TITOLO I –- RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE ART. 1 VALIDITA’ CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
TITOLO I –- RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE ART. 1 VALIDITA’ CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO
Il presente contratto integrativo a livello di Istituto si applica a tutto il personale docente e tecnico- amministrativo - sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato - in servizio presso l'Istituzione di Alta Cultura Conservatorio di musica “X. Xxxxx” di Torino.
Il presente contratto integrativo ha come oggetto le materie demandate alla contrattazione integrativa a livello di istituzione dall’art. 6 del CCNL 16 febbraio 2005
Gli effetti decorrono dalla stipula del presente contratto., fermo restando che quanto stabilito s’intenderà tacitamente abrogato da nuovi accordi integrativi o da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali, qualora incompatibili.
Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Direttore dispone l’affissione di copia integrale del presente contratto nelle bacheche del Conservatorio, e ne fornisce, su richiesta, copia cartacea o in formato digitale al personale.
ART. 2 - RELAZIONI SINDACALI
a) Informazione preventiva
Entro e non oltre il 20 ottobre l’Amministrazione convoca la RSU e le XX.XX. per esaminare le materie che incidono sull’ordinato e tempestivo avvio dell’A.A. La documentazione sarà fornita almeno cinque giorni prima di ogni incontro.
Per la parte economica l’informazione verrà fornita con le stesse modalità entro il 31 ottobre, salvo le integrazioni determinate dal prolungamento delle attività di formazione del bilancio.
b) Informazione successiva
L’informazione dovrà essere completa su tutte le materie indicate dall’art. 6 CCNL e fornita alle parti sindacali in formato cartaceo almeno cinque giorni prima di ogni incontro.
Non oltre il mese di gennaio l’Amministrazione fornisce l’informazione circa l’applicazione della parte inerente l’organizzazione del lavoro: organigramma in materia di responsabilità e di funzioni assegnate.
A conclusione delle attività l’amministrazione fornisce l’informazione consuntiva su tutte le materie e attività svolte previste dal presente contratto integrativo.
L’amministrazione si impegna a comunicare congiuntamente in ulteriori momenti d’informazione eventuali cambiamenti nell’organizzazione del lavoro, negli orari e nella gestione del rapporto di impiego.
Gli incontri saranno convocati con un preavviso di almeno sette giorni.
c) TRASPARENZA
La RSU e le XX.XX rappresentative ai sensi dell’art. 6 del CCNL hanno diritto all’informazione di cui sopra indipendentemente dal tavolo di informazione facendone richiesta scritta all’amministrazione .
ART. 3- CONTRATTAZIONE
Gli incontri sono sempre formalmente convocati dall’Amministrazione. Per l'apertura della contrattazione, l’Amministrazione convoca i soggetti sindacali entro e non oltre il mese di novembre.
All'avvio di ciascuna contrattazione le parti comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti.
ART.4- TEMPI DELLA TRATTATIVA
Le piattaforme per la contrattazione integrativa sono presentate di norma entro la data di scadenza del contratto da rinnovare o della data fissata per l’apertura della contrattazione di cui all’articolo precedente.
Ad ogni prima convocazione l’Amministrazione invierà formale comunicazione alle XX.XX.; delle riunioni successive relative allo stesso tema darà comunicazione solo agli assenti.
Le riunioni successive sono stabilite consensualmente di volta in volta al termine di ogni incontro.
ART. 5- INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Per affrontare problemi applicativi e interpretativi dei contratti integrativi d'istituto le parti che li hanno sottoscritti, entro 10 giorni dalla richiesta di una di esse, s'incontrano in data da concordarsi per definire consensualmente il significato della clausola controversa. Sarà cura del Direttore affiggere all'albo d'istituto l’interpretazione condivisa.
ART.6- DIRITTO DI INFORMAZIONE
L’Amministrazione dovrà consegnare e/o trasmettere per via informatica alla RSU ed agli accreditati RSA dalle OOSS, copia di tutti gli atti attinenti a materie contrattuali.
L’Amministrazione dovrà assicurare la tempestiva trasmissione alla RSU e alle XX.XX. di cui all’art..4., di tutto il materiale sindacale ricevuto per posta, fax o e-mail.
ART. 7- ALBO SINDACALE RSU E ORGANIZZAZIONI SINDACALI
In ogni sede del Conservatorio sono posti:
• l’albo sindacale, destinato ad affissione di atti e documenti delle XX.XX;
• la bacheca della RSU.
La bacheca della RSU deve essere collocata al pianterreno .
La bacheca sindacale della xxxx xx xxx Xxxxxxx 00 x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx; nella sede di via X. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx sono collocate al piano terra .
I componenti della RSU e i delegati delle XX.XX rappresentative sono titolari delle rispettive bacheche e unici autorizzati ad affiggere la documentazione di cui sono responsabili.
Alla diffusione telematica di eventuali informative, provvederà la RSU tramite la casella di posta elettronica dedicata.
ART. 8- USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE
L’Istituzione individua un locale di dimensioni adeguate per le riunioni della RSU dotato di armadietto per archivio documentazioni.
Alla RSU è consentito l'uso gratuito, esclusivamente per ciò che concerne la specifica attività sindacale, della fotocopiatrice, del telefono, del fax, nonché l'uso dei supporti e collegamenti informatici, compreso l'utilizzo della posta elettronica e delle reti telematiche, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici.
ART. 9- ACCESSO Al LUOGHI DI LAVORO DA PARTE DELLE XX.XX.
Per motivi di carattere sindacale, alla RSU e alle XX.XX. è consentito comunicare con il personale durante l'orario di servizio, compatibilmente con gli impegni di lavoro.
ART. 10- PERMESSI SINDACALI
I membri della RSU, per l'espletamento del proprio mandato, hanno diritto a permessi orari retribuiti, per n.71 ore complessive e permessi non retribuiti , ai sensi del CCNQ del 7/8/1998.
La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente, per quanto di rispettiva competenza, al Direttore ed al Direttore Amministrativo:
a) dalle segreterie delle XX.XX., se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
b) direttamente da tutta la componente RSU, per la quota di sua spettanza. La comunicazione va resa almeno 48 ore prima dell'utilizzo del permesso.
La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, salvo inderogabili esigenze di servizio.
ART. 11- ACCESSO AGLI ATTI
La RSU e le segreterie delle XX.XX. hanno diritto di accesso agli atti dell’Istituzione su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva (vedi art.6) previa formale richiesta al Direttore. La richiesta deve essere di regola soddisfatta entro 10 giorni lavorativi.
ART. 12-SERVIZI MINIMI IN CASO DI ASSEMBLEA
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in Istituzione durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali o dalla RSU, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati rappresentativi.
Nel caso di adesione totale ad un’assemblea sindacale da parte del personale non docente in servizio sarà garantita la presenza minima di almeno un coadiutore a piano, e di un assistente amministrativo, entrambi da individuare secondo le disponibilità del personale o, in mancanza, ad estrazione.
ART. 13-DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLO SCIOPERO
In caso di sciopero, al fine di consentire una comunicazione agli studenti circa l’erogazione del servizio, - non prima del quinto giorno antecedente lo sciopero e non oltre il secondo- l’Amministrazione effettua un’indagine conoscitiva informale e non impegnativa sull’intenzione di adesione allo sciopero da parte del personale dipendente.
L’eventuale dichiarazione di adesione allo sciopero da parte dei dipendenti è volontaria.
ART. 14– PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN CASO DI SCIOPERO
Durante lo sciopero saranno garantite le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali.
Considerato che in analogia con quanto espressamente previsto per il comparto Scuola, l’Alta Formazione non costituisce di per sé servizio pubblico essenziale, le parti convengono, in conformità con l’art. 1 L. 12.06.1990, n. 146, c. 2 lett. D) e con la preintesa sui servizi minimi essenziali sottoscritta tra Aran e XX.XX. il 02.08.2001, di definire servizi pubblici essenziali, lo svolgimento di attività dirette e strumentali riguardanti l’effettuazione di esami. Per quanto riguarda le altre attività istituzionali, le stesse non potranno essere garantite.
Per garantire le prestazioni di cui sopra, si ritiene indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali:
a) n° 1 assistente amministrativo e n° 3 coadiutori;
b) i docenti per il completamento delle opportune commissioni.
Individuato il personale da inserire nei contingenti tramite disponibilità o individuazione nominativa, tenuto conto delle esigenze di servizio, l’Amministrazione procede con disposizione di servizio.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
ART. 15 ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO DEL PERSONALE TA
Contestualmente alla predisposizione del piano generale delle attività da parte degli organi didattici e precedentemente al confronto con la R.S.U. e le XX.XX, il Direttore Amministrativo, qualora sia in servizio almeno l’80% del personale previsto nei singoli profili convoca, non oltre il 15 ottobre, l‘assemblea di inizio anno del personale TA per illustrare il piano delle attività e per raccogliere in merito le proposte, i pareri e la disponibilità del personale.
ART. 16 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il Direttore Amministrativo dispone l’organizzazione del lavoro contenente gli impegni da svolgere per l’anno accademico. Per esigenze di servizio sopravvenute, dispone sostituzioni, cambiamenti e \o modifiche, informando anche le RSU.
All’albo dell’istituto viene esposto il prospetto con l’indicazione delle mansioni, dei turni e degli orari assegnati ad ogni unità di personale.
Il servizio deve essere reso in ottemperanza ai diritti e agli obblighi previsti dal D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, oltreché quanto stabilito dal CCNL 2002/2005 Tabella A “Profili Professionali”.
ART. 17 ORARIO DI LAVORO PARTE NORMATIVA
L’orario di lavoro, di norma, è di sei ore continuative per sei giorni consecutivi. Prima dell’inizio dell’anno accademico, gli assistenti amministrativi possono richiedere un orario di 7 ore e 12 minuti di servizio.
Il direttore amministrativo provvederà ad organizzare l’orario, garantendo i rientri pomeridiani e la presenza del personale amministrativo in servizio anche il sabato con orario aggiuntivo, recuperi compensativi e/o spostamenti di giorno lavorativo.
Se la prestazione di lavoro supera le 6 ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche. Se la prestazione di lavoro supera le 7 ore e 12 minuti di servizio la pausa, regolarmente timbrata, è obbligatoria.
Qualora l’Amministrazione rilevi irregolarità di timbratura procede con la contestazione e l’eventuale addebito, per come disposto dal contratto nazionale vigente.
Non si terranno in considerazione le entrate e le uscite oltre l’orario di servizio non autorizzate dal direttore amministrativo.
ART. 18 ORARIO DI LAVORO
Posto che l’orario di servizio prevede lo svolgimento delle attività curriculari dalle 8.30 alle 19.30 e che per consentire lo svolgimento di attività relativa alla produzione, per soddisfare le esigenze dell’utenza, per assicurare un’adeguata pulizia di locali, l’apertura del Conservatorio è fissata dalle
7.30 alle 19.45, il servizio viene organizzato in turni antimeridiani e pomeridiani.
Il Direttore Amministrativo ed il Direttore di ragioneria assicurano la presenza in servizio ed organizzano il tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura, all’espletamento del loro incarico ed ai programmi da realizzare.
Assistenti amministrativi:
Da lunedì a venerdì: ore 8.00 alle 14.00 – 8.00 /15.12
Orario pomeridiano:
almeno 1 unità nelle giornate dal lunedì al venerdì,con orario minimo dalle 14.30 alle 17.30.
Coadiutori:
Turno A da lunedì a venerdì : dalle 7.30 alle 13.30- il sabato dalle 8:00 alle 14:00
Turno B pomeridiano da lunedì a venerdì: dalle 13.30 alle 19.45 - il sabato dalle 14:00 alle 18,45
In ogni piano aule deve essere presente contemporaneamente un numero minimo di due coadiutori per ogni turno.
Tenuto conto di una particolare tipologia di sessione di esami e dei corsi sperimentali nonché dell’attività di produzione del Conservatorio, si prevede per i coadiutori anche la possibilità di adottare turni serali e notturni.
L’apertura e la chiusura dell’Istituto sono disposte dalla direzione amministrativa ed assegnate a turnazione annuale al personale.
Turno Biblioteca -Criteri di determinazione degli orari di servizio del personale TA addetto alla biblioteca
La biblioteca dovrà garantire nell’arco della settimana aperture sia in orario mattutino sia in orario pomeridiano.
A tale scopo, l’orario sarà organizzato in modo tale da garantire nelle ore di apertura al pubblico la compresenza di n°1 unità di personale amministrativo part-time e di n° 2 unità di coadiutori.
L’organizzazione del personale destinato alla biblioteca è finalizzata all’apertura della biblioteca al pubblico in orari compresi tra le ore 08:30 e le ore 17:30.
ART. 19 CHIUSURA ISTITUTO
In occasione della chiusura pomeridiana dell’istituto il personale effettua il proprio servizio nel turno antimeridiano.
Le parti concordano la chiusura dell’Istituto il 24 e 31 dicembre, il sabato della settimana pasquale, il 14 agosto, il 5 gennaio, i sabati di agosto. Dette chiusure andranno recuperate.
Saranno valutate, altresì altre chiusure in base alle esigenze di Istituto e al calendario.
ART. 20 ORARIO DI LAVORO FLESSIBILE E ARTICOLATO
L’orario di servizio su richiesta scritta del dipendente e compatibilmente con le esigenze di servizio, può essere articolato secondo forme di flessibilità.
A
I dipendenti che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi n.1204/71, n. 903/77, n. 104/92 e decreto Legislativo 26/03/2001, n.151, e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dalla Istituzione.
Successivamente potranno essere prese in considerazione le eventuali necessità del personale connesse a situazione di tossicodipendenza, inserimento di figli in asilo nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/91, che ne faccia richiesta compatibilmente con l’insieme delle esigenze prospettate dal restante personale.
B Orario di lavoro articolato su 5 giorni
Compatibilmente con le esigenze connesse alle finalità didattiche , di servizio ed organizzative della istituzione , l’orario di lavoro potrà articolarsi in modo flessibile anche su 5 giorni, limitatamente al personale amministrativo e coadiutore utilizzato in biblioteca;
C
Limitatamente al personale dell’Area B, è consentita una flessibilità di 10 minuti al giorno di anticipo e fino a 45 minuti di posticipo rispetto all’orario di entrata previsto alle ore 8:00.
L’orario di lavoro flessibile può essere concesso, fermo restando che il personale deve, comunque, garantire l’orario di servizio stabilito.
ART. 21 ORGANIZZAZIONE DI LAVORO
Assistenti amministrativi
I criteri adottati nell’assegnazione del mansionario per gli assistenti sono i seguenti:
1.razionalizzazione ed uniformità di settore, salvo esigenze istituzionali determinate dall’ equa distribuzione del carico di lavoro
2. attitudine e capacità in relazione ai compiti da svolgere; 3 continuità per competenza acquisita;
4. disponibilità espressa.
Il piano di distribuzione delle mansioni e il numero di unità assegnato verrà pubblicato annualmente.
Coadiutori
Il personale viene assegnato ai vari reparti e turni in base:
alla competenza ed attitudine
all’esperienza acquisita
alle esigenze di servizio e/o particolari dell’Istituzione
alla disponibilità individuale espressa per iscritto
Relativamente al servizio in Biblioteca, si opererà l’assegnazione a rotazione in modo che tutto il personale venga assegnato per un biennio al servizio stesso.
ART. 22 PERMESSI BREVI
I permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero sono autorizzati dal Direttore Amministrativo, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Tali permessi vengono recuperati di norma entro tre mesi secondo modalità concordate con il Direttore Amministrativo.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso dell’intero anno accademico
ART. 23 RITARDI
Il ritardo sull’orario di ingresso di lavoro comporta l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo.
Il ritardo sull’orario d’ingresso fino a quindici minuti formalmente comunicato è recuperato in giornata, compatibilmente con l’orario di apertura dell’Istituzione; oltre i trenta minuti il recupero dovrà essere concordato con la Direzione Amministrativa.
ART. 24 FERIE E FESTIVITÀ
Le ferie devono essere richieste e fruite nel corso di ciascun anno solare, tenuto conto delle esigenze di servizio.
Ai fini della predisposizione del piano di ferie, le domande andranno presentate alla Direzione Amministrativa entro il 30 Aprile per le ferie estive, entro il 30 Novembre per le ferie natalizie, 20 giorni prima di Pasqua, e in tutti gli altri casi con preavviso di giorni 4 lavorativi.
La Direzione Amministrativa terrà conto delle esigenze di servizio e comunicherà agli interessati le risultanze entro:
• il 12 Maggio per le ferie estive;
• il 5 Dicembre per le ferie natalizie;
• 10 giorni prima di Pasqua;
• 1 giorno prima in tutti gli altri casi.
Nel caso in cui tutto il personale di una stessa qualifica richieda lo stesso periodo di assenza sarà adottato il criterio, ad estrazione, della turnazione annuale.
Le ferie richieste durante l’attività didattica potranno essere concesse compatibilmente alle esigenze di servizio fino ad un massimo di tre dipendenti per ciascun profilo professionale.
I quattro giorni di festività soppresse devono essere richieste con un giorno in anticipo, salvo gravi situazioni impreviste.
ART. 25 SERVIZIO PRESTATO OLTRE L’ORARIO D’OBBLIGO
Il lavoro straordinario deve essere sempre preventivamente autorizzato per iscritto dal Direttore Amministrativo in relazione a precise esigenze di servizio
Il lavoro straordinario, viene retribuito ai sensi dell’art. 4, comma 9, del CCNI del 22.06.2005, così come precisato dal presente contratto, oppure può essere usufruito a recupero compensativo. In sede di autorizzazione, il dipendente può richiedere di usufruire di tale facoltà.
La prestazione di servizio aggiuntivo sarà attribuita al personale resosi disponibile e dando precedenza, in corso d’anno, al personale con meno ore di straordinario effettuato alla data dell’assegnazione.
TITOLO III FORMAZIONE DEL PERSONALE
ART. 26 FORMAZIONE DEL PERSONALE
Le parti riconoscono nell’attività di formazione uno strumento essenziale di aggiornamento e adeguamento delle professionalità interne alla struttura incentivandone e sostenendone il pieno utilizzo.
A tutto il personale sono assicurati, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia, permessi per l’aggiornamento.
Al fine di garantire la formazione in servizio, l’Amministrazione individua settori prioritari di intervento, nei quali coinvolgere il personale tecnico-amministrativo, a cui sarà riservato il 50% delle somme annualmente impegnate per la formazione.
ART.27 - LINEE DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
Gli interventi formativi e di aggiornamento sono prioritariamente legati alle seguenti linee di indirizzo e di azione:
1) Azioni di sistema :interventi finalizzati a miglioramento collettivo ed alla comune utilità, in grado di adeguare o di elevare le competenze di ciascuno in stretta connessione con l’innovazione tecnologica ed organizzativa dei vari processi di lavoro.
2) Azione di cambiamento organizzativo:interventi intesi ad accompagnare i processi di trasformazione e di ristrutturazione dell’architettura organizzativa dell’Istituzione.
3) Azioni legate all’assicurazione di qualità: interventi volti ad organizzare l’attività attraverso la valorizzazione del personale per il raggiungimento di una autonomia responsabile con attenzione alle fasi di progetto, comunicazione, sperimentazione, monitoraggio della attività didattiche ed amministrative
ART.28 CRITERI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DA IMPEGNARE NELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.
Il personale da impegnare in attività di formazione viene scelto, prioritariamente, in stretta relazione con il settore specifico oggetto dell’intervento formativo, e comunque attraverso procedure di selezione aperte a tutto il personale. È in ogni caso garantita ad ognuno la possibilità di accedere, anche ricorrendo a turnazioni su base pluriennale, ai corsi di formazione organizzati.
Tutto il personale amministrativo sarà impegnato secondo criteri di rotazione che permettano di garantire le esigenze di servizio.
Saranno predisposti durante l’anno accademico, compatibilmente con le risorse in bilancio, i seguenti progetti di formazione ed aggiornamento destinati al personale docente e non -docente:
corso normativa sicurezza sul posto di lavoro e corso antincendio corsi di lingua inglese
corsi di informatica
corso formazione sicurezza dati personali e sensibili
corso di aggiornamento di contabilità e segreteria didattica LLP-programmi Erasmus
aggiornamenti sugli ordinamenti ed eventuali sperimentazioni didattiche e pratiche amministrative connesse
corso sull’assicurazione di qualità
ART. 29 - RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica prevista al D.Lgs 81/2008. Tale formazione deve prevedere un programma base di almeno 32 ore. La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. I corsi di formazione saranno tenuti all’interno del Conservatorio o all’esterno; essi potranno essere organizzati dal Conservatorio avvalendosi di Associazioni, Enti, Scuole, Esperti di provata serietà e competenza anche su proposta del Rappresentante della sicurezza dei lavoratori. Per l’espletamento dei compiti di cui al D. Lgs. 81/2008, il rappresentante per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l’espletamento e gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008, il predetto monte ore e l’attività sono considerati servizio a tutti gli effetti.
ART. 30 DIRITTO ALLO STUDIO
Saranno concessi per anno accademico permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali.
Qualora provengano più richieste da parte degli stessi profili in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, i permessi saranno concessi nell’ordine ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.
Fermo restando quanto sopra, a parità di condizioni i permessi saranno accordati tenendo conto dei seguenti criteri di precedenza:
a. ai dipendenti che frequentino l’ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;
b. ai dipendenti che frequentino l’anno di corso che precede l’ultimo, fermo restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla lettera a);
Per il personale TA, ne sarà accolta 1 per area e ne sarà valutata eventualmente una seconda.
I permessi, la cui durata complessiva non può superare le 150 ore annue per ciascun dipendente, in esse compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi, potranno essere utilizzati per posticipare l’entrata, per anticipare l’uscita pomeridiana o potranno essere cumulati per effettive esigenze di studio o di esami, compatibilmente con le necessità di servizio.
L’utilizzo del permesso avverrà sotto il controllo dell’ufficio personale, che informerà la direzione amministrativa.
Le domande dovranno essere protocollate entro il mese di settembre. I permessi potranno essere usufruiti nell’ambito nell’anno accademico di riferimento.
Il dipendente che usufruirà dei permessi di cui in oggetto, al termine del corso dovrà presentare un certificato di frequenza o, se studente universitario, quello degli esami sostenuti nell’anno accademico di riferimento, oppure un’autocertificazione. In mancanza delle predette certificazioni i periodi di permesso utilizzati saranno considerati come congedo senza assegni per motivi di studio.
TITOLO IV
IMPIEGO DELLE RISORSE FINANZIARIE
ART. 31– CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all’impiego di risorse finanziarie riferite al fondo di istituto e a ogni altra risorsa, a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità del Conservatorio, che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi al personale in servizio presso il Conservatorio stesso.
Gli effetti decorrono dall'inizio dell'anno accademico 2007/2008, salvo richieste di modifiche per sopraggiunte necessità da almeno una delle parti, fermo restando che quanto stabilito nel presente contratto s’intenderà tacitamente abrogato da eventuali atti normativi e/o contrattuali nazionali, qualora incompatibili.
Il presente titolo V del contratto conserverà validità fino al 31 ottobre 2008.
Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal CCNL del 16 febbraio 2005, dal CCNI del 22 giugno 2005, dal D.L.vo 165/2001, dalla L. 300/1970.
Entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il Direttore dispone l’affissione di copia integrale del presente contratto nelle bacheche del Conservatorio.
ART.32 - – FONDO D’ISTITUTO
Per l’A.A. 2007/08 , il Fondo contrattuale è costituito, da:
Fondo MIUR 07/08 | € | 145.156,35 | € | 35.127,84 | € | 180.284,19 | € | 12.338,29 |
Residui anni precedenti | € | 99.419,37 | € | 24.059,49 | € | 123.478,86 | € | 8.450,65 |
Totale | € | 244.575,72 | € | 59.187,32 | € | 303.763,04 |
Per l’a.a. 2007/2008 le parti convengono nell’impegnare una somma complessiva non inferiore a € 14.937,09 di cui il 50% per attività di formazione del personale tecnico-amministrativo.
ART.33 CRITERI GENERALI PER L’UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO
Le risorse finanziarie di cui all’art. 38 riferite al Fondo d’Istituto ovvero ad altre Unità Previsionali di Base del Bilancio sui quali insistono compensi per il personale, per l’a.a. 2007/08 saranno ripartite in base alla effettività delle attività espletate da ciascuna unità di personale.
Ai sensi dell’art. 6 del CCNI del 22 giugno 2005 le parti convengono nel suddividere il Fondo d’Istituto nelle seguenti proporzioni:
personale docente: 75%
personale tecnico-amministrativo: 25%
Il fondo è inoltre alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall'istituzione finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati.
Fatta salva l’applicazione di vigenti disposizione in materia di incentivazione, di eventuali ulteriori finanziamenti pervenuti , le parti concordano che venga prioritariamente destinata al finanziamento dell’ampliamento dell’offerta formativa una quota pari almeno al 10%.
La parte residuale verrà suddivisa secondo criteri che tengano conto in xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx introitato. Le quote riservate al pagamento del personale verranno suddivise garantendo almeno il 20% al personale tecnico-amministrativo, qualora quest’ultimo partecipi effettivamente alle attività finanziate. Di tali finanziamenti l’Amministrazione informa, di volta in volta, le RSU.
ART.34- CRITERI GENERALI PER L’IMPIEGO DELLE RISORSE – PERSONALE DOCENTE
Per quanto riguarda la somma a disposizione del personale Docente, si concorda di finalizzare i fondi a disposizione per:
a) garantire la copertura degli insegnamenti necessari per il completamento dei vari piani di studio;
b) garantire la qualità e varietà dei corsi;
c) l’utilizzo prioritario e ottimale delle risorse professionali già presenti in Istituto per l’affidamento di incarichi di docenza anche non strettamente attinenti la titolarità, se di comprovata competenza, sia in orario curriculare sia in orario aggiuntivo
d) attività di coordinamento, progettazione ed organizzazione delle attività didattiche;
e) attività di progettazione ed organizzazione delle attività di produzione;
f) vicedirezione;
g) attività di coordinamento di commissioni o gruppi di lavoro;
h) partecipazione a progetti comunitari nazionali o locali, mirati al miglioramento della qualità dell’insegnamento ed al sostegno dei processi di innovazione o ad un maggior raccordo con il mondo del lavoro;
i) partecipazione ad attività realizzate sulla base di convenzioni con enti ed istituzioni pubbliche e private e con soggetti terzi;
j) attività di coordinamento e relazioni con Enti e soggetti del mondo produttivo privato;
k) attività di coordinamento e relazioni con la Scuola;
l) incarichi di responsabilità in seno a particolari e complessi progetti;
m) incarichi relativi all’attuazione del programma Erasmus;
n) coordinamento relazioni e comunicazioni esterne;
o) sicurezza 626.
Gli incarichi di cui ai precedenti punti sono annuali.
Qualora si verifichino situazioni non previste, per compensare attività non specificate viene destinata, quale quota di riserva, il 5% della quota docente, attribuibile previa contrattazione.
ART. 35 COMPENSI ATTIVITÀ DIDATTICA
a) Le compensazioni aggiuntive per la docenza sono retribuite, se conformi al piano dell’offerta formativa e documentate ai sensi della circolare interna n° 86 inviata ai docenti in data del 15 ottobre 2007 . Il direttore, qualora si verifichino situazioni non previste, provvede a compensare attività non specificate con apposito incarico che sarà formalizzato dalla direzione dopo comunicazione alle RSU.
b) Saranno attribuiti compensi aggiuntivi ove vi sia esubero di frequentanti nelle classi di Canto, Composizione, Musica elettronica, Musica corale, Strumentazione per Banda e Strumento principale con il seguente criterio:
allievi fino a 12^ obbligatori
il 13^ studente secondo disponibilità gratuita segnalata dal docente, attribuzione di 30 ore aggiuntive per ciascun allievo dal 14^ .
In ogni caso, saranno attribuite un numero massimo non superiore a 90 ore aggiuntive per docente. Per le ore aggiuntive di docenza di cui ai punti precedenti e previste nel piano dell’offerta formativa, l’importo , in riferimento al comma 3 dell’articolo 4 del contratto collettivo nazionale integrativo del 22 giugno 2005, è di euro 50 lordi
ART. 36 COMPENSI ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FUNZIONALI
Per lo svolgimento delle attività funzionali, le parti fissano un budget fino ad Euro 55.000,00 (al lordo dipendente) con un compenso orario di Euro 33,00. Tetto massimo per ciascun docente € 5.500,00
I criteri per l’attribuzione degli incarichi sono seguenti:
1) Disponibilità personale ad assumersi attività aggiuntive
2) competenza ed attitudine;
3) Turnazione nell’utilizzo del personale;
4) esperienza acquisita;
Attribuzione di incarichi aggiuntivi, retribuiti previo effettivo espletamento dei compiti assegnati, per le seguenti attività di coordinamento, secondo i parametri previsti dal CCNI 22.06.2005 ed in riferimento all’art. 41 del presente contratto: (vedi tabella allegata sottoscritta in data 02\07\2008)
Art. 37- COMPENSI ATTIVITÀ PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO : CRITERI GENERALI DI RETRIBUZIONE
Per il personale tecnico-amministrativo, nell’ambito della suddivisione del Fondo, in via prioritaria vengono retribuite le ore di lavoro effettuate oltre l’orario di servizio.
Il compenso orario straordinario entro il limite massimo di € 5.000,00 con tetto di 30 ore pro capite. Le eventuali ore di straordinario non retribuibili, saranno oggetto di recupero tramite riposi compensativi, entro il termine di 3 mesi dalla fine dell’anno accademico di riferimento. È comunque fatta salva la volontà da parte del dipendente di optare per il recupero compensativo delle ore che rientrano nella quota retribuibile.
Per quanto attiene al costo orario del lavoro prestato in aggiunta o oltre l’orario di servizio, le parti convengono conformemente a quanto previsto dall’Articolo 4 comma 9 del CCNI del 22.06.2005 i seguenti importi lordi:
area D | € 28 |
area C | € 25 |
area B | € 22 |
area A | € 18 |
Per l’area amministrativa si stabiliscono i seguenti tetti:
Area A € 15.570,00 esclusi straordinari, notturni e festivi Compenso orario festivo € 24,00
Compenso per singolo turno di notte € 200,00 pro capite per 6 unità
Area B € 17.055,00 con tetto massimo non superiore all’indennità del Direttore di Ragioneria Compenso per il consegnatario dei beni mobili € 1.300,00 da attribuire – previa delibera del CdA e secondo i criteri concordati – extra tetto massimo
Il compenso per il personale direttivo EP, non previsto a carico del Fondo, verrà attribuito, nel caso di direzione e coordinamento di attività ex art. 7 CCNL, 22 giugno 2005, su delibera del Consiglio di Amministrazione,con risorse pervenute relativamente a dette attività, secondo i seguenti importi lordi:
area EP2 € 40 area EP1 € 30
ART. 38 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE E DEGLI INCARICHI RETRIBUIBILI
1.Sono considerate attività aggiuntive da retribuirsi con il Fondo d’Istituto e con ogni altra risorsa, a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità del Conservatorio, le prestazioni di lavoro svolte dal personale tecnico-amministrativo nell’orario di servizio e richiedenti maggior impegno professionale e verificabile da apposita documentazione.
2. sensi dall’Articolo 4 comma 10 del CCNI del 22.06.2005, al fine di garantire la funzionalità e l' efficienza dei servizi, si prevedono specifici compensi connessi ad incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative in misura non inferiore a € 2000 nonché compensi per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese dal personale appartenente alle aree A B C e D, in misura non superiore a € 1300.
Per le attività da finanziare con il fondo di Istituto, verranno seguiti i seguenti criteri 1- Disponibilità personale ad assumersi attività aggiuntive
2- Effettivo possesso di attitudini, capacità e presenza, eventualmente dimostrate anche negli anni precedenti, necessarie per lo svolgimento delle attività.
3- Turnazione nell’utilizzo del personale, limitatamente all’area A; 4- Anzianità di servizio
5- Età del dipendente
Tutti gli accordi stipulati in precedenza sulle materie oggetto della presente contrattazione e con essa incompatibili, sono da considerarsi non più in vigore dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Torino 20 luglio 2009
Il Presidente le OOSS