CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
SET INFORMATIVO
Il presente Set informativo, contenente:
• DIP Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
• DIP AGGIUNTIVO Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo dei contratti di assicurazione danni
• Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
• Facsimile Modulo di Proposta / Questionario
• Informativa sul trattamento dei dati personali – GDPR n.° 679 / 2016
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Ultimo aggiornamento 1/7/2021
PRODOTTO “RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA” – 07/2021
DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI
COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Commercialista libero professionista.
Che cosa è assicurato?
✓ La responsabilità civile derivante all’Assicurato nell’esercizio
dell’attività professionale connessa con la sua qualità di Dottore Commercialista ed esperto contabile per danni patrimoniali cagionati a terzi per colpa lieve o grave
Sono altresì comprese in garanzia:
✓ Le attività di gestione contabile e fiscale, registri IVA e libri paga, redazione di dichiarazioni fiscali
✓ Espletamento delle funzioni di Curatore, Commissario giudiziale e liquidatore
✓ Fatti colposi e/o dolosi di collaboratori che svolgono la pratica a favore e presso l’Assicurato
✓ Le conseguenze derivanti all’Assicurato quale intermediario abilitato all’invio telematico
✓ Le attività di mediatore
✓ Le funzioni di giudice tributario
✓ Per gli effetti di ritardo accidentale, nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente
✓ Le attività di amministratore di stabili
✓ Le attività di libero docente, nonché di titolare di cattedra universitaria
✓ La gestione delle vertenze in sede giudiziale e stragiudiziale sia civili che penali, a nome dell’Assicurato
E’ altresì possibile attivare ulteriori garanzie opzionali quali:
✓ Garanzia Postuma illimitata
✓ Formula Young
✓ Certificazione tributaria
✓ Visto di conformità – Asseverazione
Che cosa non è assicurato?
🗶 Non sono considerati terzi e pertanto non sono coperti dall’assicurazione
✓ Il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
✓ Quando l’Assicurato non sia un persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, all’amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente
✓ I dipendenti dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio
✓ I collaboratori, i dipendenti ed i praticanti che si avvalgano delle prestazioni dell’assicurato
🗶 Il dolo dell’Assicurato
🗶 Lo svolgimento di attività non previste dall’ordinamento professionale
🗶 I pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie, inflitte personalmente all’Assicurato
🗶 La perdita, il deterioramento o l distruzione di denaro o di tioli al portatore
🗶 Obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge
🗶 Difetti e/o errori del software utilizzato per l’elaborazione dei dati
🗶 I sinistri che attengano o si originano dalla attività di liquidatore volontario di Società
Ci sono limiti di copertura?
! In caso di responsabilità solidale
! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio
! Le garanzie possono presentare franchigie, scoperti e limiti di indennizzo specifici
! La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale).
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione vale in Italia ed occasionalmente in qualsiasi altro paese d’Europa
Che obblighi ho?
! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell’indennizzo.
! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi.
Quando e come devo pagare?
✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte
Quando comincia la copertura e quando finisce?
✓ La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se non vengono pagati i premi delle rate successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento
✓ L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Compagnia per la prima volta durante il periodo di validità del contratto qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento
Come posso disdire la polizza?
✓ E’ possibile disdire il contratto mediante lettera raccomandata da inviare alla Compagnia o all’agenzia presso la quale è appoggiata la polizza, almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione
PRODOTTO “RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL COMMERCIALISTA”
DIP AGGIUNTIVO – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO DELLE POLIZZE
DI ASSICURAZIONE DANNI ED. 7/2021 – ultima disponibile
COMPAGNIA – ASSICURATRICE MILANESE S.p.A.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi Danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Informazioni relative all’Impresa di Assicurazione
Assicuratrice Milanese S.p.A. Società di Assicurazioni in forma di società per azioni, fondata nel 1988, Società appartenente al “Gruppo Assicurativo Modena Capitale” e soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A., iscritta all’Albo delle Società Capogruppo al numero 009.
Sede legale e Direzione Generale Corso Libertà 53 – 41018 San Cesario Sul Panaro MO Italia.
Recapito Telefonico: 059 7479111 – Fax 059 7479112 – Sito web www.assicuratricemilanese.it – indirizzo di posta elettronica: info@assicuratricemilanese.it – assicuratricemilanese@legalmail.it
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13/12/1988 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n 298 del 21/12/1988, ed iscritta al numero 1.00077 dell’Albo delle Imprese di Assicurazione.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari ad € 55.601.727, mentre il capitale Sociale dell’impresa ammonta ad € 47.500.000,08. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari € 3.005.622.
Il Solvency Capital Requirement (SCR) è pari a € 23.454.328 e il Minimum Capital Requirement (MCR) è pari a € 7.597.783. Il Solvency Ratio (SCR Ratio) è pari a 243,52% e il Minimum Capital Requirement Ratio (MCR ratio) è pari a 743,85%.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2020.
Si precisa, che i dati sono riportati nella “Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR)” disponibile sul sito internet della Compagnia nella sezione “Chi siamo – relazioni SFCR”. La relazione è recuperabile anche al seguente link:
La legislazione applicabile al contratto, in base all’articolo 180 del D. Lgs. 209/2005 è quella italiana
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Commercialista libero professionista.
Che cosa è assicurato?
Oltre a quanto previsto dal DIP Danni “Responsabilità civile professionale del Commercialista”:
• Le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per responsabilità attribuibili all’Assicurato stesso
• Le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, anche se derivanti da furto, rapina, incendio
• Per la sola attività professionale dell’Assicurato svolta in favore di Società delle quali sia anche componente dell’organo amministrativo o del Collegio Sindacale
Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?
Opzioni con riduzione di premio
• Formula Young – è possibile limitare la garanzia assicurativa a coloro i quali sono iscritti all’Albo professionale da non più di tre anni alla data di sottoscrizione del contratto attraverso un premio ridotto rispetto al premio di tariffa. Tale condizione cessa alla successiva scadenza annuale di premio per i soggetti assicurati che raggiungono tale limite temporale
• Franchigia fissa ed assoluta – è possibile optare per l’applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.500 per sinistro, attraverso una riduzione percentuale del premio di polizza
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo
• Garanzia Postuma illimitata – è possibile estendere la garanzia assicurativa per gli errori commessi ed i sinistri avvenuti durante il periodo di validità del contratto in qualunque momento successivo alla data di cessazione del contratto, contestati dal cliente, attraverso una maggiorazione percentuale del premio di tariffa
• Certificazione tributaria – è possibile estendere la copertura assicurativa, limitatamente ai soggetti abilitati, all’esercizio della facoltà di rilasciare la Certificazione Tributaria, attraverso una maggiorazione percentuale del premio di tariffa
• Visto di conformità / Asseverazione – è possibile estendere la copertura assicurativa, limitatamente ai soggetti abilitati, all’esercizio della facoltà di rilasciare il Visto di conformità e l’Asseverazione, attraverso una maggiorazione percentuale del premio di tariffa
• Funzioni di Sindaco / Revisore contabile – è possibile estendere la copertura assicurativa ai danni patrimoniali cagionati a terzi, in conseguenza della violazione colposa da parte dell’Assicurato dei doveri professionali connessi all’esplicazione delle funzioni di Sindaco / Revisore contabile / Revisore Enti locali svolta nei Collegi Sindacali di Società
Che cosa non è assicurato?
Oltre a quanto previsto dal DIP Danni “Responsabilità civile professionale del Commercialista”:
• L’inosservanza delle norme previste dal GDPR N.° 679 – 2016 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• Mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware
• Guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
• Trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;
• Inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
• Danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto.
• I sinistri temporalmente successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, non sono indennizzabili.
• Per la sola attività di Sindaco/Revisore sono altresì esclusi gli incarichi svolti in Società o Enti che alla data di effetto del presente contratto si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali, o in Enti pubblici che si trovino in stato di dissesto finanziario, nonché in Banche, Società finanziarie, Società di intermediazione mobiliare (SIM)
Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto previsto dal DIP Danni “Responsabilità civile professionale del Commercialista” sono previsti i seguenti limiti di garanzia
• La garanzia di Responsabilità civile verso terzi viene prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 500
• Per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, resta a carico dell’Assicurato l’importo di Euro 2.600.
• Nell’accadimento di un danno al quale abbia concorso l’opera di più professionisti associati ed individualmente assicurati con Assicuratrice Milanese, il limite di indennizzo deve intendersi di Euro 1.500.000.
• La copertura assicurativa inerente la conduzione dei locali adibiti a studio professionale viene prestata con un massimale fisso di Euro 516.000 per ogni sinistro.
• Le responsabilità derivanti da infortuni sofferti da dipendenti dell’Assicurato o da lavoratori parasubordinati vengono prestate con un limite di indennizzo di Euro 516.000 per sinistro con il sottolimite per persona di Euro 516.000.
• La copertura assicurativa riconducibile alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture e motocicli, non di proprietà dell’Assicurato (committenza), viene prestata con l’applicazione di una franchigia di Euro 270 per ogni sinistro
• La garanzia opzionale “Visto di conformità – Asseverazione” viene prestata con un limite massimo di indennizzo di Euro 3.000.000.
• La copertura assicurativa inerente la gestione delle vertenze di danno viene prestata entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
• La garanzia opzionale “Funzioni di Sindaco – Revisore contabile” viene prestata nel limite del 30% del massimale di polizza con l’applicazione di uno scoperto di 1/10 dell’importo del sinistro con il massimo di euro 52.000.
DIP AGGIUNTIVO 7/2021 – COMMERCIALISTA Pag. 3 di 6
Che obblighi ho?
Cosa fare in caso di sinistro
• Denuncia di sinistro – il sinistro deve essere denunciato non appena se ne è avuta conoscenza e in ogni caso entro i 30 giorni successivi. La denuncia deve contenere l’analitica narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio del danneggiato, la data, il luogo e la causa del sinistro. Risulta altresì necessario inviare i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità
• Assistenza diretta / in convenzione – relativamente alle coperture prestate dal presente prodotto non sono previsti interventi di assistenza diretta o in convenzione
• Gestione da parte di altre Imprese – non prevista
• Prescrizione – i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro quest’ultimo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento
Dichiarazioni inesatte o reticenti
• Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni “Responsabilità civile professionale del Commercialista”
Obblighi della Società
• In conformità alle condizioni di assicurazione fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, la Società ha l’obbligo di prendere in carico la richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato nei confronti dell’Assicurato
Quando e come devo pagare?
Premio
• Modalità di pagamento – non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni “Responsabilità civile professionale del Commercialista”
• Frazionamento
o Aumento del 3% in caso di frazionamento semestrale, per i soli premi annui non inferiori ad Euro 1.500
• Adeguamento – è previsto l’adeguamento automatico sia del premio che delle somme assicurate, purché tale opzione sia stata richiesta dall’Assicurato. Tale opzione non comporta alcuna modifica, né in aumento né in diminuzione, del premio di tariffa
Rimborso
• Non sono previsti casi di rimborso del premio
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata
• Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP Danni – “Responsabilità civile professionale del Commercialista”
Sospensione
• Non è possibile sospendere le garanzie assicurative in corso di contratto
Come posso disdire la polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione – non è previsto il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione – Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni “Responsabilità civile professionale del Commercialista”
A chi è rivolto questo prodotto?
Questa prodotto è rivolto ai Commercialisti ed Esperti Contabili liberi professionisti
Quali costi devo sostenere?
Gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 10% del premio imponibile pagato dal Contraente, per remunerazioni di tipo provvigionale
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’Impresa Assicuratrice | Il reclamo è “una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società di assicurazione relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto”. La gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai reclamanti, è devoluta ad una specifica funzione aziendale. I reclami devono essere inoltrati, per iscritto, presso la Sede legale di Assicuratrice Milanese S.p.A. all’attenzione dell’Ufficio Reclami, Corso Libertà, 53 – 41018 San Cesario sul Panaro (MO), utilizzando una delle seguenti modalità: • A mezzo messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: servizio.reclami@assicuratricemilanese.it • Via fax al numero +39 059 8672387 • Con il servizio postale La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo. |
All’IVASS | Se l’impresa non fornisce risposta entro 45 giorni, se la stessa è considerata insoddisfacente in quanto asseritamente non completa e/o non corretta, ovvero in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi a: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353 I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: • Nome, Cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico • L’individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato • Breve descrizione del motivo di doglianza • Copia del reclamo già presentato direttamente alla Società corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa • Ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo Non rientrano nella competenza dell’IVASS: • I reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente alla Società e che, in caso di ricezione, l’Istituto provvederà ad inoltrare alla Società entro 45 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti. • I reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria Sul sito internet di Assicuratrice Milanese S.p.A. e, precisamente, nella sezione “Reclami”, è disponibile degli utenti, tramite apposito link, sia un modello di reclamo alla Compagnia, sia un modello di reclamo all’Istituto di Vigilanza |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo, 4 marzo 2010 n.° 28. La richiesta di mediazione nei confronti di Assicuratrice Milanese S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti. |
Negoziazione assistita | E una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n.° 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con sui si intende chiedere il risarcimento, a qualsiasi titolo, di somme inferiori a 50.000 Euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito. In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese del terzo Perito sono ripartite a metà. In ogni caso è sempre possibile per il contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile: • Contattare il numero 059/7479112 • Inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica info@assicuratricemilanese.it |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI ACCEDERE A TALE AREA PER CONSULTARE IL CONTRATTO STESSO
Gruppo Assicurativo Modena Capitale
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
DEL COMMERCIALISTA
DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI” DEL TAVOLO TECNICO ANIA – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI – ASSOCIAZIONE INTERMEDIARI
Assicuratrice Milanese S.p.A. (IVASS – Albo delle Imprese – cod. n. 1.00077)
Appartenente al Gruppo Modena Capitale, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al numero 009. Sede e Direzione Generale - 41018 San Cesario sul Panaro – (MO) – Italia – Corso Libertà, 53
Capitale sociale € 47.500.000,08 i.v. – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 13.12.1988 (G.U. 21.12.1998 n. 298) Registro delle Imprese Tribunale di Modena R.E.A. 334152
Codice Fiscale e Partita IVA 08589510158
Società soggetta a controllo e direzione unitaria di Modena Capitale S.p.A.
Il presente Documento è altresì redatto in base alle disposizioni dell’Articolo 166 comma 2 del Nuovo Codice delle Assicurazioni Private (D. Lgs. 7 settembre 2005, n.° 209), secondo il quale “le clausole che indicano decadenze, nullità o limiti delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate con carattere di particolare evidenza”.
AREA RISERVATA
In ottemperanza al Provvedimento IVASS n.° 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet di Assicuratrice Milanese – www.assicuratricemilanese.it – è disponibile l’AREA RISERVATA, che consente, ad ogni singolo cliente, di consultare il dettaglio delle proprie polizze e delle relative scadenze.
L’acceso è gratuito attraverso la registrazione al Servizio.
INDICE
GLOSSARIO 2
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE 3
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE 4
• CHE COSA POSSO ASSICURARE 4
• COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO 6
• CHE COSA NON È ASSICURATO 7
• LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E SCOPERTI – TABELLA RIASSUNTIVA 8
• COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE 8
GLOSSARIO
Assicurato
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Assicurazione
Il contratto di assicurazione;
Compensi:
Ammontare dei compensi professionali rilevanti ai fini dell’obbligo di contribuzione previdenziale al netto di IVA e cassa previdenza relativi all’esercizio precedente al periodo in cui ha effetto l’assicurazione;
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altre persone;
Cose
Sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danni
Morte o lesioni personali, distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati;
Franchigia
L’importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;
Indennizzo
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Perdite patrimoniali
Ogni pregiudizio economico causato a terzi che non sia l’effetto o la conseguenza diretta o indiretta di danni;
Polizza
Il documento che prova l'assicurazione;
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro;
Scoperto
La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l'assicurazione;
Società
Assicuratrice Milanese S.p.A., l'Impresa assicuratrice.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. I – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, nel senso che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se le avesse conosciute, comporteranno le conseguenze previste dagli artt. 1892-1893-1894 c.c., cioè la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Art. II – Altre assicurazioni
In caso di esistenza di altre polizze per il medesimo rischio o di successiva stipulazione da parte dell'Assicurato, la presente assicurazione opererà esclusivamente a secondo rischio rispetto alle medesime per l'importo di danno eccedente il massimale dalle stesse previsto il quale sarà considerato come franchigia fissa anche in caso di nullità, invalidità o inefficacia totale o parziale delle altre assicurazioni. L'eccedenza sarà calcolata sull'importo capitale, non coprendo la presente polizza eventuali interessi legali e rivalutazione monetaria dipendenti dalla mancata messa a disposizione da parte delle Compagnie di primo rischio dell'importo capitale rientrante nel massimale da quest'ultime assicurato.
Art. III – Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.). I premi devono essere pagati alla Agenzia oppure alla Società.
Art. IV – Modifiche al contratto
Sarà riconosciuta validità soltanto alle modifiche intervenute per iscritto.
Art. V – Aggravamento del rischio
L'Assicurato ha l'obbligo di dare immediato avviso scritto all'Agenzia oppure alla Società di ogni mutamento che comporti l'aggravamento del rischio per consentire all'Assicuratore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1898 c.c.
In difetto l'Assicuratore si riserva la facoltà di cui all'ultimo comma dell'art. 1898 c.c. di recedere dal contratto o di ridurre l'indennizzo.
Art. VI – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società riduce il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.).
Art. VII – Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.
Art. VIII – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
Il contratto, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata ricevuta almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, si intende prorogato per un anno e così successivamente.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell'Assicurato.
Art. XI – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legislazione italiana.
RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
COSA POSSO ASSICURARE
Art. 1.1 – Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale connessa con la sua qualità di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile in quanto iscritto al relativo Albo e Sezione, svolta nei modi e nei termini previsti dal D. Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e da successive norme regolatrici. La Società in dipendenza di quanto stabilito all'Art. 4.1 - Limiti di indennizzo, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare ai clienti, ai mandanti, ai committenti e a coloro dai quali ha ricevuto l’incarico per danni patrimoniali cagionati per colpa lieve o grave dei quali sia civilmente responsabile. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) le attività di gestione contabile e fiscale, la tenuta, l'aggiornamento e il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali;
b) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso, salvo quanto previsto al successivo punto f) e alle Condizioni Facoltative D) visto di conformità - Asseverazione e C) Certificazione Tributaria (Visto Pesante);
c) le responsabilità derivanti all'Assicurato dall'espletamento delle funzioni di Curatore, Commissario giudiziale e liquidatore in tutte le procedure di natura concorsuale, concordato, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria;
d) fatto colposo e/o doloso di collaboratori che svolgono la pratica a favore e presso L’Assicurato o lo Studio Associato Assicurato ovvero di collaboratori che svolgono la loro attività in esclusiva a favore e presso il Professionista Assicurato o lo Studio Associato Assicurato, ovvero i dipendenti dello Studio Professionale dell’Assicurato, anche se iscritti ad un albo professionale;
e) le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici, ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali, anche se derivanti da furto, rapina, incendio;
f) per le conseguenze derivanti all'Assicurato quale intermediario abilitato ai sensi del DPR 322 del 22/07/1998 (invio Telematico);
g) per le attività di mediatore nella procedura di mediazione obbligatoria.
Inoltre l'assicurazione vale:
1) per l'espletamento delle funzioni di giudice tributario (legge 13/04/1988 n° 117);
2) per la sola attività professionale dell'Assicurato svolta in favore di Società delle quali sia anche componente dell'organo amministrativo o del Collegio Sindacale;
3) per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento. Per questo rischio resta a carico dell'Assicurato l'importo di Euro 2.600,00;
4) per l'attività di amministratore di condominio negli edifici;
5) per l’attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria.
Si intende parificata all'attività dell'Assicurato quella svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati, precisata nel modulo di proposta per assicurarsi che forma parte integrante del presente contratto ed in appendice di polizza, limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell'Assicurato stesso.
Art. 1.2 – R.C.O. Dipendenti (compreso danno biologico)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
1) Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 e dell'Art. 13 del D.lgs. 23 Febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.lgs. addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2) Ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 e D.lgs. 23 Febbraio 2000 n° 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui al D.M. della Previdenza Sociale del 12 Luglio 2000.
L'assicurazione è efficace a condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. Questa specifica garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni sinistro di un importo pari al massimale di euro 516.000 per ogni sinistro, con un sottolimite per persona pari a euro 516.000.
La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti, collaboratori e praticanti, in relazione alla guida di autovetture e motocicli (comprese le lesioni corporali ai terzi trasportati) nonché di ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati e l’utilizzo sia avvenuto per ragioni di servizio.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di rivalsa e/o di surroga della Società nei confronti dei responsabili.
Questa specifica garanzia è prestata con applicazione di una franchigia fissa di euro 270 per ogni sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 1.4 – Conduzione dei locali adibiti a studio professionale
La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi durante il periodo di efficacia del contratto, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dello studio professionale, sia nella sede principale che nelle eventuali sedi secondarie stabili, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti, praticanti, dipendenti. La presente garanzia è prestata senza applicazione di alcun scoperto o franchigia a carico dell'Assicurato fino a concorrenza di un massimale di euro 516.000 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Art. 1.5 – CONDIZIONI FACOLTATIVE
Operanti solo se richiamate nella scheda di Polizza e, ove previsto, versato il relativo premio
17 BIS) Garanzia Postuma illimitata
L'assicurazione vale, esclusivamente a favore dell’Assicurato che ha corrisposto il premio maggiorato:
a) Per gli errori commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto in qualunque momento contestati dal cliente.
b) Nel caso di cessazione dell’attività professionale con conseguente cancellazione dall’Albo come previsto dall’articolo 2.2, per tutte le richieste di risarcimento che pervengono in qualsiasi momento successivo alla data di cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha dato origine alla richiesta si sia verificato nel periodo di efficacia del contratto stesso.
c) A favore degli Eredi per il caso di morte del Professionista in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, escluso il caso di suicidio e eutanasia.
A) Formula YOUNG
L’Assicurazione viene prestata esclusivamente agli iscritti all’Albo Professionale da non più di 3 (tre) anni alla data di sottoscrizione della presente polizza e cessa alla successiva scadenza annuale di premio per quelli che raggiungono tale limite temporale.
B) Franchigia Fissa ed assoluta
In caso di sinistro, indennizzabile a termini di polizza, la liquidazione dell’indennizzo avverrà previa detrazione di una franchigia assoluta di euro 2.500. In concomitanza di due o più franchigie si applicherà un’unica detrazione nella misura di euro 2.500.
C) Certificazione Tributaria (Visto Pesante)
Limitatamente ai soggetti abilitati all'esercizio della facoltà di rilasciare la Certificazione Tributaria di cui all'art. 36 del D. Lgs. 241/97 come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, la garanzia opera anche per le sanzioni amministrative comminate in caso di rilascio di Certificazione Tributaria infedele, fatta eccezione per l'ipotesi di dolo.
D) Visto di conformità - Asseverazione
Limitatamente ai soggetti abilitati all'esercizio della facoltà di rilasciare il Visto di Conformità e l'Asseverazione di cui all'art. 35 del D. Lgs. 241/97 come specificato nel D.M. 164/99 e successive modifiche, la garanzia opera anche per le sanzioni amministrative comminate in caso di rilascio di visto di conformità e asseverazione infedele, fatta eccezione per l'ipotesi di dolo.
La presente garanzia deve altresì intendersi estesa all’attività di predisposizione delle dichiarazioni IVA dalle quali emergano crediti IVA da portare in compensazione per importi superiori a Euro 5.000 ai sensi del Decreto legge 78/2009 Articolo 10 - comma 7, così come modificato dal decreto Legge 50/2017 articolo 3, oltre che alla compensazione di crediti fiscali di cui al comma 574 dell’Articolo 1 della Legge di Stabilità 2014.
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di indennità esclusivamente dedicato a tale estensione di garanzia viene fissato in euro 3.000.000,00.
L’Assicuratore si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l’ammontare delle stesse sia inferiore all’importo della franchigia di cui all’art. 4.1 – Limiti di indennizzo, delle condizioni di polizza.
L’Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Compagnia di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Compagnia qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta.
L’Assicurato conferma che il massimale di copertura R.C. Professionale pari a euro 3.000.000,00 è conforme al numero di clienti/contribuenti dell’Assicurato e al numero di certificati di conformità da emettere.
In caso di cessazione della polizza, indipendentemente dalla causa che ne ha determinata la cessazione e limitatamente all’attività di cui alla presente appendice, l’assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e da questi denunciate nei cinque anni successivi, a condizione che l’errore o la negligenza sia stata commessa nel periodo di validità della polizza.
Z) Adeguamento automatico – Indicizzazione
Le somme assicurate i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio vengono aggiornati in base agli indici dei “Prezzi al consumo per Famiglie di Operai o Impiegati” pubblicati dall’Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) Nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l’indice del mese di gennaio dell’anno precedente;
b) Alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale od a quello dell’ultimo adeguamento le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione
c) L’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora in conseguenza della variazione degli indici le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sarà in facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’ulteriore aggiornamento della polizza, mediante lettera raccomandata spedita all’altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della polizza stessa.
In tal caso, a decorrere dalla predetta scadenza, la presente clausola cesserà di avere vigore e le somme assicurate, i limiti di indennizzo non espressi in percentuale ed il premio, rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato.
Estensione garanzia alle Funzioni di Sindaco - Revisore Contabile
Valida se indicati e sottoscritti i dati richiesti nel modulo di proposta che forma parte integrante del presente contratto e se corrisposto il premio maggiorato come evidenziato negli appositi spazi in prima facciata di polizza.
La garanzia è estesa ai danni patrimoniali cagionati a terzi, compresi i soci e i creditori sociali, in conseguenza della violazione colposa da parte dell'Assicurato dei doveri professionali connessi all'esplicazione delle funzioni di Sindaco - Revisore Contabile – Revisore Enti locali, svolta nei Collegi Sindacali delle Società o Enti indicati nel modulo di proposta per assicurarsi che forma parte integrante del presente contratto.
Ogni anno, in occasione del pagamento della rata, l'Assicurato avrà l'obbligo di fornire un elenco completo degli incarichi in corso, dichiarare i relativi emolumenti e sarà tenuto alla regolazione premio come previsto dall’articolo 2.6 - Regolazione Premio. La Società risponde della parte di responsabilità che compete all'Assicurato e la garanzia è prestata nei limiti del 30% del massimale assicurato, con scoperto a carico dell'Assicurato pari a 1/10 dell'importo di ogni sinistro col massimo di Euro 52.000,00.
L'assicurazione vale anche per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non oltre DUE ANNI prima della data di effetto della polizza e non siano noti all'Assicurato stesso prima della stipulazione del contratto. L'assicurazione non è operante per le posizioni di Sindaco in società che siano state ammesse ad una delle procedure concorsuali prima della sottoscrizione del contratto.
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO
Art. 2.1 – Inizio e limite all'oggetto della garanzia. Retroattività illimitata.
L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, qualunque sia l’epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla richiesta di risarcimento. Tuttavia, per i fatti e/o i comportamenti anteriori alla stipula della polizza, l’assicurazione viene contratta ed è operante nei limiti fissati dall’Art. 1892 c.c.
In tal senso, ai fini di quanto previsto dall’Art. 1892 c.c., l’Assicurato dichiara di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della stipulazione del contratto e comunque di qualsiasi fatto idoneo a incidere sulla stipula del contratto o sulle condizioni normative od economiche di tale stipula e conferma di essere cosciente che l’inesattezza della dichiarazione ora resa comporta la decadenza dai diritti assicurativi ai sensi della norma citata.
Limitatamente ai danni che traggono origine da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto per i quali sia operante la garanzia postuma in una polizza di R.C. professionale stipulata precedentemente con altra Compagnia, la presente assicurazione avrà efficacia “a secondo rischio” rispetto alle somme garantite dall’altra polizza, mentre risponderà “a primo rischio” per le garanzie non prestate dall’altra polizza.
Art. 2.2 – Cessazione del rapporto assicurativo
Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, il rapporto assicurativo cessa:
⮚ In caso di decesso dell'Assicurato o scioglimento dello Studio Associato;
⮚ In caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
⮚ In caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale.
Il rapporto si estingue con la prima scadenza annuale del contratto in ipotesi di decesso dell'Assicurato o di cessazione dell'attività; con effetto immediato invece in ipotesi di radiazione o di sospensione dall'Albo di appartenenza.
In presenza di Studio Associato, la presente assicurazione riguarda la parte di responsabilità dell'Assicurato. Quando nell'accadimento di un danno abbia concorso l'opera di più professionisti associati e individualmente assicurati con la Società, questa risponderà per tale danno, in base alle condizioni di polizza per la somma dei singoli massimali, ma comunque per un importo totale non superiore ad euro 1.500.000.
Art. 2.4 – Estensione territoriale
L'assicurazione vale per le attività professionali svolte in Italia e occasionalmente in qualsiasi altro Paese d'Europa.
Art. 2.5 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Art. 2.6 – Regolazione del premio
Il premio viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante il periodo annuo di riferimento, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro il 30-9 di ciascun anno l’Assicurato deve fornire alla Società dichiarazione attestante l’indicazione dei compensi realizzati nell’esercizio precedente. La differenza attiva e/o passiva per la Società risultante dalla regolazione deve essere pagata e/o rimborsata a conguaglio con il primo premio di polizza scadente successivamente.
Se l’Assicurato non effettua la comunicazione dei dati anzi detti o il pagamento della differenza dovuta nei termini prescritti, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale la Società, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente per l’adempimento o la risoluzione del contratto, in caso di sinistro applicherà le norme di legge a riguardo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessari e a richiedere copia dei bollettini di versamento alla competente cassa di previdenza degli importi versati a titolo di contributo integrativo obbligatorio.
L'assicurazione è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà.
Sono esclusi i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione di:
a) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
b) obbligazioni di risultato non derivanti dalla legge;
c) perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore;
d) inosservanza delle norme previste dal D.Lgs. n.° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
e) svolgimento di attività non specificatamente previste dall'ordinamento professionale e/o dalla Sezione dell’Albo di appartenenza. In ogni caso la garanzia è esclusa in relazione all'attività di amministratore o dirigente di Società, Ditte, Associazioni, Fondazioni, nonché socio illimitatamente responsabile o dipendente di Società di Revisione e/o certificazione e per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa (D.P.R. 31/3/1975 n° 136 e successive modificazioni);
f) mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware;
g) difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dei dati;
h) per i pagamenti di multe, ammende, pene pecuniarie, sanzioni comunque denominate, comprese quelle previste dall'ordinamento professionale, inflitte personalmente all'Assicurato, salvo quanto previsto dalle Garanzie Aggiuntive;
i) guerra e insurrezioni, terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
l) trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o esposizione a radiazioni ionizzanti;
m) inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
n) danni derivati, direttamente o indirettamente, seppur in parte da amianto o da qualsiasi sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
o) sono escluse le richieste di risarcimento riferite ad attività non contemplate dall'ordinamento professionale;
p) restano pertanto escluse le richieste di risarcimento pervenute alla Società successivamente alla cessazione del contratto per qualsiasi motivo, anche se il comportamento colposo é stato posto in essere durante il periodo di durata della polizza. Restano comunque compresi i casi previsti dalla Condizione facoltativa 17 bis);
q) i sinistri temporalmente successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, non sono indennizzabili;
r) i sinistri che attengano o si originano dalla attività di liquidatore volontario di società, di amministratore o comunque correlati all’espletamento di una attività gestoria che non tragga titolo da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
s) per l’attività di Sindaco/Revisore sono altresì esclusi gli incarichi svolti in Società o Enti che alla data di effetto del presente contratto si trovino in stato di insolvenza o siano sottoposte a procedure concorsuali, o in Enti pubblici che si trovino in stato di dissesto finanziario, nonché in Banche, Società finanziarie, Società di intermediazione mobiliare (SIM).
Art. 3.2 – Delimitazione dell'assicurazione
Ai fini dell'assicurazione prestata con la presente polizza, non sono comunque considerati indennizzabili i danni provocati:
a) al coniuge, al convivente more uxorio, ai genitori, ai figli dell'Assicurato, nonché a qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, al legale rappresentante, al socio a responsabilità illimitata, all'amministratore ed alle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) ai dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) ai collaboratori, ai dipendenti ed ai praticanti che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato.
Art. 4.1 – Limiti di indennizzo
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati alla Società nello stesso periodo. La garanzia è prestata con una franchigia fissa e assoluta per ogni sinistro (senza scoperto) di euro 500.
Per le funzioni di Sindaco - Revisore Contabile - Revisore Enti Locali valgono i limiti previsti dalla Estensione di garanzia alla RC Professionale – Funzione di Sindaco – Revisore Contabile. La franchigia dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento, farla assicurare da altri.
Tabella riassuntiva
I LIMITI DI INDENNIZZO, LE FRANCHIGIE E GLI SCOPERTI, SONO RIPORTATI NELLA SEGUENTE TABELLA RIEPILOGATIVA:
GARANZIA | LIMITE DI INDENNIZZO | SCOPERTO / MINIMO | FRANCHIGIA |
Responsabilità Civile Professionale | Nel limite del massimale di polizza | euro 500 | |
R.C.O. Dipendenti | Nel limite del massimale di euro 516.000 e di euro 516.000 per persona | ||
Ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento. | Nel limite del massimale di polizza | euro 2.600 | |
euro 270 | |||
Nel limite del massimale di euro 516.000 per sinistro | |||
Nel limite del massimale di euro 1.500.000 | |||
CONDIZIONI FACOLTATIVE | |||
Nel limite del massimale di polizza Assorbimento di tutte le franchigie di polizza previste con applicazione di un'unica franchigia per sinistro | euro 2.500 | ||
Nel limite del massimale di euro 3.000.000 | |||
Nel limite del 30% del massimale di polizza | 1/10 dell’importo del sinistro con il massimo di euro 52.000 |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO – LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO – PROCEDURE
Art. 5.1 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia, oppure alla Società, non appena ne ha avuto conoscenza e in ogni caso entro i 30 giorni successivi (art. 1913 c.c.). La denuncia, per produrre gli effetti di copertura ed essere efficace, deve contenere la analitica narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio del danneggiato, la data, il luogo e la causa del sinistro. L'assicurato deve parimenti inviare contestualmente o a seguito della denuncia le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa, astenendosi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità idoneo a pregiudicare i diritti dell'Assicuratore. L'inadempimento di uno e/o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art.1915 c.c.. Per più sinistri originati dal medesimo comportamento colposo, sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate in tempi diversi, la data della prima richiesta di risarcimento.
MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO PER L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE
Da inviare presso gli Uffici competenti di Compagnia compilato in ogni sua parte e firmato dall’Assicurando
DICHIARAZIONE
I
MASSIMALI RICHIESTI (Crocettare la scelta)
FACSIM LE
250.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | |
CONDIZIONI FACOLTATIVE | VARIAZIONI DEL PREMIO | Crocettare la scelta | |||
Limitazione FORMULA YOUNG – concedibile agli iscritti all’Albo professionale da non più di 3 anni alla data di sottoscrizione della polizza. Alla scadenza di tale periodo, la polizza stessa non si intenderà più rinnovabile alle medesime condizioni “Formula Young”. | PREMIO ANNUO LORDO DI POLIZZA EURO 350 MASSIMALE PRESTATO EURO 1.000.000 | ||||
Estensione GARANZIA POSTUMA ILLIMITATA | AUMENTO DEL 25% DEL PREMIO DI TARIFFA | ||||
Estensione CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA – VISTO PESANTE | AUMENTO DEL 20% DEL PREMIO DI TARIFFA | ||||
Estensione VISTO DI CONFORMITA’ – ASSEVERAZIONE | AUMENTO DEL 25% DEL PREMIO DI TARIFFA | ||||
Estensione FUNZIONI DI SINDACO – REVISORE | SOGGETTA A QUOTAZIONE SEPARATA E A COMPILAZIONE DI PAGINA 2 DEL PRESENTE MODULO | ||||
Applicazione FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA di Euro 2.500 per sinistro | RIDUZIONE DEL 10% DEL PREMIO DI TARIFFA | ||||
Clausola di INDICIZZAZIONE | |||||
SINISTRI – ALTRE POLIZZE | |||||
L'Assicurando fornisce i dati necessari solo per la valutazione del rischio e resta in attesa di conoscere le condizioni per la propria copertura assicurativa. La firma del presente modulo non impegna le Parti alla stipulazione del contratto. Qualora il contratto venga sottoscritto, le dichiarazioni rese formeranno parte integrante della polizza di assicurazione ai fini degli articoli 1892,1893,1894 del Codice Civile. l'Assicurando dichiara pertanto di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della compilazione del presente modulo e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della compilazione del modulo, ovvero la copertura assicurativa non opera in relazione ai sinistri in attinenza ai quali l’Assicurando, prima della stipula della polizza, abbia già avuto notizia o conoscenza dei presupposti determinanti la sua responsabilità professionale, dichiarando altresì che i dati forniti rispondono a verità e di non aver sottaciuto informazioni relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.
ASSICURANDO / STUDIO | |
COGNOME E NOME | CODICE FISCALE |
INDIRIZZO | ISCRITTO ALL’ALBO DI DAL |
STUDIO ASSOCIATO | PARTITA IVA |
AMMONTARE DEI COMPENSI | |
DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE - Ultimo esercizio (al netto di IVA e C.P. esclusi gli emolumenti relativi alle attività di Sindaco e di Revisore | Euro |
DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE DATI – Fatturato dell’ultimo esercizio | Euro |
Denominazione della Società di ELABORAZIONE DATI | |
Sede | Partita IVA |
Sono state rivolte all’Assicurando richieste di risarcimento per danni imputabili a una sua responsabilità professionale? (SI/NO)
SE SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE
Negli ultimi cinque anni sono state annullate polizze di R.C. Professionale? Se SI, quando e da quale Compagnia?
Ha polizze in corso per il medesimo rischio? Se SI, indichi il massimale
Il nome della Compagnia assicurativa e la scadenza della polizza
Sono state disdettate?
Data firma dell’Assicurando
Le condizioni normative e tariffarie che verranno comunicate, riguardanti la propria copertura assicurativa, avranno validità 30 giorni dalla data sopra indicata.
ESTENSIONE ALLE FUNZIONI DI SINDACO – REVISORE | |
L’Assicurando conferma di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e dichiara di svolgere funzioni di Sindaco, Revisore Contabile e Revisore di Enti Locali dal | Data |
Per emolumenti complessivi pari ad | Euro |
ELENCO DELLE SOCIETA’ |
NON SONO ASSICURABILI INCARICHI DI SOCIETA’ QUOTATE IN BORSA SALVO AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEGLI UFFICI TECNICI DI DIREZIONE
FACSIMILE
NON SONO ALTRESI’ ASSICURABILI GLI INCARICHI SVOLTI IN SOCIETA’ O ENTI CHE ALLA DATA DI COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO DI PROPOSTA SI TROVINO IN STATO DI INSOLVENZA O SIANO SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI O IN ENTI PUBBLICI CHE SI TROVINO IN STATO DI DISSESTO FINANZIARIO, NONCHE’ IN BANCHE, SOCIETA’ FINANZIARIE, SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (SIM)
TIPO DI INCARICO | NOME SOCIETA’ E RAGIONE SOCIALE | PARTE DI GRUPPO | SETTORE DI ATTIVITA’ | |
NO | SI (SPECIFICARE) | |||
L’Assicurando comunica inoltre che: | SI | NO | |
Ha ricoperto in passato l’incarico di Sindaco, Revisore Contabile e Revisore di Enti Locali in Società o altri Enti che siano stati sottoposti, anche successivamente alla cessazione della carica, ad una o più delle procedure previste dalla “disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa” o da “provvedimenti urgenti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi”? | |||
Ha ricevuto richieste di danni? | |||
Alla data di compilazione del presente modulo ha percezione, notizia o è a conoscenza di qualsiasi elemento, che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno imputabile a Lei o ai collaboratori di cui si avvale, per fatto già verificatosi conseguente allo svolgimento della funzione di Sindaco? | |||
Se SI DETTAGLIARE ED ALLEGARE RELATIVA DOCUMENTAZIONE | |||
Data firma dell’Assicurando |
Le condizioni normative e tariffarie che verranno comunicate, riguardanti la propria copertura assicurativa, avranno validità 30 giorni dalla data sopra indicata.
AVVERTENZE
IL PAGAMENTO DEL PREMIO PUO’ ESSERE EFFETTUATO ATTRAVERSO DENARO CONTANTE (ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN VIGORE) FATTA SALVA LA DISPONIBILITA’ DELL’INTERMEDIARIO AD ACCETTARE I SEGUENTI MEZZI DI PAGAMENTO:
• ASSEGNI BANCARI E CIRCOLARI – BONIFICI BANCARI – BOLLETTINI POSTALI – STRUMENTI ELETTRONICI DI PAGAMENTO
LA PERIODICITA’ DI PAGAMENTO DEL PREMIO E’ ANNUALE – PER PREMI ANNUI LORDI SUPERIORI AD EURO 1.500 E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI FRAZIONARE IL PREMIO STESSO IN DUE RATE SEMESTRALI, CON L’APPLICAZIONE DI UNA MAGGIORAZIONE DEL 3%
E
LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O LE RETICENZE DEL CONTRAENTE O COMUNQUE DAL SOGGETTO LEGITTIMATO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.
SOTTOSCRIZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO IVASS N.° 41 DEL 2/8/2018
L
MI
L’Assicurando dichiara che prima della sottoscrizione della presente proposta, ha ricevuto copia dei seguenti singoli documen ti, contenuto nel SET INFORMATIVO, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento IVASS n.° 41 del 2 agosto 2018:
• DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE (DIP)
• DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO (DIP AGGIUNTIVO)
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
• FACSIMILE MODULO DI PROPOSTA/QUESTIONARIO
• INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – GDPR N.° 679 - 2016
DICHIARAZIONE
SI
L’ASSICURANDO DICHIARA ALTRESI’ DI NON AVERE PRESENTATO AD ASSICURATRICE MILANESE S.p.A. ALTRE PROPOSTE PER I MEDESIMI RISCHI NEGLI ULTIMI 90 GIORNI.
FAC
L’ASSICURANDO _
SPAZIO RISERVATO ALL’AGENZIA
CODICE AGENZIA TIMBRO / FIRMA
PROPOSTA NUMERO
ALLEGATI NUMERO
SOSTITUISCE POLIZZA ASSICURATRICE MILANESE N.° EFFETTO
SPAZIO RISERVATO ALLA DIREZIONE
DATA
FIRMA PER AUTORIZZAZIONE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CLIENTI / ASSICURATI / PROSPECT
RAMI DANNI
1. Titolare del trattamento
Assicuratrice Milanese S.p.A., con sede legale in Corso Libertà, 53 - 41018 San Cesario sul Panaro (MO), CF e P.IVA 08589510158 (di seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
2. Responsabile Protezione Dati
Il Responsabile Protezione Dati della Compagnia risponde ai seguenti indirizzi di contatto:
- Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà, 53 – 41018, San Cesario sul Panaro (MO)
- dpo@assicuratricemilanese.it
3. Finalità del trattamento
I suoi dati personali – ivi compresi quelli appartenenti alle categorie particolari1 - da Lei conferiti in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare, saranno utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, per le seguenti finalità:
1 L’art. 4 n. 1 del GDPR definisce come dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale o identificabile, anche indirettamente, oppure le informazioni riguardanti una persona la cui identità è nota o può comunque essere accertata mediante informazioni supplementari (Convenzione 108 del 1981, art. 2, lett. a) e Direttiva sulla protezione dei dati 95/46/CE, articolo. 2, lett. a)).
La persona a cui si riferiscono i dati soggetti al trattamento si definisce "interessato". I dati personali si dividono in due categorie principali:
• i dati identificativi: le informazioni di identificazione personale (PII, Personally Identifiable Information) sono dati che consentono l'identificazione diretta dell'interessato. Secondo la definizione utilizzata dall'Istituto nazionale degli standard e della tecnologia (NIST) tra tali dati rientrano:
⮚ nome e cognome
⮚ indirizzo di casa
⮚ indirizzo email
⮚ numero identificativo nazionale
⮚ numero di passaporto
⮚ indirizzo IP (quando collegato ad altri dati)
⮚ numero di targa del veicolo
⮚ numero di patente
⮚ volto, impronte digitali o calligrafia
⮚ numeri di carta di credito
⮚ identità digitale
⮚ data di nascita
⮚ luogo di nascita
⮚ informazioni genetiche
⮚ numero di telefono
™
⮚ account name o nickname.
A) Anche senza il consenso espresso (art. 6 lett. b) - e) del GDPR):
i. per attività preliminari all’instaurazione del rapporto assicurativo: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l’emissione di una polizza; valutazione delle richieste ed esigenze dell’assicurato; identificazione del “mercato di riferimento” al quale l’assicurato appartiene o strumentali alle predette (quali, a titolo esemplificativo la registrazione, l’organizzazione e l’archiviazione dei dati raccolti per i trattamenti in argomento);
ii. per finalità “assicurative”: quindi per finalità strettamente connesse e strumentali all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali da parte del Titolare, per lo svolgimento dell’attività assicurativa e di coassicurazione per l’ulteriore distribuzione del rischio; per la valutazione del rischio assicurato e per la gestione e liquidazione dei sinistri; la registrazione e l’accesso al servizio “home insurance” attraverso il quale consultare i contratti assicurativi in essere con la Compagnia; per la raccolta del premio assicurativo; per il pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, per finalità di riassicurazione;
iii. per l’adempimento di specifici obblighi di legge e tutela del Titolare in sede giurisdizionale: prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno; vigilanza assicurativa sui sinistri; etc..
N.B. Si precisa che, qualora per i trattamenti sopra indicati fosse necessaria l’acquisizione di dati appartenenti alle categorie particolari (a titolo esemplificativo, dati relativi allo stato di salute) Le sarà richiesto uno specifico consenso quale precondizione necessaria della legittimità dei trattamenti. Il mancato conferimento di tali dati o l’eventuale esercizio da parte sua dei diritti di cui al successivo articolo 9 potrebbero comportare l’impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati di procedere all’erogazione delle prestazioni connesse ai trattamenti indicati.
B) Solo previo specifico consenso (art. 7 GDPR):
i. per finalità di marketing e ricerche di mercato proprie del Titolare: quali l’invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l’invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l’home insurance, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti;
• Categorie particolari di dati (art. 9 comma 1 GDPR)
⮚ dati genetici: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall’analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
⮚ dati biometrici: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici;
⮚ dati relativi alla salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
⮚ dati che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale;
⮚ dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
™
⮚ dati giudiziari, atti a rivelare l'esistenza di provvedimenti penali suscettibili di iscrizione nel casellario giudiziale, o la qualità di indagato o imputato.
ii. per finalità di marketing e ricerche di mercato di Società terze: i suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo, le Società del Gruppo Modena Capitale Estense). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.
Per le finalità di trattamento descritte
• Nell’ambito del Ramo Responsabilità civile auto (in breve RCA) la raccolta dei dati, potrà avvenire presso l’interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio i prodotti che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi); i dati potranno essere riferiti all’interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro; etc.).
Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo: per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il successivo articolo 8 “Esistenza di un processo decisionale automatizzato”. La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati relativi alla circolazione del veicolo assicurato, quali ad esempio: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l’accadimento di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.
• Nell’ambito degli altri Rami Danni, la raccolta dei dati potrà avvenire presso l’interessato o presso altri soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, banche dati per la verifica dei dati catastali o gli albi professionali); i dati potranno essere riferiti all’interessato stesso o a terzi (a titolo esemplificativo, famigliari o terzi danneggiati in un sinistro, etc.).
Nel caso in cui l’interessato comunichi dati personali relativi a terzi, è responsabile della suddetta comunicazione ed è tenuto ad informarli nonché acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi all’utilizzo dei loro dati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il Titolare; con gli altri soggetti che supportano il Titolare nello svolgimento di detti trattamenti e con le altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale.
La mancata prestazione del consenso al trattamento dei suoi dati (ivi comprese le categorie particolari di dati) per le finalità di cui alla lettera B), comporta unicamente l’impossibilità per il Titolare ed i Responsabili esterni designati, di svolgere le attività connesse ai trattamenti indicati e per l’interessato, a titolo esemplificativo, di ricevere comunicazioni di marketing, eventualmente personalizzate che non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e sui rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione di cui alla lettera A).
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Per lo svolgimento delle attività strumentali e funzionali a detti trattamenti (lettere A e B), ci si potrà avvalere di altre Società - di norma designate Responsabili del trattamento - e di altre società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, anch’esse designate Responsabili del trattamento.
4. Base giuridica dei trattamenti
Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:
• paragrafo 3.A, la base giuridica degli stessi sono:
(i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/quotazione; individuazione delle richieste e bisogni della clientela; classificazione del cliente nel corretto mercato di riferimento; etc.);
(ii) adempimenti agli obblighi contrattuali (ivi incluse le attività di raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri; etc.);
(iii) adempimento alla normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l’invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo, etc.) ed al perseguimento dell’interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagine, tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
• paragrafo 3.B, la base giuridica degli stessi sono: i consensi eventualmente prestati.
5. Categorie di destinatari dei dati personali
Per le finalità di cui al par. 3.A (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge) i dati potranno essere conosciuti da parte di:
- dipendenti e collaboratori del Titolare o delle Società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale cui appartiene il Titolare, con cui sussistono appositi accordi per la prestazione di servizi, designati incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- (i) assicuratori, coassicuratori e riassicuratori (ii) distributori assicurativi (agenti, broker, banche ) (iii) banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
Per le finalità di cui al par. 3.B (trattamenti svolti per finalità di marketing e ricerche di mercato) i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Guppo Modena Capitale Estense; (ii) società del Gruppo Assicurativo Modena Capitale (iii) società di servizi; fornitori; outsourcer, etc..
6. Trasferimento dati
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La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Periodo di conservazione dei dati personali
I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:
In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – RAMO RCA:
i. dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 60 giorni dalla data di decorrenza del preventivo/quotazione;
ii. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze “mortali” connesso alla polizza assicurativa;
iii. dati inerenti alle attività antifrode e all’attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.A – ALTRI RAMI DANNI:
i. dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo che potranno estendersi fino a 20 qualora si sia verificato un sinistro con conseguenze “mortali” connesso alla polizza assicurativa;
ii. dati inerenti alle attività antifrode e all’attività di contrasto al terrorismo: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo; dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
In riferimento ai trattamenti di cui al paragrafo 3.B: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Nell’ambito del Ramo RCA
La informiamo che la Compagnia, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all’esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l’attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell’adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).
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Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l’inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati “Scatola Nera”. In questo caso, la Compagnia potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all’attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l’uso di tali strumentazioni in ausilio all’attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.
Infine, la Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell’obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.
Nell’ambito degli altri Rami Danni
La Compagnia può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività antifrode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovrannazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell’obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.
9. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato possiede i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR e precisamente:
f. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
g. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
h. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
i. l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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j. nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
N.B. I diritti di cui agli artt. 16 – 21 del GDPR sono esercitabili dall’interessato ove la loro applicabilità non pregiudichi la gestione del rapporto assicurativo e l’adempimento ad obblighi di legge o regolamentari previsti dalla normativa primaria e secondaria applicabile al settore assicurativo.
10. Modalità di esercizio dei diritti
Per l’esercizio dei propri diritti potrà avvalersi delle seguenti modalità:
- Inviare una raccomandata a.r. indirizzata a Assicuratrice Milanese S.p.A., Corso Libertà n. 53, 41018 – San Cesario sul Panaro (MO);
- Inviare una e-mail all’indirizzo: servizio.clienti@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail all’indirizzo: dpo@assicuratricemilanese.it
- Inviare una e-mail a mezzo PEC all’indirizzo assicuratricemilanese@legalmail.it
11. Minori
I Servizi del Titolare riferiti al trattamento in oggetto non sono destinati a minori di 18 anni e il Titolare non raccoglie intenzionalmente informazioni personali riferite ai minori, salvo che l’interessato per le finalità descritte al par. 3.A della presente nell’ambito della gestione del contratto ivi inclusi i sinistri non siano coinvolti soggetti minori, per i quali sarà sempre richiesto il consenso espresso di un genitore o di chi ne fa le veci (anche per il trattamento delle categorie particolari di dati). Nel caso in cui informazioni su minori fossero involontariamente registrate, il Titolare le cancellerà in modo tempestivo, su richiesta degli utenti.
12. Modifiche alla presente Informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente la sezione dedicata alla protezione dei dati personali sul nostro sito internet www.assicuratricemilanese.it pubblicata altresì sul suo profilo home insurance e di riferirsi alla versione più aggiornata.
Il Titolare r.l.p.t.
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