DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETI PRESIDENZIALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 1° febbraio 2018.
Approvazione dell’accordo di programma per la realiz- zazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che defi- nisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunita- rio integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, fissando tra l’altro, a partire dal 2020, un obiettivo di 95 g CO2/Km come livello medio di emissio- ni per il nuovo parco auto;
Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modi- fica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
Vista la direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla promo- zione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto stradale, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità dell’aria, in partico- lare nelle città, imponendo alle amministrazioni aggiudi- catrici, agli enti aggiudicatori e a taluni operatori di tener conto dell’impatto energetico dei veicoli al momento del loro acquisto;
Vista la direttiva europea 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realiz- zazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, intitolata «Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, soste- nibile e inclusiva» che, relativamente all’obiettivo di fa- vorire la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, indi- vidua tra le misure per la modernizzazione e decarboniz- zazione del settore dei trasporti anche la realizzazione di
«infrastrutture grid» di mobilità elettrica e la promozione di veicoli verdi, incentivando la ricerca, definendo stan- dard comuni e sviluppando l’infrastruttura necessaria;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 186 del 28 aprile 2010 al Parlamento euro- peo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale eu- ropeo «Una strategia europea per i veicoli puliti ed effi- cienti sul piano energetico», tesa a contribuire, nel lungo termine, al processo di «decarbonizzazione» del settore
dei trasporti e nella quale la Commissione propone, tra l’altro, una serie di azioni specifiche per favorire lo svi- luppo della mobilità elettrica;
Visto il Libro bianco COM(2011)144 del 28 marzo 2011 «Tabella di marcia verso uno spazio unico euro- peo dei trasporti - Per una politica dei trasporti compe- titiva e sostenibile» adottato dalla Commissione europea il 28 marzo 2011, che prevede tra l’altro il superamento della dipendenza dal petrolio nel settore trasporti a fronte del quale la medesima Commissione si è impegnata ad elaborare una strategia sostenibile per i combustibili al- ternativi e la relativa infrastruttura, fissando un obiettivo del 60% in materia di riduzione delle emissioni di gas serra nel settore trasporti - da conseguire entro il 2050
- rispetto ai livelli del 1990, sviluppando e diffondendo eco-tecnologie ed incentivando l’uso di mezzi «puliti»;
Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2012) 636 dell’8 novembre 2012 dal titolo «Cars 2020: piano d’azione per un’industria automobilistica competitiva e sostenibile in Europa», che ha fatto proprie le principali raccomandazioni del «gruppo di alto livello CARS 21» ed ha presentato un piano d’azione basato su queste ultime;
Vista la Comunicazione della Commissione europea COM (2013) 17 del 24 gennaio 2013 su una strategia eu- ropea per i combustibili alternativi che esamina le prin- cipali opzioni disponibili per sostituire il petrolio, con- tribuendo al contempo a ridurre le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti, e propone un elenco organico di misure indicando, tra l’altro, anche l’elettricità tra le principali opzioni energetiche in materia di combustibili alternativi al petrolio per promuovere la loro diffusione sul mercato europeo;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, converti- to, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha introdotto, al capo IV-bis, le disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissio- ni complessive attraverso misure volte a favorire la rea- lizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al conte- sto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettri- ca o ibrida;
Visto, in particolare, l’art. 17-septies, comma 1, del ci- tato decreto-legge n. 83 del 2012 che stabilisce che, «al fine di garantire in tutto il territorio nazionale livelli mi- nimi uniformi di accessibilità al servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la pro- grammazione economica (CIPE), d’intesa con la Con- ferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale infrastrutturale per la rica- rica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato “Piano Nazionale”», che ha ad oggetto la rea- lizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli stessi, nonché interventi di recupero del patrimonio edili- zio finalizzati allo sviluppo delle reti medesime;
Visto il comma 5 del citato art. 17-septies del decreto- legge n. 83 del 2012, che dispone che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazio- ne del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d’intesa con la Conferenza unifica- ta, al fine di concentrare gli interventi previsti nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di sogget- ti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzio- ne dell’energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che recepisce la direttiva 94/2014 del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi;
Considerato che il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica de- finisce, inoltre, le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica sulla base di criteri ogget- tivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presen- te nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell’inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete urbana ed extraurbana e di quel- la autostradale;
Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la ricari- ca dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2014, n. 280;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- stri del 18 aprile 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 151 del 30 giugno 2016, con il quale è stato approvato l’aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e, in particolare, l’art. 2 che individua nella stipulazione di ap- positi accordi di programma l’attuazione dell’aggiorna- mento del piano medesimo;
Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015;
Considerato che il citato decreto impegna e assegna le risorse alle Regioni, e chiede di presentare un progetto predisposto secondo le finalità di cui al Piano naziona- le infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, che illustri i singoli interventi, precisi analiticamente i relativi costi, anche con riferimento alle forniture di beni e servizi da acquisire e stabilisca i tempi di realizzazione rispettando i criteri di ammissibilità indi- cati nel PNire;
Vista l’intesa sancita dalla Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 9 marzo 2017, repertorio atti n. 24/CU;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) datata 10 luglio 2017, n. 64;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1.
1. È approvato l’accordo di programma di cui all’al- legato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. L’attuazione dell’accordo di programma di cui all’art. 1 è realizzata attraverso la stipula di apposite con- venzioni, così come riportato all’art. 6 dell’accordo di programma medesimo.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di con- trollo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblica- to nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° febbraio 2018
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Gentiloni Xxxxxxx
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Xxxxxx
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2018
ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, xxx.xx prev. n. 1131
Allegato A
ACCORDO DI PROGRAMMA
aisensidel Comma 5 dell’articolo 17-septiesdella Legge 134/2012 edell’art. 2 del DPCMdel 18 aprile 2016, recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
TRA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti E
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Xxxxxx- Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Province Autonome di Trento e Bolzano
VISTA la Strategia “Europa 2020” che mira a promuovere i veicoli "verdi" incentivando la ricerca, fissando standard comuni e sviluppando l'infrastruttura necessaria;
VISTA la Direttiva 2009/33/CE16 del 23 aprile 2009 relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto stradale, che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e a migliorare la qualità dell'aria (in particolare nelle città);
VISTO il Regolamento (CE) n. 443/2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove da raggiungere entro il 2015;
VISTA la Comunicazione della Commissione dal titolo “Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico” del 28 aprile 2010 che indica linee di azione per i veicoli verdi, tra i quali i veicoli ad alimentazione elettrica e ibrida;
VISTO il Libro bianco "Tabella di xxxxxx verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" del 28 marzo 2011 che ha esortato a mettere fine alla dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti;
VISTA la relazione del gruppo di alto livello CARS 21 del 6 giugno 2012 che ha indicato che la mancanza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi armonizzata a livello dell'Unione ostacola l'introduzione sul mercato di veicoli alimentati con combustibili alternativi e ne ritarda i benefici per l'ambiente;
VISTO il Capo IV bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 che reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive;
CONSIDERATO che il succitato capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
VISTO l’art. 17 septies del succitato decreto-legge che ha identificato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale proponente del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato PNIRE;
VISTO il comma 8 del suddetto articolo che prevede l’istituzione di un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per il finanziamento del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici;
VISTA la nota prot. 12697 del 18 giugno 2015 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze , visto il parere del competente Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, comunicato con nota n. 49774 del 18 giugno 2015, rappresenta che risultano disponibili € 33.213.810,59 sul Capitolo 7119 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il comma 9 del suddetto articolo che prevede che a valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l’acquisto e per l’installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell’ambito di accordi di programma;
CONSIDERATO che il comma 10 del citato articolo prevede che ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano Nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l’anno 2013, è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico, e che alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 novembre 2014 ( G.U. Serie Generale
n. 57 del 10.03.2015) con il quale sono stati assegnati € 4.542.130,59 alle Regioni che avevanopresentato proposte progettuali nell’ambito del “Bando a favore delle regioni per il finanziamento di reti di ricarica dedicate ai veicoli elettrici” pubblicato sulla GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 85 del 22-7-2013;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 (G.U. Serie Generale
n. 280 del 02.12.2014) con il quale si approva il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (cd PNire) e si precisa che l’attuazione del Piano verrà realizzata attraverso la stipula di accordi di programma ai sensi dell’articolo 17-septies, comma 5 introdotto dalla richiamata legge n. 134/2012;
VISTA la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi che stabilisce un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
VISTO il Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 “Disciplina di attuazione della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”, entrato in vigore il 14 gennaio 2017;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2016 (G.U. Serie Generale n. 151 del 30.06.2016) con il quale è stato approvato l’aggiornamento Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
VISTO il Decreto Ministeriale prot. 503 del 22 dicembre 2015 che impegna e assegna le risorse alle Regioni, e che chiede di presentare un progetto predisposto secondo le finalità di cui al Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli alimentati ad Energia Elettrica.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le Regioni e le Province Autonome (di seguito denominate “Parti”)
si conviene e si stipula il presente
ACCORDO DIPROGRAMMA
Articolo1 (Premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.
Articolo 2 (Oggetto e finalità)
1. Il presente Accordo è finalizzato alla individuazione dei programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome per la realizzazione di reti di ricarica diffuse sul territorio nazionale per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica di cui al comma 5, articolo 17-septies della Legge 134/2012, sulla base delle indicazioni contenute all’art. 3 del DM 503 del 22 dicembre 2015.
Articolo 3 (Programma degli interventi)
1. Gli interventi per la realizzazione di reti di ricarica pubbliche e private sul territorio nazionale vengono elencati nell’Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.
Articolo 4
(Elementi ammissibili a finanziamento)
1. Sono ammessi a finanziamento, le seguenti voci:
a. redazione del programma della mobilità elettrica,
b. progettazione dei siti di ricarica,
c. acquisto e l’installazione degli impianti (comprensivo delle opere necessarie alla messa in opera),
d. campagna di comunicazione mirata all’informazione all’utenza per quanto riguarda il servizio offerto.
purché il valore complessivo della componente c) non sia inferiore al 70% del valore complessivo del progetto.
2. I progetti garantiscono che la quota di cofinanziamento legata dell’intero intervento sia:
a. uguale o minore al 35% del valore del progetto per le azioni legate allo sviluppo di impianti che utilizzano una ricarica di tipo lenta/accelerata (gli impianti di ricarica devono garantire che almeno una presa garantisca l’erogazione di una potenza di 22 kW ovvero che l’unica presa garantisca l’erogazione di una potenza di 22 kW);
b. uguale o minore al 50% del valore del progetto per le azioni legate allo sviluppo di impianti che utilizzano una ricarica di tipo veloce o per la ricarica di tipo domestica.
3. I progetti devono garantire l’interoperabilità dei punti di ricarica nel rispetto di quanto contenuto nel comma 1 dell’art. 4 e nell’Allegato 1 (Specifiche tecniche) del Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016”.
Articolo 5 (Copertura finanziaria)
1. La copertura finanziaria degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, è riportata nell’Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.
2. In particolare, per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la copertura finanziaria è assicurata con le risorse iscritte sul Capitolo 7119 e impegnate con Decreto Direttoriale n. 503 del 22 dicembre 2015.
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, le Regioni/Province Autonome assicurano la copertura finanziaria anche attraverso uno o più soggetti co- finanziatori pubblici e/o privati purché la scelta di questi ultimi sia effettuata secondo i principi di trasparenza e garanzia di accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati.
4. Qualora la quota di co-finanziamento delle Regioni/Province Autonome, in qualunque modo determinata, si riduce, il finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riduce in proporzione.
Articolo 6 (Modalità di attuazione)
1. Gli interventi verranno attivati attraverso la stipula di Convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la singola Regione/Provincia Autonoma, il cui schema è allegato al presente Accordo di Programma.
2. Le Convenzioni dovranno disciplinare le modalità di rendicontazione dei costi e delle attività in ragione di quanto specificato dal presente Accordo e quanto disposto dal Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli alimentati ad energia elettrica.
3. Le spese sostenute per l’attuazione degli interventi sono ammissibili dalla data di efficacia del presente Accordo.
4. Il Programma di intervento può essere rimodulato su richiesta della Regione/Provincia Autonoma interessata e previa approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa.
Articolo 7 (Soggetti Responsabili)
1. I soggetti responsabili dell’Accordo sono individuati nella figura del Direttore Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nella figura dei Direttori generali dei Servizi competenti per le Regioni e le Province autonome coinvolte.
2. I soggetti responsabili dell’Accordo provvedono a promuovere, di concerto con i Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni di cui al presente Accordo.
3. È altresì fatto salvo che l’unico interlocutore per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è la Regione / Provincia Autonoma firmataria del presente atto. E’ esclusiva responsabilità della Regione / Provincia Autonoma la gestione dei rapporti con ulteriori soggetti pubblici e/o privati che si riterrà necessario coinvolgere, nel rispetto della normativa vigente, per la realizzazione degli interventi.
Articolo 8 (Impegni delle parti)
1. Gli interventi previsti nel presente Accordo dovranno garantire il coordinamento di tutte le iniziative a livello Provinciale (per le Province Autonome) e Regionale in merito alla realizzazione di reti di ricarica sul proprio territorio e allo sviluppo della mobilità elettrica in generale.
2. Le Regioni/Province Autonome si impegnano a comunicare tempestivamente almeno le seguenti informazioni per ciascun punto di ricarica da installare con i fondi derivanti dal presente Accordo di Programma:
a. Localizzazione (latitudine e longitudine)
b. Tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e)
c. Sistema di accesso
d. Potenza massima erogabile in relazione alla disponibilità di potenza fornita all’allaccio
e. Disponibilità (libera, previo riconoscimento, ecc. - 24/24, orari ufficio, ecc.)
f. Proprietario dell’infrastruttura
3. Qualora intervengano variazioni in fase di realizzazione, i dati di cui al comma 2, per le infrastrutture pubbliche, dovranno essere ritrasmessi al Ministero, ai fini della valutazione dell’adeguatezza della distribuzione territoriale rispetto alle reali esigenze dell’ambito locale.
4. Nel caso in cui non venga rispettato il punto di cui sopra, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha la facoltà di applicare dei tagli percentuali della misura massima del 10% agli importi assegnati di cui all’articolo 5 del presente Accordo.
5. Il Ministero assicura, anche tramite atti di impulso, richieste documentali e riunioni con le region i e le province autonome, il rispetto delle procedure stabilite dal presente decreto.
6. Al fine di monitorare l’avanzamento generale dei Programmi di intervento, nonché riprogrammare le risorse eventualmente non utilizzate, si riunisce, almeno una volta l’anno, su impulso del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un tavolo di confronto in sede di Conferenza unificata.
Articolo 9 (Disposizioni generali e finali)
1. Qualora l’inadempimento di uno o più delle Parti comprometta l’attuazione di un intervento previsto nell’Accordo, sono a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.
Roma, li …..
ACCORDO DIPROGRAMMA
in attuazione del Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire)
ai sensi del Comma 5 dell’articolo 17-septies della Legge 134/2012 e in linea con l’art. 2 del DPCM del 18 aprile 2016 recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
Allegato 1
ElencodeiProgrammidiIntervento(PdI)
per la realizzazione di reti di ricarica pubbliche e private sul territorio nazionale
Titolo PdI | Regione/Provincia Autonoma | Importo totale PdI (€) | Fondi MIT (€) | Altre fonti (€) |
Basilicata Smart Charging | Basilicata | 518.571,00 | 249.000,00 | 269.571,00 |
Interventi di pianificazione, progettazione, acquisizione ed installazione di impianti dedicati alla ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica | Calabria | 2.162.886,00 | 927.290,10 | 1.235.595,90 |
Piano Regionale per la Mobilità elettricA in Campania (Campania - PRIMA) | Campania | 7.682.863,38 | 2.743.879,78 | 4.938.938,60 |
Mi Muovo Elettrico PNIR-ER | Xxxxxx-Romagna | 4.100.141,66 | 2.018.486,27 | 2.081.655,39 |
Progetto di sviluppo regionale della Mobilità elettrica | Friuli-Venezia Giulia | 1.078.055,16 | 539.027,58 | 539.027,58 |
Regione Lazio: quadro delle esigenze | Lazio | 6.832.400,00 | 3.211.228,16 | 3.621.171,84 |
Programma ricarica veicoli elettrici in Liguria | Liguria | 1.856.215,02 | 871.619,07 | 984.595,95 |
Progetto regionale integrato di infrastrutturazione elettrica in Lombardia in attuazione del PNire | Lombardia | 14.433.042,06 | 4.323.689,34 | 10.109.352,72 |
La Mobilità Elettrica nella Regione Marche - Programma di sviluppo della rete di ricarica nel territorio marchigiano | Marche | 1.390.378,78 | 593.503,78 | 796.875,00 |
Rete regionale ricariche elettriche Regione Piemonte | Piemonte | 8.896.131,65 | 2.468.631,65 | 6.427.500,00 |
La rete di ricarica per i veicoli elettrici della Regione Puglia | Puglia | 3.275.298,14 | 1.637.649,07 | 1.637.649,07 |
Progetto Aria nuova in Città | Sardegna | 3.570.500,01 | 940.431,10 | 2.630.068,91 |
Sicilia Smart Charging | Sicilia | 6.200.391,00 | 2.695.137,92 | 3.505.254,00 |
Programma mobilità elettrica - Rete di ricarica Toscana | Toscana | 3.751.501,61 | 1.564.165,32 | 2.187.336,29 |
L'Umbria si Ricarica | Umbria | 822.175,02 | 357.999,60 | 464.175,42 |
Progetto XXX-XXX 0 | Xxxxx x'Xxxxx | 219.589,10 | 74.546,37 | 145.042,73 |
Programma di sviluppo della rete di ricarica elettrica nella regione del Veneto | Veneto | 4.524.012,42 | 2.050.025,12 | 2.473.987,30 |
Programma mobilità elettrica - Rete di ricarica Prov. Trento | Provincia Autonoma di Trento | 385.000,00 | 192.500,00 | 192.500,00 |
Programma mobilità elettrica - Rete di ricarica Prov. Bolzano | Provincia Autonoma di Bolzano | 515.290,76 | 257.645,38 | 257.645,38 |
20-6-2018
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie generale - n. 141
— 28 —
Piano Nazionale Infrastrutturale
per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica
PNire
Legge 7 agosto 2012, n. 134
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure urgenti per la crescita del Paese (Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2012 - Suppl. Ordinario n. 171)
Art. 17 septies
ai sensi del Comma 5 dell’articolo 17-septies della Legge 134/2012 e dell’art. 2 del DPCM del 18 aprile 2016, recante l’approvazione dell’aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
CONVENZIONE
tra
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI
e
Regione / Provincia Autonoma
CONVENZIONE
TRA
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (C.F. 97532760580), in seguito denominato per brevità Ministero, in persona del ……………….
(di seguito denominata Amministrazione)
E
La Regione/Provincia Autonoma di ………… (C.F. …..… ), in seguito denominata per brevità Regione/Provincia autonoma, in persona del , giusti poteri di firma conferiti con
xxxx , allegato alla presente sotto la lettera a);
(di seguito denominata Regione /Provincia Autonoma)
PREMESSO
• che la legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (GU n.187 del 11-8-2012 - Supplemento Ordinario n. 171) che ha introdotto, al Capo IV bis, le disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
• che il Xxxx XX xxx xxx xxxxxxx-xxxxx 00 giugno 2012, n. 83, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134 che reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive;
• che il succitato capo è finalizzato allo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;
• che l’art. 17 septies del succitato decreto-legge che ha identificato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quale proponente del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, di seguito denominato PNIRE;
• che il 2 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.280 del 2-12-2014 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2014 che approva il Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica, ai sensi dell'articolo 17- septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
• che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2016 (G.U. Serie Generale n. 151 del 30.06.2016) è stato approvato l’aggiornamento Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
• che il comma 8 del suddetto articolo prevede l’istituzione di un apposito fondo per il finanziamento del Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici;
• che il comma 5 del suddetto articolo prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distr ibuzione dell’energia elettrica;
• che il Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea il 22 ottobre 2014 ha promulgato la Direttiva n. 2014/94/UE (Guue 28 ottobre 2014 n. L 307) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi;
• che in attuazione della suddetta Direttiva è stato emanato il Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016;
CONSIDERATO
• che con Decreto Ministeriale prot. 503 del 22 dicembre 2015 sono state impegnate ed assegnate alle Regioni le risorse per l’attuazione del Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei Veicoli alimentati ad Energia Elettrica;
• che il succitato il Decreto Ministeriale è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 24/02/2016 foglio n. 1-437;
• che la Regione/Provincia autonoma ha sottoscritto l’Accordo di Programma ;
Tutto ciò premesso e considerato, le parti, come sopra costituite,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse e allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 Oggetto
1. La presente convenzione regola i rapporti tra l’Amministrazione e la Regione/Provincia Autonoma in relazione alla realizzazione di reti di ricarica di cui al Programma di interventi, proposto dalla Regione/Provincia Autonoma …………, nell’Accordo di Programma del … che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 3 Referente di progetto
1. La Regione/Provincia autonoma nomina un Referente per l’attuazione della presente Convenzione e ne dà comunicazione al Ministero. Lo stesso curerà i rapporti con il Ministero ed effettuerà le richieste, le verifiche ed ogni altra comunicazione riguardo l’attuazione della Convenzione.
Art. 4 Importo del contributo
1. L’importo complessivo delle risorse finanziarie da trasferire della Regione/Provincia Autonoma
………… è pari ad €……………… e verrà erogato in conto capitale con le modalità di cui al successivo art.6, presso il conto di Tesoreria n… ;
2. Il suddetto finanziamento statale è, comunque, riconosciuto ed erogato sul cap. 7119 dello stato di previsione di bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione;
3. Il finanziamento statale accordato non potrà concorrere, ad altri oneri e/o spese.
4. Le presenti risorse sono destinate al co-finanziamento delle spese per la progettazione e realizzazione del Programma di interventi di cui al precedente art. 2 di cui all’importo assentito con l’Accordo di Programma del ;
5. Qualora dovessero rendersi necessari maggiori oneri economici per la completa realizzazione del Programma proposto, la Regione/Provincia autonoma avrà cura di reperire ed indicare la relativa provvista.
Art.5 Rimodulazione del Programma
1. Il Programma degli interventi proposto può essere rimodulato su apposita richiesta della Regione/ Provincia autonoma ed approvato dal Ministero, a condizione che eventuali incrementi di spesa abbiano copertura certa, qualora con riferimento a tutti gli interventi previsti ovvero a taluni di essi:
a) vengano riscontrate nel corso di svolgimento delle attività cause ostative di natura tecnica, economica e giuridica, non previste né prevedibili al momento della predisposizione del programma stesso, che ne impediscano la piena realizzazione secondo i modi ed i termini prospettati;
b) sopraggiunga una perdita di interesse alla loro realizzazione da parte dei soggetti attuatori, sempreché non siano state avviate le relative attività esecutive ovvero non risultino già assunte obbligazioni verso terzi in conseguenza degli stessi.
2. In caso di rimodulazione le schede dei nuovi interventi devono essere allegate alla richiesta di cui al comma 1 ed andranno a sostituire, una volta approvate, quelle relative agli interventi eliminati.
3. Eventuali risparmi potranno essere utilizzati con le modalità di cui all’art. 7 della presente convenzione.
Art.6
Trasferimento delle risorse finanziarie
1. Il trasferimento delle risorse statali verrà erogato, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, secondo le seguenti modalità:
i. una quota pari al 40% del finanziamento statale assegnato, a titolo di anticipazione, dopo l’avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo della presente Convenzione;
ii. un’ulteriore quota del 30% ad avvenuta rendicontazione da parte del Referente di progetto che attesti l’avvenuto utilizzo di almeno l’80% delle risorse di cui alla percentuale del punto a) calcolata sull’importo complessivo del programma finanziato;
iii. un’ulteriore quota del 25%, ad avvenuta rendicontazione da parte del Referente di progetto che attesti l’avvenuto utilizzo di almeno l’80% delle risorse di cui alla percentuale del punto
a) e b) calcolata sull’importo complessivo del programma finanziato;
iv. il rimanente 5% viene trasferito alla Regione/Provincia autonoma alla certificazione da parte della stessa dell’avvenuto collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.
Art.7
Economie da ribassi o rinunce o rimodulazioni
1. Eventuali economie derivanti da ribassi conseguiti nelle procedure di gara per l’affidamento dei lavori oppure per effetto di rinunce oppure a seguito di rimodulazioni potranno essere utilizzate dalla Regione/Provincia autonoma, procedendo all’ammissione a finanziamento di ulteriori proposte di intervento aventi la stessa finalità, integrando il programma adottato mediante la presentazione delle ulteriori nuove schede.
2. Eventuali somme già erogate e non utilizzate, una volta conclusi i rapporti di Convenzione, dovranno essere versate all’entrata del bilancio dello Stato sull’apposito capitolo che verrà comunicato dal Ministero.
Articolo 8
Azione di monitoraggio e verifica del Ministero
1. Nell’attuazione della presente convenzione il Ministero provvede a:
a. verificare lo stato di svolgimento delle attività con possibilità di richiedere relazioni illustrative ovvero giustificazioni in presenza di rilevate criticità e significativi ritardi;
b. censire gli interventi e aggiornarne progressivamente il loro stato di attuazione, utilizzando a tale fine come fonte primaria i risultati del monitoraggio operativo sviluppato dalle Regioni/Province autonome e l’eventuale ulteriore documentazione resa disponibile dalle stesse Regioni/Provincia autonoma;
c. valutare risultati ed effetti delle misure poste in essere in base ai dati disponibili.
2. In relazione all’azione di monitoraggio del Ministero indicata nel comma precedente, la Regione/Province autonome:
a. rende disponibile ogni documentazione utile per il monitoraggio nazionale, consente e agevola i sopralluoghi che si rendessero opportuni, rende disponibile il personale strettamente necessario per consentire le verifiche e le analisi di cui sopra;
b. adotta le misure più opportune per favorire una analoga forma di collaborazione da parte degli Enti locali e, comunque, degli attuatori degli interventi.
Articolo 9
Azione di monitoraggio e verifica della Regione/Provincia autonoma
1. La Regione/Provincia autonoma esercita le funzioni di controllo, vigilanza e sovrintendenza, impartendo ai Soggetti attuatori indirizzi e direttive al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività ad essi spettanti, nonché svolge un’azione di monitoraggio operativo sullo stato e sull’attuazione degli interventi ammessi ai finanziamenti.
2. Nell’ambito dell’azione di monitoraggio la Regione/Provincia autonoma elabora un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi che comprende:
i. il numero di interventi attivati, con una schematica descrizione delle caratteristiche di tali interventi;
ii. il controllo dello stato di avanzamento procedurale, fisico, e contabile degli interventi, nonché di utilizzo dei ribassi d’asta e delle economie;
iii. le eventuali criticità (riguardanti in particolare i tempi e i risultati degli interventi);
iv. gli eventuali aspetti che risultassero di rilevante interesse ai fini dello sviluppo della mobilità sostenibile e, in particolare, della mobilità elettrica.
3. Le Regioni provvederanno alla trasmissione al Ministero del rapporto ogni 6 mesi o in occasione delle richieste di trasferimento delle risorse di cui all’art. 6 qualora non coincidenti con tali scadenze.
Articolo 10
Termini per la risoluzione della convenzione
1. Qualora l’attuazione dell’intervento dovesse procedere in difformità dalle modalità, dai tempi, dai contenuti e dalle finalità, di cui alla presente convenzione e relativi allegati, ovvero in caso di realizzazione parziale del progetto proposto, la Regione/Provincia autonoma intima all’Ente attuatore di eliminare le cause di tale difformità e darne tempestiva comunicazione al Ministero. Qualora l’intervento viene realizzato direttamente dalla Regione/Provincia autonoma si fa riferimento alle azioni dell’art. 8, comma 1.
2. Trascorso inutilmente il termine di espletamento delle attività previste nell’atto di intimazione regionale, il Ministero si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del finanziamento.
3. Qualora in esito alle attività di accertamento e di verifica circa i ritardi, le inadempienze e le cause ostative alla conclusione delle attività di cui al comma 1, il Ministero ravvisi che non sussistano più le condizioni oggettive per la prosecuzione dei rapporti di Convenzione comunica alla Regione/Provincia autonoma il proprio recesso.
4. Il recesso dalla Convenzione estingue i rapporti in corso, dando luogo a separate attività istruttorie in contraddittorio con la Regione/Provincia autonoma finalizzate alla definizione dei rapporti economico-finanziari conseguenziali sorti con la Convenzione ed ancora pendenti ovvero alla redistribuzione delle alee economiche relative agli oneri subiti. Detta attività potrà altresì riguardare collaborazioni nell’esercizio di pretese restitutorie/risarcitorie nei confronti degli Enti attuatori e/o di soggetti esterni.
Art. 11 Controversie
1. Competente nella risoluzione delle controversie è il Foro di Roma.
Art. 12 Disposizioni generali
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano, in quanto, compatibili le disposizioni normative vigenti in materia.
Articolo 13
Registrazione ed esecutività della convenzione
1. La presente convenzione diverrà esecutiva solo dopo l’avvenuta registrazione da parte dei competenti organi di controllo.
Roma,
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
REGIONE / PROVINCIA XXXXXXXX
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