REGIONE TOSCANA - SETTORE LAVORO
ALLEGATO A)
REGIONE TOSCANA - SETTORE LAVORO
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI A FAVORE DI IMPRESE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE
PER L’ANNO 2013
PREMESSA
La Regione Toscana adotta il presente AVVISO in coerenza con:
- il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente la “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013”;
- la Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- il Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;
- la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera GR 127 del 20/02/2012 Regolamento (CE) n. 1081/2006 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo "Competitività Regionale e Occupazione" FSE 2007-2013. Modifiche ed integrazioni.
- il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003, e successive modifiche e integrazioni;
- il Piano di indirizzo generale integrato 2012-2015 di cui alla LR 32/2002, approvato con Delibera del Consiglio regionale n. 32 del 17/04/2012;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015, adottato con risoluzione del Consiglio Regionale n. 49 del 29/06/2011;
- del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- della L. 223/1991 relativa alle “Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro”;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 885 del 12.10.2009 “Misure di sostegno per il lavoratori a tempo determinato provenienti da aziende colpite dal processo di crisi”;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 321 del 15 marzo 2010 “Pacchetto anticrisi a sostegno dell’occupazione”;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 252 dell’11 aprile 2011 “Interventi per l’anno 2011 a sostegno dell’occupazione: incentivi alle imprese per le assunzioni dei lavoratori”;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n 96 del 13 febbraio 2012 “Incentivi alle imprese per le assunzioni dei lavoratori: interventi a sostegno dell’occupazione per l’anno 2012”;
- della Delibera G.R. n. 692 del 30/07/2012 “Regolamento (CE) n.1081/2006 – Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione FSE 2007-2013. Modifiche ed integrazioni”, con la quale viene riconosciuto Sviluppo Toscana S.p.A quale nuovo Organismo Intermedio nell’esecuzione delle operazioni di alcune attività del POR CRO FSE 2007- 2013;
- della Delibera G.R. n.1170 del 17/12/2012 “Interventi a sostegno dell’occupazione: incentivi alle imprese per le assunzioni di lavoratori”
- dell’Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento ad oggetto "Conciliazione dei tempi di vita e lavoro per il 2012" Repertorio atti n. 119CU del 25.10.2012,
Art. 1 Finalità generali
Il presente AVVISO si configura quale strumento attuativo delle azioni definite:
1. nel Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;
2. nella Delibera X.X. x. 000 xxx 00/00/0000 Xxxxxxxxxxx (XX) n. 1081/2006 - Provvedimento attuativo di dettaglio (PAD) del POR Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” FSE 2007-2013. Modifiche ed integrazioni.
3. nel Piano di Indirizzo Generale Integrato che riconosce quali obiettivi strategici della programmazione regionale il sostegno all’inserimento, la qualificazione delle competenze e il reimpiego dei giovani, delle donne e dei lavoratori con contratti a tempo non indeterminato da un lato, dei lavoratori in mobilità, dei lavoratori licenziati e dei lavoratori in età avanzata dall’altro, attraverso interventi finanziati da fondi di incentivazione all’assunzione, prevedendo benefici per le imprese che assumono tali categorie di lavoratori;
4. nel Patto per l’occupazione femminile siglato il 22 Luglio 2010 tra la Regione Toscana, le Amministrazioni Provinciali e i Circondari, le Parti Sociali, la Consigliera Regionale di Parità che prevede di proseguire ed implementare gli interventi volti ad incentivare le assunzioni di donne da parte delle imprese toscane;
5. nel Progetto GiovaniSì, di cui al Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015;
6. nella Delibera G.R. n. 1170 del 17/12/2012 “Interventi a sostegno dell’occupazione: incentivi alle imprese per le assunzioni di lavoratori”.
Art. 2 Risorse finanziarie
Gli interventi previsti dal presente AVVISO, meglio definiti nel successivo Art. 3, sono finanziati per un importo totale di € 13.000.000,00 secondo lo schema di seguito specificato:
- per € 12.600.000,00 con risorse del POR FSE Ob. CRO 2007/2013 Asse II “Occupabilità”, riconducibili agli obiettivi specifici (e) ed (f) al punto 7 del PAD approvato con la Delibera GR 873/2007 e successive modifiche, seguendo la seguente ripartizione finanziaria: per € 4.382.500,00 sull’annualità 2010; per € 7.146.250,00 sull’annualità 2011; per € 1.071.250,00 sull’annualità 2012. Tali risorse sono già state assegnate a Sviluppo Toscana, in qualità di Organismo Intermedio, con Decreto Dirigenziale n. 5802 del 06 dicembre 2012 .
- per € 400.000,00 sul capitolo 61346 del Bilancio 2013;
Gli incentivi alle imprese relative ad assunzioni part time di donne over 30, giovani laureate e dottori di ricerca donne, di cui al successivo art. 3 punti 1-2-3-4-5, saranno in parte finanziate da risorse provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità nell’ambito dell’Intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento ad oggetto "Conciliazione dei tempi di vita e lavoro per il 2012" Repertorio atti n. 119CU del 25.10.2012, per un importo da definire.
Art. 3 Tipologia interventi - Soggetti destinatari
Il presente AVVISO mette a disposizione incentivi alle imprese per favorire l’occupazione. In particolare, sono previsti incentivi per le imprese che assumono le sotto specificate tipologie di lavoratori:
1. donne disoccupate/inoccupate, iscritte ai centri per l’impiego delle Province della Toscana che abbiano compiuto il 30° anno di età, assunte a tempo indeterminato. Lo stato di disoccupazione delle donne over 30 deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l’Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000).
2. giovani laureati, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999) assunti a tempo indeterminato con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento.
3. giovani laureati, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999) assunti a tempo a tempo determinato con contratti di durata di almeno
12 mesi con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento;
4. dottori di ricerca, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999), assunti a tempo indeterminato con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento;
5. dottori di ricerca, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999) assunti a tempo determinato con contratti di durata di almeno 12 mesi e livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento.
Per l’assunzione dei giovani laureati e dottori di ricerca, è necessario che il laureato sia assunto con mansioni di elevata complessità tali da richiedere una qualificazione di livello universitario.
Il laureato dovrà essere assunto con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento. Il parere circa la rispondenza del contratto e delle mansioni svolte dal laureato è demandato ad una Commissione costituita dalle Organizzazioni datoriali e Sindacali presenti in Tripartita. Le Parti datoriali che compongono la commissione suddetta sono quelle rappresentanti il settore cui afferisce l’impresa richiedente il contributo.
6. lavoratori iscritti alle liste di mobilità delle Province della Toscana e i lavoratori licenziati a partire dal 01/01/2008 per giustificato motivo oggettivo, ai sensi della L.604/66, e che alla data dell’assunzione siano in stato di disoccupazione. Le assunzioni dovranno essere a tempo indeterminato e, nel caso dei lavoratori licenziati dal 01/01/2008, lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l’Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000).
7. lavoratori in forza all’azienda con contratti a tempo determinato nel caso in cui gli stessi siano trasformati in contratti a tempo indeterminato almeno 4 mesi prima della scadenza prevista nel contratto iniziale Per il computo dei 4 mesi necessari tra la data di scadenza del contratto a tempo determinato e la data di trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato, si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile ed, in particolare, all’art. 2963 che disciplina il computo dei termini in base al calendario comune1.
8. soggetti prossimi alla pensione cui xxxxxxxx non più di 5 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente, in possesso di stato di disoccupazione secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, o in situazione di mobilità non indennizzata, o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, assunti a tempo indeterminato;
9. soggetti prossimi alla pensione cui xxxxxxxx non più di 3 anni di contribuzione per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico secondo la normativa vigente, in possesso di stato di disoccupazione secondo quanto stabilito dalla normativa in vigore, o in situazione di
1 Detto articolo stabilisce il computo del tempo a mese in questi termini: “la scadenza del termine si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale”. Esempio: se il contratto a termine scade il 30 luglio 2013, la trasformazione dovrà essere effettuata al massimo entro il 30 marzo 2013 e non successivamente. Inoltre lo stesso articolo precisa che “se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese”. Esempio: se il contratto a termine scade il 31 agosto 2013, la trasformazione dovrà essere effettuata al massimo entro il 30 aprile 2012 e non successivamente.
mobilità non indennizzata, o che siano comunque privi di ammortizzatori sociali, assunti a tempo determinato.
Lo stato di disoccupazione dei soggetti prossimi alla pensione deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l’Impiego delle Province della Toscana ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000).
Per le sole aziende temporaneamente colpite dal processo di crisi, sono previsti incentivi per le figure professionali non coinvolte da provvedimenti di cassa integrazione:
10. contratti a tempo determinato in scadenza prorogati nell’anno 2013 con contratti a tempo determinato della durata minima di 12 mesi;
11. contratti di collaborazione a progetto in scadenza trasformati nell’anno 2013 in contratti a tempo determinato della durata minima di 12 mesi.
Per le due tipologie di incentivo dedicate alle sole aziende temporaneamente in crisi, sia in caso di proroga del contratto a tempo determinato che in quello di trasformazione da contratto xx.xxx a contratto a tempo determinato, l’instaurazione del contratto di lavoro a tempo determinato dovrà essere oggetto di specifico accordo, sottoscritto dal datore di lavoro e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, contenente l’attestazione dello stato di temporanea crisi dell’azienda e la previsione della sua prosecuzione.
Art. 4 Soggetti beneficiari
Possono beneficiare degli incentivi descritti nel presente AVVISO tutte le imprese:
1. iscritte alla Camera di Commercio con unità operative interessate alle assunzioni (o stabilizzazione dei contratti a tempo determinato) localizzate sul territorio della Regione Toscana;
2. in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “de minimis”, prevista dal Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli Aiuti di importanza minore (“de minimis”), per la quale si rimanda al successivo art. 7.
Nel caso degli incentivi descritti all’Art. 3 - punti 2. 3. 4. 5. (giovani laureati - dottori di ricerca), oltre ad essere iscritte alla Camera di Commercio con unità operative interessate alle assunzioni/stabilizzazioni localizzate in Regione Toscana ed essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “de minimis”, le imprese beneficiarie devono:
- rientrare nella definizione di Piccola e Media Impresa (PMI) così come stabilito dalla normativa comunitaria in vigore (Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea);
- avere come codice di attività primaria (dato verificabile dalla visura camerale) una delle seguenti macroaree, ad esclusione dei codici ritenuti inammissibili al regime “de minimis” (vedi Art. 7):
Codice Ateco 2007 | Descrizione |
A | AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
B | ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE |
C | ATTIVITÀ MANIFATTURIERE |
D | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA |
E | FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO |
F | COSTRUZIONI |
G | COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI |
H | TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO |
I | ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE |
J | SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE |
L | ATTIVITA' IMMOBILIARI |
N | NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE |
Infine, nel caso degli incentivi descritti all’Art. 3 - punti 10 e 11 (incentivi per le sole aziende colpite temporaneamente dal processo di crisi), oltre ad essere iscritte alla Camera di Commercio con unità operative interessate alle assunzioni/stabilizzazioni localizzate in Regione Toscana ed essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “de minimis”, le imprese beneficiarie devono:
- essere in possesso dello specifico accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori contenente l’attestazione dello stato di temporanea crisi dell’azienda e la previsione della sua prosecuzione.
Art. 5 Tipologie ed importo dei contributi
DONNE DISOCCUPATE/INOCCUPATE:
- Euro 6.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time;
- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time;
GIOVANI LAUREATI:
- Euro 6.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time;
- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato part-time;
- Euro 3.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;
- Euro 2.000,00 per ogni assunzione con contratto a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi;
Nel caso in cui il contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi venga trasformato a tempo indeterminato l’impresa deve inoltrare ulteriore domanda di contributo per richiedere:
- Euro 3.000,00 per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time;
- Euro 1.000,00 per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time;
- Euro 4.000,00 per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time;
DOTTORI DI RICERCA:
- Euro 6.500,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time;
- Euro 3.250,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time;
- Euro 3.250,00 per ogni assunzione a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;
- Euro 2.200,00 per ogni assunzione a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi;
Nel caso in cui il contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi venga trasformato a tempo indeterminato l’impresa deve inoltrare ulteriore domanda di contributo per richiedere:
- Euro 3.250,00 per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time;
- Euro 1.050,00 per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time;
- Euro 4.300,00 per ogni stabilizzazione del contratto di lavoro da tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi a contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time.
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITA’ E LAVORATORI LICENZIATI A PARTIRE DAL 01/01/2008:
- Euro 8.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato full-time;
- Euro 4.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato part-time;
Inoltre, al fine di sostenere e stimolare il reinserimento lavorativo riducendo il gap delle conoscenze e competenze potenzialmente prodottosi nel periodo di inattività, le imprese che assumono a tempo
indeterminato lavoratori appartenenti alla sopra citata categoria possono richiedere un voucher formativo aziendale per qualificare o riqualificare le persone assunte, fino ad un massimo di 3.000 €2. Il voucher può essere richiesto dall’impresa in sede di compilazione della richiesta di contributo per l’assunzione o successivamente, comunque entro il 31 dicembre 2013, e può essere utilizzato entro 12 mesi dalla data dell’assunzione.
Anche il voucher formativo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria in regime di “de minimis”.
STABILIZZAZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO:
- Euro 3.000,00 per ogni stabilizzazione di contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato full-time se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato;
- Euro 1.500,00 per ogni stabilizzazione di contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato part-time se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto a tempo determinato;
- Euro 3.600,00 per ogni stabilizzazione di contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato full-time se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza di donne over 45 e/o uomini over 50;
- Euro 1.800,00 per ogni stabilizzazione di contratto da tempo determinato in contratto a tempo indeterminato part-time se effettuata almeno 4 mesi prima della scadenza di donne over 45 e/o uomini over 50.
SOGGETTI PROSSIMI ALLA PENSIONE:
- Euro 3.000,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato di uomini che siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- Euro 3.600,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato di donne che siano a meno di 5 anni dalla pensione in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
2 Inoltre, per le imprese che assumono tali categorie di lavoratori, la Legge Regionale n. 77 del 27 dicembre 2012 "Legge finanziaria per l’anno 2013”, all’art. 2 comma 1 prevede per i tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2012 la deduzione dalla base imponibile dell’IRAP. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della sopra citata legge, la Giunta regionale disciplinerà le modalità applicative necessarie per usufruire della suddetta deduzione.
- Euro 3.000,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo determinato di uomini che siano a meno di 3 anni dalla pensione, in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali;
- Euro 3.600,00 annui per ogni assunzione con contratto a tempo determinato di donne che siano a meno di 3 anni dalla pensione, in stato di disoccupazione o mobilità non indennizzata o comunque privi di ammortizzatori sociali.
RINNOVO DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO IN SCADENZA PER ALMENO 12 MESI (PER LE SOLE AZIENDE COLPITE TEMPORANEAMENTE DAL PROCESSO DI CRISI):
- Euro 2.000,00 per ogni rinnovo di contratto a tempo determinato full-time in scadenza della durata minima di 12 mesi;
- Euro 1.200,00 per ogni rinnovo di contratto a tempo determinato part-time in scadenza della durata minima di 12 mesi;
TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI XX.XXX IN SCADENZA IN CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DELLA DURATA MINIMA DI 12 MESI
(PER LE SOLE AZIENDE COLPITE TEMPORANEAMENTE DAL PROCESSO DI CRISI):
- Euro 2.000,00 per ogni trasformazione di contratto xx.xxx in contratto a tempo determinato full-time della durata minima di 12 mesi;
- Euro 1.200,00 per ogni trasformazione di contratto xx.xxx in contratto a tempo determinato part-time della durata minima di 12 mesi.
Art. 6 Azioni ammissibili e requisiti di ammissibilità Azioni ammissibili:
- Le assunzioni a tempo indeterminato, le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, le assunzioni a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi e, per le sole aziende colpite temporaneamente dal processo di crisi, i rinnovi dei contratti a tempo determinato o le trasformazione dei contratti xx.xxx in contratti a tempo determinato, oggetto degli incentivi qui descritti sono quelle realizzate a partire dal 1° gennaio 2013.
- Il rapporto di lavoro deve essere instaurato e svolto sul territorio della Regione Toscana. I lavoratori destinatari degli interventi devono, al momento della presentazione della richiesta di contributo, essere in possesso dei requisiti richiesti nel presente AVVISO.
- Gli incentivi descritti non sono tra loro cumulabili: non sono ammesse richieste di contributo relativamente ad uno stesso lavoratore su tipologie diverse.
- E’ possibile tuttavia cumulare, per la stessa lavoratrice, l’incentivo previsto dalla tipologia: “donne disoccupate/inoccupate, iscritte ai centri per l’impiego delle Province della Toscana che abbiano compiuto il 30° anno di età, assunte a tempo indeterminato” con l’incentivo previsto per la tipologia: “giovani laureate /dottori di ricerca”, di età non superiore ai 35 anni (40 anni per gli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/1999) assunte a tempo indeterminato con livello di inquadramento contrattuale adeguato rispetto a quanto stabilito dal relativo CCNL di riferimento.
- Gli incentivi descritti in questo AVVISO non si riferiscono ai contratti di apprendistato.
- Gli incentivi alle assunzioni descritti in questo AVVISO e i voucher formativi (previsti per i soli lavoratori provenienti dalle liste di mobilità e per i lavoratori licenziati dall’1/01/2008) non possono essere cumulati con misure analoghe previste dalla Regione Toscana o da altre Amministrazioni pubbliche.
- L’incentivo non può essere concesso all’azienda laddove l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale si è verificata una cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 24 mesi precedenti presso la stessa azienda.
- La concessione degli incentivi è esclusa se la costituzione del rapporto di lavoro/stabilizzazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato non deriva da una libera opzione del datore di lavoro ma da un preciso obbligo previsto dalla legge.
- Per contratto di lavoro full-time, si intende il numero di ore stabilite dal CCNL della categoria di riferimento; per contratto di lavoro part-time, si intende almeno il 50% delle ore stabilite dal contratto full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento. Non saranno ammesse richieste di contributo per part-time inferiori al 50% dell’orario full-time stabilito dal CCNL di riferimento.
- Per la sola e specifica tipologia “assunzione dei giovani laureati” (e dottori di ricerca), si considerano “assunzioni a tempo indeterminato” anche le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato a prescindere dalla data di scadenza del contratto a tempo determinato, purché effettuate nel corso del 2013.
Requisiti di ammissibilità:
Per gli incentivi di cui all’Art. 3 punti: da 1 a 9 l’impresa, in fase di compilazione della richiesta di contributo, ai fini dell’ammissibilità della stessa, è tenuta a dichiarare quanto segue:
1. di non aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti l’assunzione o la stabilizzazione oggetto del contributo (ai sensi dell’art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m);
2. di aver incrementato, rispetto alla media del semestre precedente, il numero dei lavoratori in organico presenti in azienda a tempo indeterminato grazie alla nuova assunzione o stabilizzazione per la quale si richiede il contributo. La dichiarazione di cui al presente punto non è dovuta nel caso di assunzioni a tempo determinato di cui all’Art. 3 – punti da 3 a 5; è comunque dovuta nel caso in cui l’azienda che abbia presentato richiesta di contributo di cui all’Art. 3 – punti da 3 a 5, proceda successivamente a richiedere l’ulteriore contributo così come specificato all’Art. 5;
3. di non interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo per almeno due anni e sei mesi successivi l’assunzione e/o la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Per i contratti a tempo determinato di non interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo per almeno 12 mesi successivi l’assunzione;
4. di essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
5. di essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
6. di non aver beneficiato di altri incentivi pubblici a sostegno dell’occupazione e/o voucher formativi (previsti per i soli lavoratori provenienti dalle liste di mobilità e per i lavoratori licenziati dall’1/01/2008) per lo stesso lavoratore.
7. per le sole imprese che presentano richiesta di contributo per la tipologia “giovani laureati/dottori di ricerca, di rientrare nella definizione di Piccola e Media Impresa (PMI) così come stabilito dalla normativa comunitaria in vigore (Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea).
Per gli incentivi di cui all’Art. 3 punti 10 e 11 l’impresa, in fase di compilazione della richiesta di contributo, ai fini dell’ammissibilità della stessa, è tenuta a dichiarare quanto segue:
1. di non aver fatto ricorso a procedure di licenziamento collettivo nei dodici mesi precedenti l’assunzione o la stabilizzazione oggetto del contributo (ai sensi dell’art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m);
2. di essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
3. di essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
4. di non interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo per almeno 12 mesi successivi l’assunzione;
5. di non aver beneficiato di altri incentivi pubblici a sostegno dell’occupazione per lo stesso lavoratore.
Le domande di contributo saranno ammissibili se l’impresa risulterà in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente AVVISO e se presenterà richiesta di contributo completa di tutta la documentazione così come previsto nel successivo Art. 6. Il contributo verrà erogato solamente se, al momento dell’istruttoria e dei successivi controlli effettuati da Sviluppo Toscana spa prima del pagamento del contributo, il lavoratore oggetto della assunzione risulterà essere ancora occupato presso la stessa azienda. Nel caso in cui emergano delle irregolarità sul possesso e sulla permanenza dei requisiti richiesti dal presente AVVISO Sviluppo Toscana S.p.A., per conto della Regione Toscana, è tenuta a predisporre l’avvio del procedimento di revoca del contributo concesso con ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate così come stabilito dal successivo Art. 10 “Revoca del contributo”.
Art. 7 Normativa Aiuti di Stato: Regolamento CE n. 1998/2006
Si definisce “aiuto di Stato” qualsiasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura parziale di una o più spese che, altrimenti, l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività. Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente AVVISO si configurano come “aiuti di Stato” e devono, quindi, rispettare la normativa comunitaria in materia.
La normativa comunitaria applicata nel presente AVVISO è il Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli Aiuti di importanza minore (“de minimis”).
Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.
L’impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” non può, nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro, incluso l’aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all’esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro. Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del “de minimis”, i contributi “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell’arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l’impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola “de minimis” – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il calcolo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.
La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di Stato.
I seguenti casi risultano inammissibili al regime “de minimis”:
- erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al “de minimis” le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese “in crisi”, secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUUE serie C n. 244 del 01.10.2004);
- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUUE serie L 17 del 21.2.2000).
- aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007):
A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E |
SERVIZI CONNESSI |
01.1 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI |
01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI |
01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE |
01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI |
01.5 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: |
ATTIVITÀ MISTA |
01.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA |
RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive) |
01.63.00 Attività che seguono la raccolta |
Nella classe 01.63 s’intendono incluse: |
- attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità |
riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64 |
- taglio e riessicazione del tabacco, cfr. 12.00 |
01.64 Lavorazione delle sementi per la semina |
Nella classe 01.64 s’intende inclusa: |
- lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41 |
01.7 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI |
B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE |
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) |
05.1 ESTRAZIONE DI ANTRACITE |
05.2 ESTRAZIONE DI LIGNITE |
09.9 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L’ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI |
MINERALI |
09.90 Attività di supporto per l’estrazione da cave e miniere di altri minerali |
09.90.0 Attività di supporto per l’estrazione da cave e miniere di altri minerali |
Art. 8 Modalità e termini di presentazione delle richieste di contributo - documentazione
Le richieste di contributo dovranno essere presentate esclusivamente on line utilizzando la piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/ dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del presente AVVISO fino alle ore 17.00 del 31 dicembre 2013. Le domande dovranno essere firmate digitalmente e inoltrate per via telematica, complete di tutte le dichiarazioni e i documenti obbligatori descritti negli articoli successivi, pena la non ammissibilità delle stesse. Il legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo, o il soggetto incaricato alla compilazione della domanda, dovrà richiedere a Sviluppo Toscana S.p.A. il rilascio delle “chiavi di accesso” al sistema informatico. Le credenziali di accesso verranno rilasciate dal giorno di apertura dell’AVVISO e sino alle ore 12.00 del 30 dicembre 2013. Per richiedere l’accesso al sistema informatico, il legale rappresentante dell’impresa richiedente, o il soggetto incaricato della compilazione della domanda, dovrà fornire i propri dati anagrafici e quelli dell’impresa compilando la scheda on line e allegando, in formato PDF/A, i seguenti documenti:
- copia fronte e retro del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
- copia fronte e retro della tessera recante il codice fiscale del legale rappresentante;
- copia dell'atto di nomina del legale rappresentante o visura camerale dalla quale risulti la sua carica.
Sviluppo Toscana S.p.A., verificata la correttezza formale della richiesta e degli allegati, invierà le credenziali d’accesso direttamente alla casella di posta elettronica indicata dall’impresa in fase di compilazione della richiesta di contributo. Per problematiche tecniche relative all’accesso al sistema informatico, è presente on line un sistema di assistenza attivo dalle ore 9.30 alle ore 13.00, sabato e domenica esclusi (vedi articolo successivo).
La domanda di aiuto (documento generato dal sistema informatico previa compilazione on-line), - l'elenco degli allegati (documento generato dal sistema informatico previo upload degli allegati) e gli allegati (upload) che prevedono la firma del Legale Rappresentante secondo il dettato dell' AVVISO dovranno essere firmati digitalmente. Con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopra citata (SHA-1) non saranno ammesse.
Per prendere visione dell'elenco pubblico dei gestori accreditati si consiglia di consultare il seguente sito: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxxxx.
Per l’assolvimento dell’imposta di bollo (esclusi i soggetti esentati per legge) l’impresa, a conclusione della compilazione della richiesta di contributo in cui dovrà digitare il numero di scontrino e la data di emissione, dovrà inviare, tramite raccomandata AR, a Sviluppo Toscana S.p.A. il frontespizio cartaceo della richiesta di contributo con apposta la marca da bollo da annullare.
Di seguito, si elencano le dichiarazioni da rilasciare obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della richiesta, in sede di compilazione on line della richiesta di contributo:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", relativa agli aiuti di Stato ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 (“de minimis”);
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", relativa ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 5 del presente AVVISO;
3. per le sole imprese non tenute all’adesione agli Organismi Paritetici Territoriali, autocertificazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" a firma del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
4. per le Onlus: dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", di esenzione dall’imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.
Di seguito, si elencano i documenti da allegare obbligatoriamente, pena la non ammissibilità della richiesta, alla domanda di contributo:
- copia leggibile documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa;
- copia leggibile documento d’identità in corso di validità del lavoratore;
- attestazione di aver adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 51, comma 3 bis del D.lgs 81/2008 rilasciata dagli Organismi Paritetici territoriali secondo le modalità da questi stabilite.
Per le aziende che richiedono il contributo relativo ai giovani laureati/dottori di ricerca:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", attestante il titolo di studio conseguito a firma del laureato / dottore di ricerca.
Nel caso di titolo di studio estero, o di titolo di studio rilasciato da Università private, la predetta certificazione sostitutiva dovrà contenere anche la dichiarazione, da parte del laureato/dottore di ricerca, di aver ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza del titolo, indicando anche l’Università che ha rilasciato tale attestazione.
Per le aziende che richiedono il contributo relativo ai lavoratori prossimi alla pensione:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", a firma del lavoratore prossimo alla pensione relativa al numero di anni e/o numero dei mesi mancanti per maturare il diritto al trattamento pensionistico e relativa alla condizione di non essere percettore di ammortizzatori sociali.
Per il contributo dedicato alle aziende colpite temporaneamente dal processo di crisi:
- l’accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori contenente l’attestazione dello stato temporaneo di crisi dell’azienda e la previsione della sua prosecuzione.
Le richieste di contributo non complete della documentazione richiesta, non saranno ammesse al contributo. Sarà possibile, se mancante, integrare esclusivamente:
- copia del documento di identità del legale rappresentante e/o del lavoratore;
- marca da bollo da apporre sul frontespizio cartaceo dell’istanza inviata on-line;
- dichiarazione di esenzione dall’imposta di bollo ai sensi della normativa vigente per le Onlus.
Se la richiesta di contributo riguarda più lavoratori appartenenti alla stessa tipologia di incentivo, è sufficiente presentare un’unica istanza on-line. Se, invece, la richiesta di contributo riguarda diverse tipologie di incentivi, l’impresa dovrà presenterà on line più istanze di contributo con relative stampe di frontespizi e marche da bollo quante sono le tipologie di lavoratori per i quali si richiede il contributo. Per il voucher formativo previsto per i soli lavoratori provenienti dalle liste di mobilità e per i lavoratori licenziati dal 01/01/2008 (Art. 3 punto 6), qualora l’impresa decidesse di usufruirne successivamente alla richiesta di incentivo all’assunzione, dovrà inoltrare la domanda entro il 31/12/2013, utilizzando la procedura “varianti” presente nella piattaforma di Sviluppo Toscana S.p.A.
Art. 9 Approvazione della graduatoria ed erogazione del contributo
Le risorse disponibili stanziate sul presente AVVISO saranno erogate fino ad esaurimento della disponibilità in base all’ordine di ricevimento delle richieste di contributo. L’istruttoria di ammissibilità delle richieste sarà curata da Sviluppo Toscana S.p.A. e consiste nella verifica dei requisiti richiesti
all’impresa, verifica della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese, verifica della documentazione presentata, della sussistenza dei requisiti soggettivi e di tutte le condizioni poste per l’ammissibilità della richiesta di contributo.
L’erogazione del contributo avverrà dopo la certificazione e pubblicazione del decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.) e dopo i successivi controlli effettuati da Sviluppo Toscana.
L’erogazione del contributo per voucher formativi previsti solo per i lavoratori provenienti dalle liste di mobilità e i lavoratori licenziati dall’1/01/2008 di cui al punto 6 dell’Art. 2 avverrà solamente alla conclusione delle attività previste, dopo la quale sarà necessario inserire sulla piattaforma di Sviluppo Toscana, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività relative al voucher prescelto, la seguente documentazione: alla domanda di rimborso devono essere allegati i documenti in originale o copia conforme, relativi a:
- iscrizione al corso di formazione del lavoratore;
- attestato di frequenza del lavoratore al corso di formazione rilasciato dall’agenzia formativa;
- fattura/e o altri documenti contabili, predisposti ai sensi della normativa contabile e fiscale vigente, debitamente quietanzati (ad esempio, bonifico bancario dal quale si evince il CRO, timbro e firma sul documento attestante l’avvenuto pagamento ecc.).
Il pagamento del contributo sarà effettuato da Sviluppo Toscana S.p.A. sul conto bancario indicato dall’impresa nella richiesta di contributo in un’unica soluzione. Le graduatorie delle imprese ammesse e non ammesse al contributo richiesto, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxx/), alla Sezione Imprese- Lavoro e Formazione - Incentivi per sostegno occupazione e sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/). La durata del procedimento amministrativo è fissata in 90 giorni decorrenti dalla fine del mese di riferimento in cui la richiesta di contributo è stata presentata sulla piattaforma on line di Sviluppo Toscana S.p.A e fino alla data di certificazione del decreto di approvazione della graduatoria.
L’esito dell’istruttoria verrà notificato, tramite raccomandata AR, da Sviluppo Toscana S.p.A., esclusivamente alle imprese non ammesse al contributo all’indirizzo della sede legale indicando il motivo della non ammissione al contributo.
Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. possono in ogni momento svolgere controlli allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente AVVISO e la veridicità delle dichiarazioni, delle informazioni e dei documenti prodotti dalle imprese.
Art. 10 Adempimenti e vincoli del soggetto beneficiario
Le imprese beneficiarie degli incentivi a sostegno dell’occupazione sono vincolate a non interrompere il rapporto di lavoro oggetto del contributo.
Sono altresì tenute a dare immediata comunicazione a Sviluppo Toscana S.p.A. relativamente a qualsiasi modifica e/o interruzione del rapporto di lavoro oggetto del contributo, inviandone informazione e documentazione a Sviluppo Toscana S.p.A. tramite raccomandata AR al seguente indirizzo: Sviluppo Xxxxxxx X.x.X. - Xxx Xxxxxxx, 00 – 54100 Massa o per posta certificata xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Art. 11 Revoca del contributo
I contributi oggetto del presente AVVISO sono vincolati al mantenimento del lavoratore in occupazione per almeno 2 anni e 6 mesi calcolati dalla data di assunzione a tempo indeterminato e/o dalla data di stabilizzazione del contratto a tempo determinato.
Per i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi, i contributi devono essere vincolati al mantenimento del lavoratore in occupazione per il periodo di 12 mesi.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente, si procederà alla revoca del contributo, secondo le modalità di seguito specificate:
Per le assunzioni a tempo indeterminato/trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (tipologie di cui all’Art. 3 – punti da 1 – 2 – 4 – 6 – 7):
E’ prevista la REVOCA TOTALE nei seguenti casi:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l’evento si verifica entro 12 mesi dall’assunzione/trasformazione.
E’ prevista la REVOCA PARZIALE nella misura del 50% nel caso di:
- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l’evento si verifica in un periodo compreso tra i 12 mesi e i 2 anni e 6 mesi dall’assunzione/trasformazione.
Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part-time (per almeno il 50% delle ore stabilite dal contratto full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento), a partire dalla data di tale trasformazione il contributo verrà conseguentemente riproporzionato, tenendo conto dell'importo previsto per il part-time dalla tipologia interessata e del tempo rimanente al raggiungimento della soglia minima dei 2 anni e 6 mesi.
Per le assunzioni a tempo determinato (tipologie di cui all’Art. 3 – punti 3 – 5 - 10 e 11):
E’ prevista la REVOCA TOTALE nei seguenti casi:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l’evento si verifica entro 12 mesi dall’assunzione/trasformazione.
E’ prevista la REVOCA PARZIALE nella misura del 50% nel caso di:
- dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, se l’evento si verifica in un periodo compreso tra 12 mesi dall’assunzione/trasformazione e fino alla conclusione del contratto di lavoro.
Nei casi di trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato così come previsto dall’Art. 5 per i giovani laureati e i dottori di ricerca, qualora si verifichino interruzioni del rapporto di lavoro diversi dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si procederà alla revoca parziale così come indicato per le tipologie di cui all’Art. 3 – punti da 1 – 2 – 4 – 6 – 7.
Per le tipologie di cui all’Art. 2 – punti 8 e 9:
E’ prevista la sola REVOCA TOTALE nel caso di:
- licenziamento per giustificato motivo oggettivo. E’ prevista la REVOCA PARZIALE nel caso di:
- dimissioni, pensionamento anticipato rispetto a quanto dichiarato in sede di presentazione della richiesta di contributo, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Il contributo verrà riproporzionato a seconda del periodo effettivamente lavorato rispetto al periodo totale incentivato.
Sia la revoca totale che parziale del contributo comportano, oltre alla restituzione della quota capitale, anche la restituzione degli interessi legali che saranno calcolati:
- dalla data dell'erogazione del contributo alla data in cui l’impresa comunicherà, con le modalità previste dall’art. 9, l’interruzione del rapporto di lavoro;
- dalla data di erogazione del contributo alla data del recupero dello stesso nei restanti casi.
Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui l’impresa beneficiaria sia interessata da trasformazioni inerenti la natura giuridica che non compromettano l’occupazione del lavoratore.
La revoca del contributo sarà disposta con decreto dirigenziale effettuato dal dirigente del Xxxxxxx Xxxxxx. L’eventuale procedimento di recupero, attivato a seguito della revoca, sarà seguito da Sviluppo Toscana S.p.A..
Art. 12 Sostituzione del lavoratore
Nel caso di dimissioni, pensionamento, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo del lavoratore, è possibile procedere, previa comunicazione inviata a Sviluppo Toscana S.p.A., ed entro al massimo 5 mesi dalla data dell’evento di interruzione del rapporto di lavoro, alla sostituzione del lavoratore cessato. Si potrà procedere, tramite nuova assunzione / stabilizzazione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, a sostituire il lavoratore cessato con altro lavoratore in possesso delle stesse caratteristiche di quello sostituito. Questo significa, per esempio, che se l’impresa ha ottenuto un contributo per assunzione di donna disoccupata over 30, nel caso di sue dimissioni, potrà entro 5 mesi da questa data, sostituirla solo con altra donna sempre over 30, sempre disoccupata, sempre iscritta al centro per l’Impiego e assunta a tempo indeterminato. Sviluppo Toscana S.p.A. procederà alla verifica dei requisiti in possesso del lavoratore che subentra autorizzando successivamente tale sostituzione.
Per ogni lavoratore cessato è ammessa una sola sostituzione con altro lavoratore appartenente alla stessa tipologia di contributo.
Se accettata la sostituzione del lavoratore, non si procederà alla revoca del contributo. Per il soggetto beneficiario il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 6 del presente AVVISO decorrerà dalla data di assunzione/ stabilizzazione del lavoratore che sostituisce quello cessato.
Art. 13 Informazioni
Il presente AVVISO è pubblicato on line sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A., sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché alla Sezione: Lavoro e Formazione, Bandi, Bandi attivi Settore Lavoro e Formazione, Incentivi alle imprese a sostegno dell’occupazione. Per l’assistenza all’AVVISO pubblico nonché per informazioni e supporto alla compilazione delle richieste di contributo, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Per tutte le problematiche tecniche relative all’accesso al sistema informatico, è possibile rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
Per tutte le altre informazioni e comunicazioni è possibile rivolgersi a:
Sviluppo Toscana S.p.A – Via Dorsale, 13 – 54100 Massa Tel. 0550935416- dalle 9.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì.
Posta certificata: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx
La responsabile di funzione di Sviluppo Toscana per questa attività è la Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxx.
Art. 14 Tutela privacy
Tutti i dati personali in possesso dell’Amministrazione Regionale in ragione del presente AVVISO confluiranno in un archivio, di cui è titolare la Regione Toscana – Giunta Regionale. Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale e informatizzata, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e saranno comunicati ai soggetti indicati dalla vigente normativa e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana nonché sul sito web della Regione Toscana. La Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del Settore Lavoro: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Art. 15 Responsabile del procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, la Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Lavoro, Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx.