Assicurazione Tutela Legale per il proprietario di animali domestici
Assicurazione Tutela Legale per il proprietario di animali domestici
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2022 Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia
Prodotto: “CONVENZIONE TUTELA LEGALE BABOOP”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che cosa è assicurato?
✓ Difesa penale per i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose o contravvenzioni relativi a fatti commessi dall’animale domestico di proprietà del contraente e del suo nucleo familiare;
✓ Xxxxxxxxx risarcimento per danni extra contrattuali subiti dal contraente e dal suo nucleo familiare e commessi da animali domestici di terzi o subiti dall’animale domestico di proprietà del contraente e del suo nucleo familiare anche se non commessi da animali domestici.
✓ Chiamata in causa della compagnia di RC
✓ Vertenze contrattuali per l’acquisto di animali domestici, per prestazioni del veterinario, per l’acquisto di prodotti per animali domestici o per servizi di toelettatura
ARAGTEL, ARCHIVIO DOCUMENTI e GUIDE LEGALI
Massimale per sinistro senza limite annuo: € 50.000
Ci sono limiti alla copertura?
Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell’assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
🗶 alla materia fiscale o amministrativa
🗶 tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
🗶 eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
🗶 fatti dolosi delle persone assicurate
🗶 fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
🗶 attività del contrante del suo nucleo familiare come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse
🗶 conduzione e gestione dell’animale domestico senza i sistemi di protezione obbligatori per legge
🗶 alla proprietà di animali cani e/o gatti non dotati di microchip qualora obbligatorio per legge
🗶 difesa penale per abuso di minori
🗶 all’adesione ad azioni di classe (class action)
🗶 a vertenze con ARAG
Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, ossia gli oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione ti copre in Europa
✓ L’assicurazione non ti copre invece per i sinistri che insorgono fuori dai suddetti limiti territoriali.
Che obblighi ho?
• Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza e al rinnovo della stessa.
In caso di primo acquisto, il premio deve essere pagato al broker tramite Carta di Credito o bonifico.
Per le rate successive, il premio può essere pagato alla Direzione della Società tramite bonifico bancario o tramite area internet dedicata (c.d. Home Insurance) oppure all'intermediario, tramite Carta di credito o bonifico.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
La garanzia vertenze contrattuali per l’acquisto di animali domestici opera da 30 giorni prima della data di efficacia della copertura assicurativa; le altre garanzie di vertenze contrattuali operano trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura.
Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 anno.
Come posso disdire la polizza?
Se vuoi puoi inviare la disdetta della polizza mediante lettera raccomandata alla Xxxxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx (XX) o fax spediti almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti o telefax, dando un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
Hai 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio.
Qualora eserciti il diritto di ripensamento hai diritto alla restituzione del premio versato.
Assicurazione Tutela Legale per il proprietario di animali domestici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: “CONVENZIONE TUTELA LEGALE BABOOP”
Ultimo DIP aggiuntivo Danni pubblicato e disponibile Ed. 07/2022
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
INFORMAZIONI INERENTI ARAG SE.
ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000. Tel.: 000 0000000 - Fax: 000 0000000.
Sito internet: xxx.xxxx.xx - E-mail: xxxx@xxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxx.xx
Iscritta in data 20/08/2012 all’Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).
INFORMAZIONI INERENTI ALL’ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE APPROVATO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2021.
Ammontare complessivo del patrimonio netto: € 511 milioni. Tale importo è calcolato applicando i principi contabili tedeschi
(HGB) e la normativa vigente in Germania.
• Parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale: € 100 milioni;
• Parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali: € 387 milioni.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile al sito internet
xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxx/?xxxxxxxx arag-se-en-sfcr-2021
Importo del requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): € 533 milioni; Importo del requisito patrimoniale minimo (MCR): € 185 milioni; Importo dei fondi propri ammissibili a copertura: € 1811 milioni;
Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2021: 339,50 %. Tale indice, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è dato dal rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili e l’ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall’impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.
I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali concordati con il contraente. |
Mod 0330 Ed07/2022 IT | DIP Aggiuntivo Danni | Pag. 1 di 4 |
Che cosa NON è assicurato? | ||
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Ci sono limiti alla copertura? | |
Oltre a quanto indicato nel DIP, l’assicurazione prevede espressamente azioni di rivalsa nei confronti del contraente/assicurato per le somme che la Società abbia sostenute o anticipate, qualora siano state recuperate dalla controparte. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro | Denuncia di sinistro: L'assicurato deve tempestivamente denunciare ad ARAG qualsiasi sinistro nel momento in cui ne abbia conoscenza, nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge. Al fine di presentare una denuncia completa e ottenere una risposta tempestiva, l’assicurato può denunciare i nuovi sinistri: • on line tramite l’area internet riservata al contraente (c.d. home insurance) sul sito xxx.xxxx.xx alla sezione “Clienti” seguendo le istruzioni ivi riportate; • via e-mail alla casella xxxxxxx@xxxx.xx utilizzando il modulo presente sul sito xxx.xxxx.xx alla sezione “contattaci”/“In caso di sinistro”. L’assicurato potrà denunciare i sinistri anche per posta ordinaria ad ARAG SE, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (XX). Per lo scambio di corrispondenza su sinistri già denunciati è consigliato invece utilizzare gli indirizzi e i contatti che saranno indicati nelle comunicazioni inviate da ARAG; fermo restando che saranno sempre validi sia l’indirizzo mail xxxxxxxx@xxxx.xx sia la posta ordinaria all’indirizzo ARAG SE Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (XX). La denuncia del sinistro deve pervenire ad ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto. | |
Assistenza diretta/in convenzione: alcune prestazioni possono essere fornite direttamente all’assicurato da ARAG o da periti e legali che collaborano con la compagnia. | ||
Gestione da parte di altre imprese: non ci sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei sinistri. | ||
Prescrizione: Il diritto alla denuncia del sinistro si prescrive in 2 anni dal giorno in cui l’assicurato ne ha conoscenza. L’assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate per non far decorrere, dalla data dell’ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge. | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. | |
Obblighi dell’impresa | ARAG paga le spese garantite entro 30 giorni da quando è stato definito l’importo dovuto. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | - Il premio deve essere pagato, in caso di primo acquisto, al broker tramite Carta di Credito o bonifico; per le rate successive alla Direzione della Società tramite bonifico bancario o tramite area internet dedicata (c.d. Home Insurance) oppure all'intermediario, tramite Carta di credito o bonifico. - Il premio e il massimale non sono indicizzati; - il premio pagato per l’assicurazione è soggetto all’aliquota di imposta attualmente in vigore, pari al 21,25% del premio annuo. - Non è previsto l’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing. | |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | - Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e si rinnova tacitamente, ogni volta, per un anno. - La prestazione assicurativa viene garantita durante il periodo di effetto del contratto se si tratta di danno o presunto danno extracontrattuale subito dall’Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma |
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di legge penale, mentre per le vertenze contrattuali per l’acquisto di animali domestici opera da 30 giorni prima della data di efficacia della copertura assicurativa se la conoscenza del sinistro è successiva alla stipula della polizza; le altre garanzie di vertenze contrattuali operano trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura | |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie di polizza. |
Come posso disdire la polizza? | ||
Ripensamento dopo la stipulazione | Il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio. Per esercitare tale diritto il Contraente può utilizzare l'apposita funzione prevista nell’area internet dedicata c.d. Home Insurance oppure spedire ad ARAG una comunicazione email all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxx.xx o pec all’indirizzo xxxx@xxx.xxxx.xx o posta ordinaria o lettera raccomandata AR. La richiesta dovrà riportare il numero della polizza ed essere corredata da copia di documento di identità del Contraente. Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento ha diritto alla restituzione del premio versato. | |
Risoluzione | In caso di spostamento della residenza del contraente in paese diverso dalla Repubblica Italiana il contratto si risolve di diritto. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
MERCATO DI RIFERIMENTO. Il Cliente è la persona fisica con residenza in Italia, proprietaria di uno o più cani e gatti, che vuole tutelare se stessa e il proprio nucleo famigliare nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere eventuali spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale, connesse alla proprietà degli animali domestici (ad esempio: la difesa penale, controversie contrattuali). Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico. MERCATO DI RIFERIMENTO NEGATIVO. I clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, il prodotto assicurativo non può essere distribuito sono: corporate e professionisti, l’associazione, il condominio, soggetti retail che posseggono animali domestici diversi da cani e gatti, soggetti retail che non posseggono animali domestici, soggetti retail e corporate che detengono a diverso titolo la custodia di cani e gatti non essendone diretti proprietari. Ad integrazione di quanto sopra, si specifica che le seguenti esclusioni di polizza: • attività del contraente e del suo nucleo familiare come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse • conduzione e gestione dell’animale domestico senza i sistemi di prevenzione del rischio di aggressione da parte dell’animale obbligatori per legge • alla proprietà di animali cani e/o gatti non dotati di microchip qualora obbligatorio per legge; comportano: • per il cliente del mercato di riferimento la non operatività delle garanzie di polizza • l’inserimento nel mercato di riferimento negativo del cliente con prevalenti esigenze assicurative in questi ambiti. |
Quali costi devo sostenere? | |
La quota parte retrocessa in media dall’impresa di assicurazione agli intermediari è pari al 50 % del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata di ARAG: ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami, Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 – Xxxxxx VR, Fax: +39 000.0000000 - Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. ARAG è tenuta a fornire una risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
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Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, ARAG provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli altri Intermediari (Banche e Xxxxxx) e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull’Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati ad ARAG, la stessa provvederà a trasmetterli all’Intermediario interessato dandone contestuale notizia al reclamante. | |
All’Autorità di vigilanza | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Si ricorda inoltre che ARAG SE ha sede legale in altro Stato membro (Germania) ed opera in Italia in libertà di stabilimento. E’ pertanto soggetta al controllo dell’Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) alla quale possono essere inviati eventuali reclami. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | ARAG si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui ARAG stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Il contratto prevede che ARAG ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri, possano demandare la decisione ad un Arbitro. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un’impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo: - all’IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta; - direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell’impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), richiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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per il proprietario di animali domestici
Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia Prodotto: CONVENZIONE ARAG TUTELA LEGALE BABOOP_ Ed.07/2022
INDICE
Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS “Contratti Semplici e Xxxxxx”
GLOSSARIO | Pag. 1 | |
SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato? | Pag. 2 | |
SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato? | Pag. 2 | |
SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura? | Pag. 3 | |
SEZIONE 4 - Dove vale la copertura? | Pag. 3 | |
SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG? | Pag. 3 | |
SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare? | Pag. 4 | |
SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce? | Pag. 5 | |
SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto? | Pag. 5 | |
ARAGTEL E ARCHIVIO DOCUMENTI | Pag. 6 | |
ALLEGATO NORME DI LEGGE | Pag. 7 |
GLOSSARIO
ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Animale domestico: cane e/o gatto di proprietà dell’Assicurato
Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza
Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione
Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato
Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere Esecuzione forzata: l’attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni) Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all’autorità giudiziaria
Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, come
ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita
Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo
Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d’ufficio).
Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa
Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge
Reati: si distinguono in delitti (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in contravvenzioni
(reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell’arresto e/o ammenda
Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l’altra parte contrattuale
Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto Scoperto: è la somma a carico dell’assicurato dedotta dall’importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione
Spese di soccombenza: con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte
Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002
Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa
SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?
Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO
1. Quando l’assicurato è coinvolto in una vertenza ARAG, nei limiti stabiliti dalla polizza, assicura:
·i compensi dell’avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
·i compensi dell’avvocato per la querela o denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
· le spese di soccombenza poste a carico dell’assicurato a conclusione di un giudizio
·le spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione è obbligatoria
·le spese per l’arbitrato, sia dell’avvocato difensore che per gli arbitri
·le spese di esecuzione forzata fino a due casi
·i compensi del perito
·le spese di giustizia
·le spese di indagine
2. I compensi sono garantiti per l’intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.
Art. 1.2 – ASSICURATI
1.Gli assicurati sono il contraente persona fisica e i componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia, proprietari di cani e/o gatti.
2.Nel caso di vertenze tra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.
Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE
Le garanzie operano nell’ambito della vita privata a favore degli assicurati per sinistri connessi alla proprietà dell’animale domestico identificato nel cane e/o gatto.
Art. 1.4 – GARANZIE
1. Difesa penale in procedimenti per i reati di omicidio colposo, lesioni personali colpose o per contravvenzioni relativi a fatti
commessi dall’animale domestico di proprietà del contraente e del suo nucleo famigliare.
2. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti dagli assicurati per fatti illeciti di terzi commessi da animali domestici, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. La garanzia opera anche per i danni extra contrattuali subiti dall’animale domestico di proprietà del contraente e del suo nucleo famigliare anche se non commessi da animali domestici.
3. Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa.
La garanzia non opera se la compagnia di responsabilità civile contesta il mancato o tardivo pagamento o adeguamento del premio della polizza o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. ARAG richiede all’assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate. In questi casi l’assicurato è obbligato a restituire le spese anticipate da ARAG.
4. Vertenze contrattuali relative all’animale domestico per:
· il suo acquisto
· prestazioni del veterinario
· l’acquisto di prodotti per animali domestici
· servizi di toelettatura.
SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?
Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO
ARAG non garantisce la copertura di:
·compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite
·spese per l’indennità di trasferta
·compensi dell’avvocato duplicati in caso di domiciliazione
· spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro
· imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia
·multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
·spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali
·spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
· compensi dell’avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
·spese ripetibili dalla controparte
·spese non concordate con ARAG
Art. 2.2 – ESCLUSIONI
Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri conseguenti o relativi:
1) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
2) alla materia fiscale o amministrativa
3) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
4) ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
5) a fatti dolosi delle persone assicurate
6) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente
7) all’attività del contraente e del suo nucleo familiare come allevatore, veterinario o mediatore anche a titolo gratuito e attività connesse
8) alla conduzione e gestione dell’animale domestico senza i sistemi di prevenzione del rischio di aggressione da parte
dell’animale obbligatori per legge
9) alla proprietà di animali cani e/o gatti non dotati di microchip qualora obbligatorio per legge;
10) alla difesa penale per abuso di minori
11) all’adesione ad azioni di classe (class action)
SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?
Art. 3.1– RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU’ ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO
Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.
Art. 3.2 – OPERATIVITA’ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell’assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile.
SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?
Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE
Le garanzie operano in Europa se in questo territorio avviene il sinistro e si trova l’Ufficio Giudiziario di competenza.
SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?
Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO
1. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l’assicurato ne ha conoscenza,
e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.
2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
3. L’assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.
4. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
5. Ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita dell’Indennizzo
o una sua riduzione.
Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL’AVVOCATO
1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell’assicurato.
2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l’accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.
3. Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG
verifica preventivamente l’idoneità delle prove e argomentazioni che l’assicurato ha l’onere di fornire.
4.Per la fase giudiziale l’assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all’Albo:
- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l’avvocato domiciliatario.
5. L’incarico all’avvocato e al perito, che operano nell’interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall’assicurato,
pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.
6. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l’intervento del perito
sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
7. ARAG può pagare direttamente i compensi professionista dopo aver definito l’importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista
8. Se l’assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della
documentazione comprovante il pagamento.
9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.
Art. 5.3 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE
L’assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG se rimborsate dalla controparte.
Art. 5.4 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI
1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.
2. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
3. In via alternativa è possibile adire l’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.
4. L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
5. Se le Condizioni di Assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, in caso di controversia tra ARAG e l’assicurato sull’interpretazione del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.
Art. 5.5 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell’assicurato o del contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare, in caso di sinistro, la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 5.6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG
Ogni spostamento della residenza del contraente va comunicato ad ARAG.
L’assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:
- per consentire la gestione del sinistro
- e per non far decorrere, dalla data dell’ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.
SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?
Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE
1. Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa.
2. Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 ( uno) anno ed è interamente dovuto. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, le garanzie continuano ad operare per il periodo di tolleranza di 30 giorni. Alla scadenza del
periodo di tolleranza le garanzie rimangono sospese e riprendono ad operare dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
3. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, ARAG può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al pagamento del premio.
4. In caso di primo acquisto, il premio può essere pagato al broker con Carta di Credito o bonifico. Le rate successive del premio possono essere pagate:
- alla Società, tramite area dedicata sul sito pubblico di ARAG (c.d. Home Insurance) con Carta di Credito o Mybank; il pagamento tramite questa funzione è disponibile fino a 15 giorni dopo la scadenza;
- alla Società, tramite bonifico bancario all'IBAN indicato nell'avviso di scadenza;
- all'intermediario, tramite Carta di Credito o bonifico.
Art. 6.2 – INDICIZZAZIONE DEL PREMIO, DEI MASSIMALI E DEI LIMITI
La polizza non è indicizzata.
SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
0.Xx copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.
2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, spedita 30 giorni prima della scadenza del contratto.
Art. 7.2 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI
Sono coperte le spese per i sinistri che sono avvenuti:
- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali
- da 30 giorni prima della data di efficacia della copertura assicurativa per le vertenze contrattuali per l’acquisto di animali domestici se la conoscenza del sinistro è successiva alla stipula della polizza;
- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le altre vertenze contrattuali; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.
Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO
1. La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l’evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L’evento
dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:
·il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall’assicurato
·la violazione o la presunta violazione del contratto
· la violazione o la presunta violazione della legge
2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.
3. Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.
ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La residenza del contraente deve essere nella Repubblica Italiana. In caso di spostamento della residenza in paese diverso dalla Repubblica Italiana, il contratto si risolve di diritto dalla data di spostamento e ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.
2. In caso di mancata o tardiva comunicazione dello spostamento della residenza, ARAG si riserva di chiedere al contraente il rimborso di ogni spesa eventualmente sostenuta.
SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?
Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO
Il contratto può essere disdettato, mediante con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.
Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO
1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.
2. Al contraente è dovuto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.
Art. 8.3 – RIPENSAMENTO
Il Contraente ha 14 (quattordici) giorni di tempo per esercitare il diritto di ripensamento alla sottoscrizione della Polizza. Tale termine decorre dal giorno di pagamento del premio.
Per esercitare tale diritto il Contraente può utilizzare l'apposita funzione prevista nell’area internet dedicata c.d. Home Insurance oppure spedire ad ARAG una comunicazione email all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxx.xx o pec all’indirizzo xxxx@xxx.xxxx.xx o posta ordinaria o lettera raccomandata AR. La richiesta dovrà riportare il numero della polizza ed essere corredata da copia di documento di identità del Contraente.
Qualora il Contraente eserciti il diritto di ripensamento ha diritto alla restituzione del premio versato, incluse le imposte.
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ARCHIVIO DOCUMENTI
È a disposizione dell’assicurato l’Archivio Documenti, un insieme di modelli legali come ad esempio contratti, ricorsi e autocertificazioni. È possibile scaricare e personalizzare il modello scelto in base alle proprie esigenze, anche utilizzando un sistema di compilazione guidata online.
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ALLEGATO NORME DI LEGGE
Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto
Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.
ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.
ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
ART. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.
ART. 1965 - Nozione. (di transazione)
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.
ART. 2952 II comma - Prescrizione in materia di assicurazione. … omissis …Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.
Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale
Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).
Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).
Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia con sede in Verona, Viale del Commercio
n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di proposte di polizza, di
gestione del contratto assicurativo e dei sinistri denunciati, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.
Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i diritti dell’interessato è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito xxx.xxxx.xx. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xx.