Contract
ALLEGATO N. 5 |
Schema di Contratto |
Gara Europea per l’affidamento della fornitura e la manutenzione delle Licenze VMware in modalità Enterprise License Agreement (ELA) per l’ambiente virtuale SACE CIG - 7244886D0C |
PREMESSO CHE
- SACE S.p.A. (di seguito per brevità anche “SACE”) con sede legale in Roma, Piazza Poli 37/42, P.IVA 05804521002, in persona di …..………., munito dei necessari poteri, intende acquisire la fornitura e la manutenzione delle Licenze VMware in modalità Enterprise License Agreement (ELA) per l’ambiente virtuale SACE ed a tal fine ha esperito una gara europea a procedura aperta indetta mediante bando di gara inviato alla G.U.C.E. in data CIG 7244886D0C.
- XXXXX(di seguito per brevità anche “Impresa”) con sede legale in …………. Via P.
IVA …………………….. in persona del ….………………………., munito dei necessari poteri, è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra, ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto (“Contratto”) e ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- L’Impresa dichiara che quanto risulta dal Contratto e dai suoi allegati (Allegato I - Offerta Economica; Allegato II – Capitolato tecnico; Allegato III – Bando di gara; Allegato IV – Disciplinare di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse;
- L’Impresa prende atto che l’efficacia del Contratto è subordinata al rilascio della certificazione antimafia;
- L’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto nonché la cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso SACE e l’Impresa, di seguito congiuntamente definite le Parti, convengono quanto segue.
ART. 1 PREMESSE, ALLEGATI E DOCUMENTI
Le premesse, gli allegati ed i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti da SACE prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da SACE.
ART. 2 OGGETTO
Con il Contratto SACE affida all’Impresa l'incarico di erogare la fornitura e la manutenzione delle Licenze VMware in modalità Enterprise License Agreement (ELA) per l’ambiente virtuale SACE (la “Fornitura”), secondo i parametri e i requisiti contenuti nel Capitolato tecnico allegato al presente Contratto.
ART. 3 DURATA
Il Contratto avrà durata di 36 (trentasei) mesi.
In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.
ART. 4 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA
L’Impresa si obbliga ad erogare la Fornitura a perfetta regola d’arte, secondo le modalità e i livelli descritti nell’Allegato II - Capitolato Tecnico e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto.
Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari all’integrale esecuzione del Contratto. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della SACE.
L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la SACE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla SACE di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
L’Impresa nomina quale Responsabile unico delle attività contrattuali il Sig affinché
SACE possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante l’erogazione della Fornitura.
ART. 5 OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
L’erogazione della Fornitura e delle attività oggetto del Contratto devono essere effettuate nel rispetto di quanto indicato nel presente Contratto e nei suoi Allegati.
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con corrispettivi contrattuali di cui al successivo articolo 9 del presente Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e delle forniture oggetto di Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme, anche secondarie, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e nei suoi Allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei suoi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo
9 ed agli Allegati del presente Contratto. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di SACE, assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto e nei suoi Allegati richiamati nelle premesse del presente Contratto;
b) comunicare tempestivamente a SACE, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed il nominativo dell’eventuale nuovo Referente;
c) manlevare e tenere indenne SACE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
Il Fornitore si obbliga a consentire a SACE, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da SACE.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a SACE di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività contrattuali; (b) prestare i servizi oggetto di Contratto nei luoghi che verranno indicati da SACE.
Art. 6 RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L’Impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che sono impegnati nelle prestazioni oggetto del presente incarico, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività finalizzate alla fornitura di cui in oggetto e, in genere, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
L’Impresa dichiara e garantisce di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri dipendenti previsti dalla normativa vigente.
L’Impresa è responsabile dell’osservanza delle disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
ART. 7 NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Impresa assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
E’ fatto, perciò, obbligo all’Impresa di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente Contratto, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovverosia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
I pagamenti e le transazioni afferenti il Contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Impresa dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al presente Contratto il seguente codice identificativo di gara - CIG 7244886D0C.
Per quanto non disciplinato direttamente dal presente articolo si rinvia alle disposizioni della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
ART. 8 CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI FATTURAZIONE
Il corrispettivo complessivo per la Fornitura è pari ad euro ………… (IVA esclusa), come da offerta economica allegata al presente Contratto.
In caso di RTI i pagamenti verranno effettuati esclusivamente a favore della capogruppo mandataria.
Relativamente al canone, l’Impresa potrà emettere fattura annuale anticipata a decorrere dalla data di attivazione della Fornitura.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e all’ordine di acquisto, che verrà successivamente comunicato da SACE. Le fatture dovranno essere intestate a SACE S.p.A., Xxxxxx Xxxx 00/00, 00000 Xxxx, p. IVA 05804521002 e lì spedite per la liquidazione.
Ogni fattura sarà assoggettata al regime dello “split payment” di cui all’art.17-ter DPR 633/72.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla SACE entro 30 (trenta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, sul conto corrente intestato alla Impresa presso la , codice IBAN
…………………………………………….. su cui sono delegati ad operare:
……………………………………………
L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla SACE le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Art. 9 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’Impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In
particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con SACE e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, e non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse degli obblighi di segretezza anzidetti.
Art. 10 CAUZIONE
La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante ………… n. ………. emessa da ed intestata a SACE,
sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, previa deduzione di crediti di SACE verso l’Impresa.
L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di SACE.
SACE ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell’Impresa per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
SACE ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al Contratto.
In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui SACE si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di SACE.
Resta fermo tutto quanto previsto dall’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 11 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto riguarda prestazioni di servizi imponibili con I.V.A.. ed è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno ad esclusivo carico della parte che ne avrà dato motivo.
ART. 12 RECESSO
La SACE ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a.r..
Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, fatte salve le attività necessarie per la transizione verso un nuovo eventuale fornitore, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla SACE.
In caso di recesso della SACE, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo ai canoni residui.
L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART. 13 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del Contratto disciplinate all’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 14 CESSIONE DEL CREDITO
Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto possono essere oggetto di cessione a terzi solo previa autorizzazione scritta di SACE che la stessa potrà rifiutare a suo insindacabile giudizio.
Le parti concordano altresì espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà diritto a SACE di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Resta inteso che SACE intende far salve anche nei confronti della cessionaria tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di SACE. L’Impresa è obbligato a trasferire tale divieto di cessione del credito agli eventuali subappaltatori.
Tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità del pagamento di cui al presente contratto e di cui alla Legge 136/2010 e s.m. si applicano anche ai crediti oggetto di cessione ai terzi o atti equivalenti.
ART. 15 TRASPARENZA DEI PREZZI
L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Impresa assicura di adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 196/03 e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Decreto suddetto, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
L’Impresa terrà indenne SACE da qualsiasi danno, pretesa, onere o spesa che dovesse derivare alla stessa in conseguenza di proprie violazioni della succitata normativa.
ART. 17 DANNI E RESPONSABILITÀ
È a carico dell’Impresa la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto. In considerazione del completo esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi di SACE e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente SACE.
L’Impresa è altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei dati relativi agli adempimenti amministrativi, contributivi, e fiscali e, pertanto, terrà indenne SACE da qualunque sanzione multa o ammenda e di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti.
A fronte degli obblighi di cui sopra l’Impresa ha stipulato con la compagnia una polizza
assicurativa a copertura di rischi, infortuni e responsabilità civile (Polizza n. ………..) per un massimale di copertura pari a euro.
Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 18 ECCEZIONI, RISERVE E CONTESTAZIONI DELL’IMPRESA
Tutte le eccezioni, riserve e contestazioni che l’Impresa intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a SACE.
A pena di decadenza detta comunicazione deve essere inviata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l’Impresa ha conosciuto ovvero avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza il fatto generatore dell’eccezione, riserva e/o contestazione. A pena di decadenza, le eccezioni, riserve e contestazioni devono essere esplicate, con comunicazione scritta da inviarsi entro e non oltre i 7 (sette) giorni lavorativi successivi, indicando le corrispondenti domande e le ragioni di ciascuna di esse. Qualora l’Impresa non proponga le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati, esso decade dal diritto di farle valere.
ART. 19 FORO ESCLUSIVO
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART. 20 RISOLUZIONE
SACE potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
- in caso di frode da parte dell’Impresa;
- mancato rispetto di un livello di servizio per due mesi consecutivi;
e nei casi di cui ai seguenti articoli: Articolo 4 “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, Articolo 6 “Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro”, Articolo 9 “Obblighi di riservatezza”, Articolo 13 “Divieto di cessione del contratto”, Articolo 14 “Cessione del credito”, Articolo 22 “ Codice Etico”.
ART. 21 CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE
Atteso che la sottoscrizione del Contratto è precedente al ricevimento della documentazione antimafia, la corresponsione da parte di SACE all’Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all’esito degli accertamenti antimafia; nell’ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di SACE al risarcimento del danno.
Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi, il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e SACE avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di SACE al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.
ART. 22 CODICE ETICO
L’Impresa dichiara di bene conoscere ed approvare in ogni sua parte i principi fondamentali del Codice Etico che SACE ha adottato nell’ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del
D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e si obbliga espressamente all’osservanza delle ulteriori norme in esso enunciate, per quanto ad essa applicabili.
ART. 23 SICUREZZA, ANTINFORTUNISTICA, IGIENE ED ECOLOGIA
L’Impresa si obbliga all’osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.
E’ fatto obbligo alle parti di sottoscrivere, alla stipulazione del contratto, il Documento di Valutazione dei Rischi (DUVRI) ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08, al fine di ridurre al minimo eventuali interferenze e per rendere edotto il personale dell’Impresa sulle misure di sicurezza adottate da SACE e su eventuali cautele che si richiedono in esecuzione del Servizio.
ART. 24 DISPOSIZIONI GENERALI
Qualsiasi disposizione modificativa, derogativa o complementare alla disciplina dettata nel presente Contratto, per essere valida ed efficace deve essere concordata tra le Parti ed essere stipulata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti autorizzati da entrambe le Parti.
L’eventuale tolleranza di una Parte all’adempimento dell’altra Parte ad una o più clausole del presente contratto non potrà in nessun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente Contratto.
L’invalidità e/ o inefficacia, anche parziale, di una clausola del Contratto non avrà come effetto l’invalidità e/ o inefficacia dell’intero Contratto, o della parte di clausola valida ed efficace ivi contenuta, a mano che non risulti, da una interpretazione in buona fede della volontà delle Parti, che le stesse non avrebbero concluso il Contratto medesimo o la singola clausola, se avessero conosciuto la causa di invalidità o di inefficacia.
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.