Contract
Il giorno 22/10/2015, in Napoli presso la sede della Cassa Edile della Provincia di Napoli con la presente scrittura privata
Tra
la CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, con sede in Napoli al Viale della Costituzione IS. F/3 (C.D.N.), in persona del Presidente Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, legale rappresentante pro tempore (d’ora innanzi indicata come “Cassa Edile” o “Ente”)
e
l’Avvocato , con studio in alla (d’ora innanzi anche l’avvocato)- tel. 081/ - fax 081/ -PEC
, iscritto nell’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di
è stata stipulata la seguente CONVENZIONE
Premesso
1. che la Cassa Edile ha istituito presso il Settore Affari Generali un apposito Servizio Segreteria Legale, deputato al recupero dei crediti, da essa vantati nei confronti delle Imprese iscritte, rappresentato dai contributi di varia natura, compresi quelli per la previdenza complementare (ed eventuali importi a titolo di TFR dovuti al Fondo di previdenza complementare- PREVEDI di cui al CCNL ed accordi nazionali integrativi di categoria) ed accantonamenti previsti dal CCNL per il settore edile, nonché dei relativi interessi ed accessori (sulla base delle denuncie mensili periodiche presentate dalle imprese o da altri atti di riconoscimento di debito, nonché per eventuali spese legali anticipate dalla Cassa edile);
2. che l’avvocato ha chiesto di collaborare con il predetto Servizio, quale legale esterno, vantando particolare qualificata esperienza professionale nel settore e che l’avvocato è già titolare di affidamenti da parte della Cassa edile in base a convenzione sottoscritta nel 2014;
3. che l’attività di collaborazione potrà concernere la rappresentanza attiva e passiva in giudizio dell’Ente – nonché all’occorrenza – attività stragiudiziale su espressa richiesta della Cassa Edile; in ogni caso la Cassa Edile conferirà apposito incarico per iscritto a firma del legale rappresentante (o per sua delega del Direttore) per ogni singola posizione, mentre il mandato ad lites sarà sempre rilasciato dal Presidente della Xxxxx Xxxxx;
4. che, in considerazione della natura ricorrente degli incarichi ed al contempo della natura esclusivamente professionale e di lavoro autonomo dell’attività dell’Avvocato, le parti hanno convenuto di stabilire un particolare regime di compenso delle prestazioni, tenuto anche conto delle recenti novità normative in materia di tariffe professionali forensi;
5. che detto regime di compensi viene fissato, tenendo altresì conto della natura particolare dell’Ente Cassa Edile (inteso a tutelare finalità di ordine sociale), della natura in gran parte ripetitiva delle prestazioni professionali e della circostanza che gli incarichi eventualmente ad affidarsi sono predisposti da apposita struttura interna che fornisce servizi e supporti tali da decrementare l’onere operativo e gestionale del libero professionista;
6. che le parti, nel reciproco interesse, intendono considerare parte integrante della presente convenzione l’obbligo di reciproca informativa con documenti in formato elettronico (anche via email o preferibilmente via PEC) per tutti gli eventi di particolare rilievo (all’occorrenza e che via via si verifichino) afferenti le posizioni affidate in virtù del presente incarico, con particolare riguardo alla stesura di
relazioni riepilogative annuali da far pervenire alla Cassa nel termine del 15 luglio di ciascun anno, nonché di analoga relazione nel termine del 15 gennaio di ciascun anno (destinata anche alla società di revisione);
7. che, a fini di economia e praticità, le parti hanno anche ritenuto opportuno che per ogni singolo incarico all’Avvocato venga fornita la documentazione del credito in originale o copia conforme, fermo restando l’obbligo dell’Avvocato di custodirla e di estrarne copia ed in ogni caso di restituire gli originali al termine dell’espletamento dell’attività professionale di competenza (entro trenta giorni);
8. che le parti hanno altresì concordato- quale linea guida dell’attività di recupero- l’opportunità di favorire la celere definizione bonaria mediante accordi a carattere transattivo senza effetto novativo e che in ogni caso l’incarico andrà espletato dall’Avvocato in base ai criteri precisati nell’allegato 1) alla presente convenzione, costituito dal testo dell’<invito> in funzione del quale l’avvocato è stato selezionato quale componente l’albo dei legali esterni della Cassa edile dal 2015;
9. che conseguentemente l’Avvocato, nel caso sia possibile pervenire all’accordo con l’Impresa debitrice, provvederà a far sottoscrivere alla sua presenza dal rispettivo legale rappresentante della medesima- con firma da autenticare- apposita istanza contenente la data di formulazione (secondo gli schemi di massima allegati alla presente), da trasmettere alla Cassa edile tempestivamente e comunque entro giorni tre lavorativi dalla suddetta data (stante l’interesse dell’Impresa debitrice alla regolarizzazione presso la BNI), accompagnata da relazione aggiornata sullo stato degli atti redatta dall’Avvocato;
10. che le singole pratiche si considereranno definite solo a seguito di accettazione della proposta da parte della Xxxxx Xxxxx ed all’effettivo integrale rispetto degli accordi transattivi;
11. che inoltre, nel caso di ipotesi di transazione che prevedano la rateizzazione l’Avvocato curerà che la proposta contenga l’impegno al pagamento di interessi di dilazione nella misura che la Cassa applica in base ed in conformità con gli accordi nazionali che regolano la materia, nonché di acquisire le garanzie previste nell’allegato 2), contenente anche le condizioni praticabili di dilazione;
12., l’Avvocato curerà anche l’eventuale relativa escussione delle garanzie prestate a presidio della rateizzazione, se la Cassa comunicherà l’inadempimento anche solo parziale anche di una sola rata;
13. Le singole rate proposte dovranno avere esclusivamente cadenza al 15 di ciascun mese e consistere in cifre arrotondate per eccesso all’euro superiore (es. 499,43= 500). Nei casi di transazione con rateizzazione l’incarico si considererà concluso solo a seguito della conferma da parte della Cassa dell’integrale rispetto degli impegni assunti con la proposta transattiva da parte del debitore o dal terzo garante;
14. che l’Avvocato è peraltro facultato a ricevere versamenti in acconto del credito vantato dalla Xxxxx Xxxxx, che rimetterà alla stessa immediatamente, ferma restando la suddetta regolamentazione per la formulazione delle proposte transattive;
15. che in ogni caso qualsiasi proposta di definizione, anche non transattiva, dovrà essere accompagnata- in calce all’istanza- da dichiarazione liberatoria dell’Avvocato nei confronti della Xxxxx Xxxxx in ordine alle spese e competenze di spettanza dell’Avvocato con esonero del vincolo di solidarietà per il mandante Xxxxx Xxxxx ai sensi dell’art. 68 e segg. della Legge professionale;
16. che l’Avvocato è espressamente autorizzato a richiedere nelle fasi giudiziarie la distrazione delle spese e competenze a favore del procuratore antistatario, salvo
l’obbligo di rimborso alla Cassa edile degli eventuali acconti ricevuti secondo quanto disciplinato dalla presente convenzione;
17. che- essendo interesse della Xxxxx Xxxxx pervenire alla celere definizione delle posizioni creditorie ivi comprese le partite non recuperabili- l’Avvocato, ricorrendone i presupposti secondo la sua prudente valutazione e diligenza, renderà formale dichiarazione attestante l’impossibilità del recupero coattivo, sotto la propria responsabilità professionale. L’eventuale attestazione di irrecuperabilità andrà rilasciata alla Cassa edile- salvo che ricorrano motivi particolari connessi a procedure giudiziarie in corso, anche ad istanza terzi- secondo i termini di cui all’allegato 1);
18. che il rapporto instaurato con la presente convenzione ha natura prettamente fiduciaria per cui il responsabile nei confronti della Xxxxx Xxxxx per lo svolgimento dell’attività professionale affidata è e resterà l’Avvocato che sottoscrive la presente convenzione, salva la sua facoltà di nomina di procuratori domiciliari secondo le norme di procedura civile;
19. che eventuali prestazioni di consulenza, e altre di assistenza qui non disciplinate, espressamente richieste dalla Cassa Edile all’Avvocato saranno compensate con il riconoscimento di compensi a pattuirsi separatamente, su preventivo che l’Avvocato è obbligato a sottoporre per l’approvazione all’Ente;
20. che per omogeneità di trattazione è necessario che il contenuto della presente convenzione sia integralmente applicato anche ad incarichi di recupero crediti eventualmente già affidati per il passato all’Avvocato;
21. che nell’adempimento dei singoli mandati l’Avvocato opererà con la diligenza professionale propria della sua funzione e si atterrà ad eventuali istruzioni particolari impartite dalla Cassa Edile.
Tanto premesso, le parti convengono quanto segue:
Articolo 1
La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Articolo 2
L’Avvocato provvederà a far pervenire alla Cassa edile le relazioni in formato elettronico (nonchè all’occorrenza a trasmettere alla Cassa Edile copia degli atti legali via via notificati o depositati) entro il 31 ottobre di ciascun anno- con riferimento alle situazioni al 30 settembre della medesima annualità- al fine di provvedere ad informare sinteticamente la Cassa Edile sul corso delle procedure.
Inoltre l’Avvocato si dichiara responsabile della custodia della documentazione in originale, che- per ogni singolo incarico- gli sarà consegnata dalla Cassa edile, obbligandosi alla restituzione relativa ad esaurimento del mandato ovvero a semplice richiesta della Cassa edile, così come sarà responsabile della custodia degli eventuali titoli acquisiti a garanzia a fronte di ipotesi di rientro con rateizzo.
Articolo 3
L’Avvocato si impegna ad espletare l’incarico in base ai criteri e procedura di cui all’allegato 1), che qui si ha per integralmente riportato e trascritto.
i punti da 8 a 14 e 16 della premessa ai fini delle eventuali definizioni stragiudiziali, con particolare convenzione sub A) e preliminarmente alla emissione della prescritta fattura.
Articolo 4
La Cassa edile e l’avvocato convengono che- stante la tipologia delle somme da recuperare (crediti da lavoro) e quindi la ridottissima incidenza delle spese vive, nonché la natura ed il carattere non occasionale degli incarichi che presumibilmente la Cassa edile affiderà all’avvocato- non è necessaria la corresponsione di acconti..
Per il caso si verifichi l’ipotesi di credito totalmente irrecuperabile la Cassa Xxxxx riconoscerà a saldo di ogni competenza dell’Avvocato esclusivamente le somme calcolate come da allegato 1) alla presente convenzione, sempre dietro presentazione da parte dell’Avvocato di relazione riepilogativa con la dichiarazione professionale di responsabilità attestante l’impossibilità e/o antieconomicità del recupero coattivo.
Nel caso di plurimi incarichi di recupero in danno della medesima Impresa all’avvocato e qualora la posizione debba essere definita per irrecuperabilità, come sopra indicato, si stabilisce che il compenso come sopra a calcolarsi assorbirà ogni spettanza dell’avvocato per tutte le posizioni affidate.
Si conviene che il contenuto della presente convenzione si applichi integralmente anche ad incarichi di recupero crediti eventualmente già affidati per il passato all’Avvocato e tuttora pendenti.
La Cassa edile si riserva di richiamare dopo l’affidamento singole pratiche, corrispondendo eventualmente all’Avvocato solo il medesimo importo previsto per i casi di irrecuperabilità. In ogni caso ogni pagamento all’Avvocato che resti a carico della Cassa edile avverrà per patto espresso solo a seguito di integrale recupero del credito ovvero di rilascio da parte del legale incaricato dell’<attestato di irrecuperabilità>, COME DA MODELLO ALLEGATO SUB 3).
Art. 4bis
Le parti convengono che- essendo interesse primario dell’Ente la tutela delle Imprese iscritte, pur se occasionalmente morose- in tutti i casi in cui il pagamento delle competenze e spese dovesse avvenire direttamente da parte dell’Impresa debitrice nei confronti dell’Avvocato (che in tali ipotesi rilascerà come di consueto liberatoria dal vincolo di solidarietà all’Ente), le misure dei compensi per l’attività professionale avranno come parametro i medesimi importi di cui all’allegato 1), restando facoltà dell’Avvocato incaricato richiedere al debitore solvente maggiorazioni nei limiti massimi del 50% rispetto alle somme ivi indicate.
L’Avvocato si obbliga a far tenere nella fattispecie di cui al presente articolo alla Cassa edile entro giorni 10 dal pagamento copia della fattura emessa a carico dell’Impresa.
Il mancato rispetto della presente clausola, che dovesse venire a conoscenza dell’Ente in qualsiasi forma e circostanza, sarà considerato grave inadempimento con effetti di risoluzione della presente convenzione per tutti gli incarichi in essere.
Art. 4 ter
Le parti convengono che anche alle n. <<< pratiche affidate all’Avvocato anteriormente ad oggi, sulla base della convenzione 2014 e/o anteriori, si applicano i criteri di gestione dell’incarico e di liquidazione e pagamenti di cui al presente atto, in quanto compatibili con la situazione delle singole pratiche.
Laddove viceversa lo stato di avanzamento della trattazione delle pratiche in questione non sia riconducibile ai criteri e canoni della presente convenzione, le parti convengono che troverà applicazione- a titolo di eccezionale ultrattività- il contenuto della convenzione 2014 ma ferma restando in ogni caso la tariffazione di cui alla presente convenzione.
Art. 5
E’ riservata all’Avvocato la facoltà di non accettare singoli incarichi professionali per motivi riconducibili ai principi di deontologia professionale, dandone immediata comunicazione alla Cassa Edile, per consentirle di affidare l’incarico ad altro legale esterno.
Stante la natura fiduciaria del rapporto, nessun evento potrà comportare la cessione a terzi degli incarichi affidati all’Avvocato.
L’Avvocato ha facoltà, senza obbligo di motivazione, di risolvere con preavviso ricettizio di mesi sei la presente convenzione; analoga facoltà spetta alla Cassa Edile.
Eventuali rinunce ai singoli mandati o revoche degli stessi saranno invece consentite con debito preavviso ricettizio solo per gravi motivi e salva la facoltà di <richiamo>, che la Cassa edile si riserva come da penultimo capoverso dell’art. 4 della presente convenzione. Articolo 6
L’avvocato fornirà, in occasione della prima richiesta di pagamento alla Cassa edile successiva ad oggi, i propri dati personali e fiscali, nonché quelli bancari necessari per la liquidazione a mezzo bonifico bancario (CAB, ABI, CIN- IBAN), impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.
Ai fini della liquidazione delle competenze professionali, per esigenze di natura contabile e per la migliore gestione del rapporto- in fase di definizione dei singoli incarichi affidati, sia in caso di recupero effettivo, che di cosiddetta irrecuperabilità- la Cassa deve ricevere, preferibilmente via mail, una <parcella pro-forma preliminare> con indicazioni della attività espletata e delle spettanze complessive.
Su tale documento sarà effettuata una verifica in riferimento ovviamente alla convenzione vigente e, se del caso, proposte e concordate eventuali rettifiche alla proposta di parcella. A seguito di comunicazione sempre xxx xxxx xxx xxxxxxxxx definitivo da parte della ns. competente struttura interna, l’avvocato emetterà la corrispondente fattura, che sarà processata e liquidata dalla Cassa edile nei tempi tecnici ordinari.
Articolo 7
La presente scrittura e relativi n. 3 allegati, in duplice esemplare sottoscritta pagina per pagina dalle parti, sarà conservata agli atti della Cassa Edile e sarà registrata solo in caso d’uso, con oneri e spese anche fiscali a carico della parte inadempiente che l’avesse resa necessaria.
Allegati: 3 c.s. Napoli, 22/10/2015
FIRME
ALLEGATO 1 INVITO
INVITO RIVOLTO A PROFESSIONISTI ESERCENTI LA PROFESSIONE DI AVVOCATO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE E RAPPRESENTANZA AD AVVOCATI ESTERNI
Il Comitato di Presidenza della Cassa Edile della Provincia di Napoli, in persona del sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx – Presidente – e del sig. Xxxx Xxxxx– Vicepresidente –,
Premesso che:
a) La Cassa Edile della Provincia di Napoli è costituita dall’ACEN – Associazione Costruttori Edili di Napoli e dalle Organizzazioni Sindacali FENEAL, UIL, FILCA – CISL e FILLEA – CGIL, tutte stipulanti il CCNL Industria nel settore costruzioni;
b) fra i compiti istituzionali della Cassa Edile di Napoli vi è l’acquisizione delle denunzie mensili della manodopera occupata da parte delle Imprese edili iscritte e la riscossione delle somme a titolo di contributi destinati a varie coperture finanziarie. In particolare, la Cassa Edile della Provincia di Napoli deve riscuotere dalle Imprese iscritte i seguenti contributi: 1) Anzianità Professionale Edile (A.P.E.); 2) Fondo Mutualizzazione Oneri Imprese Prevedi (Fo.M.O.I.P.); 3) Cassa Edile; 4) Centro Formazione Sicurezza (C.F.S.); 6) Quote Adesione Contrattuale Territoriale (Q.A.C.T.); 7) Quote Adesione Contrattuale Nazionale (Q.A.C.N.); 8) Lavori Usuranti e Pesanti; 9) Fondo di Premialità, nonché le somme trattenute dalle Imprese alla manodopera occupata per l’erogazione della Gratifica Natalizia e Ferragosto (G.N.F.);
c) con particolare riguardo alla Gratifica Xxxxxxxxx e Ferragosto, la Cassa Edile della Provincia di Napoli opera quale terzo delegato (dagli Operai iscritti) all’incasso delle somme denunziate dalle Imprese come dovute (con atti di vera e propria ricognizione del debito);
d) la Cassa Edile della Provincia di Napoli intende munirsi di un elenco di professionisti, al fine di potersi avvalere di legali di sicuro affidamento (ed anche per poter avere certezza circa la misura dei
compensi a questi spettanti), per la riscossione dei propri crediti da contributi elencati nella precedente lettera b. Gli incarichi professionali in questione avranno ad oggetto il tentativo di
recupero xxxxxxx – e se solo del caso coattivo – dei crediti medesimi, nelle ipotesi in cui l’Ente sia a ciò costretto, nonostante l’istituzionale appartenenza alla Compagine delle Imprese inadempienti;
e) la Cassa Edile della Provincia di Napoli già si avvale delle prestazioni professionali di alcuni professionisti esercenti la professione legale e, considerato il soddisfacente andamento del rapporto con ciascuno di essi, intende rivolgere il presente Invito a carattere strettamente privatistico anche ai predetti professionisti già propri fiduciari, nonché ad altri professionisti che le parti sociali che hanno costituito e partecipano alla Cassa Edile della Provincia di Napoli (e, cioè, l’A.N.C.E. – Associazione Napoletana Costruttori Edili da una parte e congiuntamente dall’altra i Sindacati Provinciali Fe.X.X.X.X./U.I.L., F.I.I.C.A./C.I.S.L., F.I.L.L.E.A./C.G.I.L. si riservano di indicare all’Ente nel numero massimo rispettivamente di quindici.
f) con delibera adottata il 4 agosto 2015 il Comitato di Gestione della Cassa Edile della Provincia di Napoli ha approvato (ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e dello statuto della medesima Cassa
Edile della Provincia di Napoli) il testo del presente Xxxxxx ed ha conseguentemente autorizzato il Comitato di Presidenza a porre in essere tutti i conseguenti adempimenti di legge e di ragione, ivi compresa l’eventuale pubblicazione del presente Invito, ai sensi del successivo Articolo 2, Comma 2.
- Tutto ciò premesso il Comitato di Presidenza
RENDE NOTO QUANTO SEGUE
Art. 1 - OGGETTO DELL’INVITO E DESTINATARI DELLO STESSO
1. La Cassa Edile della Provincia di Napoli intende acquisire i curricula professionali da parte di soggetti iscritti all’Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ovvero iscritti all’Albo degli Avvocati presso altri Ordini degli Avvocati della Regione Campania, per l’eventuale conferimento di incarichi ai fini individuati in Premessa, per il tentativo di recupero bonario dei propri crediti e, se del caso e solo nell’ipotesi di assoluta infruttuosità delle diffide ad
adempiere, per resistere o promuovere liti e/o procedure esecutive per la tutela dei propri diritti (prevalentemente di credito), ragioni ed interessi, nel rispetto dei principi generali di imparzialità, trasparenza e pari opportunità.
Art. 2 - ELENCO DEGLI AVVOCATI E DESTINATARI DEL PRESENTE INVITO
1. Per l’affidamento degli incarichi ai legali esterni è istituito a mezzo del presente Invito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l’attività di avvocato, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati al Comitato di Presidenza della Cassa Edile della Provincia di Napoli.
2. Gli avvocati interessati ad essere iscritti nell’elenco di cui al precedente Comma dovranno far pervenire alla Cassa Edile apposita domanda.
3. La procedura di raccolta delle domande rimarrà aperta per 15 (quindici) giorni dall’invio del presente invito ai professionisti già fiduciari della Cassa Edile della Provincia di Napoli nonché ai professionisti indicati dalle parti sociali, nella misura indicata nella Lettera e delle precedenti
Premesse. La procedura di raccolta delle domande si riterrà comunque conclusa, anche prima che sia spirato il predetto termine di 15 (quindici) giorni, nell’eventualità in cui, anche prima della scadenza del suddetto termine, siano pervenute alla Cassa Edile della Provincia di Napoli n. 50 (cinquanta) domande. In ragione di quanto previsto alla Lettera e delle superiori Premesse, il
presente Invito sarà innanzitutto rivolto ai legali che sono già fiduciari (nel senso che sono già affidatari di pregressi incarichi) della Cassa Edile della Provincia di Napoli, nonché ad altri massimo trenta (30) professionisti che le parti sociali hanno facoltà di indicare in misura paritaria fra loro, con le modalità sopra specificate.
4. La Cassa Edile della Provincia di Napoli formerà l’elenco in questione scegliendo (con la procedura valutativa di cui al successivo Articolo 6) ed iscrivendo n. 6 (sei) legali che avranno presentato domanda d’iscrizione e che saranno in possesso dei requisiti di seguito indicati. Solo nel caso in cui le domande effettivamente pervenute non consentano la scelta dei sei (6) legali da iscrivere nell’elenco, il presente Xxxxxx verrà pubblicato (a cura del Comitato di Presidenza) sul sito
ufficiale della Cassa Edile della Provincia di Napoli, per l’acquisizione di altre domande d’iscrizione.
Art. 3 - NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO
1. L’incarico che verrà conferito sarà regolato dagli artt. 2229 ss. c.c. e dalla legge professionale vigente tempo per tempo. Al nominato procuratore, come meglio specificato nei successivi Articoli 9 e 11, verrà conferito l’incarico a) innanzitutto di richiedere in via stragiudiziale (a mezzo di lettera raccomandata di messa in mora), alle Imprese inadempienti, l’adempimento bonario del proprio obbligo di pagamento, attività che sarà affidata dopo l’esaurimento dei tentativi di rito a cura del Servizio amministrativo interno all’Ente; b) solo se del caso ed all’esito delle attività (anche autorizzative) meglio specificate nel successivo Articolo 9, di agire in via giudiziale per il recupero coattivo dei crediti vantati dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli.
Art. 4 - REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
1. Possono presentare domanda i liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti, da almeno cinque anni, all’Albo professionale degli Avvocati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ovvero altro Ordine in Campania.
2. Ai fini dell’iscrizione è necessario, inoltre, che i professionisti:
a) non siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con la Cassa Edile della Provincia di Napoli (in proposito, si richiama anche quanto previsto dal vigente codice deontologico forense, aggiornato al 16 dicembre 2011 e, in particolare, dall’art. 37 del predetto codice deontologico);
b) al momento della richiesta di iscrizione non patrocinino giudizi (anche arbitrali) e/o procedure giurisdizionali di qualunque genere contro la Cassa Edile della Provincia di Napoli, sia in proprio, che in nome e per conto sia di altri, sia nella qualità di procuratori alle liti di terzi soggetti;
c) non siano stati destinatari di sanzioni disciplinari nell’ultimo quinquennio.
3. Gli avvocati interessati all’iscrizione nell’elenco di cui al presente Xxxxxx, dovranno autocertificare, ad ogni effetto e conseguenza di legge, di essere in possesso dei requisiti innanzi
indicati. È comunque nella facoltà degli Organi (come sopra specificati) della Cassa Edile della Provincia di Napoli di verificare la veridicità dei requisiti anzidetti e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
4. Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta la non iscrizione o l’automatica esclusione dall’elenco.
Art. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO
1. L’iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. Se trattasi di professionisti associati si dovrà fornire l’elenco dei professionisti che svolgeranno il servizio, nonché l’indicazione del professionista incaricato del coordinamento.
2. La falsità nelle dichiarazioni comporterà, ferme restando le eventuali sanzioni penali e disciplinari, l’irricevibilità della domanda e/o l’esclusione.
3. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di irricevibilità:
a) curriculum vitae et studiorum, ove dovranno essere indicati (poiché costituiranno elementi di valutazione delle domande): a1) gli incarichi assolti e le attività svolte che i richiedenti ritengano significativi; a2) eventuali specializzazioni; a3) eventuali pubblicazioni scientifiche; a4) attestati di partecipazione a corsi di formazione professionale a5) certificato di laurea con indicazione della votazione; a6) certificato di abilitazione professionale con indicazione della votazione;
b) copia del documento di identità in corso di validità;
c) copia del documento di iscrizione (tesserino) all’Albo degli Avvocati di Napoli ovvero altro Ordine in Campania;
d) copia polizza di assicurazione per la responsabilità professionale;
e) dichiarazione di esplicita accettazione degli esiti del procedimento con rinunzia a qualsivoglia tipo di contestazione sulla eventuale non inclusione nella lista dei prescelti.
3. L’elenco sarà formato in ordine alfabetico.
4. Gli Organi della Cassa Edile della Provincia di Napoli si riservano la possibilità di verificare la
veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
5. La domanda di iscrizione all’elenco, debitamente sottoscritta, con gli allegati indicati nel precedente Comma 1 del presente Articolo, a pena di esclusione, dovrà essere consegnata a mani al Servizio Segreteria- Protocollo, che ne rilascerà ricevuta con data ed ora arrivo, presso la sede legale della Cassa Edile della Provincia di Napoli, in Napoli, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0.
6. La Cassa Edile della Provincia di Napoli non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni dati, ritardi o disguidi non imputabili alla Cassa Edile della Provincia di Napoli stessa. Non è ammessa la presentazione della domanda presso indirizzi diversi da quello innanzi indicato.
7. L’inserimento nel suddetto elenco è condizione necessaria per l’affidamento degli incarichi legali ed è subordinato all’esito positivo dell’esame della completezza e della congruenza della documentazione presentata a corredo della domanda inoltrata.
Art. 6 - MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO
1. Responsabile della formazione dell’elenco di cui al presente Xxxxxx è un’apposita Commissione (cd. Commissione Aggiudicatrice), costituita da cinque (5) membri, così identificati e/o da identificare: a) Presidente pro tempore della Cassa Edile della Provincia di Napoli; b) Vice Presidente pro tempore della Cassa Edile della Provincia di Napoli; c) Direttore pro tempore della Cassa Edile della Provincia di Napoli; d) un Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli designato – su istanza della Cassa Edile della Provincia di Napoli – dalla Camera degli Avvocati Civili di Napoli; e) un Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Napoli designato – su istanza della Cassa Edile della Provincia di Napoli – dall’A.I.G.A. - Associazione Italiana Giovani Avvocati, Sezione di Napoli.
2. La Commissione Aggiudicatrice verificherà la completezza e regolarità delle domande pervenute (ai sensi del Comma 2 del precedente Articolo 2) ed il possesso – da parte dei richiedenti – dei requisiti richiesti per l’iscrizione.
3. All’esito della predetta verifica (che potrà essere svolta, ad insindacabile giudizio della
Commissione Aggiudicatrice, anche con la richiesta di ulteriori informazioni e/o chiarimenti ai soggetti che avranno proposto domanda di iscrizione), la medesima Commissione Aggiudicatrice compilerà una graduatoria di merito degli avvocati che avranno presentato domande ammissibili. Tale graduatoria di merito sarà stilata dalla Commissione Aggiudicatrice tenendo conto dei curricula redatti secondo i criteri di cui al precedente Articolo 5, Comma 3, Lettera a. In particolare:
a) agli incarichi assolti ed alle attività svolte, la Commissione potrà attribuire a proprio insindacabile giudizio un punteggio da 0 a 5 punti; b) ad eventuali specializzazioni, la Commissione Aggiudicatrice potrà attribuire un punteggio da 0 a 7 punti; c) ad eventuali pubblicazioni scientifiche, la Commissione Aggiudicatrice potrà attribuire un punteggio da 0 a 10 punti; d) ad eventuali attestati di partecipazione a corsi di formazione professionale, la Commissione Aggiudicatrice potrà attribuire un punteggio da 0 a 5 punti; e) al punteggio di laurea ed a quello conseguito in sede di abilitazione professionale da 0 a 8 punti.
4. La Commissione Aggiudicatrice inserirà nella predetta graduatoria, in ordine meritocratico, soltanto gli avvocati che abbiano raggiunto un punteggio di almeno 16 punti. Nel caso in cui, all’esito delle valutazioni di cui al precedente Comma 3, vi sia parità di punteggio per più avvocati richiedenti e non tutti possano essere iscritti (considerato il numero massimo di sei professionisti iscrivibili), la Commissione Aggiudicatrice provvederà ad iscrivere il professionista od i professionisti più giovani, al fine di privilegiare l’inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro.
5. La Commissione Aggiudicatrice comunicherà quindi la graduatoria alla Cassa Edile per gli adempimenti di competenza.
6. Con la formazione dell’elenco, la Commissione Aggiudicatrice avrà esaurito le proprie funzioni e si scioglierà automaticamente (senza formalità). La Commissione Aggiudicatrice potrà tornare a ricomporsi (se del caso con le modalità di cui al precedente Comma 1 del presente Articolo), ove la Cassa Edile della Provincia di Napoli deliberi l’integrazione o l’estensione dell’elenco, con le modalità di cui al presente Invito.
7. Con la predisposizione dell’elenco la Cassa Edile della Provincia di Napoli non è in alcun modo vincolata a procedere ad affidamenti di incarichi o servizi, né ciò comporta l’attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all’eventuale conferimento.
8. L’inserimento nell’elenco avverrà con il criterio alfabetico.
Art. 7 - VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO
1. La Cassa Edile della Provincia di Napoli, ove non riterrà di deliberare una nuova procedura d’Invito (se del caso ricomponendo la Commissione Aggiudicatrice, come previsto nel precedente Articolo 6, Comma 5), provvederà direttamente, per il tramite dei propri Organi, alla tenuta ed all’aggiornamento continuo dell’elenco degli Avvocati. Saranno cancellati dall’elenco i dati dei professionisti che, in qualunque momento, intenderanno notificare il non interesse a permanere in elenco o che saranno esclusi per la sopravvenuta carenza dei requisiti o per inadempimento nello svolgimento dell’incarico professionale. In ogni caso di riduzione del numero dei legali iscritti nell’elenco, la Cassa Edile della Provincia di Napoli, per il tramite dei propri Organi, integrerà l’elenco stesso, preferibilmente acquisendo i necessari nominativi dalle domande pervenute all’esito del presente Xxxxxx, previo gradimento delle Parti sociali e secondo la graduatoria di cui al precedente Articolo 6, Comma 3.
2. I sei soggetti designati con le modalità di cui al precedente Articolo 6, saranno inseriti d’ufficio nell’elenco che verrà reso pubblico sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 8 - MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA E DI UTILIZZO DELL’ELENCO
1. A seguito della predisposizione dell’elenco, in presenza della necessità di acquisizione di professionalità per incarichi professionali per il conseguimento dei fini di cui in Premessa, la Cassa Edile della Provincia di Napoli procederà all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico, secondo i criteri di cui al Comma successivo.
2. Tale incarico verrà attribuito esclusivamente nel rispetto dei principi di parità di genere, non discriminazione, rotazione come appresso definita, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza. L’attribuzione degli incarichi avverrà di conseguenza in via sostanzialmente automatica, secondo il principio della rotazione, di modo che a ciascuno degli avvocati iscritti nell’elenco sia tendenzialmente attribuito lo stesso numero di incarichi. La rotatività dell’attribuzione degli incarichi privilegerà esclusivamente il criterio numerico degli incarichi affidati e prescinderà del tutto dal valore di ciascuno di essi. Unica eccezione ai predetti criteri è costituita dal caso della cd. “recidiva”: nell’ipotesi in cui, cioè, un credito della Cassa Edile della Provincia di Napoli nei confronti di un determinato debitore sia già stato oggetto del tentativo di recupero (stragiudiziale o giudiziale), con affidamento del relativo incarico ad uno degli avvocati iscritti nell’elenco, l’eventuale rinnovazione del tentativo di recupero (eventualmente anche per ulteriori crediti che siano nel frattempo maturati) sarà affidata – per evidenti esigenze di “economia” e continuità – allo stesso legale. In ogni caso, l’affidamento dell’incarico per il caso di recidiva verrà considerato come “nuovo”, ai fini del rispetto del criterio di rotatività e proporzionalità.
Art. 9 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO
1. L’incarico viene conferito dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli (in persona del Presidente, legale rappresentante protempore) con lettera di affidamento di incarico professionale.
2. L’incarico sarà inizialmente conferito, come di seguito meglio specificato, esclusivamente per il tentativo stragiudiziale di recupero del credito (redazione ed invio della lettera di messa in mora). Solo nel caso di infruttuosità del tentativo stragiudiziale di recupero ed ove ricorrano le condizioni di seguito specificate, la Cassa Edile della Provincia di Napoli potrà autorizzare il medesimo legale, sulla scorta dello stesso incarico, ad esperire le azioni giudiziali di recupero coattivo del credito (a titolo esemplificativo: ricorso per decreto ingiuntivo ed esecuzione e, eventualmente, giudizi connessi a tali due procedimenti).
Art. 10 - AFFIDAMENTI FIDUCIARI ECCEZIONALI
1. È fatta salva la facoltà da parte della Cassa Edile della Provincia di Napoli di incaricare avvocati professionisti non iscritti nell’elenco, nei casi in cui l’eccezionalità, l’importanza (anche sotto il
solo profilo del valore) della vicenda, la consequenzialità rispetto a vicende o precedenti, nonché specifiche esigenze tecnico operative o di convenienza anche economica rendano necessarie o manifestamente opportune scelte diverse.
Art. 11 – OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
1. Il professionista selezionato si obbliga, relativamente alla fase stragiudiziale:
a) a recarsi presso gli Uffici della Direzione della Cassa Edile della Provincia di Napoli per ritirare la documentazione necessaria allo svolgimento del proprio incarico;
b) ad adempiere all’incarico con la diligenza professionale richiesta, redigendo ed inviando al debitore la lettera di messa in mora nel termine di dieci giorni dal conferimento dell’incarico. La lettera di messa in mora dovrà contenere l’invito al debitore a corrispondere le competenze d’avvocato (contenute in euro 100,00, come disposto nel successivo Articolo 12) e le spese d’invio della raccomandata;
c) a seguire le eventuali successive fasi dell’incarico (negoziazione, telefonate, ecc.) ed a fare comunque tutto quanto necessario perché la Cassa Edile della Provincia di Napoli incassi in via stragiudiziale quanto più possibile del dovutole.
2. Decorsi tre mesi dalla ricezione della lettera d’incarico di cui al precedente Articolo 9, Comma 1, la fase stragiudiziale dell’incarico dovrà ritenersi conclusa, sia che il debitore abbia adempiuto al proprio obbligo di pagamento, sia che, invece, sia rimasto per qualsiasi ragione (e cioè, anche nel caso di contestazione del credito) inadempiente. Nei venti (20) giorni successivi al decorso del predetto termine di tre mesi, il professionista incaricato dovrà comunicare alla Cassa Edile della Provincia di Napoli il proprio parere circa l’esito prevedibile delle azioni giudiziarie di recupero eventualmente da intraprendere e la tempistica delle stesse.
3. L’eventuale esito negativo della valutazione del legale officiato circa la irrecuperabilità (parziale o totale) del credito (soprattutto considerando la capienza del patrimonio del debitore), vincolerà la Cassa Edile della Provincia di Napoli a ritenere definitivamente irrecuperabile (almeno in quel determinato momento storico) il credito ed a ritenere quindi esaurito l’incarico. In tal caso, al
professionista, oltre al compenso dovutogli per la fase stragiudiziale dell’incarico (come regolato nel successivo Articolo 12), saranno riconosciute esclusivamente le spese vive documentate, affrontate anche per la verifica della capienza patrimoniale del debitore.
4. Al contrario di quanto previsto per il caso di valutazione negativa nel precedente Comma 3, la Cassa Edile della Provincia di Napoli non sarà vincolata dall’eventuale valutazione positiva del professionista, sicché, anche ove quest’ultimo ritenga il credito integralmente o parzialmente recuperabile, la Cassa Edile della Provincia di Napoli deciderà a proprio insindacabile giudizio se autorizzare o meno l’inizio delle azioni giudiziali di recupero.
5. Qualora, anche all’esito delle valutazioni motivate del professionista, la Cassa Edile della Provincia di Napoli si determini (ed autorizzi conseguentemente il proprio legale) ad intraprendere le azioni giudiziarie di recupero, il professionista medesimo dovrà occuparsi, a titolo esemplificativo e non certamente esaustivo: della redazione degli atti processuali necessari e della relativa presenza alle udienze; del deposito e del ritiro degli atti e della relativa registrazione (con indicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata) presso la cancelleria del relativo Tribunale; della segnalazione alla Cassa Edile della Provincia di Napoli dell’approssimarsi dei termini di scadenza di garanzie, iscrizioni e trascrizioni (ipoteche, privilegi e pignoramenti); della restituzione alla Cassa Edile della Provincia di Napoli della documentazione ricevuta, al termine dell’incarico; dei tempestivi redazione e deposito di eventuali riassunzioni; delle tempestive redazione e notifica degli atti di appello (previa tempestiva richiesta di autorizzazione alla Cassa Edile); della nomina di consulenti tecnici di parte; nonché alla corrispondenza informativa in specie circa le udienze effettuate ed il relativo esito. Il professionista è altresì obbligato a chiedere la distrazione delle spese ai sensi dell’art. 93 c.p.c., anche in considerazione di quanto previsto nel successivo Articolo 12.
Art. 12 – COMPETENZE RICONOSCIUTE AL PROFESSIONISTA
1. Il compenso per la fase stragiudiziale di ciascun incarico è determinato forfetariamente in euro 100,00, oltre C.P.A. ed I.V.A ed oltre alle spese vive documentate (spese per l’invio della lettera
raccomandata di messa in mora, visure, etc.), indipendentemente dal valore. Non è dovuto alcun rimborso forfetario delle spese, in deroga a quanto previsto dall’art. 1 del d.m. n. 55/2014. Tale compenso sarà a carico della Cassa Edile della Provincia di Napoli solo nel caso in cui non sia l’Impresa debitrice a pagarlo, nonostante l’invito contenuto nella raccomandata di messa in mora, ai sensi del precedente Articolo 11, Comma 1, ultimo inciso. Nel caso di buon esito dell’attività di recupero stragiudiziale dei crediti, la Cassa Edile della Provincia di Napoli riconoscerà ai propri legali un palmario (ai sensi dell’art. 45 del vigente codice deontologico forense) pari all’1% dell’importo effettivamente incassato dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli.
2. Ove l’incarico prosegua, dopo la fase stragiudiziale, con le azioni giudiziali di recupero del credito, il compenso per l’attività prestata verrà determinato, relativamente alle sole attività effettivamente svolte, sulla base del valore di ciascun incarico e dei parametri intermedi di riferimento previsti dal d.m. n. 55/2014, xxxxxxx ad un quarto rispetto ai predetti valori intermedi e senza previsione di alcun importo a titolo di rimborso forfetario delle spese (ancora una volta in deroga a quanto previsto dall’art. 1 del d.m. n. 55/2014). La ridotta misura del compenso è giustificata dalla consueta (salve le eccezioni separatamente regolate) ripetitività delle prestazioni richieste ai legali officiati.
3. Il diritto dei legali al compenso sorgerà nel momento di conclusione di ciascuna delle fasi dell’incarico. La fase stragiudiziale dell’incarico s’intenderà conclusa, come detto, decorsi tre mesi dalla ricezione da parte del debitore della lettera di messa in mora. L’eventuale fase giudiziale dell’incarico s’intenderà invece conclusa solo nel momento della conclusione della procedura esecutiva (dunque, non già con la mera pronuncia del decreto ingiuntivo, e ciò anche al fine di verificare l’effettiva sussistenza dell’obbligo della Cassa Edile della Provincia di Napoli di pagare il compenso ai propri legali, ai sensi del successivo Comma 4), ovvero nel momento di rinuncia al o revoca del mandato professionale. Nel caso di revoca, tuttavia, qualora questa sia fondata sull’inadempimento del legale officiato all’incarico conferitogli, il legale medesimo perderà il diritto al compenso limitatamente all’incarico medesimo (cfr. il precedente Articolo 11).
4. La Cassa Edile della Provincia di Napoli sarà tenuta al pagamento del compenso in favore del proprio legale solo nel caso in cui: a) l’Impresa debitrice, invitata in via stragiudiziale anche al pagamento delle spese legali (contenute come detto in euro 100,00, oltre oneri e spese), sia rimasta comunque inadempiente; b) le azioni di recupero giudiziale (in relazione alle quali il legale avrà chiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.) non siano risultate integralmente fruttuose (tali cioè da coprire anche le spese legali). In tali casi, il compenso (ivi compreso il palmario di cui al precedente Comma 1) dovrà essere richiesto dal legale officiato alla Cassa Edile della Provincia di Napoli (con l’emissione della relativa nota, soggetta ad approvazione da parte della Cassa Edile medesima), a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla conclusione della relativa fase dell’incarico stragiudiziale o giudiziale e sarà liquidato entro 60 giorni dalla ricezione della fattura emessa in conformità della nota eventualmente approvata dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli.
5. La Cassa Edile della Provincia di Napoli liquiderà ai propri legali esclusivamente le spese vive documentalmente giustificate ed anticipate dai legali medesimi.
6. Non saranno in alcun modo ricompensate le attività stragiudiziali (in particolare: pareri), connesse alle valutazioni di cui ai Commi 2 e seguenti del precedente Articolo 11 e, in ogni caso, le attività stragiudiziali funzionali rispetto alla puntuale esecuzione dell’incarico giudiziale affidato.
7. La transazione degli eventuali giudizi e/o procedure esecutive in corso, qualora richieda la redazione di un apposito atto da parte del legale officiato dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli, determinerà l’insorgenza del diritto del professionista incaricato ad ottenere un compenso supplementare, al cui versamento sarà tenuta la Cassa Edile della Provincia di Napoli solo ove tale compenso non possa essere, neppure in via transattiva, posto a carico dell’Impresa debitrice. Qualunque sia l’importo transattivamente incassato dalla Cassa Edile, il compenso per la redazione della transazione è forfettariamente determinato in euro 150,00, oltre oneri ed escluso ogni rimborso forfetario. Nessun compenso sarà invece dovuto per eventuali attività di negoziazione.
8. La Cassa Edile della Provincia di Napoli riconoscerà ai propri legali un premio di produttività, per l’eventuale buon esito (eventualmente anche transattivo) degli incarichi affidati. Tale premio di
produttività sarà determinato sulla scorta degli incarichi ricevuti per ogni anno solare, tenendo conto dell’effettivo recupero dei relativi crediti nei due anni successivi. Ad esempio: sugli incarichi conferiti dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, si valuterà, entro il 15 gennaio 2018, la percentuale dei crediti recuperati e si verificherà (in contraddittorio tra Casse Edile della Provincia di Napoli e professionista) la spettanza o meno del premio di produttività in discorso. La misura dei premi di produttività è determinata come segue ed è sempre riferita alla sola sorta capitale:
a) nel caso di recupero (stragiudiziale, giudiziale o transattivo) del 40% degli importi oggetto degli incarichi conferiti nei due anni precedenti, euro 5.000,00;
b) nel caso di recupero (stragiudiziale, giudiziale o transattivo) del 50% degli importi oggetto degli incarichi conferiti nei due anni precedenti, euro 8.000,00;
c) nel caso di recupero (stragiudiziale, giudiziale o transattivo) del 65% degli importi oggetto degli incarichi conferiti nei due anni precedenti, euro 10.000,00;
d) nel caso di recupero (stragiudiziale, giudiziale o transattivo) dell’80% degli importi oggetto degli incarichi conferiti nei due anni precedenti, euro 15.000,00;
e) nel caso di recupero (stragiudiziale, giudiziale o transattivo) di oltre l’80% degli importi oggetto degli incarichi conferiti nei due anni precedenti, euro 20.000,00.
9. Il pagamento del premio di produttività determinato nel precedente Comma 8 del presente Articolo sarà sempre a carico della Cassa Edile della Provincia di Napoli. Il raggiungimento degli obiettivi individuati nel precedente Comma 8 del presente Articolo dovrà essere valutato congiuntamente dal professionista e dalla Cassa Edile della Provincia di Napoli, entro il 31 marzo di ciascun anno solare. Qualora il professionista e la Cassa Edile della Provincia di Napoli concordino sul raggiungimento di uno degli obiettivi regolati nel precedente Comma 8 del presente Articolo, il professionista sarà autorizzato all’emissione della fattura, per il relativo importo. La fattura sarà pagata entro 60 giorni dalla trasmissione alla Cassa Edile della Provincia di Napoli.
10. In xxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx x/x xx questioni che rivestono particolare rilievo giuridico ovvero che assumono elevata rilevanza economica e complessità, i compensi come determinati nel
presente Articolo potranno essere derogati e verranno stabiliti con preventiva pattuizione con il professionista.
Art. 13 – DOMICILIAZIONE
1. Qualora il legale incaricato, per motivi di difesa, abbia l’obbligo di ricorrere all’assistenza di un domiciliatario, la scelta può essere fatta liberamente dall’avvocato medesimo previa comunicazione alla Cassa Edile della Provincia di Napoli. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente Xxxxxx per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi della Cassa Edile della Provincia di Napoli. In caso di domiciliazione, l’onere di pagamento del domiciliatario incomberà esclusivamente sul legale officiato, che avrà cura di ottenere la formalizzazione in merito del consenso del domiciliatario stesso.
Art. 14 - CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
1. Si procederà alla cancellazione dall’elenco dei professionisti o degli studi associati che:
a) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
d) siano, comunque, responsabili di inadempienze suscettibili di arrecare nocumento alla Cassa Edile della Provincia di Napoli.
2. La cancellazione dall’elenco comporta l’immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.
Art. 15 – TRATTAMENTO DEI DATI
1. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al presente Xxxxxx ed utilizzati solo al fine del conferimento e della gestione dell’incarico.
2. I dati forniti saranno raccolti presso la sede legale della Cassa Edile della Provincia di Napoli, ai fini della gestione del presente procedimento.
3. Il trattamento dei dati personali avverrà anche attraverso l’uso di strumenti informatici, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
4. I richiedenti l’iscrizione e gli iscritti nell’elenco godono del diritto di accesso agli atti, del diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei incompleti o raccolti in maniera non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
5. Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che il titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Cassa Edile della Provincia di Napoli.
Art. 16 – PREVISIONI GENERALI
1. I rapporti con i professionisti già officiati per incarichi conferiti precedentemente alla data del presente Invito saranno regolati dalle previgenti convenzioni che, con il presente Xxxxxx, s’intendono risolte e che dunque verranno applicate limitatamente agli incarichi ancora in corso e fino al loro esaurimento.
2. Il presente Xxxxxx non vincola la Cassa Edile della Provincia di Napoli all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia.
Napoli, 4 agosto 2015
ALLEGATO 2
POSSIBILI GARANZIE DA ACQUISIRE CUMULATIVAMENTE O ALTERNATIVAMENTE-CONDIZIONI PRATICABILI DI DILAZIONE
- DISCIPLINA TRANSAZIONI CON RATEIZZO-
IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ DEL RECUPERO CREDITI E SPECIFICAMENTE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI RATEIZZO–DOL, SI RENDE NOTO CHE IL COMITATO DI GESTIONE HA DELIBERATO CHE A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015 LA PRASSI DA SEGUIRE XXXX’ LA SEGUENTE:
A.- ACCONTO MINIMO: 30% DELL’IMPORTO - RESIDUO IN N.5 RATE COSTANTI
B.- GARANZIE (ALTERNATIVE O CUMULATIVE)
1. FIDEJUSSIONE BANCARIA (CONFORME A TESTO ALLEGATO)
2. FIDEJUSSIONE DEI CONSORZI COLLETTIVI DI GARANZIA FIDI – CONFIDI (CON FORMULA IDENTICA A QUELLA PREVISTA DA FIDEJUSSIONE BANCARIA – TESTO ALLEGATO)
3. CAMBIALE CON O SENZA AVALLO
4. CESSIONE DI CREDITO SOLO VERSO ENTI PUBBLICI (CON FORMULE E MODALITÀ DA CONCORDARE)
5. LETTERA DI PATRONAGE “FORTE” RILASCIATA DA SOCIETÀ CONTROLLANTE, COLLEGATA, ASSOCIATA (CON FORMULE E MODALITÀ DA CONCORDARE) E CONTENENTE DICHIARAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI PER IL SOGGETTO CHE LA EMETTE (AD ES. L’ASSICURAZIONE DELL’ADEMPIMENTO CON L’OBBLIGO DI SOSTITUIRSI ALLA PARTE INADEMPIENTE)
NB: IN PRESENZA DI POSIZIONI DEBITORIE PREGRESSE AFFIDATE A LEGALE ESTERNO E/O DI UN RATEIZZO IN CORSO NON È CONSENTITO AUTORIZZARNE ALTRI.
- CASI PARTICOLARI DI TRANSAZIONI CON RATEIZZO ASSISTITE DA ACCORDO SINDACALE-
SI RENDE NOTO, CHE A PARTIRE DAL 1° OTTOBRE 2015, SONO CONSENTITE RICHIESTE DI RATEIZZO ASSISTITE DA ACCORDO SINDACALE IN PRESENZA DI:
1) REQUISITI DI ACCESSO COME DA DELIBERA 1/2015 PRESENTE SUL SITO (ALLA SEZIONE IMPRESE – CIRCOLARI)
2) ACCONTO MINIMO: 30% DELL’IMPORTO - RESIDUO IN N.12 O 24 RATE COSTANTI
3) GARANZIE (ALTERNATIVE O CUMULATIVE)
6. FIDEJUSSIONE BANCARIA (CONFORME A TESTO ALLEGATO)
7. FIDEJUSSIONE DEI CONSORZI COLLETTIVI DI GARANZIA FIDI – CONFIDI (CON FORMULA IDENTICA A QUELLA PREVISTA DA FIDEJUSSIONE BANCARIA – TESTO ALLEGATO)
8. CAMBIALE CON O SENZA AVALLO
9. CESSIONE DI CREDITO SOLO VERSO ENTI PUBBLICI (CON FORMULE E MODALITÀ DA CONCORDARE)
10. LETTERA DI PATRONAGE “FORTE” RILASCIATA DA SOCIETÀ CONTROLLANTE, COLLEGATA, ASSOCIATA (CON FORMULE E MODALITÀ DA CONCORDARE) E CONTENENTE DICHIARAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI PER IL SOGGETTO CHE LA EMETTE (AD ES. L’ASSICURAZIONE DELL’ADEMPIMENTO CON L’OBBLIGO DI SOSTITUIRSI ALLA PARTE INADEMPIENTE).
NB: IN PRESENZA DI POSIZIONI DEBITORIE PREGRESSE AFFIDATE A LEGALE ESTERNO E/O DI UN RATEIZZO IN CORSO NON È CONSENTITO AUTORIZZARNE ALTRI.
ALLEGATO 3 ATTESTATO DI IRRECUPERABILITA’
RACCOMANDATA A MANO
Spett.le CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
SEDE
Denominazione Impresa: - Cod. Cassa Edile Importo in linea capitale affidato € -
Periodo Incarico in data
Il sottoscritto Avvocato
in riferimento all’incarico come sopra identificato ed in relazione ai contenuti della vigente convenzione
DICHIARA
che ha svolto tutte le possibili attività ivi previste per l’azione di recupero, con esiti negativi.
Pertanto, sotto la propria responsabilità professionale, SI ATTESTA che il credito è allo stato irrecuperabile.
In fede. Napoli,
L’avvocato incaricato
Si sottopone per i provvedimenti di competenza la dichiarazione di irrecuperabilità resa dal legale esterno incaricato dell’azione di recupero crediti.
Il Preposto al Servizio Segreteria Legale
Il Direttore
COMITATO DI PRESIDENZA DEL / /
Si prende atto e si autorizza la registrazione di irrecuperabilità
Il Vicepresidente Il Presidente
Registrato in data
Il Preposto al Servizio Segreteria Legale