BOZZA CONVENZIONE URBANISTICA
Piano Attuativo Residenziale.
“ARU.R02 VIA BOLLATE”
Il giorno
del mese di
dell'anno duemila ,
( / /201 ), avanti a me dottor , notaio in
si sono costituiti :
il/la Sig./Sig.ra nato/a a il . . residente a ( ) in Via n° , c.f.: Rappresentante Legale della Cooperativa Edilizia IRENIS -con sede a Xxxxxx xx Xxx Xxxxxxx x. 0 CF/P.IVA 03983350152-, in qualità di proprietario/a degli immobili interessati dal presente Piano Attuativo, che nel presente atto viene denominato/a semplicemente «Soggetto Attuatore», da una parte;
e il/la Sig./ra , nato a il in qualità di Dirigente dell’Area Gestione Sviluppo del Territorio del Comune di Novate Milanese, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune, allo scopo autorizzata con la deliberazione della Giunta Comunale n. del , nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte;
PREMESSO CHE
1. La Giunta Comunale, con deliberazioni n. del / / . e n. del / / , ha rispettivamente adottato ed approvato definitivamente il progetto di Piano Attuativo Residenziale “ARU.R02 Via Bollate”, proposto dal . Soggetto Attuatore, a firma del tecnico incaricato dott. ................, con studio in ................., via ............, n. ...., C.F ,
interessante gli immobili siti a Novate Milanese, in Via Bollate all’altezza del civico n. 85 ;
2. Il progetto di Piano Attuativo risulta compatibile con le previsioni e con le norme vigenti dello strumento urbanistico generale;
3. Il Soggetto Attuatore dichiara di avere la piena proprietà e disponibilità degli immobili oggetto del Piano Attuativo e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
4. I medesimi immobili di cui alla presente convenzione, individuati catastalmente al foglio n. 5 mappale 492 Ha --.--.-– - mappale 494 Ha --.--.-– del Comune di Novate Milanese e precisamente confinanti:
- a nord: mappale 493 e sede stradale della Via Bollate
- ad est: mappali 30 - 476
- a sud: mappale 29
- a ovest: mappale 28
aventi la superficie rilevata sul posto di circa 2.672 m².
Le parti precisano che la diversità di misura rispetto a quella di 2.550 m² indicata nella scheda tecnica di cui all’Allegato C delle NdA del PGT, non comporta alcuna variazione della capacità edificatoria totale in quanto la stessa è stata calcolata ed indicata dal PGT -nella medesima scheda tecnica- come valore assoluto.
La conseguente parziale rettifica del perimetro del piano attuativo, oggetto della presente convenzione non costituisce variante al PGT, ai sensi dell’artico 21 comma 4 delle NdA.
I suindicati immobili sono classificati nel vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) come Ambito di Riqualificazione Urbana “ARU.R02 Via Bollate” di cui all’Art. 52 delle NdA del P.G.T., il quale -con rimando alle allegate schede tecniche di cui al comma 3- ha disposto che gli interventi si attuano esclusivamente previa predisposizione di Piano Attuativo esteso all’intero ambito individuato e perimetrato, qui come sopra denominato “ARU.R02 Via Bollate”;
5. Sulle aree dell’ambito, oggetto della presente convenzione, gravano i seguenti vincoli e adempimenti:
- le aree di intervento ricadono nella classe di fattibilità geologica F2, per la quale si applicano (ai sensi dell’art. 20 c. 4 delle NdA) le norme e prescrizioni allegate allo “Studio della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica” del PGT, ossia in particolare -rilevata la necessità di eseguire scavi di fondazione con realizzazione delle relative strutture di sostegno- in sede di permesso di costruire o di altro titolo equipollente è obbligatorio produrre come parte integrante del progetto la documentazione geologica e geotecnica e le verifiche sismiche prescritte dalla normativa vigente;
- le aree ricadono nell’Unità di paesaggio denominata “Città moderna” e nella Classe di sensibilità paesistica media -classe 3- di cui alla DGR 08/11/2002 n. 7/11045 (artt.83-84 e 85 delle NdA del PGT)
6. La presente convenzione ha anche valore di atto di asservimento della capacità edificatoria delle aree ricadenti all’interno del piano attuativo ai sensi dell’art. 15 comma 8 delle NdA del Piano delle Regole del PGT.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Obbligo generale
1. Il Soggetto Attuatore si impegna a trasferire gli oneri derivanti dalla presente convenzione ad eventuali successivi aventi causa, richiamando integralmente gli impegni assunti con la presente.
2. Il Soggetto Attuatore resterà comunque solidalmente responsabile con gli aventi causa relativamente a tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione sino a quando non interverrà espressa liberatoria da parte dell’Amministrazione Comunale a seguito dell’accertato adempimento ai suddetti obblighi.
Art. 2 – Disposizioni preliminari
1. Tutte le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Il piano attuativo è composto dai seguenti elaborati: Progetto:
Relazione tecnica – Rilievo fotografico
Tavola 1: Inquadramento urbanistico
Tavola 2: Tavola delle cessioni
Tavola 3: Stato di fatto
Tavola 4: Planimetria generale
Tavola 5: Piante, prospetti e sezioni
Tavola 6: Calcoli superfici
Tavola 7: Opere di urbanizzazione
Tavola 8: Sezioni urbane
Bozza Convenzione urbanistica
3. Il progetto di piano attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e il Soggetto Attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che l’insieme degli elaborati che costituiscono il piano attuativo, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.
4. In parziale deroga a quanto sopra, sono comunque in ogni caso allegati quali parti integranti e sostanziali i seguenti elaborati:
A.
B.
C. D.
E.
Art. 3 – Termini per gli adempimenti
1. Il Piano Attuativo ha una validità di anni 10 dalla data di definitiva approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale.
2. Tutti gli interventi contemplati dal Piano Attuativo, comprese le opere di urbanizzazione, dovranno essere ultimate entro il termine di cui al comma precedente.
3. Il parcheggio d’uso pubblico all’interno del comparto, dovrà essere realizzato entro il termine di validità della presente convenzione e comunque prima del rilascio del certificato di agibilità dei fabbricati residenziali.
4. Il grado di avanzamento delle opere di urbanizzazione del precedente comma deve avvenire in modo da assicurare la piena funzionalità e agibilità degli edifici prima della utilizzazione di questi. Nessun edificio può essere usato o ritenuto agibile qualora sia carente di uno o più d’uno dei servizi pubblici necessari.
5. La cessione della proprietà delle aree interessate dalle opere di urbanizzazione a titolo di contributo al sistema dei servizi da adibire a parcheggio pubblico e marciapiedi, in forma gratuita a favore del Comune, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente convenzione, così come previsto dal successivo articolo 12. La proprietà delle opere di urbanizzazione, realizzate dal soggetto attuatore, è pertanto attribuita automaticamente in forma gratuita al Comune, essendo le opere realizzate direttamente su aree già di proprietà di quest’ultimo.
Art. 4 – Indici, parametri e prescrizioni urbanistiche: programma costruttivo
1. Gli Attuatori si impegnano a realizzare quanto descritto nel progetto del Piano Attuativo secondo le modalità ed i tempi previsti, in conformità alle normative vigenti, alla presente convenzione ed alla documentazione di cui al precedente articolo 2, nonché in osservanza dei seguenti indici, parametri e prescrizioni attuative:
a. Superficie territoriale (St): 2.672 m²
b. Superficie fondiaria (Sf): 1.322 m²
c. Capacità edificatoria totale: 1.350 m2
d. Contributo al sistema dei servizi da reperire all’interno del comparto: 1.350 m2 per parcheggi
e. Oneri di compensazione: 10 % degli oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria riferiti alla superficie lorda di pavimento (Slp)
f. Rapporto di copertura (Rc): 50 % della Sf. = 661 m²
g. Rapporto di occupazione (Ro): 65 % della Sf. = 859,30 m²
h. Altezza massima degli edifici (H): 11,80 mt., così come riportata nella Tavola 5 del progetto di cui al precedente art. 2 comma 2
i. Distanza edificio verso spazi pubblici (Ds): 5 mt.
j. Destinazione Principale: Residenza
k. Destinazione Integrativa: Ricettivo; Commercio vicinato; Direzionale; Agenzie di servizi; Esercizi pubblici; Housing sociale, Servizi privati strutturati; Servizi privati diffusi; servizi pubblici
l. Destinazione Vietata: Agricoltura; Industria Artigianato; Industria Rischio; Industria Insalubre; Industria Manifattura; Industria Logistica; Commercio Medie strutture; Commercio Grandi strutture; Commercio specializzato; Locali di intrattenimento; Carburanti
2. Fatta salva la possibilità di operare le modifiche previste dall’art. 14 comma 12 della L.R. 12/2005 e successive modifiche, sono consentite in fase di esecuzione senza la necessità di
approvazione di preventiva variante urbanistica modifiche planivolumetriche a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del Piano attuativo, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per attrezzature e servizi pubblici e di interesse pubblico o generale.
Deve essere comunque salvaguardato il rispetto delle aree di galleggiamento e delle tipologie edilizie di cui alla Tav. del Piano, mentre gli ingombri dei fabbricati previsti in progetto (di cui alla medesima Tav. ) sono riportati a puro titolo indicativo e potranno trovare successiva diversa specificazione in fase di presentazione del Permesso di Costruire (o titolo equipollente).
3. Le eventuali varianti ancorché non eccedenti le ipotesi di cui sopra, devono essere comunque comunicate al Comune.
4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo e/o le varianti aventi per oggetto edifici con destinazione diversa da quelle previste nel titolo abilitativo, per la quale sia obbligatorio reperire una quantità di aree per attrezzature e servizi pubblici superiore a quella determinata in origine, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo piano attuativo, che tenga conto di quanto già realizzato.
5. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all’articolo 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.
Art. 5 – Titoli abilitativi e quadro economico
1. Per dare inizio all’esecuzione degli interventi privati e delle opere di urbanizzazione, il Soggetto Attuatore dovrà ottenere gli appositi preliminari provvedimenti abilitativi il cui rilascio è comunque subordinato alla stipula del presente atto.
2. Il grado di avanzamento delle opere di urbanizzazione e delle eventuali opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi deve avvenire in modo da assicurare la piena funzionalità e agibilità degli edifici prima della utilizzazione di questi. Nessun edificio può essere usato o ritenuto agibile qualora sia carente di uno o più d’uno dei servizi pubblici.
3. L’efficacia del/i permesso/i di costruire o del titolo equipollente, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 ed all’articolo 43, e seguenti, della legge regionale n. 12/2005, con le modalità previste dalla normativa comunale:
a) nella misura in vigore al momento dell’approvazione del Piano attuativo, per i permessi di costruire o del titolo equipollente presentate entro il , che costituisce il termine di 36 (trentasei mesi) dalla predetta approvazione, ai sensi dell’articolo 38, comma 7-bis, della legge regionale n. 12/2005;
4. In base alle tabelle e tariffe vigenti alla data di approvazione della presente convenzione, relativamente ai previsti interventi edilizi ed alle effettive destinazioni d’uso, il contributo di costruzione risulta dovuto come segue:
b) nella misura in vigore al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire o del titolo equipollente, purché completo della documentazione prevista dalla disciplina vigente, dopo la scadenza del termine di cui alla lettera a).
- per oneri di urbanizzazione primaria residenziale: € 55.444,50
- per oneri di urbanizzazione secondaria Residenziale: € 121.054,50
- stima contributo sul costo di costruzione: € 52.704,00 e così in totale € 229.203,00.
Si rimanda comunque la verifica degli importi alle reali superfici di progetto in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio.
5. Gli oneri di compensazione, di cui all’art. 4 comma 1 lettera e., pari al 10% dei sopra determinati oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, risultano dovuti come segue:
- per oneri di urbanizzazione primaria: € 55.444,50 x 10% = € 5.544,45
- per oneri di urbanizzazione secondaria: € 121.054,50 x 10% = € 12.105,45 e così in totale € 17.649,90.
6. Il Soggetto Attuatore si impegna a procedere, prima di dare inizio all’esecuzione degli interventi privati e delle opere di urbanizzazione, al recupero delle alberature attualmente presenti -sulle aree interessate dal piano attuativo- e la loro messa a dimora in luoghi identificati dall’ufficio tecnico comunale
Art. 6 – Interventi edilizi diversi e destinazioni d’uso integrative
1. Qualora siano richiesti, compatibilmente con la normativa urbanistica vigente a quel momento, interventi edilizi con diverse destinazioni d’uso degli immobili da quelle previste in origine, il titolo abilitativo è assentito previo conguaglio dei contributi di costruzione, che risultano dovuti in relazione alle diverse destinazioni d’uso, nonché -in caso di fabbisogno aggiuntivo di aree a servizi di interesse pubblico determinato dalle medesime destinazioni- previo aggiornamento del contributo al sistema dei servizi nella misura a conguaglio tra quanto previsto per la nuova destinazione e quanto precedentemente previsto per il dimensionamento del piano attuativo.
2. E' facoltà del Comune disporre affinché tale conguaglio -delle aree per attrezzature e servizi di
interesse pubblico- venga monetizzato ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 12/2005. In tal caso l’importo del conguaglio della monetizzazione è versato prima del rilascio dell’atto di assenso o prima dell’acquisizione del titolo equipollente.
3. Qualora in seguito alla diversa destinazione, in applicazione del comma 1, risultino aree per attrezzature e servizi pubblici in eccedenza, con conguaglio a favore del soggetto attuatore , non si procede ad alcuna restituzione da parte del Comune, né in termini di quantità di area, né in termini di monetizzazione. Ciò sia in ragione della reversibilità della nuova diversa destinazione che per il divieto alla diminuzione degli spazi ad uso pubblico, nonché in ragione del consolidamento dei diritti acquisiti dalla collettività rappresentata dal Comune in seguito alla stipula della convenzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai mutamenti di destinazione d’uso, anche senza opere, compatibili con la normativa urbanistica vigente, relativi ad edifici in corso di costruzione o già ultimati, effettuati nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori assentiti.
Art. 7- Opere di urbanizzazione
1. Il soggetto attuatore, per se e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, assume a proprio totale carico nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi (di seguito “Codice degli Appalti”), l’impegno e gli oneri per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione indicate nel progetto (art. 2 comma 2 che precede) allegato al piano attuativo, da corredare con i relativi computi metrici estimativi, di seguito descritte: (a titolo esemplificativo)
a) parcheggio pubblico, con rete raccolta acque e illuminazione pubblica;
Tali opere di urbanizzazione sono realizzate con costi, come sopra calcolati, a totale scomputo degli oneri di urbanizzazione di cui al precedente art. 5 comma 4
2. Nel caso in cui il costo delle opere di urbanizzazione come sopra individuate risulti inferiore agli oneri di urbanizzazione di cui al precedente articolo 5 comma 4, il Comune si riserva la facoltà di autorizzare l’esecuzione da parte del Soggetto Attuatore di ulteriori opere di urbanizzazione e di arredo urbano da realizzare sul territorio comunale.
3. Il Soggetto Attuatore procederà, a sua cura e spese alla redazione dei progetti esecutivi per ciascuna opera di urbanizzazione nonché delle eventuali ulteriori opere di urbanizzazione e di arredo urbano esterne al comparto i cui progetti preliminari sono forniti dal Comune a spese del Soggetto Attuatore. I relativi computi metrici sono redatti sulla base del Bollettino CCIAA di Milano n. con applicazione dello sconto 15 %, salvo che per gli oneri della sicurezza.
4. Il Soggetto Attuatore è tenuto alla verifica dei progetti preliminari/definitivi (?) e a formulare eventuali riserve. A seguito di tale verifica, il Soggetto Attuatore assume la piena responsabilità della progettazione esecutiva, ivi compreso la redazione del piano della sicurezza ed il coordinamento in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, sollevando e manlevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, e assume l’obbligo di consegnare le opere finite a regola d’arte e di tecnica in ogni loro parte, in modo da essere collaudabili.
Qualora dalla progettazione risultassero economie rispetto agli importi, indicati all’articolo 5 comma 4, il Comune provvede a integrare la progettazione con migliorie quantitative o qualitative, ovvero con la progettazione di altra o altre opere della medesima natura.
5. Restano comunque salvi eventuali conguagli a favore del Comune relativi ad un adeguamento del valore unitario degli oneri di urbanizzazione al momento del rilascio dei provvedimenti abilitativi, al ribasso ottenuto in sede di gara per l’affidamento dei lavori, all’accertamento della regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo in relazione anche al costo documentato effettivamente sostenuto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, comprese quelle di arredo urbano.
6. Per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e di arredo urbano, il Soggetto Attuatore è tenuto ad acquisire il prescritto titolo abilitativo e/o la validazione dei progetti esecutivi -a firma di tecnici abilitati- e realizzarle in funzione delle vigenti disposizioni legislative alle cui prescrizioni è tenuto ad uniformarsi nonché della tempistica, per ogni opera pubblica, dettata dall’Amministrazione Comunale secondo le priorità da stabilire.
7. L’esecuzione dovrà essere effettuata, laddove non specificamente precisato in progetto, in conformità al Piano Attuativo, alla presente convenzione ed alle norme tecniche e di sicurezza, con utilizzo di materiali di qualità ordinaria e, quando previsto, certificati nella loro qualità o provenienza.
8. L’affidamento delle opere di urbanizzazione sarà a cura del Xxxxxxxx Attuatore il quale dovrà operare nel rispetto delle procedure previste dal Codice degli Appalti.
9. Ad affidamento concluso, e comunque prima dell’inizio lavori, dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante l’avvenuta esecuzione della procedura negoziata sottoscritta dal Soggetto Attuatore o suoi aventi causa, nelle forme previste dal DPR 445/2000, da cui risulti: l’elenco dei soggetti invitati; l’importo a ribasso; il soggetto vincitore in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli Appalti.
10. Le opere di urbanizzazione sono eseguite sotto la responsabilità del Soggetto Attuatore e della Direzione dei Lavori dal medesimo incaricata.
11. L’Ufficio Tecnico Comunale esercita sull’esecuzione l’alta vigilanza e può impartire alla direzione dei lavori prescrizioni scritte concernenti particolari e modalità esecutive, senza per questo assumere responsabilità alcuna sulla regolare esecuzione, salvo che per le prescrizioni impartite. Se del caso l’esecuzione dovrà essere preceduta da concessione gratuita per l’occupazione di suolo pubblico (COSAP)
Art. 8 – Opere di urbanizzazione primaria di allacciamento del comparto alle Reti Pubbliche
1. Le reti dei pubblici servizi, così come dichiarato nella Relazione Tecnica approvata unitamente al piano attuativo di cui alla presente convenzione, non necessitano di estensioni, ampliamenti o potenziamenti funzionali all’allacciamento del comparto.
2. Qualora durante il periodo di validità della presente convenzione si rendano necessari gli interventi di cui al comma 1, per ragioni non imputabili al Comune, ogni maggiore richiesta di potenze o capacità delle reti di energia elettrica, gas metano, numero utenze per rete telefonica fissa, numero utenze per rete trasmissione dati, di acqua potabile ad usi civili o assimilato e per attività diverse che si rendessero necessarie nel futuro, rispetto a quanto previsto nel piano attuativo, è sempre a carico del soggetto attuatore o dei singoli utilizzatori, comunque estranea alle obbligazioni del Comune.
3. Tali opere saranno eseguite direttamente dall’Ente Gestore delle Reti, nel rispetto delle disposizioni del Codice degli Appalti e dei contratti di servizio in essere, con contributo a carico del Soggetto Attuatore.
4. Le richieste di provvedimenti abilitativi riguardanti eventuali opere di urbanizzazione primaria di allacciamento della zona ai pubblici servizi, dovranno essere corredate dai progetti esecutivi delle reti pubbliche forniti dal medesimo Ente Gestore che ne curerà altresì il collaudo tecnico e funzionale con oneri a carico del soggetto attuatore.
Art. 9 – Dimensionamento aree per attrezzature e servizi pubblici
1. Ai sensi del Piano dei Servizi, di cui al vigente Piano di governo del Territorio (PGT) le aree per attrezzature e servizi pubblici (contributo al sistema dei servizi) che competono al piano attuativo, sono state puntualmente quantificate dal PGT in 1.350 m², con la scheda tecnica di cui all’allegato C delle Norme di Attuazione del PGT, da reperire all’interno del comparto.
2. Ai sensi del Piano dei Servizi , non costituiscono aree per attrezzature e servizi pubblici e non possono pertanto essere computate come tali:
a) le aree di manovra e di viabilità che siano utilizzate per il disimpegno degli accessi ai lotti o comunque che costituiscano strade al servizio degli insediamenti privati anche se utilizzate promiscuamente per l’accesso ai parcheggi pubblici o di uso pubblico;
b) le aree a verde lungo le strade utilizzate per spartitraffico, delimitazione percorsi, scarpate, aiuole, reliquati o altre aree a verde assimilabili che non siano effettivamente utilizzabili per la destinazione a parco, gioco o sport;
c) le aree di rispetto stradale, ferroviario o cimiteriale, salvo che, compatibilmente con la loro ubicazione e la situazione oggettiva, siano destinate a parcheggi o ad ampliamento in continuità ad ambiti di verde pubblico preesistenti.
Art. 10 – Importi e garanzie per l’attuazione degli obblighi convenzionali
1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dal soggetto attuatore, ammonta a
€ (euro ), come risulta dal quadro economico approvato unitamente al piano attuativo, comprensivo dei costi esposti nel computo metrico estimativo (con esclusione dei costi per i lavori e per gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al Testo Unico Sicurezza D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, spese tecniche, direzione lavori e di collaudo), delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 7.
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, il Soggetto Attuatore con la stipula della presente Convenzione consegna al Comune adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% (cento per cento) di quello previsto al comma 1, mediante garanzia
fideiussoria bancaria/assicurativa n.
in data
emessa da
per € con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell’originale o di equipollente comunicazione liberatoria da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 7.
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico finale di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d’opera, su richiesta dei proponenti, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.
4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso il soggetto attuatore è obbligato in solido (se del caso: sia tra di loro che) con i loro fideiussori. La fideiussione è operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell’inadempimento
5. Ancorché la garanzia sia commisurata all’importo delle opere di cui al comma 1, essa copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei proponenti di cui al successivo articolo 13, comma 5-6-7, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.
6. La garanzia si estingue per l’ 80% (ottanta per cento) del suo importo all’approvazione del collaudo favorevole finale; si estingue per la parte rimanente una volta ultimati tutti gli interventi edilizi -pubblici e privati- sulle aree interessate dal piano attuativo oggetto della presente convenzione nonché delle ulteriori opere di urbanizzazione e di arredo urbano esterne al
comparto da parte del Soggetto Attuatore o suoi aventi causa a qualsiasi titolo e comunque trascorsi 2 (due) anni dal predetto collaudo favorevole finale.
7. L’importo di cui al comma 1, lettera a), deve essere adeguatamente documentato prima del collaudo; la documentazione dovrà avere carattere probatorio ed essere fiscalmente verificabile, ed esibizione dei documenti attestanti la regolarità contributiva dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle opere.
8. Qualora sia documentato un costo inferiore, anche dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi convenzionali, lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo , comma , sarà limitato al costo documentato e non a quello preventivato o garantito di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Qualora tale costo documentato sia inferiore a quello dei dovuti oneri di urbanizzazione, determinato ai sensi dell’articolo 44 della legge regionale n. 12/2005, entro la data del collaudo dovranno essere corrisposti a conguaglio i maggiori oneri di urbanizzazione afferenti le edificazioni già autorizzate o comunque assentite.
Art. 11 – Collaudi in corso d’opera e collaudo finale
1. I collaudi in corso d’opera ed il collaudo finale saranno eseguiti a cura e spese del Soggetto Attuatore il quale dovrà operare nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dal Codice degli Appalti.
2. Le opere di urbanizzazione dovranno essere sottoposte ad uno o più collaudi in corso d’opera, di norma da effettuarsi prima del reinterro delle opere stesse. Tali collaudi dovranno essere a firma di tecnico abilitato con la partecipazione attestata dei tecnici del Comune.
3. Le documentazioni necessarie per i collaudi in corso d’opera e collaudo finale dovranno essere trasmesse preventivamente al Comune di Novate Milanese.
4. Il collaudo finale dovrà essere effettuato non prima di 90 giorni dall’ultimazione dei lavori e con la partecipazione attestata dei tecnici del Comune di Novate Milanese al quale competerà in xxx xxxxxxxxx x’xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
0. Il Soggetto Attuatore si impegna ad effettuare le riparazioni ed i completamenti necessari rilevati nelle visite di collaudo in corso d’opera e finale, entro i termini stabiliti dal Comune. Scaduto tale termine, in caso di persistente inadempienza del Soggetto Attuatore, il Comune di Novate Milanese provvederà ad incamerare quota parte della/e garanzia/e fideiussoria/e prestata/e al fine di poter dar corso alle riparazioni in sostituzione del Soggetto Attuatore. Fintanto che le opere non verranno prese in carico dal Comune di Novate Milanese il Soggetto Attuatore è tenuto alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
6. Così come previsto dal Codice degli Appalti e salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, il Certificato di Xxxxxxxx Finale ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione qualora l’Amministrazione Comunale non segnali eventuali difformità o vizi dell’opera.
Art. 12 – Cessione di aree al Comune
1. Le aree per attrezzature e servizi pubblici di cui all’articolo 10, sono cedute in forma gratuita al Comune direttamente sin d’ora con la firma della convenzione, le quali restano comunque in possesso del Soggetto Attuatore per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 8.
2. Le aree di cui al precedente comma, da adibire a parcheggio pubblico e marciapiedi, sono individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale, cosi come individuate catastalmente, nel frazionamento catastale redatto dal
e approvato dall’Agenzia del Territorio di in data
al numero , dal Mappal , , del Foglio n. 5;
3. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.
4. Il soggetto attuatore si impegna, e a tal fine assume ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree cedute al Comune, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo
stesso fine si assume ogni onere per ulteriori frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
5. Le opere di urbanizzazione verranno prese in carico dal Comune, a seguito di istanza del Soggetto Attuatore, successivamente all’approvazione del Certificato di Collaudo Finale da parte del Comune di Novate Milanese, e comunque prima del rilascio dei certificati di agibilità degli immobili realizzati.
6. Fintanto che non avverranno la consegna delle opere e la relativa presa in carico da parte del Comune sarà obbligo del Soggetto Attuatore curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.
7. Le aree urbanizzate dovranno essere custodite, mantenute a cura e spese e sotto la responsabilità del Soggetto Attuatore il quale sarà responsabile anche delle necessarie opere di protezione e messa in sicurezza fino a quando le opere di urbanizzazione non verranno prese in carico dal Comune di Novate Milanese successivamente all’approvazione del Certificato di Collaudo Finale.
Art. 13 - Controversie
1. La risoluzione delle controversie relative alla presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede di Milano.
2. La risoluzione delle controversie di natura contrattuale, che dovessero eventualmente sorgere tra l’impresa esecutrice delle opere di urbanizzazione nell’esecuzione del contratto ai sensi dell’articolo , è disciplinata dal relativo capitolato speciale d’appalto.
Art. 14 - Spese
1. Il Soggetto Attuatore provvede, contestualmente alla stipula della presente convenzione, a versare al Comune il contributo straordinario di € .000,00 per la redazione ed istruzione del Piano Attuativo oggetto del presente atto:
2. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la presente Convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del Soggetto Attuatore.
Art. 15 – Trascrizione e benefici fiscali
1. Il Soggetto Attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore autorizza il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Attuativo oggetto della presente convenzione; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l’articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Letto, confermato e sottoscritto, lì
Il Soggetto Attuatore per il Comune