REGOLAMENTO per l’ORGANIZZAZIONE e lo SVOLGIMENTO delle FUNZIONI PROVINCIALI in MATERIA di AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI e NULLA OSTA STRADALI
REGOLAMENTO per l’ORGANIZZAZIONE e lo SVOLGIMENTO delle FUNZIONI PROVINCIALI in MATERIA di AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI e NULLA OSTA STRADALI
Approvato con delibera consiliare n. 30 del 15/04/2011. Modificato con delibera consiliare n. 82 del 29/09/2017.
Preambolo
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Visto l’art. 117, comma 6, della Costituzione, secondo il quale le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
Visto l’art. 4, comma 4, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che, conformemente a quanto previsto dagli artt. 114, 117, comma 6, e 118 Cost., riserva alla potestà regolamentare della Provincia la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze;
Visti gli artt. 7 e 7 bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali“, in tema di potestà regolamentare in capo alla Provincia per l’esercizio delle funzioni;
Visti il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada, e suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1992, n. 495, attraverso i quali si attribuiscono alla Provincia funzioni in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali;
Visto, altresì, il Decreto Legislativo del 13 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’art. 8, comma 1, dello Statuto provinciale, in base a quale la Provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di emanare disposizioni regolamentari per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali, anche al fine di semplificare e rendere maggiormente trasparente l’azione amministrativa;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. l), del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio provinciale la competenza per l’emanazione dei regolamenti provinciali;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della struttura interessata ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
Su proposta del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti; Emana il seguente Regolamento:
INDICE
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento 5
Art. 3 - Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni 6
Art. 4 - Atti amministrativi 7
CAPO II – CLASSIFICAZIONE O DECLASSIFICAZIONE, DISMISSIONE O ASSUNZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI 8
Art. 5 - Oggetto e ambito di applicazione 8
Art. 6 - Avvio del procedimento 8
CAPO III – AUTORIZZAZIONI – CONCESSIONI – NULLAOSTA 9
Art. 11- Procedure informatiche 9
Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi 9
.......................................................................................................................................................... 10
Art. 13 - Autorizzazioni e concessioni gestite direttamente dalla provincia 11
Art. 13bis – Canone di concessione non ricognitorio 11
Art. 13ter – Cespiti e Superfici soggette a canone di concessione non ricognitorio 12
Art. 13quater – Riscossione del canone di concessione non ricognitorio 13
Art. 14 - Nulla osta provinciale 13
Art. 15 - Autorizzazioni e concessioni rilasciate dai Comuni in regime di convenzione con la Provincia. Attività di vigilanza 13
Art. 16 - Convenzioni speciali 13
Art. 17 - Comunicazione e pubblicità dei provvedimenti autorizzativi 14
Art. 18 - Durata – rinnovo – proroga – rinuncia dei provvedimenti autorizzativi 14
Art. 19 - Modifica - decadenza - sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi 14
Art. 20 - Variazione della titolarità dei provvedimenti autorizzativi 15
Art. 21 - Istruttoria e rilascio dei provvedimenti autorizzativi 15
Art. 22 - Occupazioni d'urgenza 16
Art. 25 - Modalità di pagamento delle sanzioni e quota di distribuzione dei proventi contravvenzionali 17
Art. 26 – Trasferimento degli impianti ubicati nel sottosuolo e del soprassuolo 18
Art. 27 – Ulteriori disposizioni inerenti i provvedimenti autorizzativi per le competizioni sportive e i trasporti eccezionali 18
CAPO IV – MEZZI PUBBLICITARI 18
Art. 28 - Definizione dei criteri per la redazione del piano generale della segnaletica e dei mezzi pubblicitari 18
Art. 29 - Rilascio di autorizzazione o nulla osta per i mezzi pubblicitari 19
Art. 30 - Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e di nulla osta 19
Art. 31 - Collocazione dell’impianto o mezzo pubblicitario 19
Art. 32 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione 20
Art. 33 - Durata e termini delle autorizzazioni pubblicitarie 20
Art. 34 - Occupazione del suolo pubblico 20
Art. 35 - Preinsegne di esercizio e segnali 21
Art. 36 - Canoni e corrispettivi 21
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI 21
Art. 38 - Quantificazione delle spese istruttorie 21
Art. 38 bis – Modalità di accantonamento dei proventi delle spese istruttorie e delle attività di sopralluogo per visite tecnico-ispettive nei Servizi erogati dall’Ufficio Concessioni 22
Art. 39 - Aggiornamento delle sanzioni e degli oneri economici 23
Art. 39bis Affidamento da parte della Provincia del servizio di accertamento e riscossione del canone 23
Art. 40 - Disposizioni transitorie 23
Art. 41 - Entrata in vigore e pubblicità 23
ALLEGATO 1 - (rifer. art. 12) Provvedimenti autorizzativi stradali: prescrizioni riguardanti la realizzazione di alcune tipologie di opere o l’effettuazione di attività (ad esclusione della materia relativa alla pubblicità) 24
ALLEGATO 2 - (rifer. art. 12) Documentazione necessaria per il rilascio di provvedimenti
autorizzativi in materia di realizzazione di opere o l’effettuazione di alcune attività 43
ALLEGATO 3 - (rifer. art. 27) Documentazione per le gare motoristiche 46
ALLEGATO 4 - (rifer. art. 27) Documentazioni per le gare ciclistiche 46
ALLEGATO 5 - (rifer. art. 27) Documentazione per le gare podistiche, atletiche, con animali o con veicoli a trazione animale 47
ALLEGATO 6 - (rifer. art. 27) Documentazione per la circolazione delle macchine agricole eccezionali 47
ALLEGATO 7 - (rifer. art. 27) Documentazione per la circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità 48
ALLEGATO 8 - (rifer. art. 30) Documentazione per la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari 49
CAPO I – PARTE GENERALE
Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione del Regolamento
1. Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali con riferimento al Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada“, suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 1992, n. 495, e norme collegate.
2. Le disposizioni regolamentari si applicano alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, che appartengono al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia, nonché alle aree collocate in fascia di rispetto o soggette a servitù costituite nei modi e termini di legge.
3. Le disposizioni regolamentari si applicano anche alle strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, regionali, nonché alle aree collocate in fascia di rispetto alle strade regionali per i quali la Provincia abbia competenze per legge ovvero in virtù di accordi con la Regione e sempre che la materia non sia altrimenti disciplinata.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento, e in conformità alla normativa vigente, si intende per:
a) “assunzione“, il procedimento amministrativo attraverso il quale, una volta conclusasi l’attività di classificazione amministrativa della strada nel senso di individuazione di strada provinciale, o in caso di declassificazione di xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx provveda ad acquisire la stessa, ovvero tratti di essa, al proprio demanio o patrimonio indisponibile;
b) “canone“, la somma dovuta per l’occupazione autorizzata di spazi ed aree pubbliche, in base all’articolo 63 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali“, e Regolamento provinciale C.O.S.A.P.;
c) “centro abitato“, l’insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine come deliberato dai Comuni ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 285 del 1992, a condizione che sia stato redatto il verbale di constatazione dei limiti di centro abitato tra l’Ente proprietario della strada ed il Comune medesimo;
d) “classificazione amministrativa“ di una strada, la fase procedimentale attraverso la quale, anche a seguito delle risultanze della classificazione tecnica, viene individuata la caratteristica di strada regionale, provinciale o comunale della strada oggetto del procedimento di classificazione, in base alle definizioni richiamate alle lett. q), u), v), e per “declassificazione amministrativa“, la fase procedimentale attraverso la quale si provvede a modificare la precedente classificazione amministrativa nel senso del passaggio ad un’altra delle classi sopra definite;
e) “classificazione tecnica“ di una strada, la fase procedimentale attraverso la quale la Provincia di Salerno individua le caratteristiche tecniche della stessa con riferimento alla sua riconducibilità ad una delle categorie richiamate dalle lett. i), r), s), t), w), di cui all’art. 2, comma 2, del D.Lgs.
n. 285/1992, e per “declassificazione tecnica“, la fase procedimentale attraverso la quale si provvede a modificare la precedente classificazione tecnica nel senso del passaggio ad un’altra delle predette categorie;
f) “dismissione“, il procedimento amministrativo attraverso il quale, una volta accertata la proprietà provinciale della strada, o in caso di declassificazione di strada provinciale in strada regionale o comunale, la Provincia provveda al trasferimento della stessa, ovvero di tratti di essa, a favore di altro ente;
g) “Provincia“, la Provincia di Salerno;
h) “garanzia“, il titolo di garanzia mediante polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o deposito cauzionale, costituito dai richiedenti il provvedimento autorizzativo, a garanzia delle ragioni creditorie della Provincia, in conformità delle disposizioni in materia;
i) “itinerario ciclopedonale“, la strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada;
j) “impianto e mezzo pubblicitario“, quelli contemplati dall’art. 47 del D.P.R. n. 495/1992;
k) “occupazione“, l’utilizzazione di spazi e aree pubbliche, con o senza autorizzazione;
l) “occupazione permanente“, occupazione di carattere stabile, effettuata a seguito del rilascio di un provvedimento autorizzativo, avente, comunque, durata non inferiore all'anno, e che comporti o no l'esistenza di manufatti o impianti;
m) “occupazione temporanea“: l’occupazione autorizzata, per un periodo occasionale, inferiore all’anno, in base ad una concessione con effetto temporaneo;
n) “provvedimento autorizzativo“, l’atto amministrativo (autorizzazione, concessione, nulla osta) rilasciato dalla Provincia;
o) “Regolamento C.O.S.A.P.“, il Regolamento provinciale che disciplina il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
p) “spese istruttorie“, la somma determinata in forza di Delibera del Consiglio Provinciale, dovuta dai richiedenti i provvedimenti autorizzativi disciplinati dal presente Regolamento all’atto della presentazione della relativa domanda, ai sensi degli artt. 9, 10 e 27, X.Xxx. n.285/92;
q) “strada comunale“, la strada che congiunge il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale; sono, altresì, strade comunali le strade urbane situate nell’interno dei centri abitati, ad eccezione dei tratti interni di strade regionali o provinciali di cui alle lettere successive, e i tratti di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti;
r) “xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all’utente lungo l’intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine;
s) “strada extraurbana secondaria“, la strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine;
t) “xxxxxx xxxxxx“, xx xxxxxx xxxxxx od extraurbana ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali non facente parte degli altri tipi di strade;
u) “xxxxxx xxxxxxxxxxx“, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, principale, secondaria o locale, che allaccia al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro, ovvero allaccia alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico; sono, altresì, strade provinciali i tratti interni di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;
v) “xxxxxx xxxxxxxxx“, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, principale, secondaria o locale, che allaccia i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione, ovvero allaccia i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico; sono, altresì, strade regionali i tratti interni di strade regionali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti;
w) “xxxxxx xxxxxx“, xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate (strada urbana di scorrimento), ovvero la strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi (strada urbana di quartiere);
x) “uso comune“, la fattispecie di uso in cui più soggetti sono beneficiari dell’occupazione e
contitolari del provvedimento autorizzativi.
y) “struttura competente” struttura provinciale competente ai sensi del Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Salerno.
2. La dismissione o l’assunzione possono avvenire anche qualora, per variazioni di itinerario o per varianti alle strade esistenti, ovvero per esigenze socio-economiche o per altri motivi, in funzione delle caratteristiche di cui alla lettera c) dell’art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 285/1992, si renda necessario il trasferimento di strade, o di tratti di esse, fra gli enti proprietari.
3. Per quanto non specificato si rinvia alle definizioni contenute nelle norme statali e regionali vigenti.
Art. 3 - Organizzazione territoriale delle funzioni e convenzioni con i Comuni
1. La struttura provinciale competente svolge, anche in forma decentrata, le funzioni di cui al presente Regolamento per favorire e semplificare il rapporto con i cittadini.
2. L’esercizio delle funzioni provinciali in materia di procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni e concessioni stradali, compreso il rilascio dei provvedimenti autorizzativi, può essere
delegato ai Comuni, mediante apposita convenzione, ex art. 30, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000. La convenzione stabilisce la quota di canone per occupazione di spazi ed aree pubbliche eventualmente trattenuta dal Comune nonché ulteriori risorse definite dalla convenzione quadro, di cui al comma 5, da riconoscere al Comune.
3. Le convenzioni disciplinano le competenze delegate ai Comuni in ragione del tipo di adesione concordata, dei benefici ricavabili dai cittadini e della rispondenza a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
4. In particolare, le convenzioni prevedono i seguenti obblighi a carico dei Comuni:
a) rispetto della normativa statale e regionale vigente, compresi eventuali atti di indirizzo emanati dalla Regione;
b) rispetto di tutte le fasi di accertamento ed incasso del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche, nonché gestione del contenzioso ed eventuale iscrizione a ruolo.
5. Per stipulare le convenzioni è necessario che i Comuni, anche organizzati in forma associata:
a) concordino con la Provincia lo sviluppo urbanistico per le zone che accedono alla rete viaria provinciale;
b) pianifichino al di fuori dei centri abitati la presenza dei mezzi pubblicitari stradali secondo criteri condivisi con la Provincia a salvaguardia della sicurezza della circolazione e della tutela del paesaggio.
6. Il Consiglio Provinciale approva le convenzioni quadro per fasce di Comuni in relazione alla quantità e alla qualità delle funzioni delegate. Sulla base delle convenzioni quadro, il Presidente approva le singole convenzioni, che hanno durata triennale, tacitamente rinnovabile, salvo motivata disdetta delle parti stipulanti, comunicata con un preavviso stabilito nella medesima convenzione. Nel caso di mancato rinnovo della convenzione, il Comune, entro 60 giorni dalla scadenza, trasmette alla Provincia tutti i dati raccolti relativamente alle attività svolte in regime di convenzione.
7. Per la definizione di eventuali controversie, una commissione paritetica è nominata in accordo tra le parti.
8. La Provincia mantiene la competenza esclusiva in materia di:
a) stipula degli accordi di cui all’art. 16. Le singole autorizzazioni e concessioni rilasciate dai
Comuni ai sensi del comma 2 rispettano le prescrizioni stabilite nei predetti accordi;
b) rilascio di autorizzazioni per le competizioni sportive non motoristiche a carattere sovracomunale;
c) rilascio di autorizzazioni per le competizioni sportive motoristiche su strada provinciale, che coinvolgono il territorio di più Comuni;
d) rilascio di autorizzazioni per il transito di trasporti e di veicoli eccezionali, che coinvolgono il territorio di più Comuni.
Art. 4 - Atti amministrativi
1. In ragione del tipo di attività od opera che interessa la strada, le sue pertinenze e le aree circostanti, la Provincia rilascia i seguenti tipi di atto:
- autorizzazione per le opere ed attività che implicano un utilizzo speciale della sede stradale, sue pertinenze e aree circostanti, che la Provincia reputa compatibile con la tutela degli interessi pubblici affidati alla sua cura. Ipotesi di autorizzazione sono costituite da:
a) l’apertura di nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade ai fondi o fabbricati laterali;
b) i nuovi innesti di strade, soggette ad uso pubblico o privato, alle strade;
c) la trasformazione e la variazione d’uso di accessi, di diramazioni e di innesti già esistenti;
d) le opere, i depositi e i cantieri stradali, anche temporanei, sulle fasce di rispetto e sulle aree di visibilità stradali;
e) la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse;
f) qualsiasi occupazione delle fasce di rispetto stradali, comprese quelle in occasione di fiere e mercati, con veicoli, baracche, chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio;
- concessione per le opere ed attività che implicano un uso eccezionale della sede stradale, sue pertinenze e aree circostanti, per il quale non preesiste la titolarità di un diritto soggettivo e che la Provincia reputa compatibile con la destinazione pubblica del bene ad essa assegnato. Ipotesi di concessione sono costituite da:
a) gli attraversamenti l’uso e l’occupazione del demanio stradale con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la
proprietà stradale;
b) le opere, i depositi e i cantieri stradali anche temporanei sulle strade e loro pertinenze;
c) l’occupazione di suolo pubblico stradale mediante impalcature, installazioni, manufatti e simili;
d) la gestione di pertinenze stradali costituite da aree di servizio, di parcheggio o ristoro;
- nulla osta per tutte le opere elencate ai precedenti punti se ricadenti all’interno della delimitazione del centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti. In assenza del verbale di constatazione dei limiti di centro abitato tra la Provincia ed il Comune, si fa riferimento alla disciplina, alle procedure e alle competenze previste per i tratti esterni ai centri abitati, in quanto compatibili.
2. Soggetti ad autorizzazione sono altresì:
a) l’effettuazione di trasporti ed il transito di veicoli eccezionali sulle strade (art. 10, 104 del
D.Lgs. n. 285/1992);
b) le competizioni sportive su strada (art. 9 del D.Lgs. n. 285/1992);
CAPO II – CLASSIFICAZIONE O DECLASSIFICAZIONE, DISMISSIONE O ASSUNZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI
Art. 5 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Capo disciplina l’attività di classificazione o declassificazione delle strade provinciali, di cui è proprietaria la Provincia di Salerno ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e in virtù del conferimento delle funzioni in materia ai sensi del Decreto Legislativo del 13 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59“,
2. Esso disciplina altresì la dismissione o l’acquisizione delle strade o di tratti di esse al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale.
Art. 6 - Avvio del procedimento
1. La classificazione e declassificazione delle strade è subordinata alle disposizioni contenute nel programma annuale e triennale dei lavori pubblici per i progetti di viabilità. In assenza di specifiche indicazioni, essa è subordinata al parere reso dalla competente struttura provinciale.
2. Ferma la possibilità di concludere le intese di cui all’art. 10, comma 1, i procedimenti disciplinati dal presente Capo sono avviati d’ufficio, ovvero a seguito di istanza dei Comuni o della Regione, presentata alla struttura provinciale competente ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Salerno.
Art. 7 - Istruttorie
1. L’istruttoria tecnica consiste nell’accertamento dei dati catastali relativi alla strada, oggetto del procedimento, ottenuto tramite l’acquisizione dei rilievi già esistenti, ovvero tramite la redazione di apposita relazione tecnica descrittiva dei luoghi. Dall’istruttoria tecnica si ricava la categoria di appartenenza della strada, in base alle definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. i), r), s), t), w).
2. Ai fini dell’istruttoria amministrativa, la struttura competente accerta, per la classificazione dei tratti interni di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti, la delimitazione e la consistenza demografica del centro abitato, attraversato dal tratto interno di strada oggetto del procedimento. A tale scopo, la predetta struttura fa riferimento al provvedimento comunale che delimita il centro abitato, corredata di idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso.
3. Qualora si tratti di strada che nasca o finisca non in centro abitato, la struttura competente può individuare altri capisaldi amministrativi ai fini della classificazione, enunciandoli nella motivazione del provvedimento finale.
4. Sempre ai fini dell’istruttoria amministrativa, la struttura competente accerta altresì l’esistenza di eventuali titoli di proprietà sulla strada oggetto del procedimento. A tale scopo, si intende applicabile l’istituto dell’usucapione ordinario a favore del demanio o del patrimonio indisponibile della Provincia di Salerno.
5. Nel caso di classificazione come xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, secondaria o locale, che allaccia alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico, la struttura competente individua e specifica, nel caso di specie, i criteri enunciati, motivandone l’applicazione.
6. Dall’istruttoria amministrativa si ricava la categoria di appartenenza della strada, in base alle
definizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. q), u), v).
7. Il provvedimento di classificazione è adottato dal Presidente della Provincia.
Art. 8 - Dismissione
1. Le strade non classificate come provinciali e le strade provinciali declassificate in strade regionali o comunali possono essere dismesse dal demanio o dal patrimonio indisponibile con Deliberazione del Consiglio Provinciale, anche contestualmente alla loro classificazione.
2. A seguito della dismissione la struttura competente provvede alla consegna della strada al nuovo ente proprietario mediante apposito verbale di consegna.
Art. 9 - Assunzione
Le strade classificate come provinciali ai sensi del precedente art. 7, comma 7, ovvero le strade regionali o comunali declassificate in strade provinciali, sono acquisite al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale.
A tale scopo, il Presidente propone al Consiglio Provinciale l’acquisizione al demanio o al patrimonio indisponibile provinciale della strada, anche contestualmente alla sua classificazione; il provvedimento di acquisizione è subordinato all’approvazione da parte del Consiglio Provinciale.
Art. 10 - Norme generali
Prima di avviare i procedimenti di classificazione o declassificazione, la Provincia di Salerno può promuovere la conclusione di intese fra gli enti proprietari delle strade ai fini della classificazione o declassificazione delle strade di rispettiva competenza, ovvero utilizzare a tale scopo le convenzioni di cui all’art. 15.
I provvedimenti di classificazione o declassificazione divenuti definitivi ed efficaci sono pubblicati all’albo
pretorio telematico della Provincia ai fini di pubblicità notizia.
La classificazione delle strade è inserita in un applicativo informatico (catasto strade) consultabile dall’utenza secondo criteri e modalità definiti con Decreto del Presidente. In detto applicativo devono inoltre essere riportate la cartografia stradale di riferimento, le principali caratteristiche tecniche e funzionali delle strade, gli impianti e servizi permanenti, i mezzi pubblicitari, gli estremi amministrativi delle opere autorizzate ai sensi del presente Regolamento, nonché gli altri elementi previsti dal Codice della strada.
CAPO III – AUTORIZZAZIONI – CONCESSIONI – NULLAOSTA
Art. 11- Procedure informatiche
1. Al fine di ottimizzare i tempi di riscontro delle domande e di rilascio dei provvedimenti autorizzativi, la Provincia si dota di strumenti che consentano il trattamento informatico dei documenti e dei flussi documentali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. I dati relativi alle autorizzazioni, concessioni e nulla-osta stradali risultano localizzati sulla base della progressiva chilometrica e georiferiti con le coordinate geografiche (Gauss Boaga od U.T.M.) secondo le disposizioni ministeriali vigenti in materia. Gli stessi sono inseriti, a cura della Provincia, in una banca dati informatizzata, appositamente costituita per gli adempimenti relativi alla gestione del “Catasto Strade“.
3. La banca dati è mantenuta costantemente aggiornata e integrata da un apposito scadenzario che consente la gestione ed il recupero dei dati, anche storici, relativi ad autorizzazioni e concessioni non più attive.
4. Tramite le procedure informatiche gli interessati possono conoscere lo stato della pratica accedendo alla rete telematica.
Art. 12 - Modalità di presentazione delle domande per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi
1. Le domande, rivolte al rilascio di autorizzazione, concessione o nulla osta, sono presentate alla Provincia interessata, unicamente attraverso il sistema telematico disponibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx (salvo eventuali istanze a carattere di urgenza valutate dalla struttura e dal Dirigente competente). La durata del procedimento è di 60 giorni dalla data di protocollazione della domanda.
2. Le domande, corredate dalla documentazione indicata in allegato al presente Regolamento se finalizzate alla realizzazione di opere o all’effettuazione di alcune attività, sono redatte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo, secondo la modulistica fornita dalla struttura competente. Le domande possono essere cumulative di più opere o attività ad eccezione di quelle relative alla competizioni sportive e alla circolazione di veicoli o trasporti eccezionali. Per i mezzi pubblicitari si rinvia a quanto previsto nel Capo IV.
3. Il pagamento del bollo può avvenire anche per via telematica in base alle indicazioni di legge, e secondo regole organizzative individuate con determinazione del Dirigente della struttura competente.
4. La domanda è presentata anche se per la tipologia dell’opera richiesta è prevista l’esenzione dal pagamento del C.O.S.A.P..
5. Ove la domanda sia irregolare, incompleta, ovvero necessiti di integrazione documentale ai fini della corretta e completa definizione dell’istruttoria, la Provincia è tenuta a darne comunicazione all’interessato entro 30 giorni. I termini previsti per la definizione della pratica sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di protocollazione della documentazione richiesta.
6. Trascorso il termine assegnato dalla Provincia senza che sia pervenuto quanto previsto al comma precedente, si presume che l’interessato abbia tacitamente rinunciato alla richiesta. Le spese istruttorie versate non sono ripetibili. La presentazione di nuova istanza è, comunque, ammessa.
7. Tutte le spese occorrenti per il rilascio della concessione sono a carico del richiedente.
8. Il rigetto della domanda dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali eventualmente versati.
9. In caso di rigetto della domanda o di diniego del provvedimento autorizzativo, i richiedenti possono presentare domanda di riesame corredata da nuovi elaborati di progetto e dall’attestazione di versamento delle relative spese di istruttoria entro 30 giorni dal provvedimento di rigetto o diniego. Si rinvia all’art. 39 per le spese istruttorie e loro eventuale rimborso.
10.L’attività relativa all’istruttoria tecnica, alla gestione delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta ed, in generale, all’applicazione del canone, si effettua mediante sistema informativo provinciale delle concessioni e della autorizzazioni. Il sistema informativo provinciale delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate sulle strade provinciali contiene:
- l’indicazione della strada, della categoria, delle progressive chilometriche e la località;
- la georeferenziazione degli interventi oggetto di concessione/ autorizzazione così come
estratta dal costituendo “Catasto strade della Provincia di Salerno”;
- l’indicazione delle domande (protocollo, data e oggetto);
- l’indicazione degli estremi degli atti di concessione/autorizzazione e la durata dei medesimi;
- l’indicazione dei dati del titolare dei predetti atti;
- i dati finanziari e dati tecnici;
- la data di inizio lavori, la durata, il nominativo del D.L., i dati dell’impresa esecutrice;
- tutti gli atti acclusi al fascicolo digitale relativo alla pratica istruita per il rilascio del provvedimento autorizzativo.
00.Xx registro delle autorizzazioni rilasciate, come previsto dall’art. 53, comma 9 del D.P.R. 495/1992 è
costituito da supporto informatico e sostituisce ogni altro adempimento previsto.
Art. 12 bis - Procedure semplificate per il rilascio di alcune tipologie di autorizzazioni e concessioni
1. Sono realizzabili mediante silenzio-assenso, ex art. 20 della Legge del 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, gli interventi, anche non urgenti, che presentano le seguenti caratteristiche, previa verifica dell’avvenuto pagamento dell’eventuale canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ove previsto:
a) Attività di manutenzione in somma urgenza comportanti o meno occupazione della sede stradale;
b) occupazioni temporanee a carattere sociale;
c) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da altri Enti pubblici e soggetti privati per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
d) occupazioni temporanee effettuate per manifestazioni culturali, sportive e di promozione economica del territorio patrocinate dalla Provincia;
e) occupazioni realizzate per la sosta temporanea delle autovetture e dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico;
f) occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci, se in spazi appositamente individuati per lo scopo e per il tempo strettamente necessario a tali attività;
2. Gli interventi s’intendono assentiti se l’Ente gestore della strada non emana provvedimento di diniego decorsi 15 giorni dalla presentazione della relativa domanda. Questa costituisce, dopo tale periodo, titolo autorizzativo ed è seguita, al termine dell’attività o della realizzazione dell’opera, da una comunicazione di fine lavori e/o attività. Sul titolare del titolo autorizzativo grava comunque l’obbligo di apportare all’attività o all’opera proposte le modifiche che l’Ente gestore della strada anche successivamente ritenga di imporre a salvaguardia della strada, della circolazione stradale e degli interessi generali. Dette modifiche sono ad esclusivo onere del soggetto autorizzato e sono realizzate secondo tempi e modi indicati dall’Ente gestore della strada.
3. Ove, entro il termine indicato al comma precedente, sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni richieste, l’Ente gestore della strada notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
4. Qualora l’attività o l’opera interessi strade nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, il procedimento semplificato non può applicarsi e l’istanza eventualmente presentata è priva di effetti.
5. L’attività o l’opera realizzata a seguito di istanza in violazione di quanto definito nel presente articolo e delle eventuali prescrizioni dell’Ente gestore della strada, ovvero non rispondente a quanto richiesto, è considerata abusiva e sanzionata a termini di legge.
6. Per quanto concerne i diritti istruttori e l’eventuale canone di occupazione previsto per interventi di tale tipologia si rimanda all’art. 38 lettera e)
Art. 13 - Autorizzazioni e concessioni gestite direttamente dalla provincia
1. Le domande di autorizzazione o di concessione gestite direttamente dalla Provincia sono esaminate e definite entro i termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
2. Il provvedimento di concessione od autorizzazione contiene le prescrizioni a carico del titolare del provvedimento stesso, nonché la specificazione della sua durata.
3. Nel caso vi sia occupazione di suolo pubblico, la Provincia determina il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche ai sensi del Regolamento C.O.S.A.P., e ne rende possibile il pagamento, eventualmente anche per via telematica in base alle indicazioni di legge. Nel caso di occupazione temporanea dovuta alla realizzazione di cantieri (ad es. nel caso di istallazione ponteggi, attraversamenti stradali, etc.) il canone è determinato sulla base della documentazione presentata dal richiedente che dovrà indicare entità dell’occupazione di cantiere media giornaliera espressa in mq. e data di inizio e fine occupazione. Il canone dovuto per l’occupazione temporanea dovrà essere versato anticipatamente all’atto del ritiro del provvedimento autorizzativo. La Provincia si riserva di effettuare controlli a campione volti a verificare la veridicità di quanto dichiarato, i trasgressori saranno sanzionati secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente.
4. La Provincia ai sensi dell’Art.27 co. 7 e 8 del Nuovo Codice della Strada Dlgs 285 del 1992 determina un canone di concessione non ricognitorio, così come riportato all’Art.13bis del presente regolamento e si riserva di applicarlo dando mandato al Dirigente competente per l’adozione di tutti i provvedimenti utili a consentirne la riscossione attraverso gli Uffici competenti. Nei casi di occupazione di suolo pubblico il canone di concessione non ricognitorio è detratto dal canone previsto dal Regolamento C.O.S.A.P., ai sensi dell’Art. 63 co. 3 del Decreto Legislativo 446 del 15 dicembre del 1997. Pertanto, il canone di importo maggiore ingloba quello di importo minore.
Art. 13bis – Canone di concessione non ricognitorio
1. Il canone concessorio non ricognitorio in base alle prescrizioni di cui all'art. 27 del citato X.Xxx. n. 285/1992 e s.m.i. si applica a tutte le occupazioni a carattere permanente del demanio e patrimonio stradale dotate di concessioni/autorizzazioni o nulla osta rilasciate dai competenti uffici provinciali;
2. In sede di prima applicazione le tariffe per la determinazione del canone, stabilite per ciascuna
tipologia di occupazione sono quelle riportate nell’elenco di seguito:
• Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:
o Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche.
▪ TARIFFA A: € 1,30/Metro Quadrato
▪ TARIFFA B: € 1/Metro Quadrato
o Pozzetti, cabine elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico.
▪ TARIFFA A: €12 / Metro Quadrato
▪ TARIFFA B: €10/Metro Quadrato
o Attraversamenti aerei.
▪ TARIFFA A: €1,30/Metro Quadrato
▪ TARIFFA B: €1/Metro Quadrato
• Impianti pubblicitari, cartelli, insegne e preinsegne per attività economiche:
▪ TARIFFA A: € 11/Metro Quadrato (superficie impianto)
▪ TARIFFA B: € 8/Metro Quadrato (superficie impianto)
• Impianti pubblicitari, cartelli, insegne e preinsegne per attività gestione impianti:
▪ TARIFFA A: € 75/Metro Quadrato (superficie impianto)
▪ TARIFFA B: € 60/Metro Quadrato (superficie impianto)
• Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico € 15,00 al mq
(la TARIFFA A si applica alle strade ricadenti nei centri abitati, la TARIFFA B si applica alle strade ricadenti fuori dai centri abitati)
e decorrono dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del regolamento stesso da parte del Consiglio Provinciale;
3. Le tariffe così come approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con Decreto del Presidente e i relativi aggiornamenti si applicano con decorrenza 1^ gennaio dell’anno successivo alla data di esecutività della deliberazione;
4. Per le concessioni già rilasciate il canone così come calcolato in sede di rilascio, si considera aggiornato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai e impiegati;
5. Dall'importo del canone non ricognitorio viene detratto quanto dovuto alla Provincia dal concessionario a titolo di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Art. 13ter – Cespiti e Superfici soggette a canone di concessione non ricognitorio
1. I Cespiti oggetto del canone di concessione non ricognitorio sono:
• Impianti pubblicitari
• condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile
• condutture sotterranee per la distribuzione di gas
• condutture sotterranee per la distribuzione di energia elettrica
• intercapedini
• manufatti e simili
• contenitori sotterranei di cavi
• condutture e linee elettriche aeree
• pozzetti
• cabine elettriche
• camerette di ispezione, botole, tombini, griglie, qualsiasi altro manufatto posto su suolo pubblico
• Altre occupazioni permanenti del suolo e sottosuolo pubblico
2. La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base alla effettiva superficie espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento all’unità superiore, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare, o a quella inferiore qualora sia inferiore al mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare;
3. Le occupazioni al di fuori della sede stradale effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale sono assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio;
4. La superficie dei mezzi pubblicitari da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base alla effettiva superficie di esposizione dei messaggi pubblicitari espressa in metri quadrati con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell’impianto (telaio di
supporto del pannello, pali di sostegno della struttura ecc.);
Art. 13quater – Riscossione del canone di concessione non ricognitorio
1. Le modalità di riscossione del canone non ricognitorio coincidono con quelle del canone C.O.S.A.P. nei tempi, nelle forme e nei modi.
2. Nel caso di regolarizzazione di occupazioni prive del prescritto atto di concessione, l’obbligo del pagamento del canone non ricognitorio decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui viene rilasciato l’atto di concessione in sanatoria.
3. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio sarà annualmente aggiornato in misura pari alla variazione accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell’ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi nell’anno precedente.
Art. 14 - Nulla osta provinciale
4. Il rilascio del nulla osta provinciale di cui all’art. 4 è subordinato alla presentazione, tramite i Comuni, di copia in carta semplice della domanda di autorizzazione o concessione da parte dell’interessato, corredata da tutti gli allegati tecnici necessari al corretto esame della pratica. Relativamente alle modalità di presentazione, si applicano le disposizioni di cui all’art.12.
5. Entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti di cui al comma 1, la Provincia invia al Comune il nulla osta con le prescrizioni cui sono soggetti i destinatari dei provvedimenti di autorizzazione e concessione. Tale atto è accompagnato dalla documentazione relativa al pagamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, che deve essere allegata al provvedimento comunale.
6. Nei casi in cui le attività od opere soggette a nulla osta preventivo non risultino conformi alle disposizioni di legge ed a quelle del presente Regolamento, nei termini indicati dal comma 2, la Provincia comunica l’atto di diniego motivato in ordine al rilascio dei provvedimenti di competenza del Comune.
7. I Comuni trasmettono alla Provincia copia dell’atto di concessione o di autorizzazione, nonché copia
della denuncia di inizio e fine lavori.
Art. 15 - Autorizzazioni e concessioni rilasciate dai Comuni in regime di convenzione con la Provincia. Attività di vigilanza
1. I Comuni, delegati con apposita convenzione a rilasciare autorizzazioni o concessioni di competenza provinciale, ricevuta la domanda dell’interessato e valutata la regolarità della documentazione a corredo, effettuano l’istruttoria secondo le disposizioni del presente Regolamento e rilasciano i relativi provvedimenti autorizzativi, dandone comunicazione alla Provincia.
2. Il Dirigente della struttura provinciale competente esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente, l’attività di vigilanza sui provvedimenti emanati dai Comuni, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, e al contenuto della convenzione.
Art. 16 - Convenzioni speciali
1. Con Decreto del Presidente la Provincia può stipulare con Enti, Aziende e Società esercenti servizi pubblici o di pubblica utilità convenzioni speciali per la collocazione di tubazioni e impianti di qualsiasi genere sul demanio stradale, nonché nel caso di interferenze delle infrastrutture stradali con tali servizi.
2. Fermo l’obbligo per il titolare del provvedimento autorizzativo di inoltrare, per ogni opera da realizzare, apposita domanda corredata dai relativi grafici e relazioni tecniche, le convenzioni di cui al primo comma possono prevedere accordi in ordine alla semplificazione dei versamenti da effettuarsi a titolo di spese di istruttoria anche in modo cumulativo, ed alla costituzione di depositi cauzionali globali.
3. Le convenzioni prevedono l’obbligo di fornire alla Provincia la situazione aggiornata relativa alla rete di distribuzione e di impianti presenti nel sottosuolo e soprasuolo del demanio stradale con estensione alla fascia di rispetto. I dati sono trasmessi in forma compatibile con il loro inserimento automatico nell’applicativo informatico “Catasto strade“ della Provincia.
4. Le convenzioni disciplinate dal presente articolo hanno durata ordinaria quinquennale e, alla loro scadenza, sono tacitamente rinnovate, salvo motivata disdetta delle parti stipulanti, comunicata con un preavviso stabilito nella medesima convenzione.
5. Un collegio arbitrale composto da tre arbitri è competente per le eventuali controversie tra la
Provincia di Salerno e gli Enti convenzionati; gli arbitri sono così individuati ai sensi dell’art. 810 del
Codice di procedura civile:
a) per la Provincia di Salerno, il Dirigente della struttura competente al rilascio del provvedimenti autorizzativi in materia di viabilità;
b) per l’Ente convenzionato, un Dirigente esperto in materia di viabilità;
c) per la Prefettura – UTG della Provincia di Salerno, un Dirigente della carriera prefettizia.
6. Detto collegio giudica secondo equità.
Art. 17 - Comunicazione e pubblicità dei provvedimenti autorizzativi
1. Quanto al regime della comunicazione e pubblicità dei provvedimenti autorizzativi disciplinati dal presente Regolamento, si applica l’art. 20, comma 7, del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380, “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia“, in materia di permesso a costruire.
2. In particolare, il Dirigente della struttura competente, entro i termini richiamati all’art. 13, comma 1, provvede a notificare all’interessato il provvedimento autorizzativo, unitamente all’eventuale disciplinare contenente le prescrizioni per le attività di progettazione, di costruzione, di gestione e di vigilanza sull’opera. Dell’avvenuto rilascio del provvedimento è data notizia al pubblico mediante affissione all’Albo pretorio. Gli estremi del provvedimento autorizzativo sono esposti nel luogo in cui si svolgono i lavori, o comunque tenuti a disposizione a cura del soggetto autorizzato per ogni fine di legge o regolamento
Art. 18 - Durata – rinnovo – proroga – rinuncia dei provvedimenti autorizzativi
1. I provvedimenti autorizzativi possono avere durata massima di dieci anni, rinnovabile salvo che, in relazione alla loro natura, non sia diversamente stabilito da norme di legge o regolamenti, o negli atti di rilascio.
2. Almeno sessanta giorni prima della scadenza, i titolari dei provvedimenti autorizzativi di natura permanente possono chiedere il rinnovo dei medesimi secondo le disposizioni stabilite nel presente Regolamento per le domande di rilascio dell’atto originario.
3. I provvedimenti di natura temporanea possono essere rinnovati, entro i termini di legge, solo qualora sorgano esigenze contingenti non prevedibili al momento del deposito della domanda di rilascio dell’atto originario.
4. Nell’ipotesi che la domanda di rinnovo implichi variazioni strutturali, il titolare del provvedimento, relativo all’opera preesistente, è obbligato a produrre nuova documentazione tecnica.
5. I manufatti relativi ad infrastrutture stradali (quali: rotonde, intersezioni, viadotti, etc.) e pertinenze (marciapiedi, piste ciclabili, aree verdi, etc.), gestiti dalla Provincia, ovvero dai Comuni sulla base di accordi specifici preesistenti o contenuti nel provvedimento autorizzativo, sono tacitamente rinnovati.
6. Qualora i provvedimenti autorizzativi abbiano per oggetto l’esecuzione di opere o lo svolgimento di lavori, la Provincia, valutate le ragioni giustificative addotte dall'interessato, ha facoltà di concedere la proroga dei termini di esecuzione dei lavori inizialmente fissati. Se i lavori non sono stati iniziati, la proroga è subordinata anche alla verifica del rispetto della normativa vigente al momento del rilascio dell’atto originario.
7. Se i lavori sono stati iniziati ma non sono stati ultimati in tempo utile, il titolare presenta tempestiva domanda per la proroga del termine.
8. Se accordata, la proroga è di durata massima di dodici mesi, rinnovabile una sola volta.
9. Per la rinuncia ai provvedimenti autorizzativi già emessi, occorre una comunicazione secondo mezzi
e modalità riportate all’Art. 12, la Provincia ne prende atto anche nella forma del silenzio-assenso.
00.Xx rinuncia dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali, salvo in ogni caso il ripristino dello stato dei luoghi.
Art. 19 - Modifica - decadenza - sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi
1. Qualsiasi modifica al provvedimento autorizzativo, sia in corso d’opera che successiva, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, corredata dal versamento dell’imposta di bollo e delle spese di istruttoria, nonché dagli elaborati grafici necessari. La richiesta va presentata agli Uffici competenti attraverso i mezzi e le modalità di cui all’Art. 12.
2. La decadenza dal provvedimento autorizzativo è stabilita con provvedimento dirigenziale della struttura di competenza:
a) per inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento;
b) per inosservanza delle norme contenute nei regolamenti di polizia locale e di edilizia;
c) per mancata manutenzione delle opere autorizzate o loro esecuzione in difformità alle prescrizioni imposte nel provvedimento;
d) per cessione dell’uso o sostituzione di persona nel godimento, eccetto nei casi previsti dall’art. 20;
e) per mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori stabiliti nel provvedimento.
3. La Provincia può sospendere temporaneamente il provvedimento autorizzativo per ragioni di viabilità e incolumità pubblica. Analogamente la Provincia può procedere alla sospensione per motivi di ordine e sicurezza pubblica qualora pervenga specifica richiesta da parte degli organi competenti.
4. Il provvedimento autorizzativo è sempre revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, per il verificarsi di situazioni di pregiudizio a diritti od interessi generali, senza dar luogo alla corresponsione di alcun indennizzo.
5. Nel caso di decadenza, revoca o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato all’immediato sgombero ed alla messa in pristino dell’area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata alla Provincia nello stato preesistente all’atto del provvedimento autorizzativo e con possibile escussione della garanzia.
Art. 20 - Variazione della titolarità dei provvedimenti autorizzativi
1. Il trasferimento della titolarità del provvedimento autorizzativo ad altra persona o soggetto è comunicato attraverso i mezzi e le modalità di cui all’Art. 12. La comunicazione è effettuata dall’erede nel caso di successione entro il termine di sei mesi dall’apertura della medesima ex art. 456 del Codice civile, o dal subentrante entro il termine di trenta giorni dal trasferimento negli altri casi. In mancanza il venditore persistendo l’inerzia dell’acquirente può richiedere voltura della titolarità dell’acquirente inerte esibendo idonea e comprovante documentazione attestante il trasferimento della titolarità del diritto concessorio.
2. Eventuali variazioni di residenza o di indirizzo sono altresì segnalati entro il termine di cui al comma precedente.
3. Se il trasferimento comporta modifica della natura o funzione dell’opera o dell’attività oggetto del provvedimento autorizzativo si applica l’art. 19.
4. L’omessa richiesta di voltura comporta l’obbligo del concessionario al pagamento di tutte le somme
dovute per canoni e tasse in solido con chi subentra nella concessione.
Art. 21 - Istruttoria e rilascio dei provvedimenti autorizzativi
1. Nel caso di presentazione di più domande per il rilascio di un provvedimento autorizzativo relativo al medesimo oggetto, la Provincia osserva il criterio cronologico di protocollazione delle domande.
2. Qualora il provvedimento autorizzativo sia già in essere, ai fini del rinnovo, quello rilasciato da più tempo, a parità di condizioni di validità, è preferito.
3. Quando la domanda è ammessa all’istruttoria, la competente struttura, compiuto l’esame della stessa e sulla base delle risultanze del sopralluogo tecnico, redige il provvedimento autorizzativo, indicando anche il periodo di tempo per l’esecuzione dell’opera, la richiesta di comunicazione di avvenuto avvio ed esecuzione dei lavori, la durata dello stesso, nonché le altre condizioni a cui è soggetto il destinatario del provvedimento. Prescrizioni di massima sia a carattere generale che relative alla realizzazione di alcune tipologie di opere o all’effettuazione di attività sono contenute in allegato. Le prescrizioni tecniche possono, con atto dirigenziale, essere integrate in ragione delle esigenze contingenti della circolazione e dei manufatti stradali ed aggiornate in ragione della miglior tecnica costruttiva e funzionale disponibile.
4. I provvedimenti autorizzativi sono accordati nei limiti e per le finalità stabiliti dalla normativa sulla sicurezza stradale, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le competenze di altri enti od uffici.
5. Il titolare del provvedimento autorizzativo assume l’obbligo di demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni stabilite; questi riconosce, inoltre, alla Provincia la facoltà di eseguire direttamente tali interventi, con spese a carico dello stesso titolare, anche avvalendosi della garanzia di cui all’art. 23, quando quest’ultimo non vi ottemperi entro il termine stabilito, senza ulteriori formalità.
6. Il provvedimento è conservato dal titolare e, durante lo svolgimento dei lavori o dell’attività, tenuto sul luogo per essere esibito, a richiesta, a tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza e della tutela stradale.
7. Le opere autorizzate sono realizzate e mantenute sotto l’assoluta ed esclusiva responsabilità del titolare del provvedimento autorizzativo, il quale garantisce la Provincia da qualsiasi onere derivante da richieste di risarcimento danni da parte di terzi per sinistri che si verifichino in conseguenza delle
opere oggetto del provvedimento.
8. La mancata o imperfetta manutenzione delle opere comporta il risarcimento dei danni causati oltre alla decadenza del provvedimento autorizzativo.
9. Il titolare del provvedimento autorizzativo, i suoi successori o aventi causa si adeguano a proprie spese, e senza pretesa di indennizzo alcuno, alla modifica o rimozione delle opere autorizzate se ciò è richiesto dalla Provincia per cogenti esigenze di viabilità.
Art. 22 - Occupazioni d'urgenza
1. Per far fronte a situazioni d’urgenza legate allo stato di pubblica necessità o incolumità, ovvero con riferimento alle cause di esclusione della responsabilità previste dall’art. 4 della Legge del 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale“, o quando è necessario eseguire lavori di riparazione su opere già autorizzate che non consentano alcun indugio, l’interessato ha facoltà di procedere all’occupazione del suolo o allo svolgimento dell’attività necessaria facendo immediata e motivata denuncia di inizio lavori alla Provincia mediante i mezzi e le modalità di cui all’Art.12, in casi di eccezionale urgenza o gravità o in caso di disservizi alla piattaforma telematica sono accettate comunicazioni anche a mezzo fax, telegramma o pec (posta elettronica certificata).
2. Colui che effettua l’occupazione d’urgenza ai sensi del comma precedente deve attenersi alle prescrizioni tecniche indicate nel presente regolamento ovvero fornite dai tecnici dei servizi di viabilità competenti, nonché adottare tutte le misure previste dal D.Lgs. n. 285/1992 per i fini di sicurezza della circolazione e resta, comunque, responsabile, sotto il profilo civile e penale, per tutti i danni che potrebbero essere arrecati a persone e cose in conseguenza delle occupazioni anzidette.
3. La Provincia, verificata la natura dell’attività denunciata ai sensi del comma 1, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione può inibire la conclusione dei lavori e la prosecuzione dell’occupazione del suolo, anche ordinando la riduzione in pristino dei luoghi. Nel caso in cui la Provincia non riscontri le condizioni d’urgenza, l’occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 285/1992
4. Qualora sia accertata la ricorrenza delle condizioni, l’intervento effettuato si considera comunque provvisorio e la Provincia mantiene il potere di stabilire eventuali prescrizioni previste per il procedimento ordinario. Secondo tempi e modi che sono stabiliti in ragione della tipologia dell’intervento, la Provincia individua la documentazione necessaria per la definizione del provvedimento autorizzativo.
5. Per ogni richiesta relativa ad interventi di somma urgenza è dovuto l’importo ai sensi dell’Art. 38 lettera e) del presente Regolamento.
Art. 23 - Garanzia
1. La Provincia può richiedere la costituzione di una garanzia mediante:
• fidejussione bancaria;
• fidejussione assicurativa;
• fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze;
per un importo stimato sul valore delle spese di ripristino, da escutere in ipotesi di inottemperanza alle prescrizioni autorizzative da parte dei soggetti autorizzati.
2. La garanzia, comunque costituita, ha validità temporale a partire dalla denuncia di fine lavori, secondo i termini di seguito indicati:
• 6 mesi per attraversamenti o utenze singole;
• 12 mesi per le restanti opere;
è immediatamente escussa dalla Provincia a seguito di semplice avviso al titolare del provvedimento autorizzativo, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultimo ed è svincolata su richiesta dell’interessato previa verifica della regolare esecuzione dei lavori.
3. Con specifico riferimento alla garanzia fideiussoria:
− l’estinzione si ottiene solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Provincia;
− vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute entro il termine di 30 giorni dal
ricevimento della richiesta scritta da parte della Provincia, e si applica l’art. 1944 del Codice civile;
− vi è obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di avviso da parte della Provincia, senza necessità di preventivo consenso da parte del titolare del provvedimento autorizzativo.
4. La garanzia è decurtata delle eventuali spese che la Provincia sopporta per il ripristino del demanio stradale nelle originarie condizioni, qualora il titolare dell’autorizzazione o della concessione non vi
abbia provveduto, benché diffidato, o vi abbia provveduto in modo inadeguato.
5. Anche dopo lo svincolo della cauzione restano comunque a carico del titolare del provvedimento rilasciato tutti gli oneri necessari all'eventuale ripristino della sede stradale e delle relative pertinenze che presentano difformità dovute a vizi occulti delle opere dallo stesso realizzate, non rilevate all'atto del sopralluogo, nonché tutti i danni derivati da tali difformità.
Art. 24 - Abusivismo
1. Le occupazioni di suolo pubblico, lo svolgimento di attività soggette a provvedimenti autorizzativi della Provincia, effettuati senza i relativi atti, ovvero in difformità a quanto da questi prescritto, sono considerate abusive. Le opere relative ad accessi/passi pedonali e/o carrabili, privi dell’apposita tabella riportante gli estremi della concessione saranno considerati abusivi. Qualora in possesso di autorizzazione saranno soggetti per la mancata esposizione alla sanzione prevista dall’Art. 27 comma 11 del codice della strada D.Lgs. 285/1992.
2. Gli abusi commessi antecedentemente all’entrata in vigore del presente Regolamento possono essere sanati qualora gli interessati presentino, entro un anno dall’approvazione dello stesso, domanda di regolarizzazione formulata secondo le modalità previste nel provvedimento dirigenziale di cui al comma 5.
3. Esclusivamente le opere abusive compatibili con la sicurezza della circolazione stradale possono essere regolarizzate; le eventuali modifiche o variazioni richieste dalla Provincia per l’adeguamento alle esigenze di circolazione sono a carico dei richiedenti.
4. La domanda di autorizzazione in sanatoria è corredata dal pagamento delle spese di istruttoria del procedimento. Per la determinazione del canone si applica il Regolamento COSAP. Nei casi in cui sia pendente procedimento di contestazione per violazione al D.Lgs. n. 285/1992, la domanda di autorizzazione in sanatoria comporta anche il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo, ma non l’applicazione delle sanzioni accessorie di ripristino.
5. Le modalità di accesso alla sanatoria ed i mezzi per la loro diffusione sono individuati con provvedimento dirigenziale della struttura provinciale competente. Tale provvedimento è emanato di concerto con la struttura provinciale competente in materia di riscossione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, ai fini della determinazione del canone da corrispondere alla Provincia ex comma 4.
6. In caso di accertamento di violazione delle norme del D.Lgs n. 285/1992 per la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari non autorizzati o con autorizzazione decaduta o vietati ai sensi dell’art. 29, comma 3, la Provincia diffida l’autore alla loro rimozione. Decorsi inutilmente 10 giorni dalla comunicazione dell’atto, la Provincia provvede alla rimozione dell’opera abusiva e alla sua custodia. Questa, nelle more della rimozione, può provvedere ad oscurare il messaggio pubblicitario mediante copertura o disattivazione. Un verbale con affidamento in custodia dell’opera abusiva è redatto a seguito della rimozione; comunicazione dell’avvenuta rimozione e del luogo di deposito è data all’interessato contestualmente alla richiesta di rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per la rimozione, trasporto, custodia. È redatto apposito verbale altresì nell’ipotesi di restituzione dell’impianto o mezzo pubblicitario custodito. Qualora la custodia dell’opera abusiva superi i sei mesi, si procede alla distruzione o alienazione della stessa addebitandone le eventuali spese al trasgressore.
7. Con Decreto del Presidente la Provincia disciplina le modalità e gli oneri economici a carico del trasgressore laddove si provveda d’ufficio alla rimozione, trasporto, custodia, restituzione, alienazione o eventuale distruzione dei mezzi pubblicitari per i quali è stata emessa diffida alla rimozione, ovvero per i quali la Provincia è tenuta alla rimozione senza indugio ai sensi del Codice della strada.
Art. 25 - Modalità di pagamento delle sanzioni e quota di distribuzione dei proventi contravvenzionali
1. Le violazioni al D.Lgs n. 285/1992 sono contestate su apposito modulo fac-simile del verbale di accertamento, conforme al modello previsto dal D.P.R. n. 495/1992. Con Decreto del Presidente la Provincia disciplina le modalità di pagamento delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, nonché le quote percentuali di ripartizione dei relativi proventi tra le seguenti finalità generali:
a) per il miglioramento della circolazione stradale;
b) per il potenziamento ed il miglioramento della segnaletica;
c) per la fornitura di mezzi tecnici necessari ai servizi di polizia stradale;
d) per la fornitura di mezzi tecnici necessari alla struttura competente.
2. Una quota non inferiore al 10% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie è devoluta ad interventi mirati a garantire maggior sicurezza a beneficio degli utenti deboli.
Art. 26 – Trasferimento degli impianti ubicati nel sottosuolo e del soprassuolo
1. Qualora la Provincia, per motivi di viabilità e sicurezza della circolazione, sia tenuta a procedere alla modifica ed al rifacimento di tratti di strade, di manufatti stradali, ecc., gli impianti ubicati nel sottosuolo e soprassuolo stradale (cioè, le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche, ecc.) e altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse sono modificati o trasferiti, ove richiesto e nei limiti di fattibilità dell’opera stradale, in altra sede a cura e spese dei titolari dei provvedimenti autorizzativi.
2. Ai fini di una razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici, la Provincia di Salerno redige un piano generale dei sottoservizi nel sottosuolo, il quale sia coerente con i Piani Urbani dei Servizi adottati dai diversi Comuni, in ragione delle strade da costruire o su quelle che lo consentono.
Art. 27 – Ulteriori disposizioni inerenti i provvedimenti autorizzativi per le competizioni sportive e i trasporti eccezionali
1. Con riguardo alle modalità di presentazione delle domande e all’istruzione dei procedimenti, relativi al rilascio di autorizzazioni per le competizioni sportive e i trasporti eccezionali, le norme del presente Regolamento si applicano se non diversamente disciplinato, in via speciale, dalla normativa nazionale e regionale vigente.
2. Anche attraverso lo strumento della conferenza dei servizi, possono essere concluse intese fra la Provincia, quale ente competente al rilascio delle autorizzazioni, e gli altri soggetti, che in vario modo concorrono all’organizzazione di competizioni sportive significative, al fine di un più efficace coordinamento fra gli stessi.
3. Per i provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1, concernenti le attività previste dagli artt. 9, 10 e
104 del D.Lgs. n. 285/1992, la documentazione richiesta è indicata in allegato al presente Regolamento. Si tratta in particolare di:
− gare motoristiche;
− gare ciclistiche;
− gare podistiche, atletiche, con animali o con veicoli a trazione animale;
− circolazione delle macchine agricole eccezionali;
− circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità.
4. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione è subordinata alla stipula, da parte degli organizzatori, di un contratto di assicurazione contro la responsabilità civile che deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. Alla Dirigente della struttura competente è demandata la definizione dei limiti di garanzia se non previsti dalla normativa vigente.
5. Le istanze relative alle competizioni ed eventi vanno presentate e sottoscritte dal Legale rappresentante della società organizzatrice, almeno 30 giorni prima della loro effettuazione ed unicamente secondo i criteri riportati all’Art. 12 del presente Regolamento. Non verranno prese in considerazione istanze ricevute mediante altro mezzo ed inoltrate nei 30 giorni antecedenti la manifestazione.
CAPO IV – MEZZI PUBBLICITARI
Art. 28 - Definizione dei criteri per la redazione del piano generale della segnaletica e dei mezzi pubblicitari
1. La definizione dei criteri per la redazione del Piano Generale della Segnaletica e dei Mezzi Pubblicitari (P.G.S.M.P.) è demandata al Consiglio Provinciale secondo le seguenti linee generali, oltre a quanto disposto dalla normativa relativa alle zone tutelate dalla legislazione nazionale e regionale:
a) fornire tramite la segnaletica stradale informazioni aggiornate, complete e non ridondanti
sulla circolazione, lo stato delle strade ed ogni altra indicazione d’interesse dell’utente;
b) salvaguardare e valorizzare il paesaggio che abbia particolari caratteristiche panoramiche ed ambientali, da individuarsi in concorso con i Comuni, tramite lo strumento convenzionale;
c) riservare spazi pubblicitari per esigenze di pubblico interesse;
d) definire tipologia e criteri di ubicazione della segnaletica temporanea dei percorsi relativa alle competizioni sportive su strada;
e) disciplinare la collocazione e tipologia di impianti e mezzi pubblicitari tenendo conto delle
esperienze nazionali ed estere per l’eliminazione dei pericoli correlati alla sicurezza della circolazione con riguardo all’impiantistica, alla distribuzione sul territorio, alle tecniche costruttive degli impianti pubblicitari – se a messaggio variabile – e alla forma di comunicazione visiva o fonica, fissa o mobile – per quanto concerne il rumore, i colori, i disegni, etc. –.
2. Nelle more dell’entrata in vigore del P.G.S.M.P., è approvato il “Disciplinare per il Piano generale degli impianti pubblicitari”. Allegato e parte integrante del presente Regolamento, con cui si individuano: ubicazioni, prescrizioni e specifiche di installazione o modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie mobili e foniche a integrazione delle norme del presente Capo.
Art. 29 - Rilascio di autorizzazione o nulla osta per i mezzi pubblicitari
1. L’autorizzazione e il nulla osta alla collocazione, temporanea o permanente, di qualsiasi tipo di impianto o mezzo pubblicitario, in sede fissa o su veicolo, lungo o in vista di strade provinciali o regionali, sono subordinati anche alle disposizioni del presente Capo.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. Per le norme tecniche e le indicazioni circa le modalità di istallazione si fa riferimento al “Disciplinare per il Piano generale degli impianti pubblicitari”. Allegato e parte integrante del presente Regolamento
Art. 30 - Modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e di nulla osta
1. La domanda di autorizzazione per collocare un impianto o mezzo pubblicitario ovvero modificare il messaggio pubblicitario, corredata dalla documentazione indicata in allegato al presente Regolamento, è redatta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bollo, secondo quanto previsto all’Art. 12 del presente Regolamento. La domanda può anche essere cumulativa per tipologie analoghe purché riferita alla medesima località e per un massimo di 5 impianti.
2. Se la collocazione è prevista in aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell’ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente, ovvero in aree private, l’autorizzazione verrà rilasciata subordinatamente al parere favorevole degli Enti preposti a tale tutela, o all’atto di assenso del proprietario dell’area privata.
3. I soggetti autorizzati osservano le prescrizioni dettate dal Piano Territoriale Regionale, e dai Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, in particolare per la parte relativa ai vincoli ambientali e paesaggistici in cui ricadono le infrastrutture stradali. In caso di eventuali incompatibilità, si provvede alla revoca dei provvedimenti di autorizzazione per la posa dei cartelli pubblicitari.
Art. 31 - Collocazione dell’impianto o mezzo pubblicitario
1. I criteri cui rispondono gli impianti e mezzi pubblicitari, nonché le modalità di posizionamento e l’individuazione delle aree ove possono essere collocati, sono oggetto del P.G.S.M.P. A tal fine il territorio provinciale è suddiviso in zone aventi caratteri omogenei utili per una distribuzione dei mezzi pubblicitari coerente con le esigenze di tutela ambientale e di sviluppo economico.
2. Le distanze e le modalità previste dal D.P.R. n. 495/1992 per la posa di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari si intendono come minime. Distanze maggiori e specifiche di installazione anche per le aree non soggette a vincoli ambientali e paesaggistici di legge al fine di aumentare le condizioni generali di sicurezza stradale sono individuate nel P.G.S.M.P. ed in particolare nel “Disciplinare per il Piano generale degli impianti pubblicitari”. Allegato e parte integrante del presente Regolamento
3. In ogni caso è vietato collocare impianti pubblicitari, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari:
- sulle corsie esterne alle carreggiate;
- sulle cunette;
- sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- lungo le curve;
- in corrispondenza di intersezioni;
- in prossimità di segnali luminosi;
- sulle rotatorie;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in prossimità dei raccordi verticali concavi o convessi segnalati;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali;
- sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- su monumenti e fontane, su alberi, xxxxxxx e siepi.
4. Al di fuori dai centri abitati non è consentita la collocazione di impianti ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile in posizione trasversale per senso di marcia dei veicoli, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti.
5. In corrispondenza degli accessi carrai la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari rispetta distanze tali da garantire la visibilità ai veicoli impegnati nelle manovre di entrata e di uscita.
6. Qualora l’impianto pubblicitario rimanga inutilizzato per più di 15 giorni consecutivi l’autorizzazione decade automaticamente. Il titolare ha l’obbligo di segnalare alla Provincia la sua temporanea inutilizzazione nella stessa giornata in cui ha luogo la rimozione del mezzo pubblicitario supportato dall’impianto. Analogamente il titolare provvede al ripristino del mezzo pubblicitario sull’impianto. Qualora sia accertata l’inutilizzabilità dell’impianto e non siano pervenute le comunicazioni di cui sopra, l’autorizzazione si intende parimenti decaduta con obbligo del titolare alla rimozione di quanto in opera.
Art. 32 - Obblighi del titolare dell’autorizzazione
1. Il titolare dell’autorizzazione è responsabile dell’impianto e del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, dell’osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione nonché, in caso di cessazione dell’autorizzazione o di rimozione volontaria o coattiva, del ripristino della situazione preesistente.
2. Egli è tenuto a:
- osservare le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare;
- verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e della sua struttura di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari per la corretta manutenzione;
- adempiere nei tempi richiesti alle prescrizioni impartite dalla Provincia per intervenute e motivate esigenze;
- procedere, nel caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione, alla rimozione entro i termini indicati nei provvedimenti amministrativi;
- fissare saldamente sul mezzo pubblicitario una targhetta metallica sulla quale sono riportati
tutti i dati identificativi dell’autorizzazione, come previsto dall’art. 55 del D.P.R. n. 495/92.
3. Qualora sia accertato che lo stato di conservazione non è più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, la Provincia può richiedere il ripristino assegnando un termine. Trascorso tale termine, si procede alla rimozione coattiva come previsto dall’art. 24, addebitando al titolare del provvedimento le relative spese.
Art. 33 - Durata e termini delle autorizzazioni pubblicitarie
1. La durata delle autorizzazioni pubblicitarie ordinarie è di tre anni, ma la Provincia può definire una durata inferiore per motivate ragioni.
2. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nel relativo atto.
3. Il nulla osta di competenza della Provincia decade alla scadenza dell’autorizzazione comunale e,
comunque, non può essere superiore a tre anni.
4. L’autorizzazione ed il nulla osta possono essere revocati in caso di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o a seguito di altro motivo per cui il presente Regolamento prevede la revoca degli atti autorizzativi.
Art. 34 - Occupazione del suolo pubblico
1. Gli impianti, i mezzi pubblicitari ed i cartelli direzionali disciplinati dagli artt. 134-136 del D.P.R. n. 495/92 possono essere collocati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36, su fasce di pertinenza stradali ed altre aree di proprietà della Provincia.
2. Alla scadenza dell’autorizzazione o del nulla-osta, la struttura su cui sono collocati i cartelli pubblicitari e quelli direzionali previsti nel comma precedente è acquisita senza oneri economici al patrimonio della Provincia, qualora se ne valuti l’opportunità; in caso contrario, essa è rimossa.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 134 e 136 del D.P.R. n. 495/1992 e
prive di scadenza decadono se non rinnovate entro un anno dall’entrata in vigore del presente
Regolamento. Il rinnovo è a richiesta dei soggetti interessati ed è subordinato al rispetto delle
condizioni previste dalla vigente normativa per il rilascio dell’autorizzazione.
Art. 35 - Preinsegne di esercizio e segnali
1. Caratteristiche e forma delle preinsegne di esercizio sono definite nel P.G.S.M.P. con specifico riferimento a quelle previste per i segnali di indicazione ex art. 134, comma 1, lett. b) e c) del D.P.R. n. 495/1992.
2. Le preinsegne possono contenere informazioni supplementari, quali il numero telefonico dell’azienda e l’indicazione dei prodotti trattati, e non sono poste sullo stesso impianto dei segnali ex art. 134 del
D.P.R. n. 495/1992.
3. Gli impianti di supporto contengono un numero massimo di sei preinsegne. Nei limiti della conformazione della strada, non più di due impianti possono essere affiancati. Qualora gli impianti non siano affiancati, ovvero trattasi di terzo impianto, si deve rispettare una distanza minima definita nel P.G.S.M.P.
Art. 36 - Canoni e corrispettivi
1. Gli impianti, i mezzi pubblicitari ed i cartelli direzionali disciplinati dagli artt. 134-136 del D.P.R. n. 495/1992, autorizzati ad essere collocati lungo o in vista della strada provinciale, sono soggetti al Regolamento provinciale C.O.S.A.P. se in fascia di pertinenza stradale ovvero di proprietà provinciale.
2. Per il rilascio della autorizzazione è comunque dovuto un corrispettivo economico, ai sensi dell’art. 53, comma 7, del D.P.R. n. 495/1992, relativo alle attività effettuate dalla Provincia e connesse alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti di regolarità dell’opera per il periodo autorizzato.
3. La definizione dell’importo del corrispettivo economico, e sue modalità di pagamento, è demandata al Consiglio Provinciale. In alternativa è fatta salva la riserva da parte dell’amministrazione di prevedere l’introduzione di un canone non ricognitorio ai sensi di quanto disposto dall’Art. 00xxx
XXXX X – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 - Sanzioni
1. Salvo diversa disposizione di legge, ed in forza della previsione di cui all’art. 7 bis del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali“, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni.
2. Una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 300,00 è dovuta per la tardiva presentazione della denuncia di inizio e fine lavori, prevista anche nel caso di occupazioni d’urgenza.
3. Una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30,00 a € 180,00 è dovuta per la tardiva presentazione della comunicazione di voltura dei provvedimenti autorizzativi, oltre al recupero dei diritti di bollo. Se la violazione riguarda autorizzazioni relative alla pubblicità, la sanzione è raddoppiata. Qualora non vi sia comunicazione di voltura entro un anno dal trasferimento dell’opera o attività a cui si riferisce il provvedimento autorizzativo, questo decade.
4. Nei confronti di chiunque (persona fisica o giuridica) sia incorso in una violazione alle presenti norme
o a quelle di legge relativamente alla materia della pubblicità, come disciplinata dall’art. 23 del D.Lgs
n. 285/1992 e suo Regolamento di esecuzione, alcuna autorizzazione all’installazione di impianti o mezzi pubblicitari può essere rilasciata fino a quando non siano estinti gli obblighi connessi alla sanzione.
5. La definizione delle modalità di pagamento e l’individuazione della struttura provinciale competente ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981 è definita con Decreto del Presidente della Provincia, fatto salvo quanto disposto in materia di riscossione coattiva, per cui si rinvia al “Regolamento provinciale in tema di riscossione delle entrate”.
Art. 38 - Quantificazione delle spese istruttorie
1. Le spese istruttorie sono dovute nell’ipotesi di domanda di autorizzazione, concessione e nulla osta, richiesta di modifica, richiesta di proroga, richiesta di rinnovo, richiesta di rinuncia, revoca o disdetta, richiesta di riesame del provvedimento di rigetto della domanda ovvero di accoglimento parziale della stessa o di diniego del provvedimento autorizzativo. Le spese istruttorie sono rimborsate se l’istanza di riesame è accolta con provvedimento che recepisce integralmente le motivazioni. Le spese istruttorie, comprensive di sopralluogo, hanno importo che varia in base alla tipologia del
provvedimento, vanno effettuate mediante versamento sul c.c.p. 10104842 intestato ad : PROVINCIA DI SALERNO – UFFICIO CONCESSIONI – SALERNO. In particolare gli importi per le relative istanza sono di seguito riportati e distinti per categorie:
a) Per cartelli o altri mezzi pubblicitari:
i. Insegne e preinsegne di attività commerciali, industriali e artigianali € 77,50;
ii. Pubblicità di attività commerciali, industriali e artigianali € 150,00;
iii. Impianti pubblicitari con messaggio variabile (elettronico) € 210,00.
b) Concessione o nulla osta a costruire riguardanti attività:
i. Enti pubblici € 77,50;
ii. Insediative e agricole € 77,50;
iii. Industriali €120,00
c) Sopralluogo tecnico per svincolo polizza fidejussoria, voltura di concessione e manifestazioni
ed eventi € 77,50.
d) Sopralluogo tecnico ovvero collaudo tecnico del percorso, se necessari, per competizioni
sportive su strada e circolazione di veicoli o trasporti eccezionali: € 155,00.
e) Procedure semplificate per il rilascio di alcune tipologie di autorizzazioni e concessioni (con particolare riferimento alle spese di gestione amministrativa e sopralluogo tecnico di verifica corretto ripristino per lavori di somma urgenza) € 100 (da versare entro 5gg dalla presentazione della domanda dandone tempestiva comunicazione alla Provincia attraverso i canali messi da questa a disposizione. Il Servizio Gestione Demanio Stradale verificherà a consuntivo entro il 30 marzo dell’anno successivo a quello di osservazione l’effettivo avvenuto pagamento ed in caso di difformità in fase di opportuna rendicontazione provvederà ad emettere provvedimenti di recupero crediti).
Le spese istruttorie sono dovute per ogni singola tipologia di intervento, opera o attività, anche se richieste, ove consentito, con unica istanza. Qualora nella domanda di autorizzazione o concessione o nulla osta siano presenti più tipi di intervento (es. accesso carrabile, attraversamento idrico, recinzione), opere o attività, si procede al cumulo delle spese istruttorie. Quando la domanda riguarda un singolo edificio adibito ad abitazione privata, il cumulo non può superare € 155,00. Nel caso di impianti pubblicitari il cumulo non può superare € 300,00.
Il diniego alla realizzazione delle opere richieste o la rinuncia del richiedente non danno diritto al rimborso delle somme versate.
In aggiunta al corrispettivo per le spese d’istruttoria necessarie al rilascio delle autorizzazioni, concessioni e nulla osta, il soggetto richiedente deve altresì provvedere al pagamento del relativo canone nei casi previsti dal Regolamento C.O.S.A.P.
Art. 38 bis – Collegamento delle entrate derivanti dai proventi delle spese istruttorie e di sopralluogo per visite tecnico-ispettive nei Servizi erogati dall’Ufficio Concessioni al capitolo delle uscite per spese relative alle missioni del personale in forza al Settore Viabilità e Trasporti.
1. I costi per le spese di istruttoria e per i sopralluoghi sostenuti dal personale dipendente nell’espletamento delle funzioni istituzionali strettamente correlate ai servizi erogati dall’Ufficio Concessioni sono finanziati con quota parte delle spese sostenute dall’utente in occasione della domanda per il rilascio di un atto autorizzatorio o di altri servizi. Tale quota parte è utilizzata per il rimborso dei costi di gestione.
2. In sede di definizione del Bilancio, la misura della dotazione utile a coprire i costi di gestione sarà calcolata sulla base del numero complessivo di domande acquisite al protocollo generale dell’Ente nell’annualità precedente e dal rispettivo importo riscosso dagli Uffici preposti.
3. All’uopo si prevede l’istituzione di un apposito capitolo di spesa dedicato al rimborso dei costi di gestione per l’effettuazione delle visite ispettive da parte del personale del Settore Viabilità e Trasporti, collegato al capitolo di entrata di cui al presente articolo;
4. Le missioni dei dipendenti sono gestite ed approvate attraverso apposita piattaforma software mediante la quale vengono tracciati tutti i tragitti effettuati in riferimento alle attività svolte ed alle strade provinciali interessate. Attraverso detta piattaforma viene anche effettuata la programmazione e rendicontazione economica delle missioni al fine di effettuare un puntuale controllo di gestione.
Art. 39 - Aggiornamento delle sanzioni e degli oneri economici
1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle spese istruttorie è aggiornata, con Decreto del Presidente la Provincia (art. 2, comma 1, lett. p), ogni due anni in misura pari all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.
2. Per i corrispettivi di cui all’art. 36, comma 2, si procede all’aggiornamento con i medesimi criteri di cui al comma precedente sulla base di un prezzario annuale, come previsto dall’art. 53, comma 7, del
D.P.R. n. 495/1992.
Art. 39bis Affidamento da parte della Provincia del servizio di accertamento e riscossione del canone
1. Ove la Provincia lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, le attività di liquidazione, accertamento e riscossione del canone potranno essere affidate, anche disgiuntamente, sia alla propria struttura tramite le risorse strumentali ed umane disponibili, sia ad altro soggetto, eventualmente a terzi come previsto dalla normativa vigente.
2. L’individuazione del sistema più adeguato per le attività di liquidazione e accertamento del canone è stabilito con decreto del Presidente della Provincia, nell’ambito della più ampia organizzazione generale degli uffici e dei servizi, in virtù delle necessità dell’Ente.
Art. 40 - Disposizioni transitorie
1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, Decreto del Presidente la Provincia procede agli adempimenti ad essa delegati.
2. Le concessioni, le autorizzazioni ed i nulla osta rilasciati fino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento restano validi sino alla loro scadenza e possono essere rinnovati, ove nulla osti, a richiesta del titolare. La Provincia ha facoltà di revocare il provvedimento amministrativo nel caso di incompatibilità con le disposizioni dettate dalla legislazione vigente o dal presente Regolamento.
3. Nelle more dell’adozione del P.G.S.M.P., le autorizzazioni concesse per la collocazione dei mezzi pubblicitari si intendono precarie e revocabili in qualunque momento la Provincia lo ritenga opportuno, a seguito del verificarsi di situazione ritenute ostative, derivando – dal permanere dell’impianto – pregiudizio a diritti o interessi generali.
Art. 41 - Entrata in vigore e pubblicità
1. Il presente Regolamento entra in vigore il .
ALLEGATO 1 - (rifer. art. 12) Provvedimenti autorizzativi stradali: prescrizioni riguardanti la realizzazione di alcune tipologie di opere o l’effettuazione di attività (ad esclusione della materia relativa alla pubblicità)
a) delle prescrizioni in genere
All’interno della delimitazione del centro abitato, il Comune competente per territorio deve sovraintendere alla corretta esecuzione dei lavori, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall’Ente gestore della strada.
La realizzazione di rotatorie o di infrastrutture stradali sovrappassanti o sottopassanti la sede stradale, così come l’esecuzione di opere di urbanizzazione, da eseguirsi a carico di soggetti terzi, che comportino variazioni plano-altimetriche della sede stessa ovvero della fascia di pertinenza e della fascia di rispetto, date le particolari caratteristiche costruttive, devono essere proposte dai Comuni, in tal modo con la sottoscrizione dell’atto autorizzativo potranno essere determinate le relative competenze gestionali. In tali casi se il Comune proponente è anche Ente gestore della strada ai sensi della convenzione prevista dall’art.3 del Regolamento deve essere acquisito il parere preventivo della Provincia.
I lavori a cui le autorizzazioni, concessioni e nulla osta si riferiscono devono essere eseguiti da ditta specializzata nel settore e nel rispetto della normativa vigente.
Il titolare del provvedimento autorizzativo deve comunicare via fax l’inizio e fine lavori, rispettivamente entro i cinque giorni antecedenti l’avvio dell’attività e successivi alla sua conclusione. Tali comunicazioni vanno inviate sia al responsabile territoriale competente del Servizio di gestione viabilità che al Servizio concessioni viabilità i cui riferimenti sono comunicati con i provvedimenti autorizzatori.
La ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori deve conservare in cantiere copia di tutti i documenti facenti
parte dell’autorizzazione.
I lavori autorizzati di massima devono essere iniziati di massima entro tre mesi dalla data di invio del provvedimento autorizzativo e devono essere ultimati entro 1 anno dal loro inizio.
Oltre a quanto definito all’art.32 del presente Regolamento il titolare del provvedimento autorizzativo deve:
a) richiedere, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori, al competente Servizio di gestione della viabilità specifica ordinanza volta a disciplinare la circolazione nei pressi del cantiere, qualora si verifichino, causa l’esecuzione dei lavori, restringimenti della carreggiata tali da modificare e/o interrompere la circolazione stradale, tale provvedimento non esonera il titolare del provvedimento autorizzativo dalle responsabilità derivanti da una imperfetta esecuzione dei lavori, che devono essere resi conformi alle vigenti disposizioni legislative in tema di progettazione ed esecuzione delle opere stradali;
b) ottemperare a tutte le disposizioni di ordine generale o particolare, relative allo svolgimento dei lavori ed alle loro modalità, nonché lievi varianti, che in qualsiasi tempo, sono impartite dall’Ufficio Tecnico della Provincia di Salerno nell’interesse della proprietà stradale e per la tutela del transito;
c) riparare prontamente tutti i danni che in dipendenza della esecuzione, manutenzione, assistenza, uso, variazione e rimozione delle opere concesse, potranno derivare, sia alla strada e sue pertinenze che ai terzi, rimanendo sempre responsabile di qualsiasi danno;
d) tenere sgombra la sede stradale o le sue pertinenze da materiali di qualsiasi genere che siano di
impiego o di risulta per l’esecuzione, esercizio e manutenzione delle opere autorizzate;
e) uniformarsi a tutte le disposizioni che i funzionari dell’Ufficio Tecnico provinciale daranno nell’interesse del pubblico transito e della buona conservazione della strada per la manutenzione delle stesse;
f) demolire o modificare le opere quando la loro esecuzione non risulti conforme alle condizioni sovraspecificate. Nel caso in cui non esegua tale demolizione o modificazione nel termine prefissato dal Servizio competente, il titolare del provvedimento autorizzativo riconosce all’Ente proprietario della strada la facoltà di eseguire direttamente addebitando al titolare del provvedimento autorizzativo medesimo il relativo onere e ammette che in tale fattispecie non necessitano formalità amministrative o giudiziarie di alcun genere;
g) tener sollevato ed indenne l’Ente proprietario e quello gestore della strada da qualsiasi domanda di risarcimento di danni da parte di terzi per inconvenienti o sinistri che possano eventualmente derivare in conseguenza delle opere oggetto del provvedimento autorizzativo;
h) farsi carico (con trasmissione dell’onere ai successori od aventi causa) delle spese per la conservazione in buono stato delle nuove opere, nonché quelle relative all’Atto Disciplinare nel caso in cui una delle due parti ne chieda la registrazione ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131;
i) provvedere a sue spese e senza pretesa di indennizzo alcuno ai lavori che, per corrispondere ad esigenze della viabilità, l’Ente proprietario della strada intende compiere sulla medesima o sue pertinenze, laddove si renda necessario variare, rimuovere ovvero o comunque incidere sull’oggetto del provvedimento autorizzativo.
b) accessi
Sono considerati accessi carrabili o pedonali, indipendentemente dalle loro modalità costruttive, quegli spazi identificabili fisicamente, attraverso i quali si costituisce un passaggio e un transito tra la proprietà provinciale e privata con limitazione dell’utilità pubblica dell’area derivante dall’azione di accedere.
Gli accessi carrabili, anche quelli esenti da occupazione e quindi dal pagamento della COSAP, sono individuati a cura dell’intestatario con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’Ente, da collocare in proprietà privata ad una distanza minima di m. 2,00 dal confine stradale o in aderenza a eventuali muri, recinzioni o cancelli. Il segnale ha dimensioni di 45 x 25 cm e indica zone per l’accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige il divieto di sosta. Sulla parte alta del segnale deve essere indicato l’Ente proprietario della strada che rilascia l’autorizzazione, in basso deve essere indicato il numero di concessione e l’anno del rilascio. La mancata indicazione dell’Ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto.
Gli accessi carrabili secondari ed a uso agricolo, anche quelli esenti, devono essere indicati con i delineatori di accesso, di cui all’art. 174 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. (Fig. II 469). Le modalità di messa in opera sono stabilite nell’autorizzazione. L’installazione di tali delineatori e del segnale di cui sopra, sono obbligatori solo fuori dai centri abitati.
Ai fini del calcolo del canone la larghezza dell’accesso è misurata alla distanza di metri 1 dal filo del bordo bitumato della sede stradale in assenza di cancello o qualora lo stesso sia posto ad una distanza superiore a metri 1. La larghezza dell’accesso è misurata in corrispondenza al cancello stesso qualora sia posto ad una distanza inferiore a metri 1. Nel caso di strada non bitumata, la linea di riferimento sarà il bordo della corsia stradale.
Figura 1: schema accesso
Sono esclusi dal canone gli accessi (c.d. “a raso”) che si aprano direttamente nella strada provinciale senza interessamento della banchina o del marciapiede perché inesistenti e quindi senza occupazione di suolo pubblico.
Le aree destinate a lottizzazione dai Piani Regolatori Generali Comunali (PRGC), devono essere dotate di viabilità interna con formazione di un unico innesto sulla strada del demanio provinciale e/o regionale che devono essere autorizzati dall’Ente gestore della strada su domanda del Comune interessato. In
particolari situazioni può essere autorizzata la formazione di due innesti ad unico senso di circolazione opportunamente distanziati ed attrezzati al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
Per l’apertura di accessi lungo le strade si devono rispettare le norme di cui agli artt. 44 - 45 – 46 del
D.P.R. n. 492/92, e deve essere incentivata la costruzione di una strada parallela a quella principale, ove far confluire le immissioni laterali, limitando le intersezioni a raso con l’asse principale.
L’accesso di massima deve avere le seguenti caratteristiche:
a) larghezza è definita dall’Ente gestore della strada in ragione delle esigenze funzionali del manufatto e
della sicurezza della circolazione;
b) l’inizio della pendenza di una eventuale rampa deve avere luogo alla distanza di m. 5 dal ciglio della
strada; detto tratto lungo m. 5 deve risultare orizzontale ed allo stesso livello del piano stradale;
c) essere bitumato e realizzato in modo da consentire un’agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale. La bitumatura deve iniziare dal ciglio pavimentato della strada e per la lunghezza minima di m.5 e massima di m.50;
d) chiusura della proprietà con cancello arretrato di almeno m. 5 dal limite della carreggiata e con
l’apertura verso l’interno e/o dotato di sistema di apertura automatica;
e) deve essere evitata la formazione di ristagni di acqua ed essere sistemato altimetricamente in modo che le acque non si riversino sulla sede stradale, e deve essere garantito il deflusso delle acque meteoriche provenienti dalla strada convogliandole nei fossi esistenti o secondo il naturale declivio del terreno;
f) non deve creare situazioni di pericolo o di intralcio alla viabilità stradale;
g) la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni fronte accesso ha carattere di eccezione e deve essere limitata allo spazio strettamente necessario al transito dei veicoli e/o pedoni;
h) autorizzato ad esclusivo uso. Gli usi possono essere: privato, pubblico, industriale, commerciale, agricolo;
Sono oneri particolari a carico del titolare del provvedimento autorizzativo dell’accesso e riguardano anche l’area della strada antistante all’accesso:
a) lo sgombero, sia sulla banchina stradale che sul manufatto, della neve anche se accumulata in
conseguenza all’attività di pulizia della strada eseguita direttamente o a mezzo di impresa appaltatrice;
b) l’asportazione costante di fango e detriti dal piano di transito dell’accesso;
c) la pulizia della copertura di regola almeno una volta l’anno con trasporto a rifiuto dei materiali ricavati
dalla pulizia;
d) l’obbligo di modificare e adeguare l’accesso al piano stradale a seguito di interventi di manutenzione svolti dall’Ente gestore della strada secondo le prescrizioni date da questo.
e) l’obbligo di collocare in maniera visibile e consultabile dal personale di vigilanza, un’apposita tabella riportante gli estremi del provvedimento autorizzativo: numero concessione/autorizzazione rilasciata dalla Provincia e relativa data di rilascio.
L’Ente gestore della strada può negare l’autorizzazione per nuovi accessi, passi carrabili, diramazioni ed innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d’uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza o comunque in condizioni orograficamente difficili, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt. 16 -18 del D.Lgs. n. 285/92.
È consentita l’apertura di accessi provvisori, dalla durata massima di un anno, per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e di divieto. Inoltre quando possibile devono essere rispettate le condizioni previste nell’art. 46, comma 2, del
D.P.R. n. 492/92.
L’accesso provvisorio o da cantiere deve essere segnalato tramite apposita segnaletica di pericolo Figura II 35 art. 103 con pannello integrativo (Tabella II 6) "Uscita mezzi". Ai lati dell’apertura a m. 5 dal ciglio bitumato dovrà essere posto il cartello di divieto di accesso diametro cm. 60-90 (Figura II 46 art. 116) con pannello integrativo "Ai mezzi non autorizzati" (Tabella II 6).
Le acque superficiali provenienti dalla proprietà privata devono essere raccolte e smaltite con propria tubazione di scarico restando tassativamente vietato che le stesse vengano scaricate nel fosso stradale.
c) copertura fosso
Non è consentita la copertura dei fossi stradali o la formazione di terrapieni lungo tutto il fronte della proprietà privata ad eccezione della zona strettamente necessaria alla realizzazione degli accessi ad eccezione di specifica deroga dell’Ente gestore della strada per la realizzazione di manufatti a favore della sicurezza stradale quali la costruzione di marciapiedi o altre strutture se previste nei PRGC. Laddove autorizzata, la copertura del fosso deve essere:
a) correttamente dimensionata e corredata da idonea relazione idrogeologica che ne definisca le caratteristiche di funzionamento in relazione alla sua collocazione territoriale;
b) formata con tubi autoportanti in cemento del diametro interno adeguato a consentire il regolare smaltimento delle acque piovane senza la formazione di ristagni sulla sede stradale e in genere non inferiore a m.0,50 oppure in p.v.c. di portata equivalente, disposti su un letto di calcestruzzo di cemento di conveniente spessore ed in modo che la loro generatrice superiore risulti più bassa dell’adiacente banchina stradale di m. 0,2. I tubi devono essere muniti alle estremità di muri di testata in calcestruzzo di
m. 0,4 di spessore e con fondazioni spinte almeno a m. 0,4 sotto il fondo normale del fosso;
c) il piano superiore della copertura va in calcestruzzo e deve risultare allo stesso livello della sede stradale, in piano, e deve essere sagomato a cunetta .alla francese. ovvero con corda di m.1 e saetta di cm.5 e deve avere griglie mobili e transitabili con interasse non maggiore di m. 10/15, in modo da rendere più agevole lo spurgo della copertura. garantiscano il deflusso delle acque meteoriche provenienti dall’accesso convogliandole nei fossi esistenti o secondo il naturale declivio del terreno;
d) l’asse della copertura deve corrispondere a quello del fosso;
e) il terreno, cui la copertura dà accesso, deve altimetricamente essere disposto o sistemato in modo che le acque non abbiano in alcuna maniera a riversarsi sulla strada, sovrastando alla copertura stessa;
f) la fascia di suolo derivante dalla copertura antistante la proprietà privata non può essere adibita a parcheggio e deve essere divisa dalla circolazione della strada mediante la posa di cordolo spartitraffico con formazione di aiuola o marciapiede;
g) conforme alle prescrizioni che l’Ente gestore della strada ritiene opportune in ragione della miglior
tecnica costruttiva e funzionale a salvaguardia della sicurezza della circolazione e dei manufatti stradali.
d) attraversamenti, occupazioni ed uso delle strade e delle pertinenze stradali
Gli attraversamenti e le percorrenze stradali sono consentiti se conformi al piano generale dei sottoservizi nel sottosuolo di cui all’art.27 del Regolamento, che va redatto tenuto conto delle previsioni contenute nella Direttiva del 3 marzo 1999 del Ministro dei Lavori Pubblici e degli sviluppi tecnologici di settore.
I provvedimenti autorizzativi concernenti gli attraversamenti e l’uso, nonché le occupazioni della sede stradale e relative pertinenze, sono rilasciate solo in caso di assoluta necessità e previo accertamento tecnico dell’Ente gestore della strada.
Sono considerate innesti o allacciamenti a impianti di erogazione di pubblici servizi tutte le opere necessarie e di collegamento al collettore ovvero alla linea principale per poter usufruire del servizio erogato da enti o società. Esse devono essere parallele all’asse stradale se poste in senso longitudinale alla strada e perpendicolari all’asse stradale negli attraversamenti. È considerata percorrenza l’innesto o l’allacciamento la cui lunghezza è superiore a 50 metri.
Di massima la strada e sue pertinenze non devono essere interessate da attraversamenti o percorrenze di tubi, cavi a altre opere non connesse alla funzionalità della strada. In mancanza di alternative praticabili, i cavi o le tubazioni potranno essere posati a lato della strada senza interessare il piano viabile bitumato ed alla distanza massima possibile dal margine della carreggiata.
La manomissione della carreggiata stradale ha caratteristiche di eccezionalità ed i passaggi sotterranei possono essere autorizzati solo in caso di assoluta necessità. In tal caso gli attraversamenti sotterranei devono avvenire ortogonalmente all’asse stradale e di regola mediante trivellazione orizzontale o con l’utilizzo di macchina spingitubo, mentre le percorrenze longitudinali vanno effettuate con trivellazione o in subordine, se ne viene accertata l’impossibilità tecnica, con scavo a cielo aperto e taglio netto della pavimentazione asfaltica.
I lavori di scavo autorizzati devono essere effettuati in modo da lasciare libera metà della strada ed
eseguiti nella larghezza minima necessaria alla posa dell’impianto.
La profondità minima a cui deve trovarsi l’estradosso delle condutture o dei controtubi non potrà essere
inferiore a m. 1 al di sotto del piano viabile.
Qualora la posa delle condutture avvenga fuori dalla carreggiata stradale, in corrispondenza di tratti di strada dove è prevista, sulla base delle caratteristiche geometriche, l’installazione di una barriera metallica di sicurezza, la profondità minima a cui deve trovarsi l’estradosso delle condutture non potrà essere inferiore a m. 1,50 al di sotto del ciglio stradale.
Modalità esecutive di posa dei sottoservizi con scavo a cielo aperto sono le seguenti:
a) le condutture sono posizionate sopra uno strato di calcestruzzo o sabbia dello spessore non inferiore a cm. 10 e opportunamente protette da uno strato di calcestruzzo o sabbia di pari spessore;
b) i prodotti di risulta provenienti dagli scavi devono essere trasportati a rifiuto senza accatastamento anche temporaneo sulla sede stradale;
c) tutti gli scavi subito dopo la posa delle condutture devono essere riempiti con materiale anidro granulare classificabile nel gruppo A1 (con pezzatura variabile e non superiore ai cm.8-10) corretto con apporto di legante idraulico a lenta presa in ragione di 50 kg/mc, posto in opera a strati successivi di spessore non superiore a 20 cm., compattati con idonei mezzi meccanici - che devono risultare sempre disponibili in cantiere - ed usando tutte quelle cautele dettate dalla buona pratica e atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni del piano viabile e delle pertinenze stradali;
d) per gli scavi per allacciamenti trasversali in stacco dalla condotta principale posta longitudinalmente il riempimento va fatto con magrone di calcestruzzo dosatura non inferiore a 80 Kg/mc.;
e) a compattamento avvenuto, prima dell’apertura al traffico veicolare, deve essere effettuato il ripristino provvisorio della pavimentazione bituminosa mediante stesa di uno strato di collegamento (binder) dello spessore di cm.15, tempestivamente ricaricato su eventuali cedimenti;
f) dopo giorni 60 (sessanta), salvo casi particolari da autorizzare di volta in volta deve essere realizzato il ripristino definitivo, previa fresatura da cm.3 fino a cm.4 della pavimentazione esistente, come sotto indicato:
− per le pose longitudinali, su sede stradale bitumata di larghezza superiore a m.6, la larghezza deve corrispondere a metà della stessa;
− nel caso lo scavo avvenga a meno di m. 1 dalla mezzeria ovvero per carreggiate stradali inferiori ai
m.6 il ripristino deve interessare tutta la sede stradale;
− nel caso in cui la percorrenza avvenga in banchina bitumata il ripristino deve essere limitato alla larghezza della stessa;
− per gli stacchi e gli attraversamenti stradali, il ripristino deve avere una larghezza di m.3
per parte misurati dall’asse di scavo e cinque per attraversamenti di strade ad alta percorrenza o ex statali;
− in corrispondenza di cigli, scarpate e banchine non bitumate che dovessero essere tagliati, la relativa sagoma va ripristinata mediante riporto di misto cementato e con gli ultimi cm.20 in terreno vegetale perfettamente sagomato;
g) i ripristini definitivi devono essere eseguiti con l’utilizzo di macchina vibrofinitrice e non vanno
accettate variazioni di quota o sobbalzi tra le due pavimentazioni;
h) a completamento dei lavori di ripristino si deve procedere alla sigillatura dei giunti con bitume liquido modificato colato a caldo, al ripristino della segnaletica orizzontale ed al ripristino delle pertinenze stradali manomesse durante l’esecuzione dei lavori.
Tutti i pozzetti di ispezione degli allacciamenti privati di norma devono essere posizionati fuori dalla sede stradale e dalla sua fascia di pertinenza. I pozzetti di ispezione degli allacciamenti privati per i quali non è tecnicamente possibile osservare quanto sopra disposto e gli altri pozzetti di ispezione per il funzionamento della rete di distribuzione ovvero manufatti equivalenti presenti sulla carreggiata stradale devono essere espressamente autorizzati e devono essere mantenuti a perfetto livello della superficie, ripristinandoli nel tempo anche in dipendenza di lavori manutentivi (es. bitumatura, lievi abbassamenti del piano viabile conseguenti a fresatura, ecc.) realizzati dalla Provincia di Salerno.
La qualità dei materiali e delle miscele impiegate, nonché la loro posa in opera, devono rispettare i requisiti indicati nelle norme tecniche di capitolato in uso dalla Provincia di Salerno sia per la costruzione di opere stradali che per lavori di pavimentazione stradale.
Prima della stesa del manto bituminoso (tout-venant), deve essere garantito un compattamento del materiale di sottofondo superiore od uguale a 80 MPa da verificarsi con prove di piastra da richiedere al Servizio provinciale competente.
La Provincia può effettuare, specie sui ripristini di maggiore importanza, verifiche degli spessori, prove di laboratorio o in sito, e carotaggi, per accertare che le modalità prescritte siano state osservate. Dette verifiche sono eseguite, per quanto possibile, nel corso dei lavori, con i relativi oneri a carico del titolare del provvedimento autorizzativo.
In relazione a nuove tecnologie di riempimento e in particolare a miscele cementizie a bassa resistenza, nonché ad altre che la Provincia si impegna a valutare, potranno essere modificate con provvedimento dirigenziale le predette indicazioni, a favore di nuove particolari modalità tecniche di realizzazione dei ripristini interessati.
Nel caso in cui sia previsto il rifacimento del manto stradale, oppure la Provincia debba comunque provvedere direttamente al suo rifacimento o ancora vi siano altre percorrenze autorizzate lungo lo stesso tratto di strada, possono essere definite, dal Servizio competente al rilascio del provvedimento
autorizzativo, modalità esecutive diverse che siano più vantaggiose per una buona gestione della strada in relazione alle singole quote di intervento di competenza dei vari titolari dei provvedimenti autorizzativi. Le cassette di derivazione o altri manufatti contenenti valvole di riduzione di pressione, contatori o altri dispositivi che devono essere resi accessibili per manutenzione o controllo vanno posizionati a m.3 dal confine proprietà debitamente protetti, oppure inseriti all’interno dei muri di contenimento, all’interno dell’area privata delimitata da recinzioni o incassati nelle recinzioni stesse o dei fabbricati senza ingombro della sede stradale, banchina o marciapiede.
Negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile, nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza (art. 66 comma 5 D.P.R. n. 492/92).
Gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della piattaforma stradale con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all’altezza del sostegno misurata dal piano di campagna, più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto.
Le opere sopraelevate longitudinali devono essere di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali ed i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio ad una distanza dal margine della strada uguale all’altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell’occupazione sopraelevata longitudinale all’esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare, in ogni caso al di fuori della piattaforma stradale.
Per quanto concerne la classificazione delle linee elettriche, l’altezza dei conduttori e le distanze dei sostegni dal confine stradale nonché tutte le norme costruttive devono essere conformi alla normativa vigente e in particolare a quanto prescritto dal D.M. 21.3.1988 e dall’art. 66 del D.P.R. n. 492/92. In materia di impianti di illuminazione pubblica devono osservarsi inoltre le normative prescritte dalla Norma UNI 10439 sui requisiti illuminotecnici delle strade con traffico motorizzato e dalla L’R. n. 31/2000.
Gli ostacoli fissi (tipo i pali di illuminazione pubblica) che potrebbero costituire pericolo per gli utenti della strada vanno protetti con l’installazione di apposita barriera secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D.M. 3.6.1998 e dal D.M. 11.06.1999.
Nei casi in cui la Provincia abbia la necessità di realizzare opere che interferiscono con impianti di cui sopra, alla loro modifica provvede:
a) direttamente il titolare del provvedimento autorizzativo a proprie spese, senza procedere ad alcun addebito nei confronti della Provincia, quando la parte dell’impianto da modificare insiste su terreno, manufatto o strada che, all’atto della costruzione dell’impianto stesso, era già di proprietà provinciale o regionale. È onere della Provincia indicare se esiste o no la possibilità di ubicare l’impianto su altra parte della proprietà provinciale;
b) la Provincia ovvero se da questa richiesto il titolare del provvedimento autorizzativo, con rimborso degli oneri da parte della Provincia, quando invece la parte di impianto da modificare insiste su strada, manufatto o terreno acquistato o espropriato successivamente alla costruzione dell’impianto stesso. Il rimborso da parte della Provincia avviene a fronte del consuntivo al quale possono essere allegate copie dei titoli di spesa.
Il criterio della preesistenza per le interferenze si applica anche nel caso in cui si renda necessario variare la quota degli impianti.
e) impianti di distribuzione carburanti
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli accessi ad impianti distribuzione carburanti si deve far riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada D.Lgs n 285/92, alla
L.R. n. 27/1994 per quanto ancora in essere, e agli indirizzi forniti dalla Regione Campania con D.G.R.
n. 607 del 29.10.2011 che approva il Regolamento n. 1 di attuazione della L.R. n. 6 del 29.03.2006 emanato in data 20.01.2012 pubblicato sul B.U.R.C. Regione Campania n. 7del 30.01.2012, alla Legge Regione Campania n. 8 del 30/7/2013, nonché a norme, circolari e regolamenti che disciplinano la materia.
In particolare, fuori dai centri abitati formalmente delimitati, l’istituzione di accessi ad impianti distributori di carburanti liquidi e gassosi è vietata:
a) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a quella prevista da quanto indicato, in relazione alla tipologia di strada, al capitolo 7 del Decreto ministeriale 19 aprile 2006 – “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”;
b) lungo strade comunali costituenti bivio con le strade regionali o provinciali a distanza inferiore all’area
di rispetto prevista dal D.Lgs. n. 285/92;
c) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
d) a distanza inferiore a m. 95 dai dossi;
e) a distanza inferiore a quella prevista da quanto indicato, in relazione alla tipologia di strada, al capitolo 7 del Decreto ministeriale 19 aprile 2006 – “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”, da accessi di rilevante importanza, distanza misurata fra gli assi degli accessi più vicini. A base della valutazione dell’importanza dell’accesso si deve tenere conto della destinazione dello stesso (alberghi, motels, ristoranti, bar provvisti di piazzale di sosta, parcheggi pubblici, centri commerciali, ecc.) nonché dei relativi flussi di traffico;
f) a distanza inferiore a m.150 dalle gallerie sulla rete stradale ordinaria (per le strade costituenti itinerari internazionali o in caso di rete stradale a quattro o più corsie la suddetta distanza è determinata in m.300);
g) a distanza inferiore a m.50 da piazzole di sosta o fermate di autolinee ubicate lungo lo stesso lato dell’impianto nel caso di interventi all’interno del centro abitato; se fuori centro abitato, la realizzazione dell’impianto dovrà prevedere la corrispondente realizzazione di aree di sosta, di fermata e di servizio all’interno del realizzando impianto;
Per quanto riguarda gli impianti da realizzare in corrispondenza di curve planimetriche stradali si specifica quanto segue:
a) lungo tratti di strada in curva di raggio inferiore a m. 300 non possono essere realizzati impianti carburanti, in quanto qualunque .raccordo longitudinale. con raggio di curvatura uguale o minore di
m.300 costituisce di per se .condizioni di limitata visibilità. e pertanto in tali circostanze si deve applicare tassativamente il divieto disposto dall’art. 60, comma 3, del D.P.R. n. 492/92. Si può derogare al divieto qualora si tratti di unico impianto nel territorio di un Comune montano;
b) per i raccordi longitudinali con:
− raggio di curvatura maggiore di m.300, si deve tenere conto delle .condizioni di limitata visibilità. che sono determinate dalla presenza di ostacoli (pendii naturali, alberature, fabbricati, ecc.) all’interno dell’area compresa tra il .raccordo longitudinale. e la corda tracciata tra i due punti di tangenza. Detti ostacoli, per costituire .condizione di limitata visibilità., devono trovarsi prima della localizzazione richiesta per l’impianto carburanti. In tutti i casi in cui, lungo i .raccordi longitudinali. con raggio di curvatura maggiore di m.300, non si determinano le suddette .condizioni di limitata visibilità., l’autorizzazione agli accessi all’impianto carburanti deve essere rilasciata con il vincolo di utilizzo degli stessi, in entrata ed in uscita, unicamente dalla corsia adiacente l’accesso stesso. Tale vincolo deve essere segnalato agli utenti della strada mediante idonea segnaletica orizzontale e verticale, nonché attraverso la realizzazione di accessi unidirezionali dotati di corsie;
− raggio di curvatura minimi compresi fra i m. 300 ed i m.100, l’installazione degli impianti è consentita fuori dalla curva oltre i punti di tangenza;
− raggio di curvatura inferiore od uguale a m. 95 gli impianti potranno sorgere a m.95 dal punto di
tangenza della curva, ove siano rispettate le altre prescrizioni.
Per quanto concerne le distanze fra impianti devono osservarsi le normative previste e comunque gli stessi devono essere posti ad una distanza non inferiore a m. 100.
Per gli impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadono lungo un tratto di strada in cui la conformazione del terreno sia tale da menomare anche parzialmente la visibilità, si prescrive che, in continuità di ciascuno dei due accessi di cui ogni impianto deve essere dotato, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m.95 e di m.3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo (metri 15 x 3 in caso di impianti ricadenti all’interno del centro abitato delimitato).
Per gli impianti interni ai centri abitati formalmente delimitati le distanze dai punti singolari delle strade sono ridotte ad un minimo di m.12.
Gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale che verticale), che deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l’accesso e l’uscita dell’impianto ed impedire le manovre di svolta a sinistra.
Sulle strade del demanio provinciale e regionale di tipo C la lunghezza del fronte degli impianti distributori carburanti con gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di m.60, dei quali m.30 da destinare a spartitraffico centrale e m.15 per ciascun accesso. A giudizio dell’Ente gestore della strada può essere richiesta la realizzazione di corsie di decelerazione ed accelerazione ed ogni altra opera atta a garantire la sicurezza.
Gli accessi agli impianti di distribuzione carburanti devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche:
Impianti ubicati all'interno dei centri abitati:
a) Rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5:
mt.10 (dieci) e aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.10 (dieci);
b) Rifornimento di benzine e di gasolio per tutte le categorie di veicoli:
nte strada non inferiore a mt. 60 (sessanta) con due accessi di mt.15,00 (quindici ) e aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.30 (trenta).
Impianti ubicati fuori dai centri abitati su strade tipo F :
a) ubicazione lungo tratti ricadenti in zone montane -rifornimento di benzine e di gasolio esclusivamente per autovetture ed autocarri con peso a pieno carico fino a t. 3,5:
tte/cinquanta) a
mt.10 (dieci) ed aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.10 (dieci);
b) Rifornimento di benzine e gasolio per tutti i veicoli:
aiuola spartitraffico centrale non inferiore a mt.25 (venticinque);
c) Rifornimento di benzine, gasolio e GPL/metano per tutti i veicoli:
spartitraffico centrale non inferiore a mt.30 (trenta);
Per quelle strade su cui è in atto progetto di ampliamento la cui categoria sarà da assimilarsi alle strade tipo C , e che avranno imposto un limite di velocità non inferiore a 70 km/h, obbligo di realizzazione di corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada ed ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione dovranno avere una larghezza non inferiore a mt. 3 (tre) raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci).
Impianti ubicati fuori dai centri abitati su strade tipo C:
centrale non inferiore a mt.30 (trenta), con l’obbligo, per i tratti in cui è imposto un limite di velocità non inferiore a 70 km/h, della realizzazione di corsie di accelerazione e decelerazione opportunamente dimensionate in base alla velocità consentita sulla strada. ed ai fini della sicurezza stradale, le corsie di accelerazione o di decelerazione devono avere una larghezza non inferiore a mt. 3 (tre) raccordate al piazzale con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci).
Viene, inoltre, disposto, per le strade sopra riportate a carreggiata unica bidirezionale con una corsia per ogni senso di marcia, lungo le quali sono vietate le manovre sinistrorse, in analogia di quanto disposto dall’ANAS, ai fini di garantire maggiormente la sicurezza della circolazione, che in luogo della corsia di accelerazione, l’accesso in uscita dall’impianto sia realizzato con una inclinazione di 30° rispetto all’asse stradale, con una larghezza dello stesso di mt 4,00 con banchine da 1,00 metro in destra e mt.0,50 in sinistra.
La separazione degli accessi dell’impianto, oltre che con l’aiuola spartitraffico centrale può avvenire
anche attraverso il mantenimento della scarpata stradale;
La realizzazione di impianti distributori carburanti con lunghezza del fronte compresa tra m.25 e m.30, dei quali m.10 di spartitraffico e da m.7,50 a m.10 per ciascun accesso, è ammessa qualora gli impianti medesimi ricadano in centri abitati localmente delimitati e in zone montane, ove per ragioni geografiche, non è possibile ottenere un fronte di m.60, devono essere installati i segnali di cui alla Circolare Ministero LL’PP. n. 3989 del 6.12.1986.
Per quanto concerne le zone classificabili montane si fa riferimento alla perimetrazione delle Comunità Montane da attestare mediante apposita dichiarazione della Comunità Montana stessa.
Lo spartitraffico di separazione della strada dall’area dell’impianto deve avere una larghezza non inferiore a m.0,50 e non eccedente m.1,50 nonché la delimitazione con un cordolo rialzato la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale deve essere compresa tra i cm.20 e i cm.30. Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato a distanza non inferiore a m.1 e non superiore a m.2,50 dalla banchina bitumata della strada e comunque sempre in parallelo alla striscia di margine. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni o altro superiori a m.0,7.
Tale norma non si applica all’insegna di esercizio dell’impianto distribuzione carburanti che può essere posizionata sulla mezzeria dello spartitraffico sempre nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente. La struttura di sostegno deve essere installata in modo che la massima sporgenza dei cartelli risulti, misurata in orizzontale, alla distanza non minore di m.1 dal bordo stradale bitumato. Il bordo inferiore dell’insegna di esercizio, della dimensione massima di quattro metri quadrati, deve avere un’altezza non inferiore a m.4,50 dal piano della banchina. I colori dell’insegna devono essere conformi a quanto previsto dall’art. 49 c. 4 e dall’art. 50 c. 2 del D.P.R. n. 492/92 e se trattasi di insegne luminose, non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l’uso dei colori adottati. Relativamente all’ubicazione di altri mezzi pubblicitari nella stazione di servizio si applicano le disposizioni contenute nell’art. 52 del D.P.R. n. 492/92.
Nel caso in cui in luogo del ciglio stradale esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell’impianto distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° allo scopo di facilitare l’ingresso e l’uscita degli autoveicoli.
Il piazzale dell’impianto deve essere opportunamente recintato con apposito cordolo in modo da evitare che gli accessi al piazzale siano utilizzati per altre finalità; è vietata la possibilità di avere contemporaneamente accessi su due o più strade pubbliche.
I distributori e i relativi serbatoi interrati devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di m.5 dal confine stradale come definito dall’art.3 punto 10 del D.Lgs. n. 285/92. I serbatoi di gas di petrolio liquefatto (GPL) e di gas metano devono essere collocati ad una distanza minima di m.15 dal confine stradale. È inoltre consentita l’installazione, nell’ambito del piazzale ed a non meno di m.5 dal confine stradale, di un chiosco di superficie non maggiore di mq.20 in materiale prefabbricato da adibirsi alle esigenze inerenti l’attività di vendita dei carburanti e degli oli lubrificanti, nonché alle indispensabili necessità igieniche e di ristoro dell’utente della strada. È consentita l’installazione della pensilina a sbalzo purché i sostegni della medesima siano impiantati a non meno di m.5 dal confine stradale e l’aggetto della stessa non superi in proiezione il ciglio lato piazzale dell’aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.
Qualora per la realizzazione degli impianti distribuzione carburanti si renda necessaria l’occupazione di terreno di proprietà stradale, deve essere corrisposta una somma a titolo di corrispettivo per l’occupazione dell’area stessa. La superficie da assoggettare al canone è definita nell’apposito Regolamento provinciale C.O.S.A.P.
La costruzione di eventuali fabbricati e/o altri manufatti è subordinata all’osservanza delle prescrizioni
dettate dal D.Lgs. n. 285/92 nonché dalle norme Comunali.
f) occupazioni temporanee
Le occupazioni temporanee della sede stradale e delle pertinenze sono concesse solo in caso di assoluta necessità limitatamente alla zona necessaria ed al tempo strettamente indispensabile, purché non si tratti di depositi o opere che, a giudizio dell’Ente gestore della strada, siano di pregiudizio alla sicurezza della circolazione stradale.
L’occupazione non deve essere di pericolo per il pubblico transito e lo sgombero deve avvenire nel termine prescritto, dopo di che la zona deve essere pulita e ripristinata. In caso di inottemperanza il ripristino è eseguito dall’Ente gestore della strada a spese del titolare della concessione.
Qualora ne sia riconosciuta la necessità, possono essere prescritti appositi steccati di riparo onde garantire la sicurezza, anche in conformità a quanto prescritto in materia dalle leggi vigenti.
I ponteggi di servizio devono essere sostenuti da robuste antenne ove deve essere assicurato un solido steccato costituito da tavole in legno o reti o teli atti allo scopo, colorati in rosso o arancione, e stabilmente fissate dell’altezza non inferiore a m. 2.
Qualora la delimitazione venga situata lungo il ciglio stradale ovvero sulla banchina, l’opera deve essere verniciata alle estremità con strisce bianche e rosse, inclinate a 45 gradi; durante le ore notturne le barriere di testa devono essere munite di idonei apparati di colore rosso a luce fissa.
I piani di servizio del ponteggio sovrastanti il marciapiede devono essere costruiti ad un’altezza tale da
garantire il passaggio e la sicurezza dei pedoni (art. 40 del D.P.R. n. 492/92).
Sul fronte strada deve essere prevista una valida protezione atta ad impedire la caduta di materiale sulla sede stradale.
g) opere da realizzarsi nella fascia di rispetto dalla strada
Per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dalla strada (recinzioni, fabbricati, canali, fossi, chioschi, serbatoi interrati G.P.L, piantumazione di alberi, ecc.) devono osservarsi le prescrizioni dettate dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riguardo alle fasce di rispetto ed aree di visibilità.
Nelle more della definizione degli adempimenti indicati nell’art. 234, comma 5, del D.Lgs. n. 285/92 si fa riferimento alla seguente normativa: D.M. del 01/04/1968, R.D. n. 1740/1933 (per le parti non abrogate dall’art. 145 del D.P.R. n. 393/1959) e alla L’R. n. 56/1977 e s.m.i..
Le autorizzazioni sono accordate nei soli riguardi della salvaguardia stradale e nei limiti di diritto che competono alla Provincia, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e la competenza di ogni altro Ente od Amministrazione.
Le recinzioni sono realizzabili subordinatamente all’osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e pongono a carico del titolare del provvedimento autorizzativo i seguenti obblighi particolari:
a) rimozione con la dovuta frequenza, ed almeno una volta all’anno, di erba fogliame, sabbia ed altro
che venga ad occupare il terreno antistante la recinzione;
b) divieto di permettere la crescita di erba rampicante, arbusti, cespugli o altro a ridosso della recinzione al fine di mantenere nel tempo le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali;
c) manutenzione delle opere realizzate e sostituzione di elementi singoli ogni qualvolta ciò si renderà necessario a causa del loro uso o per danni accidentali;
d) divieto di eseguire piantagioni di qualsiasi tipo che possano ridurre il campo visivo in corrispondenza di incroci e curve.
h) innesti stradali - marciapiedi - piste ciclabili - pensiline e fermate autobus
La costruzione di tali opere è soggetta al rispetto di quanto previsto dalle specifiche normative in materia, in particolare dalle norme geometriche per la costruzione delle strade (D.M. n. 5 del 5.11.2001 e s.m.i.) e per le piste ciclabili (D.M. n.557 del 30.11.1999).
i) competizioni sportive. Prescrizioni di massima
Durante le competizioni sportive, gli enti organizzatori autorizzati devono garantire il rispetto delle norme del codice della strada, della disciplina di settore, del regolamento della federazione sportiva di riferimento, di tutte le prescrizioni contenute nel verbale di collaudo tecnico del percorso di gara redatto, ove necessario, dall’ente autorizzante, e di quelle dettate dai soggetti pubblici preposti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica (Polizia stradale, Prefettura e Questura).
È, in ogni caso, necessario verificare, nell’imminenza della competizione sportiva, l’idoneità del percorso stradale prescelto al fine di accertare la piena transitabilità della strada, e provvedere all’eliminazione o messa in sicurezza di eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i concorrenti che possano pregiudicarne la sicurezza.
I soggetti autorizzati devono provvedere all’installazione di apposita segnaletica di informazione ed avviso all’utenza sul transito dei concorrenti, con particolare riguardo ai punti pericolosi del percorso o ad eventuale chiusura di strade e sospensione temporanea del traffico, posizionata in modo da non limitare la visibilità della segnaletica stradale né da creare pericolo alla circolazione, e rimossa non appena terminata la gara. Tali soggetti devono esercitare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi di settore, e devono altresì adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni a persone e cose.
Deve essere rispettata la regolare velocità di marcia in base alle condizioni del piano viabile, nonché il percorso autorizzato.
In caso di inagibilità di parte del percorso dovuta a cause di forza maggiore sopravvenute dopo l’inizio della corsa, deve essere immediatamente sospesa la manifestazione ovvero, qualora tale inagibilità interessi una porzione di limitata estensione, può essere variato il percorso previa comunicazione tempestiva al più vicino Ufficio o Comando di uno degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12/1 del D.Lgs 285/92. In tal caso deve essere imposto ai concorrenti di non gareggiare nel tratto non autorizzato e di trasferirsi al più vicino punto del restante percorso autorizzato, rispettando rigorosamente tutte le norme che disciplinano la circolazione stradale.
Devono essere adottate, altresì, tutte le cautele necessarie ad evitare che la marcia di trasferimento dei concorrenti possa costituire intralcio o pericolo per la normale circolazione stradale. Qualora sia presente servizio di scorta di polizia stradale questa provvede ad effettuare la scelta più opportuna per la sicurezza della circolazione.
Qualora, durante lo svolgimento della competizione, si verifichino danni al demanio pubblico e sue pertinenze, l’ente organizzatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione agli Uffici competenti e a ripristinare puntualmente la situazione ante gara.
I soggetti autorizzati devono assicurare una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con presenza di almeno un’ambulanza e di personale medico in grado di intervenire prontamente in caso di necessità; in ogni caso deve essere garantito il transito ai mezzi di soccorso pubblico per situazioni di emergenza.
Gli enti organizzatori devono provvedere alla massima pubblicità della manifestazione in modo da darne
notizia all’utenza.
L’ente organizzatore deve assicurarsi che i veicoli a motore partecipanti alla competizione non presentino alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte dalle carte di circolazione, e deve gestire al meglio l’afflusso dei corridoi e del pubblico, riducendo il più possibile i disagi per la popolazione locale anche nei giorni antecedenti la gara.
Nel caso di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposto nell’autorizzazione, anche sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare tecnico previsto dall’art. 9, comma 6 ter, del D.Lgs.n.285/92, un servizio di scorta da parte di uno degli organi di polizia stradale di cui all’art.12 del medesimo decreto, eventualmente con ausilio di scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, al fine di garantire la tutela delle primarie esigenze di sicurezza della circolazione e dell’incolumità dei concorrenti.
l) trasporti eccezionali. Prescrizioni di massima
Ferme le indicazioni di cui agli artt. 10-20 del D.P.R. n. 492/92 in materia di trasporti eccezionali, le relative autorizzazioni possono contenere le seguenti prescrizioni:
1) i soggetti autorizzati devono avere al seguito e in regola i documenti di circolazione relativi ai veicoli;
2) i transiti ed i trasporti eccezionali non devono essere effettuati fuori dei centri abitati nei periodi di limitazione alla circolazione stabiliti dal calendario emanato annualmente ai sensi dell’articolo 5 del codice della strada, e in tutti quei periodi nei quali è interdetta dalle autorità competenti la circolazione dei veicoli o trasporti eccezionali: con riferimento a tali periodi il soggetto autorizzato è tenuto a sospendere l’attività autorizzata;
3) i titolari dell’autorizzazione devono accertarsi direttamente, sotto la propria responsabilità, della percorribilità di tutto l’itinerario da parte del veicolo, nonché dell’esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso da essi prescelto;
4) i veicoli ed i trasporti eccezionali, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia diurna che notturna, devono essere tempestivamente allontanati dalla sede stradale e condotti alla più vicina area disponibile;
5) la velocità, nei limiti imposti dal D.Lgs n.285/92, deve essere regolata in relazione al traffico, alle caratteristiche e condizioni della strada, al carico e ad ogni circostanza di qualsiasi natura in modo che sia evitato pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose; qualora vi sia scorta di P.S., la velocità massima consentita è quella imposta dagli agenti di scorta;
6) la marcia, la sosta ed il ricovero del veicolo devono avvenire sempre tenendo conto della sicurezza e fluidità della circolazione. Deve essere evitato intralcio e laddove si verifichino incolonnamenti per la circolazione del veicolo eccezionale devono essere fatte soste al fine di far defluire il traffico;
7) l’autista del veicolo eccezionale o che effettua il trasporto eccezionale deve essere sempre in possesso dell’autorizzazione, da esibire a richiesta agli organi preposti alla vigilanza stradale.
8) L’autorizzazione scaduta, all’atto del rinnovo, deve essere restituita all’Ente che l’ha rilasciata;
9) I trasporti eccezionali e i veicoli o complessi eccezionali devono avere in funzione i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione secondo la normativa vigente in materia;
10) In caso di eventuali danni alla proprietà stradale, piano viabile e manufatti, la spesa di riparazione posta a carico dei soggetti autorizzati che s’impegnano a versare il relativo importo a semplice richiesta dell’Ente autorizzante;
11) Il peso complessivo dichiarato del veicolo adibito al trasporto e del relativo carico non deve superare i limiti risultanti dal libretto di circolazione e, qualora vi sia eccedenza di peso, non deve superare il peso a pieno carico risultante nella autorizzazione;
12) I soggetti titolari di autorizzazione per trasporti di tipo singolo o multiplo, ad ogni inizio corsa sono tenuti ad annotare in maniera indelebile, sul foglio di viaggio, l’ora, la data e la località da dove ha avuto inizio il percorso; a fine tragitto indicare i Km. percorsi. In difetto di tale annotazione, l’autorizzazione deve essere ritirata dalla polizia stradale o dagli organi abilitati e restituita all’ufficio autorizzante;
13) Nel caso di viaggi con veicoli di riserva, conformemente a quanto prescritto dall’art. 14, comma 3, del vigente Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, prima dell’inizio del viaggio dovrà essere comunicato all’Ente autorizzante per via telegrafica o telefax il n. di targa e gli estremi del documento di circolazione del veicolo; copia della comunicazione deve essere allegata all’autorizzazione;
14) La validità dell’autorizzazione è subordinata all’avvenuto pagamento dell’usura strada. La ricevuta di versamento valida e non scaduta deve sempre accompagnare l’autorizzazione e deve riportare la causale di versamento, il periodo pagato e la targa del veicolo. Nel caso di autorizzazione periodica al transito di macchine operatrici eccezionali (autogrù, pale caricatrici, mezzi da cantiere);
15) Le macchine operatrici, se eccedono le dimensioni indicate all’art. 61 del D.Lgs n.285/92, devono essere muniti nella parte posteriore di un pannello amovibile di dimensioni m. 0,50 x 0,50 a strisce alterne bianche e rosse di materiale catarifrangente, approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione . Direzione Generale della M.C.T.C.;
16) Altro pannello a strisce alterne bianche o rosse approvato ed installato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione . Direzione Generale della M.C.T.C. deve essere utilizzato per le attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo;
17) Le macchine operatrici devono essere equipaggiati con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero dei Trasporti e della navigazione e conforme alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della strada;
18) Il veicolo che eccede la larghezza di m. 2,55 (nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili), in caso di difficoltà alla circolazione stradale dovuta a neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilità sia diurna che notturna, deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile;
19) Per i veicoli che eccedono la larghezza di m. 3,20 è prescritta la scorta tecnica. Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone il soggetto autorizzato. Detti autoveicoli debbono precedere il mezzo a distanza non inferiore a 75 m. e non superiore a 150 m. e debbono essere equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato da Ministero dei Trasporti e della Navigazione . Direzione Generale della M.C.T.C. e conforme alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della strada;
20) Il conducente del veicolo di scorta deve segnalare con drappo rosso la presenza e l’ingombro
della macchina operatrice agli utenti della strada;
Nel caso di autorizzazione al transito di macchine agricole:
1) I veicoli agricoli devono essere equipaggiati con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato da Ministero dei Trasporti e della navigazione, Direzione generale della M.C.T.C. e conforme alle prescrizioni del Regolamento di esecuzione del Codice della strada;
2) I veicoli agricoli se eccedono le dimensioni previste all’art. 104 del D.Lgs n.285/92 devono essere muniti nella parte posteriore di un pannello amovibile di dimensioni m. 0,50 x 0,50 a strisce alterne bianche e rosse di materiale catarifrangente approvato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione . Direzione Generale della M.C.T.C.;
3) Altro pannello a strisce alterne bianche o rosse approvato ed installato secondo le prescrizioni tecniche stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione . Direzione Generale della M.C.T.C. deve essere utilizzato per le attrezzature portate o semiportate che eccedono la sagoma del veicolo;
4) Per le macchine agricole che eccedono la larghezza di m. 3,20 è prescritta la scorta tecnica;
5) Detta scorta può essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l’impresa agricola. Detti
autoveicoli debbono precedere il mezzo a distanza non inferiore a 75 m. e non superiore a 150
m. e debbono essere equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato da Ministero dei Trasporti e della Navigazione . Direzione Generale della
M.C.T.C. e conforme alle prescrizioni del regolamento di esecuzione del codice della strada.
6) Il conducente del veicolo di scorta deve segnalare con drappo rosso la presenza e l’ingombro
della macchina agricola agli utenti della strada.
m) Verifiche tecniche delle diramazioni ed accessi esistenti.
1. Il triangolo di visibilità in corrispondenza degli accessi esistenti oggetto di autorizzazione, nel rispetto della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del C.d.S., dovrà essere determinata tenendo conto della fascia di rispetto prevista al comma 4, art. 26, Reg. C.d.S.. Per il ramo secondario – accesso privato – vale la definizione di strada vicinale.
2. Lo spazio di frenata previsto al comma 3, dell’art. 19.d, è determinato secondo le tabelle sotto
riportate, prendendo come valore di riferimento quello più cautelativo:
Figura 2: Tabella distanze di reciproca visibilità- Fonte: Reg. Provincia di Siena.
n) Muri di sostegno
1. Nella costruzione dei muri di sostegno dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
a) i muri di sostegno dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e senza avere sporgenza;
b) la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre, degli eventuali sovraccarichi e spinte sismiche, secondo quanto prescritto dalla vigente normativa tecnica;
c) dovranno essere muniti di retrostante drenaggio;
d) non dovranno essere più alti del terreno da sostenere;
e) oltre la loro facciavista non potranno essere posti corpi aggettanti;
f) la loro costruzione deve avvenire arretrata almeno di mt. 1,50 rispetto alla linea determinata dal piede della scarpata da sostenere, salvo che non esistano allineamenti precostituiti;
g) le acque provenienti dal terreno dovranno essere raccolte in apposita cunetta e scaricate nella fossetta stradale mediante pozzetto ricavato posteriormente al muro;
h) le parti terminali del muro dovranno essere adeguatamente raccordate alla scarpata.
2. La domanda, oltre a quanto già contenuto nel precedente art. 7, dovrà essere corredata dai calcoli statici ai fini della stabilità ed a termine dei lavori la cauzione potrà essere svincolata con la presentazione del collaudo statico dell’opera.
o) Occupazione di scarpata
1. Le occupazioni di scarpata possono essere concesse per costruire accessi alle proprietà laterali, per impianti ecc..
2. Il permesso di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce al concessionario la proprietà della scarpata stessa.
3. Tanto i rinterri che gli scavi dovranno essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie dovrà essere limitata al minimo indispensabile.
4. I rinterri e le scarpate laterali potranno essere sostenuti da muri che non dovranno elevarsi oltre il piano stradale nel caso di rinterri e superare in altezza la scarpata da sostenere in caso di tagli.
5. I rinterri ed i tagli dovranno essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque che scorrono regolarmente sulla strada.
p) Scarico di acque nei fossi laterali stradali
1. E' vietato lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di acque luride, rifiuti industriali o acque comunque inquinate.
2. Con apposita concessione possono essere ammessi scarichi di acque meteoriche provenienti da aree cortilive coperte o agricole nelle opere idrauliche stradali, in misura non superiore alla capacità di smaltimento delle stesse.
3. Ai fini del rilascio della concessione/autorizzazione, dovrà essere inoltrata apposita domanda sulla quale dovranno essere indicati:
a. per lo scarico di acque meteoriche: superficie scolante della massima portata idrica addotta nel fosso;
b. per lo scarico di acque provenienti da insediamenti artigianali, commerciali e/o ricettivi: stima della portata idrica adottata nel fosso e sistemi di depurazione scelti.
4. Sono ammessi gli scarichi di acqua provenienti da insediamenti produttivi unicamente se depurati e comunque aventi le caratteristiche chimiche previste dalla vigente normativa in materia di scarichi in acque superficiali. Lo scarico deve essere autorizzato dall’Ente competente ai sensi di legge.
5. I soggetti autorizzati allo scarico di liquidi nei fossi stradali sono tenuti alla manutenzione del fosso stesso per garantirne l’efficienza idraulica. La manutenzione sarà estesa a tutto il fosso interessato dallo scarico fino al punto di confluenza con un collettore di ordine idraulico superiore.
6. Qualora venga accertata la mancata manutenzione del fosso, la Provincia ha facoltà di provvedere direttamente all’esecuzione dei lavori necessari, addebitandone le spese al concessionario inadempiente al quale, persistendo l’inadempienza, può essere revocata l’autorizzazione allo scarico, previa elevazione di verbale di contestazione ai sensi dell’art. 15 del C. d. S.
7. Nel caso in cui la verifica idraulica non risulti soddisfacente, l’interessato può presentare progetto di adeguamento delle opere stradali ed idrauliche conseguenti all’immissione. Tali opere possono essere autorizzate se compatibili con la struttura stradale. Le spese ed ogni altro onere sono a carico del richiedente.
8. Allo sbocco dello scarico della fossetta stradale dovrà essere costruito un manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione.
9. In relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale saranno prescritti i lavori necessari per non alterare la fossetta stessa quali allargamenti, rivestimenti, briglie, e quant’altro ritenuto necessario.
10. La Provincia può negare l’autorizzazione allo scarico qualora ravvisi che il fosso abbia
caratteristiche idrauliche insufficienti allo smaltimento delle portate.
q) Opere da realizzarsi nella fascia di rispetto stradale
1. Per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dalla strada (recinzioni, fabbricati, canali, fossi, chioschi, serbatoi interrati G.P.L., piantumazione di alberi, ecc.) devono osservarsi le prescrizioni dettate dal vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, con particolare riguardo alle fasce di rispetto ed aree di visibilità.
2. Le recinzioni sono realizzabili subordinatamente all’osservanza delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione ai sensi del D.Lgs. n. 285/92 e pongono a carico dell’interessato i seguenti obblighi particolari:
a. rimozione con la dovuta frequenza, ed almeno una volta all’anno, di erba, fogliame,
sabbia ed altro che venga ad occupare il terreno antistante la recinzione;
b. divieto di permettere la crescita di erba rampicante, arbusti, cespugli o altro a ridosso della recinzione al fine di mantenere nel tempo le caratteristiche riportate nelle prescrizioni generali;
c. manutenzione delle opere realizzate e sostituzione di elementi singoli ogni qualvolta ciò si renderà necessario a causa del loro uso o per danni accidentali;
d. divieto di eseguire piantagioni di qualsiasi tipo che possano ridurre il campo visivo in corrispondenza di incroci e curve.
r) Schemi grafici per la rappresentazione degli elementi geometrici della sede stradale e delle distanze critiche da intersezioni e tratti in curva.
Le istruttorie relative alle pratiche inerenti il rilascio di autorizzazioni/concessioni/nulla osta per la realizzazione di interventi lungo le strade di competenza provinciale terranno conto degli schemi riportati di seguito utili per la rappresentazione degli elementi geometrici della sezione stradale e delle distanze critiche da intersezioni e tratti in curva.
Figura 3: Schema degli elementi geometrici della sede stradale- Fonte: Reg. Provincia di Siena.
Figura 4: Area delle intersezioni – Semplice. - Fonte: Reg. Provincia di Siena
Figura 5: Area delle intersezioni – Quadrivio - Fonte: Reg. Provincia di Siena.
Figura 6: Area delle intersezioni – Rotatoria - Fonte: Reg. Provincia di Siena.
s) Nulla osta e affidamento aree verdi interne alle rotatorie e/o alle isole spartitraffico.
In alcuni casi le aree verdi interne alle rotatorie e/o alle isole spartitraffico, a causa delle difficoltà economiche dell’Ente non sono oggetto dei necessari livelli di manutenzione, pertanto è alto il rischio che le stesse versino in condizioni tali da non garantire il pubblico decoro e la pubblica sicurezza ed incolumità. Di conseguenza, al fine di migliorare le condizioni di decoro e di sicurezza delle aree oggetto di intervento, nonché di fornire un migliore servizio alla collettività, considerata l’esiguità di risorse a disposizione dell’Ente, nelle more dell’individuazione di nuove risorse, il Dirigente del Settore con apposito provvedimento e sulla base di istanze da parte di società, comitati, organizzazioni interessate (farà fede l’ordine cronologico di presentazione delle domande), potrà affidare per periodi di tempo limitati la manutenzione di tali aree a soggetti terzi, ferme restando le seguenti condizioni:
1. realizzare gli interventi entro 90 giorni dalla consegna delle aree da parte della Provincia; la consegna al destinatario del provvedimento, da parte della Provincia, delle aree oggetto di convenzione, avverrà con la redazione di apposito verbale con allegate foto dello stato di fatto. I lavori dovranno essere eseguiti da operatori qualificati ai sensi della normativa vigente; dovranno altresì essere eseguiti con la massima diligenza. Se durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovessero essere danneggiati manufatti o strutture esistenti, il destinatario del provvedimento dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate.
2. garantire, nel caso di rotatoria, che per una fascia minima di 3 metri la corona circolare esterna dell'isola centrale sia priva di essenze arboree, in modo da garantire la piena visibilità stradale;
3. Il destinatario del provvedimento si impegnerà affinché la cura e manutenzione delle aree individuate avvenga nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
a. manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi
i. pulizia e raccolta manuale di ogni oggetto estraneo (es. carta, eventuali rifiuti, materiali da conferire in discarica, residui plastici): almeno n.1 intervento mensile, salvo necessità ulteriori;
ii. sfalcio erba: in numero sufficiente per mantenere l'altezza dell'eventuale tappeto erboso non superiore a 25 cm;
b. manutenzione arbusti a fioritura annuale
i. potatura di formazione, di eliminazione del secco e di rinnovo: almeno n.1 intervento all'anno;
c. Manutenzione arbusti a fioritura semestrale:
i. potatura di formazione, di eliminazione del secco e di rinnovo: almeno n. 2 interventi all'anno;
d. Concimazione
i. almeno n. 1 intervento all'anno;
e. Manutenzione eventuale impianto di irrigazione
i. al presentarsi della necessità.
f. Piantumazione di nuove essenze arboree e floreali a miglioramento del pubblico decoro;
i. a sostituzione del secco;
4. è facoltà del concessionario attrezzare le aree in questione con sistemi di irrigazione e/o smaltimento delle acque meteoriche di irrigazione mediante allacciamento ai servizi di rete esistenti, con spese a totale carico del concessionario. Le acque dovranno essere convogliate nella rete fognaria e/o in dispersione conformemente alle normative vigenti, adottando comunque sistemi e tecniche tali da evitare sversamenti sulla sede stradale;
5. osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzioni incendi, antinfortunistica;
6. rispettare gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato, a qualunque titolo, per lo svolgimento delle attività sopra citate;
7. il concessionario non può modificare o ritardare i lavori con proprie decisioni unilaterali. La Provincia si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i lavori, in base a proprie esigenze funzionali, avvertendo preventivamente il concessionario. Al termine dei lavori il destinatario del provvedimento redigerà un verbale con allegate foto dello stato di consistenza delle aree affidate e degli interventi di riqualificazione effettuati;
8. il concessionario è tenuto a garantire, ai sopra indicati responsabili dei controlli, tutta la collaborazione necessaria;
9. il destinatario del provvedimento si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle proprietà pubbliche o private durante i lavori di sistemazione e manutenzione dell'area, così come è obbligato al rispetto della normativa vigente in merito all'utilizzo del suolo pubblico e al rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale, con particolare attenzione alle distanze di visibilità;
10. il concessionario è responsabile di qualsiasi danno possa derivare alla Provincia, a terzi e a cose durante il periodo della gestione per effetto della stessa, sollevando la Provincia da qualsiasi responsabilità;
11. la Provincia potrà disporre controlli sul buon andamento dei lavori e dei servizi per tutto il periodo di durata del provvedimento tramite personale proprio e, comunque, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei;
12. la Provincia, inoltre, a mezzo dei propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo stato dell'area e la qualità della manutenzione effettuata, e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, a carico del concessionario, ritenuti necessari ai fini del decoro e della sicurezza della circolazione stradale. Gli interventi richiesti dovranno essere eseguiti entro 96 ore dalla richiesta inviata dalla Provincia tramite fax o e-mail;
13. gli eventuali cartelli che promuoveranno l’iniziativa dovranno avere dimensioni massime di cm. 80hx50h, dove cm. 80 sono relativi all’altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, tale altezza va intesa dal piano di calpestio interno all’area verde;
14. gli eventuali cartelli che promuoveranno l’iniziativa non dovranno essere visibili a chi è alla guida degli autoveicoli e non dovranno in alcun modo interferire con la visuale dei fruitori della strada causando problemi per la circolazione;
15. la distanza minima dei cartelli dalla cordolatura dello spartitraffico dovrà essere di cm. 300 ed il posizionamento dei cartelli andrà concordato preventivamente con il personale di vigilanza stradale di questo Settore;
16. il numero massimo di cartelli per ogni rotatoria sarà di 4 cartelli, tale numerò sarà in ogni caso concordato con il personale di vigilanza;
17. ogni cartello dovrà riportare in alto su di un lato, lo stemma della Provincia di Salerno, in alto sull’altro lato, lo stemma del comune, quindi il logo della ditta sponsorizzatrice ed i dati identificativi della stessa, oltre alla dicitura “…. HA ADOTTATO QUEST’AREA VERDE”;
18. Il mancato rispetto o violazione di uno dei commi di cui al provvedimento autorizzativo comporterà la revoca del provvedimento all’istallazione degli impianti pubblicitari che di conseguenza saranno ritenuti abusivi e così sanzionabili ai sensi di quanto disposto dal codice della strada;
19. In qualsiasi momento la Provincia potrà disporre la revoca in autotutela delle autorizzazioni rilasciate qualora le stesse non siano conformi alla normativa vigente.
ALLEGATO 2 - (rifer. art. 12) Documentazione necessaria per il rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di realizzazione di opere o l’effettuazione di alcune attività
Le domande volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni, concessione e nulla osta in materia di realizzazione di opere devono essere presentate in bollo, salvo le esenzioni di legge, e contenere le generalità complete del richiedente l’atto, il codice fiscale o la partita I.V.A., la denominazione, l’ubicazione e la superficie esatta del tratto di area che si intende occupare e/o modificare corredata di idonea cartografia, i dati catastali del o dei terreni interessati, il motivo della richiesta, la durata della concessione o autorizzazione nei limiti stabiliti dall’art. 18.
La domanda va corredata dai documenti di seguito elencati e può essere integrata, per far fronte a maggiori esigenze istruttorie, a richiesta della struttura competente:
a) progetto e descrizione particolareggiata delle opere che si intendono
eseguire, firmati da un professionista iscritto all’ordine professionale di riferimento o tecnico comunale
abilitato;
b) l’assenso scritto dei terzi nel caso in cui la concessione od autorizzazione abbia attinenza anche con altre proprietà;
c) l’attestazione di versamento della spese di istruttoria prevista all’art. 38;
Per cavi e tubazioni
1. Domanda in bollo;
2. L’attestazione di versamento della spese di istruttoria prevista all’art. 38;
3. Attestazione, rilasciata dal Comune, che l’opera da eseguire ricade all’interno del Centro abitato così come delimitato ai sensi dell’art. 4 del nuovo codice della strada D.L.vo n. 285/92, ovvero “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione”;
4. Titolo di proprietà o atto di assenso del proprietario del fondo, con firma autenticata, ove verrà eseguita l’opera confinante con la strada provinciale, ovvero “Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà”;
5. N.3 (tre) planimetrie catastali in scala 1: 2000 con indicazione dell’attraversamento e riportante la strada provinciale per almeno 150 ml. prima e dopo l’opera da eseguire, firmate da un tecnico abilitato e dal richiedente;
6. N.3 (tre) grafici di progetto con stralcio planimetrico in scala 1:500 ed almeno una sezione trasversale dello stato di fatto e di progetto, in scala 1:100, firmati da un tecnico abilitato e dal richiedente;
7. N. 3 (tre) relazioni tecniche dettagliate,firmate da un tecnico abilitato e dal richiedente;
8. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
Per accessi a fabbricati esistenti o fondi agricoli:
1. Domanda in bollo;
2. L’attestazione di versamento della spese di istruttoria prevista all’art. 38;
3. Attestazione rilasciata dal Comune, che l’opera da eseguire ricade all’interno o all’esterno del Centro Abitato così come delimitato ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Codice della Xxxxxx X.X.xx x. 000/00, ovvero “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione” ( art.46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000);
4. Titolo di proprietà o atto di assenso del proprietario del fondo, con firma autenticata, ove verrà eseguita l’opera confinante con la strada provinciale, ovvero “Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà” (art.47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000);
5. N.3 (tre) planimetrie catastali in scala 1: 2000 con indicazione dell’accesso e riportante la strada provinciale per almeno 150 ml. prima e dopo l’opera da eseguire, firmate da un tecnico abilitato e dal richiedente;
6. N.3 (tre) grafici di progetto con stralcio planimetrico in scala 1:500, con la rappresentazione debitamente quotata dello stato di fatto e delle opere in progetto individuando in colore rosso le opere da eseguire e in blu le opere da demolire con le relative progressive chilometriche oltre a riportare tutti gli accessi e diramazioni esistenti ed almeno una sezione trasversale dello stato di fatto e di progetto ed inoltre almeno una sezione longitudinale dell’accesso che innesta la strada Provinciale, in scala 1:100, firmati da un tecnico abilitato e dal richiedente;
7. N. 3 (tre) relazioni tecniche dettagliate, firmate da un tecnico abilitato e dal richiedente;
8. documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
Per accessi a fabbricati da realizzare:
1. Domanda in bollo;
2. L’attestazione di versamento della spese di istruttoria prevista all’art. 38;
3. Attestazione rilasciata dal Comune, che l’opera da eseguire ricade all’interno o all’esterno del Centro Abitato così come delimitato ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Codice della Xxxxxx X.X.xx x. 000/00, ovvero “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione” ( art.46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000);
4. Titolo di proprietà o atto di assenso del proprietario del fondo, con firma autenticata, ove verrà eseguita l’opera confinante con la strada provinciale, ovvero “Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà” (art.47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000);
5. N.3 (tre) planimetrie catastali in scala 1: 2000 con indicazione dell’accesso e riportante la strada provinciale per almeno 150 ml. prima e dopo l’opera da eseguire, firmate da un tecnico abilitato e dal richiedente;
6. N.3 (tre) grafici di progetto con stralcio planimetrico in scala 1:500, con la rappresentazione debitamente quotata dello stato di fatto e delle opere in progetto individuando in colore rosso le opere da eseguire e in blu le opere da demolire con le relative progressive chilometriche oltre a riportare tutti gli accessi e diramazioni esistenti ed almeno una sezione trasversale dello stato di fatto e di progetto ed inoltre almeno una sezione longitudinale dell’accesso che innesta la strada Provinciale, in scala 1:100, firmati da un tecnico abilitato e dal richiedente;
7. N. 3 (tre) relazioni tecniche dettagliate, firmate da un tecnico abilitato e dal richiedente;
8. documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
9. Permesso di costruire, con allegata copia del progetto approvato;
10. Certificato di destinazione urbanistica, con indicazione delle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente e con particolare riferimento alle distanze da osservare dalla strada.
Per recinzioni e opere diverse
1. Domanda in bollo;
2. L’attestazione di versamento della spese di istruttoria prevista all’art. 38;
3. Titolo di proprietà o atto di assenso del proprietario del fondo, con firma autenticata, ove verrà eseguita l’opera confinante con la strada provinciale, ovvero “Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà”;
4. Attestazione, rilasciata dal Comune, che l’opera da eseguire ricade all’interno o all’esterno del Centro Abitato così come delimitato ai sensi dell’art. 4 del Nuovo Codice della Xxxxxx X.X.xx x. 000/00,xxxxxx “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione”;
5. N.3 (tre) planimetrie catastali in scala 1:2000 con indicazione del muro o recinzione e riportante la strada provinciale per almeno 150 ml. prima e dopo l’opera da eseguire, firmate da un tecnico abilitato e dal richiedente;
6. N.3 (tre) grafici di progetto con stralcio planimetrico in scala 1:500 ed almeno una sezione trasversale dello stato di fatto e di progetto, in scala 1:100, firmati da un tecnico abilitato e dal richiedente;
7. N.3 (tre) relazioni tecniche dettagliate, firmate da un tecnico abilitato e dal richiedente;
8. Copia della D.I.A. restituita dal Comune , recante il numero di protocollo e la data di presentazione, con allegato progettuale;
9. Certificato di destinazione urbanistica, con indicazione delle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente e con particolare riferimento alle distanze da osservare dalla strada;
10. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
11. In caso di muro di sostegno, anche disegni particolareggiati e calcoli statici, in triplice copia, firmati da un tecnico abilitato e dal richiedente.
Per muri di sostegno e controriva o strutture similari
1) Documentazione richiesta per recinzioni e opere diverse;
2) n. 3 copie della relazione di calcolo firmata da un professionista abilitato;
3) n. 3 copie del progetto completo di relazione geologico-tecnica;
4) n. 1 copia relazione tecnica.
Per ponteggi e occupazioni provvisorie
1) Domanda in bollo;
2) L’attestazione di versamento della spese di istruttoria prevista all’art. 38;
3) Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
4) n. 3 copie planimetria in scala 1:2.000 evidenziando la zona del punto di intervento;
5) n. 3 copie planimetria in scala 1:500 debitamente quotata dell’occupazione da effettuare;
6) periodo per cui è richiesta l’occupazione.
ALLEGATO 3 - (rifer. art. 27) Documentazione per le gare motoristiche
Le domande volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l’effettuazione di gare motoristiche sulle strade provinciali e/o regionali devono essere presentate dal Legale rappresentante della Società organizzatrice, almeno trenta giorni prima della loro effettuazione.
Alla domanda (una per ogni gara), redatta in bollo, devono essere allegati:
− il programma della manifestazione con indicazione della velocità media e massima;
− la cronotabella di marcia;
− il Regolamento di gara approvato dalla Federazione nazionale sportiva competente;
− il parere favorevole delle Federazioni sportive di appartenenza;
− nulla osta del Ministero delle Infrastrutture nel caso in cui la competizione non rientri nel programma annuale;
− la planimetria del percorso di gara;
− copia della polizza assicurativa stipulata dall’organizzatore per la responsabilità civile (art. 3 L’990/69 e s.m.i.); l’assicurazione deve altresì coprire la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature e pertinenze;
− fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore dell’istanza se inoltrata per posta o fax;
− la ricevuta di versamento delle tasse istruttorie;
− marca da bollo da apporre sull’atto autorizzativo;
− la dichiarazione che l’organizzazione assicurerà:
a) il regolare svolgimento della manifestazione mediante sorveglianza di personale specializzato;
b) la presenza di personale sanitario e del servizio di ambulanza;
c) la tutela estetico-ecologica delle strade e loro pertinenze.
ALLEGATO 4 - (rifer. art. 27) Documentazioni per le gare ciclistiche
Le domande volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l’effettuazione di gare ciclistiche sulle strade provinciali e/o regionali che interessano più Comuni devono essere presentate dal Legale rappresentante della Società organizzatrice, almeno trenta giorni prima della loro effettuazione.
Alla domanda (una per ogni gara), redatta in bollo, devono essere allegati:
− il programma della manifestazione;
− la cronotabella di marcia;
− la dichiarazione di compatibilità del percorso con il velocipede impiegato;
− il Regolamento di gara approvato della Federazione sportiva nazionale o Ente di promozione sportiva;
− la planimetria del percorso di gara;
− copia della polizza assicurativa stipulata dall’organizzatore per la responsabilità civile (art. 3 L’ 990/69 e s.m.i.); l’assicurazione deve altresì coprire la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature e pertinenze;
− la ricevuta di versamento delle tasse istruttorie;
− marca da bollo da apporre sull’atto autorizzativo
− dichiarazione che l’organizzazione assicurerà:
a) il regolare svolgimento della manifestazione mediante sorveglianza di personale specializzato;
b) la presenza di personale sanitario e del servizio di ambulanza;
c) garanzia di tutela estetico-ecologica delle strade e loro pertinenze.
ALLEGATO 5 - (rifer. art. 27) Documentazione per le gare podistiche, atletiche, con animali o con veicoli a trazione animale
Le domande volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l’effettuazione di gare podistiche, di ski roll, con animali o con veicoli a trazione animale sulle strade provinciali e/o regionali che interessano più Comuni, devono essere presentate dal Legale rappresentante della Società organizzatrice, almeno trenta giorni prima della loro effettuazione.
Alla domanda (una per ogni gara), redatta in bollo, devono essere allegati:
− il programma della manifestazione;
− la cronotabella di marcia;
− il Regolamento di gara approvato della Federazione di appartenenza;
− la planimetria del percorso di gara;
− copia della polizza assicurativa stipulata dall’organizzatore per la responsabilità civile (art. 3 L’ 990/69 e s.m.i.); l’assicurazione deve altresì coprire la responsabilità dell’organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade ed alle relative attrezzature e pertinenze;
− la ricevuta di versamento delle tasse istruttorie;
− marca da bollo da apporre sull’atto autorizzativi
− la dichiarazione che l’organizzazione assicurerà:
a) il regolare svolgimento della manifestazione mediante sorveglianza di personale specializzato;
b) la presenza di personale sanitario e del servizio di ambulanza;
c) l’impegno a non arrecare offese all’estetica delle strade e all’economia ecologica dei
luoghi interessati dalla competizione.
ALLEGATO 6 - (rifer. art. 27) Documentazione per la circolazione delle macchine agricole eccezionali
La domanda per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione su strade provinciali e/o comunali per macchine agricole eccezionali, prevista dall’art. 104, comma 8, D.Lgs n.285/92, va presentata entro i dieci giorni precedenti la data prevista per la circolazione dei mezzi.
La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell’impresa
agricola per conto della quale il veicolo viene utilizzato.
È necessario presentare una domanda redatta assolvendo l’imposta di bollo vigente che contenga:
− l’attestazione del versamento delle tasse istruttorie;
− l’attestazione del versamento della maggiore usura stradale per le macchine agricole
eccezionali eccedenti le masse stabilite dall’art. 62 del Codice.
− fotocopie dei documenti di circolazione ovvero del certificato di idoneità tecnica dei veicoli con relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegando il documento di riconoscimento valido del dichiarante;
− fotocopie dei documenti di assicurazione dei veicoli;
− schema grafico di carico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, nella configurazione prevista di massimo ingombro; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico
nella configurazione di massimo ingombro prevista, nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell’articolo 62 del D.Lgs n.285/92; con indicazione delle targhe dei veicoli, a firma del titolare della ditta in originale (solo per il trasporto di macchine agricole eccezionali con rimorchi agricoli);
− una busta preaffrancata per l’inoltro dell’autorizzazione se non ritirata presso l’ufficio
competente.
In caso di modifiche ad un’autorizzazione già rilasciata, riguardanti il percorso, le caratteristiche tecniche del complesso e/o la sostituzione della targa, salvo impedimenti adeguatamente documentati dalla ditta richiedente (ad esempio per lavori di pubblica utilità, per emergenze di natura ambientale, per guasti o sinistri ai mezzi), si procede ai sensi dell’art. 20, comma 1, del presente Regolamento.
ALLEGATO 7 - (rifer. art. 27) Documentazione per la circolazione dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità
La domanda per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione su strade provinciali e/o comunali per veicoli e i trasporti eccezionali di cui all’art. 10, comma 6, D.Lgs. 285/92, va presentata entro i quindici giorni precedenti la data prevista per la circolazione dei mezzi.
La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o dal proprietario del veicolo che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla L’ n. 298/74 e s.m.i..
Per le ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di sagoma e di massa stabiliti dal Codice, tale dichiarazione non è necessaria.
È necessario presentare una domanda redatta assolvendo l’imposta di bollo vigente che contenga:
− l’attestazione del versamento delle spese istruttorie;
− l’attestazione del versamento della maggiore usura stradale per i veicoli ed i trasporti eccezionali
eccedenti le masse stabilite dall’art. 62 del D.Lgs. n. 285/92;
− le fotocopie dei documenti di circolazione dei veicoli con relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegando il documento di riconoscimento valido del dichiarante. Per le ditte costruttrici di veicoli che eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62 del Codice, in luogo della documentazione relativa al veicolo, può essere presentata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenente le medesime specifiche tecniche ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria;
− le fotocopie dei documenti di assicurazione dei veicoli, con massimali di copertura non
inferiori a € 3.615.000, aggiornabile annualmente;
− lo schema grafico di carico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, nella configurazione prevista di
xxxxxxx xxxxxxxx; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico
nella configurazione di xxxxxxx xxxxxxxx prevista, nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell’articolo 62 del D.Lgs n.285/92; con indicazione delle targhe dei veicoli, a firma del titolare della ditta in originale. Qualora vi sia eccedenza di massa rispetto a quanto previsto dall’art. 62 del D.Lgs 285/92 lo schema del veicolo/complesso principale deve essere sempre in duplice copia, inoltre deve essere indicata la pressione di gonfiaggio dei pneumatici, il baricentro del carico complessivo su tutti gli schemi grafici allegati alla pratica;
− la dichiarazione della ditta di aver verificato che sull’intero percorso non esistono linee elettriche ed opere x.xxxx che determinano un franco inferiore a quello di legge rispetto all’intradosso (art. 14, comma 6, D.P.R. n. 492/92);
− la dichiarazione della ditta (solo per le autorizzazioni periodiche), che attesti il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 492/92 e dei limiti di massa di cui all’art. 62 del D.Lgs n.285/92;
− una carta stradale con l’indicazione dell’itinerario da percorrere;
− una busta preaffrancata per l’inoltro dell’autorizzazione se non ritirata presso l’ufficio
competente.
In caso di modifiche ad un’autorizzazione già rilasciata, riguardanti il percorso, le caratteristiche tecniche del complesso e/o la sostituzione della targa, salvo impedimenti adeguatamente documentati dalla ditta richiedente (ad esempio per lavori di pubblica utilità, per emergenze di natura ambientale, per guasti o sinistri ai mezzi), si procede ai sensi dell’art. 20, comma 1, del presente Regolamento.
ALLEGATO 8 - (rifer. art. 30) Documentazione per la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari
Le domande volte ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni e nulla osta per impianti e mezzi pubblicitari devono essere corredate dalla documentazione di seguito elencata, e possono essere integrate, per far fronte a maggiori esigenze istruttorie, a richiesta della struttura competente.
Elenco documentazione da trasmettere in allegato alla domanda per autorizzazioni e nulla osta stradali per segnaletica (artt. 134-136 D.Lgs. n. 285/92) e mezzi pubblicitari (artt. 47 e s.s. D.P.R. n. 492/92) per ogni tipo di opera:
1. Domanda in bollo;
2. L’attestazione di versamento della spese di istruttoria prevista all’art. 38;
3. Attestazione, rilasciata dal Comune, che l’opera da eseguire ricade all’interno e all’esterno del Centro abitato così come delimitato ai sensi dell’Art. 4 del nuovo codice della strada D.L.vo n. 285/92;
4. Atto di assenso del proprietario del fondo, con firma autenticata, ove verrà collocato il cartello se fuori dei confini stradali;
5. N.3 (tre) planimetrie catastali in scala 1:2.000 con indicazione dell’esatta ubicazione del cartello, nella quale dovranno essere indicate le distanze; dalla carreggiata, dagli altri cartelli e/o segnali di pericolo, prescrizioni, indicazioni e dalle intersezioni, firmate da un tecnico abilitato;
6. N.3 (tre) bozzetti a colori di descrizione del cartello riportante le dimensioni;
7. autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 15/68, con la quale si attesta “ che il manufatto è stato calcolato, realizzato e posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità”.
8. Attestato che l’area non è sottoposta a vincolo paesaggistico o ambientale, ovvero parere
favorevole rilasciato dall’Amministrazione competente;
9. Preventivo parere del proprietario della strada se cartello in vista di altre strade.
Solo per i mezzi pubblicitari
n. 1 copia del nulla osta dell’Ente di appartenenza di altra strada, qualora il mezzo sia visibile da tale strada (art. 23, comma 5, del D.Lgs n.285/92);
Per l’ installazione di striscioni, locandine, stendardi e segnali orizzontali reclamistici
indicazione del periodo di tempo di esposizione;
Per le richieste di rinnovo
allegare copia dell’atto autorizzativo originario;
Per le richieste di modifica
allegare copia dell’atto autorizzativo originario.