CONTRATTO “…”
Ai sensi dell’art. 3 co. 3 lett. b. del “Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi”
il titolo di questo contratto deve essere selezionato tra le seguenti tipologie:
Contratto di assistenza tecnico-scientifica
Contratto per prestazioni didattiche
Contratto di attività di formazione e/o aggiornamento professionale
Prestazioni per analisi e prove
TRA
Il Dipartimento di ____________ presso l’Università degli Studi di Verona (d’ora innanzi Dipartimento) con sede legale in Via dell’Artigliere 8, partita IVA 01541040232, codice fiscale 93009870234, in persona del Prof. ____________ in qualità di Direttore del Dipartimento di ____________ autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del____________.
E
La Società/Ente ____________ (d’ora innanzi chiamata Parte Committente) con sede legale in ____________, via ____________, C.F. e P.Iva ____________ in persona del legale rappresentante Sig. /Dott. ____________;
(aggiungere altri partner se necessario ____________)
PREMESSO CHE
il presente Contratto è regolato dal “Regolamento contratti e convenzioni per attività conto terzi” (D.R. n. 924 del 31/05/2017) e si riferisce alle tipologie previste all’art. 3 co. 3 lett. b): Contratto di assistenza tecnico-scientifica, Contratto per prestazioni didattiche, Altri contratti di servizio, Contratto di attività di formazione e/o aggiornamento professionale, Prestazioni per analisi e prove;
il presente Contratto è inoltre regolato dal “Regolamento per l’incentivazione delle attività di ricerca in progetti competitivi e nel conto terzi” (D.R. n. 954 del 31/05/2017);
esistono presso il Dipartimento le competenze specifiche e le strutture più adeguate per lo svolgimento delle prestazioni richieste dal Committente;
l’attività oggetto del presente Contratto non dovrà comportare, per il personale accademico coinvolto, alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo;
detta Attività risulta compatibile, nei modi e nella misura, con i fini istituzionali dell’Università;
(eventuale) il Dipartimento potrà avvalersi dell’ufficio Liaison Office di Area Ricerca nell’applicazione del presente Contratto, nella fase di negoziazione con la Parte Committente, nella definizione del valore della prestazione, degli aspetti legati alla proprietà intellettuale dei risultati e dell’utilizzo del logo dell’Università;
(eventuale) il Programma della Ricerca previsto nel presente Contratto è compatibile con gli incentivi fiscali previsti dalla normativa in vigore;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO
La Parte Committente affida al Dipartimento, che accetta, l’esecuzione di ____________ (indicare l’attività o la prestazione da svolgere in base alla tipologia di Contratto scelta) concernente/in materia di _______ (descrizione, anche con eventuale allegato tecnico, della natura ed oggetto della prestazione - es.: studi monografici, formulazioni di pareri su problematiche tecniche, scientifiche e sanitarie, su attività progettuali o complesse prove sperimentali – con l’indicazione dell’impegno di tempo previsto), di seguito nominata Attività.
ART. 2
RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’
Il Dipartimento designa il Prof./Dott. ____________ quale Responsabile Scientifico della esecuzione dell’Attività.
La Parte Committente designa quale proprio Referente per ogni questione inerente alla esecuzione del Contratto il Sig./Dott. ____________
L’eventuale sostituzione del Responsabile Scientifico dell’Attività da parte del Dipartimento dovrà essere approvata dalla Parte Committente, mentre la sostituzione del Referente di Parte Committente potrà avvenire su semplice designazione della stessa Parte Committente da comunicare al Dipartimento per iscritto.
ART. 3
TEMPI, DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto entra in vigore dalla sua sottoscrizione da parte del Dipartimento e della Parte Committente e terminerà in data ____________.
Previo comune accordo delle parti, il Contratto potrà essere rinnovato sulla base di un atto scritto approvato dai rispettivi organi competenti.
Al termine del lavoro il Dipartimento consegnerà alla Parte Committente una relazione intermedia e/o finale.
L’Attività oggetto del presente Contratto, sarà svolta presso il Dipartimento di ____________ con sede amministrativa in ____________.
ART. 4
CORRISPETTIVO DELL’ATTIVITA’
La Parte Committente si impegna a versare al Dipartimento, a titolo di corrispettivo per l’esecuzione dell’Attività oggetto del presente Contratto la somma di € ____________, + IVA. Tale somma è da intendersi come costo per l’Attività comprensiva di tutte le spese che il Dipartimento dovrà sostenere per la sua esecuzione.
ART. 5
MODALITÀ DI PAGAMENTO
La Parte Committente corrisponderà al Dipartimento la somma di cui al precedente art. 4, con le seguenti modalità:
Il ____ % dell’ammontare totale del Contratto al momento della sottoscrizione;
Il____ % dell’ammontare totale del Contratto al ____;
Il restante ____ % al ____.
Il Dipartimento procederà con l'emissione di apposito avviso di fatturazione e rilascerà regolare fattura a pagamento ricevuto.
ART. 6
SEGRETEZZA
(Scegliere HP1 o HP2 per il primo comma e cancellare quello non utilizzato. Gli altri commi rimangono)
HP1 – Da parte solo del Dipartimento
Il Dipartimento, nella persona del Responsabile Scientifico e dei suoi collaboratori è tenuto ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata dalla Parte Committente per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30). Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione dell’Attività oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte.
HP2 – Da entrambe le Parti
Ciascuna Parte è tenuta ad osservare il segreto, nel periodo di vigenza del Contratto, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata da entrambe le Parti per quanto riguarda fatti, attività, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui fosse venuta a conoscenza o che le fossero state comunicate in virtù del presente Contratto e che non ne costituiscono l’oggetto o acquisite nel corso dello stesso Contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30). Le Parti convengono che tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e di mercato di cui al presente Contratto e che sono state oggetto di scambio e trasmissione tra le Parti sono riservate e confidenziali e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che le rivela e pertanto la Parte che le riceve si impegna a non rivelarle o comunicarle in alcun modo a terzi, salvo ai dipendenti o collaboratori al fine dell’esecuzione dell’Attività oggetto del presente Contratto, salvi i casi previsti dalla legge o a meno che non espressamente autorizzati dall’altra Parte.
Le Parti adotteranno, secondo le disposizioni normative in materia, tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che, benché estranee al Progetto, esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi dell’Attività. Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff dell’Attività che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, managers e tecnici di imprese controllate).
In particolare sono “Informazioni Riservate” tutte le informazioni, in qualunque forma rivelate da ciascuna delle Parti all’altra o identificate per iscritto come “riservate”, che siano relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l’impresa, la consulenza, lo sviluppo, le attività commerciali, i prodotti, i servizi, le pubblicazioni, i registri, i rendiconti, i business plan, le proposte, le intese, le analisi di qualsiasi natura, le banche dati, le conoscenze tecniche ed i know-how di ciascuna delle due Parti. Sono ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, informazioni riguardanti prodotti e servizi anche non ancora pubblicamente annunciati, informazioni su clienti, agenti, progetti, piani, o sull’organizzazione degli stessi e così via.
In particolare, nulla nel presente Contratto potrà vietare o limitare l’uso delle Informazioni Riservate ricevute se fosse dimostrabile che le stesse fossero in alternativa:
di pubblico dominio;
diventate di pubblico dominio per qualsiasi causa che non costituisca violazione degli impegni di riservatezza assunti dalle Parti con il presente Contratto;
rivelate da xxxxx non vincolati da un accordo di riservatezza;
note alla Parte ricevente prima della sottoscrizione del presente Contratto e in assenza di vincoli di riservatezza;
sviluppate indipendentemente dalla Parte ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate. Le Parti convengono di obbligare allo stesso livello di confidenzialità i propri dipendenti nonché eventuali soggetti terzi (es.: consulenti, fornitori, ecc.) che, per qualsiasi ragione, dovessero entrare in contatto con le informazioni in questione.
Ciascuna Parte è obbligata a restituire all’altra e comunque a distruggere le Informazioni Riservate, a meno che la distruzione non sia oggettivamente attuabile da un punto di vista materiale, alla conclusione del rapporto tra le Parti, a qualunque causa essa sia riconducibile, o alla richiesta scritta formulata dall’altra Parte.
Le Parti sono Responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze.
ART. 7
UTILIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
La Parte Committente potrà liberamente utilizzare le relazioni e/o i risultati derivanti dall’Attività oggetto del presente Contratto, fermo restando che, salvo specifici accordi scritti tra le Parti, è escluso l’utilizzo del nome e dei segni distintivi dell’Università o del Dipartimento per scopi pubblicitari.
Il Dipartimento potrà liberamente e gratuitamente utilizzare, ma solo per uso interno, detti risultati. Questo non potrà farne, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte Committente, che non sarà irragionevolmente negata e sarà legata a strette considerazioni sulla tutelabilità e sullo sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.
Tale autorizzazione, inoltre, potrà essere rilasciata previa trasmissione, da parte del Dipartimento, in via riservata al Committente, di una bozza di pubblicazione e/o di presentazione, da effettuarsi almeno 30 (trenta) giorni prima dell’invio della stessa a soggetti terzi. Il Committente avrà facoltà di comunicare per iscritto al Dipartimento, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della bozza, quali Informazioni Riservate debbano essere rese inaccessibili ai terzi.
Ove il Committente ometta di dare riscontro secondo quanto sopra indicato, il Dipartimento potrà liberamente procedere, senza ulteriori comunicazioni, all’invio a terzi della bozza di pubblicazione e/o di presentazione.
Il Dipartimento si impegna a dichiarare all’interno delle eventuali pubblicazioni o presentazioni che i risultati sono stati realizzati nell’ambito del rapporto oggetto del presente Contratto.
(Eventuale) È esclusa l’utilizzazione dei risultati dell’Attività quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, salvo espressa autorizzazione.
ART. 8
PROPRIETÀ INTELLETTUALE
(I primi 6 commi valgono per tutte le tipologie contrattuali. Nel caso in cui si voglia disciplinare già nel presente contratto l’eventualità di una brevettazione scegliere XX0, XX0 o HP3 e cancellare le ipotesi non scelte e i commi 3 e 4)
I diritti di proprietà intellettuale sulle relazioni scientifiche che verranno redatte in esecuzione del presente Contratto spettano al Committente.
Nondimeno, con la sottoscrizione del presente Contratto il Committente concede espressamente al Dipartimento il diritto perpetuo, gratuito e non revocabile di utilizzazione dei dati e delle informazioni contenuti nelle relazioni scientifiche sopra citate per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale (con espressa esclusione dell’attività di ricerca svolta in conto terzi) da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 7.
Le Parti si danno atto che, fatte salve le relazioni scientifiche, dall’esecuzione dell’Attività oggetto del presente Contratto non si attendono risultati che possano costituire oggetto di esclusiva o privativa ai sensi della vigente normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale.
Ove ciò avvenga, le Parti si impegnano ad avviare secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi alla titolarità e all’utilizzazione di quanto realizzato, prodotto o acquisito in occasione dell’attuazione del rapporto oggetto del presente Contratto e in ragione di esso.
Le Parti riconoscono sin d’ora un diritto reciproco di utilizzazione, non esclusivo e gratuito, dei rispettivi Background ai soli fini della realizzazione della Ricerca oggetto del presente Contratto e limitatamente alla durata dello stesso, con la precisazione che il diritto reciproco di utilizzazione non comprende, salvo diverso accordo, la facoltà di sub licenziare a terzi.
Ciascuna Parte resterà titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
al proprio “background”, intendendosi tutte le conoscenze e le informazioni detenute e/o sviluppate a qualsiasi titolo in modo autonomo da ciascuna delle Parti in un momento precedente alla sottoscrizione del presente Contratto;
al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze che, sia pur attinenti al medesimo campo scientifico oggetto del presente Contratto, siano state sviluppate e/o conseguite durante lo svolgimento del presente Contratto ma al di fuori ed indipendentemente dallo stesso.
HP1 - Proprietà Industriale in capo al Committente
La Parte Committente ha la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati in Italia e all’estero sopportandone le relative spese; in tal caso il Dipartimento è tenuto esclusivamente nei confronti della Parte Committente a fornire alla stessa tutta la documentazione scientifica necessaria per l’ottenimento dei suddetti brevetti.
Nel caso in cui l’Attività oggetto del presente Contratto portasse al deposito di domande di brevetto, la Parte Committente sarà tenuta a comunicare immediatamente al Dipartimento l’avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa.
La Parte Committente avrà cura di indicare nella domanda di brevetto il nome dell’inventore e l’ente da cui dipende.
Per ogni brevetto base, la Parte Committente riconoscerà al Dipartimento (ai sensi dell’art.4, co.3 del “Regolamento brevetti” di Ateneo), ancorché sia trasferito a terzi il diritto al deposito di brevetto, un corrispettivo integrativo così costituito:
Euro _____ pari al _____% del corrispettivo indicato all’art.3, all’atto di deposito della domanda di brevetto, ed Euro _____, pari al _____% dello stesso corrispettivo, all’atto della concessione del brevetto;
ed inoltre, in aggiunta a quanto suddetto, una somma forfetaria di Euro _____, con le seguenti modalità _____
HP2 - Proprietà Industriale in comunione
Le Parti sono titolari in pari quota dei diritti di brevetto sul risultato inventivo eventualmente raggiunto attraverso l’Attività oggetto del presente Contratto.
Nel caso in cui l’Attività potesse portare al deposito di domande di brevetto, ciascuna Parte è tenuta a informare tempestivamente l’altra
ed a concordare con l’altra la decisione a procedere al deposito nonché i modi ed i termini del deposito medesimo.
Entrambe le Parti sono tenute ad indicare nella domanda di brevetto il nome dell’inventore e l’ente da cui dipende.
Al fine di regolare il rapporto di comunione sui diritti di brevetto, le Parti stabiliranno di comune accordo apposito regolamento di comunione.
HP3 - Proprietà Industriale in capo all’Università
L’Università per conto del Dipartimento ha la facoltà di chiedere a nome proprio la brevettazione dei risultati di cui all’art.7 in Italia e all’estero sopportandone le relative spese.
L’Università per conto del Dipartimento avrà cura di indicare nella domanda di brevetto il nome dell’inventore.
Nel caso in cui l’Attività oggetto del presente Contratto portasse al deposito di domande di brevetto, l’Università per conto del Dipartimento sarà tenuta a comunicare immediatamente alla Parte Committente l’avvenuto deposito della domanda di brevetto, con indicazione della data e del numero della stessa.
Attraverso uno specifico accordo verrà definita la licenza d’uso del brevetto che, oltre a recepire quanto già previsto nei successivi commi del presente articolo, dovrà altresì definire le modalità di cessione del brevetto stesso.
Dalla data di deposito della domanda di brevetto e fino al mantenimento in vita del brevetto o brevetti da esso dipendenti, l'Università per conto del Dipartimento avrà diritto ad un corrispettivo pari al 8% più IVA del Fatturato Netto (risultante dal Prezzo Netto di Vendita moltiplicato per il numero di Prodotti/Prestazioni di servizio erogati dal Partner direttamente o indirettamente, tramite aziende o enti dallo stesso controllate o eventuali franchisees o licenziatari dello stesso, in tal caso computandosi nel Fatturato Netto globale il Prezzo netto di cessione dal Partner a tali ulteriori rivenditori) generato dalle tecnologie basate sui risultati ottenuti nell'ambito del presente Progetto. Il parametro di riferimento per il fatturato corrisponde alla seguente categoria merceologica indicata dall'impresa: categoria ATECO _____.
Il calcolo delle spettanze da effettuarsi su base annuale, decorrerà dal 1 gennaio e terminerà il 31 dicembre di ciascun anno, ad eccezione del primo e dell’ultimo ove essi siano frazione di anno. I pagamenti delle somme dovute dal Partner all’Università per conto del Dipartimento ai sensi del comma che precede verranno effettuati ad intervalli annuali, entro il 30 aprile dell’anno successivo all’anno relativo all’utilizzo o alla vendita dei Prodotti venduti direttamente o indirettamente, mediante rimessa di-retta con valuta alle date sopraindicate sul conto bancario che le verrà specificato dall’Università per conto del Dipartimento o con altre modalità di rimessa diretta da concordarsi.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Partner si impegna comunque a trasmettere una dichiarazione, sottoscritta dal proprio legale rappresentante o da rappresentante autorizzato, che dovrà riportare, con riferimento all’anno precedente:
il totale delle vendite moltiplicate per il Prezzo Netto di Vendita diretta o indiretta;
una dichiarazione attestante la quantità dei Prodotti utilizzati in proprio;
l'indicazione delle concessioni di vendita, di franchising, di licenza eventualmente rilasciate ai sensi del precedente comma 2.
Il Partner si impegna a tenere corrette e complete le registrazioni contabili comprensive dei dati necessari per il calcolo dei pagamenti dovuti all’Ateneo ai sensi dei commi che precedono; si impegna altresì a conservare tutti i documenti contabili relativi al fatturato di cui al presente Contratto per tutta la durata dello stesso e comunque per il tempo prescritto dalla legge.
L’Ateneo avrà il diritto di controllare e/o verificare con l’ausilio di un proprio esperto contabile, da sé retribuito, i libri e le scritture contabili dell'impresa relativi alle vendite o all’utilizzazione dei Prodotti ai quali si riferisce la percentuale di cui al comma 2 che precede, al fine di verificarne l’esatto adempimento da parte dell’obbligata. Le ispezioni dovranno avvenire nell’arco della normale giornata lavorativa e con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni, compatibilmente con gli impegni del personale del Partner. L'esperto si obbligherà a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni acquisite in occasione delle sue verifiche.
Il Partner si impegna a collaborare, al fine di facilitare le attività di verifica poste in atto dall’Ateneo ai sensi del presente articolo.
Art. 9
COLLABORAZIONI ESTERNE
Il Dipartimento, nell’ambito del presente Contratto e per esigenze specifiche, potrà avvalersi di collaborazioni esterne di natura professionale, che saranno gestite in conformità ai Regolamenti dell’Ateneo.
Art. 10
RESPONSABILITÀ CIVILE E ACCESSO A LOCALI E STRUMENTAZIONI
Le parti si esonerano reciprocamente da ogni responsabilità per danni subiti a causa dell’esecuzione della Ricerca dal rispettivo personale o da terzi.
Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti e alla normativa sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione dell’Attività oggetto del presente Contratto.
Il Dipartimento consente al personale della Parte Committente, incaricato del coordinamento della Ricerca oggetto del presente Contratto, il libero accesso ai locali adibiti allo svolgimento della Ricerca medesima.
(Eventuale) Per le stesse finalità sarà consentito al personale del Dipartimento incaricato dell'esecuzione della Ricerca in questione, l'accesso alle sedi della Parte Committente limitatamente alle aree che verranno individuate di volta in volta nel rispetto delle disposizioni e dei regolamenti vigenti nelle predette sedi. In particolare, il Dipartimento è obbligato a compiere tutte le azioni necessarie e/o opportune affinché il proprio personale dipendente o equiparato ai sensi di legge, nonché quello di eventuale personale esterno autorizzato, si attenga scrupolosamente alle istruzioni della Parte Committente.
(Eventuale) Qualora l‘Attività oggetto del presente Contratto dovesse richiedere l’utilizzo di attrezzature di proprietà della Parte Committente, queste saranno concesse in uso al Dipartimento per la durata del presente Contratto nei limiti strettamente necessari allo svolgimento dell’Attività medesima.
ART. 11
RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
Le Parti possono recedere unilateralmente dal presente Contratto mediante comunicazione da trasmettere tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.
Nel caso di recesso della Parte Committente, questa rimborserà al Dipartimento le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base al Contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, e verserà una somma a titolo di indennizzo pari al 10% (o percentuale da definire tra le parti) dell’importo totale del contratto.
ART. 12
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le Parti si riservano di risolvere il Contratto nel caso di inadempimento in relazione alle obbligazioni di cui agli artt. 4 (“Corrispettivo dell’Attività”), 6 (“Segretezza”), 7 (“Utilizzazione E Pubblicazione Dei Risultati”) del presente Contratto.
ART. 13
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 2003, le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate sui diritti sanciti sul fatto e, per quanto di ragione, acconsentire espressamente a che i “dati personali” forniti da ciascuna, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del Contratto stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo.
ART. 14
CONTROVERSIE
Il presente Xxxxxxxxx si intende perfezionato in Italia ed è sottoposto alla legge ed alla giurisdizione italiana.
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione, esecuzione o applicazione del presente Contratto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia
In alternativa al Foro di Venezia scegliere:
HP1: Foro del Convenuto
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all’esistenza, la validità, l’interpretazione e l’efficacia dello stesso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro in cui ha sede il convenuto.
HP2: Arbitrato
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, la controversia sorta in relazione al presente Xxxxxxxxx verrà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell’art.806 e ss. del codice di procedura civile. L’arbitrato avrà sede a Verona.
Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, di comune accordo tra le parti, oppure, in caso di disaccordo tra le stesse o di mancata nomina del proprio arbitro, dal Presidente del Tribunale di Verona.
L’eventuale invalidità o inefficacia di singole clausole del presente Contratto, se derivante da norme imperative in vigore o sopravvenute, non produrrà l’invalidità o l'inefficacia dello stesso.
Le Parti si impegnano a sostituire quanto prima le clausole viziate con altre clausole valide ed efficaci e che abbiano un contenuto il più possibile idoneo a soddisfare la ratio e i concreti interessi sottesi alle clausole sostituite.
ART. 15
VARIAZIONI E DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
La Parte Committente si impegna a notificare al Dipartimento ogni variazione del legale rappresentante e le eventuali modifiche all’assetto societario quali fusioni, scissioni, incorporazioni di società, trasformazione o modificazione della ragione sociale della ditta.
La Parte Committente, sentito il Dipartimento, avrà diritto di cedere il presente Contratto in caso di cessione di un ramo di azienda interessato dal progetto ovvero di perfezionamento di qualsivoglia operazione di scissione o joint venture che inerisca al ramo di azienda interessato.
Ogni Parte, in qualsiasi momento prima della scadenza del Contratto, può proporre all’altra modifiche di singole clausole che appaiano opportune o necessarie per il miglior esito del rapporto o siano suggerite dalla natura e consistenza dei risultati della Ricerca nel frattempo conseguiti.
Ogni modifica al Contratto o la proroga dello stesso necessitano della forma scritta.
ONERI FISCALI
Il presente Contratto è soggetto a imposta di bollo le cui spese sono a carico della Parte Committente. È prevista l’imposta di registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, II comma, D.P.R 26.4.1986, n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.
Allegato A): ALLEGATO TECNICO
Letto, confermato e sottoscritto.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA Direttore del Dipartimento di _________________ Prof. __________________________ Coordinatore Scientifico del Progetto Prof./Dott. __________________________
Verona, lì ____________________
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Società/Ente ____________________ Il Legale Rappresentante __________________________ Responsabile/Referente
Sig./Dott. ______________________ |
Versione 1.0 – Allegato 1 – Format Contratto di Attività