CONVENZIONE DI SERVIZIO DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI RELATIVI AI SERVIZI DI …… tra
COMUNE DI CUNEO SETTORE ELABORAZIONE DATI
ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Xxx Xxxx 00, 00000 XXXXX
CONVENZIONE DI SERVIZIO
DELLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI RELATIVI AI SERVIZI DI ……
tra
Il Comune di Cuneo, con sede legale in Cuneo, Via Roma 28, C.F. 00480530047, in persona del rappresentante Xxxx. Xxxx-Xxxxxx Xxxxxxx in qualità di Responsabile della Conservazione dei documenti e Dirigente del Settore Elaborazione Dati e Attività Produttive di seguito denominato Ente produttore;
e
La Ditta [●] , con sede legale in [●], P.IVA [●],in persona del , di seguito, denominata per brevità “Ditta”
PREMESSO CHE:
• alla luce della progressiva digitalizzazione dell’attività amministrativa dell’Ente produttore vi è interesse ad assicurare all’Ente produttore un sistema sicuro e giuridicamente valido per conservare documenti digitali;
• l’Ente produttore ha ritenuto economicamente non conveniente dotarsi autonomamente delle complesse strutture e risorse umane necessarie per una conservazione a lungo termine dei documenti informatici;
• è interesse dell’Ente produttore avvalersi, per la conservazione digitale dei documenti informatici relativi a [●] della Ditta, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone per proprio conto e/o attraverso società terze della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando apposita convenzione di servizio ai sensi dell’art.2.2 del Manuale operativo del Sistema di Conservazione a Norma del Comune di Cuneo;
• l’Ente produttore, con apposito atto amministrativo, nomina la Ditta quale Delegata della Conservazione in formato digitale dei documenti relativi ai servizi di [●];
• l’atto di Delega costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
si conviene e si stipula quanto segue:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1
(Oggetto della convenzione)
1. L’Ente produttore affida alla Ditta la conservazione dei propri documenti informatici e delle loro aggregazioni documentali informatiche con i metadati a essi associati relativi alle seguenti categorie di documenti:
-
-
2. La Ditta è nominata Delegata della Conservazione dei documenti informatici ed in virtù di ciò vengono trasferite alla Ditta tutte gli obblighi e responsabilità relative al servizio di conservazione dei documenti informatici oggetto della presente convenzione e previsti nel par.4.1 del Manuale operativo
del Sistema di Conservazione a Norma del Comune di Cuneo,, ad esclusione delle clausole espressamente citate in questo documento.
3. L’Ente produttore, a fronte del servizio erogato dalla Ditta, si impegna al pagamento del corrispettivo indicato nell’art.7 della presente convenzione.
Art.2 (Finalità)
1. La presente Convenzione ha le seguenti finalità:
- creare le condizioni giuridico-organizzative per la conservazione dei documenti informatici con le loro aggregazioni e metadati, nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Ente produttore;
- garantire economicità, efficienza ed efficacia alla funzione di conservazione dei documenti informatici e loro aggregazioni e metadati;
- garantire una elevata qualità nella fornitura del servizio anche a favore di eventuali utenti esterni per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” o, in futuro, per ricerche storiche.
CAPO II FUNZIONAMENTO E RESPONSABILITA’
Art. 3 (Obblighi delle parti)
1. La Ditta, per conto proprio e/o per il tramite di società terze, si impegna alla conservazione dei documenti trasferiti e ne assume la funzione di Delegato della conservazione ai sensi del Manuale operativo del Sistema di Conservazione a Norma del Comune di Cuneo, e comunque garantendo il rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore nel tempo per i sistemi di conservazione.
2. L’Ente produttore si impegna a depositare i documenti informatici e le loro aggregazioni nei modi e nelle forme definiti insieme alla Ditta, garantendone l’autenticità e l’integrità nelle fasi di produzione e di archiviazione corrente. In particolare, garantisce che il trasferimento dei documenti informatici venga realizzato utilizzando formati compatibili con la funzione di conservazione e rispondenti a quanto previsto dal Manuale operativo del Sistema di Conservazione a Norma del Comune di Cuneo.
3. La Ditta garantisce il collegamento da remoto al proprio sistema informativo da parte dell’Ente produttore, limitatamente all’ambito relativo alla archiviazione e conservazione dei documenti digitali oggetto del servizio.
4. L’Ente produttore mantiene la titolarità e la proprietà dei documenti depositati.
5. Entrambi gli Enti dichiarano che le attività previste dalla presente Convenzione saranno effettuate nel rispetto dei principi di tutela da parte dello Stato dei beni archivistici come beni culturali e nel rispetto di quanto stabilito dalla Soprintendenza Archivistica del Piemonte.
6. Il responsabile della conservazione è individuato nella figura del responsabile della conservazione della Ditta Delegata della conservazione con apposito atto di nomina da parte dell’Ente produttore.
7. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal Manuale operativo del Sistema di Conservazione a Norma del Comune di Cuneo contenuti in particolare nell’art.4.1.
8. La Ditta si impegna a presentare la documentazione che attesta l’avvenuto accreditamento o la domanda di accreditamento della stessa o della società terza che effettua la conservazione presso l’Agenzia per l’Italia Digitale.
9. La Ditta si impegna a mantenere il più stretto riserbo in merito a qualsiasi informazione e/o dato riguardante le attività dell’Ente produttore, dei quali dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione della presente convenzione, e si impegna, altresì, a garantire tale obbligo di segretezza da parte di tutti gli incaricati al trattamento dei dati.
10. La Ditta non presta alcuna garanzia, né assume alcuna obbligazione che non sia esplicitamente prevista nella presente convenzione o nel Manuale operativo del Sistema di Conservazione a Norma del Comune di Cuneo, salvi i limiti inderogabili di legge.
Art.4 (Servizi offerti)
1. I servizi offerti dalla Ditta, per conto proprio e/o per il tramite di società terze, riguardanti la conservazione digitale sono costituiti dai processi operativi indicati nel Cap.6 del Manuale operativo del Sistema di Conservazione a Norma del Comune di Cuneo.
2. Il processo di conservazione dei documenti avverrà con cadenza periodica minima mensile. A tale scopo l’Ente produttore si impegna a rendere disponibili i documenti da conservare entro l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese
3. I servizi offerti dalla Ditta sono descritti nel documento che la Ditta deve presentare all’atto di stipula della presente convenzione, come indicato dal punto 16 del par.4.1 del Manuale operativo del Sistema di Conservazione a Norma del Comune di Cuneo. In ogni caso i servizi minimi offerti devono rispettare il punto 1 del presente articolo.
4. La Ditta garantisce la restituzione in ogni momento dei documenti trasferiti e conservati e delle relative evidenze informatiche che comprovano la corretta conservazione degli stessi, fornendo gli elementi necessari per valutare l’autenticità e la validità giuridica degli stessi.
5. In caso di scadenza e/o risoluzione e/o cessazione della presente convenzione la Ditta si impegna alla restituzione dei documenti conservati secondo le modalità indicate nel paragrafo “Recesso”
6. La Ditta si impegna ad adeguare il servizio di conservazione alle future modifiche normative
7. La Ditta garantisce la gestione e l’accesso agli oggetti conservati secondo le norme vigenti in tema di tutela di beni culturali e dei dati personali, garantendo l’effettiva attuazione di eventuali procedure di selezione e scarto predisposte dall’Ente produttore e approvate dalla Soprintendenza Archivistica per il Piemonte.
8. La Ditta, su richiesta dell’Ente produttore, provvederà a erogare servizi di supporto tecnico- archivistico strettamente correlati ai servizi di conservazione quali:
a. supporto nella redazione e nell’applicazione degli strumenti di gestione archivistica;
b. consulenza per la re-ingegnerizzazione dei sistemi di gestione degli archivi correnti;
c. formazione/addestramento archivistico dei responsabili del Protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi, nonché degli operatori tecnici in relazione alle attività connesse ai servizi offerti dalla Ditta.
Art.5
(Accesso ai documenti conservati)
1. L’accesso ai documenti conservati presso la Ditta e/o per il tramite di società terze avviene con i medesimi tempi e modalità previsti per i documenti conservati presso l’Ente produttore, che mantiene la responsabilità del procedimento ai sensi del regolamento adottato per l’accesso i documenti amministrati vivi e delle norme sull’accesso vigenti nel tempo.
2. La Ditta è tenuta a fornire la propria collaborazione, se necessaria, per il pieno rispetto dei tempi e delle modalità di accesso previste dalle norme.
3. L’accesso ai documenti conservati avviene secondo le modalità di esibizione descritte nel par.6.2 del Manuale operativo del Sistema di Conservazione a Norma del Comune di Cuneo. In particolare, a fronte di una richiesta di esibizione, la Ditta è tenuta a rendere disponibile i documenti conservati direttamente sul sistema informativo dell’Ente produttore entro le 48 ore successive alla richiesta e, in caso di impossibilità, su supporto ottico e consegna al vettore incaricato entro le 24 ore.
CAPO III
RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI
Art. 6
(Strumenti di consultazione, controllo, sicurezza)
1. La Ditta consente all’Ente produttore l’accesso ai propri sistemi per verificare il corretto svolgimento dell’attività di conservazione e per consultare ed eventualmente estrarre i documenti depositati e le prove di conservazione, attraverso strumenti e programmi di gestione messi a disposizione dalla Ditta e/o per il tramite di società terze.
2. L’Ente produttore concorda con la Ditta i nominativi e le funzioni del personale abilitato allo svolgimento della funzione di cui al comma 1.
3. La Ditta consente alla Soprintendenza Archivistica per il Piemonte l’accesso ai propri sistemi per rendere possibile e operativa lo svolgimento della funzione di vigilanza e tutela prevista dalla legge ed effettuare le opportune verifiche sul corretto svolgimento delle attività di conservazione.
4. La Ditta si impegna ad eseguire le attività di controllo del sistema, di gestione del giornale di controllo e di sicurezza dei dati indicate nei par.6.6, 6.7, 7.1, 7.2 del Manuale operativo del Sistema di Conservazione a Norma del Comune di Cuneo.
Art. 7
(Oneri a carico delle parti)
1. Per l’erogazione dei servizi di cui alla presente convenzione, l’Ente produttore riconosce alla Ditta il corrispettivo determinato nell’offerta economica approvata dall’Ente produttore con determinazione dirigenziale.
2. Tutti gli oneri derivanti dalle attività di esibizioni dei documenti o di restituzioni dei documenti all’Ente produttore nei casi di scadenza e/o risoluzione e/o cessazione della presente convenzione, sono a carico esclusivo della Ditta.
Art. 8 (Trattamento dei dati personali)
1. Conformemente a quanto stabilito dall’art.44, comma 1-bis, del Codice dell’amministrazione digitale, il sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che opera d’intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali di cui all’articolo 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all’articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza.
2. L’Ente produttore è titolare dei dati personali contenuti nei documenti dallo stesso prodotti. Al fine di consentire l’erogazione dei servizi di cui al precedente art.4, l’Ente produttore nomina la Ditta quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali necessari all’esecuzione della presente convenzione e al compimento degli atti conseguenti.
3. La Ditta accetta e si impegna, nel trattamento dei suddetti dati, ad attenersi alle istruzioni e a svolgere i compiti indicati nell’Allegato A alla presente convenzione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Alla scadenza della presente convenzione, nell’ipotesi di recesso di una delle parti ovvero al termine, per qualsiasi causa, di validità della stessa convenzione, la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali decade automaticamente.
Art. 9
(Decorrenza e durata della convenzione)
1. La scadenza della presente convenzione è fissata al [●], fermo restando quanto previsto per le date di effettiva attivazione dei servizi al successivo comma.
2. Le date di effettiva attivazione dei servizi di conservazione delle diverse tipologie di documenti informatici sono definite dai referenti e responsabili di riferimento delle Parti e sono indicate nella determinazione dirigenziale di affidamento del servizio.
3. La presente convenzione non è cedibile a terzi neppure nell’ambito di una generale cessione o affitto d’azienda o di ramo d’azienda da parte della Ditta, pena l’immediata risoluzione della convenzione, salvo diverso espresso accordo scritto tra le parti.
Art. 10 (Recesso)
1. Alla scadenza e/o in caso di risoluzione e/o cessazione della presente convenzione, per qualsiasi causa intervenuta, l’Ente produttore si impegna a prendere in consegna tutti i documenti conservati nel sistema di conservazione.
2. La Ditta si impegna a rendere disponibili i documenti conservati per via telematica all’Ente produttore.
3. Nel caso di impossibilità di prelievo dei documenti da parte dell’Ente produttore per assenza o malfunzionamento del sistema telematico, la Ditta provvede, a propria cura e spese, ad inviare a mezzo corriere i supporti ottici contenenti i documenti conservati all’Ente produttore.
4. Solo dopo l’avvenuto prelievo telematico o la consegna dei supporti spediti e previa autorizzazione dell’Ente produttore, la Ditta deve procedere alla distruzione dei documenti conservati sul sistema di conservazione.
Art. 11
(Interpretazione ed esecuzione della convenzione)
1. Per le eventuali controversie concernenti l’interpretazione o l’esecuzione della presente convenzione, l’esclusiva competenza è quella del Foro di Cuneo. E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12 (Disposizioni di rinvio)
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia al Manuale operativo del Sistema di Conservazione a Norma del Comune di Cuneo, alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione possono essere apportate dall’Ente produttore e dalla Ditta soltanto con atti aventi le medesime formalità della medesima convenzione.
Art. 13
(Esenzioni per bollo e registrazione)
a) Per tali adempimenti, si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
L’Ente produttore
La Ditta
Allegato A
Oggetto: istruzioni e individuazione dei compiti ai quali deve attenersi il responsabile esterno al trattamento di dati personali
La Ditta, in qualità di responsabile esterno del trattamento di dati personali per conto dell’Ente produttore, ai sensi dell’art.8 della presente convenzione, si impegna ad attenersi alle istruzioni impartite dal titolare e svolgere i compiti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i., recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”. In particolare, la Ditta si impegna a:
a) adempiere l’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n.196/2003 e dall’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003;
b) dare riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, con le modalità indicate nell’art.9 del suddetto decreto;
c) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. Del D.Lgs. n. 196/2003, che necessitino di riscontro scritto, all’Ente produttore per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal suddetto decreto; di fornire inoltre all’Ente produttore la massima assistenza , necessaria per soddisfare tali richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;
d) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, comunicare i relativi nominativi all’Ente produttore nel caso in cui quest’ultimo ne faccia richiesta, nonché fornire agli stessi incaricati istruzioni per il corretto trattamento dei dati;
e) sovrintendere e vigilare sull’attività degli incaricati e sull’attuazione delle istruzioni impartite, nonché, in generale, sul rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, provvedendo personalmente alla formazione degli incaricati medesimi in materia di protezione dei dati personali;
f) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche tramite il responsabile dell’Ente produttore delle operazioni di trattamento dei dati personali e, limitatamente ai casi in cui il trattamento dei dati avvenga con l’utilizzo di strumenti informatici, tramite l’Amministratore di sistema dell’Ente produttore;
g) attestare, qualora l’incarico affidato ricomprenda l’adozione di misure minime di sicurezza e su specifica richiesta dell’Ente produttore, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell’Allegato B del D.Lgs. n.196/2003 e trasmettere tale attestazione all’Ente produttore richiedente;
h) garantire altresì tutte le misure e gli accorgimenti prescritti al Titolare dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema (conformemente a quanto previsto dal provvedimento del Garante sulla Privacy del 27 novembre 2008) e rendere disponibile all’Ente produttore, in qualsiasi momento, su espressa richiesta del medesimo, l’elenco degli Amministratori di sistema che accedono a informazioni di xxxxxxxxxx dell’Ente produttore, gestite dalla Ditta e/o per il tramite di società terze.