INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI SITI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO DI GIURISPRUDENZA (CU002) E DELL’EDIFICIO DI LETTERE (CU003) - CITTA’ UNIVERSITARIA – P.LE ALDO MORO N.5 (RM)
INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI SERVIZI IGIENICI SITI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO DI GIURISPRUDENZA (CU002) E DELL’EDIFICIO DI LETTERE (CU003) - CITTA’ UNIVERSITARIA – P.LE XXXX XXXX N.5 (RM)
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
COMMITTENTE: UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Sapienza Università di Roma Area Gestione Edilizia
CF 80209930587 PI 02133771002
Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, 00000 Xxxx
T. (x00) 00 0000 0000 F (x00) 0000000000
INDICE
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 1. Oggetto dell’appalto 4
Art. 2. Ammontare dell’appalto 4
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto 5
Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 6
Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 7
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 7
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto 7
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 9
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore 10
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 11
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE 12
Art. 12. Consegna e inizio dei lavori 12
Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori 13
Art. 15. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori 14
Art. 16. Sospensioni ordinate dal R.U.P 16
Art. 17. Penali in caso di ritardo 16
Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 18
Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione 18
Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 20
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 20
Art. 22. Eventuali lavori a misura 22
Sapienza Università di Roma Area Gestione Edilizia
CF 80209930587 PI 02133771002
Xxxxxxxx Xxxx Xxxx 0, 00000 Xxxx
T. (x00) 00 0000 0000 F (x00) 0000000000
Art. 23. Eventuali lavori in economia 23
Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 23
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA 24
Art. 25. Anticipazione del prezzo 24
Art. 26. Pagamenti in acconto 24
Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 27
Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti 28
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE 28
Art. 31. Cauzione provvisoria 28
Art. 32. Cauzione definitiva 28
Art. 33. Riduzione delle garanzie 30
Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 31
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 33
Art. 35. Variazione dei lavori 33
Art. 36. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 34
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 34
Art. 37. Norme di sicurezza generali 34
Art. 38. Sicurezza sul luogo di lavoro 35
Art. 39. Piano di Sicurezza e coordinamento 35
Art. 40. Piano operativo di sicurezza 36
Art. 41. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 36
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 37
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 37
Art. 44. Definizione delle controversie 40
Art. 45. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 41
Art. 46. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 43
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 47
Art. 47. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 47
Art. 48. Termini per il collaudo 48
Art. 49. Presa in consegna dei lavori ultimati 48
Art. 50. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 49
Art. 51. Custodia del cantiere 51
Art. 52. Cartello di cantiere 51
Art. 53. Spese contrattuali, imposte, tasse 52
CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di manutenzione ordinaria e riorganizzazione funzionale dei servizi igienici degli edifici di Giurisprudenza (CU002) e Lettere (CU003) siti all’interno della Città Universitaria – X.xx Xxxx Xxxx x.0 (Xxxx), come meglio identificati all’interno della documentazione progettuale.
Come evidenziato dal Magnifico Rettore in data 28 maggio 2019 in sede di Senato Accademico, i suddetti interventi devono essere realizzati “con l’impegno dedicare il numero più alto possibile di servizi a tutta l’utenza e in particolare agli studenti”.
L’intervento riveste per l’Amministrazione carattere di urgenza e dovrà essere concluso entro il 9 settembre 2019, termine inderogabile in quanto correlato all’inizio delle lezioni del primo semestre dell’A.A. 2019/2020.
Art. 2. Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue:
Importi a corpo | ||
a) | Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) | € 103 126,98 |
b) | Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 10 970,71 |
a)+b) | IMPORTO TOTALE | € 114’097,69 |
2. Le opere, come sopra indicate, sono tutte quelle definite negli elaborati progettuali posti a base d’appalto.
3. L’importo contrattuale, corrisponde alla somma dell’importo dei lavori al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, e dei costi per la sicurezza e la salute nel cantiere. L’importo relativo ai costi per la sicurezza e la salute nel cantiere non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’articolo 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..
4. Per i due suddetti importi andrà aggiunta l’IVA al 22%.
Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto di appalto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1 punto ddddd) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (Codice).
2. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalla parte alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale sull’importo dei lavori offerto dall’appaltatore in sede di gara si estende e si applica per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui al presente Capitolato.
5. Per la stima economica di qualunque opera in aumento, diminuzione o sostituzione si farà riferimento alla tariffa dei prezzi Regione Lazio 2012 e verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
Art. 4. Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 (di seguito denominato “Regolamento”) e in conformità all’allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori sono classificati:
Declaratoria: | Categoria | Importo € | Qualificazione SOA | Incidenza % |
Edifici civili e industriali | OG1 | 103.126,98 | Ia Classifica | 100,00% |
Categoria prevalente OG1 non subappaltabile
Art. 5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee ai fini contabili sono indicati nella seguente tabella:
n. | Categorie contabili | In euro (€) |
1 | OG1 Edificio Giurisprudenza (CU002) | € 43 784,64 |
2 | OG1 Edificio Lettere (CU003) | € 59 342,34 |
3 | Sicurezza | € 10 970,71 |
TOTALE | € 114.097,69+22%IVA |
2. L’incidenza della manodopera è stata indicata nella seguente tabella:
Descrizione dei lavori | Importo lavori | Importo manodopera | In % |
Opere edili ed idriche | € 60 045,27 | € 24 018,11 | 40 % |
Impianti fabbro e falegname | € 32 344,46 | € 12 937,78 | 40 % |
Impianti elettriche ed impiantistiche | € 10 737,25 | € 4 294,90 | 40 % |
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dall’Amministrazione Universitaria con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente;
b) tutti gli elaborati grafici progettuali;
c) l’elenco dei prezzi unitari;
d) il DUVRI di cui all’articolo 26 comma 3 del Decreto n. 81 del 2008;
e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
f) le Polizze di garanzia;
g) il Regolamento “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” emanato con DPR n. 62 del 16/04/2013;
h) il Codice di comportamento dei dipendenti dell’amministrazione emanato con D.R. n. 1528 del 27/05/2015;
i) Patto di integrità.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e xx.xx. e ii.;
b) il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per la parte ancora vigente;
c) il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) i computi metrici estimativi;
b) la suddivisione per categorie omogenee di lavori, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti degli esecutori, e, sempre che non riguardino il compenso a
corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori a seguito delle ipotetiche varianti;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto esecutivo per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. In particolare l’appaltatore accetta:
a) che il tempo stabilito per dare ultimate le opere è quello indicato all’art. 13;
b) gli oneri e gli obblighi relativi alla predisposizione di tutti gli atti tecnici e amministrativi, compreso il pagamento di eventuali spese o diritti di segreteria o istruttoria, a qualunque titolo necessari;
c) che durante l’intera esecuzione dei lavori, la ditta dovrà garantire l’accessibilità e il regolare funzionamento di almeno un gruppo bagno uomo/donna/disabili per piano;
d) L’intervento riveste per l’Amministrazione carattere di urgenza e dovrà essere concluso entro il 9 settembre 2019, termine inderogabile in quanto correlato all’inizio delle lezioni del primo semestre dell’A.A. 2019/2020.
e) tutti gli oneri indicati nel presente Capitolato speciale d’appalto.
3. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, previa sottoscrizione di apposito
verbale di verifica del permanere delle condizioni, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 9. Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all’articolo 110 del Codice.
2. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del D.lgs. n.50/2016.
Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto (Decreto 19 aprile 2000, n. 145), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare
presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto
dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
CAPO 3. TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 12. Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio in seguito alla consegna dei lavori, risultante da apposito verbale redatto in duplice copia.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e rivalersi sulla cauzione.
3. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
4. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla consegna dei lavori con successivi verbali di consegna parziale qualora sussista una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di urgenza, l'appaltatore inizierà i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
5. In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 107 del D.lgs. n.50/2016.
Art. 13. Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi - decorrenti dal verbale di consegna definitiva dei lavori.
4. L’intervento riveste per l’Amministrazione carattere di urgenza e dovrà essere concluso entro il 9 settembre 2019, termine inderogabile in quanto correlato all’inizio delle lezioni del primo semestre dell’A.A. 2019/2020.
Art. 14. Proroghe
1. Non sono ammesse proroghe salvo il caso in cui l’appaltatore, per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori ultimati nel termine contrattuale di cui all’articolo 13, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata.
3. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la
richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
Art. 15. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. In presenza di cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
b) l’adeguata motivazione dell’interruzione a cura della direzione dei lavori.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al
R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il
R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l’appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, dovrà farne espressa riserva nel registro di contabilità ai sensi dell’articolo 107 del D.lgs. n.50/2016.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.
Art. 16. Sospensioni ordinate dal R.U.P.
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva contrattuale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all’appaltatore negli altri casi.
Art. 17. Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1 per mille dell’importo contrattuale relativo all’esecuzione dei lavori.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle tempistiche del programma esecutivo dei lavori per ogni lavorazione.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale relativo all’esecuzione dei lavori; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 54, in
materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Art. 18. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. L’appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori, prima dell’inizio dei lavori, il proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale cronoprogramma deve riportare le previsioni circa il periodo di esecuzione dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione finale delle opere. Il cronoprogramma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione fissate in base alle tempistiche fissate dall’Amministrazione nel presente Capitolato e deve essere approvato dalla direzione lavori entro cinque giorni dal ricevimento. Tale cronoprogramma dovrà garantire, durante l’intera esecuzione dei lavori, l’accessibilità e il regolare funzionamento di almeno un gruppo bagno uomo/donna/disabili per piano.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori.
Art. 19. Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:
a) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
c) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
e) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere;
f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 36-bis, della legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 14, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 15, per la mancata applicazioni delle penali di cui all’articolo 17.
Art. 20. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (Trenta) giorni naturali e consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. n.50/2016.
2. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 21. Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
Art. 22. Eventuali lavori a misura
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’art. 35 del presente Capitolato, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo dei lavori nell’ambito del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 36 del presente Capitolato, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in
relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 23. Eventuali lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'appaltatore, con le modalità previste dall’articolo 179 del Regolamento.
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
Art. 24. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. I manufatti relativi agli impianti, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all’articolo 28 del presente Capitolato, anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo a piè d’opera, come stabilito nel presente capitolato speciale.
3. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 26, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a
prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.
CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25. Anticipazione del prezzo
1. E’ prevista l’anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 35 c. 18 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Art. 26. Pagamenti in acconto
1. Alla fine dei lavori verrà liquidata all’Appaltatore un’unica rata di acconto pari al 99,50% dell’importo del contratto originario.
2. Sull'importo dovuto ai sensi del precedente comma 1 è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione corrisposta ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, nonché le trattenute di cui all'art. 30 comma 5 e 5bis del D.lgs. 50/2016.
3. Il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 13 del DM 49/2018 adotta il corrispondente Stato di Avanzamento Lavori (SAL) ai fini del pagamento della rata di acconto.
4. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. d) del DM 49/2018 trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento. Il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura deve intervenire, ai sensi dell'art. 113-bis del D.lgs. 50/2016 contestualmente o, al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall'adozione del SAL ai sensi del comma che precede.
5. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e indicate le eventuali trattenute ai sensi dell'art. 30 c. 5 del medesimo decreto, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante. Il termine per il pagamento degli acconti è di giorni 30 (trenta), mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale elettronica.
7. La corresponsione degli acconti, ai sensi dell'art. 1666 cod. civ., non costituisce accettazione dei lavori contabilizzati.
8. Ai sensi dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, l’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
a) all’acquisizione d’ufficio del DURC, dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione appaltante;
b) alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
c) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, emesse da agenti alla riscossione, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza
accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Art. 27. Pagamenti a saldo
1. 1. La liquidazione definitiva e il pagamento della rata di saldo risultante dal conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori con le modalità previste dal D.M. 49/2018, comprensiva delle trattenute ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D.lgs. 50/2018 al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali da applicarsi ai sensi dell'art. 113 bis del D.lgs. 50/2016, sono subordinati all'esito positivo del collaudo.
2. Il pagamento della rata di saldo deve essere effettuato nel termine di 30 (trenta) giorni.
3. L'emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo ai fini dell'emissione della fattura deve avvenire contestualmente o, al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall'esito positivo del collaudo.
4. L'emissione del certificato di pagamento relativo alla rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla costituzione, da parte dell'appaltatore, della garanzia prevista all'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016.
6. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
Art. 28. Fatturazione
1. Al fine di consentire all'Amministrazione la corresponsione degli acconti e il pagamento della rata di saldo l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.
2. I termini di pagamento degli acconti e della rata di saldo decorrenti, rispettivamente, dall'adozione del SAL e dall'esito positivo del collaudo, restano pertanto sospesi nel periodo intercorrente tra l'emissione del certificato di pagamento e la ricezione della relativa fattura da parte dell'Amministrazione.
3. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del R.U.P.
4. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015.
5. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, la Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione.
Art. 29. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. n.50/2016, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno valutate, sulla base dei
prezzari di cui all'articolo 22, comma 7 del D.lgs. n.50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
Art. 30. Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto, salvo che per le ipotesi previste dall’art.106 del Codice.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P e la stessa Amministrazione non rifiuti la cessione con comunicazione notificata al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione della stessa.
CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE
Art. 31. Cauzione provvisoria
1. Non è richiesta una cauzione provvisoria.
Art. 32. Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. n.50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento)
dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da una società di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103 del D.lgs. n.50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
6. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
7. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 33. Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi degli articoli 93 comma 7 del D.lgs. n.50/2016, l'importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L’'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Art. 34. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore
1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del D.lgs. n.50/2016, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è
prestata da una primaria compagnia assicurativa autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce tale obbligo.
2. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
✓ prevedere una somma assicurata non inferiore a: 500.000 euro
✓ essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
✓ in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
✓ in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE
Art. 35. Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 106 del D.lgs. n.50/2016.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione o atto aggiuntivo quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui al Capo 8 del presente capitolato.
Art. 36. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.
CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 37. Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 38. Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 39. Piano di Sicurezza e coordinamento
1. L’appalto in oggetto non è sottoposto all’obbligo della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori ed alla conseguente redazione del piano di sicurezza, in quanto trattasi di un'unica impresa che esegue lavori.
2. L’appaltatore è obbligato a rispettare quanto previsto all’interno del
D.U.V.R.I. e sue successive modifiche e integrazioni, nella stesura del POS e nei comportamenti di cantiere.
Art. 40. Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi delle norme vigenti in materia, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2, e 7 del D.lgs. 81/2008 e gli adempimenti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Art. 41. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento vigente nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’appaltatore mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il DUVRI e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 42. Subappalto
Per il presente appalto, data la tipologia di lavorazioni da eseguire, l’importo a base di gara, le necessità tecniche e organizzative, il periodo feriale entro cui dovranno essere eseguite le lavorazioni e l’urgenza che riveste questo intervento per l’Amministrazione, è fatto divieto di ricorrere al subappalto.
CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 43. Accordo bonario
1. Ai sensi dell’articolo 205 del D.lgs. n.50/2016, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, il
R.U.P. deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori
lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n.50/2016, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo, qualunque sia l’importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l’accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.
5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l’indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della
lista, l’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo xxxxxxx. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l’esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del D.lgs. n.50/2016. La proposta è formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 3.
6. L’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
Art. 44. Definizione delle controversie
1. Al fine di prevenire controversie relative all'esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico è formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla stazione appaltante è preferibilmente scelto all’interno della struttura di cui all’articolo 31, comma 9, del D.lgs. n.50/2016 ove istituita. Le parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma 16 del D.lgs. n.50/2016.
3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell’accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All’atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell’intera documentazione inerente al contratto.
4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo può procedere all’ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Può altresì convocare le parti per consentire l’esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.
5. Ad esito della propria attività il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della
motivazione. La proposta del collegio non vincola le parti.
6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l’atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell’accordo sul suo contenuto. L’accordo sottoscritto vale come transazione.
7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell’eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.
8. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.
Art. 45. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante paga direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappalto autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
5. La violazione degli obblighi di cui al precedente comma 4 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art. 46. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
L’Amministrazione provvede alla risoluzione del contratto:
-se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, in virtù di quanto previsto dall’art. 108 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:
a) mancato rispetto del Patto di integrità sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17 della Legge 190/2012;
b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dal Codice di comportamento adottato dall’Università Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale n. 1528 del 27 maggio 2015;
c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), del 10% previsto per l’applicazione delle penali sul valore del contratto;
d) cessione del contratto, da parte dell’Appaltatore, senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 50/2016);
e) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
f) inadempienza accertata, da parte dell’Appaltatore, alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
g) inadempienza accertata, da parte dell’Appaltatore, alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nell’esecuzione delle attività previste dal contratto;
h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni del contratto che hanno determinato l’aggiudicazione dell’Appalto;
i) non conformità dell’oggetto dell’appalto con le specifiche minime richieste nel presente Capitolato e con quanto offerto in sede di gara;
j) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti;
k) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel testo del presente Capitolato, anche se non richiamati nel presente articolo;
l) mancato rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del presente Capitolato;
m) cessione del credito, anche parziale, senza previa autorizzazione scritta dell’Università;
n) sospensione ingiustificata delle attività contrattuali per un termine superiore a 15 giorni lavorativi complessivi in un anno.
o) fallimento o altra procedura concorsuale in cui sia incorso l’appaltatore;
p) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
q) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro o della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art.51 del D.lgs. 81/2008.
La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Appaltatore dal RUP a mezzo PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte dell’Amministrazione, a far data dal ricevimento della stessa.
In caso di ritardo, per negligenza dell’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni secondo le previsioni del presente capitolato, il RUP assegna un termine allo stesso appaltatore, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Eventuali inadempienze non esplicitamente indicate dal presente capitolato, ma tali da compromettere il rispetto dei contenuti dello stesso o ritenute rilevanti per la specificità dell’appalto, saranno contestate all’Appaltatore dal
RUP con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo PEC. Nella contestazione è prefissato un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale l’Appaltatore deve sanare l’inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso il suddetto termine senza che l’inadempimento sia sanato e senza che vi sia stata risposta da parte dell’Appaltatore, o qualora l’Amministrazione non ritenga accogliibili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l’eventuale pagamento delle penali dovute.
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte dall’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016.
Contestualmente alla risoluzione del contratto d’appalto l’Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva posta a garanzia dell’appalto, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire, per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto, i rapporti economici con l’Appaltatore sono definiti secondo la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara, ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti dalla risoluzione all’Amministrazione. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applica l’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 47. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dal presente capitolato, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Art. 48. Termini per il collaudo
1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante effettuerà operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Art. 49. Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L’appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o
per mezzo del R.U.P., in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
CAPO 12. NORME FINALI
Art. 50. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento per la parte ancora vigente e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) la fedele esecuzione del progetto, come eventualmente integrato da quanto presentato in offerta, e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;
c) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
d) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
e) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
f) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
g) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
h) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
i)attenersi, nel compimento dei lavori, a quanto prescritto nelle autorizzazioni dei vari Enti acquisite dalla Stazione appaltante.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 51. Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 52. Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 250 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere sarà aggiornato periodicamente in relazione
all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.
Art. 53. Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa le spese e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto nonché alla regolarizzazione in bollo del verbale di aggiudicazione.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, si determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, diret- tamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'ap- palto.
5. Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.