SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA E PORTIERATO/RECEPTION
Allegato 4
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI VIGILANZA E PORTIERATO/RECEPTION
PRESSO LA SEDE CENTRALE DELL’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
CUI: S00493410583201900014
CIG: 8989824D70
TRA
L’AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA (di seguito “ACI”), con sede legale in Roma, via Marsala, n.8 (Partita IVA: 00907501001), nella persona della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente del autorizzata alla stipula del presente contratto con
determinazione del Segretario Generale n……….. del ….
E
La Società …………………….(di seguito “Società”), (Codice fiscale e Partita IVA:
……………………..), con sede in ………………….., nella persona di , in
qualità di ………………………
PREMESSO CHE
● con determinazione del Segretario Generale n.3807 del Segretario Generale del 22.11.2021 è stato autorizzato, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i (di seguito anche “Codice dei contratti” o “Codice”), l’espletamento della procedura aperta in ambito comunitario n.27/2021, per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e portierato/reception, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del Codice, tenuto conto dell’offerta tecnica (max punti 70) e dell’offerta economica (max punti 30);
● il relativo bando di gara è stata spedito in via telematica alla G.U.U.E. in data 2.12.2021 e pubblicato sulla G.U.R.I. n.142 del 10.12.2021, sul profilo del committente xxx.xxx.xx, sui siti informatici di cui all’art.73 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale, sulla “Gazzetta Aste e Appalti” in data 14.12.2021 e su “La Notizia” in data 15/12/2021, e su due quotidiani a diffusione locale, “Il Giornale” ed. Roma – Lazio e “Il Corriere dello Sport” in data 15.12.2021, ai sensi dell’art.3 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
● con determinazione del Responsabile dell’UPCA n.33 del 28.09.2021, la Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx è stata nominata responsabile del procedimento;
● la documentazione di gara è stata messa a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo istituzionale dell’ACI, xxx.xxx.xx – Amministrazione Trasparente - Sezioni bandi di gara - Servizi e sulla piattaforma di Federazione xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx/xxxx.xxxx;
● la Società ……..….. è risultata aggiudicataria della procedura in argomento, avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto indicato al paragrafo 18 del disciplinare di gara, come da verbale n. …del della Commissione
giudicatrice, nominata con determinazione del Segretario Generale n. ……del ;
● con determinazione del Segretario Generale dell’Ente prot. n. ……del la procedura
in argomento, previa verifica della proposta di aggiudicazione, è stata aggiudicata alla Società ;
● la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, è stata comunicata ai soggetti interessati con lettera prot. n……del ;
● a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, ai sensi dell’art.32 comma 7 del Codice, come risulta dalle relazioni del RUP n……… del ……….., l’aggiudicazione è stata dichiarata efficace con Determinazione n. ……. del ;
● ai sensi dell’art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., sono state avviate, come da relazione del RUP del , le richieste di informazioni antimafia
mediante la Banca Nazionale Antimafia, istituita ai sensi dell’art. 82 del citato decreto legislativo;
● ai sensi dell’art.92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii, in assenza di informazioni antimafia il contratto è stipulato sotto condizione risolutiva , salvo il recesso, qualora successivamente alla stipula di quest’ultimo, siano accertate cause interdittive antimafia;
● ai sensi dell’art.32, comma 9 del D.Lgs 50/2006, è decorso il termine dilatorio dello
stand still ai fini della stipula del contratto;
● è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta al paragrafo 23 del disciplinare di gara;
● la Società è in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative, in particolare di idonea licenza prefettizia allo svolgimento dell’attività di vigilanza e trasporto valori nell’ambito territoriale di Roma, ai sensi dell’art.134 del T.U.L.P.S. e dell’art.256 bis del relativo Regolamento di esecuzione;
● la Società dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto del presente schema di contratto, come specificati nel capitolato tecnico (Allegato 4);
● la Società dichiara che quanto risulta dal presente schema di contratto, nonché dal bando, dal disciplinare e da tutti i suoi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e dichiara, altresì, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della propria offerta;
● la Società ha prestato garanzia sotto forma di , stipulata
con , xxxxxx ha presentato polizza assicurativa
per la responsabilità civile connessa all’esecuzione del presente contratto con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
● la Società dichiara di non aver posto in essere, per ottenere l’aggiudicazione del servizio, comportamenti volti a condizionare lo svolgimento e/o l’esito della procedura di gara ad evidenza pubblica, nonché ad agevolare la conclusione del contratto;
● il numero di CIG rilasciato dall’ANAC è …………………….. e dovrà essere riportato su tutti i documenti afferenti al presente schema di contratto;
● la Società è in possesso della polizza di assicurazione contro i rischi professionali, stipulata con la società… di cui all’art. 83 comma 5-bis del d. Lgs 50/2016 s.m.i.;
● con determinazione del Segretario Generale n. ……. del …….., è stato nominato il Direttore dell’esecuzione, la dott.ssa ………………………. che curerà la Governance e l’esecuzione del contratto;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Disposizioni generali
1. Le parti convengono che le premesse, tutti gli allegati e gli atti e documenti menzionati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.
2. L'esecuzione dei servizi è regolata:
● dalle clausole del presente contratto;
● dal capitolato tecnico (Allegato 5)
● dall’offerta tecnica della Società (Allegato n.6);
● dall’offerta economica della Società (Allegato n.7);
● dalla dichiarazione in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136;
● dal D.U.V.R.I. (Allegato n.8)
● dal Patto d’Integrità (Allegato n.9);
● dall’Atto di nomina a Responsabile del trattamento di dati personali (Allegato n.10).
e, per quanto non previsto:
● dalla normativa vigente nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi ed, in particolare dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti, come modificato ed integrato dal decreto legislativo n.56/2017, dalla Legge n.55/2019, di conversione, con modificazioni, del decreto- legge n.32/19, dalla Legge n.120/2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.76/2020 e dalla Legge n.108/2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.77/2021;
● dalle Linee Guida ANAC n. 10 recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata”;
● dalle Linee Guida ANAC n. 13, recanti “La disciplina delle clausole sociali”;
● dalle Linee guida n.3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video del Comitato europeo per la protezione dei dati;
● dal X.Xxx. n.81/2008 e s.m.i.;
● dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dal Manuale delle Procedure Negoziali dell’ACI, disponibili sul sito dell’Ente – Sezione “Amministrazione Trasparente;
● dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
● dalla normativa regolante il settore, espressamente specificati nell’art.2 – Quadro normativo di riferimento;
● dai Contratti Collettivi di Categoria regolanti i servizi oggetto del contratto.
3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti in vigore o che entreranno in vigore successivamente.
Art. 2 - Oggetto del contratto
1. L’appalto ha ad oggetto i servizi da svolgersi presso i locali della Sede centrale dell’ACI, siti in xxx Xxxxxxx, 0/xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx, 00, come di seguito indicati e dettagliatamente specificati nel capitolato tecnico (Allegato 5):
a) vigilanza, mediante piantonamento fisso presso le portinerie e ronda ai piani svolto mediante Guardie Particolari Giurate (G.P.G.), comprensivo della seguenti attività:
- collegamento dei sistemi di allarme alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza, gestione delle chiavi e pronto intervento in caso di allarme;
- fornitura, installazione e messa in funzione, nonché assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza e antintrusione;
b) portierato/reception, da svolgersi presso le portinerie degli stabili e presso l’anticamera di Presidenza e Segreteria Generale, sita al VI piano di xxx Xxxxxxx 0 xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, come specificato nel capitolato tecnico.
Art. 3 – Descrizione dei servizi
1. Servizio di vigilanza
Il servizio di vigilanza mediante un sistema antintrusione ed un sistema di videosorveglianza posizionato presso gli accessi e le aree sensibili della sede, dovrà assicurare la salvaguardia e la sicurezza dell’immobile e dei beni ivi contenuti, nonché un servizio di pronto intervento in caso di segnalazione del sistema d’allarme stesso, come specificato nel paragrafo 3) del capitolato tecnico.
Il servizio di vigilanza mediante piantonamento e ronda ai piani dovrà assicurare il controllo dei locali, degli accessi e delle aree esterne della sede, nonché la salvaguardia e la sicurezza di beni, dei valori e persone all’interno dello stabile, secondo le modalità, le condizioni e gli orari previsti nel paragrafo 4) del capitolato tecnico.
2. Servizio di portineria/reception
Il servizio di portineria/reception presso le portinerie dovrà garantire un’accurata regolamentazione degli accessi, le attività di front office e l’accoglienza dell’utenza e dei terzi, nonché le altre prestazioni descritte a titolo esemplificativo e non esaustivo nel paragrafo 6.1) del capitolato tecnico, secondo le modalità, le condizioni e gli orari ivi previsti.
Il servizio di reception da svolgersi presso l’Anticamera di Presidenza e Segreteria Generale sita al VI piano di via Marsala, comprende, oltre alle predette prestazioni, le ulteriori attività di assistenza e supporto alla segreteria, secondo gli orari, le condizioni e le modalità previste nel paragrafo 6.2) del capitolato tecnico.
Art. 4 - Durata
1. Il presente contratto ha una durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dal e fino al
…………….
2. E’ facoltà dell’ACI, in via eventuale ed opzionale, prorogare il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 6 (sei) mesi, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo affidatario dei servizi.
3. L’opzione di proroga sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi al contratto sottoscritto da ACI; in tal caso, la Società sarà tenuta all’esecuzione delle prestazioni agli stessi patti e condizioni del contratto originario.
4. L’ACI si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo.
Art. 5 - Periodo di prova
1. Per i primi 6 (sei) mesi l’affidamento si intenderà conferito a titolo di prova al fine di consentire ad ACI una valutazione ampia e complessiva del rapporto.
2. Durante tale periodo, qualora la Società, nonostante i ripetuti inviti e l’applicazione delle penali di cui all’art.30, non abbia dato prova di affidabilità e serietà, l’ACI potrà recedere dal contratto mediante semplice preavviso di 15 (quindici) giorni da comunicare alla Società mediante posta certificata. All’iniziativa di recesso dell’ACI non potrà essere opposta, da parte della Società, la circostanza di aver già effettuato servizi di vigilanza e/o portierato per l’Ente in periodi precedenti, anche se contigui, alla data iniziale del presente rapporto contrattuale.
3. Nell’eventualità di recesso di cui al comma precedente, alla Società spetterà il solo corrispettivo dei servizi espletati, con esclusione di ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.
Art.6 - Modifiche del contratto
1. L’ACI si riserva la facoltà di richiedere, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare, sia in aumento che in diminuzione, le prestazioni relative all’oggetto del presente contratto nei casi di cui all’art.106 del Codice e nel rispetto delle modalità e condizioni e dei limiti previsti dal medesimo articolo.
2. L’ACI si riserva la facoltà di modificare il contratto nel limite del 10% del valore iniziale dello stesso contratto, nel rispetto delle modalità di cui all’art.106, comma 1, lettera e) del Codice.
3. Ai sensi dell’art.106, comma 12, del Codice, l’ACI, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre alla Società aggiudicataria l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; in tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
4. Nell’ambito delle suddette modifiche, l’ACI si riserva la facoltà di richiedere, con un preavviso minimo di 4 (quattro) ore e in casi eccezionali con un preavviso di 2 (due), per
far fronte ad esigenze straordinarie, limitate nel tempo ed aventi carattere occasionale, l’espletamento di maggiori prestazioni in ordine ai servizi oggetto del contratto.
5. L’ACI si riserva la facoltà di modificare preventivamente giorni ed orari del servizio secondo le esigenze connesse allo svolgimento delle sue attività di istituto, dandone comunicazione tempestiva alla Società.
6. In particolare, le prestazioni potrebbero subire, nel corso dell’esecuzione del contratto, delle rimodulazioni in termini quantitativi e prestazionali con conseguente possibilità di riduzioni e/o sospensioni temporanee, in ragione dell’evolversi della situazione di emergenza epidemiologica e delle misure che saranno adottate per contrastare e contenere il contagio da Covid-19.
7. Nessuna variazione o modifica potrà essere introdotta dalla Società se non è stata approvata da ACI tramite il responsabile unico del procedimento.
Art. 7 - Condizioni generali di servizio
1. La Società assicura, per tutta la durata contrattuale, l’erogazione dei servizi oggetto del presente contratto senza soluzione di continuità, a perfetta regola d’arte, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio esclusivo rischio, nonché sotto la propria direzione, sorveglianza e diretta responsabilità, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prestazioni contenuti nel capitolato tecnico allegato.
2. La Società si impegna ad eseguire il servizio avvalendosi di personale professionalmente qualificato, addestrato e competente, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
3. La Società dà atto di essere a perfetta conoscenza della natura dei servizi richiesti e di essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi stessi. Conseguentemente nessuna obiezione la Società stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dell’espletamento dei servizi.
4. Qualora dovessero sorgere delle contestazioni in corso di esecuzione del contratto, la Società ha l’onere di indicare, entro 5 (cinque) giorni e per iscritto all’ACI, i fatti e le ragioni poste a base della contestazione, pena la decadenza di ogni vantato diritto.
5. La Società si impegna a comunicare tempestivamente all’ACI le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, i nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni previste.
6. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione del contratto che saranno impartite dal referente ACI, nonché a dare tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore all’ACI, comunicazione scritta di ogni fatto o rilievo riscontrato durato l’effettuazione del servizio.
7. La Società si impegna in ogni caso a svolgere tutte le attività, anche non espressamente indicate nel contratto, che si rendessero necessarie per il migliore svolgimento delle prestazioni e per assicurare le finalità del servizio.
Art.8. - Rapporti tra le parti – Governance del contratto
1. La società ha designato un proprio rappresentante, il “Responsabile del servizio”, in possesso della professionalità e dell’esperienza indicate nell’offerta tecnica, che in veste di client leader, sarà la persona responsabile delle prestazioni e dei livelli di servizio del contratto al quale l’ACI potrà rivolgersi per ogni esigenza connessa all’espletamento del servizio e per qualsiasi richiesta in tema di esecuzione degli adempimenti previsti nel presente contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con il Responsabile del servizio, dovranno intendersi fatte direttamente alla Società. Il Responsabile del servizio, in particolare, dovrà coordinare le attività necessarie per assicurare l’esecuzione delle prestazioni contrattuali e verificare la conformità dei servizi al fine di garantire il rispetto del livello di qualità definito, nonché formulare proposte per il miglioramento delle performance di servizio. L’eventuale sostituzione del Responsabile del servizio, per cause di forza maggiore, dovrà essere concordata con ACI, dietro presentazione ed approvazione del relativo curriculum che,
per competenza ed esperienza, dovrà essere uguale o superiore a quello offerto in sede di gara.
2. I rapporti relativi alla governance del contratto e dell’esecuzione del servizio verranno tenuti con il Responsabile del procedimento e con il Direttore dell’esecuzione del contratto che ha il compito di effettuare e ricevere tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche e amministrative del contratto, di predisporre, in accordo con la Società, il verbale di inizio delle attività, nonché di controllare che l’appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti.
3. Al Responsabile del procedimento, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalle Linee Guida n. 3 Anac, competono il coordinamento e la direzione del contratto congiuntamente al Direttore del Servizio Patrimonio e/o il Dirigente dell’Ufficio Acquisti, al quale è demandato ogni intervento in merito all’assunzione di provvedimenti in conformità al sistema di deleghe vigenti nell’Ente.
4. Qualora il Direttore dell’esecuzione ACI rilevi delle carenze nell'esecuzione dei servizi, ne darà comunicazione alla Società, la quale dovrà immediatamente porre rimedio alle disfunzioni lamentate. In caso contrario, l’ACI si riserva il diritto di applicare le penali, nonché i rimedi previsti nel presente contratto. Il Direttore dell’esecuzione provvederà, altresì, a gestire il sistema dei controlli, verificare/firmare gli attestati di regolare esecuzione del servizio, richiedere il preventivo per i servizi integrativi e/o per le eventuali modifiche di cui all’articolo 5, nonché a svolgere le attività ed i compiti previsti nel Tit. III del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49.
Art. 9 - Attrezzature e materiali impiegati nel servizio
1. Con riferimento agli impianti di sicurezza, la Società si impegna ad utilizzare strumentazioni, attrezzature e materiali idonei, garantendone la rispondenza alle norme di legge in materia di qualità e di sicurezza, come specificato al paragrafo 3) del capitolato tecnico.
2. Sono a carico della Società le spese per la fornitura, l’installazione, la configurazione e la messa in funzione dei suddetti sistemi e la manutenzione di tutte le strumentazioni necessarie per l’espletamento delle prestazioni richieste, come specificato al succitato paragrafo 3) del capitolato tecnico.
3. In considerazione dell'evoluzione tecnologica nel settore, la Società si impegna affinché le strumentazioni tecnologiche ed informatiche messe a disposizione per lo svolgimento del servizio siano disponibili sempre nelle versioni tecnologicamente più avanzate.
4. Al termine del contratto, gli impianti dovranno essere smontati e ritirati a cura e spese della Società. L’ACI si riserva, comunque, la facoltà, di chiederne il riscatto in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali.
5. Sarà cura della Società, con riferimento alle misure di contenimento e contrasto al contagio da Covid-19, dotare il proprio personale di dispositivi di sicurezza, quali mascherine chirurgiche, dispositivo medico, prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683 2019 e da utilizzare in combinazione con la visiera protettiva Covid Stop oppure mascherine FFP2 senza valvola.
Art. 10 - Manutenzione ordinaria e straordinaria
1. La Società dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di videosorveglianza ed antintrusione forniti, al fine di assicurare l’efficienza delle prestazioni invariata per tutta la durata contrattuale.
2. Il servizio prevede la manutenzione e/o riparazione delle apparecchiature installate e la fornitura delle eventuali parti sostitutive necessarie per assicurare o ripristinare le regolari condizioni di funzionamento secondo le condizioni e le tempistiche definite nel paragrafo 3) del capitolato tecnico e nell’offerta tecnica della società.
3. Al fine di consentire all’ACI di contattare tempestivamente il Fornitore per la risoluzione di un guasto, la Società dovrà rendere disponibile un servizio di Help Desk al quale inoltrare le richieste di assistenza, secondo le modalità ed i termini indicati al paragrafo
3.2) del capitolato tecnico e nell’offerta tecnica.
Art. 11 - Personale addetto
1. La Società si impegna a rilasciare, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, un elenco nominativo del personale addetto al servizio, specificando le generalità e la qualifica; l’elenco comprenderà sia il personale fisso che quello previsto per eventuali sostituzioni. Tale elenco dovrà tener conto del personale in riferimento al quale opera la clausola sociale di cui all’art. 13.
2. Il personale addetto alla vigilanza dovrà indossare l’uniforme e portare ben visibile il tesserino o altro contrassegno di riconoscimento della Società di appartenenza; l’addetto alla vigilanza dovrà essere in possesso della prescritta licenza di guardia giurata ed essere munito di pistola; inoltre, dovrà essere costantemente radiocollegato con la Centrale Operativa Principale e con tutte le radiomobili della Società operanti sul territorio.
3. Il personale addetto al servizio di portierato/reception dovrà indossare una idonea divisa anche composta da abiti civili e portare ben in evidenza il contrassegno di riconoscimento della Società di appartenenza.
4. Il personale deve essere dotato di capacità professionali e psico-attitudinali idonee per l’adeguato svolgimento delle prestazioni richieste, deve conoscere le basilari disposizioni in materia di sicurezza, di procedure di primo soccorso, di trattamento dei dati personali, nonché avere conoscenze di base di informatica e di lingua inglese.
5. Il personale dovrà risultare di gradimento dell’ACI che, in caso contrario e con idonea motivazione, si riserva la facoltà di richiederne in qualsiasi momento la sostituzione, che dovrà avvenire immediatamente con figure professionali di pari inquadramento ed esperienza. La Società si impegna, inoltre, ad accettare con immediatezza richieste di temporanei cambiamenti di posizione del personale in presenza di sopravvenute necessità.
6. Durante la permanenza nei locali dell’ACI, il personale addetto ai servizi dovrà mantenere un comportamento serio ed irreprensibile sia nei confronti del personale di ACI che del pubblico che accede agli uffici e dei visitatori in genere e dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite dal referente ACI.
7. Il personale dovrà mantenere l’assoluta segretezza su fatti o circostanze concernenti l’organizzazione e la sicurezza di ACI e, più in generale, dovrà astenersi dal divulgare qualsiasi informazione di cui venga a conoscenza in relazione allo svolgimento del servizio e/o dal visionare documenti in arrivo o in partenza.
8. Al personale è vietato l’uso di tutti i macchinari, attrezzature ed impianti installati negli uffici e, in special modo, apparecchiature informatiche, fax, fotocopiatrici, telefoni, salvo che per motivi connessi allo svolgimento del servizio e comunque in caso di necessità.
9. Il personale è, altresì, obbligato a rispettare tutte le regole e i divieti vigenti sui luoghi di lavoro, in conformità alle disposizioni organizzative interne dell’ACI.
Art. 12 - Obblighi della Società relativi al personale
1. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio di vigilanza armata e portierato deve possedere le necessarie conoscenze sui rischi professionali e sui rischi che possono coinvolgere i dipendenti e/o gli utenti ACI, al fine di conoscere i comportamenti atti a mitigare i rischi suddetti.
2. La Società, pertanto, deve assicurare la formazione e l’aggiornamento continuo del personale sulle materie di base ed una formazione teorico-pratica specifica del servizio svolto, secondo quanto previsto al paragrafo 8 del capitolato tecnico ed offerto, in sede di gara, nel progetto tecnico. Inoltre, la Società è tenuta a trasmettere ad ACI idonea documentazione che attesti l’avvenuta erogazione degli specifici percorsi formativi, entro e non oltre 30 giorni dalla loro conclusione.
3. La Società, in ogni caso, si impegna a tenere aggiornato l’elenco nominativo del personale dedicato al servizio (sia come titolare che come sostituto), che è stato consegnato ad ACI in fase di avvio del servizio, in caso di variazioni o di eventuali cessazioni del rapporto di lavoro. In quest’ultima ipotesi, come in qualsiasi caso di assenza dell’incaricato al servizio, la Società dovrà provvedere alla immediata sostituzione con altro dipendente ricompreso nel suddetto elenco, affinché non si abbiano a verificare carenze o ritardi che possano pregiudicare la regolare esecuzione del servizio, assicurando all’ACI la continuità operativa, nel rispetto del livello qualitativo richiesto.
4. Nel caso di avvicendamenti del personale per sostituzioni, la Società si impegna a darne comunicazione preventiva all’ACI, sostenendo a proprio carico gli oneri relativi al periodo di affiancamento necessario per l’acquisizione delle relative competenze.
5. La Società è obbligata ad informare il proprio personale sugli obblighi di comportamento a cui questo deve attenersi ed è tenuta, pertanto, a rispondere dell’opera e del comportamento di tutti i dipendenti impiegati per l’esecuzione del servizio; essa, inoltre, è direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati dai propri dipendenti per imperizia o qualsiasi altro motivo e risentiti dall’ACI o da terzi in dipendenza dell’esecuzione del servizio.
6. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l’ACI e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Società e le loro prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità e a totale rischio della stessa.
Art. 13 - Clausola sociale
1. Ai sensi dell’art.50 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., in conformità alle Linee guida ANAC
n.13 recanti “la disciplina delle clausole sociali”, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, la Società, in sede di offerta, ha accettato espressamente la clausola sociale ed ha presentato il c.d. “Progetto di assorbimento”, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della suddetta clausola.
2. Il rispetto delle previsioni del progetto di riassorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte di ACI durante l’esecuzione del contratto. In particolare, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla clausola sociale, l’ACI si riserva di applicare le penali di cui all’art. 30, in maniera commisurata alla gravità della violazione ovvero, di risolvere il contratto, ai sensi dell’art.31, in conformità all’art.108, comma 3 del Codice.
3. Allo scopo di facilitare l’applicazione della clausola sociale, la Società si obbliga, nella fase conclusiva del presente contratto, a fornire i dati relativi al personale impiegato nel contratto in corso di esecuzione.
Art. 14 - Corrispettivi
1. I corrispettivi per le prestazioni oggetto del presente contratto sono indicati nell'offerta economica della Società, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante.
2. Il compenso si riferisce a:
a. €……………, oltre IVA, quale costo orario per il servizio di vigilanza da prestare mediante piantonamento fisso e/o ronda;
b. € , oltre IVA, quale costo orario per l’attività di portierato/reception;
c. €… , oltre IVA, quale canone mensile per il servizio di vigilanza mediante
il collegamento dei sistemi di allarme alla centrale operativa della Società, comprensivo della custodia e gestione chiavi e del pronto intervento, in caso di segnalazione del sistema d’allarme;
3. L’ACI sarà tenuto a corrispondere alla Società, salvo diversa indicazione, un importo, in quote mensili, come segue:
- per il piantonamento fisso e/o ronda, in relazione al numero di ore effettuate nel mese di riferimento;
- per l’attività di portierato/reception, in relazione al numero di ore effettuate nel mese di riferimento;
- per il collegamento dei sistemi di allarme alla centrale operativa della società.
4. Tenuto conto della durata del contratto, dei suddetti corrispettivi, delle modalità e dei tempi delle prestazioni ordinarie come indicati nel capitolato tecnico, l’importo complessivo del servizio per la durata contrattuale, dal ………….. al ,
ammonta presuntivamente ad € ……………….., oltre IVA, oltre la revisione del corrispettivo di cui successivo art.15.
5. Il valore contrattuale di cui al precedente comma potrà subire aumenti o diminuzioni in ragione della modifica alle modalità ed agli orari di esecuzione del servizio, nonché per l’esecuzione di prestazioni straordinarie o per eventuali variazioni dei servizi di cui all’articolo 6 e, comunque, nei limiti ed alle condizioni ivi stabilite. L’importo complessivo comprensivo delle opzioni contrattuali di cui al suddetto articolo 6 è pari ad €
………………….., oltre IVA.
6. Sono a carico della società, intendendosi remunerati con i suddetti corrispettivi, tutti gli oneri ed i rischi comunque connessi all’esecuzione del presente contratto.
Art. 15 - Revisione del corrispettivo
1. Il corrispettivo convenuto si intende fisso ed invariabile per i primi due anni di appalto e per tale periodo non è ammessa alcuna revisione, fatta salva la clausola di miglior favore di cui all’art.40.
2. A decorrere dal terzo anno di appalto, detto corrispettivo potrà essere adeguato, qualora eventuali accordi di categoria impongano sensibili aumenti salariali, con aggravio degli oneri previdenziali e assistenziali relativi al personale dipendente della Società.
3. Le richieste di adeguamento dovranno essere rivolte all’XXX xxxxxx 00 (xxxxxx giorni) prima della data di scadenza annuale e dovranno essere supportate da idonea documentazione, quale ad esempio la dichiarazione della competente Direzione Provinciale del Lavoro, attestante gli aumenti intervenuti nel costo della manodopera, nel settore delle imprese svolgenti attività di vigilanza e/o portierato/reception. Le richieste presentate senza le suddette dichiarazioni saranno prive di effetto.
5. L’adeguamento sarà comunque accordato all’esito di una istruttoria proposta dal Direttore dell’esecuzione del presente contratto ed approvata dal Responsabile del procedimento, ferme restando le competenze ad assumere il provvedimento dell’impegno di spesa in conformità al sistema di deleghe vigente nell’Ente. La revisione verrà operata su base annuale tenuto conto delle rilevazioni delle Sezioni Regionali dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, previste dalla normativa vigente, ovvero dei prezzi benchmarch elaborati da Consip, ovvero dei prezzi di riferimento predisposti da ANAC; qualora tali parametri non fossero disponibili la revisione verrà operata, sulla base della rilevazione annuale dell'ISTAT o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, utilizzando quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui viene effettuata la revisione.
Art. 16 - Fatturazione e modalità di pagamento
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, salvo diverse disposizioni, la Società dovrà emettere una fattura elettronica mensile posticipata che dovrà avere in evidenza, salvo diversa disposizione, i seguenti elementi:
- tipologia di servizio
- Codice Univoco Ufficio (IPA):CNCABS; Cdr.: 1101
- Codice CIG: 8989824D70
- numero del contratto SAP
- i numeri di Ordine d’Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati.
2. Dovranno, inoltre, essere specificati i dati fiscali: importo imponibile, importo IVA, e il totale da pagare. I dati attualmente non disponibili saranno comunicati successivamente alla stipula del contratto.
3. La fattura dovrà, inoltre, essere corredata da un report di esecuzione lavoro dal quale dovrà risultare ogni attività svolta, nonché le ore di servizio effettivamente prestate. La Società prende atto che i riferimenti da apporre sulle fatture sono da considerarsi come requisiti essenziali ai fini del pagamento delle stesse.
4. Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario/postale, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio.
6. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti.
7. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento.
8. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’art.30 del d. lgs. n.50/2016 per le inadempienze contributive accertate.
9. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dall’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra.
10. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
11.L’ACI in ogni caso opererà una ritenuta dello 0,50 per cento sull’importo netto progressivo delle prestazioni ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del Codice, secondo le modalità che verranno definite di concerto con l’Xxxxxxx Xxxxxxxx, in conformità al sistema amministrativo-contabile dell’Ente. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte dell’ACI, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 17 - Garanzia definitiva
1. La Società aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva in favore dell’ACI, con validità per l’intero periodo di vigenza del contratto, nella misura del 10% del corrispettivo contrattuale pari a € , ovvero delle ulteriori percentuali nelle
ipotesi e secondo le forme e le modalità di cui all'art.103 del Codice.
2. La mancata ed immotivata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento.
3 La garanzia è prestata dalla Società a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
4. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi.
5. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte della Società, degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione degli stessi.
6. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
7. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Art.18 - Coperture assicurative
1. La Società dovrà produrre idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso l’ACI e verso Terzi, per danni materiali e diretti che la stessa potrà arrecare nell’ambito o durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali. Il massimale della suddetta polizza dovrà essere almeno pari al valore annuo dell’appalto aggiudicato e, in ogni caso, non costituisce un limite al risarcimento dei danni provocati.
2. La Società si impegna a rinnovare detta polizza alla scadenza di ogni annualità per tutta la durata del contratto, ivi compresi eventuali periodi di proroga dello stesso.
Art. 19 - Impegni specifici della Società
1. La Società si impegna a curare, mediante proprio personale specializzato, il corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali, controllandone la buona esecuzione.
2. La Società si impegna a consentire e ad agevolare l’esercizio, da parte dell’ACI, dei controlli di cui al successivo art.29, sullo svolgimento del servizio e sull’osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo.
3. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Società potrà sospendere o ridurre di propria iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore, dei quali si obbliga a dare tempestiva comunicazione.
4. La Società prende atto che, nel corso dell’esecuzione del servizio, i locali ed i beni continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione d’uso, da personale dell’ACI; la Società si impegna, pertanto, ad eseguire il servizio in armonia con le esigenze dell’ACI e del pubblico utente dei servizi ACI.
5. La Società rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall’ACI e/o da situazioni contingenti, che si venissero a determinare in ordine allo svolgimento del servizio o per cause non imputabili ad ACI.
6. La Società si obbliga a dare immediata comunicazione all’ACI del venir meno delle condizioni previste per il rilascio dell’autorizzazione prefettizia allo svolgimento dell’attività di vigilanza, rilasciata ex articolo 134 e seguenti del T.U.L.P.S. e s.m.i.
7. Alla scadenza del contratto o, comunque, alla sua cessazione per qualsiasi motivo, la Società, dovrà provvedere a propria cura e spese a disinstallare e a ritirare le eventuali apparecchiature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tempo utile per garantire il regolare subentro della nuova società.
8. In tal caso, la Società si impegna, inoltre, a garantire la massima cooperazione per consentire il regolare trasferimento dei servizi al soggetto subentrante, consentendo eventuali affiancamenti del personale ed ogni altra attività strumentale allo scopo, senza che ciò possa produrre oneri a carico di ACI.
9. La Società si impegna, alla scadenza del contratto e nella fase del subentro del nuovo aggiudicatario, ad adempiere correttamente, nei confronti del proprio personale, agli
obblighi contributivi in conformità alla disciplina normativa ed al contratto collettivo applicato.
10. Rientra nelle attività del personale della Società, fin quando sarà vigente lo stato di emergenza sanitaria, far rispettare al personale ed ai visitatori dell’Ente le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus Covid-19 indicate nel Protocollo dell’Ente. In particolare il personale della Società dovrà provvedere, mediante apposita strumentazione messa a disposizione dall’Ente, alla rilevazione della temperatura corporea di tutto il personale dell’Ente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo dovranno entrare nello stabile
Art. 20 - Responsabilità della Società
1. La Società è tenuta ad osservare le vigenti disposizioni di legge, di regolamento, nonché quelle stabilite da ACI nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ed assume ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone (dipendenti propri, di ACI o terzi), cose (di proprietà sua, di ACI e di terzi), in conseguenza o in connessione sia diretta che indiretta o in dipendenza dell’esecuzione dei servizi oggetto del contratto, esonerando l’ACI da qualsiasi responsabilità.
2. A copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile terzi per fatti verificatisi durante l’espletamento dei servizi, la Società ha stipulato la polizza assicurativa che non potrà contenere nessuna condizione, limite o altro al risarcimento del danno ed il cui massimale non potrà costituire un limite al risarcimento di eventuali ulteriori danni non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
3. La Società è responsabile dell’opera del personale da essa dipendente e nell’eventualità in cui si verificassero ammanchi di materiali o danni agli impianti ed alle strumentazioni in dotazione all’ACI e si accertasse la responsabilità del personale della Società, quest’ultima risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall’ACI.
4. La Società si impegna espressamente a tenere indenne l’ACI da qualsiasi responsabilità, pretesa, azione, richiesta di risarcimento/indennizzo richiesti all’ACI stessa, a qualsiasi titolo, a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla Società o al personale di cui la Società risponda per legge, relativamente al presente contratto.
5. La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l’ACI anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell’ACI che di terzi, in dipendenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
Art. 21 - Obblighi derivanti da rapporto di lavoro
1. La Società dovrà assicurare il puntuale adempimento degli obblighi relativi alla previdenza e assistenza sociale, derivanti sia da leggi che da contratti collettivi, in favore degli addetti al servizio oggetto dell'appalto.
2. La Società si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del contratto e, in genere, a corrispondere la retribuzione stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base regionale e da accordi regionali o provinciali, con esclusione di quelli aziendali; ciò anche nel caso in cui la Società non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o comunque non sia più ad esse associata. La Società si obbliga, infine, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
3. L'aggiudicatario dovrà esibire ad ACI trimestralmente e comunque, in qualsiasi momento, su richiesta, la documentazione atta a dimostrare l'assolvimento degli obblighi di cui sopra a favore del personale dipendente. Qualora dai documenti esibiti e dagli accertamenti effettuati presso gli Uffici competenti risulti che l'aggiudicatario non abbia ottemperato a qualcuno dei suddetti obblighi, l'Ente si riserva di avvalersi degli strumenti e delle azioni previste dalla normativa vigente a garanzia della tutela dei diritti dei lavoratori.
Art. 22 - Osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro
1. La Società, nell’esecuzione del servizio, è tenuta all’osservanza di tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. n.81/2008 e relative circolari esplicative, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto.
2. Nei confronti del proprio personale, la Società si impegna ad impartire un’adeguata informazione e formazione sul lavoro e sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, a dotarli dei dispositivi di protezione necessari per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele al fine di garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi.
3. La Società garantisce che tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente contratto è stato dichiarato idoneo alla mansione svolta da parte del Medico Competente e che lo stesso personale è sottoposto a regolare visita medica periodica in conformità a quanto previsto dall’articolo 41 del DLgs n. 81/2008 .
4. La Società si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, a tutte le opere occorrenti per garantire la completa sicurezza durante l’esecuzione dei servizi richiesti e per evitare incidenti o danni materiali di qualsiasi natura a persone o cose, esonerando, di conseguenza l’ACI da ogni responsabilità.
5. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle norme e prescrizioni tecniche di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, che non potrà, pertanto, avanzare pretese di compensi, ad alcun titolo, nei confronti di ACI.
6. L’ACI assicura che nei locali nei quali verrà espletato il servizio siano osservate le disposizioni di legge in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e, mediante la predisposizione del Documento informativo, fornisce all’Impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e le misure individuate per eliminarli o ridurli al minimo.
7. La Società si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’ACI da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
Art. 23 - Costi della sicurezza
1. Con riferimento alla stima dei costi della sicurezza necessari per eliminare e/o ridurre al minimo i rischi interferenziali, come evidenziato nel Documento di informazione sui rischi presenti nell'ambiente di lavoro (DUVRI), ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008, i suddetti rischi sono stati determinati, per l’intero periodo contrattuale, in € 5.507,20 (cinquemilacinquecentosette/venti).
Art. 24 - Sciopero del personale
1. In caso di sciopero del personale addetto ai servizi di vigilanza e di portierato/reception proclamato dalle organizzazioni sindacali, la Società dovrà darne preavviso all’ACI con la maggiore tempestività possibile.
2. L’ACI opererà sul canone mensile dovuto le trattenute per l’importo corrispondente alle ore o frazioni di ore di servizio non prestato.
Art. 25 - Segreto d’ufficio
1. La Società si impegna, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti da ACI, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all’attività svolta da ACI e di cui sia venuta a conoscenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti e documenti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il presente contratto.
2. La Società si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento del servizio.
3. La Società si impegna, pertanto, a diffidare tutti i dipendenti e tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione dei servizi, di cui al presente contratto, alla più rigorosa osservanza del segreto d’ufficio, richiamando l’attenzione del personale operante su quanto disposto dall’articolo 326 del codice penale che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate.
Art. 26 - Cessione del contratto
1. E’ fatto divieto alla Società di cedere, anche parzialmente, il presente contratto. Resta fermo quanto previsto all’art. 106 comma 1° lettera d) del Codice in caso di modifiche soggettive.
2. In particolare, in caso di cambio di ragione sociale e/o accorpamenti e/o conferimento aziendali che non comportino mutamenti soggettivi o cambiamenti di struttura che possano riflettersi negativamente nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, la Società dovrà produrre la documentazione ed i verbali degli organi di amministrazione attestanti le suddette operazioni, nonché presentare apposita dichiarazione e le certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione del presente appalto, che l’ACI si riserva di verificare ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.
3. In caso di inadempienza da parte della Società al divieto di cessione, ferma restando l’inefficacia dell’avvenuta cessione del contratto per ACI ed il suo diritto al risarcimento di ogni danno, la stessa ACI ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Art. 27 Cessione del credito
2. La cessione del credito può essere eseguita da banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio delle attività di acquisto di crediti, e deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991 e di cui all’art. 106, comma 13, del Codice.
3. E’ fatto, altresì, divieto alla Società di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. La legge n.136/2006 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti.
Art. 28 - Subappalto
1. La Società, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni con le relative percentuali:
2. La Società è responsabile in via esclusiva dei danni che dovessero derivare ad ACI o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. Il subappaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
4. La Società si impegna a depositare presso l’ACI il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla documentazione di gara.
5. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (art.105 comma 7).
6. La Società dovrà, altresì, allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento con il titolare del subappalto a norma dell’articolo 2359 del codice civile. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio (art.105 comma 18).
7. L’ACI provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di ACI si riducono della metà (art.105 comma 18).
8. L’ACI corrisponde all’Appaltatore anche gli importi dovuti per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvo quanto previsto al comma 13 dell’articolo 105 del Codice.
9. La Società deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto (art.105 comma 14).
10. La Società deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’ACI, sentito il Responsabile dell’esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. La Società sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (art.105 comma 14).
11. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche relativi al presente contratto.
12. La Società appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione all’ACI ed alla Prefettura-Ufficio territoriale della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità.
13. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia all’art.105 del Codice.
Art. 29 - Verifiche e controlli in corso di esecuzione
1. L’ACI potrà, in qualunque momento, anche senza preavviso - sia in proprio sia per mezzo di incaricati - eseguire ispezioni e controlli per verificare ed accertare l’esatto adempimento del servizio, nonché la conformità alle modalità esecutive ed alle indicazioni prescritte nelle leggi, nel presente contratto o impartite dal Responsabile ACI.
2. Nel caso di risultanze negative, l’ACI ne darà comunicazione alla Società, prima per le vie brevi, poi con apposita contestazione scritta, fissando un congruo termine per l’adempimento; nel caso in cui l’inadempimento si protragga, l’ACI ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, secondo quanto previsto al successivo art.31.
Art. 30 - Penali e detrazioni – Arbitraria sospensione del servizio
1. Qualora la Società non esegua o esegua parzialmente anche una sola delle prestazioni relative ai servizi oggetto del contratto ovvero non le esegua con le modalità ed i tempi previsti nel contratto stesso, nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica di riferimento o in conformità alle disposizioni impartite dal Responsabile, l’ACI potrà applicare una penale variabile dal 2% (duepercento) al 5% (cinquepercento) del corrispettivo mensile relativo al servizio interessato all’inadempienza, in ragione della gravità dell'inadempimento, come di seguito specificato:
– prima inadempienza contrattuale 2%
– seconda inadempienza contrattuale 3%
– terza inadempienza contrattuale 4%
– quarta inadempienza contrattuale 5%
2. In aggiunta alle penali di cui al 1° comma, in caso di ritardi, sospensioni o interruzioni nel servizio da parte delle risorse dedicate, l’ACI potrà applicare una penale pari ad 1/3 del corrispettivo giornaliero se l’assenza è pari o inferiore ad un’ora e ad un importo pari all’importo giornaliero se l’assenza è superiore ad un’ora. Qualora l’arbitraria
sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata di più di 3 (tre) giorni, l’ACI ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto senza bisogno di messa in mora.
3. Qualora la Società non esegua o si rifiuti di eseguire, senza giusto motivo, le attività di cui al presente contratto, l’ACI potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando a titolo di penale alla Società i relativi costi sostenuti o potrà rivalersi sulla garanzia definitiva, la quale dovrà essere reintegrata entro 10 (dieci) giorni da quello in cui l’ACI avrà reso nota l’avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
4. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, ovvero nel caso in cui le penali di cui sopra dovessero raggiungere il 10% del valore contrattuale, l’ACI ha facoltà di considerare risolto di diritto il contratto per colpa della Società, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’ACI ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
5. La penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari. La Società potrà eventualmente presentare istanza motivata di non accettazione della stessa entro 10 (dieci) giorni a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte di ACI.
6. Trascorso tale termine, le penali si intenderanno accettate definitivamente e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare la predetta applicazione.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera la Società dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore.
Art. 31 - Diffida ad adempiere e Risoluzione
1. Il presente contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art.108, comma 1, del Codice dei contratti e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art.108, comma 2 , del Codice dei contratti.
2. Quando il Direttore dell’esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte della Società, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto alla Società. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti alla Società, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Società rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l’appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con la Società, qualora l’inadempimento permanga, l’ACI risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del contratto, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
5. Il RUP, nel comunicare alla Società la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.
6. Con apposito verbale del Direttore dell’esecuzione è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto nei documenti di gara.
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferite all’appalto risolto, l’onere da porre a carico della Società è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1° del Codice.
Art. 32 - Clausole risolutive espresse
1. Il contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art.1456 c.c. nei seguenti casi:
a. accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Società nel corso della procedura di gara espletata per l’affidamento dei servizi, oggetto del presente contratto o durante l’esecuzione del contratto;
b. cessazione della attività dell’impresa in capo all’appaltatore;
c. mancata tempestiva comunicazione, da parte della Società verso l’ACI, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la P.A., ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
x. xxxxxxx, da parte della Società della capacità generale a stipulare con la pubblica amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la P.A;
e. violazione del requisito di regolarità contributiva, fiscale, retributiva;
f. violazioni delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
g. violazione degli obblighi di segretezza, su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
h. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente;
i. cessione totale o parziale del contratto da parte dell’appaltatore;
j. applicazione di penali, da parte dell'ACI, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto;
k. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ACI, ai sensi del precedente articolo 17;
l. mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.;
m. mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dall’ACI;
n. subappalto non autorizzato;
o. mancato adempimento della disciplina delle clausole sociali di cui all’articolo 50 Codice e alla recenti Linee Guida ANAC n. 13, recanti “la disciplina delle clausole sociali”;
p. nei casi espressamente previsti nel presente contratto.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’ACI comunicherà alla Società la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c;
3. In caso di risoluzione del contratto, imputabile alla Società, l’ACI procederà ad incamerare la cauzione prestata dalla Società, ai sensi dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’ACI applicherà in danno della Società una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Ente.
4. Il presente contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una Convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di
affidamento, salva la facoltà della Società di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.
5. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Art. 33 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto – misure straordinarie di gestione
1. In caso di fallimento della Società si applica l’art. 110 del Codice dei contratti pubblici.
2. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’ACI provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 34 - Recesso
1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, l’ACI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte ed in qualunque momento, mediante posta certificata, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, nei seguenti casi:
a) giusta causa;
b) mutamenti di carattere normativo e organizzativo;
c) violazione della riservatezza in merito alle attività ed ai sinistri dei dipendenti dell’ACI;
d) xxxxx e/o venir meno rapporto fiduciario;
e) comportamenti contrari all’interesse dell’ACI e dei suoi assicurati;
f) nei casi di cui agli artt. 88, comma 4-ter, e 92 comma 4° del D.Lgs 159/11.
2. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione alla Società da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l’ACI prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.
3. Nel caso di recesso all’ACI non fa carico - in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671
c.c. - alcun onere aggiuntivo, né alcun obbligo di risarcimento danni, né di corresponsione di somme o indennizzi ad alcun titolo.
4. Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ACI.
Art. 35 - Obblighi di tracciabilità
1. La Società assume, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in conformità alla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’ANAC, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato i cui estremi identificativi sono stati comunicati in sede di stipula e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario.
2. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.
3. La Società si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a dare immediata
comunicazione dell'inadempimento ai suddetti obblighi all’ACI ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente.
4. L’ACI verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i;
5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
6. Ai sensi della determinazione dell’ANAC n. 4 del 7 luglio 2010, aggiornata con la Delibera n. 556 del 31 maggio 2017, la Società, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.
Art. 36 - Normativa in tema di contratti pubblici
5. La Società riconosce e prende atto che l‘esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare la Società assume l’obbligo di comunicare immediatamente all’ACI, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni variazione rispetto ai requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché rispetto all’art.84 del D.Lgs. n.159/2011 (normativa antimafia), come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del contratto.
6. La Società prende atto che l’ACI si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge, al fine di accertare l’insussistenza di elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
7. La Società è resa edotta, altresì, che qualora nel corso del rapporto contrattuale dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.
Art. 37 – Disposizione antimafia
1. L’ACI si avvale della facoltà, prevista dall’art. 92 comma 3 del D.lgs 159/2011 e e.m.i.. di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della Informazione antimafia. L’Ente recederà dal presente contratto qualora siano accertati elementi relativi di infiltrazione mafiosa.
2. La Società prende atto che l’esecuzione del servizio è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti elencati nell’art. 85 del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., non dovranno essere stati emessi provvedimenti e/o misure interdittive che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
3. La Società assume espressamente l’obbligo di comunicare all’ACI l’eventuale istruzione di procedimenti, successiva alla stipula del presente contratto o l’eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della società stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, nonché di ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia emanata successivamente alla stipula d3el presente contratto.
4. La Società prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma , il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà per l’ACI di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 38 - Codice di comportamento
2. La Società è tenuta a rispettare ed a divulgare all’interno della propria organizzazione il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, durante l’espletamento delle attività in appalto; la violazione degli obblighi ivi previsti è causa di risoluzione del presente contratto.
Art. 39 - Brevetti e diritti d’autore
1. La Società si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. La Società, pertanto, si obbliga a manlevare l’ACI dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ACI azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, la Società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso scritto all’altra parte di tali azioni.
3. Qualora sia pronunciata sentenza definitiva (o sia intervenuta transazione o accordo) che accerti la violazione, relativamente a uno o più programmi, di diritti di brevetto e/o d'autore di terzi, la Società dovrà, a sue spese, sostituire, modificare o riclassificare esso/i programma/i così da eliminare l'accertata violazione.
4. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’ACI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.
Art. 40 - Condizioni di miglior favore
1. Periodicamente, nel corso dell’intera durata contrattuale, verrà effettuata la verifica di congruità del prezzo offerto, tenendo conto dei parametri e dei prezzi per servizi uguali e/o analoghi quotati nei listini delle convenzioni e nel mercato elettronico Consip o di altre centrali di committenza. Qualora il prezzo offerto dalla Società fosse più alto rispetto al mercato di riferimento per servizi uguali e/o analoghi, la società si impegna a ridurli a quelli inferiori vigenti.
2. Qualora i parametri delle suddette convenzioni siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e la Società non accetti la modifica, è facoltà dell’Ente recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 13 del D.L. n.95 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n.135/2012.
3. La Società garantisce all’ACI che qualsiasi condizione di miglior favore da essa eventualmente praticata a pubbliche amministrazioni per servizi analoghi sarà immediatamente e senza alcuna eccezione applicata al presente contratto.
Art. 41 - Riservatezza e trattamento dei dati
1. Con lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, la Società assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/ 679 (“GDPR) e si impegna a sottoscrivere il relativo Atto di nomina contenente gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei dati Personali, in particolare il suddetto GDPR nonché ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, i provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ovvero dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la “Normativa Applicabile”) nonché le indicazioni di carattere tecnico e procedurale per la protezione dei dati previste dal Titolare (Stazione Appaltante).
2. Con riferimento ai dati personali indicati nel presente contratto, le Parti garantiscono che i dati personali forniti in sede di sottoscrizione saranno trattati, nel rispetto della Normativa Applicabile, esclusivamente per l’esecuzione dello stesso.
3. La Società, in ordine ai dati personali di terzi, trattati nello svolgimento delle attività necessarie all’esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto, assume ai sensi dell’art. 28 del GDPR il ruolo di Responsabile del trattamento nei termini previsti dall’allegato “Accordo per il Trattamento dei Dati Personali”(All. 14).
4. La Società garantisce altresì che il trattamento dei dati personali di terzi, necessario all’esecuzione del presente Contratto, avverrà solo ed esclusivamente per le finalità, con le modalità e nei limiti contemplati nel sopra richiamato Accordo e nel rispetto della Normativa Applicabile. L’Automobile Club d’Italia non sarà responsabile delle eventuali violazioni da parte della Società con riferimento alla disciplina in materia di tutela dei dati personali di terzi richiamata nel presente articolo.
Art. 42 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata e sottoscritto digitalmente.
2. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso.
3. Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, comprese quelle per i bolli e la registrazione, ad eccezione di quelle che per legge competono all’ACI.
4. A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell’esercizio delle imprese e che trattasi di operazioni imponibili esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che l’impresa è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e s.m.i.
Art. 43 - Foro competente
1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente il Tribunale di Roma.
Data
L’AUTOMOBILE CLUB d’ITALIA LA SOCIETÀ
Postilla:
La Società dichiara di conoscere ed espressamente accetta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., tutte le clausole e le condizioni di seguito elencate:
art.1 - disposizioni generali, comma 3 art.5 - periodo di prova, commi 2 e 3
art.6 - modifiche del contratto, commi 4, 5, 6, 7
art.7 - condizioni generali di servizio, commi 3, 5, 6, 7
art.9 - attrezzature e materiali impiegati nel servizio, commi 3, 4, 5 art.11 - personale addetto, commi 7, 8, 9
art.12 - obblighi della società relativi al personale, commi 2, 3, 4, 5 art.13 - clausola sociale, commi 2, 3
art.14 - corrispettivi, comma 6
art.15 - revisione del corrispettivo, commi 3, 4
art.16 - fatturazione e modalità di pagamento, commi 3, 5, 10 art.17 - garanzia definitiva, commi 2, 6, 7
art.18 - coperture assicurative, comma 2
art.19 - impegni specifici della società, commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
art.20 - responsabilità della società, commi 1, 2, 3, 4, 5
art.21 - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, commi 1, 2, 3
art.22 - osservanza delle norme di sicurezza e salute nel lavoro, commi 3, 4, 6 art.24 - sciopero del personale, commi 1, 2
art.25 - segreto d’ufficio, commi 1, 2, 3 art.26 - cessione del contratto, comma 3 art.27 - cessione del credito, comma 2 art.28 - subappalto, commi 11 e 12
art.29 - verifiche e controlli in corso di esecuzione, commi 1, 2
art.30 - penali e detrazioni - arbitraria sospensione del servizio, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
art.31 - diffida ad adempiere e risoluzione, commi 1, 2, 3, 4, 7
art.32 - clausola risolutiva espressa, commi 1, 2, 3, 4, 5
art.34 - recesso, commi 1, 2, 3, 4
art.36 - normativa in tema di contratti pubblici, commi 1, 2, 3 art.37- disposizioni antimafia, commi 3, 4
art.38 - codice di comportamento, comma 2 art.39 - brevetti e diritti di autore, commi 1, 2, 3, 4 art.40 - condizioni di miglior favore, commi 1, 2, 3 art.42 - oneri fiscali e spese contrattuali, comma 2 art.43 - foro competente, comma 1
LA SOCIETÀ