TRA
ACCORDO IN MATERIA DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA E DI LAVORO “BANCA DEL TEMPO”
In Torino, il giorno 21 ottobre 2020
TRA
Banca del Piemonte S.p.A.
(di seguito, per brevità, "la Banca")
E
le Organizzazioni Sindacali:
- FIRST CISL
- FISAC CGIL
- UILCA
(di seguito, per brevità, "le XX.XX.");
di seguito, per brevità, laddove collettivamente indicate: "le Parti"
Premesso che:
- le Parti intendono continuare a promuovere iniziative che coniughino la conciliazione tra tempi di vita e lavoro e la solidarietà sociale, consapevoli del ruolo attribuito alle parti anche di attenzione alle categorie più fragili e di sostegno verso i colleghi più deboli;
- l’art. 24 del D.lgs. 14 settembre 2015, n.151, prevede che “Xxxxx restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”;
- alla luce di quanto previsto dal sopra citato art. 24 del D.lgs. 14 settembre 2015, n.151 in materia di cessione dei riposi e delle ferie, dall’art. 23 dell’Accordo 19 dicembre 2019 di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015 che ha regolamentato la “Banca del Tempo” a livello nazionale, le Parti si sono confrontate sulla possibile introduzione di nuove misure per l’armonizzazione dei tempi di vita e lavoro del personale dipendente;
- le Parti hanno valutato la possibilità di realizzare la cosiddetta “Banca del Tempo” avente
lo scopo di agevolare e sostenere i dipendenti che per motivazioni differenti necessitino di sostegno e supporto in maniera più intensa in determinati momenti della loro vita;
- in particolare le Parti hanno manifestato la volontà di introdurre, in via sperimentale, un Fondo di ore di assenza retribuita, denominato “Banca del Tempo”, finalizzato alla costituzione di un monte-ore annuale di permessi retribuiti di natura solidale - in aggiunta agli ordinari permessi e congedi individualmente spettanti - a favore dei dipendenti aventi necessità di un’ulteriore dotazione di permessi per far fronte a gravi e accertate situazioni personali e/o familiari, di norma, subordinatamente all’esaurimento delle proprie dotazioni personali di assenza a qualsiasi titolo spettanti;
INOLTRE TENUTO CONTO
- della situazione emergenziale causata dal Covid-19, durante la quale sono stati emanati provvedimenti normativi di carattere nazionale, regionale e locale che, oltre a garantire la sicurezza e la salute dei cittadini, hanno introdotto misure di sostegno per famiglie e lavoratori, anche in relazione alle esigenze di cura e assistenza deifamiliari;
- del Verbale ABI del 12 maggio 2020 (di integrazione al Protocollo di settore del 28/04/20), con il quale le Parti Nazionali hanno concordato che “in relazione al permanere dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di favorire le esigenze di cura dei genitori con figli di età fino a 14 anni – fermo il preventivo ricorso ai congedi indennizzati previsti dalla legge (ad es. Art. 23 del D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito nella legge 24/04/2020 n. 27) – ove necessario e compatibilmente con le esigenze di servizio anche della rete, le imprese potranno valutare congiuntamente agli organismi sindacali di Gruppo/aziendali soluzioni solidaristiche con ricorso alla “banca del tempo” di cui all’art. 23 dell’Accordo 19.12.2019 di rinnovo del CCNL ove costituita….”;
tutto ciò premesso le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2
Le disposizioni del presente Accordo riguardano tutti i dipendenti della Banca.
Art. 3
La Banca costituirà un Fondo di ore di assenza retribuita, denominato “Banca del tempo”, a favore dei dipendenti che, per far fronte a gravi e accertate situazioni personali e/o familiari, abbiano necessità di fruire - in aggiunta agli ordinari permessi e congedi individualmente spettanti - di ulteriori permessi avendo esaurito le proprie dotazioni personali a qualsiasi titolo spettanti;
La “Banca del Tempo” sarà alimentata:
- da parte della Banca del Piemonte con una dotazione annua fissata per il 2020 in n. 200 ore in considerazione dell’emergenza Covid-19 di cui al successivo art. 6 e per il 2021 in n. 250 ore, successivamente incrementabili in misura pari alle donazioni dei colleghi fino ad un massimo di 600 ore annuecomplessive;
- da parte dei dipendenti che riterranno di aderire volontariamente all’iniziativa, attraverso la donazione di:
• giornata/e di ferie eccedente/eccedenti la misura di legge
• giornata/e di ex festività
• ore di permesso contrattuale retribuito
• ore di banca delle ore maturate.
La donazione da parte dei dipendenti avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione, a tutti i fini, diretti e indiretti, di qualsivoglia correlato diritto o prerogativa derivanti da legge/contratto in capo alla lavoratrice/lavoratore donante.
Le dotazioni conferite alla “Banca del Tempo” hanno esclusiva natura di permesso retribuito senza potersi mai concretizzare ipotesi di monetizzazione alcuna delle stesse.
Art. 4
Le dotazioni della “Banca del Tempo” saranno utilizzate dai dipendenti come intere giornate di assenza o ore intere di assenza a titolo di permesso retribuito da parte della lavoratrice o del lavoratore che ne beneficerà.
Ciascun dipendente potrà fruire delle ore di permesso “Banca del Tempo” a condizione che abbia preventivamente esaurito tutte le proprie dotazioni annue personali di assenza a qualsiasi titolo spettanti compreso il completo smaltimento di eventuali ferie arretrate e/o di competenza dell’anno e/o di residui di “Banca delle ore”/altri permessi contrattuali
retribuiti, nonchè il ricorso alle dotazioni di cui alla legge 104/92 e permessi DSA se riferite alle medesime causali.
Tutte le donazioni conferite alla “Banca del Tempo” scadranno il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Art. 5
L’utilizzo avverrà attingendo prioritariamente alla dotazione derivante dalle donazioni del personale. La possibilità di usufruire delle ore di permesso “Banca del Tempo” è consentito ai dipendenti, aventi i requisiti previsti, che presentino apposita richiesta alla Funzione Risorse Umane.
In particolare le dotazioni presenti nella Banca del Tempo saranno rese disponibili ai lavoratori/lavoratrici che:
- siano destinatari di permessi ex art. 3, comma 3, L.104/92, per séstessi;
- siano destinatari di permessi ex art. 3, comma 3, L.104/92, per figli e/o coniuge/convivente more uxorio;
- abbiano necessità di assentarsi per assistere figli, coniuge/convivente more uxorio o genitori, anche non conviventi, portatori di handicap, previa presentazione della certificazione ex art. 3, comma 1, L.104/92.
- abbiano necessità di assentarsi per esigenze legate a disagi comportamentali dei figli minorenni, quali a titolo esemplificativo: tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA);
- abbiano grave e indifferibile necessità di assentarsi a fronte di eventi urgenti/eccezionali, esaurita ogni altra causale di assenza a disposizione.
Le richieste dovranno essere adeguatamente documentate in modo da consentire la verifica della sussistenza dei requisiti e delle motivazioni necessarie all’accoglimento, nel pieno rispetto della normativa sulla Privacy.
L’ammissione al beneficio è effettuata rispettando l’ordine temporale di ricevimento delle richieste sulla base delle motivazioni di cui al comma che precede ed è ammessa nell’ambito della complessiva dotazione disponibile.
La fruizione dei permessi di cui al presente articolo non potrà eccedere in ogni caso un tetto massimo complessivo annuo pro-capite di utilizzo pari a 5 giornate.
I giorni di permesso Banca del Tempo sono aggiuntivi rispetto alle assenze per ferie ed ex festività che dovranno essere interamente fruite entro l’anno di competenza; qualora ciò non avvenga si procederà alla sostituzione d’ufficio delle causali di assenza al fine di esaurire prioritariamente i permessi ex festività, le ferie e la “Banca delle ore”.
Art. 6
In relazione alla situazione eccezionale tutt’ora riscontrabile conseguente alla crisi sanitaria connessa al Covid-19, le Parti hanno concordato circa l’estensione in via eccezionale della Banca del Tempo al fine di favorire le esigenze dei dipendenti nella cura dei figli di età fino a 14 anni e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberato dalle competenti autorità.
In particolare le Parti hanno condiviso di consentire – dalla sottoscrizione del presente accordo e fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberato dalle competenti autorità – il ricorso alla Banca del Tempo anche ai genitori con figli di età da 0 a 14 anni (in alternativa o il padre o la madre) che abbiano esaurito tutte le proprie dotazioni annue personali a qualsiasi titolo spettanti come sopra indicato all’art. 4. La fruizione dei permessi di cui al presente articolo non potrà eccedere in ogni caso un tetto massimo complessivo pro-capite di utilizzo pari a 3 giornate annue (aggiuntive rispetto alle 5 ordinarie di cui al precedente art. 5.)
Art. 7
La Banca del Tempo, che ha carattere sperimentale, decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo e scadrà il 31.12.2021.
Su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente verbale di accordo si darà luogo ad incontri di verifica sull’applicazione della stessa; le parti si incontreranno comunque a dicembre 2020 e a ottobre 2021 per una valutazione congiunta dell’utilizzo della Banca del Tempo.
Casi specifici di particolare gravità, qualora sia esaurita la dotazione, saranno valutati dalle Parti al fine di individuare le opportune soluzioni.
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Le Parti si incontreranno comunque a richiesta di una di esse in caso di variazioni introdotte da disposizioni di legge o di contratto nazionale sulle materie oggetto del presente Accordo.
Le Parti si danno atto sin d’ora che i contenuti del presente Accordo sono utili per l’accesso ad eventuali incentivi di carattere fiscale e contributivo che la normativa di legge dovesse prevedere in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Banca del Piemonte S.p.A. Le OOSS
FIRST/CISL UILCA FISAC/CGIL