INDICE
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per il personale non dirigente di Poste Italiane
30 Novembre 2017
INDICE
PARTI STIPULANTI PREMESSA
CAPITOLO I – DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 - Sistema di Relazioni Industriali
Art. 2 - Assetti contrattuali
Art. 3 - Procedure per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Art. 4 - Informazione e Consultazione
Art. 5 - Partecipazione
Art. 6 - Delegazioni sindacali territoriali
Art. 7 - Informazioni riservate
Capitolo II – DIRITTI SINDACALI
Art. 8 - Assemblea Art. 9 - Referendum
Art. 10 - Locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Art. 11 - Contributi sindacali Art. 12 - Diritto di affissione Art. 13 - Attività sindacale
Art. 14 - Tutela e agibilità delle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali
Art. 15 - Istituti di patronato
Art. 16 - Diritti sindacali dei Telelavoratori
Art. 17 - Controversie collettive e procedure di raffreddamento e di conciliazione
Capitolo III – DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Premessa
Art. 18 - Assunzione
Art. 19 - Periodo di prova
Art. 20 - Classificazione del personale
Art. 21 - Quadri
Art. 22 - Rapporto di lavoro a tempo determinato Art. 23 - Rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 24 - Apprendistato Professionalizzante
Art. 25 - Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Art. 26 - Contratto di somministrazione a tempo determinato
Art. 27 - Lavoro agile
Art. 28 - Telelavoro
Art. 29 - Orario di lavoro
Art. 30 - Regimi di orario e Sistemi di Flessibilità Art. 31 - Lavoro straordinario, festivo, notturno Art. 32 - Conto ore individuale
Art. 33 - Reperibilità
Art. 34 - Permessi
Art. 35 - Aspettative per gravi motivi familiari, handicap, richiamo alle armi, volontariato e servizio civile, cariche pubbliche elettive
Art. 36 - Ferie
Art. 37 - Giorni festivi
Art. 38 - Trasferimenti
Art. 39 - Trasferimenti collettivi
Art. 40 - Trasferta
Art. 41 - Assenze per malattie – Trattamento Art. 42 - Lavoratori studenti – Diritto allo studio Art. 43 - Tutela della maternità e della paternità Art. 44 - Tutela dei portatori di handicap
Art. 45 - Tutela delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcoliche e delle ludopatie Art. 46 - Tutele legali
Art. 47 - Igiene e sicurezza sul lavoro
Art. 48 - Personale video – terminalista negli Uffici Postali
Art. 49 - Lavori usuranti
Art. 50 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 51 - Indumenti di lavoro
Art. 52 - Doveri del dipendente Art. 53 - Provvedimenti disciplinari Art. 54 - Codice disciplinare
Art. 55 - Procedimento disciplinare
Art. 56 - Provvedimenti cautelari non disciplinari Art. 57 - Sospensione temporanea senza diritto alla retribuzione
Capitolo IV – POLITICHE SOCIALI, FORMAZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEI LAVORATORI
Premessa
Art. 58 - Politiche sociali
Art. 59 - Formazione
Art. 60 - Valorizzazione e sviluppo professionale Art. 61 - Criteri e sistemi di valutazione dei lavoratori Art. 62 - Tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori
Capitolo V – TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 63 - Struttura della retribuzione
Art. 64 - Minimi tabellari e indennità di contingenza
Retribuzione Fissa
Art. 65 - Retribuzione fissa base mensile, giornaliera e oraria
Art. 66 - Pagamento della retribuzione
Art. 67 - Tredicesima mensilità
Art. 68 - Quattordicesima mensilità
Retribuzione Variabile
Art. 69 - Premio di risultato
Art. 70 - Incentivazione commerciale
Art. 71 - Indennità di posizione Art. 72 - Indennità portalettere Art. 73 - Indennità monoperatore
Art. 74 - Maggiorazioni per lavoro festivo, notturno e straordinario
Art. 75 - Indennità per servizi viaggianti
Art. 76 - Indennità di cassa
Art. 77 - Assegno per il nucleo familiare
Art. 78 - Trattamento di fine rapporto
Art. 79 - Previdenza complementare e Assistenza Sanitaria integrativa
Capitolo VI – CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 80 - Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Art. 81 - Risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica
Art. 82 - Modalità di risoluzione
Art. 83 - Preavviso
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 84 - Ritenute per quote assicurative e associative
Art. 85 - Sistema di refezione
Art. 86 - Durata e applicazione
ALLEGATI
Allegato 1 - Tabella figure professionali di Riferimento
Allegato 1 bis - Lettera sistema professionale ed inquadramentale
Allegato 2 - Lettera decesso in servizio di dipendenti
Allegato 3 - Ambiti di applicazione reperibilità tecnico operativa
Allegato 4 - Lettera Ferie
Allegato 5 - Lettera Assegnazione auto ad uso promiscuo
Allegato 6 - Lettera Trasferte
Allegato 7 - Lettera assegnazione temporanea nel periodo di allattamento
Allegato 8 - Lettera Permessi per i lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali
Allegato 9 - Minimi e Contingenza
Allegato 10 - Competenze contrattuali arretrate
Allegato 11 - Tabella Maggiorazioni
Allegato 12 - Lettera indennità di cassa
Allegato 13 - Lettera Protocollo Responsabilità Sociale d’Impresa
Allegato 14 - Protocollo Appalti
Allegato 15 - Previdenza complementare
Allegato 16 - Informazioni Riservate
Allegato 17 - Conto ore Operatore di Sportello Uffici Postali
Allegato 18 - Lettera documenti normativi
Allegato 19 - Protocollo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro
Allegato 20 - Protocollo Proposizione Commerciale Allegato 21 - Protocollo politiche attive del lavoro Allegato 22 - Testo Unico sulla Rappresentanza Allegato 23 - Lettera Assemblea
Allegato 24 - Fondo Sanitario Allegato 25 - Lettera CRAL Allegato 26 - Lettera turni “H24”
Allegato 27 - Lettera contributi sindacali
In data 30 novembre 2017 tra
Poste Italiane S.p.A., anche in rappresentanza di Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. Xxx, XXX S.p.A., Xxxxxxxxxxx S.p.A., Poste Mobile S.p.A., Poste Assicura S.p.A.
e
SLC – CGIL, SLP – CISL, UILposte, FAILP – CISAL, CONFSAL Xxx.xx, FNC UGL – Xxx.xx;
è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Il presente contratto viene applicato alle seguenti aziende:
Poste Italiane S.p.A., Xxxxxx S.p.A., Poste Vita S.p.A., BancoPosta Fondi S.p.A. Xxx, XXX S.p.A., Xxxxxxxxxxx S.p.A., Poste Mobile S.p.A., Poste Assicura S.p.A.
Le Parti confermano le discipline contrattuali in atto nelle Società di cui al presente punto, derivanti da precedenti processi di armonizzazione compatibili con il presente CCNL.
Inoltre, con riferimento alle modifiche intervenute ad opera del presente CCNL e che necessitano di un relativo adattamento della normativa prevista nelle Aziende, le Parti si danno atto che nelle aziende medesime tale adattamento si realizzi entro tre mesi.
Le Parti convengono che le previsioni sopra richiamate realizzano i necessari presupposti per l’applicazione del presente contratto.
PREMESSA
Le Parti stipulanti confermano i principi e gli indirizzi contenuti nei Protocolli sottoscritti a livello confederale in materia di assetti contrattuali; in particolare riaffermano il ruolo centrale della concertazione attraverso la quale concretizzare, fermi restando i diversi ruoli e le rispettive responsabilità, l’impegno ad assicurare un sistema di relazioni industriali coerente con l’evoluzione del mercato, con l’elevato livello di competitività, con la crescente dinamicità del contesto di riferimento e con l’obiettivo di valorizzare il contributo delle risorse umane impiegate. La costante crescita di valore di tutti gli asset aziendali, unitamente allo sviluppo qualitativo delle professionalità impiegate in Azienda, consente di proporre prodotti e servizi sempre più in linea con la diversificata domanda della collettività nazionale.
Le Parti stipulanti, inoltre, assumono quali valori fondanti:
- la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi di crescita dell’Azienda siano garantiti da un sistema di Relazioni Industriali orientato alla prevenzione ed al superamento dei possibili motivi di conflitto, assumendo il consenso e la partecipazione quali obiettivi qualificanti da perseguire ai diversi livelli;
- la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quale sistema di regole certe e condivise per conseguire una gestione moderna e flessibile dei rapporti di lavoro;
- la rilevanza di un sistema di Relazioni Industriali che sia caratterizzato dalla valorizzazione dei livelli decentrati, al fine di individuare soluzioni condivise che siano tempestive, efficaci e responsabili, anche attraverso la crescita ed il miglioramento della qualità dei rapporti tra le parti;
- la condivisione di assetti contrattuali che valorizzino, unitamente al CCNL che costituisce momento fondamentale per la realizzazione dei principi sopra esposti, la contrattazione di secondo livello;
- lo sviluppo delle risorse umane da realizzarsi attraverso l’integrazione ed il coinvolgimento delle professionalità ad ogni livello, al fine di conseguire risultati di qualità;
- il consolidamento delle iniziative che, in coerenza con le sollecitazioni provenienti dalla UE in materia di Responsabilità Sociale di Impresa, consentono di
rafforzare il ruolo dei dipendenti quale uno dei più importanti stakeholder di riferimento.
Per il contesto sopra delineato le Parti si impegnano a definire sedi, strumenti e percorsi temporalmente regolamentati in grado di conseguire, nella necessaria autonomia e responsabilità delle Parti stipulanti ed attraverso meccanismi procedurali certi e trasparenti, rapporti reciproci atti a realizzare gli scopi e gli obiettivi sopra richiamati, unitamente ad un modello di crescita che coniughi la tutela dell’occupazione con il relativo sviluppo sostenibile.
In tal senso le Parti concordano nel delineare un sistema di Relazioni Industriali che:
- preveda l’impiego di strumenti di informazione, consultazione, contrattazione e partecipazione;
- potenzi ed arricchisca il ruolo e le funzioni degli Organismi Paritetici quali sedi non negoziali di analisi, verifica e confronto sistematico sui temi di interesse reciproco, avendo particolare riguardo anche alle tematiche di rilevanza europea, con particolare riferimento al tema della Responsabilità Sociale di Impresa, quale principio ispiratore nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo della società;
- preveda strumenti di monitoraggio sull’evoluzione del dibattito tra gli attori istituzionali e sociali in tema di assetti contrattuali e disciplina del rapporto di lavoro nonché coerenti percorsi di adattamento ed armonizzazione con le conseguenti modifiche legislative e/o contrattuali;
- consolidi il ruolo di Poste Italiane quale infrastruttura centrale del sistema paese, e favorisca il potenziamento e l’utilizzo strategico di risorse per la formazione, nell’obiettivo condiviso di rispondere alla domanda di professionalità dei lavoratori e dell’Azienda.
* * * * *
A tal fine concordano sull’utilità di promuovere iniziative volte a sensibilizzare gli attori istituzionali e sociali sui temi dell’evoluzione del sistema di Relazioni Industriali con particolare riferimento al mondo delle aziende di servizi.
Con l’obiettivo di verificare l’applicabilità del presente contratto alle società che, nell’arco di vigenza del medesimo CCNL, dovessero rientrare nel perimetro del Gruppo Poste Italiane, le Parti concordano di attivare specifici momenti di confronto.
Capitolo I
DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1
Sistema di Relazioni Industriali
I. In coerenza con quanto sancito nella Premessa del presente contratto, le Parti stipulanti, fermi restando i rispettivi ruoli, ritengono necessario definire un complessivo sistema di Relazioni Industriali che garantisca, attraverso un insieme organico ed articolato di regole certe e condivise, fattivamente orientato alla prevenzione e al superamento dei possibili motivi di conflitto e finalizzato a favorire il conseguimento degli obiettivi competitivi delle Aziende che applicano il presente Contratto Collettivo, la qualità del lavoro e il valore delle persone, nonché la valorizzazione e lo sviluppo delle professionalità.
II. Le Parti medesime, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire ai diversi livelli, nel rispetto delle modalità e degli ambiti temporali di seguito previsti, convengono sulla necessità di adottare un sistema complessivo di Relazioni Industriali che valorizzi ulteriormente l’effettività del confronto territoriale e che si articoli attraverso specifici momenti di informazione, consultazione, contrattazione e partecipazione.
Nell’ambito del predetto sistema, tale articolazione viene orientata alla creazione di condizioni tali da favorire la crescita della professionalità e la diffusione sempre più ampia e generalizzata degli obiettivi d’impresa, riguardanti in particolare i mutamenti e l’evoluzione dei nuovi contesti tecnologici, organizzativi, di mercato e del lavoro, in una logica di efficienza e competitività internazionale.
Art. 2
Assetti contrattuali
Il sistema contrattuale si articola su due livelli, come di seguito individuati:
A) CONTRATTAZIONE NAZIONALE
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi ed economici del personale.
Il presente contratto individua, per il livello aziendale/territoriale, ambiti e competenze diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e della contrattazione nazionale, prevedendo opportune garanzie procedurali per il rispetto di quanto stabilito nonché i soggetti abilitati, anche in coerenza con quanto previsto dal Testo Unico sulla Rappresentanza.
Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata triennale sia per la parte normativa sia per quella economica.
Fanno parte dell’ambito delle competenze fondamentali assegnate alla contrattazione nazionale, i seguenti temi qualificanti di carattere generale:
- recepimento delle intese Governo-Parti Sociali in materia di lavoro, previa analisi e valutazione congiunta;
- politiche occupazionali;
- sistema di relazioni industriali;
- diritti sindacali;
- disciplina del rapporto di lavoro;
- nuove figure professionali, conseguenti a nuove attività o a cambiamenti organizzativi, per le quali non sia possibile procedere al relativo inquadramento sulla base delle norme del presente CCNL;
- trattamenti retributivi ed economici.
B) CONTRATTAZIONE AZIENDALE/TERRITORIALE
La contrattazione di secondo livello si svolge, per Poste Italiane S.p.A., a livello aziendale o territoriale, in funzione dell’ambito geografico di rilevanza delle relative tematiche.
Per le altre società del Gruppo Poste che applicano il presente CCNL, la contrattazione di secondo livello si svolge esclusivamente a livello aziendale.
Il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione aziendale di cui alla presente lettera B) viene demandata la disciplina del Premio di Risultato, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 69 del presente CCNL.
Gli accordi relativi al premio di risultato hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Fatto salvo l’autonomo potere decisionale aziendale in merito alle strategie organizzative, alla contrattazione aziendale di cui alla presente lettera B) vengono altresì ricondotte, secondo criteri e modalità negoziati nel rispetto della procedura che segue, le tematiche relative a:
1. gestione delle conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva, che abbiano valenza nazionale o coinvolgano due o più regioni;
2. nuovi regimi e/o articolazioni di orario connessi alla funzionalità dei servizi anche con riguardo alle esigenze indotte dal mercato di riferimento;
3. materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL.
Riguardo alle tematiche di cui ai punti 1 e 2 che precedono, l’Azienda fornirà alle XX.XX. nazionali stipulanti il presente CCNL una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell’avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare gli effetti sociali di cui sopra.
Detto confronto negoziale si esaurirà entro e non oltre i 25 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall’Azienda per il primo incontro, durante i quali l’Azienda non darà luogo all’attuazione dei progetti previsti e le XX.XX. si asterranno da ogni azione diretta.
Decorsi 25 giorni, in difetto di esito positivo del predetto confronto le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
In caso, invece, di esito positivo, l’Azienda fornirà apposita informativa alle competenti strutture territoriali delle XX.XX., fermo restando quanto indicato nel penultimo capoverso del presente articolo in relazione all’esame congiunto sulle materie espressamente demandate al livello territoriale (regionale) dall’accordo aziendale.
In coerenza con quanto stabilito dall’Accordo di recepimento del Testo Unico sulla Rappresentanza di cui all’Allegato 22 del CCNL, saranno sottoposti all’approvazione delle R.S.U. ovvero, laddove non previste, delle R.S.A. esclusivamente gli accordi aziendali in materia di Premio di Risultato nonché quelli di cui alla lettera B), comma 6, punto 1) del presente articolo. La consultazione delle Rappresentanze Sindacali, da svolgersi con le modalità previste dal suddetto Accordo di recepimento del Testo Unico sulla Rappresentanza, dovrà concludersi entro e non oltre 13 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, dalla data di sottoscrizione dell’ipotesi di accordo cui la validazione si riferisce.
Ai fini di assicurare l’esigibilità delle intese aziendali validate con le procedure di cui all’Allegato 22 al presente CCNL, le Parti individueranno modalità e/o soggetti per la verifica e il monitoraggio dell’applicazione di quanto convenuto a livello aziendale e territoriale.
La contrattazione territoriale di Poste Italiane S.p.A. si svolge in sede regionale e di Direzione Generale Corporate, fermi restando i livelli di interlocuzione e rappresentanza previsti dal presente CCNL in sede di Unità Produttiva.
Alla contrattazione territoriale come sopra definita viene rimandato il confronto sulle seguenti materie:
a) disciplina della quota regionale del premio di risultato, secondo i rinvii contenuti nell’art. 69 del presente CCNL;
b) definizione e applicazione di nuove articolazioni di orario, di ripartizione e distribuzione del tempo di lavoro, ivi compresi i turni derivanti dall’introduzione di nuovi modelli strutturali, che non siano già stati oggetto di regolamentazione a livello aziendale;
c) materie individuate da specifici rinvii contenuti nel presente CCNL;
d) gestione di conseguenze sul piano sociale dell’attuazione dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro, ivi ricomprendendo processi di mobilità collettiva territoriale, qualora i richiamati processi riguardino una sola regione, secondo criteri e modalità che seguono.
Riguardo alla lettera d) che precede, l’Azienda fornirà alle competenti strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL una informazione preventiva, con indicazione contestuale della data dell’avvio del confronto, che sarà finalizzato a ricercare possibili soluzioni per governare le ricadute sociali dei processi citati, nel rispetto delle norme contenute nel presente CCNL e negli accordi collettivi nazionali.
Il confronto, in ordine alle materie di cui alle lettere b) e d) che precedono, si esaurirà entro e non oltre i 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi alla data fissata dall’Azienda per il primo incontro.
Nel caso in cui detto confronto non si concluda positivamente, l’intera materia potrà formare oggetto di un ulteriore esame a livello aziendale, su richiesta anche di una sola delle XX.XX. nazionali stipulanti o dell’Azienda, da presentarsi entro 3 giorni dalla conclusione della predetta procedura territoriale.
L’esame a livello aziendale dovrà comunque esaurirsi nel termine massimo di 10 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro.
Nel corso di ciascuna delle fasi della suddetta procedura l’Azienda non darà luogo all’attuazione dei progetti previsti e le XX.XX. si asterranno da ogni azione diretta.
Al termine della suddetta procedura, ove la stessa non si sia conclusa positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
In relazione alla procedura a livello territoriale disciplinata dal presente articolo la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell’art. 6 del presente CCNL.
Le Parti inoltre si incontreranno a livello territoriale (regionale) per effettuare, secondo le modalità previste dai relativi accordi aziendali, un esame congiunto sulle materie da questi espressamente demandate, da concludersi entro i 7 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, successivi al termine della validazione da parte delle R.S.U. di cui al decimo capoverso della lettera B) del presente articolo.
Anche per tale ambito di interlocuzione, la competente Delegazione Sindacale sarà individuata secondo le norme contenute nell’art. 6 del presente CCNL.
Art. 3
Procedure per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Le proposte per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro saranno presentate in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto stesso.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi che precedono, in caso di ritardato rinnovo del CCNL
rispetto alla scadenza, le Parti definiranno una copertura economica a favore dei lavoratori in forza alla data del rinnovo contrattuale.
Art. 4
Informazione e Consultazione
In relazione a quanto previsto all’art.1 del presente CCNL le Parti, nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante da perseguire a diversi livelli, convengono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire, in ambito non negoziale, i contenuti di conoscenza sulle tematiche di comune interesse in vista della ricerca di soluzioni condivise.
Il predetto sistema di informazione e consultazione, finalizzato a prevenire i conflitti e ad aumentare la comune consapevolezza sui temi fondamentali per lo sviluppo delle aziende, si articolerà secondo procedure che avranno luogo con tempi, modalità, contenuti ed ai livelli di Direzione Aziendale e Rappresentanza dei lavoratori, come di seguito indicato:
A) Livello Nazionale
a) Entro 2 mesi dall’approvazione della relazione finanziaria semestrale e del bilancio annuale, rispettivamente da parte del CdA e dell’Assemblea degli Azionisti, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti una informativa, relativa al periodo di riferimento, sugli argomenti appresso specificati, riferiti al personale destinatario del presente CCNL:
1. andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’Azienda, con riguardo ai più significativi indicatori di bilancio ed alle prospettive di sviluppo, anche in considerazione delle dinamiche dei mercati di riferimento;
2. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione dell’Azienda e politiche di make or buy;
3. processi di riconversione e di riposizionamento strategico:
− revisione dei processi e dei modelli organizzativi, produttivi e distributivi, con particolare attenzione all’innovazione del portafoglio prodotti, allo sviluppo tecnologico ed agli investimenti;
− orientamenti e possibili azioni per il miglioramento della qualità dei servizi offerti;
4. dinamiche del costo del lavoro anche con riferimento alla disponibilità della forza lavoro (xxxxx, presenze/assenze dal servizio, inidoneità);
5. contratto di programma;
6. distribuzione territoriale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
7. dati dell’occupazione, anche regionale (occupazione femminile e maschile, varie tipologie di contratto, livelli di inquadramento);
8. eventuali interventi normativi connessi al rapporto di lavoro, derivanti anche dalla disciplina comunitaria e dal dialogo sociale europeo.
L’Azienda fornisce altresì alle Organizzazioni Sindacali stipulanti, anche a richiesta delle stesse, adeguata informativa al verificarsi di eventi straordinari che incidano significativamente sull’Azienda.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti adeguata informativa in ordine alle decisioni ed ai provvedimenti che intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie).
c) L’Azienda, inoltre, fornisce alle Organizzazioni Sindacali stipulanti una informativa sui sistemi di incentivazione commerciale, prima della relativa fase esecutiva.
In relazione alle materie di cui ai punti 1 e 2 della lettera a) e della lettera b) che precedono, avrà luogo la consultazione, su richiesta di almeno una delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa. La consultazione si svolgerà nell’ambito dei lavori del Comitato Nazionale Gruppo Poste previsto dall’art. 5 del presente CCNL.
Detto esame dovrà esaurirsi entro 9 giorni dalla data fissata dall’Azienda per il primo incontro entro i quali, con riferimento alle decisioni di cui alla precedente lettera b), non si darà luogo all’attuazione dei provvedimenti di cui trattasi.
B) Livello Regionale
a) Con periodicità semestrale, entro 1 mese dalle informative rese ai sensi del precedente punto A),
l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL, una informativa sulle materie di seguito indicate:
1. situazione, struttura e andamento prevedibile dell’occupazione a livello regionale e di Unità Produttiva;
2. qualità del servizio e indicatori di produttività nel territorio di competenza;
3. distribuzione regionale degli uffici postali, con indicazioni previsionali riguardanti l’anno in corso sull’apertura di nuovi uffici postali ed eventuale razionalizzazione della rete degli uffici medesimi;
4. dati sulle varie tipologie dei contratti di lavoro nel territorio di competenza;
5. linee generali della formazione e riqualificazione professionale con riferimento al territorio di competenza.
Resta fermo che, con riferimento alle materie di cui al punto 1 che precede, la consultazione si realizza con le modalità e al livello nazionale di cui alla lettera A) del presente articolo.
b) Prima della fase esecutiva, l’Azienda fornisce alla Delegazione Regionale di cui all’art. 6, lett. b) e alla Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, lett. a) del presente CCNL una adeguata informativa in ordine:
1. alle decisioni ed ai provvedimenti che l’Azienda intende adottare, qualora siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro (anche derivanti dall’introduzione di nuove tecnologie) che comportino effetti sull’occupazione nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento;
2. ai piani di attuazione di nuovi regimi di orario nella regione e nelle Unità Produttive di riferimento, la cui introduzione abbia formato oggetto di specifico accordo;
3. alle linee generali della formazione e riqualificazione professionale connesse ai processi di cui al punto 1 che precede;
4. ai dati di cui all’art. 31 – lavoro straordinario – III capoverso.
In relazione all’informativa di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 che precedono, la Delegazione Sindacale regionale di cui all’art. 6, lett. b) ovvero le Organizzazioni Sindacali regionali possono formulare richiesta di consultazione, da presentare entro 5
giorni dal ricevimento dell’informativa, cui farà seguito un incontro per l’esame delle relative materie a livello territoriale.
Nel medesimo termine, analoga richiesta potrà essere formulata dalla Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL ovvero dalle XX.XX. provinciali, relativamente alle materie che producono impatti sulle Unità Produttive di riferimento.
Le Delegazioni sindacali di cui sopra potranno formulare proprie osservazioni.
Detto esame dovrà esaurirsi entro 6 giorni successivi alla data fissata dall’Azienda per l’incontro, durante i quali, con riferimento alle decisioni di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3, non si darà luogo all’attuazione dei progetti di cui trattasi.
Le disposizioni relative alle fasi di informazione e consultazione a livello regionale disciplinate nel presente articolo si applicano esclusivamente a Poste Italiane S.p.A., fatti salvi gli accordi aziendali intervenuti in materia nelle Aziende del Gruppo.
Le procedure di cui al presente articolo si pongono come autonome rispetto agli altri momenti di confronto sindacale regolati dal presente CCNL e, pertanto, non si cumulano con le relative procedure.
Le procedure di informazione e consultazione previste dal presente articolo per le materie di cui alla lettera A) sub a), punti 1 e 2 e sub b); B) sub a), punto 1 e sub b), punti 1 e 3, nonché le previsioni di cui all’art. 7 che segue (informazioni riservate), costituiscono attuazione della disciplina di cui al D.Lgs. n. 25/2007.
Con periodicità annuale, nei primi tre mesi dell’anno successivo a quello di riferimento, su richiesta delle Parti, nell’ambito del Comitato Nazionale Gruppo Poste di cui all’art. 5 che segue, viene effettuato uno specifico confronto sull’andamento e gli esiti delle procedure di cui al comma che precede. L’esito positivo del confronto sulle citate procedure di informazione e consultazione realizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 25/2007, la conclusione del procedimento di informazione e consultazione di cui al decreto legislativo medesimo. La conclusione di detto procedimento si intende altresì positivamente realizzata in assenza della richiesta di cui sopra.
* * *
Le Parti si danno atto che i temi relativi alle pari opportunità vengono trattati all’interno del Comitato per l’attuazione dei Principi di Parità di Trattamento e di Uguaglianza di Opportunità e dei C.P.T. Regionali di cui all’art. 5 del presente CCNL.
Con riferimento al sistema di informazione e consultazione disciplinato dal presente articolo, le Parti convengono di incontrarsi nel corso della vigenza del presente CCNL, al fine di effettuare una verifica congiunta sulla efficacia complessiva del sistema secondo i principi condivisi.
Art. 5
Partecipazione
Le Parti stipulanti convengono sull’opportunità di individuare, nel Gruppo Poste Italiane, un sistema coerente di organismi partecipativi a composizione mista Azienda e Organizzazioni Sindacali ed assumono la partecipazione, ai diversi livelli e nei diversi luoghi del sistema delle Relazioni Industriali, quale metodo per il miglioramento complessivo della qualità del lavoro e del clima interno.
Obiettivo dei suddetti organismi è quello di favorire un proficuo scambio di opinioni, in sedi non negoziali, tra i rappresentanti aziendali e quelli dei lavoratori, sia per agevolare una consapevole partecipazione degli stessi ai processi di cambiamento che intervengono a livello nazionale ed internazionale, sia nella consapevolezza che l’integrazione e la collaborazione tra le Parti sviluppino livelli di efficacia e di efficienza aziendali e determinino un miglioramento complessivo della qualità del lavoro.
Pertanto le Parti convengono di costituire i seguenti organismi:
- Comitato Nazionale Gruppo Poste;
- Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale;
- Comitato per l’attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità;
- Organismi Paritetici per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Osservatorio Paritetico sulla Sanità Integrativa;
- Osservatorio di cui al Protocollo di Intesa in materia di proposizione commerciale del 22 ottobre 2013 (Allegato 20 al presente CCNL).
COMITATO NAZIONALE GRUPPO POSTE
Composizione
Il Comitato Nazionale Gruppo Poste è composto da due componenti della Segreteria Nazionale di ogni Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL e da una adeguata rappresentanza del Vertice aziendale del Gruppo Poste Italiane.
Funzionamento
Il Comitato si riunisce due volte l’anno, su convocazione della Direzione aziendale, a seguito dell’approvazione della relazione semestrale e del bilancio. Sessioni straordinarie saranno previste a seguito delle decisioni assunte preventivamente all’implementazione di linee strategiche deliberate dal CdA di Poste Italiane S.p.A. che abbiano rilevanti impatti sul perimetro aziendale, sulle condizioni di lavoro e sull’occupazione.
Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono a carico del Gruppo Poste Italiane; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.
Materie
Il Comitato Nazionale Gruppo Poste svolge funzioni di studio e approfondimento dei principali aspetti relativi alle prospettive strategiche e produttive delle aree di business del Gruppo, con particolare riferimento allo scenario competitivo in cui si collocano i singoli comparti.
In particolare, costituiscono oggetto di analisi:
- le prospettive evolutive dei mercati di riferimento per il Gruppo Poste Italiane;
- la situazione occupazionale nel Gruppo Poste Italiane, le connesse dinamiche e le relative linee di tendenza con particolare riferimento ai trend evolutivi delle professionalità, all’occupazione femminile, ai fenomeni demografici anche legati all’occupazione giovanile ed ai risultati delle politiche attive del lavoro, così come delineate nel relativo protocollo (Allegato 21 al presente CCNL);
- gli investimenti, con particolare riferimento allo sviluppo tecnologico degli asset del Gruppo Poste Italiane;
- i processi di innovazione tecnologica, di prodotto/servizio e di mercato, in grado di produrre
rilevanti effetti sui business e sulla competitività del Gruppo;
- gli impatti sul Gruppo che derivano dall’evoluzione del modello previdenziale.
Inoltre, il Comitato esprimerà osservazioni in merito all’individuazione ed al corretto utilizzo delle principali leve di politica attiva del lavoro - da attivarsi tempo per tempo in relazione alla realizzazione dei piani industriali - anche con riferimento agli strumenti che favoriscano l’occupazione.
Le materie oggetto di discussione nell’ambito del Comitato assumono il carattere della riservatezza ai sensi dell’art.7 del presente CCNL. Pertanto, è vietata la pubblicazione e la diffusione di eventuale documentazione distribuita da parte dell’Azienda.
ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
I. Le Parti stipulanti, nell’intento di promuovere ed attuare iniziative orientate a migliorare il sistema di formazione e di riqualificazione professionale in Poste Italiane S.p.A., convengono di sviluppare ed arricchire le attività dell’Ente Bilaterale a livello nazionale avente la finalità principale di sostenere, in materia di formazione, il dialogo sociale tra le Parti medesime, anche attraverso aggiornamenti sulle strategie e sulle iniziative adottate dalla Commissione Europea.
II. L’Ente Bilaterale si riunisce con cadenza mensile.
III. Le Parti, all’interno dell’Ente Bilaterale, promuovono congiuntamente attività in tema di formazione e di riqualificazione professionale, ivi ricomprendendo sia quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 sia quanto rinveniente da eventuali processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione e/o trasformazione aziendale ovvero dall’introduzione di innovazioni tecnologiche. A tal fine l’Ente Bilaterale ha, in particolare, la funzione di:
- elaborare proposte e progetti formativi, da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici, analizzandone i relativi impatti;
- promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con le Regioni e/o con Enti pubblici e/o privati in materia di formazione;
- promuovere ed assumere ogni iniziativa utile a conseguire, per tutte le attività indicate negli alinea precedenti e per le attività formative svolte in Poste Italiane S.p.A., l’accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e regionali;
- promuovere l’aggiornamento sulle iniziative prese dalla Commissione Europea e dal Comitato per il Dialogo Sociale Europeo nel settore postale, in materia di Formazione e Riqualificazione.
In relazione a quanto sopra, le Parti si danno atto che l’accesso alle prestazioni ordinarie del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Gruppo Poste Italiane”, di cui al D.M. n° 78642 del 24 gennaio 2014, è subordinato ad un confronto tra le Parti al fine di definire specifiche intese.
Le Parti si danno atto dell’opportunità che l’Ente Bilaterale di Poste Italiane S.p.A. possa esaminare specifici progetti formativi relativi anche ad altre Aziende che applicano il presente CCNL.
Gli oneri relativi al funzionamento dell’Ente Bilaterale sono a carico di Poste Italiane S.p.A.; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.
COMITATO PER L’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA’ DI TRATTAMENTO ED UGUAGLIANZA DI OPPORTUNITA’
I. E’ istituito - a livello nazionale e, per Poste Italiane S.p.A., a livello regionale - il Comitato per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità (di seguito C.P.T.) del Gruppo Poste Italiane, anche in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 198/2006; il Comitato si riunisce con cadenza trimestrale a livello nazionale e con cadenza semestrale a livello regionale.
II. A livello nazionale, per parte aziendale, il Comitato sarà costituito da rappresentanti di Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Postemobile S.p.A., Poste Vita S.p.A..
III. Il Comitato si propone lo scopo di implementare e rafforzare una cultura attenta alla diversità, anche di genere, tramite azioni positive tese a realizzare esempi di
buone prassi nel Gruppo, nell’intento di promuovere la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità. In tale contesto, il Comitato tratterà altresì tematiche afferenti l’integrazione e l’inclusione delle persone con disabilità. Tali scopi saranno perseguiti anche tenendo presenti lo scenario europeo e le attività del Comitato per il Dialogo Sociale europeo nel settore postale.
IV. Il C.P.T. Nazionale costituisce altresì sede di approfondimento delle tematiche di cui al punto 2 del Protocollo di recepimento dell’Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro allegato al presente CCNL.
V. Il C.P.T. svolge, tra gli altri, un ruolo di studio, di proposizione e di ricerca sui principi di parità di cui al D.Lgs. 198/2006, nell’ambito delle materie e dei compiti ivi previsti, con particolare riguardo alle attività di cui all’Ente Bilaterale; il Comitato è paritetico, tra Azienda e XX.XX., seppure con una diversa composizione numerica dei partecipanti.
VI. Il C.P.T. nazionale viene ubicato nell’ambito della Direzione Centrale della Società; i C.P.T. regionali vengono ubicati nell’ambito delle Strutture aziendali territorialmente competenti.
VII. Il Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità, al quale, nell’ambito di quanto sopra precisato, viene delegata la funzione anche di coordinamento e indirizzo delle attività dei C.P.T. regionali, è composto come segue:
a) da 6 componenti designati/e dalla Società, tra i dipendenti esperti in campo giuridico, statistico, sociologico;
b) da un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il CCNL designato/a dalle XX.XX. stesse;
c) per ogni componente effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.
VIII. Il Comitato Regionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità, anch’esso paritetico, che opera per quanto di propria specifica
competenza nell’ambito degli indirizzi ricevuti dal C.P.T. nazionale, è composto come segue:
a) da 6 componenti designati dalla Società a livello regionale, tra i/le dipendenti esperti/e in campo giuridico, statistico, sociologico;
b) da un/una rappresentante per ogni O.S. nazionale stipulante il presente contratto;
c) nel caso in cui la rappresentanza sindacale fosse inferiore a 6 - per l’assenza sul territorio di una delle XX.XX. stipulanti il CCNL - la Delegazione Aziendale adeguerà il numero della stessa a quella sindacale;
d) per ogni componente effettivo è nominato un supplente che sarà convocato solo in caso di assenza dichiarata da parte del titolare.
IX. Il Comitato, sia a livello nazionale che regionale, all’atto dell’insediamento elegge su proposta di parte aziendale il/la Presidente e fra i/le componenti del Comitato stesso elegge la Segreteria.
X. I/le componenti non potranno far parte del C.P.T. per più di due mandati consecutivi, ciascuno della durata di 4 anni.
XI. Il Comitato predispone ogni due anni una relazione avente ad oggetto i temi e le azioni positive sviluppate nel corso del biennio, che dovrà essere trasmessa al Ministero del Lavoro secondo le scadenze previste.
XII. Gli oneri relativi al funzionamento dei C.P.T. sono a carico del Gruppo Poste Italiane; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.
Al verificarsi di modifiche/integrazioni legislative in materia, le Parti stipulanti il presente CCNL si incontreranno per valutarne gli effetti rispetto alle previsioni del presente articolo.
ORGANISMI PARITETICI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Allo scopo di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori le Parti, considerata la rilevanza attribuita al ruolo della sicurezza sul piano della moderna organizzazione del lavoro, confermano la costituzione in Poste Italiane S.p.A. degli Organismi Paritetici
per la salute e la sicurezza sul lavoro, a livello nazionale e regionale.
Il funzionamento degli Organismi Paritetici di cui al comma che precede resta disciplinato dagli accordi tempo per tempo intervenuti tra le Parti.
L’Organismo si riunisce con cadenza trimestrale a livello nazionale e con cadenza semestrale a livello regionale.
Le Parti convengono che l’Organismo Paritetico Nazionale per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro di Poste Italiane
S.p.A. svolga i medesimi compiti previsti dal presente articolo anche con riferimento ad altre Aziende che applicano il presente CCNL.
OSSERVATORIO PARITETICO SULLA SANITA’ INTEGRATIVA
In relazione a quanto previsto dall’art. 79 del presente CCNL e dall’accordo di cui all’Allegato 24 del medesimo CCNL, viene istituito a livello nazionale un Osservatorio Paritetico sulla sanità integrativa dei dipendenti del Gruppo Poste Italiane cui si applica il CCNL di Poste Italiane S.p.A..
Composizione
L’Osservatorio è costituito da un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL e da una adeguata rappresentanza del Gruppo Poste Italiane, nominata da Poste Italiane S.p.A. anche per conto delle Aziende che rientrano nel campo di applicazione del suddetto CCNL.
I componenti dell’Osservatorio restano in carica fino alla data del rinnovo del presente CCNL e possono essere sostituiti da ciascuna delle Parti stipulanti, mediante comunicazione scritta da notificare alle Parti stesse.
Compiti e attribuzioni
All’Osservatorio sono assegnati i seguenti compiti e attribuzioni:
‐ monitorare l’andamento della gestione del Piano, allo scopo di verificarne la rispondenza con le relative finalità istitutive, sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal Fondo stesso, approfondendo anche l’evoluzione legislativa in materia di Fondi Sanitari;
‐ proporre al Fondo eventuali modifiche alle coperture e prestazioni sanitarie previste dal Piano, sulla base delle risultanze della gestione relativa al precedente esercizio;
‐ essere preventivamente informato in merito all’eventuale esclusione dal Piano degli aderenti che abbiano avuto comportamenti contrari alla correttezza e buona fede;
‐ proporre al Fondo l’adozione di campagne informative sul Fondo e di prevenzione sanitaria per gli iscritti.
Funzionamento
L’Osservatorio si riunisce almeno due volte all’anno.
Gli oneri relativi al funzionamento dell’Osservatorio sono a carico del Gruppo Poste; per quanto attiene alle attività dei singoli componenti, gli stessi saranno considerati in servizio ad ogni conseguente effetto.
Art. 6
Delegazioni Sindacali Territoriali
I. Ai fini di quanto previsto in materia di composizione delle Delegazioni Sindacali territoriali, le Parti convengono quanto segue:
a) a livello di unità produttiva la Delegazione Sindacale è costituita da non più di 1 dirigente R.S.U. eletto in rappresentanza di ciascuna lista che ha ottenuto seggi presso la U.P., congiuntamente a non più di 1 dirigente sindacale delle strutture territoriali di ciascuna delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL;
b) a livello regionale la Delegazione Sindacale è costituita nel modo che segue:
• per le Regioni: Valle d’Aosta, Molise, Basilicata, Umbria e per le province autonome di Trento e Bolzano, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 9 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna Organizzazione;
• per le Regioni: Friuli V. Giulia, Abruzzo, Sardegna, Marche, Liguria, Calabria, Puglia, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 12 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna Organizzazione;
• per le Regioni: E. Romagna, Veneto, Sicilia, Toscana, Campania, Piemonte, Lazio, Lombardia, dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 15 dirigenti delle R.S.U. eletti nella regione interessata, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti a livello regionale da ciascuna Organizzazione;
• per la Direzione Generale Corporate, in relazione a quanto previsto dall’art. 2, lettera B), dodicesimo capoverso del presente CCNL, la Delegazione Sindacale è costituita dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, unitamente ad un numero massimo di 9 dirigenti delle R.S.U. eletti nella unità produttiva, di cui almeno 6 eletti in rappresentanza delle XX.XX. stipulanti il presente CCNL ed i restanti individuati proporzionalmente ai risultati elettorali conseguiti nell’unità produttiva medesima da ciascuna Organizzazione.
Al fine di consentire il dispiego dei modelli relazionali previsti dal presente CCNL, i nominativi dei componenti RSU della delegazione di cui alla precedente lettera b), verranno comunicati all’Azienda congiuntamente dalle Segreterie Regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Le Parti si danno atto che il numero dei dirigenti sindacali territoriali della Delegazione Sindacale di cui alla lettera b) del presente articolo, non supererà il numero massimo di due dirigenti per ciascuna sigla firmataria del CCNL.
II. Il presente articolo costituisce ad ogni conseguente effetto parte integrante degli accordi in materia di costituzione e funzionamento delle R.S.U..
Art. 7
Informazioni Riservate
In relazione a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25, le Parti, con riferimento al modello di relazioni industriali di cui al presente CCNL, convengono di istituire una Commissione per la conciliazione delle contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali dall’Azienda, nonché alla concreta determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive utili alla classificazione delle informazioni non soggette agli obblighi di informazione di cui al D.Lgs citato.
La Commissione sarà composta da 6 componenti di parte aziendale e da un componente per ciascuna delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL e si insedierà entro tre mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Le modalità di funzionamento della Commissione saranno definite dalle Parti nell’ambito di una specifica sessione di incontro.
Capitolo II
DIRITTI SINDACALI
Art. 8
Assemblea
Nei singoli luoghi di lavoro potranno essere promosse dalla
R.S.U. ovvero, laddove non prevista, dalla R.S.A., nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il CCNL, assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o del lavoro.
La convocazione, la sede e l’orario delle assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni alla categoria sono comunicati alla Società (Unità Produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi due giorni lavorativi prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima.
Le assemblee saranno tenute in luoghi idonei ed in via prioritaria all’interno delle Unità Produttive, fuori dagli ambienti ove si svolge l’attività lavorativa.
Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e di più Uffici Postali, ovvero ad una pluralità di strutture nell’Unità Produttiva, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i relativi dipendenti possono partecipare. In tale occasione, il luogo per lo svolgimento dell’assemblea sarà individuato dall’Azienda e ubicato in modo da rendere agevole la partecipazione dei lavoratori.
Gli Organismi Sindacali di cui sopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. L’Azienda provvederà a darne comunicazione tempestiva ai Responsabili degli uffici interessati.
Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle assemblee.
La partecipazione alle assemblee durante l’orario di lavoro è limitata a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. A tal fine si terrà conto delle rilevazioni
dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo di lavoro.
Viene rinviata alla contrattazione nazionale la possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’anno di scadenza e rinnovo del CCNL.
Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio alla clientela ed a tal fine l’Azienda darà alla stessa adeguata informativa preventiva. Inoltre, le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o ultime due ore di servizio; in tale ultimo caso, l’Azienda garantisce la partecipazione per la durata effettiva dell’assemblea.
In relazione a quanto previsto al comma che precede, nel Contact Center di Poste Italiane le assemblee per i lavoratori occupati in attività remotizzabili presso altri siti dovranno essere indette rispettando il criterio della non contemporaneità tra i diversi Centri.
Nel caso in cui non sia possibile remotizzare le attività, la contrattazione territoriale definisce specifiche intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni, delle fasce orarie a minor picco di traffico nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori.
Per i Centri di Meccanizzazione Postale, al fine di contemperare il diritto di assemblea di tutti i lavoratori con specifiche esigenze di particolare rilevanza per la produzione, la contrattazione territoriale definisce intese finalizzate ad individuare, tra le modalità per l’esercizio del diritto di assemblea, la definizione, all’interno dei turni interessati, delle fasce orarie a minore intensità lavorativa nell’ambito delle quali convocare le riunioni dei lavoratori.
Negli uffici che svolgono la propria attività a contatto con il pubblico, nel caso di assemblee per una durata superiore a due ore che interessino una pluralità di Uffici ovvero Uffici a maggior traffico verrà individuato un presidio utile ad evitare disagi alla clientela.
In relazione a quanto sopra, per Poste Italiane S.p.A. la contrattazione territoriale definisce specifiche intese finalizzate ad individuare gli uffici interessati, le attività da garantire e le modalità di individuazione dei lavoratori coinvolti. In tal caso, i
dipendenti coinvolti nel presidio potranno partecipare ad altra assemblea indetta anche in altri uffici.
Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnati all’attività al di fuori dalle sedi di lavoro che, non potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea.
La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in servizio nell’ufficio postale con meno di 5 dipendenti.
In tali casi sarà predisposto, a cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, l’elenco nominativo del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il numero di ore, o frazione di ore, da compensare con equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 ore annue.
Art. 9
Referendum
La Società deve consentire, nell’ambito aziendale, lo svolgimento, fuori dell’orario di lavoro, di referendum tra i lavoratori, sia generali che per categoria, su materie inerenti l’attività sindacale, indetti dalla R.S.U. ovvero, laddove non prevista, dalla R.S.A. nonché dalle XX.XX. stipulanti il presente CCNL, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.
Art. 10
Locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie
La Società nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali/Unitarie e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale
comune adeguatamente attrezzato all’interno dell’unità produttiva o, in mancanza, nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le Rappresentanze Sindacali Aziendali/Unitarie hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 11
Contributi sindacali
I. Le trattenute per contributi sindacali a favore delle XX.XX. stipulanti il CCNL vengono operate dalla Società a titolo gratuito sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente contratto collettivo; le trattenute vengono effettuate in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati.
II. Le relative deleghe vengono inoltrate tramite raccomandata (o tramite PEC), dalle Organizzazioni Sindacali alle quali va effettuato il versamento, alla struttura aziendale comunicata dalla Società, contestualmente alla sottoscrizione del CCNL e/o con comunicazione successiva in caso di variazione.
III. Esse devono contenere:
− le generalità ed il codice fiscale del dipendente;
− il numero di matricola;
− l'Organizzazione Sindacale beneficiaria;
− il mese e l'anno di decorrenza;
− il luogo e la data del rilascio;
− la firma del dipendente in originale;
− il consenso per il trattamento dei dati personali.
IV. Il versamento delle somme trattenute per contributi sindacali verrà effettuato dalla Società, sul conto corrente postale indicato dall’Organizzazione Sindacale beneficiaria, non oltre il mese successivo a quello in cui la trattenuta stessa viene operata.
V. La misura della trattenuta non potrà essere superiore a 0,80% determinato su minimo tabellare più indennità di contingenza calcolata su 13 mensilità.
VI. Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato e possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori. In tal caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta alla Società. La revoca deve essere effettuata individualmente da ogni singolo interessato mediante atto scritto in originale, ordinatamente compilato, inviato a mezzo raccomandata indirizzata alla struttura aziendale comunicata dalla Società, contestualmente alla sottoscrizione del CCNL e/o con comunicazione successiva in caso di variazione, e - separatamente - all'Organizzazione Sindacale interessata.
La sola comunicazione all’Azienda dovrà essere corredata di una copia di un documento identificativo valido del dipendente interessato.
VII. Le deleghe a favore delle XX.XX. stipulanti, in atto alla data dell'entrata in vigore del CCNL, conservano la loro validità e sono assoggettate alla disciplina del presente articolo.
Art. 12
Diritto di affissione
La Società colloca all’interno dei luoghi di lavoro, ed in ambienti accessibili a tutti i lavoratori, un albo a disposizione delle Rappresentanze sindacali per l'affissione di comunicazioni a firma dei responsabili dei medesimi organismi sindacali.
I contenuti dell’informazione dovranno riguardare la materia sindacale e del rapporto di lavoro e devono rispettare le disposizioni di legge generali sulla stampa.
La Società provvederà a rimuovere il materiale di informazione o di propaganda affisso al di fuori delle apposite bacheche.
Poste Italiane S.p.A. consentirà ai lavoratori, con uno specifico link all’interno del proprio portale, l’accesso ad una sezione denominata “Bacheca sindacale”, nella quale potranno essere inseriti esclusivamente i comunicati unitari delle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti ritengono utile per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali secondo i modelli condivisi che le comunicazioni affisse agli albi messi a disposizione delle Rappresentanze sindacali a norma del presente articolo, vengano inoltrate, a titolo informativo, anche alla direzione aziendale di riferimento.
Art. 13
Attività sindacale
Lo svolgimento dell’attività sindacale avrà luogo nelle forme e nei modi coerenti con le prerogative sindacali necessarie a garantire la massima informazione dei lavoratori e nel rispetto della normativa vigente, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale e senza venir meno all'obbligo di rendere per intero la prestazione lavorativa.
I dirigenti delle R.S.U. ovvero, laddove non prevista, della R.S.A., nonché i dirigenti nazionali e territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL potranno accedere, durante l’orario di lavoro, nei luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa nell’ambito dell’Unità Produttiva, nel rispetto di modalità che non pregiudichino l’ordinario svolgimento del lavoro, avuto riguardo alle caratteristiche organizzative della Società stessa.
Art. 14
Tutela e agibilità delle rappresentanze sindacali unitarie e aziendali
Il trasferimento ad altra unità produttiva del dirigente della
R.S.U. ovvero, laddove non prevista, della R.S.A. può essere disposto solo previo nulla osta delle Associazioni Sindacali di appartenenza, salvi i casi di cambiamento di qualifica o categoria.
La disposizione di cui al punto precedente si applica fino alla fine dell'anno successivo alla data in cui è cessato l'incarico dirigenziale.
La materia delle agibilità e delle tutele dei dirigenti delle Organizzazioni Sindacali è regolata dalle disposizioni di legge e dai relativi accordi tra le Parti, tempo per tempo vigenti.
Art. 15
Istituti di patronato
Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’adempimento dei compiti di cui alla L. n. 152 del 30 marzo 2001 hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all’interno della Società senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Art. 16
Diritti sindacali dei Telelavoratori
In relazione a quanto previsto al comma 13 dell’art. 28 del presente contratto, ai dipendenti che svolgono la propria prestazione nella forma del telelavoro verrà assicurata la piena partecipazione alle attività ed alle iniziative di natura sindacale svolte in Azienda, garantendo le comunicazioni con i rappresentanti dei lavoratori.
In particolare, sarà assicurata ai telelavoratori:
- l’informazione in merito alle comunicazioni di carattere sindacale fornite dalle Rappresentanze sindacali unitarie e dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti. Le predette comunicazioni, in fase di prima applicazione, verranno effettuate a cura delle strutture aziendali mediante l’utilizzo di idonei strumenti telematici e secondo modalità condivise tra le Parti;
- la partecipazione alle assemblee indette nell’unità produttiva di appartenenza. A tal riguardo, l’unità produttiva di appartenenza del telelavoratore verrà precisata sin dall’inizio in sede di perfezionamento dell’accordo individuale, in coerenza con gli accordi che verranno definiti tra le Parti in merito all’attivazione di specifici progetti di telelavoro;
- i telelavoratori saranno inclusi nel calcolo per determinare le soglie per gli organismi di rappresentanza dei lavoratori, assicurando loro le stesse condizioni di partecipazione e di eleggibilità (elettorato attivo e passivo) alle elezioni per tutte le istanze rappresentative dei lavoratori.
NOTA A VERBALE
L’Azienda si impegna a porre in essere le azioni volte a favorire la partecipazione dei Telelavoratori ai referendum indetti dalle
XX.XX. stipulanti il presente CCNL su materie inerenti l’attività sindacale.
Art. 17
Controversie collettive e procedure di raffreddamento e di conciliazione
A) Controversie collettive.
Le controversie aventi ad oggetto la disciplina del rapporto di lavoro e l’esercizio dei diritti sindacali, che riguardino una pluralità di dipendenti, dovranno essere sottoposte al tentativo di composizione da effettuarsi tra le singole Società e le XX.XX. stipulanti, escludendosi durante la fase di confronto il ricorso a qualsiasi forma di azione sindacale e legale.
E’ esclusa dalla predetta procedura la materia attinente i licenziamenti collettivi, per la quale si applica la legge n. 223 del 1991.
Al realizzarsi della fattispecie di cui al primo comma della presente lettera A), ad iniziativa delle XX.XX. nazionali stipulanti, mediante atto scritto contenente le motivazioni della controversia, si darà corso alla procedura di confronto secondo i tempi e le modalità disciplinate dall’art. 2, lett. B), del presente CCNL.
B) Conflitti di lavoro.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, punto 2 della L. 146 del 1990, così come integrata dalla Legge n. 83 del 2000 - secondo il quale nei contratti collettivi devono essere in ogni caso previste procedure di raffreddamento e di conciliazione obbligatorie per entrambe le Parti - ed al fine di favorire il regolare andamento delle relazioni industriali, prevenendo e riducendo quanto più possibile le situazioni conflittuali ed i conseguenti effetti negativi nei confronti della clientela, Poste Italiane S.p.A. e le XX.XX. osserveranno le procedure di raffreddamento e di conciliazione di seguito specificate.
1) Livello di Unità Produttiva.
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso una Unità Produttiva, la R.S.U. interessata unitamente ad almeno una delle competenti strutture territoriali del Sindacato apriranno la procedura di seguito indicata,
dando in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura aziendale dell’Unità Produttiva.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda avvierà con la Delegazione Sindacale di cui all’art. 6 lett. a) del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo tre giorni successivi alla data del primo incontro, la procedura si intenderà comunque esaurita tra le Parti ad ogni conseguente effetto.
Ove la predetta procedura non si concluda con una conciliazione tra le Parti, si darà luogo ad un ulteriore tentativo di composizione tra le Parti a livello regionale. In tal senso l’Azienda, entro i 3 giorni successivi alla chiusura della procedura di cui al comma che precede, avvierà con la Delegazione di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca di possibili soluzioni conciliative.
La procedura di cui ai commi che precedono, in tutte le sue fasi, si intende comunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 12 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro a livello di Unità Produttiva.
Ove il conflitto a livello di Unità Produttiva insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all’art. 2, lett. B), entro i 3 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 del presente punto 1, l’Azienda fisserà l’incontro con la Delegazione sindacale di cui all’art. 6, lett. a) del presente CCNL al fine di ricercare possibili soluzioni conciliative. In caso di esito negativo si darà luogo, entro i successivi 3 giorni, ad un ulteriore tentativo di conciliazione a livello regionale con la Delegazione di cui all’art 6, lett. b) del presente CCNL.
La procedura di cui al comma che precede si intende comunque esaurita e conclusa tra le Parti decorsi 7 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro tenutosi a livello di Unità Produttiva.
Durante l’espletamento della procedura di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta.
2) Livello regionale
Qualora insorga un conflitto collettivo di lavoro presso più Unità Produttive di una stessa regione, la Segreteria Regionale dell’O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta alla struttura R.U. di Regione dell’Azienda, chiedendo l’attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda avvierà con la Delegazione Sindacale di cui all’art. 6, lett. b) del presente CCNL, incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo 8 giorni lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa tra le Parti ad ogni conseguente effetto.
Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all’art. 2, lett. B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 6 gg. lavorativi, comprensivi del sabato, a partire dal primo incontro.
Durante l’espletamento delle procedure di cui sopra le Parti si asterranno da ogni azione diretta.
3) Livello nazionale
Qualora insorga un conflitto collettivo che interessi più regioni, la Segreteria Nazionale della O.S. stipulante interessata darà in tal senso motivata comunicazione scritta, con effetto nei confronti di tutte le XX.XX. stipulanti, alla struttura centrale di Risorse Xxxxx chiedendo l’attivazione della procedura di seguito indicata.
Entro i tre giorni successivi alla ricezione della predetta comunicazione, l’Azienda darà corso ai conseguenti incontri finalizzati alla ricerca delle possibili soluzioni conciliative.
Dopo dieci giorni successivi alla data del primo incontro tra le Parti, la procedura si intenderà comunque esaurita e conclusa ad ogni conseguente effetto.
Ove il conflitto di lavoro insorga su materie già oggetto delle procedure di cui all’art. 2, lett. B) del presente CCNL, la procedura di cui al comma che precede dovrà ritenersi conclusa dopo 5 gg. successivi alla data del primo incontro.
Le Parti si danno atto che con le procedure di cui alla lettera B) del presente articolo hanno inteso dare anche applicazione alle previsioni vigenti in materia di “procedure di raffreddamento e di conciliazione” di cui alla Legge n. 83 del 2000.
Le Parti hanno sottoposto alla competente Commissione di Garanzia le norme di cui al presente articolo, ai fini della valutazione di cui all’art. 13, lett. a) della legge 146/90, così come modificata ed integrata dalla legge 83/2000 e, in caso di modifiche dell’assetto organizzativo e/o societario del Gruppo Poste che incidano sull’ambito di applicazione della suindicata legge, si impegnano a rivedere la presente disciplina e a sottoporla nuovamente alla Commissione di Garanzia.
Capitolo III
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Premessa
Le Parti, in considerazione dei fenomeni di evoluzione ed ammodernamento del mercato e delle organizzazioni del lavoro, ritengono necessario adottare politiche dell’occupazione in grado di coniugare nei dispositivi che seguono il ricorso alle diverse tipologie contrattuali di lavoro con la sicurezza di adeguati livelli occupazionali ed economico-sociali.
Attraverso l’adozione di tali politiche le Parti intendono impegnarsi a favore di una migliore qualità del lavoro, da misurarsi non solo con riferimento a specifiche caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro, ma anche alle chances che a questi si associano di ulteriore progresso nel mercato del lavoro, innanzitutto in termini di prospettive lavorative future.
Le Parti hanno un interesse convergente a perseguire una migliore qualità del lavoro, in una logica di valorizzazione e motivazione delle risorse umane, quale capitale strategico, che ne metta in risalto le potenzialità e la produttività.
Le Parti - in linea con l’obiettivo di una crescita sostenibile con più posti di lavoro di migliore qualità - si danno atto che la disciplina degli istituti inerenti la costituzione del rapporto di lavoro previsti nel presente Contratto contribuisce a garantire specifiche forme di lavoro non disgiunte da adeguati livelli di sicurezza sopra citati, ad agevolare l’introduzione di un’organizzazione del lavoro moderna e a sostenere e favorire il processo aziendale di adeguamento ai mutamenti strutturali in campo economico.
Nel perseguire tali obiettivi comuni ed in coerenza con i più recenti orientamenti legislativi, le Parti condividono la comune intenzione di riconoscere ed aderire ai valori ispiratori delle politiche attive del lavoro e delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
L’Azienda conferma altresì che orienterà i propri comportamenti al rispetto del principio di non discriminazione dei lavoratori, inteso nella sua più ampia accezione. In tal senso, sia nella fase di assunzione che nel corso dello svolgimento del rapporto
di lavoro, la valutazione delle risorse è effettuata avendo riguardo all’attitudine professionale al ruolo, prescindendo da ogni fatto non rilevante a tali fini e indipendentemente da nazionalità, sesso, razza o origine etnica, opinioni politiche, religiose o sindacali nonché tendenze sessuali.
Riconoscendo l’importanza di tali valori, l’Azienda garantisce di improntare ai suddetti principi anche la relazione con l’esterno, facendosene promotrice in tutte le sedi opportune.
Le Parti inoltre, ritengono necessario individuare momenti congiunti di monitoraggio, analisi e verifica sulla materia, assicurando, qualora dovessero verificarsi modifiche od integrazioni di legge, l’attivazione di specifici incontri al fine di esaminare i contenuti e le compatibilità delle nuove discipline con le disposizioni contrattuali ed individuare modalità, tempistiche e procedure che ne consentano l’eventuale differente applicabilità in Azienda.
Parimenti, qualora dalle evoluzioni legislative sopra richiamate dovesse scaturire la definizione di ulteriori tipologie e forme contrattuali, le Parti si impegnano ad approfondire ed analizzare i contenuti delle stesse ed a valutarne la eventuale applicabilità.
Art. 18
Assunzione
I. Le assunzioni del personale sono effettuate in conformità alle disposizioni di legge e del presente contratto; prima dell’assunzione il lavoratore può essere sottoposto a visita medica di idoneità al lavoro, secondo le modalità stabilite dalle previsioni legislative tempo per tempo vigenti.
II. All’atto dell’assunzione, la Società comunica al lavoratore per iscritto:
- la data di assunzione;
- l’inquadramento professionale;
- il luogo e la sede di lavoro, fatto salvo quanto previsto dall’art. 40 del presente CCNL con riferimento all’istituto del “trasfertismo”;
- la struttura/funzione aziendale di assegnazione;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata dell’eventuale periodo di prova.
III. Nella lettera di assunzione è inoltre specificato che al lavoratore viene consegnata copia del vigente CCNL e del Codice Etico aziendale.
IV. All’atto dell’assunzione al lavoratore viene consegnata tutta la documentazione essenziale ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro - ivi compresa quella in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 - i moduli informativi relativi alla Previdenza Complementare e quelli utili alla scelta relativa alla destinazione del TFR.
V. Ai fini dell'assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
- documento di identificazione;
- certificato del casellario giudiziale penale (rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della città di residenza) di data non anteriore a tre mesi;
- certificato degli studi compiuti;
- certificato di nascita, di cittadinanza, di residenza e di stato di famiglia (l’interessato dovrà comunicare anche l’eventuale domicilio di cui agli articoli 43 e seguenti del Codice Civile nonché il domicilio fiscale, se diversi dalla residenza);
- copia del codice fiscale;
- per i lavoratori extracomunitari, permesso di soggiorno in corso di validità che abiliti allo svolgimento di lavoro subordinato;
- eventuali certificazioni attestanti l’abilitazione allo svolgimento dell’attività lavorativa, richiesta dal ruolo professionale per il quale si procede all’assunzione;
- la documentazione necessaria ai sensi delle disposizioni di legge, ai fini amministrativi, fiscali e/o previdenziali.
VI. La seguente documentazione può essere sostituita da autocertificazione resa con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445:
- certificato di nascita;
- certificato di cittadinanza, esclusivamente per i cittadini italiani;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia.
VII. Il lavoratore dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto gli eventuali successivi mutamenti di residenza e/o domicilio.
VIII. Le procedure di assunzione dovranno avvenire nel rispetto delle finalità e delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Art. 19
Periodo di prova
I. Il lavoratore assunto in servizio può essere soggetto ad un periodo di prova.
II. La durata massima del periodo di prova è fissata nei seguenti termini:
- quarantacinque giorni per i lavoratori appartenenti al livello F;
- tre mesi per i lavoratori appartenenti ai livelli E, D, C, B;
- sei mesi per i lavoratori appartenenti al livello A.
I suddetti periodi sono calcolati avendo a riferimento il calendario comune. Nel caso in cui la scadenza del periodo di prova coincida con una giornata festiva, resta fermo il termine in pari data essendo, in tale ipotesi, esclusa la proroga al primo giorno feriale successivo.
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale dovrà garantire in termini di giorni lavorativi un periodo di prova di pari durata a quello previsto per il personale a tempo pieno.
III. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove le assenze, cumulativamente, non abbiano superato i 30 giorni di calendario per la prova di durata massima trimestrale e 60 giorni di calendario per quello di durata massima semestrale. Il periodo di prova resta altresì sospeso in caso di infortunio sul lavoro; in tal caso il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso ove le assenze, cumulativamente, non abbiano superato la durata di sei mesi.
IV. Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova, salvo quanto previsto al comma III che precede e laddove la Società ritenga giustificata l'assenza stessa (a titolo esemplificativo, nei casi di fruizione del congedo di maternità/paternità); in tali ipotesi il periodo di prova verrà protratto per un tempo corrispondente alla durata dell'assenza.
V. Le assenze riconosciute come causa di sospensione sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per il corrispondente personale non in prova.
VI. Durante il periodo di prova il trattamento economico non può essere inferiore a quello minimo fissato per il livello nel quale il dipendente è stato assunto. Durante detto periodo verranno assicurati al personale almeno 3 giorni di addestramento/formazione, laddove necessario in relazione alla specifica attività lavorativa.
VII. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere risolto, in qualsiasi momento, da ciascuna delle due parti stipulanti senza obbligo di preavviso, con diritto al TFR e alle connesse competenze di fine lavoro.
VIII. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque momento, oppure per iniziativa della Società durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora la risoluzione da parte dell’Azienda avvenga invece oltre il termine predetto, viene corrisposta al dipendente la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione stessa avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese.
IX. Trascorso il periodo di prova senza che da una delle parti il rapporto di lavoro sia stato risolto, il lavoratore si intende confermato in servizio e gli verrà riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
Art. 20
Classificazione del personale
Il personale, in relazione al diverso grado di partecipazione al processo produttivo aziendale, al differente apporto professionale richiesto e alle diverse responsabilità connesse
ad ogni funzione aziendale, è inquadrato in 6 livelli professionali :
LIVELLO PROFESSIONALE |
F |
E |
D |
C |
B |
A |
L’inquadramento del personale avviene sulla base di declaratorie generali, ruoli ed esemplificazioni di figure professionali.
Le Parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi esemplificative e che la descrizione delle attività dei ruoli non ha carattere esaustivo.
Le declaratorie, i ruoli e le figure professionali descritti consentono per analogia di inquadrare le ulteriori figure professionali non indicate nel presente CCNL.
Nell’ambito delle predette declaratorie vengono individuate alcune figure professionali che, in relazione all’esperienza maturata ed alla conseguente completezza nel ruolo, vengono distinte in “junior” e “senior”.
Le Parti convengono che per il passaggio a “senior” è necessario maturare un’esperienza professionale, supportata anche da idonei percorsi formativi finalizzati al consolidamento nello specifico ruolo ed all’acquisizione delle competenze distintive, per un periodo complessivo di 24 mesi di effettivo svolgimento delle stesse mansioni: tale periodo è convenzionalmente ridotto per il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato con 24 mesi di anzianità nella misura di:
- 6 mesi per le figure professionali junior indicate nel livello E;
- 9 mesi per l’operatore sportello junior del livello D.
Declaratorie
LIVELLO F
Lavoratori che svolgono attività semplici, con conoscenze elementari ed attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche; tali attività, manuali e non, presuppongono conoscenze tecniche non specifiche o, se di natura amministrativa o tecnica-contabile, di mero supporto manuale o di contenuto puramente esecutivo. Può essere richiesto l'utilizzo di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.
Ruoli
Addetto di Base
Lavoratori che svolgono servizi di vigilanza, anticamera, portineria e collegamenti interni; servizi di archivio, protocollo, copia ed operazioni connesse, anche con l’uso di strumenti meccanici o informatici; mansioni di operaio comune.
Figure professionali esemplificative
Addetto al protocollo Addetto guardiania e accessi
LIVELLO E
Lavoratori che operano nel business di base o in attività di supporto, a contatto o meno con la clientela, con conoscenze generiche di carattere tecnico pratico, che svolgono in autonomia attività esecutive e tecniche con contenuti professionali di natura operativa, con capacità di utilizzazione di strumenti semplici e complessi, sulla base di processi definiti e/o di istruzioni dettagliate.
Ruoli
Addetto junior- Addetto
Lavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e Postali e nelle Strutture di Staff, nell’ambito di processi produttivi e procedure definite, svolgono attività esecutive, tecniche, di supporto e/o operative, connesse a tutte le diverse operazioni del ciclo di lavorazione dei prodotti.
Figure professionali esemplificative Addetto produzione - junior Addetto CUAS – junior
Addetto Lavorazioni Interne - junior Portalettere - junior
Addetto Staff – junior
LIVELLO D
Lavoratori che svolgono attività esecutive e tecniche, con conoscenze specifiche, responsabilità personali e di gruppo, con contenuti professionali di parziale o media specializzazione. Comprende i lavoratori che, impegnati direttamente nel business di base o in attività di supporto, svolgono attività a contatto o meno con la clientela che presuppongono adeguata preparazione professionale con capacità di utilizzo di strumenti semplici e complessi e che richiedono preparazione tecnico-professionale di parziale o media specializzazione e capacità di autonomia operativa nei limiti dei regolamenti di esecuzione.
Ruoli
1) Addetto senior
Lavoratori che, nei diversi Centri di Produzione, Uffici di Recapito e Postali e nelle Strutture di Staff, nell’ambito di processi produttivi e procedure definite, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni secondo le tempistiche previste al sesto capoverso del presente articolo.
Figure professionali esemplificative Addetto produzione - senior Addetto CUAS - senior
Addetto Lavorazioni Interne - senior Portalettere - senior
Addetto Staff – senior
2) Operatore Junior - Operatore
Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, svolgono nell’ambito di procedure definite, attività amministrative, tecniche o gestiscono le relazioni con i clienti fornendo informazioni sui prodotti o effettuando le operazioni richieste.
Figure professionali esemplificative Operatore Sportello – junior Operatore Doganale
Operatore Call Center - junior
LIVELLO C
Lavoratori che, in possesso di conoscenze specifiche qualificate, svolgono attività di carattere tecnico-amministrativo- commerciale, di coordinamento di lavoratori o particolari incarichi di responsabilità. Nell’ambito di tali attività effettuano
operazioni complesse in piena autonomia e con potere di iniziativa nell’ambito di procedure definite e disposizioni dei responsabili gerarchici.
Ruoli
1) Operatore senior
Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, hanno maturato una significativa esperienza professionale per un periodo complessivo di effettivo svolgimento delle stesse mansioni, secondo le tempistiche previste al sesto comma del presente articolo, nell’ambito di procedure definite, espletando attività tecnico-amministrative e gestendo le relazioni con i clienti.
Figure professionali esemplificative Operatore Sportello – senior Operatore Polivalente
2) Coordinatore
Lavoratori che coordinano le risorse assegnate individuando soluzioni tecnico-operative utili alla gestione, all’addestramento ed al supporto della squadra; presidiano la corretta esecuzione delle attività operative e fungono da interfaccia con le figure preposte gerarchicamente al livello superiore per la segnalazione e risoluzione di eventuali criticità.
Figure professionali esemplificative Caposquadra Portalettere Caposquadra Lavorazioni Interne Caposquadra CRP
Direttore Ufficio Postale Monoperatore Operatore Doganale Master
LIVELLO B
Lavoratori che, in possesso di conoscenze specialistiche, svolgono funzioni inerenti attività tecnico/specialistiche ovvero funzioni di gestione, guida e controllo con responsabilità di un gruppo di lavoratori, con facoltà di decisione nell'ambito di un'autonomia funzionale circoscritta da direttive superiori, norme o procedure aziendali, idonee anche a supportare i processi decisionali.
Ruoli
1) Supervisor
Lavoratori che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, sono responsabili della gestione di risorse umane e rispondono direttamente degli obiettivi del gruppo assegnati dall’Azienda;
fungono da punto di riferimento professionale supportando il gruppo di persone coordinate nello svolgimento delle attività e ripartiscono le attività rispetto ai carichi di lavoro; rilevano le esigenze formative/addestramento del team seguito, in relazione a nuovi prodotti, servizi, procedure.
Figure professionali esemplificative
Tutor Call Center Responsabile Turno CRP
Responsabile Turno Sistemi Informativi Direttore Ufficio Postale
2) Specialista
Lavoratori che possiedono un know-how specialistico e che, in diversi ambienti organizzativi aziendali, nei limiti delle direttive dei propri superiori, forniscono supporto di tipo specialistico in relazione a specifiche tematiche in progetti e/o processi di lavoro, interfacciandosi con le funzioni aziendali di riferimento.
Figure professionali esemplificative Specialista Progetti Operativi di Filiale Specialista Commerciale Clienti Retail Sistemista
Analista programmatore Specialista di staff
Web Designer
LIVELLO A - Quadri
Lavoratori con elevata preparazione professionale, ampia autonomia, alto grado di specializzazione, responsabilità diretta nell’attuazione degli obiettivi della Società, cui sono attribuiti compiti di rilevante importanza. Appartengono a questo livello i dipendenti che hanno la gestione e la responsabilità di strutture organizzative di rilievo, o ai quali, in relazione all’elevato contenuto specialistico della professionalità, sono attribuite funzioni organizzative in ambito commerciale o progetti di interesse strategico per la Società, che comportino attività di studio, consulenza, progettazione, programmazione, pianificazione, ricerca e applicazione di metodologie innovative della massima rilevanza.
All’interno del presente livello professionale sono individuate due distinte posizioni retributive: A2 ed A1.
Posizione Retributiva A2
Ruoli
1) Responsabile di Struttura
Lavoratori che sono responsabili di strutture organizzative e della gestione di risorse umane/economiche e che rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall’Azienda. Nell’ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all’interno e/o all’esterno della società e la conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale.
Figure professionali esemplificative Responsabile di Servizio CRP Direttore Ufficio Postale
Responsabile Centro Primario di Distribuzione
2) Professional
Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta sugli obiettivi nel territorio di competenza e/o che possiedono un elevato know-how specialistico e, in diversi contesti organizzativi aziendali, contribuiscono con il proprio supporto professionale al mantenimento di elevati standard qualitativi. L’attività di tali figure professionali è caratterizzata da supporto consulenziale e/o interpretativo, analisi e studio, progettazione e indirizzo in relazione a specifiche tematiche.
Figure professionali esemplificative
Venditore Imprese Building Manager Analista
Posizione Retributiva A1 Ruoli
1) Responsabile di Struttura Complessa
Lavoratori che, in ambienti organizzativi eterogenei e complessi, sono responsabili della gestione di risorse umane ed economiche e rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall’Azienda. Nell’ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all’interno e/o all’esterno della Società di elevata complessità e la piena conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale.
Figure professionali esemplificative
Responsabile CRP
Responsabile di Servizio (Filiale / Polo / CMP) Direttore Ufficio Postale
Responsabile Centro Primario di Distribuzione
2) Professional Master
Lavoratori che coordinano strutture commerciali con responsabilità diretta su obiettivi di rilevante complessità economica in aree geografiche di grandi dimensioni e/o che possiedono un elevato know-how specialistico fungendo, in diversi contesti organizzativi aziendali, da punto di riferimento in progetti e/o processi di lavoro di rilevante importanza. Nell’ambito della propria professionalità contribuiscono a supportare le politiche aziendali attraverso attività di consulenza, progettazione e indirizzo.
Figure professionali esemplificative
Responsabile Engineering Responsabile Venditori Imprese
Responsabile Venditori Pubblica Amministrazione Locale
Mobilità Professionale
In relazione alle esigenze tecnico-produttive dei diversi ambiti organizzativi ed alla necessità di conseguire negli ambiti medesimi un livello comune di professionalità atto ad evitare la parcellizzazione dei compiti nei processi di lavoro, nonché di favorire l’accrescimento, anche orizzontale, delle competenze delle risorse, la Società terrà conto, nell’impiego del personale, dei seguenti criteri principali: nella mobilità d’impiego delle risorse, in posizioni di pari livello di inquadramento, tra i diversi ambiti organizzativi come di seguito specificati, ovvero, all’interno dello stesso ambito organizzativo, tra diverse attività o figure professionali, si terrà conto del grado di specializzazione e delle limitazioni correlate ad attività propriamente tecniche.
In particolare, al fine di valorizzare lo sviluppo orizzontale delle competenze e salvaguardare la professionalità acquisita, la fungibilità orizzontale, tra i diversi ambiti organizzativi, potrà essere attuata nei seguenti termini:
- Recapito verso CRP/CUAS;
- CRP/CUAS/Recapito verso Servizi e Staff di supporto al Business;
- Staff di supporto al Business verso Servizi e viceversa.
NOTA A VERBALE
Con riferimento ai criteri di mobilità professionale sopra definiti, le Parti si danno atto che, qualora dovessero attuarsi piani di riorganizzazione che interessino i CRP ed i CUAS, i relativi processi condivisi potranno prevedere meccanismi di fungibilità orizzontale verso il recapito delle risorse ivi operanti.
Criteri di accesso ai livelli professionali
La Società, per la copertura di esigenze rilevate nelle diverse posizioni interne, valorizzerà la ricerca e lo sviluppo delle risorse interne utilizzando sistemi integrati di selezione, formazione e valutazione del potenziale e delle competenze. Nelle fasi di ricerca verranno utilizzate metodologie che si ispireranno anche a criteri oggettivi con l’obiettivo condiviso della migliore coniugazione dello sviluppo aziendale e professionale dei dipendenti e della valorizzazione dell’esperienza maturata.
In particolare, i criteri di accesso ai livelli professionali di maggiore responsabilità, identificati essenzialmente nei Quadri, sono ispirati a principi di riferimento coerenti con gli obiettivi strategici della Società, nella consapevolezza che tali figure costituiscono un riferimento organizzativo fondamentale per il presidio dei processi ed il raggiungimento dei risultati aziendali.
Mutamento temporaneo di mansioni
In applicazione dell’art. 2103 del codice civile, come modificato dall’art. 13 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 - in caso di assegnazione a mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza - il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione stessa diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi, salvo che la medesima non abbia luogo per la sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Commissione Nazionale Paritetica per la Classificazione Professionale
In relazione al sistema di classificazione professionale previsto dal presente articolo e alla esigenza condivisa dalle Parti di curarne la corretta manutenzione con riferimento alla nascita ed evoluzione di nuove figure professionali, viene costituita una
Commissione Nazionale Paritetica per la classificazione professionale, composta da 6 componenti in rappresentanza delle XX.XX. firmatarie del presente contratto e 6 componenti in rappresentanza delle Aziende che applicano il presente CCNL.
La Commissione si riunisce con cadenza almeno quadrimestrale.
Alla Commissione è demandato il compito di condurre attività di osservazione e studi sull’evoluzione delle professionalità esistenti all’interno delle aziende, anche attraverso progetti ed analisi comparate sui principali scenari di riferimento.
La Commissione effettuerà altresì una specifica analisi anche in ordine al tema della Mobilità professionale di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli aspetti della fungibilità orizzontale.
Infine, nell’ambito delle proprie competenze, la Commissione - in coerenza con la nascita dei nuovi progetti sperimentali e dei processi di innovazione tecnologica/organizzativa - potrà formulare proposte per favorire l’avvio di progetti formativi inerenti lo sviluppo e l’evoluzione delle figure professionali.
Art. 21
Quadri
I. Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985 n.190 e della legge 2 aprile 1986 n.106 sono definiti Quadri i dipendenti che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, rivestono un ruolo centrale e svolgono con carattere continuativo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi della Società.
II. I requisiti di appartenenza alla categoria sono individuati nella declaratoria del livello A, di cui all’art. 20 del presente contratto.
III. Con riferimento al personale appartenente al livello professionale A, in ragione della particolare rilevanza attribuita alla figura del Quadro in Azienda, nell’ambito dell’attività dell’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, potranno essere promossi
specifici progetti formativi finalizzati alla crescita ed allo sviluppo delle professionalità e delle competenze.
IV. L’Azienda si impegna, inoltre, a valutare eventuali proposte avanzate dai singoli lavoratori in ordine ad iniziative formative mirate ad accrescere specifiche competenze professionali.
In tale ambito saranno inoltre valutate, compatibilmente con le esigenze organizzative della Società, le prioritarie necessità formative espresse da ciascun Quadro.
V. Nei confronti di tale personale potranno essere inoltre attivati progetti di riqualificazione, volti al mantenimento e allo sviluppo nel tempo delle competenze, al fine di sostenerne una coerente valorizzazione e adattabilità alle evoluzioni organizzative, tecnologiche e produttive.
VI. Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di legge in materia di brevetti e diritto d’autore, viene riconosciuta ai “Quadri” – previa specifica autorizzazione aziendale – la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l’attività svolta.
VII. La prestazione lavorativa dei Quadri, nei cui confronti trovano applicazione le previsioni dell’art. 17 del D.Lgs. 66/2003, deve risultare orientata al raggiungimento di obiettivi e risultati prefissati, nell’ambito del rapporto fiduciario esistente tra tale categoria di lavoratori e l’Azienda ed è temporalmente funzionale alle attività e alle esigenze operative della struttura di appartenenza, secondo caratteristiche di flessibilità e determinazione autonoma sul proprio tempo di lavoro, differenziate per attività di staff e di produzione.
VIII. In considerazione di quanto precede, al personale appartenente al livello professionale A viene attribuita un’indennità di funzione per un importo lordo annuo pari a:
posizione retributiva A2 staff | 2.250,00 euro |
posizione retributiva A1 staff | 4.000,00 euro |
posizione retributiva A2 produzione | 2.800,00 euro |
posizione retributiva A1 produzione | 4.700,00 euro |
Tale indennità valorizza in particolare la specificità della posizione ricoperta, la connessa responsabilità funzionale e/o l’apporto professionale altamente qualificato, le caratteristiche di maggiore/minore flessibilità ed autonomia nonché la disponibilità complessivamente assicurata nel disimpegno delle attribuzioni.
A far data dal 1° gennaio 2012 l’importo annuo di cui alla precedente tabella è stato incrementato, esclusivamente per il personale Quadro interessato, dell’importo lordo annuo corrispondente al valore degli assegni individuali di cui al secondo comma della dichiarazione a verbale del CCNL 11 luglio 2003 per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A; conseguentemente tali assegni individuali, a far data dal 1° gennaio 2012, non sono più corrisposti.
IX. L’eventuale mobilità da attività di staff ad attività di produzione e viceversa determinerà l’adeguamento dell’indennità di funzione, in coerenza con la tabella di cui al comma che precede.
X. In applicazione della legge 13 maggio 1985 n. 190 e della legge 2 aprile 1986 n. 106 - in caso di assegnazione a mansioni proprie della categoria del livello A Quadri nonché a quelle specificate per la posizione retributiva A1, anche nel caso di appartenenza alla posizione retributiva A2, ovvero a mansioni dirigenziali - al lavoratore compete il trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo superiore a sei mesi.
Art. 22
Rapporto di lavoro a tempo determinato
I. In materia di contratti a tempo determinato le Parti stipulanti richiamano le previsioni di cui al D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ove si riconosce che i contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro.
II. Il ricorso al contratto a tempo determinato è ammesso alle condizioni previste dalle disposizioni di legge.
III. L’assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o congedo parentale può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell’astensione, in coerenza con quanto disposto dall’art. 4, secondo comma, del D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.
IV. Il ricorso al contratto a tempo determinato è ammesso:
- per Poste Italiane S.p.A., nella misura media annua dell’8% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza su base regionale al 1 gennaio dell’anno di assunzione;
- per le altre Società cui si applica il presente CCNL, nella misura media annua del 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione.
V. L’eventuale individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli previsti dal comma che precede è demandata alla contrattazione collettiva aziendale/territoriale.
VI. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di utilizzo sopra individuati le fattispecie escluse in virtù delle previsioni di legge.
VII. Fatte salve le ipotesi di cui al precedente comma V, nel caso di contemporaneo ricorso in Poste Italiane S.p.A. a contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all’art. 26 ed al contratto a tempo determinato, la percentuale complessiva di lavoratori utilizzabili con le suddette tipologie, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo rispettivamente previsti, non potrà superare il 14% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione al 1 gennaio dell’anno di assunzione.
VIII. Ai lavoratori con contratto a tempo determinato saranno assicurati - in tempo utile, anche al fine di prevenire rischi connessi al lavoro svolto - gli interventi informativi/formativi necessari in materia di sicurezza nonché relativi al
processo lavorativo, tenuto conto dell’esperienza lavorativa e della tipologia di attività.
IX. Nel corso del rapporto di lavoro – in coerenza con le vigenti disposizioni legislative in materia – l’Azienda fornirà ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nonché alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato che si rendessero disponibili nell’ambito della provincia di appartenenza, in modo da agevolarli nella eventuale richiesta di posti di lavoro a tempo indeterminato, utilizzando a tal fine gli strumenti di comunicazione aziendali in uso.
X. L’Azienda informerà le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, sia a livello nazionale che territoriale, in merito al lavoro a tempo determinato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del presente CCNL.
XI. L’assunzione di personale con contratto a tempo determinato avviene con le stesse modalità previste dall’art. 18 del presente CCNL, provvedendo alla consegna di copia del contratto di lavoro a tempo determinato al lavoratore all’atto dell’assunzione e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data di assunzione stessa.
XII. Per il personale assunto con contratto a tempo determinato la durata del periodo di prova viene fissata in misura non superiore ad 1/5 della durata del contratto stesso, comunque entro i limiti previsti dall’art. 19 del presente CCNL, fatto salvo quanto di seguito previsto. Nel caso in cui il predetto periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo stesso ove le assenze, cumulativamente, non superino 1/3 della durata del periodo di prova in caso di malattia, o l’intera durata del periodo di prova stesso in caso di infortunio.
XIII. In caso di malattia, il lavoratore con contratto a tempo determinato ha diritto alla retribuzione ed al periodo di comporto nella misura pari ad 1/5 della durata del contratto stesso e comunque non oltre la scadenza del medesimo. Nelle ipotesi di gravi patologie di cui all’art. 41 del presente CCNL, la retribuzione e la conservazione del
posto di lavoro spettano fino al limite massimo di 2/5 della durata del contratto stesso, ferma restando la scadenza del medesimo.
XIV. In caso di infortunio la conservazione del posto di lavoro è garantita per un periodo non superiore a quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato e comunque entro i limiti di durata del contratto a termine.
XV. Con riferimento alla disciplina di legge in materia di esclusioni da limitazioni quantitative dei contratti di lavoro a tempo determinato, le Parti si danno atto che per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 12 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dalla data di avvio di un nuovo servizio, di una nuova attività ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
Art. 23
Rapporto di lavoro a tempo parziale
I. Al fine di valorizzare tutte le potenzialità dell’istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale ed in particolare al fine di favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, le Parti stipulanti convengono sul principio che tale tipologia contrattuale costituisce, nel rispetto del principio di non discriminazione, uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto atto a soddisfare gli interessi individuali e sociali del lavoratore e le esigenze dell’impresa.
II. Il ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale, mediante assunzioni dall’esterno ovvero mediante trasformazione consensuale del rapporto di lavoro del personale in servizio a tempo pieno, avviene nel rispetto di quanto previsto dalla nuova disciplina organica dell’istituto introdotta dal X.Xxx. 15 giugno 2015 n. 81 compatibilmente con le esigenze della Società connesse alla funzionalità dei servizi.
III. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, è costituito in forma scritta e sottoscritto dalle parti. Ferme restando le previsioni di cui all’art. 18 del presente CCNL, ai sensi
dell’art. 5 del D.Lgs. n. 81/2015, nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà essere contenuta:
- la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa;
- la collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, le indicazioni di cui ai punti precedenti potranno essere fornite anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Per il personale già in servizio a tempo pieno dovrà essere, altresì, indicata la data di trasformazione del rapporto in part-time.
IV. In caso di assunzione di personale a tempo pieno, la Società darà precedenza al personale a tempo parziale già impegnato in precedenza a tempo pieno e in subordine a quello assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, con almeno 1 anno di anzianità di servizio, che ne abbia fatto richiesta.
Nell’ambito dei lavoratori che hanno diritto di precedenza, la trasformazione del rapporto di lavoro in full time avverrà secondo i seguenti criteri declinati in ordine di priorità:
1. anzianità aziendale;
2. anzianità anagrafica.
Il diritto di precedenza di cui sopra si applica al personale impiegato presso la stessa unità produttiva, che risulti adibito alle stesse mansioni, fatti salvi i casi in cui le mansioni stesse richiedano per il loro espletamento specifiche competenze/idoneità tecnico-professionali (a titolo esemplificativo, conoscenza di lingue straniere, professionalità tecnico/informatiche, competenze ad alto contenuto specialistico, esperienza professionale consolidata in specifici settori, abilitazione professionale ed iscrizione ad albi).
La trasformazione del rapporto di lavoro, conseguente al diritto di precedenza di cui sopra, che determini la variazione del luogo di lavoro non può comportare oneri economici a carico dell’Azienda.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, l’Azienda darà informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato nella stessa unità produttive e prenderà in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
V. La prestazione individuale a tempo parziale è determinata consensualmente tra le parti e resa in misura ridotta nel limite minimo del 50% e massimo dell’85% dell’orario di lavoro individuale a tempo pieno previsto su base annua. A fronte di particolari esigenze di carattere organizzativo e/o commerciale, i predetti limiti possono essere, nell’ambito della contrattazione aziendale/territoriale e sempre su base consensuale, ridotti ovvero ampliati.
VI. In coerenza con le disposizioni di legge vigenti, la minore prestazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere articolata su base giornaliera, settimanale, mensile o annua.
A titolo esemplificativo la prestazione di lavoro può articolarsi:
− con presenza giornaliera ridotta su tutti i giorni della settimana (ex orizzontale);
− con presenza limitata ad alcuni giorni della settimana o, nel corso dell’anno, anche ad alcuni periodi di esso (ex verticale);
− con presenza giornaliera ridotta in alcuni giorni della settimana e assenza di prestazione in alcuni giorni della settimana, del mese e/o dell’anno (ex misto).
VII. Il numero dei rapporti a tempo parziale attivi in Poste Italiane S.p.A. non potrà complessivamente superare su base regionale il 10% del personale a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di riferimento.
La predetta aliquota potrà essere incrementata entro il limite massimo di un ulteriore 5% nell’ambito della contrattazione aziendale/territoriale.
I limiti percentuali sopra indicati si intendono riferiti solo ai contratti a tempo parziale a tempo indeterminato con esclusione dei contratti in cui l’articolazione della prestazione a tempo parziale abbia durata predeterminata.
All’inizio di ogni anno, e comunque prima dell’avvio di specifiche iniziative, la Società darà informativa alla delegazione sindacale territoriale a livello regionale di cui all’art. 6 del presente CCNL, in ordine ai livelli professionali e alle tipologie di attività interessate dall’attivazione di rapporti a tempo parziale.
Per le altre Aziende alle quali si applica il presente CCNL, il personale a tempo parziale non potrà superare il 20% di quello a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di riferimento.
VIII. Per quanto concerne le trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale, la Società, procederà alle stesse in conformità con i requisiti e le modalità previste dall’art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i..
Ferme restando le ipotesi per le quali le disposizioni di legge stabiliscono il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in part time, la Società darà precedenza, nell’accoglimento delle domande e compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, alle domande avanzate dai lavoratori nei casi e secondo l’ordine di priorità seguente:
- patologie oncologiche o gravi patologie cronico- degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice;
- dipendenti portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- lavoratrici madri e lavoratori padri di figli di età compresa tra uno e tre anni;
- lavoratore o lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992;
- lavoratori-studenti.
L’Azienda, inoltre, accoglierà le domande di trasformazione da full time in part time dei lavoratori affetti
da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata nei modi previsti dalla legge, dei lavoratori affetti da patologie di particolare gravità di cui all’art. 41 del presente CCNL nonché dei dipendenti che accedono a programmi terapeutici e riabilitativi di cui all’art. 45 del presente CCNL; i medesimi dipendenti hanno altresì diritto, in caso di richiesta, al ripristino del rapporto di lavoro in tempo pieno.
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrà avvenire a tempo indeterminato ovvero avere durata predeterminata, di norma non inferiore a 12 mesi; in tale seconda ipotesi, salvo disdetta da notificarsi da parte della Società o del lavoratore almeno 60 giorni prima della data di scadenza, il rapporto si intende prorogato tacitamente per la stessa durata.
In quest’ultimo caso, le richieste da parte del personale di ripristino della prestazione a tempo pieno prima della scadenza del termine, motivate da gravi e comprovate ragioni di carattere personale e/o familiare, saranno prese in considerazione dalla Società compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive.
In caso di disdetta il lavoratore, riprenderà l’attività lavorativa a tempo pieno nella medesima i posizione o in posizione equivalente nell’ambito del livello inquadramentale di appartenenza, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In caso di ripristino della prestazione lavorativa a tempo pieno, la Società, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive e con il livello di inquadramento professionale di appartenenza, reinserirà il lavoratore nella stessa unità produttiva di assegnazione ovvero, ove possibile, nel luogo di lavoro di provenienza o in uno viciniore.
IX. Al rapporto di lavoro a tempo parziale, possono essere apposte per iscritto clausole elastiche che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o ovvero la variazione in aumento della stessa fino al limite del 90% della normale prestazione annua a tempo pieno.
Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata e possono essere apposte al momento della costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale o della sua trasformazione da full time in part time.
Nell’esercizio di tali clausole dovrà essere riconosciuto al prestatore di lavoro il diritto ad un preavviso di quattro giorni lavorativi, nonché alle specifiche compensazioni di seguito previste.
L’eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia e fatto salvo quanto indicato al successivo comma X, le modifiche dell'orario determinate dalle clausole elastiche comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti, pari al 15% per la variazione in aumento della prestazione lavorativa.
Le variazioni dell’orario di cui sopra non danno diritto alle maggiorazioni economiche di cui al presente comma nei casi in cui le medesime siano richieste dal lavoratore interessato.
Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i., decorsi 5 mesi dalla stipula delle predette clausole, il lavoratore può darvi disdetta dandone alla Società preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
Nel caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b) il predetto periodo di preavviso potrà essere ridotto.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e per il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti nuove clausole nel rispetto di quanto previsto dalla presente disciplina contrattuale.
Le Parti si danno atto che la disciplina di cui sopra in materia di clausole elastiche non si applica nei casi di riassetto complessivo dell’orario di lavoro che interessino l’intera Azienda ovvero unità organizzative della stessa, con conseguente rimodulazione dell’articolazione oraria concordata tra le parti.
X. Per il personale di Poste Italiane S.p.A. con rapporto di lavoro a tempo parziale con riduzione della prestazione lavorativa su base mensile e/o annua (già “part time verticali”), Azienda e lavoratore possono pattuire per iscritto, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero nel corso di svolgimento dello stesso, una clausola elastica “speciale” riguardante l’aumento della prestazione di lavoro da rendere nei giorni, nelle settimane e/o nei mesi di sospensione dell’attività lavorativa definiti dal contratto individuale.
La prestazione lavorativa aggiuntiva potrà essere resa nella provincia ove è ubicata la sede di lavoro, possibilmente nell’ufficio di applicazione, ovvero nella provincia eventualmente indicata dal lavoratore, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive della struttura di appartenenza e di quella di assegnazione in regime di clausola elastica; in tal senso, l’Azienda ed il lavoratore possono concordare, in occasione dell’attivazione della clausola, una diversa articolazione oraria rispetto a quella prevista dal contratto di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria.
La prestazione lavorativa aggiuntiva resa nella sede di assegnazione in clausola elastica non determina il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio né la corresponsione dell’indennità di trasferta.
L’Azienda, al ricorrere di esigenze organizzative e produttive di durata almeno pari a 7 giorni consecutivi di calendario che possano essere soddisfatte mediante
l’utilizzo della clausola elastica “speciale”, potrà contattare
- in virtù di un criterio di rotazione su base provinciale - il personale part time che svolga le medesime mansioni o le mansioni di pari livello inquadramentale di volta in volta individuate dall’Azienda, che abbia sottoscritto la suddetta clausola elastica e per il quale ricorrano tutte le seguenti condizioni:
- risulti pienamente idoneo alle modalità di esecuzione delle attività per le quali si renda necessaria l’attivazione della clausola;
- nel biennio solare precedente a quello di attivazione della presente clausola elastica (1 gennaio anno -2 / 31 dicembre anno -1) abbia effettivamente reso la prestazione lavorativa per un numero di giorni almeno pari all’85% della prestazione pattuita nel proprio contratto di lavoro; sono equiparate all’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa le giornate di ferie, festività soppresse e PIR, le assenze a titolo di permesso studio, malattia connessa alle gravi patologie di cui all’art. 41 del presente CCNL e/o al ricovero ospedaliero ovvero riconducibile a terapie salvavita debitamente certificate, i periodi d’infortunio sul lavoro riconosciuti dall’INAIL, quelli di congedo di maternità, ivi inclusi gli eventuali periodi di interdizione anticipata e/o posticipata nonché quelli di congedo parentale.
L’elenco provinciale del personale interessato a svolgere prestazioni lavorative in regime di clausola elastica “speciale” sarà ordinato sulla base dei seguenti criteri, declinati in ordine di priorità:
1. anzianità aziendale;
2. anzianità anagrafica.
L’Azienda contatterà la risorsa, come sopra individuata, con un preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Il lavoratore sarà libero di accettare o meno la richiesta e, nel caso di formale accettazione, sarà tenuto a tutti gli effetti di legge e di contratto ad effettuare la prestazione per il periodo previsto.
L’effettivo svolgimento di prestazioni lavorative in regime di clausola elastica “speciale” di cui al presente comma determina il riconoscimento della normale retribuzione
oraria nonché di una maggiorazione pari all’8% della retribuzione globale di fatto. Tale importo deve intendersi comprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi e normativi diretti, indiretti, immediati e/o differiti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie) nonché sul TFR.
Xxxxx restando che la complessiva remunerazione di cui al presente comma è corrisposta solo per le giornate di effettivo lavoro, le Parti convengono che il lavoratore che, per qualsivoglia motivo, non renda effettivamente la prestazione lavorativa non avrà diritto alla retribuzione e alla maggiorazione previste per le attività rese in clausola elastica. Nelle ipotesi in cui la mancata prestazione in regime di clausola elastica sia riconducibile ad eventi indennizzati dagli istituti previdenziali ed assistenziali, al lavoratore sarà corrisposta - al ricorrere dei relativi presupposti - la sola indennità riconosciuta dai suddetti enti, senza alcun onere a carico dell’Azienda.
L’Azienda potrà recedere dall’accordo di clausola elastica “speciale” qualora, nel corso dello svolgimento delle relative attività, sopraggiungano eventi - ad eccezione di quelli indennizzati dagli istituti previdenziali e assistenziali
- che determinano l’impossibilità di rendere la prestazione, anche con riferimento alle modalità di esecuzione delle prestazioni per le quali si è resa necessaria l’attivazione della clausola.
In caso di comprovate ragioni di carattere familiare e/o personale, il lavoratore che abbia accettato di svolgere prestazioni lavorative in regime di clausola elastica “speciale” potrà recedere dall’accordo con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso.
La prestazione aggiuntiva resa ai sensi del presente comma non può determinare il superamento del limite annuo complessivo di ore pro-capite pari al 90% della corrispondente prestazione full time.
XI. La Società potrà richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare da parte del personale part time a tempo indeterminato nonché di quello assunto con contratto a tempo determinato. Le prestazioni di lavoro supplementare, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti anche in relazione alle
giornate, alle settimane o ai mesi, potranno essere rese sino al limite dell’orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva per il personale a tempo pieno.
Il lavoratore potrà rifiutarsi di svolgere la prestazione di lavoro supplementare esclusivamente al ricorrere di comprovate ed adeguatamente documentate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti, pari al 15%.
Al lavoratore in part time, indipendentemente dall’articolazione della prestazione, potrà essere richiesto lo svolgimento di lavoro straordinario, intendendosi per tale quello reso oltre il normale orario lavorativo contrattualmente previsto per il personale a tempo pieno.
XII. Il trattamento economico e normativo dei lavoratori che siano stati assunti con contratto di lavoro a tempo parziale o il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato da full time in part time, è determinato avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione, nonché all'articolazione dell'orario di lavoro.
I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in particolare per quanto concerne le ferie, ad un numero di giorni:
- pari a quello dei lavoratori a tempo pieno, se la riduzione della prestazione lavorativa è su base giornaliera (ex orizzontale);
- proporzionato alle giornate lavorate nell’anno, se la riduzione della prestazione è riferita ad alcuni giorni della settimana, del mese e/o dell’anno (ex verticale);
- calcolato combinando i due criteri se la riduzione della prestazione lavorativa riguarda sia l’orario giornaliero sia alcuni giorni della settimana, del mese e/o dell’anno (ex misto).
Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale ex verticale ed ex misto, ferma restando la disciplina contrattuale prevista in materia di Assenze per malattie - Trattamento, di cui all’art. 41 del presente CCNL, il periodo
di comporto verrà riproporzionato in relazione alle giornate di prestazione lavorativa pattuita.
Al personale a tempo parziale non deve essere riservato un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento e devono essere applicate le tutele contrattuali e di legge.
XIII. La Società informerà con cadenza semestrale le rappresentanze sindacali stipulanti sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sulle articolazioni prevalenti e sul ricorso al lavoro supplementare e straordinario.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento alle previsioni di cui al presente articolo, le Parti si danno atto che sono fatte salve diverse previsioni di accordi intervenuti tra le Parti stipulanti il presente CCNL.
In relazione agli ambiti oggetto di contrattazione di cui all’art. 2 del vigente CCNL, le Parti ritengono che il rapporto di lavoro a tempo parziale costituisce elemento del confronto sulle politiche occupazionali, fatte salve le specifiche materie demandate dal presente articolo alla contrattazione aziendale/territoriale.
Art. 24
Apprendistato Professionalizzante
Assunzione
I. L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani nonché al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. Attraverso tale istituto, che costituisce uno strumento privilegiato di accesso al mondo del lavoro, gli apprendisti ricevono una formazione sul lavoro volta all’acquisizione di competenze di base, trasversali, tecnico professionali e specialistiche.
II. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; con riferimento al limite massimo di età, il contratto può essere sottoscritto fino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno di età.
Per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
III. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, ai sensi dell’art. 47, comma 4, D.Lgs n. 81/2015, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
IV. II rapporto di apprendistato, costituito per iscritto ai fini della prova, è preceduto da visita sanitaria, effettuata in coerenza con la presente disciplina contrattuale, finalizzata all’accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell’assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione.
X. Xxx contratto di apprendistato professionalizzante sono indicati il periodo di prova, la durata del contratto, il piano formativo individuale, la qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato in base agli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale svolta, il livello di inquadramento iniziale e quelli successivi previsti dallo specifico percorso, nonché il relativo trattamento economico.
VI. Il periodo di prova del contratto di apprendistato è disciplinato ai sensi dell’art. 19 del presente CCNL in coerenza con quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato; in caso di contratto di apprendistato di durata inferiore a 15 mesi, la misura del periodo di prova è pari ad 1/5 della durata del contratto stesso.
Sfera di applicazione
I. L’apprendistato è ammesso per tutte le mansioni ed i livelli inquadramentali previsti dalla contrattazione collettiva tempo per tempo vigente in Azienda, ad esclusione della categoria dei Quadri e delle figure professionali con funzioni di coordinamento e controllo.
Durata
I. La durata del contratto di apprendistato è di norma fissata in 36 mesi, ferma restando la possibilità per l’Azienda di
definire una durata inferiore nel rispetto del limite minimo di legge di 6 mesi.
Inquadramento
I. Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore è inquadrato al livello immediatamente inferiore rispetto a quello di destinazione finale, con riconoscimento del trattamento economico minimo contrattuale previsto in relazione al livello inquadramentale attribuito.
II. Decorso un periodo lavorativo/formativo di durata pari a:
− 1 mese per gli apprendisti il cui livello inquadramentale di destinazione finale sia “D”,
− 2 mesi per gli apprendisti il cui livello inquadramentale di destinazione finale sia “C”,
− 3 mesi per gli apprendisti il cui livello inquadramentale di destinazione finale sia “B”,
l’Azienda valuta il grado di professionalità acquisito dall’apprendista per l’eventuale svolgimento da parte dello stesso di attività operativa anche in autonomia.
Trattamento normativo
I. Fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente articolo, l’apprendista ha diritto allo stesso trattamento previsto dal presente CCNL per i lavoratori di livello inquadramentale pari a quello tempo per tempo attribuito all’apprendista, ivi comprese in particolare le previsioni in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro e ferie. Restano confermati i divieti e le limitazioni previsti dalla legislazione vigente.
II. L’apprendista non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione dell’intera retribuzione fissa per un periodo di assenze, singolarmente e/o cumulativamente considerate, non superiore a un numero di giorni di calendario pari ad 1/3 della durata originaria del contratto di apprendistato; il periodo di conservazione del posto è calcolato avendo riguardo a tutti gli episodi morbosi occorsi durante il periodo di apprendistato, ivi incluso il periodo di prova. Per i lavoratori affetti da patologie di cui all’art. 41, comma I, del presente CCNL, che si assentino per malattia in via continuativa o con intervalli di durata inferiore a trenta giorni, il diritto alla retribuzione e alla conservazione del posto viene riconosciuto per un numero di giorni di
calendario pari a 2/3 della durata originaria del contratto di apprendistato.
Nel solo caso di infortunio sul lavoro, l’apprendista non in prova ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione della retribuzione per un periodo di assenze, singolarmente e/o cumulativamente considerate, non superiore ad 1/2 rispetto alla durata complessiva del rapporto instaurato.
Xxxxx restando i periodi di conservazione del posto di lavoro sopra indicati, in caso di assenze per malattia, infortunio, maternità e/o paternità di durata superiore a 30 giorni continuativi di calendario, la durata del contratto di apprendistato sarà prolungata per un periodo corrispondente all’assenza.
III. Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale, in coerenza con le previsioni di cui all’art. 23 del presente CCNL; l’Azienda garantirà in ogni caso l’erogazione della formazione nelle misure fissate al successivo paragrafo “Contenuti della Formazione”, comma II.
IV. Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato è consentito, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dalla specifica regolamentazione, l’accesso alle prestazioni del Fondo di Previdenza Complementare – Fondoposte.
Proporzione numerica
I. Per Poste Italiane S.p.A., il numero complessivo degli apprendisti, ivi inclusi quelli assunti per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato complessivamente occupati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.
II. Nelle altre Aziende cui si applica il presente CCNL, il numero di apprendisti non può superare il 25% calcolato secondo il criterio di cui al precedente comma.
Preavviso
I. Al termine del periodo di formazione, corrispondente alla scadenza del contratto, ciascuna parte può recedere dal contratto medesimo dando un preavviso di 15 giorni. Durante il periodo di preavviso continua a trovare
applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Qualora alla scadenza del periodo di apprendistato le parti non abbiano esercitato la facoltà di recesso nei termini di cui sopra, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
II. L’apprendistato può essere risolto prima della fine del periodo di formazione pattuito solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Obbligo di stabilizzazione
I. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 42, comma 8, D.Lgs. n. 81/2015, l’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante potrà avvenire solo se si sia proceduto alla trasformazione a tempo indeterminato di almeno il 50% dei contratti di apprendistato avviati nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.
II. Ai fini della suindicata percentuale di conferma non si computano i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per superamento del periodo di conservazione del posto in caso di malattia e/o infortunio, dimissioni o licenziamento per giusta causa.
III. In caso di mancato rispetto di tali limiti percentuali si potrà procedere ad assunzioni con contratto di apprendistato in conformità alle disposizioni di legge in materia.
Formazione
I. Le Parti condividono la necessità di valorizzare la formazione svolta all’interno dell’impresa anche attraverso verifiche che tengano conto delle esigenze di adeguamento rispetto alle regolamentazioni regionali.
Contenuti della Formazione
I. Nei confronti dell’apprendista viene garantita l’erogazione della formazione di cui all’art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015.
II. Il percorso formativo dell’apprendista, definito nel Piano Formativo Individuale, in coerenza con la qualificazione professionale da conseguire e la professionalità posseduta, è strutturato nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a. l’impegno formativo dell’apprendista si articola in almeno:
- 80 ore annue medie di formazione per gli apprendisti con livello di destinazione finale “D”;
- 100 ore annue medie di formazione per gli apprendisti con livello di destinazione finale “C”;
- 120 ore annue medie di formazione per gli apprendisti con livello di destinazione finale “B”.
Tale monte ore è comprensivo della formazione professionalizzante, interna e/o esterna all’Azienda, per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali nonché di quelle tecnico-professionali e specialistiche.
b. La formazione, al fine di garantirne l’effettività ed efficacia anche nei casi in cui le Regioni non abbiano ancora provveduto alla regolamentazione dei profili formativi, potrà essere erogata, fino all’intero monte ore complessivo, all’interno dell’Azienda o presso altra struttura di riferimento, sempre che sia assicurata la disponibilità di locali idonei alla finalità formativa, la presenza di risorse umane in grado di trasferire competenze e l’affiancamento di un tutor. La formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali nonché quella professionalizzante, ivi inclusa la formazione teorica iniziale in materia di sicurezza sul lavoro prevista dall’Accordo Stato- Regioni del 21 dicembre 2011, possono essere svolte anche in modalità on the job e/o in affiancamento, nonché in modalità on-line, quest’ultima nella misura definita in sede di Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale e comunque entro la misura massima del 45%.
I profili formativi sono oggetto di confronto e verifica nell’ambito dei lavori dell’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale.
Nella medesima sede questi potranno essere integrati e/o modificati in relazione alle specificità ed alla tipologia delle attività svolte in Azienda, in maniera tale da garantirne l’adattamento e la coerenza rispetto all’evoluzione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive.
III. Le ore di formazione, nei limiti sopra detti, sono comprese nell’orario normale di lavoro.
IV. Le attività formative, in relazione alla qualificazione da conseguire, comprenderanno di norma i seguenti contenuti, a carattere generale e/o specifico, rispetto ai quali potranno anche essere definiti, in sede di Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, eventuali adeguamenti e integrazioni:
a. competenze relazionali;
b. organizzazione ed economia;
c. disciplina del rapporto di lavoro;
d. prevenzione e sicurezza sul lavoro;
e. conoscenza dei prodotti e dei servizi di settore e contesto aziendale;
f. conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
g. conoscenza ed utilizzazione delle tecniche e dei metodi di lavoro;
h. conoscenza ed utilizzazione di strumenti e tecnologie di lavoro anche con riferimento all’area informatica;
i. conoscenza ed utilizzazione di misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
j. conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
V. Le ore dedicate alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro saranno erogate all’inizio del rapporto di lavoro.
VI. La formazione dovrà essere strutturata e certificabile. La registrazione della formazione svolta e della qualificazione professionale ai fini contrattuali acquisita sarà effettuata sul “Fascicolo Elettronico del Lavoratore” di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150/2015. In attesa della piena operatività del Fascicolo Elettronico del Lavoratore, le parti del contratto individuale provvedono all’attestazione dell’attività formativa utilizzando il modello di cui all’allegato 1A del Decreto del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2015.
VII. Gli interventi formativi potranno essere realizzati anche per il tramite di Fondimpresa.
Piano Formativo Individuale
I. Nel Piano Formativo Individuale, redatto contestualmente alla sottoscrizione del contratto o comunque entro 30 giorni dalla stessa secondo il format di cui all’allegato 1A del Decreto del Ministero del Lavoro del 12 ottobre 2015,
viene definito il percorso formativo dell’apprendista, evidenziando le competenze di base e quelle tecnico- professionali da acquisire ed indicando l’articolazione e le modalità di erogazione della formazione.
II. Nel medesimo Piano Formativo sarà indicato il Tutor aziendale quale figura di riferimento per l’apprendista.
III. Qualora l’apprendista ne sia sprovvisto, il Piano Formativo Individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di legge e/o regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
Tutor
I. E’ prevista, in coerenza con quanto stabilito dall’art. 42 comma 5 lett. C), D.Lgs. n. 81/2015, la nomina di un Tutor aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, con formazione e competenze adeguate. In particolare nell’ambito dell’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale sarà curata la predisposizione di un apposito modulo formativo finalizzato a trasferire la conoscenza del contesto normativo di riferimento e delle metodologie.
Ciascun Tutor non potrà affiancare più di cinque apprendisti.
Informativa
I. La Società, nell’ambito degli incontri previsti all’art. 4 del vigente CCNL, informerà le XX.XX. stipulanti il CCNL, la Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero le Rappresentanze Aziendali, in merito alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.
Art. 25
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
In materia di ricorso all’apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, istituto destinato a soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente, nonché alle intese e alle sperimentazioni avviate dai soggetti competenti.
In proposito la Società promuove, anche attraverso l’Ente Bilaterale per la Formazione e Riqualificazione Professionale, intese con le Regioni e le istituzioni formative locali per l’attivazione di contratti per l’alta formazione.
Art. 26
Contratto di somministrazione a tempo determinato
I. La Società potrà avvalersi di contratti di somministrazione a tempo determinato in coerenza con quanto previsto in materia dal D.Lgs. n. 81/2015.
II. Il numero di lavoratori utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare l’8% del numero dei lavoratori in servizio alla data del 1 gennaio dell’anno di assunzione. Per Poste Italiane S.p.A. il limite di utilizzo sarà pari al 6% del numero dei lavoratori in servizio nell’ambito della stessa regione alla data del 1 gennaio dell’anno di assunzione.
III. L’eventuale individuazione di limiti quantitativi diversi da quelli di cui al precedente comma è demandata alla contrattazione collettiva aziendale.
IV. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi sopra individuati le fattispecie escluse in virtù delle previsioni di legge.
V. L’Azienda provvederà a comunicare:
- alle XX.XX. nazionali stipulanti il CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro prima della stipula degli stessi; tale informativa sarà, inoltre, resa per Poste Italiane S.p.A. alle Delegazioni Regionali di cui all’art. 6, lettera b) del presente CCNL e per le altre Società del Gruppo alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Sindacali Aziendali. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l’utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
- ogni dodici mesi alle XX.XX. nazionali stipulanti il CCNL, alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ovvero alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la
durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
VI. Al lavoratore somministrato, in coerenza con le vigenti normative, è garantita - anche in relazione ad eventuali rischi connessi - la formazione richiesta in relazione alle mansioni che lo stesso è chiamato a svolgere, ivi compreso uno specifico affiancamento, qualora si renda necessario. L’Azienda osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuta, per legge e per il presente CCNL, nei confronti dei propri dipendenti.
VII. Al lavoratore somministrato è riconosciuto, per tutta la durata della somministrazione, l’esercizio dei diritti di libertà e di attività sindacale, nonché di partecipazione alle assemblee del personale dipendente della impresa utilizzatrice, in conformità alla vigente disciplina legislativa ed al presente CCNL.
VIII. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla disciplina legislativa vigente.
Art. 27
Lavoro Agile
I. Le Parti condividono l’impegno a ricercare soluzioni di flessibilità organizzativa che consentano di lavorare in tempi e spazi diversi attraverso l’uso delle tecnologie e nel rispetto degli obiettivi assegnati.
II. In tale ambito appare di particolare interesse lo strumento del Lavoro Agile, quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che consente di agevolare la conciliazione delle esigenze personali e familiari con quelle professionali.
III. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL al fine di confrontarsi in merito all’individuazione degli eventuali ambiti organizzativi e dei profili professionali interessati.
Art. 28
Telelavoro
Le Parti, nel richiamarsi all’Accordo Interconfederale sottoscritto in data 9 giugno 2004 per il recepimento dell’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro, concordano nel considerare il telelavoro una innovativa modalità della prestazione finalizzata a realizzare le esigenze di flessibilità organizzativa e di produttività dell’Azienda, coniugandole con la vita sociale e familiare dei lavoratori in relazione al contesto ambientale nonché alle condizioni territoriali ed alle esigenze di mobilità.
Il telelavoro viene inoltre riconosciuto dalle Parti come una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro idonea a soddisfare specifiche esigenze di flessibilità e sicurezza proprie di alcune situazioni, quali quelle dei lavoratori disabili e dei lavoratori che riprendano il servizio dopo periodi di lunga assenza per maternità, malattia, infortunio, aspettativa. Le Parti convengono pertanto, che a tali categorie di lavoratori sarà attribuita priorità nella scelta di partecipazione ai progetti aziendali di telelavoro.
Il telelavoro, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, costituisce una forma di svolgimento della prestazione lavorativa attraverso il prevalente utilizzo di strumenti telematici da un luogo diverso e distante rispetto alla sede aziendale.
Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, secondo modalità logistico-operative riconducibili alle seguenti tipologie:
• telelavoro domiciliare, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata dal dipendente presso il proprio domicilio;
• telelavoro da remoto, nei casi in cui l’attività lavorativa viene prestata in ambienti organizzativi e logistici distanti dalla sede aziendale cui fa capo l’attività medesima in termini gerarchici e sostanziali;
• telelavoro mobile, nei casi in cui l’attività viene resa prevalentemente all’esterno della struttura aziendale di appartenenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici collegati con la struttura stessa.
Le differenti modalità di esecuzione dell’attività lavorativa non incidono sull’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale né sulla connotazione giuridica del rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato dal presente CCNL.
Ad ogni effetto del rapporto di lavoro sarà garantita ogni opportunità di crescita e sviluppo professionale, anche attraverso la valorizzazione dei principi di autonomia e responsabilità connessi alla particolarità della tipologia di prestazione.
Le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro potranno essere espletate in via telematica e nel pieno rispetto dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e/o qualitativi correlati alla prestazione lavorativa resa.
L’attività di telelavoro potrà prevedere rientri periodici in Azienda per motivi connessi allo svolgimento della prestazione, con particolare riferimento a interventi di formazione, alla pianificazione del lavoro, ed alle ulteriori occasioni di integrazione e comunicazione diretta all’interno della struttura di appartenenza.
Nel caso di telelavoro domiciliare il dipendente dovrà consentire l’accesso a organi istituzionali esterni e a rappresentanti dell’Azienda, nel rispetto della normativa vigente in merito alla riservatezza ed alla inviolabilità del proprio domicilio.
Ai dipendenti che svolgono prestazioni di telelavoro si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro previste per i lavoratori che operano in Azienda.
Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza e riservatezza, a custodire il segreto su tutte le informazioni rese disponibili per lo svolgimento dei compiti e ad attenersi alle istruzioni ricevute dall’Azienda per l’esecuzione del lavoro. In nessun caso il dipendente può eseguire, sulla postazione in dotazione, lavoro per conto proprio e/o per conto terzi.
Al dipendente sarà assicurata la formazione specifica prevista per il profilo professionale di appartenenza. Saranno inoltre assicurati interventi formativi e di comunicazione connessi alla particolarità della tipologia di prestazione.
Le Parti si danno atto che le particolari caratteristiche che connotano il telelavoro non modificano il sistema di diritti e libertà sindacali, individuali e collettivi, sanciti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
In relazione alle modalità e agli ambiti di applicazione dell’istituto, è prevista, a richiesta di una delle Parti, l’attivazione, con periodicità annuale, di un momento di confronto e monitoraggio a livello nazionale finalizzato a promuovere l’estensione dell’istituto attraverso la realizzazione di progetti di telelavoro.
In tale contesto, le Parti, a livello territoriale, cureranno l’implementazione dei progetti e proporranno eventuali soluzioni utili a favorire l’estensione in relazione alle specificità territoriali.
Nel contesto di quanto definito tra le Parti con appositi accordi, sarà data anche regolamentazione al carattere di volontarietà e reversibilità della scelta di telelavoro, prevedendone tempi e modalità di esercizio da parte dei lavoratori.
Art. 29
Orario di lavoro
I. Il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale ad un ottimale utilizzo del personale in relazione alle reali esigenze operative realizzando concretamente la coincidenza tra la disponibilità della forza lavoro e la prestazione effettiva di lavoro all'interno del processo produttivo.
II. L’orario contrattuale di lavoro è di 36 ore settimanali concentrate in 6 o 5 giorni in correlazione alle esigenze tecnico produttive. Conseguentemente, in tale ambito, fatto salvo quanto definito tra le Parti in relazione alle esigenze organizzative che caratterizzano la prestazione lavorativa di specifiche figure professionali, l’orario giornaliero è, di norma, rispettivamente di 6 o di 7 ore e 12 minuti.
III. Le tabelle relative all’orario di lavoro verranno rese note mediante affissione nei luoghi di lavoro; eventuali variazioni verranno comunicate agli interessati con un preavviso di 48 ore.
IV. L'osservanza dell’orario di lavoro, quale elemento essenziale della prestazione lavorativa, costituisce un obbligo per il lavoratore.
V. L'accertamento in ordine al rispetto dell'orario di lavoro verrà effettuato mediante l’impiego di sistemi di rilevazione automatica.
VI. L’orario di lavoro settimanale concentrato su 6 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al sabato.
VII. L'orario di lavoro settimanale concentrato su 5 giorni è normalmente ripartito dal lunedì al venerdì con un
intervallo da 30 a 60 minuti in relazione alle esigenze di servizio che comporta un conseguente prolungamento fino al completamento dell'orario giornaliero d'obbligo; in questa tipologia di orario il giorno infrasettimanale non lavorativo coincide con il sabato. La determinazione della durata di detto intervallo oltre i 30 minuti ed entro il limite di 60 minuti, formerà oggetto di confronto con la delegazione sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL, fatti salvi gli accordi aziendali firmati in materia.
La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
VIII. Nelle strutture le cui esigenze richiedano un'organizzazione del lavoro articolata in via ordinaria su 6 giorni della settimana, la Società potrà prestabilire schemi di rotazione del personale, con 5 prestazioni giornaliere a settimana per ciascun lavoratore, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni, con rotazione sulla generalità degli interessati. Detta soluzione, ove impegni un arco temporale superiore a 30 giorni, formerà oggetto di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL. La relativa procedura si intenderà comunque esaurita decorsi 9 giorni dalla data di fissazione dell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni.
IX. Il riposo giornaliero non potrà essere inferiore a undici ore consecutive ogni ventiquattro ore.
Per esigenze legate all’articolazione di lavoro su turni, le Parti, nell’ambito della contrattazione di secondo livello, potranno stabilire durate inferiori di riposo giornaliero, fino ad un minimo di otto ore consecutive, ferma restando la misura minima di undici ore medie nell’arco del mese.
X. E’ facoltà del dipendente richiedere riscontro delle ore di servizio riferite al mese precedente ovvero ad un periodo non superiore ai sei mesi precedenti, attestate dal sistema di rilevazione delle presenze. Tali richieste dovranno essere presentate alle competenti strutture di risorse umane, che si obbligano a dare tempestiva risposta entro il mese successivo a quello della richiesta. Sia la richiesta che la risposta dovranno essere formalizzate per iscritto.
Art. 30
Regimi di orario e Sistemi di Flessibilità
I. Orario a turno unico
Nelle strutture ove il lavoro è organizzato su turno unico, al fine di soddisfare le esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio, il personale può essere chiamato ad osservare in via alternativa:
a) orario sfalsato:
anticipando o posticipando l'inizio della prestazione lavorativa giornaliera e correlativamente anticipando e posticipando il termine della stessa, fino ad un massimo di due ore rispetto al normale orario di lavoro;
b) orario spezzato:
è attuato nell'ambito dell'organizzazione dell'orario settimanale concentrato in 5 giorni; la durata di ciascuno dei due periodi giornalieri non deve essere, in via normale, inferiore a 2 ore per tutti i lavoratori, con un intervallo giornaliero pari ad almeno un’ora e non superiore a due ore.
Prima di dare attuazione ai regimi sub a) e b) i relativi progetti formeranno materia di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6, nel rispetto delle procedure di cui al presente CCNL.
II. Orario su turni
Si considera lavoratore turnista colui che normalmente effettua la sua prestazione lavorativa in qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro (anche a squadre) in base al quale diversi lavoratori sono successivamente occupati negli stessi posti di lavoro secondo un determinato ciclo (compreso quello rotativo).
In considerazione delle peculiari caratteristiche del servizio e della correlata necessità di garantire i prefissati standard di qualità, può essere adottato l'orario di lavoro su turni nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a) articolazione dell'orario di lavoro su due o più turni giornalieri, la cui durata non può superare le 8 ore;
b) possibilità di istituire e modificare turni per periodi non superiori ad un mese ed a fronte di particolari esigenze, sentita la Delegazione Sindacale individuata
secondo quanto previsto dall’art. 6 del presente CCNL;
c) attuazione di schemi di turnazione strettamente correlati ai flussi di traffico, sia per quanto riguarda l'articolazione dei turni di lavoro che la composizione degli stessi;
d) determinazione della durata normale dell'orario di lavoro sulla base di un arco temporale di più settimane fino ad un massimo di 1 mese, fermo restando il limite di 36 ore settimanali. In tal caso il superamento del limite del normale orario contrattuale settimanale di 36 ore non dà luogo a compenso per lavoro straordinario purché mediamente, nel periodo di riferimento, il limite stesso venga rispettato. Ove ciò non si verifichi, eventuali differenze in più o in meno, daranno luogo ai trattamenti contrattualmente previsti. Prima di dare attuazione a detto regime, i relativi progetti formeranno materia di confronto con la Delegazione Sindacale individuata secondo quanto previsto dall’art. 6 nel rispetto delle procedure di cui al presente CCNL. Ove tale regime di orario riguardi, per ragioni contingenti legate all’operatività del servizio, un periodo di applicazione contenuto nel limite di un mese, detta procedura si intenderà comunque esaurita decorsi nove giorni dalla data di fissazione dell’incontro. Ove la stessa non si concluda positivamente, le Parti assumeranno le proprie autonome determinazioni;
e) durante le soste fuori sede di lavoro il personale in servizio negli uffici ambulanti, natanti e aerei, in servizio viaggiante di messaggere ed il personale comandato a prestare servizio di trasporto dei dispacci postali da Comune a Comune con automezzi della Società, è considerato in servizio a tutti gli effetti fino al limite massimo di 4 ore per soste non superiori alle 6 ore;
f) la rotazione fra i vari turni è obbligatoria per tutto il personale fatti salvi i casi di esclusione disciplinati da norme di legge oppure le ipotesi in cui detta rotazione si presenti incompatibile con diritti, obblighi e divieti previsti dalla legge;
g) in relazione a sopravvenute esigenze operative di carattere straordinario, la variazione del turno giornaliero assegnato nonché lo spostamento del giorno libero dal servizio non coincidente con il riposo settimanale verranno comunicati al lavoratore con un preavviso di 48 ore;
h) i casi di limitazione e di esclusione dal turno notturno verranno regolati dalla legislazione vigente;
i) in ogni caso, la distribuzione dell'orario di lavoro deve essere tale da favorire il massimo contenimento del lavoro straordinario.
In tutti i casi di lavoro a turno, il personale del turno cessante potrà lasciare il posto di lavoro soltanto quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
III. Flessibilità Multiperiodale
1. Nei casi in cui ricorrano esigenze tecniche, organizzative, commerciali e produttive programmabili, tali da comportare una variazione d’intensità dell’attività lavorativa, con accordo tra le Parti, nell’ambito del secondo livello di contrattazione, potranno essere introdotte forme di flessibilità multiperiodale in cui la durata dell’orario di lavoro di cui all’art. 29 del presente CCNL, può risultare anche da una media plurisettimanale in un arco temporale di quattro mesi. In tali casi, l’orario di lavoro sarà distribuito in maniera tale da non superare le
9 ore giornaliere e le 42 ore settimanali nei periodi di maggior lavoro e da non risultare inferiore a 4 ore giornaliere e 30 ore settimanali nei periodi di prestazioni ridotte.
Tale orario di lavoro rappresenta normale orario di lavoro purché venga rispettata la media nei termini suddetti.
Le Parti concordano che durante i periodi di flessibilità multiperiodale al lavoratore interessato non saranno richieste prestazioni di lavoro straordinario.
2. Nell’ambito degli accordi di cui sopra, saranno definiti gli specifici trattamenti connessi alla realizzazione delle forme di flessibilità multiperiodale ivi comprese le modalità di programmazione e fruizione delle ferie; sarà inoltre valutata l’esistenza di particolari condizioni di disagio di natura personale e familiare delle quali tenere conto nell’attivazione di regimi di orario multiperiodale.
3. Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale è corrisposta una maggiorazione del 10%, fermo restando il riconoscimento delle maggiorazioni contrattualmente definite per le prestazioni rese in orario notturno e/o nei giorni festivi.
4. Fermo restando la definizione delle articolazioni orarie multiperiodali nell’ambito dei richiamati accordi, l’Azienda comunicherà ai lavoratori interessati con anticipo non inferiore a 15 giorni la suddetta articolazione oraria per l’intero periodo considerato. Il suddetto termine potrà essere ridotto in presenza di specifiche esigenze organizzative solo con accordi di secondo livello e comunque non potrà essere inferiore a 10 giorni.
Eventuali modifiche dovranno essere concordate con l’interessato.
5. L’osservanza dei turni di lavoro in regime di orario multiperiodale è dovuta da parte di tutto il personale interessato, fatti salvi comprovati impedimenti.
6. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o di spostamento ad altra attività non interessata dalla flessibilità multiperiodale, al personale coinvolto verrà corrisposta una somma pari alla retribuzione oraria per le ore prestate in eccedenza in occasione dei periodi di “maggiore intensità dell’attività lavorativa”. Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di compensazione in regime di orario multiperiodale, le stesse saranno recuperate in prestazioni differite.
7. Forme di flessibilità multiperiodale non potranno essere attivate nei confronti di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, per i quali trovano applicazione le previsioni di cui all’articolo 23 del presente CCNL.
IV. Flessibilità in ingresso
1. Nell’unità organizzativa può essere introdotto un sistema di flessibilità in ingresso, e correlativamente in uscita, dell’orario giornaliero di lavoro.
2. Detto sistema può essere introdotto da parte dell’Azienda, ovvero a richiesta del personale, compatibilmente con le condizioni tecnico operative, tenendo conto di criteri che garantiscano:
- il pieno soddisfacimento delle esigenze della clientela;
- la massima efficienza dell'organizzazione della struttura produttiva sia ai fini del servizio offerto che della prestazione lavorativa degli addetti;
- il mantenimento dell'equa distribuzione dei carichi di lavoro tra le unità in servizio;
- nessun aggravio di spesa.
3. Restano, pertanto, esclusi dall'orario flessibile:
- i lavoratori che di norma esplicano la propria attività negli uffici operativi articolati su un unico turno di lavoro giornaliero e quelli addetti a specifici processi produttivi a fasi interconnesse;
- gli autisti;
- il personale di custodia;
- il personale in missione;
- il personale che opera in squadra.
4. La flessibilità si articola su una fascia massima di 60 minuti, in posticipo rispetto al normale inizio dell’orario di lavoro, con compensazione giornaliera. La scelta dell’orario di entrata, nell'ambito della fascia, è operata dal singolo dipendente volta per volta, senza necessità di preavviso, determinandosi di conseguenza l'orario di uscita.
5. Ove non ricorra un diverso titolo di assenza, tutte le entrate successive al termine della predetta fascia oraria saranno considerate come ritardi mentre tutte le uscite anticipate rispetto al termine dell'orario di lavoro determinato con le modalità sopraindicate, costituiranno, salvo diverso titolo, assenza ingiustificata.
Art. 31
Lavoro straordinario, festivo, notturno
I. Il personale, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, non può esimersi, salvo dichiarato e oggettivo motivo di impedimento, dall’effettuare lavoro straordinario, festivo e notturno, che venga richiesto dalla Società.
II. Per il lavoro straordinario, festivo e notturno sono corrisposti i compensi stabiliti nella parte economica del presente contratto.
Lavoro straordinario
I. E' considerato straordinario il lavoro eseguito oltre il normale orario contrattuale di lavoro, autorizzato dal responsabile dell’ufficio/unità di appartenenza per accertate esigenze di servizio e registrato come tale, anche in conformità con le previsioni di cui al precedente articolo 29, nei sistemi di documentazione dell’orario di lavoro.
II. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare obiettiva giustificazione in necessità imprescindibili, indifferibili e di durata temporanea.
III. Xxxxx restando i limiti di legge vigenti in materia di lavoro straordinario, viene fissato un limite massimo complessivo di 250 ore annue per ciascun lavoratore. Detti limiti, anche in analogia con quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere superati quando sussistano eccezionali esigenze tecnico-produttive e/o nei casi di forza maggiore.
In caso di superamento non occasionale del citato limite massimo, le misure, idonee a garantirne il relativo contenimento, saranno oggetto di confronto tra la Direzione dell’unità produttiva interessata e le R.S.U. competenti alle quali saranno semestralmente forniti i dati del lavoro straordinario effettuato nell’unità produttiva medesima.
IV. Il lavoratore chiamato ad effettuare prestazioni straordinarie deve esserne informato almeno due ore prima del termine del normale orario di lavoro e, compatibilmente con le esigenze di servizio, effettuare tali prestazioni senza soluzione di continuità con il lavoro ordinario.
V. Nel caso di prestazioni straordinarie rese non in continuità con il normale orario di lavoro o comunque richieste dopo il termine dell'orario normale, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione per il tempo di effettivo lavoro con un minimo di 1 ora.
VI. Non è consentito al lavoratore trattenersi sul posto di lavoro oltre l'orario normale se non deve prestare lavoro straordinario.
VII. I dati relativi al lavoro straordinario, aggregati a livello nazionale e disaggregati a livello regionale, formeranno oggetto di analisi ed approfondimenti a livello nazionale e regionale con cadenza semestrale.
Lavoro festivo
I. E’ considerato lavoro festivo quello compiuto dal lavoratore nelle domeniche, o per i lavoratori in turno nel giorno di riposo settimanale, e negli altri giorni riconosciuti festivi.
II. Ai lavoratori turnisti che prestano attività lavorativa ordinaria di domenica, con relativo spostamento del riposo settimanale, è riconosciuto il trattamento di cui all’art. 74, comma III.
III. Per il lavoro straordinario pari ad almeno 4 ore prestato nelle festività infrasettimanali il dipendente può scegliere, in luogo del compenso straordinario, di fruire di un giorno di riposo compensativo.
Lavoro notturno
Si considera lavoro notturno quello prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Quindi il lavoro notturno è quello svolto tra le 22:00 e le 05:00, ovvero tra le 23:00 e le 06:00, ovvero tra le 24:00 e le 07:00.
Si considera lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga nel periodo notturno almeno tre ore della sua prestazione giornaliera ordinaria ossia almeno tre ore comprese tra le 22:00 e le 07:00.
Ai soli effetti retributivi è considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 21.00 e le ore 07.00.
Il limite delle 8 ore giornaliere di prestazione dei lavoratori notturni è calcolato come media nelle ventiquattro ore.
Il divieto di adibire al lavoro notturno le donne per il periodo che va dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale.
La non obbligatorietà del lavoro notturno, prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, per:
- lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, lavoratore padre convivente con la stessa,
- lavoratrice o lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni,
- lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa,
- lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992
n.104 e successive modificazioni, riguarda anche il lavoro notturno eccezionale.
Ai sensi delle previsioni legislative di cui agli articoli 14 e 15 del D.Lgs n. 66/2003 e successive modifiche e integrazioni, a cura e a spese del datore di lavoro viene effettuata la valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni - per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico competente - attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.
Art. 32
Conto ore individuale
I. Le Parti si danno atto che il conto ore individuale costituisce un valido strumento di flessibilità della prestazione lavorativa. A livello nazionale, le Parti individueranno, in appositi accordi, gli ambiti organizzativi in cui troverà applicazione, di volta in volta, il presente istituto.
II. Di seguito la disciplina e le modalità applicative dell’istituto che hanno trovato applicazione a far data dal 1° gennaio 2012:
- per ciascun lavoratore confluiscono nel conto ore individuale le prime 20 ore annuali delle prestazioni straordinarie;
- inoltre, su base volontaria, possono confluire nel conto ore individuale fino ad un massimo di ulteriori 100 ore annue;
- l’opzione di cui sopra potrà essere esercitata dal lavoratore tre volte l’anno, e si intende fissata per i successivi quattro mesi;
- il lavoratore ha diritto al recupero delle ore confluite nel conto ore individuale coerentemente con le esigenze di servizio, entro i quattro mesi successivi. Ai fini del recupero verrà data precedenza ai lavoratori con oggettive esigenze di conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, anche in coerenza con quanto previsto dall’Avviso Comune Governo e Parti Sociali del 7 marzo 2011. Le ore accantonate per le quali non sia stato possibile il recupero in forma specifica verranno compensate con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria ordinaria calcolata secondo i criteri di cui all’art. 74 del presente CCNL e da liquidarsi secondo le procedure in atto;
- a tutti i lavoratori sarà garantito riscontro documentale mensile delle ore confluite nel conto in parola e dei relativi movimenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti convengono che la presente disciplina non trova applicazione nei confronti del personale con qualifica di Quadro in coerenza con le caratteristiche di flessibilità proprie della prestazione lavorativa, connotata da autonomia organizzativa ed operativa nell’ambito degli obiettivi assegnati alla funzione di appartenenza, e tenuto conto degli specifici trattamenti riconosciuti a tale categoria di lavoratori nell’ambito del presente CCNL.
Art. 33
Reperibilità
I. La Società ha la facoltà di richiedere la reperibilità, fuori dal normale orario di lavoro e ferma restando l’osservanza del riposo settimanale, al personale in possesso di competenze e professionalità direttamente correlate al funzionamento di impianti e/o tecnologie operanti con continuità.
II. Il personale in reperibilità, al fine di effettuare gli eventuali interventi richiesti, dovrà garantire condizioni di
rintracciabilità, a mezzo di idonea strumentazione individuata dalla Società, in modo da raggiungere il luogo d’intervento nei tempi e con le modalità richieste e comunque, di norma, entro 90 minuti dalla relativa chiamata.
III. Per l’individuazione del personale di cui sopra, la Società provvederà a predisporre opportune turnazioni che favoriscano la più ampia rotazione del personale interessato, fatta salva la possibilità, nell’ambito dei lavoratori designati dalla Società stessa, di dare la precedenza a coloro che abbiano avanzato specifiche richieste in tal senso.
IV. Al personale di cui al presente articolo spettano:
a) un compenso di 20,66 euro per la reperibilità prestata per le giornate di sabato, domenica e per gli altri giorni festivi infrasettimanali, e di 15,49 euro per i restanti giorni della settimana. Ove la reperibilità richiesta risulti a cavallo tra due giorni per i quali è previsto un differente compenso, si provvederà alla liquidazione del compenso medesimo secondo il criterio della prevalenza;
b) un ulteriore compenso per l’intervento effettuato, anche attraverso gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Azienda, da liquidarsi secondo le previsioni normative vigenti in materia di lavoro straordinario. Ove tale intervento risulti, nell’ambito dell’intera reperibilità prevista, inferiore ad un’ora, il compenso di cui al presente punto sarà comunque liquidato nella misura minima di un’ora;
c) un rimborso, secondo le procedure in atto in Azienda, per le spese eventualmente sostenute in caso di intervento.
La reperibilità non può essere richiesta per periodi inferiori a 12 ore continuative, fermo restando che, a tal fine, periodi continuativi di reperibilità che interessino frazioni di giorni diversi e consecutivi verranno considerati cumulativamente.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nell’Allegato 3 al presente CCNL sono elencati gli ambiti organizzativi di Poste Italiane S.p.A. attualmente interessati dall’istituto della reperibilità. In caso di variazioni organizzative
che, pur non modificando il perimetro di applicazione della reperibilità, riguardino gli ambiti individuati nel medesimo Allegato 3, l’Azienda ne darà informativa alle XX.XX. stipulanti.
Fatti salvi accordi già in essere alla data di sottoscrizione del presente contratto, qualora si rendesse necessario integrare l’allegato di cui al punto che precede ovvero attivare l’istituto in Società diverse da Poste Italiane che applicano il presente contratto, le Parti si incontreranno per definire gli specifici ambiti organizzativi interessati.
Art. 34
Permessi
I. Al lavoratore che ne faccia domanda per giustificati motivi, la Società accorderà, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi orari, fino ad un massimo di 30 ore annue, da fruire ad ore intere o a frazioni di mezz’ora e da recuperare entro il mese successivo alla fruizione del permesso stesso.
II. In caso di calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai dipendenti che non abbiano potuto rendere la prestazione lavorativa la Società accorderà, previa specifica richiesta dell’interessato, ulteriori 36 ore annue di permesso, fruibili anche a giornata intera, da recuperare entro il quarto mese successivo all’assenza.
Il recupero delle ore/giornate di assenza potrà avvenire, compatibilmente con le esigenze tecniche organizzative e produttive e previa condivisione con l’Azienda, sia ad ore che a giornata intera, anche nel giorno di libertà lavorativa (ad es. il sabato per i lavoratori non turnisti con articolazione della prestazione settimanale su 5 giorni, dal lunedì al venerdì).
III. Nei casi di fruizione dei permessi di cui ai precedenti commi I e II è riconosciuta al lavoratore la facoltà di convertire le ore di permesso da recuperare in permessi retribuiti spettanti in luogo delle festività religiose e civili soppresse ovvero in permessi individuali retribuiti (PIR) di cui all’art. 36 del presente CCNL, entro l’anno di relativa maturazione. Ove il lavoratore non eserciti tale facoltà, le ore di permesso retribuite ed eventualmente non recuperate, potranno essere oggetto di compensazione con le ore disponibili nel conto ore individuale, ove lo stesso risulti attivato.
IV. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro. Per la fruizione di tali permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.
V. In occasione del matrimonio o della costituzione dell’unione civile, il lavoratore ha diritto ad un congedo di
15 giorni consecutivi di calendario, senza decurtazione della retribuzione, decorrenti dal giorno di celebrazione. L’Azienda accoglierà, salvo casi di oggettivo impedimento organizzativo, eventuali richieste di differimento, da un minimo di una settimana ad un massimo di cinque mesi, fermo restando che anche in tali casi il giorno della celebrazione viene computato nei 15 giorni complessivi di congedo.
VI. Ai sensi della legge n. 53 del 2000 e delle previsioni del
D.M. 278/2000 e successive modifiche ed integrazioni, il lavoratore, in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o dell’unito civilmente, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore, ha diritto a tre giorni complessivi di permesso retribuito all’anno. In tali giorni di permesso non sono considerati i giorni festivi e quelli non lavorativi.
VII. Nel caso di più eventi luttuosi nel corso dello stesso anno, riguardanti genitori, figli, fratelli, sorelle nonché il coniuge o l’unito civilmente, i giorni di permesso di cui al comma che precede potranno essere fruiti in relazione a ciascuno di tali eventi.
VIII. Inoltre nell’ipotesi in cui l’evento luttuoso riguardi il medesimo soggetto in ragione della cui grave infermità sono stati concessi i tre giorni di cui al comma VI, potranno essere fruiti ulteriori tre giorni.
IX. Nel caso in cui gli eventi di cui ai commi VI e VII si siano verificati fuori della provincia ove è ubicata la sede di lavoro, il lavoratore potrà fruire, oltre ai 3 giorni di permesso di cui sopra, di ulteriori 2 giorni di calendario non retribuiti.
X. I giorni di permesso di cui ai commi che precedono sono fruiti, previa comunicazione dell’evento e dei giorni da utilizzare, comunque entro sette giorni dal decesso o dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. L’interessato dovrà presentare la relativa documentazione nel rispetto della normativa vigente.
XI. Nel caso di grave infermità dei soggetti di cui al VI comma del presente articolo possono essere concordate, nel rispetto delle norme di attuazione della legge n. 53 del 2000 ed in alternativa all’utilizzo dei giorni di permesso, diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa, anche per periodi superiori a 3 giorni, ferma restando una riduzione complessiva dell’orario di lavoro pari a 3 giorni.
XII. Permessi retribuiti spettano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ai donatori di sangue, di midollo osseo nonché al candidato al trapianto di organi tra viventi e al potenziale donatore; con specifico riferimento alla donazione di organi tra viventi, il lavoratore ha diritto ad assentarsi per l'effettuazione degli accertamenti e dei ricoveri certificati come necessari sia nella fase di pre- prelievo, sia in quella del trapianto, che nei casi di eventuali complicanze post-operatorie.
XIII. La Società può inoltre concedere al lavoratore, per ragioni familiari o personali e compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi speciali non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni nell’anno solare - utili ai soli fini dell’anzianità di servizio - nonché permessi di breve durata non superiori a due ore per gravi motivi, con facoltà di corrispondere la retribuzione oppure di consentirne il recupero secondo le modalità di cui al comma III.
I permessi speciali di cui al presente comma verranno concessi anche per gli eventi luttuosi relativi agli affini di primo grado del lavoratore.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento alla previsione di cui al comma I del presente articolo - in caso di particolari esigenze organizzative relative, ad esempio, al personale impiegato in Uffici Postali monoturno - Poste Italiane si adopererà per individuare soluzioni gestionali utili a consentire la fruizione dei permessi in parola.
Art. 35
Aspettative per gravi motivi familiari, handicap, richiamo alle armi, volontariato e servizio civile, cariche pubbliche elettive
A) Per gravi motivi familiari e/o personali
I. Il lavoratore, ai sensi della legge n. 53 del 2000 e delle relative norme di attuazione, può richiedere per gravi e documentati motivi relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 c.c. anche se non conviventi, nonché dei portatori di handicap, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni nell’arco della vita lavorativa.
II. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro. L'aspettativa comporta la perdita dell'intera retribuzione, non determina decorrenza dell’anzianità ad alcun fine e non è computabile ai fini previdenziali. Per tale periodo il lavoratore può procedere al riscatto ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
III. Il limite di due anni è calcolato secondo il calendario comune.
IV. L’Azienda è tenuta entro dieci giorni dalla richiesta dell’aspettativa ad esprimersi sulla stessa ed a comunicarne l’esito al dipendente. In caso di diniego o di concessione parziale, motivati dall’Azienda sulla base di esigenze organizzative e produttive, che non consentono la sostituzione del dipendente, il lavoratore potrà richiedere che la domanda venga riesaminata nei successivi quindici giorni.
V. Al rientro in servizio, ove necessario, allo scopo di favorire il reinserimento nell’attività lavorativa, il personale potrà essere avviato a specifici corsi di formazione.
B) Congedo straordinario per handicap
I. Nell’ambito dei due anni di aspettativa per gravi motivi di cui al punto che precede rientrano anche i periodi di congedo straordinario per assistere familiari in condizioni
di handicap grave accertato ai sensi della Legge n. 104/92. I dipendenti possono fruire del congedo straordinario, secondo i criteri e le modalità previsti dalle disposizioni di legge in materia.
Durante il periodo di congedo i dipendenti hanno diritto ad una indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita.
C) Per richiamo alle armi
I. Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze Armate determina la sospensione del rapporto di lavoro, anche in periodo di prova, con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo del richiamo.
II. Il lavoratore al termine del richiamo deve porsi a disposizione della Società per riprendere servizio entro:
- 5 giorni se il richiamo ha avuto una durata non superiore ad un mese;
- 8 giorni se il richiamo ha avuto una durata da uno a sei mesi;
- 15 giorni se il richiamo ha avuto una durata superiore a sei mesi.
III. Il periodo di tempo trascorso, in costanza di rapporto, in richiamo alle armi viene computato a tutti gli effetti quale periodo di servizio prestato.
IV. Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono che i periodi di richiamo alle armi sono utili ai fini della maturazione delle ferie.
V. I dipendenti richiamati alle armi percepiscono lo stipendio e gli assegni personali di cui sono provvisti, per un periodo massimo di sessanta giorni; successivamente a tale periodo la Società corrisponderà l'eventuale differenza fra lo stipendio in godimento e quello erogato dall'Amministrazione militare.
VI. La disposizione di cui al comma IV è applicabile anche al personale con contratto a tempo determinato fino alla scadenza del contratto stesso. In tale ipotesi la decorrenza del termine del contratto viene sospesa e la durata del contratto è protratta per un periodo pari al tempo in cui è stato richiamato.
D) Per volontariato e servizio civile
I. La Società può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, un periodo di aspettativa di durata non superiore ad un anno, ai lavoratori che ne facciano richiesta in quanto aderenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al D.P.R. 194/2001. A tali lavoratori potrà essere inoltre riconosciuta la possibilità di usufruire, compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dal presente CCNL.
II. La Società può concedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge 26 febbraio 1987 n. 49 e successive modificazioni, che intendano prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo, un periodo di aspettativa di durata anche superiore a quella massima di un anno.
III. L’aspettativa di cui ai due commi che precedono comporta la perdita dell'intera retribuzione e determina la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti.
E) Per ricoprire cariche pubbliche elettive
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive nonché eletto/designato alle cariche di amministratore locale, viene concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa non retribuita, anche per tutta la durata del mandato, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.
F) Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n.80/2015 e dell’art. 43 del D.Lgs. n. 148/2015 è riconosciuto alle dipendenti inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di tre mesi.
La fruizione del congedo avviene nelle modalità previste dalle disposizioni di legge in materia.
G) Aspettativa gestionale
L’Azienda può valutare l’accoglimento di eventuali richieste di sospensione individuale del rapporto di lavoro che non siano riconducibili ad alcuna delle fattispecie di aspettativa o di congedo prevista dalla normativa di legge e di contratto. In merito a tali richieste, particolare attenzione verrà riservata ai lavoratori che abbiano raggiunto la durata complessiva di due anni di congedo nell’intera vita lavorativa fruendo dei benefici di cui ai punti
A) e B) del presente articolo per assistenza ad un proprio familiare.
Durante il periodo di sospensione, non utile ai fini dell’anzianità di servizio, non verrà corrisposto alcun trattamento retributivo né previdenziale.
***
Il lavoratore che, senza giustificato motivo, non riprenda servizio al termine dei periodi di congedo/aspettativa di cui al presente articolo sarà considerato assente ingiustificato a tutti gli effetti di legge e di contratto.
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA
In occasione di calamità naturali, l’Azienda valuterà eventuali specificità connesse con l’attività di volontariato di cui al D.P.R. 194/2001.
Art. 36 Ferie
I. Ai lavoratori assunti successivamente all’11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 28 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi.
Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni di ferie sono divisi per 1,2. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, gli stessi numeri di giorni di ferie verranno divisi in misura proporzionale.
II. Alla maturazione di un’anzianità di servizio di cinque anni, sarà riconosciuto un giorno di ferie in più rispetto al
numero di giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.
Analogamente è riconosciuto un ulteriore giorno di ferie alla maturazione di un’anzianità di servizio di 10 anni.
III. Ai lavoratori già in servizio alla data dell’11 luglio 2003, spetta un periodo annuale di ferie di 30 giorni lavorativi in caso di prestazione resa su sei giorni lavorativi.
Nel caso in cui l’orario di lavoro sia concentrato su cinque giorni alla settimana i suddetti giorni sono divisi per 1,2 e corrispondono a 25 giorni di ferie. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di cinque giorni alla settimana, il numero di giorni di ferie spettanti sarà proporzionalmente ridotto.
Con la medesima decorrenza, ai lavoratori di cui al presente comma, verrà inoltre riconosciuto un monte ore annuo di permessi individuali retribuiti pari a 12 ore in caso di prestazione resa su 6 giorni lavorativi e pari a 14 ore e 24 minuti in caso di prestazione resa su 5 giorni lavorativi. Qualora l’orario di lavoro sia invece concentrato su meno di 5 giorni a settimana, il monte ore annuo di permessi spettanti sarà riproporzionato.
I suddetti permessi individuali retribuiti devono essere fruiti, a giornata intera ovvero frazionati ad ore, entro il termine di decadenza del 31 marzo dell’anno successivo a quello di maturazione.
IV. Per l’anno solare di assunzione spetta ai dipendenti un periodo di ferie pari ad 1/12 per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni, prestati o da prestare nell’anno medesimo.
V. I periodi di ferie di cui ai commi precedenti non sono comprensivi delle festività soppresse.
VI. II periodo di ferie è finalizzato a reintegrare le energie psico fisiche del lavoratore ed è programmato dalla Società tenendo conto delle eventuali richieste del lavoratore, compatibilmente con le esigenze di servizio. La fruizione delle ferie avviene nel rispetto dei turni stabiliti.
La programmazione e le modalità di fruizione delle ferie sono oggetto di consultazione nell’ambito di uno specifico incontro, da effettuarsi a livello territoriale, entro il primo trimestre dell’anno.