ENVIRONMENTAL PROTECION LIABILITY"
ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL'AMBIENTE
Documento informativo relativo al prodotto denominato "Enviropro Gold -
ENVIRONMENTAL PROTECION LIABILITY"
Compagnia di assicurazione: AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia.
Stato membro di registrazione: Regno Unito. Compagnia operante in italia in regime di stabilimento. Autorizzazione in italia n.: 401591
Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al Prodotto sono fornite in altri documenti. Ulteriori coperture possono essere previste previo accordo con la Compagnia
Che tipo di assicurazione è?
Il Prodotto denominato "Enviropro Gold - Environmental Protecion Liability" copre le conseguenze di qualsiasi Sinistro verificatosi nello svolgimento dell'attività presso lo Stabilimento indicato nella Scheda di Polizza e le spese per la messa in sicurezza d'emergenza dello Stabilimento medesimo, ai sensi e ai termini delle Condizioni di Polizza.
Che cosa è assicurato?
Costi di Bonifica e Ripristino che si rendono necessari a seguito di un Evento di Inquinamento
Danneggiamento materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell'Assicurato ubicate nello Stabilimento per effetto di un Evento di Inquinamento
Risarcimento danni cagionati a terzi per morte e lesioni personali, danneggiamento materiale e sospensioni di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi
Che cosa non è assicurato?
Danno ambientale ex art. 300, D.Lgs. 152/2006
Spese per la messa in sicurezza d'emergenza dello Stabilimento
Responsabilità contrattuale Responsabilità del datore di lavoro
Beni componenti lo Stabilimento, salvo sia stipulata apposita estensione.
Soggetti collegati
Intenzionale inosservanza di norme Omessa dichiarazione di fatti noti Inquinamento preesistente Variazione della destinazione d'uso Oneri non assicurabili
Verifiche della conformità normativa Sanzioni economiche e commerciali Cessione dello Stabilimento
Attività di trasporto
Amianto, salvo sia stipulata apposita estensione
Piombo
Sostanze radioattive, salvo sia stipulata apposita estensione
Guerra e terrorismo
(esclusioni principali)
Ci sono limiti di copertura?
• Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti
• I danni derivanti da fatti dolosi o fraudolenti del contraente o dell’assicurato
• Le richieste di risarcimento avanzate/le perdite verificatesi prima del periodo di polizza o successivamente e/o comunque inerenti fatti verificatisi prima della data di retroattività (ove prevista)
• Gli altri limiti di copertura indicati nella Scheda
Dove vale la copertura?
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto origine dai Xxxx Xxxxxxxxxx, anche essi ubicati nell’Unione europea.
Che obblighi ho?
Obbligo di:
• pagamento del premio
• alla sottoscrizione del contratto, fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare
• nel corso del contratto, fornire alla Compagnia o all’intermediario informazioni in merito ai mutamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile
• alla sottoscrizione del contratto e successivamente, informare la Compagnia della esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile
L’omesso avviso scritto entro 30 giorni dal sinistro può comportare la perdita totale del diritto all’Indennizzo
• in caso di sinistro, informare tempestivamente la Compagnia non oltre 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza
L'omesso o ritardato avviso possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo
• in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal contratto
Nell’adempimento dell’obbligo di Bonifica a seguito di Eventi di Inquinamento nei termini imposti dalla Normativa in Materia Ambientale, l'Assicurato dovrà designare professionisti competenti ed appaltare tali lavori a soggetti scelti di comune accordo con la Società. L’Assicurato darà avviso alla Società di tutte le azioni e le misure adottate in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere corrisposto secondo le modalità indicate nella Scheda.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Qualora il Contraente non versi i Premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).
Come posso disdire la polizza?
Durata secondo quanto previsto nella sezione V, condizioni particolari.
Polizza di Assicurazione del rischio di danno all'ambiente
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia Prodotto assicurativo: "EnviroPRO"
Il DIP Aggiuntivo danni pubblicato è l’ultimo disponibile
Data di ultimo aggiornamento: 1° gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia • Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 00 X Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, X-0000, Xxxxxxxxxxx ed appartenente al gruppo AIG. • Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018 • Codice ISVAP impresa D947R • Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento • Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances. |
AIG Europe S.A. (AESA), società neocostituita, non dispone ancora di un bilancio approvato. Dopo il trasferimento delle attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito, con effetto dal 1° dicembre 2018, AIG Europe Limited (AEL) si è fusa per incorporazione in AESA. Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AEL: i dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2016 - 30 novembre 2017, bilancio precedente al trasferimento ed alla fusione sopra indicate. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro. Il cambio è effettuato in base al tasso praticato il giorno 30 novembre 2017: • L’ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.163milioni (Euro 3.596 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 224 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 2.966 milioni (Euro 3.372 milioni); • Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) £ 1.136 milioni (Euro 1.291 milioni); • Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) £ 2.524 milioni (Euro 2.869 milioni); • Fondi propri ammissibili alla loro copertura £ 3.676 milioni (Euro 4.179 milioni); • L’indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 146%; • La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) si può |
consultare collegandosi al link xxxxx://xxx.xxx.xx.xx (AIG Europe Group Solvency e Financial Condition Report). | |
Al contratto si applica la legge Italiana. | |
Che cosa è assicurato? | |
Il presente contratto costituisce un'assicurazione "claims made". | |
Danni ambientali | X. Xxxxx di Bonifica e Ripristino, delle sole matrici ambientali (acqua, aria e suolo) entro i confini della Stabilimento, che si rendono necessari a seguito di un Evento di Inquinamento. X. Xxxxxxxxxxxxxx materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell’Assicurato poste entro i confini della Stabilimento, cagionato da un Evento di Inquinamento. C. Risarcimento di danni cagionati a terzi, sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento, per (i) morte e lesioni personali; (ii) danneggiamento materiale (compresa la riduzione di valore), totale o parziale, di cose, intendendosi con tale termine gli oggetti materiali, la flora e la fauna, con esclusione dei Costi di Bonifica e Ripristino; (iii) sospensioni totali o parziali di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi ed in genere dalla perdita d’uso di cose nell’ambito del sito contaminato a seguito dell’Evento di Inquinamento. D. Danno ambientale (ex Art. 300, DLgs 152/06), inteso come deterioramento significativo e misurabile – purché permanente - provocato alle specie protette, agli habitat naturali, alla flora e alla fauna selvatiche, alle acque, al terreno ed alla utilità garantita dalle suddette risorse naturali ad altre risorse naturali e/o al pubblico); i costi relativi alle azioni effettuate direttamente sul sito contaminato e sul suo ecosistema volte a riparare, risanare e a ripristinare, le risorse naturali e i servizi delle stesse garantendo anche il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione del sito e del suo ecosistema in situazione analoga a quella precedente il verificarsi dell’Evento di Inquinamento. X. Xxxxx di Bonifica e Ripristino che si rendono necessari a seguito del propagarsi degli effetti di un Evento di Inquinamento, verificatosi entro i confini dello Stabilimento, all’esterno dello stesso. Spese per interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall’Assicurato in caso di minaccia imminente che si verifichi, o al verificarsi di, un Evento di Inquinamento allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso - in attesa dell’eventuale ulteriore intervento di bonifica - e le conseguenze del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. |
Operazioni di carico e scarico (laddove richiamato come operante nella scheda di polizza) | Operazioni di carico e scarico effettuate, con mezzi e/o dispositivi meccanici, presso terzi con automezzi di proprietà degli Assicurati. |
Responsabilità civile | Responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla committenza del trasporto delle merci pericolose e per le società di trasporto indicate nella |
derivante dalla committenza del trasporto di merci pericolose (laddove richiamato come operante nella scheda di polizza) | Scheda di Polizza. | |
Danni a cose di proprietà dell’Assicurato (laddove richiamato come operante nella scheda di polizza) | Danni prodotti ai beni di proprietà dell’Assicurato che compongono lo stabilimento. | |
Serbatoi interrati (laddove richiamato come operante nella scheda di polizza) | Danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell'insediamento nei serbatoi interrati o comunque direttamente posati sul terreno. | |
Che cosa non è assicurato? | ||
Responsabilità contrattuale | Qualsiasi responsabilità che, non sussistendo a sensi di legge, l’Assicurato si sia assunto mediante contratto. | |
Responsabilità del datore di lavoro | Qualsiasi responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio rientranti nell’attivita’ per la quale è prestata l’Assicurazione. | |
Beni che compongono lo stabilimento | Qualsiasi responsabilità nei confronti dei proprietari dei beni che compongono lo stabilimento (immobili, impianti, ecc.), o del sito su cui sorge lo stesso. | |
Soggetti collegati | Eventi di inquinamento che abbiano cagionato danni a qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che si trovi con l’Assicurato in un rapporto di partecipazione, controllo, collegamento o sottoposizione a comune controllo. | |
Intenzionale mancata osservanza di norme | Eventi di inquinamento derivanti da, o attribuibili a, inosservanza intenzionale da parte dell’Assicurato di leggi, direttive, regolamenti, statuti, normative o consuetudini aventi forza di legge ovvero di avvisi di violazione, ordini esecutivi o disposizioni di autorità pubbliche. | |
Omessa dichiarazione di fatti noti | Eventi di inquinamento già verificatisi, o derivanti da circostanze che ne rendano prossimo e certo il verificarsi, successivamente alla data di decorrenza, o alla data di retroattività ove concessa, dei quali l’Assicurato era a conoscenza, o che avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza, e che non sono stati dichiarati dall’Assicurato alla Società. | |
Inquinamento preesistente | Eventi di inquinamento che riguardano aree in cui le sostanze fuoriuscite sono già presenti in concentrazioni superiori a quelle previste dalla normativa in materia ambientale. |
Mancato presidio dello stabilimento | Eventi di inquinamento che si verificano e/o si manifestano, successivamente alla data in cui viene a mancare il controllo operativo dello stabilimento. |
Variazione della destinazione d’uso dell’area interessata dall’evento di inquinamento | Eventuale incremento dei costi di bonifica e ripristino in conseguenza della variazione della destinazione d’uso del sito intervenuta durante l’intervento di bonifica. |
Oneri non assicurabili | Qualsiasi pagamento l’Assicurato sia tenuto ad effettuare a titolo di sanzioni, multe, ammende da chiunque comminate, nonché i cosiddetti danni punitivi, imposte, tasse o qualsiasi risarcimento o indennizzo per eventi che la legge consideri non assicurabili. |
Alterazioni genetiche | Eventi di inquinamento che provochano alterazioni di carattere genetico. |
Inquinamento di origine epidemiologica | Eventi di inquinamento originati da contaminazione di tipo biologico, per tale intendendosi quella prodotta da virus, batteri, funghi, spore, ecc. |
Pozzi perdenti | Eventi di inquinamento che si verificano attraverso pozzi perdenti. |
Aree di movimentazione e stoccaggio | Qualsiasi tipo di spesa e/o costi sostenuti per evitare, contenere o riparare un danno a suolo, sottosuolo ed acque di falda, nel caso in cui le aree di movimentazione e/o stoccaggio delle sostanze (ivi compresi i rifiuti) non siano impermeabilizzate e il drenaggio delle stesse non sia dotato di mezzi di protezione o contenimento di spandimenti anche improvvisi. |
Verifiche della conformità normativa | Tutte le spese o i costi sostenuti volontariamente dall’Assicurato, o imposte dalle autorità di controllo, per le attività di monitoraggio o controllo di conformità alle normative e per le spese o i costi che, a seguito di tali attività, si rendono necessarie per il ripristino della suddetta conformità. |
Sanzioni economiche o commerciali internazionali | Pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle nazioni unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'unione europea o degli Stati Uniti d'America. |
Cessione dello stabilimento | Eventi di inquinamento che si verificano e/o si manifestano, sia entro che oltre i confini dello stabilimento, successivamente alla data in cui lo stesso viene venduto, ceduto o ne venga ceduto il controllo operativo. |
Attività di trasporto | Eventi di inquinamento, verificatisi oltre i confini dello stabilimento, derivanti dalla proprietà, dal possesso o dall’uso a qualsiasi titolo da parte dell’Assicurato o di altri che operano a suo nome, incluse le operazioni di carico e scarico, di (i) veicoli stradali a motore, rimorchi o semirimorchi autorizzati alla circolazione su strade pubbliche, comprese le relative attrezzature o apparecchiature; di (ii) aerei, navi o veicoli su rotaia. |
Serbatoi interrati | Eventi di inquinamento originati da qualsiasi impianto o parte di impianto, situato entro i confini dello stabilimento, direttamente sul suolo o nel sottosuolo, e destinato a stoccaggio e movimentazione di sostanze presenti nello stabilimento. |
Amianto e piombo | Eventi di inquinamento originati da amianto o qualsiasi materiale contenente amianto, pitture a base di piombo utilizzate o applicate a qualsiasi costruzione o struttura. |
Sostanze radioattive | Eventi di inquinamento verificatisi sia entro che oltre i confini dello stabilimento a causa della presenza di sostanze radioattive. |
Guerra e terrorismo | Atti di guerra (dichiarata o meno), terrorismo, conflitto armato, attività militare, terroristica o di guerra civile, sabotaggio, occupazione militare, ostilità (dichiarata o meno), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento alla proprietà da parte o per ordine di qualunque autorità governativa, pubblica o locale o qualunque altra organizzazione politica o terroristica. |
Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute. | |
Ci sono limiti di copertura? | |
L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente. Per talune coperture sono previsti dei sotto limiti come da Condizioni di Polizza. L’assicurazione prevede dei limiti di indennizzo e delle franchigie come da Certificato di Assicurazione secondo quanto pattuito con il contraente. Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute. | |
Che obblighi ho? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante il Periodo di osservazione una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo: AIG Europe SA Financial Lines Claims Xxxxxx Xxxxx, 00 00000 Xxxxxx Xxxxxx - informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti. |
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto |
del terzo danneggiato non sia prescritto. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell’Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell’Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all’Art.1894 c.c. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio di assicurazione, comprensivo di imposte, è predeterminato per tutta la durata contrattuale indicata nel Certificato di Assicurazione per ogni Assicurato. L’ammontare del premio è individuato sulla base del Piano assicurativo prescelto che determina il livello di prestazioni corrisposte. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art.1901 C.C. Il premio è interamente dovuto per l’intero periodo assicurativo e deve essere pagato all’Intermediario, cui è assegnata la polizza. |
Rimborso | Nella polizza non è previsto alcun rimborso a favore dell'assicurato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Secondo quanto previsto nella sezione V, condizioni particolari. |
Sospensione | Per le informazioni sulla sospensione si rimanda al DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista alcuna possibilità di recedere dall'assicurazione a favore dell'assicurato. |
Risoluzione | Non sono previsti casi di risoluzione dell'assicurazione a favore dell'assicurato |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
Ai soggetti che intendono assicurare la responsabilità conseguente ad un rischio di inquinamento ambientale. | |
Quali costi devo sostenere? | |
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 14,88%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio dell’impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio. | |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all’Assicuratore ed indirizzati a: AIG Europe SA Rappresentanza Generale per l’Italia Servizio Reclami Xxxxxx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax 00 00 00 000 e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. |
All'IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Poiché AIG Europe S.A. è una società di assicurazioni con sede legale in Lussemburgo, oltre alla procedura di reclami di cui sopra, è possibile avere accesso agli organismi di mediazione lussemburghesi per qualsiasi reclamo che possa riferirsi a questa Polizza. I recapiti degli organismi di mediazione lussemburghesi sono disponibili sul sito web di AIG Europe S.A.: xxxx://xxx.xxx.xx/ |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Arbitrato | Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge |
9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. | |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx), o all’IVASS, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. L’IVASS provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
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AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Xxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Tel: x00 00 00000, Fax: x00 00 0000000, xxx.xxx.xx.xx - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806. Sede legale: Xxxxxx Xxxx X. Xxxxxxx x. 00X, X-0000 Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Sociale Euro 47.000.000.
ASSICURAZIONE DEL
RISCHIO DI DANNO ALL’AMBIENTE
Polizza:<Numero di Polizza> | Broker: <Denominazione del Broker> | Cod.: <Codice del Broker> |
1 - Contraente
1.1 Ragione sociale: <Denominazione del Contraente>
1.2 Sede: <Sede del Contraente>
2 - Assicurato (se diverso dal Contraente)
2.1 Ragione sociale: <Denominazione dell’Assicurato>
2.2 Sede: <Sede dell’Assicurato>
3 - Attività assicurata
3.1 Descrizione: <Descrizione attività assicurata>
4 - Ubicazione dello Stabilimento/i
□ <Indirizzo>
□ <Indirizzo>
5 - Periodo di Assicurazione
5.1 Decorrenza: ore 24,00 del <XX/YY/ZZZZZ>
5.2 Scadenza: ore 24,00 del <XX/YY/ZZZZZ>
6 - Data di Retroattività
6.1 La garanzia è operante per gli Eventi di Inquinamento verificatisi successivamente al <XX/YY/ZZZZZ>
7 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri
7.1 La garanzia è operante per i Sinistri, conseguenti ad Eventi di Inquinamento verificatisi durante il Periodo di Assicurazione, denunciati successivamente alla data di scadenza ma comunque non oltre il <XX/YY/ZZZZZ>
8 - Massimali
8.1 Aggregato per il Periodo di Assicurazione: € <X.XXX.XXX>
8.2 per Sinistro: € <X.XXX.XXX>
Pag. 1
9 - Garanzie di Polizza (Art. 1 – 1.1)
Le garanzie di cui alle lettere che seguono al punto 9.1, oltre a quella di cui al punto 9.2, si intendono operanti, entro il massimale di polizza, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e franchigia o scoperto.
9.1 Garanzia | Sottolimite per Sinistro | Sottolimite per il Periodo di Assicurazione | Franchigia o Scoperto per Sinistro |
A) Costi di Bonifica e Ripristino entro i confini dello Stabilimento | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX |
B) Danneggiamento fisico o distruzione di cose di proprietà dell’Assicurato (*) | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX |
C) Risarcimento di danni cagionati a terzi sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX |
D) Danno ambientale | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX |
E) Costi di Bonifica e Ripristino al di fuori dei confini dello Stabilimento | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX |
9.2 Spese per la messa in sicurezza di emergenza (Art. 1 – 1.2) | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | = |
(*) Ove operante è regolata da specifica clausola riportata nella Parte V (Condizioni Particolari).
10 - Estensioni di garanzia (*)
Le estensioni di garanzia di cui alle lettere che seguono, si intendono operanti, entro il massimale di polizza, solo nel caso in cui siano specificati gli importi corrispondenti di sottolimiti e franchigia o scoperto.
10.1 Garanzia | Sottolimite per Sinistro | Sottolimite per il Periodo di Assicurazione | Franchigia o Scoperto per Sinistro |
F) Operazioni di carico e scarico, effettuate con mezzi e/o dispositivi meccanici, presso terzi. | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX |
G) RC della committenza da trasporto di merci pericolose. | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX |
H) Xxxxxxxx interrati identificati. | € <X.XXX.XXX> | € <X.XXX.XXX> | Scoperto: 10% min. € X.XXX -max. € XX.XXX |
I) Danni da amianto. | = | = | = |
L) Danni da fonti radioattive. | = | = | = |
M) Xxxxx da interruzione dell’attività dell’Assicurato. | = | = | = |
N) Atti di terrorismo e sabotaggio. | = | = | = |
(*) Ove operanti sono regolate da specifica clausola riportata nella Parte V (Condizioni Particolari).
11 - Premio per il Periodo di Assicurazione
11.1 Formazione del premio per il Periodo di Assicurazione:
Premio netto | Addizionali | Imponibile | Imposta | Totale | |
Rata alla firma | € <XX.XXX> | € <XX.XXX> | € <XX.XXX> | € <X.XXX> | € <XX.XXX> |
Fino al XX/YY/ZZZZZ | |||||
Rate successive | € <XX.XXX> | € <XX.XXX> | € <XX.XXX> | € <X.XXX> | € <XX.XXX> |
Dal XX/YY/ZZZZZ al XX/YY/ZZZZZ | |||||
Dal XX/YY/ZZZZZ al XX/YY/ZZZZZ | € <XX.XXX> | € <XX.XXX> | € <XX.XXX> | € <X.XXX> | € <XX.XXX> |
12 - Dichiarazioni del Contraente
12.1 Data e tipo della documentazione con la quale sono rese alla Società le dichiarazioni dal Contraente:
_<XX/YY/ZZZZZ> <Proposta questionario>_
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia |
La presente polizza è emessa in tre (3) originali il <XX/YY/ZZZZZ> a <Milano>
Il pagamento dell’importo di € <ZZ.ZZZ> è stato effettuato a mie mani in data <XX/YY/ZZZZZ>
<Località> Il Broker <Ragione sociale> KK/ZZ
ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL’AMBIENTE
INDICE
Pag. | ||||
PARTE I: | AVVERTENZE | 5 | ||
PARTE II: | DEFINIZIONI | 5 | ||
PARTE III: | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL’AMBIENTE | |||
Art. 1 | - | Oggetto della Polizza | 6 | |
ART. 2 | - | ESCLUSIONI | 6 | |
ART. 3 | - | INIZIO E TERMINE DELL’ASSICURAZIONE | 8 | |
Art. 4 | - | Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri | 8 | |
ART. 5 | - | LIMITI DI RISARCIMENTO | 8 | |
ART. 6 | - | FRANCHIGIA O SCOPERTO | 9 | |
Art. 7 | - | Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro | 9 | |
ART. 8 | - | GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE | 9 | |
Art. 9 | - | Liquidazione dei Sinistri - controversie | 10 | |
PARTE IV: | NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | |||
Art. 10 | - | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 10 | |
Art. 11 | - | Aggravamento del rischio | 10 | |
Art. 12 | - | Diminuzione del rischio Accettazione della suddivisione del massimale | 10 | |
Art. 13 | - | Altre assicurazioni | 10 | |
Art. 14 | - | Diritto di accesso e ispezioni tecniche | 11 | |
Art. 15 | - | Pagamento del premio | 11 | |
Art. 16 | - | Modifiche dell’Assicurazione | 11 | |
Art. 17 | - | Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del contratto | 11 | |
Art. 18 | - | Estensione territoriale | 11 | |
Art. 19 | - | Recesso in caso di sinistro | 11 | |
PARTE V: | CONDIZIONI PARTICOLARI | 14 | ||
NOTA INFORMATIVA | 16 |
ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL’AMBIENTE
I. AVVERTENZE
1. La Polizza ha validità solo se è firmata in calce e sulla Scheda da un rappresentante autorizzato di AIG Europe. La Scheda, la documentazione con la quale sono rese alla Società le dichiarazioni e tutte le appendici costituiscono parte integrante della Polizza. La Polizza sostituisce qualsiasi precedente dichiarazione, promessa o impegno delle parti in relazione al presente contratto e all’oggetto dello stesso.
2. I titoli che precedono gli articoli sono da intendersi come puro riferimento e non modificano il significato degli stessi. Il significato delle parole e delle espressioni utilizzate nel testo rimane invariato tanto al singolare quanto al plurale.
3. Nella Polizza, il significato delle parole in grassetto è solo quello indicato nelle “Definizioni”. Le parole non definite sono utilizzate nella Polizza secondo la loro accezione comune.
4. Le parti evidenziate con scrittura MAIUSCOLA, IN CORSIVO E SOTTOLINEATURA, sono quelle che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie che, ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni, devono essere riportate “mediante caratteri di particolare evidenza”.
II. DEFINIZIONI
- Assicurato. Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Polizza.
- Attività. L’attività, indicata nella Scheda, per cui è prestata la copertura assicurativa prevista dalla Polizza
- Contraente. Il soggetto che stipula la Polizza. Se non diversamente specificato, coincide con l’Assicurato.
- Costi di Bonifica e Ripristino. Spese necessarie sostenute, in misura ragionevole, direttamente dall’Assicurato, o da un terzo, che ne richieda il rimborso all’Assicurato, sulla base di quanto prescritto dalla Normativa in Materia Ambientale per :
* (bonifica) gli interventi di: caratterizzazione, progettazione, esecuzione, compreso il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, atti ad eliminare in via definitiva le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti od a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nelle matrici ambientali ad un valore uguale o inferiore a quello imposto dalla Normativa in Materia Ambientale;
* (ripristino) l’insieme degli interventi che, successivamente a quelli di bonifica, si rendono necessari per recuperare il sito alla sua effettiva e definitiva fruibilità; le spese per l’attività di monitoraggio, eventualmente prevista dal progetto approvato dalle autorità competenti a conclusione dell’intervento di bonifica, ove non diversamente pattuito, sono comprese per un periodo non superiore a dodici mesi a partire dalla conclusione dell’intervento di bonifica.
- Data di Retroattività. Data, antecedente a quella di decorrenza, dopo la quale gli Eventi di Inquinamento provocano un Sinistro coperto dalla Polizza. Se non viene specificata alcuna Data di Retroattività nella Scheda, questa coincide con la data di decorrenza della Polizza.
- Evento di Inquinamento. Qualsiasi circostanza estranea allo svolgimento ordinario dell’Attività, non cagionata intenzionalmente dall’Assicurato, che provochi la fuoriuscita nello Stabilimento, e/o da qui verso l’esterno, di sostanze in quantità e con caratteristiche tali da: arrecare danno all’uomo, alle matrici ambientali (acqua, aria e suolo), ai beni materiali; compromettere gli usi legittimi dell’ambiente e/o di tali beni, o per le quali la Normativa in Materia Ambientale imponga comunque la riduzione delle quantità presenti, nelle matrici ambientali o nei beni materiali, delle sostanze così fuoriuscite entro i limiti dalla stessa stabiliti.
- Normativa in Materia Ambientale. Qualsiasi direttiva o regolamento comunitario, legge o disposizione avente forza di legge, decreto, regolamento o ordinanza di autorità pubbliche, concernente la salute pubblica, la sicurezza e la tutela dell’ambiente, in materia di inquinamento.
- Periodo di Assicurazione. Il periodo di validità della Polizza compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nella Scheda.
- Polizza. Il documento che prova l’assicurazione.
- Richiesta di Risarcimento. Comunicazione scritta proveniente da un terzo con la quale viene avanzata una richiesta di risarcimento o di altra forma di tutela, nei confronti dell’Assicurato quale responsabile di un Evento di Inquinamento.
- Serbatoi interrati. Si intende qualunque serbatoio o cisterna, ivi comprese le relative tubazioni sotterranee di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto della superficie del terreno per almeno il 10 (dieci) % del proprio volume. Per evitare dubbi, i disoleatori non sono considerati serbatoi interrati.
- Sinistro. La comunicazione scritta da parte dell’Assicurato alla Società, e se prescritto dalla Normativa in Materia Ambientale alle autorità competenti, della scoperta di un Evento di Inquinamento o del ricevimento di una Richiesta di Risarcimento.
- Società. L’impresa assicuratrice.
- Stabilimento. Area sottoposta al controllo dell’Assicurato, la cui ubicazione è indicata nella Scheda, all’interno della quale si svolge l’Attività.
III. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO ALL’AMBIENTE
Art. 1 - Oggetto della Polizza
1.1 Secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato esclusivamente dalle conseguenze, previste nelle garanzie elencate di seguito ed operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda, di qualsiasi Sinistro verificatosi nello svolgimento dell’Attività presso lo Stabilimento indicati nella Scheda.
A. Costi di Bonifica e Ripristino, delle sole matrici ambientali (acqua, aria e suolo) entro i confini della Stabilimento, che si rendono necessari a seguito di un Evento di Inquinamento.
X. Xxxxxxxxxxxxxx materiale, totale o parziale, di cose di proprietà dell’Assicurato poste entro i confini della Stabilimento, cagionato da un Evento di Inquinamento.
C. Risarcimento di danni cagionati a terzi, sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento, per:
* morte e lesioni personali;
* danneggiamento materiale (compresa la riduzione di valore), totale o parziale, di cose, intendendosi con tale termine gli oggetti materiali, la flora e la fauna, con esclusione dei Costi di Bonifica e Ripristino.
* sospensioni totali o parziali di attività produttive, commerciali o di fornitura di servizi ed in genere dalla perdita d’uso di cose nell’ambito del sito contaminato a seguito dell’Evento di Inquinamento.
D. Danno ambientale (ex Art. 300, DLgs 152/06), inteso come deterioramento significativo e misurabile – purché permanente - provocato alle specie protette, agli habitat naturali, alla flora e alla fauna selvatiche, alle acque, al terreno ed alla utilità garantita dalle suddette risorse naturali ad altre risorse naturali e/o al pubblico); i costi relativi alle azioni effettuate direttamente sul sito contaminato e sul suo ecosistema volte a riparare, risanare e a ripristinare, le risorse naturali e i servizi delle stesse garantendo anche il mantenimento a lungo termine dello stato di conservazione del sito e del suo ecosistema in situazione analoga a quella precedente il verificarsi dell’Evento di Inquinamento.
X. Xxxxx di Bonifica e Ripristino che si rendono necessari a seguito del propagarsi degli effetti di un Evento di Inquinamento, verificatosi entro i confini dello Stabilimento, all’esterno dello stesso.
1.2 Secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dalle spese per la messa in sicurezza d’emergenza, per tali intendendosi le spese per interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall’Assicurato in caso di minaccia imminente che si verifichi, o al verificarsi di, un Evento di Inquinamento allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso - in attesa dell’eventuale ulteriore intervento di bonifica - e le conseguenze del Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. TALI SPESE SONO COMPRESE IN GARANZIA, NELL’AMBITO DEL MASSIMALE PER SINISTRO INDICATO NELLA SCHEDA (PUNTO 8.2), ENTRO IL SOTTOLIMITE INDICATO NELLA SCHEDA. AL PUNTO 9.2 ED ALLE STESSE NON SI APPLICA ALCUNA FRANCHIGIA (O SCOPERTO). FERMO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVISTO DALL’ART. 7 DELLA POLIZZA,. IL SUDDETTO SOTTOLIMITE NON SI APPLICA NEL CASO IN CUI PERVENGA ALLA SOCIETA’ DETTAGLIATA COMUNICAZIONE SCRITTA SU QUANTO OCCORSO E SUGLI INTERVENTI EFFETTUATI, ENTRO QUARANTOTTO ORE DAL MANIFESTARSI DELLA MINACCIA IMMINENTE, O DAL VERIFICARSI DI UN EVENTO DI INQUINAMENTO.
ART. 2 - ESCLUSIONI
A) L'ASSICURAZIONE NON E’ OPERANTE PER:
2.1 RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE. – QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE, NON SUSSISTENDO A SENSI DI LEGGE, L’ASSICURATO SI SIA ASSUNTO MEDIANTE CONTRATTO .
2.2- RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO. – QUALSIASI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI PRESTATORI DI LAVORO CHE SUBISCONO IL DANNO IN OCCASIONE DI LAVORO O DI SERVIZIO RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ PER LA QUALE E’ PRESTATA L’ASSICURAZIONE.
2.3 BENI CHE COMPONGONO LO STABILIMENTO. – QUALSIASI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DEI BENI CHE COMPONGONO LO STABILIMENTO (IMMOBILI, IMPIANTI, ECC.), O DEL SITO SU CUI SORGE LO STESSO.
2.4 SOGGETTI COLLEGATI. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE ABBIANO CAGIONATO DANNI A QUALSIASI SOGGETTO, PERSONA FISICA O GIURIDICA, CHE SI TROVI CON L’ASSICURATO IN UN RAPPORTO DI PARTECIPAZIONE, CONTROLLO, COLLEGAMENTO O SOTTOPOSIZIONE A COMUNE CONTROLLO.
2.5 INTENZIONALE MANCATA OSSERVANZA DI NORME. – EVENTI DI INQUINAMENTO DERIVANTI DA, O ATTRIBUIBILI A, INOSSERVANZA INTENZIONALE DA PARTE DELL’ASSICURATO DI LEGGI, DIRETTIVE, REGOLAMENTI, STATUTI, NORMATIVE O CONSUETUDINI AVENTI FORZA DI LEGGE OVVERO DI AVVISI DI VIOLAZIONE, ORDINI ESECUTIVI O DISPOSIZIONI DI AUTORITÀ PUBBLICHE.
2.6 OMESSA DICHIARAZIONE DI FATTI NOTI. – EVENTI DI INQUINAMENTO GIÀ VERIFICATISI, O DERIVANTI DA CIRCOSTANZE CHE NE RENDANO PROSSIMO E CERTO IL VERIFICARSI, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI DECORRENZA, O ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ OVE CONCESSA, DEI QUALI L’ASSICURATO ERA A CONOSCENZA, O CHE AVREBBE POTUTO CONOSCERE USANDO L’ORDINARIA DILIGENZA, E CHE NON SONO STATI DICHIARATI DALL’ASSICURATO ALLA SOCIETA’.
2.7 INQUINAMENTO PREESISTENTE. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE RIGUARDINO AREE IN CUI LE SOSTANZE FUORIUSCITE SIANO GIÀ PRESENTI IN CONCENTRAZIONI SUPERIORI A QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE.
2.8 MANCATO PRESIDIO DELLO STABILIMENTO. - EVENTI DI INQUINAMENTO CHE SI VERIFICANO E/O SI MANIFESTANO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI VIENE A MANCARE IL CONTROLLO OPERATIVO DELLO STABILIMENTO.
2.9 VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DELL’AREA INTERESSATA DALL’EVENTO DI INQUINAMENTO. – L’EVENTUALE INCREMENTO DEI COSTI DI BONIFICA E RIPRISTINO IN CONSEGUENZA DELLA VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO DEL SITO INTERVENUTA DURANTE L’INTERVENTO DI BONIFICA.
2.10 ONERI NON ASSICURABILI. – QUALSIASI PAGAMENTO L’ASSICURATO SIA TENUTO AD EFFETTUARE PER UNO DEI SEGUENTI TITOLI:
* SANZIONI, MULTE, AMMENDE DA CHIUNQUE COMMINATE, NONCHÉ I COSIDDETTI DANNI PUNITIVI;
* IMPOSTE E TASSE;
* QUALSIASI RISARCIMENTO O INDENNIZZO PER EVENTI CHE LA LEGGE CONSIDERI NON ASSICURABILI.
2.11 ALTERAZIONI GENETICHE. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE PROVOCHINO ALTERAZIONI DI CARATTERE GENETICO.
2.12 INQUINAMENTO DI ORIGINE EPIDEMIOLOGICA. – EVENTI DI INQUINAMENTO ORIGINATI DA CONTAMINAZIONE DI TIPO BIOLOGICO, PER TALE INTENDENDOSI QUELLA PRODOTTA DA VIRUS, BATTERI, FUNGHI, SPORE, ECC.
2.13 POZZI PERDENTI. – EVENTI DI INQUINAMENTO CHE SI VERIFICANO ATTRAVERSO POZZI PERDENTI.
2.14 AREE DI MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO – QUALSIASI TIPO DI SPESA E/O COSTI SOSTENUTI PER EVITARE, CONTENERE O RIPARARE UN DANNO A SUOLO, SOTTOSUOLO ED ACQUE DI FALDA, NEL CASO IN CUI LE AREE DI MOVIMENTAZIONE E/O STOCCAGGIO DELLE SOSTANZE (IVI COMPRESI I RIFIUTI) NON SIANO IMPERMEABILIZZATE E, IL DRENAGGIO DELLE STESSE, NON SIA DOTATO DI MEZZI DI PROTEZIONE O CONTENIMENTO DI SPANDIMENTI ANCHE IMPROVVISI.
2.15 VERIFICHE DELLA CONFORMITÀ NORMATIVA - TUTTE LE SPESE O I COSTI SOSTENUTI VOLONTARIAMENTE DALL’ASSICURATO, O IMPOSTE DALLE AUTORITÀ DI CONTROLLO, PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO O CONTROLLO DI CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE E PER LE SPESE O I COSTI CHE, A SEGUITO DI TALI ATTIVITÀ, SI RENDONO NECESSARIE PER IL RIPRISTINO DELLA SUDDETTA CONFORMITÀ. NON RIENTRANO NELLA SUDDETTA ESCLUSIONE LE SPESE O I COSTI SOSTENUTI PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO O CONTROLLO CORRELATE ALL’INTERVENTO DI BONIFICA EFFETTUATO A SEGUITO DI UN EVENTO DI INQUINAMENTO RISARCIBILE A TERMINI DI POLIZZA.
2.16 SANZIONI ECONOMICHE O COMMERCIALI INTERNAZIONALI. - LA SOCIETÀ NON È TENUTA A FORNIRE COPERTURA ED A INDENNIZZARE ALCUNA SPESA O COSTO, O RISARCIRE ALCUNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO O COMUNQUE, IN GENERALE, A SOSTENERE ALCUN TIPO DI ESBORSO IN VIRTÙ DEL PRESENTE CONTRATTO QUALORA ESSA, LA SUA CAPOGRUPPO O LA SUA CONTROLLANTE, NEL FAR CIÒ, INCORRANO NEL PAGAMENTO DI QUALSIVOGLIA SANZIONE, PROIBIZIONE O RESTRIZIONE PREVISTA DA RISOLUZIONI DELLE NAZIONI UNITE O SANZIONI ECONOMICHE O COMMERCIALI, AI SENSI DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA O DEGLI STATI UNITI D'AMERICA.
B) L'ASSICURAZIONE, SALVO SPECIFICA PATTUIZIONE DI DEROGA, INOLTRE NON E’ OPERANTE PER:
2.17 CESSIONE DELLO STABILIMENTO. - EVENTI DI INQUINAMENTO CHE SI VERIFICANO E/O SI MANIFESTANO, SIA ENTRO CHE OLTRE I CONFINI DELLO STABILIMENTO, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI LO STESSO VIENE: VENDUTO, CEDUTO, O NE VENGA CEDUTO IL CONTROLLO OPERATIVO.
2.18 ATTIVITA’ DI TRASPORTO. - EVENTI DI INQUINAMENTO, VERIFICATISI OLTRE I CONFINI DELLO STABILIMENTO, DERIVANTI DALLA PROPRIETA’, DAL POSSESSO O DALL’USO A QUALSIASI TITOLO DA PARTE DELL’ASSICURATO O DI ALTRI CHE OPERANO A SUO NOME, INCLUSE LE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO, DI:
* VEICOLI STRADALI A MOTORE, RIMORCHI O SEMIRIMORCHI AUTORIZZATI ALLA CIRCOLAZIONE SU STRADE PUBBLICHE, COMPRESE LE RELATIVE ATTREZZATURE O APPARECCHIATURE;
* AEREI, NAVI O VEICOLI SU ROTAIA.
2.19 SERBATOI INTERRATI. - EVENTI DI INQUINAMENTO ORIGINATI DA QUALSIASI SERBATOIO INTERRATO SITUATO ENTRO I CONFINI DELLO STABILIMENTO, NEL SOTTOSUOLO, E DESTINATO A STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI SOSTANZE PRESENTI NELLO STABILIMENTO.
2.20 AMIANTO E PIOMBO. - EVENTI DI INQUINAMENTO ORIGINATI DA AMIANTO O QUALSIASI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO, PITTURE A BASE DI PIOMBO UTILIZZATE O APPLICATE A QUALSIASI COSTRUZIONE O STRUTTURA.
2.21 SOSTANZE RADIOATTIVE. - EVENTI DI INQUINAMENTO VERIFICATISI SIA ENTRO CHE OLTRE I CONFINI DELLO STABILIMENTO A CAUSA DELLA PRESENZA DI SOSTANZE RADIOATTIVE.
2.22 GUERRA E TERRORISMO. – SINISTRI DERIVANTI DA, O ATTRIBUIBILI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AD ATTI DI GUERRA (DICHIARATA O MENO), TERRORISMO, CONFLITTO ARMATO, ATTIVITÀ MILITARE, TERRORISTICA O DI GUERRA CIVILE, SABOTAGGIO, OCCUPAZIONE MILITARE, OSTILITÀ (DICHIARATA O MENO), RIBELLIONE, RIVOLUZIONE, DISORDINE CIVILE, INSURREZIONE, USURPAZIONE DI POTERE, CONFISCA, NAZIONALIZZAZIONE, DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO ALLA PROPRIETÀ DA PARTE O PER ORDINE DI QUALUNQUE AUTORITÀ GOVERNATIVA, PUBBLICA O LOCALE O QUALUNQUE ALTRA ORGANIZZAZIONE POLITICA O TERRORISTICA.
ART. 3 - INIZIO E TERMINE DELL’ASSICURAZIONE
3.1 L’ASSICURAZIONE VALE PER I SINISTRI VERIFICATISI DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE, A CONDIZIONE CHE:
* L’EVENTO DI INQUINAMENTO DA CUI CONSEGUONO SI SIA VERIFICATO NEL MEDESIMO PERIODO DI ASSICURAZIONE O SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ, OVE CONCESSA, E
* LA MANIFESTAZIONE DELL’EVENTO DI INQUINAMENTO, O IL RICEVIMENTO DI UNA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DA PARTE DELL’ASSICURATO, SIA AVVENUTA PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE.
3.2 CON RIFERIMENTO ALLA GARANZIA DI CUI ALL’ART. 1.2 DELLA POLIZZA, RELATIVAMENTE ALLE MINACCE IMMINENTI DI EVENTI DI INQUINAMENTO, L’ASSICURAZIONE VALE A CONDIZIONE CHE LE STESSE SI SIANO:
* ORIGINATE DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE O SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DI RETROATTIVITÀ, OVE CONCESSA, E
* MANIFESTATE PER LA PRIMA VOLTA DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE.
3.3 Nel caso in cui più Richieste di Risarcimento traggano origine da un medesimo Evento di Inquinamento, la data del ricevimento della prima di esse sarà considerata come data di tutte le Richieste di Risarcimento, anche se presentate successivamente alla data di scadenza del Periodo di Assicurazione.
Art. 4 - Proroga del termine per la denuncia dei Sinistri
Se la presente Polizza non viene rinnovata per ragioni diverse dal mancato pagamento del premio o dall’inosservanza delle condizioni di Polizza da parte dell’Assicurato, il Contraente avrà diritto al periodo di proroga del termine per la denuncia dei Sinistri indicato nella Scheda, durante il quale potrà dare notifica di qualsiasi Sinistro derivante da un Evento di Inquinamento verificatosi durante il Periodo di Assicurazione o successivamente alla Data di Retroattività, ove concessa. Il periodo di proroga del termine per la denuncia dei Sinistri non si applica nel caso in cui la presente Xxxxxxx venga sostituita o le medesime garanzie siano prestate con altra copertura.
ART. 5 - LIMITI DI RISARCIMENTO
5.1 IL MASSIMALE AGGREGATO INDICATO NELLA SCHEDA RAPPRESENTA L’ESBORSO MASSIMO CHE LA SOCIETA’ È TENUTA A SOSTENERE PER L’INTERO PERIODO DI VALIDITÀ DELL’ASSICURAZIONE E PER TUTTE LE GARANZIE PRESTATE.
PERTANTO, IN NESSUN CASO LA SOCIETA’ RISPONDERÀ PER SOMME ECCEDENTI DETTO MASSIMALE PER PIÙ:
* SINISTRI, ANCHE SE NOTIFICATI IN TEMPI DIVERSI – INCLUSO IL PERIODO DI PROROGA PREVISTO DALL’ART. 4 - CHE TRAGGANO ORIGINE DA UNA STESSA CAUSA;
* SINISTRI COMUNQUE ORIGINATI, NOTIFICATI DURANTE IL PERIODO DIASSICURAZIONE O DURANTE IL
PERIODO DI PROROGA PREVISTO DALL’ART. 4.;
* ASSICURATI CORRESPONSABILI NEL MEDESIMO SINISTRO OD IN ALTRI DIFFERENTI SINISTRI.
5.2 IL MASSIMALE PER SINISTRO INDICATO NELLA SCHEDA RAPPRESENTA IL MASSIMO ESBORSO CHE LA SOCIETA’ È TENUTA A SOSTENERE PER CIASCUN SINISTRO, ANCHE SE DENUNCIATO NEL PERIODO DI PROROGA COSÌ COME PREVISTO DALL’ART. 4; AI FINI DEL PRESENTE PARAGRAFO PIÙ RICHIESTE DI RISARCIMENTO CHE TRAGGANO ORIGINE DA UN UNICO EVENTO DI INQUINAMENTO SARANNO CONSIDERATE COME UN UNICO SINISTRO.
ART. 6 - FRANCHIGIA O SCOPERTO
SONO A CARICO DELL’ASSICURATO PER CIASCUN SINISTRO LA FRANCHIGIA O SCOPERTO – CON IL MINIMO ED IL MASSIMO - INDICATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA. LA LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI DOVUTI ALL’ASSICURATO A TERMINI DELLA PRESENTE POLIZZA AVVERRÀ AL NETTO DI TALI SOMME.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
7.1 IL CONTRAENTE, COME CONDIZIONE PER L’OPERATIVITÀ DELLA PRESENTE XXXXXXX, DOVRÀ DARE AVVISO SCRITTO ALLA SOCIETA’ DI QUALSIASI EVENTO DI INQUINAMENTO SCOPERTO, O RICHIESTA DI RISARCIMENTO RICEVUTA, DURANTE IL PERIODO DI ASSICURAZIONE, O DURANTE IL PERIODO DI PROROGA DEL TERMINE PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI, SE APPLICABILE, NON APPENA POSSIBILE E COMUNQUE NON OLTRE TRE GIORNI. L’INADEMPIMENTO DI TALE OBBLIGO PUÒ COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO.
7.2 Ogni avviso deve avere forma scritta ed essere trasmesso - anche via fax - agli altri indirizzi o destinatari precedentemente comunicati per iscritto dalla Società.
7.3 La data di spedizione viene considerata quale data di notifica e la prova della spedizione sarà considerata prova dell’adempimento dell’obbligo di notifica.
ART. 8 - GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE
8.1 L’ASSICURATO HA L’OBBLIGO DI:
* FORNIRE OGNI RAGIONEVOLE ASSISTENZA ALLA SOCIETA’ E COOPERARE NELLE AZIONI DI DIFESA PER OGNI RICHIESTA DI RISARCIMENTO E NELL’ESERCIZIO DELL’EVENTUALE AZIONE SURROGATORIA DA PARTE DELLA SOCIETA’;
* USARE LA DILIGENZA NECESSARIA E FARE, O CONCORRERE A FARE, TUTTO CIÒ CHE È RAGIONEVOLMENTE POSSIBILE PER EVITARE O LIMITARE LE CONSEGUENZE DI QUALSIASI SINISTRO INDENNIZZABILE A TERMINI DI POLIZZA; FORNIRE ALLA SOCIETA’ LE INFORMAZIONI E L’ASSISTENZA RICHIESTE CHE CONSENTANO DI INDAGARE SU QUALSIASI SINISTRO E/O DI DETERMINARE L’ESPOSIZIONE A TERMINI DI POLIZZA.
8.2 Nell’adempimento dell’obbligo di bonifica a seguito di Eventi di Inquinamento nei termini imposti dalla Normativa in Materia Ambientale, l'Assicurato dovrà designare professionisti competenti ed appaltare tali lavori a soggetti scelti di comune accordo con la Società. L’Assicurato darà avviso alla Società di tutte le azioni e le misure adottate in conformità a quanto stabilito nel presente articolo.
8.3 La Società ha la facoltà, ma non l’obbligo, di assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
8.4 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere alla Richiesta di Risarcimento proposta nei confronti dell’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del sottolimite applicabile, o del massimale ove non sia previsto un sottolimite. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto importo, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
8.5 La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da esso designati e non risponde delle spese di giustizia penale.
8.6 La Società ha il diritto in ogni momento dopo la notifica di un Sinistro di effettuare il pagamento all’Assicurato dell'importo del massimale applicabile o della parte di questo che residua dopo il pagamento di altri Sinistri e, una volta eseguito tale pagamento, tutte le obbligazioni della Società nei confronti dell’Assicurato a termini di Polizza, comprese, se previste, quelle concernenti le spese legali, cesseranno.
8.7 LA PRESENTE POLIZZA NON OPERA NEL CASO IN CUI L’ASSICURATO RICONOSCA O ASSUMA QUALSIASI RESPONSABILITÀ, CONCORDI QUALSIASI LIQUIDAZIONE, PRESTI ACQUIESCENZA A QUALSIASI DECISIONE, O SOSTENGA QUALUNQUE SPESA LEGALE SENZA IL PREVENTIVO CONSENSO SCRITTO DELLA SOCIETA’. IL CONSENSO DELLA SOCIETA’ NON POTRÀ ESSERE IRRAGIONEVOLMENTE NEGATO, SEMPRE CHE LA SOCIETA’ SIA STATA POSTA NELLE CONDIZIONI DI ESERCITARE TALE DIRITTO A TERMINI DI POLIZZA.
8.8 La Società può procedere alla liquidazione di qualsiasi Sinistro previo consenso dell’Assicurato. Se la Società nega il consenso, l’obbligazione della Società relativamente a tale Sinistro non potrà eccedere l’importo, al netto dello scoperto o della franchigia applicabile, per il quale sarebbe stato possibile raggiungere un accordo in relazione a tale Sinistro, oltre alle spese legali alla data in cui tale proposta di liquidazione è stata avanzata per iscritto dalla Società.
Art. 9 – Liquidazione dei Sinistri - Controversie
La liquidazione dei Sinistri avviene mediante accordo diretto fra le parti o, a richiesta di una di esse, da parte di un collegio di periti nominati uno dall’Assicurato ed uno dalla Società e il terzo di comune accordo tra i primi due. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede il Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo sono ripartite a metà tra di esse.
I periti devono:
a) indagare sulle cause, circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità dell’Evento di Inquinamento;
b) verificare l’esattezza di qualsiasi dichiarazione relativa alle circostanze del rischio resa dal Contraente ed accertare se, al momento del verificarsi dell’Evento di Inquinamento, esistevano circostanze che avevano modificato il rischio e che non erano state comunicate alla Società;
c) verificare se l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti a suo carico dall’art. 8;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del Sinistro in conformità con le disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali devono essere esposti in apposita relazione, con allegate le stime dettagliate, il tutto da redigersi in doppio originale, una per ciascuna delle parti.
I risultati delle valutazioni di cui alla lettera d) sono obbligatori tra le parti, le quali rinunciano sin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, dolo, violenza, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente alla indennizzabilità del danno.
La perizia è valida anche se il perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla. Tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nella relazione. I periti sono dispensati dall’osservanza di qualsiasi formalità procedurale.
Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, validità, esecuzione e scioglimento della presente Polizza, precedente o successiva alla sua cessazione, verrà demandata in via esclusiva ad un collegio arbitrale in base alle norme di diritto processuale civile applicabili. Il procedimento si svolgerà in lingua italiana. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri che abbiano conoscenza delle questioni giuridiche assicurative rilevanti per la soluzione della controversia. La Società ed l’Assicurato nomineranno un arbitro ciascuno e il terzo verrà nominato di comunque accordo dai primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Milano. La decisione degli arbitri sarà definitiva e vincolante per le parti. I costi relativi al compenso spettante agli arbitri, ai mediatori ed alle altre spese di arbitrato verranno sostenuti in parti uguali dalla Società e dall’ Assicurato. Per il resto, ciascuna parte sosterrà i propri costi di arbitrato.
Nel caso in cui sorgano controversie separate tra la Società e diversi Assicurati queste saranno risolte insieme o in successione, come gli arbitri o i mediatori riterranno opportuno.
IV. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 10 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Sottoscrivendo la presente Xxxxxxx il Contraente conferma:
* che le dichiarazioni rese direttamente o tramite il broker sono accurate e complete e riconosce che la Società ha emesso questa Polizza
in conformità e sulla base di tali dichiarazioni;
* di prendere atto che dichiarazioni inesatte relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.);
* CHE L’OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE DI QUESTA POLIZZA DA PARTE DI TUTTI GLI ASSICURATI È CONDIZIONE
ESSENZIALE DELLA VALIDITÀ DELLA STESSA E DI QUALSIASI EVENTUALE OBBLIGO INDENNITARIO DELLA
SOCIETA’.
Art. 11 - Aggravamento del rischio
11.1 Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
11.2 GLI AGGRAVAMENTI DI RISCHIO NON NOTI O NON ACCETTATI DALLA SOCIETÀ POSSONO COMPORTARE LA PERDITA TOTALE O PARZIALE DEL DIRITTO ALL'INDENNIZZO, NONCHÉ LA STESSA CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE (ART. 1898 COD. CIV.).
Art. 12 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente
(ART. 1897 COD. CIV.).
Art. 13 - Altre assicurazioni
Nel caso in cui sia, o sia stata, stipulata un’altra assicurazione per il medesimo rischio garantito dalla presente Polizza, l’Assicurato dovrà prontamente darne avviso per iscritto alla Società e fornire, su richiesta della Società, copia della relativa polizza. In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Cod. Civ.). Nel caso in cui sia operante un'altra assicurazione, indipendentemente dagli importi dei massimali, per il rischio coperto dalla presente Polizza, gli obblighi della Società sono definiti come segue.
* Se nessuna altra assicurazione è stata stipulata a primo rischio, la presente Polizza opererà a primo rischio e gli obblighi della Società rimarranno invariati. Se altra assicurazione è stata stipulata a primo rischio, la Società sarà tenuta al solo pagamento di una quota determinata secondo il metodo descritto nel punto seguente.
* Se tutte le altre assicurazioni prevedono il pagamento in quote uguali, anche la Società risponderà della stessa quota in modo tale che ogni Assicuratore contribuisca per un uguale importo fino a che ha raggiunto il proprio massimale o fino a che l’intero Sinistro è stato indennizzato.
* Se le altre assicurazioni non prevedono quote uguali, la Società contribuirà in proporzione al proprio massimale in modo tale che la quota di indennizzo dovuta da ciascun Assicuratore sia uguale al rapporto tra il massimale previsto dalla sua Polizza e la somma dei massimali delle polizze di tutti gli assicuratori.
Art. 14 - Diritto di accesso e ispezioni tecniche
Il Contraente acconsente a che la Società possa accedere a tutte le informazioni elaborate o rilevate da qualsiasi Assicurato, raccogliere informazioni presso qualsiasi Assicurato e a prendere visione di qualsiasi documento concernenti il rischio coperto dalla presente Polizza, sia esso considerato rilevante o meno da parte dell’Assicurato.
Nel rispetto dei diritti dell’Assicurato, qualsiasi rappresentante autorizzato della Società avrà il diritto e la facoltà, ma non l'obbligo, di assumere informazioni dall’Assicurato e di ispezionare in qualsiasi momento, durante il periodo di validità dell’Assicurazione, o successivamente, lo Stabilimento. Né la Società né i suoi rappresentanti assumeranno alcuna responsabilità od obbligo nei confronti dell’Assicurato o di qualsiasi altra parte, persona fisica o giuridica, in conseguenza di tale diritto di ispezione e del suo esercizio. Né il diritto della Società a compiere ispezioni, prelievi di campioni e monitoraggi, né la loro effettuazione e la documentazione dei risultati varranno in alcun modo a certificare o garantire nell’interesse dell’Assicurato o di altri che lo Stabilimento e l’Attività sono conformi alla Normativa in Materia Ambientale, o alle regole di buona tecnica o a qualunque altra, legge, regolamento o prescrizione. Il Contraente acconsente a mettere a disposizione a proprie spese personale adeguato e qualsiasi altra risorsa per assistere i rappresentanti della Società durante le ispezioni.
Art. 15 - Pagamento del premio
15.1 L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
15.2 QUALORA IL CONTRAENTE NON VERSI I PREMI O LE RATE DI PREMIO SUCCESSIVE L'ASSICURAZIONE RESTA SOSPESA DALLE ORE 24 DEL 15° GIORNO DOPO QUELLO DELLA SCADENZA E RIPRENDE EFFICACIA DALLE ORE 24 DEL GIORNO DEL PAGAMENTO, FERME LE SUCCESSIVE SCADENZE (ART. 1901 COD. CIV.).
Art. 16 – Modifiche dell’Assicurazione
Le modifiche alla presente Polizza possono essere apportate solo mediante appendice scritta emessa dalla Società.
Art. 17 – Rinvio alle norme di legge ed interpretazione del contratto
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di diritto italiano.
Art. 18 – Estensione territoriale
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto origine dai Xxxx Xxxxxxxxxx, anche essi ubicati nell’Unione europea.
Art. 19 – Recesso in caso di sinistro.
Si conviene che, a seguito di ogni denuncia di Xxxxxxxx le Parti possono recedere dal contratto, tramite lettera raccomandata, con preavviso di quindici (15) giorni . Soltanto nel caso in cui il diritto di recesso sia esercitato da parte della Società, la stessa sarà tenuta a rimborsare all’Assicurato la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al Periodo di Assicurazione non fruito. In caso di recesso da parte dell’Assicurato tale rimborso non verrà di contro riconosciuto.
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia |
Ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli:
ART. 1 Oggetto della Polizza;
ART. 2 ESCLUSIONI;
ART. 3 INIZIO E TERMINE DELL’ASSICURAZIONE; ART. 5 LIMITI DI RISARCIMENTO;
ART. 6 FRANCHIGIA O SCOPERTO;
ART. 8 GESTIONE DEI SINISTRI - SPESE;
ART. 9 Liquidazione dei Sinistri – controversie; ART. 14 Diritto di accesso e ispezioni tecniche;
IL CONTRAENTE |
V. CONDIZIONI PARTICOLARI
IL CONTRAENTE | LA SOCIETA’ AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia |
Ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, cod. civ., il Contraente dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni Particolari seguenti articoli:
XX 0 XXXXXXXXXXX; XX 0;
XX 0; XX 0;
………………….;
IL CONTRAENTE |
Informativa sulla Privacy di AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia
Come utilizziamo i Dati Personali
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.
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• Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
• Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
• Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
• Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
• Accertamento e difesa di diritti legali
• Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del suo Paese di residenza)
• Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
• Marketing, ricerca e analisi di mercato
Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).
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Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i suoi Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potrà trovare all’indirizzo: xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxx.
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