SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE ALLEGATO ALL’INTESA 2022/2024
SCHEMA DI ACCORDO DI PROGRAMMA INTERREGIONALE TRIENNALE ALLEGATO ALL’INTESA 2022/2024
IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2 DELL’INTESA PREVISTA DALL’ARTICOLO 43 DEL D.M. 27 LUGLIO 2017 e XX.XX.
VISTI
• L’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome (d’ora innanzi Intesa) che definisce finalità e obiettivi per l’attuazione dell’articolo 43 del d.M. n. 332 del 27 luglio 2017 e xx.xx. ed in particolare l’articolo 1, comma 2 dell’Intesa in parola di cui il presente schema di Accordo costituisce parte allegata, nonché l’articolo 8 della stessa;
• Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale spettacolo del MiC, trasmesse entro la data indicata dall’articolo 1, comma 3 dell’Intesa, ovvero entro il 1 dicembre 2021, con cui le stesse esprimono, nella forma di una manifestazione di interesse, la propria intenzione a sottoscrivere il presente schema di Accordo interregionale per il triennio 2022/2024;
• La comunicazione della Direzione generale Spettacolo del MiC relativa allo stanziamento complessivo previsionale per l’esercizio corrente di riferimento della quota FUS da destinare alle residenze, come previsto dall’articolo 2, comma 1 dell’Intesa;
• Le comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome alla Direzione generale del MiC, previste nei termini e nei contenuti dall’articolo 2, commi 2 e 3, dell’Intesa;
• La tempistica e la modalità di ripartizione dello stanziamento relativo al primo anno dell’Intesa triennale 2022/2024 e ai successivi anni del triennio;
• La pianificazione delle attività propedeutiche alla stipula degli Accordi relativi al primo anno dell’Intesa e agli anni successivi del triennio, come indicato dall’articolo 2 dell’Intesa;
CONSIDERATO che
Il presente schema di Accordo di programma interregionale disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024 secondo quanto previsto dall’Intesa e che pertanto gli Accordi con le singole Regioni, da sottoscrivere nella prima annualità del triennio con validità triennale, devono ad esso uniformarsi;
Nelle successive annualità del triennio le Regioni aderenti all’Intesa e la Direzione generale del MiC adottano i rispettivi provvedimenti amministrativi sulla base di quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa;
Eventuali modifiche al presente schema di Accordo con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell’Intesa, saranno oggetto di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all’Intesa.
TRA
La Direzione generale Spettacolo del MiC ,…qui di seguito MiC/DGS , con sede in Roma Piazza Santa Croce in Gerusalemme 9/a, 00185 , C.F. 97804160584 nella persona del suo Direttore Generale ……..
E
La Regione…… aderenti all’Intessa sancita il …….. tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativamente al triennio 2022/2014
• Regione…….con sede in…..Via…..cap…….CF…..nella persona del…………..
di seguito denominate “Le Parti”.
Art. 1 Oggetto e durata
1. Il presente Accordo di programma (di seguito “Accordo”) è sottoscritto dalle Parti per disciplinare regole e modalità di gestione dei progetti del “Centro di Residenza” e delle “Residenze per Artisti nei territori” (di seguito per brevità “Residenze”) che avranno luogo nel triennio 2022/2024, ai sensi di quanto disposto dall’Intesa e per definire gli importi del cofinanziamento tra il MiC/DGS e le Regioni e le Province autonome aderenti alla stessa per la prima annualità.
2. Per ciascuno degli anni successivi 2023 e 2024 le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa dell’esercizio di riferimento definendo gli importi del cofinanziamento per la seconda e la terza annualità del triennio.
3. Le Regioni e le Province autonome individuano le residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi, preferibilmente a carattere triennale e in linea con quanto previsto dalle proprie normative in materia di spettacolo dal vivo, prevedendo di pubblicare le procedure di selezione entro il 30 aprile, così come definito dal comma 8 dell’articolo 2 dell’Intesa. Le selezioni sono effettuate sulla base di quanto indicato dall’Intesa e dei requisiti, delle caratteristiche, dei criteri e dei parametri contenuti nelle Linee guida allegate al presente Accordo (xxx.xx A).
4. I “Centri di residenza” come definiti al comma 3 dell’articolo 4 dell’Intesa, fermo restando base di quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, possono essere realizzati e cofinanziati esclusivamente nelle Regioni già aderenti al progetto triennale 2018/2020, comunque in numero non superiore a uno per ciascuna Regione, come previsto dal comma 8 dell’articolo 1 dell’Intesa.
5. Ciascuna Regione, fermo restando quanto indicato nelle linee guida allegate al presente Accordo, può individuare un numero di “Residenze per artisti nei territori “così come definite nell’art. 4, comma 2 dell’Intesa, sulla base del numero di abitanti di ciascuna Regione:
a. n. 5 progetti: Regioni con popolazione superiore ai 3.000.000 di abitanti
b. n. 3 progetti: Regioni con popolazione da 500.000 a 2.999.999 abitanti
c. n. 1 progetto: Regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti.
6. Le Province di Trento e Bolzano possono individuare un “Centro di Residenza” su base territoriale regionale composto da soggetti operanti nelle due Province. Una delle due Province, sulla base di specifico accordo assume il ruolo di capofila nei confronti della MiC/DGS.
7. Il presente Accordo ha durata triennale è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione tra il MiC/DGS e le singole Regioni aderenti.
Art. 2 Gestione del triennio e delle singole annualità, gestione dei bilanci annuali ed erogazione dei contributi
1. Entro il 31 marzo della prima annualità del triennio sulla base di quanto disposto dall’Intesa, il MiC/DGS e la Regione/Provincia Autonoma aderente, sottoscrivono il presente Accordo.
2. Il cofinanziamento per l’anno 2022 è così stabilito: per parte MiC/DGS pari a Euro ,
per parte Regione/Provincia Autonoma pari a euro………
3. Nelle due annualità successive del triennio la Regione/Provincia Autonoma aderente e il MiC/DGS adottano i provvedimenti amministrativi relativi ai rispettivi impegni di spesa nell’esercizio di riferimento sulla base di quanto definito dal comma 7 dell’articolo 2 dell’Intesa.
4. I bilanci preventivi e consuntivi di attività da parte della Regione/Provincia Autonoma aderente dovranno essere redatti e trasmessi al MiC/DGS secondo schemi uniformi di bilancio; i bilanci preventivi e consuntivi dovranno inoltre riportare nelle entrate gli eventuali
incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto ed evidenziare il relativo deficit.
In relazione al cofinanziamento del MiC/DGS i costi evidenziati nella rendicontazione dovranno essere imputabili ad attività realizzate nell’anno solare di riferimento.
5. Come definito dall’articolo 3, comma 5 dell’Intesa la Regione/Provincia Autonoma potrà prevedere ulteriori risorse di natura pubblica e di natura privatistica. Tali risorse hanno carattere aggiuntivo e non incidono nel rapporto di cofinanziamento tra Stato e Regione/Provincia Autonoma stabilito dall’articolo 3 dell’Intesa.
6. Il cofinanziamento previsto a sostegno delle Residenze coprirà fino al massimo del deficit esposto nel bilancio di progetto presentato dai titolari di residenza assegnatari di contributo da parte della Regione/Provincia Autonoma. Tale deficit non potrà superare l’80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario, titolare di residenza con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.
7. L’erogazione del cofinanziamento del MiC/DGS alla Regione/Provincia Autonoma è disposta secondo i seguenti termini e modalità:
a) anticipazione non superiore all’80 per cento della quota di finanziamento della MiC/DGS, previa trasmissione della richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente l’elenco dei soggetti e dei progetti selezionati ad esito delle procedure pubbliche adottate, comprensivi dei rispettivi bilanci preventivi;
b) saldo a conclusione dei progetti, previa richiesta da parte della Regione o Provincia autonoma contenente relazione di sintesi sulle attività svolte da parte dei progetti selezionati e il bilancio consuntivo degli stessi.
c) Il MiC/DGS trasferisce l’erogazione del finanziamento mediante ordinativi di pagamento e accreditamento sui conti di Tesoreria della Regione/Provincia Autonoma;
8. La Regione/Provincia Autonoma aderente concorre al cofinanziamento con le risorse definite annualmente secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 dell’Intesa.
Art. 3 - Flussi informativi e monitoraggio
1. Il MiC/DGS e le Regioni/Province Autonome aderenti all’Intesa concordano annualmente, all’interno dello stanziamento di risorse FUS destinate in favore delle attività di cui all’articolo 43 “Residenze” di cui al D.M. del 27 luglio 2017, la quota da finalizzare ad attività di coordinamento nazionale (monitoraggio, promozione e comunicazione, incontri, ecc.), sulla base di quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 2 dell’Intesa. Eventuali economie del cofinanziamento Stato, Regioni e Province Autonome, potranno essere destinate ad incrementare tali attività;
2. Le attività svolte saranno oggetto di report e monitoraggio in itinere ed ex post secondo modalità definite tra le Regioni aderenti all’Intesa ed il MIC/DGS.
3. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad acquisire dai titolari delle residenze dati informativi utili ad ogni forma di monitoraggio.
4. Per garantire la massima efficacia della dimensione di rete e dell’azione di concertazione, ed in relazione con quanto previsto all’articolo 9 dell’Intesa, le diverse tappe di attività triennale possono essere accompagnate da incontri tra rappresentanti di Residenze, Regioni, Province autonome, rappresentanti del MiC/DGS, e di altre istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali.
Art. 4 – Riduzioni e revoche
1. Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 2, commi 2 e 3, e l’obbligo di rendicontazione da parte dei titolari di residenze dell’importo complessivo del progetto approvato e finanziato, l’entità del cofinanziamento è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il bilancio consuntivo di attività del singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione
o dalla Provincia autonoma presenti, per l’annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 20 per cento. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20 per cento rispetto all’importo di cofinanziamento del bilancio del progetto che ha registrato la variazione.
2. Nel caso in cui il bilancio consuntivo di un singolo progetto di residenza trasmesso dalla Regione o dalla Provincia autonoma presenti, per l’annualità di riferimento, uno scostamento dal bilancio preventivo nel totale delle spese ammissibili superiore al 50 per cento, il relativo cofinanziamento sarà revocato.
3. Il MiC/DGS, in presenza di una documentazione consuntiva non conforme a quanto previsto dall’Intesa, dal presente dall’Accordo e dalle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, sospenderà la liquidazione del saldo.
4. Nel caso di riduzione o revoca del cofinanziamento di cui ai commi 1 e 2, da parte della Regione/Provincia Autonoma il MiC/DSG con provvedimento del Direttore Generale, procederà alla rideterminazione della propria quota.
Art. - 5 Comunicazione
1. Le parti concordano che in tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, sarà riportato il logo delle Residenze Artistiche di cui al portale xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, del MIC/DGS insieme a quello della Regione o della provincia autonoma, completi di lettering.
Art. - 6 Clausola di salvaguardia
1. L’erogazione delle risorse del MiC/DGS e della Regione/Provincia Autonoma per gli anni 2022/2024 è subordinata alla conferma dell’effettiva disponibilità nei rispettivi stanziamenti annuali.
Art. 7 - Aggiornamento o modifica dell’Accordo
1. Qualsiasi modifica del presente Accordo, con valenza non determinante rispetto ai contenuti dell’Intesa, dovrà essere regolata da un apposito atto siglato dalle Parti stesse ed oggetto, comunque, di preventivo accordo da parte delle Regioni e delle Province autonome aderenti all’intesa stessa.
Art. 8 – Risoluzione delle controversie
1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione del presente Accordo.
2. In caso contrario la risoluzione delle controversie è regolata dal Foro competente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto, composto da n…. pagine e n…..allegati che sono parte integrante del presente Accordo.
Allegati al presente schema di accordo:
Linee guida contenenti requisiti minimi di accesso e criteri di valutazione
Allegati all’atto della stipula dei singoli accordi tra le parti
A. Lettera di adesione della Regione o della Provincia autonoma firmataria
B. Tabella del cofinanziamento Stato/Regioni 2022
C. Progetto triennale presentato dalla Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera c) dell’Intesa contenenti l’indicazione di massima dell’impegno finanziario per le annualità 2023 e 2024 del triennio
D. Schema di bilancio