CAPITOLATO SPECIALE ASSICURATIVO
CAPITOLATO SPECIALE ASSICURATIVO
COMUNE TAIBON AGORDINO
CONTRAENTE | COMUNE DI TAIBON AGORDINO P.LE IV NOVEMBRE, 1 32027 TAIBON AGORDINO CF.80002540252/P.IVA 00593640253 |
DECORRENZA | 31.12.2015 |
SCADENZA | 31.12.2018 |
RATEAZIONE | ANNUALE |
SOMMARIO
Pag.
I LOTTO
Capitolato per copertura ALL RISK patrimonio mobiliare ed immobiliare 03
II LOTTO
Capitolato per copertura R.C.T/O Attività Istituzionale 29
III LOTTO Capitolato RCA LIBRO MATRICOLA
Capitolato Responsabilità Civile Auto Parco mezzi Ente 48
IV LOTTO
Capitolato Spese legali e peritali 55
V LOTTO
Capitolato Responsabilità civile patrimoniale 65
I LOTTO
CAPITOLATO PER COPERTURA ALL RISK PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE
CONTRAENTE: COMUNE TAIBON AGORDINO
P.LE IV NOVEMBRE,1
32027 TAIBON AGORDINO BL CF.80002540252/P.IVA 00593640253
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art. 3 Pagamento del premio
Art. 4 Durata dell’assicurazione
Art. 5 Modifiche all’assicurazione
Art .6 Aggravamento del rischio
Art .7 Diminuzione del rischio
Art. 8 Disdetta in caso di sinistro
Art .9 Coassicurazione e delega
Art. 10 Oneri fiscali
Art. 11 Foro Competente
Art. 12 Interpretazione del contratto
Art. 13 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 14 Assicurazione per conto di chi spetta Art. 15 Regolazione del premio
Art. 16 Estensione territoriale
Art. 17 Clausola broker
Art 18 Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio Art. 19 Ispezione delle cose assicurate
Art 20 Forma delle comunicazioni dal Contraente alla Società Art 21 Rinvio alle norme di legge
Art 22 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 Forma di copertura
Art. 2 Oggetto della copertura
Art. 3 Esclusioni
Art. 4 Enti esclusi
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 Spese di demolizione, sgombero, bonifica
Art. 2 Perdita pigioni
Art. 3 Rimborso onorari periti
Art. 3 bis) Rimborso oneri dell’assicurato per la gestione della pratica-produzione della documentazione Art .4 Rimborso onorari consulenti
Art. 5 Ricorso terzi
Art .6 Rischio locativo
Art. 7 Ricorso locatari
Art .8 Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere Art. 9 Fenomeno elettrico
Art. 10 Maggiori costi
Art. 11 Xxxxx, rapina , estorsione di valori
Art. 12 Furto, rapina , estorsione del contenuto Art. 13 Portavalori
Art. 14 Differenziale storico artistico Art 15 Rinuncia al diritto di surroga
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
Art. 2 Esagerazione dolosa del danno
Art. 3 Procedura per la valutazione del danno Art. 4 Mandato dei periti
Art. 5 Operazioni peritali
Art. 6 Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Art. 7 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale Art. 8 Leeway Clause
Art. 9 Limite massimo dell’indennizzo
Art.10 Anticipo sulle indennità
Art. 11 Pagamento dell'indennizzo/
Art. 12 Indennizzo separato per ciascuna partita
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 Partite, somme assicurate e calcolo del premio Art. 2 Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti Art. 3 Riparto di coassicurazione
Art. 4 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1 - Definizioni
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla |
Assicurazione | |
Società | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Cose assicurate | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Danni diretti | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
Danni consequenzialì | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Xxxxx indiretti | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Valore Intero | Valutazione del danno indennizzabile con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Primo Rischio Assoluto | Valutazione del danno indennizzabile senza l'applicazione del disposto dell'art.1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l'applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Fabbricati | Tutte le costruzioni di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, anche storiche vincolate,con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti e opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria. sono compresi inoltre gli impianti esterni al fabbricati, anche se interrati. S'intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli adibiti ad impianti sportivi, eliporti, aziende agricole e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente, impianti per la depurazione, trattamento rifiuti e discarica, e qualsiasi altra attività accessoria del Contraente. L’area interna recintata dei cimiteri è parificati ai locali. L’area recintata e non dei fabbricati e/o prefabbricati, è parificata ai locali. S'intendono altresì compresi nella presente definizione i muri di recinzione in genere, cancelli, grondaie interne ed esterne ai fabbricati e muri recinzione. Si intendono altresì incluse in garanzia le strutture pressostatiche, coperture polivalenti anche tensostrutture, container adibiti a magazzini/uffici, affreschi, statue, graffiti, mosaici etc. Si intendono comprese le migliorie apportate dall’Assicurato se i locali sono in affitto o uso. Sono inoltre inclusi i prefabbricati anche se costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili. |
Contenuto | Macchine, meccanismi, apparecchi, impianti (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento) presenti nei fabbricati o all'esterno dei medesimi, incluse aree circostanti, impianti solari e fotovoltaici, posti su tetto o installati a terra, attrezzature, merci in genere, imballi etc. Si intendono inclusi calcolatori, elaboratori ed impianti di processo o di automazione di processi anche non al servizio di singole macchine ed impianti e relative unità di controllo e manovra ad essi connesse, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, archivi, dati, supporti di dati, programmi, apparecchi audiovisivi, personal computer ed apparecchiature elettroniche in genere, anche ad impiego mobile, gruppi di continuità etc. Sono altresì inclusi nella presente definizione i pezzi di ricambio già acquistati ed immagazzinati sia presso ubicazioni della Contraente che presso terzi. Sono pure compresi i mezzi di locomozione / veicoli iscritti e non iscritti al P.R.A, di proprietà/ uso alla contraente o di terzi, posti sotto tetto anche di: tettoie, box, edifici/fabbricati di proprietà dell’Ente o in uso a qualsiasi titolo all’Ente, o di proprietà dell’Ente e dati in uso a terzi; o all’aperto (esclusa la circolazione); si intendono altresì incluse le biciclette, di proprietà/ comodato/uso all’Ente, poste all’aperto ed utilizzate nell’ambito di progetti quali bike sharing, visite didattico- naturalistiche ecc. Con la presente definizione si intendono inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo: attrezzatura, mobilio ed arredi, pareti attrezzate e quant’altro risulti funzionale all’immobile, inclusi arredi, attrezzature urbane e giostre-giochi posti all’aperto; attrezzi e relativi ricambi, opere di abbellimento ed utilità, macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti di condizionamento o riscaldamento, anche portatili; impianti in genere, inclusi gli impianti idrici interrati, impianti automatici e non di estinzione, di telegestione/rilevazione/ottimizzazione, impianti di teleriscaldamento, impianti a completamento dei fabbricati, con presa di beneficio anche a favore degli enti proprietari, a seguito di nulla osta contraente. Merci, materie prime, infiammabili e merci speciali, derrate alimentari, prodotti farmaceutici, registri, cancelleria, valori e quant'altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza, magazzini, opifici, officine, a dipendenze in genere, ad attività ricreative, a servizi generali, ad abitazioni e quant'altro non rientri nelle definizione "Fabbricati". Vengono ricompresi in questa definizione le aree boschive, foraggi ed il Bestiame, gli alberi in genere, anche di alto fusto, legna tagliata, aree destinate a prato, gli arredi floreali ed arborei urbani. Opere D’Arte: Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, sculture, gessi, stampe, disegni, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, fotografie, pergamene, periodici, carteggi e documenti storici, libri antichi, manoscritti, perle, pietre e metalli preziosi, reperti archeologici, reperti naturalistici, tassidermizzati, armi, uniformi, cimeli, medaglie, manifesti, arredi, strumenti musicali, arredi dei musei e degli altri palazzi aventi carattere storico – artistico, carrozze d’epoca e cose aventi valore artistico o storico ed in generale ogni e qualsiasi oggetto od opera di ingegno avente carattere storico e/o artistico, secondo quanto previsto dal Testo Unico sui beni culturali e successive modifiche |
Valori | Denaro, (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote, moneta), libretti di risparmio, monete d'oro, medaglie, lingotti, metalli preziosi, gemme, pietre preziose e semi preziose, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati in genere, coupon, buoni pasto, buoni benzina, fustelle di farmacie, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabili e non o di altri beni immobili o mobili o interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato, che di terzi e del quale l'Assicurato stesso ne sia o non responsabile. |
Inondazioni e/o alluvioni | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Eventi Socio-politici | Per eventi socio-politici s'intendono scioperi, tumulti popolari e sommosse, sabotaggio, atti vandalici e dolosi in genere. |
Terrorismo e sabotaggio | Per terrorismo e sabotaggio si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Eventi Atmosferici | Danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, antenne camini, attrezzature, impianti. Merci poste anche in fabbricati aperti e/o tettoie da: uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento, nubifragi, etc.,e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose trasportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia). Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati, inclusi quelli procurati da intasamento di gronde e pluviali. Sono equiparati ai danni da eventi atmosferici anche i danni procurati dall’acqua piovana, dal disgelo e da bagnamento in genere. |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto un singolo sinistro. |
Allagamenti | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/ o alluvioni, salvo quanto previsto per la garanzia “acqua condotta” e/o traboccamento d’ acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature. |
Acqua condotta e/o traboccamento d’acqua da occlusione, e/o rigurgito fognature e/o fuoriuscita di liquidi in genere..... | Danni causati alle cose assicurate alle partite tutte, dipendenti da fuori uscita di acqua e di liquidi in genere, a seguito di guasto o rottura, traboccamento, rigurgito,, intasamento gronde e pluviali , occlusione di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni, fognature, in genere al servizio dei fabbricati e/o delle attività descritte in polizza, comprese loro adiacenze e pertinenze. |
Autocombustione | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Incendio | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.Gli effetti del gelo o dei "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Furto | Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale. |
Rapina | Il reato di cui all'art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Estorsione | Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/lo suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Fenomeno Elettrico | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbracciamento, ecc.) negli impianti, macchinari, apparecchiature, circuiti, corpi illuminanti e simili, atti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento, illuminazione, ecc. |
Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio
(a titolo esemplificativo ma non limitativo)
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l'obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione e a qualsiasi altro titolo , utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per le attività svolte dal Contraente salvo solo quanto espressamente escluso.
Limitatamente alle Opere D’Arte, così come riportate alla definizione Contenuto, queste vengono assicurate per tutti i rischi derivanti dal trasporto e dalla giacenza, nella forma “Chiodo a chiodo”, come di seguito previsto:
- Opere d’arte di proprietà della Contraente, Opere d’arte di proprietà della Contraente affidate a terzi per manifestazioni diverse (esposizioni, mostre, fiere etc);
- Opere d’arte di proprietà di Xxxxx, che vengono esposte per manifestazioni organizzate dalla Contraente;
- Opere d’arte di proprietà di Xxxxx, affidate alla Contraente per essere esposte in esposizioni, mostre, fiere, manifestazioni in genere non organizzate dalla Contraente;
A comprovare quanto sopra, faranno esclusivamente fede, rimossa ogni riserva e/o eccezione, le evidenze amministrative della Contraente dalle quali si rilevano:
- le opere d’arte, proprie o di terzi, come riportate alla definizione Contenuto, quali ad esempio: cataloghi, elenchi delle collezioni, lista opere, lista mostre, con indicazione dei rispettivi valori, siano essi indicati analiticamente o per l’intero, consegnate alla Contraente o dalla Contraente consegnate a terzi;
- le località di partenza e riconsegna delle opere, laddove le stesse provengano da soggetti terzi;
- le località ed i locali destinati alle collezioni, esposizioni, mostre d’opere d’arte, siano esse/i della contraente o di terzi;
- modalità di trasporto delle opere.
Si conviene tra le parti che :
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza, ovunque collocati; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente;
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) S'intendono esclusi gli immobili sia civili che industriali o a completamento di reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche, di proprietà del Contraente ma in uso a qualsiasi titolo ad Aziende ULSS o Aziende Ospedaliere pubbliche, ATER, Provincia e Società di servizi al territorio (ex-municipalizzate ), sempreché assicurate da tali soggetti.
e) Enti non diversamente indicati e/o definiti: viene inoltre stabilito che, in caso di sinistro, tutto quanto contenuto entro il recinto e/o entro l’area pertinente ad ogni ente assicurato, deve intendersi assicurato, sia che si ritrovi sottotetto di Fabbricati, sia all’aperto; nella eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce “Contenuto”.
A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contraente.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita Contenuto".
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simile, stands anche in materiale plastico, container adibiti a magazzini ed uffici, etc.
Gli enti e/o partite tutti oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
In particolare il contenuto si intende garantito anche se ubicato presso immobili di terzi o gestiti da terzi.
Quanto previsto alla definizione Contenuti, Fabbricati, Valori, si intende garantito anche se posto all'aperto.
Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora essi si trovino a bordo e/o trasportati all’interno di veicoli, natanti, aerei;
Si intendono altresì assicurati i predetti beni, anche qualora essi si trovino in giacenza presso sedi della contraente o presso sedi terze, a qualsiasi titolo;
Si intendono altresì assicurati i predetti beni ed anche qualora essi stazionino temporaneamente in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di carico/scarico.
Le attrezzature/ merci che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all'interno di tali automezzi.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.
Nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature ecc., l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisi a pié d'opera nel perimetro dei fabbricato e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere - anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato -prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incom- plete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
Art. 2) - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art. 3) Pagamento del premio
A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60º giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.
In caso di premio frazionato, premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società concede il frazionamento semestrale del medesimo, senza applicazione di oneri accessori di frazionamento. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi 60 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio in arretrato.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• L’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F del 18/01/2008 n 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 gg di cui all’art 3 del Decreto citato e s.m.i;
• Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all’Agenzia di riscossione ai sensi dell’art 72 bis del DPR 602/1973 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni costituisce adempimento ai fini del pagamento del premio nei confronti della società stessa.
• I termini per il pagamento del premio di cui ai primi due commi del presente articolo, si intendono aumentati di ulteriori gg 30 o del maggior termine previsto qualora il termine di sospensione previsto ai sensi del
D.M.E.F del 18/01/2008 n 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, risulti ancora operativo al compimento del sessantesimo giorno dalla data di effetto della polizza o da ciascuna scadenza di rata.
L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 4) Durata dell’assicurazione
La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2015 e scadenza al 31/12/2018 senza possibilità di rinnovo.
La scadenza è posta al 31.12 di ciascun anno.
Il Contraente si riserva la facoltà di poter inviare la disdetta alla polizza ad ogni scadenza annuale, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza.
Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
Art. 5) Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6) Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 7) Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell’art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione
del Contraente o dell’Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell’annualità di premio a scelta dell’Assicurato.
Art. 8) Disdetta- recesso - in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.
Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.
In entrambi i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 9)Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria per la propria quota e dalla medesima anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art. 10) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art .11) Foro competente
il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell’Assicurato.
Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure, la parte interessata può presentare apposita domanda presso un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed Istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del Dlg 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questi adottato. Detto organismo, a scelta del Contraente o dell'assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente/Assicurato.
Art. 12) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 13)- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
E' data tuttavia facoltà al Contraente di autorizzare il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Art. 14)- Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 15) Regolazione del premio
In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 8 della Sezione 5 della presente polizza, le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:
a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 90 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione dei premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
• sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
• sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.
Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall’assicurato al broker, entro 60 giorni dalla notifica dell’importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale “appendice di regolazione”, ricevuto dalla società assicuratrice.
Art. 16) Estensione territoriale.
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.
Art . 17) Xxxxxxxx broker:
Per l’effettuazione della presente procedura l’Ente si avvale della consulenza della Società INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e P.IVA 03858060274 alla quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo.
Il Broker verrà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie che dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione alla Società INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE).
Le Compagnie accettano fin da subito con la semplice notifica dell’atto di aggiudicazione l'automatico recepimento nei contratti stipulati della Clausola di Brokeraggio nonché il rilascio di lettera di libera collaborazione a favore della Società INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) (se già esistente, la sua modifica ed integrazione), nei termini tassativi previsti dall’art. 117 e 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1), 2) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicazione all’impresa di assicurazione varrà, quindi, a tutti gli effetti di legge come piena accettazione e ratifica del disposto dell’art.118 codice delle assicurazioni, prevedendo sia l’autorizzazione all’incasso dei premi versati nei conti vincolati tenuti dal broker nonché la conseguente liberatoria da parte delle Imprese di assicurazioni anche se operanti per il tramite di Agenzie mandatarie presso le quali vengono appoggiati i contratti. Tali disposizioni sono a valere anche nei confronti delle imprese di assicurazione che intervengono nella gara per il tramite di altri broker iscritti alla sezione B del RUI e per il tramite dei quali vengono, eventualmente, stipulati i contratti assicurativi. Il compenso al Broker sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
La provvigione del broker sarà liquida ed esigibile con il versamento/accreditamento del premio di polizza da parte della Stazione Appaltante sul conto vincolato costituito dal broker ai sensi e con le modalità previste dell’art. 117 e 118 del codice delle assicurazioni.
La Società aggiudicataria s’impegna ad emettere la polizza in originale sulla base del Capitolato di gara e della rispettiva offerta.
In caso di accertata discordanza tra gli originali di polizza ed i capitolati/lotti, la polizza cesserà la propria validità a partire dal 60° giorno dall’ avvenuta constatazione da parte dell’Ente assicurato. In tal caso la Società s’impegna a restituire all’Assicurato la quota di premio non goduta.
Si precisa che le Società non possono indicare una ritenzione inferiore ad una quota pari al 80% di ciascun rischio in gara.
A norma di quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa che i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente gara di appalto.
Art. 18) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire alle scadenze annuali al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva; c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un’ adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 19) Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 20) Forma delle comunicazioni dei Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e l’Assicurato sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano), telefax, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, indirizzata alla Società oppure al Broker, al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 21) Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 22) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI
Art. 1 - Forma di copertura
Le garanzie della presente polizza, descritte nella presente Sezione e nella successiva Sezione 4, sono prestate a Valore intero, ovvero con l'applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile fatto salvo laddove diversamente indicato o derogato nella descrizione delle singole garanzie o delle partite alla Sezione 6 (Art. 1 e2).
Art. 2 - Oggetto della copertura
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali, che indiretti, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.
Art. 3 - Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:
A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di xxxxx.Xx precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo,come pure da radiazioni provocate dal l'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
⮚ esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
⮚ incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causati da esistenza e/o impiego(nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
⮚ contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza.
C) dolo dell'Assicurato e degli Amministratori dello stesso; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
D) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli impianti causato da un evento non altrimenti escluso;
E) inquinamento di aria, acqua, suolo;
F) da errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte.
Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
Tutto quanto sopra salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art.4 - Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Gioielli, pietre e metalli preziosi, quadri, stampe, dipinti, statue, collezioni numismatiche e naturalistiche, e qualsiasi altro oggetto classificabile come "opera d'arte", solo qualora i medesimi siano coperti da altra polizza stipulata dal Contraente
SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI
(integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)
Art. 1) - Spese di demolizione, sgombero, bonifica
La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo a Primo Rischio Assoluto stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati dei sinistro" :
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese necessarie per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene e sicurezza, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
d) Si intendono compresi in garanzia le spese di bonifica, pulizia e sgombero di siti stradali ed aree pertinenziali, aree fluviali e lacustri ove l’ente abbia competenza d’intervento per legge e per disposizioni amministrative di Enti territoriali od agenzie da questi preposte, per danni arrecati da terzi ignoti
e) Le spese di demolizione, smaltimento, sgombero e ricollocamento anche di enti non danneggiati, in seguito all’imposizione di una qualsiasi legge o ordinanza che regoli la riparazione e/o costruzione di fabbricati esistenti al momento del sinistro e che imponga tale demolizione, smaltimento sgombero e/o ricollocazione.
Art. 2) - Perdita pigioni
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, fino a concorrenza del massimale stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni” anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro. Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dal Contraente-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Perdita pigioni”.
Art. 3) Rimborso onorari periti: rimborso all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo di cui alla clausola "Limiti di indennizzo”, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo.
L’indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a primo rischio assoluto ossia senza l’applicazione di quanto previsto all’art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell’importo indicato alla clausola “limiti di indennizzo”.
Art. 3 bis) Rimborso oneri dell’assicurato per la gestione della pratica-produzione della documentazione
La Società rimborserà un somma forfetaria sino ad € 5.000,00, per qualsiasi operazione eseguita da dipendenti e/o altri operatori dell’Assicurata nella gestione del sinistro, inclusa l’assistenza alle operazioni peritali – inclusi sopralluoghi nei cantieri – produzione documentazione attinente al danno e quant’altro.
Tale somma verrà riconosciuta senza obbligo di presentazione di documentazione attestante le operazioni eseguite.
Art. 4) Rimborso onorari consulenti
La Società rimborserà inoltre all’Assicurato gli onorari o spese sostenuti per reintegrare la perdita subita, di architetti, ingegneri, ispettori, consulenti o società di consulenza in genere, per progettazioni, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, raccolta prove e informazioni, sopralluoghi, assistenza ricevuta dall’assicurato nella gestione e definizione della pratica di danno indipendentemente o a supporto del perito di parte, offerte ed ispezioni ed ogni altro elemento che l’Assicurato ritenga produrre.
La garanzia è prestata a primo rischio assoluto ossia senza l’applicazione di quanto previsto all’art.1907 del cod. civ. e sino alla concorrenza dell’importo di cui alla clausola “Limiti di Indennizzo”, in eccesso a quanto indennizzabile in base alla determinazione del valore a nuovo e con il minimo del 8% del danno accertato.
Art. 5) - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell'apposita scheda della Sezione 6, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e pese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro non escluso a termini della presente polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
• a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonchè i veicoli di terzi in
genere che trovino nell’ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.
Art. 6) Rischio locativo
La società, in caso di responsabilità dell’assicurato a termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, a termini della presente polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente Assicurazione, anche se causati con colpa grave dell’assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dal contraente/ assicurato.
Art 7) Ricorso Locatari, inquilino: vedi art 5).
Art. 8) Rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili etc
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri, cristalli, acquari, fragili in genere, all'interno o all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Rottura vetri e Cristalli.
Art. 9) Fenomeno elettrico
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Fenomeno elettrico".
Art. 10) Maggiori costi
In caso di danni materiali e non materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali, che indiretti, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, la Società sì obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
• spese di ricerca, ricostruzione, bonifica e ripristino dati ed archivi conseguenti a virus, hacking, attacchi cibernetici etc;
• danni da interruzione di esercizio;
• installazione di condutture temporanee;
• noleggio attrezzature e veicoli;
• trasporto dipendenti;
• trasporto di acqua e liquami;
• mancata produzione di energia derivante da fonti alternative: solari, eoliche,termiche etc.. mancata produzione di energia derivante da fonti alternative: solari, eoliche, termiche etc.
L’ammontare del danno si determina secondo le norme seguenti:
a) si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
b) si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre)
giorni successivi al sinistro, prima della riparazione, determinandone la produzione media giornaliera;
c) la differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
c1) il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
c2) il valore dell'incentivo erogato dal GRTN per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 28/07/05 relativo al conto energia, e sue successive modifiche:
d) l’indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto.
• maggiori spese compresi oneri di urbanizzazione e/o concessione in vigore al momento del sinistro che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture, nonche’ l’uso dei suoli,
purche’ i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione e/o altro luogo individuato dall’ente.
• etc.
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Maggiori costi.
Art. 11) Xxxxx, rapina estorsione di valori
Premesso che la Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all'esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi, sono dei pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere. Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti. La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione di valori.
Art. 12) Xxxxx, rapina estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti ai beni di proprietà del medesimo, ovvero di terzi, dei dipendenti, etc.: trovantisi all’interno e/o all’esterno dei locali tutti, in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibiti e comunque ubicati , laddove l’assicurato abbia un interesse assicurabile, inclusi i beni trovantisi in aree aperte, dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dell’arredamento, degli impianti, delle attrezzature, delle merci, etc., situati nei fabbricati dell'Assicurato così come individuati nelle definizioni di polizza di cui alla Sezione 1), causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b)distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzatura, apparecchiature e merci, etc
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce Furto, rapina, estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti ".
Limitatamente all'assicurazione contro i rischi di furto, la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati. Inoltre sono operanti sistemi antifurto ed antintrusione elettronici se previsti.
Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, ovvero siano insufficienti o non conformi oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura verranno indennizzati con l'applicazione di uno scoperto del 10% con un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 250,00.
Si intendono altresì inclusi i beni posti all’aperto. Per questa sezione i danni verranno liquidati previa deduzione di una franchigia fissa di € 500,00.
Art. 13) Portavalori
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche a seguito di scasso o rottura dei finestrini o delle porte dei veicoli utilizzati per il trasporto, siano essi in sosta temporanea e/o parcheggio. Sono altresì assicurati anche all'interno dei fabbricati dell'Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi, la garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell'Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:
a) contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore;
b) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
c) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore. Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente art. 11 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Xxxxxxxxx, i collaboratori in genere .
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell'importo indicato nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Portavalori".
Art. 14) Differenziale storico-artistico
Nella somma assicurata alle partite Fabbricati"e “Contenuti”, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art.6 della Sezione 5 della presente polizza.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e tutto quanto riportato alla Definizione Opere d’Arte, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
E’ compreso in garanzia il valore di deprezzamento.
La garanzia sarà prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "Differenziale storico artistico".
In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Art. 15) Rinuncia al diritto di surroga: La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato, salvo il caso di dolo.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.
SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1) Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
b) entro un tempo ragionevole da quando l'ufficio competente ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
▪ per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, produrre dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
▪ conservare le parti danneggiate o difettose sino all'esame da parte di incaricati della Società;
▪ attenersi alle istruzioni della Società prima di iniziare le riparazioni;
▪ fornire, su richiesta della Società, una relazione scritta dalla quale risultino sia l'ammontare del danno che i particolari e i dettagli relativi all'ente danneggiato o al suo valore;
▪ fornire a proprie spese, prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.
E’ facoltà dell'Assicurato di provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione di questa le parti danneggiate sostituite.
Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il funzionamento.
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Art. 2) Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o ]'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 4 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 1 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 6 della presente Sezione.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Art.5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art. 6 - Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo” delle cose distrutte o danneggiate, siano esse in funzione oppure ancora imballate e/o in attesa di installazione, come segue:
a) in caso di distruzione:
⮚ per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
⮚ per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove egualì, oppure con caratteristiche superiori , aumentato delle spese di trasporto, montaggio e fiscali e di quant’altro inerente;
⮚ per le opere d'arte ed i valori l'indennizzo verrà effettuato in base al valore più elevato fra il valore di mercato, stima benevisa ove presente, valore segnalato, ove presente, da atto formale della Sovrintendenza ai Beni Culturali al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all'Art. 2 della Sezione 6.
⮚ per le merci il valore di acquisto al momento del sinistro
b) in caso di danno parziale:
⮚ il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri :
a) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro simile o con caratteristiche superiori si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per prestazioni.
b) la Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
d) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all'Art. 3 Sezione 3 della presente polizza.
e) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricerca, ricostruzione, bonifica, ripristino dei dati e delle informazioni
f) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all'Art. 2 della Sezione 6;
g) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l'Assicurato dovrà rispettare le "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ed altre norme in materia di urbanistica e/o di impiantistica, e/o risparmio/contenimento energetico, vigenti al momento del sinistro, l’assicuratore riconoscerà integralmente le spese sostenute e rese necessarie per l’adeguamento della costruzione alle norme vigenti.
L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque g) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui. Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art. 7 -Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo non superi la somma di € 200.000,00.
Art. 8 - Xxxxxx Xxxxxx
Premesso che si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato. La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art. 1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. semprechè l'Assicurato non abbia rinunciato, mediante espressione di volontà, scritta o verbale, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 15 Sezione 2 della presente polizza.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell'art. 1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art. 1907 C. C.. Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art. 1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.
Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.
Art.9- Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 10) Anticipo sulle indennità: l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, ai sensi dl successivo art. 11), il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.=
La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Art.11 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione.
In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.
Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.
Art. 12 - Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.6 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art .1 - Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo %0 | Premio Xxxxx Xxxxx |
1 | Fabbricati, inclusi Fabbricati storici vincolati dalla sovrintendenza In regime di esenzione imposta. , | € 10.000.000,00 | 0,00 | € |
2 | Contenuto | € 800.000,00 | 0,00 | € |
3 | Ricorso terzi e locatari, inquilini | € 1.000.000,00 | 0,00 | € |
4 | Spese demolizione e sgombero | € 200.000,00 |
Composizione del premio
Premio annuo imponibile | € | 0,00.= |
Imposte | € | 0,00.= |
TOTALE | € | 0,00.= |
Art. 2 - Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Franchigia minima per ogni sinistro € 250,00.
Le franchigie e gli scoperti minimi di polizza si intendono assorbiti dalla franchigia frontale, fatto salvo per le franchigie e gli scoperti superiori, sotto indicati
Garanzia | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Rottura vetri e cristalli, acquari fragili in genere etc | €. 50.000,00 per periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto | Nessuno |
Fenomeno elettrico | €. 60.000,00.= per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | Nessuno |
Fabbricati ed altri beni insistenti sulle aree adibite a cimitero | € 150.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto | Nessuno |
Aree boschive in piedi e legna tagliata , aree destinate a prato, foraggi; il bestiame, gli alberi in genere, anche ad alto fusto, gli arredi floreali e arborei urbani, etc, incluse spese necessarie all’ abbattimento , rimozione e trasferimenti nelle aree attrezzate per il macero/distruzione. | € 20.000,00= per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto | Nessuno |
Impianti di illuminazione pubblica ed impianti semaforici | € 50 000,00= per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a primo rischio assoluto | Nessuno |
Demolizione e sgombero | La somma assicurata alla partita 4 (Art. 1 Sez. 6) per sinistro | nessuno |
Spese di Bonifica, pulizia e sgombero di siti stradali ed aree pertinenziali, aree fluviali e lacustri ove l’ente abbia competenza d’intervento per legge e per disposizioni amministrative di Enti territoriali od agenzie da questi preposte, per danni arrecati da terzi ignoti. | € 200.000,00 per sinistro e periodo assicurativo Indennizzo a Primo rischio assoluto | Nessuna |
Perdita Pigioni | Xxxxxxx 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari assicurate | nessuno |
Onorari consulenti ed onorari periti | €. 200.000,00.= per sinistro | nessuno |
Ricorso terzi | La somma assicurata alla partita 3) per sinistro | nessuno |
Eventi socio-politici | 80% delle somme assicurate | €.1.000,00 = per sinistro |
Terrorismo e sabotaggio | 50% delle somme assicurate | €.2.500,00.= per sinistro |
Eventi atmosferici | 80% delle somme assicurate | €. 500,00.= per sinistro |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 50% delle somme assicurate | €. 2.500,00.= per sinistro |
Sovraccarico neve, gelo, ghiaccio, grandine | 80% somme assicurate alla partita fabbricati per ciascun sinistro = | € 500,00 |
Terremoto | 50% delle somme assicurate | €.2.500,00.= per sinistro |
Furto, Rapina, Estorsione di Valori Somma assicurata a Primo rischio Assoluto | € 25.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 50.000,00 Indennizzo a primo rischio assoluto | Nessuno |
Furto, Rapina, Estorsione dei beni definiti alla voce Fabbricati e contenuti-(per le opere d’arte vedasi sottolimite a parte) Somma assicurata a Primo rischio Assoluto | € 50.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 100.000,00 Indennizzo a primo rischio assoluto | 10% con il minimo di € 100,00 ed il massimo di € 250,00 solo ed esclusivamente in caso di furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura inoperanti, inesistenti, insufficienti. |
Portavalori Somma assicurata a Primo rischio Assoluto | € 15.000,00 per sinistro con il limite per periodo assicurativo di € 30.000,00 | € 250,00 per sinistro |
Garanzia acqua condotta e/o traboccamento acqua da occlusione, intasamento gronde e pluviali e/o rigurgito fognature ETC.... | € 100.000,00 = per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | € 250,00 per sinistro |
Ricerca e riparazione danni indennizzabile indipendentemente dalla operatività della garanzia acqua condotta | € 100.000,00 = per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | € 250,00 per sinistro |
Maggiori costi E/O DANNI INDIRETTI | €. 500.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Differenziale Storico - Artistico | €.100.000,00.= per sinistro | Nessuno |
Opere D’Arte | € 100.000,00 = per sinistro Indennizzo a primo rischio assoluto | 10% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.500,00 solo ed |
esclusivamente in caso di furto perpetrato attraverso mezzi di chiusura inoperanti, inesistenti, insufficienti. |
Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art. 3 - Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate
Società Agenzia
Percentuale di ritenzione
Art. 4 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO LA SOCIETA
Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·
Durata della polizza; · Recesso in caso di sinistro; · Foro competente; · Obblighi in caso di sinistro
IL CONTRAENTE
II LOTTO
CAPITOLATO PER COPERTURA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
CONTRAENTE: COMUNE TAIBON AGORDINO
X.XX XX XXXXXXXX ,0
00000 XXXXXX XXXXXXXX XX CF.80002540252/P.IVA 00593640253
SOMMARIO
SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede Art. 2 Pagamento del premio
Art. 3 Durata dell’assicurazione
Art. 4 Modifiche all’assicurazione
Art .5 Aggravamento del rischio
Art .6 Diminuzione del rischio
Art. 7 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Art 8 Disdetta in caso di sinistro
Art 9 Coassicurazione e delega
Art. 10 Oneri fiscali
Art. 11 Foro Competente
Art. 12 Interpretazione del contratto
Art. 13 Regolazione del premio
Art. 14 Estensione territoriale
Art 15 Rinvio alle norme di legge
Art 16 Clausola broker
Art 17 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Art. 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
Art 1 Disciplina della responsabilità
Art 2 Responsabilità civile verso terzi (RCT) Art 3 Novero dei terzi
Art 4 Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) Art 5 Estensione della garanzia alle malattie professionali Art 6 Rivalsa INPS ed istituti similari
Art 7 Responsabilità civile personale
Art 8 Esclusioni
Art 9 Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi- esclusioni
SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI – ESTENSIONI DI GARANZIA
Art 1 Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo
SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Art. 2 Gestione delle vertenze di danno e spese legali Art. 3 Spese di giustizia penale
Art 4 Spese di gestione della pratica di danno Art 5 Rinuncia al diritto di surroga
SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 Franchigie, scoperti, limiti di risarcimento Art. 2 Pagamento delle franchigie
Art. 3 Massimali di garanzia
Art. 4 Ammontare preventivo elemento variabile Art 5 Calcolo del premio
SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONI DELLE ATTIVITA’
Art .1) Definizioni
Nel testo che segue si intendono:
per CONTRAENTE :
per ASSICURATO :
il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione e pertanto l’Ente, il legale rappresentante, gli
amministratori ed i dipendenti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall’Assicurato e gli Enti per i quali l’Assicurato gestisce per delega i servizi;
per SOCIETA’: ciascuna Impresa Assicuratrice;
per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
per POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione;
per PREMIO : la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
per RISCHIO : la probabilità che si verifichi il sinistro;
per SINISTRO :
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
per INDENNIZZO: la somma dovuta dalle Imprese Assicuratrici in caso di sinistro;
per COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Per PERDITE PECUNIARIE:
i danni diversi da morte, lesioni personali e danneggianti a cose ed animali.
Per DANNO CORPORALE :
il pregiudizio economico conseguente a morte o lesione, ivi compresi danni alla salute, biologi, esistenziali, morali
Per DANNO MATERIALE :
il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa
Per MASSIMALE PER SINISTRO : la massima esposizione della Società per ogni sinistro, quale sia il
numero delle persone decedute, o che abbiano subito lesioni, o che abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
Per MASSIMALE PER ANNO :
la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo
Art. 2) Attività’ e caratteristiche del rischio
L’assicurazione é prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Amministrazione in relazione allo svolgimento di attività e di compiti, ovunque svolti, previsti dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicati.
L’assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e quindi non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità, anche quale committente, organizzatore od altro, dell’Ente assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.
L’attività dell’assicurato riguarda:
• anagrafe, igiene, polizia urbana ed annonaria;
• macello, mercati, cimiteri, fiere ed esposizioni;
• scuole, biblioteche, musei, teatri;
• mense scolastiche e fornitura pasti a domicilio
• manifestazioni culturali, di promozione turistica, sportive, ricreative, politiche e religiose;
• servizi ed opere assistenziali, case di riposo, farmacie;
• impianti sportivi, parcheggi, giardini, parchi, parchi giochi;
• captazione e distribuzione di acqua potabile;
• servizio di depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti, rete fognaria;
• strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
• proprietà ed uso di macchine operatrici speciali (sgombraneve, compattatori, lavastrade, macchine operatrici su cingoli ecc...);
• servizio di trasporto pubblico e/o scolastico;
• servizi sociali ed assistenziali e servizi di animazione socioculturale.
La garanzia comprende altresì l’erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:
• Persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, guardie ecologiche, ecc.
• Convenzioni con associazioni volontaristiche
• Volontari del servizio civile
• Volontari protezione civile
• Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale
• Appartenenti ad associazioni di volontariato, comprese prestazioni medico sanitarie;
• lavoratori socialmente utili e persone che scontano pene alternative attraverso lo svolgimento di lavori socialmente utili
Si precisa che tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
L’assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi, ed avvalendosi di terzi (persone fisiche e giuridiche).
Con l’approvazione degli organi competenti, l’assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge alle amministrazioni, direttamente o a mezzo di Enti. L’assicurato può anche effettuare l’esercizio di tutte le attività sopra menzionate, da e per conto di altri enti, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma.
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
Art. 2) Pagamento del premio
A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60º giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.
In caso di premio frazionato, premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società concede il frazionamento semestrale del medesimo, senza applicazione di oneri accessori di frazionamento. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi 60 giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio in arretrato.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• L’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F del 18/01/2008 n 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 gg di cui all’art 3 del
Decreto citato e s.m.i;
• Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all’Agenzia di riscossione ai sensi dell’art 72 bis del DPR 602/1973 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni costituisce adempimento ai fini del pagamento del premio nei confronti della società stessa.
• I termini per il pagamento del premio di cui ai primi due commi del presente articolo, si intendono aumentati di ulteriori gg 30 o del maggior termine previsto qualora il termine di sospensione previsto ai sensi del D.M.E.F del 18/01/2008 n 40 e sue successive modificazioni, integrazioni,
sostituzioni, risulti ancora operativo al compimento del sessantesimo giorno dalla data di effetto della polizza o da ciascuna scadenza di rata.
L’Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 3) Durata dell’assicurazione
La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2015 e scadenza al 31/12/2018 senza possibilità di rinnovo.
La scadenza è posta al 31.12 di ciascun anno.
Il Contraente si riserva la facoltà di poter inviare la disdetta alla polizza ad ogni scadenza annuale, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza.
Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
Art 4) Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art 5) Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art 6) Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.
Art 7) Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa od al broker che gestisce la presente assicurazione entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art 8) Disdetta- recesso - in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.
Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.
In entrambi i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art 9) Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria per la propria quota e dalla medesima anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art 10) Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art 11) Foro competente: il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale dell'Assicurato.
Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure, la parte interessata può presentare apposita domanda presso un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed Istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del Dlg 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questi adottato. Detto organismo, a scelta del Contraente o dell'assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente/Assicurato.
Art 12) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art 13) Regolazione del premio
Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza. Nei casi in cui esso sia determinato in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria sui preventivi annui denunciati dalla Contraente.
Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società gli elementi variabili di rischio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere corrisposte entro 60 giorni dalla data di comunicazione del premio alla contraente, a mezzo posta oppure fax.
Art 14) Estensione territoriale
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nel mondo intero.
Art 15) Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
Art 16)Clausola broker:
Per l’effettuazione della presente procedura l’Ente si avvale della consulenza della Società INTERMEDIA
I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e P.IVA 03858060274 alla quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo.
Il Broker verrà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie che dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione alla Società INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE).
Le Compagnie accettano fin da subito con la semplice notifica dell’atto di aggiudicazione l'automatico recepimento nei contratti stipulati della Clausola di Brokeraggio nonché il rilascio di lettera di libera collaborazione a favore della Società INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) (se già esistente, la sua modifica ed integrazione), nei termini tassativi previsti dall’art. 117 e 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1), 2) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicazione all’impresa di assicurazione varrà, quindi, a tutti gli effetti di legge come piena accettazione e ratifica del disposto dell’art.118 codice delle assicurazioni, prevedendo sia l’autorizzazione all’incasso dei premi versati nei conti vincolati tenuti dal broker nonché la conseguente liberatoria da parte delle Imprese di assicurazioni anche se operanti per il tramite di Agenzie mandatarie presso le quali vengono appoggiati i contratti. Tali disposizioni sono a valere anche nei confronti delle imprese di assicurazione che intervengono nella gara per il tramite di altri broker iscritti alla sezione B del RUI e per il tramite dei quali vengono, eventualmente, stipulati i contratti assicurativi.
Il compenso al Broker sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
La provvigione del broker sarà liquida ed esigibile con il versamento/accreditamento del premio di polizza da parte della Stazione Appaltante sul conto vincolato costituito dal broker ai sensi e con le modalità previste dell’art. 117 e 118 del codice delle assicurazioni.
La Società aggiudicataria s’impegna ad emettere la polizza in originale sulla base del Capitolato di gara e della rispettiva offerta.
In caso di accertata discordanza tra gli originali di polizza ed i capitolati/lotti, la polizza cesserà la propria validità a partire dal 60° giorno dall’ avvenuta constatazione da parte dell’Ente assicurato. In tal caso la Società s’impegna a restituire all’Assicurato la quota di premio non goduta.
Si precisa che le Società non possono indicare una ritenzione inferiore ad una quota pari al 80% di ciascun rischio in gara.
A norma di quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa che i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente gara di appalto.
17) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire ogni sei mesi al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva; c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un’ adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 18) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI E NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE
VERSO TERZI E DIPENDENTI
Art 1) Disciplina della responsabilità
La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.
Art 2) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali deva rispondere.
Art 3) Novero dei terzi
Si prende atto fra le parti che:
a) quando l'Assicurato è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
b) quando l'Assicurato non è una persona fisica non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti, i prestatori d’opera presi in affitto tramite Ditte regolarmente autorizzate, e i prestatori di lavoro para-subordinati, assicurati ai sensi del D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni , nonché ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38, quando opera la garanzia R.C.O. di cui al seguente articolo.
I predetti prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio ed in caso di danni a cose di loro proprietà.
Sono altresì considerati terzi i prestatori di lavoro, limitatamente ai danni corporali causati da crollo strutturale totale o parziale dei fabbricati, anche durante la vigenza del servizio.
Sono altresì considerati terzi:
1. le persone investite di una carica in seno all’Ente assicurato in relazione a danni subiti, alla persona ed alle cose, durante l’espletamento del mandato;
2. i dipendenti non obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL;
3. Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato;
4. i Volontari del servizio civile (L. 64/2001), in servizio presso il Contraente, nonché le persone non aventi rapporto di dipendenza con l’assicurato, quali ad esempio i volontari della protezione civile, studenti, stagisti, borsisti, allievi che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, ed altri soggetti non avendo rapporto di dipendenza, ma della cui opera questi si avvalga.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come definiti al punto b) che precede, (compresi gli amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e no), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
La qualifica di terzo si estende anche a coloro (studenti, stagisti, borsisti, allievi,ecc. ) che prestano servizio presso l'Assicurato o, a seguito di Convenzione, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro, salvo quanto previsto al successivo articolo.
Gli assicurati sono considerati terzi fra di loro.
Art 4) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
• ai sensi di legge per gli infortuni sofferti, durante il periodo di validità della presente assicurazione, da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, iscritti e non iscritti all’INAIL ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e s.m.i. e ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38 e
s.m.i., incluse le figure di collaborazione previste dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 (c.d LEGGE BIAGI) e s.m.i., ivi compresi Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, lavoratori distaccati presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro), lavoratori interinali come definiti dalla legge 24.06.1997 n. 196 e s.m.i.,
• ai sensi del codice civile e ai sensi di altre leggi civilistiche, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e decreti legislativi, oppure leggi, di cui
al punto precedente, o eccedenti le prestazioni dalle stesse normative previste, causati alle figure lavorative di lavoro di cui al precedente punto, per morte, lesioni personali e danni a cose.
• Ai sensi di legge per danni corporali sofferti dai dipendenti non soggetti all’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL durante od in occasione dell’attività lavorativa.
• Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’Inail.
L'assicurazione si estende anche a coloro (es: gruppo volontari protezione civile, studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
Vengono inoltre parificati a dipendenti tutte le figure, inclusi amministratori, assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.
I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
L’invalidità permanente viene calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazione e/o integrazioni e D.lgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i., dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i.
Il risarcimento derivante da danno biologico e relativo ad invalidità permanente viene corrisposto senza l’applicazione di alcuna franchigia.
L'assicurazione R.C.O., è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.
La garanzia R.C.O si intende operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al dlg 276/2003 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario di lavoro.
La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049
C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.
A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra la Contraente e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali la Contraente e l'Assicurato debbano rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C.
Art 5). Estensione della garanzia alle malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa, con le stesse modalità, al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. 30.06.1965, n. 1124 o contemplate dal D.P.R. 09.06.1975, n. 482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonché ai sensi del Dlgs 23.02.2000 n. 38 e s.m.i.,, in vigore al momento del sinistro, dal D. Lgs n. 276 del 10.09.2003 e s.m.i. , nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento per la prima volta avanzate nei confronti dell'Assicurato durante il periodo di decorrenza della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.
Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia o una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale.
Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
• alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
• alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Sono inclusi in garanzia le denuncie pervenute alla contraente entro tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente.
Art 6) Rivalsa INPS ed Istituti similari
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperita dall'INPS, ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni o da enti similari.
Art 7) Responsabilità civile personale
La società risponde , per danni a cose e/o persone, della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra loro:
a) degli amministratori, del segretario, del direttore generale, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
b) di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o
Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore;
c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente.
d) delle figure contemplate dal D. Lgs N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.
e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.
La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro.
In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.
Art 8) Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende :
a) i danni da furto;
b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;
Art 9) Rischi atomici, danni da inquinamento, danni da esplosivi
L'assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc...);
b) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza, anche se i predetti danni derivino da cose trasportate su automezzi dell’ente.
Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;
c) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi.
SEZIONE 4) CONDIZIONI PARTICOLARI - ESTENSIONI DI GARANZIA
Art. 1 Elencazione delle garanzie prestate aventi carattere esemplificativo e non limitativo:
1 RC per danni derivanti da colpa grave del Contraente/ Assicurato;
2. RC per danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere l’Assicurato;
3. RC derivante al Contraente da fatto di amministratori, consiglieri, revisori, dipendenti e/o collaboratori in genere, compreso il Segretario, per danni arrecati, in relazione allo svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni, a terzi e a prestatori di lavoro;
4. RC derivante al Contraente da fatto di persone non in rapporto di dipendenza es: volontari del servizio civile nazionale, volontari protezione civile, accompagnatori piedibus, LSU, i condannati a svolgere lavori di pubblica utilità in sostituzione alla pena detentiva o penale etc., della cui opera si avvalga nell’esercizio delle attività loro assegnate, incluse attività di addestramento, promozione. Si intendono inclusi i soggetti affetti da tossicodipendenza o alcolismo, oppure ex tossicodipendenti o alcolisti, in quanto disintossicati o in terapia disintossicante e comunque inseriti in progetti di riabilitazione sostenuti/patrocinati dall’ente/ servizi sociali/ aziende sanitarie ecc. I volontari del servizio civile nazionale ed i Lavoratori Socialmente Utili (LSU) i soggetti previsti dalla Legge Biagi e s.m.i., sono equiparati al personale dipendente a tutti gli effetti di polizza;
5. RC derivante al Contraente dalle competenze in materia di servizi, anche se affidati a terzi, di animazione socioculturale e sportiva, di servizi sociali, assistenziali in genere (minori, disabili, anziani ecc), e di progetto giovani. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti cui il servizio viene affidato. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti partecipanti alle attività sopra citate. Tutti i soggetti,sono da intendersi terzi fra di loro;
6. RC derivante alla Contraente per danni cagionati a terzi, ai propri operatori od alle cose degli stessi, da parte di persone assistite dai servizi sociali gestiti dal Contraente;
7. RC derivante all’Ente, quale capofila e/o partecipante a servizi associati, in materia socio assistenziale quale, ad esempio, case di riposo, assistenza a domicilio etc, contemplate nell’atto istitutivo del servizio associato e dalle attività comunque di fatto svolte nell’ambito del servizio associato medesimo. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti preposti al servizio. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti assistiti nell’ambito delle attività sopra citate. Tutti i soggetti,sono da intendersi terzi fra di loro.
8. RC derivante al contraente per i servizi che lo stesso debba erogare presso il domicilio degli assistiti o comunque fuori sede, con suo personale dipendente e o collaboratori anche convenzionati, ivi compresi i danni in itinere al personale e/o ai collaboratori stessi;
9. RC derivante al Contraente dalle competenze in materia di attività riabilitativa e di attività di inserimento sociale e lavorativo, incluse attività di pubblica utilità svolta dai condannati a svolgere attività m di pena alternativa per conto dell'ente contraente. La garanzia si estende alla r.c, anche personale, di tutti i soggetti cui il servizio viene affidato, anche presso cooperative, attività commerciali, agricole, industriali di terzi. La garanzia vale altresì per la r.c personale dei soggetti partecipanti alle attività sopra citate. Tutti i soggetti,sono da intendersi terzi fra di loro;
10. RC derivante all’Ente quale affidatario di minori; RC derivante alle famiglie affidatarie, alle case protette o a qualsivoglia altra istituzione, avente in carico i minori, per i danni che i medesimi possano arrecare a terzi. I componenti della famiglia affidataria e il minore in affido si intendono, in deroga all’art 3) della Sezione 3) della presente polizza, terzi fra di loro;qualora occasionalmente uno dei minori affidati ricada sotto la responsabilità della propria famiglia di origine, si intende ricompresa la RC della famiglia di origine per i danni provocati a terzi dal minore stesso. La garanzia decade qualora il minore rientri definitivamente nel proprio nucleo famigliare di origine;
11. RC derivante al Contraente per organizzazione, gestione ed esercizio di centri estivi, centri di soggiorno, colonie, escursioni, gite, visite guidate, periodi di vacanza e/o soggiorno climatico estivo e/o invernale; la garanzia è inoltre operante in relazione a danni cagionati dai partecipanti alle suddette attività. Gli iscritti alle predette attività sono considerati terzi tra loro;
12. RC derivante al Contraente da proprietà e/o gestione, esercizio, anche se affidata a terzi, di asili nido, scuole in genere, case di riposo, centri diurni per anziani ed attività similari. La garanzia si intende estesa a tutti i servizi di accoglienza, sorveglianza, custodia, trasporto, accompagnamento collegati ed inerenti alle predette attività. La garanzia si estende inoltre alla r.c. personale degli addetti al servizio, dei collaboratori e dei frequentanti le strutture. La garanzia si estende anche alla
R.C professionale in capo ai medici, personale parasanitario e figure iscritte ad albi professionali in genere, siano essi dipendenti e non della struttura. I partecipanti sono considerati terzi tra loro e nei confronti dell’Istituto di dipendenza. E’ incluso il rischio in itinere;
13. RC inerente la proprietà e gestione, anche se affidata a terzi, di farmacie, servizio di infermieria e pronto soccorso, compreso il rischio dello smercio/ somministrazione di prodotti. La garanzia si estende anche alla R.C professionale in capo ai farmacisti, personale medico e parasanitario. La garanzia si estende anche alla RC personale dei collaboratori/ dipendenti;
14. RC derivante al Contraente dall’esercizio di biblioteche, musei, gallerie d’arte, teatri, auditorium, impianti sportivi e ricreativi, ostelli,canili, ecc;
15. RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione di fabbricati, comprese tensostrutture, terreni, anche agricoli, impianti sportivi, impianti sciistici, piscine, parcheggi, teatri, cinematografi, macelli, etc. e relativi impianti ed attrezzature (compresi pannelli solari e fotovoltaici) , ascensori, montacarichi e simili mezzi
meccanici, e quant’altro di pertinenza o a servizio di fabbricati, utilizzati direttamente dal contraente per la sua attività, oppure da terzi.
16. RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso di strade, compreso lo spargimento non tempestivo di sostanze per ovviare al pericolo della formazione di ghiaccio, la caduta di massi sulla sede stradale e le operazioni di disgaggio
17. RC derivante al Contraente da proprietà e/o conduzione e/o uso e/o sorveglianza, e/o custodia, e/o manutenzione di piazze, terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aree in genere, apparecchiature radiotelefoniche, ponti radio, ripetitori, antenne, stazioni meteorologiche, idrotermiche, idropluviometriche e nivologiche, impianti eolici, fotovoltaici, solari, ed in genere di qualsivoglia impianto per la produzione di energia. Sono compresi i danni ai fabbricati, tralicci e terreni ove sono installate le apparecchiature;
18. RC derivante al Contraente o a terzi affidatari, inclusi i privati cittadini, dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, trasformazione e riadattamento del patrimonio a qualsiasi titolo in capo all’Ente, inclusa la costruzione a nuovo e gli ampliamenti che si rendessero necessari, di: fabbricati, impianti sportivi ed impianti in genere, macchinari ed attrezzature in genere, strade, ponti, canali, corsi d’acqua, elettrodotti, piazze, parcheggi, terreni, giardini, parchi giochi, parchi con piante anche di alto fusto, aiuole, filari di alberi, aree di pertinenza in genere afferenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, macchinari ed attrezzature in genere, a qualunque uso destinati, locazione e concessione in uso a qualsiasi titolo di fabbricati, macchinari, attrezzature in genere.
19. RC derivante al Contraente per danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute, esclusi i danni alle opere stesse ex art 1699 c.c;
20. RC derivante al Contraente dalla committenza ad imprese o persone di lavori, di servizi o altro;
21. R.C. derivante dalle operazioni di disinfestazione e/o lotta antiparassitaria, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici;
22. RC derivante al Contraente da proprietà e/o esercizio di acquedotto; la garanzia comprende i danni alla persona da erogazione d’acqua alterata;
23. RC derivante al Contraente da proprietà e o esercizio di rete fognaria;
24. RC derivante al Contraente da proprietà e o conduzione di centrali, impianti, cabine di elettricità;
25. R.C. derivante al Contraente per il servizio di depurazione acque, raccolta e smaltimento rifiuti.
26. R.C derivante dalla proprietà/uso di contenitori per la raccolta dei rifiuti. La garanzia comprende i danni che i contenitori quali: campane, cassonetti, contenitori per rifiuti in genere possono arrecare a terzi, anche per cause derivanti dall’incendio delle cose ivi depositate;
27. RC per danni derivanti da proprietà e o conduzione di discariche, di depuratori e di forni inceneritori;
28. RC derivante da operazioni di pulizia e disinfestazione;
29. RC derivante al Contraente da proprietà e/o esercizio di impianto e rete distribuzione e delle cabine di decompressione del gas; la garanzia comprende la R.C. per l’esercizio dell’Azienda per la distribuzione del gas nell’ambito del territorio, frazioni e/o zone limitrofe, incluse le operazioni e/o lavori di ampliamento della rete, di manutenzione e di pulizia;
30. RC per danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
31. RC per danni a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualunque titolo;
32. RC per danni a cose di terzi trovantisi nell’ambito di esecuzione di lavori;
33. RC per danni alle cose sulle quali si eseguono lavori;
34. RC per danni a veicoli di terzi ed alle cose ivi trovantisi, durante il servizio di rimozione degli stessi in divieto di sosta, effettuati dalla contraente/ assicurato; la garanzia viene estesa anche qualora il servizio venga effettuato da terzi; sono compresi i danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati, sollevati, a seguito di caduta, sganciamento, collisione, uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai predetti veicoli, custoditi dal contraente oppure dai terzi fiduciari in apposite aree;
35. RC per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e o di terzi stazionanti in parcheggi ed aree dell’Ente, compresi i veicoli del Segretario, direttore, dei Consiglieri e degli Amministratori;
36. RC per danni a veicoli sotto carico o scarico nonché alle cose di terzi sugli stessi giacenti oppure trasportate, sollevate, movimentate, anche con mezzi meccanici o mentre sono caricate/scaricate. Restano esclusi i danni da furto;
37. RC derivante da operazioni di prelievo e consegna di merci, incluso carico e scarico;
38. RC per danni a cavi, condutture ed impianti sotterranei, danni da cedimento, franamento, assestamento del terreno, danni da vibrazioni;
39. R.C. per danni da inquinamento accidentale;
40. RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C..con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto è estesa ai danni subiti dai trasportati.
41. L’assicurazione non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell’Assicurato stesso;
42. RC per uso di biciclette, ciclo furgoncini, veicoli a mano da parte dell’Assicurato, di suoi dipendenti o di persone di cui, pur non essendo in rapporto di dipendenza, egli si avvalga per le proprie attività;
43. RC derivante dall’uso e dalla circolazione di veicoli e natanti per i quali non è obbligatoria l’assicurazione inerente al rischio della responsabilità civile da circolazione/navigazione. Per i veicoli/natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria la presente copertura avrà valenza per le fattispecie non previste dal nuovo codice delle assicurazioni e successive modificazione od integrazioni.
44. RC derivante da mancanza o insufficienza di segnaletica stradale, mal funzionamento di impianti semaforici, di segnalazione e d’allarme, mancata ed insufficiente manutenzione stradale;
45. RC che possa ricadere sull’Assicurato per lesioni a persone nei casi di aggressione a scopo di rapina verificatisi negli uffici, nonché per atti violenti connessi a manifestazioni di natura sindacale e sociale;
46. RC estesa ai danni da furto imputabili a responsabilità dell’assicurato nella sua qualità di proprietario e/o custode di ponteggi ed impalcature adottate nei cantieri per lo svolgimento di attività di manutenzione e/o costruzione/demolizione di edifici anche se affidate a ditte appaltatrici.
47. RC connessa a detenzione di cani, a servizio di vigilanza effettuato da guardiani anche armati e con cani, compreso l’eccesso colposo di legittima difesa;
48. RC per danni a terzi causato da cani randagi e animali in genere presenti sul territorio;
49. RC derivante dal servizio di pulizia municipale, nonché di sorveglianza, anche armata, compreso l’eccesso colposo di legittima difesa, nonchè dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani;
50. RC derivante dalle attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell’Assicurato;
51. RC derivante dalla partecipazione e/o organizzazione e/o promozione di mostre fiere, mercati, convegni e simili (compreso il rischio relativo all’allestimento ed allo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, pubblicitarie, sportive, ricreative, storiche, culturali, svolte direttamente dalla contraente, oppure da associazioni, volontari, patronati locali e simili, compresa anche la r.c. nella qualità di concedente strutture, nelle quali terzi siano organizzatori; l'assi- curazione comprende inoltre, in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo, compresi quelli cagionati ai locali stessi, anche dai partecipanti alle attività sopraccitate;
52. RC derivante alla Contraente per danni provocati a terzi da stagisti, ricercatori, praticanti, borsisti, consulenti , ed altre persone non dipendenti mentre operano per conto dell’Assicurato ed anche mentre gli stessi, a seguito di Convenzione/ Progetto, esplicano la loro attività presso le aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro;
53. RC derivante dall’organizzazione di attività ricreative e sportive, comprese gite organizzate/autorizzate/patrocinate dalla contraente;
54. RC derivante dall’organizzazione in ambito interno di corsi d’istruzione tecnico pratica, incluso addestramento squadre anti-incendio composte da personale della Contrante;
55. RC derivante all’Assicurato dall'esistenza di cartelli, striscioni ed insegne, officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con le relative condutture, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, depositi di gas in genere, impianti di saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi, nonché altre simili attività ed attrezzature usate per uso esclusivo e necessario della Contraente, anche per i danni causati da cose sollevate e/o trasportate dal vento;
56. RC derivante dalla proprietà e/o gestione, anche se affidata a terzi, di mense, di bar e di spacci, compreso il rischio della somministrazione di prodotti e dello smercio in genere, nonché lavorazione e smercio di prodotti agricoli; RC derivante dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici in uso a qualunque titolo; è compresa la RC derivante dalla lavorazione, commercializzazione di prodotti agricoli, sia essa effettuata da dipendenti/ collaboratori o da terzi;
57. RC inerente a gestione di servizi sanitari interni;
58. RC derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato a terzi; la garanzia è inoltre operante per danni provocati da apparecchiature che l’assicurato ha in comodato d’uso o servizio;
59. RC per danni da impiego di macchinari od impianti che siano condotti od azionati anche da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, con la sola esclusione degli autoveicoli e motoveicoli salvo che per la circolazione all'interno delle strutture della Contraente
60. RC per danni cagionati a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimenti di cloruri e/o sabbia effettuati da mezzi abilitati;
61. RC per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè indennizzabili a termine di polizza, anche se l’interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.
62. R.C. derivante all’assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di privacy, prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza e successive modifiche/variazioni, malattie professionali, materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore).
SEZIONE 5) GESTIONE DEI SINISTRI
Art 1) Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia o alla Società di brokeraggio che gestisce il contratto, entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.
Agli effetti dell’assicurazione RCT, il Contraente/ Assicurato ha l’obbligo di denuncia, entro i termini di cui sopra, solo qualora gli fosse pervenuta richiesta scritta di risarcimento da parte del danneggiato/i o tramite proprio legale e/o da parte di un terzo avente titolo a rappresentarlo/i.
Rimane concessa la facoltà, al contraente/assicurato, di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dare luogo a richiesta di risarcimento ancorché non vi sia stata ancora prodotta richiesta scritta da parte del danneggiato/i.
Qualora il Contraente abbia una polizza infortuni che garantisce diverse categorie di assicurati, le Parti concordano che le denuncie di responsabilità civile conseguenti ad infortuni accaduti alle suddette categorie possono essere inoltrate in tempi successivi, a seguito di reclamo o di non soddisfazione dell’assicurato circa la liquidazione ottenuta dalla polizza infortuni. La liquidazione ottenuta dalla persona danneggiata dalla polizza infortuni a titolo di invalidità permanente o morte viene considerata come acconto sull’indennizzo da liquidare ai sensi della presente polizza RCT/O.
Agli effetti dell’assicurazione RCO, il contraente/ assicurato ha l’obbligo di denunciare, entro i termini di al primo comma, soltanto i sinistri per i quali:
▪ ha luogo l’inchiesta giudiziaria amministrativa a norma di legge per infortunio o per l’insorgenza di malattia professionale;
▪ ha ricevuto avviso di procedimento penale aperto;
▪ ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell’INAIL e/o dell’INPS e/o da altri istituti in genere, ai sensi della normativa vigente;
Del pari il contraente/ assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda o azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto, nonché dall’istituto assicuratore Infortuni o della Previdenza sociale o da altri istituti in genere, per conseguire o ripetere risarcimenti, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie, e quant’altro riguardante la vertenza.
Agli effetti sia dell’assicurazione RCT che dell’assicurazione RCO, resta comunque fermo l’obbligo per il contraente/assicurato della comunicazione scritta, ogni qualvolta si verifichi un episodio mortale, del quale sia venuto a conoscenza, che possa dare origine ad una richiesta di risarcimento.
Art 2) Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società si obbliga ad assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art 3) Spese di giustizia penale
A parziale deroga del precedente articolo, la società presta la sua assistenza in sede di giudizio penale anche con nomina di legale indicato dall’assicurato alla Società che risieda nel luogo ove ha sede l’ufficio giudiziario competente e ne sostiene le spese nei limiti di legge, anche dopo l’eventuale tacitazione delle/e parte/i lesa/e, e cio’ fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della liquidazione del danno.
Art 4) Spese di gestione della pratica di danno
Le Parti concordano che l’assicurato sarà sempre assistito nell’allestimento della pratica di danno da una persona/consulente nominato dallo stesso.
Le spese/onorari per tale assistenza saranno rimborsati dalla Società in forma forfetaria pari € 90,00 per sinistro sino al valore del danno accertato di € 3.000,00 oppure nella misura del 3% del danno accertato per sinistri superiori a € 3.000,00, con il limite di esborso da parte della Società di € 1.000,00.
Tali importi sono al netto delle ritenute o imposte di legge che saranno rimborsate contro presentazione di relativa fattura.
Tali somme vengono corrisposte dalla Società in eccesso all’importo del sinistro liquidabile a termini di polizza.
Art 5) Rinuncia al diritto di surroga
La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché verso le Società controllate, consociate e collegate, Enti, Istituti in genere, Consorzi, Associazioni, etc., purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione di rivalsa verso il responsabile.
La Società rinuncia altresì al diritto di rivalsa ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti delle associazioni, patronati, enti in genere che possano collaborare a titolo oneroso o gratuito con l’assicurato, salvo il caso di dolo.
La Società rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione salvo il caso di dolo.
SEZIONE 6) SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art 1)Franchigie, scoperti e limiti di risarcimento
Si conviene di applicare una franchigia frontale per sinistro, limitatamente ai danni a cose, di €500,00
GARANZIE | LIMITI RISARCIMENTO |
danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni | massimo risarcimento € 260.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo |
danni alle condutture ed agli impianti sotterranei | massimo risarcimento € 260.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo |
danni alle cose e/o opere dovuti a cedimento o franamento del terreno | massimo risarcimento € 260.000,00.= per sinistro e per anno assicurativo |
danni da inquinamento provocati da un fatto accidentale | massimo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo € 260.000,00.= |
danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio | massimo risarcimento € 1.500.000,00= per sinistro |
Art 2) Pagamento delle franchigie
La società si impegna ad accertare l’entità dei danni ed a gestire e definire i sinistri denunciati anche per gli importi rientranti nel limite della franchigia.
Le parti convengono che i sinistri saranno liquidati alle controparti al lordo della franchigia contrattuale, a carico del contraente.
Il contraente, alla scadenza di ciascun anno assicurativo, ed entro 30 giorni dalla richiesta da parte della Società, si obbliga a versare alla medesima l’importo totale delle franchigie inerenti ai sinistri liquidati e pagati
Art 3) Massimali di garanzia
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI | € 5.000.000,00= per sinistro con il limite di € 5.000.000,00= per danni a persona e di € 5.000.000,00= = per danni a cose o animali |
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO | € 5.000.000,00= per sinistro con il limite di € 5.000.000,00= per persona |
Art 4) Ammontare preventivo, elemento variabile : € 300.000,00
Art 5 ) Calcolo del premio
Il premio é determinato dall’applicazione del tasso del ..... per mille, imposte comprese, alle retribuzioni lorde corrisposte al personale assicurato e no all’INAIL.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
..................................... .......................................
Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·
Durata della polizza; · Recesso in caso di sinistro; · Foro competente; · Obblighi in caso di sinistro.
IL CONTRAENTE
III LOTTO CAPITOLATO PER COPERTURA RCA
RESPONSABILITA’ CIVILE VEICOLI ENTE
CONTRAENTE: COMUNE TAIBON AGORDINO
X.XX XX XXXXXXXX ,0
00000 XXXXXX XXXXXXXX XX CF.80002540252/P.IVA 00593640253
Le norme contenute nel presente capitolato si intendono prevalenti a modifica e/o deroga delle condizioni generali di polizza.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art. 1 Definizioni
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede Art. 2 Pagamento del premio
Art. 3 Durata dell’assicurazione
Art. 4 Modifiche all’assicurazione
Art .5 Aggravamento del rischio
Art .6 Diminuzione del rischio
Art. 7 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Art 8 Disdetta in caso di sinistro
Art 9 Coassicurazione e delega
Art. 10 Oneri fiscali
Art 11 Clausola Broker
Art. 12 Foro Competente
Art. 13 Interpretazione del contratto
Art. 14 Regolazione del premio
Art. 15 Estensione territoriale
Art 16 Rinvio alle norme di legge
Art 17 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Art 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
SEZIONE 3 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - RISCHI COPERTI- CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 1 Spese di demolizione, sgombero, bonifica Art. 2 Perdita pigioni
Art. 3 Rimborso onorari periti
SEZIONE 4) CONDIZIONI SPECIALI- FORMA TARIFFARIA – MASSIMALI- VALIDITA’ DELL’OFFERTA – PARCO VEICOLI
SEZIONE 1) DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'
Art.1 - Definizioni
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla |
Assicurazione | |
Società | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art 1)Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
Art 2)Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, prescindendo dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data di effetto della polizza.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente assicurazione.
Art 3) Durata dell’assicurazione
La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2015 e scadenza al 31/12/2018 senza possibilità di rinnovo.
La scadenza è posta al 31.12 di ciascun anno.
Il Contraente si riserva la facoltà di non rinnovare il contratto in relazione alle recenti norme in materia di
R.C.A. in occasione di ciascun rinnovo annuale, senza obbligo di disdetta.
Riferimenti normativi: art. 22 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 “misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo” e s.m.i.
Art 4)Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art 5)Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art 6)Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.
Art 7) Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa od al broker che gestisce la presente assicurazione entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art 8)Disdetta in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.
Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.
In entrambi i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art 9)Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione é divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura é accettata dalla Società Delegataria e dalle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art 10)Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art 11)Xxxxxxxx broker
Per l’effettuazione della presente procedura l’Ente si avvale della consulenza della Società INTERMEDIA
I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e P.IVA 03858060274 alla quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo.
Il Broker verrà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie che dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione alla Società INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE).
Le Compagnie accettano fin da subito con la semplice notifica dell’atto di aggiudicazione l'automatico recepimento nei contratti stipulati della Clausola di Brokeraggio nonché il rilascio di lettera di libera collaborazione a favore della Società INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) (se già esistente, la sua modifica ed integrazione), nei termini tassativi previsti dall’art. 117 e 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1), 2) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicazione all’impresa di assicurazione varrà, quindi, a tutti gli effetti di legge come piena accettazione e ratifica del disposto dell’art.118 codice delle assicurazioni, prevedendo sia l’autorizzazione all’incasso dei premi versati nei conti vincolati tenuti dal broker nonché la conseguente liberatoria da parte delle Imprese di assicurazioni anche se operanti per il tramite di Agenzie mandatarie presso le quali vengono appoggiati i contratti. Tali disposizioni sono a valere anche nei confronti delle imprese di assicurazione che intervengono nella gara per il tramite di altri broker iscritti alla sezione B del RUI e per il tramite dei quali vengono, eventualmente, stipulati i contratti assicurativi.
Il compenso al Broker sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
La provvigione del broker sarà liquida ed esigibile con il versamento/accreditamento del premio di polizza da parte della Stazione Appaltante sul conto vincolato costituito dal broker ai sensi e con le modalità previste dell’art. 117 e 118 del codice delle assicurazioni.
La Società aggiudicataria s’impegna ad emettere la polizza in originale sulla base del Capitolato di gara e della rispettiva offerta.
In caso di accertata discordanza tra gli originali di polizza ed i capitolati/lotti, la polizza cesserà la propria validità a partire dal 60° giorno dall’ avvenuta constatazione da parte dell’Ente assicurato. In tal caso la Società s’impegna a restituire all’Assicurato la quota di premio non goduta.
Si precisa che le Società non possono indicare una ritenzione inferiore ad una quota pari al 80% di ciascun rischio in gara.
A norma di quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa che i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente gara di appalto.
Art 12)Foro competente: il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale dell'Assicurato.
Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure, la parte interessata può presentare apposita domanda presso un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed Istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del Dlg 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questi adottato. Detto organismo, a scelta del Contraente o dell'assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente/Assicurato.
Art 13) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art 14). Regolazione del premio
Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza. Nei casi in cui esso sia determinato in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria sui preventivi annui denunciati dalla Contraente. Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società gli elementi variabili di rischio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive o passive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall’assicurato al broker, entro 60 giorni dalla notifica dell’importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a
mezzo fax, risultante dal documento contrattuale “appendice di regolazione”, ricevuto dalla società assicuratrice.
Art 15) Estensione territoriale
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono nello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati dell’Unione Europea, nonché quelli previsti dalla “Carta Verde”.
Art 16) Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
Art 17) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire ogni sei mesi al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva; c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un’ adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 18) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
SEZIONE 3) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - RISCHI COPERTI- CONDIZIONI PARTICOLARI
Art 1) Oggetto dell’assicurazione:
L’impresa assicura, in conformità delle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interesse e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in polizza.
L’assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
Per la valutazione dei rischi si fornisce l’elenco dei veicoli nel quale vengono indicati: marca e modello, targa, cavalli fiscali, peso complessivo a pieno carico, classe di merito
Art. 2) Rischi coperti – condizioni particolari
rinuncia alla rivalsa per:
a) guida in stato di ebbrezza, ubriachezza o in condizioni alterate connesse all’uso di stupefacenti.;
b) danni a terzi trasportati anche nel caso in cui i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone delle persone trasportate, superi quello ammesso dalla carta di circolazione;
c) guida da parte di conducente con patente scaduta per la quale il conducente abbia omesso, in buona fede il rinnovo;
d) guida da parte di conducente senza possesso di abilitazione specifica;
2) esclusione limitazioni di garanzia per età e/o sesso del conducente;
3) danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento per fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato, incluso materiali di qualsiasi natura trasportati;
4) carta verde;
5) Libro matricola (ove previsto),
6) danni a cose di terzi trasportati su autoveicoli,
7) carico e scarico anche con mezzi meccanici;
8) rimborso spese immatricolazione, collaudo, tassa di registro;
9) rimborso spese di xxxxxx;
10) spese per trasporto in ambulanza;
11) danni derivanti al veicolo in seguito a soccorso vittime della strada;
12) R.C.T. per danni da incendio;
13) spese di dissequestro;
14) responsabilità civile dei trasportati;
15) soccorso stradale – assistenza
SEZIONE 4) CONDIZIONI SPECIALI- FORMA TARIFFARIA – MASSIMALI- VALIDITA’ DELL’OFFERTA – PARCO VEICOLI
Art. 1) Forma tariffaria
Bonus Malus per autovetture, auto promiscui, autocarri, veicoli speciali motocarri, ciclomotori e motocicli. Tariffa Fissa per autobus, scuolabus, trattori agricoli, macchine operatrici.
Art. 2)MASSIMALI
⇒ € 11.000.000,00 per veicoli in genere
Art. 3) VALIDITÀ DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere valida per tutte le variazioni e gli inserimenti di nuovi veicoli fino alla prima scadenza annua del contratto.
Art 4) Le eventuali modifiche e variazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
La contraente ha la facoltà di chiedere la sostituzione, l’esclusione, l’inclusione delle targhe assicurate.
ELENCO PARCO VEICOLI ENTE:
Veicolo | Targa | HP | CC | KW | X.XX | Posti | Tariffe | Data Imm. |
Marca | Telaio | CU | ||||||
AUTOVETTURA | CN951MB | 0 | 1328 | 60 | 0 | 0 | Bonus/Malus | 16/06/2005 |
XXXXXX XXXXX | 1 | |||||||
MACCHINA OPER. A | BLAA705 | 0 | 3908 | 52 | 69 | 0 | Tariffa Fissa | 02/09/1991 |
FIATGEOTECH R7B | ||||||||
MOTOCARRO | EC81656 | 0 | 686 | 13 | 15 | 0 | Bonus/Malus | 26/10/2015 |
APE PIAGGIO CAR | 1 | |||||||
AUTOBUS | DV153GS | 0 | 2987 | 135 | 0 | 34 | Tariffa Fissa | 20/05/2009 |
DAIMLER AG 906 | ||||||||
AUTOVETTURA | BB217SR | 0 | 1242 | 44 | 0 | 0 | Bonus/Malus | 26/02/1999 |
FIAT PUNTO | 1 | |||||||
AUTOCARRO | AY817KW | 0 | 3496 | 51 | 35 | 0 | Bonus/Malus | 21/07/1998 |
FORD TRANSIT | 1 | |||||||
AUTOCARRO | AV890KB | 0 | 2874 | 90 | 48 | 0 | Bonus/Malus | 26/01/1998 |
XXXXXXXX XXXX | 3 | |||||||
AUTOCARRO | BL228797 | 0 | 5861 | 125 | 94 | 0 | Bonus/Malus | 21/09/1988 |
FIAT 80 | 3 | |||||||
AUTOCARRO | ZA323JR | 0 | 2874 | 90 | 35 | 0 | Bonus/Malus | 18/12/1997 |
XXXXXXXX XXXX UX 100 | 1 | |||||||
AUTOVETTURA | DW848RV | 0 | 2287 | 88 | 0 | 0 | Bonus/Malus | 09/09/2010 |
FIAT DUCATO 30 | 10 | |||||||
MACCHINA OPER. A | BLAE159 | 0 | 3666 | 52 | 85 | 0 | Tariffa Fissa | 28/08/1998 |
SEB RAVO 4000 COMPAC |
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
..................................... .......................................
Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·
Durata della polizza; · Recesso in caso di sinistro; · Foro competente; · Obblighi in caso di sinistro
IL CONTRAENTE
IV LOTTO CAPITOLATO PER COPERTURA
SPESE LEGALI E PERITALI
CONTRAENTE: COMUNE TAIBON AGORDINO
X.XX XX XXXXXXXX ,0
00000 XXXXXX XXXXXXXX XX CF.80002540252/P.IVA 00593640253
Eventuali moduli prestampati allegati dalla Società all’emissione del contratto non fanno parte della polizza benché sottoscritti dal Contraente.
Le Parti sono d’accordo nel riportare in modulistica prestampata unicamente i conteggi relativi al calcolo del premio e delle quote di coassicurazione nonché le “informative al contraente” previste dalla legge.
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI
Art. 1 Definizioni
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Buona fede Art. 2 Pagamento del premio
Art. 3 Durata dell’assicurazione
Art. 4 Modifiche all’assicurazione
Art .5 Aggravamento del rischio
Art .6 Diminuzione del rischio
Art. 7 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro Art 8 Disdetta in caso di sinistro
Art .9 Coassicurazione e delega
Art. 10 Oneri fiscali
Art. 11 Clausola broker
Art 12 Foro competente
Art. 13 Interpretazione del contratto
Art. 14 Regolazione del premio
Art. 15 Estensione territoriale
Art. 16 Rinvio alle norme di legge
Art 17 Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio
Art 18 Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1 Oggetto dell’assicurazione
Art. 2 Esclusioni
SEZIONE 4 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 Insorgenza del caso assicurativo
Art. 2 Denuncia del caso assicurativo
Art. 3 Fondo spese
Art. 4 Fornitura dei mezzi di prova
Art. 5 Pagamento dell'indennizzo
Art. 6 Recupero di somme
Art. 7 Garanzia valida solo per il Contraente in qualità di Ente assicurato
SEZIONE 5) FIGURE ASSICURATE, SOMME ASSICURATE
Art. 1 Calcolo del premio
Art. 2 Massimale di copertura
SEZIONE 1 DEFINIZIONI
Art.1 - Definizioni
Assicurazione | Il contratto di assicurazione |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Contraente | Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla |
Assicurazione | |
Società | L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto : | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art 1)Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, l’incompletezza o l’inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempre ché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.
Art 2)Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, prescindendo dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data di effetto della polizza.
Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all’impresa od al broker di assicurazioni che gestisce la presente assicurazione.
Ai sensi dell’art 48 del DPR 602/1973 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, la Società dà atto che:
• L’assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D.M.E.F del 18/01/2008 n 40 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 gg di cui all’art 3 del
Decreto citato e s.m.i;
• Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all’Agenzia di riscossione ai sensi dell’art 72 bis del DPR 602/1973 e sue successive modificazioni, integrazioni, sostituzioni costituisce adempimento ai fini del pagamento del premio nei confronti della società stessa.
• I termini per il pagamento del premio di cui ai primi due commi del presente articolo, si intendono aumentati di ulteriori gg 30 o del maggior termine previsto qualora il termine di sospensione previsto ai sensi del D.M.E.F del 18/01/2008 n 40 e sue successive modificazioni, integrazioni,
sostituzioni, risulti ancora operativo al compimento del sessantesimo giorno dalla data di effetto della polizza o da ciascuna scadenza di rata.
Art 3) ) Durata dell’assicurazione
La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2015 e scadenza al 31/12/2018 senza possibilità di rinnovo.
La scadenza è posta al 31.12 di ciascun anno.
Art 4)Modifiche all’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art 5)Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento di rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art 6)Diminuzione del rischio
A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.
Art 7) Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa od al broker che gestisce la presente assicurazione entro un periodo ragionevole da quando ne ha avuto conoscenza.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 C.C.).
Art 8) Disdetta- recesso - in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, l’Impresa ed il Contraente possono recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata.
Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente.
In entrambi i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagato e non goduto, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art 9)Coassicurazione e delega
Qualora risulti dalla polizza che l’Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, l'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio, la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi.
Le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti, anche in sede giudiziaria, inerenti alla presente assicurazione faranno capo sia dal punto di vista attivo che passivo alla Delegataria la quale provvederà ad informarle.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, xxx comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione stragiudiziale e giudiziale compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il pagamento dei premi viene effettuato dal Contraente per il tramite del Broker e tale procedura è accettata dalla Società Delegataria per la propria quota e dalla medesima anche per le quote delle coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall’apposito prospetto inserito in polizza.
Art 10)Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art 11)Xxxxxxxx broker
Alla Società di Brokeraggio INTERMEDIA I. B SRL - sede legale e amministrativa in San Donà di Piave, Via dall’Armi 3/2- Ve, é affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker), ai sensi del D. lgs 07.09.2005 N. 209 e successivi modificazioni e integrazioni.
Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal broker il quale tratterà con gli Assicuratori.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta agli Assicuratori.
Farà fede, ai fini dell’efficacia della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker agli Assicuratori.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.
Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell’appalto.
Le Compagnie aggiudicatarie dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione a INTERMEDIA I. B SRL, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi
1) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 DEL 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni. La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia/Xxxxxxx, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
Art 12)Foro competente: il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale dell'Assicurato.
Art 13) Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art 14). Regolazione del premio
Il premio annuo lordo risulta dai conteggi riportati in polizza. Nei casi in cui esso sia determinato in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria sui preventivi annui denunciati dalla Contraente. Entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società gli elementi variabili di rischio, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
Le differenze attive risultanti dalle regolazioni devono essere pagate dall’assicurato al broker, entro 60 giorni dalla notifica dell’importo, a mezzo avviso di scadenza, inviato dal broker al cliente anche a mezzo fax, risultante dal documento contrattuale “appendice di regolazione”, ricevuto dalla società assicuratrice.
Il premio annuo lordo determinato in sede di aggiudicazione costituisce il premio minimo comunque acquisito.
Art 15) Estensione territoriale
L’Assicurazione si estende ai sinistri che insorgono e vengono trattati in Italia.
Art 16) Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.
Art 17) Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La società si impegna a fornire ogni sei mesi al Contraente per il tramite del broker incaricato, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva; c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
d) sinistri respinti (con indicazione delle motivazione a riguardo);
Le parti danno atto che la disposizione di cui sopra è essenziale per la corretta esecuzione delle obbligazioni di polizza, essendo espressamente prevista nel reciproco interesse di una ordinata ed efficace gestione dei sinistri e nell'ottica di un’ adeguata e puntuale verifica dell'andamento della sinistrosità.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art 18) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010
In conformità a quanto previsto dall’Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizione contenute all’Art. 3, commi 8 e 9.
Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell’ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.
Il Contraente, la Società e il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l’Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
SEZIONE 3) RISCHI COPERTI
Art. 1) Oggetto dell’assicurazione:
La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, il rischio delle seguenti spese che l’Assicurato debba sostenere a tutela dei propri interessi in caso di controversie relative a fatti ed atti direttamente connessi all’espletamento del rispettivo mandato o del servizio e all’adempimento dei compiti di ufficio svolti per conto dell’Ente Contraente, in costanza di rapporto di servizio.
Le spese comprese nell’assicurazione sono:
- le spese, i diritti e gli onorari, per l’intervento del legale incaricato;
- gli onorari e le competenze dei periti e consulenti tecnici di parte;
- gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU);
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti a transazione autorizzata dalla Società;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
E’ garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia.
Soggetti Assicurati:
⮚ Sindaco, Assessori, Consiglieri, per quanto l’Ente di appartenenza è tenuto, in base alla normativa vigente ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, a procedere al rimborso delle spese legali
sostenute dagli amministratori stessi, in esito a procedimenti per fatti/atti connessi al mandato, con esclusione delle ipotesi di xxxx e colpa grave;
⮚ dipendenti, collaboratori, parasubordinati e collaborazioni ai sensi legge Xxxxx, per quanto l’Ente di appartenenza è tenuto, in base alla normativa vigente ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, a procedere al rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti stessi, in esito a procedimenti per fatti/atti connessi al servizio, con esclusione delle ipotesi di dolo e colpa grave;
⮚ Segretario e direttore generale. per quanto l’Ente di appartenenza è tenuto, in base alla normativa vigente ed alla relativa elaborazione giurisprudenziale, a procedere al rimborso delle spese legali sostenute dal Segretario/Direttore stesso, in esito a procedimenti per fatti/atti connessi al servizio, con esclusione delle ipotesi di dolo e colpa grave;
⮚ Ente contraente per la propria difesa, inclusi ricorsi amministrativi;
Le spese rimborsate dalla polizza riguardano sinistri relativi allo svolgimento delle mansioni, anche plurime, e competenze svolte dagli assicurati, inclusi incarichi di rappresentanza e/o istituzionali svolti presso altri enti purché autorizzati. L’Assicurazione è operante quando per fatto dell’attività svolta:
a) siano perseguiti in sede penale per delitti colposi (omicidio colposo e lesioni personali colpose comprese) e contravvenzioni, inclusa responsabilità penale degli incaricati o del personale in forza all’Ente, durante lo svolgimento di prestazioni contemplate dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. (d.c. decreto sicurezza) loro successive modifiche ed integrazioni, per le funzioni loro demandate.
b) Sono altresì comprese le Responsabilità penali derivanti dalla violazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e s.m.i.
c) Xxxx altresì comprese le Responsabilità penali derivanti dalla violazione del D. lgs. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” e s.m.i.
d) Xxxxx perseguiti in sede penale per delitti colposi derivanti dalla circolazione stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Per imputazioni in sede penale per delitti colposi o dolosi la garanzia opera indipendentemente dalla nomina di altro legale da parte dell’assicuratore di responsabilità civile.
e) siano convenuti in giudizio per rispondere civilmente di danni extracontrattuali causati a terzi. Laddove la vertenza sia gestita dalla Compagnia che assicura la responsabilità civile, fin dal momento della costituzione in giudizio, la garanzia di polizza opererà soltanto qualora la Compagnia che assicura la responsabilità civile non abbia più interesse alla prosecuzione della vertenza e, inoltre, nel caso in cui la Compagnia medesima abbia esaurito il massimale previsto in polizza per la gestione della vertenza.
Si conviene altresì che la copertura esperirà la propria efficacia anche nel caso in cui l’Assicuratore
R.C. per qualsiasi motivazione non intenda riconoscere le spese legali comunque sostenute dall’Assicurato, anche per il caso di inoperatività della garanzia R.C.T o di sinistro R.C.T, sotto franchigia.
La garanzia si intende operante anche nel caso di insussistenza della polizza di X.X.Xxxxx.
f) subiscano danni extracontrattuali a persona o a cose ed animali dovuti a fatti illeciti di terzi;
g) siano perseguiti penalmente per delitti dolosi, siano essi prosciolti o assolti definitivamente con decisione passata in giudicato o per legge, oppure il procedimento risulti oggetto di archiviazione/ estinzione del reato, per qualsiasi causa, oppure il reato risulti derubricato da doloso a colposo con sentenza passata in giudicato;
h) in caso di costituzione di parte civile, in procedimento penale, vengono riconosciute le spese legali e di giustizia in eccesso a quanto posto a carico del condannato.
i) siano convenuti in procedimenti penali conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale o tributaria. Siano oggetto di procedimenti per vertenze civili e amministrative;
j) debbano recuperare da terzi responsabili danni alla persona ed alle cose in sinistri sofferti in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale, utilizzando mezzi in uso o proprietà dell'Ente contraente o di proprietà od in uso agli amministratori e dipendenti, purché in relazione all'espletamento di servizi/missioni autorizzati dall'Ente Contraente;
k) debbano recuperare da terzi responsabili danni ai veicoli propri e di terzi;
l) siano chiamati a resistere avanti qualsiasi autorità ad azioni o pretese di terzi in relazione a vertenze conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo da qualsiasi causa originate e da vertenze per danno ambientale da chiunque promosse.
L’assicurazione si intende automaticamente operante per tutte le figure che andranno ad inserirsi in corso d’anno, in sostituzione od in aggiunta o diminuzione appartenenti alle categorie assicurate. Alla fine di ciascun periodo assicurativo si procederà al conguaglio del premio in base alla somma algebrica delle variazioni nel numero degli assicurati (entrate-uscite). Il premio pagato costituisce il premio minimo comunque acquisito e le regolazioni saranno solo in aumento.
Art. 2 Esclusioni
L’assicurazione non ha validità:
a) in tutti i casi in cui, a giudizio dell’Ente Contraente/assicurato, si configuri un conflitto di interessi fra questi e gli altri assicurati;
b) per vertenze concernenti, la materia delle successioni e delle donazioni;
c) per vertenze in materia fiscale, tributaria ed in materia amministrativa, fatta eccezione per le fattispecie specificatamente previste alla norma art. 1 oggetto dell’assicurazione lettera i, , ed art 7) garanzia valida solo per il contraente in qualità di ente assicurato;
d) per fatti conseguenti a tumulti e sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive;
e) per controversi insorte fra gli Assicurati;
f) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
g) per le spese originate dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
h) per fatti dolosi e gravemente colposi delle persone assicurate, salvo quanto diversamente previsto alla norma di cui sopra Prestazioni garantite;
i) per i casi assicurativi non previsti dall’articolo oggetto assicurazioni - prestazioni;
j) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili;
k) per la presentazione di denunce / querele presso l’Autorità competente,che non siano collegate all’attività specifica delle funzioni svolte e previa autorizzazione del Contraente di polizza;
l) se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
m) se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall’imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
n) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
o) per le consulenze legali in generale;
SEZIONE 4) GESTIONE DEI SINISTRI Art 1) INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo/sinistro si intende:
1) Per tutte le ipotesi la prima richiesta di risarcimento inviata dalla controparte all’assicurato/ contraente, ovvero, in mancanza, notifica del primo atto ufficiale da parte dell’autorità competente al medesimo assicurato/contraente (notifica ricorso al TAR, notifica del primo atto relativo ad un procedimento penale, primo atto dell’autorità tributaria, fiscale. Etc)
2) Nei casi previsti dalla lettera e) Sezione 3 “Rischi coperti”, ad integrazione precedente punti 1) e 2), per insorgenza del caso assicurativo si intenderà:
a. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente la propria mancanza di interesse alla prosecuzione della vertenza;
b. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente l’avvenuto esaurimento del massimale di Responsabilità civile per la gestione della vertenza;
c. Il momento in cui la Compagnia che assicura la Responsabilità civile notifica per iscritto all’assicurato/contraente che per qualsiasi motivazione, non intende riconoscere le spese legali comunque sostenute dall’Assicurato, per qualsiasi causa di inoperatività della garanzia R.C.
La presente garanzia viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza, con le deroghe di cui ai commi 1) e 2) seguenti.
1) La garanzia assicurativa viene prestata anche per i casi assicurativi che siano insorti nei cinque anni antecedenti la stipulazione del contratto, purché non noti all’Assicurato, purché gli stessi vengano denunciati durante il periodo di validità del contratto ovvero nel maggior periodo coincidente con l’ultrattività previsto al punto 2) per la c.d garanzia postuma.
2) La garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità del contratto e denunciati alla Società successivamente alla cessazione della validità della garanzia prestata a favore dei soggetti garantiti, oppure dalla cessazione della presente Assicurazione, ma non oltre cinque anni.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo/ sinistro:
- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio o procedimenti per vertenze amministrative a carico di una o più persone assicurate e dovute al medesimo evento o fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 2) DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve denunciare alla Società il caso assicurativo entro un termini ragionevole da quello in cui si è verificato o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
✓ Contemporaneamente con la denuncia, l'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia. L’assicurato dovrà rilasciare procura legale all’Avvocato prescelto.
✓ L’assicurato dovrà segnalare il nominativo del legale alla compagnia .Se l’assicurato non fornisce l’indicazione del legale, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’Assicurato deve conferire mandato.
✓ L’assicurato ha comunque il diritto di scegliere il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.
✓ La normativa sopra riportata si applica anche alla scelta del perito.
Art 3) FONDO SPESE
• La Società si impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di controversia, a condizione che si riferiscano ad attività effettivamente svolte e comunque con esclusione dei casi ove l’ipotesi di reato contestato sia di natura gravemente colposa e/o dolosa.
Art 4) FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
• Con la denuncia del sinistro, l'assicurato deve fornire alla Società ogni notizia utile in suo possesso, precisando le iniziative che intende assumere per la tutela dei propri interessi; successivamente, deve fornirle un'informativa adeguata, regolare e tempestiva circa lo svolgimento della vertenza,
trasmettendo, o dando istruzioni al proprio difensore di trasmettere alla Società tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili ai fini di tale informativa.
• Se in qualsiasi momento la Società, in base all'informativa ricevuta, giudica manifestamente infondate le ragioni dell'Assicurato o ritiene obiettivamente soddisfacente il risultato ottenuto, gliene dà comunicazione scritta e motivata, e provvede al rimborso, sempre se dovute a termini di polizza, delle
spese maturate fino a quel momento a carico dell'Assicurato, garantendo comunque tutti gli oneri fino all’esaurimento del grado di giudizio in corso.
• Se ciononostante questi intende iniziare l'azione o resistere alla pretesa avversaria, lo fa a proprio rischio. Se però ottiene un risultato favorevole, la Società è tenuta a rifondergli le spese tenute a suo carico comprese quelle dell’arbitraggio se a lui fu contrario.
• Parimenti, se l'assicurato intende proseguire l'azione, lo fa a proprio rischio: ma se ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza conseguito, la Società è tenuta a rifondergli le spese rimaste a suo carico, fino a concorrenza della differenza tra i due risultati.
• In caso di divergenza di opinioni fra l'Assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole di un ricorso al Giudice superiore, deciderà, con esclusione delle vie giudiziarie, un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ove ha domicilio l'Assicurata. Le spese di tale arbitraggio saranno a carico della parte soccombente.
• In tutti i casi l'assicurato deve comunicare alla Società la sua decisione, e restano fermi i massimali pattuiti.
Art 5) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Nel caso in cui l’assicurato – beneficiario della prestazione assicurativa- abbia affidato l’incarico ad un legale di propria fiducia la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione inerente alle spese sostenute, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo.
La Società provvederà all’anticipazione di uno o più fondi spese, nei limiti del massimale di polizza, richiesti dal Legale di nomina dell’Assicurato qualora lo stesso ne faccia richiesta esplicita.
Si precisa che beneficiario della prestazione assicurativa di cui al presente contratto è il soggetto che ha provveduto a conferire mandato al legale di propria fiducia.
Pertanto la Società si impegna a liquidare direttamente a questi le spese sostenute, previa produzione di fattura quietanzata da parte del legale fiduciario.
Art 6) RECUPERO DI SOMME
Spettano integralmente all’Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti ed anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art 7) GARANZIA VALIDA SOLO PER IL CONTRAENTE IN QUALITA’ DI ENTE ASSICURATO:
Si aggiungono alle garanzie assicurate le seguenti ulteriori pattuizione:
- Controversie individuali di lavoro: la presente garanzia vale nei confronti di assicurati iscritti al libro paga o parasubordinati o prestatori di lavoro, ai sensi della normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni; tale garanzia viene prestata con un massimale di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- Ricorsi Amministrativi, in deroga all’art delle esclusioni di polizza. tale garanzia viene prestata con un massimale di € 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
SEZIONE 5) FIGURE ASSICURATE, SOMME ASSICURATE
ART. 1) CALCOLO DEL PREMIO: Il premio é determinato convenzionalmente dall’applicazione del tasso del per mille, imposte comprese, alle retribuzioni lorde corrisposte al personale all’INAIL.
Ammontare preventivo retribuzioni annue lorde ai fini INAIL : € 300.000,00
FIGURE ASSICURATE 11 AMMINISTRATORI
1 SEGRETARIO
8 DIPENDENTI
1 ENTE
Art 2) MASSIMALE DI COPERTURA:
€ 50.000,00 per evento, senza limite per anno assicurativo e con il limite annuo di € 150.000,00
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE
Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: ·
Durata della polizza;
Recesso in caso di sinistro; Foro competente; Obblighi in caso di sinistro
IL CONTRAENTE
V LOTTO
POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DI AMMINISTRATORI E/O DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CONTRAENTE: COMUNE TAIBON AGORDINO
X.XX XX XXXXXXXX ,0
00000 XXXXXX XXXXXXXX XX CF.80002540252/P.IVA 00593640253
ATTIVITA: AMMINISTRAZIONE COMUNALE
LIMITE DI INDENNIZZO € 2.000.000,00 per sinistro ( a parte limite di corresponsabilità)
€ 5.000.000,00 limite aggregato annuo
€ 5.000.000,00 limite per corresponsabilità
FRANCHIGIA € ………………
PERIODO DI VALIDITA’ TEMPORALE: RETROATTIVITA’ ILLIMITATA
POSTUMA ANNI CINQUE
ASSICURATO: ENTE CONTRAENTE
Per atti od omissioni colpose commesse dalle funzioni assicurate
DURATA: La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio dalle ore 24.00 del giorno 31/12/2015 e scadenza al 31/12/2018 senza possibilità di rinnovo.
La scadenza è posta al 31.12 di ciascun anno.
Il Contraente si riserva la facoltà di poter inviare la disdetta alla polizza ad ogni scadenza annuale tramite lettera raccomandata da inviarsi un mese prima della scadenza contrattuale annua.
Al termine della scadenza del presente contratto, l’Assicuratore si impegna a garantirne il rinnovo per ulteriori mesi 6, nelle more necessarie all’espletamento della gara assicurativa.
Condizioni speciali da prevedere automaticamente :
clausola B.1 –clausola addizionale all’art. 12 “oggetto dell’assicurazione”
clausola B.3 – condizioni aggiuntive, punto 3 – “Responsabile unico del procedimento, così come previsto dal D.lgs 163/2006 e dal Dpr 207/2010.
Condizioni speciali:
- validatori: verifica e validazione, così come previsto dal d.lgs 163/2006 e regolamento di attuazione
d.p.r. 2007/210 (spesa r.c.t, incluso danno all’opera, Specifica per singola opera)
- progettisti interni: progettazione di opere pubbliche così come previsto dal d.lgs 163/2006 e regolamento di attuazione d.p.r. 2007/210 (spesa –certificato ex xxxxxxx e polizza r.c.t Specifica per singola opera)
Tassi Lordi applicabili ai certificati ex Merloni –PROGETTISTI INTERNI : per lavori inferiori a 12 mese
per lavori inferiori a 24 mesi per lavori inferiori a 36 mesi per lavori inferiori a 48 mesi
Tassi Lordi applicabili alla polizza r.c.t. , per progettisti interni
Tassi Lordi applicabili ai certificati VALIDATORI : per lavori inferiori a 12 mese
per lavori inferiori a 24 mesi
per lavori inferiori a 36 mesi per lavori inferiori a 48 mesi
Tassi Lordi applicabili alla polizza r.c.t. , incluso danno all’opera per validatori
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO :
- retribuzioni INAIL € 300.000,00
Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE”, ossia copre i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Contraente: Il soggetto che stipula l’Assicurazione.
Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione
Dipendenti e Amministratori: tutti i dipendenti e gli amministratori del Contraente, che abbiano
con lo stesso, un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica.
Dipendente Tecnico: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con
le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trova alle dipendenze dell’Ente di Appartenenza e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell’opera, o la validazione di un progetto, nonché il Responsabile Unico del Procedimento o il soggetto che svolge attività di supporto al Responsabile unico del Procedimento e/o qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione che svolga attività tecniche così come previsto dalla normativa in vigore e successive integrazioni o modifiche per conto e nell’interesse della Pubblica Amministrazione.
Dipendente Legale: qualsiasi persona, abilitata ed in regola con le disposizioni di legge
ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’Art. 3 ultimo comma R.D.L.
n. 1578 del 27.11.1933 (legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in base ad un rapporto di dipendenza o un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione.
Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali,
Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Gli Assicuratori: alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON.
Sinistro: si configura un Sinistro quando l’Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, riceve una comunicazione scritta con la quale viene ritenuto responsabile per Danni in sede civile o amministrativa, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali danni, oppure riceve
un’informazione di garanzia o la notifica dell’avvio di un procedimento per Responsabilità Amministrativa.
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza
di Danni Materiali.
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato
nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e successivi articoli del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, per Perdite Patrimoniali arrecate a terzi, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi.
Responsabilità Amministrativa: la responsabilità gravante sull’Assicurato che, avendo disatteso
obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al Contraente/Assicurato, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, alla Pubblica Amministrazione o allo Stato.
Responsabilità
Amministrativa Contabile: la Responsabilità Amministrativa sopra definita, gravante
sull’Assicurato quando agisca quale “agente contabile” nella gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Polizza: documento che prova l’assicurazione
Premio: somma dovuta dall’Assicurato agli Assicuratori
Indennizzo: la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Massimale: la massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Durata del Contratto: il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nel frontespizio
di polizza.
Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta e la
data di scadenza della Durata del Contratto.
Scheda di copertura: il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante,
nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo.
Retribuzioni lorde ai fini
del conteggio del premio: importo al lordo delle ritenute previdenziali e/o fiscali che il
personale dipendente riceve a compenso delle proprie,prestazioni incluse i compensi corrisposti ai lavoratori interinali e agli amministratori.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile professionale e patrimoniale derivante all’Assicurato nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con la sola esclusione di quelle delegate o attribuite ad altri Enti pubblici, Aziende, Consorzi o privati, che gestiscono con o per conto dell’Ente servizi o attività in
regime di concessione, di appalto o altre forme possibili, salvo che ne derivi all’Ente contraente una responsabilità indiretta o solidale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Assicurato per legge o regolamenti.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio-Buonafede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Art. 2 – Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medisime.
A questo riguardo l’Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione all’Assicurato in caso di sinistro.
Art. 3 - Pagamento del Premio –
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
A parziale deroga dell’art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.
Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30' giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Art. 3bis - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola espressa in conformità a quanto previsto all’art 3, commi 8 e 9 della legge 136 del 13.08.2010.
La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
L’Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari .
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx quale definito in questa polizza, l'Assicurato deve farne denuncia per iscritto agli Assicuratori oppure al broker indicato in polizza, al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza.
7.1 l'Assicurato, inoltre, deve dare avviso scritto - a mezzo raccomandata o telefax o mail - agli Assicuratori, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
7.1.2 qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti;
7.1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti dell'Assicurato.
L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate ai punti
7.1.2 e 7.1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.
7.2 la denuncia di cui sopra, così come ogni comunicazione volta a interrompere il decorrere della prescrizione, se fatta dal Contraente per conto dell'Assicurato nei termini e con le modalità stabilite in questo articolo, sarà considerata dagli Assicuratori come se fosse fatta dall'Assicurato stesso;
7.3 l'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile, e non rivelerà ad alcuno l'esistenza della presente Polizza senza la loro autorizzazione.
7.4 considerato che questa è un'assicurazione nella forma «claims made», quale temporalmente delimitata in questa polizza, l'omessa denuncia del Sinistro durante il Periodo di Assicurazione fermo restando quanto precisato ai comma 7.1. e 7.2 sopra comporta la perdita del diritto dell'Assicurato all'Indennizzo.
7.5 senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l'Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazioni o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Art. 8 – Cessazione del contratto
La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Se la presente assicurazione sarà stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 9 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10 - Foro competente
Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale dell'Assicurato.
Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure, la parte interessata può presentare apposita domanda presso un organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed Istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del Dlg 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questi adottato.
Detto organismo, a scelta del Contraente o dell'assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli stessi risiedono.
In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.
Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede il Contraente/Assicurato.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DI
AMMINISTRATORI E/O DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione : Responsabilità Civile Patrimoniale – Ente Assicurato
Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:
a- l'Assicurato sia tenuto a risarcire al Terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti/Amministratori;
b- l'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti/Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti/Amministratori responsabili per colpa grave;
resta inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del Tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso dai Dipendenti/Amministratori, oppure della Responsabilità Amministrativa o Responsabilità Amministrativa-Contabile, con sentenza definitiva della Corte dei Conti. L'assicurazione comprende inoltre:
- Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
- Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
L'Assicurato può richiedere, anche prima della sentenza definitiva della Corte dei Conti sulla responsabilità amministrativa di uno o più dei Dipendenti/Amministratori, il pagamento di un acconto delle somme dovute a terzi entro il limite massimo del 20% dell'indennizzo riconosciuto e con il limite massimo di € 50.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia pari o superiore a €. 300.000,00.
- L'Assicurato si obbliga a restituire agli Assicuratori, nel termine di 90 giorni dalla data del passaggio in giudicato delle sentenze, quegli importi anticipati, qualora siano recuperati dai Dipendenti/Amministratori in seguito alla sentenza che riconosca la loro responsabilità.
- Le somme anticipate dagli Assicuratori all'Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell'Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti degli Assicuratori nei limiti del danno erariale accertato in
sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.
- Per effetto di quanto sopra, è fatto obbligo all'Assicurato di notificare agli Assicuratori le azioni di rivalsa nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, o le azioni di responsabilità instaurate dalla
Corte dei Conti, su atti od omissioni dei dipendenti per cui i sinistri sono stati denunciati e/o definiti e le sentenze di condanna per cui abbia titolo a rimborso.
Art. 13 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.
Art. 14– Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione del Personale
L’Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Art. 15 - Limiti di Indennizzo - Franchigia
L’Assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza, per ciascun sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall’Assicurato nello stesso periodo.
Art. 16- Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali conseguenti a:
a) Danni Materiali di qualsiasi tipo (salvo quanto precisato all’Appendice 1 primo comma punto (b) della presente Polizza);
b) attività svolta dai Dipendenti/Amministratori quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall’art. 22;
c) atti od omissioni da parte di, o Danni o reclami notificati a, qualsiasi dall’ Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilità in Polizza;
d) responsabilità assunte volontariamente dai Dipendenti/Amministratori al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivantegli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente;
f) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, rinnovo o proroga di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione dell’onere di pagare Premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di Premi;
g) azioni od omissioni imputabili all’Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente. Le responsabilità accertate con provvedimento definitivo dell’autorità competente, che gravino personalmente su qualsiasi Dipendente/Amministratore per Responsabilità Amministrativa o Amministrativa contabile;
h) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; Danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
l) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’Assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato;
m) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui alla legge 990 del 1969 e sm.i;
nonché per i Danni:
n) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
o) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
Art. 17 – Assicurazione “Claims made” - Retroattività
L’Assicurazione è prestata nella forma «claims made» e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia, quale definito in questa polizza e a conduzione che non siano già noti all’Assicurato.
L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato licenziato per giusta causa.
Art. 18 - Garanzia Postuma
L’Assicurazione è operante per i Sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma nei 5 (cinque) anni successivi alla data di scadenza del Contratto, purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la Durata del Contratto quale definita in questa polizza.
Altresì, nei confronti del Dipendente/Amministratore così come definito nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, o della rimozione della carica di Amministratore ,l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la validità del Contratto quale definita in questa polizza, da uno o più Dipendenti/Amministratori.
Il Massimale stabilito nella ( Vedasi scheda di quotazione ) è l’obbligazione massima alla quale gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all’intera durata della garanzia postuma. Si applica il disposto dell’articolo 7 e resta inteso che ogni annualità di garanzia postuma costituirà un Periodo di Assicurazione distinto e separato, quale definito in questa polizza.
L’assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell’Assicurato licenziato per giusta causa.
Qualora risulti che i Xxxxx relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione stipulata direttamente dall’Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.
Art. 19 – Continuos Cover
A parziale deroga di quanto regolamentato da altre clausole o condizioni contenute nella presente polizza, gli Assicuratori si impegnano, subordinatamente ai termini e alle condizioni della presente polizza, ad indennizzare l’Assicurato relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento, avanzata contro l’Assicurato nel corso del periodo di validità della presente polizza, anche se derivante da fatti o circostanze che possano dare origine ad un sinistro, che fossero noti all’Assicurato prima della decorrenza della presente polizza e che l’Assicurato non abbia provveduto a denunciare prima della decorrenza della presente polizza o al momento della compilazione del questionario, che forma parte integrante del presente contratto, a condizione che:
a- dal momento in cui l’Assicurato è venuto a conoscenza per la prima volta dei fatti o circostanze sopra specificati e fino al momento della notifica del sinistro agli Assicuratori, l’Assicurato fosse ininterrottamente coperto da Assicurazione senza soluzione di continuità, ai sensi di polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale emesse dalla rappresentanza Generale per l’Italia dei Lloyds;
b- l’inadempimento dell’obbligo di denunciare agli Assicuratori tali fatti o circostanze, e la falsa dichiarazione da parte dell’Assicurato in relazione a tali fatti o circostanze non siano dovuti a dolo;
c- i fatti o circostanze sopra specificati non siano stati già denunciati su polizze di Assicurazione stipulate a copertura dei medesimi rischi coperti dalla presente polizza.
Art. 20 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i Sinistri derivanti da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, della Confederazione Svizzera, dello Stato Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la l’assicurazione è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali determinate ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.
Art. 21 - Cessazione dell’assicurazione
Oltre agli altri casi previsti dalla legge, e salva la garanzia postuma cui all’Art.18 della presente polizza, l’assicurazione cessa in caso di cessazione dell'Assicurato dall'incarico istituzionale per pensionamento, per dimissioni o per altri motivi.
Viene fatta salva la estensione ai sinistri notificati per la prima volta all'Ente Assicurato durante il periodo di assicurazione e derivanti da atti od omissioni commessi da Dipendenti e Amministratori dell'Ente assicurato ,
che hanno terminato la loro attività, anche in data antecedente alla decorrenza della presente polizza, ma comunque non oltre la data di retroattività indicata nella scheda di copertura e fino a un massimo di 5 anni dalla data di decorrenza, per pensionamento, morte o cessazione d'incarico o mandato.
Il limite di indennizzo indicato nella scheda di copertura sarà l'obbligazione massima per cui gli Assicuratori saranno tenuti, cumulativamente per tutti i Sinistri.
Altresì, nei confronti del Dipendente/Amministratore così come definito nel corso della Durata del Contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, o della rimozione della carica di Amministratore ,l’assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei Sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la validità del Contratto quale definita in questa polizza, da uno o più Dipendenti/Amministratori.
Art. 22 – Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 16 b) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai Dipendenti/Amministratori in rappresentanza dell’Ente di appartenenza in altri Enti, Società o organi collegiali.
Art. 23 – Sinistri in serie
In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Xxxxx a più persone, la data in cui ha luogo il primo Sinistro sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all’Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione. Restano fermi i disposti dell’Art. 7 in quanto applicabili.
Art. 24 - Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dei Dipendenti/Amministratori dell’Assicurato, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l’ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto per l’Assicurato sostituito.
Art. 25 - Estensione Decreto Legislativo 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Ente Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dallal egge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’Assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabiltà poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezze e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendente dell’Assicurato in funzione di:
1 "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti/Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008.
2 "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 26 - "Levata Protesti"
L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti, ciò fino alla concorrenza del Massimale di Euro 150.000,00 per singolo Sinistro e per anno assicurativo. La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10% per ogni Sinistro, con il massimo non indennizzabile di Euro 2.500,00.
Ferme restando tutte le altre condizioni di Assicurazione.
Art. 27 - Acquisizioni in economia
Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa entro i limiti previsti dalla legge, per sinistro e per anno assicurativo alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.
Art. 28- Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al Digs. 1961/2003
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell’ art 2050 Codice Civile e un danno non patrimoniale ai sensi dell’ art 2059 Codice Civile.
Art. 29 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 30 - Clausola Broker
Per l’effettuazione della presente procedura l’Ente si avvale della consulenza della Società INTERMEDIA
I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e P.IVA 03858060274 alla quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo.
Il Broker verrà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie che dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione alla Società INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE).
Le Compagnie accettano fin da subito con la semplice notifica dell’atto di aggiudicazione l'automatico recepimento nei contratti stipulati della Clausola di Brokeraggio nonché il rilascio di lettera di libera collaborazione a favore della Società INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) (se già esistente, la sua modifica ed integrazione), nei termini tassativi previsti dall’art. 117 e 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1), 2) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicazione all’impresa di assicurazione varrà, quindi, a tutti gli effetti di legge come piena accettazione e ratifica del disposto dell’art.118 codice delle assicurazioni, prevedendo sia l’autorizzazione all’incasso dei premi versati conti vincolati tenuti dal broker nonché la conseguente liberatoria da parte delle Imprese di assicurazioni anche se operanti per il tramite di Agenzie mandatarie presso le quali vengono appoggiati i contratti. Tali disposizioni sono a valere anche nei confronti delle imprese di assicurazione che intervengono nella gara per il tramite di altri broker iscritti alla sezione B del RUI e per il tramite dei quali vengono, eventualmente, stipulati i contratti assicurativi.
Il compenso al Broker sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
La provvigione del broker sarà liquida ed esigibile con il versamento/accreditamento del premio di polizza da parte della Stazione Appaltante sul conto vincolato costituito dal broker ai sensi e con le modalità previste dell’art. 117 e 118 del codice delle assicurazioni.
La Società aggiudicataria s’impegna ad emettere la polizza in originale sulla base del Capitolato di gara e della rispettiva offerta.
In caso di accertata discordanza tra gli originali di polizza ed i capitolati/lotti, la polizza cesserà la propria validità a partire dal 60° giorno dall’ avvenuta constatazione da parte dell’Ente assicurato. In tal caso la Società s’impegna a restituire all’Assicurato la quota di premio non goduta.
Si precisa che le Società non possono indicare una ritenzione inferiore ad una quota pari al 80% di ciascun rischio in gara.
A norma di quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa che i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente gara di appalto.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli articoli 1322 - 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto dell’Assicurato, di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :
Art. 7 - Obblighi dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx (omessa denuncia durante il Periodo di Assicurazione)
Art. 8 – Cessazione del contratto
Art. 18 - Assicurazione “claims made” - Retroattività Art. 19 - Garanzia postuma
Art. 21 - Cessazione dell’Assicurazione Art. 30 - Clausola Broker
Data L’Assicurato o il Contraente
................................ ....................................................
CONDIZIONI SPECIALI
(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di copertura
E PAGATO IL SOVRAPREMIO SOTTO RIPORTATO PER CISCUNA ESTENSIONE)
a. Differenza in Massimali
Si prende atto che in considerazione del fatto che l'Assicurato abbia dichiarato l'esistenza di un'altra assicurazione in corso, emessa dall'Assicuratore indicato nella scheda di copertura, a garanzia dei medesimi rischi coperti dalla presente assicurazione, per un Massimale non inferiore a € 500.000,00 per singolo Sinistro e in aggregato annuo, nell'eventualità di un Sinistro coperto da entrambe le assicurazioni, questa copertura risponderà per i soli limiti in eccesso ai massimali previsti dall'altra assicurazione, sempre e comunque entro i limiti massimali previsti dalla presente polizza e sempre che l'Assicurato mantenga in vigore tale altra assicurazione fino alla scadenza del presente contratto.
Ferme restando tutte le altre condizioni di assicurazione.
b. Condizioni addizionali e/o modifiche relative all'estensione di copertura alla responsabilità civile professionale dei Dipendenti Tecnici
Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti fosse un Dipendente Tecnico come definito nella presente assicurazione, si applicheranno le sotto riportate condizioni addizionali e/o modifiche:
b.1 Clausola addizionale all'Art.12 "Oggetto dell'Assicurazione"
La garanzia di cui alla presente polizza viene estesa per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, commessi nell'esercizio delle prestazioni professionali dei Dipendenti Tecnici .
b.2 Esclusioni Addizionali
La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:
I) la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l'erezione, e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui Io stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
b.3 Condizioni Aggiuntive
L'Assicurazione si intende operante anche per i Sinistri derivanti da:
1- Progettazione di opere pubbliche così come prevista dal D.Igs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione DPR 207/2010;
2- Verifica e Validazione dei progetti così come prevista dal D.Igs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione DPR 207/2010;
3- Responsabile Unico del Procedimento così come prevista dal D.Igs. n.163/2006 e dal regolamento di attuazione DPR 207/2010;
Per le estensioni di garanzia alle responsabilità di cui a i punti 1 e 2, gli Assicuratori si impegnano, dietro pagamento del relativo premio addizionale a rilasciare ove necessario o previsto dalla Légge, certificati distinti dalla presente Polizza, con massimali e durata separati per ogni opera. Per tali certificati il premio relativo dovrà essere pagato in soluzione unica anticipata e 'la durata massima sarà pari a 48 mesi.
4- consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
5- le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n 14 del 31/05/2002 e/o alle responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Sicilia n. 7 del 2 Agosto 2002;
6- le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
lo
a- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
c- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
c- Estensione limite per costi e spese legali — A parziale deroga dell'Art. 29 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali le Parti concordano che qualora i costi e le spese sostenute per resistere ad azioni civili promosse da terzi eccedessero il quarto del massimale per sinistro e per anno la parte eccedente andrà ad erodere il massimale per sinistro indicato nella scheda di copertura. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse come da art. 1917 del Codice Civile Italiano.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 CODICE CIVILE l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo è un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :
Art. 3 bis - Tracciabilità dei flussi finanziari;
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro;
Art. 8 - Cessazione del contratto -Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro; Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione;
Art. 17 - Assicurazione "claims made" - Retroattività; Art. 18 - Garanzia postuma;
Art. 19 – Continuous Cover
Art. 21 - Cessazione dell'Assicurazione; Art. 30 - ClausolaBroker;
DATA L’ASSICURATO O IL CONTRAENTE
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato: | le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo. |
Assicurazione: | il contratto di assicurazione. |
Contraente: | il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione. |
Esecutore dei lavori: | il soggetto al quale sono stati dati in affidamento i lavori. |
Franchigia: | la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato. |
Indennizzo/risarcimento: | la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Legge: | il D.Lgs. 163/2006 e la disciplina regolamentare ancora in vigore. |
Luogo di esecuzione delle Opere: | il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate. |
Opere: | le opere da costruire oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica. |
Premio: | somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione. |
Progettista dei lavori: | il pubblico dipendente incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare. |
Regolamento: | il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 per la parte ancora in vigore. |
Scheda Tecnica: | la scheda obbligatoria delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative. |
Scoperto: | la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
Società/Assicuratore: | l'impresa di assicurazione, o il soggetto regolarmenteautorizzato all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa. |
Somma assicurata o massimale | l'importo massimo della copertura assicurativa. |
Stazione appaltante o Committente: | le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri Enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi della Legge, committenti dei lavori. |
Periodo di Assicurazione: | il periodo di tempo specificato nella Scheda di adesione tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa. |
Scheda: | quella parte del contratto di assicurazione dove vengono riportati tutti gli estremi del progetto da assicurare. |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art 1. Oggetto dell ‘Assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne L'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge, resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.
Art. 2 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.
Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente).
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo
Fermo il massimale indicato all'art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto travasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6- Durata dell'assicurazione
L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente) primo comma;
b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazioni dei lavori, purché gli eventi per i quali 6 prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per
l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia, in tal caso il premio pagato verrà rimborsato al netto delle tasse.
Art. 7 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.
Art. 8 - Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge.
Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art 9 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze — in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale — a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari a un quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 - Dichiarazioni
L'Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 13 - Altre Assicurazioni
L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve dame avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile).
Art. 14- Premio
L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione) lett. a) semprechè sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).
Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 Obblighi dell'Assicurato/Contraente
L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve dame avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società/Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 18 - Proroga dell'assicurazione
Non si applica alla presente assicurazione.
Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'assicurazione) lett. b), l'assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 19 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 20 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 21 - Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, 6 esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 - Scoperto/Franchigia in caso di sinistro
Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.
Art. 24 – Clausola Broker Art 11)Xxxxxxxx broker
Per l’effettuazione della presente procedura l’Ente si avvale della consulenza della Società INTERMEDIA
I.B. SRL, via Dall’Armi 0/0 - 00000 XXX XXXX’ XX XXXXX (XX), CF e P.IVA 03858060274 alla quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo.
Il Broker verrà remunerato dalle Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie che dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione alla Società INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE).
Le Compagnie accettano fin da subito con la semplice notifica dell’atto di aggiudicazione l'automatico recepimento nei contratti stipulati della Clausola di Brokeraggio nonché il rilascio di lettera di libera collaborazione a favore della Società INTERMEDIA I.B. SRL, via Dall’Armi 3/2 - 30027 SAN DONA’ DI PIAVE (VE) (se già esistente, la sua modifica ed integrazione), nei termini tassativi previsti dall’art. 117 e 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1), 2) e 3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
L’aggiudicazione all’impresa di assicurazione varrà, quindi, a tutti gli effetti di legge come piena accettazione e ratifica del disposto dell’art.118 codice delle assicurazioni, prevedendo sia l’autorizzazione all’incasso dei premi versati conti vincolati tenuti dal broker nonché la conseguente liberatoria da parte delle Imprese di assicurazioni anche se operanti per il tramite di Agenzie mandatarie presso le quali vengono appoggiati i contratti. Tali disposizioni sono a valere anche nei confronti delle imprese di assicurazione che intervengono nella gara per il tramite di altri broker iscritti alla sezione B del RUI e per il tramite dei quali vengono, eventualmente, stipulati i contratti assicurativi.
Il compenso al Broker sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
La provvigione del broker sarà liquida ed esigibile con il versamento/accreditamento del premio di polizza da parte della Stazione Appaltante sul conto vincolato costituito dal broker ai sensi e con le modalità previste dell’art. 117 e 118 del codice delle assicurazioni.
La Società aggiudicataria s’impegna ad emettere la polizza in originale sulla base del Capitolato di gara e della rispettiva offerta.
In caso di accertata discordanza tra gli originali di polizza ed i capitolati/lotti, la polizza cesserà la propria validità a partire dal 60° giorno dall’ avvenuta constatazione da parte dell’Ente assicurato. In tal caso la Società s’impegna a restituire all’Assicurato la quota di premio non goduta.
Si precisa che le Società non possono indicare una ritenzione inferiore ad una quota pari al 80% di ciascun rischio in gara.
A norma di quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa che i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della presente gara di appalto.
Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 del CODICE CIVILE, il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:
DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:
Art. | 1 | Oggetto dell'Assicurazione | |
Art. | 5 | Rischi esclusi dall'assicurazione | |
Art. | 8 | Massimale di assicurazione | |
Art. | 12 | Dichiarazioni | |
Art. Data | 24 | Clausola Broker | L'Assicurato o il Contraente |
DEFINIZIONI
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO
ALL’ATTIVITA’ DI VERIFICA E VALIDAZIONE
Contraente: | il Soggetto giuridico che stipula la polizza per conto dell'Assicurato; |
Assicurato: | il singolo Dipendente, incaricato della attività di verifica di un progetto, il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione; |
Pubblica Amministrazione: | Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti; |
Ente di Appartenenza: | l'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato abbia un rapporto di servizio; |
Assicuratori: | alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON. |
Assicurazione: | il contratto di assicurazione. |
Franchigia: | la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato. |
Indennizzo/risarcimento: | la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro. |
Legge / Regolamento: | il D.Lgs. 163/2006 e la disciplina regolamentare in vigore (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207). |
Luogo di esecuzione delle Opere: | il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate. |
Opere: | le opere oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda di copertura. |
Premio: | somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione. |
Scoperto: | la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato. |
Sinistro: | si configura un Sinistro quando all'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, perviene una richiesta di risarcimento nei termini e nei modi stabiliti in Polizza. |
Somma assicurata o massimale: | l'importo massimo della copertura assicurativa. |
Stazione appaltante o Committente: | le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri Enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 32 del Digs 163/2006e, committenti dei lavori. |
Periodo di Assicurazione: | il periodo di tempo specificato nella Scheda intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa. |
Scheda di copertura: | quella parte del contratto di assicurazione dove vengono riportati tutti gli estremi del progetto da assicurare. |
Danni materiali: | il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte; |
Perdite Patrimoniali: | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali; |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, in relazione all'attività di verifica dei progetti di cui agli ARTT. 93, comma 6, e 112, comma 5, del Codice, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 56 del Regolamento, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i danni derivanti alla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza del mancato rilievo, non intenzionale, di errori od omissioni del progetto validato che ne pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzabilità o l'utilizzabilità.
Art. 2 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerata Assicurato la struttura tecnica della Stazione appaltante operativa e accreditata ai sensi dell'art. 112, comma 5, del Codice e dell'art. 47 del Regolamento, che la Stazione appaltante abbia incaricato della verifica della progettazione dei lavori di cui all'alt. 1. Si applica quanto disposto dall'art. 37, comma 2, dell'allegato XXI del Codice.
Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione
La presente copertura opera esclusivamente per i danni non intenzionali di cui all'art. 1, prodotti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, come indicato nella Scheda Tecnica, manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 15.
La presente copertura non è efficace nel caso in cui non siano rispettati i criteri generali, sottostanti all'attività di verifica della documentazione e alla validazione del progetto, di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del Regolamento.
La presente copertura è efficace purché:
a) l'Assicurato sia in possesso dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 112, comma 5, del Codice e all'art. 47, comma 2, del Regolamento;
b) l'attività di verifica della documentazione e la validazione del progetto siano effettuate sulla base di quanto disposto dagli artt. 52, 53, 54 e 55 del Regolamento;
C) la realizzazione del progetto non sia stata affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
d) la realizzazione dell'opera progettata non venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o dal Regolamento o da incompetenza o da eccesso di potere;
e) l'Assicurato non abbia partecipato, direttamente o indirettamente, alla gara per l'affidamento della progettazione;
f) il progetto non sia stato eseguito, in tutto o in parte, nè la progettazione sia stata coordinata dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, ovvero da società di professionisti o di ingegneria di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché da qualsiasi altro parente o affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata;
g) l'esecuzione dei lavori progettati non sia affidata, né la direzione dei lavori né il coordinamento della sicurezza e del collaudo o della regolare esecuzione siano stati affidati, ad imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata. Nei casi di cui al comma precedente la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo
Fermo il massimale indicato all'art. 8, i danni di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di verifica della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'Assicurato avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni.
Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione
L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose, ad eccezione di quanto riportato
dall'Art. 2. Comma 1, lettera "u" del X.Xxx. 152/2008 (danno all'opera);
b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione o di direzione dei lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche Autorità;
d) relativi al danno erariale;
e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
g) conseguenti a:
Furto; Rapina; Xxxxxxxx;
Smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
j) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
I) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
m) conseguenti a insolvenza o fallimento dell'autore del progetto verificato dall'Assicurato;
n)conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
o)derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto;
p)multe, xxxxxxx, sanzioni inflitte direttamente all'Assicurato per la sua responsabilità personale;
Art. 6 - efficacia dell'assicurazione
L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di accettazione dell'incarico di verifica della progettazione da parte dell'Assicurato;
b) cessa alla data di rilascio del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, purché rientrante all'interno del periodo di polizza così come dichiarato dall'Assicurato e riportato nella scheda tecnica.
Qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dell'attività di verifica non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'attività medesima, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 7- Estensione territoriale
L'assicurazione vale per gli incarichi di attività di verifica della progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla parte VI del Regolamento.
Art. 8 - Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa 6 quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento.
Detto massimale non può essere inferiore:
a) al 5% dell'importo dei lavori, con il limite di 500.000,00, per lavori di importo, iva esclusa, inferiore a 5.278.000,00;
b) al 10% dell'importo dei lavori, con il limite di 1.500.000 euro, per lavori di importo, iva esclusa, pari o superiore a E 5.278.000,00.
Per opere di particolare complessità il massimale può essere superiore a E 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori, con il limite di 2.500.000,00. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art. 9- Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale — a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 - Dichiarazioni
L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente assicurazione.
Il Contraente dichiara che:
a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di attività di verifica di progettazione di lavori;
b) l'attività di verifica della progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
c)
Art. 13— Decorrenza della copertura
L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, primo comma, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del suddetto premio. Il premio iniziale è riportato nella Scheda Tecnica. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, primo comma, lett. b).
Art. 14- Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 15 Obblighi dell'Assicurato
L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'attività di verifica della progettazione ovvero l'eventuale mancato inizio dell'attività stessa entro 24 mesi dalla data di affidamento dell'incarico.
In caso di sinistro, l'Assicurato deve dame awiso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta dalla Stazione appaltante e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni del progetto validato di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 16 - Cancellazione in caso di sinistro
Non si applica al presente contratto.
Art. 17- Tacito rinnovo
Non si applica al presente contratto.
Art. 18 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 19 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società/Assicuratore ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art 20 – Clausola Broker
Alla Società di Brokeraggio INTERMEDIA I. B - sede legale e amministrativa in San Donà di Piave, Via dall’Armi 3/1- Ve, é affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione, in qualità di Broker), ai sensi del D. lgs 07.09.2005 N. 209 e successivi modificazioni e integrazioni.
Di conseguenza tutti i rapporti e comunicazioni inerenti l'assicurazione saranno svolti per conto del Contraente/Assicurato dal broker il quale tratterà con gli Assicuratori.
Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta agli Assicuratori.
Farà fede, ai fini dell’efficacia della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del broker agli Assicuratori.
Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l’efficacia liberatoria, anche a termini dell’art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker.
Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell’appalto.
Le Compagnie aggiudicatarie dovranno pertanto rilasciare, ove mancante, lettera di libera collaborazione a INTERMEDIA I. B , ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del Codice delle Assicurazioni, e dei commi 1) e
3) dell’articolo 55 - Regolamento ISVAP n. 5 DEL 16.10.2006 e successive modifiche ed integrazioni.
La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia/Xxxxxxx, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
Art. 21 - Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, 6 esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art 23 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del C.C., unicamente nel caso in cui le stesse siano imputabili a dolo.
Art 24- Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli Aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
Art 25 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. il Contraente dichiara, anche per conto dell'Assicurato, di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali:
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
Art. 3 Condizioni di validità dell'Assicurazione Art. 5 Rischi esclusi dall'Assicurazione
Art. 6 Efficacia dell'Assicurazione Art. 8 Massimale di Assicurazione Art. 12 Dichiarazioni
Art. 15 Obblighi dell'Assicurato/Contraente
Art. 20 Clausola Broker Art. 21 Foro Competente
Data L'Assicurato o il Contraente