PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE DELL’A.O. DI DESIO E VIMERCATE, COMPRESA L’EVOLUZIONE DI ALCUNE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ CLINICHE CIG:587030481A
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
OSPEDALI DI: Carate Brianza, Desio, Giussano, Seregno, Vimercate.
CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE DELL’A.O. DI DESIO E VIMERCATE, COMPRESA L’EVOLUZIONE DI ALCUNE TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ CLINICHE CIG:587030481A
Premessa 4
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 4
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO, AVVIO DEL SERVIZIO 6
ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO 7
ART. 4 - MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO TECNICO DELLE APPARECCHIATURE 8
ART. 5 - FASCICOLO TECNICO DEI DISPOSITIVI 9
ART. 6 - MANUTENZIONI PREVENTIVE, MANUTENZIONI CORRETTIVE, VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA, TARATURE, CALIBRAZIONI, CONFERME METROLOGICHE, CONTROLLI DI QUALITÀ 10
ART. 6.1 - MANUTENZIONI PREVENTIVE 11
ART. 6.2 - MANUTENZIONI CORRETTIVE SU GUASTO 13
ART. 6.3 - VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA 16
ART. 6.4 - TARATURE, CALIBRAZIONI, CONFERME METROLOGICHE, CONTROLLI DI QUALITÀ 18
ART. 6.5 - RIMESSA A NORMA 19
ART. 6.6 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO 20
ART. 6.7 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA 20
ART. 7 - PROVE DI ACCETTAZIONE E COLLAUDO 22
ART. 8 - APPARECCHIATURE NON DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 23
ART. 9 - APPARECCHIATURE DI PROPRIETA’ CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERA E PRODUTTORE 24
ART. 10 - APPARECCHIATURE IN GARANZIA 25
ART. 11 - PROPOSTA DI DISMISSIONE 25
ART. 12 - SPOSTAMENTO APPARECCHIATURE 26
ART. 13 - APPARECCHIATURE SOSTITUTIVE TEMPORANEE 26
ART. 14 - PARTI DI RICAMBIO, PARTI SOGGETTE AD USURA, MATERIALE DI CONSUMO .27 ART. 15 - SMALTIMENTO RIFIUTI 30
ART. 16 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 30
ART. 17 - PERSONALE E DOTAZIONE STRUMENTALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 31
ART. 18 - LOCALI, IMPIANTI E MATERIALE IN CONSEGNA 34
ART. 19 - ATTIVITÀ VARIE DI CONSULENZA E DI SUPPORTO 35
ART. 20 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO 35
ART. 21 - RELAZIONE PERIODICA 38
ART. 22 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 39
ART. 23 - NORME GENERALI DI ESECUZIONE 40
ART. 24 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE 40
ART. 25 - SUBAPPALTO 40
ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 41
ART. 27 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL’ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE 41
ART. 28 - SICUREZZA 42
ART. 29 - SCIOPERI 43
ART. 30 - PENALITA’ 43
ART. 31 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA 46
ART. 32 - RISOLUZIONE E DISDETTA DEL CONTRATTO 46
ART. 33 - FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI, SUCCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 47
ART. 34 - PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITÀ PAGAMENTI 47
ART. 35 - VARIAZIONE DEL CANONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE GLOBALE DI TIPO FULL RISK 49
ART. 36 – XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX 00
ART. 37 – DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA 51
ART. 38 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 51
ART. 39 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D’ECCEZIONI 51
ART. 40 - REVISIONE PREZZI 51
ART. 41 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 52
ART. 42 - CAUZIONE 53
ART. 43 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA 54
ART. 44 – ACCESSO AGLI ATTI 55
ART. 45 – CODICE ETICO 56
ART. 46 – CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI 56
ART. 47 – CLAUSOLA DI ADESIONE 57
ART. 48 - DISPOSIZIONI FINALI 58
ART. 49 - SPESE CONTRATTUALI 58
ART. 50 - FORO COMPETENTE 58
Premessa
L’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, di seguito denominata anche A.O. intende procedere, mediante esperimento di procedura aperta, in conformità a quanto previsto dagli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006, all’affidamento del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche dell’A.O. di Desio e Vimercate, compresa l’evoluzione di alcune tecnologie a supporto delle attività cliniche.
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto del presente Capitolato speciale è la fornitura del servizio d i gestione e manutenzione globale di tipo full risk di:
▪ apparecchiature elettromedicali;
▪ apparecchiature biomedicali;
▪ apparecchiature di radiologia;
▪ i pc, i loro accessori, tutti i software necessari per il funzionamento delle apparecchiature medicali, anche se non esplicitamente classificati come software medicali secondo la norma 07/47/CE, e tutti i software comunque collegati alle apparecchiature ad esclusione dei software gestiti dai Sistemi Informativi Aziendali;
di proprietà o presenti a qualsiasi titolo nell’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate e descritte negli elenchi allegati (non esaustivi):
- Allegato A1 apparecchiature di proprietà non in garanzia;
- Allegato A1.1 apparecchiature di proprietà non in garanzia per le quali si richiede un intervento di efficientamento e manutenzione evolutiva, che si sostanzierà in una sostituzione/aggiornamento delle stesse mediante lo strumento del noleggio, così come riportato nell’art. 6.7 del presente Capitolato Speciale;
- Allegato A2 apparecchiature di proprietà in garanzia;
- Allegato A3 apparecchiature di proprietà la cui manutenzione è affidata dall’Azienda Ospedaliera al produttore;
- Allegato B apparecchiature non di proprietà (comodati, service, noleggio, …).
Lo scopo del servizio è:
▪ garantire la massima funzionalità ed efficienza del parco apparecchiature, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle relative disposizioni di legge;
▪ garantire la sicurezza del parco macchine mediante attività di verifica e controllo;
▪ garantire la corretta funzionalità delle apparecchiature mediante la manutenzione preventiva e correttiva, unitamente al sistematico controllo funzionale e metrologico;
▪ garantire un elevato grado di disponibilità e di affidabilità delle apparecchiature;
▪ garantire la rispondenza alle prescrizioni relative alla gestione delle apparecchiature elettromedicali necessarie al mantenimento degli accreditamenti e delle certificazioni di qualità;
▪ garantire il flusso dei dati e la gestione del parco macchine.
I servizi previsti dal contratto sono elencati in maniera non esaustiva:
▪ verifica parco macchine, ovvero censimento periodico, compresi i relativi pc per tutte le apparecchiature qualunque sia la forma di presenza ;
▪ manutenzione preventiva per le apparecchiature indicate nell’allegato A1. Per le apparecchiature in allegato A2 solo se non invasive;
▪ manutenzione correttiva per le apparecchiature indicate nell’allegato A1. Per le
apparecchiature indicate nell’allegato A2 solo il primo intervento;
▪ manutenzione evolutiva delle apparecchiature indicate nell’allegato A1.1 di particolare supporto alle attività clinico assistenziali;
▪ verifiche di sicurezza elettrica generale per tutte le apparecchiature qualunque sia la forma di presenza (proprietà indicate nell’allegato A1 e A2, comodato, service, leasing, noleggio, visione….); verifiche di sicurezza elettrica particolari per le apparecchiature indicate nell’allegato A1;
▪ collaudi e prove di accettazione per nuove apparecchiature e apparecchiature rinvenute qualunque sia la forma di acquisizione, incluse le apparecchiature in prova e visione;
▪ controlli di qualità, tarature, calibrazioni, conferma metrologica con rispettivo certificato per le apparecchiature indicate nell’allegato A1 e A2 di tipologia indicata in allegato D;
▪ gestione informatizzata dell’inventario tecnico delle apparecchiature, degli interventi di manutenzione preventiva, correttiva, delle verifiche di sicurezze elettrica, controlli di qualità, tarature, calibrazioni, conferma metrologica; per tutte le apparecchiature qualunque sia la forma di presenza;
▪ trasferimento di tutti i dati presenti nel software attualmente in uso;
▪ formazione per l’utilizzo del nuovo software di gestione per il personale dell’Azienda Ospedaliera;
▪ attività di spostamento e reinstallazione apparecchiature mobili e trasportabili che l’Azienda Ospedaliera decide di ubicare in altra Struttura Complessa/Semplice o Presidio, comprendendo verifiche funzionali, di sicurezza elettrica e tarature se necessarie;
▪ assistenza per la definizione annuale delle apparecchiature da sostituire (piani di rinnovo) e da incrementare (potenziamento parco macchine);
▪ consulenza tecnica sugli acquisti di nuove apparecchiature e sul loro aggiornamento tecnologico;
▪ formazione del personale sanitario e del Servizio di Ingegneria Clinica (SIC) dell’Azienda.
Il servizio full risk comprende la fornitura di tutti pezzi di ricambio, dei materiali soggetti ad usura e di consumo (di cui all’allegato C) originali o certificati compatibili dal produttore dell’apparecchiatura necessari per il buon funzionamento dell’apparecchiatura, con la sola esclusione del materiale monouso e monopaziente.
Le attività riguardano tutte le apparecchiature presenti nelle diverse sedi dell’Azienda sia quelle presenti al momento dell’aggiudicazione sia quelle rinvenute durante i censimenti periodici sia quelle che verranno acquisite nel corso dell’appalto stesso.
Dal servizio sono esclusi i controlli di qualità sulle apparecchiature radiologiche e contenenti sorgenti radioattive e tutte quelle attività che per legge o per indicazione dell’Azienda Ospedaliera sono di pertinenza del Fisico Sanitario e dell’Esperto Qualificato.
L’Appaltatore dovrà garantire l’esecuzione del servizio in tutte le sedi dell’Azienda, indicate nell’allegato F; a tale scopo dovrà garantire il tempestivo trasferimento del proprio personale, con mezzi adeguati al trasporto di apparecchiature, strumenti o altro materiale laddove le esigenze del servizio lo richiedano. Ogni eventuale trasporto sarà a totale carico e responsabilità del concorrente.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO, AVVIO DEL SERVIZIO
Il contratto ha durata di anni 5 per il servizio d i gestione e manutenzione globale di tipo full risk delle apparecchiature biomediche, a partire dalla data di effettivo inizio del servizio oggetto dell’appalto, salvo eventuale ulteriore periodo di proroga, alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione e di anni 7 (decorrenti dalla data di avvenuto collaudo con esito positivo di ogni singola apparecchiatura) per il servizio di manutenzione evolutiva di cui all’art. 6.7 del presente capitolato.
I primi 30 giorni di attività che decoreranno dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva sono definiti “Avvio dell’attività del servizio d i gestione e manutenzione globale di tipo full risk delle apparecchiature biomediche”. In tale periodo ci sarà la compresenza del precedente Aggiudicatario e del nuovo Aggiudicatario, nessun compenso sarà dovuto o riconosciuto al nuovo Aggiudicatario per l’intera durata di tale fase in quanto la responsabilità della gestione delle apparecchiature rimarrà in carico al precedente Aggiudicatario.
Durante la fase di avviamento si dovranno effettuare e attivare i seguenti servizi:
• passaggio di consegne con l’attuale Aggiudicatario;
• attivazione di un centro di ricezione chiamate per le richieste di intervento;
• stesura del piano sicurezza concordato con il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale;
• comunicazione ai reparti di ogni informazione necessaria allo svolgimento del servizio;
• organizzazione di incontri con il personale del Servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda ed eventuale altro personale dell’Azienda relativi all’organizzazione del servizio e alle procedure utilizzate;
• installazione del nuovo software gestionale e trasferimento dei dati da quello precedentemente in uso;
• comunicazione curriculum vitae, corsi di formazione effettuati e nominativo del personale impiegato;
• redazione del cronoprogramma dei censimenti.
Al termine del periodo di “Avvio dell’attività del servizio d i gestione e manutenzione globale di tipo full risk delle apparecchiature biomediche” verrà redatto il “Verbale di inizio servizio”, firmato dal DEC (direttore dell’esecuzione del contratto) in nome e per conto dell’Amministrazione e dal legale rappresentante, o in sua vece da persona appositamente delegata con atto scritto, del nuovo Aggiudicatario.
Dalla data di verbale di inizio servizio, l’Aggiudicatario sarà pienamente responsabile nel garantire tutte le attività previste del capitolato e dalla offerta formulata e, di conseguenza, decorrerà da tale data il pagamento del canone dovuto al nuovo Aggiudicatario mentre qualsiasi altro rapporto con il precedente Aggiudicatario avrà termine.
Entro 45 giorni dalla data del verbale di inizio servizio, l’Aggiudicatario dovrà aver portato a termine le seguenti attività:
- completamento dell’implementazione del nuovo sistema gestionale e trasferimento dei dati da quello precedentemente in uso;
- redazione del calendario delle manutenzioni preventive, verifiche di sicurezza elettrica, tarature, calibrazioni, conferme metrologiche, controlli di qualità per ogni apparecchiatura
secondo la frequenza stabilita e tenuto conto dell’ultima manutenzione effettuata (si vedano a tal proposito gli articoli 6.1, 6.3 e 6.4)
- consegna apparecchiature sostitutive.
Allo scadere del primo quinquennio, per l’attività di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche, l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di proporre alla ditta aggiudicataria, previa verifica della corretta e puntuale esecuzione del servizio, la prosecuzione dello stesso per ulteriori 24 mesi, ex art. 57 comma 5 D.Lgs. 163/2006, alle medesime condizioni economiche e contrattuali.
ART. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo di affidamento del contratto a base d’asta è di € 11.360.000,00 IVA esclusa, così composto:
a) servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche:
L’importo annuo è stimato in € 2.100.000,00 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 4.000,00 ed IVA esclusa e per tutto il periodo contrattuale di 60 mesi € 10.500.000,00 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 20.000,00 ed IVA esclusa, suddiviso come segue:
a1) “apparecchiature a medio/bassa incidenza del costo di manutenzione” importo annuo pari ad € 1.040.000,00 compresi oneri per la sicurezza ed IVA esclusa, per tutto il periodo contrattuale di 60 mesi di € 5.200.000,00 compresi oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;
a2) “apparecchiature a medio/alta incidenza del costo di manutenzione (apparecchiature radiologiche convenzionali e digitali, apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari, endoscopi flessibili di qualsiasi tipo, ottiche rigide, spettrometri di massa, ecotomografi)” importo annuo pari ad € 1.000.000,00 compresi oneri per la sicurezza ed IVA esclusa, per tutto il periodo contrattuale di 60 mesi di € 5.000.000,00 compresi oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;
a3) “apparecchiature ad alta incidenza del costo di manutenzione (TAC, RMN, angiografi fissi)” importo annuo pari ad € 60.000,00 compresi oneri per la sicurezza ed IVA esclusa, per tutto il periodo contrattuale di 60 mesi di € 300.000,00 compresi oneri per la sicurezza ed IVA esclusa;
b) evoluzione di alcune tecnologie a supporto delle attività cliniche, di cui all’art. 6.7 del capitolato speciale di gara:
L’importo per tutto il periodo contrattuale di 84 mesi è pari ad euro 860.000,00 compresi oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 ed IVA esclusa, suddiviso come segue:
b1) “N°1 mammografo presso il P.O. di Desio”, impor to pari ad euro 305.000,00, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 1.000,00 ed IVA esclusa;
b2) “N°1 mammografo presso il P.O. di Seregno”, imp orto pari ad euro 290.000,00, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 1.000,00 ed IVA esclusa;
b3) “N°1 ecografo presso la S.C. Cardiologia del P. O. di Desio”, importo pari ad € 115.000,00, Iva esclusa;
b4)”N°1 ecografo presso la S.C. Radiologia del P.O. di Vimercate”, importo pari ad € 100.000,00 Iva esclusa;
b5)”N°1 ecografo presso la S.C. Radiologia del P.O. Carate”, importo pari ad € 50.000,00 Iva esclusa.
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento rispetto ai singoli importi posti a base d’asta.
L’importo dell’eventuale prosecuzione del contratto per ulteriori 24 mesi per l’attività di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche, così come indicato al precedente art. 2, è stimato in complessivi € 4.200.000,00, compresi oneri per la sicurezza pari ad € 8.000,00 ed IVA esclusa.
ART. 4 - MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO TECNICO DELLE APPARECCHIATURE
Per tutta la durata dell’appalto, la Ditta a g g i u d i c a t a r i a deve effettuare il costante aggiornamento e mantenimento del sistema di identificazione e catalogazione del parco macchine oggetto dell’appalto.
Il censimento deve essere effettuato ogni anno, secondo il cronoprogramma stabilito nel verbale di avvio del servizio e deve riguardare tutte le apparecchiature biomedicali, elettromedicali, radiologiche, i moduli e i loro accessori, i pc e i loro accessori.
Entro 30 giorni dal termine di tale rilevazione dovrà essere trasmesso a l D E C l ’ elenco di quanto rilevato, segnalando le differenze.
Durante il censimento deve essere verificata oltre alla corrispondenza dei dati tecnici inseriti nel software di gestione del parco macchine aziendale anche la presenza del manuale d’uso delle apparecchiature. I manuali mancanti dovranno essere segnalati al DEC mentre e’ responsabilità del concorrente aggiornare i dati tecnici mancanti.
Si precisa che tutte le apparecchiature rinvenute nella prima e nelle successive rilevazioni inventariali non presenti negli allegati dovranno essere prese in carico immediatamente dal concorrente e, se di proprietà, saranno oggetto della revisione del canone ai sensi dell’articolo 35 del presente Capitolato Speciale. Le apparecchiature non rinvenute durante il censimento dovranno essere vistate dal personale di reparto e andranno segnalate al SIC, dopo apposita verifica sarà facoltà del SIC decidere di metterle fuori uso. La dismissione verrà valorizzata al fine del calcolo del canone secondo quanto previsto dall’articolo 35 del presente Capitolato Speciale.
Tutte le registrazioni e variazioni dovranno essere fatte entro cinque giorni lavorativi dal momento dell’autorizzazione del SIC. Tutte le variazioni registrate dovranno essere riportate nella relazione trimestrale.
È necessario prevedere che il censimento e l’aggiornamento dell’inventario debbano essere confrontabili con l’inventario aziendale ovvero ciascuna apparecchiatura e accessorio deve poter essere identificata non solo con un numero definito dall’Appaltatore ma deve essere indicato anche il numero di inventario definito dall’Azienda Ospedaliera.
Si precisa, inoltre, che sono oggetto di censimento anche tutti i manipoli, terminali, trapani, micromotori, ottiche rigide e similari utilizzati nei blocchi operatori, ambulatori vari e che, per motivi di sterilità, sono imbustati. Gli accessori di tale tipologia su cui non è possibile apporre un’etichetta adesiva dovranno essere serigrafati dal concorrente, al fine di poterne effettuare un censimento puntuale. Tale attività di serigrafia dovrà essere integrata nella procedura di collaudo per le nuove acquisizioni. Resta inteso che tale attività va eseguita su tutti i dispositivi sopra descritti già presenti in Azienda.
La Ditta aggiudicataria provvederà ad effettuare tutte le variazioni e registrazioni necessarie a mantenere aggiornato il censimento delle attrezzature da gestire, anche a partire dalle segnalazioni del SIC e dalle ricognizioni fatte durante le verifiche elettriche e/o di manutenzione.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 5.000,00 per mancata esecuzione censimento;
€ 50,00 per ogni terminale, manipolo, ottica che non sono stati identificati o serigrafati.
ART. 5 - FASCICOLO TECNICO DEI DISPOSITIVI
Per ogni apparecchiatura deve essere definito un fascicolo cartaceo ed elettronico contenente almeno:
▪ descrizione del dispositivo;
▪ numero di inventario aziendale;
▪ numero identificativo dell’apparecchiatura utilizzato dall’appaltatore;
▪ marca;
▪ modello;
▪ numero di serie;
▪ produttore;
▪ fornitore;
▪ ubicazione: presidio, dipartimento, Struttura Complessa/Semplice, locale, etc;
▪ centro di costo aziendale di riferimento;
▪ codifica CIVAB;
▪ codifica CND;
▪ numero di iscrizione al repertorio dispositivi medici;
▪ data di collaudo;
▪ verbale di collaudo;
▪ durata garanzia;
▪ numero di ordine, delibera di acquisizione e documento di trasporto di consegna;
▪ forma di presenza: acquisto, comodato, leasing, donazione, etc;
▪ data di acquisto;
▪ costo di acquisto IVA esclusa oppure valore di rinnovo IVA esclusa: in caso di mancanza del dato dovrà essere riportato il valore stimato con indicazione dei criteri utilizzati per la stima. Tali criteri andranno concordati con il DEC;
▪ nominativo manutentore;
▪ dati relativi alla classificazione secondo la norma CEI EN 60601-1 e secondo la direttiva 93/42 CE e smi;
▪ dati di targa: dimensioni, peso, alimentazione elettrica, potenza assorbita, protezioni;
▪ il numero di accessori collegati identificati con il loro numero identificativo
(numero di serie, inventario);
▪ manuali d’uso e di service;
▪ indicazioni sull’attività di manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, taratura, calibrazione, conferma metrologica, controlli di qualità se presente, specificando ciascuna periodicità;
▪ certificazione marchio CE;
▪ documentazione relativa alle verifiche di sicurezza e funzionalità eseguite con strumentazione certificata conformemente alle vigenti normative CEI, UNI generali e laddove applicabile CEI ed UNI particolari, o standard internazionali riconosciuti (IEC, EN, ISO, ASTM, AAMI) in carenza di specifiche norme italiane, nonché alle linee guida regionali e nazionali;
▪ rapporti di lavoro, interventi di riparazione e di manutenzione programmata, di taratura calibrazione, conferma metrologica, controlli di qualità con la distinta delle prestazioni, dei parametri verificati e dei materiali utilizzati;
▪ modulo aziendale per l’ addestramento del personale sanitario all’utilizzo delle apparecchiature
▪ data della dismissione.
La proposta di fascicolo, in formato elettronico e cartaceo dovrà essere inserita nell’offerta tecnica; in caso di aggiudicazione la struttura del fascicolo per i dispositivi potrà essere modificata nel rispetto del presente capitolato, secondo le specifiche esigenze individuate dalla Stazione appaltante nonché aggiornata sulla base di disposizioni legislative e normative.
Sarà cura dell’Appaltatore anche l’aggiornamento dell’inventario già esistente, in particolare:
▪ provvedere a recuperare il numero di inventario aziendale, confrontare e riportare sulla anagrafica di ogni apparecchiatura il numero di inventario aziendale qualora non fosse già presente sull’anagrafica stessa;
▪ reperire scheda tecnica, manuale d’uso e di service (ove possibile), dati di targa e valore medio di mercato delle apparecchiature che ne dovessero essere sprovviste. I manuali disponibili nelle Strutture Complesse/Semplici o nei magazzini dovranno essere disponibili in formato elettronico entro tre mesi dall’inizio dell’attività per le apparecchiature già presenti ed entro un mese dalla data del collaudo delle nuove apparecchiature. Tale documentazione dovrà essere accessibile anche al personale del SIC.
Tali dati dovranno essere consultabili anche attraverso il software gestionale.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 50,00 per fascicolo incompleto (sia cartaceo che digitale);
€ 500,00 per ciascuna apparecchiatura di cui non è presente il fascicolo tecnico (sia cartaceo che digitale).
ART. 6 - MANUTENZIONI PREVENTIVE, MANUTENZIONI CORRETTIVE, VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA, TARATURE, CALIBRAZIONI, CONFERME METROLOGICHE, CONTROLLI DI QUALITÀ
Per le attività di manutenzione preventiva, correttiva, verifiche di sicurezza elettrica, tarature, calibrazioni, conferme metrologiche, controlli di qualità il concorrente dovrà
presentare all’interno dell’offerta tecnica modulistica, protocolli/ check-list relative alle attività effettuate per le tipologie di apparecchiature inserite in allegato A1 oltre a compilare debitamente gli allegati X0, X0x, X0x, X0.
Si precisa che:
▪ l’Azienda, in caso di comprovata incapacità dell’aggiudicatario nell’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva e correttiva, verifiche di sicurezza elettrica, taratura, calibrazioni, conferme metrologiche, controlli di qualità si riserva il diritto di ottenere l’intervento del produttore dell’apparecchio e di chiedere la stipula di specifici contratti di manutenzione a carico del concorrente senza che questi possa rifiutare;
▪ l'Azienda potrà far eseguire a terzi gli interventi di manutenzione preventiva e correttiva, verifiche di sicurezza elettrica, taratura, calibrazioni, conferme metrologiche, controlli di qualità che l’aggiudicatario non eseguirà in ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente capitolato, addebitandone i costi alla Ditta aggiudicataria;
▪ il personale dell’Azienda o suo delegato potrà effettuare, anche con strumenti messi a disposizione della Ditta aggiudicataria, tutte le verifiche, misure e prove che riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dell’attività eseguita alle condizioni contrattuali, nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature alla normativa in vigore e lo stato dell’arte.
Qualora dovessero emergere non conformità alla normativa in vigore o il non rispetto della regola dell’arte sarà diritto dell’Azienda richiedere un ulteriore intervento correttivo fino al ripristino del funzionamento giudicato dall’Azienda idoneo, il tutto a completo onere della Ditta aggiudicataria.
ART. 6.1 - MANUTENZIONI PREVENTIVE
Si intende per manutenzione preventiva quanto previsto dalle normative di riferimento, ovvero le procedure periodiche che hanno lo scopo di prevenire l'insorgenza di guasti quando questi siano in qualche modo prevedibili e comunque di mantenere i dispositivi medici oggetto dell’appalto in condizioni funzionali adeguate all'uso o di soddisfacente operatività.
Entro 45 giorni dalla data del verbale di inizio servizio e poi annualmente, nelle date che saranno stabilite nel verbale di avvio, il concorrente dovrà redigere un calendario di manutenzioni preventive per ogni apparecchiatura secondo la frequenza stabilita e tenuto conto dell’ultima manutenzione effettuata. Tale calendario deve essere consegnato al DEC per l´approvazione e verrà verificato a campione dal SIC, ma ciò non esime l’aggiudicatario dalla programmazione completa di tutte le attività.
L’Appaltatore dovrà preavvisare la Struttura Complessa/Semplice (Reparto) dell’effettuazione delle attività di manutenzione preventiva. Per ciascuna manutenzione preventiva dovrà essere redatto un report firmato dal tecnico esecutore che andrà inserito nel fascicolo dell’apparecchiatura sia cartaceo che digitale. Il report dovrà indicare anche tutto il materiale sostituito. I report dovranno essere siglati per presa visione anche dalla Struttura Complessa/Semplice (Reparto).
Entro il mese di effettuazione della manutenzione la documentazione dovrà essere inserita sul software.
Sull’apparecchiatura deve essere apposta un’etichetta che indichi esplicitamente la data in cui è stata effettuata la manutenzione preventiva e la periodicità.
Le prestazioni di manutenzione dovranno essere eseguite da tecnici specializzati e secondo le indicazioni previste dal costruttore. Per informazioni dettagliate sul personale tecnico vedasi articolo 17.
Il servizio di manutenzione preventiva dovrà svolgersi secondo la seguente periodicità, a meno di indicazioni specifiche all’interno dei manuali che prevedano frequenze superiori:
▪ ogni 6 mesi almeno per le seguenti tipologie di apparecchiature: defibrillatori, apparecchi per anestesia, ventilatori polmonari, incubatrici neonatali, contropulsatori, iniettori angiografici, sollevatori paziente ad installazione fissa, cappe;
▪ ogni 12 mesi per tutte le altre tipologie di apparecchiature.
L’Azienda Ospedaliera si riserva, con opportuna motivazione, ma comunque a proprio insindacabile giudizio e senza oneri aggiuntivi per l’Azienda stessa, di ottenere dall’Appaltatore periodicità diverse per apparecchiature ritenute particolarmente critiche in seguito a valutazione da parte del DEC.
Sono comprensive all’interno della manutenzione preventiva la sostituzione di tutti i ricambi e i materiali necessari (quali ad esempio lampadine, filtri, kit…), senza alcun onere aggiuntivo per l’Azienda Ospedaliera. Sono compresi all’interno delle manutenzioni preventive anche gli interventi e materiali necessari in occasione delle verifiche periodiche effettuate / richieste da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza (es. ASL/INAIL per autoclavi…).
Tempi di esecuzione
Nell’esecuzione delle attività di manutenzione preventiva saranno ammesse le seguenti tolleranze massime rispetto alle scadenze risultanti dalla applicazione delle rispettive periodicità:
Periodicità sino a mesi | Tolleranza giorni naturali e consecutivi |
3 | 15 |
6 | 15 |
12 | 30 |
Le manutenzioni preventive dovranno tutte essere eseguite nell’anno solare di riferimento, anche tenuto conto delle tolleranze ammesse.
Qualora non vengano trovate delle apparecchiature durante la fase di manutenzione preventiva, i l concorrente dovrà interfacciarsi con il coordinatore infermieristico/tecnico e/o il Direttore della S.C./ S.S. per verificarne la non presenza. A seguito di conferma scritta del reparto relativa alla non presenza dell’apparecchiatura, il Responsabile direzione tecnica di commessa dovrà segnalare per iscritto al DEC tale mancanza nella relazione trimestrale.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 5.000,00 per mancata consegna al DEC del calendario delle manutenzioni preventive;
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre il periodo di tolleranza nell’esecuzione della manutenzione preventiva;
€ 50,00 per ogni report di manutenzione incompleto. ART. 6.2 - MANUTENZIONI CORRETTIVE SU GUASTO
Per manutenzione correttiva si intende quanto previsto dalle normative vigenti, ovvero
una manutenzione richiesta su guasto, oppure sul malfunzionamento identificato durante la manutenzione preventiva, controlli funzionali o verifiche di sicurezza elettrica. Il concorrente deve farsi carico di tutti gli interventi di manutenzione correttiva, comprensiva di danni accidentali (es. cadute …) esclusi i casi evidenti di reiterazione, i danni dovuti a dolo o forza maggiore (es. allagamenti, incendi …).
Le attività di manutenzione correttiva dovranno essere eseguite da tecnici specializzati e secondo le indicazioni previste dal costruttore. Per informazioni dettagliate sul personale tecnico vedasi articolo 17.
Sono oggetto di manutenzione correttiva tutte le apparecchiature di proprietà dell’Azienda Ospedaliera e sono pertanto escluse le apparecchiature in visione, service, comodato, leasing, noleggio, garanzia.
Con riferimento alle apparecchiature in garanzia è richiesto un primo intervento in loco per l’identificazione del guasto. E’ inoltre richiesto il supporto tecnico per la sostituzione delle parti di ricambio che saranno acquisite dall’Azienda Ospedaliera e la cui sostituzione non invalida la garanzia del fornitore (quali ad esempio lampade delle fonti di luce, etc).
Non sono a carico del concorrente gli interventi di manutenzione correttiva che risultano interventi di aggiornamento dell’apparecchiatura, ove per aggiornamento si intende qualsiasi intervento che amplia la funzionalità della apparecchiatura stessa. La sostituzione di parti sia hardware che software, che ripristinano la funzionalità precedente dell’apparecchiatura non sono da intendersi come aggiornamenti tecnologici e sono a carico del concorrente, ad esempio sostituzione, nei modelli e versioni disponibili al momento sul mercato, di compressori, pc, ups, reinstallazione software, etc…. Quindi, si intendono a carico del concorrente senza oneri per l’A.O. quegli aggiornamenti, che pur incrementando la funzionalità’ dell’apparecchiatura, si rendano strettamente necessari per il corretto ripristino dell’apparecchiatura ovvero si intendono inclusi nelle condizioni contrattuali tutti gli eventuali aggiornamenti funzionali alla riparazione.
I ricambi, materiali e accessori necessari alla risoluzione del guasto dovranno essere originali o certificati compatibili dal produttore dell’apparecchiatura.
I costi per i ricambi saranno a carico della Ditta concorrente che si farà carico della gestione del relativo magazzino e degli eventuali programmi di gestione automatizzata ad esso relativi.
Sono comprese la riparazione e la sostituzione di accessori e materiali soggetti ad usura e di consumo di cui all’allegato C con la sola e unica esclusione dei materiali monouso e monopaziente. Si intende compresa anche la sostituzione di ricambi, materiali soggetti ad usura e di consumo di cui all’allegato C pur se danneggiati per usura o per rottura naturale o accidentale.
Gli interventi di manutenzione correttiva sono da intendersi illimitati e continuativi nell’ambito della durata del contratto.
Tutti i costi diretti e indiretti sono a carico della Ditta concorrente
Le richieste di intervento dovranno pervenire al recapito della ditta concorrene, tramite sistema informatico oppure telefonicamente.
Al termine dell’intervento l’apparecchiatura andrà riconsegnata alla Struttura Complessa/Semplice concordando preventivamente modalità e orari e andrà rimessa in funzione alla presenza di un operatore della Struttura Complessa/Semplice che possa verificare il funzionamento della stessa e firmare il report di intervento per ciascuna apparecchiatura. Per ciascuna manutenzione correttiva dovrà essere redatto un report firmato dal tecnico esecutore e dall’operatore della Struttura Complessa/Semplice che andrà inserito nel fascicolo dell’apparecchiatura sia cartaceo che digitale.
Il report dovrà indicare anche tutto il materiale utilizzato. La sostituzione dei tubi radiogeni va segnalata immediatamente al SIC per i relativi controlli del Fisico Sanitario indicando anche gli estremi del tubo nuovo. Tali informazioni dovranno essere recuperabili anche dal database elettronico.
Entro 3 giorni lavorativi dalla chiusura dell’intervento di manutenzione correttiva la documentazione dovrà essere inserita sul software.
Non sono considerati accettabili verbali di intervento cumulativi su più apparecchiature.
Se il dispositivo sanitario di cui si chiede manutenzione correttiva è in condizioni tali da causare situazioni di pericolo immediato per pazienti ed operatori lo stesso dovrà essere allontanato dal reparto e dovranno essere informati il prima possibile il Direttore della Struttura Complessa/Semplice interessata e il DEC.
Periodicamente dovranno essere elaborate e presentate al DEC relazioni sulle attività di manutenzione correttive eseguite, come meglio specificato più avanti (articolo 21).
Per l’attività di manutenzione correttiva dovrà essere assicurato il seguente livello minimo di servizio relativo al tempo di primo intervento e al tempo di risoluzione degli interventi, inteso come tempo intercorrente tra la segnalazione del guasto da parte dell’utilizzatore e la sua risoluzione.
Tempi di primo intervento
Il concorrente deve garantire il primo intervento entro:
▪ 1 ora per le apparecchiature ubicate nei seguenti reparti di tutta l’Azienda Ospedaliera: blocco operatorio, sala parto, angiografia, terapia intensiva, UTIC, patologia neonatale, pronto soccorso, radiologia;
▪ 4 ore per le apparecchiature ubicate in tutti gli altri reparti di tutta l’Azienda
Ospedaliera.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 50,00 per ogni ora di ritardo nel caso di superamento dell’indice di qualità trimestrale pari a 15 apparecchiature.
Tempi di risoluzione
Ai fini del raggiungimento di una adeguata qualità del servizio, la Ditta concorrente dovrà garantire percentuali di risoluzione dei guasti, calcolate trimestralmente, almeno pari a quelle di seguito indicate:
▪ per le apparecchiature ubicate nei seguenti reparti di tutta l’Azienda Ospedaliera: blocco operatorio, sala parto, angiografia, terapia intensiva, UTIC, patologia neonatale, pronto soccorso, radiologia: almeno il 70% entro 2 giorni lavorativi, almeno il 90% entro 5 giorni lavorativi;
▪ per le apparecchiature ubicate in tutti gli altri reparti di tutta l’Azienda Ospedaliera: almeno il 70% entro 5 giorni lavorativi.
Nell’eventualità in cui il ripristino delle funzionalità dell’apparecchiatura andasse oltre il termine massimo di 10 giorni lavorativi, il concorrente dovrà presentare al DEC dettagliata relazione giustificativa. Sarà a discrezione del DEC accettare la giustificazione o applicare le penalità previste o adottare soluzioni alternative con oneri a carico del concorrente.
L’eventuale ripresentarsi del medesimo guasto o di guasto consimile entro 3 giorni lavorativi successivi alla data di risoluzione comporterà ai fini del livello di servizio, l’annullamento della chiusura dell’intervento precedente.
Nei conteggi rientrano anche le riparazioni effettuate da terze parti.
Qualora la Ditta aggiudicataria non fosse in grado di risolvere l’intervento in modo autonomo, potrà ricorrere al produttore o riparatore autorizzato, questo non dovrà essere motivo di disagio per gli utilizzatori e varranno le stesse indicazioni riportate nei paragrafi precedenti sia per i tempi di intervento sia per i tempi di risoluzione e in caso di mancato rispetto verranno applicate le penali. Anche in questo caso gli oneri economici conseguenti (manodopera, trasferta, ricambi, etc) saranno a totale carico della Ditta concorrente.
Nel caso in cui l’utilizzatore documenti e motivi per iscritto l’inefficacia dell’intervento correttivo sarà facoltà dell’Azienda richiedere e ottenere dal concorrente l’intervento diretto della ditta produttrice a totale onere del concorrente stesso.
Se vi dovessero essere almeno 3 segnalazioni scritte e motivate sull’inefficacia delle riparazioni per la stessa tipologia di apparecchiatura sarà facoltà dell’Azienda chiedere e ottenere dal concorrente che per la riparazione di tali tipologie di apparecchiature si faccia riferimento direttamente al produttore o riparatore autorizzato senza oneri aggiuntivi e senza che il concorrente possa porre veto.
Nel caso il dispositivo sanitario non sia riparabile la ditta concorrente dovrà presentare al DEC una proposta di dismissione accompagnata da una relazione dettagliata che ne illustri i motivi (si veda l’articolo 11). Nel caso in cui vi sia disaccordo sulla valutazione eseguita dall’Azienda appaltatrice, l’Azienda Ospedaliera si riserva di far
eseguire ulteriori controlli dall’azienda produttrice del dispositivo sanitario con costi a carico della Azienda appaltatrice.
Il personale dell’A.O. o suo delegato, effettuerà, anche con strumenti messi a disposizione della Ditta concorrente tutte le verifiche, misure e prove che riterrà opportune al fine di verificare la rispondenza dell’attività eseguita alle condizioni contrattuali, nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature alla normativa in vigore e lo stato dell’arte.
Qualora dovessero emergere non conformità alla normativa in vigore o il non rispetto della regola dell’arte sarà diritto dell’Azienda richiedere un ulteriore intervento correttivo fino al ripristino del funzionamento giudicato dall’Azienda idoneo, il tutto a completo onere della ditta concorrente.
E’ possibile per ottemperare alle esigenze del reparto fornire un’apparecchiatura sostitutiva ritenuta idonea dagli utilizzatori (vedasi articolo 13). Tale attività si può ritenere conclusiva ai fini del calcolo dei tempi di risoluzione del guasto, fermo restando l’obbligo per la Ditta aggiudicataria di riparare l’apparecchiatura guasta e riconsegnarla alla Struttura Complessa/Semplice prima possibile.
Ottiche endoscopiche rigide
Le ottiche endoscopiche rigide non verranno trattate come apparecchiature a sé stanti, ma alla stregua di normali parti di ricambio e pertanto l’attività di manutenzione correttiva non potrà concludersi in nessun caso con una proposta di fuori uso. Qualora queste non fossero più riparabili, la ditta aggiudicataria dovrà sostituirle nell’ambito del servizio di manutenzione ordinaria come descritto nel presente capitolato speciale di appalto. Gli eventuali strumenti sostitutivi dovranno essere sempre di tipo autoclavabile e della stessa marca e modello o, in alternativa di altri produttori/modelli, concordati col SIC e soggetti ad approvazione. Ogni sostituzione dovrà essere comunicata e registrata nel database.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 500,00 per ogni punto percentuale di scostamento al di sotto delle percentuali stabilite;
€ 3.000,00 per ogni ottica di produttori/modelli non autorizzati dal SIC;
€ da 50,00 a 500,00 per ogni altra deficienza legata alle attività sopra descritte, a seconda della gravità.
ART. 6.3 - VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA
Si intende per verifiche di sicurezza elettrica, generali e particolari quanto previsto dalle normative di riferimento, ovvero le procedure periodiche per la riduzione del rischio elettrico.
Entro 45 giorni dalla data del verbale di inizio servizio e poi annualmente, nelle date che saranno stabilite nel verbale di avvio, il concorrente dovrà redigere un calendario delle verifiche di sicurezza elettrica per ogni apparecchiatura secondo la frequenza stabilita e tenuto conto dell’ultima verifica di sicurezza elettrica effettuata. Tale calendario deve essere consegnato al DEC per l´approvazione e verrà verificato a campione dal SIC, ma ciò non esime il concorrente dalla programmazione completa di tutte le attività.
L’Appaltatore dovrà preavvisare la Struttura Complessa/Semplice dell’effettuazione delle attività. Per ciascuna verifica di sicurezza elettrica dovrà essere redatto un report firmato dal tecnico esecutore che andrà inserito nel fascicolo dell’apparecchiatura sia cartaceo che digitale. I report dovranno essere siglati per presa visione anche dalla Struttura Complessa/Semplice.
Entro il mese di effettuazione dell’attività e la documentazione dovrà essere inserita sul software.
Sull’apparecchiatura deve essere apposta un’etichetta che indichi esplicitamente la data in cui è stata effettuata la verifica di sicurezza elettrica e la periodicità.
L’attività di verifica di sicurezza elettrica dovrà essere eseguite da tecnici specializzati e secondo le indicazioni previste dal costruttore e dalle norme di riferimento. Per informazioni dettagliate sul personale tecnico vedasi articolo 17 del presente capitolato.
L’attività di verifica di sicurezza elettrica dovrà inoltre essere effettuata:
▪ per ciascun collaudo di accettazione per ciascuna apparecchiatura, di qualsiasi forma di presenza, anche in prova o visione;
▪ dopo una manutenzione correttiva particolarmente invasiva;
▪ dopo lo spostamento o ricollocazione dell’apparecchiatura;
▪ per apparecchiature in visione o prove delle stesse in sede di gara;
▪ in occasione delle verifiche periodiche effettuate / richieste da Enti preposti alla vigilanza sulle condizioni di sicurezza (es. ASL/INAIL per autoclavi…);
▪ su richiesta motivata da parte del SIC.
Tutto il parco tecnologico dell’Azienda Ospedaliera deve essere soggetto a verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme:
− CEI 62-148 “Apparecchi elettromedicali – Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali”;
− CEI 62.5 generali;
− CEI 62.x particolari e riferite specificatamente alle apparecchiature elettromedicali
− CEI 66.5 norma generale per le apparecchiature da laboratorio;
− Altre norme specifiche per ogni altro dispositivo sanitario elettromedicale / non medicale e sistemi
Relativamente alla periodicità, si precisa che l’attività di verifica di sicurezza elettrica dovrà svolgersi ogni 12 mesi per tutte le apparecchiature a qualsiasi titolo presenti presso l’A.O. (proprietà indicate nell’allegato A1 e A2, comodato, service, leasing, noleggio, visione….)
L’Azienda Ospedaliera si riserva, con opportuna motivazione, ma comunque a proprio insindacabile giudizio e senza oneri aggiuntivi per l’Azienda, di ottenere dall’Appaltatore periodicità diverse per apparecchiature ritenute particolarmente critiche in seguito a valutazione da parte del DEC.
Tempi di esecuzione
Nell’esecuzione delle attività di verifiche di sicurezza elettrica saranno ammesse le seguenti tolleranze massime rispetto alle scadenze risultanti dalla applicazione delle rispettive periodicità:
Periodicità (mesi) | Tolleranza giorni naturali e consecutivi |
12 | 30 |
Le verifiche di sicurezza dovranno tutte essere eseguite nell’anno solare di riferimento, anche tenuto conto delle tolleranze ammesse.
Qualora non vengano trovate delle apparecchiature durante la fase di verifica di sicurezza elettrica, il concorrente dovrà interfacciarsi con il coordinatore infermieristico/tecnico e/o il direttore per verificarne la non presenza. A seguito di conferma scritta del reparto relativa alla non presenza dell’apparecchiatura, il Responsabile direzione tecnica di commessa dovrà segnalare per iscritto al DEC tale mancanza nella relazione trimestrale.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 5.000,00 per mancata consegna al DEC del calendario delle verifiche di sicurezza elettrica;
€ 50,00 per ogni apparecchiatura per ogni giorno di ritardo oltre il periodo di tolleranza nell’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica.
€ 50,00 per ogni report di verifica di sicurezza elettrica incompleto.
ART. 6.4 - TARATURE, CALIBRAZIONI, CONFERME METROLOGICHE, CONTROLLI DI QUALITÀ
La taratura, calibrazione, conferma metrologica, controllo di qualità è prevista almeno per la tipologia di strumenti riportati in allegato D con l’utilizzo di strumenti certificati presso centri ACCREDIA o laboratori metrologici qualificati eventualmente indicati dall’Azienda Ospedaliera. Una copia del certificato andrà allegato al report generato durante l’attività.
Per l’effettuazione delle attività di taratura, calibrazione, conferma metrologica, controllo di qualità si dovranno applicare le normative vigenti.
Entro 45 giorni dalla data del verbale di inizio servizio e poi annualmente, nelle date che saranno stabilite nel verbale di avvio, il concorrente dovrà redigere un calendario delle tarature, calibrazioni, conferme metrologiche, controlli di qualità per l’anno successivo per ogni apparecchiatura secondo la frequenza stabilita e tenuto conto dell’ultima attività effettuata. Tale calendario deve essere consegnato al DEC per l´approvazione e verrà verificato a campione dal SIC, ma ciò non esime il concorrente dalla programmazione completa di tutte le attività.
L’Appaltatore dovrà preavvisare la Struttura Complessa/Semplice dell’effettuazione delle attività.
Per ciascuna attività dovrà essere redatto un report firmato dal tecnico esecutore che andrà inserito nel fascicolo dell’apparecchiatura sia cartaceo che digitale. All’interno del rapporto di intervento dovrà essere indicato lo strumento di misura utilizzato con il numero di certificato e la scadenza della stesso. I report dovranno essere siglati per presa visione anche dalla Struttura Complessa/Semplice.
Entro il mese di effettuazione della taratura, calibrazione, conferma metrologica, controllo di qualità la documentazione dovrà essere inserita sul software.
Xxxx’apparecchiatura deve essere apposta un’etichetta che indichi esplicitamente la data in cui è stata effettuata la taratura, calibrazione, conferma metrologica, controllo di qualità e la periodicità.
La frequenza minima stabilita è almeno ogni 12 mesi con tolleranza ammessa di giorni 15 naturali e consecutivi.
Qualora il concorrente non sia in grado di eseguire autonomamente tali tarature, calibrazioni, conferme metrologiche, controlli di qualità, il servizio dovrà essere affidato ad imprese qualificate a cui verranno richieste le stesse attività e condizioni illustrate sopra.
La copia di tutti i certificati di taratura degli strumenti di misura utilizzati con data di scadenza dello stesso, di tutte le apparecchiature utilizzate per la taratura dovrà essere consegnato al DEC e dovrà essere tenuto aggiornato.
Le tarature, calibrazioni, conferme metrologiche, controlli di qualità dovranno tutte essere eseguite nell’anno solare di riferimento, anche tenuto conto delle tolleranze ammesse.
Qualora non vengano trovate delle apparecchiature, il concorrente dovrà interfacciarsi con il coordinatore infermieristico/tecnico e/o il direttore per verificarne la non presenza. A seguito di conferma scritta del reparto relativa alla non presenza dell’apparecchiatura, il Responsabile direzione tecnica di commessa dovrà segnalare per iscritto al DEC tale mancanza nella relazione trimestrale.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 5.000,00 per mancata consegna al DEC del calendario;
€ 50,00 per ogni apparecchiatura per ogni giorno di ritardo oltre il periodo di tolleranza nell’esecuzione;
€ 50,00 per ogni report incompleto.
ART. 6.5 - RIMESSA A NORMA
Con l’espressione “rimessa a norma” si intendono tutte quelle procedure necessarie per far rientrare l’apparecchiatura verificata nei limiti imposti dalla normativa in vigore. Le eventuali non conformità riscontrate durante le manutenzioni preventive, verifiche di sicurezza elettrica o altro sulle apparecchiature oggetto di verifica saranno a tutti gli effetti considerati come guasti e di conseguenza la relativa rimessa a norma rientrerà nella procedura di manutenzione correttiva in precedenza descritta.
Le operazioni di rimessa a norma e l’acquisto delle parti di ricambio necessarie costituiscono uno dei compiti del concorrente che si farà carico di tutti gli oneri conseguenti.
Le richieste di intervento per rimessa a norma di apparecchiature potranno essere inviate al concorrente anche da personale del SIC.
Tutti gli interventi devono essere svolti nel rispetto delle prescrizioni della direttiva dei dispositivi medici 93/42/CE e s.m.i..
Nel caso in cui la rimessa a norma risulti non eseguibile con motivata documentazione, i l concorrente potrà proporre la dismissione dell’apparecchiatura come previsto all’articolo 11.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 500,00 per mancata rimessa a norma.
ART. 6.6 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO
Per aggiornamento tecnologico si intendono le attività di miglioria funzionale o di sicurezza non riconducibili alle attività previste ai precedenti paragrafi ovvero:
▪ eventuali necessità di aggiornamento tecnico a seguito di disposizioni legislative in materia;
▪ aggiornamento tecnico hardware e software tali da incrementare le funzionalità dell’apparecchiatura.
Gli oneri sono a carico dell’Azienda Appaltante.
La Ditta concorrente fornirà supporto all’Azienda sulle effettive necessità di aggiornamento tecnologico dell’apparecchiatura e sulla validità tecnica delle varie proposte; sarà comunque l’Azienda a suo insindacabile giudizio a decidere se effettuare o meno tale aggiornamento.
La sostituzione di parti sia hardware che software che ripristinano la funzionalità precedente dell’apparecchiatura non sono da intendersi come aggiornamento tecnologico e sono a carico del concorrente, ad esempio sostituzione, nei modelli e versioni disponibili al momento sul mercato, di compressori, pc, ups, reinstallazione software, etc.
Quindi, si intendono a carico dell’aggiudicatario senza oneri per l’AO quegli aggiornamenti, che pur incrementando la funzionalita’ dell’apparecchiatura, si rendano strettamente necessari per il corretto ripristino dell’apparecchiatura ovvero si intendono inclusi nelle condizioni contrattuali tutti gli eventuali aggiornamenti funzionali alla riparazione.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 500,00 per apparecchiatura per la quale non viene fornito supporto all’Azienda Ospedaliera per tale attività.
ART. 6.7 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA
Nell’ottica di ottimizzazione della gestione manutentiva del parco apparecchiature dell’Azienda Ospedaliera, all’interno del contratto oggetto del presente capitolato, la Ditta dovrà produrre in sede di gara un progetto tecnico illustrativo contenente la proposta di manutenzione evolutiva delle sottostanti apparecchiature che si potrà concretizzare con la
sostituzione/aggiornamento delle medesime, in modo tale che possiedano i requisiti tecnico funzionali dettagliati nell’allegato A.1.1:
N°1 ecografo inv.300192 collaudo entro 3 mesi dall’ avvio del servizio
N°1 ecografo inv.500443 collaudo entro 3 mesi dall’ avvio del servizio
N°1 ecografo inv. 400518 collaudo entro 3 mesi dall ’avvio del servizio N°1 mammografo inv. 700289 collaudo entro 12 mesi d all’avvio del servizio N°1 mammografo inv. 700302 collaudo entro 24 mesi d all’avvio del servizio
In particolare, dal progetto dovranno essere desumibili in modo chiaro e dettagliato:
− le caratteristiche tecnico prestazionali delle apparecchiature offerte, con particolare riferimento agli aspetti di innovazione tecnologica e di riduzione della dose;
− i vari componenti del sistema, le funzionalità delle stazioni di elaborazione, gli accessori e i moduli software offerti e quelli opzionali implementabili;
− le caratteristiche ergonomiche, di semplicità d’uso, maneggevolezza e trasportabilità;
− le opere e i tempi di realizzazione lavori, consegna e installazione apparecchiatura;
− il programma di addestramento all’utilizzo dell’apparecchiatura;
− l’organizzazione del servizio di assistenza tecnica del fornitore (sede, numero tecnici a disposizione, etc) oppure se l’attività di assistenza verrà svolta dal personale del concorrente.
Dovranno essere allegate pertanto schede tecniche, depliant illustrativi, dichiarazioni di conformità, eventuali referenze e qualsiasi altro tipo di materiale che si ritiene utile ai fini della valutazione tecnico qualitativa dei prodotti offerti.
La gestione delle attività di manutenzione delle nuove apparecchiature dovrà essere almeno equivalente a quanto previsto nel presente capitolato per le apparecchiature dell’Allegato A1 (apparecchiature in proprietà fuori garanzia).
Al momento dell’installazione, le apparecchiature fornite dovranno rappresentare lo stato attuale dell’evoluzione tecnologica presente sul mercato, sia hardware che software, senza alcun onere aggiuntivo rispetto a quanto presentato in sede di gara.
Le opere edili, impiantistiche, proteximetriche necessarie al fine dell’installazione delle nuove apparecchiature saranno eseguite a carico dell’Appaltatore, cosi come la relativa manutenzione.
Anche gli oneri relativi alle opere per lo smontaggio e smaltimento delle apparecchiature dismesse saranno a carico dell’Appaltatore.
Si rimanda all’allegato A1.1 per ulteriori caratteristiche tecniche e dettagli di fornitura.
La sostituzione/aggiornamento delle apparecchiature di cui all’allegato A1.1 sarà realizzata mediante lo strumento del noleggio.
Le apparecchiature fornite dall’Appaltatore diverranno, al termine del periodo contrattuale, di piena ed esclusiva proprietà dell’Azienda Ospedaliera, senza alcun onere di riscatto.
I corrispettivi per le prestazioni contrattuali relative al noleggio di ciascuna delle suddette apparecchiature e accessori verranno computati a partire dalla data dell’avvenuto collaudo con esito positivo (firmato dal DEC) di ciascuna apparecchiatura.
I suddetti corrispettivi sono da intendersi comprensivi della remunerazione per tutte le prestazioni connesse alla fornitura ivi incluse le attività di adeguamento e finitura dei locali e comunque di ogni altra attività necessaria per l’adempimento delle condizioni contrattuali (manutenzione full risk, smaltimento apparecchiature sostituite, etc.).
Modificazioni del progetto di fornitura
In sede di esecuzione del contratto, per documentate sopravvenute ed imprevedibili esigenze dell’Azienda Ospedaliera, le parti potranno concordare la sostituzione/aggiornamento di apparecchiature diverse da quelle indicate dall’offerta aggiudicataria ovvero secondo tempi differenti. La variante, ove risulti accertato il pari valore dei costi di fornitura e gestione dell’apparecchiatura indicata nell’offerta e di quella da fornirsi, non produrrà effetti sul canone.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione del collaudo.
ART. 7 - PROVE DI ACCETTAZIONE E COLLAUDO
Il servizio consiste nell’esecuzione in numero illimitato di prove di accettazione e collaudo per t u t t a la durata dell’appalto sulle apparecchiature presenti a qualunque titolo in Azienda, anche quelle in visione, noleggio, service, comodato etc… che vengano messe in funzione per la prima volta o rinvenute e coinvolge aspetti di natura tecnica e funzionale.
Propedeutico al collaudo potrà essere chiesto all’aggiudicatario, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda Ospedaliera, un supporto tecnico nella valutazione degli aspetti specifici, impiantistici, in rispetto delle normative vigenti di tutte le apparecchiature che a vario titolo entrano in Azienda Ospedaliera.
I collaudi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni riportate nella normativa vigente. Per la definizione degli aspetti organizzativi, dopo l’aggiudicazione sarà concordata e formalizzata per iscritto tra il concorrente e il DEC una procedura operativa che descriverà nel dettaglio il percorso di ingresso della apparecchiatura sia per gli aspetti gestionali e amministrativi che tecnici, fatto salvo che sarà il SIC ad avere l’onere della programmazione dell’ingresso in collaborazione con la Struttura Complessa/Semplice destinataria del bene. Le attività da concordare devono comprendere tutto quanto indicato nel presente articolo.
Le prove di accettazione e collaudo dovranno essere effettuate entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’apparecchiatura alla presenza contestuale del personale della ditta fornitrice, del personale della Struttura Complessa/Semplice di destinazione, del tecnico senior per la ditta aggiudicatrice, a cui viene delegato il controllo tecnico dell’accettazione dell’apparecchiatura, e del SIC.
Il verbale di collaudo dovrà essere quindi firmato dal fornitore dell’apparecchiatura, dal personale della ditta aggiudicataria e dal SIC.
Il verbale di collaudo, firmato in originale come sopra scritto, dovrà essere archiviato a cura della Ditta aggiudicataria in formato cartaceo e digitale all’interno del fascicolo dell’apparecchiatura.
L’espletamento delle prove di accettazione e collaudo deve comprendere almeno le seguenti attività:
• verifica dell’integrità dell’imballo;
• verifica dell’involucro esterno;
• verifica che l’apparecchiatura sia nuova di fabbrica;
• verifica della corrispondenza di quanto ordinato con quanto consegnato (accessori compresi);
• controllo della presenza di: manuale d’uso in lingua italiana (direttiva 93/42/CE e smi), manuale di service, dichiarazione di conformità;
• rilievo e registrazione dei dati di targa;
• accertamento delle presenza del materiale consumabile che consenta l’attivazione della apparecchiatura per l’effettuazione delle prove di collaudo; qualora non sia presente la seduta di collaudo viene rinviata;
• verifica della compatibilità delle alimentazioni (elettriche, pneumatiche, idrauliche, etc) disponibili, basandosi su quanto specificato nelle istruzioni d‘uso e sulla documentazione compilata della Ditta produttrice al momento dell’offerta;
• verifica della corrispondenza tra i valori nominali dei fusibili, se accessibili, e i dati di targa;
• esecuzione dell’installazione in accordo con quanto indicato nel manuale d’uso, ovvero, se l’installazione e il primo avvio vengono effettuati dalla ditta fornitrice, controllo tecnico delle attività svolte;
• effettuazione delle verifiche di sicurezza;
• registrazione sul sistema informativo degli esiti delle verifiche di sicurezza elettrica con indicazione delle apparecchiature utilizzate;
• firma, unitamente al personale della Struttura interessata del verbale dei collaudo della ditta produttrice;
• compilazione del verbale di collaudo interno aziendale, già in uso.
I risultati delle verifiche di sicurezza elettrica effettuate durante il collaudo devono essere allegate al verbale. Non sono ammessi ritardi nell’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica dovuti a mancanza di strumenti di tester.
Tutte le informazioni sopra riportate dovranno essere inserite all’interno del fascicolo tecnico e caricate sul sistema informativo entro 5 giorni lavorativi dall’effettuazione del collaudo.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione del collaudo;
€ 50,00 per ogni collaudo incompleto (sia cartaceo che digitale).
ART. 8 - APPARECCHIATURE NON DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
La Ditta aggiudicataria deve fornire un supporto all’Azienda preliminarmente all’arrivo di tale tipologia di dispositivi. Tale supporto può consistere nella verifica della
documentazione del dispositivo che a qualunque titolo, anche per la sola visione, entra in Azienda con eventuale redazione scritta di un parere che risponda puntualmente alle richieste tecniche fatte dall’Azienda.
Le predette attività non devono comportare alcun onere per l’Azienda Ospedaliera. Per tali apparecchiature (eccetto quelle in visione per le quali si dovrà effettuare solo la verifica di sicurezza elettrica) la Ditta aggiudicataria dovrà
▪ effettuare il collaudo di accettazione;
▪ predisporre il fascicolo tecnico con i contenuti dettagliati in precedenza;
▪ inserire il fascicolo tecnico nel sistema informatizzato e tenerlo aggiornato;
▪ provvedere alla gestione amministrativa delle chiamate;
▪ supervisionare le attività delle ditte esterne fornitrici di apparecchiature ed effettuare il riscontro delle prestazioni previste, manutenzioni preventive comprese, per il controllo degli impegni contrattuali assunti;
▪ effettuare le verifiche di sicurezza elettrica periodiche.
Tali attività ricomprendono anche gli accessori e le parti software se presenti unitamente all’apparecchiatura.
Qualora le apparecchiature divengano di proprietà dell’Azienda Ospedaliera, le stesse passeranno immediatamente in carico al concorrente, fatta salva diversa indicazione dell’Azienda. La valorizzazione dell’apparecchiatura sarà pari al valore di rinnovo, se non esplicitamente indicato, e l’eventuale revisione del canone avverrà secondo le modalità indicate nell’articolo 35 del presente Capitolato Speciale.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ da 50,00 a 500,00 per ogni deficienza legata alle attività sopra descritte, a seconda della gravità.
ART. 9 - APPARECCHIATURE DI PROPRIETA’ CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERA E PRODUTTORE
Per tale tipologia di apparecchiature, la Ditta aggiudicataria dovrà:
▪ predisporre il fascicolo tecnico con i contenuti dettagliati in precedenza;
▪ inserire il fascicolo tecnico nel sistema informatizzato e tenerlo aggiornato;
▪ provvedere alla gestione amministrativa delle chiamate;
▪ supervisionare le attività delle ditte esterne fornitrici di apparecchiature ed effettuare il riscontro delle prestazioni previste, comprese manutenzioni preventive, verifiche di sicurezza, controlli di qualità, tarature etc., per il controllo degli impegni contrattuali assunti;
Tali attività ricomprendono anche gli accessori e le parti software se presenti unitamente all’apparecchiatura.
Qualora l’Azienda Ospedaliera decida di non stipulare più un contratto di manutenzione col produttore, le stesse passeranno immediatamente in carico al concorrente. La valorizzazione delle apparecchiature sarà pari al valore di rinnovo, se non esplicitamente indicato e l’eventuale revisione del canone avverrà secondo le modalità indicate nell’articolo 35 del presente Capitolato Speciale.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ da 50,00 a 500,00 per ogni deficienza legata alle attività sopra descritte, a seconda della gravità.
ART. 10 - APPARECCHIATURE IN GARANZIA
La Ditta aggiudicataria dovrà gestire, senza nessun onere aggiuntivo per l'Azienda Ospedaliera, le richieste di manutenzione per le apparecchiature in garanzia, inoltrare le chiamate ai fornitori delle stesse, se necessario inviare le apparecchiature al fornitore, registrare le chiamate nel sistema informatico, creare e aggiornare il fascicolo del dispositivo sanitario, effettuare le verifiche di sicurezza elettrica periodiche, le manutenzioni preventive che non alterino la validità della garanzia, le tarature etc per le tipologie previste in allegato D.
La Ditta concorrente inoltre dovrà effettuare, senza alcun onere per l’Azienda Ospedaliera, un primo intervento in loco per l’identificazione del guasto e dare il supporto tecnico per la sostituzione delle parti di ricambio che saranno acquisite dall’Azienda Ospedaliera e la cui sostituzione non invalida la garanzia del fornitore (quali ad esempio lampade delle fonti di luce). L’intervento di analisi di primo guasto dovrà essere fatto anche in regime di reperibilità.
Al termine del periodo di garanzia l’apparecchiatura passerà immediatamente in carico al concorrente e l’eventuale revisione del canone avverrà secondo le modalità indicate nell’articolo 35 del presente Capitolato Speciale, fatta salva diversa indicazione dell’Azienda Ospedaliera che a suo insindacabile giudizio potrà decidere di non dare in gestione l’apparecchiatura comunicandolo per iscritto al concorrente.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ da 50,00 a 500,00 per ogni deficienza legata alle attività sopra descritte, a seconda della gravità.
ART. 11 - PROPOSTA DI DISMISSIONE
Ogni fine anno la Ditta aggiudicataria nell’ambito delle attività incluse nell’appalto dovrà presentare una relazione sullo stato generale delle apparecchiature evidenziando i casi di cui si propone la dismissione programmata. Dovrà essere indicata una motivazione dettagliata.
L’Appaltatore nel corso della propria attività potrà proporre la dismissione di apparecchiature a seguito di:
▪ impossibilità tecnica o per indisponibilità di parti di ricambio di procedere a riparazioni e/o ad adeguamento a normative e/o a prescrizioni di sicurezza ovvero di garantire livelli di prestazioni ritenuti sufficienti dagli operatori, come dimostrato da documentazione adeguata fornita dal fabbricante o riparatore ufficiale;
▪ impossibilità di reperimento dei ricambi a causa di dimostrato fallimento o irreperibilità del produttore e/o fornitore;
▪ gravi violazioni alle norme di sicurezza che non possono essere eliminate e che pregiudicano l’uso in sicurezza dell’apparecchiatura stessa.
Sarà in ogni caso facoltà dell’Azienda Ospedaliera, dopo adeguata verifica, anche con l’aiuto di terzi, accettare la proposta.
Se l’apparecchiatura di cui si propone il fuori uso si trova presso il reparto utilizzatore, la stessa deve essere resa inutilizzabile e messa in sicurezza (ad es. mediante l’apposizione di cartelli segnalatori, etc).
Nel caso in cui l’apparecchiatura di cui si propone il fuori uso non fosse stata singolarmente valorizzata in quanto componente di un sistema, in occasione della dismissione il SIC le attribuirà un valore pari a quello di rinnovo e tale valore sarà decurtato dal valore complessivo del sistema.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 100,00 per ogni mancato o incompleto inserimento del fuori uso nel sistema informatico.
ART. 12 - SPOSTAMENTO APPARECCHIATURE
Nel caso in cui le apparecchiature, mobili e trasportabili, debbano essere trasferite da una Struttura all’altra o da un Presidio all’altro, si richiede al concorrente di effettuare almeno le seguenti attività:
▪ consulenza e assistenza effettuando un sopralluogo del sito dove andranno collocate per verificarne l’idoneità;
▪ messa in sicurezza delle apparecchiature da spostare;
▪ il trasferimento delle stesse utilizzando mezzi necessari e idonei sia nello stesso presidio che negli altri, nei tempi definiti dalle esigenze dell’Azienda Ospedaliera;
▪ il riavvio dopo che il trasferimento è stato effettuato con tutte le verifiche, sia elettriche sia di funzionalità e conferme metrologiche e calibrazioni se necessarie.
L’aggiudicatario dovrà inoltre, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda Ospedaliera, eseguire attività di smontaggio e trasferimenti in magazzini aziendali delle apparecchiature mobili e trasportabili, con richiesta scritta da parte dell’Azienda Ospedaliera.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 3.000,00 per ogni spostamento non effettuato nei tempi definiti dalle esigenze dell’Azienda Ospedaliera.
ART. 13 - APPARECCHIATURE SOSTITUTIVE TEMPORANEE
Per garantire la continuità dei servizi sanitari il concorrente dovrà avere in dotazione entro 45 giorni dalla data di inizio del servizio, disponibile presso i laboratori dell’Azienda Ospedaliera, il numero minimo di dispositivi medici indicato nella tabella sottostante. In caso di indisponibilità di tali apparecchiature verranno applicate le penali più avanti specificate.
E’ inoltre obbligatorio per l’aggiudicatario reperire un dispositivo sostitutivo in caso di indisponibilità dell’apparecchiatura che si protragga oltre le 48 ore solari qualora il guasto comporti grave disagio o l’interruzione delle prestazioni. Questi casi dovranno essere segnalati dalla Ditta aggiudicataria al SIC.
Tali dispositivi dovranno possedere tutti i requisiti funzionali e di sicurezza necessari a garantire il corretto ed idoneo impiego e dovranno essere attuate tutte le procedure atte a permetterne l’utilizzo come ad esempio l’addestramento del personale al corretto utilizzo.
Inoltre, nel caso in cui l’apparecchiatura fornita necessitasse di accessori e materiale consumabile diverso da quanto già disponibile o normalmente utilizzato presso la Struttura Complessa/Semplice, questi saranno a totale carico dell’Appaltatore per tutto il tempo in cui verrà concessa in uso l’apparecchiatura sostitutiva. In caso di guasto, rottura, danneggiamento dovuto a qualsiasi motivo nulla sarà dovuto al concorrente.
Dispositivo | Numero minimo apparecchi sostitutivi (disponibili aziendalmente) |
Elettrocardiografi * | 3 |
Defibrillatori con monitor manuali e semiautomatici* | 3 |
Monitor multiparametrico di ultima generazione* | 3 |
Trapani, alesatori e seghe per ortopedia* | 3 |
Elettrobisturi mono e bipolari* | 3 |
Bilancia analitica | 3 |
Bilancia pesa neonati | 3 |
Aspiratori medico chirurgici | 3 |
Stampante laser a colori | 3 |
Stampante laser b/n | 3 |
* compatibili con le apparecchiature già presenti in ciascun presidio dell’Azienda Ospedaliera, aventi tecnologia recente, con non più di 5 anni di vita.
Nel caso di danno al muletto dovrà essere fornito un nuovo muletto, senza limiti di numerosità.
Le apparecchiature sostitutive dovranno essere fornite in caso di indisponibilità legata sia alle attività di manutenzione correttiva, sia per quelle di manutenzione preventiva qualora ne sussista la necessità.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 3.000,00 per mancanza degli apparecchi sostitutivi residenti presso i laboratori;
€ 500 , 00 per ogni giorno di ritardo nella fornitura di un’apparecchiatura sostitutiva.
ART. 14 - PARTI DI RICAMBIO, PARTI SOGGETTE AD USURA, MATERIALE DI CONSUMO
Nel prezzo dell’appalto si intendono compresi tutti i pezzi di ricambio per la rimessa in funzione in modo ottimale delle apparecchiature. Si intendono altresì compresi i materiali soggetti ad usura e di consumo inclusi nell’allegato C al presente Capitolato. Sono esclusi i materiali monouso e monopaziente.
I materiali oggetto del presente articolo dovranno essere sostituiti anche nel caso di danno accidentale, ad esclusione di casi evidenti di reiterazione, dolo o forza maggiore.
Si definiscono le seguenti tipologie di materiali:
RICAMBI: tutti quei materiali per i quali non sia prevista una vita media sostanzialmente diversa da quella dell’apparecchiatura e la cui sostituzione non sia esclusivamente relazionabile al grado di utilizzo dello strumento e/o alle modalità di utilizzo.
PARTI SOGGETTE AD USURA: tutti quei materiali la cui vita media (tempo) è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio e la stessa può anche variare in funzione dell’utilizzo dell’apparecchiatura e delle relative modalità di impiego, la cui sostituzione richiede l’intervento di tecnici manutentori per il montaggio o per i controlli successivi alla sostituzione e in genere non può essere effettuata dal personale utilizzatore.
MATERIALE DI CONSUMO: tutti quei materiali la cui quantità consumata sia riconducibile in modo proporzionale e diretto al grado di utilizzo dello strumento e la cui sostituzione non richiede l’intervento dei tecnici né per il montaggio né per il controllo e in genere è effettuata dall’utilizzatore.
Vedasi allegato C per un elenco di massima, non esaustivo, relativo al materiale soggetto ad usura e di consumo oggetto del presente articolo.
Al fine di garantire la massima tempestività negli interventi manutentivi e limitare il più possibile temporanee sostituzioni e/o avvicendamenti di dispositivi sanitari, la Ditta aggiudicataria dovrà essere dotata di un adeguato magazzino di parti di ricambio, di materiale soggetto ad usura e di consumo e di deposito di apparecchiature sostitutive.
In riferimento all’allegato C, la dotazione minimale del magazzino dovrà essere così composta:
− elementi di connessione al paziente: almeno uno per ogni tipologia e modello di elemento citato;
− elettrodi/sensori/trasduttori: almeno uno per ogni tipologia e modello di elettrodo/sensore/trasduttore citato;
− lampade o lampadine per apparecchiature medicali: almeno uno per ogni tipologia e modello di apparecchiatura;
− batterie: almeno uno per ogni tipologia e modello di apparecchiatura;
− pennini frigoriferi: almeno uno per ogni tipologia e modello di apparecchiatura;
− filtri: almeno uno per ogni tipologia e modello di apparecchiatura;
− cavi luce: almeno uno per ogni tipologia e modello di apparecchiatura;
− kit ventilatori polmonari e apparecchi anestesia: almeno uno per ogni tipologia e modello di apparecchiatura;
− kit di manutenzione apparecchiature varie: almeno uno per ogni tipologia e modello di apparecchiatura.
Sarò onere della Ditta aggiudicataria l’organizzazione e la gestione di detto magazzino e lo stoccaggio delle opportune parti di ricambio e del materiale soggetto ad usura e di consumo. Tale organizzazione dovrà essere compatibile coi tempi di intervento in relazione alla dislocazione delle Strutture Complesse/Semplici.
Qualora il SIC lo ritenga opportuno, potrà chiedere alla Ditta aggiudicataria di fornire materiale di cui all’allegato C di scorta alle Strutture Complesse/Semplici, in numero sufficiente per permettere al reparto la sostituzione in autonomia senza dover interrompere il servizio. La tipologia e numerosità dovrà essere compatibile con quanto prescritto dal fabbricante e deve consentire il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, dovrà altresì essere commisurata con l’ubicazione del reparto/ambulatorio e la sua distanza dal laboratorio del concorrente.
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione delle parti di ricambio, soggette ad usura e del materiale di consumo in occasione delle attività di manutenzione preventiva o correttiva che risultassero difettose o guaste o comunque tali da pregiudicare il corretto funzionamento delle apparecchiature. Tutti i materiali che dovranno essere sostituiti nelle attività manutentive di cui ai precedenti punti sono inclusi nel contratto e a totale carico della ditta aggiudicataria.
I ricambi e le parti soggette ad usura e i materiali di consumo utilizzati per le riparazioni e le manutenzioni devono essere originali o dichiarati compatibili dall’azienda produttrice dell’apparecchiatura su cui devono essere installati e nuovi salvo esplicita autorizzazione del DEC. Il DEC potrà autorizzare l’uso di materiale reperito dalla Ditta aggiudicataria non originale, previo accertamento della compatibilità, nei seguenti casi:
▪ parti di ricambio ricondizionate e certificate dalle imprese produttrici con garanzia totale di almeno 6 mesi;
▪ per cause di forza maggiore quali:
o fallimento della ditta produttrice del dispositivo sanitario e/o della ditta produttrice della specifica parte di ricambio originale;
o dispositivo sanitario per cui la ditta produttrice non garantisca più la disponibilità dei ricambi perché fuori produzione.
Il SIC si riserva la facoltà di imporre materiali e/o fornitori diversi tramite apposita richiesta opportunamente giustificata, qualora ritenga che la fornitura di parti di tali materiali, fino all’intero magazzino messo a disposizione dalla Ditta aggiudicataria non risponda ai requisiti minimi richiesti. In particolare sarà sua piena facoltà rifiutare qualsiasi fornitura e opera nella quale si riscontrasse un eventuale difetto e la Ditta aggiudicataria sarà tenuta alla sostituzione a proprie spese con altra di prima qualità e priva di difetti. Nel caso in cui a seguito di controllo o verifica anche a campione risultassero in uso apparecchi con parti di ricambio, parti soggette ad usura e di consumo non originali o non dichiarati compatibili dall’azienda produttrice dell’apparecchiatura e non autorizzati dal DEC, sarà obbligo del concorrente la sostituzione immediata con corrispondenti pezzi originali.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 1.000,00 per ogni episodio riscontrato relativo alla mancata autorizzazione all’uso di materiali non originali;
€ 500,00 per ogni episodio di scorta concordata per il reparto che si xxxxxx non adeguata.
ART. 15 - SMALTIMENTO RIFIUTI
Tutti i rifiuti che vengono prodotti nell’esecuzione del presente contratto, quali ad esempio le parti di ricambio sostituite, il materiale consumabile sostituito, il materiale soggetto ad usura sostituito come ad esempio i filtri delle cappe, tubi radiogeni, batterie, imballi etc, devono essere smaltiti a cura, onere e costo della ditta aggiudicataria.
Tutti gli obblighi procedurali di cui alla vigente normativa derivanti dalla movimentazione, deposito temporaneo, smaltimento di tali rifiuti sono a carico della Ditta aggiudicataria.
I rifiuti andranno smaltiti periodicamente (almeno ogni semestre).
In caso di non ottemperanza l’Azienda Ospedaliera provvederà direttamente con addebito dei costi alla ditta aggiudicataria e verrà inoltre applicata una penalità, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, di € 1.000,00.
ART. 16 - FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA
Il servizio deve prevedere un monte ore adeguato per l'addestramento del personale sanitario di tutta l’Azienda all'uso corretto ed in sicurezza dei dispositivi sanitari, comprese tutte le informazioni necessarie sulle manutenzioni dei dispositivi medici a carico degli operatori.
Obiettivo dei corsi è quello di formare e addestrare gli operatori sanitari
- all’acquisizione di nozioni teoriche sui dispositivi medici;
- al corretto utilizzo delle apparecchiature in loro dotazione;
- alle corrette modalità di gestione dell’apparecchiatura;
- ad un impiego sicuro sui possibili pericoli e sui limiti operativi dei dispositivi sanitari;
- all’utilizzo delle funzioni di base e avanzate del sistema informativo offerto.
Il servizio deve prevedere un monte ore adeguato per la formazione continua del personale del SIC in materia di tecnologie sanitarie, normative, etc.
Deve essere inoltre previsto adeguato piano di formazione nel primo anno per il personale sanitario e del SIC Aziendale relativamente all’utilizzo completo del sistema informativo offerto. Per gli anni successivi deve essere prevista una attività formativa qualora ne sussista la necessità.
Il concorrente dovrà proporre un proprio piano formativo annuo per il personale sanitario e del SIC dell’Azienda Ospedaliera che dovrà essere approvato dal Responsabile SIC.
Inoltre dovrà mettere a disposizione del SIC una cifra non inferiore a € 8.000,00 annui da dedicare a: abbonamento alle Norme del Comitato 62 del CEI e/o acquisto di altre Norme italiane o internazionali; partecipazione a convegni o corsi di formazione per il personale del SIC; acquisto di testi di approfondimento o abbonamento a riviste scientifiche inerenti l’Ingegneria Clinica e le attività del settore, ecc.
Sarà facoltà del Responsabile SIC proporre la partecipazione ad altri corsi e/o convegni non proposti dal concorrente fino all’esaurimento del monte capitale dedicato. Nel caso in cui non si riuscisse ad esaurire nel corso dell’anno la cifra indicata l’importo residuo andrà a sommarsi a quanto erogato per l’anno successivo.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 1.000,00 per ciascuna carenza nell’attuazione del piano formativo.
ART. 17 - PERSONALE E DOTAZIONE STRUMENTALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
La Ditta aggiudicataria per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto dovrà garantire la messa a disposizione di personale tecnico qualificato in quantità adeguata al corretto rispetto delle prescrizioni contrattuali.
La Ditta concorrente all’interno dell’offerta dovrà proporre la propria organizzazione progettata e sviluppata secondo la conoscenza della natura dei servizi e delle apparecchiature oggetto dell’appalto, le proprie modalità organizzative e gestionali e la propria esperienza nel settore. In particolare, si dovrà mettere in evidenza la struttura del personale che intenderà impiegare per la gestione dei servizi oggetto dell’appalto, dovrà fornire evidenza dei criteri e delle modalità utilizzate per dimensionare la quantità delle risorse tecniche impiegate, specificando quelle che intenderà allocare in modo residente e continuativo nella commessa. Dovranno essere evidenziate nel rispetto dei profili minimi di seguito dettagliati, le caratteristiche professionali, l’esperienza e la specializzazione di tutto il personale che si intende impiegare nella commessa.
La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare il tempestivo trasferimento del proprio personale in tutte le strutture dell’Azienda con mezzi adeguati all’eventuale trasporto di apparecchiature o altro materiale.
Tutto il personale dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento con fototessera e dovrà documentare la propria presenza in servizio mediante sistema di timbratura elettronica. Tutto il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria dovrà prendere conoscenza ed attrezzarsi alle regole di accesso e permanenza nelle strutture dell’Azienda. Per lo svolgimento dei servizi descritti la Ditta aggiudicataria dovrà impiegare personale specializzato e qualificato con le caratteristiche riportate di seguito e in quantità adeguata alle esigenze del servizio ma non inferiore ai numeri indicati.
Caratteristiche dell’organico
▪ N°1 ingegnere coordinatore responsabile (Responsabi le direzione tecnica di commessa) munito di diploma di laurea quinquennale (laurea magistrale) in ingegneria biomedica o elettronica con indirizzo biomedico, con comprovata esperienza in grado di coordinare e dirigere l’attività e il personale tecnico rispondendo direttamente all’Azienda nella conduzione tecnica del servizio.
Il direttore tecnico, oltre che del personale, sarà altresì responsabile del corretto, puntuale e completo svolgimento di tutti i servizi elencati nel presente capitolato.
E’ richiesta un’esperienza almeno quinquennale, specifica nel settore, opportunamente documentata.
La presenza deve essere full time. Dietro specifica ed insindacabile richiesta dell'Azienda Ospedaliera, il direttore tecnico dovrà essere inoltre presente ad eventuali incontri su temi di organizzazione del servizio.
▪ N° 6 tecnici ad alta specializzazione (tecnico seni or) muniti di diploma di scuola
superiore o laurea breve in grado di svolgere tutte le attività richieste nell’effettuazione del servizio con elevata autonomia esecutiva e competenza dimostrando conoscenza della tecnologia specifica e del funzionamento degli impianti e apparecchiature. E’ richiesta un’esperienza almeno quinquennale specifica nel settore opportunamente documentata. La presenza deve essere full time.
▪ N° 3 tecnici specializzati (tecnico junior) muniti di diploma di scuola superiore o laurea breve in grado di svolgere tutte le attività richieste con perizia e competenza sotto la direzione di personale di più elevata qualifica, dimostrando conoscenza tecnico pratiche sulle tecnologie e le attività da svolgere. E’ richiesta un’esperienza almeno triennale specifica nel settore opportunamente documentata. La presenza deve essere full time.
▪ N° 2 operatori tecnici amministrativi muniti di dip loma in grado di svolgere le attività amministrative richieste con competenza. E’ richiesta un’esperienza di almeno tre anni nel settore. La presenza deve essere full time.
Prima dell’avvio del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà fornire il curriculum vitae, i corsi di formazione effettuati e il nominativo del personale impiegato nonché le modalità organizzative adottate per la copertura del servizio.
Durante il periodo estivo (dal 1 al 31 agosto) e di festività natalizie (dal 22 dicembre al 6 gennaio), dovrà essere sempre garantita la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei tecnici e un amministrativo.
Il personale assente per ferie, per malattia o per qualsiasi altro motivo al di fuori dei periodi sopra indicati, dovrà essere sostituito nei casi di assenza superiore a tre giorni lavorativi continuativi.
In caso di più assenze contemporanee motivate del personale tecnico e amministrativo, dovrà sempre essere garantita la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei tecnici e un amministrativo anche per periodi inferiori a tre giorni lavorativi.
Le sostituzioni di personale dovranno essere segnalate tempestivamente per iscritto all'Azienda appaltante che si riserverà di fare le opportune valutazioni prima di esprimere il proprio parere che sarà in ogni caso vincolante. Inoltre l’eventuale personale sostitutivo dovrà avere tutte le caratteristiche sopra descritte.
L’Appaltatore dovrà indicare la persona che sostituirà in tutte le funzioni il Responsabile direzione tecnica di commessa in caso di assenza. Dovranno essere indicati nome, qualifica e recapiti del Responsabile direzione tecnica di commessa e del suo sostituto.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 500,00 giornaliere per assenza del personale o presenza di personale senza i requisiti richiesti.
Il DEC ha il diritto, previo motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il cambiamento del Responsabile direzione tecnica di commessa e del rimanente personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
Il personale dovrà essere dotato a cura dell’aggiudicatario di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento delle attività in sicurezza.
Orario di erogazione servizi
Il servizio dovrà essere svolto continuativamente dalle 8.00 alle 17.00 da lunedì a venerdì e il sabato dalle 8.00 alle 12.00. Non è ammessa la sola reperibilità telefonica durante la pausa pranzo.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 100,00 per ogni ora di mancata operatività del servizio.
Reperibilità
L’Appaltatore dovrà garantire servizi di reperibilità, pronto intervento, negli orari notturni e festivi non coperti dalla presenza di personale in servizio.
Il servizio sarà svolto da tecnici che dovranno assicurare la propria immediata reperibilità telefonica nonché la propria presenza entro i tempi di intervento previsti per le manutenzioni correttive. La reperibilità riguarderà tutte le apparecchiature oggetto della commessa comprese quelle in garanzia, noleggio, leasing, etc, per l’analisi di primo guasto.
Allo scopo la Ditta aggiudicataria definirà le modalità e fornirà gli strumenti per il reperimento del personale tecnico necessario.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 300,00 ad ogni mancata uscita del tecnico reperibile.
Dotazione strumentale per manutenzione, collaudi, tarature, calibrazioni, conferme metrologiche e controlli di qualità.
Le strumentazioni utilizzate per effettuare l'esecuzione di tutte le verifiche strumentali previste nelle attività oggetto dell’appalto, tra cui manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica, tarature, calibrazioni, conferma metrologiche, controlli di qualità, deve essere oggetto di periodica manutenzione e se strumenti di misura deve essere oggetto di taratura presso centri ACCREDIA o laboratori metrologici qualificati eventualmente indicati dall’Azienda Ospedaliera a garanzia di riferibilità delle misure effettuate agli standard di misura nazionali e internazionali.
L’indicazione dello strumento di misura utilizzato e la scadenza della taratura dovranno essere riportati nel verbale di intervento effettuato.
Ogni Ditta concorrente deve specificare, nel piano organizzativo, le attrezzature e la strumentazione che intende impiegare per lo svolgimento delle singole attività, fornendo un elenco contenente l’identificazione dell’attrezzatura (numerosità, modello, tipo, destinazione d’uso) e la periodicità prevista di taratura.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 500,00 per ciascuna certificazione mancante per le apparecchiature utilizzate per
le verifiche di sicurezza, le tarature, calibrazioni, conferme metrologiche e controlli di qualità.
Formazione e addestramento del personale di commessa
La Ditta dovrà utilizzare personale specificamente formato e addestrato e dovrà provvedere ad aggiornare annualmente i propri operatori con un piano di formazione specifico che dovrà essere comunicato all’Azienda.
ART. 18 - LOCALI, IMPIANTI E MATERIALE IN CONSEGNA
L’Azienda consegnerà all’appaltatore i laboratori tecnici ubicati nei presidi di Carate, Desio e Vimercate. E’ facoltà della Ditta aggiudicataria, in virtù della propria organizzazione, proporre soluzioni alternative. Per tutti i locali, gli arredi e ogni lavoro impiantistico o edile sono a carico del concorrente, previa autorizzazione dell’A.O. e con rilascio di dichiarazione di esecuzione dei lavori ai sensi del D.M. 37/2008. L’Appaltatore li prenderà in consegna assumendo tutte le responsabilità del caso. La consegna verrà ufficializzata da apposito verbale, redatto e firmato dall’Azienda e dall’Appaltatore.
Alla scadenza del contratto gli impianti ed i locali dovranno essere consegnati dall'Appaltatore in buono stato di conservazione, manutenzione e funzionalità.
Dovrà altresì essere riconsegnata la documentazione tecnico amministrativa ricevuta dall'Azienda e raccolta nel periodo di appalto oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli di capitolato.
Le attività di pulizia dei locali adibiti a laboratorio saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Si precisa che le pulizie delle aree del P. O. di Vimercate, e quindi anche quelle dei laboratori siti presso il Petalo A, piano -1, livello1, di Vimercate, sono state affidate in concessione alla società Vimercate e Salute S.p.a. di Milano .
L’area dei locali adibiti a laboratori è pari a metri quadri 90,82 ed il costo da corrispondere direttamente alla società Vimercate e Salute S.p.a. di Milano è pari a € 2,0404/mese IVA esclusa al metro quadro, per un importo di € 185,31/ mese, pari ad € 2.223,70 Iva esclusa per l’anno 2014.
Si segnala, inoltre, che il prezzo per il servizio di pulizia dell’area in concessione sarà soggetto a revisione nella misura del 100% dell’indice ISTAT relativo al periodo considerato.
Per la gestione e lo svolgimento delle attività verranno messi a disposizione della Ditta appaltatrice:
▪ locali presso i presidi di Carate, Desio e Vimercate ;
▪ linee telefoniche e linee fax necessarie.
Il costo delle linee telefoniche e della linea fax verranno fatturati in base a consumi effettuati risultanti dai tabulati.
Qualora nei laboratori tecnici vengano riscontrati furti, danni ai dispositivi medici oggetto dell’appalto per incendi, atti vandalici…la Ditta aggiudicatrice dovrà segnalarli tempestivamente alla stazione appaltante.
Non verranno forniti apparati fax, telefoni e pc.
Per le modalità di collegamento internet si dovranno rispettare le indicazioni aziendali in vigore al momento dell’inizio dell’attività e le successive modifiche e aggiornamenti.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 5.000,00 per mancata riconsegna dei locali nello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità esistente al momento della consegna, salvo il normale deperimento d’uso.
ART. 19 - ATTIVITÀ VARIE DI CONSULENZA E DI SUPPORTO
La Ditta aggiudicataria dovrà fornire supporto di consulenza all’Azienda Ospedaliera per:
▪ parere tecnico ogni volta che l’Azienda ne ravvisi la necessità per l’ingresso di una nuova apparecchiatura, a qualsiasi titolo, quale noleggio, leasing, visione, etc…;
▪ valorizzazione del parco macchine esistente recuperando e fornendo informazioni sulle apparecchiature per la programmazione di acquisti a reintegro o ad incremento del parco macchine stesso;
▪ valutazione relativamente al numero, lo stato, l’obsolescenza tecnica e la corretta distribuzione e presenza nelle Strutture Complesse/Semplici delle apparecchiature al fine di ottimizzare numerosità ed effettivo utilizzo;
▪ valutazione delle migliori modalità di acquisto di nuove tecnologie in base all’analisi dei costi e alle problematiche di gestione collegate;
▪ ogni altra attività che l’azienda ritenga utile per gestire al meglio il proprio parco macchine ad esempio valutazione fornitori, elaborazione questionari tecnici etc.
Tali attività si concretizzano in collaborazioni fattive e elaborati scritti di volta in volta richiesti.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 500,00 per ogni attività per cui non è fornito supporto all’Azienda Ospedaliera.
ART. 20 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO
La gestione delle apparecchiature e di tutte le informazioni ad esse connesse (scheda anagrafica, piani manutentivi, collaudo, verifiche e tarature, interventi manutentivi, dismissioni, manuali, contatti fornitori, …) deve essere effettuata tramite software dedicato.
Attraverso il sistema informatizzato di gestione delle apparecchiature l’Azienda Ospedaliera intende conseguire i seguenti principali obiettivi:
• classificazione ed inventario dei dispositivi medici;
• gestione archivio manuali d’uso e di service in formato elettronico delle apparecchiature elettromedicali oggetto dell’appalto;
• gestione degli interventi di manutenzione preventiva e correttiva;
• programmazione degli interventi di manutenzione, di verifica di sicurezza elettrica, tarature, calibrazioni, conferme metrologiche, controlli di qualità con relativa documentazione;
• gestione dei contratti di manutenzione;
• gestione dei collaudi/dismissioni;
• gestione delle verifiche di sicurezza periodiche, tarature, calibrazioni, conferme metrologiche, controlli di qualità;
• monitoraggio dei tempi di fermo macchina;
• monitoraggio degli accessori, ricambi, parti soggette ad usura e consumabili;
• individuazione dei dispositivi medici obsoleti;
• pianificazione delle attrezzature da sostituire;
• elaborazione di indici di prestazione;
• visualizzazione in maniera immediata dell’andamento dello stato della manutenzione preventiva, delle verifiche di sicurezza e delle manutenzioni correttive aperte;
• elaborazione di report personalizzabili dall'utente, esportabili su fogli elettronici (es excel, open office…), con la possibilità di organizzare tutte le informazioni relative e comunque connesse alle apparecchiature scegliendo i dati di interesse, orientati al monitoraggio di:
o dismissione ed immissione di apparecchiature;
o report di test di sicurezza, di manutenzione preventiva, di tarature;
o elenco delle apparecchiature sotto contratto di manutenzione;
o varie relative alla gestione
▪ estrazione di indici quali, a titolo di esempio non esaustivo:
o FREQUENZA DI GUASTO: calcolata come numero di guasti riscontrati nel periodo di osservazione suddivise in:
• medie per classe: calcolate per ciascuna classe di apparecchiatura come rapporto tra il numero di guasti per classe e il numero di apparecchi della classe;
• massime per apparecchiatura, calcolate in assoluto per ciascuna singola apparecchiatura di ciascuna classe come numero massimo di guasti per una sola apparecchiatura.
o TASSI DI INDISPONIBILITÁ calcolati come giorni di fermo macchina (giorni tra la data e l’ora in cui viene segnalato il guasto e quella in cui viene fornita all’utilizzatore la soluzione da lui ritenuta accettabile):
• medi per classe, calcolati per ciascuna classe di apparecchiature come rapporto tra numero di giorni di fermo macchina (per classe) e il numero di apparecchi della classe;
• massimi per apparecchiatura, calcolati in assoluto per ciascuna singola apparecchiatura come numero massimo di giorni di fermo macchina su una sola apparecchiatura.
Il conteggio sarà effettuato mediante differenza aritmetica tra le due date (con arrotondamento per difetto).
O TEMPO DI PRIMO INTERVENTO (calcolato in ore) E TEMPO DI RISOLUZIONE
GUASTO (calcolato in giorni lavorativi)
o PIANO DELLE ATTIVITA’ PROGRAMMATE (manutenzioni preventive, verifiche elettriche, controlli qualita’/taratura, etc);
o ATTIVITA’ PROGRAMMATE (manutenzioni preventive, verifiche elettriche, controlli qualita’/taratura) svolte in un determinato periodo temporale;
Il software deve essere fornito dalla Ditta aggiudicataria e deve avere le seguenti caratteristiche:
• architettura basata su tecnologia web, sono ammessi anche sistemi client- server che richiedano l’installazione di un applicativo anche lato client;
• data base implementato secondo le tecnologie SQL o Oracle;
• scheda del bene contenente anagrafica apparecchiatura; registro delle attività di manutenzione correttiva, preventiva, tarature, calibrazioni, conferme metrologiche, controlli di qualità e verifiche di sicurezza elettriche; in base anche a quanto scritto nell’articolo 5 del capitolato speciale di appalto;
• interrogabilità del data base secondo ciascuno dei campi sopra elencati e secondo uno schema ad albero, con parametri di costruzione dell’albero definibili da parte del SIC;
• tracciabilità della storia del bene nei suoi spostamenti all’interno della struttura fisica/logica definita dall’ente;
• possibilità di esportare i dati, opportunamente interrogati, su file (stampa su file) in tabelle in formato .xls, .txt, etc;
• saranno valutate positivamente:
o l’esistenza di uno strumento di query e reporting integrato che consenta la completa configurabilità delle maschere dell’applicativo e la costruzione personalizzata dei report necessari per la gestione operativa delle attività tecniche;
o la gestione e archiviazione richiami e avvisi di sicurezza sulle apparecchiature oggetto dell’appalto
La Ditta appaltatrice dovrà importare nel nuovo sistema gestionale l’attuale database con l’anagrafica delle apparecchiature e lo storico loro collegato (collaudo, riparazioni verifiche di funzionalità e sicurezza, aggiornamento, trasloco, revisione, ecc.) garantendo l’integrità e la consistenza dei dati e senza generare duplicati.
Il sistema offerto dovrà consentire l’archiviazione di documenti e file associati alle apparecchiature (manuali, rapporti, fogli di lavoro …). Dovranno essere messi a disposizione un numero illimitato di accessi web perchè ciascuna Struttura Complessa/Semplice possa accedere al sistema di gestione delle proprie apparecchiature.
L’utente potrà così:
• visionare l’elenco delle proprie apparecchiature, la scheda anagrafica di ciascuna di esse, comprensiva degli eventuali accessori, il manuale d’uso;
• visionare la programmazione delle manutenzioni preventive, delle verifiche di sicurezza elettriche e delle tarature, calibrazioni, conferme metrologiche e controlli di qualità;
• visionare i report di intervento rilasciati per le manutenzioni preventive, verifiche elettriche e tarature;
• inoltrare richiesta ordinaria di manutenzione correttiva;
• vedere lo stato di avanzamento della manutenzione correttiva;
• visionare i report di intervento di manutenzione correttiva.
Sono da prevedere almeno 10 utenze per l’Azienda Ospedaliera con permessi maggiori che possano monitorare lo stato delle chiamate e l’avanzamento del processo manutentivo, di estrapolare dati statistici e gli indici di prestazione precedentemente definiti e di configurare i permessi di accesso associati agli altri utenti.
La modalità di visualizzazione del software deve essere la medesima sia per il concorrente sia per l’Azienda Ospedaliera. Inoltre, dovrà essere prevista un’altra utenza dell’Azienda Ospedaliera, con possibilità di effettuare tutte le attività effettuabili dall’utente amministratore del concorrente.
L’aggiudicatario dovrà fornire tutto l'hardware e il software necessario (hard disk, server, ups, licenze di sistemi operativi, ...), dimensionato in modo ridondante, per consentire il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati. Dovrà essere previsto un sistema di backup dei dati.
Le spese di trasporto, imballaggio, installazione delle apparecchiature e del software presso l’Azienda Ospedaliera saranno a carico della ditta appaltatrice, così come gli interventi di installazione e configurazione dei pacchetti software e hardware necessari per renderli funzionanti e compatibili con il sistema informatico aziendale.
L’aggiudicatario dovrà fornire un numero di giornate di formazione per l’apprendimento dell’uso del software; sia per i dipendenti del SIC con spiegazione delle funzioni avanzate, sia per il personale sanitario per la spiegazione dell’interfaccia web per la gestione delle apparecchiature di reparto. La manutenzione hardware e software del sistema di gestione sarà a carico dell’aggiudicataria per tutta la durata del contratto. Anche gli aggiornamenti hardware e software del sistema di gestione che si renderanno necessari durante la durata del contratto si intendono ricompresi senza oneri aggiunti per l’Azienda Ospedaliera.
In ogni caso i dati contenuti nel sistema di gestione sono e rimarranno di proprietà dell’Azienda Ospedaliera. Il software offerto dovrà rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003).
Le licenze dei software commerciali forniti eventualmente necessari al funzionamento dell’applicativo al termine dell’appalto resteranno di proprietà della Azienda Ospedaliera così come tutte le postazioni di lavoro, i server, le altre periferiche.
Anche la licenza di uso dell’applicativo gestionale rimarrà di proprietà dell’Azienda Ospedaliera al termine della commessa.
Qualora il software fornito non rispetti quanto sopra citato, l’Azienda Ospedaliera si riserva il diritto di chiedere all’aggiudicatario concorrente la fornitura di un altro software giudicato rispondente ai requisiti sopra indicati, dopo presentazione di adeguata documentazione, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda Ospedaliera compreso il trasferimento dei dati.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
da € 500,00 a 5.000 per ogni deficienza legata alle attività sopra descritte, a seconda della gravità.
ART. 21 - RELAZIONE PERIODICA
Il concorrente dovrà redigere con periodicità trimestrale una relazione che illustri l’attività svolta nel periodo, tale relazione è necessaria al DEC per la verifica dell’attività e la conseguente liquidazione delle fatture e dovrà essere consegnata entro il 15° giorno del trimestre successivo a quello di riferimento.
La relazione dovrà contenere nel dettaglio:
• il numero di manutenzioni preventive, tarature, calibrazioni, conferme
metrologiche, controlli di qualità effettuati nel periodo, specificando su quali apparecchiature con indicazione del numero identificativo, della tipologia, del reparto e del presidio;
• confronto delle manutenzione preventive, tarature, calibrazioni, conferme metrologiche, controlli di qualità effettuati con la programmazione prevista;
• il numero di verifiche di sicurezza elettrica effettuate nel periodo, specificando su quali apparecchiature con indicazione del numero identificativo, della tipologia, del reparto e del presidio;
• confronto delle verifiche di sicurezza elettrica effettuate con la programmazione prevista;
• il numero di manutenzioni correttive effettuate nel periodo, specificando su quali apparecchiature con indicazione del numero identificativo, della tipologia, del reparto e del presidio;
• elenco dei collaudi con indicazione del numero identificativo, della tipologia, del reparto, del presidio, del valore e della data;
• elenco delle dismissioni con indicazione del numero identificativo, della tipologia, del reparto, del presidio, del valore e della data;
• elenco delle apparecchiature non trovate e non presenti nei reparti, vistate dal personale sanitario;
• segnalazioni di non conformità alle verifiche di sicurezza elettrica, queste se gravi dovranno anche essere tempestivamente segnalate al DEC;
• numero di apparecchiature sostitutive distribuite nei reparti e di quelle disponibili a magazzino;
• andamento del piano formativo del personale del concorrente;
• segnalazione delle ottiche rigide, delle sonde ecografiche e dei tubi radiogeni sostituti/non sostituiti;
• varie ed eventuali.
La struttura della relazione potrà essere modificata concordemente con il DEC se saranno riscontrate altre esigenze informative da parte dell’Azienda Ospedaliera.
In caso di non ottemperanza verranno applicate, con le modalità indicate all’art. 30 del presente Capitolato speciale, le seguenti penali:
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della relazione trimestrale.
ART. 22 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicatario dovrà garantire la massima funzionalità ed efficienza dei servizi con continuità per tutta la durata del contratto, a propria cura, rischio, spese e con organizzazione propria, secondo quanto indicato nel presente Capitolato Speciale.
L’affidatario dovrà gestire, completamente in proprio e sotto la sua diretta responsabilità, i servizi richiesti.
I servizi dovranno essere effettuati secondo le indicazioni riportate nel presente Capitolato Speciale.
L’aggiudicatario dovrà garantire il servizio e la sua continuità per tutta la durata del contratto, gli competono l’organizzazione e la direzione del servizio, che dovranno essere improntate alle esigenze operative e funzionali della A.O. appaltante e al raggiungimento dei risultati da conseguire.
ART. 23 - NORME GENERALI DI ESECUZIONE
La ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare tutti i servizi pattuiti a perfetta regola d’arte e con ogni cura.
La ditta aggiudicataria sarà unica responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori dovessero arrecare o che comunque nell’esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti venissero arrecati a persone o a cose, pertanto, conseguentemente dovrà impegnarsi alla pronta riparazione dei danni o al risarcimento degli stessi.
ART. 24 - OBBLIGO DI INFORMAZIONE
L’A.O. di Desio e Vimercate provvederà a fornire alla ditta aggiudicataria ogni informazione necessaria e qualsiasi altra notizia comunque inerente le prestazioni oggetto del contratto.
Inoltre, l’A.O. si impegna a collaborare fattivamente con la ditta aggiudicataria per l’acquisizione di ulteriori informazioni che si rendessero necessarie o utili per un migliore e più completo svolgimento dell’appalto.
L’appaltatore, alla scadenza del contratto, si impegna alla restituzione di tutta la documentazione ricevuta.
ART. 25 - SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art.118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, il concorrente non potrà dare in subappalto parte dell’esecuzione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’A.O e sino al 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.
Quanto sopra alle seguenti condizioni:
• il concorrente dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione della fornitura o parte della fornitura che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.L.vo n, 163/2006);
• il concorrente provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno 20 giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
a) della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. L.vo n. 163/2006;
b) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. L.vo n. 163/2006;
• insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. L.vo n. 163/2006).
L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’A.O. entro 30 giorni (art. 118, comma 8 D. L.vo n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo
contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. L.vo n. 163/2006).
Il fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento art. 118, comma 4 D. L.vo n. 163/2006).
L’A.O. provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art,. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006,
n. 248). L’A.O. può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all’art. 11 c.s..
La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della possibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L’esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 118, comma 9, D. L.vo n. 163/2006).
L’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come attività date in subappalto (art. 118, comma 12 D. L.vo n. 163/2006).
ART. 26 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D.lvo n.163/2006.
La cessione del credito del fornitore, di cui all’art.1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art.117 del D.lvo n.163/2006.
ART. 27 – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL’ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE
L’A.O. appaltante, in ossequio a quanto disposto dall’art. 21 del D.L. n.5/2012, che statuisce la responsabilità solidale del committente datore di lavoro con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di xxxxxxx, tratterranno le somme dovute all’appaltatore o eventualmente al subappaltatore, in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi.
In particolare, il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 207/2010, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante potrà pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei
casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli artt. 37 comma 11 e 118 comma 3 del Codice degli Appalti.
Il responsabile del procedimento dovrà provare i pagamenti effettuati a mezzo di quietanze sottoscritte dai soggetti interessati.
Nel caso in cui l’imprenditore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il responsabile del procedimento dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
ART. 28 - SICUREZZA
L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il Documento Informativo per Imprese con lavori in appalto, pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.
L’aggiudictario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento.
La ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere, non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell’inizio delle attività oggetto dell’appalto, il documento che individua le misure di prevenzione e di protezione predisposte in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Il documento, che sarà sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.O., dovrà contenere le seguenti informazioni:
- schede tecniche di tutti i prodotti ed i materiali utilizzati;
- valutazione dei rischi specifici connessi al servizio;
- modalità operative di prevenzione incendi e/o infortuni in relazione ai rischi ad esso connessi;
- schede di sicurezza relative ai mezzi/attrezzature/prodotti previsti per l'esecuzione del servizio;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali e relativa formazione ed addestramento all'uso;
- organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
- formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza attrezzature e prodotti da utilizzare;
- soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori dell’impresa o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell'Azienda (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
L’A.O. si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento, qualora lo ritenga inadeguato, nel corso della durata del contratto.
L’A.O. si impegna a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti.
Tutte le attività descritte nel presente Capitolato verranno svolte dall’aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dai documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.
Per il servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche - i costi per evitare i rischi da interferenza sono stati quantificati in Euro 4.000,00 annui (IVA esclusa), per un importo complessivo, per l’intera durata di 60 mesi dell’appalto, Euro 20.000,00 (IVA esclusa).
Per l’ evoluzione di alcune tecnologie a supporto delle attività cliniche, di cui all’art. 6.7 del capitolato speciale di gara - i costi per evitare i rischi da interferenza sono stati quantificati in Euro 2.000,00 (IVA esclusa), per l’intera durata di 84 mesi dell’appalto.
Tali somme non sono soggette a ribasso, ai sensi dell’art. 86, co. 3 del D. Lgs. 163/2006. L’Impresa è tenuta a utilizzare le somme di cui sopra per adottare gli accorgimenti indicati nel Documento di cui sopra al fine di ridurre i rischi da interferenza.
Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività dell’aggiudicatario in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l’obbligo del Fornitore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.
ART. 29 - SCIOPERI
Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, e successiva normativa vigente, che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.
La ditta pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previi accordi con il SIC.
La ditta provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all’A.O., la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale interna e/o esterna. La ditta dovrà garantire, anche in tali circostanze, la reperibilità del suo rappresentante o delegato.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.
ART. 30 - PENALITA’
L’Azienda Ospedaliera verifica periodicamente la regolarità del servizio e la sua corrispondenza alle norme previste dal presente Capitolato e, a tal fine, attiva un sistema di controllo di qualità delle prestazioni erogate.
Al riscontro di eventuali violazioni delle norme contrattuali che regolano il rapporto e/o di inadempienze che pregiudicassero lo svolgimento corretto e puntuale del servizio, l’Azienda Ospedaliera provvederà a contestarle, per iscritto, alla ditta aggiudicataria affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni.
Alla ditta aggiudicataria verrà concesso un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni e motivazioni. In ogni caso, al verificarsi di episodi di inosservanza delle norme del presente capitolato, possono essere applicate penalità, previa contestazione dell'addebito all'appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni.
Tale istruttoria verrà eseguita se nell’ambito dei controlli dovessero riscontrarsi delle inosservanze alle obbligazioni contrattuali e/o degli adempimenti non puntuali.
Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’Azienda Ospedaliera non coperto dall’importo delle penali. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
In particolare la Azienda Ospedaliera applicherà le seguenti penali così come espressamente indicato nei relativi sotto citati articoli del presente Capitolato:
1) ART. 4 MANTENIMENTO E AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO TECNICO DELLE APPARECCHIATURE: euro 5.000,00 per mancata esecuzione censimento e euro 50,00 per ogni terminale, manipolo, ottica che non sono stati identificati o serigrafati;
2) ART. 5 FASCICOLO TECNICO DEI DISPOSITIVI: euro 5 0,00 per fascicolo incompleto (sia cartaceo che digitale) e euro 500,00 per ciascuna apparecchiatura di cui non è presente il fascicolo tecnico (sia cartaceo che digitale)
3) ART. 6.1 MANUTENZIONI PREVENTIVE: euro 5.000,00 per mancata consegna al DEC del calendario delle manutenzioni preventive - euro 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre il periodo di tolleranza nell’esecuzione della manutenzione preventiva - euro 50,00 per ogni report di manutenzione incompleto
4) ART. 6.2 MANUTENZIONI CORRETTIVE SU GUASTO: euro 50,00 per ogni ora di ritardo nel caso di superamento dell’indice di qualità trimestrale pari a 15 apparecchiature - euro 500,00 per ogni punto percentuale di scostamento al di sotto delle percentuali stabilite - euro 3.000,00 per ogni ottica di produttori/modelli non autorizzati dal SIC - euro da 50,00 a 500,00 per ogni altra deficienza legata alle attività descritte, a seconda della gravità
5) ART. 6.3 VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA: euro 5.000,00 per mancata consegna al DEC del calendario delle verifiche di sicurezza elettrica - euro 50,00 per ogni apparecchiatura per ogni giorno di ritardo oltre il periodo di tolleranza nell’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica - euro 50,00 per ogni report di verifica di sicurezza elettrica incompleto
6) ART. 6.4 TARATURE, CALIBRAZIONI, CONFERME METROLOGICHE, CONTROLLI DI QUALITÀ: euro 5.000,00 per mancata consegna al DEC del calendario - euro 50,00 per ogni apparecchiatura per ogni giorno di ritardo oltre il periodo di tolleranza nell’esecuzione - euro 50,00 per ogni report incompleto
7) ART. 6.5 RIMESSA A NORMA: euro 500,00 per mancata rimessa a norma
8) ART. 6.6 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO: euro 500,00 per apparecchiatura per la quale non viene fornito supporto all’Azienda Ospedaliera per tale attività
9) ART. 6.7 MANUTENZIONE EVOLUTIVA: euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione del collaudo;
10) ART. 7 PROVE DI ACCETTAZIONE E COLLAUDO: euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione del collaudo - euro 50,00 per ogni collaudo incompleto (sia
cartaceo che digitale);
11) ART. 8 APPARECCHIATURE NON DI PROPRIETA’ DELL’AZIENDA OSPEDALIERA: euro da 50,00 a 500,00 per ogni deficienza legata alle attività descritte, a seconda della gravità;
12) ART. 9 APPARECCHIATURE DI PROPRIETA’ CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERA E PRODUTTORE: euro da 50,00 a 500,00 per ogni deficienza legata alle attività descritte, a seconda della gravità.
13) ART. 10 APPARECCHIATURE IN GARANZIA: euro da 50,00 a 500,00 per ogni deficienza legata alle attività descritte, a seconda della gravità
14) ART. 11 PROPOSTA DI DISMISSIONE: euro 100,00 per ogni mancato o incompleto inserimento del fuori uso nel sistema informatico
15) ART. 12 SPOSTAMENTO APPARECCHIATURE: euro 3.000,00 per ogni spostamento non effettuato nei tempi definiti dalle esigenze dell’Azienda Ospedaliera;
16) ART. 13 APPARECCHIATURE SOSTITUTIVE TEMPORANEE: euro 3.000 per mancanza degli apparecchi sostitutivi residenti presso i laboratori - euro 500 per ogni giorno di ritardo nella fornitura di un’apparecchiatura sostitutiva;
17) ART. 14 PARTI DI RICAMBIO, PARTI SOGGETTE AD USURA, MATERIALE DI CONSUMO: euro 1.000,00 per ogni episodio riscontrato relativo alla mancata autorizzazione all’uso di materiali non originali; - euro 500,00 per ogni episodio di scorta concordata per il reparto che si rilevi non adeguata;
18) ART. 15 SMALTIMENTO RIFIUTI: In caso di non ottemperanza euro 1.000,00.
19) ART. 16 FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA: euro 1.000,00 per ciascuna carenza nell’attuazione del piano formativo;
20) ART. 17 PERSONALE E DOTAZIONE STRUMENTALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO: euro 500,00 giornaliere per assenza del personale o presenza di personale senza i requisiti richiesti - euro 100,00 per ogni ora di mancata operatività del servizio - euro 300,00 ad ogni mancata uscita del tecnico reperibile - euro 500,00 per ciascuna certificazione mancante per le apparecchiature utilizzate per le verifiche di sicurezza, le tarature, calibrazioni, conferme metrologiche e controlli di qualità;
21) ART. 18 LOCALI, IMPIANTI E MATERIALE IN CONSEGNA: euro 5.000,00 per mancata riconsegna dei locali nello stato di conservazione, manutenzione e funzionalità esistente al momento della consegna, salvo il normale deperimento d’uso;
22) ART. 19 ATTIVITÀ VARIE DI CONSULENZA E DI SUPPORTO: euro 500,00 per ogni attività per cui non è fornito supporto all’Azienda Ospedaliera
23) ART.20 GESTIONE INFORMATIZZATA DEI SERVIZI OGGETTO DELL’APPALTO da euro 500,00 a 5.000 per ogni deficienza legata alle attività descritte, a seconda della gravità;
24) ART. 21 RELAZIONE PERIODICA: euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della relazione trimestrale;
Resta inoltre impregiudicata ogni azione dell’A.O. appaltante verso la Ditta aggiudicataria per danni subiti, compresi i danni per mancate prestazioni nei casi di particolare gravità.
Il concorrente non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.
Tutte le riserve che il concorrente intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda Ospedaliera e devono essere adeguatamente motivate.
Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall’Azienda Ospedaliera che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ART. 31 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA
L’appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente appalto.
ART. 32 - RISOLUZIONE E DISDETTA DEL CONTRATTO
L’A.O. può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
b) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso l’A.O. sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi del contratto;
c) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio, ove siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità dell’inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;
d) quando a carico del fornitore sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per xxxxx, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
e) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico del concorrente;
f) in caso di cessione del contratto e/o di subappalto non autorizzato;
g) nei casi di morte del fornitore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante dell’aggiudicazione;
h) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico del fornitore in favore dei propri dipendenti.
Ove l’A.O. ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera c) alla lettera h) dovrà contestarle per iscritto al fornitore, con la prefissione di un termine non
inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l’A.O. adotterà le determinazioni ritenute opportune.
Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il fornitore – ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. a), b) e g) - oltre a incorrere nell’immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l’A.O. dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.
Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.
Qualora il fornitore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l’A.O. tratterrà senz’altro a titolo di penale il deposito cauzionale ed addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
Il fornitore sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R all’A.O. e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.
ART. 33 - FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI, SUCCESSIONE E LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Nel caso di fallimento dell’aggiudicatario, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno della dichiarazione di fallimento, salva la facoltà dell’A.O. di ricorrere ad azione di rivalsa sulla cauzione e sui crediti maturati per tutte le eventuali ragioni di danni. Nel caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno assunte solidalmente dagli eredi, riservandosi comunque l’A.O. la facoltà di ritenere cessato il contratto per colpa dell’aggiudicatario e quindi con incameramento del deposito cauzionale.
In caso di scioglimento o di liquidazione del fornitore, l’A.O., a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, quanto la continuazione dello stesso da parte dell’eventuale nuovo soggetto subentrante.
In ogni caso l’Ente si riserva l’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 37-commi 18 e 19 del D.L.vo 163/2006.
ART. 34 - PRESENTAZIONE FATTURE E MODALITÀ PAGAMENTI
Trimestralmente il concorrente ha l’obbligo di presentare al DEC, entro il quindicesimo giorno del trimestre successivo a quello di riferimento, una relazione sulle attività svolte. Trascorsi 10 giorni lavorativi dalla consegna della relazione al DEC senza che da parte di quest’ultimo siano state mosse contestazioni in merito, il fornitore potrà provvedere all’emissione della fattura relativa al canone per il trimestre di riferimento.
Il concorrente provvederà ad emettere fatture trimestrali posticipate del canone di noleggio di ciascuna apparecchiatura, a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo di ogni singola apparecchiatura.
La relazione trimestrale viene valutata in riferimento a quanto dichiarato all’interno della stessa, il DEC si riserva di effettuare successivamente eventuali verifiche più specifiche a campione. La verifica della relazione periodica e l’emissione delle fatture non precludono
la possibilità di riscontro e di contestazione, anche in un periodo successivo, di inadempienze da parte del concorrente per le quali l’A.O. potrà chiedere, se del caso, l’applicazione delle penali.
Le maggiori spese sostenute e le penali saranno trattenute dall‘A.O., previa emissione di regolare nota di addebito in sede di liquidazione delle fatture. L‘ammontare delle penalità è addebitato nel momento in cui è disposto il pagamento della fattura sui crediti della Ditta dipendenti dal contratto in cui si riferiscono; ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che la Ditta ha eventualmente in corso con l‘A.O. Mancando crediti o essendo insufficienti, l‘ammontare della penale sarà addebitato sulla cauzione.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 comma 4 e dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti nell’ambito della propria liberà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture sarà effettuato dall’A.O. entro 60 giorni, subordinati all’esito positivo dell’eventuale collaudo/prova e, in ogni caso, al giudizio di accettabilità. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura presso l’ufficio protocollo dell’Azienda Ospedaliera.
In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio d’eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284 comma 1, del codice civile.
Si da atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa.
Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l’interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.
La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell’A.O., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore.
Ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità indicate dall’art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.
Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Si porta a conoscenza, inoltre, che l’A.O. di Desio e Vimercate ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei pagamenti per conto di questa Amministrazione.
La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.
ART. 35 - VARIAZIONE DEL CANONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE GLOBALE DI TIPO FULL RISK
Il canone delle apparecchiature verrà aumentato o diminuito in base all’ingresso/uscita di apparecchiature. L’importo del canone annuo rimarrà invariato per il primo anno ad eccezione delle modifiche dovute all’ingresso/uscita eventuale delle apparecchiature ad alta incidenza del costo di manutenzione (TAC, RMN, angiografi fissi) e di quelle dismesse nell’ambito del progetto di manutenzione evolutiva.
Alla fine di ogni anno contrattuale verranno valorizzati gli ingressi e le uscite delle apparecchiature; questo influirà sul canone dell’anno successivo, senza nessun conguaglio su quello in cui tale variazione è avvenuta, con esclusione delle apparecchiature ad alta incidenza del costo di manutenzione (TAC, RMN, angiografi fissi) e di quelle dismesse nell’ambito del progetto di manutenzione evolutiva.
Nel caso in cui il valore dell’apparecchiatura non sia indicato, verrà attribuito il valore di rinnovo medio di mercato.
L’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di affidare alla Ditta aggiudicataria la manutenzione di tipologie di attrezzature non presenti negli allegati oggetto del presente capitolato senza alcun onere aggiuntivo se non la revisione del canone ove dovuta ai sensi dei paragrafi successivi.
L’Azienda Ospedaliera si riserva altresì la facoltà di scorporare, nella misura massima del 20%, dal contratto in oggetto la manutenzione di alcune apparecchiature. Questo determinerà una variazione del canone come se fosse una dismissione da fuori uso secondo quanto previsto dal presente articolo.
Apparecchiature ad alta incidenza del costo di manutenzione (TAC, RMN, angiografi fissi)
In caso di ingresso di un’apparecchiatura ad alta incidenza del costo di manutenzione, si avrà un aumento del canone. Tale canone sarà calcolato nel seguente modo: valore di acquisto dell’apparecchiatura moltiplicato per 8%, proporzionato al tempo effettivo di gestione della apparecchiatura per ciascun anno. Esempio: per uno sconto del 5%, il canone di ingresso annuo dell’apparecchiatura verrà così calcolato: valore di acquisto moltiplicato per (8*(1-0,05))% ovvero il 7,6%. Questo valore andrà poi proporzionato per i mesi di effettiva gestione, a partire, ad esempio, dalla data di scadenza della garanzia o del contratto attualmente in essere tra il fornitore e Azienda Ospedaliera.
In caso di fuori uso/dismissione di un’apparecchiatura ad alta incidenza del costo di manutenzione si avrà una detrazione del valore del canone. Ad esempio se il canone annuo dell’apparecchiatura X è pari a € 3000,00 già scontato, e la dismissione viene effettuata al 31 maggio 2016, ci sarà una diminuzione del canone per il 2016 di € 1750,00 ovvero i 7 /12 del canone dell’apparecchiatura; per il 2017 e gli anni successivi non verrà più corrisposto l’intero canone annuale per tale apparecchiatura.
Tutte le restanti apparecchiature
La variazione del canone di tutte le altre apparecchiature verrà calcolato alla fine di ogni anno di contratto e verrà applicato sull’anno successivo senza valore retroattivo.
Preliminarmente verrà calcolato un valore di scostamento “S”, secondo la formula seguente
S= A-D
dove
A è il valore del canone di manutenzione delle apparecchiature che sono entrate a far parte del contratto di manutenzione nei 12 mesi precedenti (e quindi aggiuntive rispetto a quelle mantenute a inizio di detto periodo): il valore preso in considerazione per ogni singola apparecchiatura sarà pari al:
• 5% per le apparecchiature radiologiche convenzionali e digitali (escluse TAC, RMN, angiografi fissi), apparecchi di anestesia, ventilatori polmonari, endoscopi flessibili di qualsiasi tipo, ottiche rigide, spettrometri di massa, ecotomografi;
• 3% per tutte le restanti apparecchiature;
di quello risultante negli atti ufficiali dell’Azienda Ospedaliera. Qualora il valore non sia indicato, verrà attribuito il valore di rinnovo medio di mercato.
D è il valore del canone di manutenzione delle apparecchiature dismesse nel corso dei 12 mesi precedenti (che, quindi, non sono più oggetto del servizio): il valore preso in considerazione per ogni singola apparecchiatura sarà pari al 5% o al 3% di quello risultante negli atti ufficiali dell’Azienda Ospedaliera, in base alla tipologia di apparecchiatura. Qualora il valore non sia indicato, verrà attribuito il valore di rinnovo medio di mercato. Qualora l’apparecchiatura dismessa non sia stata singolarmente valorizzata in quanto componente di un sistema, le si attribuirà un valore di rinnovo medio di mercato e tale valore sarà decurtato dal valore complessivo del sistema.
Per queste apparecchiature, la variazione del canone (in aumento o diminuzione) sarà dovuta solo se lo scostamento “S” risulterà superiore al 10% del valore del canone in vigore.
Nel caso in cui si realizzi la condizione di cui sopra, il canone verrà aggiornato dell’importo “S” risultante dalla formula.
ART. 36 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto – in relazione ad eventuali provvedimenti delle competenti autorità regionali – l’assetto strutturale dell’A.O. dovesse subire modificazioni mediante lo scorporo di una o più strutture ospedaliere interessate al servizio oggetto del presente Capitolato, l’appaltatore si obbliga sin d’ora a proseguire il servizio a favore dell’ente assegnatario della struttura alle stesse condizioni contrattuali, salva la facoltà dell’ente stesso di recedere dal contratto previa comunicazione, a mezzo lettera A/R entro 6 mesi dalla data di efficacia del provvedimento che dispone la modifica strutturale. Resta inteso che all’appaltatore saranno riconosciute le prestazioni già eseguite.
E’ altresì riconosciuta la facoltà a questa Azienda di verificare la congruità economica del contratto, nell’eventualità in cui la Consip, o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia, dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove il concorrente non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti. Ove la stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà il recesso avverrà entro 60 giorni dalla formale comunicazione in tal senso. Il fornitore non potrà frapporre al recesso eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.
ART. 37 – DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell’impresa nei rapporti con le proprie maestranze, e l’art. 38 del Codice dei Contratti, al comma 1, lett. i), esplicitamente dispone che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento ….omissis….degli appalti di lavori, forniture e servizi, …omissis…né possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana…omissis…”.
La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, il concorrente deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l’esclusione, ma anche durante l’esecuzione del servizio.
La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità riscontrate durante l’esecuzione del servizio, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà al concorrente la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la rescissione del contratto.
ART. 38 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Qualora il fornitore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l’A.O. tratterrà senz’altro a titolo di penale il deposito cauzionale ed addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.
Il fornitore sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R all’A.O. e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.
ART. 39 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D’ECCEZIONI
Il concorrente non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.
Tutte le riserve che il concorrente intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’A.O. e devono essere adeguatamente motivate.
Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall’A.O. che emanerà gli opportuni provvedimenti.
ART. 40 - REVISIONE PREZZI
L’istituto della revisione dei prezzi del servizio verrà accordata non sulla base di una rilevazione degli aumenti medi dei costi dell’impresa aggiudicataria, ma sulla base di una rilevazione di un effettivo e oggettivo aumento dei prezzi di beni e servizi. La revisione dei prezzi non si potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.
La revisione dei prezzi viene operata, a seguito di richiesta scritta da parte del concorrente, sulla base di un’istruttoria condotta dal RUP in collaborazione con il DEC,
facendo riferimento a quanto stabilito dall’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del D.Lgs 163/2006; in assenza di costi standardizzati, l’istruttoria, per appurare la possibilità dell’applicazione di una revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del D.lgs 163/2006, si deve svolgere su di una analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi (personale, mezzi, materiali) supportata da idonea documentazione fornita dall’Appaltatore a dimostrazione dell’effettiva necessità di adeguamento.
L’Amministrazione ha la facoltà, previa analisi, di riconoscere, nei limiti previsti contrattualmente, l’adeguamento come richiesto, parte di esso o nessun adeguamento, tale adeguamento non potrà comunque superare il 75% dell’ISTAT relativo al periodo considerato.
ART. 41 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta Aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, così come modificata dal D.L. 13 novembre 2010 n. 187, s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Azienda Ospedaliera nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Amministrazione Pubblica entro 7 gg. dall’intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa inoltre, che sino ad avvenuta comunicazione alla stazione appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai sensi del comma 3 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi;
b) i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
c) i pagamenti relativi ad assicurazioni e fideiussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.
Tutti i pagamenti di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l’indicazione del CIG/CUP.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
In tutti gli altri casi di parziale o occasionale inadempimento, l’Amministrazione avvierà il procedimento di accertamento, contestazione e messa in mora del contraente, con facoltà per l’Amministrazione Pubblica di risolvere il contratto nel caso di accertamento di 3 inadempimenti, oltre al risarcimento del maggior danno subito e fatta salva l’applicabilità di una penale.
Gli obblighi inerenti la tracciabilità, di cui ai commi precedenti gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l’applicazione delle sanzioni dell’art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante o l’Amministrazione concedente.
La Stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
ART. 42 - CAUZIONE
Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del D. L.vo n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (Iva esclusa); tale percentuale è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d’asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d’asta del 14,55%: cauzione pari al 10 + 4,55 = 14,55%); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d’asta del 24,25%: cauzione pari al 10 + 10 + (4,25 x 2) = 28,50%).
La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:
⮚ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
⮚ la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.
La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75% dell’importo iniziale.
A richiesta dell’esecutore del contratto, la S.C. Approvvigionamenti rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all’istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto.
L’ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza.
Il termine per l’emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell’Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.
Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all’A.O. delle somme che questi abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore.
La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva. Nell’attesa della cauzione definitiva, l’A.O. potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
ART. 43 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA
La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio. Essa risponde pienamente dei danni e infortuni causa, nell’espletamento del servizio in oggetto, a terzi incluso il personale dipendente dell’Azienda o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché a cose di proprietà dell’Azienda o di terzi, derivanti da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure impartite dall’Azienda nell’esecuzione dell’appalto ed imputabili alla Ditta aggiudicataria, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga.
L’azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsivoglia natura, compreso gli infortuni o altro che dovessero accadere a terzi ed al personale dell’impresa appaltatrice nell’esecuzione del contratto od a cause ad esso connesse.
La ditta è tenuta al risarcimento di tutti i danni sopra detti, senza eccezione e per l’intera vigenza contrattuale, fatta salva l’applicazione di penali e l’eventuale risoluzione del contratto.
In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazione contrattuali alle medesime ricollegabili, s’intendono assunti dall’Appaltatore che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l’A.O.
A tal fine l'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato apposita polizza assicurativa, vincolata a favore dell’A.O., con primaria Compagnia di Assicurazioni, per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d’opera (RCO) nei confronti dell’Azienda dei terzi e dei prestatori d’opera, nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a euro 6.000.000,00 e con massimale per sinistro non inferiore a euro 2.600.000,00 con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali rinnovi e proroghe.
Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte della ditta aggiudicataria, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’appaltatore.
La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato.
Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, ovvero per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
L’Azienda Ospedaliera è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.
ART. 44 – ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell’accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dagli artt. 13 e 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dagli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990
n. 241 e s.m.i.
L’accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati al comma 2 dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Ai sensi del comma 5, lett. a) dell’art, 13 del D. Lgs. 163/2006, sono esclusi dal diritto d’accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all’offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali, dovrà prima segnalarlo con le dichiarazioni contenute nell’Allegato 1 alla Lettera di Invito/Regolamento di gara, e successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.
In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l’A.O. consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell’offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quater, del D. Lgs. 163/2006, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006, l’accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito entro 10 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia.
Salvi sempre i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 13 del
D. Lgs. 163/2006, non occorre istanza scritta di accesso.
L’accesso per la visione della documentazione potrà essere esercitato presso la S.C. Approvvigionamenti, previo contatto telefonico con la Segreteria (tel. 039 – 0000000).
Per l’eventuale estrazione di copia della documentazione visionata, occorrerà inoltrare istanza alla S.C. Affari Generali e Legali dell’Azienda (telefax 039 – 6654366).
Intervenuta dunque, la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto, fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 163/2006, questa Amministrazione – su semplice istanza degli interessati - si impegna, sin d’ora, a rilasciare - previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione - copia della documentazione amministrativa, concernente gli atti di gara (delibere di indizione e di esito, provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice, verbali di gara,….), copia della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla procedura (della quale peraltro, viene data pubblica lettura nel corso della seduta pubblica di gara), copia dell’offerta tecnica (nelle parti che non costituiscono segreto tecnico o commerciale, come dagli offerenti stessi dichiarato in sede di gara con le modalità dianzi descritte), nonché
copia dell’offerta economica e delle giustificazioni a corredo dell’offerta (nelle parti, relative alle giustificazioni di prezzo, che non costituiscono segreto tecnico o commerciale) presentate dai Concorrenti.
Si precisa, infine che, ai sensi della già citata L. 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell’accoglimento dell’istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.
ART. 45 – CODICE ETICO
Il concorrente si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice etico” dell’Azienda Ospedaliera dell’A.O. di Desio e Vimercate, pubblicato sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Detto codice, seppur non allegato al presente capitolato, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la ditta partecipante dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.
In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice etico, l’Azienda Ospedaliera interessata avrà diritto di risolvere il contratto con l’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell’addebito.
ART. 46 – CODICE ETICO DEGLI APPALTI REGIONALI
Ai sensi del “Codice etico degli appalti regionali”, approvato con D.G.R. N. IX/1644 del 4.5.2011, l’Amministrazione aggiudicatrice, i Concorrenti e l’Aggiudicatario si obbligano - formalmente ed in modo reciproco - ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché a rispettare l’impegno anticorruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
il suddetto Codice etico, fornito in allegato al Regolamento di gara (allegato n. 5), costituisce parte integrante del contratto stipulato dalla A.O. appaltante.
Il Concorrente dichiara, pertanto, di assumere gli obblighi, di cui all’art. 3 del Codice citato e di assumerli – altresì - in qualità di Aggiudicatario, nelle fasi successive all’aggiudicazione, con l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subappaltatori e subaffidatari.
La violazione del Codice etico da parte dei subappaltatori e/o subaffidatari costituisce, infatti - nei casi più gravi - causa di risoluzione del contratto a norma dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’Amministrazione aggiudicatrice, assume, a sua volta, gli obblighi dettati dall’art. 4 del menzionato Xxxxxx etico.
La violazione, da parte del Concorrente e dell’Aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal suindicato art. 3 del Codice etico comporta le sottoesposte conseguenze, di cui all’art. 5 del medesimo Codice:
a) esclusione dalla procedura di affidamento e incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto;
b) nei casi più gravi, revoca dell’aggiudicazione, risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile e incameramento della cauzione definitiva;
c) segnalazione, da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, ai soggetti di cui all’All. A1 L.R. n. 30/2006, dell’operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall’art. 3 del Codice etico in parola.
ART. 47 – CLAUSOLA DI ADESIONE
In attuazione dei principi sanciti dal Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.G.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla X.X.X. Xxxxxxxxx XXX/00000 del 14.02.2003, dalla X.X.X. Xxxxxxxxx x. XXX 00000 del 28.03.2003 che auspicavano forme consorziate di acquisto tra gli Enti del S.S.R., l’A.O. di Desio e Vimercate sottoscrisse con le Aziende sotto indicate un accordo per attuare le modalità di acquisto a livello aggregato. E’, altresì, prevista l’eventuale adesione da parte dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Xxxxxxx Xxxxx” di Gallarate.
Le Aziende Ospedaliere del Consorzio e l’Azienda Ospedaliera “Sant’Xxxxxxx Xxxxx” di Gallarate potranno procedere all’affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomediche compresa l’evoluzione di alcune tecnologie a supporto delle attività cliniche” aggiudicato alle medesime condizioni contrattuali offerte in gara, indipendentemente dalla partecipazione o meno alla presente procedura.
Le Aziende Ospedaliere del Consorzio di Milano e Provincia sono:
- A.O. San Xxxxxxx di Monza
- A.O. Niguarda Cà Granda
- A.O. Xxxxx Xxxxx
- A.O. Salvini di Garbagnate
- A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano
- A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico
- A.O. San Paolo
- A.O. Xxx Xxxxx Xxxxxxxx
- A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento
- IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
- IRCCS Fondazione Neurologico Xxxxx Xxxxx
- IRCCS Fondazione Nazionale dei Tumori
- A.O. Fondazione Ortopedico Xxxxxxx Xxxx
- A.O. IRCCS Policlinico San Xxxxxx
- AREU
L’adesione da parte delle Aziende che compongono il Consorzio Milano e Provincia e dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Xxxxxxx Xxxxx” potrà comportare un aumento del valore del contratto stipulato dopo la presente procedura, non superiore al 200% (duecento percento).
Ogni richiesta di adesione da parte delle Aziende Ospedaliere del Consorzio Milano e Provincia e dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Xxxxxxx Xxxxx”dovrà esser preventivamente autorizzata da questa A.O..
L’A.O. di Desio e Vimercate relativamente ad ogni singola adesione non sarà chiamata a rispondere a nessun titolo del rapporto contrattuale che si stabilirà tra l’aggiudicatario ed eventuali altre Aziende Ospedaliere, restando del tutto estranea in merito. In tal caso,
infatti, il presente capitolato e le condizioni di aggiudicazione costituisco unicamente il fondamento di un autonomo rapporto contrattuale tra il fornitore ed il terzo interessato.
ART. 48 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., dal D.P.R. 19.12.1999 n. 554, dal D.M. 19.04.2000 n. 145, dal D.P.R. 25.01.2000 n.
34 e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l’appalto in oggetto, siano esse in vigore all’atto dell’offerta, siano esse emanate nel corso dell’esecuzione del contratto.
ART. 49 - SPESE CONTRATTUALI
Ogni spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico del fornitore, fatta eccezione per l’Iva che, se dovuta, è a carico dell’A.O., secondo le aliquote stabilite dalla Legge.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento delle spese di bollo e di registro entro 15 giorni dalla relativa richiesta della Stazione Appaltante.
ART. 50 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l’eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..
(firma del Legale Rappresentante della Ditta)
Per specifica accettazione degli articoli 1, 2, 3, 6.7, 13, 14, 17, 25, 26, 27, 30, 32, 34,
35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 e 50 del presente Capitolato Speciale anche ai fini di cui all’art. 1341 del C.C.
(firma del Legale Rappresentante della Ditta)
ELENCO ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO
- Allegato A1 apparecchiature di proprietà non in garanzia;
- Allegato A1.1 apparecchiature di proprietà non in garanzia per le quali si richiede un intervento di efficientamento e manutenzione evolutiva:
- Allegato A2 apparecchiature di proprietà in garanzia;
- Allegato A3 apparecchiature di proprietà la cui manutenzione è affidata al produttore;
- Allegato B apparecchiature non di proprietà (comodati, service, noleggio, …);
- Allegato C elenco non esaustivo dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di consumo inclusi nel contratto di cui al presente capitolato;
- Allegato D elenco non esaustivo delle apparecchiature per cui è prevista taratura, calibrazione, conferma metrologica, controllo di qualità;
- Allegato E1; E2a; E2b; E3 elenco tipologie di apparecchiature censite in AO con relative attività e tempistiche;
- Allegato F elenco dei presidi appartenenti all’A.O.