Contract
Sede Via Xxxxxxxx xx Xxxxx n. 3 tel/fax 0000 000000 00000 XXXXX (XX) SNALS LECCO COMUNICA 02 OTTOBRE 2019 |
LO SNALS FIRMA AL MIUR L'ACCORDO SUL PRECARIATO. SODDISFAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE, XXXXXX XXXXXXXX
Lo Snals Confsal firma al Miur l'accordo sul precariato. Soddisfazione del Segretario generale, Xxxxxx Xxxxxxxx, nel veder premiato il lungo lavoro al tavolo delle trattative.
Intesa 1° ottobre 2019: Le parti condividono la necessità di dare attuazione a quanto concordato con l'Intesa del 24 aprile u.s. siglata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento a quanto previsto in ciascuno dei cinque paragrafi che la compongono…
Lo Snals, nelle sue rivendicazioni al tavolo ministeriale, non dimentica nessuno e continua la sua battaglia!!!
XXXXXXX, XXXXXXXX (SNALS): ABBIAMO CHIESTO UN AUMENTO DEI POSTI A CONCORSO. APRIREMO TAVOLI SU DIPLOMATI MAGISTRALE – DICHIARAZIONI SU ORIZZONTE SCUOLA
Precari, Xxxxxxxx (SNALS): abbiamo chiesto un aumento dei posti a concorso. Apriremo tavoli su diplomati magistrale
di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
“Giudichiamo positivamente l’inizio di un percorso che a quanto parte si va a delineare in maniera costruttiva”.
E’ questo il giudizio di Xxxxxx Xxxxxxxx, segretaria generale dello Snals all’uscita dall’importante incontro tra i sindacati della scuola FLCGIL, CISL, UIL, SNALS e Xxxxx e il ministro dell’Istruzione, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx. “Abbiamo chiesto un aumento dei posti messi a concorso, che superi le
24.000 unità”, precisa Xxxxxxxx, “e il ministro non ha rigettato questa richiesta, vedremo in futuro”.
L’incontro ha portato all’intesa per la stabilizzazione del personale precario e all’avvio dei percorsi per abilitazione e immissione in ruolo. Un decreto legge che andrà al Consiglio dei ministri nei prossimi giorni consentirà di bandire, contestualmente al concorso ordinario, un concorso straordinario per almeno 24.000 posti, come detto, nella scuola secondaria di primo e secondo grado riservato ai docenti che abbiano almeno tre anni di anzianità nella scuola secondaria, uno dei quali nella classe di concorso per la quale concorrono.
Il concorso prevederà una prova computer based che si supererà con un punteggio minimo punteggio di 7/10. Durante il periodo di prova i vincitori, se non in possesso, dovranno acquisire i 24 Cfu con oneri a carico dello Stato. Il periodo di prova si concluderà con una prova finale nella quale gli interessati dovranno dimostrare di saper condurre una lezione.
Valuterà la prova il comitato di valutazione composto anche da un membro esterno. I docenti che non rientreranno nei 24.000 posti ma conseguiranno il punteggio minimo di 7/10, se titolari di un contratto almeno sino al 30 giugno, sosterranno una prova orale selettiva abilitante. Anche in questo caso dovranno acquisire i 24 Cfu.
L’intesa prevede anche l’immissione dei vincitori del concorso 2016 e 2018, su base volontaria, in una regione diversa rispetto a quella della graduatoria di appartenenza. “Abbiamo chiesto un aumento dei posti messi a concorso, che superi le citate 24.000 unità”, precisa Xxxxxxxx, “e il ministro non ha rigettato questa richiesta, vedremo in futuro”.
La segretaria dello Snals sottolinea l’importanza dell’incontro di oggi, durante il quale, precisa, “abbiamo preteso e ottenuto dal ministro l’impegno scritto ad attivare tavoli in merito a problemi urgentissimi inerenti tutto il personale. Uno tra i più urgenti riguarda i diplomati magistrale. Sappiamo che ci sono tante sentenze negative e non possiamo permetterci che tanta gente venga licenziata in corso d’opera. L’impegno è che debbano rimanere sul posto fino al 30 giugno. Sarebbe non solo una salvaguardia per i posti di lavoro ma parimenti una garanzia per la continuità didattica di tanti alunni. L’alternativa sarebbe il caos nelle scuole. Non è pensabile che durante l’anno tante persone debbano essere costrette a lasciare la scuola e il lavoro iniziato con i propri alunni. Tra gli altri punti che abbiamo affrontato con il ministro e che sono oggetto della sottoscrizione dell’impegno c’è la situazione dei dottori di ricerca e dei docenti che si definiscono ingabbiati. C’è poi l’impegno alla riapertura della stagione contrattuale. Abbiamo chiesto in proposito che siano trovate risorse per gli stipendi, con un graduale adeguamento dei medesimi alle retribuzioni europee. Infine è stato manifestato interesse anche per l’attivazione di tavoli tecnici in merito alla situazione del personale Ata e dei dirigenti scolastici”. E’ previsto peraltro un bando di concorso per i DSGA facenti funzioni, con almeno tre anni di servizio nei precedenti otto.
INCONTRO SNALS BRESCIA CON DIRIGENTI NEO ASSUNTI
La segreteria provinciale dello SNALS di Brescia ha organizzato per il giorno 11 ottobre 2019 dalle ore 15 alle ore 19 presso l’XXX Xxxxx, xx Xxx Xxxx 00, un incontro con i dirigenti scolastici neoassunti al fine di fornire ogni utile chiarimento per i primi adempimenti connessi allo svolgimento della funzione dirigenziale.
Relatore dell’incontro sarà il Coordinatore Nazionale Dei Dirigenti Scolastici dello SNALS, prof. Xxxxxxxx Xx Xxxx.
Saranno presi in esame i principali compiti connessi al corretto svolgimento delle relazioni sindacali ed
all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza amministrativa. Per contatti in sede di Lecco 0341363123.
PAGAMENTI BUONUSCITA PENSIONATI TRIENNIO 2016/ 2018
Il CCNL 2016/2018 aveva previsto all’art. 36, comma 2, che gli aumenti stipendiali sarebbero stati computati ai fini previdenziali alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1 nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto.
Agli effetti del TFS/TFR, invece, sarebbero stati considerati solo gli aumenti maturati alla data della cessazione.
Il Miur, con nota apposita inviata agli USR e UTP, chiariva che gli interessati non avrebbero dovuto presentare alcuna richiesta di liquidazione o riliquidazione del proprio TFS/TFR in applicazione del nuovo contratto scuola, in quanto l’aggiornamento sarebbe stato fatto d’ufficio e precisava le procedure che gli organi preposti avrebbero dovuto attuare per effettuare l’aggiornamento d’ufficio.
Tutto sarebbe avvenuto d’ufficio, le scuole avrebbero aggiornato i decreti di carriera dei cessati dall’1.01.2016 al 31.12.2018 e li avrebbero inviati all’USP.
A loro volta gli USP avrebbero inviato all’INPS il mod.PL2 per aggiornare i dati stipendiali con gli aumenti dell’ultimo contratto.
Purtroppo in moltissimi casi questa procedura non è stata attuata.
In questi giorni l’Inps sta provvedendo ad inserire nel suo sito le deterrmine di pagamento della Buonuscita per i cessati dall'1.01.2016 al 31.12.2018.
Il TFS/TFR viene pagato senza gli aumenti del CCNL 2016/2018. Le somme, così liquidate, risultano inferiori di circa 600/1.000 euro.
Per assicurare un servizio di assistenza i nostri iscritti interessati possono rivolgersi in sindacato per avere le dovute istruzioni nonché eventuale modello diffida.
RECUPERO DELLE ORE NON PRESTATE
Desideriamo chiarire un punto del nostro lavoro di insegnanti che, da quando abbiamo sentito, sembra non sia chiaro a tutti. Ricordiamo che il termine della prestazione di insegnamento è settimanale: dato che nelle prime settimane di settembre in molte scuole l'orario d’insegnamento può essere per necessità di completamento del personale, ancora inferiore a quello della proprio posto/cattedra, il Dirigente scolastico può richiedere esclusivamente il recupero delle ore non effettuate solo nell'arco della settimana di riferimento. Se il Dirigente dovesse imporre il recupero oltre tale limite la prestazione darebbe titolo a compenso supplementare. Ovviamente ciò non ha valore solo all’inizio d’anno scolastico ma ogni qual volta che in una settimana le ore non si effettuano tutte per intero orario per varie ragioni che non siano state programmate e deliberate, non vanno recuperate nelle settimane successive.
ASSEGNAZIONE SEDI SU PIÙ SCUOLE
Nel caso si verificasse in una scuola la disponibilità di ore eccedenti con l’organico distribuito con più sedi scolastiche è opportuna una precisazione. Riteniamo che l'assegnazione delle stesse fra due docenti disposti ad accettarle, il posto nella sede centrale spetta, salvaguardando la continuità didattica, al docente con maggiore punteggio nella graduatoria interna. Salvo diversi criteri stabiliti in contrattazione d’istituto.
PROVE INVALSI 2020
Le prove INVALSI per i cinque gradi scolastici degli alunni che ogni anno partecipano alle rilevazioni nazionali si svolgeranno nel 2020 da marzo a maggio. Le classi campione sono: II e V della scuola primaria (gradi 2 e 5) con modalità carta e penna; III della scuola secondaria di primo grado (grado 8) con modalità computer; II e V della scuola secondaria di secondo grado (gradi 10 e 13) con modalità computer.
TUTTO SUL GIORNO LIBERO
È oramai prassi consolidata che il docente con contratto a tempo pieno possa godere di un giorno libero alla settimana. Infatti all'art. 26 del CCNL è previsto che le ore di lezione vanno distribuite in "non meno di cinque giornate settimanali". Per la fruizione del giorno libero in generale l'amministrazione viene incontro alle richieste del personale docente (quando non confliggenti con la didattica) cercando di evitare nel prosieguo dell'anno scolastico concessioni di permessi o giorni di ferie, per i quali è poi necessario trovare le sostituzioni. In caso di malattia nel giorno libero non c'è l'obbligo di comunicare nulla alla scuola a meno di non essere impegnati in attività diverse dalle lezioni (attività funzionali). I docenti in regime di part time verticale possono usufruire di più di un giorno libero, avendo un orario di servizio strutturato in non meno di 3 giorni lavorativi a settimana. Al docente precario capita spesso che trovarsi ad accettare supplenze in cui l’orario settimanale sia già stato formulato o che, per il completamento di orario, sia costretto a rinunciare al giorno libero. In ogni caso l'amministrazione deve garantirgli il diritto all'effettuazione del servizio per cui ha firmato un contratto di lavoro. Il docente con orario di servizio completo in due o tre scuole ha diritto alla fruizione del giorno libero con le stesse modalità dei colleghi che prestano attività di insegnamento in una sola sede anche se deve essere rivisto l'orario già formato.
Anche il docente con orario settimanale superiore a quello di cattedra ha diritto al giorno libero: a tale proposito esistono diverse sentenze che affermano tale riconoscimento laddove alcuni Dirigenti scolastici lo avevano negato. Se il giorno libero capita nel giorno di indizione di uno sciopero il docente non è obbligato a dichiarare se aderisce o meno allo sciopero (se intende aderire lo deve espressamente dichiarare); inoltre non perde la retribuzione e non può essere chiamato per sostituire un collega in sciopero.
Non è previsto il recupero del giorno libero qualora in esso il docente è stato comunque impegnato in attività di servizio in attività funzionali all'insegnamento o di carattere collegiale (Collegio docenti, Consiglio
di classe, ecc): infatti il giorno libero è un giorno di servizio, in cui non si esplica l’attività di insegnamento in classe ma in cui devono essere svolte le attività funzionali.
FUNZIONI STRUMENTALI
L'attribuzione delle funzioni strumentali d'istituto è compito che spetta al Collegio docenti che individua nel suo interno una commissione alla quale affidare la valutazione dei titoli dei docenti e la compilazione di una graduatoria. Su questa il Dirigente scolastico propone l'incarico delle funzioni strumentali ai docenti che hanno titolo avendo cura di stipulare con essi un apposito contratto individuale di lavoro integrativo con l'oggetto e la durata della prestazione nonché la relativa retribuzione aggiuntiva.
SICUREZZA a scuola
Le raccomandazioni per le situazioni che presentano fattori di insicurezza sono sempre valide e devono essere risolte rivolgendosi agli enti preposti a risolverli. Certe Sentenze portano ad uno stato di incertezza e soprattutto di angoscia nel dirigere la vita quotidiana in una scuola. Basta leggere la sentenza qui descritta in sommi capi. I giudici del Tribunale di Napoli hanno condannato a un mese di carcere, pena sospesa, una preside e il responsabile del piano di sicurezza di un Liceo per lesioni colpose gravi sofferte da un alunno caduto da un lucernaio di un solaio chiuso da una porta con lucchetto facilmente rimuovibile. La preside è stata condannata per il mancato avvertimento del rischio rappresentato dall'utilizzo apparentemente sicuro di una soluzione in realtà non adeguata, (nonostante l'avvertimento di allerta con un cartello avanti alla porta), perché il lucchetto poteva essere rimosso. I giudici hanno esaminato a fondo l'accaduto e hanno ritenuto responsabile la dirigente perché fra i suoi compiti c'è la sicurezza dei locali dell'istituzione a lei affidata e di conseguenza dei rischi che possono correre il personale e gli studenti.
ORE ECCEDENTI E RETRIBUZIONE
Al termine delle operazioni di nomina dalle graduatorie ad esaurimento gli spezzoni orario di 6 ore o inferiori a 6 ore, che non servono a costituire cattedre o posti orario, vengono restituiti dagli Uffici Scolastici alle scuole in cui sono disponibili. I Dirigenti scolastici provvedono ad assegnare tali spezzoni come ore eccedenti secondo un determinato ordine: 1) ai docenti con contratto a tempo determinato per completare l'orario di servizio se in possesso dell'abilitazione per la idonea classe di concorso; 2) ai docenti con contratto a tempo indeterminato che si dichiarino disponibili ad effettuare ore eccedenti l'orario di servizio obbligatorio fino ad un massimo di 24 ore settimanali, 3) ai docenti con contratto a tempo determinato disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo fino a un massimo di 24 ore; 4) infine, a supplenti assunti per scorrimento delle relative graduatorie di istituto. Per la retribuzione di tali ore agli insegnanti di ruolo le ore eccedenti sono pagate sino al 30 giugno (anche se diversi tribunali hanno stabilito il pagamento fino al 31 agosto).
Nel caso ci siano più aspiranti per l'assegnazione delle ore eccedenti i criteri da seguire potrebbero essere diversi: seguire la graduatoria interna di istituto, o assegnare le ore al docente che sta insegnando la stessa disciplina delle ore a disposizione o infine rimettersi alla discrezionalità del DS. Sarebbe opportuno che l'assegnazione sia disciplinata in un regolamento interno o discussa con le RSU, in modo che tutti i docenti siano a conoscenza del come e quando possono concorrere alle ore eccedenti.
RICORDIAMO che gli spezzoni residui superiori alle 6 ore vanno dati a supplenza d’istituto e non frazionati.
TIPOLOGIA DELLE SUPPLENZE 2019/2020
Supplenze al 31 agosto
Vengono assegnati come supplenze al 31 agosto cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico. A questi vanno aggiunti quelli che non sono rientrati nel contingente delle assunzioni previste dall'ex ministro Xxxxxxxx (circa
12.000 posti) e infine i posti liberatisi con i pensionamenti di Quota 100 (circa 17.000 posti)
Supplenze al 30 giugno
Vengono assegnati come supplenze al 30 giugno cattedre e posti d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore che non concorrano a costituire cattedre o posti orario. Si tratta di posti dei docenti che hanno avuto assegnazione provvisoria, aspettativa, distacco, esonero o comunque tutti i provvedimenti che permettono di conservare il posto ma che di fatto lo rendono libero per un anno scolastico. A questi si aggiungono i posti di sostegno in deroga (circa 50.000 posti) e i posti dei docenti che saranno esonerati dal servizio perché mpegnati nella diffusione dei Piani Nazionali digitali
Supplenze temporanee
Per tutte le altre esigenze (ad es. malattia o maternità del titolare) vengono stipulate supplenze temporanee, con durata massima fino all’ultimo giorno di lezione (stabilito a livello regionale).
Nomine
Le nomine avvengono con chiamata nell'ordine da Graduatorie ad esaurimento, poi dalle graduatorie di istituto, ed infine dalle domande di messa a disposizione.
SANZIONI PER RINUNCIA/ABBANDONO SUPPLENZA
La mancata assunzione in servizio da graduatorie d'istituto dopo l’accettazione di una supplenza comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie; le sanzioni per abbandono di servizio e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, relativamente alle supplenze conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, nell’anno scolastico in corso, per tutte le graduatorie di insegnamento.
IMPORTANTE - DSGA INCARICHI DI REGGENZA: DIFFIDA
E’ a tutti ben nota la situazione dei DSGA con incarichi di reggenza che dovrebbero percepire, come compenso per tale compito, un importo di 214 € mensili, ma che, a tutt’oggi, nonostante nel CCNL 2016/2018 l’art. 39 prevedesse la liquidazione di tale compenso, non hanno ricevuto nulla.
Lo SNALS-Confsal, ritenendo insostenibile il protrarsi di questa situazione, ha previsto per tutti i propri iscritti una diffida al MIUR, all’UST e alla scuola di appartenenza, per ottenere la corresponsione di quanto dovuto ai DSGA reggenti che hanno svolto il proprio incarico senza vedersi riconosciuto il dovuto compenso.
Il modello di diffida, disponibile presso il sindacato, dovrà essere compilato dagli interessati e inviato agli indirizzi indicati sulla diffida stessa.
Successivamente, le Segreterie Provinciale di Lecco, per tramite del proprio ufficio legale, procederà a presentare l’ingiunzione di pagamento al Giudice del Lavoro di competenza.
ASSISTENZA IGIENICA ALUNNI DISABILI
Spetta al collaboratore scolastico cambiare il pannolino agli alunni disabili?
Se sia giusto affidare ad essi questo compito si sono divisi la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap (FISH) e alcune forze sindacali. La FISH sostiene che rientri nel mansionario dei collaboratori scolastici dopo che gli stessi abbiano frequentato un xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 00 ore a spese dell'amministrazione e con un compenso aggiuntivo di 1000 euro all'anno. I sindacati sostengono invece che, secondo il profilo del collaboratore scolastico nel CCNL, al collaboratore spettano compiti di natura non specialistica e che le mansioni specialistiche siano affidate all’assistente socio sanitario.
Dal CCNL si rileva che il collaboratore scolastico "presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale".
USCITA DEI MINORI DALLA SCUOLA
Gli alunni minori possono uscire dalla scuola per far ritorno a casa solo dietro richiesta di autorizzazione scritta da parte dei genitori. La scuola prende atto dell’autorizzazione rilasciata al minore dai genitori in considerazione dell'età dell'alunno, della sua maturità, della sua conoscenza del percorso per raggiungere casa o il mezzo di trasporto scolastico. In quest'ultimo caso i genitori devono autorizzare l'ente locale preposto al trasporto scolastico esonerando dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza nella salita- discesa dal mezzo e nel tempo di attesa alla fermata dell'autobus al ritorno dalla scuola. Dopo tutto ciò se malauguratamente dovesse accadere un incidente il dirigente ne viene comunque coinvolto.
ESONERO VISITA FISCALE
Per i dipendenti pubblici le fasce di reperibilità vanno dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. I casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità sono previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206 del 17 ottobre 2017:
✓ patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
✓ causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione
✓ stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Si ricorda che la visita fiscale deve essere richiesta obbligatoriamente dal tuo datore di lavoro pubblico se l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative, ma, discrezionalmente, può essere anche disposta più volte durante il medesimo periodo di prognosi. Chi non si trova nella visita del medico dovrà presentare idonea giustificazione al proprio dirigente.
SPEZZONI SUPERIORI ALLE SEI ORE
In una scuola si è formato uno spezzone di 10 ore. Un docente interno della disciplina chiede di dividere le 10 ore per avere le 6 ore come eccedenti l'orario d'obbligo. Ciò non è possibile perché non possono essere divisi gli spezzoni superiori alle 6 ore. Quindi lo spezzone di 10 ore se non assegnato dall'Ufficio Scolastico Provinciale, va assegnato o con lo scorrimento delle graduatorie d'istituto o ad un docente non specializzato reclutato tramite la messa a disposizione (anche se non abilitato).
UNA SENTENZA ….
Una collaboratrice scolastica fa domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d’Istituto per il personale ATA nella 3^ fascia per il triennio scolastico 2017/2019 ma inavvertitamente e sostiene in buona fede, dichiara di non avere procedimenti penali pendenti. Nell’anno scolastico 2018/2019, la stessa stipula un contratto di lavoro per 36 ore settimanali, da novembre 2018 al 30.06.2019 in un istituto tecnico. Il Dirigente Scolastico, durante i controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dalla donna notava che dal Casellario Xxxxxxxxxxx risultava la sua condanna per un reato del 2012 di tentato furto, con una condanna commisurata con la multa e la sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 163 C.P.. Il Dirigente invece di trasmettere come d'obbligo quanto scoperto all'Ufficio Scolastico territorialmente competente, ha provveduto alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro della collaboratrice scolastica
con la conseguente perdita degli effetti giuridici ed economici dei servizi prestati e la esclusione per tutto il triennio dalla graduatoria d'istituto di 3a fascia del personale ATA della sua provincia. È indubbio, pertanto, che il comportamento contestato alla ricorrente abbia natura disciplinare, perché la legge stessa lo qualifica come illecito disciplinare. Ma il Decreto lgs. n. 165/2001 dall’art. 55 bis prevede che: “le sanzioni più gravi non sono irrogabili direttamente dal dirigente scolastico il quale deve trasmettere gli atti all’ufficio per i procedimenti disciplinari presso l’Ufficio Scolastico Regionale entro 5 giorni dalla notizia del fatto”. L’addebito inoltre deve essere contestato per iscritto non oltre 40 giorni dalla notizia del fatto, e il lavoratore deve essere convocato per essere sentito a difesa con un preavviso di almeno 20 giorni, con l’eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale. In ogni caso il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni.
La Collaboratrice ricorre al Giudice del Lavoro del Tribunale, il quale emette la sentenza n. 358/2019, accogliendo tutte le tesi della difesa, emette il seguente dispositivo: “Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie d’istituto del personale ATA della sua provincia per il triennio 2017/2019 ed ordina all'amministrazione di procedere al reinserimento. Condanna inoltre il Ministero convenuto a corrispondere alla ricorrente le mancate retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto a quella di scadenza, oltre interessi legali".
DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO
Può capitare che il docente assunto in ruolo chieda di differire la presa di servizio per regolarizzare un precedente rapporto di lavoro ancora in essere al momento della nomina. Alcune direzioni regionali (Lazio, Campania) consentono ai dirigenti scolastici il differimento motivato fino a un anno scolastico non prorogabile affinché il docente possa fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie. Per l'Ufficio scolastico territoriale di Torino, invece, il docente deve essere libero da altre attività e, se svolge un altro lavoro, il dirigente dovrà diffidarlo a porre fine entro 15 giorni al rapporto in essere. A Siena infine le richieste di differimento del ruolo effettuate per più di una volta sono da intendersi respinte in blocco e se al termine del periodo di differimento previsto il docente non assume servizio, decade dalla nomina. Questa disparità di trattamento ha avuto eco sindacale per cui viene da più parti la richiesta di disciplinare a livello nazionale tale incongruenza.
ATTIVITÀ DEL PERSONALE E CONTRATTAZIONE
L'organizzazione del lavoro degli uffici scolastici è di competenza esclusiva dell'amministrazione con il solo limite del confronto con le organizzazioni sindacali. Altra cosa è l'organizzazione del lavoro nel cui ambito si contratta con l'amministrazione in materie attinenti alla disciplina dei diritti e degli obblighi del rapporto di lavoro del personale. Espletato il confronto spetta all'amministrazione decidere sull'impiego delle risorse umane e strumentali: la contrattazione integrativa deve essere limitata alla definizione del trattamento economico accessorio, alle relazioni sindacali e in generale alla disciplina del rapporto di lavoro. Per il personale Xxx diventano quindi materie di contrattazione:
- la flessibilità oraria nell'organizzazione del lavoro (turni, anticipi, posticipi d'orario, ecc.)
- l'utilizzo di nuove tecnologie
- l'impiego delle comunicazioni via web
- la tutela dei lavoratori di fronte ai cambiamenti che producono le innovazioni nelle condizioni di lavoro.
SNALS SEDE DI LECCO
ORARIO DI APERTURA UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
dalle 10,00 alle 12,30 PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO e dalle ore 16,30 alle ore 18,30 MARTEDI’ E GIOVEDI’ CONSULENZA / ASSISTENZA
CONSULENZA SCUOLA INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA / PERSONALE ATA CONSULENZA PENSIONI; CONSULENZA FISCALE; FONDO ESPERO: CONSULENZA
LEGALE E PATRONALE: l’Avvocato riceve presso lo SNALS PREVIO APPUNTAMENTO per consulenza legale gratuita anche in materie extrascolastiche di diritto civile.
TESSERAMENTO SNALS-Confsal
L’adesione al sindacato del personale di ruolo in servizio nella provincia avviene esclusivamente mediante sottoscrizione di delega. L’iscrizione per contanti è ammessa per i supplenti temporanei, per
aspiranti a supplenze e per il personale di ruolo in servizio in altra provincia e, eccezionalmente, per i pensionati. Tale iscrizione è valida 12 mesi dalla data di adesione. Per le quote per l’ iscrizione in contanti chiedere in Sindacato. Il versamento della quota può effettuarsi presso la sede sindacale SNALS di Lecco.
Agli iscritti in regola con il tesseramento, per contanti e/o per delega, è rinnovata l’assicurazione di RC e infortuni.
Il Segretario Provinciale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx