Economic Partnership Agreement
Economic Partnership Agreement
UE-Giappone: Accordo Politico
6 Lugl i o 201 7
Inquadramento
Il 6 luglio scorso, in occasione del Vertice Unione Europea-Giappone svolto a Bruxelles, il Presidente della Commissione Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxx, quello del Consiglio Xxxxxx Xxxx, e il Primo Ministro giapponese Xxxxxx Xxx, hanno ufficialmente annunciato il raggiungimento di un “Accordo Politico” relativo all’Economic Partnership Agreement EU- Japan. L’intesa era stata anticipata il giorno precedente dal Commissario Europeo al Commercio, Xxxxxxx Malmstroem, e dal Ministro giapponese degli Esteri, Xxxxx Xxxxxxx, giunto in Europa con lo specifico mandato di chiudere un’intesa di principio.
L’Accordo giunge dopo oltre quatto anni e 18 round negoziali; esso si compone di una sezione relativa alle questioni di accesso al mercato (JEFTA – Japan-EU Free Trade Agreement) e di un più generale "Accordo di partnership" che mira a rafforzare le relazioni fra UE e Giappone in aree come il cambiamento climatico, la lotta al terrorismo, la cyber security, l’immigrazione e la politica estera. La conclusione di un Accordo, ancorché di carattere generale, rappresenta un indubbio successo per la politica commerciale europea sotto vari profili.
In primo luogo, con il ripiegamento protezionistico degli USA e la loro uscita dal TPP, l’accesso preferenziale al mercato giapponese costituisce un prezioso canale di sbocco per i beni e servizi italiani ed europei verso il mercato regionale asiatico e, insieme al Canada con cui la UE ha recentemente concluso un’intesa, del Pacifico.
In secondo luogo, essendo il mercato giapponese assai densamente regolamentato, l’EPA dimostra che la UE è in grado di superare positivamente gli ostacoli posti dagli elementi non tariffari, innalzando il livello di ambizione nei confronti dei partner oggetto di futuri accordi.
In terzo luogo, l’EPA rappresenta un posizionamento strategico fondamentale nello scacchiere globale, con un forte messaggio alla Cina ed ai paesi del Mercosur, e consolida il benchmark negoziale a cui Pechino e gli altri partner dovranno attenersi qualora intendano concludere un’intesa con la UE (come è il caso dei negoziato con il Mercosur, per il quale si intravede la possibilità di chiusura nel 2018).
Infine, dopo il CETA, l’EPA è il secondo accordo che la UE conclude con un G7. L’impegno congiunto con entrambi i Paesi volge a riaffermare il sistema degli scambi multilaterali e a contrastare la deriva protezionistica in corso. Si consolida, quindi, il “leading by example” della UE di cui il sistema internazionale ha particolare bisogno.
I vertici dell’Unione hanno definito l’Accordo come “il più importante mai concluso finora dall’UE” in quanto non solo eliminerà la maggior parte dei dazi pagati dalle imprese europee per esportare i propri prodotti in Giappone, ma aprirà il mercato giapponese all’export agricolo e alimentare e farà nascere opportunità di collaborazione in settori prima off limits.
Stime della Commissione indicano che una volta a regime l’EPA potrebbe aumentare le vendite UE verso il Giappone fino a 20 miliardi di €.
L’Accordo stabilisce inoltre standard di altissimo livello in termini di lavoro, sicurezza, tutela dell'ambiente e dei consumatori, contiene un capitolo specifico sullo sviluppo sostenibile e prevedere per la prima volta un impegno ad hoc relativamente all'accordo sul clima di Parigi.
L’accordo “di principio” non chiude il negoziato, ma traccia il perimetro sul quale le parti si sentono ormai sicure di farlo. In questo senso è un “punto di non ritorno”. Le parti sulle quali non si è ancora trovata l’intesa sono foriere di sensibilità (data flows, protezione degli investimenti, normazione tecnica) ed i negoziatori dovranno lavorare alacremente per consolidare il testo complessivo finale. Soltanto dopo inizieranno le fasi di adozione, firma, approvazione del Parlamento europeo ed eventualmente di quelli nazionali. Obiettivo della Commissione è completare tale processo entro la metà del 2018, per consentire all’accordi di entrare in vigore all'inizio del 2019.
Per quanto riguarda l’industria italiana, le circostanze ed i vantaggi descritti sopra appaiono interamente valide e vi si aggiungono elementi di specifico interesse, sia in quanto ad interessi difensivi che offensivi oggetto dell’Accordo.
Principali punti dell’Accordo politico
Tariffe (generale): Il Giappone si impegna a liberalizzare il 91% del proprio import dall’UE e l’86% delle proprie linee tariffarie già al momento dell’entrata in vigore dell’EPA. Al termine dello staging period (fissato al massimo in 15 anni), la liberalizzazione riguarderà rispettivamente il 99% dell’import e il 97% delle linee tariffarie. Il restante 1% (relativo ad alcuni prodotti agricoli) sarà comunque in parte liberalizzato attraverso meccanismi di quote e riduzioni tariffarie. L ’UE si impegna invece a liberalizzare il 75% del proprio import e il 96% delle proprie linee tariffarie all’entrata in vigore dell’accordo; queste percentuali sfioreranno il 100% al termine dello staging period.
Una volta a regime, l’EPA dovrebbe consentire agli esportatori UE un risparmio di circa 1 miliardo di euro/anno in dazi doganali.
Prodotti Agricoli (AMA): Il Giappone ha accettato di eliminare le tariffe applicate sull’import di formaggi a pasta dura (parmigiano, fontina, etc..) nell’arco di 15 anni; per quelli a pasta morbida (camembert, brie, feta e mozzarella) è previsto invece un contingente tariffario di 20.000 tonnellate, che crescerà a 100.000 entro 15 anni. All'interno di questa quota, le tariffe applicate scenderanno a zero nell'arco di 15 anni. Per le carni di manzo, il Giappone ridurrà i dazi dal 38% al 9% entro 15 anni nell’ambito di una quota fissata al primo anno in 42.000 tonnellate. Per quelle di maiale, è invece previsto un sistema di dazi ad valorem che scenderà dai circa 4€ per kg attuali a circa
40 centesimi nell’arco di 10 anni. I dazi sul vino e su alcune bevande alcoliche - attualmente fissati al 15% - saranno rimossi già all’entrata in vigore dell’accordo. E’ inoltre prevista la completa liberalizzazione dell’import di prodotti quali pasta e cioccolato (in 10 anni), biscotti (da 5 a 10 anni) e salse di pomodoro (5 anni). Saranno infine previsti contingenti significativi in esenzione da dazi o a dazio ridotto per le esportazioni UE di malto, fecola di patate, latte scremato in polvere, burro e siero di latte.
Una volta a regime, L’EPA consentirà a circa l’85% delle linee tariffarie agroalimentari UE (87% dell’export) di accedere al mercato giapponese a dazio zero.
Proprietà intellettuale – IIGG. L'accordo consolida gli impegni assunti dalle parti in tema di proprietà intellettuale in ambito WTO. Disposizioni specifiche riguardano la protezione dei segreti commerciali, i marchi, la protezione dei diritti d'autore e dei brevetti, nonché dei dati relativi alla sperimentazione dei prodotti farmaceutici. Il Giappone ha accettato di riconoscere la protezione di 205 Dop e Igp europee; tali prodotti godranno in Giappone dello stesso livello di tutela attualmente riconosciuto nell'UE.
Pesca e Silvicoltura: A regime saranno eliminati contingenti e dazi sull’import/export di prodotti della pesca e su quelli in legno (per questi ultimi in un periodo massimo di 10 anni).
Prodotti Industriali (NAMA): Sui prodotti industriali è prevista la piena liberalizzazione dell’import dall’UE per settori come chimica, plastica, cosmetica, tessile e abbigliamento. Per le calzature, il sistema di quote oggi in essere sarà eliminato all’entrata in vigore dell’accordo e i dazi scenderanno dal 30% al 21%; nell’arco di 10 anni il settore sarà completamente liberalizzato. Nello stesso periodo di tempo saranno inoltre eliminati i dazi sulle esportazioni UE di prodotti in cuoio (borse, accessori etc..), calzature sportive e da sci. Con riferimento alla filiera automotive, l’UE si è impegnata a liberalizzare l’import di autoveicoli dal Giappone entro 7 anni dall’entrata in vigore dell’EPA, con periodi di transizione più brevi per la componentistica. L'UE si è tuttavia riservata il diritto di reintrodurre i propri dazi in caso di mancata eliminazione della barriere non tariffarie da parte del Giappone o di mancato adeguamento della normativa di settore nipponica alle regole UNECE.
Regole di Origine: Il dettaglio delle regole di origine verrà incluso all’intero di appositi Allegati tecnici; ad oggi norme specifiche riguardano i seguenti prodotti:
Autoveicoli (codici doganali 8701-8705): prevista una soglia massima di NOM (Non- Originating Material) del 45%; per i veicoli da trasposto passeggeri (codice 8703) è previsto un periodo iniziale di 3 anni con soglia al 55% e successivi 3 al 50%. Per la componentistica (esclusi i motori) il periodo di transizione di 3 anni per giungere alla soglia del 50% prevede una quota massima di NOM del 55%. In sintesi le regole di origine per il settore ricalcano quelle prevista dall’FTA fra UE e Xxxxx.
Calzature e prodotti in pelle: per le parti delle calzature è previsto un limite di NOM del 50%, che si riduce al 45% per i prodotti in pelle.
Tessile e Abbigliamento: previsto il principio europeo della “doppia trasformazione”.
Prodotti agricoli e alimentari: Per i prodotti agricoli trasformati, gli operatori europei potranno continuare ad esportare in Giappone come fatto finora, usufruendo dei benefici concessi dell’Accordo.
Soglie di NOM fra il 20% e il 40% calcolate sul peso saranno in vigore per i prodotti ad alto contenuto di zucchero, fra cui dolciumi e cioccolato (codici SH 1704 e 1806) con soglie rispettivamente del 40% e del 30%; il limite per i prodotti derivati dal latte è invece fissato al 10%.
Barriere Non Tariffarie: Uno dei temi principali del negoziato erano gli ostacoli non tariffari che, sotto forma di regolamenti, certificazioni o requisiti tecnici, costituiscono un limite significativo all’export di prodotti europei in Giappone. Le principali NTBs di cui il negoziato hanno ad oggi garantito il superamento riguardano:
Veicoli a motore: L'Accordo assicura che UE e Giappone si conformino pienamente alle medesime norme internazionali in materia di sicurezza dei prodotti e protezione dell'ambiente; le autovetture europee per essere esportate in Giappone non dovranno quindi essere nuovamente sottoposte a prove o certificazioni. Anche le automobili ad idrogeno omologate nell'UE potranno essere esportate in Giappone senza subire modifiche. L'Accordo comprende inoltre un meccanismo per la risoluzione rapida delle controversie tra le parti, simile a quello stabilito nell'ambito dell'accordo UE-Xxxxx.
Dispositivi medici: Già a fine 2014 il Giappone aveva adottato la norma internazionale sui sistemi di gestione della qualità (QMS), su cui si basa il sistema "EU QMS" dell'Unione. Ciò permette una riduzione significativa dei costi di certificazione dei prodotti europei esportati in Giappone.
Etichettatura dei prodotti tessili: A marzo 2015 il Giappone ha adottato il sistema internazionale di etichettatura dei prodotti tessili, simile a quello utilizzato nell'UE. Non è pertanto più necessario sostituire le etichette su tutti i capi di abbigliamento esportati in Giappone, come accadeva in precedenza.
Prodotti parafarmaceutici, dispositivi medici e prodotti cosmetici: Il 1 gennaio 2016 è stato definitivamente abolito il sistema di notifica che ostacolava la commercializzazione in Giappone di molti prodotti parafarmaceutici, dispositivi medici e prodotti cosmetici europei.
Birra: Dal 2018 le birre europee potranno essere esportate in Giappone come birre e non più come "bibite alcoliche". Anche la tassazione sarà assimilata.
Conformità tecnica. L'accordo prevede il reciproco impegno delle parti ad assicurare che le rispettive norme e regolamentazioni tecniche siano il più possibile basate su principi internazionali. Tale aspetto rappresenta una novità positiva in particolare per i produttori europei di prodotti elettronici, farmaceutici, tessili e di sostanze chimiche.
Misure sanitarie e fitosanitarie: UE e Giappone hanno convenuto di semplificare gli iter di approvazione e sdoganamento delle merci esportate fra le due aree e di assicurare che le procedure per l'importazione siano completate senza ingiustificati ritardi.
Normative interne. L'accordo non inciderà tuttavia sulle norme di sicurezza né imporrà alle parti di modificare le proprie regole su questioni quali l'uso di ormoni o di organismi geneticamente modificati (OGM).
Appalti pubblici Il Governo giapponese si è impegnato ad aprire alle imprese europee i propri appalti pubblici, anche quelli delle medie e grandi municipalità (48 città con una popolazione compresa tra 300 e 500 mila abitanti). La cd. “Clausola di Sicurezza” che riguarda il settore ferroviario dovrebbe essere inoltre eliminata dopo il primo anno
dall’entrata in vigore dell’accordo.
Servizi.
Servizi postali: L'Accordo comprende disposizioni sugli obblighi di servizio universale, sulle procedure di frontiera, sulle licenze e sull'indipendenza dei regolatori. Garantirà inoltre condizioni di parità tra i fornitori di servizi postali e di corriere dell'UE e i loro concorrenti giapponesi (in primis la Japan Post).
Telecomunicazioni: vengono stabile condizioni di parità tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e su questioni quali gli obblighi di servizio universale, la portabilità del numero, il roaming sui dispositivi mobili e la riservatezza delle comunicazioni.
Servizi di trasporto marittimo internazionale: L'Accordo prevede obblighi delle parti relativamente ad un accesso aperto e non discriminatorio ai servizi marittimi internazionali (trasporto e servizi correlati) e ai porti e ai servizi portuali.
Circolazione temporanea del personale: L'Accordo comprende le disposizioni più avanzate mai negoziate finora dall'UE sulla circolazione di persone per ragioni professionali. Esse interessano tutte le categorie tradizionali (come lavoratori trasferiti all'interno di un gruppo, visitatori per finalità di investimento, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti), nonché nuove categorie quali gli investitori e i visitatori di breve durata per motivi professionali.
Corporate Governance: Per la prima volta un accordo commerciale dell'UE prevede un capitolo specifico sulla corporate governance che si basa sui principi in materia del G20/OCSE. UE e Giappone si impegnano inoltre a perseguire obiettivi fondamentali quali la trasparenza e la pubblicazione di informazioni sulle società quotate in borsa, la responsabilità degli amministratori nei confronti degli azionisti, l'esercizio effettivo ed equo dei diritti degli azionisti e l'equità e la trasparenza nelle operazioni di acquisizione.
Meccanismi Antifrode: UE e il Giappone includeranno nell’EPA una clausola antifrode che costituirà una condizione per la concessione di preferenze tariffarie da parte dell'UE a qualsiasi paese terzo.
Fra i temi per i quali i negoziati non risultano ancora conclusi figurano i flussi di dati, la protezione degli investimenti ed alcuni aspetti che riguardano la cooperazione normativa e tecnica, sui quali si concentrerà il lavoro dei negoziatori nei prossimi mesi.