CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia e da valere ad ogni effetto di legge, tra:
il Comune di Lignano Sabbiadoro (UD), C.F. 83000710307, rappresentato da
, nato a
il
– Codice Fiscale
, domiciliato per il presente atto presso la sede comunale in Lignano Sabbiadoro, viale Europa, n. 26, autorizzato alla stipulazione del presente atto con giusta disposizione del Sindaco n. 6726 del 03/03/2014, dichiara di agire in questo atto in nome, per conto ed interesse dell’Ente che rappresenta ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 26/2000, di seguito denominato “Comune”;
E
L’Associazione , rappresentata dal Presidente, , nato a
il - Codice Fiscale , domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell’Associazione, xxx xxxxx Xxxxxx x. 00/0 x Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, di seguito denominata “Associazione”,
P R E M E S S O C H E
- l’Amministrazione comunale, da alcuni anni, sta sviluppando il format “LIGNANONSIFERMA: Qui sei tu protagonista” che riunisce manifestazioni sportive relative a diverse discipline (stand up paddle, corsa podistica, triathlon, montain-bike, beach polo, canoa, cross) che presentano importanti affinità quali: lo svolgimento in un periodo di bassa stagione (nei mesi di settembre e ottobre), l’organizzazione effettuata da parte di associazioni, la caratterizzazione di sport all’aria aperta, il coinvolgimento di un target giovane, la possibilità di partecipazione attiva agli eventi, la comunicazione degli eventi attraverso l’utilizzo dei social con la conseguente ricaduta a livello aggregativo, la valorizzazione della località di Lignano Pineta e delle particolari caratteristiche ambientali;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 234 dd. 04/08/2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la realizzazione di un evento sportivo Parkour a Lignano Sabbiadoro”, l’Amministrazione comunale ha deliberato di integrare il calendario delle manifestazioni sportive della Città di Lignano Sabbiadoro con la realizzazione di un evento relativo al parkour;
- l’Ente si propone, con la realizzazione di un evento Parkour, di proseguire nell’offerta di iniziative innovative, stimolanti e aggregative che accentuino il binomio sport e giovanissimi da replicare a Lignano Sabbiadoro e che ben si integrino con il format “LIGNANONSIFERMA: qui sei tu protagonista”, individuando piazza M. d’Olivo a Lignano Pineta la location più opportuna ed adeguata allo svolgimento dell’iniziativa;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 - Oggetto del contratto
Il COMUNE affida all’ASSOCIAZIONE la realizzazione di un evento di Parkour da svolgersi in data 3 settembre 2016 in Piazza M. D’Olivo a Lignano Pineta.
Art. 3 – Durata del contratto
Il servizio inizierà dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà con l’effettuazione di tutte le prestazioni previste dal presente contratto.
Art. 4 – Obblighi a carico dell’Associazione
L’ASSOCIAZIONE si obbliga a realizzare l’evento Parkour il giorno 3 settembre p.v. in piazza M. D’Olivo a Lignano Pineta conformemente a quanto proposto in sede di offerta, e nello specifico si obbliga a sostenere i seguenti oneri:
❑ allestimento struttura in tubo corredata di progetto esecutivo e collaudo statico firmato da tecnico collaudato da tecnico abilitato;
❑ realizzazione di jam (raduno) di parkour della durata di un giorno con la presenza di almeno 15 atleti garantiti;
❑ realizzazione di un contest nelle discipline “Stile” (con votazione di giudici presenti in merito allo stile ed alla tecnica utilizzata dagli atleti) e “Velocità” (sfida sul tempo nel compiere un percorso prefissato);
❑ realizzazione di n. 2 workshop accessibili al pubblico (sia per bambini che per adulti) per imparare a muovere i primi passi nel mondo del parkour, con assistenza di istruttore con esperienza;
❑ speakeraggio e accompagnamento musicale all’evento;
❑ idonea assicurazione con copertura “invalidità permanente o morte” di tutti gli atleti presenti e iscritti ai workshop;
❑ promozione dell’evento attraverso i canali del festival Xtreme Days;
❑ redazione comunicato stampa pre-evento e post evento
Resteranno, inoltre, a carico dell’ASSOCIAZIONE quanto segue:
❑ conseguimento delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione;
❑ oneri, spese e tributi di qualunque natura connessi allo svolgimento della manifestazione (a titolo di esempio: imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, siae etc.).
Art. 5 – Obblighi a carico del Comune
Il COMUNE si obbliga a sostenere i seguenti oneri:
❑ fornitura di n° 6 coppe per i primi classificati nelle categorie “Stile” e “Velocità” in occasione del Parkour;
❑ fornitura dei materiali e delle attrezzature di proprietà comunale e secondo disponibilità, necessari al completamento degli allestimenti in occasione dello svolgimento della manifestazione;
❑ diffusione dei comunicati stampa a mezzo ufficio stampa del Comune;
❑ promozione dell’evento tramite i propri canali di comunicazione;
Il COMUNE autorizza l’uso del marchio “LIGNANONSIFERMA” registrato con n° 1624825 - 1624826 del 26/01/201 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai soli fini della promozione dell’evento per lo svolgimento dell’incarico in oggetto e relativamente al periodo di validità dell’incarico.
Art. 6 – Compenso e modalità di pagamento
L’importo per l’effettuazione del servizio come indicato agli artt. 2 e 4 del presente contratto è pari a € 5.000,00, oltre all’IVA al 22% e così per complessivi €. 6.100,00.= che sarà corrisposto, previa sottoscrizione del presente contratto, a seguito di presentazione di regolare fattura e una volta effettuata l’intera prestazione, con pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, all’avvenuta verifica della corretta esecuzione del servizio.
Qualora la manifestazione sportiva non possa avere luogo per ragioni di forza maggiore non dipendenti dall’ASSOCIAZIONE (per esempio cattive condizioni atmosferiche, ecc.), il COMUNE corrisponderà all’ASSOCIAZIONE solo le spese debitamente giustificate e sostenute per l’organizzazione dell’evento stesso
Il Comune di Lignano Sabbiadoro, in quanto soggetto alle disposizioni normative previste dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, a decorrere dal 31 marzo 2015 non può più accettare fatture in forma cartacea. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche che è il seguente: WNWFIA
Il “Codice Univoco Ufficio” deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”.
Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
• Estremi della determinazione di affidamento del servizio presente nella comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato la ditta dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000);
• l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
• codice smartCIG;
• tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
Inoltre, ai sensi della legge 190/2014 le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva).
L’Aggiudicatario dovrà quindi emettere regolarmente fattura (secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R.
N. 633/1972 con l’indicazione dell’IVA, che sarà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante) apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sul documento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MEF dd. 23.01.2015 che dispone anche in merito agli effetti della “scissione dei pagamenti” sui soggetti fornitori.
Art. 7 - Sponsorizzazioni
L’ASSOCIAZIONE è autorizzata ad effettuare pubblicità commerciale nell’ambito del proprio evento, osservando tutte le prescrizioni normative vigenti ed assumendosi l’onere delle imposte sulla pubblicità. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare lo/gli sponsor reperito/i e potrà, per motivi di opportunità e/o di convenienza, vietare l’uso di tali sponsorizzazioni qualora:
- ritenga possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio a danno dell’immagine o di attività dell’Ente;
- reputi inaccettabili le stesse per motivi di opportunità generale. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni nei casi di
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e distribuzione del tabacco, di materiale pornografico o a sfondo sessuale o di aziende di cui è provato il coinvolgimento nello sfruttamento del lavoro minorile e, in ogni caso, a fatti che la legge prevede come reato;
- nei casi di messaggi offensivi, razzistici o fanatici.
Le sponsorizzazioni e gli strumenti attuativi delle stesse non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.
A tal fine l’ASSOCIAZIONE, a semplice richiesta del COMUNE, è tenuta a fornire copia del materiale promozionale che sarà verificato dall’Ente.
Il COMUNE autorizza l’uso del marchio “LIGNANONSIFERMA” registrato con n° 1624825 - 1624826 del 26/01/201 presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ai soli fini della promozione dell’evento per lo svolgimento dell’incarico in oggetto e relativamente al periodo di validità dell’incarico.
Art. 8 - Codice di comportamento
L’ASSOCIAZIONE nell’esecuzione del servizio di cui al presente contratto si impegna ad osservare gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs 30 marzo 2011, n. 165 e del Regolamento approvato con X.X. 000/0000 xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Qualora non assolva a tali obblighi il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013.
Art. 9 - Risoluzione del contratto
Il presente contratto potrà essere risolto dal COMUNE per gravi e reiterate violazioni degli obblighi ivi previsti, commesse nell’ambito dello svolgimento del servizio.
Rappresentano gravi inadempienze:
- mancata attivazione del servizio nella data stabilita senza giustificazione motivata;
- sospensione arbitraria delle attività;
- mancata effettuazione di una o più prestazioni di cui all’art. 4 del contratto;
Tali circostanze saranno contestate per iscritto dal COMUNE, riconoscendo all’ASSOCIAZIONE un congruo termine per fornire giustificazioni.
L’aggiudicatario riconosce al Comune la possibilità di avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della presente clausola risolutiva fermo restando la responsabilità di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1218-1228
c.c. . La risoluzione avviene con provvedimento motivato del COMUNE e produce effetto dalla data di notificazione del provvedimento.
Art. 10 - Spese e Registrazione
Il presente contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata in modalità elettronica.
A norma dell’art. 5 del DPR n. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni, la presente scrittura privata non autenticata relativa a prestazioni soggette ad I.V.A. è soggetta a registrazione in caso d’uso.
Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a totale carico dell’ASSOCIAZIONE.
Art. 11 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari – clausola risolutiva espressa
L’ASSOCIAZIONE si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
L. 13 agosto 2010 n. 136 e succ. modifiche.
Qualora non assolvesse agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 12 - Controversie e Foro competente
Per ogni controversia inerente all’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Udine.
Art. 13 - Privacy
Con la sottoscrizione del presente contratto le parti prestano il loro consenso espresso ed informato a che i dati che le riguardano ed implicati dall’esecuzione del presente accordo siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate all’articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs.196/2003.
Il presente documento si compone di n. 2 pagine.
Lignano Sabbiadoro,
Per l’ASSOCIAZIONE Per il Comune di Lignano Sabbiadoro