MOBILITÀ VOLONTARIA REGIONALE
Direzione Regionale della Lombardia
MOBILITÀ VOLONTARIA REGIONALE
La delegazione di parte pubblica della Direzione regionale della Lombardia e le Organizzazioni Sindacali Regionali
CONCORDANO
I criteri relativi alla procedura di mobilità regionale volontaria per il personale degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia che di seguito si illustrano.
1. Requisiti d’ammissione
Sono ammessi a partecipare alla procedura tutti i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Regole generali
La procedura di mobilità regionale si articolerà in due fasi.
La prima fase – in base ai numeri in entrata e in uscita stabiliti al seguente punto 3 - sarà articolata secondo il seguente calendario:
MOBILITA’ REGIONALE 2023 | |
PUBBLICAZIONE DEL BANDO | Entro il 6 febbraio 2023 |
PRESENTAZIONE DOMANDE | 6-17 febbraio 2023 |
PRIMA PUBBLICAZIONE GRADUATORIA | Entro il 28 marzo 2023 |
AGE.AGEDRLOM.REGISTRO UFFICIALE.0021387.03-02-2023.U
1
Entro i 15 gg. successivi alla data di assunzione dei vincitori della Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-tributaria prot.n. 214106 del 10 agosto 2021 - codice concorso RTRIB2170
DECORRENZA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA’
La seconda fase – nel mese di settembre 2023 - prenderà avvio con la riapertura del confronto, per valutare la possibilità di accogliere le domande presentate (ai sensi del punto 4) relative a sedi con posti in uscita o in ingresso pari a zero o la possibilità di procedere ad una ulteriore rilevazione delle esigenze di mobilità.
3. Individuazione delle unità trasferibili
Nelle tabelle A e B, parti integranti del presente accordo, sono indicati rispettivamente i numeri totali massimi di unità in entrata e in uscita per ogni Direzione provinciale.
In particolare:
- per la Direzione regionale è specificato il numero complessivo di dipendenti in uscita e non sono previsti posti in entrata;
- come sede d’uscita si intende la sede di organica appartenenza
- le domande di mobilità verso la sede di distacco saranno considerate come domande di stabilizzazione e non avranno alcun effetto sui numeri in entrata e uscita previsti per la procedura
- nel limite dei posti in entrata, si procederà alla mobilità del personale che abbia conseguito il punteggio più elevato calcolato sulla base dei criteri di cui al successivo paragrafo n.5;
- I destinatari dell’art. 33, comma 6, e dell’art. 21 della legge n. 104/92, sono trasferiti in aggiunta ai contingenti previsti. Al riguardo, il dipendente interessato dovrà debitamente documentare il possesso dei requisiti di cui alle predette norme.
4. Presentazione delle domande
Le domande di mobilità e le accettazioni o le rinunce al trasferimento devono essere presentate tramite la procedura informatica resa disponibile sul portale intranet regionale. In caso di impossibilità del partecipante all’utilizzo della procedura informatica, le domande potranno essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo mail che sarà specificato nel bando (ai fini della scadenza dei termini farà fede la data di invio). Le Direzioni provinciali provvederanno ad informare tutto il personale, compreso quello assente, della possibilità di partecipare alla procedura.
Potranno essere presentate domande anche in relazione a sedi con posti in uscita o in ingresso pari a zero. Esse saranno oggetto di valutazione secondo le modalità previste dalla seconda fase della procedura, descritta al punto 2.
Non sono prese in considerazione le domande prodotte fuori termine e quelle presentate da personale in stato di sospensione cautelare dal servizio.
5. Graduatoria regionale di mobilità
5.1 Tabella dei titoli e dei punteggi
Per la valutazione dei requisiti ed il calcolo dei punteggi si prende a riferimento la data di scadenza del bando.
Le unità trasferibili vengono individuate con graduatoria redatta sulla base dei seguenti criteri, condivisi in sede di gruppo di lavoro:
- anzianità di servizio
- anzianità di sede
- carichi di famiglia
- motivi di salute
- distanza domicilio-sede di lavoro.
- precedente spostamento logistico in altra struttura per chiusura sede avvenuta dal 1° gennaio 2020
Ogni criterio è valorizzato come segue:
ANZIANITA' DI SERVIZIO* | PUNTI | PESO |
Assunti dal 2018 in poi | 0 | 0,1 |
Assunti dal 2013 al 2017 | 10 | |
Assunti dal 2008 al 2012 | 20 | |
Assunti dal 2004 al 2007 | 30 | |
Assunti dal 2000 al 2003 | 40 | |
Assunti prima del 2000 | 50 | |
*Ai fini dell’attribuzione del punteggio gli anni di servizio presi in considerazione sono quelli prestati presso l’Agenzia delle Entrate | ||
ANZIANITA' DI SEDE | PUNTI | PESO |
dal 2018 in poi | 0 | 0,3 |
dal 2013 al 2017 | 10 | |
dal 2008 al 2012 | 20 | |
dal 2004 al 2007 | 30 | |
dal 2000 al 2003 | 40 | |
prima del 2000 | 50 |
CARICHI DI FAMIGLIA | PUNTI | PESO |
Xxxxx in stato di gravidanza | 5 | 0,6 |
Genitore con 1 figlio* | 10 | |
Genitore con 2 figli | 30 | |
Genitore con 3 figli | 45 | |
Punteggi aggiuntivi | ||
Per ogni figlio in più oltre il terzo | 10 | |
Per ogni figlio fino a 7 anni da compiere | 5 | |
Per ogni figlio da 7 anni compiuti a 14 anni da compiere | 3 | |
Genitore vedovo/a, separato/a, divorziato/a o unico genitore | 20 | |
*Ai fini dell’attribuzione del punteggio i figli presi in considerazione sono quelli in età prescolare e scolare, fino al compimento di 14 anni. | ||
MOTIVI DI SALUTE | PUNTI | PESO |
Infermità* richiedente | 20 | 0,6 |
Infermità* coniuge**, figli, genitori | 10 | |
*patologie di cui all’art. 2 del Decreto Interministeriale 278/2000 | ||
**Lo stesso punteggio di cui sopra viene attribuito anche nell’ipotesi di “convivente di fatto”. In tal caso, trova applicazione la documentazione certificativa anagrafica prescritta dall’art. 4, comma 1, della Legge 08/03/2000 n. 53. | ||
DISTANZA DOMICILIO-LAVORO | PUNTI | PESO |
0-30 * | 0 | 0,5 |
31-45 | 10 | |
46-60 | 15 | |
61-75 | 20 | |
76-90 | 30 | |
Oltre 90 | 40 | |
*La distanza tra il domicilio e il posto di lavoro (sede di organica appartenenza) sarà stimata in minuti con l’ausilio dei siti web ATM, Trenitalia, passante ferroviario, viamichelin per mezzo privato in assenza di mezzo pubblico, considerando il percorso più veloce ed aggiungendo 5 minuti per ogni cambio di mezzo, fino ad un massimo di 10 minuti aggiunti. | ||
CASI PARTICOLARI | PUNTI | PESO |
Precedente spostamento logistico per chiusura sede avvenuta dal 1° gennaio 2020 | 10 | 0,6 |
Il punteggio attribuito ad ogni singolo partecipante è calcolato con la seguente formula:
punteggio = Anzianità di Servizio *0,1 + Anzianità di Sede *0,3 + Carichi di famiglia
*0,6 + Motivi di salute*0,6 + Distanza domicilio-lavoro *0,5.+Casi particolari*0,6
5.2 Graduatoria
In base al punteggio ottenuto applicando i criteri sopra definiti, viene stilata una graduatoria. La graduatoria è oggetto di verifica da parte di un rappresentante delle Organizzazioni sindacali.
Il partecipante potrà esprimere due scelte di destinazione ordinate per preferenza. In caso di diritto al trasferimento, sarà assegnato in base alla disponibilità di posti in entrata:
• alla sede di prima scelta
• in subordine, alla sede di seconda scelta.
In caso di esaurimento dei posti in entrata nelle due sedi di preferenza, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
A parità di punteggio sono titoli di preferenza, in ordine di priorità:
1. maggiore incidenza dei motivi di salute;
2. maggiore incidenza dei carichi di famiglia;
3. maggiore incidenza distanza domicilio-lavoro
4. maggiore anzianità di sede;
5. maggiore anzianità di servizio;
6. maggiore età anagrafica.
7. spostamento logistico in altra struttura per chiusura sede avvenuta dal 1° gennaio 2020
La pubblicazione delle graduatorie sul sito intranet della Direzione regionale della Lombardia vale come notifica agli interessati. I partecipanti che risultano trasferibili dovranno esprimere la propria accettazione/rinuncia al trasferimento entro 5 giorni lavorativi, compreso quello della pubblicazione. La mancata espressione di volontà sarà considerata come rinuncia al trasferimento. Al termine dei 5 giorni, sarà pubblicata la graduatoria aggiornata e così fino al termine degli scorrimenti derivanti da rinunce.
La decorrenza dei trasferimenti non può essere differita.
5.3 Decorrenza
I provvedimenti di mobilità avranno decorrenza entro i 15 giorni successivi alla data di assunzione dei vincitori della Selezione pubblica per l’assunzione di 2320 unità per attività amministrativo-tributaria - prot.n. 214106 del 10 agosto 2021 - codice concorso XXXXX0000
Xxxxxx, 30 gennaio 2023
D.R. LOMBARDIA | ORGANIZZAZIONI SINDACALI |
FIRMATO | CGIL: FIRMATO |
CISL: FIRMATO | |
UIL: FIRMATO | |
CONFSAL-UNSA: FIRMATO | |
FLP: FIRMATO | |
USB: NON FIRMA – nota a verbale |