Contratto di assicurazione collettiva mista a premio unico
Contratto di assicurazione collettiva mista a premio unico
e premi unici aggiuntivi con rivalutazione annua del capitale.
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Scheda sintetica
• Nota Informativa
• Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata
• Glossario
• Modulo di proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.
Mod. TFR1 - Edizione aggiornata al 25/05/2018
SCHEDA SINTETICA
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.
1. Informazioni generali
1.a) Compagnia
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia
Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2017 ammonta a 1.815 milioni di Euro (capitale sociale: 523 milioni di Euro; totale delle riserve patrimoniali: 1.287 milioni di Euro).
Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 2,54 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.
1.c) Denominazione del contratto
Cattolica&Impresa T.F.R..
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione interna separata di attivi.
Si rinvia al successivo punto 3 per il dettaglio delle garanzie offerte.
1.e) Durata
Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni. È possibile esercitare il diritto di riscatto:
– in qualunque momento, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente/Assicurato per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro;
– trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in tutti gli altri casi.
1.f) Pagamento dei premi
A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere un premio unico il cui ammontare è fissato all’atto della sottoscrizione della polizza.
L’ammontare minimo del premio unico è di 800,00 Euro.
A partire dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto, è facoltà del Contraente versare eventuali premi unici aggiuntivi di importo minimo pari a 800,00 Euro. La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Cattolica&Impresa T.F.R.”.
In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro.
Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "XX.XXX.XX.", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattatati parzialmente.
2. Caratteristiche del contratto
Lo scopo del presente contratto è quello di consentire al Contraente di costituire un capitale da erogare nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente/Assicurato per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro.
Il contratto è una polizza assicurativa sulla vita in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una
gestione interna separata.
Per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazioni in caso di vita dell’Assicurato | |
Definizione | Descrizione della prestazione |
Capitale | In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza, il pagamento del capitale assicurato della singola posizione individuale, ai Beneficiari designati |
Prestazioni in caso di decesso dell’Assicurato | |
Definizione | Descrizione della prestazione |
Capitale | In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato della relativa posizione individuale ai Beneficiari designati |
Il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
• alla scadenza del contratto;
• in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto;
• in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;
fermo restando che in momenti diversi da quelli sopra indicati non è operante, per l’esercizio del riscatto, la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.
Per capitale investito in gestione separata si intende il cumulo dei premi versati, al netto dei costi di cui all’Art. 8 a) I) delle Condizioni di Assicurazione, diminuito del capitale eventualmente disinvestito a fronte di riscatti parziali richiesti precedentemente.
Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.
In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione.
4. Costi
La Compagnia, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.
Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Gestione separata "XX.XXX.XX.”
Ipotesi adottate
Premio unico: 15.000,00 Euro
Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%
L’indicatore non risulta funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato.
Durata: 15 anni Durata: 20 anni Durata: 25 anni
Anno | CPMA |
5 | 2,16% |
10 | 1,55% |
15 | 1,33% |
Anno | CPMA |
5 | 2,16% |
10 | 1,55% |
15 | 1,33% |
20 | 1,23% |
Anno | CPMA |
5 | 2,16% |
10 | 1,55% |
15 | 1,33% |
20 | 1,23% |
25 | 1,16% |
5. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata “XX.XXX.XX.” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.
Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata | Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati nell’anno successivo a quello di riferimento (*) | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
2013 | 4,19% | 2,99% | 3,35% | 1,17% |
2014 | 4,13% | 2,93% | 2,08% | 0,21% |
2015 | 4,09% | 2,89% | 1,19% | -0,17% |
2016 | 3,96% | 2,76% | 0,91% | -0,09% |
2017 | 3,87% | 2,47% | 1,28% | 1,15% |
(*) Rendimento annuo riconosciuto alle polizze con ricorrenza marzo nel caso in cui il cumulo dei premi versati, al netto della parte di premio che ha generato il capitale eventualmente riscattato parzialmente, sia inferiore a 10.000,00 Euro.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota Informativa.
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Il Rappresentante Legale
Xxxxx Xxxxxx
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA
1. Informazioni generali
a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx;
c) Telefono: 0000000000; sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; indirizzo posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
d) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
e) Iscrizione all’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS n. 1.00012.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni assicurative:
– la corresponsione di un capitale in caso di vita dell’Assicurato, per la singola posizione individuale, alla scadenza del contratto. Si rinvia all'Art. 10 I) delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio;
– la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell’Assicurato, della relativa posizione individuale, nel corso della durata contrattuale. Si rinvia all'Art. 10 II) delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.
Il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
• alla scadenza del contratto;
• in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto;
• in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;
fermo restando che in momenti diversi da quelli sopra indicati non è operante, per l’esercizio del riscatto, la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.
Per capitale investito in gestione separata si intende il cumulo dei premi versati, al netto dei costi di cui al punto 6.1.1, diminuito del capitale eventualmente disinvestito a fronte di riscatti parziali richiesti precedentemente.
Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.
3. Requisiti soggettivi
Sono assicurabili le persone fisiche che siano Amministratori di Società o altri soggetti non prestatori di lavoro subordinato percipienti reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente, purché incluse in assicurazione con le modalità previste all’Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.
L’età dell’Assicurato all’ingresso in assicurazione non deve essere inferiore a 16 anni né superiore ad anni 90.
Il Contraente deve avere il domicilio/sede per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferisca il domicilio/sede in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto.
4. Premi
Il premio unico è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.
Il Contraente potrà versare eventuali premi unici aggiuntivi a partire dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto. La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Cattolica&Impresa T.F.R.”.
L'ammontare minimo del premio unico iniziale e dei premi unici aggiuntivi è di 800,00 Euro; il premio relativo ad ogni singola posizione individuale non può essere inferiore a tale importo.
Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi dovrà essere eseguito con una delle seguenti modalità:
– bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa;
– bonifico postale, postagiro (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
– assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione”.
Si rinvia all'Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per ulteriori informazioni di dettaglio.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
La presente forma assicurativa è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata “XX.XXX.XX.”, separata dalle altre attività della Compagnia.
Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del secondo mese antecedente la data di rivalutazione annuale (31 dicembre) o la data di calcolo considerata.
La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al rendimento medio realizzato dalla Gestione “XX.XXX.XX.” diminuito dei costi indicati al punto 6.2.
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.
Nel caso in cui la rivalutazione attribuita al contratto risultasse negativa, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.
Per effetto dei costi di cui al punto 6.2, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti positivo, ma inferiore alla ritenzione sul rendimento.
Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta dell’aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.
Il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
• alla scadenza del contratto;
• in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto;
• in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;
fermo restando che in momenti diversi da quelli sopra indicati non è operante, per l’esercizio del riscatto, la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.
Per capitale investito in gestione separata si intende il cumulo dei premi versati, al netto dei costi di cui al punto 6.1.1, diminuito del capitale eventualmente disinvestito a fronte di riscatti parziali richiesti precedentemente.
Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto in quanto le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, non restano definitivamente acquisite dal medesimo.
Si rinvia all'Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio sulla rivalutazione annuale del capitale e al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Per l’illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurative e dei valori di riscatto.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
6. Costi
6.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
6.1.1 Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio versato.
Il contratto prevede costi di caricamento gravanti sul premio unico iniziale e sui premi unici aggiuntivi sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella A
Cumulo dei premi versati (*) | Costi applicati sul premio |
Cumulo premi inferiore a 25.000,00 Euro | 4,00% |
Cumulo premi superiore o uguale a 25.000,00 Euro | 2,00% |
(*) Per cumulo premi versati si intende la somma del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi e al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.
6.1.2 Costi per riscatto
I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.
I costi non vengono applicati qualora il riscatto sia esercitato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro dell’Assicurato.
In tutti gli altri casi i costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella B
Data di richiesta del riscatto | Costi per riscatto |
Durante il 1° anno | Riscatto non ammesso |
Trascorso il 1° anno | 2,00% del capitale rivalutato |
6.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione “XX.XXX.XX.” un’aliquota variabile in funzione della data di rivalutazione annuale e rappresentata nella seguente tabella.
Tabella C
Data di rivalutazione contrattuale | Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione |
1a, 2a e 3a data | 1,40% |
4a data | 1,30% |
5a data | 1,20% |
6a e 7a data | 1,00% |
dall’ 8a data in poi | 0,90% |
Le aliquote esposte nella precedente tabella verranno applicate indipendentemente dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione “XX.XXX.XX.”.
* * *
Nella Tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento con riferimento a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo:
Tabella D
Tipo costo | Misura costo | Provvigioni percepite in media dagli intermediari |
Costi variabili gravanti sul premio | 4,00% | 50,00% |
2,00% | ||
Costi per riscatto | 2,00% | 0,00% |
Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili | 1,40% | 0,00% |
1,30% | ||
1,20% | ||
1,00% | ||
0,90% |
7. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
Regime fiscale dei premi
È prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi al presente contratto se non per il seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità:
– prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”.
L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva.
Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.
Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d’impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d’impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva.
Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di non applicare l’imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l’imposta sostitutiva non sarà applicata.
L’articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di Euro.
Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del Contratto illustrato nella presente Nota informativa.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
9. Riscatto e riduzione
Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.
Si rinvia all’Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto.
In caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione del contratto opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.
Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata.
L’ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori è: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 000000000, fax 000-0000000, E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando un fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Collettive – Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E per l’illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto. Si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.
Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.
a) Riscatto parziale.
I) Risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente Assicurato per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, il Contraente può esercitare in ogni momento il diritto di riscatto parziale.
Il capitale riscattato parzialmente sarà pari alla Riserva Matematica corrispondente al capitale derivante dai versamenti relativi alla posizione complessiva del singolo dipendente (al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione di cui al punto 6.1.1 e di eventuali anticipazioni di cui al punto 9. a) II)) rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto secondo le modalità indicate al punto 5. e senza l’applicazione di alcun costo per riscatto.
Qualora tale valore risultasse inferiore a quello ottenuto rivalutando il capitale derivante dai versamenti relativi alla posizione complessiva del singolo dipendente (al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione di cui al punto
6.1.1 e di eventuali anticipazioni di cui al punto 9. a) II)) fino alla data di richiesta di riscatto in base al regime di capitalizzazione composta ad un tasso annuo costituito dalla somma dell’1,50% e del 75% dall’aumento dell’indice del costo della vita accertato dall’ISTAT (indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai), la Compagnia, a richiesta del Contraente, liquiderà la somma necessaria al raggiungimento di tale importo nei limiti della Riserva Matematica accantonata sull’intero contratto relativamente ai dipendenti restanti.
Tale somma verrà quindi sottratta dalla Riserva Matematica accantonata sull’intero contratto; il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all’Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.
II) Anticipazioni parziali.
Il Contraente può concedere a un suo dipendente Assicurato incluso nel presente contratto l’anticipazione di una aliquota del trattamento di fine rapporto.
Sulla base e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 2120 cod. civ., ed escluse le condizioni di miglior favore eventualmente previste dal contratto collettivo o da patti individuali, la Compagnia liquiderà, con le modalità di cui al precedente al punto 9. a) I) “Risoluzione del rapporto di lavoro”, un importo determinato applicando la suddetta aliquota alla Riserva Matematica accantonata relativamente alla posizione complessiva del singolo dipendente, con conseguente riduzione proporzionale delle prestazioni garantite.
In tali casi il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all’Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione.
10. Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Collettive – Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
11. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni, dei rimborsi e termini di prescrizione
Per la liquidazione delle prestazioni assicurative del contratto, il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista, la documentazione indicata all’Art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.
Nel caso in cui non venga fornita la completa documentazione, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
12. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
13. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato vengono redatti in lingua italiana.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) – Fax 0000000000 – E-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, fax al numero 06/00000000 o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx - sezione Per i Consumatori - Reclami - Guida ai reclami), corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx.
Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del citato decreto.
Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
15. Informativa in corso di contratto
La Compagnia è tenuta a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurative, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione.
In seguito all’emanazione del Provv. 7 IVASS del 16/07/2013, la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un’apposita area riservata, tramite la quale sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
E’ possibile richiedere le credenziali di accesso all’area riservata, secondo le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia.
16. Conflitto di interessi
Il presente contratto è un prodotto di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.
La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.
La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.
Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2,00%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN EURO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
– Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00% riconosciuto al verificarsi dei seguenti eventi:
• alla scadenza del contratto;
• in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione del contratto;
• in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
– Età dell’Assicurato: 40 anni
– Durata: 15 anni
– Sesso dell’Assicurato: maschile/femminile
– Premio unico: 10.000,00 Euro
– Xxxxx xxxxxxxx sul premio: 4,00% se il cumulo premi è minore di 25.000,00 Euro; 2,00% se il cumulo premi è maggiore o uguale a 25.000,00 Euro
– Data di decorrenza dell’assicurazione collettiva: 25/05/2018
Xxxx trascorsi dalla data di decorrenza | Data di rivalutazione | Capitale rivalutato alla data di rivalutazione | Capitale assicurato in caso di morte alla data di rivalutazione | Valore di riscatto alla data di rivalutazione annuale (1) (2) |
1 | 31/12/2018 | - | 9.600,00 | - |
2 | 31/12/2019 | - | 9.600,00 | - |
3 | 31/12/2020 | - | 9.600,00 | - |
4 | 31/12/2021 | - | 9.600,00 | - |
5 | 31/12/2022 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
6 | 31/12/2023 | - | 9.600,00 | - |
7 | 31/12/2024 | - | 9.600,00 | - |
8 | 31/12/2025 | - | 9.600,00 | - |
9 | 31/12/2026 | - | 9.600,00 | - |
10 | 31/12/2027 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
11 | 31/12/2028 | - | 9.600,00 | - |
12 | 31/12/2029 | - | 9.600,00 | - |
13 | 31/12/2030 | - | 9.600,00 | - |
14 | 31/12/2031 | - | 9.600,00 | - |
15 | 31/12/2032 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
25/05/2033 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
(1) I valori del capitale rivalutato e del valore di riscatto alle date non coincidenti con le date di rivalutazione quinquennali del contratto non vengono indicati in quanto variabili in funzione del futuro andamento dei rendimenti conseguiti dalla Gestione Separata ed attribuiti al contratto.
(2) Il valore di riscatto, esercitato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente/Assicurato per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, è pari al "Capitale rivalutato" senza applicazione di alcuna penale.
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.
Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà avvenire.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
– Tasso di rendimento finanziario: 2,00%
Il tasso del 2% costituisce un’ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.
– Prelievo sul rendimento finanziario (sottratto dal tasso di rendimento finanziario): fino al 3° anno 1,40%
al 4° anno 1,30%
al 5° anno 1,20%
al 6° e 7° anno 1,00% dall’8° anno in poi 0,90%
– Tasso di rendimento retrocesso: fino al 3° anno 0,60%
al 4° anno 0,70%
al 5° anno 0,80%
al 6° e 7° anno 1,00% dall’8° anno in poi 1,10%
– Età dell’Assicurato: 40 anni
– Durata: 15 anni
– Sesso dell’Assicurato: maschile/femminile
– Premio unico: 10.000,00 Euro
– Xxxxx xxxxxxxx sul premio: 4,00% se il cumulo premi è minore di 25.000,00 Euro; 2,00% se il cumulo premi è maggiore o uguale a 25.000,00 Euro
– Data di decorrenza dell’assicurazione collettiva: 25/05/2018
Xxxx trascorsi dalla data di decorrenza | Data di rivalutazione | Capitale rivalutato alla data di rivalutazione | Capitale assicurato in caso di morte alla data di rivalutazione | Valore di riscatto alla data di rivalutazione annuale (1) |
1 | 31/12/2018 | 9.634,36 | 9.634,36 | non ammesso |
2 | 31/12/2019 | 9.692,17 | 9.692,17 | 9.498,33 |
3 | 31/12/2020 | 9.750,32 | 9.750,32 | 9.555,31 |
4 | 31/12/2021 | 9.818,57 | 9.818,57 | 9.622,20 |
5 | 31/12/2022 | 9.897,12 | 9.897,12 | 9.699,18 |
6 | 31/12/2023 | 9.996,09 | 9.996,09 | 9.796,17 |
7 | 31/12/2024 | 10.096,05 | 10.096,05 | 9.894,13 |
8 | 31/12/2025 | 10.207,11 | 10.207,11 | 10.002,97 |
9 | 31/12/2026 | 10.319,39 | 10.319,39 | 10.113,00 |
10 | 31/12/2027 | 10.432,90 | 10.432,90 | 10.224,24 |
11 | 31/12/2028 | 10.547,66 | 10.547,66 | 10.336,71 |
12 | 31/12/2029 | 10.663,68 | 10.663,68 | 10.450,41 |
13 | 31/12/2030 | 10.780,98 | 10.780,98 | 10.565,36 |
14 | 31/12/2031 | 10.899,57 | 10.899,57 | 10.681,58 |
15 | 31/12/2032 | 11.019,47 | 11.019,47 | 10.799,08 |
25/05/2033 | 11.068,13 | 11.068,13 | 11.068,13 |
(1) Il valore di riscatto, esercitato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente/Assicurato per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, è pari al "Capitale rivalutato" senza applicazione di alcuna penale.
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale
Xxxxx Xxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
Art. 1 – Oggetto.
A fronte del versamento di un premio unico e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all’Art. 8, il presente contratto garantisce, in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari vita designati di un capitale, per la singola posizione individuale, calcolato in base a quanto previsto dal successivo Art. 11 I); in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari in caso di decesso designati un capitale, della relativa posizione individuale, calcolato in base a quanto previsto dall’Art. 11 II).
Il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto:
– in qualunque momento, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente/Assicurato per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro;
– trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in tutti gli altri casi.
In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell’Art. 13.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato.
Art. 2 – Conclusione del contratto e relativa decorrenza.
Il contratto si intende concluso nel momento dell'accettazione da parte del Contraente ed ha effetto a decorrere dal giorno indicato nella polizza e scadenza il giorno ivi indicato, fermo comunque restando quanto contrattualmente stabilito all'Art. 3.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 5 del 21 luglio 2014, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
In sede di instaurazione del rapporto assicurativo stipulate con controparti in virtù di accordi collettivi, il soggetto esecutore del cliente persona giuridica controparte, qualora gli accordi prevedano che l’onere del pagamento del premio ricada (anche solo in quota parte) su ciascun soggetto assicurato, dichiara di rappresentare anche questi ultimi nell’esecuzione del singolo rapporto.
Art. 3 – Decorrenza e durata delle posizioni individuali.
Sulla posizione individuale di ciascun Assicurato, oltre al versamento del premio unico iniziale è possibile effettuare, in qualsiasi momento, dei premi unici aggiuntivi in un'unica soluzione, che andranno a sommarsi, a tutti gli effetti, al capitale già maturato sulla singola posizione individuale. La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Cattolica&Impresa TFR”.
Ad ogni versamento corrisponderà la costituzione di una posizione assicurativa, regolata attraverso apposita Appendice.
Le singole posizioni assicurative avranno decorrenza dalla data comunicata dal Contraente, fermo restando che lo stesso per tale data abbia reso disponibile a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa la somma da impiegare; in caso contrario i premi versati sulle singole posizioni assicurative decorreranno dalla data di effettiva disponibilità della somma presso la Compagnia.
La durata di ogni singola posizione assicurativa è pari al periodo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza della posizione ed il termine del piano che corrisponde alla scadenza del contratto.
Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto.
Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Collettive – Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo
derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
Art. 5 – Dichiarazione sul proprio stato di salute.
Non è previsto alcun accertamento sanitario.
Art. 6 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato.
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
Art. 7 – Modalità di versamento del premio.
A fronte delle prestazioni assicurative del presente contratto, è previsto il versamento di un premio unico.
Il Contraente potrà versare eventuali premi unici aggiuntivi a partire dal giorno successivo alla data di conclusione del contratto. La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi unici aggiuntivi con riferimento a tutti i contratti relativi al prodotto “Cattolica&Impresa T.F.R.”.
L'ammontare minimo del premio unico iniziale e dei premi unici aggiuntivi è di 800,00 Euro; il premio relativo ad ogni singola posizione individuale non può essere inferiore a tale importo.
Il premio è comprensivo dei costi indicati al successivo Art. 8 a) I).
In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati comprensivo dei premi unici ricorrenti e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.000.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata “XX.XXX.XX.” in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.
Ogni versamento determina l'acquisizione di un capitale calcolato in funzione dell'importo versato.
Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi dovrà essere eseguito con una delle seguenti modalità:
– bonifico bancario (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa;
– bonifico postale, postagiro (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l’importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia stessa al momento della stipula del contratto;
– assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato a: “Ragione sociale Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione”.
Art. 8 – Costi.
a) Xxxxx gravanti direttamente sul Contraente.
I) Costi gravanti sul premio.
I costi di acquisizione ed amministrazione vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio versato.
Il contratto prevede costi di caricamento gravanti sul premio unico iniziale e sui premi unici aggiuntivi sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella A
Cumulo dei premi versati (*) | Costi applicati sul premio |
Cumulo premi inferiore a 25.000,00 Euro | 4,00% |
Cumulo premi superiore o uguale a 25.000,00 Euro | 2,00% |
(*) Per cumulo premi versati si intende la somma del premio unico iniziale e degli eventuali premi unici aggiuntivi e al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.
II) Costi per riscatto.
I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal capitale rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto.
I costi non vengono applicati qualora il riscatto sia esercitato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro dell’Assicurato.
In tutti gli altri casi i costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella B
Data di richiesta del riscatto | Costi per riscatto |
Durante il 1° anno | Riscatto non ammesso |
Trascorso il 1° anno | 2,00% del capitale rivalutato |
b) Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.
Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione “XX.XXX.XX.” un’aliquota variabile in funzione della data di rivalutazione annuale e rappresentata nella seguente tabella.
Tabella C
Data di rivalutazione contrattuale | Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione |
1a, 2a e 3a data | 1,40% |
4a data | 1,30% |
5a data | 1,20% |
6a e 7a data | 1,00% |
dall’ 8a data in poi | 0,90% |
Le aliquote esposte nella precedente tabella verranno applicate indipendentemente dal rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione “XX.XXX.XX.”.
Art. 9 – Requisiti soggettivi – Durata del contratto.
Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni.
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso di cui all’Art. 4 e il diritto di riscatto di cui all’Art.13.
Sono assicurabili le persone fisiche che siano Amministratori di Società o altri soggetti non prestatori di lavoro subordinato percipienti reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente, purché incluse in assicurazione con le modalità previste all’Art. 3.
L’età dell’Assicurato all’ingresso in assicurazione non deve essere inferiore a 16 anni né superiore ad anni 90.
Il Contraente deve avere il domicilio/sede per tutta la durata del contratto in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; qualora nel corso del contratto trasferisca il domicilio/sede in uno Stato diverso da quelli di cui sopra, il contratto dovrà essere risolto.
Art. 10 – Prestazioni assicurative.
Il presente contratto garantisce:
I) alla scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato, la corresponsione di un capitale, di ogni singola posizione individuale, rivalutato annualmente secondo le modalità indicate all'Art. 11;
II) in caso di decesso dell’Assicurato, la corresponsione del capitale della relativa posizione individuale, rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso.
Alla scadenza del contratto e in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale, opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.
Le prestazioni previste dal contratto sono garantite dalla Compagnia.
Art. 11 – Rivalutazione annuale del capitale.
Il premio versato al netto dei costi di cui all’Art. 8 a) I) viene annualmente rivalutato in base ai rendimenti conseguiti dalla gestione “XX.XXX.XX.” nella misura e con le modalità di seguito indicate.
A tal fine la Compagnia gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione “XX.XXX.XX.” che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione, attività di importo non inferiore alle Riserve Matematiche relative all’insieme dei contratti appartenenti alla suddetta gestione.
Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del secondo mese antecedente la data di rivalutazione annuale (31 dicembre) o la data di calcolo considerata.
Misura della rivalutazione
La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento medio realizzato dalla Gestione “XX.XXX.XX.” diminuito dei costi indicati all’Art. 8 b) (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà essere anche negativa.
Nel caso in cui la rivalutazione attribuita al contratto risultasse negativa, il capitale rivalutato subirà una riduzione pari alla misura corrispondente.
Per effetto dei costi di cui sopra, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto potrà risultare negativa anche quando il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti positivo, ma inferiore alla ritenzione sul rendimento.
Inoltre, nel caso in cui il rendimento realizzato dalla gestione separata risulti negativo, la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto sarà ulteriormente ridotta dell’aliquota trattenuta annualmente dalla Compagnia.
Determinazione del Capitale Rivalutato
La rivalutazione annuale del capitale relativo a ciascuna posizione individuale avviene il 31 dicembre di ogni anno. L’ultima data di rivalutazione annuale corrisponde alla data di scadenza del contratto.
La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due date di rivalutazione annuali successive, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva data di rivalutazione annuale, in base alla misura di rivalutazione relativa alla data di rivalutazione annuale.
La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle date di rivalutazione annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall’ultima data di rivalutazione annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso.
Tasso annuo di rendimento minimo garantito
Il contratto prevede una garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata - corrispondente ad un rendimento minimo garantito pari allo 0,00% - che opera esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:
• alla scadenza del contratto;
• in caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto;
• in caso di decesso dell’Assicurato, in qualunque epoca avvenga nel corso della durata contrattuale;
fermo restando che in momenti diversi da quelli sopra indicati non è operante, per l’esercizio del riscatto, la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata. In tale evenienza il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito.
Non è previsto alcun consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto, ma solamente una garanzia di conservazione del capitale investito ai momenti temporali indicati sopra.
Per capitale investito in gestione separata si intende il cumulo dei premi versati, al netto dei costi di cui all’Art. 8 a) I), diminuito del capitale eventualmente disinvestito a fronte di riscatti parziali richiesti precedentemente.
Art. 12 – Conflitto di interessi.
Il presente contratto è un prodotto di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa.
La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.
La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.
Si rinvia al rendiconto annuale della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.
Art. 13 – Diritto di riscatto.
Trascorso un anno dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.
Prima di effettuare l’operazione di riscatto, il Contraente può richiedere informazioni circa le modalità e le condizioni dell’operazione a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Servizio Clienti – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), telefono 000000000, fax 000-0000000, e-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Il valore di riscatto è pari al capitale rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto al netto degli eventuali costi di cui all'Art. 8 a) II).
Esiste l’eventualità che il valore sopra citato risulti inferiore ai premi versati.
In caso di riscatto esercitato in un momento coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto opera la garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata.
Fermo quanto sopra riportato, in caso di riscatto esercitato in un momento non coincidente con la 0x, 00x, 00x, 00x data di rivalutazione di contratto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al capitale investito in gestione separata.
La garanzia di conservazione del capitale investito in gestione separata terrà conto delle liquidazioni a seguito di eventuali riscatti parziali richiesti precedentemente.
Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della Nota Informativa per l’illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto.
a) Riscatto parziale.
I) Risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro di un dipendente Assicurato per dimissioni, licenziamento, morte, invalidità totale permanente, pensionamento ed ogni altra causa che comporti la cessazione del rapporto di lavoro, il Contraente può esercitare in ogni momento il diritto di riscatto parziale.
Il capitale riscattato parzialmente sarà pari alla Riserva Matematica corrispondente al capitale derivante dai versamenti relativi alla posizione complessiva del singolo dipendente (al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione di cui all’Art. 8 a) I) e di eventuali anticipazioni di cui all’Art.13 a) II)) rivalutato fino alla data di richiesta di riscatto secondo le modalità indicate all’Art. 11 e senza l’applicazione di alcun costo per riscatto.
Qualora tale valore risultasse inferiore a quello ottenuto rivalutando il capitale derivante dai versamenti relativi alla posizione complessiva del singolo dipendente (al netto dei costi di acquisizione ed amministrazione di cui all’Art. 8 a) I) e di eventuali anticipazioni di cui al all’Art. 13 a) II)) fino alla data di richiesta di riscatto in base al regime di capitalizzazione composta ad un tasso annuo costituito dalla somma dell’1,50% e del 75% dall’aumento dell’indice del costo della vita accertato dall’ISTAT (indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai), la Compagnia, a richiesta del Contraente, liquiderà la somma necessaria al raggiungimento di tale importo nei limiti della Riserva Matematica accantonata sull’intero contratto relativamente ai dipendenti restanti.
Tale somma verrà quindi sottratta dalla Riserva Matematica accantonata sull’intero contratto; il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all’Art. 11.
II) Anticipazioni parziali.
Il Contraente può concedere a un suo dipendente Assicurato incluso nel presente contratto l’anticipazione di una aliquota del trattamento di fine rapporto.
Sulla base e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 2120 cod. civ., ed escluse le condizioni di miglior favore eventualmente previste dal contratto collettivo o da patti individuali, la Compagnia liquiderà, con le modalità di cui al precedente Art. 13 a) I) “Risoluzione del rapporto di lavoro”, un importo determinato applicando la suddetta aliquota alla Riserva Matematica accantonata relativamente alla posizione complessiva del singolo dipendente, con conseguente riduzione proporzionale delle prestazioni garantite.
In tali casi il capitale residuo continuerà ad essere rivalutato come indicato all’Art. 11.
Art. 14 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.
Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare.
Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:
In caso di recesso dal contratto:
– richiesta sottoscritta dalla Contraente;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.
In caso di riscatto:
– richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente;
– eventuale idonea documentazione (ad esempio dichiarazione del Contraente) che attesti la risoluzione del rapporto di lavoro da parte di un dipendente Assicurato;
– in caso di riscatto per richiesta di anticipazione, apposita dichiarazione del Contraente dalla quale risulti che la richiesta di anticipazione è rispondente alle disposizioni di legge in materia.
In caso di decesso:
– richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
– certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
– relazione medica dettagliata redatta dall’ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
– atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento e contenente:
• in presenza di testamento:
− nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
− nel caso in cui il Contraente sia diverso dall’Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell’Assicurato completo degli allegati previsti;
− l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o
degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari).
• in assenza di testamento:
− le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza).
Per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati.
− dichiarazione unanime da parte degli eredi legittimi indicante se la ripartizione deve essere fatta in parti uguali o secondo le regole della successione legittima; in caso di mancato accordo la Compagnia liquiderà la prestazione in base alle quote della successione legittima;
− in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
− in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente al fine di consentire alla Compagnia di valutare l’operatività della garanzia.
A scadenza:
– richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dal Contraente e dai Beneficiari;
– certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell’Assicurato;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
– in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione.
Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.
La Compagnia, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.
Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante fax al numero 000-0000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx – Italia.
In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell’Intermediario presso cui è stato stipulato il contrattoDecorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.
Art. 15 – Cessione del contratto.
In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l’avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente. In tale momento la Compagnia ha l’obbligo di effettuare l’annotazione relativa all’avvenuta cessione in polizza o su appendice.
La Compagnia secondo quanto disposto dall’art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.
Art. 16 – Beneficiari della prestazione.
In caso di vita dell’Assicurato, Beneficiario è il Contraente. In caso di morte dell’Assicurato, Beneficiario è la persona o le persone indicate nel Modulo di Polizza.
Tuttavia il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tali designazioni.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:
− dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l’accettazione del beneficio;
− dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente. In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Art. 17 – Imposte e tasse.
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Art. 18 – Foro competente.
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l’Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.
Art. 19 – Comunicazioni del Contraente alla Compagnia.
In caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell’art. 1926 cod. civ..
In caso di trasferimento di residenza del Contraente in un altro Stato membro dell’Unione Europea, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia entro i 30 giorni successivi. L’inosservanza di tale obbligo comporta il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.
In caso di trasferimento di domicilio/sede del Contraente in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.
Art. 20 – Prescrizione.
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
Art. 21 – Legge applicabile al contratto.
Al contratto si applica la legge italiana.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “XX.XXX.XX.”
1 − Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome “Rivalutazione Speciale Vita” ed indicata di seguito con la sigla “XX.XXX.XX.”. La gestione “XX.XXX.XX.” è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.
2 − La valuta di denominazione della gestione “XX.XXX.XX.” è in Euro.
3 − Il rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.” viene calcolato al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
4 − Obiettivi e politiche di investimento:
a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
▪ titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
▪ azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
▪ organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
– fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
– fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
– fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
– hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
▪ immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:
▪ aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
▪ valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.
Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.
Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
− salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
− ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.
L’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
5 − La gestione “XX.XXX.XX.” è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione “XX.XXX.XX.” non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6 − Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione “XX.XXX.XX.”.
7 − Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
8 − Sulla gestione “XX.XXX.XX.” possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9 − Il rendimento della gestione “XX.XXX.XX.” beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10 − Il tasso medio di rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.” si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione “XX.XXX.XX.”, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione “XX.XXX.XX.” nello stesso periodo.
Nel risultato finanziario della gestione “XX.XXX.XX.”, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione “XX.XXX.XX.”, comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione “XX.XXX.XX.” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione “XX.XXX.XX.” per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio della gestione “XX.XXX.XX.” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione “XX.XXX.XX.”.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione “XX.XXX.XX.” ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.”.
L’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno successivo.
Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione “XX.XXX.XX.” sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.
11 − È ammessa la possibilità di fusione della gestione “XX.XXX.XX.” con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione “XX.XXX.XX.” in senso meno favorevole ai Contraenti;
g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.
In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione “XX.XXX.XX.” circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.
La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
12 − La gestione “XX.XXX.XX.” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione “XX.XXX.XX.” al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “XX.XXX.XX.”, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
13 − Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
GLOSSARIO
Adeguata verifica della clientela
L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Tale attività prevede i seguenti adempimenti:
a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
❖ cliente (contraente) ed eventuale esecutore,
❖ beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Anno assicurativo Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato.
Capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.
Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento Assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa.
Cessione, pegno, vincolo Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia o Impresa o o Società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale la Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Composizione della Gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Condizioni di Assicurazione (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.
Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Costi (o spese) Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Detraibilità fiscale (del premio versato)
Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
Diritto proprio (del Beneficiario)
Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Durata contrattuale Periodo durante il quale il contratto è efficace.
Durata del pagamento dei premi
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto nel contratto stesso.
Esclusioni/Limitazioni Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
Età assicurativa L’età dell’Assicurato espressa in anni interi arrotondata all’anno successivo se dal compimento dell’anno sono decorsi più di sei mesi.
Fascicolo informativo L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
– Scheda sintetica;
– Nota Informativa;
– Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento della gestione separata;
– Glossario;
– Modulo di polizza.
Gestione separata (o speciale)
Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurative.
Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Intermediario Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività.
Invalidità totale e permanente
Perdita definitiva ed irrimediabile della capacità dell’Assicurato, per sopravvenuta infermità o per sopraggiunto difetto fisico o mentale, oggettivamente accertabile, di svolgere in modo permanente ed a meno di un terzo del normale, la propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Ipotesi di rendimento Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.
ISVAP Vedi “IVASS”.
IVASS (ex ISVAP) L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP.
Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS".
Liquidazione Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento Assicurato.
Modulo di adesione Il modulo sottoscritto da ciascuno degli Assicurati e contenente dichiarazioni rilevanti ai fini della copertura assicurativa.
Normativa FATCA Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
Nota informativa Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Polizza Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza caso morte
(o in caso di decesso)
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato. E’ a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell’Assicurato.
Polizza con partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione.
Polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
Polizza rivalutabile Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.
Posizione individuale L'identificativo individuale, relativo a ciascun Assicurato, che viene costituito in occasione del versamento del primo premio ad esso afferente nel piano assicurativo.
Posizione assicurativa La componente del piano assicurativo generata dal versamento di ciascun premio.
Premio aggiuntivo Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Premio complessivo Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
Premio unico Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto.
Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.
Prestazione assicurativa Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato.
Prestazione minima garantita
Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere.
Principio di adeguatezza Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Prospetto annuale della composizione della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
Quietanza Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla Società, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale.
Recesso (o ripensamento) Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento della gestione separata
L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.
Rendiconto annuale della gestione separata
Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.
Rendimento finanziario Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.
Rendimento minimo trattenuto
Rendimento finanziario fisso che la Compagnia può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata.
Ricorrenza annuale L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Riscatto parziale Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Rischio demografico Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’Assicurato che si ricollega l'impegno della Compagnia di erogare la prestazione assicurativa.
Riserva matematica Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.
Rivalutazione minima garantita
Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.
Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda sintetica Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurative, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.
Sinistro Verificarsi dell’evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell’Assicurato.
Società di revisione Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
Sostituto d'imposta Xxxxxxxx obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurative. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurative iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.
Trasformazione Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati, in un apposito documento, gli elementi essenziali del contratto trasformato.
Modulo di polizza
CATTOLICA&IMPRESA T.F.R.
POLIZZA N. emessa sulla base del questionario per la
ASSICURATI
valutazione e l’adeguatezza del contratto N.
……………………………….
TFR1
Codice tariffa
GENERALITÀ DEL CONTRAENTE | |
Ragione/Denominazione sociale | |
Codice Fiscale | Partita IVA |
(se diversa dal codice fiscale) | |
Indirizzo | C.A.P. |
Comune | Provincia |
Nazione | |
Fax | |
Telefono | |
Sottogruppo | ATECO |
GENERALITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO | |
Cognome | |
Nome | |
Sesso: M 🗆 F 🗆 Data di nascita | |
Comune di nascita Provincia di nascita | |
Nazione di nascita | |
Codice Fiscale | |
Indirizzo C.A.P. | |
Comune di residenza Provincia di residenza | |
Nazione di residenza | |
Telefono cellulare Telefono ufficio | |
Fax E-mail | |
Documento identificativo | |
Numero documento | |
Rilasciato da In Il | |
In qualità di soggetto operante per conto di terzi, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro di aver fornito complete e vere | |
generalità del Contraente. | |
FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O DELEGATO |
unico
Tipo di premio:
Ora: 24.00
Scadenza - Data:
Numero teste assicurate
alla decorrenza della polizza:
Ora: 24.00
Decorrenza - Data:
Xxxxxx (in anni):
Premio complessivo alla sottoscrizione: Capitale investito alla sottoscrizione:
DATI TECNICI DI POLIZZA
Nazione
Provincia
Nominativo o Denominazione Indirizzo
C.A.P. Comune
NOMINATIVO/INDIRIZZO DI DOMICILIAZIONE DELLA CORRISPONDENZA (compilare solo nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata ad un nominativo o a un indirizzo diverso da quello indicato nel riquadro “Generalità del Contraente”)
Soggetti indicati nell’elenco allegato composto da fogli
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE |
IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA SCHEDA SINTETICA, DELLA NOTA INFORMATIVA, DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E DEL GLOSSARIO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE POLIZZA. IL CONTRAENTE DICHIARA INOLTRE DI AVER RICEVUTO IL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO. Il Contraente Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante |
Il Contraente si impegna a consegnare le Condizioni di Assicurazione e l’informativa relativa al trattamento dei dati personali (ai sensi del D.lgs. n°196/2003 e s.m.i.) ai singoli Assicurati all'ingresso in Assicurazione. Il Contraente Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante |
Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. Il recesso si esercita mediante l’invio di fax al numero 0000000000 o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Collettive – Largo Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente il premio corrisposto.
Il sottoscritto Contraente dichiara di accettare integralmente il contenuto delle Condizioni di Assicurazione a lui consegnate, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.
Il sottoscritto Contraente dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i..
SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA
Luogo e data, Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Il Contraente
Timbro della Società e Firma del Legale Rappresentante
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del premio unico iniziale di Euro deve essere effettuato tramite:
- bonifico bancario, bonifico postale, postagiro (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di proposta di polizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia che verrà indicato dall’Agenzia al momento della stipula del contratto ovvero sul conto della Compagnia (modalità prevista esclusivamente per i broker), fermo restando che per specifiche esigenze procedurali la Compagnia si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato direttamente a Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa;
- assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato al “Nome Cognome (Ragione sociale) Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione.
L’Intermediario (timbro e firma leggibili)
Il Contraente (timbro e firma leggibili)
Luogo e data:
SPAZIO RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO
Cognome e nome dell’Intermediario (in stampatello) Codice e denominazione dell'Intermediario
NO
SI
Iniziativa
FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
Codice iniziativa Descrizione iniziativa
POSIZIONI INDIVIDUALI
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
ASSICURATO (Cognome e nome – Codice fiscale – data di nascita – età – sesso) | Capitale investito | Premio versato |
Beneficiario in caso di vita dell’Assicurato: | il Contraente stesso | |
Beneficiario in caso di morte dell’Assicurato: |
Elenco Assicurati - pag. 1 di 1 Allegato al Modulo di Polizza
Mod. TFR1 - Edizione aggiornata al 25/05/2018
Il presente Fascicolo Informativo è aggiornato alla data del 25 maggio 2018
SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA SEDE LEGALE: LUNGADIGE CANGRANDE, 16 – 00000 XXXXXX
TEL. 000 00000 000 – FAX 000 0 000 000
MOD. TFR1 - ED. 25/05/2018