CAMERA DEI DEPUTATI – XI COMMISSIONE LAVORO AUDIZIONE
Direzione Relazioni Industriali
CAMERA DEI DEPUTATI – XI COMMISSIONE LAVORO AUDIZIONE
(1° ottobre 2019)
DDL 707/C e 788/C
Norme in materia di rappresentanza
Con riferimento alla proposta di legge n. 707/C, d’iniziativa dell’On. Xxxxxxxxx, recante “Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l'introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione” e alla proposta di legge n. 788/C, d’iniziativa delle dell’Xx. Xxxxxxxx e dell’Xx. Xxxxxxx, recante “Norme sull’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati”, attualmente all’esame, in prima lettura, in sede referente, della Commissione Lavoro della Camera, si esprimono le seguenti osservazioni.
In xxx xxxxxxxxxxx, xx manifesta condivisione sull’intento del Legislatore di dare ordine ad una materia quale quella della rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali, anche al fine di contrastare la sottoscrizione di “accordi penalizzanti per i lavoratori e per le imprese sane – la grande maggioranza – costrette a subire una ingiustificata alterazione della concorrenza”.
L’Ance ha, infatti, più volte richiesto l’attuazione di quelle norme che sanciscono il rispetto della contrattazione collettiva stipulata dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, alla quale sono riservati il godimento di specifici benefici economici e normativi nonché l’accesso agli appalti pubblici. Rispetto della suddetta contrattazione che, peraltro, è condizione per l’emanazione del Durc (Documento unico di regolarità contributiva).
Purtroppo, spesso si è assistito alla illegittima elusione di dette normative, a danno non solo delle imprese regolari ma anche del complessivo equilibrio del mercato di settore.
Non si può, pertanto, che concordare sulla volontà di fare definitivamente chiarezza su tale argomento, al fine di contrastare la proliferazione di contratti collettivi, stipulati da soggetti privi del criterio della maggiore rappresentatività, che attuano un vero e proprio “dumping contrattuale”.
Dumping contrattuale che si manifesta anche con l’applicazione di contratti collettivi diversi e che nulla hanno a che vedere con l’attività svolta. Nei cantieri edili si registra spesso la presenza di imprese che, pur effettuando lavorazioni prettamente edili, applicano contratti di altri settori merceologici, con costi nettamente inferiori, anche oltre il 10%, rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione edilizia, a danno non solo della leale concorrenza tra le imprese ma soprattutto delle fondamentali tutele in materia di formazione e sicurezza dei lavoratori.
Occorre, dunque, rendere maggiormente incisive e efficaci le previsioni relative al rispetto della contrattazione collettiva “leader” nel settore di appartenenza. L’Ance, quale associazione di rappresentanza dell’industria italiana delle costruzioni, articolata in 96 Associazioni Territoriali e 20 Organismi Regionali, svolge un’azione di promozione e rafforzamento dei valori imprenditoriali e del lavoro dell'industria edile e del suo indotto e concorre al perseguimento degli interessi generali del Paese. Stipula da circa 70 anni non solo il contratto collettivo nazionale di lavoro dell’edilizia ma anche i contratti integrativi territoriali; peraltro, quale caposaldo della contrattazione stessa, esiste un sistema paritetico che, con le sue articolazioni su base provinciale, garantisce una presenza capillare su tutto il territorio.
Il settore delle costruzioni vanta, infatti, la presenza di un articolato sistema della bilateralità, gestito assieme alle Organizzazioni sindacali, costituito da circa 300 Enti, Casse Edili, Scuole Edili e Comitati paritetici per la sicurezza, che assicurano, da sempre, fondamentali garanzie a tutela dei lavoratori in tema di regolarità, assistenza sanitaria (recentemente è stato avviato il Fondo sanitario nazionale edile Sanedil) e assistenziale, previdenza complementare (istituto gestito da oltre dieci anni dal Prevedi), formazione preassuntiva e professionalizzante, sicurezza sul lavoro, etc….
In merito a quanto previsto all’articolo 6 del DdL n. 788/C, che introduce la possibilità per le parti sociali di individuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro privati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, parametri specifici per accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati a livello nazionale, regionale e provinciale, si concorda sulla scelta del legislatore.
Allo stesso tempo, però, il disegno di legge in esame prevede che, in assenza di tali accordi, siano presi a riferimento i criteri del numero delle imprese associate, del personale impiegato e la diffusione territoriale delle imprese stesse.
Su tale aspetto, non si ritiene opportuno circoscrivere ad un arco di tempo ridotto e predeterminato, pari ad un anno dall’entrata in vigore della norma, la definizione dei suddetti accordi interconfederali, rinviando, in caso contrario, all’automatica applicazione dei sovraesposti criteri.
Si rileva, infatti, che in tema di rappresentanza datoriale, e al fine di contrastare il dumping contrattuale, Confindustria, CGIL, CISL e UIL, con l’Accordo Interconfederale del 2017 hanno ribadito, sulla scia di quanto già definito con il Testo Unico sulla Rappresentanza del 2014, che "democrazia sindacale, misurazione e certificazione della rappresentanza costituiscono uno dei pilastri fondamentali del modello di relazioni industriali".
Pur apprezzando, quindi, il dichiarato intento del legislatore di “accompagnare mediante un rispettoso e calibrato sostegno legislativo” il “percorso di valorizzazione e razionalizzazione delle relazioni sindacali e industriali”, delineato, da ultimo, anche con il “Patto della fabbrica” del 2018, è opportuno tenere in considerazione, però, che tali percorsi necessitano di lunghi periodi di confronto e, quindi, non possono né essere vincolati ad un arco di tempo predeterminato, né prevedere automatismi.
Peraltro, occorre rilevare che la misurazione deve prioritariamente tenere conto del numero degli addetti ai quali, attualmente, viene comunque già applicata una specifica contrattazione collettiva.
Ad esempio, il contratto nazionale e quelli territoriali stipulati dall’Ance, Associazione aderente a Confindustria, e dalle proprie articolazioni, assieme alle Organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, a prescindere dalla appartenenza alle rispettive organizzazioni, risultano applicati a circa due terzi dei lavoratori regolarmente iscritti al capillare sistema delle Casse Edili, come anche registrato dal Fondo di previdenza complementare di settore – Prevedi, a cui aderiscono tutti gli addetti del settore delle costruzioni del sistema industriale e artigiano.
Questo dovrebbe essere il “criterio guida” di misurazione della rappresentanza datoriale, riscontrabile tramite rilevazione da parte dell’INPS del contratto applicato, non ritenendosi esaustivo il criterio contenuto nel disegno di legge in esame delle c.d. “teste”, intese come soggetti aderenti.
Tale osservazione risulta anche più rilevante in un settore, quale quello dell’edilizia, nel quale, se si considera il numero complessivo delle imprese edili, come risulta dal codice Ateco, si può notare la presenza di un numero particolarmente rilevante di ditte individuali.
Pertanto, il rapporto tra imprese associate e numero complessivo di imprese risulterebbe inficiato dalla particolare frammentarietà, tipica del mondo delle costruzioni italiano.
Altri parametri, compresi quelli individuati nel disegno di legge, possono, pertanto, rappresentare solo un criterio aggiuntivo; si segnala, comunque, un ulteriore parametro, ovvero il fatturato annuo delle imprese associate, in quanto ritenuto significativo in termini di apporto al sistema economico delle imprese associate.