CONDIZIONI GENERALI
MOD. 1/A
CONDIZIONI GENERALI
Definizioni:
Le definizioni di cui alla legenda (“Legenda”) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
art. 1 Conclusione dell’accordo transattivo /Ricognizione del debito ex art. 1988 c.c.
1.1. L’accordo si conclude e si intende perfezionato con la sola sottoscrizione del contraente-debitore nell’apposita sezione “firma del contraente” e alla data indicata nell’accordo transattivo redatto e compilato su carta intestata della Società (contraente-creditore).
1.2. La parte contraente-debitore si obbliga a rimborsare tutti gli importi indicati nell’accordo transattivo entro e non oltre la relativa data di scadenza indicata, da intendersi quale “Termine essenziale”.
1.3. L’importo indicato nel campo “Importo totale dovuto” dell’accordo transattivo/ricognizione di debito è dovuto a ITACAPITAL S.r.l. Il contraente-debitore si impegna ad effettuare il pagamento secondo i termini e le modalità ivi indicate.
1.4. La sottoscrizione dell’accordo transattivo comporta a carico del contraente-debitore tutti gli obblighi derivanti dalle presenti condizioni generali e dall’accordo transattivo sottoscritto.
1.5. L’accordo concluso si intende perfezionato ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1988 del codice civile e vale quale promessa di pagamento e ricognizione di debito.
1.6. Xxx non indicata la natura “giudiziale” della transazione, con annotati gli estremi di riferimento della stessa (Foro/Xxxxxxx/n. di ruolo), il contraente-creditore non sarà responsabile per omessa interruzione o sospensione della stessa né per i relativi costi legali, che saranno a carico totale del contraente-debitore, fatta salva la facoltà del contraente creditore di risolvere l’accordo transattivo.
Art. 2 Elezione di domicilio / Comunicazioni obbligatorie.
2.1. Il contraente-debitore al momento della sottoscrizione dell’accordo transattivo/ricognizione del debito, ha l’obbligo di eleggere domicilio nel luogo di cui al campo “residenza/elezione di domicilio” indicato nell’accordo transattivo (se persona fisica) ovvero nel campo “sede legale” se ente o persona giuridica, con ulteriore obbligo di comunicare ogni variazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
2.2. L’invio di ogni comunicazione o notifica da parte del contraente-creditore sarà fatto al contraente-debitore con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione dell’accordo transattivo o successivamente comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o postra elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
2.3. Il contraente-debitore ha l’obbligo di comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ogni variazione dei dati forniti e indicati nell’accordo transattivo sottoscritto.
2.4. Il contraente-debitore ha l’obbligo di comunicare al contraente-creditore, secondo buona fede e correttezza, ogni evento rilevante o di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione economico-patrimoniale, la perdita e/o diminuzione di garanzia, che possano comportare ritardi o inadempimenti alle obbligazioni sottoscritte nell’accordo transattivo.
Art. 3 Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
3.1 In caso di giustificato motivo, con xxxxxxxx espressamente approvata da parte del contraente debitore, è possibile per il contraente-creditore modificare le condizioni contrattuali previste, dandone comunicazione per iscritto almeno 30 giorni prima dell’applicazione della modifica, fatto salvo il diritto di recesso da parte del contraente-debitore.
3.2 La modifica si intende approvata se il contraente-debitore non recede dal contratto entro il termine indicato nella comunicazione di modifica.
3.3 Il recesso da parte del contraente-debitore dovrà essere comunicato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Art. 4 Ritardati pagamenti/decadenza dal beneficio del termine.
4.1. Il contraente-creditore potrà comunicare al contraente-debitore la decadenza dal beneficio del termine (art. 1186 codice civile) e la risoluzione del contratto (art. 1456 codice civile) tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, al verificarsi nei seguenti casi:
a. Ritardato o mancato pagamento di una o più rate;
b. Pagamento parziale di una o più rate;
c. Mancata comunicazione di qualsiasi variazione di cui all’art. 2 delle presenti condizioni generali;
d. Diminuzione o mancata presentazione di eventuali garanzie.
4.2. Alla data di cui alla decadenza dal beneficio del termine, il contraente-debitore dovrà immediatamente rimborsare al contraente-creditore tutto il residuo credito pattuito nell’accordo transattivo e non ancora rimborsato, oltre gli interessi convenzionali giá pattuiti con la Cedente fino al giorno dell’effettivo rimborso, le spese, i costi e qualsiasi altro importo dovuto ai sensi dell’accordo transattivo.
Art. 5 rimborso anticipato.
Il contraente-debitore potrà, in qualunque momento e senza penali, previa comunicazione al contraente-creditore, estinguere l’intero ammontare pattuito nell’accordo transattivo o il residuo debito.
Art. 6 diritto di recesso.
6.1. Il contraente-debitore ha facoltà di recesso nei casi e con le modalità previste dall’art. 3 delle presenti condizioni generali.
6.2. il contraente-creditore ha diritto di esercitare il recesso in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 2 ed all’art. 4 delle presenti condizioni generali, dandone comunicazione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata (PEC).
Art. 7 Eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c.
Il garante/fideiussore dispensa il contraente-creditore dall’onere di agire entro i termini di cui all’art. 1957 del codice civile, intendendo restare obbligato anche nel caso in cui il contraente-creditore abbia proposto le sue istanze contro il debitore principale o non le abbia proseguite. Tale previsione contrattuale risulta specificamente approvata per iscritto ex artt. 1341 e 1342 c.c.
“LEGENDA”
“Art.1988 c.c . Promessa di pagamento e ricognizione di debito”: La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
“Art. 1341-1342 c.c. Clausole vessatorie”: le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate.
“Contraente/cliente”: ai fini dell’accordo transattivo/Ricognizione di debito per “Contraente/Cliente” si intende il contraente-debitore.
“Contraente/creditore”: si intende Kruk Italia S.r.l. (P. Iva 09270260962), con sede legale in Milano (MI) al Xxxx Xxxxxxxxxx x. 00, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xx Xxxxxx (XX) alla Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 000 quale procuratore di Itacapital Srl, come indicata nella sezione “Mandante” dell’accordo transattivo/ricognizione, con sede legale in Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx 00, codice fiscale, partita I.V.A. numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09270240964 iscritta nell’Elenco delle società veicolo ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento della Banca d’Italia del 1° ottobre 2014 con numero 35239.3, soggetta all’attività di direzione e coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2497 c.c., di KRUK SA ed avente per oggetto sociale esclusivo la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi dell’articolo 3 della Legge sulla Cartolarizzazione n. 130 del 30 aprile 1999, la quale rimane unica titolare del credito .