ACCORDO QUADRO
Firmato digitalmente da
Xxxxxxx Xxxxxx
ACCORDO QUADRO
fra
O = non presente
Ente Parco di Portofino
Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università degli Studi di Genova
C = IT e
Tra il Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università degli Studi di Genova, con sede in Genova, Stradone di Sant’Xxxxxxxx 37, codice fiscale 00754150100, chiamato d‘ora in avanti “Dipartimento”, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx nata a Genova il 27/05/1956, in qualità di Direttore del Dipartimento, autorizzata alla stipula della presente convenzione-quadro con Decreto Rettorale n. 226 del 13/07/2012
e
l’Ente Parco di Portofino, con sede in Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx), Xxx Xxxxxxxx 0, codice fiscale 91012310107, chiamato d’ora in avanti “Ente Parco Portofino”, rappresentata dal Direttore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx (o altro incaricato con Delibera 6 luglio 2015 n. 14
premesso che
• L’Ente Parco Portofino è interessato a sviluppare studi e ricerche preordinati allo studio ed alla riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio del Parco e all’implementazione di azioni, politiche e progetti alla valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e ambientale del territorio, nonché alla ricerca di fondi europei attraverso i quali dar vita a specifiche forme di partnership;
• il DSA ha tra i propri compiti istituzionali lo svolgimento di attività di ricerca teoriche e applicate nel campo del governo del territorio, della pianificazione spaziale, del progetto ambientale e paesaggistico;
• il DSA e l’Ente Parco Portofino, ciascuno con le prerogative e nei limiti delle proprie competenze e del proprio ruolo istituzionale, sono interessati a collaborare al fine di connettere le attività universitarie di formazione e ricerca alla domanda di innovazione del territorio e delle comunità locali;
• ai sensi dell’art. 35 c. 13 dello Statuto, nonché dell’art. 28 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, il Dipartimento può stipulare contratti e convenzioni per svolgere, nei settori di competenza, prestazioni e attività di ricerca e consulenza, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell’Università;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - (Premesse)
1. Le premesse al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 2 - (Oggetto)
1. Fra l’Ente Parco Portofino e il DSA viene stipulato il presente accordo quadro allo scopo di sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture, la cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione
universitaria e dell’Ente Parco Portofino, in quanto ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi.
2. I due Enti si impegnano a favorire la collaborazione nelle conoscenze per lo svolgimento di programmi di interesse comune.
3. Ciascuno dei due Enti assicura all’altro, nell’ambito dei programmi concordati secondo le modalità di cui al successivo art. 5, l’uso dei propri impianti ed attrezzature e quello dei servizi generali costituiti.
4. Le parti concordano fin da subito che argomenti di particolare interesse ed impegno, fatta salva l’individuazione di più specifiche tematiche, sono:
• la collaborazione nel campo della gestione del territorio, della tutela del paesaggio e dell’ambiente, della progettazione della città;
• la collaborazione nel campo della formazione e della valorizzazione delle competenze, specialmente al fine di promuovere la crescita degli individui e la competitività del territorio;
• la collaborazione per lo sviluppo della cultura come fattore economico e di coesione;
• la collaborazione per lo sviluppo della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, a partire dai giovani, e per l’affermazione di modelli di governance democratica;
• attività di ricerca volte a definire i contenuti per la presentazione da parte dell’Ente Parco di Portofino e dell’Area Marina Protetta di Portofino della candidatura per il riconoscimento da parte dell’Unesco delle aree protette di Portofino quale sito di rilevanza internazionale.
5. Il tema del piano di ricerca potrà essere sviluppato nell’ambito di:
• Ricerche operative finalizzate all’ottenimento dei risultati, con particolare riferimento allo sviluppo socio-territoriale dell’Ente Parco Portofino, piani e valutazioni per la valorizzazione turistica e produttiva del territorio;
• Campagne di studi sul patrimonio territoriale (ambientale, storico architettonico, economico) del territorio comunale;
• Incontri, seminari, convegni sui temi centrali per la ricerca;
• Scambi di conoscenze, anche attraverso il coinvolgimento di partner italiano ed europei;
• Valutazione di piani e progetti finalizzati alla ricerca di partenariati finanziari pubblici (es.: Fondi Strutturali UE 20014-2020) e/o privati;
• Organizzazione di scuole estive e seminari sul territorio del Comune e/o presso il Dipartimento di Scienze per l’Architettura di Genova;
• Partecipazione a ricerche su tematiche di comune interesse nell’ambito di finanziamenti europei per la ricerca nei settori di ricerca sopra elencati;
• Istituzione di comitati di coordinamento per promuovere le attività dell’Accordo Quadro.
Articolo 3 - (Durata)
1. Il presente accordo quadro ha durata di cinque anni a decorrere dalla data della firma dello stesso e potrà essere rinnovato in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.
3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.
Articolo 4 - (Referenti)
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti designano ciascuna uno o più referenti con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
2. Per il Dipartimento di Scienze per l’Architettura il responsabile delle attività sarà il xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx.
3. Per l’ Ente Parco Portofino, il referente operativo sarà il direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Art. 5 - (Oneri finanziari)
1. La presente Convenzione non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all’art. 7 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Articolo 6 - (Recesso o scioglimento)
1. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo per giustificato motivo, ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli contratti e accordi operativi già stipulati alla data di estinzione dell’accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Articolo 7 - (Modalità di attuazione)
1. La collaborazione fra l’Ente Parco Portofino e il DSA potrà essere attuata tramite la stipula di appositi contratti o accordi specifici di tipo operativo, stipulati in aderenza alle autonomie previste dai reciproci statuti e regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali delle parti, del presente
accordo quadro e della normativa vigente e potranno riguardare i settori sopra indicati o altri di nuova individuazione, purché coerenti con le competenze degli stipulanti.
2. Detti contratti e accordi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico-scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Articolo 8 - (Oneri)
1. Il presente accordo non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli contratti e accordi operativi di cui al precedente articolo, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Articolo 9 - (Diritti di proprietà intellettuale)
1. Le parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente accordo dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.
2. Le parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione dei contratti e accordi operativi di cui all’articolo 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell’apporto di ciascuna parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno dei precitati accordi.
Articolo 10 - (Riservatezza)
1. Le parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente accordo.
Articolo 11 - (Sicurezza)
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. 9.4.2008, n. 81 integrato con il D.lgs. 3.8.2009, n. 106, si stabilisce che le parti si assumono tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto del presente accordo.
2. Si demanda a singoli contratti e accordi operativi la definizione dei soggetti ai quali attribuire le posizioni di garanzia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Articolo 12 - (Coperture assicurative)
1. Le parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate.
Articolo 13 - (Trattamento dei dati personali)
1. Le parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente accordo e ai contratti e accordi operativi di cui all’art. 6, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.
Articolo 14 - (Controversie)
1. Per qualsiasi controversia che possa sorgere fra le parti in relazione alle interpretazioni e/o all’esecuzione del presente accordo quadro è competente il Foro di Genova.
Articolo 15 - (Registrazione)
1. Il presente Atto si compone di n. 7 fogli e viene redatto in n. 2 esemplari e sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
(Genova, 2016)
Letto, confermato e sottoscritto.
Università degli Studi di Genova Dipartimento di Scienze per l’Architettura Il Direttore del Dipartimento
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
Ente Parco di Portofino
Il Direttore
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx