
LA PROVINCIA DI BRESCIA (C.F.: 80008750178), rappresentata dal Direttore del Settore “dell’ Ambiente e della Protezione Civile” Xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, qui agente in tale sua qualità e veste, in rappresentanza e nell’interesse esclusivo della stessa,
E
Il/La Sig./Sig.ra ……………………………………….……………….., nato/a a ,
il giorno………………..………………., residente a……………………………………..(………..) in Via ,
C.F.………. ……………………….….P IVA in qualità di Titolare dello studio /
Legale Rappresentante della Società / Impresa...……………………………………………………………...................................
.………. ……………………….….………….……………...……... …………………………………………...…………………….. con sede in……….………………….(……………), Via…………………………….., n…….
di seguito, per brevità denominato “affidatario”
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E COMPITI DELL’ISPETTORE
L’affidamento ha per oggetto l’esecuzione del servizio di ispezione degli impianti termici per la stagione termica 2017/2018.
Detto servizio verrà svolto dal tecnico indicato in sede di partecipazione alla selezione finalizzata alla formazione della graduatoria dei soggetti idonei all’esercizio dell’attività ispettiva Sig…………………………….
……………………………………………….nato …………………il residente in
…………………………………………………(……..), Via …………….…………………….n , abilitato
a………………………….in data allo svolgimento delle attività di cui all’art. 31 della legge 10/9 e del d.lgs.
192/2005 e s.m.i. con attestato n……………………
L’affidatario si impegna a garantire che il servizio, svolto dal tecnico indicato, sia conforme alle modalità ed alle condizioni indicate nell’Avviso Pubblico per la formazione di una graduatoria di soggetti idonei all’esercizio dell’attività ispettiva e rispetti le disposizioni del presente contratto con particolare riferimento ai compiti specifici dell’ispettore, che di seguito si riportano.
ART. 2 – COMPITI DELL’ISPETTORE
L’ispettore è tenuto ad effettuare le ispezioni, da un minimo del 60% calcolato sul numero degli impianti assegnati all'inizio del contratto, sino alla concorrenza dell’importo massimo stabilito all’art. 4, sugli impianti termici ad uso civile, mediante l’utilizzo di adeguati ed idonei sistemi automatici di misura.
Prima dell’avvio delle operazioni di ispezione l’ispettore deve presentare alla Provincia gli attestati di taratura della strumentazione adoperata, che deve essere revisionata obbligatoriamente almeno ogni anno a cura dello stesso ispettore.
Nello specifico il servizio di ispezione consiste nello svolgimento delle seguenti attività:
• verifica dell’attendibilità dei dati relativi ai soggetti individuati nell’elenco assegnato delle ispezioni da eseguire (anagrafica, indirizzi, civici, ecc.) e loro eventuale modifica sul CURIT da comunicare alla Provincia all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Poiché il controllo dei dei dati anagrafici fatto nei comuni risulta essere molto spesso solo indicativo è necessario fare anche verifiche puntuali sul posto;
• pianificazione e programmazione degli appuntamenti prima della spedizione degli avvisi di ispezione;
• imbustamento degli avvisi di ispezione forniti dalla Provincia e consegna dei medesimi, con almeno 3 settimane di anticipo rispetto al primo appuntamento programmato, alla Provincia ai fini della spedizione, ferma restando la facoltà dell’ispettore di provvedere autonomamente ed a proprie spese a tale spedizione ;
• modifica della programmazione delle uscite e fissazione di una nuova data di ispezione in caso di impedimento comunicato da parte dell’utente nel giorno fissato per il controllo;
• valutazione delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà presentate dall’utente atte a dimostrare l’esclusione del proprio impianto dai controlli e conseguente aggiornamento dei dati di impianto sul CURIT;
• annullamento dell’ispezione (conseguente alla presenza di impianti non soggetti ad ispezione, ecc.) previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata all’avviso di ispezione fatta firmare al responsabile dell’impianto e controfirmata dallo stesso ispettore la motivazione dell’annullamento deve essere registrata anche sul CURIT, selezionandola dal menù disponibile. Inoltre qualora l’impianto non rientri nella definizione di Impianto Termico di cui alla DGR n. X/3965 del 2015 va reso sul CURIT in stato NON ATTIVO;
• effettuazione della visita nel giorno e ora indicati nell’avviso di ispezione con una tolleranza massima di 30 minuti, esibendo il cartellino di riconoscimento fornito dalla Provincia, anche nel caso ciò non venga espressamente richiesto dal responsabile d’impianto;
• costante reperibilità e raggiungibilità telefonica negli orari di servizio e in special modo nei giorni in cui sono pianificate le ispezioni, con obbligo di ricontattare gli utenti. Le reiterate segnalazioni da parte degli utenti, sulla mancata disponibilità o sulla ripetuta impossibilità di contattare l'ispettore verranno considerate, ai sensi dell'Art. 12 del presente contratto, mancanze tali da dare origine alla risoluzione dello stesso;
• organizzazione dell’attività ispettiva in modo tale che non venga effettuato un numero giornaliero di visite superiore a 10 (dieci - corrispondenti a 10 codici impianto e al massimo 12 ispezioni o rapporti); non saranno accettate, né pertanto retribuite, ispezioni al di fuori di tale numero, se non per documentati e comprovati motivi e cause non prevedibili al momento della pianificazione dell'ispezione;
• verifica della presenza e corretta compilazione del libretto di impianto come previsto dal D.M. 10/02/2014 e dal decreto della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile della Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00000 del 23.12.2015, secondo quanto prescritto dal paragrafo 9.7 della deliberazione della Giunta Regionale n. X/3965 del 31/07/2015;
• le ispezioni vengono assegnate in due tranche (quadrimestre autunno – inverno e quadrimestre primavera estate). I rapporti ispettivi andranno consegnati con cadenza bimestrale a partire dalla data di inizio delle ispezioni, fermo restando l’obbligo di eseguire il 50% delle ispezioni assegnate in ogni bimestre.
• svolgimento delle prove di combustione e misurazione del rendimento di combustione secondo le modalità e con la strumentazione riportate dalla norma UNI 10389;
• misurazione del tiraggio della canna fumaria mediante l’utilizzo di un deprimometro conforme alla norma UNI 10845, avente precisione non inferiore di ± 0,5 Pascal e risoluzione 0,1 Pascal;
• ffettuazione della misurazione della temperatura ambiente, su richiesta dell’utenza, con la strumentazione e la metodologia previste dalla norma UNI 5364;
• controllo dell’effettivo stato di manutenzione ed esercizio dell’impianto termico ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. X/3965 del 31/07/2015;
• prestazione gratuita di informazioni agli utenti che ne facciano richiesta sulle procedure di controllo degli impianti termici;
• completa e corretta compilazione dei Rapporti di Ispezione, secondo il modello informatico predisposto da Regione Lombardia, sui quali viene registrato il risultato della verifica, inserimento degli stessi nel CURIT e loro consegna con le modalità ed i tempi indicati nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”. La compilazione dovrà rispettare le indicazioni contenute nel manuale di compilazione rapporto di ispezione per generatori di calore a combustione scaricabile dal CURIT;
• rettifica dei dati degli impianti presenti sul CURIT che differiscano con quanto riscontrato in sede di ispezione (ad esempio: indirizzi di ubicazione, anagrafica soggetti, dati tecnici generatore, verifica della registrazione nel CURIT della ditta di manutenzione/installazione, ecc.) ed eventuale bonifica di quelli che risultassero inseriti più volte con le modalità indicate nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici” ”. Qualora sul CURIT la funzione di Bonifica non sia attiva gli impianti inseriti piu’ volte vanno posti in stato NON ATTIVO;
• segnalazione agli enti competenti (Comune, ATS, ecc.) in caso di ispezioni su impianti ritenuti pericolosi o potenzialmente pericolosi con le modalità ed i tempi indicati nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”;
• consegna dei rapporti ispettivi, con le modalità ed i tempi indicati nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”, agli enti competenti (Comune, ATS, ecc.) in caso di ispezioni su impianti non rispondenti alle vigenti norme in materia di sicurezza ma non qualificabili come impianti pericolosi o potenzialmente pericolosi;
• segnalazione alla Provincia dei casi di contestazione dell’ispezione, ovvero di rifiuto opposto alla richiesta di fissare un appuntamento, di assenza dell’utente all’appuntamento o di rifiuto opposto all’ispettore nel giorno fissato per la visita ispettiva con le modalità indicate nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”;
• registrazione di eventuali non conformità riguardanti le norme in materia di sicurezza nel verbale cartaceo con il corrispondente codice ed inserimento delle stesse anche nel CURIT sotto la voce “Anomalie” riportata nella parte finale del verbale, utilizzando i tasti per la scelta “menù a tendina”;
• controllo dei rapporti di manutenzione annessi in copia al libretto di caldaia o di centrale.
ART. 3 – COMPITI DELLA PROVINCIA
La Provincia di Brescia, onde consentire l’esecuzione del servizio ispettivo si impegna nei confronti dell’affidatario a:
• consegnare l’elenco degli utenti presso i quali dovranno essere effettuate le ispezioni; si precisa che le estrazioni degli impianti da ispezionare verranno effettuate in due “tranche”(quella autunno/inverno e quella primavera/estate). Ulteriori ispezioni saranno assegnate solo ed esclusivamente a fronte di precise, puntuali e comprovate giustificazioni fermo restando che prima dell’assegnazione dei nuovi impianti dovrà essere inviato via mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx un file con gli impianti che non possono essere ispezionati e la relativa motivazione, che dovrà essere indicata anche sul CURIT negli appositi spazi.
• predisporre e consegnare la modulistica necessaria all’attività ispettiva: avvisi di ispezione, dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio, rapporti di ispezione, schema di rendicontazione, ecc;
• consegnare il tesserino di riconoscimento che dovrà essere esibito al responsabile dell’impianto in occasione delle operazioni di controllo e che dovrà essere restituito alla Provincia alla scadenza del contratto.
ART. 4 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio di ispezione si riferisce alla stagione termica 2017/2018 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto sino al 31/07/2018.
ART. 5 – COMPENSI
L’importo massimo riconoscibile a fronte delle prestazioni derivanti dal presente contratto risulta pari € 27.000,00 più IVA al 22% ed oneri previdenziali ed assicurativi.
La scelta degli impianti da sottoporre ad ispezione è di competenza esclusiva della Provincia ed è effettuata nel rispetto dei criteri indicati dalla deliberazione di Giunta Regionale n. X/3965 del 31/07/2015.
Il compenso all’ispettore è differenziato in funzione della potenza termica dell’impianto come di seguito riportato:
a) Ispezione completa di analisi di combustione e verifica dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore:
Potenza Impianto | Importo prestazione (euro) |
P < 35 kW | 52,00 + IVA e cassa se dovute |
P da 35 a 50 kW | 60,00 + IVA e cassa se dovute |
P da 50,1 a 116,3 kW | 85,00 + IVA e cassa se dovute |
P da 116,4 a 350 kW | 110,00 + IVA e cassa se dovute |
P > 350 kW | 150,00 + IVA e cassa se dovute |
generatori successivi P < 35 kW | 31,50 + IVA e cassa se dovute |
generatori successivi P da 35 a 50 kW | 36,00 + IVA e cassa se dovute |
generatori successivi P da 50,1 a 116,3 kW | 51,00 + IVA e cassa se dovute |
generatori successivi P da 116,4 a 350 kW | 66,00 + IVA e cassa se dovute |
generatori successivi P > 350 kW | 90,00 + IVA e cassa se dovute |
Nel caso in cui nello stesso locale/edificio siano installati più generatori asserviti allo stesso impianto l’importo da corrispondere sarà determinato dalla potenza totale dell’impianto per il primo generatore, mentre per i successivi si farà riferimento alla potenza di ogni singolo generatore riducendo gli importi come sopra indicati del 40%.
b) Ispezione completa posticipata per iniziale assenza dell’utente preavvisato o imprecisione dell’indirizzo o del nominativo sorteggiato: gli importi sono quelli indicati alla lettera a);
c) Ispezione effettuata senza analisi di combustione per cause non imputabili all’ispettore: gli importi indicati alla lettera a) saranno decurtati del 40%;
d) Ispezione non effettuata per impianto non soggetto a verifica o disattivato: l’ispettore dovrà allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà fatta firmare al responsabile dell’impianto e controfirmata dallo stesso ispettore. Sarà corrisposto per qualsiasi potenza l’importo di € 15,00 + IVA e cassa se dovute;
e) Ispezione vertente solo sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore: sarà corrisposto l’importo di € 15,00
+ IVA e cassa se dovute;
f) Rilevamento della temperatura in ambiente: sarà corrisposto l’importo di € 30,00 + IVA e cassa se dovute;
Ad ogni rapporto di prova deve obbligatoriamente essere allegata la documentazione (“striscia”) emessa dallo strumento utilizzato per l’analisi di rendimento, in assenza della quale l’ispezione verrà retribuita con gli importi indicati alla lettera a), decurtati del 40%.
La Provincia non corrisponderà invece alcun compenso nei casi indicati all’art. 5.
ART. 6 – PAGAMENTI
I compensi di cui all’articolo 5 verranno corrisposti per ogni controllo effettuato in conformità alla normativa vigente, alle prescrizioni di cui al presente contratto ed a fronte della regolare presentazione delle copie dei rapporti di prova, corretti e completi, del corretto inserimento/aggiornamento/bonifica dei dati contenuti nel Catasto Unico Impianti Termici (CURIT) e di un dettagliato resoconto, di cui all’art. 7, delle verifiche effettuate, al quale saranno allegati gli scontrini delle prove di combustione quando effettuate. L’affidatario provvederà all’emissione delle fatture con cadenza bimestrale e con importo riferito alle ispezioni svoltesi nel bimestre di riferimento.
Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla consegna della fattura previo controllo preliminare della corrispondenza del dovuto a quanto effettuato ed acquisizione della documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei dipendenti.
Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetterà solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Inoltre la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente: Codice Univoco Ufficio UF95O3.
Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
1. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
2. nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile.
Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione.
Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .
La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata.
Si precisa che per i pagamenti effettuati dall’Ente con bonifici bancari, viene addebitata la commissione bancaria a carico del beneficiario pari a € 3,50 per bonifici superiori a 5.000,00 e pari a € 3,00 per bonifici superiori a 1.000,00 e fino a 5.000,00
Si ricorda infine che sulle fatture dovranno anche essere riportati:
i dati riassuntivi degli impianti verificati, secondo quanto sotto indicato:
- totale impianti verificati n………. dal…………..al , di cui:
Potenza Impianto | Quantità | Analisi di combustione non effettuata |
< 35 KW | ||
da 35 a 50 KW | ||
da 50,1 a 116,3 KW | ||
da 116,4 a 350 KW | ||
> 350 KW | ||
generatori successivi P < 35 KW | ||
generatori successivi P tra 35 e 50 KW | ||
generatori successivi P tra 50,1 a 116,3 KW |
generatori successivi P tra 116,4 a 350 KW | ||
generatori successivi P > 350 KW | ||
ritiro dichiarazione (impianto non soggetto a verifica) | ||
ispezione vertente solo sui sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore | ||
rilevamento temperature in ambiente |
La Provincia non corrisponderà alcun compenso nei seguenti casi:
• ispezioni su impianti “disattivati” (ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. X/3965 del 31/07/2015);
• ispezioni su impianti che non rientrano nell’ambito di applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n. X/3965 del 31/07/2015;
• mancata consegna del rapporto ispettivo;
• consegna della documentazione (rapporti ispettivi, fatture ecc………) con modalità diverse da quelle indicate nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”;
• ispezioni i cui rapporti di prova risultino privi di uno dei seguenti elementi:
1) NOME E COGNOME DELL’ISPETTORE;
2) FIRMA DELL’ISPETTORE;
3) FIRMA DELL’UTENTE O DI UN SUO DELEGATO (la delega sottoscritta in originale, con allegata copia di documento di identità del delegante, deve essere consegnata unitamente al verbale);
4) DATI ANAGRAFICI COMPLETI DEL RESPONSABILE IMPIANTO;
5) DATA SVOLGIMENTO ISPEZIONE;
6) RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (fatti salvi i casi, adeguatamente giustificati, in cui vengano ravvisate cause ostative di forza maggiore).
ART. 7 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
A norma dell’art. 3, comma 1 e 8, della Legge n. 136 del 13.08.2010 l’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria. In particolare, per tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico, di cui trattasi, l’ispettore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società “Poste italiane s.p.a.” e dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tali movimenti finanziari dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all’art. 3, comma 3 della medesima Legge 13.08.2010 n. 136, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L’affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge succitata, dovrà comunicare alla Provincia di Brescia gli estremi identificativi dei conti correnti di cui sopra entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
In caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al menzionato art. 3 della L. 13.08.2010
n. 136, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 6 della medesima legge.
ART. 8 – RENDICONTAZIONE DELLE ISPEZIONI
L’ispettore fornirà con cadenza bimestrale alla Provincia un resoconto sull’attività di controllo degli impianti termici, con indicazioni di sintesi (numero dei controlli effettuati, ecc.) e di dettaglio (esiti dei controlli sugli impianti, ecc.): il tutto informatizzato e conforme al fac-simile denominato “Report di riepilogo ispezioni” che sarà predisposto dalla Provincia.
La Provincia si riserva in ogni momento, con i mezzi che riterrà più opportuni, il controllo sulle modalità di attuazione del servizio prestato dagli ispettori.
ART. 9 – NOTE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI
I dettagli operativi da osservare obbligatoriamente nello svolgimento dell’attività di ispezione sono contenuti nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”, precisando che le stesse potranno subire eventuali variazioni nel corso dell’affidamento, a seguito di intervenute modifiche normative.
ART. 10 – RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
La Provincia affida il servizio allo studio associato/società/impresa ……………………………….. sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le leggi ed i regolamenti specifici concernenti la materia nonché di quanto contenuto sia nel presente contratto sia nelle allegate “Note Operative per lo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici”.
L’affidatario è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto prodotto nel corso delle ispezioni o per cause riconducibili alle stesse, che cagioni danni a terzi o a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti.
A tal fine l’affidatario deve stipulare o aver stipulato polizza di assicurazione per danni a terzi con i seguenti massimali:
- per sinistro € 2.500.000,00
- per persona danneggiata € 2.500.000,00
- per danni a cose € 2.500.000,00
È fatto obbligo all’affidatario di trasmettere all’Ufficio Energia ed Impianti Termici della Provincia copia della polizza assicurativa entro e non oltre un mese dalla stipula del presente accordo e comunque prima che siano iniziate le ispezioni. In caso di scadenza della suddetta polizza l’ affidatario non potrà in nessun modo effettuare l’attività di ispezione oggetto del presente Disciplinare, ritenendo la Provincia sollevata da qualsiasi responsabilità connessa all’effettuazione dell’attività senza la prevista copertura assicurativa.
Il presente Disciplinare si risolve automaticamente in caso di ritardo nella trasmissione della polizza assicurativa o se l’Ispettore procede ad una ispezione con la polizza scaduta.
L’ affidatario esonera conseguentemente la Provincia da ogni responsabilità civile ed amministrativa per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle ispezioni, qualunque ne sia la natura o la causa, rimanendo inteso che, com’è a carico dell’ affidatario ogni provvedimento e cura per evitare i danni, così sarà pure unicamente a carico dell’Ispettore il loro completo risarcimento nel caso in cui gli stessi si verifichino.
L’affidatario è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti ai Responsabili degli impianti od a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati, sia essa imputabile allo Stesso che a cattivo funzionamento delle apparecchiature utilizzate.
ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAFFIDAMENTO
Sono vietate la cessione del contratto ed il sub - affidamento del servizio di ispezione.
ART. 12 - PENALITA’
In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui agli articoli precedenti o di mancata osservanza del programma d’intervento assegnato, la Provincia provvede al pagamento dei controlli effettuati fino a quel momento, riservandosi la facoltà di revocare il presente contratto e/o di procedere all’assegnazione ad altri ispettori delle restanti verifiche ad esso assegnate.
Inoltre le comprovate inadempienze nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, da parte dell’ispettore, saranno oggetto di penale sotto forma di riduzione del compenso corrisposto.
•
Le penali previste vengono quantificate come segue:
•
errata compilazione del rapporto ispettivo: verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto per l’ispezione stessa;
•
incompleta compilazione del rapporto ispettivo: verrà applicata una penale variabile, a partire da € 20,00, fino all’intero compenso;
•
errato inserimento del rapporto ispettivo sul CURIT: verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto per l’ispezione stessa;
•
incompleto inserimento del rapporto ispettivo sul CURIT: verrà applicata una penale variabile, a partire da € 30,00, fino all’intero compenso;
•
mancata bonifica degli impianti assegnati prima dell’effettuazione delle ispezioni: verrà applicata una penale pari a € 30,00 per ogni impianto non bonificato;
•
mancato aggiornamento sul CURIT, al termine dell’ispezione, dei dati inerenti l’impianto: (ad esempio: indirizzi di ubicazione, anagrafica soggetti, dati tecnici generatore) verrà applicata una penale pari a € 20,00 per ogni impianto non aggiornato;
•
ritardo nella comunicazione (da rendersi entro 24 ore) relativa ad impianti pericolosi per i quali si diffida dall’utilizzo: verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni impianto non segnalato;
•
ritardo nella consegna telematica dei rapporti ispettivi: verrà applicata una penale pari a € 4,00 per ogni rapporto di prova consegnato in ritardo;
•
grave ed ingiustificato ritardo da parte dell’ispettore all’appuntamento prefissato, accertato comportamento scorretto nei confronti degli utenti o indisciplina durante lo svolgimento delle proprie mansioni: verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto per gli impianti di cui trattasi. In questi casi l’ispettore deve avvisare la Provincia con una e_mail, da inviare all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, indicando le opportune motivazioni.
Difformità tra la data dello scontrino della prova fumi e la data del controllo: verrà applicata una penale pari al 50% del compenso dovuto per ogni rapporto ispettivo riportante tale difformità. Nel caso tale difformità venisse reiterata si procederà alla risoluzione del contratto.
L’affidatario è tenuto ad un comportamento decoroso ed irreprensibile, anche a tutela e salvaguardia dell’immagine della Provincia di Brescia.
La penale verrà dedotta dalla prima fattura in scadenza; in caso di recidiva, le penali saranno raddoppiate.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell’inadempienza, avverso la quale l’affidatario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro 15 giorni dalla notifica della contestazione inviata tramite Raccomandata A/R.
Le eventuali giustificazioni dell’ispettore saranno valutate dalla Provincia, che deciderà sull’accoglimento o il rigetto delle stesse entro 30 giorni.
La Provincia, qualora rilevi un comportamento non conforme a quanto prescritto, trasmetterà all’affidatario la contestazione e quest’ultimo provvederà ad adeguare la fattura tenendo conto delle penali. Le fatture non adeguate non saranno pagate.
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Provincia si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, anche per una sola delle seguenti cause:
- riscontro di gravi vizi (reiterata mancanza di reperibilità, compilazione di rapporti errati, errato utilizzo del CURIT per l’inserimento dei rapporti di ispezione, mancato inserimento delle prove fumi e mancato aggiornamento dei dati, ecc...);
- esecuzione del servizio in modo difforme alle prescrizioni del presente contratto (mancata esecuzione in ogni bimestre del 50% delle ispezioni assegnate) ispezioni giornaliere superiori a 10, ecc..;
- applicazioni penali per un importo complessivo pari al 10% dell’importo contrattuale;
- mancata assunzione del servizio ;
- abituale deficienza o negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso;
- arbitrario abbandono del servizio da parte dell’incaricato ;
- situazione di frode o stato di insolvenza;
- mancato utilizzo di strumenti atti a consentire la piena tracciabilità finanziaria;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- altri inadempimenti previsti dal Codice Civile.
La Provincia, infine, si riserva di risolvere il contratto anche nel caso di sopravvenuta norma comportante il trasferimento delle competenze in materia di controllo degli impianti termici.
ART. 14 – FORO COMPETENTE
Tutte le eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità o all’efficacia del presente contratto sono deferite alla competenza del Foro di Brescia.
ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, spese di bollo incluse, sono a carico dell’incaricato. Sono a carico del richiedente le spese per registrazione in caso d’uso, ai sensi degli artt. 5 e 7 [v. relativa tariffa: parte seconda, art. 1 lett. b) del DPR n. 131/1986.]
ART. 16 – RISERVATEZZA DEI DATI
Gli elenchi forniti nonché gli indirizzi, i nominativi ed i dati derivanti dai controlli resteranno di unica ed esclusiva proprietà della Provincia.
L’incaricato si impegna altresì a non trasmettere ad alcuno le informazioni ottenute nello svolgimento del presente incarico, fatti salvi gli usi previsti dalla deliberazione della Regione Lombardia n. X/3965 del 31/07/2015.
ART. 17 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’incaricato verrà designato responsabile del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. 196/03 e s.m.i.
ART. 18 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente richiamato dal presente contratto, si rimanda alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente Brescia,
IL DIRETTORE DEL SETTORE L’INCARICATO
(xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx)
NOTE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
STAGIONE TERMICA 2017 – 2018
1. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE ISPEZIONI
1.1. Programmazione calendario ispezioni
Una volta ricevuto dall’Ufficio Energia ed Impianti termici l’elenco degli impianti assegnati l’ispettore dovrà collegarsi al Catasto Unico Regionale Impianti Termici utilizzando il proprio User e la propria Password (forniti dall’Ufficio) inserendo negli appositi spazi predisposti sul CURIT la data e l’ora dell’appuntamento (con una approssimazione massima di 30 minuti) dandone poi conferma via e_mail, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, all’Ufficio Energia ed Impianti Termici.
L’ispettore dovrà verificare l’attendibilità dei dati relativi ai soggetti individuati nell’elenco assegnato delle ispezioni da eseguire (anagrafica, indirizzi, civici ecc.) ed eventualmente modificare tali dati sul CURIT comunicandolo via e_mail, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx, all’Ufficio Energia ed Impianti Termici.
Inoltre l’ispettore dovrà accertare che l’elenco degli impianti assegnati non includa impianti già verificati nel biennio precedente. Tali impianti non dovranno essere ispezionati, se non espressamente richiesto dalla Provincia.
Nel testo della lettera di Xxxxxx di ispezione dovrà sempre essere indicato il numero di cellulare dell’ispettore al fine di permettere all’utente di chiedere informazioni nonché per concordare una eventuale modifica del giorno e dell’ora dell’appuntamento.
L’Ufficio Energia ed Impianti Termici provvederà alla stampa degli avvisi di ispezione che saranno poi consegnati all’ispettore per l’imbustamento.
Terminato l’imbustamento gli avvisi saranno riconsegnati alla Provincia per la spedizione con almeno tre settimane di anticipo L’ispezione non dovrà essere effettuata se l’utente dichiara di non aver ricevuto l’avviso di ispezione. La stessa verrà riprogrammata dall’Ufficio.
1.2. Annullamento ispezione
Qualora durante la programmazione delle ispezioni si accertasse la necessità di annullare un’ispezione già programmata e comunicata all’utente, per doppia estrazione del medesimo impianto o per motivazioni legate all’applicazione della normativa l’ispettore provvede a comunicare all’utente l’annullamento dell’ispezione stessa, dandone informazione motivata all’Ufficio Energia ed Impianti Termici e inserendo anche sul CURIT la motivazione della mancata ispezione.
In caso di annullamento dell’ispezione nessun specifico compenso è riconosciuto all’ispettore.
La mancata ispezione NON viene inserita a CURIT, ma solo indicata nel Report di riepilogo delle ispezioni con la dicitura “ANNULLATA”.
Le eventuali errate o mancanti informazioni contenute nei codici impianto CURIT devono essere integrate a cura dell’ispettore.
1.3. Caso Utente assente
Nel caso in cui un utente non sia reperibile nel giorno e nell’orario previsto dalla programmazione, senza che lo stesso ne abbia dato preavviso, l’ispettore provvederà a depositare in casella il modulo “Avviso di mancata ispezione” debitamente compilato con l’indicazione del numero telefonico da contattare, entro 10 giorni, per fissare un nuovo appuntamento.
Qualora, trascorsi 10 giorni, l’utente non dovesse provvedere a contattare il numero indicato, verrà inviata dall’Ispettore una e_mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella quale sarà evidenziata la circostanza verificatasi.
A seguito di ciò l’Ufficio Energia ed Impianti Termici provvederà a trasmettere all’utente tramite raccomandata AR una seconda lettera, in cui segnala l’obbligo di accettare l’ispezione indicando, altresì, la data, l’ora, il motivo dell’ispezione ed il nominativo dell’Ispettore incaricato ad eseguire la stessa.
Nella lettera verrà precisato che, in caso di diniego, la Provincia procederà a contattare l’Azienda distributrice di gas combustibile che rifornisce l’impianto in questione, richiedendo la momentanea sospensione dell’erogazione del gas ex art. 16, comma 6, del d.lgs. 164/2000 e s.m.i..
1.4. Caso di rifiuto dell’ispezione
Nel caso di rifiuto durante il contatto per fissare l’appuntamento, ovvero mancata presenza dell’utente all’appuntamento o rifiuto a far entrare l’Ispettore, lo stesso è tenuto a comunicare all’Ufficio Energia ed Impianti Termici tramite posta elettronica (xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx) il fatto ed i dati utili a identificare il controllo.
In tali casi la Provincia provvederà a trasmettere all’utente tramite raccomandata AR una seconda lettera, in cui segnala l’obbligo di accettare l’ispezione indicando, altresì, la data, l’ora, il motivo dell’ispezione ed il nominativo dell’Ispettore incaricato ad eseguire la stessa.
Nella lettera verrà precisato che, in caso di diniego, la Provincia procederà a contattare l’Azienda distributrice di gas combustibile che rifornisce l’impianto in questione, richiedendo la momentanea sospensione dell’erogazione del gas ex art. 16, comma 6, del d.lgs. 164/2000 e s.m.i..
Nel caso di ulteriore rifiuto l’Ispettore dovrà presentare alla Provincia una nota scritta, a seguito della quale l’Ente chiede l’intervento della Polizia Provinciale o di altre Forze dell’Ordine le quali, previo avviso dell’utente a mezzo raccomandata AR, accompagneranno l’Ispettore per il controllo. Se a seguito di tale operazione permane il diniego, la Provincia provvederà a richiedere all’impresa di distribuzione di gas la sospensione della fornitura di gas combustibile all’impianto, fino ad ispezione avvenuta.
1.5. Effettuazione delle ispezioni
Le ispezioni devono essere effettuate nel pieno rispetto della sicurezza propria e dell’utente e senza causare guasti o malfunzionamento all’impianto. Nel caso in cui l’Ispettore durante l’ispezione arrechi danni all’impianto dell’utente, ne risponderà personalmente.
L’ispezione non sarà effettuata se non è presente il Responsabile dell’impianto o l’eventuale terzo responsabile; in ogni caso la persona, espressamente delegata, dovrà essere maggiorenne.
Prima di intervenire per lo svolgimento dell’ispezione dovrà sempre essere consultato il libretto di impianto e/o il libretto d’uso e di manutenzione. L’ispezione deve essere effettuata con le modalità previste dalle “Disposizioni” allegate alla D.G.R. n. X/3965 del 31/07/2015.
Nel caso in cui risultino altri generatori presenti all’indirizzo dell’Utente e non “assegnati” è necessario contattare l’Ufficio Energia ed Impianti Termici della Provincia per farseli assegnare, così da procedere con l’ispezione.
La richiesta di ulteriori impianti rispetto a quelli già assegnati dalla Provincia dovrà sempre essere motivata: nel caso in cui tali impianti vengano assegnati all’ispettore, lo stesso provvederà a sistemare sul CURIT sia l’appuntamento che l’impianto con opportuno “stato”.
Le eventuali ispezioni aggiuntive dovranno essere inserite nel CURIT ed indicate nel report di riepilogo ispezioni, con l’annotazione “IMPIANTO AGGIUNTIVO – NUOVO SOGGETTO”.
1.6. Caso di più generatori corrispondenti al nominativo e/o all’indirizzo indicato
Nel caso in cui nello stesso locale/edificio siano installati più generatori asserviti allo stesso impianto, a condizione che i generatori siano stati sottoposti a regolare manutenzione, l’Ispettore deve procedere come segue:
• fino a 3 generatori: controllo di tutti;
• in presenza di più di 3 generatori, si sottopone a ispezione la metà più uno dei generatori. I generatori saranno scelti sulla base dei rapporti di controllo e delle eventuali osservazioni o prescrizioni; casi particolari dovranno essere discussi con l’Ufficio Energia ed Impianti Termici della Provincia;
L’Ispettore dovrà comunque fornire i dati tecnici (numero di matricola, potenza, data dell’ultima manutenzione, anno di installazione, ecc.) degli altri generatori esistenti compilando un rapporto di ispezione cumulativo ed inserendo tali dati nella maschera del generatore del CURIT.
Qualora uno dei generatori sottoposto al controllo dovesse risultare non conforme alle “Disposizioni” allegate alla D.G.R. n. X/3965 del 31/07/2015 l’ispezione deve essere automaticamente estesa a tutti i generatori presenti nello stesso locale/edificio.
1.7. Caso di impianto non soggetto ad ispezione
Qualora si verifichino situazioni di impianti non soggetti a verifica, così come definiti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. X/3965 del 31/07/2015, l’ispettore dovrà ritirare presso l’utente il modulo di “impianto non soggetto a verifica” debitamente compilato.
Inoltre l’ispettore dovrà compilare il rapporto di prova – parte 1 e riportare al punto 10 dello stesso la dicitura: “NSV – Impianto non soggetto a verifica” specificandone la motivazione.
La mancata ispezione verrà inserita nel CURIT ed indicata nel Report di riepilogo ispezioni, con l’annotazione “IMPIANTO NSV”.
Se l’impianto in questione però può essere ispezionato ai soli fini della normativa in materia di sicurezza, l’ispettore procederà alla compilazione del rapporto di prova nelle sezioni a ciò dedicate.
1.8. Caso di impianto disattivato
Ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. X/3965 del 31/07/2015 sono da intendersi impianti disattivati quelli posti nelle condizioni di non poter funzionare in quanto:
• privi di parti essenziali (es. generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio combustibile, ecc.). La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto con dichiarazione di conformità dell’installatore/manutentore che ha effettuato i lavori di disattivazione;
• impianti non collegati alla rete di distruzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento: ciò deve risultare da un documento redatto da personale autorizzato che attesti l’avvenuto scollegamento;
• L’impianto va disattivato anche sul CURIT
Nel caso di mancanza della documentazione l’Ispettore verifica che la caldaia risulti scollegata sia dalla rete di distruzione del gas sia dallo scarico fumi e provvede a far firmare all’utente il modulo “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”; analogamente procede nel caso di altro combustibile.
Inoltre l’ispettore dovrà compilare il rapporto di prova – parte 1 e riportare al punto 10 dello stesso la dicitura: “DIS – Impianto disattivato” specificando la casistica riscontrata.
La mancata ispezione verrà inserita nel CURIT ed indicata nel Report di riepilogo ispezioni, con l’annotazione “IMPIANTO DIS”.
1.9. Esito ispezioni: casistica
In tutti i casi in cui l’ispezione venga eseguita l’ispettore dovrà inserire nel CURIT il rapporto di prova conformemente alle disposizioni normative ed operative del Catasto, nonché compilare il Report riepilogo ispezioni che verrà fornito dall’Ufficio Energia ed Impianti Termici della Provincia. A seconda dell’esito delle ispezioni possono verificarsi casi particolari che ogni ispettore è tenuto a gestire come di seguito indicato.
• 1.9.1 Mancata Analisi di combustione (NOA)
Nel caso in cui, in sede di ispezione, non sia possibile per cause di forza maggiore, effettuare l’analisi di combustione, l’ispettore dovrà riportare nel rapporto di prova al punto 10 la dicitura: “Analisi di combustione non effettuata per ”,
giustificando nel dettaglio le motivazioni oggettive, di forza maggiore, della mancata analisi.
Ad ogni rapporto di prova deve obbligatoriamente essere allegata la documentazione (“striscia”) emessa dallo strumento utilizzato per l’analisi di rendimento, in assenza della quale l’ispezione verrà retribuita con gli importi indicati alla lettera
a) dell’art. 4 decurtati del 40%;
In caso di mancanza di analisi di combustione non adeguatamente giustificata, il rapporto di prova non sarà considerato valido e l’ispezione non sarà retribuita (v. art. 5 del contratto).
Si considerano motivazioni giustificate per la mancata analisi, a titolo di esempio, l’assenza del foro di prelievo dei fumi o la collocazione in quota del generatore, senza possibilità per l’ispettore di raggiungerlo in condizioni di sicurezza.
L’esito dell’ispezione viene in ogni caso inserito nel CURIT ed indicato nel Report di riepilogo ispezioni con l’acronimo “NOA”.
• 1.9.2 Uso combustibile non consentito (CNC)
Nel caso in sede di ispezione venga riscontrato l’utilizzo di combustibili non consentiti dalla normativa regionale, l’ispettore dovrà informare l’utente di tale situazione e riportare nel rapporto di prova al punto 10 la dicitura: “L’impianto utilizza combustibile non consentito ai sensi della L.R. 24/2006 e s.m.i.”
Nel caso specifico in cui si riscontri l’utilizzo non consentito di olio combustibile dovrà essere riportata nel rapporto di prova al punto 10.a la seguente dicitura: “Utilizzo combustibile non consentito – olio combustibile. La Provincia di Brescia si riserva di verificare l’applicabilità dell’art. 6 della L.R. 11/2010”.
In tali casi l’ispettore dovrà inviare, entro 48 ore dall’ispezione, a mezzo posta elettronica all’indirizzo (xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx), specifica comunicazione completa di copia del verbale in formato pdf.
Il dato relativo al tipo di combustibile deve essere corretto sul CURIT.
L’esito dell’ispezione viene inserito nel CURIT ed indicato nel report di riepilogo ispezioni, con l’acronimo “CNC”.
• 1.9.3 Impianti pericolosi (IP)
Gli impianti pericolosi sono quelli in cui vi siano condizioni di immediato pericolo per l’incolumità e la salute delle persone e con elevata probabilità di incidente grave al perdurare delle condizioni riscontrate.
L’esito dell’ispezione viene inserito nel CURIT ed indicato nel report di riepilogo con l’acronimo “IP”.
Nel caso si verifichino le condizioni di impianto pericoloso, l’ispettore dovrà effettuare la verifica dell'impianto, eseguendo l’analisi di combustione solo se ciò non compromette l’incolumità e la salute dell’ispettore e delle persone presenti.
Al termine dell’ispezione l’impianto pericoloso dovrà esser lasciato spento e l’utente informato della situazione riscontrata e della procedura che sarà adottata dalla Provincia di Brescia per la gestione della situazione.
Al punto 10.a del rapporto di prova dovrà essere riportata la dicitura: “IMPIANTO PERICOLOSO – LASCIATO SPENTO IN QUANTO E’ PRESENTE UNA SITUAZIONE DI IMMEDIATO PERICOLO”.
Entro 24 ore dalla verifica l’Ispettore consegnerà, anche a mezzo PEC, una copia del rapporto di ispezione al Comune o altra autorità competente in materia.
Nel caso di impianto termico pericoloso installato all’interno di un condominio, la cui pericolosità fosse connessa al sistema di scarico dei prodotti della combustione, l’ispettore riporterà al punto 10 del rapporto di prova i riferimenti dell’amministratore di condominio e degli altri condomini (nominativo/scala e piano/nome) che per la posizione della propria unità immobiliare potrebbero utilizzare la stessa canna fumaria (collettiva o collettiva ramificata) o lo stesso vano tecnico per il passaggio del sistema di scarico fumi.
Qualora l’impianto in questione fosse stato oggetto di manutenzione nella stagione termica in corso o in quella precedente e nel rapporto di controllo tecnico (DAM) non fossero riportate prescrizioni/raccomandazioni/note inerenti la situazione di impianto pericoloso, l’ispettore valuterà se tali condizioni potevano oggettivamente essere già riscontrate alla data della manutenzione ed, in caso positivo, provvederà a farne menzione nel rapporto di prova.
• 1.9.4 Impianti potenzialmente pericolosi (IPP)
Gli impianti potenzialmente pericolosi sono quelli in cui, al verificarsi di determinate e verosimili condizioni scatenanti, si possano configurare situazioni di pericolo dovute alla non completa rispondenza dell’impianto stesso alle normative di leggi vigenti in materia di sicurezza.
L’esito dell’ispezione viene inserito sul CURIT ed indicato nel report di riepilogo, con l’acronimo “IPP”.
Nel caso si verifichino le condizioni di impianto potenzialmente pericoloso, l’ispettore dovrà effettuare la verifica dell'impianto, eseguendo l’analisi di combustione solo se ciò non compromette l’incolumità e la salute dell’ispettore e delle persone presenti.
Entro 48 ore dalla verifica l’Ispettore consegnerà, anche a mezzo PEC, una copia del rapporto di ispezione al Comune o altra autorità competente in materia.
Nel caso di impianto termico potenzialmente pericoloso installato all’interno di un condominio, la cui pericolosità fosse connessa al sistema di scarico dei prodotti della combustione, l’ispettore riporterà al punto 10 del rapporto di prova i riferimenti dell’amministratore di condominio e degli altri condomini (nominativo/scala e piano/nome) che per la posizione della propria unità immobiliare potrebbero utilizzare la stessa canna fumaria (collettiva o collettiva ramificata) o lo stesso vano tecnico per il passaggio del sistema di scarico fumi.
Qualora l’impianto in questione fosse stato oggetto di manutenzione nella stagione termica in corso o in quella precedente e nel rapporto di controllo tecnico (DAM) non fossero riportate prescrizioni/raccomandazioni/note inerenti la situazione di impianto pericoloso, l’ispettore valuterà se tali condizioni potevano oggettivamente essere già riscontrate alla data della manutenzione ed, in caso positivo, provvederà a farne menzione nel rapporto di prova.
• 1.9.5 Impianti con anomalie in materia di sicurezza
Qualora nel corso dei controlli sia riscontrata la non rispondenza dell'impianto e/o dei locali di installazione alle vigenti norme in materia di sicurezza e non si tratti di impianti pericolosi o potenzialmente pericolosi l’Ispettore provvederà ad informare il Responsabile dell’impianto nonché ad indicare le carenze riscontrate nell’apposito spazio riservato alle osservazioni dell’ispettore sul Rapporto di Prova.
L’ispettore, infine, consegnerà al termine dei controlli assegnati in quel Comune copia dei rapporti ispettivi al Comune o altra autorità competente in materia facendosene restituire una copia con ricevuta che consegnerà all’Ufficio Energia ed Impianti Termici della Provincia secondo le modalità indicate al punto 4.
• 1.9.6 Patentino di abilitazione alla conduzione impianti termici di potenza superiore a 232 kW (PAT).
Nel caso di impianti di potenza nominale superiore a 232 kW, l’ispettore verifica a chi è affidata la conduzione dell’impianto chiedendo, qualora il responsabile di impianto vi provveda direttamente, l’esibizione del patentino, facendone menzione sul verbale come segue: “VISIONATO PATENTINO N…………..RILASCIATO DA……………IL ” e annotando la
circostanza verificatasi.
Nel caso invece di conduzione affidata ad un terzo, l’ispettore registra sul verbale l’anagrafica del soggetto cui è affidata la conduzione e gli estremi del patentino (numero, data del rilascio ed Ente che lo ha rilasciato).
L’esito dell’ispezione viene inserito nel CURIT ed indicato nel Report di riepilogo ispezioni, con l’acronimo “PAT”.
• 1.9.7 Modalità operative in situazioni di non conformità di competenza provinciale dell’impianto termico ispezionato
In presenza di difformità di competenza provinciale (7a, 9a, 9b ed 9c), ad esclusione dei casi di pericolo immediato per i quali si procede all’immediata diffida all’utilizzo dell’impianto, l’Ispettore è tenuto a prescrivere all’utente i seguenti termini inderogabili da riportare sul rapporto di ispezione:
• 30 gg. per effettuare la manutenzione dell’impianto e trasmettere alla Provincia copia della dichiarazione di avvenuta manutenzione (DAM), nel caso in cui venga riscontrata assenza di regolare manutenzione all’impianto termico, e/o della prova fumi (8a);
• 30 gg. per ricondurre l’impianto ai limiti di legge nel caso di non conformità di cui alle lettere (9a, 9b ed 9c ), o per predisporre il foro di prelievo;
consegnando allo stesso il modulo “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” che l’utente trasmetterà all’Ufficio Energia ed Impianti Termici nei termini sopra indicati unitamente alla documentazione necessaria ad attestare l’avvenuta regolarizzazione dell’impianto. Inoltre l’Ispettore dovrà avvertire il Responsabile dell’impianto che, trovandosi nell’impossibilità di regolarizzare l’impianto entro i termini stabiliti, per cause indipendenti dalla sua volontà, dovrà comunicarlo tempestivamente alla Provincia, al fine di ottenere un’eventuale proroga dei termini suddetti.
Infine l’Ispettore dovrà far presente all’utente che, in caso di mancato invio delle comunicazioni di cui sopra, verranno applicate dalla Provincia, previa diffida, le sanzioni previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. X/3965 del 31/07/2015.
In presenza di DAM (dichiarazione di avvenuta manutenzione) riportante prescrizioni (condizioni nelle quali l’impianto non può funzionare), l’Ispettore è tenuto a riportarle integralmente sul rapporto di ispezione, evidenziando se l’utente ha provveduto alla messa a norma dell’impianto e le situazioni in cui sussistono ancora condizioni di pericolo.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà va lasciata all’utente solo nel caso di non conformità di competenza della Provincia, per tutte le non conformità in materia di sicurezza, di competenza del Comune, ATS e Vigili del fuoco non bisogna lasciare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ma scrivere sul rapporto di ispezione che per tali aspetti la documentazione attestante la messa a norma dell’impianto va presentata nel più breve tempo possibile direttamente agli Enti sopra menzionati.
• 1.9.8 Verifica dell’avvenuta regolare manutenzione degli impianti termici
L’Ispettore in sede di ispezione è tenuto ad accertare se l’utente ha dichiarato l’avvenuta manutenzione dell’impianto termico controllando se sulla ricevuta fiscale/fattura rilasciata dal manutentore è riportato l’avvenuto pagamento del contributo a favore della Provincia e della Regione Lombardia (v. punto 19 della deliberazione di Giunta Regionale n. X/3965 del 31/07/2015).
Nel caso in cui dall’analisi della documentazione fornita dal responsabile dell’impianto risulti che lo stesso abbia RIFIUTATO DI CORRISPONDERE IL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PROVINCIA E DELLA REGIONE, l’Ispettore dovrà scrivere nel
Campo 10. Esito Prova alla voce Note: “Rifiuto pagamento contributo a favore della Provincia e della Regione”.
2. COMPILAZIONE DEI RAPPORTI DI ISPEZIONE – Procedura
Il rapporto di prova va compilato in tutte le sue parti ed in modo conforme alle specifiche indicazioni riportate nel manuale di compilazione rapporto di ispezione per generatori di calore a combustione scaricabile dal CURIT. Qualora l’ispettore ritenga di non compilare determinate parti del rapporto di prova, dovrà specificarne il motivo sul rapporto di prova stesso o in foglio allegato e sottoscritto, eventualmente anche cumulativo per più rapporti, consapevole che qualora le motivazioni non vengano ritenute adeguate verranno applicate dalla Provincia le penali previste dall’art. 11 del contratto, fatta salva anche la possibilità che l’ispezione non venga retribuita (vedi art. 5 del contratto).
3. INSERIMENTO DEI RAPPORTI DI PROVA A CURIT
I rapporti di prova compilati e sottoscritti in sede di ispezione devono essere inseriti nel CURIT, a cura dell’ispettore, entro la fine del mese successivo a quello in cui viene effettuata l’ispezione. Il caricamento dei dati deve avvenire secondo i manuali operativi messi a disposizione sul portale del CURIT, con tutti gli accorgimenti indicati nel contratto e nelle presenti Note Operative, al fine di allineare il contenuto dei dati accatastati con la realtà dei fatti riscontrati e con le informazioni ottenute in sede di ispezione.
4. MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA DEI RAPPORTI DI PROVA
La consegna alla Provincia dei Rapporti di Prova deve avvenire con cadenza bimestrale a partire dalla data di inizio delle ispezioni.
I verbali devono essere ordinati in ordine crescente per numero di rapporto separando quelli riportanti le anomalie in materia di sicurezza da quelli riportanti le sole anomalie di competenza della Provincia. In caso di centrale termica con più generatori, i “secondi fogli” relativi ai generatori aggiuntivi devono essere inseriti all’interno del rapporto di prova relativo al primo generatore. Ad ogni consegna di verbali deve essere allegata la stampa della distinta di inserimento sul CURIT, in duplice copia, una delle quali sarà restituita all’ispettore con timbro di ricevuta dell’Ente.
Alla consegna del cartaceo deve essere di volta in volta allegata la trasmissione telematica (o su CD) del report riepilogo ispezioni da compilarsi secondo quanto dettagliato nei punti precedenti.
I rapporti ispettivi andranno consegnati con cadenza bimestrale a partire dalla data di inizio delle ispezioni, fermo restando l’obbligo di eseguire il 50% delle ispezioni assegnate in ogni bimestre.