CONVENZIONE INTERNAZIONALE
CONVENZIONE INTERNAZIONALE
per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino Americano sottoscritta a Roma il 1° giugno 1966
I GOVERNI della REPUBBLICA ITALIANA e delle REPUBBLICHE
LATINO AMERICANE di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, E1 Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela,
RICORDANDO la comunanza del loro retaggio e dei loro interessi di ordine culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale;
CONSTATANDO, nel pieno rispetto dell'indipendenza di ciascun Paese, l'opportunità di stimolare e coordinare i singoli contributi al progresso comune;
RICONOSCENDO il mutuo beneficio che essi trarrebbero dalla creazione di una istituzione volta a promuovere la loro cooperazione culturale, scientifica, economica, tecnica e sociale;
HANNO DECISO di fondare in Roma un Organismo internazionale, denominato Istituto Italo-Latino Americano, che risponda a tali premesse e, a tal fine, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Membri e scopi dell'Istituto
1. | E' costituito in Roma l'Istituto Italo - Latino Americano, del quale sono membri l'Italia ed i Paesi latino - americani dopo che abbiano ratificato la presente Convenzione. |
2. | Gli scopi dell'Istituto sono i seguenti: |
a) | sviluppare e coordinare la ricerca e la documentazione sui problemi, le realizzazioni e le prospettive dei Paesi membri nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale; |
b) | diffondere nei Paesi membri i risultati di detta ricerca e la documentazione relativa; |
c) | individuare, anche alla luce di detti risultati, le possibilità concrete di scambio, assistenza reciproca e azione comune o concertata nel campo culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale, ai fini dell'azione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 5 della presente Convenzione. |
Articolo 2
Attività dell'Istituto
Nel perseguire gli scopi indicati nell'articolo precedente,
l'Istituto:
a) | organizzerà, nella propria sede, un centro di studi e documentazione ed una biblioteca specializzata sulla storia, le istituzioni ed i problemi latino-americani e sulle relazioni italo-latino americane; |
b) | promuoverà, con i propri mezzi od in collaborazione con le competenti Amministrazioni degli Stati membri, lo scambio di artisti, letterati, scienziati, operatori economici, tecnici e dirigenti sociali ed in particolare: |
I) | inviterà, accogliendoli eventualmente nella propria sede, persone delle dette categorie che siano cittadini di Paesi membri e che intendano svolgere attività di studio o di ricerca; |
II | fornirà assistenza a cittadini italiani o di altri Stati membri, che si rechino per gli stessi fini nei Paesi dell'America Latina; |
III) | assisterà moralmente e materialmente i borsisti dei Paesi membri che compiano studi specializzati in Italia sotto gli auspici dell'Istituto o nel quadro dei normali scambi culturali; |
c) | curerà la pubblicazione, direttamente o sotto i propri auspici, di studi e documenti concernenti le materie menzionate all'articolo 1; |
d) | favorirà incontri e lo scambio di dati, idee ed esperienze fra artisti, letterati, scienziati, operatori economici, tecnici e dirigenti sociali dei Paesi membri; |
e) | promuoverà, secondo opportuni criteri di avvicendamento per temi e Paesi: congressi, convegni, simposi, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale; |
f) | svolgerà e promuoverà ogni altra attività o iniziativa idonea ad assicurare il conseguimento degli scopi indicati nell'articolo 1. |
Articolo 3
Organi
Sono organi dell'Istituto: il Presidente; il Consiglio dei Delegati; il Comitato Esecutivo, composto, oltre che dal Presidente dell'Istituto, dai tre Vice Presidenti.
Articolo 4
Il Consiglio dei Delegati ed il Presidente
1. | Il Consiglio dei Delegati è composto di un Delegato per ciascuno degli Stati membri. |
2. | Ogni Stato rappresentato nel Consiglio ha diritto ad un voto. |
3. | I1 Presidente dell'Istituto ed i tre Vice Presidenti sono eletti dal Consiglio dei Delegati fra i membri del Consiglio stesso per la durata di due anni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i Vice Presidenti lo sostituiranno secondo l'ordine alfabetico dei Paesi e ciascuno per un periodo di otto mesi. |
4. | I1 Presidente dell'Istituto rappresenta l'Ente; convoca e dirige le riunioni del Consiglio dei Delegati e del Comitato Esecutivo. |
5. | I1 Consiglio dei Delegati si riunisce in sessione ordinaria per lo meno due volte all'anno; si riunisce in sessione straordinaria nei casi previsti dal suo Regolamento ed inoltre su iniziativa del Presidente o su proposta di un terzo dei membri del Consiglio stesso. |
6. | Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi membri. Le deliberazioni su questioni di sostanza, messe all'ordine del giorno con un preavviso di almeno un mese, sono prese a maggioranza di due terzi dei presenti. Quelle su questioni di procedura sono prese a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. |
Articolo 5
Attribuzioni del Consiglio dei Delegati
1. | I1 Consiglio dei Delegati è l'organo che dirige l'Istituto nelle sue attività, alla luce della presente Convenzione e mediante piani organici e periodici di lavoro idonei a consentire a tutti gli Stati membri l'effettiva partecipazione all'attività dell'Istituto ed ai benefici che se ne attendono nel quadro degli scopi indicati all'articolo 1. |
2. | I1 Consiglio dei Delegati adotta le seguenti decisioni: |
a) | elegge il Presidente ed i Vice Presidenti; |
b) | nomina il Segretario; |
c) | adotta il suo Regolamento; |
d) | impartisce le direttive al Segretario in merito al per seguimento delle finalità dell'Istituto, ai programmi di attività ed alla gestione del patrimonio sociale; |
e) | approva i bilanci; |
f) | approva i rapporti semestrali del Segretario sull'attività dell'Istituto; |
g) | stabilisce i criteri statistici per determinare i contributi degli Stati membri, secondo il par. 1 a) dell'articolo 9; |
h) | autorizza il Presidente ad accettare legati, donazioni e sovvenzioni; |
i) | prende qualsiasi altra decisione sulle materie menzionate nella presente Convenzione. |
3. | I1 Consiglio dei Delegati formula proposte, voti e raccomandazioni all'indirizzo dei Governi degli Stati membri, attraverso i competenti tramiti diplomatici, su ogni questione rientrante nelle finalità e attività dell'Istituto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente Convenzione, e, in particolare, in merito alle possibilità di scambio, di assistenza reciproca od azione concertata o comune di cui al par. 2 c) dell'articolo 1. |
Articolo 6
Il Comitato Esecutivo
I1 Comitato Esecutivo, la cui composizione è indicata all'articolo 3, delibera sulle questioni ad esso devolute dal Regolamento del Consiglio dei Delegati.
Articolo 7
Il Segretariato
1. | I1 Segretariato è composto dal Segretario e da tre Vice Segretari. |
2. | I1 Segretario è nominato dal Consiglio dei Delegati, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere confermato per altro periodo. In questa materia il Consiglio dei Delegati decide a maggioranza dei due terzi. |
3. | Su proposta del Segretario, il Consiglio dei Delegati nomina, per un periodo di due anni, tre Vice Segretari di nazionalità diversa tra loro e da quella del Segretario, con il compito di coadiuvare quest'ultimo nell'espletamento delle sue funzioni.. |
4. | I1 personale direttivo necessario per il funzionamento dell'Istituto è selezionato tenendo conto in primo luogo della capacità e, sempre che sia possibile, del criterio di una ripartizione equitativa fra gli Stati membri. |
Articolo 8
Funzioni del Segretario
1. | I1 Segretario, capo del Segretariato e responsabile del suo funzionamento ed operato, cura e coordina l'attività dell'Istituto, sotto la direzione del Presidente ed alla luce della presente Convenzione, secondo le decisioni e le proposte del Consiglio dei Delegati e le norme del Regolamento; esercita infine le funzioni che il Presidente, il Consiglio dei Delegati ed il Comitato Esecutivo gli affidano. |
2. | I1 Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Delegati e del Comitato Esecutivo e sottopone rapporti semestrali sull'attività dell'Istituto al Consiglio dei Delegati. |
Articolo 9
Entrate dell'Istituto
1. | L'Istituto è finanziato: | |
a) | con la quota annua obbligatoria degli Stati membri, nella misura, per ciascuno Stato, di una lira italiana per ogni cinque abitanti; | |
b) | con una quota speciale annua versata dall'Italia, che per ciascuno dei primi due anni, 1967 e 1968, sarà di 250 milioni di Lire italiane; | |
c) | con donazioni, legati o sovvenzioni accettati dal Presidente dell'Istituto, previa autorizzazione del Consiglio dei Delegati. | |
2. | Il versamento dei contributi da parte di ciascuno Stato verrà effettuato entro il primo trimestre dell'anno al quale si riferisce la quota. | |
3. | Lo Stato membro in arretrato per due anni consecutivi nel pagamento dei contributi annui perde diritto al voto nel Consiglio dei Delegati. |
Articolo 10
Sede
1. | L'Istituto ha sede in Roma. |
2. | Il Governo della Repubblica Italiana metterà gratuitamente a disposizione dell'Istituto i locali indispensabili al suo funzionamento e cioè uffici, sale di rappresentanza, per convegni ed esposizioni, biblioteca, foresteria, e ne assumerà a proprio carico la manutenzione. |
3. | I1 Governo della Repubblica Italiana metterà a disposizione dell'Istituto ed alle sue dipendenze impiegati subalterni e di servizio sino ad un massimo di venti persone. |
4. | Le Alte Parti Contraenti potranno contribuire all'ampliamento del fondo libri e documenti della biblioteca dell'Istituto nonché all'abbellimento della sede con mobili ed opere d'arte. |
Articolo 11
Personalità giuridica
L'Istituto godrà della personalità giuridica.
Articolo 12
Emendamenti
1. | Le proposte di emendamento alla presente Convenzione saranno comunicate al Presidente e da questi, attraverso i tramiti diplomatici competenti, agli Stati membri, quattro mesi prima della sessione del Consiglio dei Delegati nel cui ordine del giorno dovranno essere inscritte. |
2. | Gli emendamenti votati dal Consiglio dei Delegati, a maggioranza dei due terzi dei presenti, entreranno in vigore quando siano stati approvati da due terzi degli Stati membri; ciascun Governo comunicherà per iscritto la sua approvazione al Governo italiano, che la porterà a conoscenza degli altri Stati membri e del Presidente dell'Istituto. |
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente Convenzione entrerà in vigore quindici giorni dopo il deposito delle ratifiche, presso il Governo della Repubblica Italiana, da parte di almeno sei delle Alte Parti Contraenti oltre l'Italia.
Per le Parti che effettueranno il deposito successivamente, la Convenzione entrerà in vigore quindici giorni dopo il deposito stesso.
Articolo 14
Relazione con altri Accordi
La presente Convenzione non limiterà i reciproci benefici che discendono dagli Accordi stipulati dai Paesi membri tra loro o con altri.
Articolo 15
Durata
1. | La presente Convenzione resterà in vigore per dieci anni. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti potrà denunciarla con preavviso di un anno, per mezzo di notifica scritta al Governo della Repubblica Italiana che la porterà a conoscenza degli altri Paesi membri e del Presidente dell'Istituto. |
2. | Allo scadere dei dieci anni, la presente Convenzione si intenderà automaticamente rinnovata per un altro periodo decennale, per tutti gli Stati che non abbiano notificato la volontà di ritirarsi dall'Istituto al Governo della Repubblica Italiana e, per suo tramite, alle Alte Parti Contraenti ed al Presidente dell'Istituto, almeno sei mesi prima della scadenza del termine. |
Articolo 16
Testi
I testi della presente Convenzione, nelle lingue italiana, spagnola, portoghese e francese, sono ugualmente autentici.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari sottoscritti, avendo depositato i Pieni Poteri, trovati in buona e debita forma, sottoscrivono la presente Convenzione a nome dei rispettivi Governi.
FATTO a Roma, il primo giugno mille novecento sessantasei, in unico esemplare che sarà depositato negli Archivi del Governo della Repubblica Italiana, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
Per l’ Argentina: Per la Bolivia: Per il Brasile: Per il Cile: Per la Colombia: Per il Costa Rica: Per Cuba: Per l'Ecuador: Per El Xxxxxxxx: Per il Guatemala: Per Haiti: Per I Honduras: Per l'Italia: Per il Messico: Per il Nicaragua: Per il Panama: Per il Paraguay: Per il Perù: Per la Repubblica Dominicana: Per l'Uruguay: Per il Venezuela: | Xxxx X. XXXXXXXXX X. XXXXXX F. X XXXXX XXXXXXX Xxxxx XXXXXXXX Xxxx XXXXXX x XXXXXX Xxxxx XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX Xxxxxxxx XXXX Xxxxxxx QUIROZ X. XXXXXXX PAIZ X. XXXXXXXXXX Xxxxxxx XXXXXX Xxxxxxxx XXXXXXX Xxxxxx XXXXXXX Xxxxxxx XXXXXX Xxxxxx B. de XXXXXX Xxxxxx LOFRUSCIO X. XXXX-XXXXXXX LAOS Xxxxxxx READ XXXXXXXX Xxxxx PONS Xxxxxxx XXXXXXX XXXXXXX |
DATA DEL DEPOSITO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA DEI PAESI MEMBRI DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO, E DATA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE PER OGNI STATO A NORMA DELL'ARTICOLO 13
Stato | Deposito strumento | Entrata in vigore |
1. BOLIVIA | 3 agosto 1966 | 11 dicembre 1966 |
2. BRASILE | 10 settembre 1966 | 11 dicembre 1966 |
3. ITALIA | 12 ottobre 1966 | 11 dicembre 1966 |
4. ECUADOR | 16 novembre 1966 | 11 dicembre 1966 |
5. PARAGUAY | 17 novembre 1966 | 11 dicembre 1966 |
6. REP. DOMINICANA | 26 novembre 1966 | 11 dicembre 1966 |
7. COSTARICA | 28 novembre 1966 | 11 dicembre 1966 |
8. PERU' | 29 novembre 1966 | 14 dicembre 1966 |
9. EL XXXXXXXX | 5 dicembre 1966 | 20 dicembre 1966 |
10. CILE | 5 dicembre 1966 | 20 dicembre 1966 |
11. HONDURAS | 9 dicembre 1966 | 24 dicembre 1966 |
12. VENEZUELA | 16 dicembre 1966 | 31 dicembre 1966 |
13. MESSICO | 19 dicembre 1966 | 3 gennaio 1967 |
14. URUGUAY | 10 gennaio 1967 | 25 gennaio 1967 |
15. GUATEMALA | 12 gennaio 1967 | 27 gennaio1967 |
16. CUBA | 20 febbraio 1967 | 7 marzo 1967 |
17. ARGENTINA | 9 marzo 1967 | 24 marzo 1967 |
18. PANAMA | 23 maggio 1967 | 7 giugno 1967 |
19. NICARAGUA | 29 maggio 1967 | 13 giugno 1967 |
20. COLOMBIA | 31 maggio 1967 | 15 giugno 1967 |
21. HAITI | 25 febbraio 1969 | 12 marzo 0000 |
XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX
Xxxx 1° giugno 1976
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
Roma 1° giugno 1976
I Delegati dei Paesi membri dell’IILA, riuniti in sessione straordinaria, in occasione del decimo anniversario della firma della Convenzione Internazionale costitutiva dell’Istituto Italo-Latino Americano,
CONFERMANO l’impegno dei rispettivi Governi a continuare ad operare congiuntamente in seno all’Istituto Italo Italo-Latino Americano allo scopo di rafforzare, approfondire ed ampliare la cooperazione culturale, economica, tecnico-scientifica e sociale attraverso le attività dell’IILA, Organismo qualificatosi come idoneo strumento di amicizia e di solidarietà, nonchè ponte per il reciproco scambio di valori spirituali e di tradizioni culturali, per una proficua cooperazione economica, per più intensi scambi commerciali e per una fruttifera cooperazione tecnico-scientifica;
XXXXXXXXXX che l’IILA, attraverso dieci anni di attività, ha mantenuto fede ai principi consacrati nella convenzione del 1966 ed ha incrementato i propri programmi grazie alla volontà concorde degli Stati membri;
ESPRIMONO il più vivo apprezzamento a quegli Stati membri che, grazie ai propri contributi straordinari di diverso ordine, hanno reso possibile un migliore assolvimento delle finalità statutarie e l’ampliamento delle attività istituzionali. Riconoscono, in modo particolare, l’appoggio permanente e lo stimolo ricevuti da parte del Governo italiano che, come promotore della creazione dell’istituto, ha dotato l’IILA nel corso di questi dieci anni, in maniera crescente e per mezzo di contributi straordinari, delle risorse necessarie alla realizzazione dei programmi e al rafforzamento delle sue strutture, con l’obiettivo di istituire una fitta rete di cooperazione fra l’Italia e l’America Latina;
SOTTOLINEANO con soddisfazione l’importanza che ha assunto nel contesto delle relazioni globali fra America Latina e Italia,, la presenza sistematica dell’IILA nel Continente Latinoamericano attraverso riunioni periodiche che hanno avuto luogo in diverse località con la collaborazione e l’appoggio dei rispettivi Governi, nonchè attraverso mostre itineranti e specifici programmi di cooperazione tecnica;
RICONOSCONO che la partecipazione crescente dei Paesi membri alla vita dell’istituto ha consentito negli ultimi anni la realizzazione di riunioni particolarmente significative per una migliore comprensione della
problematica latinoamericana, delle necessità di una cooperazione tecnica in armonia con i programmi nazionali, sub-regionali e regionali di sviluppo e della esigenza di una promozione dinamica delle esportazioni latinoamericane, nonchè della necessità imperativa di una profonda conoscenza della cultura latino-americana e delle sue espressioni sia storiche che attuali;
RACCOMANDANO, pertanto, che l’IILA incrementi la propria presenza in America Latina attraverso specifiche riunioni e ogni altra manifestazione volte ad ottenere maggiori contatti, a carattere fondamentalmente pratico ed operativo, fra qualificati esponenti di tutti gli Stati membri;
RILEVANO che la maggiore presenza dell’IILA in America Latina ha consentito l’istituzione di legami a carattere istituzionale con gli Organismi internazionali e, in modo speciale, con le organizzazioni regionali e sub- regionali di integrazione economica, il che ha consentito una ampiezza maggiore nella individuazione e realizzazione dei suoi programmi;
CONSIDERANO che, essendo l’IILA, un Organismo internazionale nel quale convergono le volontà di venti Paesi latinoamericani in via di sviluppo e quella di un Paese industrializzato, membro della Comunità Economica Europea, esso possa sviluppare una rilevante attività nell’applicazione dei principi contenuti nella “Carta dei Diritti e Doveri Economici degli Stati” e con il fine di instaurare un nuovo ordine economico internazionale;
RIBADISCONO la propria convinzione che uno sviluppo armonico dell’America Latina, fattore essenziale per il progresso e la pace nel mondo non è, tenuto conto delle giuste esigenze della popolazione latinoamericana, ulteriormente procrastinabile e, di conseguenza
RIAFFERMANO il compito dell’IILA di esaminare in forma continuativa le condizioni necessarie per tale sviluppo dando impulso, attraverso la cooperazione internazionale, alla sua realizzazione.
Nella sede dell’Istituto Italo-Latino Americano, in Roma, il primo giugno mille novecento settantasei, decimo anniversario della firma della Convenzione per la fondazione dell’Istituto Italo-Latino Americano.
Per l’ Argentina: Per la Bolivia: Per il Brasile: Per il Cile: Per la Colombia: Per il Costa Rica: Per Cuba: Per l'Ecuador: | Xxxx Xxxxxxx XXXXX Xxxxxxxx XXXXXXXX XXXXXX Xxxxx de XXXXXXXX E XXXXX Xxxxxx XXXXXXXX Xxxxxx XXXXX L. Xxxxxxx XXXXXXX A. Xxxx XXXXXXXXX XXXXXX Xxxxxxxxx XXXXXXX A. |
Per El Xxxxxxxx: Per il Guatemala: Per Haiti: Per I Honduras: Per l'Italia: Per il Messico: Per il Nicaragua: Per il Panama: Per il Paraguay: Per il Perù: Per la Repubblica Dominicana: Per l'Uruguay: Per il Venezuela: | Xxxxxxxxx XXX XXXXX Xxxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXX Xxxxx N. XXXXXX Xxxx de la Xxxx XXXXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxxx XXXXXXX XXXXXX Xxxxxxxx XXXXXXXX XXXXX Xxxx Xxxxxx XXXXX de la GUARDIA Xxxx Xxxx XXXXXXXX Xxxxxx XXXXXX Xxxxxxxx XXXXXXX XXXX Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXX XXXXX |
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI SULL'INTERPRETAZIONE
DELL'ART.15, 2° COMMA DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA
CREAZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (SESSIONE STRAORDINARIA DEL 26 MARZO 1993)
DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI SULL'INTERPRETAZIONE
DELL'ART.15, 2° COMMA DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA
CREAZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (SESSIONE STRAORDINARIA DEL 26 MARZO 1993)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, lettera i) della Convenzione istitutiva - firmata a Roma il 1° giugno 1966 e debitamente ratificata da tutti gli Stati membri - il Consiglio dei Delegati dichiara unanime che l'Art. 15, comma 2, della Convenzione stessa è stato da tutti i Paesi membri interpretato nel senso del rinnovo automatico decennale in difetto di esplicite manifestazioni contrarie di volontà, come dimostrato dal fatto che l'IILA continua ad esistere ed operare e che gli Stati membri hanno continuato a corrispondere le quote previste dall'Art. 9, lettera a). Ciò d'altra parte è in linea con la Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969, accettata da tutti gli Stati membri dell'IILA, la quale impone di tener conto, ai fini
dell'interpretazione dei Trattati, della prassi seguita nell'applicazione di ciascun trattato dopo la sua stipulazione (Art. 31, par.3, lett. b della Convenzione di Vienna).
Il Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (Ambasciatore) | Il Presidente Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (Ambasciatore) |
SCAMBIO DI NOTE FRA
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D’ITALIA E
L’ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
Roma, 19 settembre 1972
Roma, 19 settembre 1972
Signor Ministro,
la Convenzione Istitutiva dell’Istituto Italo-Latino Americano, che ho l’onore di presiedere, prevede tra l’altro la possibilità di sviluppare e coordinare la ricerca e la documentazione nel settore culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale, nonchè l’individuazione delle possibilità concrete di scambio, assistenza reciproca e azione comune o concertata nei predetti settori.
Al fine di dare una più concreta applicazione al predetto principio e nell’intento di rafforzare ulteriormente la cooperazione in atto fra l’Italia e il nostro Istituto, tenuto conto anche delle maggiori possibilità di intervento che la Legge 15 dicembre 1971 n.1222 sulla Cooperazione Tecnica con i Paesi in via di sviluppo dà al Governo italiano, ho l’onore di proporre la promozione di nuovi e più stretti rapporti fra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e l’Istituto Italo-Latino Americano, in particolare attraverso:
a) | l’intensificazione di contatti e l’organizzazione di incontri per l’esame di problemi connessi con la Cooperazione Tecnica fra l’Italia e l’America Latina; |
b) | il finanziamento o la partecipazione finanziaria del Governo italiano, ai sensi degli articoli 5 h) e 26 c) della Legge n.1222, a programmi dell’Istituto Italo-Latino Americano per i quali sarà concordato un piano di azione comune; |
S.E. il Sen. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
Ministro per gli Affari Esteri R O M A
c) | lo stretto coordinamento nel settore delle borse di studio, che preveda anche la possibilità di anticipi da parte dell’Istituto Italo- Latino Americano per borse di studio direttamente concesse dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana; |
d) | lo scambio di informazioni e di documentazione tecnica; |
e) | l’utilizzazione dei rispettivi schedari ai fini del reperimento di esperti da inviare in America Latina per programmi di cooperazione tecnica; |
f) | ogni altra forma di collaborazione e di concertazione che potrà essere studiata di comune accordo. |
Ai fini dell’applicazione dei programmi di collaborazione previsti dal presente Scambio di Lettere, saranno indette riunioni periodiche a livello adeguato, con modalità da concordarsi.
Se Xxxx è d’accordo su quanto precede, propongo che la presente lettera venga considerata, insieme con la Sua risposta, ed a decorrere dalla data di quest’ultima, come un’intesa tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e l’Istituto Italo-Latino Americano.
Xxxxxxxxx Xxxxxx Ascensio
Roma, 19 settembre 1972
Signor Presidente,
ho l’onore di accusare ricevuta della Lettera di V.E. in data odierna del seguente tenore:
“La Convenzione Istitutiva dell’Istituto Italo-Latino Americano, che ho l’onore di presiedere, prevede tra l’altro la possibilità di sviluppare e coordinare la ricerca e la documentazione nel settore culturale, scientifico, economico, tecnico e sociale, nonchè l’individuazione delle possibilità concrete di scambio, assistenza reciproca e azione comune o concertata nei predetti settori.
Al fine di dare una più concreta applicazione al predetto principio e nell’intento di rafforzare ulteriormente la cooperazione in atto fra l’Italia e il nostro Istituto, tenuto conto anche delle maggiori possibilità di intervento che la Legge 15 dicembre 1971 n.1222 sulla Cooperazione Tecnica con i Paesi in via di sviluppo dà al Governo italiano, ho l’onore di proporre la promozione di nuovi e più stretti rapporti fra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e l’istituto Italo-Latino Americano, in particolare attraverso:
S.E. l’Ambasciatore
Xxxxxxxxx XXXXXX XXXXXXXX
Presidente dell’Istituto Italo-Latino Americano R O M A
a) | l’intensificazione di contatti e l’organizzazione di incontri per l’esame di problemi connessi con la Cooperazione Tecnica fra l’Italia e l’America Latina; |
b) | il finanziamento o la partecipazione finanziaria del Governo italiano, ai sensi degli articoli 5 h) e 26 c) della Legge n.1222, a programmi dell’Istituto Italo-Latino Americano per i quali sarà concordato un piano di azione comune; |
c) | lo stretto coordinamento nel settore delle borse di studio, che preveda anche la possibilità di anticipi da parte dell’Istituto Italo- Latino Americano per borse di studio direttamente concesse dal Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana; |
d) | lo scambio di informazioni e di documentazione tecnica; |
e) | l’utilizzazione dei rispettivi schedari ai fini del reperimento di esperti da inviare in America Latina per programmi di cooperazione tecnica; |
f) | ogni altra forma di collaborazione e di concertazione che potrà essere studiata di comune accordo. |
Ai fini dell’applicazione dei programmi di collaborazione previsti dal presente Scambio di Lettere, saranno indette riunioni periodiche a livello adeguato, con modalità da concordarsi.
Se Xxxx è d’accordo su quanto precede, propongo che la presente lettera venga considerata, insieme con la Sua risposta, ed a decorrere dalla data di quest’ultima, come un’intesa tra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e l’Istituto Italo-Latino Americano”.
Ho l’onore di comunicare a V.E. che il Governo Italiano concorda su quanto precede e considera pertanto la lettera di V.E. e la presente risposta come costituenti un accordo tra il Governo Italiano e l’istituto Italo-Latino Americano.
Voglia gradire, Signor Presidente, l’espressione della mia più alta e distinta considerazione.
Xxxxxxxx Xxxxxx
SCAMBIO DI NOTE FRA
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D’ITALIA E
L’ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
Roma, 3 giugno 1976
Roma, 3 giugno 1976
Signor Ministro,
l’Istituto Italo-Latino Americano inizia in questi giorni, come Ella sa, il II decennio della sua esistenza. Nel corso del primo decennio l’Istituto, unica Organizzazione Internazionale del suo genere, ha perseguito con successo i propri compiti statutari previsti dall’articolo 1, paragrafo 2 dell’Accordo Internazionale in data 1° giugno che lo creava. Nell’esplicazione delle sue funzioni istituzionali, l’IILA ha ricevuto l’appoggio più aperto e più completo dei Governi membri e, particolarmente, quello del Governo Italiano attraverso il Ministero degli Affari Esteri, grazie anche alla esistenza di una intesa di collaborazione contenuta nello scambio di lettere in data 19 settembre 1972 fra l’allora Ministro degli Affari Esteri, Se. Xxxxxxxx Xxxxxx ed il mio predecessore, Ambasciatore Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.
Il secondo decennio che si inizia ora potrà consentire uno sviluppo assai ampio dell’attività dell’Istituto Italo-Latino Americano che trarrà profitto dalle consolidate strutture e dall’esperienza acquisita. Questo sviluppo potrà avvalersi anche di una serie di accordi conclusi con Organizzazioni ed Enti multilaterali dell’America Latina, quali l’Organizzazione degli Stati Americani, la Giunta dell’Accordo di Cartagena, l’Associazione Latino Americana di Libero Scambio, il Segretariato per l’Integrazione Economica Centroamericana, l’Istituto per l’Integrazione Latinoamericana, il Comitato Interamericano per la Promozione delle Esportazioni; questi accordi hanno potenziato la presenza dell’IILA in America Latina e resa possibile una sua più incisiva attività nei singoli Paesi membri. Inoltre, accordi e scambi di lettere con Organizzazioni
S.E. On.le Prof. Xxxxxxx Xxxxx
Ministro per gli Affari Esteri R O M A
quali le Comunità Europee, la FAO, ed altri Organismi delle Nazioni Unite (UNDP, UNESCO, ecc.) arricchiscono il carattere di interlocutore qualificato dell’Istituto nelle relazioni fra Europa e America Latina. Questi accordi hanno contribuito a creare i presupposti per l’ampliamento dell’azione intrapresa nel primo decennio. Essi si sono rilevati infatti collegamenti necessari fra l’IILA da un lato ed altri Organismi internazionali e Stati dall’altro, rendendo attuabili tutta una serie di attività dell’Istituto, al
di fuori della sua sede; tali attività si sono svolte con l’appoggio dei Governi latino americani i quali hanno facilitato, in ogni circostanza e con ogni mezzo l’attività dell’IILA nei rispettivi territori.
Tutto ciò ha consentito, come era naturale, una maggiore operatività che, fondandosi sulle possibilità nuove offerte all’IILA nei più diversi settori, si è gradualmente estesa. D’altra parte l’Istituto Italo-Latino Americano si presenta ora come tramite più valido dei Paesi Latino Americani per meglio affermare la loro presenza nell’Europa Comunitaria, attraverso lo speciale rapporto con l’Italia. E’ sempre più frequente difatti il ricorso all’istituto da parte di tali Paesi ogni qualvolta essi ritengano intraprendere delle iniziative di comune interesse.
Le possibilità di azione dell’IILA sono risultate confermate nel corso della recente riunione straordinaria a Città del Messico, durante la quale è stato possibile delineare importanti ed impegnative direttive di azione per gli anni a venire.
Queste ed altre considerazioni giustificano l’esigenza di addivenire ad una rinnovata intesa che tenga conto dell’evoluzione nelle attività e della proiezione esterna dell’Istituto. Al fine pertanto di rafforzare la cooperazione in atto fra l’Italia ed il nostro Istituto, ho l’onore di proporre a nome del Consiglio dei Delegati dell’IILA, l’approfondimento delle esistenti intese fra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e l’Istituto Italo-Latino Americano, in particolare attraverso:
a) | programmi di cooperazione economica, tecnica, scientifica e culturale, da sviluppare in collegamento con Organismi multilaterali latino americani con i quali l’IILA ha stabilito proficui rapporti di collaborazione; l’apporto del Governo Italiano a programmi multilaterali che l’IILA potrà definire; |
b) | la collaborazione dell’IILA a manifestazioni commerciali, tecniche, scientifiche e ad iniziative di natura culturale di interesse per i suoi Stati membri; |
c) | la collaborazione dell’IILA, in accordo con gli Enti ed Istituti italiani, nell’assistenza alle visite, specie a carattere multilaterale, di operatori latino americani in Italia; |
d) | l’attuazione di programmi congiunti di cooperazione tecnica di carattere multilaterale con il concorso anche finanziario del Governo Italiano, considerando che l’attuale struttura dell’IILA consente l’elaborazione di tali programmi così come anche la loro gestione diretta da parte sua; |
e) | lo stretto coordinamento nel settore delle borse di studio con |
possibili intese specifiche per razionalizzare l’assegnazione e agevolarne la utilizzazione da parte dei beneficiari; | |
f) | il coordinamento nell’attuazione di specifici corsi e programmi di informazione tecnica ad alto livello; |
g) | lo scambio di informazioni e di documentazione tecnica, culturale e scientifica; |
h) | e ogni altra forma di collaborazione e di concertazione che potrà essere stabilita di comune accordo. |
Ai fini dell’applicazione dei programmi di collaborazione sopraindicati, saranno indette periodiche riunioni a livello adeguato con modalità da concertarsi ma che dovrebbero avere frequenza almeno trimestrale.
Xxx Xxxx concordi su quanto procede, propongo che la presente lettera venga considerata, insieme con la Sua risposta, ed a decorrere dalla data di quest’ultima, come un’intesa fra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e l’Istituto Italo-Latino Americano.
Accolga, Signor Ministro, l’espressione della mia più alta considerazione
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Roma, 3 giugno 1976
Signor Presidente,
ho l’onore di accusare ricevuta della lettera di V.E. in data odierna. Nel quadro delle celebrazioni del decimo anniversario dell’IILA, il
Ministero degli Affari Esteri accoglie con soddisfazione le proposte in essa contenute e volte a rafforzare ulteriormente il ruolo già svolto efficacemente sino ad oggi dall’istituto - con le sue molteplici iniziative - nel promuovere l’avvicinamento all’Europa dei popoli latino-americani.
Il Ministero degli Affari Esteri ha preso anche atto con compiacimento dei molti fruttuosi collegamenti stabiliti dall’Istituto con Organizzazioni multilaterali latino-americane e dell’attività svolta, attraverso di essi, per appoggiare le iniziative di cooperazione economica, tecnica, scientifica e culturale del Governo Italiano nei confronti dell’America Latina. Con altrettanta soddisfazione ha visto la collaborazione data dai Governi latino-americani per facilitare l’attività dell’IILA nei rispettivi territori per tutta una serie di valide manifestazioni.
Questa intensificata collaborazione fra il Ministero degli Affari Esteri e l’Istituto conferma, come ho già avuto occasione di comunicarLe in precedenza, il fermo impegno del Governo Italiano a favore delle istanze dei Paesi latino-americani, frutto di una sostanziale identità di vedute e interessi che ci unisce.
S.E. l’Ambasciatore Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx
Presidente dell’Istituto Italo-Latino Americano R O M A
In tale spirito mi riferisco all’opportunità espressa da V.E. che le più strette intese fra il Ministero degli Affari Esteri e l’Istituto Italo-Latino Americano si concretino nelle forme seguenti:
a) | programmi di cooperazione economica, tecnica, scientifica e culturale, da sviluppare in collegamento con Organismi multilaterali latino americani con i quali l’IILA ha stabilito proficui rapporti di collaborazione; l’apporto del Governo Italiano a programmi multilaterali che l’IILA potrà definire; |
b) | la collaborazione dell’IILA a manifestazioni commerciali, tecniche, scientifiche e ad iniziative di natura culturale di interesse per i suoi Stati membri; |
c) | la collaborazione dell’IILA, in accordo con gli Enti ed Istituti italiani, nell’assistenza alle visite, specie a carattere multilaterale, di operatori latino americani in Italia; |
d) | l’attuazione di programmi congiunti di cooperazione tecnica di carattere multilaterale con il concorso anche finanziario del Governo Italiano, considerando che l’attuale struttura dell’IILA consente l’elaborazione di tali programmi così come anche la loro gestione diretta da parte sua; |
e) | lo stretto coordinamento nel settore delle borse di studio con possibili intese specifiche per razionalizzare l’assegnazione e agevolarne la utilizzazione da parte dei beneficiari; |
f) | il coordinamento nell’attuazione di specifici corsi e programmi di informazione tecnica ad alto livello; |
g) | lo scambio di informazioni e di documentazione tecnica, culturale e scientifica; |
h) | e ogni altra forma di collaborazione e di concertazione che potrà essere stabilita di comune accordo. |
Ai fini dell’applicazione dei programmi di collaborazione sopraindicati, saranno indette periodiche riunioni a livello adeguato con modalità da concertarsi ma che dovrebbero avere frequenza almeno trimestrale.
Ho l’onore di comunicare a V.E. che il Governo Italiano concorda su quanto precede e considera pertanto la lettera di V.E. e la presente risposta come costituenti un’intesa fra il Governo Italiano e l’Istituto Italo-Latino Americano.
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia più alta considerazione.
Xxxxxxx Xxxxx
SCAMBIO DI NOTE FRA
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI D’ITALIA E
L’ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
Roma, 3 luglio 1991
Roma, 3 luglio 1991
Signor Ministro,
ho l’onore di rivolgermi a V.E. in occasione del XXV Anniversario della costituzione dell’Istituto Italo-Latino Americano per esprimerLe in primo luogo, il più vivo ringraziamento del consiglio dei Delegati per il permanente appoggio dato dal Governo italiano all’azione di questo Organismo internazionale.
Nei venticinque anni trascorsi, l’Istituto ha improntato la sua attività al rafforzamento ed allo sviluppo dei rapporti fra l’America Latina e l’Italia. Nel contempo ha dato vita ad un fitto programma culturale, economico- sociale e tecnico scientifico mirato a divulgare in Italia ed in Europa la complessa realtà latino-americana.
I cambiamenti avvenuti nel corso di questi cinque lustri nel contesto mondiale e soprattutto in quello dei Paesi latinoamericani rappresentati nell’IILA suggeriscono di adeguare le strutture dell’Istituto stesso a tale cangiante realtà. Di qui la necessità di una collaborazione più intensa fra i Paesi dell’America Latina e l’Italia per dare un rinnovato impulso di idee e di programmi alle attività dell’IILA. Ciò comporta quindi l’esigenza di poter contare su strumenti che permettano di far fronte ai nuovi compiti che derivano dal mutato panorama internazionale.
E’ motivo di fierezza per l’Istituto aver ospitato, nello scorso mese di dicembre, nella propria sede, il Vertice Euro-Latino Americano, evento che ha costituito il riconoscimento dell’azione dell’Istituto orientata
ad incrementare e rafforzare le relazioni fra l’America Latina e le Comunità Europee che nel 1992 diverranno una realtà di fronte alla quale l’America Latina deve presentarsi adeguatamente preparata.
S.E. l’Onorevole Ministro Xxxxxx Xx Xxxxxxxx Ministro degli Affari Esteri R O M A
Queste ed altre considerazioni giustificano l’esigenza di addivenire ad una rinnovata intesa che tenga conto dell’evoluzione nelle attività e nella proiezione esterna dell’Istituto, ravvisandosi ora come indispensabile la conclusione di un accordo di sede sui privilegi e le immunità dell’istituto.
Ho pertanto l’onore di proporre tra il Governo italiano e l’Istituto Italo-Latino Americano uno scambio di lettere del seguente tenore.
Riferendomi alla collaborazione in atto tra l’Istituto Italo-Latino Americano e il Ministero degli Affari Esteri italiano e convinto dell’opportunità di incrementare le forme di attività e le iniziative nelle quali essa si esplica, ho l’onore di proporre:
1) | un sempre più attivo collegamento con il Ministero degli Affari Esteri al fine di istituire solidi e aggiornati contatti con i Ministeri, le Regioni, gli Enti locali, nonchè con Enti pubblici e privati specializzati. Ciò che dovrà favorire anche sotto un aspetto finanziario una più concreta attività nel perseguimento delle finalità istituzionali; |
2) | una fattiva collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri nell’ambito delle intese che l’Istituto si propone di promuovere con le istituzioni della Comunità Europea. |
3) | a latere dei programmi di cooperazione economica, tecnico- scientifica e culturale in atto, ulteriormente incrementabili, l’individuazione di settori di preminente mutuo interesse quali la promozione economico-commerciale, industriale e finanziaria, con particolare riferimento alla promozione degli investimenti ed alla formazione di imprese miste, la realizzazione di programmi nei settori agro-alimentare, turistico, energetico e di tutela dell’ambiente anche attraverso l’organizzazione di “forum” periodici che si occupino di approfondire le maggiori problematiche del momento, connesse allo sviluppo della cooperazione italo-latinoamericana; |
4) | l’attuazione di programmi congiunti di cooperazione tecnica di carattere multilaterale con il concorso anche finanziario della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri secondo quanto previsto dalla Legge sulla Cooperazione allo Sviluppo n. 49 del 26 febbraio 1987, individuando campi specifici d’azione nei settori di base dei Paesi membri onde incrementare il loro sviluppo economico e sociale e favorire i processi d’integrazione in corso tra i Paesi latinoamericani, dando priorità alle importanti aree della formazione e dell’addestramento professionale; |
5) | uno stretto coordinamento per potenziare i programmi di borse di studio anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e culturali italiane; |
6) | uno scambio di informazioni e documentazione tecnica, culturale, economica e scientifica mediante un collegamento con le banche dati di altre istituzioni al fine del rafforzamento e ammodernamento tecnico del Centro di Documentazione dell’Istituto Italo-Latino Americano (Banca Dati). |
Ai fini di concordare iniziative e di dar vita ai programmi previsti dal presente Scambio di Lettere, ho l’onore di proporre di indire periodiche riunioni a livello adeguato con il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e l’Istituto Italo-Latino Americano, con scadenza almeno semestrale. Nel corso di tali riunioni potranno essere affrontati, ove richiesto da una delle parti, i temi di cooperazione di cui al precedente punto 4).
Xxx X.X. concordi su quanto procede, propongo che la presente lettera venga considerata, insieme con la Sua risposta, ed a decorrere dalla data di quest’ultima, come un’intesa fra il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e l’Istituto Italo-Latino Americano.
Accolga, Signor Ministro, l’espressione della mia più alta e distinta considerazione.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Roma, 3 luglio 1991
Signor Presidente,
ho l’onore di riferirmi alla lettera di V.E, in data odierna.
Le celebrazioni del 25mo anniversario dell’Istituto Italo-latino Americano offrono al Ministero degli Affari Esteri l’opportunità di poter esprimere la propria soddisfazione per l’attività che l’Istituto, nel sempre costante impegno volto a promuovere e rafforzare le relazioni italo- latinoamericane, ha proficuamente svolto sin dal momento della sua costituzione e, sempre più intensamente, negli ultimi anni.
Il Ministero degli Affari Esteri prende altresì atto dei molti e positivi cambiamenti avvenuti recentemente nel contesto degli stessi Paesi latinoamericani, rappresentati nell’Istituto Italo-Latino Americano, nell’evoluzione del processo di pacificazione nonchè nella significativa crescita della democratizzazione e della integrazione regionale. La determinazione posta nella ricerca della pace, della democrazia e della sicurezza dell’area hanno permesso ai governanti dei Paesi latinoamericani di conseguire importanti traguardi politici, economici e sociali. Questo sviluppo e questa crescita sono seguiti con particolare attenzione dal Governo italiano, non solo bilateralmente per gli stretti legami in molti settori e le affinità esistenti, ma anche come membro della comunità
S.E. l’Ambasciatore Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Presidente dell’Istituto Italo-Latino Americano R O M A
Europea. In questa logica va inserita l’iniziativa adottata dalla Presidenza comunitaria italiana che ha portato, con la Riunione ministeriale di Roma e la firma dell’omonima Dichiarazione nel dicembre scorso, alla istituzionalizzazione del già avviato dialogo fra l’Europa comunitaria ed il Gruppo di Rio, con l’intento ulteriore di completare, nei rapporti tra i due continenti, il ventaglio dei punti di riferimento validamente costituito dall’Atto di Lussemburgo, per le relazioni Europa-America Centrale e della Convenzione di Lomè, per i rapporti tra l’Europa ed i Caraibi.
Convengo con V.E. come sia motivo di fierezza per l’Istituto aver ospitato quel vertice, ed altresì sul fatto che l’evento ha costituito il riconoscimento dell’azione dell’Istituto orientata ad incrementare e rafforzare le relazioni fra l’America Latina e la Comunità Europea, anche in considerazione dell’accelerazione dell’integrazione economica e politica dell’Europa, nei cui confronti l’America Latina dovrà porsi come valido interlocutore. Questa prospettiva sottolinea ulteriormente l’importanza del successo dei processi di integrazione tra i Paesi latinoamericani.
Da qui la necessità di una collaborazione più intensa fra il Ministero degli Affari Esteri e l’Istituto per dare un rinnovato impulso, in termini di idee, programmi e strumenti, all’azione di quest’ultimo e per confermare, se mai ve ne sia bisogno, l’impegno del Governo italiano a favore delle istanze dei Paesi latinoamericani, frutto di una sostanziale identità di vedute e di interessi che ci unisce.
Queste ed altre considerazioni giustificano, quindi, l’esigenza di addivenire ad una rinnovata intesa che tenga conto dell’evoluzione nelle attività e nella proiezione esterna dell’Istituto, ravvisandosi ora come indispensabile la conclusione di un Accordo di sede sui privilegi e le immunità dell’Istituto.
Ho pertanto l’onore di accusare ricevuta della Lettera di V.E., in data odierna, con la quale la S.V. propone uno Scambio di Lettere, tra il Governo Italiano e l’Istituto Italo-Latino Americano, del seguente tenore:
“1) | un sempre più attivo collegamento con il Ministero degli Affari Esteri al fine di istituire solidi e aggiornati contatti con i Ministeri, le Regioni, gli Enti locali, nonchè con Enti pubblici e privati specializzati. Ciò che dovrà favorire anche sotto un aspetto |
finanziario una più concreta attività nel perseguimento delle finalità istituzionali; | |
2) | una fattiva collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri nell’ambito delle intese che l’Istituto si propone di promuovere con le istituzioni della Comunità Europea. |
3) | a latere dei programmi di cooperazione economica, tecnico- scientifica e culturale in atto, ulteriormente incrementabili, l’individuazione di settori di preminente mutuo interesse quali la promozione economico-commerciale, industriale e finanziaria, con particolare riferimento alla promozione degli investimenti ed alla formazione di imprese miste, la realizzazione di programmi nei settori agro-alimentare, turistico, energetico e di tutela dell’ambiente anche attraverso l’organizzazione di “forum” periodici che si occupino di approfondire le maggiori problematiche del momento, connesse allo sviluppo della cooperazione italo-latinoamericana; |
3) | a latere dei programmi di cooperazione economica, tecnico- scientifica e culturale in atto, ulteriormente incrementabili, l’individuazione di settori di preminente mutuo interesse quali la promozione economico-commerciale, industriale e finanziaria, con particolare riferimento alla promozione degli investimenti ed alla formazione di imprese miste, la realizzazione di programmi nei settori agro-alimentare, turistico, energetico e di tutela dell’ambiente anche attraverso l’organizzazione di “forum” periodici che si occupino di approfondire le maggiori problematiche del momento, connesse allo sviluppo della cooperazione italo-latinoamericana; |
4) | l’attuazione di programmi congiunti di cooperazione tecnica di carattere multilaterale con il concorso anche finanziario della Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari Esteri secondo quanto previsto dalla Legge sulla Cooperazione allo Sviluppo n. 49 del 26 febbraio 1987, individuando campi specifici d’azione nei settori di base dei Paesi membri onde incrementare il loro sviluppo economico e sociale e favorire i processi d’integrazione in corso tra i Paesi latinoamericani, dando priorità alle importanti aree della formazione e dell’addestramento professionale; |
5) | uno stretto coordinamento per potenziare i programmi di borse di studio anche in collaborazione con istituzioni scientifiche e culturali italiane; |
6) | uno scambio di informazioni e documentazione tecnica, culturale, economica e scientifica mediante un collegamento con le banche dati di altre istituzioni al fine del rafforzamento e ammodernamento |
tecnico del Centro di Documentazione dell’Istituto Italo-Latino Americano (Banca Dati).
Ai fini di concordare iniziative e di dar vita ai programmi previsti dal presente Scambio di Lettere, ho l’onore di proporre di indire periodiche riunioni a livello adeguato con il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e l’Istituto Italo-Latino Americano, con scadenza almeno semestrale. Nel corso di tali riunioni potranno essere affrontati, ove richiesto da una delle parti, i temi di cooperazione di cui al precedente punto 4).”
Ho pertanto l’onore di comunicare a V.E. che il Governo italiano concorda circa quanto proposto con la Lettera sopra riportata e considera pertanto la stessa e la presente risposta come costituenti un’intesa fra i l Governo italiano e l’Istituto Italo-Latino.
Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia più alta considerazione.
Xxx Xxxxxx
(Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri)
SCAMBIO DI LETTERE TRA
L’ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO (IILA) E
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE
Bruxelles, 29 novembre 1991
Bruxelles, 29 novembre 1991
Signor Segretario Generale,
ho il piacere di riferirmi alla Sua proposta concernente il rafforzamento delle relazioni tra il Suo Organismo e la Commissione delle Comunità Europee. Sono convinto che una cooperazione più stretta tra il Suo Istituto e la Commissione, che amplia la portata dell’accordo firmato
nel 1971, può apportare un elemento di impulso e di miglioramento alla cooperazione generale tra la Comunità e l‘America Latina. In specie nei campi di mutuo interesse, e rivelarsi particolarmente opportuna tenendo conto della favorevole evoluzione che le relazioni tra le due parti hanno registrato in questi ultimi anni.
In effetti, nella Dichiarazione di Roma del 20 dicembre 1990, i Ministri degli Affari Esteri della Comunità e dei Paesi membri del Gruppo di Rio hanno affermato la loro comune volontà di sviluppare i futuri rapporti tra le due regioni in un’ottica globale, manifestando in tal modo la decisione di inquadrare il loro impegno verso un migliore avvicinamento negli affari politici ed economici e per un più alto grado di cooperazione, in un contesto istituzionale adeguato.
D’altro canto, il consolidamento del dialogo politico e della cooperazione economica tra la Comunità e i paesi aderenti al trattato generale di integrazione economica centro-americana e Panama, non ha mai cessato di interessare la Comunità.
S.E. l’Ambasciatore Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Generale
dell’Istituto Italo-Latino Americano
E’ da considerare inoltre che fin dalla sua creazione l’Istituto Italo- Latino Americano, organismo intergovernativo di cui fanno parte un paese europeo, l’Italia, e venti paesi dell’America Latina - Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, E1 Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela - si è posto l’obiettivo di promovere le relazioni generali e istituzionali fra l’Europa e l’America Latina.
Ho dunque l’onore di comunicarLe la disponibilità della Commissione delle Comunità Europee a procedere ad una intensificazione e ad un rafforzamento delle sue relazioni con l’Istituto Italo-Latino Americano, fondati su basi ampliate e più strutturate, al fine di favorire la cooperazione tra la Comunità e l’America Latina.
A tale titolo, Le propongo pertanto di convenire sulle seguenti disposizioni:
1. | Le parti uniranno i loro sforzi in vista dell’intensificazione e della promozione delle relazioni socio economiche, culturali e tecnico- |
scientifiche tra la Comunità e i paesi dell’America Latina. | |
2. | Le parti procederanno annualmente ad uno scambio di vedute sulle attività suscettibili di essere sviluppate nei rispettivi campi di azione, con l’obiettivo di identificare progetti di interesse per la regione latino-americana che potranno essere realizzati congiuntamente dai due organismi nel quadro dei loro obiettivi istituzionali. |
3. | L’IILA inviterà la Commissione a partecipare alle riunioni promosse dall’Istituto stesso su temi concernenti le problematiche dell’America Latina nei settori socio-economico, tecnico-scientifico, culturale, e della cooperazione allo sviluppo. L’IILA organizzerà inoltre nella sua sede incontri con la partecipazione di rappresentanti della Comunità, dei Delegati dell’IILA, nonchè di personalità latino- americane. |
4. | La Commissione inviterà l’IILA a partecipare alle riunioni concernenti l’America Latina o i problemi dello sviluppo della regione, organizzate dalla Commissione stessa o da altre istituzioni con il suo appoggio tecnico o finanziario. Parimenti, la Commissione prende atto che l’IILA auspica di poter partecipare, in qualità di osservatore, alle riunioni che si collocano nel quadro dei nuovi meccanismi istituzionali, economici e di cooperazione, previsti dalla Dichiarazione di Roma. |
5. | Le parti collaboreranno alla realizzazione di specifiche attività nei comparti della formazione e dell’informazione mediante l’organizzazione di corsi, seminari e tavole rotonde. In tale contesto, l’IILA presenterà un piano organico relativo alle attività di formazione che potrebbero essere intraprese in collaborazione con la Commissione. |
6. | Le parti procederanno allo scambio delle pubblicazioni e dei documenti rispettivamente elaborati su temi attinenti alla cooperazione euro-latino-americana. Le parti collaboreranno altresì alla diffusione di ricerche, studi e pubblicazioni in genere che l’IILA potrà elaborare per conto della Commissione. |
7. | Le parti adotteranno congiuntamente le misure più adeguate per conseguire gli obiettivi della collaborazione stabilita dal presente accordo. |
8. | La realizzazione dei progetti specifici identificati sulla base del presente accordo, sarà oggetto di accordi supplementari ad hoc. |
9. | Per ciò che concerne l’applicazione delle disposizioni del presente |
accodo, i cittadini degli stati membri della Comunità sono assimilati ai cittadini italiani. | |
10. | Il presente testo sostituisce lo scambio di lettere del 1971 tra la Commissione e l’IILA. |
11. | Le disposizioni del presente accordo entreranno in vigore a partire dalla data della conferma da parte Vostra della presente lettera e avranno durata fino a quando una delle parti manifesti la sua intenzione di revocarlo, con un preavviso minimo di sei mesi. |
Le sarò grato se vorrà confermarmi il suddetto testo.
Voglia gradire, Signor Segretario Generale, l’assicurazione della mia alta considerazione.
Per la Commissione
Xxxx Xxxxxxx
Bruxelles, 29 novembre 1991 20/1527
Signor Commissario Matutes,
ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna, del seguente
tenore:
“Ho il piacere di riferirmi alla Sua proposta concernente il rafforzamento delle relazioni tra il Suo Organismo e la Commissione delle Comunità Europee. Sono convinto che una cooperazione più stretta tra il Suo Istituto e la Commissione, che amplia la portata dell’accordo firmato nel 1971, può apportare un elemento di impulso e di miglioramento alla cooperazione generale tra la Comunità e l‘America Latina. In specie nei campi di mutuo interesse, e rivelarsi particolarmente opportuna tenendo conto della favorevole evoluzione che le relazioni tra le due parti hanno registrato in questi ultimi anni.
In effetti, nella Dichiarazione di Roma del 20 dicembre 1990, i Ministri degli Affari Esteri della Comunità e dei Paesi membri del Gruppo di Rio hanno affermato la loro comune volontà di sviluppare i futuri rapporti tra le due regioni in un’ottica globale, manifestando in tal modo la decisione di inquadrare il loro impegno verso un migliore avvicinamento negli affari politici ed economici e per un più alto grado di cooperazione, in un contesto istituzionale adeguato.
D’altro canto, il consolidamento del dialogo politico e della cooperazione economica tra la Comunità e i paesi aderenti al trattato generale di integrazione economica centro-americana e Panama, non ha mai cessato di interessare la Comunità.
Al Signor Commissario Xxxx Xxxxxxx
Commissione delle Comunità Europee BRUXELLES
E’ da considerare inoltre che fin dalla sua creazione l’Istituto Italo- Latino Americano, organismo intergovernativo di cui fanno parte un paese europeo, l’Italia, e venti paesi dell’America Latina - Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, E1 Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela - si è posto l’obiettivo di promuovere le relazioni generali e istituzionali fra l’Europa e l’America Latina.
Ho dunque l’onore di comunicarLe la disponibilità della Commissione delle Comunità Europee a procedere ad una intensificazione e ad un rafforzamento delle sue relazioni con l’Istituto Italo-Latino Americano, fondati su basi ampliate e più strutturate, al fine di favorire la cooperazione tra la Comunità e l’America Latina.
A tale titolo, Le propongo pertanto di convenire sulle seguenti disposizioni:
1. | Le parti uniranno i loro sforzi in vista dell’intensificazione e della promozione delle relazioni socio economiche, culturali e tecnico- scientifiche tra la Comunità e i paesi dell’America Latina. |
2. | Le parti procederanno annualmente ad uno scambio di vedute sulle attività suscettibili di essere sviluppate nei rispettivi campi di azione, con l’obiettivo di identificare progetti di interesse per la regione latino-americana che potranno essere realizzati congiuntamente dai due organismi nel quadro dei loro obiettivi istituzionali. |
3. | L’IILA inviterà la Commissione a partecipare alle riunioni promosse dall’Istituto stesso su temi concernenti le problematiche dell’America Latina nei settori socio-economico, tecnico-scientifico, culturale, e della cooperazione allo sviluppo. L’IILA organizzerà inoltre nella sua sede incontri con la partecipazione di rappresentanti della Comunità, dei Delegati dell’IILA, nonchè di personalità latino- americane. |
4. | La Commissione inviterà l’IILA a partecipare alle riunioni concernenti l’America Latina o i problemi dello sviluppo della regione, organizzate dalla Commissione stessa o da altre istituzioni con il suo appoggio tecnico o finanziario. Parimenti, la Commissione prende atto che l’IILA auspica di poter partecipare, in qualità di osservatore, alle riunioni che si collocano nel quadro dei nuovi meccanismi istituzionali, economici e di cooperazione, previsti dalla Dichiarazione di Roma. |
5. | Le parti collaboreranno alla realizzazione di specifiche attività nei comparti della formazione e dell’informazione mediante l’organizzazione di corsi, seminari e tavole rotonde. In tale contesto, l’IILA presenterà un piano organico relativo alle attività di formazione che potrebbero essere intraprese in collaborazione con la Commissione. |
6. | Le parti procederanno allo scambio delle pubblicazioni e dei documenti rispettivamente elaborati su temi attinenti alla |
cooperazione euro-latino-americana. Le parti collaboreranno altresì alla diffusione di ricerche, studi e pubblicazioni in genere che l’IILA potrà elaborare per conto della Commissione. | |
7. | Le parti adotteranno congiuntamente le misure più adeguate per conseguire gli obiettivi della collaborazione stabilita dal presente accordo. |
8. | La realizzazione dei progetti specifici identificati sulla base del presente accordo, sarà oggetto di accordi supplementari ad hoc. |
9. | Per ciò che concerne l’applicazione delle disposizioni del presente accodo, i cittadini degli stati membri della Comunità sono assimilati ai cittadini italiani. |
10. | Il presente testo sostituisce lo scambio di lettere del 1971 tra la Commissione e l’IILA. |
11. | Le disposizioni del presente accordo entreranno in vigore a partire dalla data della conferma da parte Vostra della presente lettera e avranno durata fino a quando una delle parti manifesti la sua intenzione di revocarlo, con un preavviso minimo di sei mesi ”. |
Ho l’onore di confermarLe che l’Istituto Italo-latino Americano concorda sul contenuto di tale lettera.
Voglia gradire, Signor Commissario, i sensi della mia più alta considerazione.
Ambasciatore Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Segretario Generale
dell’Istituto Italo-Latino Americano
REGOLAMENTO
Approvato dal Consiglio dei Delegati nella sessione ordinaria del 13 maggio 1971
Edizione aggiornata Marzo 2002
REGOLAMENTO
Edizione aggiornata – Marzo 2002
TESTO del 13 maggio 1971 con le seguenti modifiche deliberate dal Consiglio dei Delegati:
• Deliberazione del 10 luglio 1972: Concessione dell’indennità integrativa speciale al Segretario e ai Vicesegretari
• Deliberazione del 27 novembre 1975: modifiche agli articoli 8, 29, 31 e 56; aggiunta degli articoli 55bis e 55ter
• Deliberazione del 23 aprile 1976: Modifica del secondo comma dell’articolo 59 concernente l’aumento dell’indennità di liquidazione per cessazione dell’incarico dei Vice Segretari
• Deliberazione del 23 aprile 1976: Norme relative alla istituzione del Tribunale Amministrativo dell’IILA (1)
• Deliberazioni del 28 giugno 1974 e del 23 novembre 1976: Bandiera, stemma e timbro dell’Istituto
• Deliberazione del 27 settembre 1979: modifica dell’articolo 62
• Deliberazione del 22 aprile 1981: modifica dell’articolo 55bis
• Deliberazione del 17 novembre 1983: Modifica degli articoli 59 e 62, nonchè degli articoli 70, 71, 72, 73, 75 e 76 questi ultimi concernenti il Tribunale Amministrativo
• Deliberazione del 6 giugno 1995: Modifica degli articoli 59, 60 e 61
Capitolo I
DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
Articolo 1
Il Consiglio previsto all’articolo 4 della Convenzione Internazionale è il supremo organo dell’IILA e si compone di un Delegato per ogni Paese membro.
Articolo 2
1 Il “Regolamento di procedura del Tribunale Amministrativo dell’IILA” è stato approvato dal Tribunale Amministrativo stesso nell’udienza che ha avuto luogo in data 26 marzo 1990.
I Delegati sono designati dai loro rispettivi Governi. Potranno nominare uno o più sostituti e tanti consulenti quanti ritenessero opportuno
.
a) | I Delegati ed i loro sostituti non potranno farsi rappresentare. |
b) | La designazione e le credenziali dei Delegati saranno comunicate, per le vie diplomatiche, al Presidente dell’Istituto, al quale compete la loro verifica. |
c) | I sostituti ed i consulenti saranno accreditati con nota a firma del Delegato. |
Articolo 3
Il Consiglio dei Delegati é diretto dal Presidente o dal Vicepresidente che lo sostituisce nelle sue funzioni.
Capitolo II
DELLE SESSIONI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI
Articolo 4
Le sessioni del Consiglio dei Delegati saranno ordinarie e straordinarie.
Articolo 5
La verifica del numero dei Delegati presenti per la validità stabilita all’articolo 4, paragrafo 6, della Convenzione Internazionale, sarà effettuata dal Presidente prima di aprire la sessione. Si dovrà procedere a tale verifica per ogni votazione.
Articolo 6
Le sessioni si effettueranno:
a) | Le ordinarie, due volte all’anno, nei mesi di aprile e di ottobre; |
b) | le straordinarie, su convocazione per espressa iniziativa del Presidente oppure su richiesta scritta di un terzo dei Delegati, in caso di questioni gravi ed importanti che richiedano una soluzione urgente |
Articolo 7
Nella prima sessione ordinaria si esaminerà il rapporto del Segretario Generale sulle attività svolte dall’Istituto durante l’ultimo semestre dell’anno precedente e si procederà ad esaminare e ad approvare o a respingere i resoconti dell’esercizio corrispondente.
Articolo 8
Nella seconda sessione ordinaria si esaminerà la relazione del Segretario sull’attività svolta durante il primo semestre dell’anno in corso e si procederà ad esaminare il programma ed il preventivo per l’anno successivo sulla base delle proposte della Segreteria, esaminate previamente dalla Commissione di Programmazione e Bilancio, la quale li sottoporrà all’attenzione del Comitato Esecutivo.
Articolo 9
La convocazione della sessione ordinaria ed il relativo ordine del giorno, predisposti dal Segretario, d’accordo con il Presidente, saranno comunicati con trenta giorni di anticipo.
1. | Unitamente all’ordine del giorno, il Segretario invierà ai Delegati i relativi documenti di lavoro. |
2. | Il termine a cui si riferisce questo articolo, applicabile anche alla convocazione della sessione straordinaria, potrà essere ridotto, a giudizio del Presidente, in base all’urgenza dei temi da trattare. |
Articolo 10
L’ordine del giorno provvisorio e gli argomenti presentati saranno sottoposti all’attenzione del Consiglio dei Delegati, che deciderà a
maggioranza semplice.
Articolo 11
Ogni Delegato potrà chiedere al Segretario l’iscrizione di materie supplementari all’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data di inizio di ogni sessione ordinaria.
Articolo 12
All’inizio della sessione ordinaria potranno essere iscritti all’ordine del giorno provvisorio argomenti in esso non contemplati, con il consenso della maggioranza dei due terzi dei Delegati presenti.
Articolo 13
Le sessioni ordinarie e straordinarie dureranno sino all’esaurimento degli argomenti dei rispettivi ordini del giorno, entro i termini stabiliti da questo Regolamento, d’accordo con un calendario di lavoro approvato nella seduta di apertura. Detto calendario potrà essere modificato dallo stesso Consiglio dei Delegati, quando le circostanze lo richiedano.
Articolo 14
Qualora il Presidente desiderasse partecipare ai dibattiti di una seduta, in qualità di Delegato del suo Paese, si farà sostituire, nelle sue funzioni di Presidente, da uno dei Vicepresidenti.
Articolo 15
Le sessioni potranno essere sospese per un periodo determinato, su iniziativa del Presidente o di qualunque dei membri del Consiglio, con decisione presa a maggioranza semplice.
Articolo 16
La preparazione, la sollecita distribuzione e la conservazione degli atti delle sessioni del Consiglio dei Delegati e la relativa documentazione saranno a cura del Segretario.
Articolo 17
Le sessioni del Consiglio dei Delegati si effettueranno nella sede dell’IILA, eccettuato nei casi di forza maggiore o su decisione del Presidente.
Capitolo III DELLE VOTAZIONI
Articolo 18
Ogni Delegazione avrà diritto a un voto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale.
Articolo 19
Le decisioni saranno prese:
a) | a maggioranza dei due terzi dei Delegati presenti, nelle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione Internazionale; nelle questioni di sostanza o nei casi stabiliti nel presente Regolamento; |
b) | a maggioranza semplice, nelle questioni di procedura e negli altri casi previsti da questo Regolamento. In caso di parità, prevale il voto del Presidente |
Articolo 20
Il Presidente stabilirà quali questioni debbano essere considerate di sostanza e quali di procedura. In caso di contestazione, il Consiglio dei Delegati deciderà sull’argomento a maggioranza semplice.
Articolo 21
Le proposte, le raccomandazioni ed i voti approvati dal Consiglio dei Delegati saranno comunicati ai Governi degli Stati membri, per i canali diplomatici e con nota a firma del Presidente dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale.
Capitolo IV
DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI
Articolo 22
Il Presidente sarà eletto dal Consiglio dei Delegati tra i suoi membri, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei Delegati presenti.
Articolo 23
I Vicepresidenti saranno eletti dal Consiglio dei Delegati, tra i suoi membri, con votazione segreta, a maggioranza semplice dei Delegati presenti.
Articolo 24
I Vicepresidenti potranno essere rieletti semprechè gli interessi dell’Istituto lo richiedano.
Articolo 25
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i Vicepresidenti lo sostituiranno a turno, in base a quanto previsto all’articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale.
Articolo 26
In caso di assenza o di in impedimento del Vicepresidente che deve
sostituire il Presidente, si procederà in conformità dell’articolo precedente.
Articolo 27
In caso di assenza o di impedimento di uno dei Vicepresidenti, questi sarà sostituito, mediante sollecita comunicazione, dal suo Delegato Sostituto, eccetto nei casi di cui agli articoli 25 e 26.
Articolo 28
Qualora il Presidente cessasse di esercitare le proprie funzioni, per qualsiasi motivo, sarà sostituito ad interim dal Vicepresidente a cui compete, ai sensi degli articoli 25 e 26.
Il Vicepresidente procederà a convocare immediatamente il Consiglio dei Delegati in sessione straordinaria allo scopo di eleggere il Presidente per il restante periodo del mandato o per un nuovo periodo, secondo quanto sarà deciso dal Consiglio.
Articolo 29
Qualora uno dei Vicepresidenti cessa dall’esercizio delle sue funzioni, per qualsiasi motivo, il Presidente convocherà immediatamente il Consiglio dei Delegati per eleggere un nuovo Vicepresidente.
Capitolo V
DEL COMITATO ESECUTIVO
Articolo 30
Il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e dai tre Vicepresidenti, è l’organo che opera per il raggiungimento delle finalità dell’Istituto, secondo quanto stabilito dalla Convenzione Internazionale.
Articolo 31
Le sue funzioni sono le seguenti:
a) | svolge i compiti assegnatigli dal Consiglio dei Delegati o dai Regolamenti; |
b) | cura il buon funzionamento dei diversi settori dell’Istituto; |
c) | promuove iniziative tendenti al miglior svolgimento delle funzioni dell’Istituzione; |
d) | studia tutte le questione aventi attinenza con la programmazione ed il preventivo che il Segretario sottopone alla considerazione del Consiglio dei Delegati; |
e) | sottopone all’approvazione del Consiglio dei Delegati il programma annuale dei lavori e il preventivo. |
Articolo 32
Il Comitato Esecutivo sottoporrà all’attenzione del Consiglio dei Delegati gli argomenti che riterrà più importanti.
Articolo 33
Il Comitato Esecutivo si riunirà per lo meno una volta al mese; su decisione del Presidente, o su richiesta di uno dei suoi membri.
Articolo 34
Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando siano presenti per lo meno tre dei suoi membri.
Articolo 35
Le decisioni saranno prese a maggioranza semplice. In caso di parità, deciderà il voto del Presidente o del Vicepresidente che svolge le funzioni di Presidente.
Articolo 36
La preparazione, la distribuzione e la conservazione dei verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo e la documentazione corrispondente saranno a cura del Segretario.
Capitolo VI
DEL SEGRETARIO, DEI VICESEGRETARI E DEL PERSONALE
Articolo 37
Oltre ad assolvere le funzioni generali stabilite all’articolo 8 della Convenzione Internazionale, nonchè quelle specifiche previste in questo Regolamento , il Segretario è il capo dell’amministrazione dell’Istituto.
Articolo 38
Il Segretario assisterà il Presidente ed il Comitato Esecutivo nelle loro rispettive funzioni. Dirigerà e coordinerà le attività delle Vicesegreterie e di ogni altro organo tecnico la cui creazione si rendesse necessaria.
Articolo 39
Il Segretario potrà chiedere al Presidente di convocare il Consiglio dei Delegati, o il Comitato Esecutivo, quando ci fossero questioni molto importanti da risolvere.
Articolo 40
Il Segretario è eletto dal Consiglio dei Delegati a maggioranza dei due terzi dei presenti.
Articolo 41
Il Segretario ricopre la carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto per un altro periodo analogo.
Articolo 42
Il Segretario potrà essere revocato dal Consiglio dei Delegati con la stessa maggioranza prevista all’articolo 40.
Articolo 43
L’elezione e la revoca del Segretario avranno luogo a scrutinio segreto.
Articolo 44
Il Segretario, in caso di assenza temporanea, potrà essere sostituito dal Vicesegretario con maggiore anzianità di servizio. In caso di assenza definitiva, si procederà in conformità con l’articolo 40.
Articolo 45
I Vicesegretari saranno designati dal Consiglio dei Delegati a maggioranza semplice, secondo quanto stabilito all’articolo 7, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale.
Articolo 46
I Vicesegretari saranno designati specificamente per ognuno dei seguenti settori:
a) | Culturale; |
b) | Tecnico-Scientifico; |
c) | Socio-Economico. |
Articolo 47
Il Segretario procederà alla selezione dei candidati, in base ai loro meriti. Porterà alla conoscenza dei Delegati, con un anticipo di 15 giorni, le sue proposte alla riunione del Consiglio dei Delegati. Trasmetterà, inoltre, entro lo stesso termine, i “curricula vitae” degli altri candidati iscritti in
conformità alle condizioni stabilite.
Articolo 48
I Vicesegretari potranno essere confermati nelle loro cariche per un altro periodo. La proroga e la revoca dall’esercizio di queste saranno decise dal Consiglio dei Delegati a maggioranza semplice, su proposta del Segretario, nei casi in cui lo richiedano l’interesse dell’Istituto.
Articolo 49
La designazione, la proroga e la revoca dei Vicesegretari avranno luogo a scrutinio segreto.
Articolo 50
Nel territorio della Repubblica italiana, il Segretario godrà delle immunità e dei privilegi previsti all’articolo 5 dell’Accordo di Sede tra l’Istituto Italo-Latino Americano ed il Governo italiano. Nello stesso territorio, i tre Vicesegretari godranno dei benefici previsti per i funzionari dell’Istituto all’articolo 6 di detto Accordo.
Articolo 51
Alla scadenza dei loro mandati, il Segretario ed i Vicesegretari continueranno a svolgere le loro funzioni sino a quando i loro sostituti avranno assunto le rispettive cariche.
Articolo 52
Il personale dell’Istituto comprende i funzionari e gli impiegati, secondo le categorie stabilite nello Statuto del Personale.
Articolo 53
Fanno altresì parte del Personale dell’Istituto gli impiegati messi a disposizione di questo dal Governo italiano, in conformità con l’articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale, sebbene non siano inclusi nelle categorie stabilite nello Statuto del Personale.
Articolo 54
La nomina dei funzionari direttivi, tecnici, amministrativi e degli impiegati permanenti dell’Istituto avverrà per concorso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della convenzione Internazionale. Quella del personale per lavori a carattere temporaneo avverrà per contratto.
Articolo 55
Lo Statuto del Personale stabilirà le categorie, i diritti, i doveri e gli obblighi dei funzionari e degli impiegati dell’Istituto, nonchè le sanzioni ed i procedimenti disciplinari.
Capitolo VII
DELLE COMMISSIONI, DEL BILANCIO PREVENTIVO, DEL BILANCIO CONSUNTIVO E DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE GENERALI
Articolo 55 bis
Per decidere su questioni di sua competenza, il Consiglio dei Delegati dispone delle Commissioni di Programmazione e Bilancio, di Affari Giuridici e di Borse di Studio. In caso di necessità può creare altre Commissioni permanenti e transitorie. La loro composizione e funzionamento saranno regolate da norme esecutive di carattere speciale.
Articolo 55 ter
La Commissione di Programmazione e Xxxxxxxx esaminerà dettagliatamente il progetto di programma e preventivo presentato dalla Segreteria e ne informerà il Comitato Esecutivo, il quale lo presenterà al Consiglio dei Delegati. La Commissione potrà suggerire modifiche, aggiunte e soppressioni a tale progetto per l’approvazione del Consiglio dei Delegati.
Articolo 56
I progetti di bilancio e la relativa relazione di esecuzione, predisposti dal Segretario ed esaminati dal Comitato Esecutivo con la collaborazione della Commissione di Programmazione e Xxxxxxxx, saranno portati a conoscenza dei Delegati almeno 30 giorni prima della data fissata per la sessione del Consiglio dei Delegati, nel corso della quale saranno approvati dai due terzi dei presenti.
Articolo 57
Il Presidente e i Vicepresidenti usufruiranno del gettone di presenza stabilito nel Bilancio annuale di Previsione dell’Istituto.
Articolo 58
Il Presidente e i Vicepresidenti che, in conformità dell’articolo 4 della Convenzione Internazionale, lo sostituisse, potrà disporre della indennità per spese di rappresentanza fissate dal Bilancio di Previsione dell’Istituto.
Articolo 59
Il Segretario e i Vicesegretari percepiranno gli stipendi mensili netti fissati dal Bilancio di Previsione.
Riceveranno inoltre l’indennità di rappresentanza stabilita dallo stesso Xxxxxxxx.
In considerazione della speciale natura politica del loro incarico a tempo determinato prefissato, all’atto della cessazione delle funzioni sarà loro corrisposta una indennità di liquidazione nella misura di due mensilità delle loro remunerazioni totali per ogni anno di servizio effettivo, non commutandosi il primo anno le frazioni di anno.
Sarà inoltre corrisposta una indennità aggiuntiva di risistemazione nelle seguenti misure:
- | per il Segretario un terzo di due mensilità globali per ciascun anno di servizio completo prestato all’IILA, fino ad un massimo di due mensilità globali, non computandosi le frazioni di un anno; |
- | per i Vicesegretari un quarto di due mensilità globali per ciascun anno di servizio completo prestato all’IILA fino ad un massimo di due mensilità globali, non computandosi le frazioni di un anno; |
Il diritto alle predette indennità è condizionato al compimento del primo mandato. Cessazioni Anticipate dovranno essere comunque notificate con un preavviso di almeno tre mesi. Il mancato completamento del periodo di preavviso darà luogo a recupero sulle competenze spettanti.
Al Segretario ed ai Vicesegretari è dovuta l’indennità integrativa speciale nella stessa misura prevista per il personale dell’Istituto, in applicazione dell’articolo 50, secondo comma, dello Statuto del Personale.
Articolo 60
Al Segretario ed ai Vicesegretari con famiglia a carico viene corrisposta una aggiunta nella seguente misura:
- | per il coniuge il 15% calcolato unicamente sullo stipendio base mensile; |
- | per ciascun figlio minore, ovvero fino ai 25 anni di età se studente universitario, il 5% calcolato unicamente sullo stipendio base mensile. |
Articolo 61
Qualora all’atto della loro designazione il Segretario o i Vicesegretari risiedessero fuori Roma, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, estensibile al coniuge e ai figli minori, ovvero che non abbiano compiuto il 25° anno di età se studenti universitari, nonchè a quello del trasporto degli effetti personali, per un massimo di Kg. 1.000 netti per il Segretario e per i Vicesegretari e di Kg. netti per ciascun familiare.
Uguale diritto avranno al termine delle loro funzioni purchè abbiano portato a compimento il primo mandato
Articolo 62
Al Segretario ed ai Vicesegretari che, all’atto della loro designazione, risiedessero fuori Roma, spetterà infine una indennità per le spese di sistemazione pari a due mensilità del loro stipendio globale: ai predetti potrà essere concessa una indennità di alloggio che verrà stabilita
dal Bilancio di Previsione.
Articolo 63
Il limite per il personale amministrativo non deve superare il trenta per cento delle entrate dell’Istituto.
Articolo 64
Restano escluse dal concetto di Personale, ai fini previsti negli articoli precedenti, le spese relative alle remunerazioni del Presidente, dei Vicepresidenti, del Segretario Generale, dei Vicesegretari e degli impiegati messi a disposizione dell’Istituto dal Governo italiano, in conformità dell’articolo 10, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale. Non saranno inoltre incluse le remunerazioni ai tecnici ed agli esperti con contratto a carattere temporaneo per compiti specifici, nonchè le riserve del fondo di liquidazione, gli oneri fiscali, la previdenza e l’assistenza sociale del personale.
Capitolo VIII DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 65
Le proposte di emendamento al presente Regolamento saranno comunicate dai Delegati al Presidente, il quale deciderà la loro iscrizioni all’ordine del giorno di una sessione del Consiglio, in conformità di quanto disposto al riguardo dall’articolo 9.
Articolo 66
Gli emendamenti saranno approvati dal Consiglio dei Delegati a maggioranza di due terzi dei presenti ed entreranno in vigore al temine della seduta nel corso della quale si è proceduto alla loro votazione.
Articolo 67
Nelle elezioni previste dal presente Regolamento si farà il possibile per attenersi ad una equa distribuzione degli incarichi fra gli Stati membri.
Articolo 68
L’interpretazione degli articoli del presente Regolamento sarà di competenza esclusiva del Consiglio dei Delegati.
Capitolo IX
DISPOSIZIONI SPECIALI - TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
Articolo 69
E’ istituito, quale organo autonomo dell’Istituto, un Tribunale Amministrativo competente a conoscere, comporre e definire tutte le controversie insorte a qualsiasi titolo tra l’Istituto stesso e i suoi funzionari e impiegati.
Il Tribunale Amministrativo sarà altresì competente a conoscere tutte le controversie insorte tra l’Istituto e i suoi collaboratori occasionali o temporanei o straordinari, ivi compresi i consulenti.
Il Tribunale Amministrativo potrà conoscere tutte le controversie relative a rapporti contrattuali con terzi, che gli siano specificamente ed esplicitamente sottoposte in virtù di clausola compromissoria.
Articolo 70
La cognizione delle controversie indicate nei primi due commi dell’articolo precedente è subordinata, a pena di inammissibilità, all’espletamento di un apposito ricorso da proporre al Comitato Esecutivo, ad istanza di qualsiasi parte interessata, entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale della decisione del Segretario Generale in merito alla specifica controversia.
Ogni parte interessata ha la facoltà di farsi assistere, davanti al Comitato Esecutivo, da un esperto di sua fiducia, che potrà essere presente e ascoltato nelle fasi del procedimento.
Il Comitato Esecutivo procede a tutti gli accertamenti che riterrà necessari e, prima della decisione finale sul ricorso, esperisce in via equitativa il tentativo di componimento della controversia.
Articolo 71
Il Tribunale Amministrativo è composto da cinque membri scelti tra persone di riconosciuta capacità ed esperienza nel campo giuridico, che abbiano cittadinanza di uno stato membro dell’IILA e siano estranei all’Istituto.
Il Collegio giudicante è costituito da tre membri che non abbiano tutti la medesima cittadinanza.
I membri del Tribunale Amministrativo sono nominati dal Consiglio dei Delegati per la durata di tre anni e possono essere riconfermati per uguale periodo di tempo.
I membri del Tribunale Amministrativo, subito dopo l’insediamento eleggono nel loro seno il Presidente. In caso di impedimento le sue funzioni sono esercitate dal membro del Collegio più anziano di età.
Le funzioni di Segreteria del Tribunale Amministrativo sono esercitate da un funzionario designato d’intesa con il Presidente del Tribunale.
L’indennità dovuta ai Giudici sarà fissata dal Comitato Esecutivo in relazione alle controversie ad esse devolute.
Articolo 72
Il Tribunale Amministrativo pronuncia la sentenza che definisce la controversia entro 30 giorni dalla udienza di discussione finale della causa.
Le decisioni del Tribunale Amministrativo sono adottate a maggioranza dei componenti del Collegio giudicante.
In sede di decisione finale, i membri del Collegio non hanno facoltà di astenersi dal giudizio.
Articolo 73
Il Tribunale Amministrativo dispone ed effettua, in sede istruttoria, le indagini e gli accertamenti che ritiene utili ai fini della cognizione e della
decisione della causa. In particolare può chiedere agli organi dell’Istituto, su richiesta di parte o di ufficio, ogni informazione e documentazione necessaria.
Il Tribunale può esperire, nel corso della fase istruttoria, il tentativo di conciliazione della controversia.
Le parti interessate hanno il diritto di essere rappresentate ed assistite, nel corso del procedimento davanti al Tribunale Amministrativo, da un esperto di loro fiducia. Il Tribunale Amministrativo, peraltro, può consentire la difesa personale.
Articolo 74
Il Tribunale Amministrativo, per la risoluzione delle controversie sottoposte alla sua cognizione, applicherà : La Convenzione Internazionale istitutiva dell’IILA ed ogni altro accordo internazionale stipulato dall’istituto; il Regolamento dell’Istituto, lo Statuto del Personale e qualsiasi altra disposizione normativa interna adottata dall’Istituto; i principi generali del diritto; nonchè, per quanto ammissibili, le consuetudini e prassi amministrative dell’Istituto.
Articolo 75
La sentenza del Tribunale Amministrativo ha valore di cosa giudicata, dal giorno della sua comunicazione a tutte le parti.
Articolo 76
Il Tribunale Amministrativo stabilisce autonomamente le modalità inerenti al proprio funzionamento.
Capitolo X DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 77
Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni contenute nel Capitolo IX e su richiesta delle parti interessate le eventuali controversie in corso potranno essere sottoposte alla cognizione del Comitato Esecutivo e, successivamente, a quella del Tribunale Amministrativo.
Capitolo XI
BANDIERA, STEMMA E TIMBRO DELL’ISTITUTO
Articolo 78
La bandiera dell’Istituto sarà di formato rettangolare in tessuto bianco, al centro vi sarà inserito lo stemma dell’Istituto costituito dalla sigla IILA contornata dalla riproduzione emblematica delle bandiere degli Stati membri.
Lo stemma sarà adottato negli stampati e documenti d’ufficio; sarà utilizzato altresì per timbro dell’Istituto con l’aggiunta, in forma circolare, della denominazione “Istituto Italo-Latino Americano - Roma”.
REGOLAMENTO DI PROCEDURA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
DELL’ISTITUTO ITALO-LATINO AMERICANO
TITOLO I Organizzazione del Tribunale Capo 1 - Presidenza del Tribunale Capo 2 - Segreteria del Tribunale
Capo 3 - Funzionamento del Tribunale
TITOLO II Competenza del Tribunale
TITOLO III Procedura Capo 1- Regole generali
Capo 2 - Introduzione all’Istanza Capo 3 - Procedura orale
Capo 4 - Sentenze
TITOLO IV Disposizioni finali Capo 1 - Interventi in giudizio Capo 2 - Disposizioni finali
Il Tribunale Amministrativo dell’IILA (d’ora in avanti denominato “il Tribunale”),
viste le disposizioni generali applicabili al Personale dell’Istituto; visti gli artt, da 69 a 77 del Regolamento dell’IILA approvato il 13
maggio 1971 (e le successive modificazioni) dal Consiglio dei Delegati di cui alla Convenzione Internazionale istitutiva dell’Istituto Italo-Latino Americano, sottoscritta a Roma il 1° giugno 1966;
visto in particolare l’art. 76 del detto Regolamento; stabilisce il presente suo Regolamento:
TITOLO 1 ORGANIZZAZIONE DEL TRIBUNALE
Capo I Presidenza del Tribunale
Art. 1
Il Presidente del Tribunale esercita la funzioni conferitegli dalla Convenzione e dal Regolamento dell’IILA, e dal presente Regolamento. In particolare:
a) | dirige i lavori del Tribunale e della sua Segreteria; |
b) | presiede le udienze del Tribunale; |
c) | rappresenta il Tribunale in ogni questione di natura amministrativa. |
Capo II Segreteria del Tribunale
Art. 2
La Segreteria del Tribunale è costituita da un Segretario nominato dal Presidente dell’IILA d’intesa con il Presidente del Tribunale. Nell’esercizio delle sue funzioni, peraltro, il Segretario non è sottoposto che all’autorità del Tribunale.
Art. 3
Il Segretario è responsabile, sotto la direzione del Presidente, dell’attività della Segreteria. In particolare:
a) | assiste il Tribunale nell’esercizio delle sue funzioni; |
b) | funge da intermedio per tutte le comunicazioni che emanino dal Tribunale o a questo siano indirizzate; |
c) | cura e conserva gli archivi del Tribunale; |
d) | notifica ai destinatari, nei modi e nelle forme prescritte, le sentenze del Tribunale; |
e) | tiene un registro cronologico delle istanze comunque rivolte al Tribunale. |
Capo III Funzionamento del Tribunale
Art. 4
Il Tribunale, che ha sede in Roma, presso l’IILA, è composto ai sensi dell’Art. 71 del Regolamento dell’IILA.
Art. 5
Il Tribunale si riunisce su convocazione del Presidente e fissa altresì l’ordine dei lavori.
Art. 6
Il Tribunale delibera, in forma riservata, in camera di consiglio, in presenza dei soli suoi Membri, e del Segretario.
TITOLO II COMPETENZA DEL TRIBUNALE
Art. 7
Il Tribunale è competente a conoscere le controversie ad esso deferite in virtù del 1° e 2° comma dell’art. 69 del Regolamento dell’IILA , nonchè, ai sensi del 3° comma del citato articolo, le controversie ad esso deferite in virtù di clausola compromissoria.
Il Tribunale, conformemente alla disposizioni generali contenute nella Convenzione e nel Regolamento dell’IILA, dopo aver accertato i fatti, statuisce in diritto ai sensi dell’art. 74 del citato Regolamento.
Nelle questioni di carattere finanziario e/o pecuniario il Tribunale ha piena giurisdizione.
In questioni di natura differente da quelle di cui al comma precedente, il Tribunale può annullare l’atto impugnato. Esso può anche, contestualmente, condannare l’IILA a versare un’indennità a titolo di riparazione del danno eventualmente causato dall’atto annullato.
TITOLO III
Procedura Capo 1
Norme generali
Art. 8
Le lingue ufficiali del Tribunale sono le stesse lingue ufficiali dell’IILA.
Art. 9
Il ricorrente deve presentare personalmente il suo ricorso e la relativa sua difesa. Egli può farsi assistere da un consulente di sua scelta; previa autorizzazione del Presidente, può anche farsi rappresentare da un consigliere di sua scelta.
Art. 10
Il Tribunale, o extragiudizialmente, il Presidente, può ordinare la riunione di due o più giudizi.
Art. 11
Le udienze del Tribunale sono pubbliche; tuttavia, sia d’ufficio sia a richiesta di una delle parti, il Tribunale può, con decisione motivata, ordinare che l’udienza abbia luogo, in tutto o in parte, a porte chiuse.
Capo II
Introduzione del ricorso e modi della procedura scritta
Art. 12
Qualsiasi ricorso introdotto dinnanzi al Tribunale va indirizzato alla Segreteria di esso.
Il ricorso è presentato per iscritto, in una delle lingue ufficiali di cui sopra, e firmato dal ricorrente. Esso è consegnato in due esemplari al Segretario, che ne accusa ricezione, o spedito a mezzo raccomandata.
Il ricorso deve contenere i seguenti dati:
a) | cognome, nome ed indirizzo del ricorrente; |
b) | autore, data ed oggetto della decisione, esplicita o implicita che si intende impugnare; |
c) | esposizione dei fatti, xxxx ed argomenti invocati; |
d) | conclusioni principali e subordinate del ricorso; |
e) | data e firma. |
Il ricorso deve essere introdotto entro il termine perentorio di trenta giorni a partire dalla data della notifica da parte dell’IILA dell’atto oggetto del ricorso stesso, o dal momento in cui il ricorrente ha avuto comunque legale conoscenza dell’atto impugnato.
Art. 13
Il Segretario trasmette senza indugio una copia del ricorso al Presidente del Tribunale, al Presidente ed al Segretario Generale dell’IILA ed, ove il Tribunale lo ritenga necessario, alle persone potenzialmente interessate alle decisioni che verranno prese dal Tribunale stesso.
Art. 14
Il Presidente fissa il termine entro il quale l’IILA deve presentare per iscritto le sue osservazioni, alle quali saranno acclusi tutti i documenti necessari alla decisione che non siano già stati prodotti dal ricorrente. Le osservazioni dell’IILA, unitamente ad una copia dei documenti, sono rese note al ricorrente; il Presidente fissa a quest’ultimo una data entro la quale presentare eventuali controsservazioni.
Il Presidente può chiedere alle parti di produrre quegli elementi ulteriori di informazione che egli consideri utili all’espletamento della procedura, o autorizzarne la presentazione.
Art. 15
Nel caso in cui il Presidente ritenga, e comunichi ai Membri del Tribunale con un suo motivato rapporto, che il ricorso e manifestamente irricevibile, e se i predetti Membri non sollevano obiezioni entro il termine di due mesi, il ricorrente viene informato senza indugio che il suo ricorso è stato dichiarato irricevibile per i motivi esposti nel rapporto predetto, del quale gli viene inviata copia.
Art. 16
Il Tribunale può cancellare dal ruolo un ricorso:
a) | quando il ricorrente dichiari di ritirarlo; |
b) | quando le circostanze, ed in ispecie l’omissione da parte del ricorrente di fornire i chiarimenti richiestigli, o la non osservanza dei termini fissatigli, consentano di ritenere che quegli non intende insistere nel ricorso. |
Nei precedenti casi sub a) e sub b) il Tribunale decide nei modi previsti dall’art. 15.
Il Tribunale può decidere la reiscrizione a ruolo del ricorso ove identifichi circostanze giustificative di tale provvedimento.
Art. 17
Il ricorrente può presentare al Tribunale, tramite la Segreteria di esso, richiesta scritta tendente ad ottenere l’emissione di una ordinanza di sospensione della esecuzione dell’atto impugnato, oppure misure provvisorie in ordine alla esecuzione dell’atto stesso.
Il Tribunale statuisce sulla richiesta entro trenta giorni; la decisione relativa è comunicata per iscritto all’interessato entro il termine massimo di sei giorni.
Art. 18
In caso di accettazione della richiesta di cui al primo comma dell’art. precedente, nel caso il ricorrente, una volta ottenuta l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione o le misure provvisorie richieste, non presenti il relativo ricorso entro i termini previsti dall’art. 12 del presente Regolamento, l’ordinanza o le misure cessano di aver effetto una volta spirato il termine predetto.
Se il ricorrente introduce invece il ricorso, l’ordinanza o le misure predette restano in vigore fino alla conclusione del ricorso, ammenocchè, su richiesta motivata del ricorrente o dell’IILA, il Tribunale non decida altrimenti.
Capo III Procedura orale
Art. 19
La procedura orale ha luogo, salvo che il Tribunale, sull’accordo scritto delle parti, non decida altrimenti.
Art. 20
Una volta iniziata la procedura per un ricorso, il Presidente fissa la data dell’udienza; il Segretario la fa conoscere ai membri ordinari e supplenti a far parte del Tribunale ed alle parti, almeno dodici giorni prima della data stessa. Il Segretario invia inoltre ai Membri del Tribunale i fascicoli relativi all’udienza.
Ciascuna udienza del Tribunale comporta un dibattito in contraddittorio. Il Tribunale può decidere di tenere l’udienza nonostante l’assenza di una delle parti, a condizione che la data dell’udienza sia stata ad essa debitamente notificata.
Il Presidente del Tribunale regola l’andamento della udienza.
Art. 21
Il Tribunale può, sia d’ufficio, sia a richiesta di parte, decidere di ascoltare qualsiasi testimone o esperto, così come qualsiasi persona le cui disposizioni o dichiarazioni gli appaiano utili.
Art. 22
Le persone delle quali il Tribunale decida l’audizione sono convocate dal Segretario almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza. Nel corso della procedura orale, il Tribunale può decidere di ascoltare anche persone non convocate, la cui audizione sia ritenuta utile,
rinviando in tale caso ad altra udienza successiva, per le necessarie convocazioni.
Il Tribunale decide su qualsiasi ricusazione di un suo membro di testimoni o di esperti dei quali esso abbia disposto l’audizione.
Art. 23
Ciascun testimone, prima di essere ascoltato, deve rendere la dichiarazione seguente: “Giuro”, oppure, “Dichiaro solennemente sul mio onore e in piena coscienza” “che dirò la verità tutta la verità e soltanto la verità”.
Ciascun esperto, prima di essere ascoltato, deve rendere la dichiarazione seguente: “Giuro”, oppure, “Dichiaro solennemente che eserciterò la mie funzioni di esperto con onore e coscienza”.
Art. 24
Il Tribunale può fare qualsiasi domanda alle presone delle quali abbia disposto l’audizione. Dette persone, previa autorizzazione del Presidente, possono essere interrogate dalle parti o dai consiglieri di esse.
Art. 25
Il Tribunale può ignorare elementi di prova che consideri non pertinenti o non probanti. Può anche limitare le testimonianze verbali se ritiene sufficienti le prove già acquisite.
Art. 26
Il Presidente può autorizzare qualsiasi testimone, esperto o persona che il Tribunale decida di ascoltare e che non possegga sufficiente conoscenza di una delle lingue ufficiali ammessa dal Tribunale ad esprimersi in altra lingua. In tal caso, il servizio di interpretariato che dovesse eventualmente rendersi necessario è fornito a cura e spese dell’IILA.
Art. 27
Il Tribunale può disporre che l’IILA rimborsi le spese di trasporto e di soggiorno delle persone da ascoltare.
Art. 28
Il Tribunale può, in qualsiasi stadio della procedura, ordinare che vengano prodotti i documenti o gli altri elementi di prova che esso consideri necessari.
Il Tribunale può altresì disporre qualsiasi misura istruttoria che consideri necessaria.
Art. 29
Se, nel corso della procedura orale, uno dei Membri del Tribunale sia impedito di svolgere ulteriormente le proprie funzioni, e dunque si determini la necessità della sua sostituzione, il Tribunale ripeterà le fasi procedurali anteriori alla sostituzione soltanto se necessario, mentre dovrà in ogni caso ripeterle in caso di sostituzione di più di un Membro.
Art. 30
Il Tribunale, oppure se esso non è in sessione il Presidente, decide se qualsiasi richiesta relativa all’aggiornamento di un’udienza, o, se del caso, lo ordina d’ufficio.
Capo IV Sentenze
Art. 31
Le sentenze del Tribunale sono prese a maggioranza di voti; il dispositivo di esse viene pronunciato in udienza pubblica, amenocchè il Tribunale non decida, riservandosi la decisione, di renderlo pubblico mediante deposito in Segreteria, unitamente alla motivazione.
Le sentenze del Tribunale sono firmate dal Presidente e dal Segretario. Esse contengono una sintesi dei fatti e dello svolgimento della procedura, i motivi di diritto ed il dispositivo. Non indicano, peraltro, se siano state prese all’unanimità o a maggioranza dei voti.
Le sentenze del Tribunale decidono altresì sulle spese.
Art. 32
L’originale di ciascuna sentenza viene depositato in Segreteria entro il termine di due mesi dalla data dell’ultima udienza, e comunicata alle parti in copia, a cura del Segretario.
Art. 33
Le sentenze non sono appellabili.
Il Tribunale può in qualsiasi momento, sia d’ufficio che su richiesta di una delle parti, rettificare, nei propri giudizi, errori materiali o errori di calcolo o comunque errori risultati da inavvertenza od omissione.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Capo 1 Interventi in giudizio
Art. 34
Qualsiasi persona abilitata a presentare un ricorso al Tribunale può chiedere, prima della conclusione della fase procedurale scritta, di
intervenire in un giudizio in corso, in forza di quello che essa consideri un suo intervento connettibile alla soluzione della controversia sottoposta al Tribunale. Le conclusioni dell’intervento possono anche avere lo scopo di sostenere o di contrastare le richieste di una delle parti in giudizio.
Art. 35
La richiesta di intervento va depositata presso il Segretario del Tribunale, che ne trasmette copia alle parti.
Il Tribunale statuisce sulla ammissibilità della domanda di intervento.
Il Presidente del Tribunale stabilisce quale documentazione il Segretario debba trasmettere all’interveniente.
Capo II Varie
Art. 36
Il Tribunale, oppure il Presidente nel caso esso non sia in sessione, può prorogare i termini concessi alle parti dalle disposizioni del presente Regolamento, ad esclusione del termine di cui all’art. 12.
Art. 37
Qualsiasi caso non previsto dal presente Regolamento sarà regolato da una decisione del Tribunale oppure, se esso non è in sessione, del Presidente.
Art. 38
Il presente Regolamento si applica anche ai ricorsi già presentati al Tribunale, rimanendo peraltro validi gli atti di procedura e le decisioni già assunte.
REGOLAMENTO DELLE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI |
Approvato dal Consiglio dei Delegati nella sessione del 27 luglio 1971 |
REGOLAMENTO DELLE VOTAZIONI DEL CONSIGLIO DEI DELEGATI |
Approvato dal Consiglio dei Delegati nella sessione del 27 luglio 1971 |
Il Consiglio dei Delegati dell’Istituto Italo-Latino Americano;
ritenuto che nell’interesse superiore dell’Istituto occorre adottare una disciplina obiettiva, certa e uniforme per le modalità dio espressione del voto da parte degli stati membri;
visti l’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), della Convenzione Internazionale per la costituzione dell’Istituto (d’ora in avanti denominata semplicemente “Convenzione Internazionale”);
ha adottato il seguente
Regolamento delle votazioni del Consiglio dei Delegati
Articolo 1
Le votazioni del Consiglio saranno palesi o segrete.
Articolo 2
La votazione palese avviene per alzata di mano o per acclamazione.
Articolo 3
Nella votazione per alzata di mano, il Presidente invita prima ad alzare la mano i Delegati favorevoli all’approvazione della proposta e successivamente ad alzare la mano i Delegati eventualmente contrari all’approvazione della proposta stessa.
Articolo 4
Nella votazione per acclamazione, il Consiglio manifesta consenso unanime mediante l’applauso dei Delegati.
Articolo 5
La votazione segreta dovrà effettuarsi:
a) | nei casi esplicitamente prescritti dal Regolamento generale o da un’altra disposizione di carattere normativo dell’Istituto; |
b) | nei casi in cui lo decida il Presidente; |
c) | nel caso in cui lo decida il Consiglio, a maggioranza semplice, a richiesta di uno o più Delegati. |
Articolo 6
Nella votazione segreta, il Presidente chiama i Delegati aventi diritto
al voto, singolarmente, seguendo l’ordine alfabetico degli Stati membri.
Ciascun Delegato si ritirerà nella stanza attigua per compilare la scheda che introdurrà nell’apposita urna collocata nella sala del Consiglio.
Articolo 7
Ciascun Delegato ha diritto di essere eletto dal Consiglio alla carica di Presidente dell’Istituto o di Vicepresidente, in conformità con l’articolo 4, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale, e per gli effetti previsti dall’articolo 22 all’articolo 29 del Regolamento generale.
Le candidature a tali cariche verranno comunicate al Segretario Generale dell’Istituto da uno o più Delegati per lo meno con un anticipo di sei giorni lavorativi rispetto alla data indicata per l’elezione o, in difetto, al Presidente prima che inizi la sessione di cui si tratta.
Qualora lo Stato del Delegato eletto si trovi nelle condizioni previste all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale, la sua elezione sarà valida solo a condizione che detto Stato proceda entro tre mesi al pagamento delle quote annuali obbligatorie che non siano state ancora pagate all’Istituto. In caso contrario, l’elezione non avrà effetto alcuno. Il Delegato si asterrà, nelle more, dal prendere parte alle deliberazioni del Comitato Esecutivo.
Articolo 8
Ai sensi degli articoli 4, paragrafo 6, prima parte, e 9, paragrafo 3, della Convenzione Internazionale, le deliberazioni del Consiglio sono valide quando è presente la metà più uno dei Delegati ed è raggiunta la maggioranza prescritta in ciascun caso concreto.
A tal fine:
a) | La maggioranza è qualificata (due terzi dei presenti aventi diritto di voto), nei casi previsti dall’articolo 4, ultimo capoverso, prima ipotesi, della Convenzione Internazionale, e dall’articolo 19, lettera a), del Regolamento Generale; |
b) | La maggioranza è semplice (metà più uno dei presenti aventi diritto di voto), nei casi previsti dall’articolo 4, ultimo capoverso, seconda ipotesi, della Convenzione internazionale, e dall’articolo 19, lettera b), del Regolamento Generale; |
c) | nei casi previsti alle lettere a) e b), le astensioni, le schede bianche e le schede nulle non si computano per la determinazione del risultato nella terza votazione, qualora questa abbia luogo; |
c) | qualora vi fossero più di due candidati e nelle prime due votazioni nessuno di loro avesse ottenutola maggioranza prevista alle lettere a) e b), si procederà a un terzo ballottaggio, limitato unicamente ai due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. |
Articolo 9
Tutte le questioni concernenti le modalità di votazione del Consiglio sono considerate di procedura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, ultimo capoverso, seconda ipotesi, della Convenzione Internazionale, e dell’articolo 19, lettera b), del Regolamento generale.
Articolo 10
(Disposizione transitoria)
La disposizione di cui all’articolo 7 si applica anche alle situazioni precedenti e, in tal caso, al termine di tre mesi, previsto nell’ultimo paragrafo, comincerà a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento.
Tutte le disposizioni in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento si considerano abrogate.
S T A T U T O D E L P E R S O N A L E
Approvato dal Consiglio dei Delegati nella sessione ordinaria del 13 maggio 1971
Edizione aggiornata Marzo 2002
STATUTO DEL PERSONALE
Edizione aggiornata – marzo 2002
TESTO del 13 maggio 1971 con le seguenti modifiche deliberate dal Consiglio dei Delegati
• | Deliberazione 5 aprile 1974: ritenute per contributi previdenziali e assistenziali, imposta sul reddito a carico del personale: procedura dal 1° gennaio 1974. |
• | Deliberazione del 16 aprile 1975: nuovo organico del personale di ruolo con conseguente modifica dell’ultimo comma dell’art. 4 e soppressione del relativo organigramma (allegato I dello Statuto); ampliamento delle disposizioni relative alla indennità integrativa speciale prevista dal quarto comma dell’art. 50; aggiunta all’art. 52 concernente il trattamento economico in caso di promozione. |
• | Deliberazione del 27 novembre 1975: tabella degli stipendi con decorrenza dal 1° ottobre 1975. Nella stessa sessione il Consiglio dei Delegati ha approvato una speciali disposizione in materia di promozioni e relativo trattamento economico, che non viene riportata nel testo perchè di carattere transitorio |
• | Deliberazione del 23 aprile 1976: Istituzione del Tribunale Amministrativo per la definizione delle controversie. |
• | Deliberazione del 24 febbraio 1977: modifica dell’art. 52 relativo al trattamento economico in materia di promozioni. |
• | Deliberazione del 20 dicembre 1977: soppressione del terzo comma dell’articolo 52 |
• | Deliberazione del 25 luglio 1979: modifica dell’articolo 52 relativo agli aumenti annuali dello stipendio di base. |
• | Deliberazione del 6 febbraio 1980: modifica parziale dell’organico relativa all’inclusione della qualifica “superiore”. |
• | Deliberazione del 14 luglio 1982: modifica dei seguenti articoli, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 18, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 35, 36, 37, 38, 50, 51, 52, 53; modifica degli allegati I e II nonchè degli articoli 1 e 8 dell’allegato III. |
• | Deliberazione del 18 maggio 1984: modifica dell’articolo 51 relativo al trattamento economico in caso di interinato. |
• | Deliberazione del 30 luglio del 1993: nuovo organico del personale di ruolo che prevede l’introduzione della IX qualifica funzionale e la conseguente modifica dell’ultimo comma dell’articolo 4, nonchè la soppressione del relativo organigramma (allegato I dello Statuto) |
• | Deliberazione del 18 dicembre 2001: nuovo organico del personale di ruolo che prevede l’introduzione della qualifica di Dirigente Generale |
Nota: L’assegno integrativo netto di Lit. 25.000 mensili, concesso il 1° marzo 1973 con deliberazione del 30 maggio 1973, è stato conglobato negli stipendi previsti dalla tabella in vigore dal 1° ottobre 1975.
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Agli effetti del presente Statuto, è impiegato dell’Istituto Italo- Latino Americano (d’ora in avanti denominato Istituto colui che sia stato nominato o assunto a contratto a mezzo di atto scritto dalle autorità competenti previste nello Statuto stesso.
Articolo 2
La nomina dell’impiegato decorre, a tutti gli effetti, dal giorno in cui prende servizio.
Articolo 3
Il personale dell’Istituto è costituito come sotto specificato:
a) | personale di ruolo; |
b) | personale a tempo determinato; |
c) | personale a titolo occasionale; |
d) | personale messo a disposizione dell’Amministrazione dello Stato italiano ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione Internazionale. |
Articolo 4
Le categorie del personale di ruolo sono le seguenti:
a) | dirigenti; |
b) | direttivi; |
c) | segretari; |
d) | esecutivi; |
e) | ausiliari. |
L’organico del personale di ruolo è stabilito conformemente all’unita tabella (Allegato 1)
Il personale di cui alle lettere b), c), d), e) è classificato in otto qualifiche funzionali, alle quali corrispondono distinti livelli retributivi.
Articolo 5
I dirigenti ed i direttivi dovranno essere in possesso di laurea o di titoli equipollenti; i segretari del diploma di istruzione di II grado; gli esecutivi del diploma di istruzione di I grado.
Articolo 6
Le autorità che hanno facoltà di nomina assumono gli impiegati, nell’interesse del servizio, mantenendo una distribuzione geografica equitativa` fra gli Stati membri dell’Istituto, compatibilmente con le esigenze funzionali e di disponibilità.
Articolo 7
Per i casi non specificatamente contemplati nel presente Statuto, provvederà di volta in volta il Comitato Esecutivo, secondo criteri di equità ed opportunità facendo riferimento, per quanto possibile ed utile, alle norme che presso lo Stato italiano disciplinano situazioni analoghe, semprechè non siano meno favorevoli agli impiegati di quelle già vigenti presso l’istituto.
Allorchè, per disciplina di casi di cui al comma precedente, la constatata frequenza dei ricorsi alla normativa dello Stato italiano consigli la formulazione di apposite disposizioni, il Consiglio dei Delegati, su proposta del Comitato Esecutivo adotterà nuove norme.
Articolo 8
Ai dipendenti dello Stato italiano, messi a disposizione dell’Istituto, ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione Internazionale, si applicheranno, per tutto ciò che non è contemplato in questo Statuto, le norme vigenti per il personale statale italiano.
Articolo 9
Le revisioni o gli emendamenti al presente Statuto saranno di competenza del Consiglio dei Delegati, sentito il Segretario.
DIRITTI E DOVERI DELL’IMPIEGATO
Articolo 10
Nell’assolvimento delle proprie mansioni e nella propria condotta, l’impiegato deve tenere sempre presenti gli interessi dell’istituto; egli non può chiedere o accettare istruzioni nè da Governi, nè da autorità o persone estranee all’Istituto ed è tenuto alla massima discrezione su tutte le questioni di ufficio.
Articolo 11
Senza l’autorizzazione del Consiglio dei Delegati, l’impiegato non può accettare da Governi, organizzazioni o persone, onorificenze, decorazioni, favori, donazioni o compensi di qualsiasi natura eccetto che per i servizi prestati prima della sua assunzione in servizio.
Articolo 12
L’impiegato deve astenersi da qualsiasi azione che possa essere pregiudizievole alla dignità della sua funzione o a quella dell’istituto.
Non può esercitare direttamente o indirettamente alcuna attività estranea all’Istituto senza la previa autorizzazione del Comitato Esecutivo.
Articolo 13
L’impiegato è tenuto alla massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio o come conseguenza dell’esercizio delle sue funzioni; non deve in modo assoluto comunicare a persone che non ne abbiano la veste informazioni o documenti non ancora resi pubblici.
Articolo 14
A meno che non agisca nell’esercizio delle proprie funzioni e ne sia stato previamente autorizzato dal Segretario, l’impiegato non può svolgere alcuna delle seguenti attività:
a) | rilasciare dichiarazioni ad organi di informazione pubblica; |
b) | tenere conferenze; |
c) | prendere parte a produzioni cinematografiche, teatrali, radiofoniche e televisive; |
d) | pubblicare articoli, libri o altro materiale concernente l’attività dell’Istituto. |
Articolo 15
L’impiegato, quale che sia la sua posizione gerarchica, è responsabile della corretta esecuzione dei compiti di volta in volta affidatigli, inerenti alle sue funzioni.
L’impiegato deve tenere un comportamento conforme al principio di una collaborazione efficace.
L’impiegato è tenuto ad osservare l’orario di lavoro fissato ai sensi dell’art. 35.
Articolo 16
Xxxxxxx consideri irregolare un ordine ricevuto o giudichi l’esecuzione di tale ordine pregiudizievole per l’Istituto, l’impiegato deve informarne il proprio superiore diretto, mettendo per iscritto le proprie ragioni. Ove il superiore confermi per iscritto l’ordine, l’impiegato è tenuto ad eseguirlo.
L’impiegato non può sottrarsi alla richiesta di svolgere compiti eccezionali, nell’ambito della propria qualifica in relazione ad esigenze straordinarie con carattere di breve temporaneità e dettati, comunque, da imprescindibili necessità di servizio.
Articolo 17
Qualsiasi provvedimento adottato nei confronti di un impiegato in applicazione del presente Statuto, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato.
Articolo 18
Per ciascun impiegato sarà tenuto un fascicolo personale, contenente tutti i documenti relativi alla sua posizione giuridica e amministrativa.
L’impiegato a diritto a prendere visione del proprio fascicolo personale, previa autorizzazione del Segretario.
Articolo 19
Nel caso in cui l’attività prestata dall’impiegato sia stata di scarso rendimento, il Superiore competente deve presentare al Segretario una relazione motivata, accompagnata dalle controdeduzioni dell’interessato. Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all’anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al Superiore competente entro il successivo mese di febbraio.
Per particolari esigenze di servizio comportanti la valutazione dell’attività dell’impiegato, l’Ufficio del Personale potrà richiedere in qualsiasi momento al superiore competente un’aggiornata relazione scritta su di esso.
ASSUNZIONE, NOMINA E
CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’IMPIEGATO
Articolo 20
L’assunzione deve assicurare all’Istituto la collaborazione di impiegati dotati della più alta competenza, rendimento e integrità ed avverrà su di una base geografica la più ampia possibile fra i cittadini degli Stati membri.
Gli impiegati verranno assunti senza distinzione di razza, religione o
sesso.
Articolo 21
Per partecipare ai concorsi per l’entrata nei ruoli dell’Istituto sono necessari i seguenti requisiti:
a) | essere cittadini di uno Stato membro dell’Istituto; |
b) | aver compiuto 18 anni e non aver superato il 40° anno di età; |
c) | di essere di ottima condotta morale e civile; |
d) | essere fisicamente idonei; l’Istituto ha facoltà di richiedere la certificazione dell’Unità Sanitaria Locale competente; |
e) | avere l’approvazione del Delegato del Paese di origine. |
Articolo 22
La nomina del personale di ruolo dell’Istituto avverrà per concorso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, della Convenzione Internazionale.
Fanno eccezione gli addetti alla foresteria ed alla custodia, date le mansioni specifiche che richiedono capacità ed affidabilità particolari.
Il Segretario potrà assumere a contratto direttamente impiegati a tempo determinato o occasionale.
Il personale a tempo determinato è assunto a contratto per necessità contingenti del servizio, per un periodo massimo di 88 giorni, non rinnovabile prima chi siano trascorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto.
Il personale occasionale è assunto a contratto per lo svolgimento di attività e manifestazioni determinate, in considerazione di qualificazioni particolari occorrenti per tali attività e manifestazioni e non riscontrabili presso il personale già in servizio. Il termine del contratto si ha con il venir meno delle necessità che lo hanno motivato.
Articolo 23
Per provvedere a ricoprire i posti vacanti disponibili, il Segretario proporrà al comitato Esecutivo l’opportunità di effettuare concorsi pubblici, per titoli o per esame, oppure per titoli ed esame, secondo quanto previsto dall’Allegato II, nonchè trasferimenti e promozioni.
I concorsi sono disciplinati dall’Allegato II.
Articolo 24
Gli impiegati devono superare un periodo di prova di tre mesi prima della loro assunzione definitiva.
L’impiegato che, a giudizio del Comitato Esecutivo, su motivato rapporto del Segretario, non avesse dato prova di capacità professionale sufficiente, al termine del suo periodo di prova, non verrà assunto.
Il periodo di prova viene considerato, a tutti gli effetti, come servizio prestato.
Articolo 25
I trasferimenti dovranno tener conto delle effettive necessità di funzionamento dell’Istituto, nonchè delle specifiche capacità e competenze degli impiegati.
Articolo 26
I passaggi da una qualifica funzionale ad un’altra avverranno mediante esame di idoneità e per titoli, in base ai criteri che verranno stabiliti dal Comitato Esecutivo.
Articolo 27
L’impiegato cessa definitivamente dalle sue funzioni per:
a) | dimissioni; |
b) | scadenza contratto; |
c) | rinuncia di ufficio; |
d) | esonero dal servizio; |
e) | provata incapacità di assolvere le proprie mansioni; |
f) | limite di età; |
g) | destituzione. |
Articolo 28
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Segretario. L’impiegato dichiarerà, in modo inequivocabile, la sua volontà di troncare definitivamente il rapporto di impiego.
Articolo 29
Il Segretario fisserà la data a partire dalla quale diverranno effettive la dimissioni. Essa non potrà superare di tre mesi la data di presentazione della lettera di dimissioni.
Fino a quando le dimissioni saranno state accettate dal Xxxxxxxxxx, l’impiegato seguiterà il suo rapporto d’impiego.
Articolo 30
Si intende che l’impiegato ha rinunciato d’ufficio alla sua carica quando:
a) | si trovi nei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 11, 12, 13 2 14; |
b) | si assenti dall’Istituto per più di 15 giorni senza averne giustificato per iscritto i motivi; |
c) | nel caso previsto dall’articolo 47. |
Articolo 31
Oltre al caso previsto dall’articolo 46, l’impiegato cessa dal servizio per decisione del Segretario, con preavviso di tre mesi, qualora termini quella determinata attività per la quale egli era stato assunto dall’Istituto in considerazione delle sue particolari qualifiche.
L’esonero non ha carattere di sanzione disciplinare.
Articolo 32
Il Segretario può proporre al Comitato Esecutivo, con relazione motivata, la cessazione del servizio di un impiegato che abbia dimostrato incapacità di assolvere le proprie mansioni.
La proposta dovrà essere comunicata all’interessato, il quale potrà formulare le osservazioni che riterrà opportune, entro dieci giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione.
Articolo 33
Il limite di età agli effetti dell’articolo 27, lettera f), e di 65 anni per il personale di ruolo. Tale limite di età non si applica al personale indicato al comma 2 dell’articolo 22.
Per il personale di cui alla lettera d) dell’articolo 3 il limite di età è stabilito dall’Amministrazione di provenienza.
Su proposta motivata del Segretario, il Comitato Esecutivo potrà trattenere in servizio l’impiegato di ruolo che ha raggiunto il 65° anno di età per il periodo necessario al completamento degli anni di servizio richiesti come minimo ai fini del godimento dei diritti previdenziali.
Articolo 34
La destituzione si applica:
a) | per atti che rivelino mancanza di senso morale; |
b) | per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà dell’impiegato all’Istituto; |
c) | per abuso di autorità o di fiducia; |
d) | per violazione dei doveri d’ufficio che abbia portato grave pregiudizio all’Istituto; |
e) | per illecito uso o distrazione di somme; |
f) | per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dall’impiegato per ragioni d’ ufficio; |
g) | per gravi atti di insubordinazione; |
h) | per reiterata recidività nella stessa inflazione disciplinare; |
i) | per condanna penale passata in giudicato, inflitta per delitto non colposo. |
CONDIZIONI DI LAVORO DELL’IMPIEGATO
Articolo 35
L’orario di lavoro non supererà le 36 ore settimanali.
Il Segretario fisserà l’orario di lavoro in relazione alle esigenze di servizio e proporrà al Comitato Esecutivo l’elenco delle festività extradomenicali.
Articolo 36
Il personale può essere chiamato a prestare servizio oltre l’orario di
lavoro.
La prestazione di lavoro straordinario deve essere di volta in volta autorizzata dal Segretario in vista di comprovate esigenze di servizio.
Le ore di lavoro straordinario di ciascun dipendente non possono superare le 140 ore annue.
Il compenso di lavoro straordinario è in relazione al livello retributivo dell’impiegato ed all’indennità integrativa speciali, facendosi distinzione tra le ore diurne, notturne e festive. A tal fine il sabato vale come giorno semifestivo.
Le ore che l’impiegato non ha fornite per assenze ingiustificate sono imputabili mensilmente al suo trattamento economico e sono da calcolare analogamente a quelle di lavoro straordinario di cui al precedente comma.
Il Segretario dovrà sottoporre all’approvazione del Comitato esecutivo modifiche al compenso per le ore straordinarie.
I dirigenti sono esclusi da compensi per il lavoro straordinario.
Articolo 37
A richiesta dell’interessato, il Segretario può autorizzare l’impiegato a beneficiare, in luogo del compenso straordinario, di un congedo pari al numero di ore di lavoro straordinario, sino al limite di dieci giorni annui.
Articolo 38
Per ogni anno di servizio l’impiegato ha diritto ad un congedo ordinario retribuito di 30 giorni lavorativi, fino ad un massimo di 38 giorni complessivi.
Ai fini di tale computo il sabato vale come giorno semifestivo.
Il Segretario può autorizzare, a titolo eccezionale, per comprovati motivi di famiglia e a richiesta dell’impiegato, una licenza straordinaria per un massimo di 60 giorni annuali.
Durante la licenza straordinaria l’impiegato percepisce il 30 per cento della retribuzione mensile e l’Istituto versa il 30 per cento dei contributi a lui relativi.
Le modalità dei congedi e delle licenze sono contenute nell’allegato
III.
Articolo 39
Senza pregiudizio per le licenze contenute nell’articolo precedente, il personale femminile usufruirà della licenza di maternità prevista delle disposizioni legali dello Stato italiano.
Articolo 40
A domanda scritta dell’interessato, il Segretario può collocare l’impiegato in aspettativa per motivi di salute o per motivi di famiglia.
Articolo 41
L’aspettativa per motivi di salute è disposta quando sia stata accertata dal Servizio ispettivo dell’Ente assistenziale (ENPDEDP) l’esistenza di una infermità che impedisca temporaneamente l’esercizio regolare del servizio e finisce quando sia scomparsa la causa per la quale fu concessa. L’Istituto può, ad ogni modo, procedere agli opportuni controlli sanitari.
Articolo 42
Durante l’aspettativa per motivi di salute., l’impiegato ha diritto a percepire l’intero stipendio per 6 mesi, rinnovabili per non più di due volte, sempre dietro parere dell’Ufficio Medico Provinciale, e la metà dello stipendio per il quarto semestre, conservando per l’intero periodo, gli assegni per i familiari a carico.
Qualora l’infermità, motivo dell’aspettativa, sia stata contratta per motivi di servizio, l’impiegato durante tutta la durata della stessa, ha diritto allo stipendio intero.
Articolo 43
L’aspettativa concessa per motivi di famiglia può essere revocata in qualsiasi momento dl Segretario per ragioni di servizio.
L’aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di tre messi, durante i quali l’impiegato non ha diritto ad alcuna retribuzione. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non sarà preso in considerazione ai fini delle promozioni e del trattamento economico.
Articolo 44
Le aspettative per infermità si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dall’articolo 42,
quando fra questi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore ai tre mesi.
Articolo 45
Le aspettative per motivi di famiglia si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata prevista per l’articolo 43, qualora fra questi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a sei mesi.
La durata dei vari periodi di aspettativa per motivi di famiglia non può superare in totale i 9 mesi in tre anni.
Articolo 46
Scaduti i periodi massimi previsti dai precedenti articoli per l’aspettativa per infermità, l’impiegato che non sia in condizioni di riprendere il lavoro per motivi di salute, verrà esonerato dal servizio.
Articolo 47
Scaduti i periodi massimi previsti dai precedenti articoli per l’aspettativa per motivi di famiglia, senza che l’impiegato riprenda il lavoro, resta inteso che l’impiegato stesso ha presentato la rinuncia d’ufficio.
Articolo 48
L’impiegato non deve assentarsi senza autorizzazione espressa dal superiore gerarchico, salvo in caso di malattia o di forza maggiore.
L’accertamento della malattia sarà effettuato dal Servizio ispettivo dell’Ente assistenziale (ENPDEDP) che ha la facoltà di controllare l’infermità dopo cinque giorni di assenza dell’impiegato.
L’accertamento delle cause di forza maggiore spetta in ogni caso ai superiori gerarchici dell’impiegato.
Articolo 49
Se l’impiegato si trova nell’impossibilità di recarsi in ufficio, dovrà comunicarlo immediatamente all’istituto, informandolo del motivo della sua assenza.
TRATTAMENTO ECONOMICO E BENEFICI SOCIALI PER L’IMPIEGATO
Articolo 50
L’impiegato assunto ha diritto allo stipendio corrispondente alla qualifica o carriera di appartenenza.
All’impiegato competono inoltre le quote di aggiunta di famiglia e l’indennità integrativa speciale (contingenza), nella misura, con le modifiche e secondo i tempi stabiliti dallo Stato italiano, ferma restando la facoltà del Comitato Esecutivo di attribuirne di più favorevoli.
Gli stipendi sono corrisposti mensilmente e posticipatamente, insieme alle altre competenze, previa deduzione delle ritenute di legge per contributi previdenziali e assistenziali.
Articolo 51
In caso di assenza, non dovuta a congedo o a malattia inferiore a 15 giorni, di un responsabile di un settore dell’Istituto, il Segretario Generale può affidare l’incarico di reggenza temporanea ad altro dipendente dell’IILA che, avendone le capacità, sia in possesso di qualifica uguale o immediatamente inferiore di quella rivestita dall’assente.
In caso di sostituzione di un Vicesegretario, il Dirigente Superiore percepirà i 2/3 della differenza fra la propria retribuzione e la retribuzione del Vicesegretario, specificando che, ai fini del calcolo, la retribuzione del Dirigente Superiore è formata dalla voce stipendio base e dall’indennità di funzione e quella di Vicesegretario dalla voce stipendio, dall’assegno integrativo e dall’indennità di rappresentanza.
Tale indennità verrà corrisposta al sostituto durante il periodo di reggenza attiva e quindi con esclusione dei suoi periodi di assenza ed avrà termine al cessare del periodo di reggenza stessa.
Per la sua natura tale indennità non può essere considerata come parte integrante del trattamento di attività, ne utile ai fini pensionistici o di fine rapporto.
Il Segretario Generale, comunicherà per iscritto al dipendente la decisione di fargli occupare interinalmente la carica, così come la cessazione dell’esercizio di essa.
Articolo 52
Gli stipendi progrediscono secondo scatti periodici percentuali. La misura e la periodicità degli scatti sono stabilite dal contratto di lavoro.
Il contratto di lavoro è soggetto a revisione ogni tre anni.
La competenza della revisione spetta al Comitato Esecutivo.
Articolo 53
In caso di passaggio da una qualifica funzionale all’altra, verrà attribuita la classe di stipendio della nuova qualifica d’importo immediatamente superiore a quella in godimento al momento del passaggio.
Articolo 54
L’impiegato a diritto a percepire una tredicesima mensilità di importo pari allo stipendio mensile, pagabile il 16 dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero all’impiegato dal primo gennaio di ogni anno; in caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno, la tredicesima mensilità è fissata in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai 15 giorni, calcolato sull’ultimo stipendio percepito.
La tredicesima mensilità non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa che comporti la sospensione o privazione dello stipendio.
Articolo 55
L’impiegato che debba recarsi fuori sede in missione temporanea, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una diaria, secondo una tabella fissata dal Segretario ed approvata dal Comitato Esecutivo. L’impiegato che
utilizzi per il viaggio mezzi propri, sarà rimborsato del prezzo del biglietto ferroviario in 1a classe corrispondente al tratto più breve del percorso.
Articolo 56
Il trattamento di previdenza per il personale è stabilito dalle norme vigenti in Italia sull’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e vecchiaia ed è integrato, per il personale di ruolo, dall’assicurazione dell’Istituto Nazionale Assicurazioni.
REGIME DISCIPLINARE
Articolo 57
Ogni mancanza agli obblighi cui l’impiegato deve sottostare, secondo quanto disposto dal presente Statuto, commessa volontariamente o per negligenza, imprudenza o imperizia, e che, a giudizio del Segretario, sia di particolare rilievo, darà luogo a un procedimento disciplinare.
E’ a tale scopo istituito un Consiglio di Disciplina, composto dal Direttore del Personale, dai tre Vicesegretari e dal Capo del Servizio Amministrativo.
Il provvedimento adottato dal Consiglio di Disciplina sarà sottoposto al Segretario che, con un suo motivato parere, lo porterà a conoscenza del Comitato Esecutivo per la decisione finale.
L’Istituto non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell’impiegato, senza avergli preventivamente contestato l’addebito per iscritto e senza averlo invitato a discolparsi.
In ogni caso l’impiegato ha diritto ad essere ascoltato, a presentare osservazioni scritte a propria difesa, e ad essere, se lo desidera, assistito nel procedimento disciplinare da persona di sua fiducia.
Articolo 58
Gli impiegati saranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, la cui applicazione non esclude la responsabilità civile o penale cui potrebbe andare incontro.