COMUNE DI LATINA
COMUNE DI LATINA
Servizio Appalti e Contratti
DISCIPLINARE DI GARA
Affidamento del Servizio di Accoglienza Integrata nell’ambito del progetto SPRAR del Comune di Latina. Triennio 2017-2019 - CIG 7094606E11
(art. 60 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Premesse
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Servizio Servizi alla Persona, Programmazione e Progettazione Sociale Distrettuale, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto il Servizio di Accoglienza Integrata nell’ambito del progetto SPRAR come meglio specificato nel capitolato e negli allegati allo stesso.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione del Servizio Servizi alla Persona, Programmazione e Progettazione Sociale Distrettuale n. 486 del 20.03.2017, trasmessa allo scrivente servizio in data 03.05.2017, e dalle successive indicazioni pervenute con la nota prot. n° 61141 del 03.05.2017.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 60 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo Codice), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice. Al presente affidamento, attesa la specifica urgenza manifestata dal servizio proponente, saranno applicati i termini ridotti di cui all’art. 60 co. 3 del Codice.
Il bando di gara è stato pubblicato:
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (bando trasmesso per via telematica il 31/05/2017 pubblicato nella GUUE: GU S: 2017/S 106-212524);
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 del 05/06/2017 ; sul profilo del committente xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx000
sui quotidiani Italia Oggi naz. MF Milano Finanza naz, Latina Editoriale Oggi loc., Il Messaggero locale sui siti del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Latina. CPV: 85311000-2
La documentazione di gara comprende:
a) Bando di gara
c) Capitolato e allegati approvati con determinazione n° 486/2017.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx.
1. Prestazioni oggetto della fornitura, modalità di esecuzione e importo a base di gara.
1.1. La durata presunta dell’appalto è di mesi 30 (art. 2 del C.S.A.)
1.2. L’importo a base di gara è pari a € 2.694.833,74 (iva esclusa) di cui € 0,00 per oneri della sicurezza (determinazione n° 486/2017).
1.3. Il Comune di Latina si riserva la facoltà:
a) nei limiti di cui all’art. 63 comma 5, del Codice, di affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi fino ad un massimo di un anno per l’importo stimato di € 3.233.800,50 (iva esclusa).
b) di attivare la proroga tecnica del servizio, per mesi sei, al ricorrere delle condizioni indicate dall’art. 106 co. 11 del Codice per un importo stimato pari a € 538.966,75 (iva esclusa);
1.4. Pertanto, ai sensi dell’art. 35 comma 1 e 4 del Codice, il valore globale presunto dell’appalto posto a base di gara, comprensivo delle opzioni di cui al precedente capoverso, è pari a € 6.467.600,99 così ripartiti:
a) € 2.694.833,74 – Importo presunto posto a base di gara
b) € 3.233.800,50 – facoltà di ripetizione di servizi analoghi
c) € 538.966,75 – eventuale proroga tecnica
1.5. L’appalto è finanziato con fondi del Ministero dell’Interno attraverso il Fondo Nazionale per le Politiche ed i servizi dell’Asilo.
1.6. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione: la contabilizzazione della prestazione avverrà secondo le modalità di cui all’art. 12 del CSA.
1.7. Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
1.8. L’aggiudicatario si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, gli operatori che già vi erano adibiti, compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative o di manodopera previste (art. 8 CSA).
1.9. L’aggiudicatario si impegna a garantire, al momento dell’inizio del servizio la disponibilità giuridica a titolo di proprietà o altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto delle unità immobiliari indicate nel modello D del progetto presentato;
1.10. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di individuare attraverso evidenza pubblica la figura di Revisore indipendente il cui compenso sarà a totale carico del contributo concesso dal Ministero, ai sensi dell’art. 25 del Decreto del Ministero dell’Interno del 10.08.2016.
2. Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1. operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società, e le società anche cooperative), b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
2.2. operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice;
2.3. operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art.
49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
2.4. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice;
3. Condizioni di partecipazione
3.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1. le cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice;
3.1.2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3.1.3. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
3.3. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
3.4. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c) ( consorzi stabili) ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara;
4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avverrà, ai sensi degli art. 81 co. 2 ultimo periodo e art. 216 co. 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, X.X.XX.) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Nel caso d’impossibilità/indisponibilità del sistema AVCpass l’amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.
La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.
5. Presa visione della documentazione di gara
5.1. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx000
5.2. Il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione e accettare integralmente senza condizione e riserva alcuna tutti i documenti posti a base di gara, di aver preso contezza delle condizioni fattuali, delle caratteristiche generali e particolari suscettibili di influire sull’esecuzione del servizio tali da consentirne la formulazione dell’offerta economica presentata.
5.3. Non è previsto il rilascio dell’attestazione di avvenuto sopralluogo da parte dell’ufficio.
6. Chiarimenti
6.1. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, all’indirizzo xxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
6.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul sito istituzionale all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx000
7. Modalità di presentazione della documentazione
7.1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete d’imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
7.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
7.3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 86 del Codice.
7.4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.5. La domanda di partecipazione e relative dichiarazioni sul possesso dei requisiti potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante.
7.6. La mancanza, l‘incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice.
7.7. Le irregolarità essenziali sono disciplinate dal medesimo articolo sopra richiamato (art. 83 co.9).
7.8. Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto 7.6, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a 10 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.
7.9. In caso d’inutile decorso del termine di cui al punto 7.7 la stazione appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura.
7.10. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente.
7.11. La nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta.
8. Comunicazioni
8.1. Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 del presente disciplinare (chiarimenti), tutte le comunicazioni e tutti gli scambi d’informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s’intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso PEC o strumento analogo negli altri Stati Membri. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d’imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9. Subappalto
9.1. Il subappalto è vietato (vedi articolo 3 CSA).
10. Ulteriori disposizioni
10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice.
10.2. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla data d’invio, ai sensi dell’art. 32 co. 9 del Codice, della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
10.6. Le spese riguardanti la pubblicazione del bando in GURI e sui quotidiani che si calcolano presuntivamente in € 2.500,00, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 pubblicato in G.U. il 25.01.2017.
10.7. In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
11. Xxxxxxxx e garanzie richieste
11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria,
come definita dall’art. 93 del Codice in € 53.896,67 pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base di gara.
11.2. La cauzione provvisoria è costituita, secondo le modalità indicate nell’art. 93 del Codice.
11.3. Deve essere presentato, altresì, ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del Codice l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.
103 del Codice. Tale cauzione definitiva dovrà avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
11.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1. essere conforme agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (vedi art. 103 co. 9 del Codice) (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal D.M. attività produttive del 23/03/2004,
n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11/02/1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
2. essere corredata, a pena di esclusione, da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, da fotocopia di un documento d’identità perfettamente leggibile in corso di validità del suddetto soggetto. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia;
3. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni d’imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione d’imprese di rete, il consorzio o il GEIE (art. 93 co. 1 del Codice);
4. prevedere espressamente:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice;
e) la durata della cauzione deve essere di 180 giorni;
11.5. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita e sottoscritta alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
11.6. In caso di mancata sanatoria si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
11.7. E’ ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
11.8. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
11.9. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo;
11.10. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per le ulteriori riduzioni si applica quanto indicato nell’art. 93 co. 7 del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
11.11. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
12. Pagamento a favore dell’X.X.XX.
12.1. I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 200,00 (euro duecento/00) secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/ riscossioni.html, indicando il codice identificativo della procedura di riferimento CIG 7094606E11. Il versamento dovrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC n.1377 del 21/12/2016.
12.2. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
12.3. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
13. Requisiti d’idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1. Requisiti d’idoneità professionale
13.1.1. Iscrizione, nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui l’operatore economico ha sede, per tipologia di attività analoga a quella che costituisce oggetto del presente affidamento. Per gli operatori economici non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza, ai sensi dell’art. 83 co. 3 del Codice. I concorrenti dovranno indicare altresì, l’iscrizione eventuale nel registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991, ovvero nel registro delle Associazioni di promozione Sociale di cui alla L 383/2000, ovvero all’Albo delle Cooperative Sociale di cui alla L. 381/1991, ciò in base alla loro conformazione giuridica.
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e si allega
copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
13.1.2. Iscrizione al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di immigrati ai sensi dell’art. 52 del DPR 31.08.1999 n° 394;
13.1.3. Essere in possesso del requisito di cui all’art. 21 co. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 10.08.2016.
13.2. Capacità economico finanziaria
Si precisa che, la previsione di limiti di accesso connessi al fatturato aziendale sono stabiliti in relazione alla entità, complessità e specificità dell’appalto, nel rispetto del principio di proporzionalità.
13.2.1. Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre n° 385, che attestino la capacità finanziaria ed economica dell’operatore, espressamente riferita all’importo economico dell’affidamento e alle attività oggetto del presente procedimento di gara.
13.3. Capacità tecnico professionale
13.3.1. Dichiarazione di aver svolto nel triennio antecedente a quello di pubblicazione del bando (anni 2014-2015-2016) servizi specifici di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale esclusivamente per conto di Enti Pubblici e/o pubbliche amministrazioni per un importo nel triennio suddetto almeno pari complessivamente a € 2.000.000,00;
13.4. Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale individuati ai sensi dell’articolo 83 co. 1 lett. b) e c) necessari per partecipare alla presente procedura e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
13.5. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI
13.6. Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo, di cui al paragrafo 13.1.1 si specifica che tale requisito dovrà essere posseduto:
13.6.1. da ciascuna delle imprese raggruppande/raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che costituendo);
13.6.2. da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo);
13.6.3. dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quale esecutrici nel caso di consorzi di cui all’art. 45, co. 2 lett. b) e c) del Codice;
13.7. Il requisito relativo alla capacita tecnico professionale di cui al precedente punto 13.3 deve essere soddisfatto:
13.7.1. dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Le relative dichiarazioni dovranno essere rese da ciascuna impresa componente l’ R.T.I. o il consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) del Codice (costituito ovvero costituendo) la quale dovrà indicare il proprio fatturato; Detto requisito deve essere posseduto dall’impresa mandataria, nella misura minima del 40% e per la mandante nella misura minima del 10%;
13.7.2. Per i consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) del Codice, troverà applicazione quanto indicato dall’art. 47 del Codice.
13.11. In relazione ai requisiti, nel caso di raggruppamenti orizzontali si applica quanto stabilito dal
Consiglio di Stato con la sentenza n° 366/2016 ove si afferma “sussiste l’obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione: resta fermo, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire”.
14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1. Il plico contenente l’offerta e la documentazione, deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle
ore 13:00 | del giorno | 20/06/2017 |
ESCLUSIVAMENTE al seguente indirizzo: Comune di Latina, Servizio Gare e Contratti, p.zza del Popolo, 1 – 00000 Xxxxxx, con le seguenti modalità:
- a mezzo raccomandata del servizio postale;
- mediante agenzia di recapito autorizzata;
- consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo stesso indirizzo di cui al punto 14.1, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00. In tal caso il soggetto che consegna il plico deve essere munito di delega sottoscritta dal rappresentante legale del concorrente corredata dal documento d’identità sia del delegante che del delegato.
14.2. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti. Se, per qualsiasi motivo, il plico non dovesse giungere a destinazione in tempo utile, lo stesso non sarà preso in considerazione poiché pervenuto fuori termine, e ciò indipendentemente dalla data del timbro postale.
- il plico esterno deve essere chiuso con nastro adesivo antistrappo e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema);
- La sigillatura del plico deve garantire la segretezza, l'identità, la provenienza e immodificabilità del contenuto.
14.3. Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare l’oggetto della gara. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei d’impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
14.4. Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
A - Documentazione amministrativa B - Offerta Tecnica
C - Offerta economica
Le Buste A, B e C devono a loro volta essere chiuse e sigillate mediante l'apposizione di un'impronta (timbro o ceralacca o firma sui lembi di chiusura o altro sistema);
14.5. L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
14.6. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
15. Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
15.1. domanda di partecipazione sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; la
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
15.1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
15.1.2. Nel caso di aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
15.2. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 comma 1, 2,3,4 e 5 del Codice e precisamente:
15.2.1.di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b)- bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
15.2.2.l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
15.2.3.L’insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
15.2.4.Xx non trovarsi in alcuna delle seguenti situazioni, ovvero:
a. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché gli obblighi di cui all’articolo 30 co. 3 del Codice;
b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale o di autorizzazione del curatore del fallimento all’esercizio provvisorio)
b.1di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-
bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di del
……….……… e di essere in possesso dell’autorizzazione del giudice, sentita l’Anac, per la partecipazione alla gara che allega;
b.2 di trovarsi in situazione di fallimento con autorizzazione all’esercizio provvisorio giusto
decreto del Tribunale di
del
e di essere in possesso
dell’autorizzazione del giudice, sentita l’Anac, per la partecipazione alla gara che allega;
b.3 Alle suddette dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a) eventuale subordinazione dell’ANAC alla partecipazione con lo strumento dell’avvalimento ai sensi dell’art. 110 co. 5. In tal caso si allega dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità d’impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di ordine generale di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all’appalto nei seguenti casi: se l’impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ovvero se l’impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l’Anac individuerà con proprie linee guida. In caso sia indicato l’avvalimento deve essere depositata tutta la documentazione indicata dall’art. 89 del Codice
b) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate
ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
c) che la propria partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
d) che la propria partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 e che ciò non possa essere risolto con misure meno intrusive;
e) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f) di non aver presentato nella gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazione non veritiere;
g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
h) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
j) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
k) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
oppure
qualora fosse stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbia denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo il ricorrere dei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n° 689;
l) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
(oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
15.2.5 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia
competenti a elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente - Orientamento ANAC n° 241 del 21.10.2015);
15.2.6 dichiarazione degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001 circa il possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 03/05/2010, n.78);
15.2.7 non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).
Si precisa che:
1. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 15.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), nonché quelle previste dall’art. 80 co. 2, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3 dell’art. 80 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per gli altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso d’incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
4. Le attestazioni di cui all’art. 80, comma 1, dalla lett. a), alla lett. g), devono essere rese anche dai
titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
15.3. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
15.3.1. indica l’iscrizione all’apposito Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della provincia in cui la ditta ha sede, se non residente in Italia, ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), la forma giuridica e le attività indicate nell’oggetto sociale dell’impresa coerenti con l’oggetto della gara;
15.3.2. indica l’iscrizione al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di immigrati ai sensi dell’art. 52 del DPR 31.08.1999 n° 394;
15.3.3. dichiara di essere in possesso del requisito di cui all’art. 21 co. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 10.08.2016;
15.3.4. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori, procuratori generali e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione e di controllo;
15.3.5. attesta che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
15.3.6. Dichiarazione di aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando (anni 2014-2015-2016) servizi specifici di presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale esclusivamente per conto di Enti Pubblici e/o pubbliche amministrazioni per un importo nel triennio precedente almeno pari complessivamente a € 2.000.000,00;
15.3.7. nel caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:
a. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all’avvalimento e indica l’impresa ausiliaria;
b. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 co. 1,2,4 e 5 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
c. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;
Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall’ausiliario all’ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l’esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l’affitto d’azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto
a dimostrazione che l’esperienza dell’impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all’impresa ausiliata (Consiglio di Stato, n.864 del 23/02/2015).
Si specifica che il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria (art. 89 co. 1 del Codice).
15.4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
1. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi e di aver preso contezza delle condizioni fattuali, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;
3. dichiara di avere a disposizione per l’attivazione del servizio le attrezzature, i mezzi, la mano d’opera e quant’altro necessita per l’esecuzione dell’appalto e che gli stessi non saranno inferiori a quelli minimali previsti negli elaborati progettuali;
4. Dichiara di impegnarsi ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, gli operatori che già vi erano adibiti, compatibilmente con l’organizzazione dell’impresa subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative o di manodopera previste (art. 8 CSA);
5. Si impegna ad avere a garantire, al momento dell’inizio del servizio la disponibilità giuridica a titolo di proprietà o altro diritto reale o personale derivante da accordo scritto delle unità immobiliari indicate nel modello D del progetto presentato;
6. dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di G.M. n.171 del 25/03/2014 da ultimo aggiornato con deliberazione di Giunta Municipale n° 182 del 04.05.2017 e pubblicato sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxx/ e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. si impegna, qualora ricorrano i presupposti dell’art. 32 co. 8 del Codice ad iniziare l’esecuzione del contratto, nelle more del perfezionamento dello stesso.
15.5. PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa.
15.6. a pena di esclusione, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
[Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice: 15.13]
15.7. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione;
15.8. possesso dei requisiti per l’applicazione delle ulteriori riduzioni previste all’art. 93 co. 7 del Codice così come introdotte dall’art.16 comma 1 della legge n. 221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali);
15.9. ricevuta del pagamento del contributo a favore dell’X.X.XX. di cui al paragrafo 12 del presente disciplinare di gara;
15.10. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC a cui inviare ai sensi dell’art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
(oppure)
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
15.11. a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate;
15.12. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito
15.13. ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.
nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti
15.14. ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
15.15. ►dichiarazione in cui si indica a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti
15.16. ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice.
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
15.17. ► a pena di esclusione, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
15.18. ► a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di
partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
15.19. ► a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5
15.20. ► a pena di esclusione, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti.
15.21. ► a pena di esclusione, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
15.22. ► a pena di esclusione, copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
16. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico-organizzativa”
16.1. La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica di Progetto, redatta esclusivamente in base allo schema allegato B al progetto tecnico, e corredata della dichiarazione di cui al modello allegato D sempre del progetto tecnico. L’allegato B, già parzialmente compilato fornisce la base su cui lavorare per la propria proposta progettuale. La proposta progettuale, redatta utilizzando esclusivamente i su citati modelli, nello specifico deve:
a) Essere redatta in lingua italiana;
b) Deve essere compilata utilizzando un colore diverso di carattere per le parti che saranno integrate e/migliorate ( in modo da permettere facilmente la comparazione nuovo/vecchio testo);
c) Deve essere compilata obbligatoriamente nelle sezioni del modello vuote, (nelle quali sono stati cancellati i riferimenti della proposta del triennio 2014/2016);
d) Deve essere corredata di due (2) pagine (carattere 12 Time New Roman) di sintesi delle sole proposte migliorative offerte;
e) Xxxx riportare un indice degli allegati alla proposta.
La proposta potrà essere rimodulata dal Comune di Latina in accordo tra le parti. La proposta
verrà valutata secondo le indicazioni presenti nel paragrafo 20 del presente disciplinare.
16.2. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
16.3. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.1 e 15.1.2
17. Contenuto della Busta “C - Offerta economica”
Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione l’offerta economica in bollo, predisposta secondo il modello E allegato al presente disciplinare che deve contenere, in particolare i seguenti elementi:
a) Percentuale di cofinanziamento ulteriori rispetto al 5% previsto nell’art. 3 del CSA (Modello E allegato disciplinare);
b) Piano economico finanziario di cui al modello C allegato al progetto (anni 2017-2018- 2019);
c) Compilazione allegato E - progetto descrittivo del cofinanziamento offerto;
d) I propri costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 co. 10 del Codice (Modello E allegato disciplinare);
e) I propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95, comma 10, del Codice (Vedi Consiglio di Stato,
A.P. n.3 del 20/03/2015) (Modello E allegato disciplinare);
17.1. La mancata indicazione delle voci dell’offerta economica, del costo della manodopera o della stima dei costi della sicurezza di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituisce causa di esclusione che non può essere sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o l’integrazione dell’offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza.
17.2. In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
17.3. L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.1 e 15.1.2.
18. Procedura di aggiudicazione
18.1. Criterio di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata, da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice letto in combinato disposto con quanto indicato nell’art. 216 co. 12 del codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui al paragrafo 20 mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore.
Tabella 1 – Elementi di valutazione
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | punteggio 95 |
Offerta economica | punteggio 5 |
TOTALE | 100 |
18.2. Operazioni di gara
00.0.0.Xx prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala commissioni del Servizio Appalti e Contratti, Latina Piazza del Popolo 1, alle:
ore 10:00 | del giorno | 22/06/2017 |
e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
18.2.2.Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale alla pagina xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxx000.
00.0.0.Xx Commissione procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.
00.0.0.Xx Commissione, in seduta pubblica, procederà quindi all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ai fini della presa d’atto dei documenti ivi contenuti dei concorrenti ammessi. In seduta riservata, la Commissione procederà all’esame del contenuto dei documenti presentati con l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica.
18.2.5.Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche. Verificherà l’ammissione alla fase di apertura della busta C - Offerta Economica dei soli soggetti che hanno superato la soglia di sbarramento, e procederà con l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dando lettura di quanto in essa contenuto.
18.2.6.All’esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all’attribuzione dei punteggi complessivi e alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
00.0.0.Xx Commissione procederà al calcolo di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, per verificare l’eventuale anomalia dell’offerta.
18.2.8.Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
18.2.9.Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.
18.2.10. All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
19. Verifica della documentazione amministrativa – contenuto della busta A
19.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma
individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
d) ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
e) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli art. 83 comma 9 del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
f) La stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
20. Valutazione dell’offerta tecnica – contenuto della busta B
20.1. La Commissione, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnico- organizzativa”, procederà all’assegnazione dei punteggi relativi ai criteri e sub-criteri di seguito specificati (lo schema a cui si fa riferimento nella tabella che segue è lo schema di cui allegato B al progetto denominato “Schema per la relazione tecnica del progetto”:
DESCRIZIONE CRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO | Qualitativo/ Quantitativo | |
1 | Valutazione del progetto | Fino ad un massimo di punti 45 | |
1.1 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA: copertura dei bisogni, accessibilità, garanzia delle condizioni di benessere degli utenti: punto 8.2 dello schema | Max 10 punti | Qualitativo |
1.2 | SERVIZI D’INTEGRAZIONE: appropriatezza, multidimensionalità, innovazione nei metodi e negli strumenti: punti: 8.3.1-2-3-4-5-6-7; 8.4;8.5;8.6 dello schema | Max 10 punti | Qualitativo |
1.3 | SERVIZI DI TUTELA: appropriatezza e grado di copertura dei fattori a rischio (in base a quanto indicato nelle linee guida del Ministero), dovrà essere descritto il processo di organizzazione dei servizi (attività e strumenti operativi) e di presa in carico dei beneficiari accolti; per ciascun servizio occorrerà descrivere le modalità operative, l’articolazione oraria delle azioni, numero di operatori preposti, le collaborazioni /consulenze con soggetti terzi coinvolti: punti 8.8 completo; 8.9 completo dello schema | Max 10 punti | Qualitativo |
1.4 | Servizi migliorativi specifici (sintesi proposte migliorative/ innovative) | Max 15 punti | Qualitativo |
2 | Valutazione dell'esperienza maturata dal soggetto proponente | Fino ad un massimo di punti 30 | |
2.1 | Esperienza maturata nei servizi relativi all'accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria e attività e servizi in essere sul territorio regionale o limitrofo di appartenenza dell'ente proponente: punto 7.13 dello schema | Max 9 punti | Qualitativo |
2.2 | Attività e servizi in favore dell'integrazione e dell'educazione | Max 9 punti | Qualitativo |
all'interculturalità: punti 8.1.1-2; 8.7.1-2 dello schema | |||
2.3 | Capacità reale di avvantaggiarsi di una rete territoriale afferente a Enti pubblici e del terzo settore (nella quale il soggetto risulti essere, almeno parzialmente, parte attiva) nell'ottica di rafforzare le opportunità e le prospettive di inserimento socio- economico dei destinatari (punti 8.7.3; 8.7.4; 8.7.5) | Max 12 punti | Qualitativo |
3 | Capacità organizzativa del soggetto partecipante | Fino ad un massimo di punti 20 | |
3.1 | Formazione, aggiornamento e supervisione degli operatori (punto 9.6; 9.7 dello schema) | Max10 punti | Qualitativo |
3.2 | Modalità organizzativa delle attività e strumenti di gestione dell'equipe (8.10; 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.5; 9.8; 9.9; 10.1; 11.1; 11.2 dello schema) | Max 10 punti | Qualitativo |
Totale generale punteggio | 95 punti |
La valutazione delle offerte in relazione ai criteri e sub-criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l’attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore, di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base dei seguenti criteri motivazionali:
XXXXXXXX | Xxxxx. | Criterio/motivazione del giudizio |
Ottimo | 1,00 | Del tutto coerente con gli obiettivi fissati dal Comune con l’applicazione di strumenti, metodi, modelli organizzativi, capaci di assicurare il conseguimento dei risultati proposti ed offerti con aspetti innovativi e migliorativi |
Buono | 0,80 | Sostanzialmente coerente con gli obiettivi fissati dal Comune, prevede l’applicazione di strumenti, metodi e modelli organizzativi sostanzialmente capaci di assicurare il conseguimento dei risultati richiesti anche se non rappresentanti la soluzione migliore |
Sufficiente | 0,60 | Non totalmente coerente con gli obiettivi fissati dal Comune, prevede l’applicazione di strumenti, metodi e modelli organizzativi apparentemente capaci di assicurare il conseguimento dei risultati richiesti anche se evidenziano limiti e rischi |
Insufficiente | 0,30 | Non appare in molti aspetti coerente con gli obiettivi fissati dal Comune, prevede l’applicazione di strumenti, metodi e modelli organizzativi apparentemente non capaci di assicurare il conseguimento dei risultati con evidenza di incoerenza tra i risultati richiesti/proposti e l’organizzazione prevista |
Non valutabile | 0,00 | Non risponde ai requisiti fissati dal Comune, non presenta sostanziale capacità di conseguire gli obiettivi assegnati al servizio, prevede l’applicazione di strumenti, metodi e modelli organizzativi non credibili e/o non capaci di assicurare il conseguimento dei risultati con evidenza di incoerenza tra i risultati richiesti/proposti e l’organizzazione prevista, non conforme agli standard correnti per il settore |
Formula generale per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore (vedi documento di consultazione ANAC: Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria.
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente
natura qualitativa sono determinati:
a) mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali
specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
b) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
c) attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.
20.2. Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione all’offerta qualitativa sia inferiore a punti 60.
20 Valutazione dell’offerta economica – contenuto della busta C
20.1Nella medesima seduta pubblica in cui saranno comunicati i punteggi relativi all’offerta tecnica, la Commissione procede all’apertura delle buste “C - Offerta economica”, dando lettura dell’offerta medesima.
20.2 La Commissione provvede poi, in seduta pubblica, ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alle regole di seguito indicate:
a) Percentuale di cofinanziamento, ulteriore, rispetto al 5% previsto nell’articolo 3 del CSA. Punteggio massimo attribuibile 5 punti.
V(a)i = Ra/Rmax
dove:
V(a)= coefficiente attribuito al concorrente iesimo Ra = valore offerto dal concorrente
Rmax = valore dell’offerta più conveniente
21 Verifica di anomalia delle offerte
21.1Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall’art. 97, comma 3, del Codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al Responsabile del Procedimento del Servizio Proponente, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 97 dello stesso Xxxxxx, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara. Le giustificazioni dovranno riguardare quanto previsto dall’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice.
22 Aggiudicazione definitiva:
22.1 la proposta di aggiudicazione provvisoria avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell’approvazione della stessa da parte del Dirigente del Servizio proponente l’affidamento. Tale aggiudicazione definitiva acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale secondo le modalità indicate nell’art. 86 del Codice;
22.2 prima dell’aggiudicazione il servizio proponente richiede all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, la documentazione comprovante i requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso la presentazione di certificati di buona esecuzione del servizio e del relativo contratto;
22.3 ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
23 Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario:
23.1 l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a:
a) fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla formalizzazione del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice;
c) munirsi, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e le garanzie di responsabilità civile stabilite dall’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto;
23.2 qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a), b), e c) in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante.
24 Definizione delle controversie
Vedi art. 19 del CSA.
25 Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Per informazioni in merito alla procedura di gara: Servizio Appalti e Contratti; tel. 0000.000000 - 652236 segreteria 0000.000000/652446 - fax 0000.000000
Email: xxxxxxxx.xxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx;
Per informazioni in merito alla documentazione progettuale:
Servizio Servizi alla Persona, Programmazione e Progettazione Sociale Distrettuale – UOC Inclusione Sociale 0773-652509 email: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx;
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx Capo UOC – tel. 0000.000000 email: xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.
Il Dirigente
x.xx Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx