PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE SARDEGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI E SASSARI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 517/1999.
Allegato alla Delib.G.R. n. 34/3 del 12.7.2017
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE SARDEGNA E LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI E SASSARI IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 517/1999.
Premessa
Il Presente Protocollo si inserisce nell’ambito delle previsioni:
‒ del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
‒ del D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
‒ del D.P.C.M. di attuazione del 24 maggio 2001;
‒ di tutti i provvedimenti normativi di interesse per l’Università;
‒ della Legge 4 novembre 2005, n. 230;
‒ della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
‒ del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni in L. 8.11.2012, n. 189;
‒ del D.M. 30 gennaio 2013, n. 47 del MIUR;
‒ del D.L. del 4 febbraio 2015, n. 68 del Ministro dell’Università di concerto con il Ministro della Salute,
ed è finalizzato a promuovere e disciplinare l’integrazione dell’attività assistenziale, formativa e di ricerca tra il Servizio Sanitario Regionale e le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari.
Definisce le linee generali della partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria regionale e impegna la Regione e le Università alla programmazione concertata delle attività assistenziali nelle aziende di riferimento tenendo conto della programmazione delle attività di didattica e di ricerca nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia.
A tal fine la Regione e le Università concordemente:
‒ definiscono la responsabilizzazione di tutte le componenti interessate nella realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e locale;
‒ sviluppano metodi e strumenti di collaborazione tra il sistema sanitario regionale ed il sistema formativo universitario tali da rispecchiare la comune volontà di perseguire, in modo congiunto,
obiettivi di qualità, efficienza, efficacia e competitività del servizio sanitario pubblico, qualità e congruità - rispetto alle esigenze assistenziali - della formazione del personale medico e sanitario, potenziamento della ricerca biomedica e medico-clinica;
‒ esplicitano l’obiettivo di perseguire, negli adempimenti e nelle determinazioni di competenza, la qualità e l’efficienza delle attività integrate di assistenza, didattica e ricerca, nell’interesse congiunto della tutela della salute della collettività, che costituisce obiettivo del Servizio sanitario nazionale, e della funzione formativa e di ricerca propria delle Università;
‒ assumono l’impegno della programmazione congiunta delle attività assistenziali delle aziende ospedaliere di riferimento tenuto conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia, assicurando il pieno svolgimento dell’attività universitaria, anche tramite l’attivazione di rapporti convenzionali al fine di garantire l’attività di didattica e di ricerca. È garantita al personale universitario che opera in regime di convenzione parità di trattamento con il personale omologo operante nell’Azienda Ospedaliero Universitaria;
‒ ribadiscono la comune volontà di dare tempestivo e puntuale adempimento a quanto attribuito alla propria competenza e responsabilità, nel rispetto dei tempi programmati e concordati;
‒ si impegnano alla reciproca informazione e consultazione in ordine agli atti che abbiano influenza sull’esercizio integrato delle attività di competenza;
‒ assicurano il rispetto dell’autonomia organizzativa e gestionale delle aziende ospedaliere di cui all’art. 2, comma 2, del D.lgs. n. 517/1999, di seguito denominate Aziende Ospedaliero Universitarie, e degli organi delle medesime nonché delle altre strutture nelle quali si attua l’integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca;
‒ perseguono l’obiettivo di ottimizzare da un lato la qualità dell'assistenza basata sulla centralità della persona e sulla tutela della salute, dall'altro di promuovere la formazione di figure professionali sanitarie basata sulla centralità dello studente, assicurando gli obiettivi formativi dei corsi di laurea magistrali e delle professioni sanitarie, nel rispetto degli “standard" formativi previsti dalla normativa nazionale e regionale, dalla Unione Europea, nonché dagli standard organizzativi definiti a livello regionale per le attività assistenziali necessarie ad assicurare le esigenze di didattica e di ricerca.
Gli impegni di cui ai precedenti punti devono essere contemplati nell’atto aziendale adottato dal Direttore generale delle Aziende Ospedaliero Universitarie, d’intesa con il Rettore dell’Università interessata.
La collaborazione tra Regione e Università può estendersi con modalità, soggette a specifiche intese, da concordare agli apporti formativi e tecnico scientifici di altre Facoltà in relazione a specifiche
esigenze del Servizio Sanitario Regionale, con particolare riferimento alla necessità di privilegiare iniziative di sviluppo degli obiettivi di salute nei programmi formativi della nuova classe dirigente.
Per garantire alla Facoltà di Medicina e Chirurgia l’inscindibilità tra le funzioni di didattica, ricerca e assistenza e al Servizio Sanitario Regionale il pieno esercizio delle proprie funzioni, la Regione e l’Università assicurano:
‒ l’autonomo esercizio delle responsabilità gestionali da parte delle Aziende Ospedaliero Universitarie;
‒ il rispetto dello stato giuridico del personale dei rispettivi ordinamenti;
‒ l’autonomia dell’Università nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca che sono svolte, nel pieno rispetto dei diritti della salute del cittadino, tenuto conto dei necessari compiti assistenziali che devono essere garantiti al personale docente e ricercatore, in servizio presso l’Università interessata;
adottano il seguente Protocollo d’intesa:
Art. 1 - Partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria regionale
Le Università, concorrono all’elaborazione degli atti di programmazione sanitaria regionale, in relazione agli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca ed in conformità al D.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 e ad ulteriori e successivi atti normativi e regolamentari, che assicurano alle Aziende Ospedaliero Universitarie le idonee dotazioni assistenziali strutturali, strumentali e di personale.
Le Università, inoltre, si esprimono sulla base della procedura di cui all’art. 12, comma 3, lettera c), della L.R. n. 10/2006.
Art. 2 - Assetto organizzativo delle Aziende Ospedaliero Universitarie di Cagliari e di Sassari
1) La missione delle Aziende Ospedaliero Universitarie consiste nello svolgimento integrato e coordinato delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca, al fine di assicurare elevati standard di assistenza sanitaria nel Servizio Sanitario Regionale, di accrescere la qualità dei processi di formazione, di sviluppare le conoscenze in campo biomedico e tecnologico, valorizzando altresì in via paritaria le funzioni e le attività del personale ospedaliero e di quello universitario.
Pertanto le attività caratterizzanti le Aziende Ospedaliero Universitarie comprendono paritariamente:
‒ il prodotto assistenziale;
‒ il prodotto formativo;
‒ il prodotto scientifico che consiste nella attività di ricerca (nazionale ed internazionale e trasferimento tecnologico (terza missione);
‒ la medicina traslazionale, di cui all'Art. 6 comma 13 della L. n. 240/2010.
Essi sono intesi come “prodotto globale” ed il dimensionamento e l'aggregazione delle Unità Operative deve tener conto sia dell’attività assistenziale che delle attività didattiche e di ricerca, valutate su parametri oggettivi.
2) L’organizzazione interna delle Aziende Ospedaliero Universitarie, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.lgs. n. 517/1999, è definita mediante l’adozione, d’intesa con i Rettori delle Università, dell’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1 bis, del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. L’atto aziendale è redatto nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel presente protocollo ed in conformità con gli indirizzi forniti dalla Giunta regionale secondo le modalità di cui all’articolo 18 della L.R. n. 10/2006 e s.m.i..
3) Nell’atto aziendale sono individuate le strutture assistenziali che, nel rispetto dei criteri fissati dal comma 2, lettere d) ed e) dell’art. 1 del D.lgs. n. 517/1999 consentono l’integrazione tra attività didattica, scientifica e di ricerca, indicando quelle a direzione universitaria. L’atto aziendale individua le strutture operative, che partecipano alla costituzione dei Dipartimenti ad attività integrata (DAI).
4) La tipologia e i volumi delle attività assistenziali delle Aziende Ospedaliero Universitarie, stabiliti in relazione alla missione aziendale, non possono prescindere dalle discipline previste nei regolamenti didattici dei corsi di studio e di specializzazione dell’area medica e delle professioni sanitarie attivati dall’Università in coerenza con le linee di programmazione sanitaria regionale, nel rispetto degli artt. 8 e 18 della L.R. n. 10/2006 e delle previsioni di cui al D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012 e del D.P.C.M. 24 maggio 2001.
5) La Regione Sardegna e le Università definiscono i parametri, per tipologia e volume, delle attività assistenziali necessarie e non vicariabili per le attività istituzionali delle Facoltà di Medicina di Sassari e di Cagliari, nel rispetto degli standard ministeriali secondo la normativa vigente nazionale ed europea.
6) Qualora le necessità formative di didattica e di ricerca non possano essere soddisfatte in ambito dell’organizzazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, l’Università individuerà in coerenza con il contesto programmatorio regionale e con appositi accordi convenzionali, le Strutture
pubbliche, presso cui hanno sede specifiche ed essenziali attività per la funzione didattica, di ricerca ed assistenza, previa verifica dei requisiti da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Nell’ipotesi in cui la Scuola di Specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate, l’Ateneo dove insiste la scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private convenzionate con il SSN, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni complementari. In ogni caso dette strutture, al pari delle strutture di sede e delle strutture collegate, devono essere obbligatoriamente convenzionate con il SSN.
7) Gli accordi convenzionali di cui sopra, da assumersi, comunque, nel rispetto dei modelli organizzativi e della dotazione organica delle strutture ospitanti, vengono stipulati dalle Università secondo modalità concordate con l’Assessorato regionale della Sanità.
L’Università concorda con l’Azienda Ospedaliero Universitaria le linee generali di utilizzazione del personale del SSR anche ai fini del riconoscimento, da parte dell’azienda, dell’impegno professionale.
Le parti s’impegnano, fin d’ora, a concordare e sottoscrivere, entro il termine di sei mesi dal perfezionamento del presente atto, uno specifico protocollo d’intesa tra la Regione e ciascuna delle Università, ai sensi dell’art. 8, comma 4, D.lgs. n. 517/1999, che recepisca gli atti costitutivi delle due Aziende, con allegati gli elenchi dei beni mobili e immobili conferiti alle Aziende Ospedaliero Universitarie, e che, altresì, stabilisca la disciplina, riferita ai conferimenti, con l’individuazione dei singoli beni, la loro specifica destinazione e gestione, e con previsione di ogni necessità organizzativa e logistica per la didattica e la ricerca, previa approvazione da parte della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Art. 3 - Organi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
Sono organi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria:
a) Il Direttore generale;
b) Il Collegio sindacale;
c) L’organo di indirizzo;
d) Il Collegio di direzione.
1) Il Direttore generale è nominato previa selezione di candidati idonei con decreto del Presidente della Regione, acquisita l’intesa con il Rettore dell’Università interessata. Il provvedimento di
nomina è adottato esclusivamente con riferimento ai requisiti ed alle procedure all’uopo previste dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.
All’atto della nomina, il Presidente della Regione d’intesa con il Rettore definisce gli obiettivi di mandato al fine di garantire una efficace integrazione tra attività di assistenza, didattica e ricerca.
2) I compiti, la composizione e le modalità di nomina del Collegio sindacale sono definiti ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 10/2006 e s.m.i..
3) L’organo di indirizzo è composto da cinque membri, di cui uno designato dal Presidente della Regione d’intesa con il Rettore, due designati dall’Università (uno dei quali in qualità di componente di diritto sarà il Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia), due designati dall’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale (di cui uno scelto tra dirigenti ospedalieri). Il Presidente è nominato tra i cinque membri dalla Regione d’intesa con il Rettore.
All’organo di indirizzo si applicano le previsioni di cui all’art. 4, comma 4, del D.lgs. 517/1999 e le altre disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.
L’organo di indirizzo, nell’ambito di quanto previsto dall’art. 4, comma 4, del D.lgs. 517/1999, relaziona annualmente all’Assessore ed al Rettore in ordine all’attuazione del presente protocollo.
4) Il Collegio di direzione, di cui all’art. 17 del D.lgs. n. 502/1992, e s.m.i., come disciplinato dall’art. 4, comma 5, del D.lgs. n. 517/1999 e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali vigenti, svolge le funzioni ivi disciplinate, è composto dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo e dai Direttori di dipartimento.
Il Collegio di direzione, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 158/2012, convertito nella legge n. 189/2012 è organo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, partecipa e concorre alle scelte di governo aziendale in materia di organizzazione e di sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca e di innovazione per la valorizzazione delle risorse umane e professionali.
Alle adunanze del Collegio di direzione possono partecipare, su richiesta del Collegio, con funzioni consultive e per le necessarie integrazioni su specifici argomenti, il Rettore, o un suo delegato, il Presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, i Direttori delle Scuole di Specializzazione e i Direttori dei dipartimenti universitari.
Il Collegio di direzione è convocato dal Direttore generale. Può essere convocato anche su specifica richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.
Le modalità di funzionamento degli organi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria potranno essere integrate sulla base delle previsioni dell’Atto aziendale redatto in conformità alle linee guida regionali approvate o da approvarsi in linea con le previsioni dell’art. 18 della L.R. n. 10/2006 e s.m.i..
Anche al fine di facilitare il raccordo tra gli organi dell’Azienda, i verbali delle riunioni dell’Organo di indirizzo e del Collegio di direzione sono pubblicati sul sito istituzionale.
Art. 4 - Organizzazione Dipartimentale dell’Azienda
1) L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle Aziende Ospedaliero Universitarie, al fine di assicurare l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, attraverso una composizione coerente tra attività assistenziali e settori scientifico – disciplinari, nonché una gestione delle risorse economiche, umane e strumentali.
2) L’organizzazione dipartimentale deve assumere, pertanto, dimensioni tali da favorire consistenti economie e adeguate risposte assistenziali, formative e di ricerca, nonché l’accrescimento delle competenze professionali degli operatori.
I Dipartimenti ad attività integrata (DAI) rappresentano, per l’attività assistenziale, il modello di dipartimento peculiare ed esclusivo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria: essi, mediante l'opportuno coordinamento con la Struttura di Raccordo secondo l’art. 2, comma 2, lettera c) della legge n. 240/2010 assicurano l'esercizio integrato delle attività assistenziali, di didattica e di ricerca attraverso una composizione coerente di tutte le attività al fine di assicurare il più alto livello possibile di integrazione fra prestazioni assistenziali, diagnostiche e terapeutiche ed attività didattico/formativa-scientifica, fondendo al meglio le differenti e complementari competenze istituzionali dell’Università e del Servizio Sanitario Regionale.
3) I Dipartimenti ad attività integrata (DAI) sono individuati in sede di programmazione concordata tra l’Università e le Aziende Ospedaliero Universitarie, con rispetto del collegamento tra la programmazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia e quella aziendale.
I DAI sono costituiti da strutture complesse, da strutture semplici a valenza dipartimentale e da programmi inter e/o infradipartimentali, individuati nell’atto aziendale che ne disciplina il funzionamento, tenuto conto delle esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca e nel rispetto dei criteri contenuti nel presente protocollo d’intesa.
4) Il DAI è un centro unitario di responsabilità e di costo e garantisce l’unitarietà della gestione, l’ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie ad esso assegnate dal Servizio Sanitario Regionale e dall’Università.
Esso si configura, di norma, come dipartimento strutturale/funzionale e può essere organizzato per finalità assistenziali, per gruppi di patologie, organi ed apparati, nonché per intensità di cure,
fatte salve eventuali indicazioni formulate negli indirizzi regionali di cui all’art. 18 della L.R. n. 10/2006. Ove conveniente e appropriato, eventuali immobilizzazioni materiali e immateriali, apportate dai dipartimenti universitari ai DAI o viceversa, potranno rientrare su indicazione dell’Università tra i conferimenti all’Azienda Ospedaliero Universitaria da parte dell’Università stessa.
5) Il Direttore del DAI è nominato dal Direttore generale d'intesa con il Rettore ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento, sulla base di requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico. Per i dipartimenti individuati nella programmazione concertata delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, qualificati come essenziali ai fini dell'espletamento delle funzioni assistenziali della facoltà di medicina correlate ai settori scientifico- disciplinari, il Direttore è scelto fra i professori universitari.
Il Direttore del DAI ha la responsabilità della razionale e corretta gestione e programmazione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti e per la soddisfazione delle peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche.
6) Nella definizione della composizione dei dipartimenti le parti si impegnano a garantire un sostanziale equilibrio tra universitari e dipendenti del SSR, anche prevedendo la figura dei vice direttori.
Art. 5 - Strutture assistenziali
1) Le strutture assistenziali complesse sono individuate dall’Atto aziendale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia e della programmazione regionale, in coerenza con le esigenze di formazione specialistica e con le peculiarità della Facoltà di Medicina e Chirurgia, avendo riguardo a livelli minimi di attività definiti in relazione ad un adeguato numero di casi trattati o ad adeguati volumi di attività in coerenza con la programmazione regionale e tenuto conto di criteri di essenzialità, di efficacia sotto il profilo assistenziale ed alla loro funzionalità rispetto alle esigenze di didattica e di ricerca, nel rispetto del principio di economicità nell’impiego delle risorse umane e professionali.
Con riferimento alle esigenze di didattica e di ricerca, inscindibili da quelle assistenziali, tali livelli sono indicati dalla programmazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base dei seguenti parametri:
‒ standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse del SSN;
‒ standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera;
‒ numero dei docenti universitari assegnati o da assegnare all’Azienda Ospedaliero Universitaria;
‒ numero medio di allievi che ad essa ordinariamente afferiscono e del conseguente carico didattico;
‒ esistenza di coordinamenti e/o partecipazioni a progetti finanziati da organismi nazionali ed internazionali;
‒ disponibilità di strutture assistenziali inserite nella rete formativa e produzione scientifica nei settori scientifico disciplinari, valutata con parametri oggettivi
‒ rispetto degli standard e delle peculiarità organizzative legate alla compenetrazione tra assistenza didattica/formazione e ricerca;
‒ funzionalità della struttura rispetto alle attività di assistenza, didattica/formazione e ricerca svolte;
‒ presenza della sede e di attività di scuola di specializzazione;
2) Il numero complessivo dei posti letto è quello fissato dalla programmazione ospedaliera regionale, in coerenza con gli indirizzi di pianificazione sanitaria nazionali e regionali, tenendo conto di quanto previsto al precedente punto ed in ogni caso garantendo, compatibilmente con la normativa nazionale vigente in materia, a regime, un numero minimo di posti letto di norma pari a: 3 posti letto ogni studente iscritto, calcolato tenendo conto del numero medio, determinato su base quinquennale, degli studenti di medicina, iscritti al primo anno e garantendo le prestazioni adeguate per gli specializzandi iscritti.
3) La tipologia ed il numero delle strutture assistenziali complesse, funzionali anche alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio dell’Ateneo sono individuate nell’atto aziendale. Le dotazioni di posti letto, utilizzati dalle singole discipline assistenziali corrispondenti ai rispettivi settori scientifico disciplinari devono consentire anche il raggiungimento degli obiettivi delle relative Scuole di Specializzazione.
4) Le procedure di nomina sono definite, nel rispetto della vigente normativa, dagli specifici regolamenti aziendali, da redigersi, in maniera omogenea nelle due Aziende Ospedaliero Universitarie, sulla base delle linee guida regionali di cui alla DGR n. 24/44 del 27.06.2013 ed eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni.
La nomina dei Direttori responsabili delle strutture complesse a direzione universitaria è effettuata, secondo la normativa vigente in materia, su proposta del Rettore.
La nomina dei Direttori di strutture complesse non a direzione universitaria è effettuata sulla base della normativa vigente in materia.
Nella nomina dei responsabili delle strutture complesse deve essere garantito il sostanziale equilibrio tra la componente universitaria e quella ospedaliera, tenuto conto delle strutture essenziali per la didattica e la ricerca.
Le parti concordano che l’attività di formazione manageriale ed organizzativo/gestionale del personale di cui al precedente capoverso venga svolta preferibilmente mediante corsi e/o master istituiti presso l’Università.
5) Nelle strutture semplici, il cui numero è individuato nel rispetto delle previsioni del D.L. n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, del D.M n. 70/2015 e s.m.i., degli ultimi documenti di programmazione in coerenza con le esigenze di formazione specialistica e con le peculiarità della Facoltà di Medicina e Chirurgia, il responsabile è nominato dal Direttore generale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, sentito il Direttore del DAI tra i professori e ricercatori universitari e/o tra i dirigenti medici ospedalieri sulla base della contrattazione nazionale vigente in materia, garantendo il sostanziale equilibrio tra la componente universitaria e quella ospedaliera.
Nelle strutture semplici a valenza dipartimentale l’individuazione del responsabile da parte del Direttore generale avviene su proposta del Direttore del dipartimento di appartenenza.
6) Il Direttore generale d’intesa con il Rettore affida la responsabilità e la gestione di programmi inter e/o infradipartimentali, finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca ai professori universitari di prima fascia ai quali non sia possibile attribuire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice, con gestione di risorse umane e strumentali, salvo i casi in cui il programma per sua natura non richieda l’attribuzione di risorse.
La responsabilità e la gestione di analoghi programmi di minore complessità e rilevanza può essere affidata ai professori di seconda fascia ai quali non sia possibile conferire un incarico di direzione di struttura complessa o semplice, con gestione di risorse umane e strumentali, salvo i casi in cui il programma per sua natura non richieda l’attribuzione di risorse.
Ai fini dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca dei professori e dei ricercatori non ancora inseriti nell’ambito della programmazione assistenziale l’Azienda Ospedaliero Universitaria, d’intesa con l’Università, disciplina con apposito regolamento sia le modalità di accesso alle strutture sanitarie che le modalità di copertura di eventuali ulteriori oneri assicurativi.
7) Presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria e nelle aziende del sistema sanitario regionale ove opera il personale medico universitario è istituito un collegio tecnico con il compito di stabilire
modalità di valutazione del personale universitario relativamente all’attività assistenziale, secondo le previsioni dell’art. 5, comma 13, del D.lgs. n. 517/1999. Il medesimo Collegio procede alla valutazione di tutto il personale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il funzionamento del Collegio tecnico è disciplinato dall’atto aziendale. I criteri di valutazione sono adottati sulla base dei regolamenti aziendali in conformità alla contrattazione vigente, e della normativa regionale vigente in materia.
Nella composizione del Collegio tecnico partecipano entrambe le componenti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.
Art. 6 - Patrimonio
1) Ai beni mobili e immobili di pertinenza delle Aziende Ospedaliero Universitarie vengono applicate le disposizioni dell’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 517/1999 e le altre disposizioni vigenti in materia.
2) Negli assi didattici le spesa di manutenzione e riparazione sono ad esclusivo carico dell’Università.
3) Le apparecchiature elettromedicali acquistate con fondi dell’Università, ancorché destinate alla ricerca, che insistono nelle strutture dell’Azienda ospedaliero universitaria, devono essere utilizzate per l’attività assistenziale, nel rispetto delle priorità progettuali e in un rapporto di reciproca collaborazione, sia dal personale universitario che svolge attività assistenziale che dal personale del servizio sanitario regionale assegnato alla medesima unità operativa analogamente a quanto avviene per le apparecchiature acquistate con i fondi del servizio sanitario regionale.
4) Al fine di garantire un reciproco impegno al mantenimento degli equilibri economico finanziari, le parti procedono ad una costante valutazione delle voci di costo legate alla gestione del patrimonio delle Università e delle Aziende Ospedaliere.
5) Per la definizione del patrimonio delle Aziende Ospedaliero Universitarie si procede con le modalità di cui all’art. 2, comma 7, ultimo capoverso.
Art. 7 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1) Poiché l’integrazione dell’attività assistenziale, didattica e scientifica si concretizza mediante la comune utilizzazione dei beni mobili e immobili inseriti nell’organizzazione e nella gestione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 per i beni ad uso comune gravano sul Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, sulla quale gravano altresì gli interventi di sicurezza e manutentivi. Per i beni ad uso esclusivo dell’Ateneo gli
obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, restano a carico dell’Università.
2) Ai fini del presente articolo, con specifico atto del Direttore generale e del Rettore saranno individuati o aggiornati gli elenchi dei beni immobili e mobili funzionali all’integrazione dell’attività assistenziale di didattica e di ricerca dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.
Art. 8 - Oneri
Limitatamente agli spazi ove si svolge l’attività assistenziale, sui beni mobili e immobili sono a carico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi compresi quelli di ristrutturazione, come previsto dall’art. 8, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 517/1999.
Resta ferma la responsabilità esclusiva dall’Azienda Ospedaliero Universitaria per le obbligazioni dalla stessa contratte e in nessun caso potranno gravare sull’Università le passività derivanti dagli oneri di gestione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.
Art. 9 - Finanziamento e compartecipazione della Regione e dell’Università ai risultati di gestione
1) L’Università concorre alle attività gestionali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria facendosi carico esclusivamente degli oneri relativi al trattamento economico del personale docente e ricercatore, sanitario e tecnico/amministrativo secondo le modalità previste dai successivi art. 10 e 11, nonché con l’apporto di beni mobili ed immobili e per gli aspetti di cui all’art. 6 comma 2.
2) Gli oneri sostenuti dall’Università per la retribuzione del personale universitario inserito nelle attività assistenziali, per le immobilizzazioni e per le attrezzature universitarie utilizzate anche per l’assistenza, devono essere rilevati nell’analisi economica e finanziaria dell’azienda ed evidenziati nei rispettivi atti di bilancio, anche al fine di evidenziare oneri di assistenza, non sostenuti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria, che possono determinare margini di utilizzo di risorse, finalizzate ad investimenti per un aggiornamento delle apparecchiature e strumentazioni avanzate e risorse professionali.
3) La Regione concorre al finanziamento delle Aziende Ospedaliero Universitarie con le modalità di cui all’art. 26, comma 3, della L.R. n. 10/2006 e s.m.i..
4) Deve essere garantito il pareggio di bilancio ai sensi del comma 6 dell’art. 29 della L.R. n. 5/2015, della ulteriore normativa vigente in materia di didattica e di ricerca e della normativa nazionale e regionale in materia sanitaria, relativa ai piani di rientro in quanto applicabile.
Art. 10 - Dotazione organica e personale
1) Il Direttore generale, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dalla Regione, considerati gli atti di programmazione dell’Università, definisce la dotazione organica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria sulla base dei posti letto individuati nella rete ospedaliera regionale e degli ulteriori eventuali parametri introdotti da norme e atti di indirizzo nazionali e regionali.
Concorrono alla determinazione della dotazione organica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, da rideterminarsi con separato atto, i docenti (professori e ricercatori) e le figure professionali equiparate per legge, il personale dipendente dall’Università che presta attività assistenziale presso l’Azienda.
Il personale universitario tecnico e amministrativo, per poter concorrere alla formazione della dotazione organica deve essere in possesso degli specifici requisiti richiesti dalla normativa del Servizio Sanitario Nazionale od equipollenti, del comparto universitario e, ove richiesto, del diploma di laurea e dell’iscrizione all’albo professionale.
Non rientrerà nella dotazione organica il personale universitario amministrativo, tecnico e professionale che svolge esclusivamente attività di supporto alla didattica ed alla ricerca.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria, garantisce l’inserimento del personale docente e ricercatore in coerenza con la dotazione organica.
2) Ai soli fini della determinazione della dotazione organica, il numero delle unità di personale docente universitario sarà quantificato con una valenza di impiego pari al 50% di quella del corrispondente personale del Servizio Sanitario Nazionale.
3) Il personale universitario, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, assume i diritti ed i doveri previsti dalle norme stabilite per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve le disposizioni relative al proprio stato giuridico ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Trovano applicazione al personale del comparto dell’Università il relativo CCNL di riferimento e i contratti integrativi aziendali ove definiti.
4) I professori ed i ricercatori universitari e le figure professionali equiparate per legge che svolgono attività assistenziale, in relazione all’attività effettuata, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti. Essi rispondono dell’adempimento dei doveri assistenziali al Direttore generale.
Nell’ottica del contributo all’assistenza, i ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B rappresentano un apporto di risorse importante per la ricerca e la didattica.
Nell’ambito della programmazione delle risorse di personale docente, in applicazione dell’art. 24, comma 5, della L. n. 240/2010, i ricercatori a tempo determinato di tipo B, previo conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale, possono essere chiamati nel ruolo di professore associato. I ricercatori di tipo A svolgono, previo nulla osta del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, attività assistenziale solo ed esclusivamente nelle forme e nei modi indicati nello specifico regolamento concordato tra l’Università e le Aziende Ospedaliero Universitarie. I ricercatori di tipo B, previo nulla osta del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, svolgono la predetta attività con le stesse modalità dei ricercatori a tempo indeterminato. Agli stessi viene riconosciuto il medesimo trattamento economico attribuito ai ricercatori a tempo indeterminato equiparati alla dirigenza medica di pari funzioni, mansioni e anzianità.
In caso di inidoneità accertata psicofisica, permanente o temporanea, assoluta o relativa, in merito allo svolgimento delle attività assistenziali, l’Azienda Ospedaliero Universitaria può rinunciare all’apporto del personale docente, dandone espressa comunicazione all’Università, ferma restando, per lo stesso, la possibilità di accedere, ai fini dello svolgimento delle attività di didattica e di ricerca, alle strutture sanitarie senza oneri e responsabilità per l’Azienda Ospedaliero Universitaria.
In caso di gravissime violazioni disciplinari, mancanze ai doveri d’ufficio, è attivata la procedura di cui all’ art. 5 comma 14 del D.lgs. n. 517/1999.
5) All’esclusivo fine della determinazione degli aspetti inerenti l’esercizio dell’attività assistenziale, ferma restando l’inscindibilità delle attività di didattica, ricerca e assistenza, l’impegno orario di ciascun professore ordinario, associato e ricercatore per lo svolgimento delle mansioni di assistenza, sarà riferito ad una percentuale pari al 60% di quello previsto per il personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale e sarà articolato sulla base del piano di attività della struttura di appartenenza e della programmazione dell’attività didattica e di ricerca secondo modalità regolamentari e di rilevamento automatico delle presenze.
6) Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 517/1999, resta fermo, per il personale universitario che svolge attività assistenziale, l’obbligo dell’impegno orario minimo di presenze nelle strutture aziendali per le relative attività istituzionali, da considerarsi quale criterio per la determinazione delle dotazioni organiche e per la programmazione delle attività. I direttori di struttura complessa sono tenuti ad assicurare la propria presenza in servizio al fine di garantire il normale funzionamento della struttura cui sono preposti. Per i direttori di struttura complessa non vi è l’obbligo di orario ma quello di articolare e correlare il proprio tempo lavoro all’orario degli altri dirigenti ai sensi dell’art. 15, comma 1, del CCNL 3.11.2005 dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria del SSN. A tale scopo è necessario che il Direttore di struttura complessa, con modalità condivise con le aziende, documenti la pianificazione della propria attività istituzionale e
delle proprie assenze nonché dei giorni ed orari dedicati alla libera professione, al fine di rendere del tutto trasparenti le modalità delle proprie prestazioni lavorative.
L’orario di presenza nelle strutture aziendali dei professori universitari e dei ricercatori utile ai fini del computo dell’indennità integrativa assistenziale, è basato su sistemi di rilevazione oggettivi ed è fissato in un impegno di attività assistenziale pari al 60% dell’orario stabilito per i dipendenti del S.S.N.
7) L’impegno orario del personale universitario relativo all’attività didattica, di ricerca e assistenziale, è onnicomprensivo ed è pari a quello del personale ospedaliero, ma ai fini della determinazione della pianta organica e della programmazione delle attività, la quantificazione dell’impegno assistenziale medio fornito, ivi compreso i turni di guardia, è del 50% dell’impegno orario complessivo stabilito per il personale del SSR. Tale impegno verrà concordato dalle parti ed articolato in base al piano di lavoro dell’unità operativa ed alla programmazione dell’attività didattica e di ricerca, secondo criteri di flessibilità.
8) Le modalità di articolazione dell’impegno orario anche con riferimento alle modalità di prestazione di turni di guardia e/o reperibilità, che dovranno essere effettuate dai professori e ricercatori universitari, privilegiando modelli organizzativi integrati e flessibili anche su base interdipartimentale e/o interaziendale dovranno tenere conto di quanto previsto dai vincoli e dalle esigenze organizzative derivanti dallo svolgimento dell’attività di didattica e di ricerca.
9) L’impegno orario del personale docente universitario dedicato all’attività assistenziale è calcolato come durata media avuto riguardo ad un periodo di riferimento di almeno sei mesi. L’impegno orario del suddetto personale per l’attività assistenziale è determinato in misura pari al 60%, per i docenti ordinari, i docenti associati e ricercatori, di quella del corrispondente personale del SSN, come già indicato nel precedente comma 5.
10) I provvedimenti inerenti l’utilizzazione del personale universitario sanitario, tecnico/professionale e amministrativo che presta servizio presso l’Azienda sono adottati dal Direttore del Dipartimento, sentito il Direttore generale, secondo criteri e modalità definiti nell’atto aziendale, in conformità alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze di attività di didattica e di ricerca.
Detto personale è tenuto ad impegnare nelle attività istituzionali di pertinenza, ivi compresa l’attività di supporto alla didattica ed alla ricerca, nelle strutture di appartenenza e/o funzionali alla propria attività, il totale del proprio debito orario, secondo le previsioni dei contratti collettivi a loro applicabili e risponde per la violazione dei doveri connessi all’attività assistenziale al Direttore generale.
I procedimenti disciplinari a carico del personale universitario sanitario, tecnico, professionale e amministrativo di cui al presente comma, dipendente dall’Università, in servizio presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria, per violazione dei doveri inerenti l’attività sanitaria, sono demandati all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari individuato all’interno dell’Ateneo ai sensi dell’art. 55-bis del D.lgs. n. 165/2001, la cui composizione è integrata a tal fine da un membro nominato dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.
11) Le U.O. a Direzione universitaria, già richiamate in premessa, operanti in regime di convenzione con altre strutture del Servizio Sanitario Regionale sono parte integrante del percorso formativo- didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia e concorrono a pieno titolo a tale funzione.
Il personale medico e sanitario universitario, che svolge la propria attività assistenziale presso dette ultime strutture, gode degli stessi diritti ed è tenuto agli stessi doveri del personale, di pari categoria, operante all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.
Al fine di garantire il rispetto di quanto sopra, è auspicabile la possibilità di costituire strutture interaziendali, nella modalità dipartimentale o in altre che potranno essere definite adeguate.
Art. 11 - Trattamento economico dei professori universitari e ricercatori universitari
Ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 517/1999, il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari si compone, oltre al trattamento economico erogato dall’Università secondo le disposizioni vigenti, delle seguenti voci:
a) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico;
b) un trattamento aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell’attività assistenziale e gestionale, valutati nel rispetto del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;
c) altri compensi legati alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
d) un trattamento economico pari all’indennità di esclusività del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 15-quater, comma 5 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., da riconoscere ai professori e ricercatori universitari che svolgono l’attività assistenziale e che hanno effettuato l’opzione per l’esclusività del rapporto.
I trattamenti di cui ai punti a) e b) sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.P.R. n. 382 del 1980, globalmente considerate, adeguate in base agli incrementi previsti dai contratti CCNL dell’Area della Dirigenza Medico Veterinaria del SSN.
L'importo dei suddetti trattamenti viene attribuito mensilmente dall'Azienda Ospedaliero Universitaria al personale universitario, garantendo i medesimi tempi di erogazione del personale
a totale carico dell'Azienda Ospedaliero Universitaria. Detta disposizione si applica anche nel caso di rapporti convenzionali tra l'Università e altre Aziende ospedaliere del SSN.
Art. 12 - Trattamento economico del personale universitario tecnico, professionale e amministrativo operante presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria.
1) Al personale che presta servizio presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria, si applicano i CCNQ nel tempo vigenti in relazione ai profili professionali posseduti.
2) Al personale universitario che presta servizio presso aziende del SSR in regime di convenzione con l’Università si applicano i contratti integrativi aziendali concordati anche con le organizzazioni sindacali rappresentanti del personale universitario nonché rappresentante del personale docente.
3) Il trattamento economico fondamentale e l’indennità di Ateneo del personale universitario in servizio presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria resta a carico dell’Università per l’importo relativo alla categoria di provenienza.
4) Il restante trattamento economico, ivi compreso il salario accessorio è a carico del bilancio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria in conformità a quanto previsto dall’art. 64, comma 6, del CCNL relativo al personale del comparto università e viene finanziato con l’indennità perequativa prevista dall’art. 31 del D.P.R. n. 761/1979.
L’importo minimo di posizione, o quello corrispondente alla posizione assegnata, di cui all’art. 76 comma 2, del CCNL spettante al personale di categoria EP del comparto università, che fa parte del salario accessorio, è a carico del bilancio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.
5) I valori economici di riferimento per quanto concerne il profilo di inquadramento ed il trattamento accessorio come pure i criteri di calcolo dei fondi per le competenze accessorie, sono quelli previsti dal CCNL del settore sanità.
Art. 13 - Formazione degli specializzandi e del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione e della prevenzione
1) L’Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, nonché della formazione infermieristica, tecnica della riabilitazione della prevenzione.
L’integrazione tra l’Università e la Regione attiene alla funzione formativa e di ricerca ed all’attività assistenziale e comprende anche le attività di formazione post specialistica previste dal D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.. In particolare, la Regione può avvalersi dell’Università ai fini dell’organizzazione dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria di cui all’art. 3bis, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i.. Si concorda altresì che le strutture indicate nell’art. 2 del presente protocollo rientrano in quelle di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i..
L’Università assicura con oneri a proprio carico la disponibilità del personale docente necessario per l’attività formativa per le professioni sanitarie e le scuole di specializzazione. La Regione, le AOU, e le altre Istituzioni convenzionate assumono a proprio carico le spese per la docenza affidata ai dipendenti del SSR nonché per il funzionamento dei corsi.
2) La programmazione della formazione specialistica e della formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione deve essere realizzata sulla base dei fabbisogni rilevati, secondo la disciplina vigente in materia, promuovendo le scelte conformi alla normativa europea.
3) In attuazione dei rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi, l’Azienda Ospedaliero Universitaria mette a disposizione dell’Università strutture, personale ed attrezzature al fine di poter consentire l’espletamento delle attività didattiche, scientifiche ed assistenziali, ivi compresi i correlati servizi generali per gli studenti ed i docenti.
4) Le strutture, il personale e le attrezzature necessarie per l’attività dei corsi di studio e di specializzazione dell’area medica e delle professioni sanitarie saranno individuate nei successivi accordi attuativi, di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 6 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., tenendo conto della tipologia e dei volumi dell’attività assistenziale necessaria per la formazione degli specializzandi e del personale sanitario.
5) La tipologia delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della formazione degli specializzandi e del personale sanitario è individuata in base ai relativi ordinamenti didattici ed alla normativa vigente.
Il volume delle suddette attività deve essere adeguato al numero previsto dallo statuto di ciascuna delle scuole di specializzazione attivata presso l’Ateneo nonché al numero degli iscritti al primo anno di ciascun corso di diploma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione e della prevenzione o dei corrispondenti corsi di laurea di primo livello.
6) Per lo svolgimento degli insegnamenti tecnico pratici, nonché delle discipline previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di formazione infermieristica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione, l’Università può direttamente avvalersi del personale dei ruoli del servizio sanitario regionale, anche previa approvazione di apposita convenzione ove lo stesso sia
dipendente da altre aziende del servizio sanitario. Tale personale deve essere in possesso dei requisiti ritenuti idonei dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia, o di ulteriori requisiti da inserire in convenzione e dell’esperienza didattico scientifica ritenuta necessaria. L’Ateneo può, inoltre, affidare funzioni di tutor ai dipendenti delle strutture coinvolte.
7) Al personale medico, sanitario e delle professioni sanitarie del servizio sanitario regionale, in possesso del massimo livello di formazione professionale, ed in mancanza di questo requisito, al personale a cui, per l’attività svolta, sia riconosciuta competenza, capacità, esperienza quinquennale di servizio nell’ambito della formazione che sia ritenuto dotato di capacità didattico pedagogica, possono essere affidate funzioni di tutor al fine di assistere ed orientare gli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell’area medica e delle professioni sanitarie.
8) L’attività di tutoraggio è svolta dal personale di cui al paragrafo precedente all’interno delle 38 ore lavorative settimanali.
9) Ai sensi dell’art. 16 sexies, comma 2, del D.lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 2 del D.lgs. 517/1999, la Regione indica l’Azienda Ospedaliero Universitaria quale struttura di coordinamento delle attività svolte nella formazione degli specializzandi e degli studenti dei corsi di studio e di specializzazione dell’area medica e delle professioni sanitarie.
Art. 14 - Ricerca e sperimentazione
1) L’Università concorderà con la Regione l’attuazione di progetti di ricerca promossi e finanziati dalla Regione, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche da applicare al settore sanitario, di nuovi istituti di gestione, anche sperimentali, nonché di modelli organizzativi ed informativi.
2) La Regione e l’Università convengono di elaborare congiuntamente indirizzi per promuovere e organizzare le attività di sperimentazione condotte presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria.
3) La ripartizione dei fondi che derivano dalla partecipazione a progetti di ricerca e sperimentazione sarà oggetto di apposito accordo tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria e l’Università, che terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 66 del D.P.R. n. 382/1980. Gli accordi saranno improntati alla individuazione delle soluzioni più idonee a garantire la corretta gestione dei fondi ed il buon esito dei progetti di ricerca.
Art. 15 - Delegazioni trattanti sindacali
Sulla base di quanto previsto dagli articoli 4 e 9 del vigente CCNL del comparto Università, e dagli articoli 7 e 8 del vigente CCNL della dirigenza universitaria, le delegazioni trattanti sono composte, per
la parte pubblica dal Rettore o da un suo delegato, dal Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria o un suo delegato e per le XX.XX dalle R.S.U. e dai rappresentanti delle XX.XX. territoriali firmatarie dei rispettivi CCNL.
Art. 16 - Commissione tecnica permanente
1) È istituita una Commissione tecnica permanente con il compito di monitorare l’esecuzione del presente protocollo in tutti i suoi aspetti, di proporre adeguamenti, nonché di vigilare sulla corretta applicazione del D.lgs. n. 517/1999.
2) La Commissione è composta da:
a) quattro componenti designati dall’Assessore della Sanità, che includano almeno un dirigente ospedaliero del sistema sanitario regionale;
b) due componenti designati dall’Università di Cagliari;
c) due componenti designati dall’Università di Sassari.
3) La Commissione si riunisce almeno una volta all’anno nonché ogni qual volta una delle parti lo richieda.
Art. 17 - Durata
Il presente protocollo ha durata triennale. La sua vigenza si intende tacitamente prorogata fino all’approvazione del nuovo protocollo.
Art. 18 - Norme transitorie
Nelle more della piena applicazione del sistema aziendale degli incarichi di cui al D.lgs. 517/1999, definito in coerenza con l’atto aziendale, ai fini dell’equiparazione del trattamento economico universitario con quello ospedaliero, il totale del trattamento economico universitario va raffrontato con il totale del trattamento economico ospedaliero del dirigente di pari funzioni, mansioni ed anzianità, composto dallo stipendio tabellare (che assorbe la quota della retribuzione di posizione e di risultato conglobate e l’indennità integrativa speciale) e dalla retribuzione individuale di anzianità ove acquisita.
Ove dal raffronto, il trattamento economico universitario, come sopra determinato dovesse risultare inferiore a quello del dirigente del Servizio Sanitario Nazionale di pari funzioni, mansioni ed anzianità, come sopra indicato, viene attribuito un assegno ad personam, a carico del bilancio aziendale, assorbibile con l’incremento della retribuzione universitaria.