SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE Tra COMUNE DI CESENA
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE Tra COMUNE DI CESENA
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PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI AREA VERDE PUBBLICA
POSTA
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI AREA VERDE PUBBLICA POSTA
Il presente contratto di sponsorizzazione ha per oggetto la valorizzazione e/o la manutenzione dell’ area verde posta ……………………., evidenziata in tinta gialla nella planimetria allegata, a cura e spese del soggetto denominato Sponsor, riconoscendo al medesimo un ritorno di immagine grazie all’ esposizione di spazi pubblicitari.
L’anno duemiladodici (2012), il giorno ( ), del mese di ( ), in Cesena, nella Residenza Comunale,
tra:
l’Ente Pubblico COMUNE DI CESENA, codice fiscale 00143280402, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxx x.00, rappresentato dall’Arch. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, in qualità di Dirigente del Settore Edilizia Pubblica;
e
la Ditta ,(di seguito denominato Sponsor) avente sede in , via n. , cap partita iva , nella persona del suo legale rappresentante Sig. , nato a il , residente per la carica suindicata in via n. di seguito denominato Sponsor;
VISTI
- Il Piano Generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera di C.C. n.124 del 2002 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento per le Sponsorizzazioni approvato con del. di C.C. n.30 del 25/02/2010 e successive modifiche;
- Il vigente Codice della Strada e Regolamento di esecuzione e di attuazione;
si conviene
di affidare alla ditta con sede a in via la valorizzazione e/o la manutenzione dell’area verde oggetto della presente convenzione, secondo le modalità di seguito descritte.
ART. 1 OBBLIGHI A CARICO DELLO SPONSOR
Lo Sponsor si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutte le necessarie opere di sistemazione e i necessari lavori di manutenzione delle aree verdi elencate ed in particolare è tenuto a:
1. adempiere a tutte le obbligazioni descritte nel presente Contratto, nell’allegato A e nel progetto presentato in sede di gara, anche con riferimento alle tempistiche ivi indicate:
2. realizzare gli interventi entro 90 giorni dalla consegna delle aree, qualora la convenzione preveda l’arredo e la sistemazione dell’area. Nel caso di aree già sistemate la manutenzione dovrà decorrere dalla consegna delle medesime;
3. apporre cartelli come mezzo di comunicazione del proprio marchio e dell’attività di realizzazione e manutenzione per sostenere la riqualificazione delle aree affidate, sempre garantendo la visibilità. In caso di rotatoria il numero massimo di cartelli sarà pari ai bracci stradali che si immettono nella
medesima e in ogni caso non oltre quattro (4), collocati paralleli al perimetro dell’anello e nell’intersezione che precede il braccio di uscita, ad una distanza minima dal cordolo di mt. 1,5.
4. La dimensione massima dei cartelli dovrà essere
.
5. installare i mezzi di comunicazione esclusivamente all’interno dell’aiuola purché gli impianti rispettino le seguenti prescrizioni tecniche:
• siano monofacciali
• abbiano lo stesso formato dimensionale all’interno di ciascuna area;
• abbiano colore e caratteristiche conformi a quanto prescritto dal Codice della Strada;
• siano appoggiati con continuità al suolo e orientati parallelamente (lato lungo) al cordolo;
• il materiale dei supporti e delle plance devono essere cedevoli agli urti;
6. nel caso di aiuola posta all’interno di rotatoria, garantire che per una fascia minima di mt. 2,00 la corona circolare esterna dell’aiuola sia priva di essenze arboree e sia scrupolosamente a prato verde in maniera da garantire la piena visibilità stradale;
7. garantire il programma manutentivo minimo, indicate nell’allegato A al presente documento;
8. se richiesto dal Settore Edilizia Pubblica attrezzare le aree con sistemi di irrigazione;
9. concordare l’esatto posizionamento dei cartelli pubblicitari con il Settore Edilizia Pubblica;
10. non cedere, anche parzialmente il contratto di sponsorizzazione. La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;
11. osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, antinfortunistica e a rispettare gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato, a qualunque titolo per lo svolgimento dell’attività sopra citata;
12. Pagamento dell’imposta sulla pubblicità secondo quanto stabilito nelle Norme tecniche del piano generale degli impianti pubblicitari approvato con deliberazione di C.C. 124/2002 e seguenti modificazioni.
Si precisa che all’interno del cartello è vietato l’inserimento di frecce indicatrici.
Art. 2 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di Cesena al fine di ottenere la realizzazione ed il mantenimento dell’arredo delle aree verdi da parte dello Sponsor, si impegna ad autorizzare l’inserimento del marchio dello sponsor o di altro simbolo identificativo del medesimo, per mezzo di cartelli all’interno di ciascuna area, a dare preventiva comunicazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti, servizi o strutture a cura dell’ Amministrazione stessa o di Imprese impegnate in lavori di interesse pubblico e a provvedere, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
Art. 3 FACOLTA’ A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di Cesena si riserva la facoltà di:
• Introdurre modificazioni negli impianti in corso del contratto di sponsorizzazione. Tali modifiche non potranno aggravare i costi per lo Sponsor. Qualora le modifiche fossero ritenute inaccettabili dallo Sponsor, questi potrà recedere dal contratto anche prima della scadenza;
• Effettuare interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura della stessa o di altri Enti interessati interferenti con la pertinenza stradale oggetto del presente contratto senza che lo sponsor possa sollevare alcuna eccezione. Al termine degli interventi le zone interessate dovranno essere interamente ripristinate:
Art. 4 CONSEGNA AREE E VERIFICHE CORRETTI ADEMPIMENTI
La consegna delle aree oggetto di sponsorizzazione avverrà con la redazione di apposito verbale.
Dal giorno di consegna lo Sponsor si obbliga a inoltrare richiesta di autorizzazione ad eseguire i lavori con regolarità, garantendone la realizzazione entro 60 (sessanta) gg.
I lavori dovranno essere eseguiti con la massima diligenza secondo quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara. Se durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione dovessero essere danneggiati manufatti o strutture esistenti, lo Sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate.
Lo Sponsor non può modificare, sospendere o ritardare i lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il Comune.
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i lavori oggetto del presente atto, in base a proprie esigenze funzionali, avvertendo preventivamente lo Sponsor.
Al termine dei lavori verrà redatto un verbale con allegate foto dello stato di consistenza dell’area affidata e degli interventi di riqualificazione effettuati.
Art. 5 CONTROLLI E VIGILANZA SULL’ ESECUZIONE DEI SERVIZI
Il Comune potrà disporre controlli sul buon andamento dei servizi per tutto il periodo di durata del contratto tramite personale proprio e comunque con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei.
Il Comune inoltre, per mezzo dei propri incaricati, eseguirà dei sopralluoghi per verificare lo stato dell’area e la qualità della manutenzione effettuata e si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinari e straordinari, a carico dello Sponsor, ritenuti necessari ai fini del decoro e della sicurezza della circolazione stradale entro 76 ore dalla richiesta inviata via fax o e-mail allo stesso.
Lo sponsor è tenuto a garantire, ai sopra indicati responsabili dei controlli, tutta la collaborazione necessaria.
Art. 6 GARANZIE
Lo sponsor si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alla proprietà pubblica o privata durante i lavori di sistemazione e manutenzione dell’area così come è obbligato al rispetto della normativa vigente per l’utilizzo del suolo pubblico e al rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze di visibilità.
Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare nell’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione, o conseguenti a mancato rispetto dei patti o delle prescrizioni tecniche, sono esclusivamente attribuibili allo Sponsor.
A garanzia delle obbligazioni dichiarate e per il risarcimento danni lo Sponsor sarà tenuto a presentare una cauzione anche a mezzo di polizza fideiussoria per un importo pari ad €. 1.000,00, valevole per gli anni dell’affidamento. Lo Sponsor sarà inoltre tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa che copra qualsiasi danno possa derivare al Comune, a terzi e a cose durante il periodo della gestione per effetto della stessa, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità.
Art. 7 REGIME FISCALE
Ai fini fiscali si precisa che:
a) il valore della fatturazione dello sponsor all’Ente corrisponde ad €.
b) il valore della fatturazione dell’Ente allo sponsor correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor
(spazio pubblicitario) è pari all’importo specificato alla precedente lettera a) oppure è pari a . L’aliquota IVA per entrambe le operazioni è pari a quello vigente al momento della fatturazione.
La fatturazione da parte dell’ Ente e dello Sponsor avverrà contestualmente in data di ogni anno.
Art. 8 PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora l’area non venga conservata nelle migliori condizioni di manutenzione, risulti pericolosa per la circolazione viaria o sia disatteso quanto previsto dal progetto presentato in sede di gara. Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto, assegnando un termine di 10 gg. per le eventuali controdeduzioni e precisazioni dello Sponsor.
Qualora da parte dello Sponsor venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l’accordo decade e l’Amministrazione provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo allo Sponsor. La modifica, la sospensione o il ritardo dei lavori per decisione unilaterale dello Sponsor costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione dell’accordo qualora, dopo diffida intimata dal Comune a mezzo raccomandata A.R. lo Sponsor non abbia eseguito le disposizioni impartite. In tale ipotesi restano a carico dello Sponsor tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. E’ vietata la cessione, anche parziale dell’accordo. In caso di risoluzione anticipata del contratto per fatti imputabili allo Sponsor o di recesso del contratto e facoltà del Comune ritenere come indennizzo la cauzione presentata con polizza fideiussoria. Nel caso in cui venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi ad opera di terzi estranei, lo Sponsor è ritenuto responsabile e quindi, segnalato l’evento, concorderà con il Comune le iniziative in merito.
Per inadempienze che pregiudichino l’attività resta in facoltà del Comune l’applicazione a carico dello Sponsor di una penalità da un minimo di €. 200,00 ad un massimo di €. 5.000,00, determinabili a seconda della gravità ed indicativamente riferibili ai seguenti casi:
• Mancato rispetto dei termini indicati per la prestazione del servizio;
• Mancato utilizzo delle specie indicate;
• Mancato rispetto del programma manutentivo:
• Mancato rispetto delle prescrizioni inerenti la forma e/o la dimensione dei cartelli pubblicitari.
Le penali verranno quantificate dal Dirigente responsabile mediante adozione di procedimento motivato. Il provvedimento verrà notificato o inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno allo Sponsor che potrà presentare le proprie difese entro 10 gg. dalla data della notifica o di ricevimento. Xxxxxxx detto termine o qualora il Dirigente responsabile ritenga motivatamente di non poter accogliere le motivazioni addotte a difesa, nei 10 giorni successivi provvede ad applicare la penale.
Il Comune procede alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 ed ai sensi dell’art. 1456 C.C. qualora accerti che lo Sponsor abbia posto in essere comportamenti tali da danneggiare l’immagine del Comune, nonché nelle ipotesi di immotivato abbandono e/o mancata effettuazione delle attività.
La risoluzione del contratto avverrà con provvedimento motivato del Comune e comunicata tramite notifica o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 9 AFFIDAMENTO DI PARTE DELLE ATTIVITA’ A TERZI
E’ consentito affidare parte delle attività a terzi previa autorizzazione da parte del Comune. Lo Sponsor resta l’unico responsabile della corretta esecuzione del servizio.
Art. 10 DURATA
La presente convenzione ha una durata di anni .
Art. 11 RINNOVO
La presente convenzione potrà essere rinnovata a richiesta dello Sponsor e alle medesime condizioni.
La richiesta di rinnovo va presentata entro un anno dalla scadenza.
La durata massima del rapporto contrattuale, compresi i rinnovi, non potrà comunque superare i dieci anni.
Art. 12 FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.
A seguito di individuazione saranno a carico dello Sponsor tutte le spese inerenti il contratto (registrazione, imposta di bollo, diritti di segreteria).
Art. 13 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si farà espresso riferimento alle norme del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione normativa in materia.
Sono parte integrante della convenzione i seguenti allegati:
1. Progetto di sistemazione dell’area verde e suoi allegati se previsto oppure relazione tecnica.
2. Allegato A relativo alle specifiche tecniche
Letto confermato e sottoscritto.
Per la ditta per il Comune di Cesena
Il legale rappresentante Il Dirigente Settore Edilizia Pubblica